Regolamento di Polizia Urbana
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Regolamento di Polizia Urbana
UNE DI VARESE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazioni consiliari n. 43 in data 20.1.1970 e n. 277 del 14.12.1973. Modificato con deliberazioni consiliari n. 483 in data 13.12.1979 e n. 319 del 18.4.1980 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 14.2.2006 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VARESE TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II° DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO TITOLO III° PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO TITOLO IV° QUIETE DEL CENTRO ABITATO TITOLO V° SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO TITOLO VI° AUTOVETTURE PUBBLICHE TITOLO VII° ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI – AMBULANTI E MESTIERI VARI TITOLO VIII° PENALITA’ TITOLO IX° DISPOSIZIONI FINALI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VARESE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana; Art. 2 Disciplina ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana; Art. 3 Disposizioni generali per autorizzazioni, licenze e concessioni di Polizia Urbana; Art. 4 Pubblicità delle licenze e concessioni di Polizia Urbana; Art. 5 Durata, rinnovazione, vidimazione di licenze e concessioni di Polizia Urbana; Art. 6 Uffici comunali competenti al rilascio di licenze e concessioni di Polizia Urbana. 1) DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti riguardanti materie speciali ad essa attinenti. Oltre che tali norme, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall’Autorità Comunale ed agli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti da leggi e regolamenti. Or quando nel contesto delle singole norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le singole norme si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso. 2) DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 221 del C.P.P. nell’ambito delle rispettive mansioni. I predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazione o concessione comunale e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni di cui alle leggi 18/6/1955, n. 517 e 5/12/1969, n.932. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di polizia giudiziaria che si atterranno a quanto previsto dagli articoli 332 e 333 del C.P.P. All’infuori dei casi di flagrante reato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall’Autorità Giudiziaria a norma di legge. 3) DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI Dl POLIZIA URBANA Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento si intendono accordate: a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d) con facoltà dei competenti organi dell’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso; e) sotto l’osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso. 4) PUBBLICITA’ DELLE LICENZE E CONCESSIONI Tutte le licenze e concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all’Ufficio Comunale competente una certificazione dell’Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento. 5) DURATA, RINNOVAZIONE, VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI P.U. Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito scadono con il 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che ne aveva consigliato il rilascio. 6) UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze sono richieste e consegnate ai titolari a mezzo dell’Ufficio Polizia Urbana - Licenze e Annona. Il medesimo Ufficio curerà che vengano osservate le condizioni eventualmente imposte da altri Uffici Comunali ed informerà altresì i medesimi dell’avvenuto rilascio, qualora fosse necessario per il buon andamento degli interessi dell’Amministrazione. TITOLO II DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Art. 7 Tipi e durata delle concessioni di Polizia Urbana; Art. 8 Disposizioni generali sulle concessioni di Polizia Urbana; Art. 9 Occupazione di maggiore area; Art. 10 Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico; Art. 11 Obblighi del concessionario; Art. 12 Revoca delle concessioni; Art. 13 Estetica e decoro cittadino; Art. 14 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali sull‘area pubblica; Art. 15 Installazione di tende; Art. 16 Insegne, vetrine, pubblicità luminosa; Art. 17 Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi. 7) TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA L’occupazione di aree pubbliche, in qualsiasi forma, è disciplinata (salvo le norme del T.U. del Codice della Strada, del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento e Tariffasulla tassa d’occupazione del suolo pubblico) dalle disposizioni di questo Regolamento. Le concessioni non inferiori all’anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee. Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell’Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati. 8) DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA Ogni concessione s’intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi di cui all’art. 12. Le occupazioni sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento sindacale. Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, propaganda o per parcheggi a pagamento, vengono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale, semprechè la durata non ecceda il quinquennio. Nel caso di durata ultraquinquennale, la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale. Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell’occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite. Per le occupazioni giornaliere, l’atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell’occupazione e lo spazio relativo. 9) OCCUPAZIONI DI MAGGIORE AREA L’occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l’immediata revoca della concessione; se l’infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predette potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione. 10) ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO L’esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza della Sezione Tributi. La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo. Prima del pagamento della tassa è inibito dar corso alle concessioni. 11) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni: a) limitare l’occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli; b) compiere le opere necessarie e tutte le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito con la speciale osservanza delle norme di cui all’art. 8 del Codice della Strada; c) ridurre al pristino stato il terreno occupato ai termine della concessione; d) mantenere lo spazio occupato circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato. Ciò vale anche per chi ottiene permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazioni di merci, nel qual caso è fatto a lui obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e ai pedoni, e l’accesso alle case private, negozi, edifici di qualsiasigenere. 12) REVOCA DELLE CONCESSIONI In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nell’atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d’interesse pubblico. Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente, possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, ufficiali ed agenti del Corpo VV.UU. con l’obbligo da parte loro di informare i competenti Uffici dell’Amministrazione al fine dell’adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo del solo rimborso all’intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza reale. E’ altresì motivo di revoca l’esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa. 13) ESTETICA E DECORO CITTADINO Nelle concessioni per l’esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel T.U. C.d.S. il Sindaco terrà conto delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell’insieme. Tutti gli oggetti e manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di vietare o limitarne l’uso o far modificare la forma o l’aspetto dei medesimi. 14) COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI SULL’AREA PUBBLICA L’occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell’occupazione medesima. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. L’Amministrazione Comunale, però, può negare la concessione anche quando l’anzidetta proporzione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità. 15) INSTALLAZIONE DI TENDE Per le tende dei piani terreni, la sporgenza dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere minore almeno di 20 cm della larghezza massima del marciapiede; così dicasi per quelle da collocarsi nei vani dei portoni, delle arcate, degli intercolonnati dei portici, tenuto conto del decoro dell’infisso e della località in cui viene eseguito. L’altezza minima da terra non potrà in ogni modo essere minore di due metri. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade dell’illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche o altra cosa destinata alla pubblica vista. 16) INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA’ LUMINOSA Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, generare confusione con segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. Per quanto concerne le sporgenze e le altezze delle vetrine dal suolo e dall’allineamento stradale, si fa riferimento al regolamento edilizio. 17) ESPOSIZONE DI MERCI E DERRATE ALL’ESTERO DEI NEGOZI Salvo quanto stabilisce il Regolamento d’Igiene, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per esposizione di merci all’esterno dei negozi, possono essere accordate, purché non arrechino intralcio e danno alla circolazione pedonale e veicolare. Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di 60 cm dal suolo. Particolari limitazioni, in relazione a quanto stabilito nell’art. 14, saranno osservate in caso di intralcio alla circolazione. TITOLO III PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO Art. 18 Disposizioni di carattere generale; Art. 19 Pulizia delle aree occupate da concessionari e posteggiatori; Art. 20 Atti contro la decenza e la moralità; Art. 21 Maltrattamento di animali; Art. 22 Turpiloquio e pornografia; Art. 23 Manutenzione degli edifici; Art. 24 Affissioni; Art. 25 Cartelli e iscrizioni; Art. 26 Collocamento di monumenti, targhe e lapidi; Art. 27 Divieto di lavatura, riparazione di veicoli e attività artigiane in genere su aree pubbliche; Art. 28 Lavatura ed esposizione di biancheria; Art. 29 Pulizia di anditi, vetrine, negozi; Art. 30 Spolveramento di panni e tappeti; Art. 31 Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto; Art. 32 Trasporto di letame, cose sporche e materiale da espurgo; Art. 33 Trasporto di materiale di facile dispersione; Art. 34 Sgombero della neve; Art. 35 Scarico residui di costruzioni; Art. 36 Fumo ed esalazioni; Art. 37 Cortei, cerimonie; Art. 38 Questue e offerte di fiori o piccola oggettistica in cambio di denaro; Art. 39 Altre attività vietate. 18) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutte le cose, i manufatti e i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico uso o comunque sottoposti alla pubblica vista debbono essere tenuti costantemente puliti e decorosi. E’ pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento. A tal fine sono dirette le specifiche norme del presente titolo le quali appunto disciplinano la materia in modo particolare ed in via meramente indicativa e senza pregiudizio alcuno della generalità dei casi e delle circostanze che, nelle singole fattispecie concrete, integreranno, di volta in volta, la violazione del disposto del primo comma del presente articolo. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino. 19) PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CONCESSIONARI E POSTEGGIATORI E’ proibito agli esercenti di caffé, chioschi, locali di trattenimento e simili, venditori ambulanti e a quant’altri occupi a qualsiasi titolo area pubblica, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o danneggiare il suolo medesimo. 20) ATTI CONTRO IL DECORO, LA DECENZA E LA MORALITA’ In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale e che comunque possano offendere la pubblica decenza. E’ altresì vietato il nuoto e il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dall’Autorità Comunale ed esporsi nelle vie e negli esercizi in costumi che possano offendere il senso della comune moralità. E’ anche vietato: sedersi, sdraiarsi nelle strade, piazze, etc., arrampicarsi su pali, edifici etc. ed in genere ogni altro comportamento palesemente disdicevole al decoro. 21) MALTRATTAMENTO DI ANIMALI A norma dell’art. 1 della legge 12/6/1913, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiezza, ferite, malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali. 22) TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA E’ vietato in pubblico il linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale e la buon costume od offensivo del sentimento religioso e patrio. E’ altresì vietata l’esposizione e l’affissione in luogo pubblico di manifesti, avvisi, reclames, illustrazioni, vignette, bozzetti e qualsiasi altro oggetto che sia ritenuto offensivo della morale, del buon costume, dei sentimenti religiosi e patriottici. 23) MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI I proprietari dei caseggiati dovranno tenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l’androne, le scale, le inferriate ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. Devono curare che sia sempre garantita una conveniente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco, alla rinnovazione della tinteggiatura, alla pulizia delle targhe e dei numeri civici, alla estirpazione dell’erba lungo la fronte delle proprie case fino alla linea esterna del marciapiede. Sarà loro obbligo inoltre provvedere alla rimozione di manifesti posti contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura delle iscrizioni e tutto ciò che sia stato abusivamente apposto. 24) AFFISSIONI Le affissioni, salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, non possono farsi fuori dai luoghi a ciò destinati dall’Autorità Comunale. E’ vietato stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all’affissione. E’ vietato il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o comunque causare disturbo, salvo speciale autorizzazione scritta del Sindaco. 25) CARTELLI E ISCRIZIONI Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio, nessuna insegna, iscrizione, disegno potrà essere apposto sui muri prospicienti pubbliche vie, senza autorizzazione sindacale. Tale autorizzazione potrà essere vietata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi, per i motivi di cui all’art. 16 o per altro interesse pubblico non pretermittibile. E’ sempre negata sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale. 26) COLLOCAMENTO Dl MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie o piazze pubbliche è necessario ottenere l’approvazione e salva l’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso. Il Sindaco prima di concedere il permesso, potrà anche riservasi di sottoporre i progetti all’esame di apposita commissione. 27) DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA’ ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE E’ proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli o di cose personali in genere. Sono altresì vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco. E’ pure proibito lavorare sulle porte o sull’ingresso delle case, botteghe o magazzini. 28) LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA La biancheria, i panni e simili non possono essere, lavati fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall’Autorità. E’ vietato appenderli, distenderli sulle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via; per le finestre interne invece è possibile eseguire tali operazioni purché non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sottonotati. 29) PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI La Giunta Municipale fissa l’orario oltre il quale vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi. 30) SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le 9. 31) MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque nel godimento di un’abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini etc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell’abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati. Per ciò che riguarda i rifiuti domestici si intendono vincolanti le disposizioni impartite dal Servizio Nettezza Urbana, sia per ciò che si riferisce all’uso degli appositi contenitori in plastica a perdere, sia alla detenzione e al trasporto dei medesimi. 32) TRASPORTO Dl LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, che si effettuano in botti non a sistema inodoro devono essere eseguite dalle ore 23 alle ore 5. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato. 33) TRASPORTO Dl MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, detriti, ghiaccio, calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, acque luride od altro, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell’aria. 34) SGOMBERO DELLA NEVE I proprietari delle case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi; di rompere o coprire, con atte materie antisdrucciolevoli, il ghiaccio che si forma, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare. E’ pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza è necessità verificata dal Sindaco sotto cautele da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi sulle vie e piazze, purché essa venga in seguito asportata a cura di chi ha eseguito lo scarico. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, degli esercizi, caffé e simili esistenti al piano terreno. 35) SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONI Lo scarico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci etc. non potrà eseguirsi che nei luoghi appositamente destinati. I contravventori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alle rimozione del materiale abusivamente depositato. 36) FUMO ED ESALAZIONI E’ proibito provocare esalazioni che arrechino danno e molestia. A coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, è vietato: 1. di eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico; 2. di compiere senza l’ausilio di quelle cautele ritenute necessarie dalla legge, dalle norme della buona tecnica, dalle prescrizioni dell’Autorità Comunale. E’ vietato altresì bruciare sterpi o rifiuti di giardinaggio altro materiale nell’interno delle proprietà private dell’abitato, qualora ne possa derivare molestia o danno ai vicini. 37) CORTEI, CERIMONIE Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni ne darà avviso oltre che all’Autorità di P.S. anche al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni. 38) QUESTUE E OFFERTE DI FIORI O PICCOLA OGGETTISTICA IN CAMBIO DI DENARO In prossimità delle intersezioni stradali è sempre vietato mendicare, chiedere la questua o molestare per petulanza i passanti offrendo fiori recisi o piccola oggettistica. Il divieto sopra descritto si estende ai luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale qualora vi siano comportamenti invasivi, palesemente molesti nei confronti dei passanti. La violazione comporta le sanzioni di cui all’art. 7 bis del D. L.gs 267/2000 per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00 ferme restando le sanzioni previste dalla legge regionale n. 6 del due febbraio 2010 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere). Contestualmente è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 39) ALTRE ATTIVITA’ VIETATE Sul suolo pubblico, oltre ai divieti di cui più specificatamente agli articoli precedenti, sono particolarmente vietate le seguenti operazioni, tenuta altresì sempre presente la disposizione del 3° comma art. 18: 1. pulizia di animali; 2. segare, spaccare legna, pigiare uva e fare ogni altra operazione che possa dar luogo a danneggiamenti od imbrattamenti; 3. eseguire attività e giochi che possano recare pregiudizio alla circolazione e all’incolumità delle persone e delle cose; 4. sdraiarsi, fermarsi sotto androni e portici per mangiare, bere e compiere atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino; 5. scagliare pietre, oggetti pericolosi in genere, guastare la pavimentazione o altre cose mobili di pubblico uso, inquinare l’acqua delle fontane, lasciarvi cadere ogni genere di materiale, renderne deteriore l’uso e il funzionamento; 6. percorrere i viali alberati delle aree destinate a verde pubblico e riservate ai pedoni con mezzi e veicoli in genere, entrare nei tappeti verdi, cogliere fiori e manomettere piante o comunque danneggiarle. TITOLO IV QUIETE DEL CENTRO ABITATO Art. 40 Disposizioni di carattere generale; Art. 41 Custodia dei cani; Art. 42 Collari e museruole; Art. 43 Accalappiamento; Art. 44 Rumori in case di abitazione; Art. 45 Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione; Art. 46 Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione; Art. 47 Uso di segnalazioni sonore; Art. 48 Altre attività contrarie alla pubblica quiete; Art. 49 Esercizio di attività industriali, artigianali. commerciali, etc.; Art. 50 Domanda di attivazione; Art. 51 Misure preventive antirumore e d’igiene e sicurezza; Art. 52 Inadempimento; Art. 53 Attività rumorose ed incomode; Art. 54 Caratteristiche della strumentazione; Art. 55 Modalità di misura del rumore. 40) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati è fatto divieto di compiere azioni e tenere comportamento che rechino comunque disturbo e molestia alla quiete pubblica, al riposo e al lavoro dei cittadini. A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo, per le quali vale l’AVVERTENZA di cui al 3° comma art. 18. 41) CUSTODIA DEI CANI E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, giardini,di cani od altri animali che disturbino con insistenti, e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete. In tal caso gli Agenti municipali, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l’animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso. 42) COLLARI E MUSERUOLE In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare con placca metallica portante il numero di iscrizione nella matricola comunale dei cani, nonché di museruola atta ad impedire la morsicatura. Quelli di grossa taglia, inoltre, dovranno essere tenuti a mano con solido guinzaglio e di lunghezza non superiore ai cm. 70. Nei luoghi privati cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola, purché siano tenuti legati in modo da non recar danno alle persone; potranno poi venir sciolti nelle ore notturne semprechè l’accesso a detti luoghi sia chiuso. Sono esenti dall’obbligo di portare la museruola: 1. i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore; 2. i cani da pastore quando accompagnino il gregge; 3. i cani guida per i ciechi. 43) ACCALAPPIAMENTO I cani trovati a vagare in un luogo pubblico senza museruola oppure mancanti di collare, saranno accalappiati, salva sempre la contravvenzione a carico dei proprietario e del possessore. E’ proibito impedire agli accalappiacani l’esercizio delle loro funzioni col favorire la fuga dei cani da accalappiare. Per ciò che riguarda il riscatto dei cani accalappiati, la loro soppressione, le modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi e morsicatori, valgono le norme del Regolamento del Servizio Veterinario Comunale. 44) RUMORI IN CASE Dl ABITAZIONE Salve le disposizioni dell’art. 659 del C.P., dalle ore 22 alle ore 6 è vietato produrre nelle abitazioni private rumori di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio-televisivi e simili. Previa diffida, l’Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili. 45) FUNZIONAMENTO DI MOTORI AD USO DOMESTICO IN CASE DI ABITAZIONE Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili. Essi però non potranno essere fatti funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 20. Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell’uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia. 46) IMPIANTI Dl MACCHINARI NELLE VICINANZE DI CASE DI ABITAZIONE Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell’aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotamenti o di emanazioni di qualsiasi genere recare danno o molestia. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi e degli impianti, l’impianto dovrà essere fornito di un’adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o in confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni e i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumori, le puleggie tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell’aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell’ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte, delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l’uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell’aria di vibrazioni moleste. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici. Anche a tali attività è applicabile la disposizione dell’art. 52. 47) USO Dl SEGNALAZIONI SONORE Tenute presenti le disposizioni dell’art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori; negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e cessazione del lavoro (per i mesi da Ottobre ad Aprile è vietato dalle ore 19 alle ore 7 - per gli altri mesi è vietato dalle ore 20 alle ore 6). Comunque la sua durata non può essere superiore ai 10 secondi e l’intensità non eccessiva specie nellelocalità non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi. 48) ALTRE ATTIVITA’ CONTRARIE ALLA PUBBLICA QUIETE Fatto sempre salvo il disposto dell’art. 659 C.P., dalle ore 22 alle ore 8 sono vietate: - le grida dei venditori di giornali, stampati e merci in genere; - le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite; - l’uso di amplificatori sonori; dalle ore 22 alle ore 7: - il trasporto, il carico e lo scarico di materiale rumoroso effettuato senza le precauzioni e gli accorgimenti atti ad eliminare o attutire il frastuono e ad evitare danni o pericoli; - i rumori inutili provocati dal funzionamento troppo accelerato degli automezzi sulle pubbliche vie; dalle ore 22 alle ore 6: - il suono delle campane, il cui abuso è vietato anche nelle altre ore. 49) ESERCIZIO DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI; ETC. Chi intende esercitare una qualsiasi attività industriale o artigianale, di