BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO
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BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO
BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO DI APPLICAZIONE. In riferimento all’ambito di applicazione dell’agevolazione si segnala che questa è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa: ne rimangono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione sia le attività già in esercizio alla data del 25.06.2014 (data di entrata in vigore del decreto), sia quelle costituite successivamente alla stessa data. I BENI INTERESSATI. I beni interessati dall’agevolazione sono i beni strumentali (nuovi) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. La tabella ATECO completa è riportata in calce), acquistati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015. L’Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento alla “Tremonti-ter”, aveva chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione (così circ. 44/2009). Ciò significa che è necessario verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni “nuovi”, restano esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. ULTERIORI CONDIZIONI. Secondo quanto stabilito, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del crediti d’imposta solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99. L’AGEVOLAZIONE – IL CALCOLO. Possono usufruire dell’agevolazione anche: - i soggetti in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni; - i soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In riferimento al calcolo dell’agevolazione si deve, dunque, distinguere tra: a) le attività d’impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni; In riferimento alle attività d’impresa esercitate da almeno 5 anni dall’entrata in vigore del Dl viene stabilito che la base di calcolo dell’agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Siamo in presenza di una “media variabile” il che significa che con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta normale (01.01 – 31.12): - per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 occorre considerare la media degli investimenti 20092013; - per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 occorre considerare la media degli investimenti 20102014. Esempio: Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000 euro. La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro. L’investimento incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d’imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000). b) le attività di impresa esercitate per un periodo inferiore a 5 anni; Per i soggetti che esercitano attività di impresa da un periodo inferiore a cinque anni la media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella stessa divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Questo significa anche che le imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013, anteriore al 2014), potranno godere dell’agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati, proprio in virtù della possibilità di non considerare il periodo d’imposta pregresso – in questo caso, l’unico – caratterizzato dal più elevato livello di investimenti. c) le attività d’impresa avviate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 91/2014. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del DL, il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato, con la possibilità, dunque, di fruire dell’agevolazione anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto. ALIQUOTA APPLICABILE E’ PARI AL 15%. L’aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d’imposta è pari al 15% in tutti i casi di applicazione dell’agevolazione. In altre parole, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per beni di cui alla divisione 28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà, come già detto, di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (“media variabile”). Esempio: una ditta effettua un investimento di € 750.000 in beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a: - anno 2009 € 100.000 - anno 2010 € 200.000 - anno 2011 € 300.000 - anno 2012 € 200.000 - anno 2013 € 200.000 Media € 200.000 (€ 1.000.000 / 5). Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato effettuato in misura maggiore il periodo del 2001 può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa quindi risulta pari a € 150.000 (100.000+200.000+200.000+100.000) /4. L’eccedenza dell’investimento, pertanto, è pari a 750.000 – 150.000= € 600.000. Il credito d’imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a € 90.000. Si precisa che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ne alla base imponibile ai fini IRAP. MODALITA’ DI FRUIZIONE Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Viene stabilito che in riferimento a tale credito non si applica il limite di compensazione a 250.000 euro previsto dall’articolo 1 comma 53 della legge n. 244/2007. Proseguendo nel nostro esempio, l’importo di € 90.000 dovrà essere dichiarato nel periodo d’imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per € 30.000 a partire dal 01.01 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Nel caso di investimento nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell’agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016. REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è revocato in due ipotesi, ovvero se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, oppure se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro i termini di scadenza dell’accertamento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione Macchinari – Apparecchiature Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 28.1 Macchine di impiego generale 28.11 Motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 28.11.1 Motori a combustione interna (inclusi parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.11 Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 28.11.2 – 28.11.20 Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori) 28.12 – 28.12.0 – 28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche 28.13 – 28.13.0 – 28.13.00 Altre pompe e compressori 28.14 – 28.14.0 – 28.14.00 Altri rubinetti e valvole 28.15 Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 28.15.1–28.15.10 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 28.15.2 – 28.15.20 Cuscinetti a sfere 28.2 Altre macchine di impiego generale 28.21 Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 28.21.1 – 28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori 28.21.2 Sistemi di riscaldamento 28.21.21 Caldaie per riscaldamento 28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento 28.22 – 28.22.0 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili 28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 28.22.03 Carriole 28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.23 – 28.23.0 Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e unità periferiche 28.23.01 Cartucce toner 28.23.09 Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e periferiche) 28.24 – 28.24.0 – 28.24.00 Utensili portatili a motore 28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 28.25.0 – 28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi 28.29 Altre macchine di impiego generale nca 28.29.1 – 28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 28.29.2 – 28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere(inclusi parti e accessori) 28.29.3 – 28.29.30 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) 28.29.9 Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico nca 28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 28.29.92 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) 28.29.99 Altro materiale meccanico di altre macchine di impiego generale nca 28.3 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.30 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.30.1 – 28.30.10 Trattori agricoli 28.30.9 – 28.30.90 Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica 28.4 Macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili 28.41 Macchine utensili per la formatura dei metalli 28.41.0 – 28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 28.49 Altre macchine utensili 28.49.0 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.49.01 Macchine per la galvanostegia 28.49.09 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.9 Altre macchine per impieghi speciali 28.91 Macchine per la metallurgia 28.91.0 – 28.91.00 Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 28.92 Macchine da miniera, cava e cantiere 28.92.0 Macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 28.92.01 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi parti e accessori) 28.93 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 28.93.0 – 28.93.00 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori) 28.94 Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (inclusi parti e accessori) 28.94.1 – 28.94.10 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 28.94.2 – 28.94.20 Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 28.94.3 – 28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 28.95 – 28.95.0 – 28.95.00 Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 – 28.96.0 – 28.96.00 Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99 Macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 28.99.1 – 28.99.10 Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.2 – 28.99.20 Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 28.99.3 – 28.99.30 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 28.99.9 Altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 28.99.91 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 28.99.92 Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento 28.99.93 Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento 28.99.99 Altre macchine e attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori