REGOLAMENTO Trattamenti normativi e di indennità economiche

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REGOLAMENTO Trattamenti normativi e di indennità economiche
REGOLAMENTO
Trattamenti normativi e di indennità
economiche
per i Dirigenti eletti nelle
Segreterie a tutti i livelli della
Organizzazione e Dirigenti di Enti,
Associazioni, Società e similari
promosse / partecipate dalla CISL
Approvato all’unanimità dal Comitato Esecutivo in data
9 luglio 2015
INDICE
Preambolo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
-
Il Dirigente elettivo
Trattamento economico indennitario
Indennità ordinaria
Aspettativa sindacale non retribuita
Aspettativa sindacale retribuita
Rimborso spese viaggio,vitto e alloggio
Utilizzo auto dell’organizzazione
Rimborsi per trasferimento
Rimborsi per incarichi nazionali
Trattamento per mobilità
Trattamento di fine mandato
Polizze assicurative
Indennità di cessazione della carica
Previdenza complementare
Compensi per Dirigenti della FNP
Incarichi di rappresentanza
Trattamento per presidenze-Responsabili Enti
Collaterali,Associazioni promosse e società
partecipate dalla CISL e similari
Art. 18 - Vigenza Contrattuale
Art. 19 - Violazioni e Sanzioni
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TABELLE
Allegato 1 Allegato 2 -
Allegato 2 -
Allegato 3 Tabella 1 Tabella 2 -
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Rimborsi spese (trasporto, vitto, alloggio)
a piè di lista, forfettari, misti.
Dichiarazione Dirigente per consigli
di amministrazione/ collegio sindacale/
commissione istituzionale/ comitati ecc.
Dichiarazione della struttura sindacale per
incarichi nei consigli di amministrazione/
collegio sindacale/ commissione istituzionale/
comitati ecc.
Dichiarazione del dirigente sindacale
Indennità economiche massime FNP
Indennità economica massima lorda
omnicomprensiva
pag. 13
pag. 16
pag. 18
pag. 19
pag. 20
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PREAMBOLO
Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei
dirigenti – anche se legati da vincolo di “dipendenza” - che siano stati eletti
all’interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della
Organizzazione Sindacale C.I.S.L., viene emanato il presente
Regolamento con le disposizioni che seguono.
Le strutture di ogni livello sono tenute al rispetto del presente
Regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dei
comitati esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può
essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti.
I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente
Regolamento rappresentano i riferimenti massimi del compenso ordinario
o indennità di mancato guadagno o indennità di carica e come tali non
potranno essere superati.
I comitati esecutivi della Confederazione Nazionale, delle USR/USI e delle
Federazioni Nazionali dovranno provvedere alla approvazione del proprio
regolamento ed avranno funzione di riferimento massimo per tutte le
Strutture regionali-interregionali e Territoriali orizzontali e verticali.
E’ fatto obbligo a ciascuna USR-USI e Federazione Nazionale di
Categoria trasmettere alla Confederazione, entro 30 giorni dalla data di
approvazione, copia del Regolamento approvato dal proprio Comitato
Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci.
In modo analogo tutte le UST, nonché le Strutture regionali-interregionali e
territoriali di categoria sono tenute a trasmettere copia del proprio
regolamento alle strutture di riferimento entro 30 giorni dalla data di
approvazione dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere
del collegio dei sindaci.
Nel caso una Federazione Nazionale di Categoria approvasse un
regolamento a valere solo per la Struttura Nazionale, il regolamento di
riferimento per le Federazioni regionali-interregionali
sarà quello
ritualmente approvato dalla USR-USI e per quelle territoriali quello
ritualmente approvato dalla UST.
Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell’applicazione
del regolamento della propria struttura.
Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi
previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR -TFM e alla
Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza,
sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati
Esecutivi (o Direttivi) su quello strettamente patrimoniale.
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Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile
condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di
bilancio, che deve essere attestata annualmente dal collegio sindacale
anche con riferimento al contenimento dei costi complessivi per lavoro
dipendente, assimilato, occasionale, accessorio (compensi, oneri
previdenziali, accantonamenti) il cui limite non può mai superare il 60%
delle entrate.
Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i
trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni,
gli Enti collaterali, le società promosse dalla CISL e similari.
In tale ottica – ed al fine di garantirne la piena applicabilità della normativa
statutaria e regolamentare, gli
organismi statutari e regolamentari
competenti dei soggetti giuridici sopra riferiti dovranno provvedere alla
approvazione del proprio regolamento per gli amministratori e/o la
presidenza e/o Dirigenti, che avranno funzione di riferimento massimo per
tutte le strutture regionali e territoriali.
E’ fatto obbligo a ciascun soggetto sopra riferito di inviare copia del
Regolamento approvato, alla Confederazione Nazionale per i livelli
nazionali e alle USR / USI per i livelli territoriali e regionali, entro 30 giorni
dalla data di approvazione corredata dal parere del Collegio dei Sindaci.
I componenti dei CdA degli Enti e delle Associazioni delle Società
partecipate, nonché gli Amministratori unici e i componenti dei collegi
sindacali, sono responsabili dell’applicazione del regolamento della
propria struttura.
Gravi inadempienze nell’applicazione del regolamento causano la
decadenza dall’incarico.
Questi ultimi, sono altresì tenuti al puntuale assolvimento degli obblighi
previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR e alla
Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza,
sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi organi
competenti anche su quello patrimoniale.
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ART. 1 – IL DIRIGENTE ELETTIVO
I dirigenti elettivi della Cisl, componenti delle Segreterie, hanno la
rappresentanza politica del Sindacato basata sulla fiducia dei Consigli.
L’assunzione e lo svolgimento dell’incarico di dirigente elettivo costituisce
e rappresenta espressione del rapporto associativo che lega l’eletto
all’Organizzazione.
L’assunzione dell’incarico di dirigente elettivo non comporta costituzione di
rapporto di lavoro subordinato tra l’Organizzazione e l’eletto, salva diversa
pattuizione da far valere per iscritto tra le parti.
I dirigenti della Cisl che vengono eletti negli organismi hanno facoltà di
richiedere l’aspettativa sindacale per il periodo di esercizio del mandato.
Con la cessazione del mandato elettivo sindacale decade ogni rapporto
normativo ed economico indennitario legato all’incarico e disciplinato dal
regolamento. Qualora il dirigente, per qualsiasi motivo, cessi l’incarico
elettivo ricoperto e ne assuma uno diverso, sia esso di natura elettiva o
meno, al medesimo spetterà il trattamento economico indennitario previsto
per la nuova posizione ricoperta nella struttura dell’organizzazione.
Al momento dell’inserimento nelle nuove funzioni - che non costituiscono,
un demansionamento, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di tipo
subordinato - il dirigente si impegna ad accettare esplicitamente il nuovo
trattamento normativo ed economico indennitario (tab.3). Questa
disposizione non è applicabile alle situazioni di mobilità già in essere al
momento della approvazione del presente regolamento
L’adesione associativa avviene attraverso la sottoscrizione della delega
per consentire la ritenuta dell’1% da effettuarsi sull’indennità ordinaria
mensile.
Ai dirigenti in aspettativa retribuita, le trattenute per il contributo sindacale
dovranno essere effettuate dall’Ente di appartenenza e per la quota
indennitaria dalla Struttura in cui il Dirigente opera.
Per i dirigenti nazionali e regionali-interregionali la trattenuta sindacale,
sarà attribuita alle strutture sindacali territoriali della categoria in cui il
soggetto è iscritto.
ART. 2
–
TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITARIO
E’ previsto apposito trattamento economico indennitario per l’indennità di
mancato guadagno o indennità di carica da erogare al dirigente per lo
svolgimento dell’incarico elettivo assunto.
Il presente regolamento indica e disciplina le singole componenti
dell’indennità economica di cui al comma precedente.
ART. 3
- INDENNITA’ ORDINARIA
Il riferimento massimo dell’indennità di mancato guadagno o indennità di
carica mensile - lorda previdenziale – per massimo 14 mensilità,
spettante al dirigente per lo svolgimento dell’incarico elettivo assunto è
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stabilito nella tabella 2 allegata al presente regolamento. che costituisce
parte integrante e sostanziale dello stesso.
I dirigenti eletti che vengono posti in stato di quiescenza e che
mantengono la carica di Segretario di strutture orizzontali, dovranno
presentare idonea documentazione rilasciata dall’Ente previdenziale e
percepire un importo
commisurato alla eventuale differenza tra la
pensione e il trattamento indennitario ordinario previsto per la carica
all’interno della tabella allegata.
ART. 4 – ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA
Al dirigente (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico)
con incarichi elettivi in aspettativa sindacale non retribuita va corrisposta
una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello
retributivo afferente alla carica ricoperta, depurata dalle ritenute
previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili.
L’indennità complessiva non può comunque essere
inferiore al
trattamento economico precedentemente goduto.
