Comune di Grandate

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Comune di Grandate
Comune di Grandate
PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE
INDICE
Art. 1 - Fornitura dell’acqua
Art. 2 - Definizione di utenza
Art. 3 - Domanda di fornitura
Art. 4 - Vincoli speciali
Art. 5 - Concessioni speciali
Art. 6 - Durata della concessione
Art. 7 - Prezzo dell’acqua
Art. 8 - Pagamenti del canone
Art. 9 - Rilevazione consumi
Art. 10 - Interruzione e riduzione dell’erogazione dell’acqua
Art. 11 - Prese
Art. 12 - Esecuzione delle prese
Art. 13 - Prescrizioni relative all’esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua
Art. 14 - Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti
Art. 15 - Attraversamento di terreni privati
Art. 16 - Proprietà della presa
Art. 17 - Prescrizioni per le prese di derivazione
Art. 18 - Modifiche delle prese
Art. 19 - Responsabilità della presa
Art. 20 - Posa in opera dei contatori
Art. 21 - Verifiche a carico del concessionario
Art. 22 - Verifica del contatore
Art. 23 - Divieto di manomissione degli apparecchi
Art. 24 - Visita di ispezione
Art. 25 - Verifica degli impianti interni
Art. 26 - Autoclave
Art. 27 - Bocche di incendio
Art. 28 - Comunicazioni e reclami dell’utente
Art. 29 - Eventuali modificazioni delle presenti norme
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Foro competente
Art. 1 - Fornitura dell’acqua
Il servizio di fornitura dell’acqua potabile è assunto dal Comune. L’acqua potabile è concessa di
norma per l’uso domestico. Per altri usi l’acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno
della popolazione ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.
L’acqua che viene fornita deve essere utilizzata esclusivamente dal concessionario. E’ quindi
assolutamente vietato all’utente di cedere in qualunque modo l’acqua a terzi.
La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore.
Art. 2 - Definizione di utenza
Per utenza si intende il nucleo familiare, l’uso per servizi collettivi condominiali, l’attività terziaria,
la convivenza.
Ogni utenza deve avere il proprio contatore.
Sono tollerate le utenze multiple preesistenti dove non è possibile separare la rete di
distribuzione interna.
Non sono ammesse le utenze miste (domestica e terziaria) per le quali in caso di mancata
separazione si effettuerà la fatturazione dei consumi alla tariffa terziaria.
Le utenze provvisorie (es. cantieri edili) sono considerate utenze terziarie. Le convivenze sono
obbligate a comunicare le presenze medie annue, in quanto cinque persone conviventi
equivalgono ad una utenza domestica. Le utenze multiple esistenti e non separabili devono
comunicare, con apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio tecnico comunale, ogni
qualvolta intervengano modifiche, il numero dei nuclei familiari o altre utenze allacciate al
contatore stesso. In mancanza della predetta comunicazione il conteggio verrà effettuato come
se si trattasse di un’unica utenza.
Art. 3 - Domanda di fornitura
La domanda di fornitura d’acqua, in competente bollo, deve essere redatta su apposito modulo
predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante
e, ove occorre effettuare opere di nuova presa, dal proprietario dell’immobile interessato se
trattasi di diversa persona.
La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall’amministratore o, in
mancanza, da tutti i condomini.
Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente
Regolamento.
La domanda deve essere corredata dalla planimetria della proprietà in duplice copia, in scala
non inferiore a 1:200, da cui risulti chiaramente l’ubicazione del contatore.
Identica procedura dovrà essere adottata per le modifiche agli impianti esistenti.
Art. 4 - Vincoli speciali
E’ riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel
presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.
Art. 5 - Concessioni speciali
Oltre che per uso domestico, il Comune può concedere, sotto l’osservanza delle condizioni
generali e compatibilmente con la disponibilità, l’acqua dell’acquedotto anche per uso
industriale, cantieri edili, etc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere,
senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.
Art. 6 - Durata della concessione
La concessione è a tempo indeterminato.
Quando un concessionario intendesse sospendere la concessione dovrà dare disdetta della
stessa, con comunicazione scritta presso gli uffici comunali, e riconsegnare in buono stato il
contatore e gli accessori di proprietà del Comune stesso.
