Note sul modulo di domanda di disegno/modello

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Note sul modulo di domanda di disegno/modello
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI)
(marchi, disegni e modelli)
Note sul modulo di domanda di disegno/modello
comunitario registrato
1. Osservazioni generali
1.1 Uso del modulo
Il modulo è fornito dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) in conformità
dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2202 del Consiglio su disegni e
modelli comunitari (REDC). Il modulo è fornito gratuitamente dall’UAM, è possibile scaricarlo
dal sito Web dell’UAMI (http://www.oami.europa.eu) ed anche riprodurlo liberamente.
I richiedenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con formato o struttura simile, ad
esempio moduli generati da computer, sulla base delle informazioni contenute nel modulo di
domanda.
Nel caso in cui si utilizzino tali moduli creati elettronicamente, si potrà evitare l’uso di allegati
semplicemente ampliando la versione originale, là dove si richieda maggiore spazio.
La corretta compilazione del modulo di domanda fornito dall’UAMI garantisce l’adempimento
di tutti i requisiti formali previsti all’articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio su disegni e modelli comunitari (RDC).
Il suo uso è pertanto raccomandato, anche se i richiedenti sono liberi di usare il proprio
modulo.
Si raccomanda di compilare il modulo nel modo più esauriente possibile al momento del
deposito, al fine di facilitare ed accelerare il trattamento della domanda. Tutti i campi
contenenti un asterisco (*) sono obbligatori.
Il modulo di domanda va utilizzato sia per le domande singole che per quelle multiple.
Domanda singola: domanda di registrazione di un solo disegno o modello,
indipendentemente dal numero di prospettive utilizzate per riprodurlo graficamente.
Domanda multipla: domanda di registrazione di più disegni o modelli mediante un unico
modulo. Non vi è un limite massimo per il numero di disegni o modelli da registrare.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’UAMI al seguente numero di telefono: (34)
965 139 100.
1.2 Invio dei moduli
I moduli compilati dovranno essere inviati direttamente all’UAMI ad Alicante oppure, a scelta
del richiedente, a uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri o
all’ufficio dei disegni e dei modelli del Benelux. Le domande, come pure le relative
comunicazioni, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
UAMI NOTE-IT
Mod.005-02/2006
Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
Avenida de Europa, 4, E-03080 Alicante, Spagna
Avenida de Europa, 4, E - 03008 Alicante, Spagna
Tel. (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344 - www.oami.europa.eu
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comunitario registrato
Le comunicazioni trasmesse via fax dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
numero di fax dell’UAMI:
+34 965 131 344
In caso di deposito via fax, è probabile che la qualità della riproduzione del disegno o modello
non sia soddisfacente (segnatamente nel caso delle fotografie), poiché questa tecnologia non
è adatta alla trasmissione d’immagini.
Il deposito via fax è pertanto sconsigliato in generale. Tuttavia, se il richiedente desidera
comunque presentare la domanda via fax, deve assicurarsi che, entro un mese dalla data di
ricevimento del fax, una copia cartacea della rappresentazione sia inviata all’UAMI.
L’esaminatore attenderà una copia di conferma per un mese al massimo, prima di procedere
all’esame della domanda.
2. Il modulo, prima pagina
2.1 Tipo di domanda
2.1.1 Domanda multipla
Contrassegnare questa casella se la domanda riguarda più di un disegno o modello.
2.1.2 Numero di disegni/modelli
In caso di domanda multipla, indicare in questa casella il “numero di disegni/modelli”
contenuto nella domanda, esprimendolo in cifre arabe. Il numero di disegni/modelli non va
confuso con il “numero di prospettive” che rappresentano i disegni o modelli (la
“rappresentazione” di un disegno o modello deve consistere di almeno una prospettiva, ma è
possibile presentarne un massimo di 7).
2.1.3 Differimento
Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all’atto del
deposito di una domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello sia differita per un
periodo massimo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure
dalla data di priorità.