Al dirigente in aspettativa non retribuita è riconosciuto un trattamento
assimilato a quello di lavoro dipendente ai soli fini del trattamento
economico.
Al dirigente eletto, in aspettativa sindacale non retribuita potrà essere
versata, in relazione alla situazione economica e finanziaria della struttura
e con deliberazione della Segreteria una contribuzione aggiuntiva sulla
eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo
svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il
calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 5).
Al dirigente in aspettativa sindacale non retribuita verrà altresì assicurata
al momento della cessazione dal mandato, una indennità calcolata sulla
integrazione secondo le modalità previste dal 1° comma dell’art.11 .
Il dirigente sindacale in aspettativa non retribuita con riferimento alla
Legge 300/70 deve riconfermare, ogni anno, la richiesta di aspettativa.
ART. 5 – ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA
I dirigenti eletti, in aspettativa sindacale retribuita dovranno presentare
idonea documentazione (730/Unico
quadro C – redditi da lavoro
dipendente) e potranno percepire una indennità integrativa pari alla
differenza tra lo stipendio percepito e l’importo dell’indennità prevista dal
regolamento deliberato da ciascuna struttura per l’incarico ricoperto.
La eventuale contribuzione aggiuntiva potrà essere versata, in relazione
alla situazione economica e finanziaria della struttura sulla differenza tra
la retribuzione di provenienza e l’indennità di riferimento (D.L. 564/96, art.
6).
Anche al dirigente eletto, in aspettativa sindacale retribuita, alla fine del
mandato verrà assicurato il TFM per la parte di integrazione
riconosciuta.(vedi Art.11 comma 1)
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Qualora i dirigenti eletti, in aspettativa sindacale retribuita godessero già di
una retribuzione pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica
ricoperta, ma in conseguenza della aspettativa sindacale vengano a
perdere elementi salariali accessori che dovranno essere in ogni caso
documentati, può essere corrisposta loro una indennità, con deliberazione
della Segreteria, fino ad un massimo del 20% della indennità prevista,
per la carica, dalla tabella allegata.
ART. 6
- RIMBORSO
ALLOGGIO
SPESE
VIAGGIO,
VITTO
E
Ai dirigenti con incarichi elettivi che per ragioni attinenti alle proprie
funzioni debbano usufruire dei viaggi, viene riconosciuto il diritto al
rimborso delle spese sostenute, sulla base di quanto previsto nella Tab.1),
allegata al presente Regolamento.
ART. 7 - UTILIZZO AUTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Per lo svolgimento dell’attività sindacale la struttura, laddove ve ne siano i
presupposti di convenienza economica per la struttura stessa, metterà a
disposizione del dirigente, previa delibera della Segreteria, un’auto di
proprietà della struttura ovvero detenuta con contratto di noleggio a lungo
termine intestato e sottoscritto dalla struttura, concedendo l’utilizzo
dell’auto anche per uso personale.
L’uso personale dell’autovettura costituirà fringe benefit il cui valore è
determinato sulla base delle normative vigenti ed assoggettato ad
imposizione fiscale e previdenziale.
L’auto da mettere a disposizione per l’attività sindacale dovrà essere di
media cilindrata, di costo medio.
ART. 8
-
RIMBORSI PER TRASFERIMENTO
a) In caso di trasferimento da una struttura ad un’altra per incarichi di
segreteria nazionale confederale e di Federazione verrà riconosciuta al
dirigente eletto una indennità di funzione forfettaria definita da una
deliberazione della segreteria e inserita in busta paga nel rispetto delle
normative previdenziali e fiscali in vigore, (fino ad un massimo del 40%
dell’indennità di base).
Qualora i suddetti dirigenti non risiedano nella stessa sede nazionale,
potranno usufruire di foresterie messe a disposizione della struttura
nazionale.
Nel caso di trasferimento di residenza dell’intera famiglia nel Comune
della sede Nazionale, la struttura si farà carico di rimborsare le spese di
trasloco e di assegnare un’indennità forfettaria omnicompresiva di euro
5.000.
Per i commi precedenti, come per le tabelle retributive, si deve comunque
tener conto delle compatibilità di bilancio.
b) in caso di trasferimento da una struttura ad un’altra – di livello diverso
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da quello nazionale - per incarichi di segreteria, le maggiori spese di
pendolarismo derivanti ai dirigenti che alla data delle elezioni risiedano in
località diversa da quella in cui ha sede la struttura presso la quale devono
operare, verrà riconosciuto l’abbonamento mensile ai mezzi di trasporto o,
qualora sia ritenuto necessario l’utilizzo del proprio mezzo, un rimborso
mensile forfettizzato definito dalla segreteria della struttura interessata e
da inserire in busta paga con modalità rispettose delle normative
previdenziali e fiscali in vigore.
