Regolamento Elettorale della Confraternità

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Regolamento Elettorale della Confraternità
REGOLAMENTO
recante norme sulla disciplina delle elezioni per il
rinnovo degli organi statutari della
CONFRATERNITA
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Titolo I
Norme comuni
Oggetto
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce, in esecuzione delle norme statutarie, la disciplina del diritto di
elettorato attivo e passivo, le condizioni di validità del voto e le procedure da osservarsi per
l’elezione degli organi statutari della Confraternita dell’Immacolata Concezione.
Commissione elettorale
1.
2.
Articolo 2
Presso la sede della Confraternita, entro tre giorni dalla data di indizione delle elezioni, è
costituita la commissione elettorale composta dal Priore in qualità di presidente, dal VicePriore e dal Segretario della Confraternita al fine di predisporre quanto necessario al regolare
svolgimento delle elezioni ed espletare le mansioni ad essa affidate dal presente regolamento.
La commissione elettorale è preposta a:
a) esaminare la presentazione delle candidature;
b) provvedere alla pubblicazione della lista unica dei candidati;
c) predisporre il materiale elettorale.
Corpo elettorale
Articolo 3
Per la validità di convocazione dei collegi deputati ad effettuare le elezioni descritte nel presente
regolamento si osserva quanto disposto dal presente regolamento.
Caratteristiche
Caratteristiche del voto
Articolo 4
1.
Il voto deve essere:
a) libero;
b) segreto;
c) certo;
d) assoluto;
1
2.
3.
e) determinato;
a meno che, circa la nota di cui al presente Art. alla lettera b), non sia diversamente disposto
dallo statuto o dal presente regolamento.
Non è consentito votare per lettera o per mezzo di procuratore e non sono ammesse altre
procedure di elezione oltre quelle descritte nel presente regolamento.
È consentito esprimere una sola preferenza attraverso la sovrapposizione di un unico ed
univoco segno di croce sul numero d’ordine attribuito al candidato prescelto, entro il campo
individuato dal bordo che lo circoscrive sulla scheda elettorale prestampata.
Validità del voto
Articolo 5
La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi
la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto di cui all’Articolo seguente.
Nullità del voto
1.
2.
3.
Articolo 6
Salvo quanto disposto dall’Articolo 5 sono nulli i voti contenuti in schede che presentino
scritture e segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto.
Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non portano le firme e il bollo richiesti dalle
prescrizioni regolamentari.
Sono nulle le schede contenenti ingiurie o apprezzamenti indecorosi.
Titolo II
Elezione del Consiglio Direttivo
Capo I
NORME GENERALI
Indizione delle elezioni
1.
Articolo 7
Entro 90 giorni dalla scadenza del mandato degli organi statutari il Priore, o chi ne esercita
legittimamente le funzioni, indice le elezioni comunicando ai soci data, orario e luogo delle
votazioni nonché il termine per la validità di presentazione delle candidature, secondo quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo.
2
2.
3.
Entro lo stesso termine, il Priore presenta le proprie dimissioni all’Ordinario diocesano
restando in carica per l’assolvimento dell’ordinaria amministrazione e limitatamente agli affari
improrogabili, conservando l’incarico di Presidente della Commissione elettorale.
Unitamente alla remissione del mandato il Priore dimissionario inoltra all’Ordinario
diocesano richiesta di nomina del delegato alla presidenza dell’Assemblea elettiva per
l’espletamento delle funzioni di sua competenza a norma dello statuto e del presente
regolamento.
Indizione di elezioni straordinarie
1.
2.
Articolo 8
Qualora occorra procedere ad elezioni diverse da quelle conseguenti alla normale scadenza
del mandato, e segnatamente nei casi contemplati dall’Art. 9, lettera b) e c) del presente
regolamento, la data delle elezioni e i termini di tutte le prescrizioni e adempimenti previsti
dallo statuto e dal regolamento elettorale sono stabiliti dall’autorità ecclesiastica.
Nel caso di elezioni straordinarie è anche di competenza dell’autorità ecclesiastica la nomina
dei componenti della commissione elettorale e dei membri del seggio elettorale.
Convocazione
1.
2.
Articolo 9
L’Assemblea riunita per il rinnovo degli Organi Statutari è convocata legittimamente dal
Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni, al fine di eleggere il Consiglio
Direttivo:
a) alla scadenza del suo mandato triennale;
b) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;
c) per avvenuto scioglimento da parte dell’Ordinario Diocesano.
