Deliberazione della Giunta Provinciale
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Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Prot. n.143266 / 42.38.20.13 OGGETTO: Calendario Venatorio Provinciale 2013/2014 PRESIDENTE: Roberto Vasai SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci Dei componenti : 1. VASAI ROBERTO 2. RICCI Mirella 3. BORGHESI Carla 4. CUTINI Andrea 5. DUCCI Piero 6. MEZZETTI PANOZZI Rita 7. PERFERI Antonio 8. RUSCELLI Francesco Sono assenti: Ass. Mezzetti Panozzi – Ass. Perferi Relatore: Presidente Servizio: TUTELA DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA Allegati: si Riscontro di bilancio: no Invio Capogruppo: si Uffici interessati: CA - VP Immediatamente eseguibile: si Pag. 1 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 2 a 53 VISTA la legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”e in particolare: art. 1 comma 1-bis:Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4). comma 3:Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. ... omissis art. 18 comma 1-bis:L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli; comma 4: Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. VISTA la L.R.T. n. 3 del 12.01.1994 e in particolare : art. 1 comma 2:Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86(1) realizzano altresì l’attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991. ; art.30 comma 4: Sono oggetto di caccia le specie di cui all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. comma 7: Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia. VISTO l’ art. 42 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/Ce” della L. 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009”; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 3 a 53 VISTA la Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, abrogata be sostituita dalla Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale; VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” direttiva “Uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea nel 2008, in particolare: 2.5 Condizioni specifiche legate alla fissazione del calendario venatorio 2.5.1 L’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva stabilisce una serie di principi fondamentali relativi alla definizione dei periodi di caccia, finalizzati ad assicurare che l’attività venatoria non abbia luogo nelle fasi del ciclo annuale durante le quali le specie cacciabili sono più vulnerabili. 2.5.2 L’articolo in questione vieta la caccia alle specie stanziali nel periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione. Nel caso delle specie migratorie lo stesso articolo vieta la caccia nel periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. 2.5.3 La Corte ha affermato che “l' art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori”40. 40 Sentenza del 17 gennaio 1991, Commissione/Italia, causa C-157/89, Racc. 1991, pag. I-00057, punto 14. Un riferimento al concetto di “regime completo di protezione” figura anche nella sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri /Préfet de Maineet- Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067 e nella sentenza del 7 dicembre 2000, Commissione/Francia, causa C-38/99, Racc. 2000, pag. I-10941. VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 " D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione."; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 4 a 53 VISTO il testo “La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di << ambiente>> e di <<beni culturali>> a cura di M. Bellocci e P.Passaglia ed in particolare: La disciplina dei periodi venatori (a) Con la sentenza n°323 del 1998, la Corte, dopo aver richiamato il carattere di norma fondamentali di riforma economico-sociali delle disposizioni legislative statale che individuano le specie cacciabili (sentenze nm.272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990, 1002 del 1988), nonché la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rileva che al novero di tali misure va ascritta anche la disciplina che, in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio. Ciò, in quanto non può disconoscersi il rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle – volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili- che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale. La Corte precisa, tuttavia, che le regioni possono derogare alla generale disciplina dei periodi venatori, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali, ma sempre entro l'arco temporale definito dall'art. 18 comma2, della legge del 1992 e previo accertamento-condotto attraverso procedure e strumenti attendibili dal punto di vista tecnico-scientifico- dalle condizioni e dei presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale, oltre che dalla giurispudenza comunitaria. VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa"; DATO ATTO che le Direttive Comunitarie costituiscono principi di riferimento per gli Enti Pubblici nazionali, e che talune indicazioni sono cogenti per le Autorità nazionali, anche in assenza di tempestiva modifica degli ordinamenti regionali, quando già modificati – come in questo caso quelli nazionali, trattandosi di urgente protezione di specie animali in pericolo o in difficoltà (vedasi ordinanza TAR Toscana, Sezione seconda, 00981/2010reg.ord.sosp./01579/2010reg.ric. sul calendario venatorio 2010/2011 della Provincia di Firenze); VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 20, depositata il 9 febbraio 2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010 nella parte in cui erano state definite con legge giornate, orari, specie e periodi di caccia, ritenendo più consono al sistema costituzionale del riparto delle competenze e funzioni tra lo Stato e le Regioni, in materia di disciplina venatoria, provvedere alla assunzione delle disposizioni regolanti il calendario venatorio, con la forma dell’atto amministrativo, in quanto "L’intervento regionale viene, infatti, consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l’impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell’habitat locale, alla cui verifica ben si presta un’amministrazione radicata sul territorio" Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 5 a 53 VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 105, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 12 del 1 giugno 2011(CalendarioVenatorio triennale), in cui si si ribadisce che: “4.– La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è fondata, con riferimento all’approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo. Come questa Corte ha recentemente affermato, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012). L’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n. 311 del 2003 e n. 226 del 2003). Tale competenza, contrariamente a quanto osservato dalla difesa ligure, viene perciò esattamente posta a base della censura. Il legislatore ligure, viceversa, non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto. VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 106, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in cui si si ribadisce che: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale li «può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992).” VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 116, depositata il 26 aprile 2012, con la quale la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l’articolo 30 della legge della Regione Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 6 a 53 Marche n. 7 del 1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale, in particolare: “L’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l’ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria (…)». Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012). Detta interpretazione appare, d’altronde, coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l’esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell’ISPRA – a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.” VISTA la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna N°273 del 14/3//212 “Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle province dei calendari venatori provinciali.” con la quale la suddetta Regione prende atto del mutato orientamento giuridico in materia e accoglie le indicazioni della Corte Costituzionale: “ Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione del calendario venatorio regionale con atto amministrativo, trasponendo in sede amministrativa parte dei contenuti del progetto di legge di cui alla predetta deliberazione n. 20/2012; Atteso che seppur in linea di continuità con la regolamentazione che ha caratterizzato le precedenti stagioni venatorie, è necessario apportare gli opportuni adeguamenti al fine di recepire le modifiche introdotte alla legge n. 157/1992, dalla legge comunitaria n. 96/2010 ed atti ad essa collegati;” VISTA la Legge Regionale Toscana n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); VISTA l’ordinanza TAR Toscana, Sezione seconda, 00981/2010 reg.ord.sosp./01579/2010reg.ric. sul calendario venatorio 2010/2011 della Provincia di Firenze, in cui si evidenzia che: “che può escludersi che la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE presenti carattere autoesecutivo e, per altri versi, che l’Amministrazione provinciale dovesse tener conto delle modifiche apportate alla l. n. 157/1992 dalla l. 4 giugno 2010, n. 96 entrata in vigore successivamente all’emanazione dell’atto impugnato; che ad analoghe conclusioni può pervenirsi per le “linee guida” elaborate dall’ISPRA in materia di specie di uccelli cacciabili e periodi di attività venatoria giacchè pervenute solo dopo l’elaborazione del calendario venatorio contestato; ritenuto, in ogni caso, quanto al danno grave e irreparabile, che