della scuola dell`infanzia comunale paritaria

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della scuola dell`infanzia comunale paritaria
Comune di Cerro Maggiore
provincia di Milano
Regolamento
della scuola dell’infanzia
comunale paritaria
“Don Angelo Luzzini” - Cantalupo
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 29/7/98
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 31/5/01
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 1/2/07
In vigore dal 26/3/07
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – CARATTERE E FINALITA’
La scuola dell’infanzia comunale, primo segmento formativo dei sistemi scolastici
di base, accoglie i bambini nell’età dai tre ai sei anni.
Essa si propone, in conformità alle nuove Indicazioni Nazionali per i Piani
Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia e integrando
l’opera dei genitori e della famiglia, fini di educazione, di sviluppo della personalità,
di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo. In
particolare:
1) la maturazione dell’identità del bambino per renderlo consapevole e sicuro
dei propri atteggiamenti e aiutarlo a cogliere i valori della comunità in cui
vive, nel rispettoso confronto con culture diverse dalla propria;
2) la conquista dell’autonomia del bambino per sviluppare la sua capacità di
orientarsi e di compiere scelte autonome e di cogliere altresì il limite alla
sua libertà rappresentato dalle regole di vita comune;
3) lo sviluppo delle competenze del bambino, in particolare attraverso il
consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e
intellettive, impegnandolo in attività espressive libere e creative.
A ogni insegnante è garantita piena libertà di insegnamento, intesa come
autonomia didattica e libera espressione culturale dell’insegnante, nel rispetto dei
diritti costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato e dall’Ente
Locale, nonché nel rispetto dei diritti dei bambini al pieno e libero sviluppo della
personalità.
Art. 2 – CALENDARIO, ORARIO E SEZIONI
Il calendario di apertura e di funzionamento della scuola materna è conforme alle
disposizioni di legge.
Il compito di determinare, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il calendario e
l’orario di funzionamento viene demandato agli organi competenti
dell’amministrazione comunale.
In assenza di indicazioni diverse il calendario seguirà quello della scuola
dell’infanzia statale.
E’ possibile stabilire un piano di inserimento graduale dei nuovi iscritti.
Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e uscita. In caso di ripetuti
ritardi il Coordinatore ha la facoltà di assumere i provvedimenti del caso.
Il numero dei bambini iscritti in ogni sezione dovrà essere conforme alle
disposizioni di legge in materia. Le classi verranno formate dal collegio del
personale insegnante in collaborazione con il Settore Pubblica istruzione.
Le uscite pomeridiane straordinarie devono avvenire entro le ore 13.30 e
comunque prima dell’inizio delle attività pomeridiane e devono essere autorizzate
dal Coordinatore.
Dove il fatto diviene sistematico si richiede espressamente richiesta scritta e
motivata dai genitori e nel caso di insufficiente o futile motivazione, il Coordinatore
può non accogliere la richiesta.
Le deleghe, obbligatorie per il ritiro dei bambini al termine dell’attività educativa da
parte di persone diverse dai genitori, devono essere sottoscritte dagli stessi
all’inizio dell’anno scolastico.
Art. 3 – ISCRIZIONE
La scuola dell’infanzia comunale accoglie i bambini il cui nucleo familiare è
residente nel territorio del Comune di Cerro Maggiore, con priorità a quelli
residenti nella Frazione Cantalupo.
Vengono iscritti alla scuola dell’infanzia comunale i bambini che compiono i 3 (tre)
anni entro la data del 31 dicembre e quelli che non compiono i 6 (sei) anni entro la
medesima data. In caso di posti disponibili sarà possibile accogliere dal mese di
gennaio, i bambini che compiono tre anni entro la data del 31 gennaio.
In caso di norme statali che prevedano la possibilità di iscrizione di bambini nati in
periodi successivi, il loro inserimento è comunque subordinato alla disponibilità di
posti e alle necessarie condizioni organizzative.
I bambini che già frequentano la scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Don
Angelo Luzzini” di Cantalupo, hanno diritto a mantenere il posto purchè in regola
con i pagamenti. Le nuove ammissioni sono subordinate alla disponibilità dei posti.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro i termini fissati per
l’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali e corredata da autocertificazione di un
genitore attestante lo stato di famiglia, la data e il luogo di nascita del bambino.