Contrassegnare questa casella se la domanda contiene almeno un disegno o modello la cui
pubblicazione è differita. In questo modo l’UAMI può individuare immediatamente le domande
contenenti almeno un disegno o modello la cui pubblicazione è differita.
2.1.4 Campione
Contrassegnare questa casella se la domanda contiene almeno un disegno o modello la cui
rappresentazione grafica è sostituita da un campione. I campioni possono essere presentati
soltanto se il disegno è bidimensionale e se la pubblicazione del disegno è differita.
Se si contrassegna questa casella, è necessario contrassegnare anche la casella
“Differimento”(vedi sopra).
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Le domande contenenti almeno un disegno o modello la cui rappresentazione è sostituita da
un campione vanno inviate in plico unico o consegnate direttamente all’ufficio ricevente. Il
plico deve contenere cinque copie identiche di ogni campione.
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2.2 Riferimento del richiedente/rappresentante
Il richiedente o rappresentante può indicare nell’apposito spazio il proprio riferimento,
composto da non più di 20 caratteri,
ad es.: iniziali, stringa di lettere, ecc.
Questo riferimento sarà utilizzato dall’UAMI per verificare il pagamento della tassa (ossia per
verificare che il pagamento corrisponda ad una determinata domanda).
2.3 Lingue
2.3.1 Lingua della domanda
Il richiedente deve indicare la lingua in cui deposita la domanda, che può essere una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
I codici ISO composti da due lettere (codici stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione al fine di identificare le lingue) possono essere indicati nell’apposita
casella.
2.3.2 Seconda lingua
Il richiedente è altresì tenuto ad indicare una seconda lingua, che deve essere una delle
cinque lingue dell’UAMI (francese-FR, inglese-EN, italiano-IT, spagnolo-ES o tedesco-DE) e
deve essere diversa dalla prima lingua.
2.4 Richiedente
Nel caso in cui il richiedente abbia già un numero di identificazione (ID) assegnatoli
dall’UAMI, basterà specificare tale numero e il nome. In caso contrario, il richiedente deve
essere identificato specificando il suo nome, il suo indirizzo, la sua cittadinanza e/o lo stato di
costituzione.
Il campo relativo alla forma giuridica è obbligatorio per le persone giuridiche. Se, tuttavia, si
desidera che la forma giuridica compaia nelle pubblicazioni ufficiali, occorre inserirla anche
nella denominazione nel campo di cui sopra. Se non viene inclusa non comparirà nelle
pubblicazioni o nei certificati.
2.5 Rappresentante
La rappresentanza è obbligatoria per tutti i richiedenti, siano essi persone fisiche o giuridiche,
che non hanno domicilio, né sede, né stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo
nella Comunità. Tutte le altre persone possono agire direttamente oppure scegliere di
nominare un rappresentante nel modulo di domanda. La rappresentanza non è obbligatoria ai
fini del deposito della domanda.
Se la domanda è presentata direttamente dal richiedente, tutte le comunicazioni successive
scambiate dall’UAMI o con l’UAMI dovranno essere effettuate tramite un rappresentante. I
rappresentanti devono indicare il loro nome unitamente al numero ID assegnato loro
dall’UAMI. Se non si dispone del numero ID, nel modulo di domanda devono essere inserite
le necessarie informazioni relative al rappresentante esistente/di nuova nomina.
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La rappresentanza dinanzi all’UAMI può essere effettuata da rappresentanti professionisti
compresi in una delle due categorie seguenti:
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•
•
avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano domicilio
professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in
materia di marchi o di disegni e modelli, a seconda dei casi;
mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’UAMI. I mandatari abilitati che si trovano
nell’elenco relativo ai marchi comunitari possono esercitare in materia di disegni e
modelli. Invece, i mandatari abilitati che si trovano nell’elenco relativo ai disegni e modelli
comunitari non possono esercitare in materia di marchi.