la sospensione dell’atto impugnato determinerebbe la diretta applicazione del calendario venatorio approvato dalla Regione in termini certamente ampliativi per quanto attiene a termini e modalità delle specie cacciabili”; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 7 a 53 VISTA la sentenza del TAR Toscana, Sezione seconda, -ricorso n. 1579/2010 promosso da LAV Lega antivivisezione onlus ente morale ed altri c/o Regione Toscana ed altri - ordinanza n. 1532/2011- con la quale si rileva che: “ secondo l’art. 1 della 1. n. 157/1992, “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. Le regioni a statuto ordinario, soggiunge il. comma 3, `provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie”. Omissis… E’ ciò per l’evidente ragione che la funzione svolta dal preventivo parere dell’ISPRA è proprio quella di aggiornare, sul piano istruttorio, le conoscenze in merito alla concreta situazione e consistenza di ciascuna specie cacciabile nell’ambito territoriale considerato, in difetto di che si tramuterebbe in un inefficace adempimento di natura meramente formale.” VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 90, depositata il 22 maggio 2013, con la quale la Consulta rileva che: Innanzi tutto va osservato che la prima questione di legittimità costituzionale riguarda l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l’abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo, il quale, secondo il giudice rimettente, sarebbe interamente illegittimo. È da aggiungere che, anche per quanto concerne i commi 5 e 6 dell’art. 7, il citato ius superveniens non può avere alcuna influenza sull’esito del giudizio principale. Il tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l’attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell’annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme dei commi 5 e 6, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali commi non è venuta meno. Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata «la legittimità dell’atto deve essere esaminata in virtù del principio tempus regit actum, “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto” esistente al momento della sua adozione» (ex plurimis, sentenza n. 177 del 2012). 3.− La questione che investe l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, relativa all’approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, è fondata. Questa Corte in più occasioni ha ritenuto «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012). È da aggiungere che l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 105 del 2012). Il vizio di legittimità costituzionale colpisce l’intero art. 7, nel testo che il giudice a quo deve applicare, perciò l’ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell’ISPRA e le questioni riguardanti i commi 5 e 6 del medesimo articolo restano assorbite. Va però precisato che il vizio di legittimità costituzionale non riguarda anche la norma sopravvenuta, posta dal nuovo comma 6 del predetto art. 7, introdotto con la legge regionale n. 29 del 2012, in sostituzione del testo precedente. Il nuovo comma 6 infatti non disciplina il calendario venatorio, ma si limita a prevedere l’approvazione da parte delle province dei piani di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, con l’indicazione del «periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente». 4.− Residua la questione relativa all’art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, il quale, nella formulazione vigente all’epoca dell’ordinanza di rimessione, stabiliva che «nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria». Il comma è stato abrogato dall’art. 37 della legge regionale n. 29 del 2012, ma, anche in questo caso, permane la rilevanza della questione perché della disposizione impugnata deve continuare a farsi applicazione nel giudizio principale. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 8 a 53 Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che prescrive, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l’indicazione delle specifiche norme inerenti al calendario regionale, delle forme di cui al comma 5 e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Inoltre, le attività di controllo relative all’esercizio della concessione, assicurate dal tesserino venatorio, sarebbero finalizzate alla tutela della fauna e rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 5.− La questione è fondata. La Regione, nell’eccepire l’infondatezza della questione, sottolinea che l’esenzione dall’obbligo di munirsi del tesserino venatorio sarebbe giustificata dalla circostanza che nelle aziende agrituristico venatorie viene cacciata senza limiti giornalieri selvaggina immessa, proveniente da allevamento. Il tesserino venatorio costituirebbe «uno strumento per effettuare una modalità di controllo dell’esercizio della caccia», mentre nelle aziende faunistico venatorie il controllo verrebbe esercitato con altre modalità. Argomenti analoghi sono addotti dall’Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (EPS), il quale ha osservato che nelle aziende agrituristico venatorie la selvaggina cacciata è proveniente da allevamento e viene giornalmente annotata su appositi registri e pagata dai cacciatori, previo rilascio di un’apposita ricevuta e, dunque, senza alcuna compromissione delle finalità per le quali è stabilito l’obbligo del tesserino regionale. L’argomento è privo di consistenza perché il tesserino venatorio non ha solo la funzione di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata, ma ha anche una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume innanzi tutto dall’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992. Questa disposizione, infatti, senza prevedere deroghe o limitazioni, stabilisce che «Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza». È da aggiungere che l’art. 16 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare le aziende agrituristico venatorie, stabilisce che in queste aziende l’esercizio dell’attività venatoria «è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all’art. 12, comma 5» (relativo alle forme con cui è praticata la caccia), e, poiché questa è l’unica esclusione prevista nell’ambito delle prescrizioni contenute nell’art. 12, se ne deve dedurre che resta operante quella del comma 12, relativa al tesserino regionale. Anche da altre disposizioni della legge n. 157 del 1992 si desume che il tesserino costituisce un documento necessario per poter esercitare la caccia, indipendentemente dal luogo in cui tale esercizio avviene. È per questa ragione che il cacciatore lo deve avere sempre con sé, in modo da poterlo esibire quando ne è richiesto ai sensi dell’art. 28, comma 1, di tale legge. L’art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 inoltre prevede una sanzione per chi non esibisce il tesserino e l’art. 31, comma 3, della medesima legge dà alle regioni il potere di disciplinarne la sospensione «per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull’esercizio venatorio». Quest’ultima disposizione rende evidente che il possesso del tesserino costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio venatorio, ovunque questo avvenga, perché se nelle aziende agrituristico venatorie si consentisse l’esercizio della caccia senza tesserino si vanificherebbe l’eventuale provvedimento di sospensione dello stesso. In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell’ambiente. Del resto, questa Corte ha già affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che «il tesserino è (…) prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale» (sentenza n. 148 del 1979). In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.”; e dichiara: 1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 9 a 53 2) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012); 3) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell’art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29. PRESO ATTO che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, il Calendario Venatorio deve essere approvato con atto di natura amministrativa annuale. PRESO ATTO che la Regione con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 62 del 24/07/2012 “Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2012-2013” ha adottato per la determinazione dei tempi e modi di caccia di alcune specie un atto amministrativo, confermando l’orientamento espresso dal Tar della Toscana, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. PRESO ATTO che la Regione Toscana con L.R. n.27 del 31 maggio/2013 ha stabilito la competenza della Giunta Regionale all’approvazione del calendario venatorio con il preventivo parere obbligatorio dell’ISPRA; PRESO ATTO che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, la funzione di una Amministrazione ben radicata sul territorio è quello, di modulare l'impatto delle previsioni generali recante dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale. CONSIDERATO che alla Provincia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui al D.lgs 267/2000 art.19 comma 1 , è attribuita la tutela e protezione della fauna selvatica, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, il supporto tecnico-scientifico ed operativo per la stima della consistenza del patrimonio faunistico, raccolta ed elaborazione dei dati ed assistenza tecnicoamministrativa. CONSIDERATO che la Provincia è comunque tenuta ad approvare il calendario venatorio provinciale secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 16 della legge quadro nazionale n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”: “A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito”. VISTA la LRT 12.1.1994 n.3, art 30, comma 7, “Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia”, e ritenuto che tale norma