L’Assemblea elettorale, legittimamente convocata, è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Presidenza
1.
2.
Articolo10
L’Assemblea elettorale, pena la sua invalidità, è presieduta dal Delegato dell’Ordinario
Diocesano.
Svolge di norma le funzioni di attuario dell’Assemblea il Segretario stesso della Confraternita.
Elettorato attivo
Articolo 11
Godono del diritto di elettorato attivo tutti i soci effettivi in regolare posizione associativa
nell’anno in corso, a norma dello statuto.
Elettorato passivo
Articolo 12
Sono eleggibili tutti i soci che hanno regolarmente presentato la propria candidatura secondo le
disposizioni prescritte dal presente regolamento.
Efficacia dell’elezione
Articolo 13
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1.
2.
Risultano eletti alla carica di Consiglieri i nove soci che hanno ricevuto il maggior numero di
suffragi.
Per dirimere l’eventuale caso di parità si tiene conto dell’anzianità anagrafica e,
secondariamente, della decananza associativa; in caso di ulteriore parità essa si dirime
definitivamente attraverso sorteggio.
Capo II
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Soggetti idonei
Articolo 14
Hanno facoltà di presentare la propria candidatura per le elezioni di cui al presente titolo, tutti i
soci in regolare posizione associativa, a norma dell’Art. 10 dello statuto.
Validità della presentazione
1.
2.
3.
Articolo 15
Per la validità delle candidature si richiede, oltre ai requisiti di cui all’Art. 14, la presentazione
delle stesse entro il tempo massimo stabilito e la forma scritta.
Il Consiglio Direttivo determina il termine ultimo (data e ora) per la validità di presentazione;
si considera inappellabile il timbro postale per le candidature presentate a mezzo posta e la
convalida del Segretario per quelle presentate a mano.
È compito della Commissione elettorale recapitare a ciascun socio, almeno 60 giorni prima
della seduta elettorale, l’apposito modulo per la candidatura e comunicare luogo e orario per
la ricezione dei moduli presentati a mano.
Verifica della regolarità di presentazione e
della sussistenza dei requisiti
requisiti di eleggibilità
1.
2.
Articolo 16
La Commissione elettorale esplica le verifiche sulla regolarità della presentazione delle
candidature e sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità, fornendo certificazione di
ammissione o di esclusione dalla lista dei candidati.
La Commissione elettorale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle candidature:
a) ricusa le candidature dichiarate non valide;
b) accoglie e certifica le candidature dichiarate valide.
Pubblicazione
Pubblicazione della lista dei candidati
1.
2.
Articolo 17
La Commissione elettorale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi,
stabilisce mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza di due testimoni il numero d’ordine
da assegnare a ciascun candidato.
Il nominativo del candidato e il numero d’ordine saranno riportati, secondo l’ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio, sul manifesto recante la lista unica da affiggersi
nella sede della Confraternita, almeno 15 giorni prima delle elezioni, e nella sala della
votazione.
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3.
L’elenco dei candidati deve essere riprodotto sulla scheda elettorale prestampata recante i
nominativi dei candidati, separati e circoscritti da bordo, nello stesso ordine e con la stessa
numerazione progressiva con cui compaiono nella lista pubblicata.
Ricorso
1.
2.
3.
Articolo 18
È ammesso ricorso avverso l’esclusione dal diritto di elettorato passivo, presentato in forma
scritta ed entro 48 ore dalla data di esclusione.
Il ricorso è sottoposto al giudizio inappellabile del delegato dell’Ordinario diocesano alla
presidenza dell’Assemblea elettiva il quale si pronunzia sul reclamo non oltre il terzo giorno
successivo alla presentazione e fornisce comunicazione della decisione al ricorrente.
Con la decisione in merito al ricorso è adottato anche ogni atto che sia consequenziale e
necessario.
Capo III
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Costituzione del seggio elettorale
1.
2.
Articolo 19
Il seggio elettorale è composto dal Delegato dell’Ordinario diocesano in qualità di Presidente,
dal Segretario della Confraternita in qualità di attuario e da due scrutatori.
