Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 6

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Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 6
CITTA’ DI MATINO
PROVINCIA DI LECCE
Nr. 82 registro deliberazioni
Seduta 06/11/2014
COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione
OGGETTO: delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Integrazione
Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012.L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di novembre alle ore diciassette e trentuno minuti,
nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata a norma di legge.
Risultano all’appello nominale i signori consiglieri:
CONSIGLIERI
P
1) CATALDI Cosimo C. Tiziano
2) BIANCHI Leonardo Antonio
3) INGUSCIO Vittorio
4) TOMA Giorgio Salvatore
5) COLUCCIA Fabrizio Salvatore
6) CAPUTO Giorgio
7) LECCI Pamela
8) BARONE Francesco Cosimo
9) DE PREZZO Antonio
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONSIGLIERI
P
10) ROMANO Rocco
11) DE MARCO Massimo Andrea
12) ROMANO Cosimo
13) PROVENZANO Luigi Mario
14) ROMANO Elio
15) ROMANO Massimiliano Carmelo
16) MARSANO Fausto
17) MUCI Donato Giorgio
X
TOTALE
15
A
X
X
X
X
X
X
X
2
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO,
Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità tecnica.
Data 30/09/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Lidia ROMANO
Visto: Si esprime parere
contabile.
Riferimenti contabili:
Data __/__/____
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Dopo l’introduzione del Presidente, sull’argomento in oggetto si rivolge ampia e articolata discussione,
integralmente riportata nell’allegato verbale facente parte integrante e sostanziale del presente atto, durante
la quale il consigliere Muci avanza la proposta di eliminare il 4° capoverso contenuto nelle premesse della
proposta di deliberazione in atti.
Tale proposta viene posta ai voti dell’Assemblea sortendo il seguente risultato:
-
FAVOREVOLI n. 5 (cons. F. Barone, C. Romano, G. Toma, M. Romano e D. Muci);
CONTRARI n. 10.
Pertanto la proposta formulata dal cons. Muci viene respinta.
Seguono altri interventi nel corso dei quali il cons. G. Toma anticipa la volontà di astenersi dal voto inerente
l’argomento in discussione.
Al termine del dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
ü il piano commerciale comunale vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 del 30/03/2009;
ü i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita devono essere rivisti ogni
tre anni (comma 1 dell'art. 15 della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11);
ü le innovazioni apportate alle disposizioni regionali e nazionali in materia, impongono una revisione
dei regolamenti comunali correlate ed in particolare:
o il Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 "Procedimenti amministrativi in materia di
commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi di mercato interno" ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) nell'ordinamento regionale;
o l'art. 6 del R.R. 3/2011 ha riallineato i principi ai quali i comuni devono attenersi nella
programmazione della rete di vendita di cui agli articoli 12 e 15 della l.r. 11/2003, art. 16
della l.r. 18/2001 e della l. 287/91, alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno e del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno”;
DATO atto che:
q sono subentrati vari decreti in materia di liberalizzazione delle attività economiche, segnatamente
l’art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo, convertito, D.L. 1/2012 e 5/2012;
q
l’art. 34 c. 2 D.L. 201/11 dispone: “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.”
q Il processo di liberalizzazione delle attività produttive avviato dal nostro legislatore è ormai
irreversibile ed è giustificato imporre freni e divieti solo se fondati su motivazioni accuratamente
documentate, verificate e ragionevolmente proporzionate rispetto alle finalità di interesse pubblico
generale indicate dall’art.1 c.2 del D.L. n. 01/12, convertito dalla legge 27/12, secondo cui “Le
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua
dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con
l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica”.
q Resta comunque confermato il principio che “l’insediamento della nuova attività commerciale, oltre
che essere soggetto a concessione edilizia ed alla conformità alla disciplina commerciale, deve
risultare compatibile con la strumentazione urbanistica vigente ivi inclusa la necessità di dotazione di
parcheggi e verde pubblico nelle misure stabilite dalla legislazione locale o, in assenza, da quella
regionale o nazionale” (Consiglio di Stato- sezione V^, sentenza n.98 del 3 febbraio 1999).
2
CONSIDERATO che:
· con la modifica del titolo V della Costituzione - art. 117 - viene conferita alle Regioni, come
competenza esclusiva, la materia del commercio, per cui le Regioni legiferano con propri
provvedimenti.
· la Regione Puglia con il Reg. reg. 11-3-2011 n. 3 ha disposto all’art. 6 che la
programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della
L.R. n. 11/2003 avviene nel rispetto di vari principi fra i quali quello di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento
del mercato.
· il piano per il commercio Comunale approvato con deliberazione del 2009 richiamata in
precedenza è scaduto in quanto decorsi tre anni dalla stessa;
· la disciplina a livello nazionale delle attività economiche è improntata al principio di libertà di
accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che
possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o
di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
· il secondo comma del citato art. 31 del D.L. 201/2011 dispone l’adeguamento degli
ordinamenti di Regioni ed enti locali alle prescrizioni stabilite nel medesimo comma
(“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento
nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti,
limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della
salute, dei lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”).
· La Corte Costituzionale, con la sentenza 27 giugno 2012, n. 164 e n. 200/2012, ha
riconfermato che il principio di liberalizzazione (oltre che di semplificazione degli
adempimenti e dei procedimenti), sotteso alla disciplina normativa in materia di SCIA, ha un
ambito applicativo esteso e s’appella ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.
· La stessa Corte, con la sentenza 14 aprile 2014, n. 104 ha evidenziato che, l’introduzione di
vincoli quantitativi alla apertura di esercizi commerciali non giustificati da esigenze di tutela
della salute, dei lavoratori, dei beni culturali e del territorio, richiamate dal comma 1-bis
dell’art. 1 della legge reg. n. 12 del 1999, può determinare una ingiustificata limitazione alla
apertura di nuovi esercizi commerciali, in contrasto con i principi di tutela della concorrenza
e del mercato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
· l'art. 19 delle legge n. 241/1990 e l'art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni nella legge n. 214/2012, hanno abolito i regimi autorizzatori
fatte salve specifiche esigenze di interesse pubblico ed il rispetto del principio di
proporzionalità;
· le norme regionali subordinano al rilascio dell’autorizzazione espressa l’apertura, il
trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore
merceologico per medie, grandi strutture di vendita e centri commerciali.
· il piano per il commercio Comunale approvato con deliberazione richiamata in precedenza
deve essere adeguato alla normativa vigente;
DATO atto che a tutela dei principi di liberalizzazione, le norme citate impongono agli Enti locali (oltre che
alle regioni e allo Stato), che di fatto controllano le procedure amministrative per l’avvio di attività produttive,
precisi obblighi e termini di adeguamento al fine di garantire al privato la certezza del diritto del libero
accesso al mercato.
VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 24 marzo 2011 (in causa C-400/08), in
riferimento a grandi esercizi commerciali, sancisce che le restrizioni alla libertà di stabilimento possono
essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, a condizione che siano idonee a garantire la
realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso;
fra i motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione dell’ambiente e la razionale
gestione del territorio;
VISTO il testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
e il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici (G.U. 284/2011) che reiterano i principi già riportati dalle norme fin qui citate prevendendo un
ulteriore termine entro il quale Comuni, Province, Regioni e Stato devono adeguare i propri ordinamenti
(attuale formulazione in stralcio):
3
“DL n. 138/2011, Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e
delle attività economiche, c. 11-bis “In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria
M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”
VISTO, in particolare il d.lgs. n. 147/2012 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”,
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012, n. 202, che modificando il d.lgs. n. 59/2010 ha disposto
numerose semplificazioni in materia commerciale/produttiva come il venire meno dell’obbligo del possesso
dei requisiti professionali per il commercio e la somministrazione se queste sono esercitate nei confronti di
una cerchia determinata di persone. In particolare ha sancito, in materia di procedure abilitative per la
somministrazione che: “l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone
soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento
della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a
segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni”;
VISTA la sentenza del TAR Lazio, Roma n. 455/2014 con la quale viene confermato che i principi di
liberalizzazione di cui al DL n. 1/2012 si applicano anche alla disciplina della strutture sanitarie.
Testualmente (in stralcio):
- ... osserva il Collegio, l'assetto del sistema per il rilascio delle autorizzazioni volte alla realizzazione o
all'ampliamento di strutture sanitarie, di cui all'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, agli artt. 1, 2, 4, 5 e
6 della legge regionale del Lazio n. 4 del 3.3.2003 e agli artt.1, 4 e 5 del regolamento regionale n. 2 del
26.1.2007, deve essere interpretato ed applicato alla luce della recente normativa del "Decreto
liberalizzazioni" introdotta dal decreto legge del "Governo Monti" n. 1 del 24.1.2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 27 del 24.3.2012, che prevede l'abrogazione di tutte le previsioni che
comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41
della Costituzione;
PRESO atto della nota del 10/12/2012 del Responsabile di Polizia Municipale con la quale trasmette l’elenco
delle strade comunali da inibire al commercio su aree pubbliche per esigenze di sicurezza sulla circolazione
stradale che di seguito si riporta:
- tutte le stradine del Centro storico per la esiguità della larghezza, compresa Piazza S. Giorgio;
- Viale Italia;
- Via Extramurale di Levante e di Ponente, compreso Largo Cimitero;
- Viale Rimembranze;
- Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre;
- Via M. SS. Addolorata;
- Villa Comunale Umberto I;
PRESO atto della nota del 02/04/2014 acquisita al prot. n. 4790 del Responsabile di Polizia Municipale con
la quale lo stesso, con richiamo alla precedente nota del 10/12/2012 dello stesso, ribadisce quanto
contenuto nella stessa significando anche relativamente al medie strutture e che, limitatamente nelle strade
di seguito elencate, esprime parere favorevole all’apertura di attività commerciali di medie dimensioni a
condizione che le aree a parcheggio a servizio delle autorizzazione di media struttura siano ricavate
internamente con facile accesso dalla proprietà privata, così come tra l’altro previsto dalle norme di legge e
dagli strumenti urbanistici:
- Via Roma,
- Viale Italia;
- Via Extramurale di Levante e di Ponente;
- Viale Rimembranze;
- Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre;
- Via M. SS. Addolorata.
PRESO atto della nota del 02/04/2014 acquisita al prot. n. 4791 del Responsabile del Settore Servizi alla
Città con la quale esprime il nulla-osta all’apertura di attività commerciali di medie e grandi dimensioni nel
rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente;
4
CONSIDERATO che il Comune di Matino può vantare un patrimonio sicuramente apprezzabile sotto il profilo
storico, artistico e naturalistico;
PRESO atto del programma amministrativo di questo Ente teso ad un’incisiva azione di valorizzazione del
centro storico finalizzata al miglioramento della qualità urbana e della qualità architettonica, nonché alla
riqualificazione ed alla promozione del territorio;
VALUTATO, per quanto, a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, per esigenze di sicurezza
sulla circolazione stradale e nel rispetto delle finalità di interesse pubblico generale indicate dall’art.1 c.2 del
D.L . n.01/12, di non ritenere ammissibili medie strutture nelle aree urbane di interesse storico che
corrispondono al centro storico del Comune di Matino come indicato nella allegata planimetria alla zona 1;
DATO atto che:
q con l’approvazione del presente provvedimento il Comune assolve alle disposizioni ed obblighi
previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3 ed alla legge 241/90 e
successive variazioni ed integrazioni;
q l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, prevede un procedimento unico per presentare le
istanze di inizio d'attività al SUAP, con ciò intendendo fornire una regolamentazione uniforme per
tutti i soggetti aventi i requisiti di legge necessari ad intraprendere una attività economica.
VISTO che con le note prott. 11726 e 11727 del 09/09/2014 è stato chiesto alle organizzazioni
maggiormente rappresentative indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448/2008 dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti parere in merito alla adozione di
disposizioni tese ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al
mercato da parte delle imprese ai sensi della norma vigente;
VISTO che, nonostante la regolare convocazione in esecuzione a quanto stabilito all’art. 15 della L.R.
11/2003, le suddette associazioni hanno ritenuto di non aderire all’invito fissato per il 15 settembre 2014
presso il Palazzo Municipale;
TENUTO conto che, con la mancata partecipazione, va ritenuto che la stessa equivalga quale silenzio
assenso;
VISTO il verbale redatto in data 15 settembre 2014;
VISTO l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge”;
PRESO atto che allo stato attuale le ulteriori attività economiche soggette a regolamentazione comunale che
possono essere rilevanti ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nelle norme sopra riportate sono:
- esercizi di somministrazione
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- strutture sanitarie
- taxi e ncc con veicoli diversi dagli M1;
RITENUTO inoltre opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto
legge 223/2006 come convertito nella legge 248/2006 al fine di evitare interpretazioni diversificate e non
coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;
CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di dettare disposizioni di attuazione al fine di adeguare la
normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione,
semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle
disposizioni sopra riportate;
CONSIDERATO che con le disposizioni del decreto legge 223/2006 prima e con quelle del decreto legge
138/2011 poi i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi
derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di
adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai
medesimi principi;
5
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012, con la quale è stato approvato
l’adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e
semplificazione amministrativa;
RITENUTO incompatibile con i principi del decreto legge una regolamentazione delle attività produttive
(anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto legge citato come più avanti specificato)
che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri
numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato, facendo salva ogni altra
normativa di carattere ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza che possono prevedere ulteriori
adempimenti per l’avvio effettivo delle varie attività produttive;
DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non
sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio" e s.m.i.;
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
VISTO il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7, “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e
grandi strutture di vendita”;
VISTO il Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3 "Procedimenti amministrativi in materia di commercio:
Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato
interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno”,
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’adeguamento delle ulteriori regolamentazioni comunali alle
vigenti normative in materia di liberalizzazione delle attività economiche ad integrazione delle disposizioni già
recepite dalla Deliberazione di C.C. n. 12/2012;
DATO atto che la sottoscritta Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N.
