Deliberazione della Giunta Provinciale

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Deliberazione della Giunta Provinciale
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
Prot. n.143266 / 42.38.20.13
OGGETTO: Calendario Venatorio Provinciale 2013/2014
PRESIDENTE: Roberto Vasai
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci
Dei componenti :
1. VASAI ROBERTO
2. RICCI Mirella
3. BORGHESI Carla
4. CUTINI Andrea
5. DUCCI Piero
6. MEZZETTI PANOZZI Rita
7. PERFERI Antonio
8. RUSCELLI Francesco
Sono assenti: Ass. Mezzetti Panozzi – Ass. Perferi
Relatore: Presidente
Servizio: TUTELA DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA
Allegati: si
Riscontro di bilancio: no
Invio Capogruppo: si
Uffici interessati: CA - VP
Immediatamente eseguibile: si
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VISTA la legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”e in particolare:
 art. 1

comma 1-bis:Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le
popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente
alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze
economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le
finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa
direttiva (4).

comma 3:Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente
legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. ... omissis

art. 18

comma 1-bis:L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della
dipendenza degli uccelli;

comma 4: Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano,
entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del
numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
VISTA la L.R.T. n. 3 del 12.01.1994 e in particolare :
 art. 1

comma 2:Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n.
86(1) realizzano altresì l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione
degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del
6 marzo 1991. ;

art.30

comma 4: Sono oggetto di caccia le specie di cui all’articolo 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157.

comma 7:
Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità,
il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia.
VISTO l’ art. 42 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva
2009/147/Ce” della L. 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009”;
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VISTA la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, abrogata be sostituita dalla Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009;
VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of
Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato
dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e
rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di
inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli
adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici” direttiva “Uccelli selvatici” redatta dalla Commissione
Europea nel 2008, in particolare:
 2.5 Condizioni specifiche legate alla fissazione del calendario venatorio
2.5.1 L’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva stabilisce una serie di principi fondamentali
relativi alla definizione dei periodi di caccia, finalizzati ad assicurare che l’attività
venatoria non abbia luogo nelle fasi del ciclo annuale durante le quali le specie
cacciabili sono più vulnerabili.
2.5.2 L’articolo in questione vieta la caccia alle specie stanziali nel periodo della
nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione. Nel caso delle specie
migratorie lo stesso articolo vieta la caccia nel periodo della riproduzione e durante il
ritorno al luogo di nidificazione.
2.5.3 La Corte ha affermato che “l' art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva
intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la
sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza,
la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza
degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e
dei movimenti migratori”40.
40
Sentenza del 17 gennaio 1991, Commissione/Italia, causa C-157/89, Racc. 1991, pag. I-00057,
punto 14. Un riferimento al concetto di “regime completo di protezione” figura anche nella sentenza
del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri /Préfet de Maineet- Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067 e nella sentenza
del 7 dicembre 2000, Commissione/Francia, causa C-38/99, Racc. 2000, pag. I-10941.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre
2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la Delibera della
Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 " D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente
e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione.";
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VISTO il testo “La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e
Regioni in materia di << ambiente>> e di <<beni culturali>> a cura di M. Bellocci e P.Passaglia ed
in particolare:
La disciplina dei periodi venatori
(a) Con la sentenza n°323 del 1998, la Corte, dopo aver richiamato il carattere di norma
fondamentali di riforma economico-sociali delle disposizioni legislative statale che
individuano le specie cacciabili (sentenze nm.272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990, 1002
del 1988), nonché la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure
indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rileva
che al novero di tali misure va ascritta anche la disciplina che, in funzione di adeguamento
agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio. Ciò, in quanto non può
disconoscersi il rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le
disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle – volte ad
assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili- che tale prelievo
delimitano dal punto di vista temporale.
La Corte precisa, tuttavia, che le regioni possono derogare alla generale disciplina dei
periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali, ma sempre
entro l'arco temporale definito dall'art. 18 comma2, della legge del 1992 e previo
accertamento-condotto attraverso procedure e strumenti attendibili dal punto di vista
tecnico-scientifico- dalle condizioni e dei presupposti di ordine ambientale richiesti dalla
disciplina statale, oltre che dalla giurispudenza comunitaria.
VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
DATO ATTO che le Direttive Comunitarie costituiscono principi di riferimento per gli Enti
Pubblici nazionali, e che talune indicazioni sono cogenti per le Autorità nazionali, anche in assenza
di tempestiva modifica degli ordinamenti regionali, quando già modificati – come in questo caso quelli nazionali, trattandosi di urgente protezione di specie animali in pericolo o in difficoltà (vedasi
ordinanza TAR Toscana, Sezione seconda, 00981/2010reg.ord.sosp./01579/2010reg.ric. sul
calendario venatorio 2010/2011 della Provincia di Firenze);
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 20, depositata il 9 febbraio 2012, con la quale la
Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10
agosto 2010 nella parte in cui erano state definite con legge giornate, orari, specie e periodi di
caccia, ritenendo più consono al sistema costituzionale del riparto delle competenze e funzioni tra lo
Stato e le Regioni, in materia di disciplina venatoria, provvedere alla assunzione delle disposizioni
regolanti il calendario venatorio, con la forma dell’atto amministrativo, in quanto "L’intervento
regionale viene, infatti, consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di
modulare l’impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario
venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell’habitat locale, alla cui verifica ben si
presta un’amministrazione radicata sul territorio"
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VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 105, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la
Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 12 del 1
giugno 2011(CalendarioVenatorio triennale), in cui si si ribadisce che:
“4.– La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. è fondata, con riferimento all’approvazione del calendario venatorio con legge,
anziché con provvedimento amministrativo.
Come questa Corte ha recentemente affermato, «appare evidente che il legislatore statale,
prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento”
sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque
esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento
amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che
naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n.
20 del 2012).
L’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio
sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle
modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con
riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006,
n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n. 311 del 2003 e n. 226 del 2003). Tale competenza,
contrariamente a quanto osservato dalla difesa ligure, viene perciò esattamente posta a base della
censura.
Il legislatore ligure, viceversa, non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenza
provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella forma della
legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità”
(sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse
condizioni di fatto.
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 106, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la
Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 5, della legge della Regione
Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni
per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio
1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in cui si si ribadisce che:
“Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e
uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale li «può variare, in
considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione
di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenza n.
387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992).”
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 116, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la
Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 1, della legge della Regione
Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l’articolo 30 della legge della Regione
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Marche n. 7 del 1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e
massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale, in particolare:
“L’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l’Istituto
nazionale per la fauna selvatica» (ora l’ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno,
il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria (…)». Come
questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale
esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire
con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).
Detta interpretazione appare, d’altronde, coerente, oltre che con la tendenziale
corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l’esigenza che la
rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla
generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio,
abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell’ISPRA – a cadenze non
eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del
calendario al mutare di tali situazioni.”
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna N°273 del 14/3//212 “Calendario
venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle province dei
calendari venatori provinciali.” con la quale la suddetta Regione prende atto del mutato
orientamento giuridico in materia e accoglie le indicazioni della Corte Costituzionale:
“ Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione del calendario venatorio regionale con
atto amministrativo, trasponendo in sede amministrativa parte dei contenuti del progetto di
legge di cui alla predetta deliberazione n. 20/2012;
Atteso che seppur in linea di continuità con la regolamentazione che ha caratterizzato le
precedenti stagioni venatorie, è necessario apportare gli opportuni adeguamenti al fine di
recepire le modifiche introdotte alla legge n. 157/1992, dalla legge comunitaria n. 96/2010
ed atti ad essa collegati;”
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio
Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992,
n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
VISTA l’ordinanza TAR Toscana, Sezione seconda, 00981/2010 reg.ord.sosp./01579/2010reg.ric.
sul calendario venatorio 2010/2011 della Provincia di Firenze, in cui si evidenzia che:
“che può escludersi che la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE presenti carattere autoesecutivo e, per altri versi, che
l’Amministrazione provinciale dovesse tener conto delle modifiche apportate alla l. n. 157/1992 dalla l. 4 giugno 2010,
n. 96 entrata in vigore successivamente all’emanazione dell’atto impugnato; che ad analoghe conclusioni può
pervenirsi per le “linee guida” elaborate dall’ISPRA in materia di specie di uccelli cacciabili e periodi di attività
venatoria giacchè pervenute solo dopo l’elaborazione del calendario venatorio contestato; ritenuto, in ogni caso,
quanto al danno grave e irreparabile, che la sospensione dell’atto impugnato determinerebbe la diretta applicazione
del calendario venatorio approvato dalla Regione in termini certamente ampliativi per quanto attiene a termini e
modalità delle specie cacciabili”;
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VISTA la sentenza del TAR Toscana, Sezione seconda, -ricorso n. 1579/2010 promosso da LAV
Lega antivivisezione onlus ente morale ed altri c/o Regione Toscana ed altri - ordinanza n.
1532/2011- con la quale si rileva che:
“ secondo l’art. 1 della 1. n. 157/1992, “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. Le regioni a statuto ordinario, soggiunge il. comma 3,
`provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità
alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie”.
Omissis…
E’ ciò per l’evidente ragione che la funzione svolta dal preventivo parere dell’ISPRA è proprio quella di aggiornare,
sul piano istruttorio, le conoscenze in merito alla concreta situazione e consistenza di ciascuna specie cacciabile
nell’ambito territoriale considerato, in difetto di che si tramuterebbe in un inefficace adempimento di natura
meramente formale.”
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 90, depositata il 22 maggio 2013, con la quale la
Consulta rileva che:
Innanzi tutto va osservato che la prima questione di legittimità costituzionale riguarda l’intero art. 7 della legge
regionale n. 20 del 2002, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su
di essa non può influire l’abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo, il quale, secondo il
giudice rimettente, sarebbe interamente illegittimo.
È da aggiungere che, anche per quanto concerne i commi 5 e 6 dell’art. 7, il citato ius superveniens non può avere
alcuna influenza sull’esito del giudizio principale. Il tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di
annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l’attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire
nell’annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme dei commi 5 e 6, sicché è evidente che la rilevanza della
questione relativa a tali commi non è venuta meno. Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, ove un
determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata «la legittimità dell’atto deve
essere esaminata in virtù del principio tempus regit actum, “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto” esistente
al momento della sua adozione» (ex plurimis, sentenza n. 177 del 2012).
3.− La questione che investe l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, relativa all’approvazione del
calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, è fondata.
Questa Corte in più occasioni ha ritenuto «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del
calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione
obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un
procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne
consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n.
105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012). È da aggiungere che l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992,
nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal
legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 105 del 2012).
Il vizio di legittimità costituzionale colpisce l’intero art. 7, nel testo che il giudice a quo deve applicare, perciò
l’ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell’ISPRA e le questioni riguardanti i commi 5 e 6 del
medesimo articolo restano assorbite.
Va però precisato che il vizio di legittimità costituzionale non riguarda anche la norma sopravvenuta, posta dal nuovo
comma 6 del predetto art. 7, introdotto con la legge regionale n. 29 del 2012, in sostituzione del testo precedente. Il
nuovo comma 6 infatti non disciplina il calendario venatorio, ma si limita a prevedere l’approvazione da parte delle
province dei piani di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, con l’indicazione del «periodo di prelievo nel
rispetto della normativa vigente».
4.− Residua la questione relativa all’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, il quale, nella
formulazione vigente all’epoca dell’ordinanza di rimessione, stabiliva che «nelle aziende agrituristico venatorie non è
necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria». Il comma è stato abrogato dall’art. 37 della
legge regionale n. 29 del 2012, ma, anche in questo caso, permane la rilevanza della questione perché della
disposizione impugnata deve continuare a farsi applicazione nel giudizio principale.
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Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 12, comma 12, della legge n.
157 del 1992, che prescrive, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato
dalla regione di residenza, contenente l’indicazione delle specifiche norme inerenti al calendario regionale, delle forme
di cui al comma 5 e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Inoltre, le attività di
controllo relative all’esercizio della concessione, assicurate dal tesserino venatorio, sarebbero finalizzate alla tutela
della fauna e rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
5.− La questione è fondata.
La Regione, nell’eccepire l’infondatezza della questione, sottolinea che l’esenzione dall’obbligo di munirsi del
tesserino venatorio sarebbe giustificata dalla circostanza che nelle aziende agrituristico venatorie viene cacciata senza
limiti giornalieri selvaggina immessa, proveniente da allevamento. Il tesserino venatorio costituirebbe «uno strumento
per effettuare una modalità di controllo dell’esercizio della caccia», mentre nelle aziende faunistico venatorie il
controllo verrebbe esercitato con altre modalità.
Argomenti analoghi sono addotti dall’Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (EPS), il quale ha
osservato che nelle aziende agrituristico venatorie la selvaggina cacciata è proveniente da allevamento e viene
giornalmente annotata su appositi registri e pagata dai cacciatori, previo rilascio di un’apposita ricevuta e, dunque,
senza alcuna compromissione delle finalità per le quali è stabilito l’obbligo del tesserino regionale.
L’argomento è privo di consistenza perché il tesserino venatorio non ha solo la funzione di consentire una verifica sulla
selvaggina cacciata, ma ha anche una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume innanzi tutto
dall’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992. Questa disposizione, infatti, senza prevedere deroghe o limitazioni,
stabilisce che «Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza».
È da aggiungere che l’art. 16 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare le aziende agrituristico venatorie, stabilisce
che in queste aziende l’esercizio dell’attività venatoria «è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con
la esclusione dei limiti di cui all’art. 12, comma 5» (relativo alle forme con cui è praticata la caccia), e, poiché questa è
l’unica esclusione prevista nell’ambito delle prescrizioni contenute nell’art. 12, se ne deve dedurre che resta operante
quella del comma 12, relativa al tesserino regionale.
Anche da altre disposizioni della legge n. 157 del 1992 si desume che il tesserino costituisce un documento necessario
per poter esercitare la caccia, indipendentemente dal luogo in cui tale esercizio avviene. È per questa ragione che il
cacciatore lo deve avere sempre con sé, in modo da poterlo esibire quando ne è richiesto ai sensi dell’art. 28, comma 1,
di tale legge.
L’art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 inoltre prevede una sanzione per chi non esibisce il
tesserino e l’art. 31, comma 3, della medesima legge dà alle regioni il potere di disciplinarne la sospensione «per
particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull’esercizio venatorio». Quest’ultima disposizione rende
evidente che il possesso del tesserino costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio venatorio, ovunque
questo avvenga, perché se nelle aziende agrituristico venatorie si consentisse l’esercizio della caccia senza tesserino si
vanificherebbe l’eventuale provvedimento di sospensione dello stesso.
In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle
norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell’ambiente. Del resto, questa Corte ha
già affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che «il tesserino è (…) prescritto allo scopo di assicurare il
rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale» (sentenza n. 148 del
1979).
In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di
salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle
aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.”;
e dichiara:
1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno
2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”)»;
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2) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel
testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno
2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
3) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell’art. 37 della legge della Regione
Toscana 18 giugno 2012, n. 29.
PRESO ATTO che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, il
Calendario Venatorio deve essere approvato con atto di natura amministrativa annuale.
PRESO ATTO che la Regione con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 62 del 24/07/2012
“Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli
ungulati per la stagione venatoria 2012-2013” ha adottato per la determinazione dei tempi e modi di
caccia di alcune specie un atto amministrativo, confermando l’orientamento espresso dal Tar della
Toscana, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
PRESO ATTO che la Regione Toscana con L.R. n.27 del 31 maggio/2013 ha stabilito la
competenza della Giunta Regionale all’approvazione del calendario venatorio con il preventivo
parere obbligatorio dell’ISPRA;
PRESO ATTO che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, la funzione di una
Amministrazione ben radicata sul territorio è quello, di modulare l'impatto delle previsioni generali
recante dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche
condizioni dell'habitat locale.
CONSIDERATO che alla Provincia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui al D.lgs
267/2000 art.19 comma 1 , è attribuita la tutela e protezione della fauna selvatica, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità, il supporto tecnico-scientifico ed operativo per la stima della
consistenza del patrimonio faunistico, raccolta ed elaborazione dei dati ed assistenza tecnicoamministrativa.
CONSIDERATO che la Provincia è comunque tenuta ad approvare il calendario venatorio
provinciale secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 16 della legge quadro nazionale n. 157
dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”:
“A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle
riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è
consentito”.
VISTA la LRT 12.1.1994 n.3, art 30, comma 7, “Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla
consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o
per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per
l’esercizio della caccia”, e ritenuto che tale norma riguardi e debba applicarsi doverosamente, ove
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ne sussistano le condizioni, ai calendari venatori provinciali, applicando il principio di precauzione,
così come i calendari provinciali di province limitrofe confinanti (Rimini, Forlì-Cesena e PesaroUrbino);
CONSIDERATO che la Provincia di Arezzo, in seguito alle modifiche normative ed
all’emanazione da parte dell’ISPRA delle le linee guida per la redazione dei calendari venatori ai
sensi della legge 157/1992, ha intrapreso un processo mitigazione e aggiornamento del misure
contenute nel calendario venatorio sin dalla stagione venatoria 2010/2011;
CONSIDERATO che, tali azioni di mitigazione e aggiornamento sono ineludibili sia dal punto di
vista gestionale che giuridico, ma è necessario intraprendere un percorso di condivisione e non di
imposizione nei confronti del mondo venatorio. Si deve tener conto che la caccia è un attività
trasversale sia in termini generazionali che socio-culturali, ed il compito di chi è chiamato a gestirla
è quello di spiegare e far comprendere a tutti i portatori di interesse, o almeno a gran parte di essi,
l’importanza di scelte intraprese.