Entro 8 giorni prima della seduta elettorale, il Delegato dell’Ordinario procede alla nomina dei
due scrutatori, scelti tra i soci non candidati alle elezioni, e alla designazione dei loro supplenti
in caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori, del cui atto viene redatto apposito verbale,
sottoscritto dagli interessati in segno di accettazione della nomina.
Acquisizione del materiale elettorale
1.
Articolo 20
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni il Presidente della Commissione
elettorale deve consegnare al Presidente del seggio il materiale elettorale costituito da:
a) plico sigillato contenente il bollo del seggio appositamente realizzato per l’elezione;
b) elenco dei soci che godono del diritto di elettorato attivo;
c) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati di cui una resta a disposizione
del Presidente del seggio elettorale e le altre da affiggersi nella sala della votazione;
d) plico sigillato contenente le schede elettorali, debitamente piegate e chiuse con
l’indicazione, sull’involucro esterno, del numero degli esemplari in esso contenuti;
e) urna elettorale;
f) cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
g) congruo numero di matite copiative per l’espressione del voto;
h) tabella di scrutinio;
i) 3 modelli di verbale di votazione;
j) sigillo in carta per la chiusura dell’urna elettorale;
k) busta per la custodia delle schede autenticate;
l) busta per la custodia delle schede non autenticate soprannumerarie;
m) busta per l’archiviazione delle schede autenticate soprannumerarie;
n) busta per l’archiviazione delle schede contenenti voti validi;
o) busta per l’archiviazione delle schede contenenti voti nulli;
p) busta per l’archiviazione delle schede deteriorate, senza firma o senza bollo.
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2.
3.
Il Delegato dell’Ordinario diocesano, con l’assistenza del Segretario della Confraternita e degli
scrutatori, accerta l’esistenza e il buono stato del materiale elencato occorrente per lo
svolgimento delle elezioni e lo prende in consegna.
Dinanzi al Segretario e agli scrutatori, il Delegato dell’Ordinario diocesano procede alla
distruzione del materiale elettorale relativo al triennio precedente, documentata da apposito
verbale regolarmente redatto e sottoscritto dai presenti.
Autenticazione delle schede elettorali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Articolo 21
Nelle ore pomeridiane del giorno che precede le elezioni il Presidente del seggio elettorale,
convocati il Segretario e i due scrutatori, apre il plico delle schede e distribuisce agli scrutatori
un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nell’elenco degli aventi
diritto di voto.
Il Presidente e uno degli scrutatori appongono la propria firma sulla faccia posteriore delle
schede elettorali.
Il Presidente, previa constatazione dell’integrità del sigillo che chiude il bollo del seggio
elettorale, apre il plico stesso e appone il bollo a tergo di ogni scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può allontanarsi dalla sede.
Il Presidente ripone le schede autenticate in plico sigillato con il bollo del seggio recante
sull’involucro esterno la dicitura “Schede elettorali autenticate” e l’indicazione del numero
degli esemplari in esso contenuti.
Le schede soprannumerarie e non autenticate da utilizzarsi per l’eventuale sostituzione di
schede deteriorate, sono riposte dal Presidente in plico separato, sigillato con il bollo del
seggio e recante sull’involucro esterno la dicitura “Schede non autenticate soprannumerarie” e
l’indicazione del numero degli esemplari in esso contenuti.
Capo IV
VOTAZIONE
Insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Articolo 22
Nel giorno e nell’ora dell’elezione, radunatisi i soci nel luogo convenuto, il Segretario dà
pubblica lettura del decreto di nomina del Delegato dell’Ordinario diocesano per la
presidenza dell’Assemblea e del verbale di nomina degli scrutatori.
Eseguito l’inno Veni Creator Spiritus, dopo l’Oremus, il Presidente insedia il seggio elettorale.
Secondo l’opportunità il Presidente può nominare tra i presenti due Questori per vigilare
sull’ordine e la disciplina delle operazioni di voto.
Il Presidente e il Segretario, verificano insieme con gli scrutatori la regolarità dell’urna
elettorale e vi appongono i sigilli. Il Presidente apre il plico contenente le schede elettorali
autenticate e le colloca nell’apposita cassetta.
Gli scrutatori e i questori dispongono, secondo le indicazioni del Presidente, le sedi idonee
all’esercizio del voto in libertà e segretezza.
Il Presidente prima di aprire la votazione ragguaglia l’Assemblea circa le procedure elettorali
disposte dal regolamento, in particolare comunicando le condizioni in esso prescritte per la
validità del voto.