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
nell'adozione del presente atto;
Con la seguente votazione espressa nelle forma di legge dai n. 15 consiglieri presenti:
- FAVOREVOLI n. 10;
- CONTRARI n. 1 (D. Muci);
- ASTENUTI n. 4 (cons. F. Barone, C. Romano, G. Toma, M. Romano);
DELIBERA
1) la premessa è parte integrante del presente atto;
2) di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, contenente “Piano rete distributiva
commerciale comunale e indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli insediamenti
delle medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale”;
3) di approvare l’allegato B, parte integrante del presente atto, contenente l’elenco dei
procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge
241/1990;
4) di integrare e aggiornare gli allegati A e B del presente provvedimento con gli allegati di cui la
Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012;
5) di abrogare tutte le disposizioni previste nella regolamentazione comunale incompatibili con
quelle riportate dagli allegati A e B allegati al presente atto.
6
Allegato A
CITTA’ DI MATINO
PROV. DI LECCE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SUAP
PIANO RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE COMUNALE E INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE
STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
( Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11
Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7
Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 )
7
INDICE
TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ
ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 -MODALITÀ INSEDIATIVE
ART. 5 - CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE
TITOLO II PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI
ART. 6 - ZONIZZAZIONE
ART. 7 - DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO
ART. 8 - DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO
ART. 9 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA
ART. 10 - CRITERI PER L’APERTURA, L’AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E
L’ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
TITOLO III NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE
ART. 12 - RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 13 - DOMANDE CONCORRENTI
ART. 14 - ISTANZE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ART. 15 - SUBINGRESSO
ART. 16 - PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ART. 17 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA
ART. 18 - NORMA TRANSITORIA
ART. 19 - DURATA DEI CRITERI
ART. 20 - NORMA FINALE
______________________________________________________________________________________
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8
PIANO RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE COMUNALE E INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE
STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
ART. 1
( OGGETTO )
1. Con l’approvazione del presente regolamento il Comune di Matino:
- disciplina l'insediamento delle medie strutture di vendita, in attuazione della Legge Regionale 1 agosto
2003, n. 11 e s. m. i., del Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 e del Regolamento Regionale 11
marzo 2011, n. 3;
- adotta le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita al fine
assicurare trasparenza e snellezza nell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
ART. 2
( PRINCIPI E FINALITÀ )
1. Il Comune promuove lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguendo i seguenti principi:
a) favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla
valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
b) tutelare l’ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale;
c) ridurre la mobilità e il traffico;
d) assicurare la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione,
tenendo conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale;
e) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme
funzionamento del mercato;
f) la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza e qualità e
alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
g) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
h) il contenimento dei prezzi;
i) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promovendo il pluralismo
e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
l) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse
territoriali;
m) l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
n) la qualificazione dei servizi per le zone di nuovo insediamento.
ART. 3
( DEFINIZIONI )
1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:
- per Legge Regionale, la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 e s. m. i.;
- per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7;
- per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente
al consumatore finale;
- per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla
vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di
vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli
spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
- per medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così
articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;
- per concentrazione, l’unione di attività e superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un
nuovo esercizio commerciale;
9
- per accorpamento, l’unione in un esercizio preesistente di attività e superfici di altri esercizi commerciali;
- per grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.
- per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 160/2010 quale unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive in
luogo di tutte le amministrazioni coinvolte.
2. I settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita degli esercizi commerciali, sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori:
commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati,
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature
e articoli in pelle in esercizi specializzati;
c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei
settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al
dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al
dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e
piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e
attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti
lettere b) e c).
3. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la
superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita al
precedente comma 1.
ART. 4
( MODALITÀ INSEDIATIVE )
1. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a
destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è
destinata a esercizi di vicinato;
c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da
quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie
autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e
percorsi pedonali;
d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il
tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere
strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di
vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere
superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività
ludiche, ricreative e culturali.
2. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:
a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a
mq. 2.500. L’area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e
grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità
pubblica. E’ esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell’area commerciale
integrata se l’attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui
all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della
categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a
metri 10,50;
c) collocazione in ambito extraurbano.
3. Le aree commerciali integrate devono essere sono così classificate:
a) piccole: in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
10
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del
settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano
più di 5 ettari di superficie territoriale.
ART. 5
( CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE )
1. Nell’ambito delle definizioni dei centri commerciali, sono classificati:
a) centri commerciali di vicinato, quelli composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da
esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.;
b) centri commerciali di interesse locale, quelli con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in
cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.
2. Nell’ambito delle definizioni delle aree commerciali integrate, sono classificate piccole aree commerciali
integrate quelle che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva
fino a mq. 4 mila.
3. La superficie di vendita di un centro commerciale o di una area commerciale integrata è quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.
4. Nei centri commerciali di cui al precedente comma 1, almeno il 20% della superficie di vendita deve
essere destinato ad esercizi di vicinato.
5. I centri commerciali di interesse locale di cui alla lettera b) del precedente comma 1e le piccole aree
commerciali integrate al precedente comma 2 sono programmate dai comuni. Tali insediamenti, qualora la
superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma
7 dell’articolo 8 della Legge Regionale.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE
DEGLI INSEDIAMENTI
ART. 6
( ZONIZZAZIONE )
1.
Ai fini delle presenti disposizioni, le zone di insediamento delle medie strutture di vendita e delle
strutture di interesse locale sono state così determinate:
a) Zona 1: porzione di territorio ricadente all’interno del perimetro del centro storico interessata da
agglomerati urbani che rivestono caratteri storico, artistico e di particolare pregio ambientale
perimetrata dalle seguenti strade:
via Roma (da via IV Novembre a via Corsica) da via Corsica a via C. Alberto, via C. Alberto, via V.
Emanuele, via Del Tufo, vico S. Lorenzo, via Immacolata, da via Pr. Di Piemonte a via Duca delle
Puglie, da via Luzzatti a via Delle Poste, via IV Novembre, via Roma;
b) Zona 2: strade perimetrali della zona 1 relativamente ai lati adiacenti alla presente zona, via Tevere,
via Venezia, via Piave, via Risorgimento, via Bolzano, via Custoza, via Roma (da via Custoza a via
S. Rosalia), via S. Rosalia, via Montenero, via Villaggio del Fanciullo, via Garibaldi, via M. D’Azeglio,
via Modiglioni, via Extramurale di Levante,via F. Filzi, via Extramurale di Ponente, viale
Rimembranze, Largo Stazione;
c) Zona 3: strade perimetrali della zona 2 relativamente ai lati adiacenti alla presente zona, le restanti
strade e contrade del territorio ricadenti all’esterno del perimetro del centro abitato, compresa l’intera
Zona PIP.
2.