Nella stesura della graduatoria dei bambini il cui nucleo familiare è residente in
Cantalupo ci si atterrà ai seguenti criteri:
1) sono fratelli o sorelle di bambini che frequentano la stessa scuola;
2) sono portatori di handicap;
3) motivi familiari legati a svantaggio socio-culturale e/o motivi di svantaggio
personale, mancanza o assenza di uno dei genitori;
4) figlio di genitori separati;
5) genitori che lavorino entrambi;
6) bambini che vengono iscritti per la prima volta all’ultimo anno della scuola
dell’infanzia;
7) a parità di risultato, precede il bambino di maggiore età;
8) i bambini che compiranno il terzo anno entro il 31 gennaio dell’anno
successivo saranno elencati secondo l’ordine di nascita. Lo stesso criterio
verrà applicato per eventuali inserimenti di bambini nati dopo questa data.
In caso di esaurimento della graduatoria delle iscrizioni dei bambini residenti nella
frazione di Cantalupo, si procederà ad assegnare i posti rimanenti fra i residenti
nel Capoluogo. Per la stesura della graduatoria verranno utilizzati i criteri
sopraelencati.
Solo ad esaurimento di quest’ultima graduatoria sarà possibile accogliere bambini
con il nucleo familiare non residente a Cerro Maggiore. Per la compilazione della
graduatoria si adotteranno i seguenti criteri :
1) nonni residenti a Cerro Maggiore e/o nella frazione Cantalupo;
2) genitore che lavora a Cerro Maggiore e/o nella frazione Cantalupo;
3) fratelli che già frequentano la scuola dell’infanzia;
4) bambini che abbiano entrambi i genitori che lavorano;
In caso di eccesso delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili, un’apposita
commissione composta da:
1) Rappresentante Area Servizi alla Persona – Sezione Pubblica Istruzione;
2) Coordinatore della scuola dell’infanzia comunale o sua delegata;
3) Insegnante rappresentante della scuola dell’infanzia comunale;
valuterà le domande di iscrizione al fine di stilare le graduatoria degli iscritti e le
eventuali lista di attesa che avranno validità annuale.
L’Amministrazione comunale potrà sottoscrivere convenzioni con altri Comuni per
garantire la frequenza di utenti non residenti a Cerro Maggiore.
Art. 4 – DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI
Le domande di nuova iscrizione pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni,
vengono collocate in calce alle liste di attesa e l’eventuale ordine di ammissione
farà comunque riferimento alle priorità e ai criteri indicati nell’art. 3.
Art. 5 – FREQUENZE E ASSENZE
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua e
ottimale esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della
scuola. Le famiglie sono quindi tenute ad assicurare la regolare frequenza dei
bambini iscritti.
In caso di assenza del bambino la famiglia deve comunicarne i motivi
telefonicamente o a voce alla scuola dell’infanzia.
Se l’assenza, senza giustificato motivo, supera i 15 giorni continuativi di
calendario, il diritto al mantenimento dell’iscrizione decade automaticamente e
l’iscrizione deve essere presentata di nuovo. L’eventuale ritiro del bambino dalla
scuola dovrà essere comunicato in forma scritta.
La tariffa di frequenza, articolata in retta e quota pasto, è stabilita
dall’Amministrazione Comunale. La mancata frequenza nel mese di giugno
comporta comunque il pagamento della retta di frequenza.
Art. 6– VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA
In caso di malessere, indisposizione e/o infortunio del bambino, dopo le prime
cure, se l’insegnante riterrà necessario il trasporto a casa del bambino, dovrà
essere avvisato un genitore al recapito telefonico segnalato all’inizio dell’anno
scolastico. In caso di necessità di trasporto con ambulanza, il genitore dovrà
essere avvisato tempestivamente.
Il personale insegnante non può somministrare medicine di alcun genere.
I genitori dei bambini frequentanti la scuola sono tenuti ad osservare le principali
regole igieniche: pulizia della persona, dei capelli, degli indumenti, ecc.
In caso di malattie infettive il genitore deve avvisare l’insegnante nella fase iniziale
della malattia.
Per la riammissione alla frequenza ci si atterrà alle disposizione previste dagli
organi competenti.
Art. 7 – REFEZIONE
La refezione fa parte integrante dell’attività educativa della scuola. E’ conforme ad
apposite tabelle dietetiche predisposte dall’Ufficio competente sentito il parere del
Gruppo Salute e Refezione Scolastica. La frequenza è obbligatoria.
Qualora i bambini debbano seguire diete speciali possono assentarsi durante
l’orario di mensa solo se la scuola non può far fronte alle particolari esigenze
dietetiche del bambino, sotto la piena responsabilità dei genitori e dietro
presentazione di certificato medico.
Art. 8 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola,
nonché durante l’uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme:
a) gli educatori dovranno trovarsi a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio della
loro attività con i
bambini;
b) durante la refezione e la ricreazione gli educatori devono vigilare sul
comportamento dei
bambini in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
c) gli educatori devono vigilare sui bambini fino alla consegna ai genitori o a chi
ne fa le veci.