Il richiedente può anche agire tramite un dipendente. Nel caso in cui venga nominato un
dipendente, occorre indicarne il nome nel riquadro intitolato “rappresentante”. I dipendenti di
una persona giuridica che abbia domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale
reale ed effettivo all’interno della Comunità europea potranno rappresentare anche altre
persone giuridiche esclusivamente a condizione che tra le persone giuridiche esista un
legame economico, ad esempio nel caso di proprietà o controllo comune. Ciò vale anche
quando il richiedente è una persona giuridica priva di domicilio, sede o stabilimento nella
Comunità europea. In tal caso, è necessario riportare in un allegato le informazioni relative
alla persona giuridica il cui dipendente agisce a nome del richiedente e le informazioni
riguardanti il tipo di legame economico (società madre, affiliata, filiale, ecc.).
L’UAMI comunicherà quindi con il rappresentante se nominato.
I rappresentanti ai quali è stato già assegnato un numero ID per le questioni riguardanti i
marchi comunitari dovranno usare tale numero. Non si assegneranno, infatti, nuovi numeri ID
specificamente per questioni riguardanti i disegni o modelli.
Non è necessario presentare un’autorizzazione di rappresentante, tranne nel caso in cui sia
nominato rappresentante un dipendente del richiedente.
2.6 Nome (persone fisiche e persone giuridiche) e indirizzo
Se i richiedenti/rappresentanti sono più di uno, devono essere indicati nel foglio allegato,
nella sezione “nome del richiedente” o “nome del rappresentante”.
Per le persone fisiche, vanno indicati il nome (o i nomi) ed il cognome in tale ordine.
Se il richiedente è una persona giuridica, bisogna indicarne la denominazione ufficiale e la
forma giuridica (“Incorporated”, "Sociedad Anónima”, “Aktiengesellschaft”, etc.). La forma
giuridica può essere abbreviata nel modo abituale (“Inc.”, “S.A.”, “AG”, etc.).
Qualora l’indirizzo di consegna (via, numero civico, ecc.) sia diverso dall’indirizzo postale (ad
es. casella postale), occorre indicare entrambi gli indirizzi.
L’UAMI li utilizzerà a seconda dei casi. Nelle pubblicazioni figurerà l’indirizzo di consegna.
Occorre inoltre indicare il paese in cui la persona giuridica ha sede e si raccomanda l’uso del
codice standard a due lettere. Lo stato di costituzione (State of incorporation) deve essere
indicato se del caso (USA, Australia ecc.).
Deve inoltre essere indicata la cittadinanza del richiedente.
È necessario fornire i numeri di telefono, i numeri di fax ed altre informazioni di contatto per
facilitare la comunicazione.
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Per ogni richiedente bisogna indicare un solo indirizzo. Se vengono indicati più indirizzi, verrà
preso in considerazione soltanto quello che figura per primo, salvo che il richiedente ne
indichi un secondo per le comunicazioni.
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Nei casi in cui il richiedente cambi indirizzo, dovrà inviare all’UAMI una richiesta separata di
registrazione della modifica per il numero ID (o i numeri ID). Qualora il richiedente abbia più
di un indirizzo, l’UAMI gli assegnerà un numero ID diverso per ciascun indirizzo.
2.7 Elenco di controllo delle tasse
Questo riquadro serve a facilitare il calcolo dell’importo dovuto.
L’importo totale corrisposto deve sempre essere indicato.
Le tasse devono essere corrisposte in euro e contestualmente al deposito della domanda.
L’importo delle tasse da pagare è calcolato per disegno o modello (e non per fotografia o
rappresentazione grafica contenuta nella domanda).
a) Le tasse sono articolate in tre livelli:
I tre tipi di tasse sono caratterizzati dalla stessa struttura:
•
•
•
una tassa di base per un disegno o modello singolo o per il primo disegno o modello di
una domanda multipla,
una tassa ridotta per i disegni e modelli dal secondo al decimo,
una tassa ulteriormente ridotta per i disegni e modelli dall’undicesimo in poi.