I lati delle strade che perimetrano le suddette zone devono intendersi di appartenenza alle rispettive
zone adiacenti come da allegata planimetria.
3.
Per esigenze di sicurezza sulla circolazione stradale, per la tutela del patrimonio storico, artistico e
ambientale, nelle aree urbane di interesse storico che corrispondono al centro storico del Comune di Matino
come indicato nella allegata planimetria alla zona 1 non sono ammissibili medie strutture.
ART. 7
( DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO )
1. Il rilascio dell’autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica degli
standard urbanistici previsti dall’art. 13 della Legge Regionale e dall’art. 4 Regolamento Regionale.
11
2. Ai fini del calcolo degli standard nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori
merceologici si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della
superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca
dell'autorizzazione commerciale.
4. Le aree destinate a standard urbanistici possono non essere cedute all'amministrazione comunale a
condizione che con apposita convenzione venga garantito l'uso pubblico al servizio della struttura
commerciale e che il richiedente assicuri la sistemazione, la manutenzione e la gestione dell'area.
5. Nelle strade di seguito elencate rientranti nelle Zone 2 e 3, le aree a parcheggio a servizio delle
autorizzazione di media struttura siano ricavate internamente con facile accesso dalla proprietà privata, così
come tra l’altro previsto dalle norme di legge e dagli strumenti urbanistici:
- Via Roma,
- Viale Italia;
- Via Extramurale di Levante e di Ponente;
- Viale Rimembranze;
- Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre;
- Via M. SS. Addolorata.
ART. 8
( DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO )
1. Le deroghe agli standard, con esclusione di quelli di cui al D. M. 1444/1968, non sono consentite.
2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove
strutture comporta, oltre alla realizzazione degli standard urbanistici pubblici previsti dalla normativa
vigente, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio
dell'utenza, per ogni mq. di superficie di vendita.
PER LE MEDIE
STRUTTURE DI
VENDITA MQ.
PARCHEGGIO/MQ
SUP. VENDITA
ALIMENTARI E
MISTI
SETTORE NON
ALIMENTARE BENI
PER LA PERSONA
SETTORE NON
ALIMENTARE
ALTRI BENI E BENI
A BASSO IMPATTO
251-600 MQ.
SUPERFICIE DI
VENDITA
601-1500 MQ.
SUPERFICIE DI
VENDITA
1501-2500 MQ.
SUPERFICIE DI
VENDITA
0,7 MQ.
1 MQ.
1,5 MQ.
0,5 MQ.
0,8 MQ.
1 MQ.
0,4 MQ.
0,5 MQ.
0,8 MQ.
ART. 9
( CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA )
1. L’autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e l’estensione di settore
merceologico delle medie strutture di vendita può essere rilasciata a condizione che:
- sia accertata la conformità dell’insediamento agli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica;
- sia garantita la dotazione di aree a standard di cui all’art. 4 Regolamento Regionale.
2. Qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, la richiesta deve essere corredata da una
relazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, e da planimetrie relative
alla disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superficie di vendita e gli standard di parcheggi,
a firma di un tecnico abilitato.
ART. 10
( CRITERI PER L’APERTURA, L’AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E L’ESTENSIONE
DI STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE )
12
1. Nel periodo di validità del presente regolamento sono consentiti insediamenti di medie strutture di vendita,
centri commerciali, aree commerciali integrate piccole, nelle zone stabilite al precedente art. 6, se compatibili
nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente;
2. Il trasferimento degli esercizi nella stessa zona è sempre consentito.
3. Il trasferimento degli esercizi in altra zona è consentito se nella zona di destinazione scelta è consentito
l’insediamento della corrispondente tipologia di esercizio.
4. L’estensione del settore merceologico è consentito se nella zona è previsto l’insediamento della
corrispondente tipologia esercizio.
5. Sono sempre assentiti, nel rispetto degli standard e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9:
- gli accorpamenti e le concentrazione di esercizi esistenti fino ai 1.500 di superficie di vendita, nei termini
previsti dall’art. 9 della Legge Regionale;
- gli ampliamenti nei limiti della stessa tipologia;
- insediamenti di medie strutture di vendita, anche con la formula del Centro commerciale di vicinato,
nell’ambito dei Piani di Recupero Urbano, Programmi o Piani di Riqualificazione o Recupero Ambientale o di
altri accordi, programmi o piani previsti da leggi, approvati nel periodo di validità del presente regolamento.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ART. 11
( AUTORIZZAZIONE )
1. L’autorizzazione comunale deve essere sempre richiesta per:
- l’apertura di una media struttura, anche a seguito di concentrazione di esercizi preesistenti;
- il trasferimento di sede di una media struttura di vendita;
- l’ampliamento della superficie di vendita di una media struttura, anche a seguito di concentrazione o
accorpamento di esercizi preesistenti;
- l’aggiunzione in una media struttura esistente del settore merceologico alimentare.
2. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessità.
ART. 12
( RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE )
1. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione.
2. Nella domanda l’interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali priorità e l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della Legge
Regionale;
d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
3. La domanda deve essere corredata, qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, dalla
documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 9.
4. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla
presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di
novanta giorni.
ART. 13
( DOMANDE CONCORRENTI )
1. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al SUAP nello stesso mese di calendario e corredate
a norma.
2. Le domande concorrenti sono esaminate tenendo conto, nell’ordine, delle seguenti priorità:
13
- proposte di insediamenti che contemperino concentrazioni ed accorpamenti di esercizi operanti nel
comune;
- nuovo insediamento.
ART. 14
( ISTANZE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ )
1. Il trasferimento della gestione e della titolarità o subingresso, la riduzione di superficie o di un settore
merceologico, l’estensione e le variazioni dei settori merceologici non alimentari e la cessazione dell’attività
di una media struttura di vendita sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare
al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione.
2. Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al SUAP. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento
di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio
pertinenziali.
3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
4. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata da dichiarazioni di conformità,
asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall’articolo 19 della Legge
241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riferiti alle cessazione
dell’attività e il subingresso.
5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha efficacia dalla data della presentazione al SUAP.
6. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge devono essere adottati i provvedimenti
consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall’articolo 19 della Legge 241/90.
ART. 15
( SUBINGRESSO )
1. Il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver inviato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) al SUAP sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio e possieda i requisiti di cui
all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno".
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di sub-ingresso è presentata entro sei mesi dalla morte
del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La
mancata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei termini di cui al presente comma comporta le
sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 della Legge Regionale.
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano
comunicazione, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice
civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di
persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". In mancanza dei requisiti, gli
stessi possono chiedere al comune la sospensione dell’attività per un anno.
ART. 16
( PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E DELLE
AREE COMMERCIALI INTEGRATE )
1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di un settore di vendita e l'ampliamento della superficie
di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, necessita:
a) di autorizzazione per il centro o area commerciale o area commerciale integrata come tale, in quanto
media struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari
degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione dello stesso;
b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio
presenti nella struttura.