ART. 9 –
RIMBORSI PER INCARICHI NAZIONALI
Al fine di garantire una presenza continuativa funzionale e di
rappresentanza, i dirigenti chiamati a ricoprire incarichi nazionali hanno
diritto al biglietto di andata e ritorno settimanale dalla propria residenza
alla sede nazionale.
ART. 10 –
TRATTAMENTO PER MOBILITA’
Con riferimento all’art.1 del presente regolamento, il passaggio da una
struttura all’altra comporta la ridefinizione di ogni rapporto economico con
riferimento al regolamento deliberato ed in uso nella nuova struttura
nonché la cessazione dell’eventuale rapporto di lavoro subordinato
esistente, con attivazione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro
(comunque non riconducibile e/o ricollegabile al precedente), anche non
dipendente, con la nuova struttura.
Qualora a seguito del nuovo incarico sia necessario un trasferimento di
domicilio, verrà riconosciuta una indennità forfettaria per spese di trasloco,
il cui importo sarà definito in accordo tra le segreterie delle due strutture
interessate
ART. 11
-
TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
In occasione della cessazione della carica elettiva, il dirigente riceverà un
trattamento di fine mandato (TFM) la cui erogazione è regolata dalle
norme del Fondo di previdenza della Confederazione.
La richiesta e la corresponsione delle anticipazioni sul trattamento di fine
mandato sono regolate dalla disciplina di cui alla legge 297/82 (TFR) in
quanto applicabile e da quella approvata dagli Organi confederali.
Tale indennità coincide con il TFR e pertanto si intende sostitutiva dello
stesso.
ART. 12 –
POLIZZE ASSICURATIVE
Le strutture a qualsiasi livello potranno attivare delle polizze per i propri
dirigenti eletti nelle Segreterie a copertura del rischio morte.
L’entità delle polizze deve essere omogenea per tutti i soggetti interessati
e deve essere formalizzata da una specifica delibera della Segreteria
della Struttura.
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Le strutture a qualsiasi livello dovranno attivare polizze per i propri
dirigenti eletti a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica
elettiva.
Ciascuna struttura è tenuta a provvedere all’attivazione di polizze
cumulative infortuni e di assistenza Sanitaria, secondo i deliberati
confederali e di federazioni nazionali.
ART. 13 –
INDENNITA’
DI
CESSAZIONE DALLA CARICA
Alla cessazione della carica elettiva, di almeno 4 anni di ininterrotta
durata, a cui fa seguito la cessazione del rapporto economico indennitario
con l'organizzazione, qualora l’ex dirigente non abbia instaurato un nuovo
rapporto di lavoro o collaborazione, potrà essere corrisposta, in relazione
alle condizioni economiche e finanziarie della struttura, una indennità di
cessazione della carica. Tale indennità, finalizzata a favorire il percorso di
reinserimento dell’ex dirigente, sarà di massimo 6 mensilità e sarà legata
ai mesi di effettiva disoccupazione.
Nulla spetterà al dirigente eletto che venga trasferito da una struttura
Cisl ad altra (orizzontale e/o verticale) con continuità di reddito, oppure
venga posto in stato di quiescenza, oppure assuma incarichi istituzionali
e/o politici, oppure rientri nel proprio posto di lavoro preesistente al
mandato elettivo.
ART. 14
–
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I dirigenti: dipendenti, in aspettativa non retribuita legge 300/70, in
aspettativa retribuita con integrazione D.L. 564/96,limitatamente
all’indennità corrisposta dalla Confederazione, salvo diversa opportunità
prevista nei regolamenti di Federazione nazionale o USR/USI, hanno
facoltà di iscriversi al “Fondo Pensioni Cisl”, iscritto con N. 1164 all’ Albo
dei Fondi Pensione Sezione Speciale I – Fondi Preesistenti, costituito allo
scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema
previdenziale obbligatorio.
L’adesione al Fondo Pensioni Cisl può essere realizzata mediante il solo
conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il
conferimento del TFR maturando.
