provv. 1147 indizione procedura aperta aff

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provv. 1147 indizione procedura aperta aff
C I T T A' D I I S P I C A
Determinazione del Capo Settore Politiche per l'Educazione
DATA 29/08/2016
ATTO N. 1147
OGGETTO: Indizione di procedura aperta per affidamento del servizio mensa scolastica nelle scuole
dell'infanzia di Ispica – periodo ottobre 2016/maggio 2017. Approvazione del Capitolato speciale d'Appalto e del
bando di gara.
BILANCIO 2016
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
L’anno duemilasedici (2016)
Somma stanziata €. …………………………………
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta
€. …………………………………
addì ……………………..del mese
di ………………………………….
nel Comune di Ispica.
Somma disponibile €. …………………………………
Impegni assunti €. ………………………
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
Il Responsabile Contabile di Settore
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi
Il Capo Settore Politiche per l'Educazione
Provvedimento n. 129
del 29/08/2016
Premesso che con delibera n° 75 del 12/08/2016 è stato dato indirizzo al Capo Settore Politiche per
l'Educazione di predisporre gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di scelta del
contraente, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 50/2016, per attivare il servizio di refezione
scolastica per l'anno scolastico 2016/2017, da ottobre 2016 al 31 maggio 2017, mediante la
somministrazione di pasti caldi unici, secondo le tabelle dietetiche predisposte dall’Ufficio Servizi
Igiene e alimenti dell’ASP n° 7 di Ragusa, agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia statali di
Ispica, nonché agli insegnanti e al personale ausiliario in servizio in ciascun centro di refezione;
Richiamata la sopracitata delibera che:
1) dispone che la spesa degli alunni è a carico delle famiglie e quella del personale docente e
ausiliario, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 95/2012 art.7 comma 41, che stabilisce che venga
corrisposto ai Comuni un contributo forfettario per i pasti del personale docente e ausiliario,
questo Ente, a contributo statale introitato provvederà a liquidare le fatture alla ditta per i costi
relativi agli insegnanti e ai collaboratori scolastici per il servizio di refezione;
2) precisa che la Ditta aggiudicataria dell'appalto è incaricata della vendita dei tagliandi-pasto, con
relativa acquisizione delle somme ricavate dal pagamento di questi da parte degli utenti;
3) dà atto che la spesa presumibile per il servizio di refezione scolastica, a carico degli utenti che
provvederanno all'acquisto dei tagliandi pasto quotidiani, ammonta a € 89.575,20 compresa IVA
al 4% e il costo del singolo pasto soggetto a ribasso è di € 2,90 oltre IVA al 4%;
4) stabilisce che l'equivalente dell'economia del ribasso può essere commutata in tagliandi-pasto,
fino all'esaurimento dell'importo, da poter fornire gratuitamente a bambini di nuclei familiari
disagiati, segnalati dalle Istituzioni Scolastiche o dai Servizi Sociali, le cui condizioni;
Viste le tabelle dietetiche elaborate dal competente Servizio dell’A.S.P. n.7 di Ragusa, descrittive
delle grammature, opportunamente vidimate,articolate in quattro settimane per un servizio
conforme alle esigenze nutrizionali degli utenti;
Preso atto che il numero di alunni delle locali scuole dell’infanzia in totale è pari a n° 329, come
comunicato dagli Istituti Comprensivi e che, come descritto nel preventivo di spesa del servizio,
ogni anno ha usufruito in media il 60% degli iscritti, per cui per l’anno scolastico 2016/2017 gli
utenti che usufruiranno del servizio saranno presumibilmente n°198;
Evidenziato di procedere alla scelta del contraente attraverso esperimento di procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso decreto.
Visto il Capitolato d’Appalto cui sono allegate le tabelle dietetiche articolate in menù di quattro
settimane predisposte dall’Ufficio Igiene e alimenti dell’ASP n° 7 di Ragusa e il Bando di gara
predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di procedere, per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui integralmente
riportati, alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole
dell’infanzia di Ispica, attraverso esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n°
50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) dello stesso decreto, sull'importo a base d'asta per il singolo pasto di € 2,90 oltre iva al 4%.
2. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, cui sono allegate le tabelle dietetiche articolate in
menù di quattro settimane predisposte dall’Ufficio Igiene e alimenti dell’ASP n° 7 di Ragusa e il
Bando di gara, allegati al presente atto;
3. Di precisare che il servizio non comporta alcun onere economico all’Ente e la durata è riferita
all’anno scolastico 2016/2017, precisamente dal mese di ottobre 2016 al 31 maggio 2017.