14
2. Nel caso di richiesta formulata dai titolari associati, la domanda è presentata tramite un rappresentante
degli stessi nominato con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i
terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nella domanda.
L’autorizzazione viene rilasciata allo stesso, che rappresenterà il centro o l’area commerciale nei rapporti,
anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.
3. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione e
devono essere corredate, oltre che dalla documentazione richiesta per le medie strutture di vendita, da:
a) una relazione che ne descrive esattamente la composizione delle varie attività previste con a fianco di
ciascuna indicata la relativa superficie, per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per
settore merceologico;
b) una planimetria riportante tutte le attività indicate nella relazione di cui alla precedente lettera a), nonché
le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici.
4. Sono definiti con autonomi atti e procedure, contemporaneamente o successivamente necessari,
l’attivazione e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale o l’area
commerciale integrata, nel rispetto delle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di
autorizzazione per il centro commerciale.
5. Gli insediamenti di cui al presente articolo, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono
autorizzati dal Comune con le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8 della Legge Regionale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ART. 17
( ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA )
1. L’attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all’esercizio delle funzioni di competenza del
Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal SUAP.
2. L’attività di vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.
ART. 18
( NORMA TRANSITORIA )
1. Gli esercizi in attività alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale
che, anche sulla base di interpretazioni sulla distinzione tra superficie di vendita e superficie espositiva o
altra interpretazione, consentita nell’ambito della previgente normativa, di fatto oggi operano con una
superficie di vendita superiore a quella autorizzata, secondo le attuali disposizioni, possono richiedere nel
corso del primo anno di applicazione delle presenti norme, l’adeguamento alla effettiva superficie utilizzata.
ART. 19
( DURATA DEI CRITERI )
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, inerenti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle
medie strutture di vendita, devono essere aggiornati almeno una volta ogni tre anni, così come previsto
dall'art. 15, comma 1, lettera b) della legge Regionale. Alla scadenza del triennio si intendono
automaticamente rinnovati fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
ART. 20
( NORMA FINALE )
1. Per quanto non espressamente riportato si applica quanto previsto nelle indicazioni e disposizioni
nazionali, regionali e comunali in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti
nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in
vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del
Consiglio Comunale.
15
Allegato B
“Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge
241/1990”
ART. 8 – LIBERALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA.
INSTALLAZIONE
INSEGNE
PUBBLICITARIE
SULLA
SEDE
1. L'installazione di insegne pubblicitarie sulla sede dell’attività esercitata non può essere subordinata al
rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri
mezzi pubblicitari già installati dalla medesima società o dai medesimi soggetti privati.
2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti professionali e di quanto previsto dalle norme del codice della
strada, dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, del Regolamento Edilizio Comunale e del Piano generale degli
Impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29 dicembre 2009.
3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell’installazione di insegne pubblicitarie sulla sede dell’attività
esercitata, della segnalazione certificata di inizio attività.
ART. 9 – LIBERALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE.
1. L’avvio dell’attività di struttura sanitaria privata non può essere sottoposto alla dichiarazione di fabbisogno
sanitario del territorio o all’attivazione di particolari indicazioni circa la varietà dei servizi minimi offerti e circa
sua collocazione territoriale.
2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di
rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.
ART. 10 – LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NCC E TAXI CON MEZZI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALLA CATEGORIA M1.
1. L’avvio di servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli diversi
da quelli di categoria M1 sono sottoposti a Segnalazione Certificata Inizio Attività e non sono sottoposti a
contingentamento.
2. Sono fatte salve le altre condizioni di esercizio previste dalla legge n. 21/1992.
3. L’art.47 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 definisce
CATEGORIA M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente.
16
COMUNE DI MATINO
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 06 NOVEMBRE 2014
PUNTO 4 O.d.G.
“Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e
semplificazione amministrativa. Integrazione Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012”
PRESIDENTE: Alle 18 e 55 è entrata in aula l’Assessore Lecci.
Prego Assessore Caputo.
ASSESSORE CAPUTO: Con questa delibera stiamo adeguando gli atti e i Regolamenti del Comune alla
liberazione che sia la Comunità Europea che la legge nazionale ha portato in materia di apertura e di
autorizzazione per le medie strutture. Mentre prima le medie strutture con il vecchio piano del commercio
erano regolamentate in maniera contingentata, cioè si potevano rilasciare fino a una certa superficie, con la
nuova norma nazionale il rilascio di queste autorizzazioni sono completamente liberalizzate, con il solo
vincolo del rispetto delle norme urbanistiche.
Agli atti si è modificato questo tipo di novità normativa e d’ora in avanti le aperture delle medie strutture
saranno perfettamente libere, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Allegata c’è una
planimetria in cui si sono suddivise (già c’erano per la verità) tre zone del territorio urbano in cui possono
essere aperte queste medie strutture, noi abbiamo preservato il centro storico, ossia abbiamo messo un
vincolo di apertura a queste grosse strutture, ritengo che sia abbastanza plausibile, nel centro storico per
preservarlo da grosse strutture, anche perché fisicamente sarebbe impossibile aprirle per la mancanza di
parcheggi o locali così grandi. Ritengo che si debba procedere all’approvazione di detto adeguamento.
PRESIDENTE: Si apre la discussione. Prego Consigliere Toma.
CONSIGLIERE TOMA: Volevo chiedere all’Assessore se la Regione Puglia ha legiferato in merito alla
liberalizzazione.
ASSESSORE CAPUTO: Sì, se non sbaglio c’è scritto nelle premesse qual è stato l’atto regionale che ha
portato alla liberalizzazione. In aula c’è la dottoressa Romano che può dare meglio di noi delucidazioni di
carattere normativo e l’iter che ha portato alla liberalizzazione.
CONSIGLIERE TOMA: Vorrei capire secondo quale normativa e quale Regolamento è stata deliberata la
liberalizzazione. .
PRESIDENTE: Chiediamo alla dottoressa Lidia Romano di avvicinarsi al microfono e ragguagliarsi al
riguardo.
ASSESSORE CAPUTO: Si tratta dell’articolo circa della legge regionale 3/2011.
CONSIGLIERE TOMA: Leggi cosa dice.
DOTTORESSA ROMANO: La legge regionale è la 3/2011 del 11 marzo, articolo 6.
“La programmazione delle reti di vendita adottate in applicazione degli articoli 12 e 15 della legge regionale
11/2003 e articolo 16 della 18/2001 e della 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi”, elenca una
serie di cose tra cui “assicurare (inc.) un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi
sul territorio regionale, ridurre la mobilità al traffico, tutelare l’ambiente urbano”, all’ultimo lettera, la K, si
legge: “È garantita la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, nel corretto e uniforme
funzionamento del mercato”, quindi lo recita la normativa regionale. Ho citato una serie di sentenze, vari
quesiti che ho scaricato.
CONSIGLIERE TOMA: Dottoressa, però la Regione Puglia non ha legiferato in merito alla liberalizzazione,
come ha fatto per esempio la Regione Calabria.