riguardi e debba applicarsi doverosamente, ove Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 10 a 53 ne sussistano le condizioni, ai calendari venatori provinciali, applicando il principio di precauzione, così come i calendari provinciali di province limitrofe confinanti (Rimini, Forlì-Cesena e PesaroUrbino); CONSIDERATO che la Provincia di Arezzo, in seguito alle modifiche normative ed all’emanazione da parte dell’ISPRA delle le linee guida per la redazione dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, ha intrapreso un processo mitigazione e aggiornamento del misure contenute nel calendario venatorio sin dalla stagione venatoria 2010/2011; CONSIDERATO che, tali azioni di mitigazione e aggiornamento sono ineludibili sia dal punto di vista gestionale che giuridico, ma è necessario intraprendere un percorso di condivisione e non di imposizione nei confronti del mondo venatorio. Si deve tener conto che la caccia è un attività trasversale sia in termini generazionali che socio-culturali, ed il compito di chi è chiamato a gestirla è quello di spiegare e far comprendere a tutti i portatori di interesse, o almeno a gran parte di essi, l’importanza di scelte intraprese. PRESO ATTO, a conferma di quanto sopra riportato, che sono state gradualmente modificate ed integrate le disposizione del calendario venatorio provinciale, in particolare: Calendario venatorio 2010/2011: o chiusura della caccia alla beccaccia al 15 gennaio 2011; o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2010; Calendario venatorio 2011/2012: o Limitazione a un solo giorno di pre-apertura; o posticipo apertura al 1 ottobre 2011 per allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e beccaccia; o chiusura della caccia alla beccaccia al 15 gennaio 2012; o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2011; o Starna e Pernice Rossa: Dal 18 Settembre 2011 al 31 Ottobre 2011 o divieto di caccia per le specie marzaiola e combattente; o divieto utilizzo di pallini di piombo in tutti gli appostamenti per palmipedi e trampolieri, anche al di fuori delle ZPS; Calendario venatorio 2012/2013: o Limitazione a un solo giorno di pre-apertura; o posticipo apertura al 1 ottobre 2011 per allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e beccaccia; o chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio 2013, dal 2 gennaio al 20 gennaio 2013, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi; o chiusura alla femmina di Fagiano al 8 dicembre 2012, per il maschio limitazione a 2 capi a settimana (dal 9/31 dicembre 2012) ; o Starna e Pernice Rossa: Dal 16 Settembre 2012 al 31 Ottobre 2012; o Lepre: la caccia può essere effettuata: da non più di quattro cacciatori insieme; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 11 a 53 con l’utilizzo al massimo di cinque cani complessivamente, sia che la caccia avvenga in forma singola che in gruppo (max 4 cacciatori) o divieto di caccia per le specie marzaiola, moretta e combattente; o divieto utilizzo di pallini di piombo in tutti gli appostamenti per palmipedi e trampolieri, anche al di fuori delle ZPS; o esclusione di alzavola, germano reale e marzaiola dalla pre-apertura; o caccia vagante nel mese di gennaio 2013: - caccia in forma singola o con un massimo di due cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 1 cane da ferma (di razze riconosciute ENCI)-divieto di utilizzo delle razze da cerca; CONSIDERATO che la Provincia di Arezzo richiese nel 2012 il parere dell’ISPRA, su alcune ipotesi di misure di mitigazione delle criticità conservazionistiche che l’Amministrazione Arezzo intendeva applicare nella redazione del Calendario Venatorio 2012/2013; PRESO ATTO che il suddetto Istituto, con nota n° 0027814 del 27 luglio 2012, espresse parere positivo sulle misure proposte; RITENUTO di ribadire il processo di adeguamento del calendario venatorio provinciale, orientato a concorrere alla piena realizzazione dell’obiettivo indicato al comma 1 bis del citato art. 42 delle legge comunitaria “ Lo Stato, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva"; VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n° 107 del 30/11/2012 avente per oggetto “Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, del Rapporto Ambientale comprensivo dello studio e valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi della procedura di valutazione ambientale strategica di cui alla L.r. 10/2010”; PRESO ATTO che al fine di concludere l’iter di approvazione del PFVP 2012-2015 si è reso necessario effettuare ed approvare lo studio e la valutazione di incidenza (art. 5, DPR 357/1997 & art. 6, DPR 120/2003) in quanto: “Per la prima volta l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (quello per il periodo 2012-2015 è la V edizione) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La procedura di VAS è disciplinata in Regione Toscana con legge regionale12 febbraio 2010 n. 10, che ha recepito la disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/06 e smi. I Piani faunistico venatori sono assoggettati a VAS ai sensi del combinato disposto dell’ art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 10/2010 e dell’ art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 152. L’attività di valutazione ambientale è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.” Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 12 a 53 CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio è lo strumento attraverso il quale gli enti preposti (Regioni e Province) attuano la gestione programmata della caccia a livello locale finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.(art.10 comma 1 L.157/92) PRESO ATTO che nel PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) 2012-2015 della Regione Toscana si afferma, nel paragrafo 2,2 Criteri gestionali per la fauna migratrice: “ in alcune Province già da alcuni anni sono in corso esperienze di monitoraggio e gestione dell'avifauna che potranno essere utilizzate ed estese ad una scala territoriale più ampia.” CONSIDERATO che la modulazione dei periodi di caccia in senso restrittivo rientra tra le misure di gestione dell'avifauna; VISTO l'art Art. 8 -Piani faunistico venatori provinciali- della L.R. 3/94: “Comma 4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie” VISTO il del Piano faunistico venatorio provinciale 2012/2015 in cui la gestione della avifauna, sia stanziale che migratrice, risulta essere uno degli obiettivi strategici di maggiore rilevo gestionale, in particolare: Tra le azioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 collegate al raggiungimento degli obiettivi di piano descritti nel rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica rientra: “ la revisione a livello di calendario venatorio provinciale dei tempi di caccia di alcune specie in declino (beccaccia, allodola) in adeguamento alle indicazioni europee. Sospensione a livello di calendario venatorio provinciale del prelievo di alcune specie in declino o confondibili con specie particolarmente protette come moretta e combattente. Realizzazione di aree di sospensione del prelievo per la starna” Nella IIa parte del PFVP al capitolo 4.7.2. (Proposte per la fauna migratoria) è previsto: “Valutazione, in sede di elaborazione del calendario venatorio provinciale, della riduzione, sentito il parere dell’ ISPRA, dei periodi di caccia per alcune delle specie che evidenziano, dai trend dei prelievi, situazioni di sofferenza”; RICORDATO che l’ISPRA, unico Ente Pubblico individuato dall’ordinamento Italiano per giudicare sulla conservazione delle specie animali, ha emanato le linee guida per la redazione dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992 ; PRESO ATTO delle indicazioni delle Associazioni dei portatori di interesse (venatorie e di protezione ambientale) e degli Ambiti Territoriali di Caccia, pervenute al Ufficio Provinciale Tutela della Fauna, e, in particolare: Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 13 a 53 VISTA la richiesta congiunta di Legambiente, Lipu e WWF del 3/7/2013 a questa Provincia, avente per oggetto il Calendario venatorio provinciale 2013/2014, in cui le suddette associazioni chiedono modifiche del calendario venatorio che accolgano “tutte le raccomandazioni contenute nel recente documento Ispra prot.n. 21930/T-A 11 del 28.5.2013”. VISTA la richiesta della FIDC –Sezione Provinciale di Arezzo del 3/7/2013 a questa Provincia, avente per oggetto il Calendario venatorio provinciale 2013/2014, in cui la suddetta associazione chiede modifiche del calendario venatorio che accolgano “i tempi di caccia e le specie come stabilito nel calendario venatorio regionale toscano”. VISTI ED APPROVATI i risultati dell’istruttoria analitica compiuta dal Ufficio Provinciale Tutela della Fauna, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative: 1. alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento “Key Concepts” anche per l’Italia ( per necessità di sintesi si riportano solo i periodi di criticità rispetto alla L.Q 157/92); 2. allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK); 3. al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall’analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, dal 2002 al 2010; 4. al numero di cacciatori residenti in Provincia di Arezzo dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2012/2013 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia della Provincia nella stagione venatoria e 2012/2013; 5. dati dei tesserini delle stagioni venatorie dal 2004 al 2010 forniti dalla Regione Toscana all’Ufficio dell’avifauna migratoria della Federcaccia (Fonte: Cacciatore Italiano) Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Pag. 14 a 53 Del 26.07.2013 Punto 1 e 2 KEY CONCEPT SPECIE PERNICE ROSSA (Alectoris rufa ) STARNA (Perdix perdix ) SPECIE NON