4. Di confermare le disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2) 3), 4);
5. Di dare atto che il Bando di Gara sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e per estratto sulla
GURS.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Ins. Angela Gradanti
Il Capo Settore
F.to: Dott.ssa Giuseppina Tringali
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO - NOTO
Stazione Appaltante: Comune di Ispica
Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
BANDO DI GARA
Ai fini del presente bando si intende per:
- “CODICE”: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, recante il Codice per
l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, recepito
dall’art. 24 della Legge Regionale 17 Maggio 2016, n° 8
- “REGOLAMENTO”: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e ss.mm.ii., recante il
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163”,
limitatamente alle norme in vigore, di cui all’art. 216 del Codice.
- “A.N.AC.”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
OGGETTO: “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE FORNITURA DI
PASTI CALDI”.
CIG: _____________ – CPV ______________
1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ispica – Corso Umberto n° 45 – 97014
ISPICA - Recapito telefonico 0932/701111 – sito internet: www.comune.ispica.gov.it
Settore proponente: Politiche per l’Educazione - Tel. 0932701429 - 0932701540
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
RUP: Dott.ssa Giuseppina Tringali
2 - PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da
esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del Codice; all’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del predetto Codice.
La procedura è stata indetta con determinazione n° ______ del __ agosto 2016.
3 - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
- NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Ispica, presso le seguenti Scuole:
- “Vittorio Veneto” - Via Vittorio Veneto;
- “ Madre M. Crocifissa Curcio” - Via Ragusa;
- “ Laura Alberetti” - “IV Novembre” - “Centrale” - “S. Antonio” - Via IV Novembre;
- “Chiara Lazzaro” - Via della Poesia.
Caratteristiche generali: il servizio riguarda la fornitura di pasti caldi, presso le Scuole
sopra indicate, ed è diretto a circa n° 198 utenti per n° 150 giorni previsti dal calendario
scolastico.
Le famiglie degli alunni sono tenute a versare l’intero costo del pasto; per il personale
docente e ausiliario, questo Ente provvederà a liquidare alla ditta aggiudicataria le
fatture a contributo statale introitato.
La Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà provvedere alla vendita dei tagliandi-pasto,
con relativa acquisizione delle somme ricavate dal pagamento degli stessi da parte degli
utenti.
Ulteriori descrizioni in merito al servizio oggetto del presente bando, sono indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto.
Importo complessivo del servizio: € 89.575,20 IVA compresa al 4%.
Importo a base di gara: € 2,90 oltre IVA per ogni singolo pasto, soggetto a ribasso.
4 - TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere espletato con decorrenza 1° Ottobre 2016 e, comunque, dalla data
di effettiva consegna, al 31 Maggio 2017.
Eventuali penalità sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
5 - FINANZIAMENTI
Il servizio non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale.
6 - DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara, oltre al presente Bando, è costituita dal Capitolato Speciale
di Appalto e dall’Elenco delle Scuole destinatarie del servizio.
E’ possibile formulare quesiti e/o chiarimenti relativi agli aspetti tecnici e/o alle
modalità di partecipazione alla procedura di gara, fino a 2 (due) giorni lavorativi prima
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite e-mail ai seguenti
indirizzi:
[email protected]
[email protected]
7 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE
OFFERTE
Termine di presentazione offerte: ore 09:00 del giorno __ ________ 2016.
Indirizzo: Centrale di Committenza presso il Comune di Modica - Piazza Principe di
Napoli n° 17.
Modalità: i plichi contenenti le offerte devono pervenire all’Ufficio Archivio e
Protocollo al predetto indirizzo, mediante raccomandata del servizio di Postale, ovvero
agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano nei giorni feriali
durante l’orario di apertura al pubblico del predetto ufficio.
Apertura Offerte: prima seduta pubblica presso la sede della Centrale di Committenza,
Piazza Principe di Napoli n° 17, il giorno __ _________ 2016, alle ore 11:00 e seguenti;
eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno e l’ora
saranno comunicati ai concorrenti mediante Avviso sul sito internet del Comune di
Ispica www.comune.ispica.rg.it e sul sito www.comune.modica.gov.it – Sezione
Centrale di Committenza - Avvisi.
8 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere alle operazioni di gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega, hanno diritto di parola e chiedere
l'inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni.
9 - GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria", come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2 (due) per cento dell’importo
complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Codice, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d),
e) ed f), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, nonché gli
operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;
11 - NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI
SUSSISTONO:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g) del
Codice;
b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre
2011 n° 159;
c) Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
-
-
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c)
(consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
12 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria attinente l'oggetto dell'appalto.
b) Certificazione ISO 9001:2008 per il servizio oggetto di gara.
c) Autorizzazione Sanitaria per la preparazione di almeno 500 pasti giornalieri.
d) Fatturato minimo annuo non inferiore ad € 150.000,00.