La Regione Puglia ha posto una facoltà del Comune di eventualmente fare la liberalizzazione, ma non mi
sembra che quello che sta facendo il Comune di Matino sia in linea con quello che, per esempio, non hanno
fatto tanti altri Comuni.
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DOTTORESSA ROMANO: La normativa è nazionale, ci sono tantissime norme, la 201, la 1/2012, la 5,
l’articolo 117 della Costituzione, anche a livello di Unione Europea si parla di libertà di concorrenza e libero
accesso alle imprese. Ci sono solo alcuni limiti legati all’ordine pubblico, igiene e sanità.
CONSIGLIERE TOMA: Di fatto però il Comune con la liberalizzazione si spoglia di quanto potrebbe fare in
virtù di una programmazione anche concordata con gli operatori del settore, per esempio i commercianti.
DOTTORESSA ROMANO: Sono state invitate le associazioni di categoria.
CONSIGLIERE TOMA: Sì, ho letto in delibera che sono state invitate, non so chi siano…
DOTTORESSA ROMANO: C’è un prodotto della Regione Puglia che elenca in dettaglio tutte le associazioni,
saranno almeno una ventina, in un’unica lettura non sono neanche riuscita a invitarle tutte.
CONSIGLIERE TOMA: Non ne è venuta nessuna.
DOTTORESSA ROMANO: Io nell’oggetto della lettera ho specificato che si trattava della liberalizzazione, se
avessero avuto qualcosa da dire l’avrebbero detto.
CONSIGLIERE TOMA: Lei è un tecnico, chiaramente deve fare le cose come per legge. Non si sta dicendo
che è una sua mancanza, ma la politica quando fa dei piani così importanti, quando entra in un’attività,
quella del commercio, che è fondamentale per il nostro territorio, quantomeno sentire le organizzazioni
presenti sul territorio non sarebbe stata una cosa negativa.
DOTTORESSA ROMANO: Quando si pongono dei limiti, delle prescrizioni devono essere evidenti, non è
che si inventano solo perché c’è la crisi, devono essere giustificati. Ci sono vari vincoli di legge, oltre quelli
non si può andare.
ASSESSORE CAPUTO: Anche la Regione Puglia ritengo abbia deliberato in questo senso. All’articolo 6 al
comma F recita: “Possono essere imposti limitazioni numeriche e quantitativi degli esercizi commerciali ai
regimi di autorizzazione quando queste rispondono a motivi imperativi di interesse generale, ragione di
pubblico interesse tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica
e la sicurezza stradale”. Quando dovessero esserci queste esigenze per questa ragione si potrebbero
mettere dei vincoli alla liberalizzazione del commercio, non a caso noi proprio in virtù di questo comma F
abbiamo estrapolato il centro storico dalla possibilità di liberalizzare questa tipologia di struttura. Per il resto
generalizza la liberalizzazione già prevista dalla norma nazionale. Anche la Regione Puglia si è pronunciata
in tal senso e noi non stiamo facendo altro che recepire quello che le varie normative hanno già legiferato.
Nel caso in cui non dovessimo adeguare questi strumenti sicuramente potremmo subire delle azioni legali,
dei contenziosi da parte dei richiedenti, già abbiamo avuto un caso di questa natura e per evitare contenziosi
stiamo adeguando gli strumenti del commercio comunali.
PRESIDENTE: Grazie alla dottoressa per il suo contributo. Prego Dottore Romano.
CONSIGLIERE ROMANO C.: Nel corpo della libertà ci sono delle note da chiarire da parte del relatore o del
responsabile della Polizia Municipale. Perché nel dicembre 2012 il responsabile della Polizia Municipale ha
dato parere negativo per motivi di viabilità e come mai poi a distanza di un anno e mezzo riprende il suo
parere e modifica lo stesso dando parere positivo?
PRESIDENTE: Prego Ingegnere Giuri, intervenga in risposta alla richiesta di delucidazioni del Consigliere
dottore Cosimo Romano.
INGEGNERE GIURI: C’è la differenza tra il posto fisso e la forma itinerante. Il primo parere è relativo al
commercio su aree pubbliche, cioè la forma itinerante del commercio; il secondo parere è quello posto a
fisso che presuppone l’eventuale autorizzazione per le medie strutture.
PRESIDENTE: Prego Consigliere Muci.
CONSIGLIERE MUCI: Volevo legarmi a questa domanda, poiché dovevo fare la stessa domanda e vedo
che ha già dato risposta il Comandante. La questione era che nella nota del 10/12/2012 vengono riferite
alcune strade, queste stesse strade vengono riconfermate nella nota successiva dell’aprile 2014 credo,
stranamente viene aggiunta Via Roma. Volevo chiedere il motivo per cui viene aggiunta proprio Via Roma e
volevo chiedere all’Assessore il motivo per il quale stranissimamente le vie che vengono escluse dal
Comandante sono esattamente le strade in cui sono presenti la maggiore percentuale di esercizi
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commerciali. Mi riferisco in particolare Viale Italia, Viale Rimembranze, Via Maria Santissima Addolorata, la
Villa Comunale Umberto Primo, che vengono riconfermate successivamente con l’aggiunta di Via Roma.
Oltre a queste note, quanto detto – mi spiace dirlo - dalla dottoressa Romano non corrisponde esattamente
a verità, poiché anche nella delibera stessa viene citato che è altrove, come detto dall’Assessore Caputo,
cioè al comma 1 dell’articolo 3 che le limitazioni amministrativi consistenti in distanze, parametri numerici o
altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato vengono escluse. Se noi
preventivamente escludiamo determinate aree e poi diciamo che non dovremmo escluderle, come minimo
mi sembra che stiamo andando incontro ad una incoerenza logica totale. Tale incongruenza logica alla quale
ormai mi sono probabilmente assuefatto è evidente dal fatto che manchi un progetto generale, poiché come
poter escludere le aree centrali proprio da quella che dovrebbe essere invece la zona adibita, secondo la
vecchia o nuova Amministrazione (non cambia niente), cioè esattamente il Viale Rimembranze è stato
adibito appositamente a quel tipo di servizio.
Oltremodo, leggendo qui molto spesso si incontrano delle situazioni piuttosto particolari. Ad un certo punto si
dice: “Valutato per quanto a tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale per esigenze di sicurezza sulla
circolazione stradale e nel rispetto delle finalità di interesse pubblico generale indicate nell’articolo 1 comma
2 del decreto legge 01/12, di non ritenere ammissibili medie strutture nelle aree urbane di interesse storico
che corrispondono al centro storico del Comune di Matino, come indicato nell’allegata planimetria alla zona
1”. La mia domanda è questa: perché il Vicesindaco ripetutamente diceva di voler insistere a generare una
piccola Ostuni nel centro storico e adesso invece cerchiamo di costruire un chiosco commerciale all’interno
di aree esterne? Cioè riteniamo (oggetto all’ordine del giorno successivo) che sia utile impiantare delle
attività commerciali - tipo dei bar - in delle zone per restituirle alla cittadinanza poi invece diciamo che nelle
altre aree evitiamo di creare queste medie strutture poiché non sarebbe utile dal punto di vista commerciale,
economica, nella protezione economica evitata, costruire le stesse. Io vedo un’incoerenza…
ASSESSORE CAPUTO: Io vorrei interrompere il Consigliere, giusto per chiarire.