MIGRATRICI GALLIFORMI SPECIE NON MIGRATRICI - CORVIDI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI TERRESTRI FAGIANO (Phasianus colchicus ) CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix ) GAZZA (Pica pica) GHIANDAIA (Garrulus glandarius) GERMANO REALE (Anas platyrhynchos ) CANAPIGLIA (Anas strepera ) FISCHIONE (Anas penelope ) CODONE (Anas acuta ) MESTOLONE (Anas clypeata ) MORIGLIONE (Aythya ferina ) MORETTA (Aythya fuligula ) ALZAVOLA (Anas crecca ) STATO DI CONSERVAZIONE LIMITAZIONI PREVESTE DALL'ART.18 COMMA 1 BIS L.157/92 (periodi di critici) SPEC 2 2a decade di agosto Specie Prioritaria Allegato A Direttiva2009/147/CEE 3a decade di settembre NON SPEC 2a decade di settembre NON SPEC 3a decade di agosto NON SPEC 3a decade di luglio NON SPEC 2a decade di agosto NON SPEC SPEC 3 NON SPEC SPEC 3 SPEC 3 SPEC 2 SPEC 2 NON SPEC 3a decade di agosto - 1a decade di gennaio 3a decade di luglio - 3a decade di gennaio 3a decade di febbraio 3a decade di gennaio 1a decade di febbraio 1a decade di agosto - 1a decade di febbraio 3a decade di agosto - 1a decade di febbraio 1a decade di settembre - 3a decade di gennaio MARZAIOLA (Anas querquedula ) FOLAGA (Fulica atra ) GALLINELLA D'ACQUA SPEC 3 NON SPEC NON SPEC 2a decade di agosto - 1a decade di febbraio 3a decade di luglio - 3a decade di gennaio 3a decade di agosto - 1a decade di marzo PORCIGLIONE (Rallus aquaticus ) NON SPEC 2a decade di settembre - 3a decade di febbraio BECCACCINO (Gallinago gallinago ) SPEC 3 1a decade di febbraio FRULLINO (Lymnocryptes minimus ) COMBATTENTE (Philomachus pugnax) SPEC 3 1a decade di febbraio 3a decade di gennaio PAVONCELLA (Vanellus vanellus) QUAGLIA (Coturnix coturnix ) SPEC 3 1a decade di febbraio 2a decade di settembre - 2a decade di aprile BECCACCIA (Scolopax rusticola ) SPEC 3 2a decade di agosto - 2a decade di gennaio TORTORA (Streptopelia turtur ) SPEC 3 3a decade di agosto - 2a decade di aprile COLOMBACCIO (Columba palumbus ) ALLODOLA (Alauda arvensis ) MERLO (Turdus merula ) CESENA (Turdus pilaris ) TORDO BOTTACCIO (Turdus philomelos ) NON SPEC SPEC 3 NON SPEC NON SPEC 3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio 3a decade di febbraio 3a decade di agosto - 2a decade di gennaio 3a decade di luglio - 2a decade di gennaio NON SPEC 2a decade di agosto - 2a decade di gennaio TORDO SASSELLO (Turdus iliacus ) NON SPEC 3a decade di gennaio Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 15 a 53 Punto 3 Carnieri dichiarati dai cacciatori che hanno cacciato nei tre ATC della Provincia di Arezzo e relativi alla ultima stagione venatoria con dati disponibili 2010-2011 (solo specie con > 100 capi totali dichiarati) Valori medi di capi prelevati/cacciatore nella Provincia di Arezzo e relativi alla ultima stagione venatoria con dati disponibili, 2009-2010 (solo specie con > 100 capi totali dichiarati) Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Carnieri di turdidi nelle ATC aretine (2002-2010) Carnieri di colombaccio e tortora nelle ATC aretine (2002-2010) Pag. 16 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Carnieri di allodola nelle ATC aretine (2002-2010) Carnieri di beccaccia e beccaccino nelle ATC aretine(2002-2010) Pag. 17 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Carnieri di anatidi nelle atc aretine (2002-2010) Pag. 18 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° Punto 4 369 Del 26.07.2013 Pag. 19 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Punto 5 Variazione del prelievo medio di beccacce per tesserino in Toscana Variazione del prelievo medio di allodole per tesserino in Toscana Pag. 20 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 21 a 53 Variazione del prelievo medio di tortore per tesserino in Toscana Si segnalano i seguenti aspetti: -Presentano trend POSITIVI (+), nonostante la flessione di prelievo del 2009, le specie: TORDO BOTTACCIO, COLOMBACCIO, GERMANO REALE, ALZAVOLA -Presentano invece trend chiaramente NEGATIVI (-) le specie: ALLODOLA, BECCACCIA -Presentano trend oscillanti, stabili o di difficile interpretazione (=) le specie: TORDO SASSELLO, CESENA, MERLO, TORTORA, BECCACCINO, CODONE, CANAPIGLIA, MORETTA, MORIGLIONE, MARZAIOLA, FISCHIONE -Presentano prelievi insignificanti per numeri complessivi le seguenti specie: MARZAIOLA, MORETTA, FRULLINO RICHIAMATO il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010; PRESO ATTO che tale Documento risulta essere ad oggi l’indicazione guida per la redazione dei calendari venatori, come ribadito dall’ISPRA nel parere rilasciato alla Regione Veneto, in data 23/4/2012 protocollo n°0016429, in merito al calendario venatorio di suddetta regione. RICHIAMATO il documento tecnico-giuridico, predisposto dal Gruppo di Lavoro istituito dal Coordinamento delle Associazioni venatorie aderenti a FACE Italia, trasmesso a tutte le Regioni e Ministeri interessati “quale concreto contributo per le competenti Istituzioni alla corretta definizione dei calendari venatori per la stagione 2012-2013 relativi alle specie di avifauna migratoria cacciabili ai sensi della L. n. 157/92 e delle direttive comunitarie in materia” in particolare: 1. BECCACCIA (Scolopax rusticola) o OPZIONE 1: Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio 2013 Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC ): seconda decade gennaio 2. ALLODOLA (Alauda arvensis) Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 22 a 53 o Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 dicembre 2012 o In base al Piano di Gestione Internazionale sulla specie redatto dalla Commissione Europea si può autorizzare il prelievo della specie nel numero di 20 capi giornalieri e 100 capi annui. 3. CESENA (Turdus pilaris) o OPZIONE 1 REGIONI CHE NON DISPONGONO DI DATI PROPRI A SOSTEGNO DELL’INIZIO DELLA MIGRAZIONE PRE NUZIALE DOPO LA SECONDA DECADE DI GENNAIO o Periodo di prelievo suggerito: dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio 2013 o Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC ): seconda decade gennaio CONSIDERATO che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto: - che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 454 del 2008, il divieto di caccia agli anatidi (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" – risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento “Key Concepts”, per tutte le specie oggetto di prelievo ad eccezione del colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell’ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"; - dei dati dei tesserini venatori, con particolare riferimento all’avifauna migratoria, i quali mostrano una significativa diminuzione degli abbattimenti (direttamente proporzionali ai flussi migratori ed alle relative consistenze) delle seguenti specie: Allodola; Beccaccia; Turdidi; Anatidi; Tortora; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 23 a 53 RICHIAMATO il documento tecnico, del 20/7/2012, elaborato dall’Ufficio Provinciale Tutela della Fauna avente per oggetto la “Relazione sulla proposta di alcune misure di mitigazione per il calendario venatorio provinciale 2012/2013”; RICONFERMATO pertanto che occorre intervenire come misura di prudenza, in applicazione del principio di precauzione, come già iniziato nel Calendario venatorio provinciale per la stagione 2010-2011: 1. misure di riduzione dei tempi di caccia di alcune tra le più significative specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio in Provincia di Arezzo, tra le quali la beccaccia, il fagiano, la starna, la pernice rossa, la marzaiola, moretta, il tordo bottaccio, il tordo sassello, la cesena, l'allodola e il combattente; 2. di richiedere alla Giunta Regionale Toscana, di consentire ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della Legge Regionale n. 20 del 10.06. una sola giornata di pre-apertura, in luogo delle due o tre previste, VISTO il parere espresso dall’ ISPRA alla Regione Toscana con nota P.G. nr. 0014082 del 29.03.2013 con la quale vengono indicati i tempi per ciascuna classe di sesso e di età delle specie capriolo, daino, cervo, muflone e cinghiale, da adottare per il prelievo selettivo, altrimenti detto caccia di selezione; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 03.06.2013 “Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013-2014” PRESO ATTO che, con la suddetta Delibera, la Regione ha accolto e recepito tutte le indicazioni dell’ISPRA; VISTA la Delibera della Giunta provinciale numero 292 del 10 giugno 2013 -” Calendario Venatorio 2013-2014 1° Stralcio – Calendario per la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione estiva 2013.”