In tale circostanza la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, a
favore dell’ aderente al Fondo Pensioni Cisl, sarà ripartita secondo le
regole che seguono:
Per i lavoratori con prima iscrizione alla Previdenza obbligatoria
precedente al 29.4.1993
 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo
del TFR, a carico del lavoratore;
 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile pari al computo
del TFR, a carico della Confederazione;
 una quota di TFR maturando, pari al 2% della retribuzione utile per
il computo del TFR ferma restando – su base volontaria- la facoltà
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Per i lavoratori con prima iscrizione alla Previdenza obbligatoria
successiva al 28.4.1993
 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo
del TFR, a carico del lavoratore;
 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile pari al computo
del TFR, a carico della Confederazione;
 intero TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo
Pensioni Cisl.
Ferme restando le predette misure minime, il lavoratore può determinare
liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico così come è data
facoltà alla Confederazione Nazionale di prevedere misure in incremento
rispetto a quelle indicate.
La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente
unitamente al contributo a carico del datore di lavoro ed al Tfr e versata
trimestralmente al Fondo.
La misura della contribuzione prescelta al momento dell’adesione può
essere modificata nel tempo.
L’adesione tramite il solo conferimento del TFR maturando, senza il
versamento della contribuzione a carico del lavoratore, non comporta
alcun obbligo di contribuzione a carico della confederazione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre
2005 n. 252, aderiscono al fondo pensione anche i lavoratori che non
esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa
la destinazione del proprio TFR maturando.
L’ obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come disciplinato ai
commi precedenti, è assunto dalla Cisl solo ed esclusivamente nei
confronti degli operatori iscritti al Fondo Pensioni Cisl.
Per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le disposizioni di
legge vigenti e quanto previsto dallo Statuto del Fondo Pensioni Cisl.
ART. 15
– COMPENSI PER I DIRIGENTI DELLA FNP
Ai fini della determinazione delle indennità di Segreteria Nazionale,
Regionale e Territoriale della FNP, i riferimenti massimi sono quelli
riportati nella tabella 4 allegata .
ART. 16 - INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA
I dirigenti con incarichi elettivi che, per designazione delle strutture,
orizzontali e/o verticali, della Cisl a qualsiasi livello o su nomina con scelta
tra una terna di nominativi presentati dalle Organizzazioni Sindacali,
abbiano a ricoprire incarichi di rappresentanza, quali componenti di
organi collegiali in enti, enti bilaterali, associazioni, società, ovvero in
commissioni istituzionali, fondi previdenziali e similiari per i quali sia
prevista la corresponsione di un compenso e/o gettoni di presenza, sono
tenuti a far versare direttamente, alla struttura designante, il relativo
importo.
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A tal fine, sia il dirigente che la struttura sindacale designante
consegneranno all’Ente esterno/società/associazione, che firmerà copia
per ricevuta, le apposite dichiarazioni previste nella Tabella allegata sub 2)
al presente Regolamento.
Qualora, in relazione all’espletamento del mandato per le funzioni di
rappresentanza, seguissero a carico dei Dirigenti provvedimenti emanati
dalla autorità giudiziaria e/o da altra autorità amministrativa gli eventuali
oneri patrimoniali conseguenti
(compresa l’assistenza legale in
giudizio) saranno integralmente assunti dalla Struttura, eccettuati i casi
in cui i comportamenti siano ascrivibili a dolo e/o colpa grave del
dirigente stesso, nonché qualora i provvedimenti assunti e/o i
procedimenti instaurati dipendano da condotte rientranti negli interessi e
comportamenti privati.
Il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della funzione,
qualora non previsto dagli Enti medesimi, sarà a carico della struttura che
nomina.
La struttura designante stipulerà apposita assicurazione a copertura dei
rischi connessi all’incarico assunto dal Dirigente.
ART. 17 –
TRATTAMENTO PER PRESIDENZE- RESPONSABILI
ENTI COLLATERALI , ASSOCIAZIONI PROMOSSE
E SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA CISL E SIMILARI
E’ competenza delle Segreterie ai vari livelli individuare, in coerenza con il
presente Regolamento, il trattamento economico relativo ai Presidenti, ai
componenti dei consigli di Presidenza e agli amministratori unici degli Enti
collaterali e delle Associazioni promosse dalla Cisl, nonché delle Società
da quest’ultima partecipate.
Ogni Ente, associazione e società dovrà dotarsi di proprio regolamento
assumendo quale parametro esclusivo il presente regolamento e
prevedendo indennità e/o trattamenti economici indennitari che non
possono in ogni caso oltrepassare i limiti previsti dalle tabelle allegate
sub 3) .
ART. 18 - VIGENZA CONTRATTUALE
Il presente regolamento ha vigenza dall’ 9.7.2015 – 9. 7. 2019.