In caso di domanda multipla il richiedente deve pagare in ogni caso una tassa di registrazione
di base e una tassa di pubblicazione a tariffa intera per il primo disegno/modello di cui chiede
l’immediata pubblicazione.
Se chiede il differimento, il richiedente deve pagare in ogni caso una tassa di registrazione di
base e una tassa di differimento della pubblicazione a tariffa intera per il primo
disegno/modello di cui chiede il differimento della pubblicazione.
b) Tassa di pubblicazione o tassa di differimento della pubblicazione?
•
PUBBLICAZIONE IMMEDIATA:
Da pagare immediatamente all’atto del deposito: tassa/e di registrazione + tassa/e di
pubblicazione.
•
PUBBLICAZIONE DIFFERITA:
Da pagare immediatamente all’atto del deposito: tassa/e di registrazione + tassa/e di
differimento.
Da pagare successivamente (al più tardi dopo 27 mesi): tassa/e di pubblicazione.
Una domanda multipla può comprendere sia disegni e modelli da pubblicare
immediatamente, sia disegni e modelli per cui si chiede il differimento della pubblicazione.
Al fine di assistere il richiedente, l’UAMI ha messo a punto una calcolatrice delle tasse,
disponibile sul suo sito Web: http://www.oami.europa.eu/en/design/default.htm
2.8 Pagamento delle tasse
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I pagamenti devono essere effettuati in euro (le spese bancarie sono a carico di colui che
effettua il pagamento, il quale è tenuto ad informarne la banca) secondo una delle seguenti
modalità:
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-
addebito su un conto corrente aperto presso l’UAMI, specificando il numero del
conto;
bonifico in euro su un conto bancario intestato all’UAMI, indicando il nome,
l’indirizzo e il numero di riferimento del richiedente o rappresentante e il tipo di
tassa cui si riferisce il pagamento, nonché la data in cui è stato fatto il bonifico;
I conti correnti possono essere aperti presentando domanda scritta all’UAMI indirizzata a:
Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
Dipartimento finanze
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spagna
Telefono: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113
I bonifici possono essere fatti su uno dei seguenti conti bancari dell’UAMI:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Codice Swift (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Swift code (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888
2.9 Firma
Il modulo di domanda deve essere firmato e deve recare il nome del firmatario.
2.10 N. di pagina
Il richiedente deve indicare, nell’apposita casella che si trova in basso a destra su ogni pagina
della domanda, il numero della pagina rispetto al totale. Ciò consente all’UAMI di seguire
l’esatta sequenza dei fogli di rappresentazione e quindi ne agevola l’esame.
3. Il modulo, seconda pagina
La seconda pagina (con il sottotitolo “continuazione”) contiene informazioni specifiche relative
a ciascun disegno/modello.
Se la domanda riguarda più di un disegno/modello, si deve riprodurre il foglio per ciascun
disegno supplementare della domanda multipla.
La domanda deve contenere un numero di pagine “continuazione” pari al numero di disegni e
modelli ivi contenuti, tranne nel caso in cui tutti i dati relativi a tutti i disegni e modelli contenuti
in una domanda multipla siano identici (stessa indicazione del prodotto e classe di Locarno,
stessa priorità di convenzione o stessa priorità di esposizione, stesso autore, stessa
descrizione sintetica della rappresentazione/del campione).
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In tal caso si consiglia di contrassegnare la casella “tutti i dati in appresso sono gli stessi per
tutti i disegni e modelli contenuti nella domanda”, evitando così di inviare più pagine
“continuazione”.
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3.1 N. disegno/modello sul totale
Il richiedente deve indicare, in cifre arabe, il numero del disegno/modello e il numero totale di
disegni e modelli contenuti nella domanda.
ad es.: il terzo disegno/modello di una domanda multipla contenente 60 disegni e
modelli va indicato in tale casella nel modo seguente: 3 sul totale di 60.