servizio o di produzione, ovvero intenda attivare un laboratorio, un deposito, un’attività commerciale, deve conseguire la preventiva autorizzazione del Sindaco. L’autorizzazione, fermo il rispetto dei Regolamenti locali di Polizia Urbana, igienico-sanitaria e di ogni altra specifica disposizione di legge o di regolamento, sarà rilasciata quando l’attività per la quale viene richiesta sia compatibile con l’espressa destinazione precisata nel progetto di costruzione dell’immobile debitamente autorizzato. In difetto di tale espressa destinazione, si farà riferimento a quella ammessa dal P.R.G. vigente al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo prescritto dal presente articolo. Anche in deroga a quanto sopra precisato, potranno comunque essere ammesse: - le attività artigianali svolte nei locali di abitazione, ed accessori alla stessa, del titolare, purché siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con la residenza perchè non comportano la installazione di macchinari o attrezzature che possono costituire pregiudizio alla quiete privata; - la attivazione di un esercizio commerciale al minuto (sempre che ammesso dal Piano Commerciale) o di esercizio commerciale all’ingrosso o di deposito su aree libere compatibilmente con i valori ambientali e di decoro della zona; - la attivazione di un esercizio commerciale al minuto (sempre che ammesso dal Piano Commerciale) abbinato ad un esistente esercizio commerciale all’ingrosso, o viceversa debitamente autorizzato, ovvero non autorizzato, ma preesistente al 1970 (anno di entrata in vigore della disciplina comunale che impone l’autorizzazione); - l’attivazione di un esercizio (industriale, artigianale, commerciale, deposito) in subingresso o in sostituzione di altro già esistente debitamente autorizzato, ovvero non autorizzato, ma preesistente al 1970 (anno di entrata in vigore della disciplina comunale che impone l’autorizzazione). 50) DOMANDA DI ATTIVAZIONE Tra le altre, la domanda di cui all’articolo precedente deve essere corredata delle seguenti indicazioni: 1) tipo di industria; 2) località; 3) macchinario previsto. Tale domanda deve essere fatta anche quando l’autorizzazione dell’esercizio competa, per leggi speciali, ad altra Autorità. Tale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali si sia ottenuta l’autorizzazione. Tutti coloro che già esercitano un’attività tra quelle previste dall’articolo precedente, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento devono chiedere l‘autorizzazione di cui sopra. 51) MISURE PREVENTIVE ANTI RUMORE E D’IGIENE E SICUREZZA L’autorizzazione non sarà concessa, inoltre, se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendi, d’igiene del lavoro e altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l’Autorità comunale ritenesse necessaria alla tutela della pubblica quiete. Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando possano causare molestia a causa della loro speciale natura. L’Amministrazione Comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti. 52) INADEMPIMENTO Nel caso di inadempimenti, come nel caso che l’eliminazione delle molestie si sia dimostrata impossibile alla prova dei fatti, il Sindaco potrà limitare opportunamente l’orario di esercizio delle attività moleste o anche, udito il parere degli Uffici Comunali competenti, ordinarne il trasferimento. 53) ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE L’insediamento e l’esercizio di attività rumorose ed incomode è subordinato all’osservanza delle norme contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, nei regolamenti comunali e nelle leggi statali e regionali, nonché all’osservanza di quanto di seguito prescritto, con particolare riferimento alla disciplina sulle emissioni ed esternalità nocive e/o disturbanti. A tutela delle esigenze di salvaguardia della quiete pubblica e del diritto al riposo ed alla salute dei cittadini, lo svolgimento delle suddette attività, sul territorio comunale, è soggetto alle seguenti limitazioni d’orario: a) nei giorni feriali del periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre, dalle ore 7.30 alle 20 . 30; b) nei giorni feriali del periodo compreso tra il 1°novembre ed il 31 marzo,dalle ore 8.00 alle 19 .30 ; c) nei giorni domenicali e festivi di tutto l’anno solare, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30. Tuttavia sarà sempre in facoltà del Sindaco di vietare e subordinare a speciali cautele l’esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l’orario al fine di evitare che rumori ed altre emissioni si propaghino nell’aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. Parimenti il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze economico-produttive, aventi carattere transitorio e limitate nel tempo, o ragioni di pubblica utilità. Il Sindaco indicherà con propria motivata ordinanza il termine entro il quale porre definitivamente fine all’attività fonte del disturbo, previa acquisizione dei rapporti di servizio della Polizia Locale e dell’ARPA. 54) CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE I fonometri impiegati per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate per i “fonometri di precisione” dalla International Electrothecnical Commission (IEC). Il fonometro deve essere dotato di batteria di filtri e bande di ottava di frequenze centrali: 31; 5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 Hz.. 55) MODALITA’ DI MISURA DEL RUMORE Per la rilevazione dei rumori, siano essi provenienti da sorgenti: - fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all’insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme; - interne all’edificio sede del locale disturbato, fatta eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica, si procederà secondo le modalità sotto specificate: 1 - Modalità generali Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione all’inizio ed al termine di ogni serie di rilievi. a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all’insediamento disturbato: - nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato collocando il microfono ad un’altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m.; - nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono nel vano di una finestra aperta e ad un’altezza dal suolo non inferiore a 1,5 m.. b) Rumore proveniente da sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato. Il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alla funzione del locale stesso. 2 - Rumore di fondo Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro (prodotto anche dall’eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è registrato nel 90% di un significativo periodo di osservazione. In prima approssimazione del rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro. Nel caso che il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati al punto 6 del presente articolo, non è consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello (salvo nei casi di disturbo di breve durata durante il periodo diurno, con riferimento ai limiti indicati al punto7). 3 - Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore a) Rumori continui Nel caso di rumori continui, si adotta la costante di tempo FAST e si effettuano le seguenti misure: - livello sonoro globale dB (A); - livelli sonori dB nelle bande di ottava frequenza centrali comprese tra 31,5 e 8000 Hz. Nel caso che il livello sonoro misurato in una banda di ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro in entrambe le bande ad essa adiacenti, si assume che il rumore in esame è caratterizzato dalla presenza di un tono puro. b) Rumori impulsivi Nel caso di rumori impulsivi, ossia caratterizzati da una serie di impulsi sonori percepibili distintamente, si effettua la sola misura globale in dB (A) con costante di tempo IMPULSE. c) Rumori sporadici Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente. Si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST. 4 - Tipi di zone Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il territorio viene schematicamente suddiviso in tre zone: - ZONA A = RESIDENZIALE (nel circondario dell’insediamento disturbato esistono prevalentemente abitazioni); - ZONA B = MISTA (nel circondario dell’insediamento disturbato esistono abitazioni ed industrie); - ZONA C = INDUSTRIALE (nel circondario dell’insediamento disturbato esistono prevalentemente industrie). Va sottolineato che tale suddivisione non fa riferimento all’effettiva zonizzazione del territorio comunale prevista dal P.R.G.; ma alla situazione di inquinamento acustico obiettivamente esistente. In sostanza, non deve ad esempio essere considerata “residenziale” una zona adiacente ad un grosso insediamento industriale caratterizzata da una intrinseca elevata rumorosità, ancorché il P.R.G. la classifichi tale. 5 - Periodi del giorno La giornata è schematicamente suddivisa in due periodi: APRILE – OTTOBRE - diurno, dalle ore 7,30 alle ore 20,30; - notturno, dalle ore 20,30 alle ore 7,30 del giorno successivo; NOVEMBRE – MARZO - diurno, dalle ore 8,00 alle ore 19,30; - notturno, dalle ore 19,30 alle ore 8,00 del giorno successivo. 