PRESO ATTO, a conferma di quanto sopra riportato, che sono state gradualmente modificate ed
integrate le disposizione del calendario venatorio provinciale, in particolare:
 Calendario venatorio 2010/2011:
o chiusura della caccia alla beccaccia al 15 gennaio 2011;
o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2010;
 Calendario venatorio 2011/2012:
o Limitazione a un solo giorno di pre-apertura;
o posticipo apertura al 1 ottobre 2011 per allodola, tordo bottaccio, tordo sassello,
cesena e beccaccia;
o chiusura della caccia alla beccaccia al 15 gennaio 2012;
o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2011;
o Starna e Pernice Rossa: Dal 18 Settembre 2011 al 31 Ottobre 2011
o divieto di caccia per le specie marzaiola e combattente;
o divieto utilizzo di pallini di piombo in tutti gli appostamenti per palmipedi e
trampolieri, anche al di fuori delle ZPS;
 Calendario venatorio 2012/2013:
o Limitazione a un solo giorno di pre-apertura;
o posticipo apertura al 1 ottobre 2011 per allodola, tordo bottaccio, tordo sassello,
cesena e beccaccia;
o chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio 2013, dal 2 gennaio al 20 gennaio
2013, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature
medie al di sotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2012, per il maschio limitazione a 2
capi a settimana (dal 9/31 dicembre 2012) ;
o Starna e Pernice Rossa: Dal 16 Settembre 2012 al 31 Ottobre 2012;
o Lepre: la caccia può essere effettuata:
 da non più di quattro cacciatori insieme;
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 con l’utilizzo al massimo di cinque cani complessivamente, sia che la caccia
avvenga in forma singola che in gruppo (max 4 cacciatori)
o divieto di caccia per le specie marzaiola, moretta e combattente;
o divieto utilizzo di pallini di piombo in tutti gli appostamenti per palmipedi e
trampolieri, anche al di fuori delle ZPS;
o esclusione di alzavola, germano reale e marzaiola dalla pre-apertura;
o caccia vagante nel mese di gennaio 2013:
- caccia in forma singola o con un massimo di due cacciatori ed alla sola beccaccia
utilizzando non più di 1 cane da ferma (di razze riconosciute ENCI)-divieto di utilizzo
delle razze da cerca;
CONSIDERATO che la Provincia di Arezzo richiese nel 2012 il parere dell’ISPRA, su alcune
ipotesi di misure di mitigazione delle criticità conservazionistiche che l’Amministrazione Arezzo
intendeva applicare nella redazione del Calendario Venatorio 2012/2013;
PRESO ATTO che il suddetto Istituto, con nota n° 0027814 del 27 luglio 2012, espresse parere
positivo sulle misure proposte;
RITENUTO di ribadire il processo di adeguamento del calendario venatorio provinciale, orientato
a concorrere alla piena realizzazione dell’obiettivo indicato al comma 1 bis del citato art. 42 delle
legge comunitaria “ Lo Stato, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per
mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva
2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle
esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva";
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n° 107 del 30/11/2012 avente per oggetto
“Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, del Rapporto Ambientale
comprensivo dello studio e valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi della procedura
di valutazione ambientale strategica di cui alla L.r. 10/2010”;
PRESO ATTO che al fine di concludere l’iter di approvazione del PFVP 2012-2015 si è reso
necessario effettuare ed approvare lo studio e la valutazione di incidenza (art. 5, DPR 357/1997 &
art. 6, DPR 120/2003) in quanto:
“Per
la prima volta l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (quello per il periodo 2012-2015 è la V
edizione) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La procedura di VAS è disciplinata in Regione Toscana con legge regionale12 febbraio 2010 n. 10, che ha recepito la
disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/06 e smi.
I Piani faunistico venatori sono assoggettati a VAS ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5, comma 2, lettera b)
della L.R. 10/2010 e dell’ art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 152.
L’attività di valutazione ambientale è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione
e prima della loro approvazione.”
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CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio è lo strumento attraverso il quale gli enti
preposti (Regioni e Province) attuano la gestione programmata della caccia a livello locale
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità
riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.(art.10 comma 1 L.157/92)
PRESO ATTO che nel PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) 2012-2015 della Regione
Toscana si afferma, nel paragrafo 2,2 Criteri gestionali per la fauna migratrice: “ in alcune Province
già da alcuni anni sono in corso esperienze di monitoraggio e gestione dell'avifauna che potranno
essere utilizzate ed estese ad una scala territoriale più ampia.”
CONSIDERATO che la modulazione dei periodi di caccia in senso restrittivo rientra tra le misure
di gestione dell'avifauna;
VISTO l'art Art. 8 -Piani faunistico venatori provinciali- della L.R. 3/94:
“Comma 4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione
differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le
strategie di intervento e le risorse necessarie”
VISTO il del Piano faunistico venatorio provinciale 2012/2015 in cui la gestione della avifauna, sia
stanziale che migratrice, risulta essere uno degli obiettivi strategici di maggiore rilevo gestionale, in
particolare:
 Tra le azioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 collegate al
raggiungimento degli obiettivi di piano descritti nel rapporto ambientale di valutazione
ambientale strategica rientra: “ la revisione a livello di calendario venatorio provinciale dei
tempi di caccia di alcune specie in declino (beccaccia, allodola) in adeguamento alle
indicazioni europee. Sospensione a livello di calendario venatorio provinciale del prelievo
di alcune specie in declino o confondibili con specie particolarmente protette come moretta
e combattente. Realizzazione di aree di sospensione del prelievo per la starna”
 Nella IIa parte del PFVP al capitolo 4.7.2. (Proposte per la fauna migratoria) è previsto:
“Valutazione, in sede di elaborazione del calendario venatorio provinciale, della riduzione,
sentito il parere dell’ ISPRA, dei periodi di caccia per alcune delle specie che evidenziano,
dai trend dei prelievi, situazioni di sofferenza”;
RICORDATO che l’ISPRA, unico Ente Pubblico individuato dall’ordinamento Italiano per
giudicare sulla conservazione delle specie animali, ha emanato le linee guida per la redazione dei
calendari venatori ai sensi della legge 157/1992 ;
PRESO ATTO delle indicazioni delle Associazioni dei portatori di interesse (venatorie e di
protezione ambientale) e degli Ambiti Territoriali di Caccia, pervenute al Ufficio Provinciale Tutela
della Fauna, e, in particolare:
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VISTA la richiesta congiunta di Legambiente, Lipu e WWF del 3/7/2013 a questa Provincia, avente
per oggetto il Calendario venatorio provinciale 2013/2014, in cui le suddette associazioni chiedono
modifiche del calendario venatorio che accolgano “tutte le raccomandazioni contenute nel recente
documento Ispra prot.n. 21930/T-A 11 del 28.5.2013”.
VISTA la richiesta della FIDC –Sezione Provinciale di Arezzo del 3/7/2013 a questa Provincia,
avente per oggetto il Calendario venatorio provinciale 2013/2014, in cui la suddetta associazione
chiede modifiche del calendario venatorio che accolgano “i tempi di caccia e le specie come
stabilito nel calendario venatorio regionale toscano”.