Ciascuna struttura, dovrà provvedere con deliberazione dell’esecutivo, ad
assumere integralmente la parte normativa del presente regolamento; per
quanto riguarda la tabella di riferimento economico indennitario ogni
struttura, sulla base della propria compatibilità di bilancio, dovrà definire la
propria tabella di riferimento purchè i limiti massimi non superino i
parametri definiti dal presente regolamento.In via transitoria è stabilito che
la prima approvazione delle norme previste dal presente regolamento, da
parte degli esecutivi di ciascuna struttura e la relativa applicazione
dovranno avvenire entro il 30 settembre 2015.
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ART.19 – VIOLAZIONI E SANZIONI
Il mancato rispetto e/o la mancata applicazione del presente Regolamento
relativo ai trattamenti normativi e massimi economici indennitari si
configura come grave violazione delle regole associative e come tale, le
relative inadempienze saranno sanzionate, secondo quanto previsto dalle
norme statutarie (Art. 40 e 41) e relative norme regolamentari.
Gravi inadempienze all’applicazione del regolamento causano la
decadenza dall’incarico.
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Allegato 1)
RIMBORSI SPESE (TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO)
A PIÈ DI LISTA, FORFETARI, MISTI
I rimborsi spese sono ammessi solamente in relazione a trasferte fuori del
comune sede di lavoro salvo quelle legate a spese di trasporto documentate dal
vettore (bus,tram,metro,taxi ecc).
Categorie di spese rimborsabili:
Spese di trasporto
Spese per vitto
Spese per alloggio
Altre spese (non documentate o non documentabili)
Modalità di rimborso:
Piè di lista
Forfettario
Misto
Le spese sono rimborsabili a condizione siano documentate in originale
CATEGORIE DI SPESE RIMBORSABILI
1) Spese di trasporto
Sono sempre interamente rimborsabili, unicamente con il sistema a piè di lista.
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
Treno/ Aereo: sono rimborsabili i costi sostenuti per viaggi in treno e
aereo. Per i voli intercontinentali è rimborsabile la classe business.
Auto propria: è rimborsabile il costo chilometrico della vettura di
proprietà utilizzata, con il limite massimo di €. 0,45 al chilometro.
Taxi: è rimborsabile il costo documentato dalla ricevuta rilasciata dal
conducente.
Auto a noleggio: se l’auto viene utilizzata per l’intera trasferta, il costo
viene sostenuto direttamente dalla struttura. In caso di utilizzo nel corso
della trasferta, per documentati motivi, è rimborsato il costo per un auto
non superiore a 16 cv fiscali
Auto di proprietà della struttura: è rimborsabile il costo del carburante
documentato da ricevuta di spesa rilasciata dall’impianto e gli eventuali
pedaggi documentabili.
2) Spese per vitto
2.1) Sono rimborsabili i pasti consumati, nel limite massimo di €. 60,00
giornalieri
2.2) Tale limite è elevato a €. 100,00 per i pasti consumati all’estero
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3) Spese per alloggio
3.1) Sono rimborsabili con utilizzo di alberghi di categoria non superiore a
quattro stelle
4) Altre spese (non documentate o non documentabili)
4.1) Tutte le altre spese sostenute, anche se non documentate o non
documentabili, sono rimborsabili – solo nel caso di rimborsi a piè di lista o
misti – con un importo forfetario di €. 15,49 al giorno (€. 25,82 per
l’estero)
MODALITÀ DI RIMBORSO
*) Può avvenire secondo le tre seguenti modalità, tutte egualmente valide e
consentite:
 piè di lista;
 forfetario;
 misto.
*) La scelta tra l’una o l’altra modalità è libera e può mutare per ogni singola
trasferta.
*) Nell’ambito della stessa trasferta, deve essere però utilizzato un unico criterio.
*) Le spese di viaggio e trasporto sono sempre rimborsabili a piè di lista.
*) L’eventuale utilizzo del sistema forfetario o misto riguarda quindi solo le spese
per vitto e alloggio.
1) Piè di lista
1.1) Prevede il rimborso analitico delle spese sostenute e regolarmente
documentate per trasporto, vitto e alloggio, nei limiti di spesa consentiti
dal Regolamento, di cui al precedente punto: “categorie di spese
rimborsabili”.
1.2) E’ consentita anche l’erogazione di una indennità forfetaria per le altre
spese non documentate o non documentabili, pari a €. 15,49 al giorno (€.
25,82 per l’estero)
2) Forfettario
2.1) Spese di viaggio e trasporto:
Sono sempre rimborsabili a piè di lista.