- con la quale si stabiliscono i periodi per l’attuazione dei piani di prelievo delle popolazioni di cervidi e bovidi ed i piani di contenimento del daino e del muflone nei distretti di gestione compresi nel territorio a gestione programmata; VISTO il parere espresso dall’ ISPRA alla Regione Toscana con nota Prot. n. 21930/T-A 11 del 28/05/2013 con la quale vengono valutate e modificate le misure contenute nella Proposta di calendario venatorio regionale toscano per la stagione 2013-2014; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 556 del 08.07.2013 “Calendario venatorio Regionale per la stagione venatoria 2013-2014” PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale toscana ha disatteso, motivando tale difformità, buona parte delle indicazioni su i tempi e le forme di caccia fornite dall’Istituto; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 24 a 53 CONSIDERATO altresì che le riduzioni dei periodi di caccia contenute nel calendario venatorio regionale toscano per la stagione 2013-2014, rispetto al art. 7 della L.R 20/2002, sono in buona parte sovrapponibili a quelle contenute nel calendario venatorio provinciale di Arezzo della stagione 2012/2013; PRESO ATTO degli obiettivi e delle azioni contenute nel PFVP 2012/2015 con particolare riferimento alla caccia per alcune delle specie che evidenziano situazioni di sofferenza; PRESO ATTO che dalla stagione venatoria 2010/2011 la caccia al cinghiale, in Toscana, era consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; CONSIDERATO prioritario l’obiettivo di ridurre i danni alle colture agricole e forestali, in particolare quelli causati dai mammiferi di grossa taglia come il cinghiale e necessario pertanto individuare, per la gestione venatoria della specie, periodi compatibili alle esigenze di tutte le diverse realtà agricole ed ambientali presenti nel territorio della Provincia; CONSIDERATO che : le Province delle regioni limitrofe Emilia-Romagna e Marche (in particolare Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino) e quelle contermini toscane (Firenze e Siena) cacciano il cinghiale in battuta nel mese di gennaio; in mancanza di analoghe iniziative, si possa verificare un’anomala presenza di cinghiale nel territorio aretino dovuto alla trasmigrazione di popolazioni di tale suide selvatico proveniente dalle province limitrofe. CONSIDERATO che statisticamente, in Provincia di Arezzo, nella seconda quindicina di gennaio sono elevate le probabilità che si verifichino condizioni climatiche avverse che potrebbero causare la sospensione del prelievo venatorio (es. nevicate); RITENUTO necessario, nel rispetto dei periodi indicati dall’Ispra e dell’arco temporale massimo di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92, di utilizzare il più efficace intervallo di caccia per la caccia al cinghiale; VISTO il parere ISPRA prot. 38015 del 10 ottobre 2012 rilasciato alla Provincia di Firenze, con il quale l’Istituto esprimeva parere favorevole all’adozione del periodo di caccia al cinghiale in forma non selettiva dal 13 ottobre al 13 gennaio (adottato per la stagione venatoria 2012-2013) “in quanto accettabile sotto il profilo biologico e tecnico gestionale”; RITENUTO opportuno adottare tale parere per la stagione venatoria p.v. e fissare per le aree non vocate alla specie, un analogo periodo (ovvero dal sabato 12 ottobre 2013 alla domenica 12 gennaio 2014) in quanto sussistono le stesse necessità; DATO ATTO che la Giunta Provinciale si riserva di valutare l’ipotesi di approvare interventi straordinari di controllo sul cinghiale nel mese di settembre; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 25 a 53 RICHIAMATA la deliberazione della G.P. n. 411 del 30 agosto2012 recante il “III° stralcioCalendario Venatorio Provinciale 2012/2013; RICHIAMATA la deliberazione della G.P. n. 649 del 28 dicembre 2012 recante “definizione di criteri, tempi e modalita' d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in attuazione della deliberazione G.P. n. 411/2012 concernente il“III° stralcio-Calendario Venatorio Provinciale 2012/2013”, qui integralmente richiamata e confermata in via permanente; VISTA la nota ISPRA del 27/8/2012, diretta alle Regioni, in ordine a limitazioni dell’attività venatoria in relazione alla situazione climatica esistente, e ritenuto di riservarsi ulteriori provvedimenti in merito, ove la Regione, destinataria della nota, impartisca le relative istruzioni; RICORDATO che l’allenamento ed addestramento dei cani è consentito, ai sensi dell’art.5 della L.R. 20/2002 dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia; RICORDATO altresì che: 1) per quanto indicato dall’articolo 8 comma 2 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento cani è vietato nei giorni nei quali la Regione Toscana autorizza l’apertura anticipata della caccia; 2) per quanto indicato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454, nei territori a caccia programmata inclusi nelle ZPS l’allenamento e l’addestramento cani parte dopo il 1 settembre; 3) per quanto indicato all’articolo 30 comma 10 L.R. 3/94, l’allenamento e l’addestramento cani è svolto nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica; 4) per quanto indicato all’articolo 5 L.R. 20/2002 l’allenamento ed addestramento cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia; 5) per quanto indicato dall’articolo 5 della L.R. 20/2002 l’allenamento e l’addestramento cani è vietato nelle aree interessate dalle produzioni agricole, anche se prive di tabellazione, di cui all’art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588; CONSIDERATO in particolare: - prioritario l’obiettivo di salvaguardare i piccoli nati di galliformi e lagomorfi che, anche secondo i dati forniti dall’ISPRA, risultano ad agosto fenologicamente in fase di sviluppo e di dipendenza; - che le condizioni climatiche del mese di agosto risultano particolarmente difficili per i soggetti giovani dell’anno; - che l’attività di addestramento cani in concomitanza con la situazione climatica di agosto può risultare un fattore di stress fisico per la selvaggina soprattutto quando protratta per molte ore; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 26 a 53 VISTO il parere ISPRA rilasciato alla Regione Toscana in data 28/05/2013, Prot. n. 21930/T-A 11 ed in particolare la raccomandazione relativa alla necessità di ritardare, rispetto a quanto predisposto dalla Regione Toscana, il periodo consentito per l’allenamento e l’addestramento cani; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n°193/2013 “ giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2-4 ottobre 2012 e il 16-19 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 5 e il 22 ottobre 2012 ed iscritti al n. 132 e al n. 164 del registro ricorsi 2012.” In cui si ribadisce che anche l’addestramento dei cani deve essere disciplinato dal calendario venatorio approvato con atto amministrativo e non con legge; RITENUTO pertanto necessario e doveroso, per quanto indicato ai punti precedenti, ridurre nel territorio a caccia programmata della Provincia di Arezzo (ad esclusione di quello compreso nelle ZPS, per le quali sono preiste diverse disposizioni regionali) il periodo per l’allenamento e addestramento dei cani da caccia consentendolo solo dal 25 agosto al 12 settembre 2013 compresi; RITENUTO necessario e doveroso ridurre anche gli orari di tale attività in tutto il territorio a caccia programmata compreso quello incluso nelle ZPS, consentendola dal sorgere del sole alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; RITENUTO infine di richiedere alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia per le specie tortora (Streptopelia turtur), merlo, ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia e gazza, nel numero di una sola giornata fissata per il 1 settembre 2013; RITENUTO pertanto di integrare le misure contenute nel calendario venatorio regionale toscano per la stagione 2013-2014, al fine di ottemperare alle indicazioni dell’Ispra ed alle prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015; VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente, in regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; ordine alla VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997; LA GIUNTA PROVINCIALE con votazione unanime Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 27 a 53 DELIBERA DI APPROVARE IL CALENDARIO VENATORIO 2013/2014 della Provincia di Arezzo, come contenuto nelle seguenti schede ed allegati: Scheda 1) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA SPECIE PERIODI DI CACCIA Starna e Pernice Rossa Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013 Lepre comune Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013 Fagiano Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013 Quaglia Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013 Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre) Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013 Volpe Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Cinghiale- caccia in battuta nell’area vocata Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014 Cinghiale- caccia in forma singola nell’area non vocata Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013 Merlo e Tortora (Streptopelia turtur) Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013* *nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92 Allodola Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013 Tordo bottaccio Dal 15 Settembre al 30 Gennaio 2014 Tordo sassello e Cesena Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014 Beccaccia Dal 2 Ottobre 2012 al 20* Gennaio 2014 *dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone e Moriglione. Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014* *nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 28 a 53 Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Marzaiola Sospensione del Prelievo Moretta Sospensione del Prelievo Combattente Sospensione del Prelievo . Scheda 1bis) LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI COME STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 556 DEL 08.07.2013 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013-2014 SPECIE CARNIERE STAGIONALE Allodola 50 capi per cacciatore Codone 25 capi per cacciatore Quaglia 25 capi per cacciatore Tortora (Streptopelia turtur) 25 capi per cacciatore Pavoncella 25 capi per cacciatore Beccaccia 20 capi per cacciatore Pernice rossa 10 capi per cacciatore Starna 5 capi per cacciatore Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 29 a 53 SCHEDA 2) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE SPECIE PERIODI DI CACCIA Starna e Pernice Rossa Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013 Lepre comune Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013 Fagiano Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Quaglia Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013 Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre) Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013 Volpe Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Cinghiale Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014 Merlo e Tortora (Streptopelia turtur) Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013* *nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92 Allodola Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013 Tordo bottaccio Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Tordo sassello e Cesena Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014 Beccaccia Dal 2 Ottobre 2012 al 20* Gennaio 2014 *dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone e Moriglione. Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014* *nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della legge n.157/92 Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014 Marzaiola Sospensione del Prelievo Moretta Sospensione del Prelievo Combattente Sospensione del Prelievo Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 30 a 53 SCHEDA 2Bis) PERIODI DI CACCIA E SPECIE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE SPECIE PERIODI DI CACCIA Nelle Aziende Agrituristico Venatorie nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Starna e Pernice Rossa Provincia, la caccia alla pernice rossa e alla starna è consentita dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014. la caccia alla lepre è protratta fino al 30 Gennaio 2014, esclusivamente in aree recintate su soggetti Lepre comune provenienti da allevamento, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia. SCHEDA3) NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti: - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia; - Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno; - Valle dell'Inferno e Bandella; - Brughiere dell'Alpe di Poti; - Monte Dogana; - Monte Ginezzo; Non essendo prevista per le citate Z.P.S., alcuna tabellazione, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it). Prescrizione ZPS Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di Tutte selezione agli ungulati; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 31 a 53 Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 Tutte sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni; Divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva Tutte 79/409/CEE; Dal 1 al 30 Gennaio 2014 l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli Tutte ungulati, nei soli giorni di Giovedì e Domenica Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente Tutte (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula) e Marzaiola (Anas querquedula) Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella Valle dell'Inferno e Bandella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus); NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano - Penna” • divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle; • divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2014 compreso; • limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell’Area contigua; • divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 32 a 53 SCHEDA 4) NORME PARTICOLARI NORME PARTICOLARI dal 9 Dicembre 2012 al 30 Gennaio 2013, l’utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso: - per la caccia al cinghiale in battuta e in girata nelle aree vocate individuate dalla Provincia; UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA: SPECIE Lepre comune - per la caccia della volpe in battuta -nell’area vocata alla piccola selvaggina stanziale- in base alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010). PRESCRIZIONE In provincia di Arezzo la caccia alla lepre può essere effettuata: da non più di quattro cacciatori insieme; con l’utilizzo al massimo di cinque cani complessivamente, sia che la caccia avvenga in forma singola che in gruppo(max 4 cacciatori) Lepre comune Progetto di studio sulla lepre" - Le lepri catturate nelle Z.R.C. della Provincia di Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattono una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale marca di riconoscimento alla Provincia contattando l'ufficio Caccia o la Polizia Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 e 0575/392251 Beccaccia Nel territorio della Provincia di Arezzo, l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito in forma vagante solo ai cacciatori accompagnati dal cane. Dopo l'abbattimento, il capo di beccaccia abbattuto deve essere subito annotato (come per la selvaggina stanziale) Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Starna Volpe Pag. 33 a 53 nell'apposito tesserino venatorio regionale a disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma 7/bis L.R. n.20/2002) dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi Divieto di caccia per l’intera stagione nell’area sperimentale “Casentino” dell’ATC 1, appositamente tabellata, nei comuni di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo. La caccia nella forma della battuta è consentita solo nel periodo 9 Dicembre - 30 Gennaio secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010). Tutte le specie consentite secondo i tempi e le modalità del Calendario Venatorio È vietato utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Provincia di Arezzo, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce. Ungulati La Provincia sostiene forme di incentivazione che promuovano l’uso di palle atossiche per la caccia agli ungulati, dando priorità ai siti della rete Natura 2000 dove è segnalato il lupo, estendendone progressivamente l’utilizzo alle aree limitrofe a questi, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 34 a 53 SCHEDA 5) CACCIA AL CINGHIALE CACCIA AL CINGHIALE Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 419 del 03.06.2013 “Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013-2014” La caccia al cinghiale in battuta, è consentita nelle aree vocate individuate dalla Provincia dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014 La caccia al cinghiale è inoltre consentita dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2013/2014 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell’art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R n. 33/R/2011 e s.m.i. . La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo. Si precisa che il cane da seguita per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere usato fino al giorno 8 Dicembre 2012; L’esercizio di tale forma di caccia è subordinato all’acquisizione dei relativi contrassegni presso i tre A.T.C. Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta; ULTERIORI NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell’11/11/2002 e della delibera della Giunta Provinciale n.388 del 6/7/2010, tutti i partecipanti –ospiti compresi- delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto e un cappello di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza. • nell’attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale; E’ inoltre obbligatorio indossare il giubbotto • nell’esercizio della caccia al cinghiale in e il cappello di riconoscimento di colore forma singola e in girata nelle aree non vocate arancione: della Provincia di Arezzo; • durante la caccia al cinghiale e nell’effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie; L' utilizzo delle radio rice-trasmittenti è consentito solo ed esclusivamente per fini di sicurezza. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 35 a 53 SCHEDA6) CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI i cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Iscrizione: Regione Toscana (Art. 13, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 33/R/2011 e succ. mod.). I cacciatori provenienti da altre Regioni iscritti –senza residenza venatoria- a uno dei 3 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della Provincia di Arezzo possono esercitare la Norme particolari caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2013. Tale prescrizione non si applica agli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale “ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d’accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l’accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 33/R/2011 e, Mobilità s.m.i., solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 33/R/2011” e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale. SCHEDA 7)FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA FIUME ARNO: PRESCRIZIONE divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 SENTIERO DELLA BONIFICA Del 26.07.2013 Pag. 36 a 53 In accordo con la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada e con parere unanime con la limitrofa Provincia di Siena, relativamente alla pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, si da atto che a tale pista ciclabile si debbano applicare le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione. SCHEDA 8) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2013 CACCIA VAGANTE La caccia vagante con l’uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI) caccia in forma singola o con un massimo di due cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI); La caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco un'estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a a) nel periodo dal 1 al 20 Gennaio 2014, 20 metri, coperte da vegetazione arborea con è così regolamentata: una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20% come indicato dall’art. 3 della L.R.T. n. 39/2000 ) a) nel territorio a gestione programmata di cui alla cartografia pubblicata nel sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it). b) la caccia vagante è inoltre consentita, fino al 30 Gennaio 2014, con l'esclusione della specie beccaccia lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri “dal dopo il 20 gennaio 2014, sia senza limite delle acque”), colmate e zone di pianura cane sia con l'uso di non più di 1 elencate nella Scheda 9 ) cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) CACCIA DA APPOSTAMENTO La caccia, nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Gennaio 2014, è consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 37 a 53 potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 38 a 53 SCHEDA 9) ELENCO DEI CORSI D’ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E’ CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L’USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 30 GENNAIO 2014 ELENCO DEI CORSI D’ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E’ CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L’USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 30 GENNAIO 2014 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque). DESCRIZIONE per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela CANALE M. della CHIANA dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94; per tutto il suo percorso nel territorio della FIUME TEVERE Provincia; per tutto il suo percorso nel territorio della FIUME MARECCHIA: Provincia; FIUME CERFONE: dal confine con l’Umbria al confine con l’A.T.C. AR 3; dalla loc. Ponte Singerna al confine con l’Oasi FIUME SINGERNA: di Protezione Montedoglio; dalla località Due Fiumi alla confluenza con il TORRENTE PRESALE: Marecchia; per tutto il suo percorso nel territorio della TORRENTE SOVARA Provincia; per tutto il suo percorso nel territorio della FIUME FOGLIA: Provincia; TORRENTI ESSE e MUCCHIA di a valle della strada regionale n.71; CORTONA dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località TORRENTE NICCONE: Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria; nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di TORRENTE ESSE Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana; LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Colmate Zone di pianura - Valtiberina Zone di pianura - Valdichiana Del 26.07.2013 Pag. 39 a 53 Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all’imbocco del torrente Esse. Da qui per l’argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l’argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest’ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all’ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce. dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L’Oasi di Protezione di Montedoglio fino all’omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all’imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45. Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Pag. 40 a 53 Del 26.07.2013 SCHEDA 10)ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI Allenamento e Addestramento Cani Periodo: dal 25 agosto 2013 al 12 settembre 2014* *con eccezione delle ZPS Periodo ZPS: dal 2 al 12 settembre 2014* giorni orari Martedì Dal sorgere del sole alle ore 10.00 Giovedì e Sabato dalle 17.00 alle 19.00 Domenica L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588,anche se prive di tabellazione. L’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 41 a 53 SCHEDA 11) PREAPERTURA PREAPERTURA Richiesta alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia secondo le seguenti modalità: Domenica 1 SETTEMBRE 2013 Forma di prelievo Specie cacciabili Tortora (Streptopelia turtur) Colombaccio La caccia esclusivamente da appostamento Merlo (fisso o temporaneo) alle seguenti specie Ghiandaia Cornacchia grigia Gazza Restrizioni al prelievo valide solo per la Carniere giornaliero preapertura Tortora (Streptopelia turtur): 10 capi Prelievo complessivo specie abbattibili da Colombaccio: 5 capi appostamento n. 20 capi giornalieri di cui Merlo,( da appostamento temporaneo):4 capi Orario : dalle ore 6:30 alle ore 19:00 (ora legale) salvo diverso orario stabilito dalla Regione Richiami normativi la distanza minima da rispettare fra gli appostamenti temporanei è di metri 80 la distanza minima da rispettare per l’installazione degli appostamenti temporanei dalle zone di divieto di caccia è di metri 100. (art. 80 co. 3 – D.P.G.R. 33/R/2011); dal Canale Maestro della Chiana nei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, sia in preapertura della caccia che nel corso dell’intera stagione venatoria 2012/2014 – ai sensi dell’art. 2 lett. F.bis del nuovo codice della strada (tutela dell’utenza debole della strada), devono essere rispettate, durante l’esercizio della caccia, le distanze stabilite dell’art. 33 della L.R.T. n. 3/1994; gli Appostamenti Temporanei possono essere installati un’ora prima dell’orario di caccia (art. 3, comma 4° della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002); nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) della stagione venatoria 2012-2013 nella Provincia di Arezzo, l’appostamento temporaneo dovrà essere costruito esclusivamente con materiale artificiale Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 42 a 53 ai sensi dell’art. 10, 5° comma del D.P.G.R. n. 33/R/2011, nel giorno 1 Settembre 2013, la caccia anticipata alla selvaggina migratoria è consentita solo nell’A.T.C. di Residenza Venatoria del cacciatore; tale attività venatoria nel giorno 1 Settembre 2013, verrà effettuata su tutto il territorio a gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l’esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall’art. 3 della Legge Forestale L.R. n. 39/2000). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso la caccia nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) è vietata in tutte le Z.P.S. (zone di protezione speciale) indicate nel calendario venatorio 2013/2014 della Provincia di Arezzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454/2008 i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3/lett. B) dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 possono, ai sensi del comma 3/ter del medesimo art. 28, svolgere anche la caccia anticipata (nel giorno 1 Settembre 2013) alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo nel solo A.T.C. di residenza venatoria; i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3 lett. D) dell’art. 28 della L.R. n. 3/94 (agli ungulati) non possono esercitare la caccia nel giorno di preapertura del 1 Settembre 2013 nel giorno 1 Settembre 2013 è vietato portare nell’appostamento qualsiasi tipo di cane per il recupero dei capi abbattuti l’allenamento e l’addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 43 a 53 SCHEDA 12) ESTRATTO DI NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE) NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE) Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); Richiami normativi Stagione venatoria e giornate di caccia (ART.1) 1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolar e della licenza può sceglier e fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore , per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambient e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta ecce zione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 44 a 53 Giornata venatoria (Art. 02) L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari: a) dal 15 al 30 settembre : dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale); b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale); c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale); d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; e) dal 1 novembre al 15 novembre : dalle ore 6,00 alle ore 17,00; f) dal 16 novembre al 30 novembre : dalle ore 6,15 alle ore 16,45; g) dal 1 dicembre al 15 dicembre : dalle ore 6,30 alle ore 16,38; h) dal 16 dicembre al 31 dicembre : dalle ore 6,45 alle ore 16,45; i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30; Fanno eccezione: a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra. Modalità e forme di caccia (Art. 03) Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Pag. 45 a 53 Del 26.07.2013 1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. 2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare , nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita. 3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea , appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. 4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. 5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. 6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate 7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino. Carniere giornaliero (Art. 04) Carniere stagionale Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria. SPECIE Lepre (Lepus europaeus) Allodola (Alauda arvensis) Quaglia (Coturnix coturnix) Carniere massimo giornaliero Carniere massimo stagionale 1 20 20 50 capi per cacciatore 25 capi per cacciatore Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Tortora (Streptopelia turtur) Beccaccia Pernice rossa Starna Palmipedi, trampolieri e rallidi con i seguenti limiti per specie Del 26.07.2013 10 3 2 2 Pag. 46 a 53 25 capi per cacciatore 20 capi per cacciatore 10 capi per cacciatore 5 capi per cacciatore 8 Codone (Anas acuta) 25 capi per cacciatore Pavoncella 25 capi per cacciatore 3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico- venatorie e agrituristico- venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approva t i dalla Provincia. 4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede. Sicurezza nell’esercizio venatorio (Art. 04 bis ) 1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio. Tesserino venatorio (Art. 06 ) 1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente . I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 47 a 53 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il nume ro dei capi abbattuti . Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili. 3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (´) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio. 4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve esse re riconsegna to non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato. DI DARE ATTO che è allegato alla presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 14 comma 16 della Legge n. 157/1992: l’elenco delle zone dove l’attività venatoria è riservata alla gestione privata, l’elenco delle zone dove esiste divieto permanente di caccia, come riportato nel sito Internet della Provincia di Arezzo www.Provincia.arezzo.it,; DI DARE ATTO che la presente deliberazione e’ comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000. Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del d.lgs. 18.08.2000 n.267. Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 48 a 53 Allegato 1 ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE AFV CASA D’AGNA - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna; AFV CASAMORA - ubicata nel Comune di Pian di Scò AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano; AFV FABBRICHE - ubicata nel Comune di Lucignano; AFV FRESCIANO - ubicata nel Comune di Badia Tedalda; AFV IMPIANO - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana; AFV LA BARBOLANA - ubicata nel Comune di Anghiari; AFV MONTEGIOVI - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo AFV MONTELUCCI - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana; AFV MONTELUNGO COLOMBAIO - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna; AFV MONTOZZI - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no; AFV PIEVE A PRESCIANO - ubicata nel Comune di Pergine V.no; AFV POGGITAZZI - ubicata nel comune di Terranuova B.ni; AFV POLVANO - ubicata nel Comune di Arezzo; AFV RENACCI - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no; AFV SETTEPONTI - ubicata nei Comuni di Cast. Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni; AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano; AFV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine; AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona; AAV BADICROCE - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino; AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo; AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine; AAV GARGONZA - ubicata nel Comune di M.S. Savino; AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro; AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona; AAV PALAZZUOLO - ubicata nel Comune di M.S.Savino; AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino; AAV SANT’ERCOLANO - CELERE - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino; AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine; AAV TRAMOGGIANO - ubicata nel Comune di Chiusi Verna; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 49 a 53 Allegato 2 ELENCO DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA: - Z.R.C.; - PARCHI E RISERVE NATURALI; - OASI DI PROTEZIONE; - ZONE DI PROTEZIONE URBANA; - ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE; - ZONE DI RISPETTO VENATORIO; - DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94) Z.R.C. - ZRC BROLIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino; - ZRC CIVITELLA - ubicata nel Comune di Civitella Chiana; - ZRC CHIANACCE - ubicata nel Comune di Cortona; - ZRC ESSE - ubicata nei Comuni di Foiano, Marciano e Lucignano; - ZRC LA CROCE - ubicata nel Comune di Lucignano; - ZRC di MONTEVARCHI - ubicata nel Comune di Montevarchi; - ZRC di PIETRAIA - ubicata nel Comune di Cortona; - ZRC di S.LUCIA - ubicata nei Comuni di S.Giovanni v.no e Cavriglia; - ZRC di ANGHIARI - ubicata nel Comune di Anghiari; - ZRC di MONTERCHI - ubicata in Comune di Monterchi; - ZRC di CRETI - ubicata nel Comune di Cortona; - ZRC di CASENTINO – ubicata nel comune di Poppi - ZRC di FONTE FARNETA ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi Verna; PARCHI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - Monte Falterona e Campigna; - RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA - ubicata nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana; - RISERVA NATURALE VALLE DELL’INFERNO E BANDELLA - ubicata nei Comuni di Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi; - RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE - ubicata nel Comune di Sestino; - RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero)- ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano; - RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI - ubicata nei Comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo; - RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA - ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano; - RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 50 a 53 RISERVE NATURALI STATALI di: - Poggio Rosso ubicata nel Comuni di Caprese M.lo Fungaia ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - Zuccaia ubicata nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna – Formole – ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo Formole – Armena ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo; OASI DI PROTEZIONE - PRATOMAGNO - ALPE Di Catenaia - MONTE Modina - ALTO Tevere - ALPE Della Luna ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE - LIGNANO SANT’EGIDIO RANCHETTO VASCHE ZUCCHERIFICIO FIUME ARNO SAN MICHELE POGGIO ROSSO RANCO SPINOSO SCOPETONE MONTE DOGANA MONTI ROGNOSI LA MACCHIA LA VIALLA - Castiglion Fibocchi e Capolona SANTA SOFIA - MONTEROTONDO - Badia Tedalda MONTEDOGLIO GIRIFALCO – Cortona ZONE DI RISPETTO VENATORIO - TRAMARECCHIA (atc. 2) ubicata in Comune di Badia Tedalda; SESTINO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino; STIAVOLA (atc. 2) ubicata nel Comune di Badia Tedalda; CAPRESE MICHELANGELO (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese M.lo; CALCINAIA (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro; PERGINE VALDARNO (atc. 3) ubicata in Comune di Pergine V.no; SCURAGNOLO (atc. 3) ubicata in Comune di Terranuova B.ni; BOCCAGNANUZZO (atc. 3) ubicata in Comune di Montevarchi; I POGGI (atc. 2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 Pag. 51 a 53 - SASSINO (atc. 3) ubicata in Comune di Arezzo; - LE TERRACCIE (atc. 3) ubicata nel Comune di Bucine; - MOTOLANO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino; - OLIVETO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana; - PIEVE AL TOPPO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana; - RISTRADELLA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo; - LA FRATTA (atc. 3) Ubicata nel Comune di Cortona; - CAVIANO (atc. 2) Ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino; - MONTANINA (atc.1-atc.3) Ubicata nei Comuni di Subbiano e Castel Focognano; - S. BARBARA (atc. 3) ubicata nel Comune di Cavriglia; - LA CHIASSA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo; - AREZZO (atc.3) ubicata nel Comune di Arezzo; - CORTONA (atc.3) ubicata nel Comune di Cortona; - SANSEPOLCRO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro; - TERRANUOVA B.ni (atc.3) ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini - MONTE SAN SAVINO (atc.3) ubicata nel Comune di Monte San Savino - CAPRESE MICHELANGELO I (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo - CAPRESE MICHELANGELO II (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo - FOIANO (atc.3) ubicata nel Comune di Foiano - CASTIGLION FIORENTINO (atc.3) ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino - PIEVE SANTO STEFANO (atc.2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano - CASTELDERNIA (atc.3) ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino - SANTA BARBARA (atc.3) ubicata nel Comune di Cavriglia DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94) - PODERE POMAIO - ubicato in Comune di Arezzo; - CINCELLI - ubicato in Comune di Capolona; - ABOCA - ubicato in Comune di Sansepolcro; - TREGOGNANO - ubicata nel Comune di Subbiano; - AZIENDA SABATINI - ubicata nel Comune di Cortona; - LE MACCHIE - ubicata nel Comune di Cortona; - BURZAGLI – ubicata nel Comune di Montevarchi; - PARCO DI CAVRIGLIA – ubicata nel Comune di Cavriglia; - AZ. AGR. CUGLIANO – ubicata nel Comune di Pergine Valdarno; - ASS. NE ARMOZEIN ubicata nel Comune di Sansepolcro; - CASA VACANZE GIRASOLI - ubicata nel Comune di Lucignano; - CASE S.ANNA - ubicata nel Comune di Cortona; - AZ. AGR. LA QUERCIA - ubicata nel Comune di Cortona; - LE FRATTE - ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini; - SARGIANO - ubicata nel Comune di Arezzo; - PODERE ALBIANO - ubicata nel Comune di Arezzo; - PODERE MAGLIOLI - ubicata nel Comune di Cavriglia; Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Del 26.07.2013 - AZ. AGR. CAMPI VERDI ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino; - AZ. AGR. SANT’ANTONIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino; - VILLA NERI SERNERI - ubicata nel Comune di Lucignano. Pag. 52 a 53 Deliberazione della Giunta Provinciale N° 369 Pag. 53 a 53 Del 26.07.2013 Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato IL SEGRETARIO GENERALE G. CHIANUCCI IL PRESIDENTE R. VASAI ===================================================================== Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Arezzo, lì ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 267/2000. Arezzo, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000. Arezzo, lì__________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ==================================================================== CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. Arezzo, lì__________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________ ====================================================================