VISTI ED APPROVATI i risultati dell’istruttoria analitica compiuta dal Ufficio Provinciale
Tutela della Fauna, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:
1. alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di
dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal
richiamato documento “Key Concepts” anche per l’Italia ( per necessità di sintesi si
riportano solo i periodi di criticità rispetto alla L.Q 157/92);
2. allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da
"Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdsLife
International, 2004, Cambridge, UK);
3. al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni
singola specie, secondo i dati ricavati dall’analisi di tutti i tesserini regionali di caccia
restituiti, dal 2002 al 2010;
4. al numero di cacciatori residenti in Provincia di Arezzo dalla stagione 2000/2001 alla
stagione 2012/2013 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia della Provincia nella
stagione venatoria e 2012/2013;
5. dati dei tesserini delle stagioni venatorie dal 2004 al 2010 forniti dalla Regione Toscana
all’Ufficio dell’avifauna migratoria della Federcaccia (Fonte: Cacciatore Italiano)
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Punto 1 e 2
KEY CONCEPT
SPECIE
PERNICE ROSSA (Alectoris rufa )
STARNA (Perdix perdix )
SPECIE NON MIGRATRICI GALLIFORMI
SPECIE NON MIGRATRICI - CORVIDI
UCCELLI ACQUATICI
MIGRATORI TERRESTRI
FAGIANO (Phasianus colchicus )
CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone
cornix )
GAZZA (Pica pica)
GHIANDAIA (Garrulus glandarius)
GERMANO REALE (Anas
platyrhynchos )
CANAPIGLIA (Anas strepera )
FISCHIONE (Anas penelope )
CODONE (Anas acuta )
MESTOLONE (Anas clypeata )
MORIGLIONE (Aythya ferina )
MORETTA (Aythya fuligula )
ALZAVOLA (Anas crecca )
STATO DI
CONSERVAZIONE
LIMITAZIONI PREVESTE DALL'ART.18
COMMA 1 BIS L.157/92 (periodi di critici)
SPEC 2
2a decade di agosto
Specie Prioritaria Allegato A
Direttiva2009/147/CEE
3a decade di settembre
NON SPEC
2a decade di settembre
NON SPEC
3a decade di agosto
NON SPEC
3a decade di luglio
NON SPEC
2a decade di agosto
NON SPEC
SPEC 3
NON SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
NON SPEC
3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
3a decade di febbraio
3a decade di gennaio
1a decade di febbraio
1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
MARZAIOLA (Anas querquedula )
FOLAGA (Fulica atra )
GALLINELLA D'ACQUA
SPEC 3
NON SPEC
NON SPEC
2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
3a decade di agosto - 1a decade di marzo
PORCIGLIONE (Rallus aquaticus )
NON SPEC
2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
BECCACCINO (Gallinago gallinago )
SPEC 3
1a decade di febbraio
FRULLINO (Lymnocryptes minimus )
COMBATTENTE (Philomachus
pugnax)
SPEC 3
1a decade di febbraio
3a decade di gennaio
PAVONCELLA (Vanellus vanellus)
QUAGLIA (Coturnix coturnix )
SPEC 3
1a decade di febbraio
2a decade di settembre - 2a decade di aprile
BECCACCIA (Scolopax rusticola )
SPEC 3
2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORTORA (Streptopelia turtur )
SPEC 3
3a decade di agosto - 2a decade di aprile
COLOMBACCIO (Columba palumbus )
ALLODOLA (Alauda arvensis )
MERLO (Turdus merula )
CESENA (Turdus pilaris )
TORDO BOTTACCIO (Turdus
philomelos )
NON SPEC
SPEC 3
NON SPEC
NON SPEC
3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
3a decade di febbraio
3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
NON SPEC
2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (Turdus iliacus )
NON SPEC
3a decade di gennaio
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Punto 3
Carnieri dichiarati dai cacciatori che hanno cacciato nei tre ATC della Provincia di Arezzo e relativi alla ultima stagione
venatoria con dati disponibili 2010-2011 (solo specie con > 100 capi totali dichiarati)
Valori medi di capi prelevati/cacciatore nella Provincia di Arezzo e relativi alla ultima stagione venatoria con dati
disponibili, 2009-2010 (solo specie con > 100 capi totali dichiarati)
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Carnieri di turdidi nelle ATC aretine (2002-2010)
Carnieri di colombaccio e tortora nelle ATC aretine (2002-2010)
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N°
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Carnieri di allodola nelle ATC aretine (2002-2010)
Carnieri di beccaccia e beccaccino nelle ATC aretine(2002-2010)
Pag. 17 a 53
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
369
Del 26.07.2013
Carnieri di anatidi nelle atc aretine (2002-2010)
Pag. 18 a 53
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
Punto 4
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Pag. 19 a 53
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Del 26.07.2013
Punto 5
Variazione del prelievo medio di beccacce per tesserino in Toscana
Variazione del prelievo medio di allodole per tesserino in Toscana
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Variazione del prelievo medio di tortore per tesserino in Toscana
Si segnalano i seguenti aspetti:
-Presentano trend POSITIVI (+), nonostante la flessione di prelievo del 2009, le specie: TORDO
BOTTACCIO, COLOMBACCIO, GERMANO REALE, ALZAVOLA
-Presentano invece trend chiaramente NEGATIVI (-) le specie: ALLODOLA, BECCACCIA
-Presentano trend oscillanti, stabili o di difficile interpretazione (=) le specie: TORDO SASSELLO,
CESENA, MERLO, TORTORA, BECCACCINO, CODONE, CANAPIGLIA, MORETTA,
MORIGLIONE, MARZAIOLA, FISCHIONE
-Presentano prelievi insignificanti per numeri complessivi le seguenti specie: MARZAIOLA,
MORETTA, FRULLINO
RICHIAMATO il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.
157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e
trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
PRESO ATTO che tale Documento risulta essere ad oggi l’indicazione guida per la redazione dei
calendari venatori, come ribadito dall’ISPRA nel parere rilasciato alla Regione Veneto, in data
23/4/2012 protocollo n°0016429, in merito al calendario venatorio di suddetta regione.
RICHIAMATO il documento tecnico-giuridico, predisposto dal Gruppo di Lavoro istituito dal
Coordinamento delle Associazioni venatorie aderenti a FACE Italia, trasmesso a tutte le Regioni e
Ministeri interessati “quale concreto contributo per le competenti Istituzioni alla corretta definizione
dei calendari venatori per la stagione 2012-2013 relativi alle specie di avifauna migratoria cacciabili
ai sensi della L. n. 157/92 e delle direttive comunitarie in materia” in particolare:
1. BECCACCIA (Scolopax rusticola)
o OPZIONE 1:
Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio 2013
Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC ): seconda decade gennaio
2. ALLODOLA (Alauda arvensis)
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o Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 dicembre
2012
o In base al Piano di Gestione Internazionale sulla specie redatto dalla Commissione
Europea si può autorizzare il prelievo della specie nel numero di 20 capi giornalieri e
100 capi annui.
3. CESENA (Turdus pilaris)
o OPZIONE 1 REGIONI CHE NON DISPONGONO DI DATI PROPRI A
SOSTEGNO DELL’INIZIO DELLA MIGRAZIONE PRE NUZIALE DOPO LA
SECONDA DECADE DI GENNAIO
o Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio
2013
o Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC ): seconda decade gennaio
CONSIDERATO che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si
è tenuto conto:
- che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando,
in applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 2008, il divieto di caccia agli
anatidi (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque
lentiche" – risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della
dipendenza, come definito dal documento “Key Concepts”, per tutte le specie oggetto di prelievo ad eccezione del colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida
alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della
riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in
via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione
in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione,
ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche
quanto emerge dalla nota dell’ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al
documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come
modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della
sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia
rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” considerato anche che questa possibilità è
prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici";
- dei dati dei tesserini venatori, con particolare riferimento all’avifauna migratoria, i quali mostrano
una significativa diminuzione degli abbattimenti (direttamente proporzionali ai flussi migratori ed
alle relative consistenze) delle seguenti specie:





Allodola;
Beccaccia;
Turdidi;
Anatidi;
Tortora;
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RICHIAMATO il documento tecnico, del 20/7/2012, elaborato dall’Ufficio Provinciale Tutela
della Fauna avente per oggetto la “Relazione sulla proposta di alcune misure di mitigazione per il
calendario venatorio provinciale 2012/2013”;
RICONFERMATO pertanto che occorre intervenire come misura di prudenza, in applicazione del
principio di precauzione, come già iniziato nel Calendario venatorio provinciale per la stagione
2010-2011:
1. misure di riduzione dei tempi di caccia di alcune tra le più significative specie di uccelli
oggetto di prelievo venatorio in Provincia di Arezzo, tra le quali la beccaccia, il fagiano, la
starna, la pernice rossa, la marzaiola, moretta, il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena,
l'allodola e il combattente;
2. di richiedere alla Giunta Regionale Toscana, di consentire ai sensi dell’art. 8, 1° comma,
della Legge Regionale n. 20 del 10.06. una sola giornata di pre-apertura, in luogo delle due
o tre previste,
VISTO il parere espresso dall’ ISPRA alla Regione Toscana con nota P.G. nr. 0014082 del
29.03.2013 con la quale vengono indicati i tempi per ciascuna classe di sesso e di età delle specie
capriolo, daino, cervo, muflone e cinghiale, da adottare per il prelievo selettivo, altrimenti detto
caccia di selezione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 03.06.2013 “Determinazione del periodo
di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria
2013-2014”
PRESO ATTO che, con la suddetta Delibera, la Regione ha accolto e recepito tutte le indicazioni
dell’ISPRA;
VISTA la Delibera della Giunta provinciale numero 292 del 10 giugno 2013 -” Calendario
Venatorio 2013-2014 1° Stralcio – Calendario per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la
stagione estiva 2013.”- con la quale si stabiliscono i periodi per l’attuazione dei piani di prelievo
delle popolazioni di cervidi e bovidi ed i piani di contenimento del daino e del muflone nei distretti
di gestione compresi nel territorio a gestione programmata;
VISTO il parere espresso dall’ ISPRA alla Regione Toscana con nota Prot. n. 21930/T-A 11 del
28/05/2013 con la quale vengono valutate e modificate le misure contenute nella Proposta di
calendario venatorio regionale toscano per la stagione 2013-2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 556 del 08.07.2013 “Calendario
venatorio Regionale per la stagione venatoria 2013-2014”
PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale toscana ha disatteso, motivando tale difformità,
buona parte delle indicazioni su i tempi e le forme di caccia fornite dall’Istituto;
Deliberazione della Giunta Provinciale
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CONSIDERATO altresì che le riduzioni dei periodi di caccia contenute nel calendario venatorio
regionale toscano per la stagione 2013-2014, rispetto al art. 7 della L.R 20/2002, sono in buona
parte sovrapponibili a quelle contenute nel calendario venatorio provinciale di Arezzo della stagione
2012/2013;
PRESO ATTO degli obiettivi e delle azioni contenute nel PFVP 2012/2015 con particolare
riferimento alla caccia per alcune delle specie che evidenziano situazioni di sofferenza;
PRESO ATTO che dalla stagione venatoria 2010/2011 la caccia al cinghiale, in Toscana, era
consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di ridurre i danni alle colture agricole e forestali, in
particolare quelli causati dai mammiferi di grossa taglia come il cinghiale e necessario pertanto
individuare, per la gestione venatoria della specie, periodi compatibili alle esigenze di tutte le
diverse realtà agricole ed ambientali presenti nel territorio della Provincia;
CONSIDERATO che :
 le Province delle regioni limitrofe Emilia-Romagna e Marche (in particolare Forlì-Cesena e
Pesaro-Urbino) e quelle contermini toscane (Firenze e Siena) cacciano il cinghiale in battuta
nel mese di gennaio;
 in mancanza di analoghe iniziative, si possa verificare un’anomala presenza di cinghiale nel
territorio aretino dovuto alla trasmigrazione di popolazioni di tale suide selvatico
proveniente dalle province limitrofe.
