BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO

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BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO
BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15%
AMBITO DI APPLICAZIONE.
In riferimento all’ambito di applicazione dell’agevolazione si segnala che questa è riservata ai soggetti titolari di
reddito d’impresa: ne rimangono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione
sia le attività già in esercizio alla data del 25.06.2014 (data di entrata in vigore del decreto), sia quelle costituite
successivamente alla stessa data.
I BENI INTERESSATI.
I beni interessati dall’agevolazione sono i beni strumentali (nuovi) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (Si
tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui
processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. La
tabella ATECO completa è riportata in calce), acquistati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.
L’Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento alla “Tremonti-ter”, aveva chiarito che, ai fini dell’agevolazione,
rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente
abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione (così circ. 44/2009). Ciò significa che è necessario
verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO
2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti,
attrezzature, ecc.). Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni
“nuovi”, restano esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati. Il
credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
ULTERIORI CONDIZIONI.
Secondo quanto stabilito, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del
crediti d’imposta solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.
L’AGEVOLAZIONE – IL CALCOLO.
Possono usufruire dell’agevolazione anche:
- i soggetti in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l’attività da meno di
cinque anni;
- i soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno
2015.
In riferimento al calcolo dell’agevolazione si deve, dunque, distinguere tra:
a) le attività d’impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni;
In riferimento alle attività d’impresa esercitate da almeno 5 anni dall’entrata in vigore del Dl viene stabilito che la
base di calcolo dell’agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Siamo in presenza di una “media variabile” il che significa che con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta
normale (01.01 – 31.12):
- per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 occorre considerare la media degli investimenti 20092013;
- per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 occorre considerare la media degli investimenti 20102014.
Esempio: Una società sostiene nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014 investimenti agevolabili per 100.000
euro. La media degli investimenti dei cinque periodi precedenti (2009-2013) è pari a 60.000 euro. L’investimento
incrementale è dunque pari a 40.000; il credito d’imposta spettante è pari a 6.000 euro (15% di 40.000).
b) le attività di impresa esercitate per un periodo inferiore a 5 anni;
Per i soggetti che esercitano attività di impresa da un periodo inferiore a cinque anni la media degli investimenti in
beni strumentali (compresi nella stessa divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Questo significa anche che le imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data
di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013, anteriore al 2014),
potranno godere dell’agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati, proprio in virtù della possibilità di non
considerare il periodo d’imposta pregresso – in questo caso, l’unico – caratterizzato dal più elevato livello di
investimenti.
c) le attività d’impresa avviate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 91/2014.
Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del DL, il credito d’imposta si applica con
riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato, con la possibilità,
dunque, di fruire dell’agevolazione anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto.
ALIQUOTA APPLICABILE E’ PARI AL 15%.
L’aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d’imposta è pari al 15% in tutti i casi di applicazione
dell’agevolazione. In altre parole, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per beni di cui alla divisione
28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei
cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà, come già detto, di escludere dal calcolo della media il periodo in
cui l’investimento è stato maggiore (“media variabile”). Esempio: una ditta effettua un investimento di € 750.000 in
beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a:
- anno 2009 € 100.000
- anno 2010 € 200.000
- anno 2011 € 300.000
- anno 2012 € 200.000
- anno 2013 € 200.000
Media € 200.000 (€ 1.000.000 / 5).
Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato effettuato in misura
maggiore il periodo del 2001 può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa quindi risulta pari a €
150.000 (100.000+200.000+200.000+100.000) /4. L’eccedenza dell’investimento, pertanto, è pari a 750.000 –
150.000= € 600.000. Il credito d’imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a € 90.000. Si precisa che
l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ne alla base imponibile ai fini IRAP.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d’imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi
nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è
utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d’imposta di imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.
Viene stabilito che in riferimento a tale credito non si applica il limite di compensazione a 250.000 euro previsto
dall’articolo 1 comma 53 della legge n. 244/2007. Proseguendo nel nostro esempio, l’importo di € 90.000 dovrà
essere dichiarato nel periodo d’imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per € 30.000 a partire dal 01.01
del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Nel caso di investimento
nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell’agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016.
REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è revocato in due ipotesi, ovvero se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto,
oppure se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro i termini di scadenza dell’accertamento in strutture
produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione
Macchinari – Apparecchiature
Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO
28.1 Macchine di impiego generale
28.11 Motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1 Motori a combustione interna (inclusi parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi
di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11 Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad
aeromobili)
28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2 – 28.11.20 Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori)
28.12 – 28.12.0 – 28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche
28.13 – 28.13.0 – 28.13.00 Altre pompe e compressori
28.14 – 28.14.0 – 28.14.00 Altri rubinetti e valvole
28.15 Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.15.1–28.15.10 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli)
28.15.2 – 28.15.20 Cuscinetti a sfere
28.2 Altre macchine di impiego generale
28.21 Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1 – 28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori
28.21.2 Sistemi di riscaldamento
28.21.21 Caldaie per riscaldamento
28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento
28.22 – 28.22.0 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 Carriole
28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23 – 28.23.0 Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e unità periferiche
28.23.01 Cartucce toner
28.23.09 Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e periferiche)
28.24 – 28.24.0 – 28.24.00 Utensili portatili a motore
28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 – 28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
condizionatori domestici fissi
28.29 Altre macchine di impiego generale nca
28.29.1 – 28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
28.29.2 – 28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere(inclusi parti e accessori)
28.29.3 – 28.29.30 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse
parti e accessori)
28.29.9 Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico nca
28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi
quelli ottici)
28.29.99 Altro materiale meccanico di altre macchine di impiego generale nca
28.3 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1 – 28.30.10 Trattori agricoli
28.30.9 – 28.30.90 Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica
28.4 Macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili
28.41 Macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0 – 28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
28.49 Altre macchine utensili
28.49.0 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.49.01 Macchine per la galvanostegia
28.49.09 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9 Altre macchine per impieghi speciali
28.91 Macchine per la metallurgia
28.91.0 – 28.91.00 Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92 Macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0 Macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e
cantieri
28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi parti e accessori)
28.93 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.93.0 – 28.93.00 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e
accessori)
28.94 Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (inclusi parti e accessori)
28.94.1 – 28.94.10 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili,
di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2 – 28.94.20 Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
28.94.3 – 28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.95 – 28.95.0 – 28.95.00 Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.96 – 28.96.0 – 28.96.00 Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
28.99 Macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.1 – 28.99.10 Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2 – 28.99.20 Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3 – 28.99.30 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9 Altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.91 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per
il bilanciamento
28.99.99 Altre macchine e attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori