Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 6
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Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 6
CITTA’ DI MATINO PROVINCIA DI LECCE Nr. 82 registro deliberazioni Seduta 06/11/2014 COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione OGGETTO: delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Integrazione Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012.L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di novembre alle ore diciassette e trentuno minuti, nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata a norma di legge. Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: CONSIGLIERI P 1) CATALDI Cosimo C. Tiziano 2) BIANCHI Leonardo Antonio 3) INGUSCIO Vittorio 4) TOMA Giorgio Salvatore 5) COLUCCIA Fabrizio Salvatore 6) CAPUTO Giorgio 7) LECCI Pamela 8) BARONE Francesco Cosimo 9) DE PREZZO Antonio A X X X X X X X X X CONSIGLIERI P 10) ROMANO Rocco 11) DE MARCO Massimo Andrea 12) ROMANO Cosimo 13) PROVENZANO Luigi Mario 14) ROMANO Elio 15) ROMANO Massimiliano Carmelo 16) MARSANO Fausto 17) MUCI Donato Giorgio X TOTALE 15 A X X X X X X X 2 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO, Presidente del Consiglio comunale. Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica. Data 30/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Lidia ROMANO Visto: Si esprime parere contabile. Riferimenti contabili: Data __/__/____ ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Dopo l’introduzione del Presidente, sull’argomento in oggetto si rivolge ampia e articolata discussione, integralmente riportata nell’allegato verbale facente parte integrante e sostanziale del presente atto, durante la quale il consigliere Muci avanza la proposta di eliminare il 4° capoverso contenuto nelle premesse della proposta di deliberazione in atti. Tale proposta viene posta ai voti dell’Assemblea sortendo il seguente risultato: - FAVOREVOLI n. 5 (cons. F. Barone, C. Romano, G. Toma, M. Romano e D. Muci); CONTRARI n. 10. Pertanto la proposta formulata dal cons. Muci viene respinta. Seguono altri interventi nel corso dei quali il cons. G. Toma anticipa la volontà di astenersi dal voto inerente l’argomento in discussione. Al termine del dibattito, IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE : ü il piano commerciale comunale vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2009; ü i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita devono essere rivisti ogni tre anni (comma 1 dell'art. 15 della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11); ü le innovazioni apportate alle disposizioni regionali e nazionali in materia, impongono una revisione dei regolamenti comunali correlate ed in particolare: o il Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 "Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno" ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nell'ordinamento regionale; o l'art. 6 del R.R. 3/2011 ha riallineato i principi ai quali i comuni devono attenersi nella programmazione della rete di vendita di cui agli articoli 12 e 15 della l.r. 11/2003, art. 16 della l.r. 18/2001 e della l. 287/91, alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno e del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”; DATO atto che: q sono subentrati vari decreti in materia di liberalizzazione delle attività economiche, segnatamente l’art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, D.L. 1/2012 e 5/2012; q l’art. 34 c. 2 D.L. 201/11 dispone: “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.” q Il processo di liberalizzazione delle attività produttive avviato dal nostro legislatore è ormai irreversibile ed è giustificato imporre freni e divieti solo se fondati su motivazioni accuratamente documentate, verificate e ragionevolmente proporzionate rispetto alle finalità di interesse pubblico generale indicate dall’art.1 c.2 del D.L. n. 01/12, convertito dalla legge 27/12, secondo cui “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. q Resta comunque confermato il principio che “l’insediamento della nuova attività commerciale, oltre che essere soggetto a concessione edilizia ed alla conformità alla disciplina commerciale, deve risultare compatibile con la strumentazione urbanistica vigente ivi inclusa la necessità di dotazione di parcheggi e verde pubblico nelle misure stabilite dalla legislazione locale o, in assenza, da quella regionale o nazionale” (Consiglio di Stato- sezione V^, sentenza n.98 del 3 febbraio 1999). 2 CONSIDERATO che: · con la modifica del titolo V della Costituzione - art. 117 - viene conferita alle Regioni, come competenza esclusiva, la materia del commercio, per cui le Regioni legiferano con propri provvedimenti. · la Regione Puglia con il Reg. reg. 11-3-2011 n. 3 ha disposto all’art. 6 che la programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della L.R. n. 11/2003 avviene nel rispetto di vari principi fra i quali quello di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato. · il piano per il commercio Comunale approvato con deliberazione del 2009 richiamata in precedenza è scaduto in quanto decorsi tre anni dalla stessa; · la disciplina a livello nazionale delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. · il secondo comma del citato art. 31 del D.L. 201/2011 dispone l’adeguamento degli ordinamenti di Regioni ed enti locali alle prescrizioni stabilite nel medesimo comma (“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”). · La Corte Costituzionale, con la sentenza 27 giugno 2012, n. 164 e n. 200/2012, ha riconfermato che il principio di liberalizzazione (oltre che di semplificazione degli adempimenti e dei procedimenti), sotteso alla disciplina normativa in materia di SCIA, ha un ambito applicativo esteso e s’appella ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. · La stessa Corte, con la sentenza 14 aprile 2014, n. 104 ha evidenziato che, l’introduzione di vincoli