TITOLO II – GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Art. 9– COORDINAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Coordinatore della scuola dell’infanzia coordina il lavoro di programmazione
collegiale delle attività didattiche e verifica il rispetto e l’attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa. Vigila inoltre, sulla organizzazione e sul funzionamento dei
servizi.
Art. 10 – ORGANI COLLEGIALI
Facendo riferimento alla normativa in vigore, al fine di realizzare una maggiore
partecipazione nella gestione della scuola dell’infanzia vengono istituiti gli organi
collegiali previsti dalla legge.
Art. 11 – COLLEGIO DEL PERSONALE INSEGNANTE: COSTITUZIONE E
COMPITI
E’ composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola
dell’infanzia ed è presieduto dal Coordinatore o da suo delegato.
Esso dura in carica un anno scolastico e svolge in particolare i seguenti compiti:
1) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli
orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psico-fisico dei bambini;
2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
3) cura l’uso e la conservazione dei materiali didattici e ludici in dotazione;
4) adotta iniziative di sperimentazione metodologica, ricerca educativa,
aggiornamento culturale e professionale;
5) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento del personale insegnante
e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
6) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di disagio sociale;
7) determina i criteri di definizione delle sezioni;
8) attua, in collaborazione con gli uffici comunali, le disposizioni per il
mantenimento dei requisiti richiesti per la parità scolastica (compilazioni
registri, stesura del Piano dell’Offerta Formativa, ect);
9) programma percorsi educativi di continuità con il nido comunale e con la
scuola primaria del territorio.
Art. 12 – COLLEGIO DEL PERSONALE INSEGNANTE: PERIODICITA’ DELLE
RIUNIONI
Il Collegio del personale insegnante si riunisce in orari al di fuori di quelli scolastici:
a ) all’inizio di ciascun anno scolastico;
b ) una volta al mese;
c ) quando il Coordinatore ne ravvisi la necessità;
d ) su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Svolge le funzioni di segretario un insegnante del collegio designato dal
Coordinatore con il compito di redigere il verbale della riunione.
Art. 13 – CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: COSTITUZIONE
E’ composto da:
™ 3 rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui l’Assessore
competente e due designati dal Consiglio Comunale dei quali uno di
maggioranza e uno di minoranza;
™ 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione eletto dai genitori della
sezione;
™ 1 insegnante a rotazione annuale, per ogni sezione esistente più l’
eventuale Coordinatore se non già presente a titolo di insegnante;
™ 1 rappresentante del personale non insegnante, designato per votazione
interna tra il personale suddetto;
™ Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona o suo delegato.
Tali votazioni devono avvenire entro il mese di ottobre di ogni anno.
In attesa della nomina del Presidente del Consiglio Scuola dell’Infanzia, le
eventuali assemblee verranno convocate dall’Assessore competente.
Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio della scuola dell’infanzia un genitore
designato da tutti i membri del Consiglio e facente parte del Consiglio stesso.
Art. 14 – CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: COMPITI
Il Consiglio della scuola dell’infanzia dura in carica un anno scolastico ed è
chiamato a esprimersi sui seguenti compiti, in particolare:
1) verificare lo stato delle attrezzature e del materiale di gioco;
2) proporre adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali e locali;
3) promuovere contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
4) proporre la partecipazione della scuola dell’infanzia ad attività ricreative e di
divertimento di particolare interesse educativo;
5) costituire al suo interno commissioni ristrette, composte anche da esperti,
per la valutazione e lo studio di particolari problematiche;
6) favorire la comunicazione tra le famiglie, stimolando la partecipazione delle
stesse alla vita della scuola, alle assemblee, agli incontri programmati;
7) nominare i propri rappresentanti nel Gruppo Salute e Refezione Scolastica
e vigilare sugli aspetti riguardanti la refezione scolastica.
Art. 15– CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: PERIODICITA’ DELLE
RIUNIONI
Il Consiglio della scuola dell’infanzia si riunisce, in orario compatibile con gli
impegni di lavoro dei componenti:
a ) all’inizio di ciascun anno scolastico;
b ) quando il Presidente ne ravvisi la necessità;
c ) su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Il Presidente del Consiglio della scuola dell’infanzia ha il compito di convocare le
riunioni, fissarne l’ordine del giorno, presiedere e dirigere le discussioni, verificare
l’attuazione dei provvedimenti assunti, nominare il segretario scegliendolo tra i
membri del Consiglio.
Art. 16 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà
riferimento alle norme vigenti in materia.
Copia del presente regolamento sarà consegnata ogni anno a tutti i genitori che
iscrivono per la prima volta il proprio figlio alla scuola dell’infanzia comunale.