13 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con
riferimento alla prima seduta.
14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera a) del Codice e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sull’importo posto
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
All’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà con le modalità
previste dall’art. 97, comma 2 del Codice;
Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, individuata ai sensi del comma 2. L’esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
15 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'operatore economico può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, necessari
per partecipare alla gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti.
Il concorrente dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
Il concorrente deve allegare, altresì, in originale o copia autentica il contratto in virtù
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
16 - CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 e della
Deliberazione dell’A.N.AC. n° 163/2015, per la partecipazione alla gara NON È DOVUTO
il Contributo.
17 - ALTRE INFORMAZIONI
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura dell'uno per
mille dell’importo complessivo dell’appalto. In tal caso, viene assegnato al concorrente
un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere,
da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, sarà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
periodo precedente, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.
32, comma 9, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, devono essere
accompagnate da copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45
del medesimo D.P.R. n° 445/2000.
18 - REGISTRAZIONE AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta delibera attuativa n° 111 del
20 Dicembre 2012 e ss.mm.ii.
I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3, della succitata delibera, da produrre nella documentazione di
partecipazione alla gara.
19 - DOCUMENTAZIONE
Nella BUSTA A - "Documentazione” devono essere inseriti i seguenti documenti:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, con la quale il concorrente dichiara:
- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria
attinente l’oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di
iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- di essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria per la preparazione,
confezionamento e trasporto di almeno 500 pasti giornalieri;
- di essere in possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per il servizio oggetto di
gara;
- di essere in possesso o di avere la disponibilità di un centro produzione pasti ad una
distanza non superiore a 50 Km. Dalle sedi scolastiche;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato e nel presente Bando;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo ove deve essere eseguiti il servizio;
-
-
-
-
di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara,
di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione del prezzo e sulla quantificazione
dell’offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione
dell'appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare
per l’esecuzione del servizio in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello
stesso;
di autorizzare il Comune di Ispica ad utilizzare l'indirizzo PEC (indicandolo) per la
notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di
legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del Codice, con particolare riferimento:
1. Ai sensi dell’art. 80, comma 1, l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del Codice Penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
(art. 80, comma 1, lettera a);
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater,
320, 321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale
nonché all’art. 2635 del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lettera d);
e) delitti di cui agli artt. 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e);
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);
Ovvero (se presenti condanne)
Il concorrente deve indicare tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e
con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice.
Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 3, che le sentenze e i decreti di cui all’art.
80, comma 1, del Codice non devono essere stati emessi nei confronti del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima).
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal
rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti
cui i requisiti si riferiscono.
2. Ai sensi dell’art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto.
(Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del
citato D.Lgs. n° 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed
alle informazioni antimafia).
3. ai sensi dell’art. 80, comma 4, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali;
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8
del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma
non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande).
4. ai sensi dell’art. 80, comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3 del Codice;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la propria integrità o affidabilità, quali:
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata
in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'art. 67 del Codice;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle
società e degli Enti) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro);
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) che nei propri non sussiste richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia
all'Autorità Giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
Artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991 n° 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n° 203;
ovvero
- di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
-
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di
rinvio a giudizio;
ovvero
di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia
dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, della legge n. 689/1981(cause di esclusione della responsabilità);
m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto non specificatamente previsto nelle suddette dichiarazioni, valgono tutte le
disposizioni previste dall’art. 80 del Codice.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, con la quale il concorrente dichiara di aver conseguito un fatturato annuo non
inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), nel settore di attività oggetto
dell’appalto (art. 83, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016)
GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria", come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di € 1.722,60
(millesettecentoventidue/60) pari al 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.
161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della
stazione appaltante;
c) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la
garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Qualora il concorrente è in possesso della certificazione di qualità aziendale, la garanzia
provvisoria è stabilita nella misura dell’1% (uno percento).
DICHIARAZIONE relativa alle clausole di autotutela previste dalla circolare
dell’Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, in ossequio al
protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”. Tale dichiarazione
deve essere redatta secondo lo schema allegato in calce al D.A. dell’Assessore
Regionale per i lavori pubblici del 4 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 25 del 19 maggio 2006. (vedi modello allegato al bando).
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera n° 111 del 20 Dicembre 2012
dell’AVCP;
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Nella BUSTA B – ”Offerta Economica” deve essere contenuta una dichiarazione
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore.