In qualunque caso di variazione di utenza, l’utente che cessa deve dare immediata
comunicazione scritta al Comune; il subentrante deve inoltrare richiesta di fornitura ai sensi
dell’art. 3 del presente Regolamento e dovrà specificatamente accettare gli impegni del
predecessore.
Art. 7 - Prezzo dell’acqua
La tariffa per la fornitura dell’acqua è determinata dal competente organo deliberante del
Comune in relazione ai costi di gestione.
Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale consumo essenziale e di base
verranno fatturati all’utenza domestica; i quantitativi di acqua eccedenti il predetto livello
attribuito saranno fatturati a fasce di supero.
Per le utenze multiple esistenti la determinazione dei consumi essenziali, di base e di supero,
verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.
Per le comunità che non esercitano attività aventi scopi di lucro la determinazione dei consumi
essenziali, di base e di supero verrà effettuata mediante l’equiparazione. ad unità appartamento
del numero di presenze medie, su base almeno annua, diviso 5 (Provvedimento CIP n.
26/1975). Per le utenze terziarie verranno fatturati, indipendentemente dal consumo o meno, i
quantitativi stabiliti quali consumi di base; i quantitativi di acqua eccedente il predetto livello
attribuito saranno fatturati a fasce di supero. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite
anche se il destinatario è il Comune.
I noli degli strumenti di misura sono sostituiti con le quote mensili di utenza deliberate
contestualmente alle tariffe in relazione ai consumi.
Le quote mensili di utenza sono da considerarsi canoni di manutenzione delle apparecchiature
di misurazione e come tali vanno pagate anche nel caso in cui il contatore è stato installato a
diretta spesa dell’utente.
Art. 8 - Pagamenti del canone
Il pagamento dell’acqua dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della bolletta
specificatamente indicato sulla stessa.
Il pagamento effettuato entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza, comporterà
l’automatico addebito di una penale per ritardato pagamento pari al 5% dell’importo
complessivo della bolletta, addebito che verrà indicato nella bollettazione del semestre
successivo.
Il pagamento effettuato oltre i 30 giorni e fino a 60 giorni dalla data di scadenza della bolletta,
comporterà l’automatico addebito di una penale per ritardato pagamento pari al 20%
dell’importo complessivo della bolletta, addebito che verrà indicato nella bolletta del semestre
successivo.
Il mancato pagamento entro i termini massimi di cui al comma precedente comporta la
sospensione della somministrazione dell’acqua, previa diffida. In quest’ultimo caso il
concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.
Art. 9 - Rilevazione dei consumi
La lettura dei contatori è effettuata a cura del Comune, anche tramite ditta opportunamente
incaricata, con la periodicità stabilita con il provvedimento di determinazione delle tariffe.
Della lettura effettuata verrà data comunicazione all’utente mediante il rilascio di apposita
fattura, con il metodo della “lettura e fatturazione immediata”.
Eventuali contestazioni in merito dovranno essere presentate agli uffici comunali entro giorni 10
dalla data della lettura; trascorso tale periodo la lettura si intenderà accettata e non si darà
corso a sgravi di consumi.
Art. 10 - Interruzione o riduzione dell’erogazione dell’acqua
L’acqua sarà distribuita continuamente.
Il Comune però si riserva di sospendere l’erogazione per motivi di carattere tecnico (riparazioni,
verifiche, estinzione di incendi ed altri fabbisogni d’emergenza, etc.), con impegno per il
Comune a provvedere con sollecitudine a rimuovere le cause.
Resta altresì convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità
d’acqua ai privati, con precedenza alle utenze terziarie.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da interruzioni da deflusso o
per variazioni di pressione pertanto i concessionari non potranno pretendere, in alcun caso,
indennità o riduzioni del canone. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta
continuità di servizio dovranno provvedere a loro cura e spese alla installazione di un adeguato
impianto di riserva da autorizzare da parte del Comune.
Art. 11 - Prese
Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale con relativi accessori fino
all’apparecchio di misurazione compreso costituiscono la “presa”.