CONSIDERATO che statisticamente, in Provincia di Arezzo, nella seconda quindicina di gennaio
sono elevate le probabilità che si verifichino condizioni climatiche avverse che potrebbero causare
la sospensione del prelievo venatorio (es. nevicate);
RITENUTO necessario, nel rispetto dei periodi indicati dall’Ispra e dell’arco temporale massimo
di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92, di utilizzare il più efficace intervallo di caccia per
la caccia al cinghiale;
VISTO il parere ISPRA prot. 38015 del 10 ottobre 2012 rilasciato alla Provincia di Firenze, con il
quale l’Istituto esprimeva parere favorevole all’adozione del periodo di caccia al cinghiale in forma
non selettiva dal 13 ottobre al 13 gennaio (adottato per la stagione venatoria 2012-2013) “in quanto
accettabile sotto il profilo biologico e tecnico gestionale”;
RITENUTO opportuno adottare tale parere per la stagione venatoria p.v. e fissare per le aree non
vocate alla specie, un analogo periodo (ovvero dal sabato 12 ottobre 2013 alla domenica 12 gennaio
2014) in quanto sussistono le stesse necessità;
DATO ATTO che la Giunta Provinciale si riserva di valutare l’ipotesi di approvare interventi
straordinari di controllo sul cinghiale nel mese di settembre;
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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RICHIAMATA la deliberazione della G.P. n. 411 del 30 agosto2012 recante il “III° stralcioCalendario Venatorio Provinciale 2012/2013;
RICHIAMATA la deliberazione della G.P. n. 649 del 28 dicembre 2012 recante “definizione di
criteri, tempi e modalita' d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia
delle popolazioni svernanti di beccaccia in attuazione della deliberazione G.P. n. 411/2012
concernente il“III° stralcio-Calendario Venatorio Provinciale 2012/2013”, qui integralmente
richiamata e confermata in via permanente;
VISTA la nota ISPRA del 27/8/2012, diretta alle Regioni, in ordine a limitazioni dell’attività
venatoria in relazione alla situazione climatica esistente, e ritenuto di riservarsi ulteriori
provvedimenti in merito, ove la Regione, destinataria della nota, impartisca le relative istruzioni;
RICORDATO che l’allenamento ed addestramento dei cani è consentito, ai sensi dell’art.5 della
L.R. 20/2002 dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di
settembre, dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale)
sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia;
RICORDATO altresì che:
1) per quanto indicato dall’articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2002 l’allenamento e
l’addestramento cani è vietato nei giorni nei quali la Regione Toscana autorizza
l’apertura anticipata della caccia;
2) per quanto indicato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454,
nei territori a caccia programmata inclusi nelle ZPS l’allenamento e l’addestramento cani
parte dopo il 1 settembre;
3) per quanto indicato all’articolo 30 comma 10 L.R. 3/94, l’allenamento e
l’addestramento cani è svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica;
4) per quanto indicato all’articolo 5 L.R. 20/2002 l’allenamento ed addestramento cani è
consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia;
5) per quanto indicato dall’articolo 5 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento
cani è vietato nelle aree interessate dalle produzioni agricole, anche se prive di
tabellazione, di cui all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare
20/12/1994 n. 588;
CONSIDERATO in particolare:
- prioritario l’obiettivo di salvaguardare i piccoli nati di galliformi e lagomorfi che, anche
secondo i dati forniti dall’ISPRA, risultano ad agosto fenologicamente in fase di sviluppo
e di dipendenza;
- che le condizioni climatiche del mese di agosto risultano particolarmente difficili per i
soggetti giovani dell’anno;
- che l’attività di addestramento cani in concomitanza con la situazione climatica di
agosto può risultare un fattore di stress fisico per la selvaggina soprattutto quando
protratta per molte ore;
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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VISTO il parere ISPRA rilasciato alla Regione Toscana in data 28/05/2013, Prot. n.
21930/T-A 11 ed in particolare la raccomandazione relativa alla necessità di ritardare,
rispetto a quanto predisposto dalla Regione Toscana, il periodo consentito per
l’allenamento e l’addestramento cani;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n°193/2013 “ giudizi di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15
(Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»
concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e dell’art. 2, commi 2 e 3, della
legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei
giovani cani), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2-4
ottobre 2012 e il 16-19 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 5 e il 22 ottobre 2012 ed iscritti
al n. 132 e al n. 164 del registro ricorsi 2012.” In cui si ribadisce che anche l’addestramento dei
cani deve essere disciplinato dal calendario venatorio approvato con atto amministrativo e non
con legge;
RITENUTO pertanto necessario e doveroso, per quanto indicato ai punti precedenti, ridurre nel
territorio a caccia programmata della Provincia di Arezzo (ad esclusione di quello compreso
nelle ZPS, per le quali sono preiste diverse disposizioni regionali) il periodo per l’allenamento e
addestramento dei cani da caccia consentendolo solo dal 25 agosto al 12 settembre 2013
compresi;
RITENUTO necessario e doveroso ridurre anche gli orari di tale attività in tutto il territorio a
caccia programmata compreso quello incluso nelle ZPS, consentendola dal sorgere del sole alle
ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00;
RITENUTO infine di richiedere alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art.
8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia
turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una sola
giornata fissata per il 1 settembre 2013;
RITENUTO pertanto di integrare le misure contenute nel calendario venatorio regionale toscano
per la stagione 2013-2014, al fine di ottemperare alle indicazioni dell’Ispra ed alle prescrizioni
del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente, in
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
ordine
alla
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;
LA GIUNTA PROVINCIALE
con votazione unanime
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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DELIBERA
DI APPROVARE IL CALENDARIO VENATORIO 2013/2014 della Provincia di Arezzo,
come contenuto nelle seguenti schede ed allegati:
Scheda 1) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA
SPECIE
PERIODI DI CACCIA
Starna e Pernice Rossa
Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013
Lepre comune
Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013
Fagiano
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Quaglia
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre)
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Volpe
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Cinghiale- caccia in battuta nell’area vocata
Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014
Cinghiale- caccia in forma singola nell’area non
vocata
Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Merlo e Tortora (Streptopelia turtur)
Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013*
*nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18,
2° comma della legge n.157/92
Allodola
Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Tordo bottaccio
Dal 15 Settembre al 30 Gennaio 2014
Tordo sassello e Cesena
Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014
Beccaccia
Dal 2 Ottobre 2012 al 20* Gennaio 2014
*dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale
sospensione del prelievo al mantenimento delle
temperature medie al disotto dello zero termico
oltre 4 giorni consecutivi
Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione,
Germano reale, Mestolone e Moriglione.
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e
Ghiandaia
Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014*
*nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18,
2° comma della legge n.157/92
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua,
Pavoncella, Porciglione
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Marzaiola
Sospensione del Prelievo
Moretta
Sospensione del Prelievo
Combattente
Sospensione del Prelievo
. Scheda 1bis) LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI COME STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 556 DEL 08.07.2013 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE
VENATORIA 2013-2014
SPECIE
CARNIERE STAGIONALE
Allodola
50 capi per cacciatore
Codone
25 capi per cacciatore
Quaglia
25 capi per cacciatore
Tortora (Streptopelia turtur)
25 capi per cacciatore
Pavoncella
25 capi per cacciatore
Beccaccia
20 capi per cacciatore
Pernice rossa
10 capi per cacciatore
Starna
5 capi per cacciatore
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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SCHEDA 2) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
SPECIE
PERIODI DI CACCIA
Starna e Pernice Rossa
Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013
Lepre comune
Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013
Fagiano
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Quaglia
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre)
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Volpe
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Cinghiale
Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014
Merlo e Tortora (Streptopelia turtur)
Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013*
*nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18,
2° comma della legge n.157/92
Allodola
Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Tordo bottaccio
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Tordo sassello e Cesena
Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014
Beccaccia
Dal 2 Ottobre 2012 al 20* Gennaio 2014
*dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale
sospensione del prelievo al mantenimento delle
temperature medie al disotto dello zero termico
oltre 4 giorni consecutivi
Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione,
Germano reale, Mestolone e Moriglione.
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e
Ghiandaia
Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014*
*nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18,
2° comma della legge n.157/92
Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua,
Pavoncella, Porciglione
Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Marzaiola
Sospensione del Prelievo
Moretta
Sospensione del Prelievo
Combattente
Sospensione del Prelievo
Deliberazione della Giunta Provinciale
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Del 26.07.2013
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SCHEDA 2Bis) PERIODI DI CACCIA E SPECIE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE
AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE
SPECIE
PERIODI DI CACCIA
Nelle Aziende Agrituristico Venatorie nel rispetto
dei piani di abbattimento approvati dalla
Starna e Pernice Rossa
Provincia, la caccia alla pernice rossa e alla starna
è consentita dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio
2014.
la caccia alla lepre è protratta fino al 30 Gennaio
2014, esclusivamente in aree recintate su soggetti
Lepre comune
provenienti da allevamento, nel rispetto dei piani di
abbattimento approvati dalla Provincia.