Detta dichiarazione deve contenere:
- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di
quattro decimali), che si intende praticare sull’importo posto a base di gara (in caso di
discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale
l’indicazione in lettere);
- l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi relativi alla sicurezza aziendale ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
La dichiarazione deve essere in regola con l’imposta di bollo vigente tempo per tempo e
l’eventuale inosservanza, sia totale sia parziale, non comporta l’esclusione della gara ma
l’inoltro per la regolarizzazione all’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, riferito
alla sede dell’impresa.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
20 - PRESENTAZIONE OFFERTA
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) il nominativo del mittente, Codice Fiscale, Partita IVA, sede, numero di telefono e
indirizzo PEC;
b) l'oggetto e la data della gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura recanti rispettivamente la dicitura “Busta A – Documentazione” e
“Busta B – Offerta Economica”. Tutti i dati di cui alle lettere a) e b) da indicare
sull’esterno del plico principale devono essere riportate anche all’esterno delle buste
”A” e ”B”. In mancanza di tale indicazione, la Stazione Appaltante è esonerata da ogni
responsabilità per mancata conoscenza dell'impresa concorrente e l’avviso affisso
all’Albo Comunale costituirà valida comunicazione ai concorrenti ammessi alla gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
21 - PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Centrale di Committenza del
Comune di Modica, Piazza Principe di Napoli n° 17, il giorno fissato per la celebrazione
della gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure
soggetti muniti di specifica delega loro conferita. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ad altri giorni.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, il giorno e l’ora
che saranno comunicati sul sito del Comune di Ispica www.comune.ispica.rg.it, nella
Sezione “Albo Pretorio”.
La Commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Settore del Comune proponente,
procederà alla verifica dei plichi pervenuti, alla loro integrità ed alla loro numerazione
seguendo l’ordine di arrivo al Protocollo. Indi procederà alla loro apertura ed al controllo
della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.
Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
dando lettura dei ribassi offerti.
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a) del
Codice.
La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del
Codice, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del
2° comma del citato art. 97, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata
percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del
20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata
del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per
un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
Qualora venga accertata, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di verificare la
congruità dell’offerta e richiedere all’operatore economico le analisi giustificative in merito
al ribasso formulato.
Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso
percentuale e, pertanto, risultano aggiudicatarie (fatta eccezione per le offerte risultate
anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18
aprile 2016 n° 50, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi.
Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relative alla
presente procedura, tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici, si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC), il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
Ispica, 29 agosto 2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Ins. Angela Gradanti
C I T T A' D I I S P I C A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI ISPICA.
APPALTO CON DECORRENZA OTTOBRE 2016 E FINO AL 31 MAGGIO 2017.
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è costituito dalla preparazione, nel centro di cottura della ditta
appaltatrice, dei pasti caldi, di cui alle tabelle dietetiche vidimate dall’A.S.P. allegate al presente
Capitolato, alla loro distribuzione nelle scuole dell’infanzia statali che saranno di volta in volta
segnalate.
L’appalto comprende, altresì, l’attività del controllo di qualità che l’Amministrazione intende
effettuare per tutta la durata dello stesso.
L’appalto ha la seguente durata: dalla data di ultimazione delle procedure di gara al 31 maggio
2017.
Sulla base delle note inviate dai Dirigenti Scolastici di Ispica con cui vengono comunicati il
numero di alunni e personale scolastico che fruiranno della mensa scolastica si prevede che per
l’anno scolastico 2016/2017 dovranno essere somministrati circa 198 pasti al giorno.
I dati sopra riportati, essendo presunti sono suscettibili di variazioni in più o in meno, in relazione
sia alle richieste di effettuazione della refezione avanzate dagli interessati, sia per le fluttuazioni
sempre possibili nella frequenza degli alunni. Comunque, l’effettuazione della refezione nelle
suddette scuole è legata a molteplici fattori, in particolar modo all’applicazione della quota di
contribuzione pari al 100% del costo del pasto che potrebbe anche portare alla non effettuazione
della refezione in alcune o in tutte le scuole.
L’esatta determinazione dei giorni effettivi di durata dell’appalto, dipenderà dalla data dalla quale
sarà possibile far partire il servizio nelle varie scuole.
Comunque, anche tale periodo potrà variare in meno in dipendenza di quanto sopra detto.
Il calendario di apertura e chiusura del servizio di refezione è comunque stabilito dalla Civica
Amministrazione e può essere variato insindacabilmente dalla medesima, senza con ciò riconoscere
alcun compenso alla ditta fornitrice dei pasti.
La data di inizio effettivo del servizio di refezione sarà comunicata alla ditta con preavviso di otto
giorni.