6 - Limiti ammissibili a) Rumore proveniente da sorgenti sonore esterne all’insediamento disturbato. Con riferimento alle tipologie di rumore evidenziate al punto 3, si assumono come ammissibili i limiti in dB (A) indicati in tab. 1; b) Rumore proveniente da sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato: 1) periodo diurno: rispetto al livello sonoro rilevabile nel locale in assenza del disturbo, è consentito un aumento di 3 dB (A) nella zona residenziale e mista di 5 dB (A) nella zona industriale; 2) periodo notturno: non è consentita alcuna attività che modifichi il livello sonoro nel locale disturbato. 7 - Correzioni ai limiti indicati a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all’insediamento disturbato. a1) Ridotta durata del disturbo Limitatamente al periodo diurno, vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in funzione della durata del disturbo: Durata del disturbo nel Correzione dei limiti indicati periodo diurno dB o dB (A) (minuti primi) 120 +3 60 +6 30 +9 a2) Impianti funzionanti con continuità Nel caso di impianti preesistenti all’entrata in vigore del presente articolo e la cui attività è vincolata ad un funzionamento continuo per esigenze tecniche, è ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di 5 unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2. b) Rumore proveniente da sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato. Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni: Durata del disturbo nel Correzione dei limiti indicati periodo diurno dB o dB (A) (minuti primi) 120 +2 60 +3 30 +4 TAB. 1 - LIMITI AMMISSIBILI (dB (A)) Tipi di rumore Periodo notturno Periodo diurno Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C Continuo senza toni puri 40 45 50 55 60 65 Continuo con toni puri 37 42 47 53 57 62 Impulsivo 40 45 50 55 60 65 Sporadico 55 60 65 70 75 80 Per maggiore dettaglio di valutazione della tollerabilità o meno di un rumore, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportate in tab. 2. TAB. 2 - LIVELLI SONORI AMMISSIBILI NELLE DIVERSE BANDE DI OTTAVA dB Frequenza centrale della Periodo notturno Periodo diurno banda d’ottava (Hz) Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C 31,5 64 67 70 74 77 80 63 57 62 67 72 75 78 125 50 55 60 65 69 73 250 43 48 53 58 63 68 500 39 44 49 54 59 54 1000 35 40 45 50 55 60 2000 32 37 42 47 52 57 4000 29 34 39 44 49 54 8000 26 31 36 41 46 51 N.B. I limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 sono relativi ai livelli sonori rilevabili presso l’insediamento disturbato, nel caso che l’attività rumorosa sia preesistente all’entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti destinate ad abitazioni, anche se non ancora edificate, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative. TITOLO V SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO Art. 56 Disposizioni di carattere generale; Art. 57 Trasporto di oggetti; Art. 58 Trasporto di animali; Art. 59 Rovinio di parti od accessori di fabbricati; Art. 60 Ordine di riparazione; Art. 61 Protezioni in occasione di lavori; Art. 62 Pozzi e cisterne; Art. 63 Verniciature; Art. 64 Esposizioni sulle pubbliche vie; Art. 65 Norme di prevenzione antincendio; Art. 66 Norme di prevenzione antismog; Art. 67 Condutture del gas; Art. 68 Impianti centralizzati di g.p.l.; Art. 69 Uso di fiamma libera; Art. 70 Fuochi artificiali, esplosivi; Art. 71 Detenzione, manipolazione, trasporto di pellicole cinematografiche; Art. 72 Prescrizioni per spettacoli e trattenimenti pubblici; Art. 73 Segnalazioni e prestazioni in casi di incendio; Art. 74 Abuso di segnalazioni. 56) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati soggetti al pubblico uso o al pubblico passaggio è vietato compiere azioni, tenere comportamenti, porre in essere opere che rechino pregiudizio alla sicurezza dei cittadini. A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali vale l’avvertenza di cui al 3° comma dell’art. 18. 57) TRASPORTO DI OGGETTI E’ vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all’età e alle forze di chi deve trasportarli. E’ vietato il trasporto senza opportuni ripari e senza aver preso le opportune cautele di oggetti (vetri, ferri acuminati, falci etc.); è in ogni caso vietato esporre fuori delle vetrine tali oggetti. Gli oggetti rigidi (aste, tubi, scale, etc.) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una persona sola. Il trasporto di sifoni, bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta dei medesimi sul suolo pubblico. 58) TRASPORTO DI ANIMALI E’ vietato per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi e non rinchiusi nelle apposite gabbie. Così pure è vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie. 59) ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI Ogni edificio con le proprie pertinenze deve essere tenuto in buon stato di conservazione non solo per la salvaguardia delle esigenze di cui al titolo III° del presente Regolamento, ma anche per evitare pericoli e danni; particolare attenzione deve essere riservata alla buona conservazione dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, di rivestimenti e tetti. Gli oggetti d’ornamento (vasi, gabbie, sostegni vari, etc.) posti sulle finestre o sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere producendo danni a terzi. Qualunque guasto o rottura che si verifichi alle guglie, ai telai, ai marciapiedi di proprietà privata o soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere altresì alle opportune ed idonee segnalazioni dell’accaduto. 60) ORDINE DI RIPARAZIONI Qualora un edificio, o parte di esso, minacci rovina, il Sindaco impartirà al proprietario le disposizioni, perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescritto, il Sindaco provvederà d’ufficio con l’ordinanza da emettersi ai sensi dell’art. 55 T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1984, n. 383. Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione. 61) PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. Delle infrazioni alla presente norma saranno ritenuti responsabili i titolari dell’impresa. 62) POZZI E CISTERNE I pozzi, cisterne, stagni devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto e di quei ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. 63) VERNICIATURE Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno,le pensiline, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti o verniciati di fresco, devono essere tenuti coperti ed opportunamente riparati. 64) ESPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE VIE Chi intende attivare un’esposizione di qualsiasi genere anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche deve munirsi di autorizzazione sindacale. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità. 65) NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO Le aziende e le lavorazioni pericolose elencate nella tabella A e B del D.P.R n. 689 del 26.5.1959, nonché le industrie, i depositi e le attività commerciali e di vendita determinate con il decreto interministeriale n. 1973 del 27.9.1965 (G.U. n. 276 dell’8.11.1965) devono sottostare alle norme di sicurezza contro i pericoli d’incendio e scoppio emanate dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendi. Le predette aziende, lavorazioni e attività pericolose sono tenute a munirsi della licenza di esercizio del Sindaco. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata al preventivo a parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 33 - comma g - legge 1570 del 27.12.1941 - G.U. n. 27 del 3.2.1942). Il suddetto Comando in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.7.1965, effettua le visite e i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione incendi” che ha validità pari alla periodicità delle visite. a periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n.1973. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, può essere disposta la sospensione della licenza di esercizio con le modalità stabilite dall’art. 2 della legge n. 966 del 26.7.1965. 66) NORME Dl PREVENZIONE ANTISMOG L’esercizio d’impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali o che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atte ad alterare le condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, devono sottostare alle norme di cui alla legge n. 615 del 13.7.1966 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione già emanati o che saranno emanati in base all’art. 27 della legge medesima. 