SCHEDA3) NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)
NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008
Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti:
- Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia;
- Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno;
- Valle dell'Inferno e Bandella;
- Brughiere dell'Alpe di Poti;
- Monte Dogana;
- Monte Ginezzo;
Non essendo prevista per le citate Z.P.S., alcuna tabellazione, i cacciatori, per conoscere l'esatto
perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai comuni
interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo
(www.provincia.arezzo.it).
Prescrizione
ZPS
Divieto di effettuare la preapertura dell'attività
venatoria, con l'eccezione della caccia di Tutte
selezione agli ungulati;
Deliberazione della Giunta Provinciale
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Del 26.07.2013
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Divieto
di
svolgimento
dell'attività
di
addestramento di cani da caccia prima del 1°
Settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.
10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 Tutte
sottoposte a procedura di valutazione di
incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e succ. modificazioni;
Divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva Tutte
79/409/CEE;
Dal 1 al 30 Gennaio 2014 l'attività venatoria è
consentita, fatta eccezione per la caccia agli Tutte
ungulati, nei soli giorni di Giovedì e Domenica
Divieto
di
abbattimento
di
esemplari
appartenenti
alle
specie
Combattente
Tutte
(Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula)
e Marzaiola (Anas querquedula)
Divieto di abbattimento, in data antecedente al
1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata),
Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas
strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione
(Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella Valle dell'Inferno e Bandella
d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione
(Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago
gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola),
Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella
(Vanellus vanellus);
NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali “Valle Dell’Inferno e Bandella”
e “Ponte Buriano - Penna”
•
divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona
segnalata da apposite tabelle;
•
divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da
apposite tabelle fino al 1 gennaio 2014 compreso;
•
limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non
più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell’Area contigua;
•
divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al
fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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SCHEDA 4) NORME PARTICOLARI
NORME PARTICOLARI
dal 9 Dicembre 2012 al 30 Gennaio 2013,
l’utilizzo del cane da seguita è vietato ad
eccezione del suo uso:
- per la caccia al cinghiale in battuta e in girata
nelle aree vocate individuate dalla Provincia;
UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA:
SPECIE
Lepre comune
- per la caccia della volpe in battuta -nell’area
vocata alla piccola selvaggina stanziale- in base
alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di
gestione faunistico venatoria e controllo
numerico della volpe in Provincia di Arezzo
(approvato con delibera G.P. n. 714 del
30.11.2010).
PRESCRIZIONE
In provincia di Arezzo la caccia alla lepre può
essere effettuata:
 da non più di quattro cacciatori
insieme;
 con l’utilizzo al massimo di cinque cani
complessivamente, sia che la caccia
avvenga in forma singola che in
gruppo(max 4 cacciatori)
Lepre comune
Progetto di studio sulla lepre" - Le lepri
catturate nelle Z.R.C. della Provincia di
Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione
programmata sono state dotate di marca
auricolare. I cacciatori che abbattono una o più
di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale
marca di riconoscimento alla Provincia
contattando l'ufficio Caccia o la Polizia
Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 e
0575/392251
Beccaccia
Nel territorio della Provincia di Arezzo,
l'abbattimento e la detenzione di soggetti di
beccaccia durante l'esercizio venatorio è
consentito in forma vagante solo ai cacciatori
accompagnati dal cane. Dopo l'abbattimento, il
capo di beccaccia abbattuto deve essere subito
annotato (come per la selvaggina stanziale)
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
Starna
Volpe
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nell'apposito tesserino venatorio regionale a
disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma
7/bis L.R. n.20/2002)
dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, eventuale
sospensione del prelievo al mantenimento delle
temperature medie al disotto dello zero termico
oltre 4 giorni consecutivi
Divieto di caccia per l’intera stagione nell’area
sperimentale
“Casentino”
dell’ATC
1,
appositamente tabellata, nei comuni di Poppi,
Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della
Verna, Ortignano Raggiolo.
La caccia nella forma della battuta è consentita
solo nel periodo 9 Dicembre - 30 Gennaio
secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel "Disciplinare di gestione
faunistico venatoria e controllo numerico della
volpe in Provincia di Arezzo (approvato con
delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010).
Tutte le specie consentite secondo i tempi e
le modalità del Calendario Venatorio
È vietato utilizzo di munizionamento a pallini
di piombo all’interno di tutte le zone umide del
territorio della Provincia di Arezzo, quali laghi
naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune d’acqua dolce.
Ungulati
La Provincia sostiene forme di incentivazione
che promuovano l’uso di palle atossiche per la
caccia agli ungulati, dando priorità ai siti della
rete Natura 2000 dove è segnalato il lupo,
estendendone progressivamente l’utilizzo alle
aree limitrofe a questi, al fine di giungere ad
una auspicabile totale sostituzione delle
munizioni contenenti piombo
Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Del 26.07.2013
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SCHEDA 5) CACCIA AL CINGHIALE
CACCIA AL CINGHIALE
Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 419 del 03.06.2013 “Determinazione del periodo
di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione
venatoria 2013-2014”
La caccia al cinghiale in battuta, è consentita nelle aree vocate individuate dalla Provincia dal
12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014
La caccia al cinghiale è inoltre consentita dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013, nelle aree
non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2013/2014 approvato
dalla Giunta Provinciale in attuazione dell’art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali
approvati con D.P.G.R n. 33/R/2011 e s.m.i. . La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai
tre A.T.C. della Provincia di Arezzo. Si precisa che il cane da seguita per la caccia al cinghiale
nelle aree non vocate può essere usato fino al giorno 8 Dicembre 2012;
L’esercizio di tale forma di caccia è subordinato all’acquisizione dei relativi contrassegni
presso i tre A.T.C.
Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal 12 Ottobre 2013 al
12 Gennaio 2014, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta;
ULTERIORI NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE
sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell’11/11/2002 e della delibera
della Giunta Provinciale n.388 del 6/7/2010, tutti i partecipanti –ospiti compresi- delle squadre
di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto e un cappello di
riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza.
•
nell’attuazione degli interventi di
contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi
dell’art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il
territorio provinciale;
E’ inoltre obbligatorio indossare il giubbotto
•
nell’esercizio della caccia al cinghiale in
e il cappello di riconoscimento di colore
forma singola e in girata nelle aree non vocate
arancione:
della Provincia di Arezzo;
•
durante la caccia al cinghiale e
nell’effettuazione degli interventi nelle Aziende
Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie;
L' utilizzo delle radio rice-trasmittenti è consentito solo ed esclusivamente per fini di
sicurezza.
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SCHEDA6) CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
i cacciatori provenienti da altre regioni
possono essere iscritti in un solo A.T.C. della
Iscrizione:
Regione Toscana (Art. 13, 1° comma - Reg.
Reg. della Toscana n. 33/R/2011 e succ. mod.).
I cacciatori provenienti da altre Regioni
iscritti –senza residenza venatoria- a uno dei 3
A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della
Provincia di Arezzo possono esercitare la
Norme particolari
caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e
Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2013.
Tale prescrizione non si applica agli iscritti alle
squadre di caccia al cinghiale
“ai cacciatori provenienti da altre regioni, in
possesso del codice d’accesso rilasciato dalla
Regione Toscana, salvo diversi e specifici
accordi fra la Regione Toscana e le altre
Regioni, è consentito l’accesso giornaliero,
tramite il sistema regionale di cui agli artt. 17 e
18 del Regolamento Regionale n. 33/R/2011 e,
Mobilità
s.m.i., solo per la caccia alla selvaggina
migratoria da appostamento o per la caccia
agli ungulati, secondo le norme di cui al Titolo
VI del sopra citato Regolamento Regionale n.
33/R/2011” e dalle disposizioni regolamentari
emanate dalla Provincia di Arezzo in materia
di caccia al cinghiale.
SCHEDA 7)FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA
FIUME ARNO:
PRESCRIZIONE
divieto di caccia di metri 50 da entrambe le
sponde e per tutto il suo percorso a valle
dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da
altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti
dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti
Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del
26.07.2011, gli appostamenti possono essere
installati a metri 150 dalle sponde del suddetto
fiume Arno
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SENTIERO DELLA BONIFICA
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In accordo con la classificazione ai sensi degli
articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada e
con parere unanime con la limitrofa Provincia
di Siena, relativamente alla pista ciclabile
denominata “Sentiero della bonifica”, si da
atto che a tale pista ciclabile si debbano
applicare le disposizioni relative ai divieti
speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1
della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie
di comunicazione.