1
Il quantitativo dei pasti, nonché il periodo di funzionamento relativo hanno quindi valore
puramente indicativo e non costituiscono un impegno per il Comune, in quanto il quantitativo dei
pasti da fornire nei giorni stabiliti sarà limitato a quello comunicato quotidianamente dalle scuole al
Comune e da questo alla ditta appaltatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare pasti in aumento, fino al limite stabilito
nell’autorizzazione sanitaria relativa ai centri di cottura agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare entro gg. 10 dalla aggiudicazione, una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dovrà indicare se sussistano altri
rapporti di fornitura in atto ed il relativo numero dei pasti da fornire. Qualora sommando il numero
dei pasti che debbono essere forniti in dipendenza di precedenti contratti a quelli da fornire in
dipendenza dell’eventuale aggiudicazione, si superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria,
l’Amministrazione assegnerà un termine non superiore a gg. 30 entro il quale la ditta dovrà munirsi
di apposita autorizzazione sanitaria per la fornitura di un numero di pasti adeguato ai rapporti
esistenti ed a instaurare.
ART. 2
INDICAZIONE DEL PREZZO
Il prezzo unitario del pasto unico completo, come descritto quotidianamente nei menù articolati
in quattro settimane predisposti dall’Ufficio – Servizio Igiene e alimenti dell’ASP n° 7 di Ragusa
allegati al presente Capitolato, è fissato in € 2,90 oltre IVA al 4%. Il prezzo di aggiudicazione della
gara rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.
Saranno serviti circa 198 pasti unici giornalieri per la durata del servizio da ottobre 2016 al 31
maggio 2017 e l’importo presunto massimo è quantificato in € 86.130,00 oltre IVA al 4%.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con
semplice preavviso di gg. 30 per comprovate inadempienze, anche solo parziali da parte della ditta
aggiudicataria, delle clausole contrattuali, ovvero per ragioni di forza maggiore, anche conseguenti
al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.
In ogni caso, eventi non prevedibili o comunque rientranti nelle previsioni dell’art. 1664 – 2°
comma codice civile sono a carico della ditta appaltatrice.
In tale ipotesi, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o
compensi di sorta ai quali essa dichiara sin d’ora di rinunciare.
ART. 3
TABELLE DIETETICHE
I pasti dovranno essere forniti rispettando scrupolosamente le tabelle dietetiche elaborate dal
competente Servizio dell’ A.S.P. – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, opportunamente vidimate,
articolate in quattro settimane, che vengono allegate per far parte integrante del presente capitolato
speciale.
I menù potranno essere variati nel corso dell’appalto, sia qualitativamente che quantitativamente,
solo su richiesta dell’Amministrazione Comunale, previo parere delle autorità sanitarie competenti,
ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 22/12/1977 n. 1518.
Autocontrollo: ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 26/05/97, n. 155 la ditta aggiudicataria dovrà
garantire la sicurezza degli alimenti avvalendosi del sistema HACCP.
ART. 4
PASTI DIFFERENZIATI PER MINORI CON PROBLEMI CORRELATI A PARTICOLARI
PATOLOGIE E PER GLI UTENTI DI RELIGIONE DIVERSA.
2
La ditta aggiudicataria del servizio sarà tenuta alla fornitura di pasti differenziati per minori con
problemi correlati a patologie e condizioni fisiologiche particolari e per utenti di diverse religioni,
su richiesta dell’amministrazione e senza alcun sovrapprezzo.
ART. 5
MODALITA’ GESTIONE DEL SERVIZIO
Il quantitativo dei pasti giornalieri sarà prenotato entro le ore 10,40 di ogni mattina dalle scuole
interessate.
Al quantitativo quotidiano di pasti richiesti dovrà essere aggiunto n. 5 pasti per consentire il relativo
controllo da parte degli organi competenti.
I pasti dovranno essere recapitati, con apposita bolla di consegna indicante data, ora, scuola e
quantità a cura e spesa del fornitore con appositi mezzi di trasporto presso le singole scuole tra le
ore 12,00 alle ore 12,30, in relazione alle motivate richieste da parte delle scuole interessate e sulle
quali il Comune si riserva di decidere l’ora esatta che verrà comunicata alla ditta.
La consegna dovrà avvenire entro 15 minuti dall’ora stabilita.
Per ogni consegna l’economo della scuola o altro personale appositamente autorizzato rilascerà la
relativa ricevuta che costituirà anche documento necessario per accertare la corrispondenza tra i
pasti richiesti e quelli forniti.
Gli utenti del servizio sono tenuti a versare l’intero costo del pasto unico.
La Ditta aggiudicataria dell’appalto è incaricata della vendita dei tagliandi-pasto, con relativa
acquisizione delle somme ricavate dal pagamento dei tagliandi-pasto, da parte degli utenti.
La Ditta aggiudicataria al momento della fornitura dovrà ritirare i tagliandi-pasto in possesso dei
bambini e del personale docente ed ausiliario.
