(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Transcript
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
22. 1 . 77
N. L 19/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 114/77 DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 1977
relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di
Singapore
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
sivo dei volumi autorizzati a norma delle attuali condi
zioni di importazione al fabbisogno di approvvigiona
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
mento dei mercati ;
europea, in particolare l'articolo 1 1 3,
considerando la necessità di garantire che gli obiettivi
dell'accordo non siano aggirati con importazioni indi
rette di prodotti originari di Singapore ;
vista la proposta della Commissione,
considerando
che,
nel
quadro
dell'accordo
sul
commercio internazionale dei tessili, la Comunità
economica europea e la Repubblica di Singapore
hanno negoziato un accordo sul commercio di
prodotti tessili ; che la Commissione ha presentato al
Consiglio una raccomandazione di regolamento rela
tiva alla conclusione di detto accordo, in appresso
considerando che i limiti quantitativi previsti dall'ac
cordo si applicano alle esportazioni da Singapore e
che di conseguenza occorre imputare le merci impor
tate al limite quantitativo in vigore per l'anno in cui
tali merci sono state esportate da Singapore ;
denominato « accordo » ;
considerando che per taluni prodotti tessili l'accordo
considerando la necessità, per applicare l'accordo, di
adottare un regime di importazione per i prodotti in
questione ;
stabilisce una procedura di consultazione che consente
di adottare misure di salvaguardia in caso di effettivo
rischio di disorganizzazione del mercato ; che, confor
memente a questa procedura, la Repubblica di Singa
considerando che l'accordo comporta per la Comunità
l'obbligo di autorizzare l'importazione di taluni
delle esportazioni di alcuni prodotti tessili in taluni
Stati membri ; che l'osservanza di questi limiti quanti
tativi sarà garantita da un sistema di controllo bilate
prodotti tessili entro i limiti quantitativi previsti, la cui
osservanza sarà garantita da un sistema di controllo
pore si è impegnata ad introdurre un'autolimitazione
rale ;
bilaterale ;
considerando che è pertanto opportuno fissare i limiti
considerando che è pertanto opportuno adottare dispo
sizioni adeguate, valide nella Comunità per gli anni
1976 e 1977, nonché i criteri per la ripartizione dei
limiti quantitativi concordati con la Repubblica di
Singapore ;
considerando che, a causa delle rilevanti disparità
esistenti fra le condizioni alle quali sono attualmente
soggette le importazioni dei prodotti in questione
negli Stati membri e della particolare sensibilità
quantitativi applicabili all'importazione di questi
prodotti negli Stati membri interessati, nonché le rela
tive modalità di gestione da parte degli Stati membri ;
considerando che l'accordo stipula che i prodotti intro
dotti nel territorio doganale della Comunità in regime
di perfezionamento attivo o con un altro regime di
ammissione temporanea e riesportati da questo terri
torio tali e quali o dopo trasformazione non saranno
imputati ai limiti quantitativi convenuti ;
dell'industria tessile della Comunità, dette condizioni
di importazione possono essere uniformate solo
progressivamente ; che a tale scopo è necessario in
particolare adottare, come criterio di ripartizione dei
limiti quantitativi comunitari , l'adeguamento progres
considerando che, in base all'accordo sul commercio
internazionale dei tessili , su cui si fonda l'accordo, e
precisamente in base all'articolo 12, l'accordo non si
applica ai prodotti tessili di seta, di lino o di ramié ;
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 19/2
considerando che i limiti quantitativi fissati per 1 anno
1975 dall'accordo non sono stati interamente utilizzati
22. 1 . 77
zione non vengono imputati ai limiti quantitativi di
cui al paragrafo 1 .
e che la Repubblica di Singapore ha notificato alla
Comunità l'intenzione di riportarne le frazioni inutiliz
zate al 1976 nella misura autorizzata dall'articolo 7
Articolo 2
dell'accordo,
1.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'importazione nella
Comunità dei prodotti tessili originari di Singapore
indicati nell'allegato B non è soggetta a restrizioni
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . L'importazione nella Comunità dei prodotti
tessili indicati nell'allegato A, originari di Singapore
ed esportati tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre
1977, è soggetta ai limiti quantitativi concordati tra la
Comunità e la Repubblica di Singapore e indicati in
detto allegato.