Operazioni di voto
1.
Articolo 23
Concluse le operazioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la votazione. Gli elettori sono
ammessi a votare in ordine alfabetico in seguito ad appello nominale.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ad ogni elettore, previa identificazione annotata dal Segretario a margine dell’elenco in cui
risulta incluso, dal primo degli scrutatori viene consegnata una matita copiativa insieme alla
scheda autenticata e opportunamente piegata, sulla quale egli esprime il voto nella sede
idonea predisposta, senza la presenza di alcun’altra persona.
Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per
negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda,
restituendo però la prima, la quale è messa in un plico dopo che il Presidente vi abbia scritto
“scheda deteriorata”, aggiungendo la sua firma. Il Presidente deve immediatamente sostituire
nella cassetta la seconda scheda con un’altra che viene prelevata dal pacco delle schede non
autenticate soprannumerarie e contrassegnata col bollo e la firma dello scrutatore.
Compiuta la votazione, l’elettore consegna la scheda elettorale contenente il voto da lui
espresso al secondo scrutatore che la depone, alla presenza dell’elettore, nell’urna sigillata.
Il Segretario annota che l’elettore ha esercitato il diritto di voto.
Nel verbale si fa menzione speciale degli elettori che dopo ricevuta la scheda non l’abbiano
riconsegnata.
Se l’elettore non vota presso la sede predisposta, il Presidente deve ritirare la scheda
dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Durante le operazioni di voto e di scrutinio, l’urna deve restare sempre collocata sul tavolo di
presidenza e sempre ben visibile dagli elettori.
Chiusura delle votazioni
1.
2.
3.
Articolo 24
Al termine dell’appello, dopo aver ammesso al voto i soli soci assenti alla chiamata alfabetica
ma presenti nel seggio al termine della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Terminate le operazioni di voto il Presidente sigilla l’apertura dell’urna contenente gli
esemplari delle schede elettorali usate per l’espressione di voto e vi appone la firma insieme
agli altri componenti del seggio.
Gli scrutatori subito dopo la chiusura delle operazioni di voto accertano il numero delle
schede elettorali rimaste non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al
voto verificandone la reciproca corrispondenza e chiudono detti esemplari in plico separato
recante sull’involucro esterno la dicitura “Schede autenticate soprannumerarie” e l’indicazione
del numero degli esemplari contenuti.
Scrutinio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Articolo 25
Completate le operazioni di chiusura della votazione il Presidente, sgombrato il tavolo dalle
carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, procede alle operazioni di spoglio.
Aperta l’urna, il primo degli scrutatori estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna
contenente le schede per l’elezione e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il
cognome e nome del candidato a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda al
secondo degli scrutatori il quale pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o
scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il bollo del seggio.
Il Segretario prende nota dei voti di ciascun candidato sull’apposita tabella di scrutinio
durante l’operazione di spoglio.
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta
nella cassetta o scatola dopo spogliato il voto.
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7.
Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno
votato. Nel caso che il numero delle schede sia superiore al numero degli elettori, la votazione
è nulla e deve essere ripetuta; non così se il numero sia inferiore.
8. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie
colonne del verbale il quale deve contenere l’annotazione del:
a) n. dei soci aventi diritto al voto;
b) n. dei soci che hanno esercitato il diritto di voto;
c) n. delle schede da utilizzare per le operazioni di voto predisposte dal seggio elettorale;
d) n. di voti attribuito a ciascun candidato;
e) n. delle schede nulle;
f) n. delle schede bianche;
g) n. delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
h) n. delle schede rimaste inutilizzate.
9. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute nell’ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
10. Al termine dello spoglio, il Presidente dopo aver esaminato e deciso gli eventuali casi di
contestazione, comunica i risultati della votazione e proclama eletti i nove soci che hanno
ottenuto il maggior numero di suffragi.
11. I risultati dello scrutinio devono essere pubblicati entro il giorno successivo all’elezione
all’albo della Chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia a mezzo di
comunicato debitamente sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Seggio elettorale.
Verbalizzazione degli atti e archiviazione
1.
2.
3.
4.
Articolo 26
Tutti gli atti relativi all’elezione devono essere accuratamente verbalizzati.