Nel caso di sciopero e di assemblee sindacali del personale della scuola, di avvenimenti in genere
che obbligano l’Amministrazione per causa di forza maggiore, a sospendere provvisoriamente il
servizio, alla Ditta aggiudicataria sarà data comunicazione entro il giorno precedente a quello della
fornitura.
Se i pasti non dovessero presentare i requisiti di idoneità e qualità prescritti, essi saranno
senz’altro respinti e dovranno essere immediatamente sostituiti.
L’Amministrazione Comunale potrà anche disporre analisi sui pasti in questione, tramite
l’autorità sanitaria competente, addebitando al fornitore le spese eventuali.
Nell’ipotesi di danni derivanti da inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato,
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare una sanzione pecuniaria di € 500,00.
ART. 6
I pasti dovranno essere preparati in conformità alle tabelle dietetiche dell’ASP, redatte in base ai
suggerimenti del coadiutore sanitario di igiene pubblica che fanno parte integrante del presente
capitolato.
Per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sul servizio di mensa offerto, che deve rispettare
scrupolosamente tutte le condizioni previste nel capitolato d’oneri, l’Amministrazione Comunale su
segnalazione sia delle autorità scolastiche, sia dei genitori, sia su propria iniziativa si riserva di
effettuare periodiche ispezioni e in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria applicare le
sanzioni previste dal capitolato d’oneri.
La ditta appaltatrice dovrà impiegare sempre derrate di prima qualità e usare tutti gli accorgimenti
idonei a garantire particolarmente la igienicità dei cibi.
3
ART. 7
Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportano sull’etichetta “Contiene OGM”.
ART. 8
LOCALI E ATTREZZATURE
La distanza fra il centro di produzione dei pasti ed il punto di consumo non deve essere superiore
a Km. 50 (decreto Reg.le 19372 del 20/05/96) in ogni caso la durata del trasporto dal centro di
cottura all’utenza non deve essere superiore ad 1 ora. Le attrezzature dovranno essere idonee alla
perfetta preparazione dei pasti in programma, oltre a possedere, tra l’altro, tutti i requisiti tecnici ed
igienico – sanitari prescritti dalle vigenti norme che disciplinano la materia, con particolare
riferimento ai requisiti minimi di cui al D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 ed alla legge 30/04/1962 n.
283 al fine di un adeguato mantenimento termico del cibo e per ridurre al minimo i tempi fra la
cottura dei cibi e la loro distribuzione.
L’idoneità di cui sopra, è condizione essenziale per la partecipazione all’appalto,
l’aggiudicazione, alla stipula del contratto e allo svolgimento del rapporto.
La ditta dovrà risultare inoltre in regola con le leggi vigenti sulla prevenzione, infortuni, incendi e
sicurezza di lavoro, osservando scrupolosamente i decreti del Presidente della Repubblica 27/04/65
n. 547 e 07/01/56 n. 104 19/03/56 n. 3020 D.M. 303, concernenti le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e quelle per l’igiene del lavoro.
Nei centri di cottura realizzati presso alcune scuole della città o da realizzare, la ditta
aggiudicataria, senza alcun sovrapprezzo dovrà provvedere con il proprio personale alla
preparazione dei pasti di cui alla tabella dietetica e, eventualmente, alla consegna dei cibi in
multiporzioni alle scuole limitrofe, con porzionamento sul posto. Le scuole interessate
concederanno in uso idonee attrezzature con l’obbligo della restituzione, in buono stato di
conservazione, salvo il deperimento causato dal normale uso degli immobili e degli impianti fissi
alla chiusura dell’appalto.
Saranno, altresì a carico della ditta le spese per la conduzione dei centri pasti e in particolare:
prodotti di pulizia, piccola stoviglieria, oneri di funzionamento strutture (luce, acqua, gas) oneri per
smaltimento rifiuti.
L’Amministrazione potrà richiedere alle ditte aggiudicatarie l’attivazione di nuovi centri di cottura
presso le scuole con un preavviso di gg. 15.
ART. 9
CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI
I pasti in programma, appena cucinati, dovranno essere confezionati nell’ambito del punto di
cottura, in contenitori termici singoli, in conformità con le norme vigenti in materia o presso le
scuole fornite di cucina.
1) In base al D.Lgs. del 26/05/97 n. 155 Cap. 4 i contenitori isotermici utili al trasporto dei piatti
monoporzione devono essere del tipo riciclabile: dovranno essere di colore bianco ed adoperate
esclusivamente per il servizio di refezione scolastica ( riporteranno delle stampigliature indelebili
con la scritta: COMUNE DI ISPICA – SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA e dovranno
essere lavati e disinfettati con idonee attrezzature prima di ogni consegna.