PRESIDENTE: Assessore Caputo, faccia completare il ragionamento e poi interverrà.
CONSIGLIERE MUCI: Grazie. Parla del rispetto del principio di proporzionalità, come citato prima dalla
dottoressa Romano. Vorrei ricordare che quanto letto nel Regolamento regionale, all’articolo 6, evito di
ripeterlo, ma era stato in precedenza già discusso dal sottoscritto in un precedente Consiglio comunale, nel
quale atto, tra l’altro, l’atto del dirlo, del dichiararlo semplicemente nel leggerlo fu probabilmente talmente
tanto irritante, allergico per il signor Sindaco che mi diede del bolscevico. Me lo ricordo perfettamente. Come
è che quello stesso atto ritenuto bolscevico oggi giorno invece viene riferito, vorrei ricordare chi è ancora
presente in Regione Puglia, una persona che Probabilmente come me ancora porta l’anello al dito e gli
orecchini qua e probabilmente è comunista. Voi rei ricordarvi chi è ancora presente in Regione e quanto voi
state affermando, cioè che ci sarebbe una volontà di liberalizzazione delle attività commerciali secondo la
Regione Puglia. Ben venga se viene detto che tale è in ambito della Unione Europeo e nemmeno è tanto
vero, perché si parla ancora, purtroppo per noi, di sostenibilità, evitiamo di riferirci a regolamenti – come
riferito dalla dottoressa Romano - scaricati da internet, evidentemente cerchiamo di valutarli, valutiamo la
situazione del contorno dopodiché si può discutere di atti simili, ma non campati su quello che abbiamo
scaricato da internet possibilmente.
ASSESSORE CAPUTO: Stavo cercando di interrompere il Consigliere anche per portare una delucidazione
che forse al Consigliere sfugge. Oggi stiamo parlando non della liberalizzazione in generale, ma della
liberalizzazione di determinate strutture, precisamente le medie strutture, quindi sono esercizi commerciali al
di sopra di 250 metri. Pensare che nel centro storico di Matino possano inserirsi strutture al di sopra di 250
metri è un po’ irrealistico vista la situazione. Al di là di questo c’è la volontà dell’Amministrazione e lo
abbiamo esplicitato in altre occasioni, quello che il centro storico di Matino diventi una piccola Ostuni, con
tanti piccoli esercizi, tante botteghe, tradizioni, artigiani, quelle ben vengano, anzi, dovremmo cercare di
trovare la forma per incentivare questa tipologia di attività, quindi non è che venga eliminata la possibilità di
aprire nuove attività nel centro storico, solo le medie strutture.
Noi stiamo preservando il centro storico dall’aggressione commerciale di queste medie strutture, che
porterebbero alla trasformazione dei luoghi tradizionali del paese, ben venga invece l’apertura di piccole
botteghe artigianali e quanto altro. Se lei avesse inteso la differenza tra media struttura e negozi di vicinato
non avrebbe fatto quell’intervento che ha fatto precedentemente .
CONSIGLIERE MUCI: Quando si legge “inibire il commercio” è riferito solo alle medie strutture!
ASSESSORE CAPUTO: La liberalizzazione di medie strutture, perché i negozi di vicinato sono liberi di per
sé.
(Seguono interventi fuori microfono)
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PRESIDENTE: Consigliere Muci, signori, qualsiasi intervento deve essere fatto al microfono, altrimenti
potrebbe essere oggetto di contestazione come già accaduto in altre circostanze.
ASSESSORE CAPUTO: Se serve a chiarimento e in modo che si tranquillizzi il Consigliere Muci, potremmo
integrare la terminologia e mettere anche, laddove si parla di liberalizzazione di attività commerciali,
specificare meglio che si tratta di liberalizzazione di medie strutture.
CONSIGLIERE MUCI: Nella nota del 2012?
ASSESSORE CAPUTO: Non c’è nessuna logica impeditiva della liberalizzazione del commercio. La
liberalizzazione del commercio è avvenuta con la legge Bersani del 1994 per i negozi di vicinato, per cui noi
non potremmo, anche volendo, limitare la liberalizzazione delle attività commerciali, mentre di quello che
stiamo discutendo stiamo parlando solo della liberalizzazione di medie strutture, di superfici commerciali
superiori a 250 metri.
SINDACO: Se lei ritiene di doverlo modificare, l’obiettivo è non fare aggredire il centro storico dalle medie
strutture, che sono da 251 metri a 1500 metri.
PRESIDENTE: Consigliere Muci, intuisco, ma non capisco se voglia proporre un emendamento. Se sì
proceda.
CONSIGLIERE MUCI: Chiedo che venga eliminato il riferimento all’articolo 6 del Regolamento regionale,
quello del 20 2011, poiché ritengo che sia altro che pleonastico all’interno del sistema, allo stesso tempo
nocivo perché può indurre a note di ambiguità notevole. Lo stesso Sindaco, quando io citavo lo stesso
Regolamento, disse che era bolscevico. Io chiedo che venga semplicemente cassato.
Alla prima pagina, pagina 1, nelle premesse dice: Premesso che le innovazioni apportate alle disposizioni
regionali”, al terzo punto secondo paragrafo cita l’articolo 6 del Regolamento regionale, secondo tale nota
avrebbe riallineato i principi a cui i Comuni devono attenersi nella programmazione della rete di vendita, e
questo è giusto, di cui agli articoli 12 e 15, ma in alcun modo questa disposizione rende liberalizzabile il
mercato interno poiché dice esattamente l’opposto.
Tale Regolamento fu redatto in ambito a dei piani di cui ora mi sfugge il nome, ma erano dei piani di
regolamentazione che andavano esattamente nel senso opposto, cioè di “orientare”£ il mercato facendo
tutt’altro che liberalizzarlo.
PRESIDENTE: A suo dire sarebbe nocivo oltre che pleonastico nel suo emendamento chiede di non citarlo?
Non citare tutto il paragrafo?
SINDACO: È il titolo di un provvedimento.
CONSIGLIERE MUCI: Ma non è attinente.
SINDACO: Ci sono delle norme che potrebbero avere delle ricadute su quello che stiamo facendo. Stiamo
solamente citando il titolo di un provvedimento regionale, il quale può contenere norme e disposizioni che
potrebbero avere delle ricadute su questo nostro provvedimento. È evidente che l’obiettivo Comune è quello
di non fare aggredire il centro storico dalle medie strutture, perché cannibalizzerebbero le attività delle
microimprese, le quali vogliamo che siano favorite.