Art. 12 - Esecuzione delle prese
La scelta delle caratteristiche, la fornitura e la posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa
d’acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località
dell’installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire dalle proprie
Imprese, con onere di spesa a diretto carico del richiedente la concessione di acqua.
Art. 13 - Prescrizioni relative all’esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua
La conduttura dovrò essere posta ad una profondità minima di cm 80 sotto il piano viabile.
Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dall’ufficio tecnico comunale e secondo le
modalità che seguono.
L’eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando
questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà
della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso
la prima.
Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la
segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del Testo
Unico - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada) e degli artt. 7, 8 e 9 del
Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, in modo da
evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario
medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale ed il
personale dell’ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.
A garanzia dell’esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare al Comune,
prima di dar corso ai lavori, il deposito cauzionale nell’importo vigente. La cauzione non verrà
richiesta se i lavori verranno effettuati da Impresa con la quale l’Amministrazione comunale ha
in corso contratti di manutenzione, naturalmente sempre a spese dell’utente.
La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla osta da parte
dell’ufficio tecnico comunale.
Art. 14 - Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi
allacciamenti
Lo scavo: prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare
autorizzazione del Comune di cui è di pertinenza la sede stradale;
per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità minima di m 1;
all’innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza tale da dare
la possibilità all’idraulico di effettuare l’allacciamento;
nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni
(elettriche, fognatura, metano etc.).
La tubazione: se la stessa fosse in eternit o polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporsi
un letto di posa in sabbia dello spessore di cm 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm
10 e posata una rete o banda segnatubo con filo conduttore di elettricità prolungato sino al
pozzetto del contatore.
Il reinterro per scavi su strade: dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi
sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro
cedimenti della sede stradale.
Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio: dovrà essere fatto in mattoni od in cemento
(tipo prefabbricato) e con dimensioni tali da consentire la lettura e gli interventi di manutenzione,
riparazione e sostituzione del contatore;
dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro in tre pezzi munito di relativo gancio
che faciliti il sollevamento dello stesso;
non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.
Il pozzetto per il contatore: dovrà essere fatto in mattoni o in cemento (tipo prefabbricato) e con
dimensioni tali da consentire la lettura e gli interventi di manutenzione, riparazione e
sostituzione del contatore;
dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro in due pezzi munito di relativo gancio
che faciliti il sollevamento dello stesso;
non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.
Art. 15 - Attraversamento di terreni privati
L’esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessaria, alla definizione
delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all’ottenimento di permessi ed
autorizzazioni di Enti pubblici.
Art. 16 - Proprietà della presa
Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di
proprietà dell’Amministrazione comunale rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di
legge in proposito.
Pertanto la spesa totale dell’impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è
da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.
Art. 17 - Prescrizioni per le prese di derivazione
Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario
deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.
Art. 18 - Modifiche delle prese
Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal
concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico. L’Amministrazione comunale ha inoltre la
facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di
presa e potenziamento del contatore per l’adeguamento della presa alle norme vigenti. Le
spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.
Art. 19 - Responsabilità della presa
Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc. della
presa.
Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne
immediato avviso all’Amministrazione comunale, la quale disporrà al più presto per i ripristini e
le riparazioni del caso, con spesa a carico dell’utente.
Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nell’eventualità di rotture
di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che,
anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all’Amministrazione comunale.
Art. 20 - Posa in opera dei contatori
La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza del Comune.
Il contatore sino a diametro 1”1/2 verrà fornito a cura e spese del Comune. Il contatore di
diametro superiore sarà fornito, per ragioni di uniformità, a cura del Comune ed a spesa diretta
dell’utente.
Di norma il contatore sarà installato all’interno della proprietà, in prossimità del confine.
La posa in opera dei contatori verrà fatta per cura del Comune ed a spese del concessionario.
E’ data facoltà al Comune di consentire l’installazione del contatore all’interno della proprietà
purché questo sia in luogo accessibile per le letture e le verifiche.
Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle
manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l’Amministrazione comunale dei
danni ad esso accaduti.
Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore,
per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione
ricadente all’interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà
dell’Amministrazione comunale.
Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
Art. 21 - Verifiche a carico del concessionario
Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme
contenute nel presente Regolamento venisse fatta dal personale incaricato
dall’Amministrazione comunale, il concessionario stesso è tenuto a versare al Comune le spese
relative.
Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o
nella tubazione di presa, non dipendenti né dal gelo, né da manomissioni o vandalismi.
Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.
Art. 22 - Verifica del contatore
Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune dietro
formale richiesta del concessionario stesso, cambierà l’apparecchio verificandone il
funzionamento.
Nel caso si constatino errori o omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà
così determinato:
! se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla
constatazione dell’errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo
dell’anno successivo;
! se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo
dell’anno precedente.
Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell’apparecchio entro i limiti di
tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno
documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.
Art. 23 - Divieto di manomissione degli apparecchi
E’ rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua
derivazione alcuna presa d’acqua a favore proprio o di terzi, di alterare in qualsiasi modo o
manomettere gli apparecchi di misurazione dell’acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di
disporre dell’acqua in modo diverso da quello richiesto.
Art. 24 - Visita di ispezione
L’Amministrazione comunale avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati,
anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati
all’adduzione ed alla distribuzione dell’acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato
libero accesso agli incaricati della lettura e dell’eventuale verifica dei contatori.
Art. 25 - Verifica degli impianti interni
Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all’acquedotto, essere collaudati dal
personale del Comune.
Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell’acqua potabile con condotti di fognatura né con
impianti di sollevamento privati.
Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il
contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio
del contatore.
Qualora venisse constatato che l’impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo
ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l’Amministrazione comunale
prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell’acqua fino a
quando le prescrizioni date non saranno adempiute.
Art. 26 - Autoclave
L’esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione
dell’acqua nell’impianto interno (a valle del contatore) del concessionario, qualora quella
disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una
regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva
il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l’impianto si dimostri incompatibile con le
esigenze generali della distribuzione.
La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a
carico del concessionario.
Art. 27 - Bocche di incendio
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale concedere ai privati bocche di incendio.
Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario. L’impianto sarà
considerato utenza terziaria a tutti gli effetti, con installazione di idoneo contatore.
Prima dell’esecuzione dell’impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente
approvato dall’ufficio competente per territorio dei Vigili del Fuoco.
Art. 28 - Comunicazioni o reclami dell’utente
Tutte le comunicazioni o i reclami che l’utente intendesse fare nei confronti del rapporto di
utenza dovranno essere prodotti tempestivamente ed esclusivamente in forma scritta all’ufficio
tributi del Comune. L’Amministrazione comunale non terrà conto dei reclami o comunicazioni
esperite verbalmente al personale acquedotto.
Art. 29 - Eventuali modificazioni delle presenti norme
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare le presenti norme.
Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione
d’acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all’Amministrazione comunale, entro il termine
di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dalla scadenza del
semestre in corso alla data della comunicazione.
L’eventuale deroga ad uno o più articoli del presente Regolamento non implica novazione dei
rimanenti i quali resteranno tutti immutati.
Art. 30 - Sanzioni pecuniarie
Salvo i casi di falsità, frode o furto, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le
violazioni al presente Regolamento l’utente sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa
da L. 300.000= a L. 900.000=.
Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio fino al pagamento dell’ammenda medesima.
Art. 31 - Foro competente
Per qualsiasi contestazione o lite tra utente e Amministrazione comunale si stabilisce
esplicitamente la competenza giudiziaria di Como, ogni eccezione in contrario rimossa.
Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 in
seduta del 19 marzo 1990.
Pubblicato all’albo pretorio nel giorno 15 aprile 1990 senza opposizioni o reclami.
In seduta 7 maggio 1990, atto n° 22730 la sezione del Comitato Regionale di Controllo di Como
ha esaminato il presente Regolamento e la relativa deliberazione di adozione, senza alcun
rilievo.
Pubblicato all’Albo pretorio dal giorno 10.05.1990 al giorno 24.05.1990 a termini dell’art. 62
della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n° 383, modificato dall’art. 21 della
Legge 9 giugno 1947, n° 530, senza opposizioni o reclami.
Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 in
seduta del 4 novembre 1999.
Pubblicato all’Albo pretorio nel giorno 10 novembre per 15 gg. consecutivi.