4
2) Il personale dipendente adibito alla consegna del vitto destinato alle scuole dovrà indossare un
abbigliamento su cui dovrà essere stampata la dicitura REFEZIONE SCOLASTICA (caratteri
cubitali per facilitare la lettura anche a distanza).
3) I piatti monoporzione dovranno essere del tipo monocomparto monouso in polipropilene, sigillati
tramite termosaldatura con pellicola trasparente in polipropilene e poliestere.
I pasti, appena confezionati, dovranno essere trasportati presso le singole scuole (fino all’ingresso
dei punti di refezione) a mezzo di speciali autofurgoni il cui numero dovrà risultare sufficiente,
anche nell’eventualità di guasti e incidenti, a garantire la distribuzione dei pasti presso i plessi
scolastici entro l’ora stabilita.
Gli autofurgoni in parola, dovranno essere in ottime condizioni meccaniche ed accessorie (con
chiusura ermetica) e perfettamente idonei dal lato igienico – sanitario e dovranno essere muniti
dell’autorizzazione ex art. 44 del D.P.R. n. 327 del 26/03/80.
La ditta documenterà prima dell’attivazione del servizio, dovrà provvedere all’assicurazione degli
automezzi, fornendo l’elenco degli stessi.
ART. 10
PERSONALE ADDETTO
La cottura, le confezioni ed il trasporto dei pasti nelle diverse scuole o plessi saranno effettuati dal
personale dipendente della ditta appaltatrice. Così come la distribuzione dei pasti agli alunni delle
singole classi sarà effettuata dal personale dipendente della ditta.
Il suddetto personale dovrà possedere idonea specializzazione specifica nel campo professionale
ed anche tutti i requisiti igienico – sanitari previste dalle norme in materia.
Il personale che comunque viene a contatto con gli alimenti nelle diverse fasi della lavorazione e
distribuzione, ai sensi dell’art. 14 della legge 283 del 1962 e 37 del D.P.R. n. 327 del 1980, dovrà
essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’autorità sanitaria.
La ditta appaltatrice dovrà presentare prima della stipula del contratto di appalto, il piano di
massima delle fasi lavorative e delle previsioni occupazionali per ogni fase lavorativa. Queste
informazioni saranno oggetto di comunicazione preventiva tra Amministrazione, Sindacati e Ditta
appaltatrice.
La ditta appaltatrice è inoltre tenuta ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nell’appalto e, se società cooperativa, anche nei confronti dei soci, un trattamento normativo ed
economico non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali collettivi di categoria e dagli
accordi integrativi locali vigenti.
Tale obbligo vincola l’appaltatrice anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni
stipulati o recede da esso, nel rispetto della natura industriale, artigiana o cooperativa della struttura
e delle dimensioni dell’impresa, nonché di ogni altra sua qualificazione giuridica o sindacale.
ART. 11
CONTROLLI E PENALITA’
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di effettuare attraverso l’autorità
sanitaria competente, ispezioni e controlli dei centri di cottura e delle relative attrezzature, del
personale addetto, dei recipienti, utensili e apparecchi, che possono venire a contatto con le sostanze
alimentari, dei recipienti, degli utensili da cucina e da tavola, dei mezzi adibiti al trasporto, nonché
sostanze destinate all’alimentazione, crude o cotte, per garantire il rispetto delle norme igienicosanitarie in materia.
Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio,
l’ispezione alle attrezzature, locali, magazzini ecc. e su quant’altro fa parte dell’organizzazione dei
servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e in
particolare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, nonché controllare la
preparazione dei pasti e la buona conservazione degli alimenti.
Per una funzionalità nel controllo la ditta appaltatrice è obbligata a fornire al personale degli uffici
comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento
il libero accesso ai locali ed al magazzino, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la
documentazione relativa. Inoltre il Comune si riserva di effettuare mediante apposite Commissioni,
controlli sull’esecuzione del servizio.
Inoltre il Comune potrà richiedere al competente servizio A.S.P. periodici interventi, con prelievi
di campioni sia alla fonte di produzione che al consumo dei pasti, da sottoporre ad esami di
laboratorio.
Il Comune provvederà col suo personale alla vigilanza , restando esonerato da ogni responsabilità
per l’espletamento dell’appalto.
La ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel
presente capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
• in caso di mancata consegna di interi pasti, o di parte di questi, regolarmente prenotati, nei
giorni e nell’ora fissati, una penalità di € 500,00;
• qualora le grammature delle derrate alimentari risultassero inferiori a quelle previste dalle
tabelle dietetiche e non si procedesse all’immediata integrazione delle stesse, una penalità di
€ 500,00;
• qualora fossero forniti prodotti non corrispondenti all’art. 7 del presente capitolato , che non
venissero sostituiti a norma, una penalità pari a € 500,00;
• qualora fossero forniti prodotti diversi da quelli indicati nella tabelle dietetiche allegate al
presente capitolato o nei menù concordati dall’Amministrazione Comunale con la ditta
appaltatrice, una penalità pari a € 500,00;
• qualora si verifichi un disservizio per difetto della ditta o dei suoi dipendenti, una penalità pari a
€ 500,00.
La penale sarà applicata di volta in volta senza formalità, con intimazione scritta con cui viene
contestata la violazione.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,
alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10
giorni dalla notifica della contestazione e comunicato il pagamento dell’importo della penale
all’Ente. Questo avverrà mediante accredito delle somme al tesoriere del Comune
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Il pagamento dell’importo della penale stessa all’Ente. Questo avverrà mediante accredito della
somma al tesoriere del Comune.
La ditta appaltatrice libera il Comune da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico
sanitaria delle trasformazioni alimentari.
In caso di recidiva,
quindi triplicate.
nel caso di vigenza dell’appalto, le penalità indicate saranno raddoppiate e
In caso poi di ulteriore recidiva e qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice
inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio l’Amministrazione Comunale potrà
risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della ditta appaltatrice
alla determinazione dei danni eventualmente sofferti rivalendosi con l’incameramento della
cauzione e, ove non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
ART. 12
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’appaltatore è tenuto a
prestare all’Amministrazione, al momento della firma del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo netto dell’appalto, resa in una delle forme di legge.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento
è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione resta vincolata a favore dell’Amministrazione per tutta la durata del contratto
d’appalto ed in ogni caso fino allo svincolo, da parte dell’Amministrazione stessa, effettuato a
seguito di certificazione di buona esecuzione della fornitura.
Nel corso dell’appalto, oltre ai casi descritti negli altri articoli del presente capitolato, la
cauzione può essere incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1. decadenza dell’Appaltatore del contratto;
2. risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida dell’Amministrazione e
successiva inottemperanza dell’appaltatore;
4. danni subiti dall’Amministrazione per fatto o colpa dell’appaltatore
La cauzione è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
ART. 13
DANNI A PERSONE O COSE – ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto o a cause ad
esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi (cose o persone) si intenderà
senza riserve od eccezioni a totale carico dell’impresa aggiudicataria, salvi gli interventi a favore
della stessa da parte di società assicuratrici.
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A tale scopo, l’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà contrarre
un’assicurazione con primaria compagnia di assicurazione e con contratto giudicato idoneo dal
Comune, contro i rischi inerenti la gestione del servizio per un massimale di RCT di € 3.000.000,00
per un sinistro blocco unico, € 80.000,00 a persona.
ART. 14
PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato direttamente dagli utenti alla ditta previo acquisto dei tagliandi pasto.
ART. 15
STIPULA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO D’APPALTO
L’aggiudicazione che sarà notificata alla ditta interessata con lettera raccomandata, costituirà
impegno per aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.
La stipulazione dell’atto formale avverrà presso il Servizio Amministrativo Contratti, nel termine
fissato dal Sindaco, in relazione alla causale del presente capitolato e a tutti gli altri obblighi
inerenti e conseguenti.
La ditta aggiudicataria dell’appalto, deve leggere domicilio legale nel Comune di Ispica, ove resta
stabilito, anche, che saranno indirizzati alla stessa tutti gli atti relativi.
ART. 16
SUBAPPALTO
L’aggiudicatario non può affidare a terzi quanto forma oggetto del presente appalto.
In particolare, è vietata ogni forma di subappalto. E’ vietata, altresì, la cessione, anche parziale, del
contratto, pena la risoluzione dello stesso.
ART. 17
ONERI A CARICO
Ogni qualsiasi onere diretto ed indiretto all’acquisto di generi alimentari, preparazione e
confezione dei pasti, personale relativo (compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi), trasporti
dei pasti nelle scuole convenute e consegna sono a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per difetto proprio o dei suoi
dipendenti potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente, ai beneficiari del servizio.
Tutti gli oneri derivanti dal servizio, registrazione e diritti di segreteria, saranno a carico della
ditta aggiudicataria.
ART. 18
CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione e l’impresa appaltatrice in ordine
all’esecuzione del presente contratto, facendo salva l’applicazione delle penali e la risoluzione in
via amministrativa del contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria, con
esclusione della possibilità di ricorso al giudizio arbitrale.
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L’insorgere di qualsiasi controversia fra il Comune e l’impresa appaltatrice non legittima la stessa
a sospendere il normale svolgimento del servizio.
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