3.2 Nome del richiedente
Al fine di agevolare l’esame, il richiedente deve indicare il proprio nome, così come figura
nella prima pagina del modulo.
3.3 Indicazione dei prodotti e indicazione della classificazione di Locarno
3.3.1 Indicazione prodotto(i)
Il richiedente deve compilare la sezione “indicazione prodotto(i)” per ciascun disegno/modello
per il quale presenta la domanda.
Qualora la stessa indicazione del prodotto si applichi a tutti i disegni e modelli contenuti in
una domanda multipla, occorre contrassegnare la casella “stessa indicazione del prodotto per
tutti i disegni e modelli”, mentre si può lasciare in bianco la sezione “indicazione prodotto(i)”
per tutti i disegni e modelli successivi.
L’indicazione dei prodotti deve essere formulata in modo da indicare chiaramente la natura
dei prodotti. Si consiglia vivamente ai richiedenti di utilizzare l’elenco di prodotti
EUROLOCARNO che consente una registrazione più rapida.
L’elenco EUROLOCARNO è disponibile sul sito Web dell’UAMI:
http://www.oami.europa.eu/en/design/default.htm
L’indicazione prodotto(i) non incide sull’entità della protezione dei disegni e modelli comunitari
registrati.
3.3.2 Indicazione delle classi e sottoclassi di Locarno
Il richiedente può indicare la classe di Locarno.
Se usa la terminologia di EUROLOCARNO, troverà automaticamente la classe alla quale
appartiene il prodotto.
Questa indicazione non è obbligatoria e non incide sull’entità della protezione dei disegni e
modelli comunitari registrati.
Nel caso di una domanda multipla, i prodotti in cui si desidera incorporare o ai quali si
desidera applicare i disegni o modelli devono appartenere alla stessa classe della
classificazione di Locarno (tranne in caso di decorazioni/ornamenti).
3.4 Priorità
Possono essere rivendicate una o più priorità nella domanda o successivamente al deposito
della domanda.
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Stessa priorità per tutti i disegni/modelli: se la stessa priorità è applicabile per tutti i disegni e
modelli contenuti in una domanda multipla, occorre contrassegnare l’apposita casella, mentre
si può lasciare in bianco il campo relativo alla priorità per i disegni e modelli successivi.
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I documenti relativi alla priorità (priorità di convenzione e di esposizione) possono essere
forniti entro tre mesi dalla rivendicazione della priorità, tuttavia si raccomanda di inviarli
all’UAMI il più presto possibile.
3.4.1 Priorità di convenzione
Il richiedente deve indicare:
•
•
•
il paese del primo deposito o il codice ISO di tale paese,
la data del primo deposito,
il numero di deposito.
Se i documenti richiesti sono allegati alla domanda (certificato di deposito, certificato di
registrazione), occorre contrassegnare la relativa casella.
Una stessa domanda di disegno/modello può avere più priorità. Tutte le priorità di
convenzione addizionali devono essere indicate dal richiedente nel foglio “allegato”.
Il richiedente deve depositare una copia del certificato di deposito o del certificato di
registrazione entro tre mesi dalla data di deposito della domanda di disegno/modello
comunitario registrato.
3.4.2 Priorità di esposizione
Il richiedente deve indicare:
•
•
•
il nome dell’esposizione,
la data e il luogo dell’esposizione,
la data della prima presentazione.
Nel caso si rivendichi la stessa priorità di esposizione per tutti i disegni e modelli di una
domanda multipla, il richiedente deve contrassegnare la casella “stessa priorità per tutti i
disegni/modelli”. Se i documenti richiesti (attestato di esposizione) sono presentati in allegato,
occorre contrassegnare l’apposita casella.