SCHEDA 8) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO
CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2013
CACCIA VAGANTE
La caccia vagante con l’uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI)
caccia in forma singola o con un massimo di
due cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando
non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze
riconosciute ENCI);
La caccia vagante, in tale periodo, è consentita
esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree
boscate (intendendo per bosco un'estensione
superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a
a) nel periodo dal 1 al 20 Gennaio 2014,
20 metri, coperte da vegetazione arborea con
è così regolamentata:
una copertura del suolo determinata dalla
proiezione della chioma pari al 20% come
indicato dall’art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 )
a) nel territorio a gestione programmata di cui
alla cartografia pubblicata nel sito internet
della
Provincia
di
Arezzo
(www.provincia.arezzo.it).
b) la caccia vagante è inoltre consentita,
fino al 30 Gennaio 2014, con
l'esclusione della specie beccaccia lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri “dal
dopo il 20 gennaio 2014, sia senza limite delle acque”), colmate e zone di pianura
cane sia con l'uso di non più di 1 elencate nella Scheda 9 )
cane da ferma o da cerca (di razze
riconosciute Enci)
CACCIA DA APPOSTAMENTO
La caccia, nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Gennaio 2014, è consentita unicamente da
appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in
custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia
Deliberazione della Giunta Provinciale
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potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze
riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei
capi abbattuti.
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SCHEDA 9) ELENCO DEI CORSI D’ACQUA, COLMATE E ZONE DI
PIANURA IN CUI E’ CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L’USO
DEL CANE NEL PERIODO 1- 30 GENNAIO 2014
ELENCO DEI CORSI D’ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E’
CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L’USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 30
GENNAIO 2014 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque).
DESCRIZIONE
per tutto il suo percorso nel territorio della
Provincia ad eccezione dei tratti interessati
dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2
lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela
CANALE M. della CHIANA
dell'utenza debole della strada) devono essere
rispettate, durante l'esercizio della caccia, le
distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n.
3/94;
per tutto il suo percorso nel territorio della
FIUME TEVERE
Provincia;
per tutto il suo percorso nel territorio della
FIUME MARECCHIA:
Provincia;
FIUME CERFONE:
dal confine con l’Umbria al confine con
l’A.T.C. AR 3;
dalla loc. Ponte Singerna al confine con l’Oasi
FIUME SINGERNA:
di Protezione Montedoglio;
dalla località Due Fiumi alla confluenza con il
TORRENTE PRESALE:
Marecchia;
per tutto il suo percorso nel territorio della
TORRENTE SOVARA
Provincia;
per tutto il suo percorso nel territorio della
FIUME FOGLIA:
Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di
a valle della strada regionale n.71;
CORTONA
dall'intersezione del torrente Niccone con la
strada provinciale nei pressi della località
TORRENTE NICCONE:
Capanacce, per tutto il suo percorso nella
Provincia di Arezzo, fino al confine con
l'Umbria;
nel tratto compreso tra la confluenza con il
torrente Leprone, nei pressi dei ponti di
TORRENTE ESSE
Marciano, sulla strada provinciale per
Lucignano, sino alla confluenza con il Canale
M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO
Deliberazione della Giunta Provinciale
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Colmate
Zone di pianura - Valtiberina
Zone di pianura - Valdichiana
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Lungo il corso del Canale M. della Chiana.
Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo.
Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina
di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino
alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion
Fiorentino. Zona compresa fra la strada
provinciale delle Chianacce fino alla Reglia
dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo
fino all’imbocco del torrente Esse. Da qui per
l’argine destro fino alla strada di Cortona. Da
qui l’argine destro del Canale M. della Chiana
e proseguendo per quest’ultimo fino alle
Cateratte, Da qui strada campestre che
conduce all’ovile dei Pratoni. Da qui per la
strada provinciale Siena-Perugia fino a
ricongiungersi con la strada delle Chianacce.
dal confine umbro, strada statale E/45 fino al
ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di
Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve
Santo Stefano fino alla Località S. Piero in
Villa fino al confine con L’Oasi di Protezione
di Montedoglio fino all’omonima centrale. Da
qui lato destro del Tevere, fino all’imbocco
della strada consortile per Albiano. Da qui
strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle
torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo
percorso fino al confine umbro. Confine umbro
fino alla statale E/45.
Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia,
strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri
a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada
vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui
strada comunale per Le Casine, Ronzano sino
al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da
qui torrente Mucchia fino al Ponte di
Monsigliolo
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SCHEDA 10)ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI
Allenamento e Addestramento Cani
Periodo: dal 25 agosto 2013 al 12 settembre 2014*
*con eccezione delle ZPS
Periodo ZPS: dal 2 al 12 settembre 2014*
giorni
orari
Martedì
Dal sorgere del sole alle ore 10.00
Giovedì
e
Sabato
dalle 17.00 alle 19.00
Domenica
L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito
territoriale di caccia (ATC).
L'allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni
agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla
deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588,anche se prive di tabellazione.
L’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SCHEDA 11) PREAPERTURA
PREAPERTURA
Richiesta alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma L.R.
20/2002, la apertura anticipata della caccia secondo le seguenti modalità:
Domenica 1 SETTEMBRE 2013
Forma di prelievo
Specie cacciabili
Tortora (Streptopelia turtur)
Colombaccio
La caccia esclusivamente da appostamento
Merlo
(fisso o temporaneo) alle seguenti specie
Ghiandaia
Cornacchia grigia
Gazza
Restrizioni al prelievo valide solo per la
Carniere giornaliero
preapertura
Tortora (Streptopelia turtur): 10 capi
Prelievo complessivo specie abbattibili da
Colombaccio: 5 capi
appostamento n. 20 capi giornalieri di cui
Merlo,( da appostamento temporaneo):4 capi
Orario : dalle ore 6:30 alle ore 19:00 (ora legale) salvo diverso orario stabilito dalla Regione
Richiami normativi
la distanza minima da rispettare fra gli appostamenti temporanei è di metri 80
la distanza minima da rispettare per l’installazione degli appostamenti temporanei dalle zone
di divieto di caccia è di metri 100. (art. 80 co. 3 – D.P.G.R. 33/R/2011);
dal Canale Maestro della Chiana nei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, sia in
preapertura della caccia che nel corso dell’intera stagione venatoria 2012/2014 – ai sensi
dell’art. 2 lett. F.bis del nuovo codice della strada (tutela dell’utenza debole della strada),
devono essere rispettate, durante l’esercizio della caccia, le distanze stabilite dell’art. 33 della
L.R.T. n. 3/1994;
gli Appostamenti Temporanei possono essere installati un’ora prima dell’orario di caccia (art.
3, comma 4° della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002);
nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) della stagione venatoria 2012-2013 nella
Provincia di Arezzo, l’appostamento temporaneo dovrà essere costruito esclusivamente con
materiale artificiale
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ai sensi dell’art. 10, 5° comma del D.P.G.R. n. 33/R/2011, nel giorno 1 Settembre 2013, la
caccia anticipata alla selvaggina migratoria è consentita solo nell’A.T.C. di Residenza
Venatoria del cacciatore;
tale attività venatoria nel giorno 1 Settembre 2013, verrà effettuata su tutto il territorio a
gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l’esclusione delle aree
boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall’art. 3 della Legge Forestale L.R. n.
39/2000). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento
fisso
la caccia nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) è vietata in tutte le Z.P.S. (zone di
protezione speciale) indicate nel calendario venatorio 2013/2014 della Provincia di Arezzo, ai
sensi della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454/2008
i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3/lett. B)
dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 possono, ai sensi del comma 3/ter del medesimo art. 28, svolgere
anche la caccia anticipata (nel giorno 1 Settembre 2013) alla selvaggina migratoria da
appostamento temporaneo nel solo A.T.C. di residenza venatoria;
i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3 lett. D)
dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 (agli ungulati) non possono esercitare la caccia nel giorno di
preapertura del 1 Settembre 2013
nel giorno 1 Settembre 2013 è vietato portare nell’appostamento qualsiasi tipo di cane per il
recupero dei capi abbattuti
l’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013
Deliberazione della Giunta Provinciale
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SCHEDA 12) ESTRATTO DI NORME REGIONALI (CALENDARIO
VENATORIO REGIONALE)
NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE)
Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e
successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Richiami normativi
Stagione venatoria e giornate di caccia
(ART.1)
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di
ogni anno
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il
titolar e della licenza può sceglier e fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia
nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore , per la caccia da appostamento
alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a
propria disposizione per l'intera stagione venatoria
3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività
venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della
normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambient e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel
mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta ecce zione per la caccia agli
ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì
Deliberazione della Giunta Provinciale
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Giornata venatoria
(Art. 02)
L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il
periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti
specifici orari:
a) dal 15 al 30 settembre : dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora
legale);
d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre : dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre : dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre : dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre : dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30;
Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.
Modalità e forme di caccia
(Art.
03)
Deliberazione della Giunta Provinciale
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1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è
consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o
temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio,
la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare , nel periodo
compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco
proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione
agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea ,
appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento
dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia
agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore
del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di
caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è
permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui
all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro
e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
Carniere giornaliero
(Art.