Il Segretario redige il processo verbale della votazione in triplice copia, firmata in ogni foglio,
sottoscritta dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nel quale sono riportati i risultati
della votazione ed ogni altra utile annotazione. La prima copia viene conservata nell’archivio
della Confraternita unitamente al manifesto recante l’elenco dei candidati, il verbale di nomina
degli scrutatori effettivi e supplenti, il verbale relativo alla distruzione del materiale elettorale
relativo al triennio precedente; la seconda copia viene trasmessa all’Ordinario diocesano
unitamente alla istanza di conferma del Priore e del Consiglio Direttivo, la terza copia viene
allegata al materiale elettorale costituito da:
a) plico contenente le schede corrispondenti a voti validi;
b) plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) plico contenente le schede deteriorate e le schede irregolari;
d) plico contenente le schede autenticate soprannumerarie;
e) plico contenente le schede non autenticate soprannumerarie;
f) tabella di scrutinio;
g) elenco degli elettori;
h) sigilli dell’urna;
i) bollo del seggio;
j) matite copiative utilizzate per la votazione.
Il materiale di cui sopra deve essere chiuso in apposita cassetta sigillata e firmata dai membri
del seggio elettorale e sul cui involucro esterno deve essere apposta la dicitura “Confraternita
dell’Immacolata Concezione - Elezione del Consiglio Direttivo” con l’indicazione della data e
del contenuto. Essa deve essere custodita nell’archivio della Confraternita per l’intera durata
del triennio associativo.
A nessuno è consentito aprire la cassetta di cui sopra, avere accesso al materiale elettorale in
essa custodito o asportarlo senza il permesso scritto dell’Ordinario diocesano, la presenza di
due testimoni e la regolare verbalizzazione di ogni atto di ricognizione.
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Titolo III
Elezione del Priore e degli Officiali
Capo I
NORME GENERALI
Convocazione
1.
2.
Articolo 27
Entro venti giorni dalla loro elezione, ai sensi dell’Art. 19 comma 1 dello Statuto, i nove
membri del Consiglio Direttivo, convocati dal Delegato dell’Ordinario diocesano, si riuniscono
per la prima seduta al fine di eleggere il Priore e gli Officiali della Confraternita.
In assenza di uno o più Consiglieri a causa delle malferme condizioni di salute, debitamente
certificate, il termine massimo per procedere all’elezione è prorogato fino a tre mesi trascorso
il quale i consiglieri assenti o impediti decadono dall’ufficio e si procede alla loro surroga a
norma dell’Art. 19, comma 5 dello statuto.
Efficacia della votazione
1.
Articolo 28
L’elezione del Priore è efficace in prima e seconda votazione a maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti del Consiglio; dalla terza votazione in poi, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio.
9
2.
3.
4.
Dopo ogni votazione la seduta deve essere sospesa per trenta minuti; non è consentito
effettuare più di due votazioni giornaliere; di ciascuna votazione deve essere steso regolare
processo verbale.
Nel caso di votazione inefficace si procede alla successiva previa sospensione della seduta
elettorale per almeno trenta minuti. Non è consentito di effettuare più di due votazioni
giornaliere.
Dopo la sesta votazione inefficace il Consiglio Direttivo viene considerato incapace di eleggere
il Priore e gli Officiali. L’Ordinario diocesano dichiara sciolto il Consiglio Direttivo e nomina
un Commissario straordinario che governi la Confraternita ai sensi dell’Art. 40 dello Statuto e
convochi entro un anno un’Assemblea elettiva straordinaria.
Capo II
PROCEDURA ELETTORALE
Operazioni preliminari
1.
2.
3.
Articolo 29
Il Delegato dell’Ordinario diocesano, in qualità di Presidente del seggio elettorale, designa un
Consigliere per l’assolvimento dell’ufficio di Segretario e due per quello di Scrutatore.
Le schede elettorali prestampate con i nominativi dei consiglieri, recanti l’indicazione della
data e il numero d’ordine della votazione vengono autenticate dal Presidente e da uno
scrutatore.
Sono omesse le formalità circa l’urna elettorale.
Operazioni di voto
1.
2.
Articolo 30
Terminate le operazioni preliminari, il Presidente ammette al voto ciascun Consigliere in
ordine di anzianità.
Il voto viene espresso da ciascun elettore nella sede idonea apponendo un segno di croce sul
nominativo del candidato prescelto.