67) CONDUTTURE DEL GAS La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza elencate nella circolare ministeriale n. 56 del 16.5.1964. Per gli allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele: 1. i contatori del gas devono essere installati, di massima, all‘esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali e ambienti in cui vi è pericolo d’incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l’esterno è vietata l’installazione del contatore. 2. Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. E’ vietato l’impiego di tubazioni di piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni. 3. La derivazione di presa della conduttura stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d’acciaio sistemate all’esterno del fabbricato. 4. Nell’attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Gli impianti termici alimentati da gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigiani, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori di rifiuti) devono essere rispondenti alle norme emanate dal Ministero dell’Interno con circolare del 25.11.1969, n. 68. 68) IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L. Gli impianti centralizzati di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza di cui al D.P. n. 620 del 28.6.1955 e della circolare ministeriale n. 74 del 20.9.1956. Gli impianti di utilizzazione di g.p.l. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza: 1. installazione della bombola di g.p.l. all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno); 2. protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura e all’azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 69) USO DI FIAMMA LIBERA E’ assolutamente vietato: 1. l’uso di fiamme libere per la ricerca di gas, anche in luoghi aperti; 2. fare uso del fuoco in locali che non siano provveduti di condotte del fumo o nei quali sia comunque vietato; 3. gettare in qualsiasi luogo pubblico oggetti accesi che possano comunque essere pericolosi; 4. fornire di alcool, petroli, benzina le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere. E’ fatto obbligo ai proprietari dei depositi, esercizi di vendita e di utilizzazione di cui al presente titolo di segnalare opportunamente al pubblico il divieto di fumare o comunque di usare fiamme libere nei locali e nelle aree predette. 70) FUOCHI ARTIFICIALI — ESPLOSIVI Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 Giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 Maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell’Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145), è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l’esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell’Autorità Comunale. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620. Si richiama, inoltre, l’osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941, n. 1570; 13.5.1961, n. 469; 26.7.1965, n. 966 e del decreto interministeriale 27.9.1965, n. 1973, concernente: “Norme per l’organizzazione dei servizi antincendi”, nonché del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, e 26.5.1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 71) DETENZIONE, MANIPOLAZIONE E TRASPORTO DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE Chiunque, a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloide deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 28 lettera a) della legge 27.11.1941, n. 1570. 72) PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI Nessun luogo destinato a spettacoli pubblici può essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria, se, oltre ad aver ottenuto il permesso deIl’Autorità di P.S., il titolare non si sottoponga alle prescrizioni dell’Autorità Comunale per salvaguardare la quiete, il decoro, la circolazione. L’Autorità Comunale potrà in ogni tempo verificare l’adempimento delle prescrizioni impartite, avendo gli Agenti della polizia municipale libero accesso ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico. 72 bis) SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE Fatte salve la disciplina normativa del TULPS e dei vigenti Regolamenti comunali in materia, è vietata l’apertura di sale gioco e sale scommesse ad una distanza inferiore a m. 200 da ospedali, case di cura, istituti geriatrici, luoghi di culto, oratori e scuole di ogni ordine e grado. 73) SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO Dl INCENDIO In caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco o ad ogni altra Autorità che esplichi servizi di ordine pubblico. Tutti coloro che accorrono sul luogo sono tenuti, a richiesta dell’Autorità, ad adoperarsi per l’estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco. La direzione del servizio di estinzione spetta al Comandante dei Vigili del Fuoco o di chi ne fa le veci e ad essi devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa. E’ obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell’Autorità quegli utensili che possono contribuire all’estinzione, salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento degli eventuali danni. I Vigili e gli Agenti delle FF.PP. possono, all’occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l’estinzione e i rispettivi proprietari sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l’uso di proprie riserve od allacciamenti idrici. 74) ABUSO DI SEGNALAZIONI Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare e imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocarne in qualsiasi modo l’intervento con falsa o arbitraria chiamata. TITOLO VI AUTOVETTURE PUBBLICHE Art. 75 Autovetture di piazza; Art. 76 Autovetture da rimessa; Art. 77/98 Autobus urbani; Art. 99 Servizio barche. 75) AUTOVETTURE DI PIAZZA Il servizio pubblico con autovetture di piazza nell’ambito del territorio comunale, oltre che dalle disposizioni del T.U. del Codice della Strada, è disciplinato, fino all’entrata in vigore di apposito nuovo regolamento, dalle disposizioni dell’attuale Regolamento per il Servizio Pubblico con autovetture di piazza, dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili e dalle prescrizioni di cui alle delibere di Giunta Municipale 27.12.1948, n. 570 e 27.4.1949, n. 201 e 11.6.1965, n. 696. 76) AUTOVETTURE DA RIMESSA Il servizio pubblico con autovetture da rimessa nell’ambito del territorio comunale, oltre che dalle disposizioni del T.U. del Codice della Strada, è disciplinato fino all’entrata in vigore di apposito nuovo regolamento, dall’attuale Regolamento per il Servizio Pubblico con autovetture da rimessa e dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili. 77) AUTOBUS URBANI Il servizio pubblico con autobus urbani nell’ambito del territorio del Comune, oltre che dalle disposizioni del T.U. del Codice della Strada, è regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento dei Trasporti Urbani ai capi I - Il - III - IV e qui di seguito recepite al fine di assicurare alle stesse efficacia coattiva e rendere legittime le sanzioni ivi previste. 78) OSSERVANZA DELLE NORME PER I VIAGGIATORI E’ fatto obbligo ai viaggiatori di osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autorità competenti nell’interesse della sicurezza e della regolarità dell’esercizio. 79) NORME PER LA SALITA E DISCESA DEI VIAGGIATORI I viaggiatori devono salire e scendere dagli autobus attenendosi alle indicazioni segnate all’esterno della vettura e precisamente: SALITA: per tutti i viaggiatori dalla portiera posteriore; soltanto i viaggiatori muniti di tessera di libera circolazione o di abbonamenti mensili possono salire dalla portiera anteriore. DISCESA: dalla portiera anteriore e centrale. E’ vietato scendere dalla portiera posteriore. 80) MODALITA’ PER LA SALITA E DISCESA DEI VIAGGIATORI La possibilità di salire e scendere dagli autobus è stabilita dalle apposite tabelle di fermata collocate sulla linea. Coloro che intendono scendere alle fermate a richiesta devono prepararsi in tempo a dare preventivo avviso al conducente suonando I‘apposito campanello, concedendo il tempo necessario affinché la fase di decelerazione del veicolo avvenga senza scosse ed in modo graduale. Coloro che intendono salire alle fermate a richiesta devono fare un segnale col braccio in modo ben visibile al conducente. E’ vietato salire e scendere quando la vettura è in moto, e viaggiare comunque aggrappati alla parte esterna della stessa. E’ parimenti vietato salire quando la vettura è segnalata completa. 81) DOCUMENTAZIONE DELLE GENERALITA’ I passeggeri, quando venga loro richiesto, sono tenuti a declinare e documentare le proprie generalità agli agenti dell’Azienda, i quali nell’esercizio delle loro funzioni sono persone incaricate di un pubblico esercizio, quindi tutelati dagli artt. 336 e seguenti del Codice Penale. 