Regolamento Albo Fornitori

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Regolamento Albo Fornitori
Regolamento
Per l’istituzione e la gestione
dell’Albo Fornitori
per l’acquisto di beni e servizi
della Banca di Credito Cooperativo
di PALESTRINA
Art. 1
Oggetto
1.1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori della
Banca di Credito Cooperativo di Palestrina, di seguito la Banca, allo scopo di garantire un
razionale ed efficiente svolgimento dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in
linea con le disposizioni normative vigenti in materia
1.2. Resta ferma la facoltà della Banca, in caso di particolari esigenze, di invitare od interpellare
anche altre ditte non inserite nell’Albo dei Fornitori
1.3. Coerentemente con quanto sancito dal Codice Etico della Banca, l’Albo Fornitori è definito
secondo principi di legalità e trasparenza, oltre che criteri di efficacia ed efficienza per la
Banca.
A tal proposito, per la definizione e l’aggiornamento dell’Albo Fornitori sono tenute in
considerazione le seguenti linee guida:
�
Operatività nella zona di competenza territoriale della Banca e/o vicinanza al sistema del
Credito Cooperativo
Costituisce elemento di favore, per l’inclusione nell’Albo Fornitori, l’essere socio o cliente della
Banca, appartenere al sistema del Credito Cooperativo ovvero svolgere la propria attività nella zona
di competenza territoriale della Banca.
�
Professionalità e onorabilità del Fornitore
Non sono intrattenuti rapporti con fornitori di cui sia nota l’insussistenza di requisiti soggettivi
relativi a professionalità ed onorabilità, ovvero l’incapacità di fornire e garantire tempestivamente
beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Banca.
�
Conformità alle disposizioni in tema di antiriciclaggio
Non sono intrattenuti rapporti con fornitori dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in
attività illecite e/o riconducibili alla violazione della normativa in materia di antiriciclaggio e
antiterrorismo.
�
Abilitazioni e conformità alle disposizioni in tema di sicurezza fisica e continuità
operativa
Con specifico riferimento ai fornitori con cui sono stipulati contratti d’opera e di appalto, vengono
selezionate esclusivamente imprese dotate delle necessarie abilitazioni a norma di legge e
qualificate professionalmente secondo quanto disposto dalle vigenti prescrizioni legislative, con
particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs 81/2008), e di continuità operativa.
Art. 2
Presentazione delle domande di iscrizione
2.1. Le domande per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori dovranno essere inviate tramite il modulo
predisposto dalla Banca e presente sul sito della stessa.
2.2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
2.3. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato:
-
-
il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica delle attività
risultanti dal proprio oggetto sociale da cui risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i
dati anagrafici del legale rappresentante;
copia del documento di identità del legale rappresentante controfirmato dal richiedente.
2.4. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso nel sito della Banca.
La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire “in modo continuativo” attraverso
l’invio del modulo appositamente predisposto e presente sul sito della Banca.
Le domande di iscrizione verranno valutate ogni semestre, nei mesi di aprile ed ottobre.
Art. 3
Requisiti minimi di iscrizione
3.1. A prescindere dai requisiti ulteriori che saranno richiesti ad insindacabile giudizio della Banca,
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori è consentita ai soggetti che esercitano attività di impresa in
possesso dei seguenti requisiti:
� di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, Legge n. 68 del
1999 e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili;
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
� dichiarino di accettare il Codice Etico della Banca e si impegnino a rispettarne il contenuto, i
principi, gli obblighi.
Art. 4
Modalità di iscrizione nell’Albo Fornitori
4.1. Le domande di iscrizione pervenute verranno esaminate e valutate dalla Banca ai fini
dell’accertamento dell’ammissibilità sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 3
4.2. Al termine dell’esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei
all’iscrizione verranno inseriti nell’Albo dei Fornitori.
4.3. L’Albo dei fornitori così costituito sarà operativo dalla sua pubblicazione sul sito della Banca.
Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell’avvenuta iscrizione tramite pubblicazione sul
predetto sito internet.