04) Carniere stagionale
Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina
stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
SPECIE
Lepre (Lepus europaeus)
Allodola (Alauda arvensis)
Quaglia (Coturnix coturnix)
Carniere massimo giornaliero Carniere massimo stagionale
1
20
20
50 capi per cacciatore
25 capi per cacciatore
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Tortora (Streptopelia turtur)
Beccaccia
Pernice rossa
Starna
Palmipedi, trampolieri e rallidi
con i seguenti limiti per specie
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10
3
2
2
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25 capi per cacciatore
20 capi per cacciatore
10 capi per cacciatore
5 capi per cacciatore
8
Codone (Anas acuta)
25 capi per cacciatore
Pavoncella
25 capi per cacciatore
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nelle aziende faunistico- venatorie e agrituristico- venatorie nelle quali valgono i
piani di abbattimento annuali approva t i dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono
applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
Sicurezza nell’esercizio venatorio
(Art. 04 bis )
1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti
ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza
nell’esercizio venatorio.
Tesserino venatorio
(Art. 06 )
1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio
nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e
del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente . I cacciatori che
hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il
tesserino al Comune di provenienza.
Deliberazione della Giunta Provinciale
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2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●),
mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del
tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto
privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di
caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo
l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria,
deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il nume ro dei
capi abbattuti . Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di
giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza
domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo
1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino
venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (´) che
contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve esse
re riconsegna to non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio
di residenza al Comune che lo ha rilasciato.
DI DARE ATTO che è allegato alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito
dall'art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992:
l’elenco delle zone dove l’attività venatoria è riservata alla gestione privata, l’elenco delle
zone dove esiste divieto permanente di caccia, come riportato nel sito Internet della
Provincia di Arezzo www.Provincia.arezzo.it,;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione e’ comunicata ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000.
Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime, la presente delibera viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267.
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Allegato 1
ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
AFV CASA D’AGNA - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;
AFV CASAMORA - ubicata nel Comune di Pian di Scò
AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
AFV FABBRICHE - ubicata nel Comune di Lucignano;
AFV FRESCIANO - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
AFV IMPIANO - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana;
AFV LA BARBOLANA - ubicata nel Comune di Anghiari;
AFV MONTEGIOVI - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo
AFV MONTELUCCI - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana;
AFV MONTELUNGO COLOMBAIO - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro
Ciuffenna;
AFV MONTOZZI - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no;
AFV PIEVE A PRESCIANO - ubicata nel Comune di Pergine V.no;
AFV POGGITAZZI - ubicata nel comune di Terranuova B.ni;
AFV POLVANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
AFV RENACCI - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;
AFV SETTEPONTI - ubicata nei Comuni di Cast. Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro
Ciuffenna, Terranuova B.ni;
AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
AFV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine;
AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE
AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona;
AAV BADICROCE - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV GARGONZA - ubicata nel Comune di M.S. Savino;
AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro;
AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona;
AAV PALAZZUOLO - ubicata nel Comune di M.S.Savino;
AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino;
AAV SANT’ERCOLANO - CELERE - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di
Chiana e Monte San Savino;
AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV TRAMOGGIANO - ubicata nel Comune di Chiusi Verna;
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Allegato 2
ELENCO DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA:
- Z.R.C.;
- PARCHI E RISERVE NATURALI;
- OASI DI PROTEZIONE;
- ZONE DI PROTEZIONE URBANA;
- ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE;
- ZONE DI RISPETTO VENATORIO;
- DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94)
Z.R.C.
- ZRC BROLIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- ZRC CIVITELLA - ubicata nel Comune di Civitella Chiana;
- ZRC CHIANACCE - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC ESSE - ubicata nei Comuni di Foiano, Marciano e Lucignano;
- ZRC LA CROCE - ubicata nel Comune di Lucignano;
- ZRC di MONTEVARCHI - ubicata nel Comune di Montevarchi;
- ZRC di PIETRAIA - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC di S.LUCIA - ubicata nei Comuni di S.Giovanni v.no e Cavriglia;
- ZRC di ANGHIARI - ubicata nel Comune di Anghiari;
- ZRC di MONTERCHI - ubicata in Comune di Monterchi;
- ZRC di CRETI - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC di CASENTINO – ubicata nel comune di Poppi
- ZRC di FONTE FARNETA ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi Verna;
PARCHI E RISERVE NATURALI
- PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - Monte Falterona e Campigna;
- RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA - ubicata nei Comuni di Arezzo,
Laterina e Civitella in Val di Chiana;
- RISERVA NATURALE VALLE DELL’INFERNO E BANDELLA - ubicata nei Comuni di
Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi;
- RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE - ubicata nel Comune di Sestino;
- RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero)- ubicata nel Comune
di Pieve Santo Stefano;
- RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI - ubicata nei Comuni di Anghiari e Caprese
Michelangelo;
- RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA - ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e
Pieve Santo Stefano;
- RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO - ubicata nel Comune di Pieve Santo
Stefano;
Deliberazione della Giunta Provinciale
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RISERVE NATURALI STATALI di: - Poggio Rosso ubicata nel Comuni di Caprese M.lo Fungaia ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - Zuccaia ubicata nei Comuni di
Chitignano e Chiusi della Verna – Formole – ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano
e Caprese Michelangelo Formole – Armena ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano
e Caprese Michelangelo;
OASI DI PROTEZIONE
- PRATOMAGNO
- ALPE Di Catenaia
- MONTE Modina
- ALTO Tevere
- ALPE Della Luna
ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE
-
LIGNANO
SANT’EGIDIO
RANCHETTO
VASCHE ZUCCHERIFICIO
FIUME ARNO
SAN MICHELE
POGGIO ROSSO
RANCO SPINOSO
SCOPETONE
MONTE DOGANA
MONTI ROGNOSI
LA MACCHIA
LA VIALLA - Castiglion Fibocchi e Capolona
SANTA SOFIA - MONTEROTONDO - Badia Tedalda
MONTEDOGLIO
GIRIFALCO – Cortona
ZONE DI RISPETTO VENATORIO
-
TRAMARECCHIA (atc. 2) ubicata in Comune di Badia Tedalda;
SESTINO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
STIAVOLA (atc. 2) ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
CAPRESE MICHELANGELO (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
CALCINAIA (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro;
PERGINE VALDARNO (atc. 3) ubicata in Comune di Pergine V.no;
SCURAGNOLO (atc. 3) ubicata in Comune di Terranuova B.ni;
BOCCAGNANUZZO (atc. 3) ubicata in Comune di Montevarchi;
I POGGI (atc. 2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro;
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- SASSINO (atc. 3) ubicata in Comune di Arezzo;
- LE TERRACCIE (atc. 3) ubicata nel Comune di Bucine;
- MOTOLANO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
- OLIVETO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- PIEVE AL TOPPO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- RISTRADELLA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- LA FRATTA (atc. 3) Ubicata nel Comune di Cortona;
- CAVIANO (atc. 2) Ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;
- MONTANINA (atc.1-atc.3) Ubicata nei Comuni di Subbiano e Castel Focognano;
- S. BARBARA (atc. 3) ubicata nel Comune di Cavriglia;
- LA CHIASSA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- AREZZO (atc.3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- CORTONA (atc.3) ubicata nel Comune di Cortona;
- SANSEPOLCRO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- TERRANUOVA B.ni (atc.3) ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini
- MONTE SAN SAVINO (atc.3) ubicata nel Comune di Monte San Savino
- CAPRESE MICHELANGELO I (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo
- CAPRESE MICHELANGELO II (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo
- FOIANO (atc.3) ubicata nel Comune di Foiano
- CASTIGLION FIORENTINO (atc.3) ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino
- PIEVE SANTO STEFANO (atc.2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano
- CASTELDERNIA (atc.3) ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino
- SANTA BARBARA (atc.3) ubicata nel Comune di Cavriglia
DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94)
- PODERE POMAIO - ubicato in Comune di Arezzo;
- CINCELLI - ubicato in Comune di Capolona;
- ABOCA - ubicato in Comune di Sansepolcro;
- TREGOGNANO - ubicata nel Comune di Subbiano;
- AZIENDA SABATINI - ubicata nel Comune di Cortona;
- LE MACCHIE - ubicata nel Comune di Cortona;
- BURZAGLI – ubicata nel Comune di Montevarchi;
- PARCO DI CAVRIGLIA – ubicata nel Comune di Cavriglia;
- AZ. AGR. CUGLIANO – ubicata nel Comune di Pergine Valdarno;
- ASS. NE ARMOZEIN ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- CASA VACANZE GIRASOLI - ubicata nel Comune di Lucignano;
- CASE S.ANNA - ubicata nel Comune di Cortona;
- AZ. AGR. LA QUERCIA - ubicata nel Comune di Cortona;
- LE FRATTE - ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini;
- SARGIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
- PODERE ALBIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
- PODERE MAGLIOLI - ubicata nel Comune di Cavriglia;
Deliberazione della Giunta Provinciale
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Del 26.07.2013
- AZ. AGR. CAMPI VERDI ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- AZ. AGR. SANT’ANTONIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- VILLA NERI SERNERI - ubicata nel Comune di Lucignano.
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Deliberazione della Giunta Provinciale
N°
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Pag. 53 a 53
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Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato
IL SEGRETARIO GENERALE
G. CHIANUCCI
IL PRESIDENTE
R. VASAI
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Arezzo, lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000.
Arezzo, lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.lgs. n. 267/2000.
Arezzo, lì__________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e che contro di essa non
sono stati presentati reclami ed opposizioni.
Arezzo, lì__________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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