È considerato piè di lista anche il rimborso chilometrico per utilizzo
dell’auto propria con il limite massimo di €. 0,35 a chilometro
2.2) Spese per ristoranti, bar, alberghi
Il rimborso avviene erogando al lavoratore solamente un importo di €.
46,48 al giorno (77,47 se all’estero) che copre tutti i suddetti costi,
indipendentemente dall’effettivo pernottamento e dalla durata della
trasferta (anche se inferiore a una intera giornata).
2.3) Altre spese non documentate o non documentabili
Non è previsto né possibile alcun rimborso forfetario
3) Misto
3.1) Spese di viaggio e trasporto.
Sono sempre rimborsabili a piè di lista.
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3.2)
3.3)
È considerato piè di lista anche il rimborso chilometrico per utilizzo
dell’auto propria
Spese per ristoranti, bar, alberghi
a) Si rimborsa a piè di lista, il solo vitto o il solo alloggio. Per il costo non
a piè di lista l’indennità forfetaria è ridotta di un terzo e diviene pari a €.
30,99;
b) Si rimborsa a piè di lista sia il vitto che l’alloggio. L’indennità forfetaria
giornaliera è ridotta dei due terzi e diviene pari a €. 15,49, (€. 25,82 per
l’estero).
Altre spese non documentate o non documentabili
Sono di fatto già ricomprese nella somma forfetaria giornaliera di €. 15,49
che si può erogare, in aggiunta al piè di lista di cui al precedente punto 3.2.
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Allegato 2)
Dichiarazione del dirigente:
Spettabile ente/ ente bilaterale/ associazione/ società/ commissione ecc.
e p.c.
Spettabile
Struttura sindacale …
Vi segnalo,che ogni importo a me spettante per compensi, gettoni di presenza e simili,
concernente la carica di componente del consiglio di amministrazione/collegio sindacale/
commissione/ associazione ecc. ricoperta presso di Voi, dovrà essere da Voi versato
direttamente alla struttura sindacale YYYYY , in quanto, per regolamento economico
interno dal sottoscritto integralmente accettato , tali compensi sono di pertinenza della
struttura sindacale di appartenenza.
Sull'importo in questione, pertanto, non dovrete effettuare la ritenuta d'acconto prevista
dalle norme fiscali vigenti (art. 24 del DPR 600/73) trattandosi di compenso reversibile che
non risulta erogato all'interessato e, pertanto, non acquisisce la natura di reddito
assimilato a lavoro dipendente, come anche previsto e precisato esplicitamente dall'art.
47, comma 1, lett. b), del DPR 917/86.
Conseguentemente, non dovrete riportare alcuna indicazione del suddetto importo né del
mio nominativo nella vostra dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta.
Analoga comunicazione Vi perverrà dalla struttura sindacale YYYYY, destinataria
dell'importo, che Vi indicherà anche le modalità di versamento della somma a favore della
medesima.
Distinti saluti.
……… (nome e firma) ………
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Dichiarazione della struttura sindacale
Spettabile società società/ente/commissione ecc.
e p.c.
Preg. sig.
……………….
Vi segnaliamo, l’intero ammontare lordo di tutti gli importi spettanti al nostro dirigente, sig.
……… e concernenti la carica di componente del consiglio di amministrazione/collegio
sindacale/commissione/ ecc. dal medesimo ricoperta presso di Voi, dovrà essere da Voi
versato direttamente alla scrivente struttura sindacale XXXXX in quanto, per regolamento
interno integralmente accettato da tutte le parti interessate, tali compensi devono essere
riversati alla struttura sindacale di appartenenza secondo la analoga comunicazione
inoltrataVi anche dal sig…… con separata missiva.
Sull'importo in questione, pertanto, non dovrete effettuare la ritenuta d'acconto prevista
dalle norme fiscali vigenti (art. 24 del DPR 600/73) trattandosi di compenso che non risulta
erogato all'interessato e, pertanto, non acquisisce la natura di reddito assimilato a lavoro
dipendente, come previsto e precisato esplicitamente dall'art. 47, c. 1, lett. b), del DPR
917/86.
Vi preghiamo di volerci bonificare la somma sul nostro conto corrente bancario presso la
banca ……… utilizzando il seguente IBAN: ……………………………
Considerato che la nostra struttura non svolge attività commerciale ed è pertanto
qualificata, ai fini fiscali, ente non commerciale, il suddetto importo costituisce nostro
provento istituzionale e, come tale non soggetto, anche per tale motivo a fatturazione,
come previsto dalla risoluzione Ministero delle Finanze n.8/196 del 15/02/80
Distinti saluti.