4.4. I soggetti facenti parte dell’Albo dei Fornitori saranno invitati a partecipare alle gare per
l’individuazione del fornitore; sulla base del numero di iscritti alle categorie dell’Albo, la Banca si
riserva di individuare i partecipanti alle gare con il criterio della rotazione. Nella individuazione dei
fornitori da invitare alle gare la Banca darà inoltre priorità a quelli appartenenti alla compagine
sociale.
4.5. Nel caso in cui in alcune categorie merceologiche non sia iscritta alcuna impresa o siano iscritte
imprese in un numero insufficiente o siano iscritte imprese che per caratteristiche tecniche,
finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio della Banca – di
garantire l’esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto della richiesta di offerta, la Banca potrà
selezionare altri fornitori, anche prescindendo dall’Albo dei Fornitori.
4.6. Nel caso in cui l’iscrizione venga rifiutata, la Banca provvederà a comunicare per iscritto il
diniego.
Art. 5
Sospensione e cancellazione dell’Iscrizione
5.1. La Banca potrà disporre la sospensione dell’impresa dall’Albo dei Fornitori allorché l’impresa
risulti temporaneamente inadempiente nell’esecuzione di una fornitura e/o servizio affidatole. In
questo caso, qualora l’inadempimento diventi definitivo, ovvero la Banca, anche in ragione della
natura della prestazione non abbia interesse all’adempimento parziale o tardivo, l’impresa
inadempiente potrà essere cancellata dall’Albo dei Fornitori.
5.2. La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l’impresa abbia in corso un procedimento
giudiziale e/o arbitrale con la Banca.
5.3. L’iscrizione verrà meno e l’impresa verrà automaticamente cancellata dall’Albo dei Fornitori,
oltre che su richiesta del soggetto medesimo, nei casi di venuta meno ai requisiti indicati nell’art. 3
del presente Regolamento;
5.4. La Banca si riserva di cancellare dall’Albo dei Fornitori le imprese che per due volte
consecutive abbiano rifiutato di presentare offerta.
5.5. la Banca comunicherà per iscritto all’impresa l’avvenuta sospensione o cancellazione
Art. 6
Permanenza dei requisiti e verifiche
6.1. La Banca potrà, inoltre, richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all’Albo dei
Fornitori di documentare la sussistenza dei requisiti mediante richiesta di informazioni o di
produzioni di documenti, nonché di procedere ad accertamenti per appurare la veridicità di quanto
contenuto nelle autocertificazioni.
6.2. Nei casi previsti dal precedente punto 6.1., nei confronti delle imprese che non rispondono alla
richiesta di produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti nel termine di 15
giorni si applica il provvedimento della sospensione dall’Albo dei Fornitori.
Art. 7
Obblighi di informazione
7.1. Le imprese iscritte all’Albo dei Fornitori hanno l’obbligo di comunicare alla Banca ogni
variazione dei dati e delle informazioni previste dal presente Regolamento,
7.2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della
predetta variazione, pena l’adozione di provvedimenti di cui al precedente art. 5.3.
Art. 8
Aggiornamento Albo
8.1. La Sezione Economato provvederà ai nuovi inserimenti in base alle domande di iscrizione
presentate e valutate positivamente.
8.2. Le imprese che risulteranno aggiudicatarie di forniture o servizi per conto della Banca a seguito
di selezione effettuata mediante diversa procedura potranno essere inserite direttamente nell’Albo
dei di Fornitori di cui all’Avviso.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
9.1. Tutti i dati dei quali la Banca dovesse entrare in possesso in esecuzione del presente
Regolamento saranno accolti e trattati dalla stessa esclusivamente per le finalità consentite dalla
legge e in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 10
Modifica Regolamento
10.1. Il presente Regolamento sarà modificato a seguito di modifiche della vigente normativa in
materia.
10.2. E’, in ogni caso, facoltà della Banca modificare il contenuto del presente Regolamento
dandone comunicazione agli iscritti.
Art. 11
Controversie
11.1 Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione
e /o l’esecuzione del presente Regolamento, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.
Art. 12
Disposizioni finali
12.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno
applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.
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