Una stessa domanda di disegno/modello può avere più priorità. Le eventuali priorità di
esposizione addizionali devono essere indicate dal richiedente nel foglio “allegato”.
Il richiedente deve presentare, entro tre mesi dalla data di deposito della domanda di
disegno/modello comunitario registrato, un attestato rilasciato dall’autorità competente per la
tutela della proprietà industriale all’esposizione. Tale attestato dovrà certificare che il disegno
o modello è stato effettivamente integrato o applicato al prodotto e divulgato in occasione
dell’esposizione, indicandone chiaramente la data di apertura. Se la data della prima
divulgazione del prodotto non coincide con la data di apertura dell’esposizione, indicare la
data della prima divulgazione. Inoltre, l’attestato deve essere corredato da una descrizione
dell’effettiva presentazione del prodotto, debitamente certificata dalla suddetta autorità.
3.5 Autore
Nella sezione “Autore” si possono indicare l’autore o il gruppo di autori e i rispettivi indirizzi.
Per i gruppi di autori è consentita un’indicazione collettiva. Se l’autore ha rinunciato al diritto
di essere citato, occorre contrassegnare l’apposita casella.
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Stesso autore per tutti i disegni e modelli: se l’autore o il gruppo di autori è lo stesso per tutti i
disegni e modelli contenuti in una domanda multipla, occorre contrassegnare la casella
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“stesso autore per tutti i disegni e modelli”, mentre si può lasciare in bianco il campo relativo
all’autore per i disegni e modelli successivi.
3.6 Varie ed eventuali
3.6.1 Richiesta di differimento di pubblicazione
Se si desidera che il disegno/modello non sia pubblicato, contrassegnare l’apposita casella.
3.6.2 Disegno/modello depositato con un campione
Nel caso si depositi un campione, contrassegnare l’apposita casella. La pubblicazione del
disegno/modello sarà differita. Occorre anche contrassegnare la casella con la richiesta di
differimento.
3.6.3 Numero prospettive
In questa casella bisogna indicare il numero di prospettive della rappresentazione grafica del
disegno/modello (da 1 a 7).
3.7 Descrizione sintetica della rappresentazione/del campione
La descrizione sintetica non deve superare le 100 parole.
Bisogna descrivere soltanto le caratteristiche che sono evidenti nella rappresentazione del
disegno/modello o nel campione, senza aggiungere dichiarazioni riguardanti la presunta
novità o il presunto carattere individuale.
La descrizione sintetica non sarà inserita nel registro, né pubblicata e non incide sull’entità
della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati.
Nella pubblicazione si menzionerà soltanto il fatto che è stata depositata una descrizione, ma
questa non sarà pubblicata.
4. Il modulo, terza pagina (“rappresentazione/campione”)
Su questo foglio vanno apposte le rappresentazioni grafiche. Se lo spazio non è sufficiente
per tutte le rappresentazioni grafiche e/o i campioni, riprodurre il foglio per ciascuna
rappresentazione addizionale.
Il foglio “rappresentazione/campione” può essere utilizzato per più disegni/modelli. Tuttavia,
in caso di domande multiple, si raccomanda di utilizzare uno o due fogli per disegno/modello.
4.1 Numero di prospettive
È necessario indicare il numero di prospettive incollate o stampate direttamente sul foglio
“rappresentazione/campione”.
4.2 Numero(i) del disegno/modello sul totale
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Poiché il foglio “rappresentazione/campione” può essere utilizzato per uno o più disegni e
modelli, il richiedente deve indicare il numero di disegni/modelli rappresentati dalle
prospettive incollate o stampate direttamente sul foglio.
ad es.: se il foglio “rappresentazione/campione” contiene la rappresentazione del
disegno/modello n. 1 su un totale di 10, l’indicazione deve essere 1 sul totale di 10.
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4.3 Nome del richiedente
Indicare il nome del richiedente nell’apposita casella.