82) POSTO IN VETTURA E’ vietato trattenersi sulla piattaforma posteriore. Una volta acquistato il biglietto o presentato il documento di viaggio l’utente è tenuto a portarsi verso le porte anteriori della vettura ed a lasciare il passaggio agli altri utenti. E’ vietato, altresì, ingombrare il passaggio alle porte di uscita se non per effettuare la discesa. Nessun viaggiatore può occupare più di un posto a sedere. 83) DIVIETI DURANTE IL TRASPORTO Durante il trasporto è fatto esplicito divieto: 1. di parlare al conducente o distrarre comunque il personale nelle sue mansioni; 2. di fumare o sputare sulla vettura; 3. di cantare, suonare, schiamazzare, tenere discorsi osceni, bestemmiare; 4. di fare la questua fra i viaggiatori od esercitare attività pubblicitaria e commerciale, senza il consenso dell’Azienda. Le infrazioni alle norme compendiate nel presente articolo sono passibili della sanzione pecuniaria di £. 800 (ottocento) senza pregiudizio per l’ulteriore azione penale. 84) DANNEGGIAMENTO DELLA VETTURA Chiunque insudici o guasti o comunque rimuova o manometta la vettura o parte di essa, è passibile del pagamento dell’ammenda di £. 800 (ottocento) senza pregiudizio del risarcimento dei danni o di quant’altro, per l’atto compiuto, possa derivare a danno dell’Azienda. 85) PERSONE NON AMMESSE IN VETTURA Non sono ammessi in vettura coloro che risultano alterati da bevande alcooliche o le persone scalze, indecentemente vestite o sudice, o con evidenti segni di malattia contagiosa o di mali ripugnanti o impressionanti alla vista dell’uomo comune. 86) RECLAMI I reclami per motivi inerenti al servizio o contro gli agenti, devono essere inoltrati all’Azienda per iscritto e completati delle generalità e dell’indirizzo del reclamante. 87) RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA L’Azienda non assume responsabilità per interruzioni o sospensioni del servizio dovute a causa di forza maggiore. 88) BIGLIETTI Dl VIAGGIO I viaggiatori devono, senza attendere l’invito del bigliettaio, richiedere il biglietto pagandone l’importo relativo con denaro contato e conservarlo per tutta la durata del percorso per poterlo presentare ad ogni richiesta del bigliettario o dei funzionari dell’Azienda. 89) VIAGGIATORI SPROVVISTI DI BIGLIETTO DI VIAGGIO Chiunque venga trovato dal controllore sprovvisto di biglietto, per averlo smarrito o per non averlo richiesto e per aver superato la zona di validità o per qualsiasi altra causa, è tenuto a pagarne un altro all’onere della sopratassa e dell’ammenda determinata globalmente in lire 800 (ottocento). 90) ABBONAMENTI E TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE I possessori di abbonamento o di tessera di libera circolazione, ogni qualvolta salgono in vettura, sono tenuti a presentare, senza attendere la richiesta, il documento agli agenti preposti al servizio. Nell’eventualità che ne siano sprovvisti sono tenuti a munirsi del regolare biglietto. I viaggiatori muniti di abbonamento mensile o di tessere di libera circolazione possono salire dalla porta anteriore e comunque debbono esibire bene in vista ed in modo che il personale dell’Azienda possa visivamente controllano, l’abbonamento stesso o la tessera; i viaggiatori muniti di abbonamento settimanale devono salire dalla porta posteriore e devono consegnare al bigliettaio il proprio abbonamento affinché lo stesso provveda ad annullare la corsa in atto. 91) ABBONAMENTI E TESSERE IRREGOLARI Gli abbonamenti mensili o settimanali e la tessera di libera circolazione riscontrati irregolari (e gli abbonamenti settimanali riscontrati non annullati per la corsa in atto), sono soggetti al sequestro per gli opportuni accertamenti presso l’Azienda, ed i detentori sono tenuti a pagare il regolare biglietto oltre alle sopratasse ed alle sanzioni pecuniarie del caso. In relazione alla gravità dell’utilizzazione abusiva dell’abbonamento o tessere di libera circolazione, può essere adottato il provvedimento del sequestro definitivo. 92) CARNETS E TESSERE I possessori di carnets o tessere di 10 viaggi, sono tenuti a presentare al bigliettario, ogni volta che salgono in vettura e senza attendere la richiesta, il carnet o tessera affinché gli agenti dell’Azienda provvedano a staccare il tagliando o ad annullare la corsa in atto, a secondo del tipo di biglietto. Chiunque venga trovato dal controllore con carnet o tessera non regolarizzata, sarà soggetto a quanto disposto dall’art. 91. 93) VETTURE A BIGLIETTERIA AUTOMATICA Per quanto riguarda le vetture dotate di biglietteria automatica, valgono le stesse norme i cui ai precedenti articoli 93 – 94 – 95 – 96 - 97 salvo le naturali differenze conseguenti ll’automatizzazione del servizio di biglietteria. 94) TRASPORTO DI BAMBINI Il trasporto dei bambini è regolato come segue: a) GRATUITO: Ogni viaggiatore munito di regolare documento di viaggio, ha facoltà i far viaggiare gratuitamente un solo bambino di altezza non superiore al metro, purché questi, in caso di vettura affollata non occupi posto a sedere; b) A PAGAMENTO: Quando un viaggiatore abbia con sé più bimbi di altezza non superiore al metro oltre all’acquisto del biglietto per il passeggero accompagnatore, è sufficiente l’acquisto di UN biglietto per ogni DUE bambini accompagnati, con l’esclusione del bambino che risulti in numero dispari, e precisamente: - viaggiatore con DUE o TRE bambini, acquisto di DUE biglietti; - viaggiatore con QUATTRO o CINQUE bambini, acquisto di TRE biglietti e così via. E’ inteso che essi possono occupare tanti posti a sedere quanti sono i biglietti acquistati. 95) TRASPORTO DI BAGAGLI L’ammissione dei bagagli sulle vetture, è regolata, conformemente alle disposizioni di legge, dalle seguenti disposizioni: a) è consentito il trasporto di valigie o pacchi aventi caratteristiche di bagaglio personale e perciò sempre portati dal viaggiatore, purché non contengano materiale pericoloso, maleodorante, che possa insudiciare e comunque, per la loro natura e confezione, possano procurare disagio ad altri passeggeri. E’ tassativamente vietato il trasporto di pellicole cinematografiche o di colli contenenti materiali infiammabili; b) i bagagli non devono superare le dimensioni di cm. 80x45x25 e il peso approssimativo di Kg. 20; c) ciascun viaggiatore potrà portare con sé non più di due colli fino alle massime dimensioni consentite dal punto precedente; d) in via di massima i colli debbono essere depositati in punti ove non ostacolino il passaggio dei viaggiatori; e) in deroga possono ammettersi al trasporto, sempre che l’affollamento della vettura lo consenta, colli speciali con ski, strumenti musicali di notevole ingombro, di cui una delle dimensioni superi il limite di cm. 80 di cui al punto b). I bagagli o colli di cui sopra sono soggetti al pagamento del regolare biglietto per ogni unità trasportata. Il trasporto può essere rifiutato quando la vettura sia molto affollata e non vi sia la possibilità di sistemare i bagagli. 96) BAGAGLI AMMESSI A TRASPORTO GRATUITO Sono ammessi al trasporto, senza l’obbligo del pagamento del biglietto, i colli di piccole dimensioni che non superino le misure di cm. 50x30x25, in numero di uno per passeggero. Sono ammessi parimenti al trasporto gratuito i colli speciali come canne da pesca smontate, canne metriche, scope singole etc., i quali pur avendo una delle dimensioni superiori a cm. 30 abbiano le altre dimensioni di misura limitata. I fucili, alle condizioni di cui sopra, possono essere trasportati semprechè siano tenuti aperti e scarichi. 97) TRASPORTO CARROZZINE PER BAMBINI Le carrozzine per bambini possono essere ammesse in vettura, previo pagamento, soltanto se rientrino nelle misure fissate per i normali bagagli (80x45x25). Il trasporto può essere rifiutato quando le vetture siano molto affollate. 98) TRASPORTO DI CANI Ai passeggeri delle vetture è fatto divieto di portarvi cani od altri animali, salvo le particolari concessioni riguardanti i cani-guida per ciechi, i cani da caccia limitatamente alla stagione venatoria ed i cani di piccole dimensioni, per i quali vigono le seguenti norme: a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane guida o da caccia o di piccole dimensioni. Il cane deve essere munito di museruola a paniere. Mentre i cani-guida sono ammessi gratuitamente, per tutti gli altri cani deve essere acquistato i biglietto alla tariffa; b) il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal viaggiatore munito di licenza di caccia e portato verso l’uscita in modo da non ingombrare il passaggio. Il cagnolino di piccole dimensioni deve essere tenuto in modo da non recare disturbo agli altri viaggiatori; c) i cani-guida ed i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazione di orario; l’ammissione dei cani da caccia dall’inizio del servizio alle ore 8 e dalle ore 20 al termine del servizio. (Circolari Ministero dei Trasporti n. 2050/F dell’8.11.1950 e n. 5403 del 27.12.1950); d) ove il cane insudici o deteriori la vettura o rechi danno ai passeggeri o cose, la persona che l’accompagna è tenuta al pagamento dell’ammenda come stabilito dall’art. 94 ed al risarcimento dei danni. 