………… denominazione e firma …………
^^^^^^^^^^^^^^^
Nel caso il soggetto erogante richiedesse una ricevuta – ma il bonifico bancario unito alla comunicazione di cui sopra
appaiono insufficienti - si riporta un possibile schema della medesima.
Ricevuta
Si dichiara di avere ricevuto dalla società/ente ecc XXXXX la somma di € ………… quale compenso reversibile per la
carica di …………. , ricoperta nella suddetta società/ente ecc dal nostro dirigente sig. …………
Il suddetto importo costituisce compenso istituzionale della nostra associazione, ente non commerciale, e non è
pertanto soggetto a fatturazione, ai sensi della risoluzione Ministero delle Finanze n. 8/196 del 15/02/80.
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Allegato 3)
Dichiarazione del dirigente sindacale:
Con riferimento all’incarico instaurato in data ………con la struttura sindacale XXXX,
presso la quale svolgerò le funzioni di (componente della segreteria, operatore, ecc.)
accetto esplicitamente il compenso/indennità mensile complessiva di €. …….. lordi, così
composto:
…………
…………
…………
In precedenza il mio incarico era svolto presso la struttura sindacale YYYYY quale
segretario generale/componente della segreteria.
A seguito di mancata rielezione o di cessazione del mandato ai sensi dell’art. 17 dello
Statuto Cisl, il mio rapporto con la suddetta struttura è definitivamente cessato.
L’incarico con la struttura XXXXX costituisce pertanto un nuovo rapporto che è
indipendente dal precedente con funzioni/incarichi/cariche totalmente diverse.
Conseguentemente la retribuzione/indennità che mi sarà corrisposta dalla struttura
sindacale XXXXXXX, da me concordata e accettata, corrisponde integralmente alle nuove
funzioni/incarichi/cariche.
Lì……….
Nome e firma
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Tabella 1)
INDENNITA’ ECONOMICHE MASSIME PER DIRIGENTI ELETTI
NELLE SEGRETERIE FNP
Lordo
Segreteria Nazionale
€ 4.018,00
Segreterie Regionali oltre 250.000 iscritti
€ 2.462,39
Segreterie Regionali da 90.000a 250.000 iscritti
€ 2.022,68
Segreterie Regionali da 50.000a 90.000 iscritti
€ 1.758,86
Segreterie Regionali fino a 50.000 iscritti
€ 1.682,97
Segreterie Territoriali oltre 30.000 iscritti
€ 1.534,73
Segreterie Territoriali da 10.000 a 30.000 iscritti
€
Segreterie Territoriali fino a 10.000 iscritti
€ 1.055,31
1.482,97
Indennità massima aggiuntiva fino al 30% per il Segretario Generale a qualsiasi
livello e fino al 18% per il Segretario Generale Aggiunto.
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Tabella 2)
INDENNITA’ ECONOMICA MASSIMA LORDA OMNICOMPRENSIVA
Lordo
Previdenziale
01/05/2015
1° Livello
Segreteria Confederale
€ 6.147,08
Segreteria FSN > 180.000
€ 4.825,10
2° Livello
Segreteria USR/USI > 300.000
Segreteria FNS da 70.000 a 180.000
€ 4.609,65
3° Livello
Segreteria USR/USI da 200.000 a 300.000
4° Livello
Segreteria FNS da 30.000 a 70.000
Segreteria USR/USI da 70.000 a 200.000
Segreteria UST > 70.000
5° Livello
Segreteria FNS da 20.000 a 30.000
Segreteria USR/USI < 70.000
Segreteria UST da 30.000 a 70.000
6° Livello
7° Livello
Segreteria FNS < 20.000
Segreteria UST da 20.000 a 30.000
Segreteria FRS > 30.000
Segreteria UST < 20.000
Segreteria FRS da 20.000 a 30.000
Segreteria FST > 8.000
€ 3.961,88
€
3.614,22
€
3.385,52
€ 3.121,12
Segreteria FSR da 5.000 a 20.000
Segreteria FST da 5.000 a 8.000
€ 2.818,88
€ 2.619,23
9° Livello
Segreteria FSR < 5.000
Segreteria FST da 2.000 a 5.000
10° Livello
Segreteria FST > 2.000
€ 2.466,53
8° Livello
Indennità massima aggiuntiva fino al 30% per il Segretario Generale a qualsiasi
livello e fino al 18% per il Segretario Generale Aggiunto.
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