regolamento cosmetico e profumi
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REGOLAMENTO COSMETICO E PROFUMI Dr. Giulio Pirotta [email protected] LEGISLAZIONI DI RIFERIMENTO • Regolamento 1223/2009/CE – Cosmetici • Regolamento 1907/2006/CE – REACH • Regolamento 1272/2008/CE – CLP • Regolamento 648/2004/CE – Detergenti • General Product Safety Directive 2001/95/EC • + • IFRA CONSIDERATO CHE … • (49) • Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l’uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell’elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l’attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l’utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione. ANNEX I – DOCUMENTAZIONE PRODOTTO • PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico • 1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici • La composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, inclusa l’identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. • Per i composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore DECISIONE DELLA COMMISSIONE • Laddove si formuli un composto di fragranze (o aromi) comprendente una miscela di ingredienti di fragranze (o aromi) e di componenti funzionali con proprietà olfattive, di miglioramento dell’odore, di protezione dall’odore o di miscelazione, e si aggiunga intenzionalmente tale composto a un prodotto cosmetico per conferire un profumo (o un aroma) o per coprire un cattivo odore, la sua identificazione consiste nell’includere il nome e il numero di codice nonché l’identità del fornitore. • Le informazioni qualitative e quantitative sulle sostanze regolamentate nel composto di fragranze (o aromi) e le informazioni pertinenti per una valutazione della sicurezza devono essere fornite alla persona responsabile e al valutatore della sicurezza ed essere incluse nella relazione sulla sicurezza. ART 19 - ETICHETTATURA • G) l’elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio. L’elenco viene preceduto dal termine «ingredients». • I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell’allegato III figura nell’elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma. TRACCE - IMPUREZZE • Alcune sostanze aromatiche sono elencate in annex II – vietate • Sono tollerate le tracce derivanti da estrazione naturale sempre che siano a livelli di sicurezza e tecnicamente inevitabili ANNEX III • Elencati ingredienti da etichettare – Limiti impiego – Condizioni di impiego • Per gli “allergeni” in generale – presenza indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 19, se concentrazione supera i valori: – 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, – 0,01 % nei prodotti da sciacquare – Non occorre inserire alcuna raccomandazione • La presenza nel cosmetico delle sostanze in concentrazioni superiori a quelle segnalate, devono essere indicate in etichetta indipendentemente dalla funzione e dall’origine. • (ad es.: addizionata come tale o come componente di estratti vegetali, oli essenziali,fragranze, aromi, ecc.) COME INDICARE IN ETICHETTA • Se nel cosmetico finito • concentrazione > 1% – elencata nella posizione corrispondente alla percentuale • Concentrazione < 1% – indicata in ordine sparso dopo ingredienti in concentrazione > 1%. • Alcuni indicano tutti gli allergeni in fondo in quanto non considerati ingredienti, ma informazione al consumatore COME SAPERE SE ETICHETTARE • INFORMAZIONI DAL PRODUTTORE • COSMETICS EUROPE • Exchange of information between fragrance suppliers and Cosmetic Manufacturers, 2011 DICHIARAZIONE FORNITORE • Generalità del cliente • Nome e indirizzo del fornitore • Identità della miscela profumante con il suo nome (se esiste) e numero di codice • Categoria del prodotto, modalità d’impiego e concentrazione di utilizzo per il quale la miscela profumante èstata valutata • Valutazione della sicurezza della miscela profumante per l’uso a cui è destinato SEGUE • Certificato di conformità agli standard IFRA attualmente in corso • Dichiarazione di conformità degli ingredienti della fragranza alla legislazione chimica EU • Informazioni accurate sulla presenza e concentrazione di sostanze regolamentate negli allegati del Regolamento cosmetico • Ulteriori informazioni, se necessarie • Data • Nome, qualifica e firma del valutatore della sicurezza ELEMENTI DA CONSIDERARE • Rispetto proprietà intellettuali fornitore. • Non è obbligo elenco completo ingredienti. • Valutazione della sicurezza della miscela profumante nel prodotto cosmetico finito, persona responsabile • Scelta oculata ingredienti e concentrazione per evitare rischi di pericolosità. • Valutazione sicurezza -- livello di purezza degli ingredienti. • Possibili informazioni sul potenziale rischio per la salute umana della miscela profumante non diluita (lavoratori) SICUREZZA D’USO • Valutatore sicurezza miscela profumante – stesse qualifica valutatore cosmetico finito, con un diploma di laurea in: medicina, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica o chimica industriale o discipline simili e dovrebbe avere un’adeguata esperienza in questo campo. • Azienda fornitrice fragranze – selezionare una persona con un’appropriata esperienza. IFRA - RIFM • International Fragrance Association – Fondata nel 1973 a Ginevra rappresenta le case di creazione di profumi e le aziende di produzione degli ingredienti utilizzati. – IFRA è la risposta alla scelta delle industrie del settore di autoregolamentarsi attraverso Code of Practice e Standards. • Research Institute for Fragrance Materials (non profit corporation fondata nel 1966) – collaborazione con IFRA effettua ricerca e sviluppo, valutazioni scientifiche legate alla salute , alla sicurezza e all’impatto ambientale delle fragranze e degli ingredienti contenuti. CODE OF PRACTICE • Code of Practice • On the basis of safety evaluations by RIFM/REXPAN IFRA sets Standards restricting or prohibiting the use fragrance ingredients • CoP is binding for IFRA members worldwide and applies to all kinds of fragrance use • Available online IFRA web site CATEGORIE IFRA PROGETTO REG. ANNEX III COMPLESSITA’ VALUTAZIONE ALLERGIE