99) SERVIZIO BARCHE Il servizio pubblico di barcaiolo, oltre che dalle disposizioni particolari impartite dalla competente Capitaneria, è disciplinato, fino alla entrata in vigore di apposito nuovo regolamento, dalle disposizioni dell’attuale regolamento per il servizio delle imbarcazioni a remi sprovviste di motore, dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili e dalle varie ordinanze, che, di volta in volta, si rendessero necessarie a seguito di contingenti esigenze locali. TITOLO VII ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI - AMBULANTI E MESTIERI VARI Art. 100 Licenza per il commercio di vendita al pubblico; Art. 101 Obbligo di vendita; Art. 102 Condizione dei locali; Art. 103 Pesi e misure; Art. 104 Pesatura delle merci; Art. 105 Vendita del pane; Art. 106 Cartellini dei prezzi; Art. 107 Esercizio del commercio ambulante; Art. 108 Vendita ambulante commestibili; Art. 109 Fiere e Sagre; Art. 110 Prescrizioni durante la vendita; Art. 111 Mestieri ambulanti; Art. 112 Nomadi. 100) LICENZA PER IL COMMERCIO Dl VENDITA AL PUBBLICO Chiunque intende esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, ad eccezione di quella ambulante, deve munirsi dell’autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 24 della legge 11 Giugno 1971, n. 426. Chiunque, esercitando il commercio l’ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve essere autorizzato dal Sindaco ai sensi dell’art. 49 del presente Regolamento. L’opportunità del rilascio dell’autorizzazione sarà valutata sotto il profilo della viabilità, urbanistico, della quiete pubblica e privata, nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità. Anche gli artigiani iscritti all’albo di cui alla legge 25.7.1956, n. 860, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli, esclusi in base alle vigenti disposizioni di legge - dall’obbligo dell’autorizzazione amministrativa prevista dall’art. 24 della legge 426/1971, sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l’attivazione dei depositi e magazzini. 101) OBBLIGO DI VENDITA I venditori non possono rifiutare la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. 102) CONDIZIONI DEI LOCALI I pubblici esercizi devono essere costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non devonsi eseguire operazioni che possano riuscire indecorose o antigieniche. L’ampiezza dei medesimi, le condizioni igieniche e le attrezzature generali saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle attuali strutture commerciali e della rete distributiva cittadina. In ogni nuovo esercizio pubblico (bar, osterie, locande, caffé etc.) è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici. I titolari attuali devono provvedere a ciò nel corso dei prossimi cinque anni. 103) PESI E MISURE I venditori devono essere provvisti di bilance e misure regolamentari, in modo che il compratore possa facilmente verificare le pesate e le misurazioni. Sui pacchi che si tengono già preparati per la vendita, devono essere indicati la qualità e il prezzo, se trattasi di merce che normalmente si vende a peso. 104) PESATURA DELLE MERCI Tutte le merci devono essere pesate al netto. 105) VENDITA DEL PANE Il pane deve essere venduto a peso. Ai sensi della legge n. 580 del 1967, nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti e recipienti separati recanti un cartellino ben visibile con l’indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo. 106) CARTELLINI DEI PREZZI Per quanto attiene all’obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 38 della legge 11.6.1971, n. 426 e 55 del relativo Regolamento di esecuzione. 107) ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE Coloro che intendono esercitare il commercio ambulante devono aver prima ottenuto la prescritta licenza di cui alla legge 5.2.1934, n. 327. Essi possono svolgere tale commercio nell’ambito del territorio comunale, purché rispettino i limiti della cerchia cittadina, così come stabiliti nelle apposite ordinanze sindacali. 108) VENDITA AMBULANTE DI COMMESTIBILI Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell’Ufficio Sanitario e per la vendita degli alimentari di origine animale a quelle del Veterinario Comunale. 109) FIERE E SAGRE In occasione di fiere e mercati i commercianti ambulanti, osservate le prescritte disposizioni generali, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell’Amministrazione Comunale e solo nei luoghi dalla medesima stabiliti. 110) PRESCRIZIONI DURANTE LA VENDITA AMBULANTE Gli ambulanti, oltre alle prescrizioni di cui sopra, devono in particolare, durante la vendita, osservare le seguenti disposizioni: 1. vendere solo i generi di cui alla licenza; 2. tenere contegno corretto ed educato; 3. controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature e la pulizia del luogo di vendita; 4. non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, all’accesso delle case private, di negozi, di edifici in genere; 5. non fare uso di altoparlanti; evitare grida, suoni, rumori eccessivi. 111) MESTIERI AMBULANTI Salve le disposizioni dell’art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., nel territorio del Comune nessuno potrà esercitare sia abitualmente sia occasionalmente mestieri ambulanti, quali il cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver prima ottenuto apposita autorizzazione dall‘Autorità Comunale. Per suonatori, cantanti, saltimbanchi e simili i singoli permessi potranno essere concessi solo dopo attenta valutazione della natura dei mestieri, della località e dell’orario in cui si intendono esercitare. E’ però sempre vietato importunare i passanti con l’offerta di merci, servizi, o con la richiesta di denaro oppure richiamarne l’attenzione con grida e schiamazzi. Tale ultima disposizione si riferisce, tra gli altri, a facchini, lustrascarpe, guide, imbonitori in genere. 112) NOMADI La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo alla periferia e negli spazi prestabiliti. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell’ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l’Autorità di P.S., sarà data esecuzione all’ordine ingiunto per mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del vigente Codice Penale. TITOLO VII bis REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEGLI SPAZI PERTINENZIALI DI STRUTTURE COMUNALI DI USO COLLETTIVO APERTE AL PUBBLICO E/O SEDE DI UFFICI COMUNALI Art. 112 bis Regolamentazione della sosta Art. 112 ter Disciplina in dettaglio 112 bis) REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA Nelle aree aperte e/o accessibili al pubblico, in quanto pertinenze di strutture comunali di uso collettivo e/o sede di uffici comunali, è vietata la sosta degli autoveicoli/motoveicoli al di fuori degli spazi espressamente destinati a parcheggio ed a tal fine contrassegnati con apposita segnaletica, nonché negli spazi riservati a soggetti debitamente autorizzati, ai quali è, in ogni caso, fatto obbligo di esporre il relativo contrassegno. E’ altresì vietato ogni uso che si ponga in contrasto con la presente disciplina. 112 ter) DISCIPLINA DI DETTAGLIO In relazione a quanto previsto al precedente articolo, ciascun dirigente, per le strutture di propria competenza, procederà con apposito provvedimento, all’individuazione ed alla disciplina dell’uso dei suddetti spazi, precisando eventuali specifiche destinazioni e modalità di utilizzo. Il medesimo dirigente, al fine di assicurare agli aventi titolo la prevista disponibilità degli spazi di sosta e l’effettivo corretto utilizzo degli stessi, rilascerà apposito contrassegno abilitativi alla sosta in conformità a quanto già previsto al precedente articolo. TITOLO VIII PENALITA’ Art. 113 Penalità 113) PENALITA’ Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, verranno punite con l’applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla L. 24.11.1981 n. 689. Gli organi accertatori sono individuati negli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché negli Agenti appartenenti al nucleo ambientale e negli ausiliari del traffico, questi ultimi limitatamente alle soste e fermate abusive. 114) RIMISSIONE IN PRISTINO Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo precedente o alla pronuncia di altre sanzioni amministrative (quali sospensioni, revoche, decadenze etc.) il Sindaco può ordinare la rimissione in pristino, quando ricorrano gli estremi di cui all‘art. 153 T.U. 5.2.1915, n. 148 e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 115 Disposizioni finali 115) DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga tutte le disposizioni che con esso non armonizzano, salvo le espresse deroghe contenute nei suoi singoli articoli.