4.4 Rappresentazione grafica del disegno/modello
La rappresentazione può contenere al massimo sette diverse prospettive (fotografie, disegni)
del disegno/modello, e come minimo una.
Nel caso si forniscano più di sette prospettive, ai fini della registrazione e della pubblicazione
l’Ufficio eliminerà quelle eccedenti. L’UAMI considererà le prospettive nell’ordine in cui sono
state numerate dal richiedente.
Ciascun disegno/modello è riprodotto mediante una rappresentazione grafica. Una domanda
multipla ha un numero di rappresentazioni grafiche pari al numero di disegni/modelli.
ad es.: una domanda multipla per 5 disegni/modelli richiede 5 rappresentazioni
grafiche, ciascuna composta da un numero di prospettive compreso tra 1 e 7, per cui il
numero totale di prospettive sarà compreso tra 5 e 35.
Una prospettiva è un disegno o una fotografia che rappresenta il disegno/modello stesso o un
suo particolare, in bianco e nero o a colori.
La prospettiva deve essere incollata, apposta o stampata direttamente sul foglio o sui fogli
destinati alla rappresentazione, che non devono essere piegati né graffati. Questi ultimi non
devono contenere testi esplicativi.
Riprodurre la prospettiva su sfondo neutro e non ritoccarla con inchiostro o liquido correttore.
Si richiede una qualità tale da permettere di distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale
si richiede la protezione e consentire di ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per
16 cm per l’iscrizione nel registro e per la pubblicazione diretta nel Bollettino dei disegni o
modelli comunitari.
Depositare solo una copia di ciascuna prospettiva.
Ogni prospettiva deve essere numerata dal richiedente in cifre arabe separate da un punto; la
prima corrisponde al numero del disegno/modello, la seconda al numero della prospettiva.
ad es.: terza prospettiva del quarto disegno/modello: 4.3.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione a non confondere le prospettive dei vari
disegni e modelli di una domanda multipla.
a) Motivo superficiale ripetitivo: se la domanda riguarda la registrazione di un
disegno/modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la rappresentazione del
disegno/modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della
superficie ripetitiva.
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b) Caratteri tipografici: se la domanda riguarda la registrazione di un disegno/modello
costituito da un carattere tipografico, la rappresentazione del disegno/modello in
questione consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell’alfabeto,
maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché di un testo di cinque righe scritto
nel carattere tipografico in questione, entrambi di grandezza 16 punti.
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4.5 Campione
Si tratta di un pezzo di materiale (tessuto, carta da parati, pizzo, pelle ecc.) che sostituisce la
rappresentazione grafica alle seguenti condizioni:
•
•
il disegno o modello deve essere bidimensionale,
la domanda di registrazione deve contenere una richiesta di differimento della
pubblicazione.
a) Numero di copie: per ciascun disegno/modello devono essere presentare cinque
copie identiche.
b) Dimensione: non più di 26,2 cm x17 cm, non piegato.
c) Peso: non più di 50 grammi.
d) Spessore: non più di 3 mm.
e) Natura: i campioni deperibili o pericolosi ai fini dell’archiviazione saranno respinti.
f) Motivo superficiale ripetitivo: se il disegno/modello riguarda un motivo superficiale
ripetitivo, il campione deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della
superficie ripetitiva in lunghezza e larghezza, senza superare i limiti del formato di cui sopra.
5. Allegato
Lo spazio fornito in questo allegato può essere utilizzato per eventuali informazioni
supplementari, nel caso in cui lo spazio nella prima e nella seconda pagina non sia
sufficiente.
Al fine di accelerare il processo di registrazione e pubblicazione, è importante indicare il titolo
della sezione cui fanno riferimento le informazioni, nonché specificare il numero di pagina e il
numero del disegno/modello ai quali si riferiscono le informazioni.
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ad es.:
autore supplementare, numero di disegno/modello XX, pagina 2 di 4
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