Scrutinio
1.
2.
Articolo 31
Terminate le operazioni di voto, analogamente a quanto descritto all’Art. 25 del presente
regolamento il Presidente procede allo scrutinio al termine del quale comunica il risultato
della votazione.
In caso di votazione inefficace si procede come disposto all’Art. 28 comma 3 del presente
regolamento; in caso contrario il Presidente procede alla proclamazione dell’eletto e
successivamente lo interroga sull’accettazione dell’elezione.
Elezione degli Officiali
Articolo 32
Manifestata da parte del Priore l’accettazione dell’elezione, ai sensi dell’Art. 19 comma 1 dello
statuto, il Consiglio procede ad eleggere a maggioranza assoluta, su proposta del Priore, gli
Officiali della Confraternita, sottoponendo i singoli nominativi al voto per levata di mano.
Professione di fede, giuramento e dichiarazioni degli eletti
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Articolo 33
Gli Officiali, dopo aver manifestato l’accettazione dell’elezione, formulano insieme al Priore e ai
Consiglieri la professione di fede, il giuramento e le dichiarazioni previste dall’Art. 19 comma 2
dello Statuto.
Verbalizzazione degli atti e archiviazione
1.
2.
3.
Articolo 34
Tutti gli atti relativi alle votazioni, incluse quelle inefficaci, devono essere accuratamente
verbalizzati.
Il Segretario redige il processo verbale della votazione efficace in triplice copia, firmata in ogni
foglio, sottoscritta dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori nel quale sono riportati i
risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione. La prima copia viene conservata
nell’archivio della Confraternita. La seconda copia viene trasmessa all’Ordinario Diocesano
unitamente alla istanza di conferma del Priore e del Consiglio Direttivo e al verbale della
Assemblea Plenaria dei Soci. La terza copia viene allegata al materiale elettorale costituito da:
a) schede corrispondenti alla votazione efficace;
b) schede delle eventuali votazioni inefficaci in plico separato;
c) verbali delle eventuali votazioni inefficaci;
chiuso in busta sigillata, datata e firmata dai componenti del seggio elettorale e custodita
nell’Archivio della Confraternita per l’intera durata del triennio.
A nessuno è consentito aprire la busta di cui sopra, avere accesso al materiale elettorale in essa
custodito o asportarlo senza il permesso scritto dell’Ordinario diocesano, la presenza di due
testimoni e la regolare verbalizzazione di ogni atto di ricognizione.
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Titolo IV
Disposizioni
Disposizioni finali
Rinvio allo Statuto
Articolo 35
Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le norme del CJC e le disposizioni dello
statuto.
Entrata in vigore
Articolo 36
Il presente regolamento, approvato dall’autorità ecclesiastica, entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione all’albo della sede dell’Associazione.
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APPENDICE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Scheda elettorale
1.
2.
3.
Le schede elettorali devono essere di carta consistente con i segni di piegatura pretracciati, di
colore e dimensioni diverse; azzurro chiaro, di cm. 42,00 x cm. 29,7 per le votazioni di cui al
titolo secondo; giallo chiaro, di cm. 21,00 x cm. 29,7 per le elezioni di cui al titolo terzo del
presente regolamento.
Sulla faccia esterna deve essere indicata data, denominazione dell’elezione per cui vengono
impiegate e localizzazione della sede per l’impressione del bollo e per l’apposizione delle
firme di autenticazione.
Sulla faccia interna, in base al tipo di votazione, devono essere indicati i nomi dei candidati
eleggibili, secondo il disposto del presente regolamento.
Urna elettorale
L’urna elettorale, costituita di solido materiale, non trasparente, di dimensioni cm. 40 x cm. 40 x
cm. 40, deve essere dotata di faccia superiore rimovibile e provvista di feritoia per la deposizione
delle schede.
Banco di presidenza
Il banco di presidenza del seggio elettorale, su cui è stabilmente allocata l’urna elettorale e su cui
vengono compiute le operazioni preliminari e di scrutinio deve essere senza coperture di alcun
genere e collocato in maniera tale da potervi girare attorno.
Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 9 Giugno 2002.
__________________________
Mario Masiello
PRIORE
__________________________
__________________________
Don Massimo Girondino
CAPPELLANO
L. S.
13
__________________________
Francesco Sarubbi
SEGRETARIO
__________________________