- Fidejussione DEPOSITO IVA_contraente terzo_ singola_U.D._MI
Transcript
- Fidejussione DEPOSITO IVA_contraente terzo_ singola_U.D._MI
TESTO FIDEIUSSORIO PER DEPOSITO IVA – contraente terzo - valido per operazione singola _______________________________________________________________________________ Marca da bollo Data …………………………. Al Responsabile dell’Area Gestione Tributi dell’Ufficio delle Dogane di Milano 2 Via Valtellina, 1 20159 MILANO FIDEJUSSIONE N………………………………… Premesso • • • • • che la Società ……………………………………………………………… con sede legale in ……………………………………………………. sede operativa/amministrativa in ……………….…………………….. P.IVA ………………………………………. (in seguito denominata “Contraente”) intende prestare garanzia per un’operazione di immissione in libera pratica di merci non comunitarie di terzi proprietari, destinate ad essere introdotte in un Deposito IVA, effettuata da altra persona (importatore /estrattore) che l’effettuazione di detta operazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione , anche in forma di fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell’IVA gravante sulle merci immesse in libera pratica, introdotte, giacenti, eventualmente cedute a soggetti nazionali o esteri, ed estratte dal deposito IVA che, con la legge 12 luglio 2011, n.106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, sono state introdotte modifiche, fra l’altro, ai commi 4, lettera b) e 6 dell’articolo 50-bis del decreto 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che, con le modifiche citate al punto precedente, sono state stabilite nuove condizioni inerenti alla prestazione della garanzia in relazione alle operazioni di che trattasi che, ai sensi del Reg. CE 2913/92, art.189, par. 3, l’Autorità doganale può permettere che la garanzia venga prestata da un terzo (il Contraente) in luogo e vece della persona (importatore/estrattore) a cui era stata chiesta Tutto ciò premesso La sottoscritta Banca ………………………………………………………., iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia al n………………………. e regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria (artt.13 e 14 del D.Lgs. 385/1993) con sede legale in …………………………………. capitale sociale …………………………… P.IVA………………………… (in seguito denominata “Banca”) La sottoscritta Assicurazione ……………………………………………….., iscritta all’Albo Imprese ISVAP al n………………….. e regolarmente autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con Decreto ………………………….. ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, con sede legale in ……………………………….. capitale sociale ………………………………. P.IVA ………………………………….(in seguito denominata “Assicurazione”) dichiara, ai sensi dell’art. 87 del DPR 23.01.73, n. 43, di voler prestare detta fideiussione e, a mezzo dei suoi legali rappresentanti e firmatari ………………………………………….. qualifica ………………………..………….., si obbliga, nei suoi beni e ragioni e nella più ampia e valida forma prescritta dalla Legge, nei confronti dell’Ufficio delle Dogane di Milano 2, Responsabile dell’Area Gestione Tributi (in seguito denominato “Beneficiario”) al pagamento di ogni e qualsiasi somma, interessi inclusi, sino alla concorrenza di Euro ……………………………… (Euro ……………………………) in relazione all’operazione citata in premessa. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA BANCA/ASSICURAZIONE E IL BENEFICIARIO Art. 1 - Delimitazione della garanzia La Banca/Assicurazione garantisce al Beneficiario qualora nei termini prescritti il Contraente/importatore (o, in caso di cessione, il proprietario-estrattore) non adempia, in tutto o in parte, ai suoi obblighi : - il pagamento dell’IVA in sospensione afferente l’operazione citata in premessa, nonché ai sensi dell’art.1942 c.c., ogni eventuale tributo, interesse, accessorio, spesa di procedura o altro, la cui riscossione sia demandata al Beneficiario - il pagamento di quanto sopra riportato anche a seguito di furto e/o rapina delle merci. Art. 2 - Rinuncia alle eccezioni La Banca/Assicurazione, in deroga all’art.1944 c.c., rinuncia espressamente alla preventiva escussione del Contraente. La Banca/Assicurazione, inoltre, rinuncia ad opporre eccezioni previste dall’art.1945 c.c. Ad espressa deroga di quanto disposto dall’art. 1901 c.c., il mancato pagamento da parte del Contraente di premi, commissioni, interessi ed eventuali supplementi non potrà essere opposto al Beneficiario Art. 3 - Escussione – pagamento Qualora ricorrano i presupposti per l’escussione totale o parziale della presente fideiussione, il Beneficiario richiederà il pagamento della somma dovuta alla Banca/Assicurazione, la quale, a semplice richiesta e senza opporre alcuna eccezione, provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 7 Art. 4 - Surrogazione La Banca/Assicurazione, ai sensi dell’art.1949 c.c., è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Banca/Assicurazione tutti gli elementi utili in suo possesso, nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 5 - Durata della garanzia - svincolo La presente garanzia è limitata all’operazione citata in premessa ed è soggetta a formale accettazione da parte del Beneficiario. La Banca/Assicurazione, in deroga all’art. 1957 c.c., resterà obbligata fino a quando il Beneficiario, verificato il regolare completamento dell’ operazione citata in premessa tramite l’acquisizione della documentazione relativa all’avvenuta registrazione dell’autofattura nella contabilità del soggetto che procede all’estrazione alla cessione a un soggetto registrato, ai fini IVA, presso altro Stato membro dell’Unione Europea o all’esportazione a un soggetto extra-UE ed effettuati i controlli di merito, svincolerà la garanzia e provvederà alla restituzione dell’atto fideiussorio o all’emissione di lettera liberatoria. Art. 6 - Foro competente In caso di controversia fra la Banca/Assicurazione e il Beneficiario, il foro competente sarà quello di Milano. Art. 7 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche alla Banca/Assicurazione dipendenti dalla presente fideiussione dovranno avvenire esclusivamente con lettera raccomandata al domicilio sotto indicato. Art. 8 - Elezione di domicilio A tutti gli effetti della presente fideiussione la Banca/Assicurazione elegge il proprio domicilio in ……………………………………………………. In fede AUTENTICA NOTARILE RELATIVA A IDENTITA’, QUALIFICA E POTERI DEI SOTTOSCRITTORI TESTO FIDEIUSSORIO PER DEPOSITO IVA – contraente terzo - valido per operazione singola