CONSIGLIERE MUCI: Continuando a leggere mi accorgo che l’articolo 6 è poggiato lì per poi citare gli
articoli successivi. Leggo testualmente, articolo 6 del Regolamento regionale 3/2011 ha riallineato i principi
ai quali i Comuni devono attenersi nella programmazione della rete di vendita, di cui agli articoli 12 e 15”,
perché non saltarlo quell’articolo 6, tanto serve solo per introdurre gli altri successivi.
SINDACO: Esatto, è una premessa nella quale si fa una mera ricognizione dei provvedimenti esistenti
sull’argomento. Se poi questi provvedimenti sono favorevoli o sfavorevoli non c’entra, perché è una mera
premessa. È come se ci fosse scritto: premesso che esiste, poi successivamente passiamo alla trattazione
dell’argomento e lo decidiamo per come vogliamo decidere oggi.
CONSIGLIERE MUCI: Io ho fatto la mia proposta, evidentemente devo apprendere che anche il premesso
del Consigliere Romano della comunicazione precedente non dovesse essere interpretato come atto di
“sfiducia” nel comportamento di questa Amministrazione, poiché si è introdotto semplicemente per dire il
resto.
L’articolo 6 del Regolamento regionale con quanto stiamo facendo cozza.
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ASSESSORE CAPUTO: Possiamo leggere l’articolo 6 del Regolamento Regionale?
PRESIDENTE: Prego Dottoressa.
DOTTORESSA ROMANO: L’articolo 6 è quello che specifica la libertà di concorrenza, lo avevo letto prima.
Lo rileggo.
(Legge articolo allegato agli atti del Consiglio comunale)
Si tratta dell’adeguamento alle normative nazionali che parlano di non mettono limiti, restrizioni all’ingresso di
nuove attività, a meno che non ci siano vincoli di legge, tipo gli standard urbanistici, limiti anche del
Regolamento regionale, il 7/2009, che parla di parcheggi, ossia ogni metro quadro di superficie di vendita un
metro quadro di parcheggio, già quello è un limite strutturale, non tutti possono avere a disposizione tali
superfici. In più c’è la normativa antincendio, la normativa urbanistica. Superati i 400 metri ci sono tanti limiti
di legge che già quelli bloccano, non è che sia scontato che ci sia una apertura in ogni angolo. Ci sono le
leggi in sé che già limitano.
PRESIDENTE: Intende proporre l’emendamento e metterlo ai voti?
CONSIGLIERE MUCI: Io chiedo di eliminare la voce dell’articolo 6 perché ritenpo che sia assolutamente
incoerente, al di là dell’interpretazione, perché è chiaro che è fattibile di piccole noticine che possono
assomigliare alla liberalizzazione. È ovvio che il minimo del mantenimento delle norme regolamentari debba
essere fatto, ma l’intendimento di quell’articolo parla di pari opportunità di commercializzazione, che sono
l’esatto opposto negli intendimenti del Consiglio regionale della liberalizzazione.
Questo a mio avviso, poiché non è pleonastico, ritengo di essere più vicino al modo di interpretare, dal punto
di vista politico, la vocazione di tale presidenza del Consiglio regionale piuttosto che quanto qui presente.
Probabilmente sono più Comunista di voi e capisco il senso della pari opportunità in modo assolutamente
contrario e contrastante all’idea di liberalizzazione. Questa è la mia opinione.
Chiedo, per mia coscienza intellettuale, che venga eliminato il riferimento al Regolamento regionale, articolo
6, ritengo che sia veramente incoerente.
PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l’emendamento proposto dal Consigliere Muci al quarto capoverso delle
premesse della delibera in oggetto, in tutta la sua integrità, così è espresso nella sua totalità. Chi è
favorevole ad emendare la premessa di questo capoverso?
VOTAZIONE COME IN ATTI
ASSESSORE CAPUTO: Volevo fare un’osservazioni, non l’ho fatta prima perché il Consigliere riteneva di
fare quell’emendamento, ma è l’opposto rispetto a quello che stava dicendo lei. Il Regolamento regionale va
citato perchè anche il Regolamento regionale si è equiparato alla normativa comunitaria europea per cercare
di mettere tutti sullo stesso livello senza creare ostacoli e opposizioni. Tranne che al comma F di
quell’articolo vi sono indicate le condizioni per cui se l’Amministrazione ritenesse che ci fossero alcune
condizioni, tipo quella dell’interesse pubblico, della viabilità o di altro, di escludere alcune zone della
liberalizzazione. Questo ha fatto la nostra Amministrazione: ha ritenuto di escludere l’insediamento di grosse
strutture commerciali all’interno del centro storico, in quanto comporterebbe delle difficoltà sia sulla viabilità
che di natura commerciale, quindi abbiamo ritenuto di escludere la zona del centro storico. Per il resto non
abbiamo fatto altro che applicare in toto mettendo tutti sullo stesso livello senza creare diseguaglianze tra le
diverse categorie commerciali.
Stiamo parlando di medie strutture, quindi di superfici che vanno al di sopra dei 250 metri, riteniamo che tali
strutture nel centro storico avrebbero comportato delle difficoltà operative sia per gli stessi operatori che per
il controllo del territorio.
CONSIGLIERE MUCI: Presidente e Sindaco sono veramente dall’apprendere che tale Amministrazione stia
avendo una soffiata di vendo di Sinistra, socialista direi. Nonostante questo avvicinamento alla mia area
politica voterò contro, poiché ritengo che si stia facendo l’ennesimo atto di superficialità, come sempre.
SINDACO: Si tende a tutelare la libera concorrenza tenendo conto che in quelle zone solo le microimprese
possono svolgere un migliore servizio nei confronti dell’ultimo consumatore, nel mentre la media struttura che va dai 150 a 1500 metri - può cannibalizzare tutti gli altri, farli fuori e imporre ai residenti in quella zona
prezzi che potrebbero un garantire il rispetto della libera concorrenza.
CONSIGLIERE TOMA: Visto che l’Amministrazione intende procedere in questa direzione, di una
liberalizzazione anche se non è stata comunque prevista, almeno la Regione Puglia non l’ha recepita la
liberalizzazione, considerato soprattutto che il nostro Comune non ha ascoltato gli operatori, che pure
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esistono, del settore a livello locale, noi ci asteniamo su questa delibera proprio perché i nostri operatori, che
sono tanti e vivono in disagio, dovevano essere ascoltati.
SINDACO: Dobbiamo ascoltare gli operatori che ci direbbero: attenzione, se viene una grossa struttura ci
mangia tutti, con il vostro provvedimento, che speriamo stasera adottiate, l’unica possibilità per difenderci è
quella, non dare la possibilità alle medie imprese di mettersi in quella zona.
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
VOTAZIONE COME IN ATTI
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Fatto e sottoscritto;
Il Presidente
f.to Dr. Elio Romano
Il Segretario
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo online del Comune di Matino il 01.12.2014, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.Dalla residenza municipale, addì 01.12.2014
IL MESSO COMUNALE
f.to Alfredo CATALDO
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
[X] ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[ ] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)
è esecutiva dal 10.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Avv. Giovanna VITALI
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