Modello ICRIC entro il 31 marzo per indennità di accompagnamento
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Modello ICRIC entro il 31 marzo per indennità di accompagnamento
Modello ICRIC entro il 31 marzo per indennità di accompagnamento INPS Il prossimo 31 Marzo 2012 scade il termine per la presentazione all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità per evitare la sospensione del pagamento della pensione di Invalidità Civile/Assegno Sociale e/o l’Assegno di Accompagnamento. Da quest’anno l’adempimento, che interessa tutti i titolari di pensione sociale, di invalidità civile e di accompagnamento non potrà essere assolto mediante consegna della certificazione cartacea all’INPS, ma dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso i Centri di assistenza Fiscale (CAF) con cui l’INPS ha sottoscritto apposita convenzione. L’INPS ha recapitato agli interessati, in busta, i relativi modelli INVCIV, ACCAAS, ICRIC facilmente riconoscibili dai codici a barre; essi dovranno essere consegnati ai CAF affinché vengano elaborati e trasmessi nei termini previsti dalla disposizione (31 marzo 2012). Il Modello ICRIC è la dichiarazione dei titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza sull’eventuale stato di ricovero in struttura pubblica: entro il 31 marzo 2012, i titolari di indennità che hanno ricevuto dall’INPS il modulo ICRIC (Invalidità civile ricovero), dovranno dichiarare se nel corso del 2011 e 2012 hanno usufruito di un ricovero presso strutture pubbliche. Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica. Per aver diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, non si deve usufruire di ricoveri gratuiti: pertanto, il Modello ICRIC ha una funzione di controllo da parte dell’Ente per confermare l’indennità. L’importo 2012 per indennità di accompagnamento è di 492,97 euro per 12 mensilità. Il Modello ICRIC è una autocertificazione annuale che comprova il diritto a percepirla: dichiarando gli eventuali ricoveri, bisogna specificare se questi siano stati a titolo gratuito (a carico di un ente pubblico) o a pagamento (totale o parziale). Il modello deve essere compilato anche se non ci sono stati ricoveri. Compilazione del Modello ICRIC Si può trasmettere direttamente via internet utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) in possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che si trovano sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino. 803164 è il numero verde di INPS. Per la compilazione del modulo ci si può rivolgere ai CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o ad un professionista abilitato con la lettera ricevuta dall’INPS e i seguenti documenti: Documento d’identità dell’interessato; Copia tessera sanitaria per controllo del codice fiscale; Documento d’identità del tutore/ curatore se presente e tessera sanitaria; Eventuale copia della delega e documento d’identità di delegato e dichiarante; Documentazione che attesti la quota di retta a carico degli enti pubblici o dell’interessato in caso di ricovero (a causa dell’invalidità); Certificato medico che attesti eventuale menomazione psichica o intellettiva. Soggetti interessati (non ricoverati gratuitamente) La dichiarazione di responsabilità interessa gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza scolastica (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45). Invalidi totali con pensione e indennità di accompagnamento; Invalidi totali maggiorenni con sola indennità di accompagnamento in fascia provvisoria; Invalidi totali (non ricoverati) titolari di reddito oltre il tetto massimo e con sola indennità di accompagnamento; Invalidi totali oltre i 65 anni con sola indennità di accompagnamento; Invalidi totali minorenni con sola indennità di accompagnamento; Invalidi parziali con indennità di accompagnamento per effetto di concausa cecità parziale (C.C. 346/1989); Invalidi parziali minorenni con diritto a indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289); Circolare INPS n. 167 del 30.12.2010 Art. 18.4 Dichiarazioni di responsabilità prestazioni assistenziali richieste ai titolari di Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità (allegato 6). La richiesta viene inviata: agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell’art. 1,comma 35 della legge n.247/2007, sono tenuti a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod. ICLAV); agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (Mod. ICRIC); agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (fascia 47,49, 50) per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della legge n.289/1990, (Mod. ICRIC); ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (MOD ACC.ASPS). A seguito di apposita convenzione, in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati restituiranno le dichiarazioni ai CAF, per i quali è in corso di predisposizione l’apposita procedura di trasmissione telematica ovvero potranno comunicare le informazioni richieste, utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) e collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino, dove sarà predisposta un’apposita funzione. A seguito di apposita convenzione in corso di stipula con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati renderanno le dichiarazioni ai CAF, per i quali verrà rilasciata l’apposita procedura di trasmissione telematica, ovvero direttamente, utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione dei cittadini in possesso di PIN nella sezione dei servizi on line del sito istituzionale www.inps.it. Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.