2. I limiti quantitativi sono ripartiti tra gli Stati
membri secondo la procedura di cui al regolamento
(CEE) n . 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970,
quantitative.
2. Negli Stati membri indicati nell'allegato B,
l'importazione dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1
esportati da Singapore tra il 1° gennaio 1976 e il 31
dicembre 1977 è soggetta ai limiti quantitativi indicati
in detto allegato.
Questi limiti quantitativi possono essere modificati
secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n.
1023/70, in particolare all'articolo 11 .
3.
I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili
ai limiti quantitativi di cui al presente articolo.
relativo all'instaurazione di una procedura comune di
gestione dei contingenti quantitativi ('), in particolare
all'articolo 11 , in modo da consentire l'espansione e lo
sviluppo ordinato del commercio dei tessili, nonché il
riporto e l'anticipo da un anno all'altro.
La ripartizione viene nondimento effettuata in base ai
volumi d'importazione ammessi alle condizioni attual
mente applicate negli Stati membri e comporta
aliquote di incremento annuo notevolmente più
elevate per gli Stati membri nei quali questi volumi
sono relativamente più bassi, in modo da ravvicinarla
progressivamente al fabbisogno di approvvigiona
mento dei mercati .
3 . Le autorità competenti degli Stati membri inte
ressati autorizzano l'importazione dei prodotti di cui al
paragrafo 1 nei limiti quantitativi fissati, automatica
mente e senza ritardo, su presentazione da parte
dell'importatore dell'originale della licenza di esporta
zioné esportazione rilasciata dalle autorità competenti
della Repubblica di Singapore, contenente gli
elementi indicati nell'allegato C.
4.
Le importazioni autorizzate sono imputate ai
limiti quantitativi validi per l'anno in cui i prodotti
sono stati imbarcati nel territorio di Singapore per
essere esportati nella Comunità.
5. I prodotti introdotti nel territorio doganale della
Comunità in regime di perfezionamento attivo o con
un altro regime di ammissione temporanea e riespor
tati da questo territorio tali e quali do dopo trasforma
(') GU n . L 124 dell'8 . 6. 1970, pag. 1 .
ci rticolo 3
L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili
indicati qui di seguito, originari di Singapore e
accompagnati da un certificato rilasciato e vistato dalle
competenti autorità della Repubblica di Singapore e
completo degli elementi indicati nell'allegato D, non
è soggetta a restrizioni quantitative :
a) tessuti di cotone di fabbricazione artigianale fami
liare su telaio a mano, contenenti non più del 5 %
in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali, consi
stenti in articoli tradizionalmente del tipo tessuto
su telaio a mano ed effettivamente tessuti su telaio
in cui la forza motrice viene fornita esclusivamente
dagli operatori (in cui cioè i tre movimenti princi
pali della tessitura, vale a dire la formazione del
passo, l'inserzione della trama e la battitura,
vengono operati a mano o col piede senza ricorrere
ad altre fonti di energia) ;
b) prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti da detti
tessuti fabbricati su telaio a mano ;
c) prodotti tessili tradizionali del folklore di Singa
pore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano, a
domicilio, in officine del tipo a produzione artigia
nale familiare .
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
22. 1 . 77
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 19/3
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri . .
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1977.
Per il Consiglio
Il Presidente
Anthony CROSLAND
ALLEGATO A
Limiti quantitativi di cui all'articolo 1
Limiti quantitativi (1 000 pezzi)
Cate
N. della
tariffa
Voce Nimexe
goria n.
doganale
( 1976)
Descrizione delle merci
1
lo. 11 . 1975 —
31 . 12 . 1976
comune
Sottovesti (biancheria da dosso per uomo e
per ragazzo, compresi i colli, colletti,
sparati e polsini :
ex 61.03
61.03-11 ; 15 ; ex
19
— Camicie e camicette non di seta, di
cascami di seta o di lino o ramié
4 328
1977
3 932
N. L 19/4
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
22 . 1 . 77
ALLEGATO B
Limiti quantitativi di cui all'articolo 2
N. della
Categoria
tariffa
Voce NIMEXE
n.
doganale
( 1976)
Descrizione delle merci
Stato
membro
Limiti
Unita
comune
2
55.09
Altri tessuti di cotone
55.09-tutte le voci
Francia
1 000 kg
quantitativi
( 1976)
1 320
666
Italia
di cui :
2a
ex 55.09
55.09-03 ; 04 ;
51 ; 52 ; 53 ; 54 ;
56 ; 57 ; 59 ; 61 ;
64 ; 65 ; 66 ; 67 ;
ex 71 ; 81 ; 82 ;
84 ; 86 ; 87 ; 92 ;
05 ;
55 ;
63 ;
69 ;
83 ;
93 ;
Altri tessuti di cotone :
Francia
1 000 kg
Francia
pezzi
2 090 000
Francia
pezzi
1 760 000
Francia
pezzi
( 1 . 9 . 1976 -
300
— non grezzi né imbianchiti
97
3
Indumenti esterni, accessori di abbi
60.05
gliamento ed altri manufatti , a ma
glia non elastica né gommata :
ex A. Indumenti esterni ed acces
60.05-01 ; 22 ; 23 ;
24 ; 25 ; ex 29 ; 31 ;
32 ; 33 ; 34 ; ex 39
sori di abbigliamento :
— Maglioni, pullovers, slip
overs, twinsets, giubbotti,
giacche e bluse non di
seta, di cascami di seta o
di lino o ramiè
4
Sottovesti (biancheria da dosso per
ex 61.03
uomo e per ragazzo, compresi i
colli, colletti, sparati e polsini :
61.03-11 ; 15 ;
ex 19 ; 31 ; 35 ;
— non di seta, di cascami di seta o
di lino o ramiè
ex 39
5
61.02
Indumenti esterni per donna, per
ragazza e per bambini :
ex B. diversi dai manufatti per
bambini piccoli (bébés) :
— Camicette e bluse :
61.02-83
— di fibre tessili sinteti
che
31 8 . 1977)
750 000
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
22. 1 . 77
ALLEGATO C
Elementi di cui all'articolo 1 , paragrafo 3
Le licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (') per i
prodotti di cui al presente regolamento indicano o comprendono :
1 . destinazione, in particolare lo Stato membro destinatario,
2. numero progressivo,
3. nome ed indirizzo dell'importatore,
4. nome ed indirizzo dell'esportatore,
5. quantità netta nelle unità indicate negli allegati A e B del presente regolamento e valore dei
prodotti interessati dalla licenza,
6. categoria alla quale il prodotto è stato imputato dalle competenti autorità della Repubblica di
Singapore e designazione dei prodotti,
7. un attestato dal quale risulti che la quantità considerata è imputata alla quota parte del massimale
convenuto per le esportazioni nella Comunità assegnata allo Stato membro destinatario o,
eventualmente, che questa quantità è destinata alla riesportazione, immediata o a trasformazione
effettuata, fuori della Comunità,
8 . l'anno durante il quale i prodotti sono stati esportati, ossia imbarcati nel territorio di Singapore per
essere esportati nella Comunità.
(') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore.
N. L 19 / 5
22. 1 . 77
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 19/6
ALLEGATO D
Certificato di cui all'articolo 3
Il certificato rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di Singapore (! ) per i prodotti
indicati all'articolo 3 del presente regolamento comprende :
1 . l'intestazione seguente :
« Certificato relativo ai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano e ai prodotti ottenuti da questi
tessuti »,
2. nome e indirizzo del fabbricante,
3 . nome e indirizzo dell'esportatore,
4. nome e indirizzo dell'importatore nella Comunità,
5 . descrizione delle merci,
6. quantità (tonnellate o pezzi),
7 . nome della nave o numero del volo,
8 . porto o aeroporto di destinazione,
9 . l'attestato' seguente (2) :
• Il presente documento certifica che la fornitura suindicata è composta di :
— tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano [nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i)
dell'accordo], contenenti non più del 5 % in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali ;
— prodotti dell'artigianato familiare, ottenuti dai tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano
[nelle condizioni definite all'articolo 4.1 i) dell'accordo] ;
— prodotti tessili tradizionali del folklore di Singapore, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a
mano, a domicilio, in officine del tipo a produzione artigianale familiare .
Firmato
(') Department of Trade, Ministry of Finance , Singapore .
(*) Le condizioni menzionate al primo e secondo trattino sono quelle indicate all'articolo 3 del presente regolamento.
»