quantitativi alla apertura di esercizi commerciali non giustificati da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali e del territorio, richiamate dal comma 1-bis dell’art. 1 della legge reg. n. 12 del 1999, può determinare una ingiustificata limitazione alla apertura di nuovi esercizi commerciali, in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. · l'art. 19 delle legge n. 241/1990 e l'art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2012, hanno abolito i regimi autorizzatori fatte salve specifiche esigenze di interesse pubblico ed il rispetto del principio di proporzionalità; · le norme regionali subordinano al rilascio dell’autorizzazione espressa l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore merceologico per medie, grandi strutture di vendita e centri commerciali. · il piano per il commercio Comunale approvato con deliberazione richiamata in precedenza deve essere adeguato alla normativa vigente; DATO atto che a tutela dei principi di liberalizzazione, le norme citate impongono agli Enti locali (oltre che alle regioni e allo Stato), che di fatto controllano le procedure amministrative per l’avvio di attività produttive, precisi obblighi e termini di adeguamento al fine di garantire al privato la certezza del diritto del libero accesso al mercato. VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 24 marzo 2011 (in causa C-400/08), in riferimento a grandi esercizi commerciali, sancisce che le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, a condizione che siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso; fra i motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione dell’ambiente e la razionale gestione del territorio; VISTO il testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (G.U. 284/2011) che reiterano i principi già riportati dalle norme fin qui citate prevendendo un ulteriore termine entro il quale Comuni, Province, Regioni e Stato devono adeguare i propri ordinamenti (attuale formulazione in stralcio): 3 “DL n. 138/2011, Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, c. 11-bis “In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.” VISTO, in particolare il d.lgs. n. 147/2012 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012, n. 202, che modificando il d.lgs. n. 59/2010 ha disposto numerose semplificazioni in materia commerciale/produttiva come il venire meno dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il commercio e la somministrazione se queste sono esercitate nei confronti di una cerchia determinata di persone. In particolare ha sancito, in materia di procedure abilitative per la somministrazione che: “l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”; VISTA la sentenza del TAR Lazio, Roma n. 455/2014 con la quale viene confermato che i principi di liberalizzazione di cui al DL n. 1/2012 si applicano anche alla disciplina della strutture sanitarie. Testualmente (in stralcio): - ... osserva il Collegio, l'assetto del sistema per il rilascio delle autorizzazioni volte alla realizzazione o all'ampliamento di strutture sanitarie, di cui all'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, agli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale del Lazio n. 4 del 3.3.2003 e agli artt.1, 4 e 5 del regolamento regionale n. 2 del 26.1.2007, deve essere interpretato ed applicato alla luce della recente normativa del "Decreto liberalizzazioni" introdotta dal decreto legge del "Governo Monti" n. 1 del 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24.3.2012, che prevede l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione; PRESO atto della nota del 10/12/2012 del Responsabile di Polizia Municipale con la quale trasmette l’elenco delle strade comunali da inibire al commercio su aree pubbliche per esigenze di sicurezza sulla circolazione stradale che di seguito si riporta: - tutte le stradine del Centro storico per la esiguità della larghezza, compresa Piazza S. Giorgio; - Viale Italia; - Via Extramurale di Levante e di Ponente, compreso Largo Cimitero; - Viale Rimembranze; - Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre; - Via M. SS. Addolorata; - Villa Comunale Umberto I; PRESO atto della nota del 02/04/2014 acquisita al prot. n. 4790 del Responsabile di Polizia Municipale con la quale lo stesso, con richiamo alla precedente nota del 10/12/2012 dello stesso, ribadisce quanto contenuto nella stessa significando anche relativamente al medie strutture e che, limitatamente nelle strade di seguito elencate, esprime parere favorevole all’apertura di attività commerciali di medie dimensioni a condizione che le aree a parcheggio a servizio delle autorizzazione di media struttura siano ricavate internamente con facile accesso dalla proprietà privata, così come tra l’altro previsto dalle norme di legge e dagli strumenti urbanistici: - Via Roma, - Viale Italia; - Via Extramurale di Levante e di Ponente; - Viale Rimembranze; - Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre; - Via M. SS. Addolorata. PRESO atto della nota del 02/04/2014 acquisita al prot. n. 4791 del Responsabile del Settore Servizi alla Città con la quale esprime il nulla-osta all’apertura di attività commerciali di medie e grandi dimensioni nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente; 4 CONSIDERATO che il Comune di Matino può vantare un patrimonio sicuramente apprezzabile sotto il profilo storico, artistico e naturalistico; PRESO atto del programma amministrativo di questo Ente teso ad un’incisiva azione di valorizzazione del centro storico finalizzata al miglioramento della qualità urbana e della qualità architettonica, nonché alla riqualificazione ed alla promozione del territorio; VALUTATO, per quanto, a tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, per esigenze di sicurezza sulla circolazione stradale e nel rispetto delle finalità di interesse pubblico generale indicate dall’art.1 c.2 del D.L . n.01/12, di non ritenere ammissibili medie strutture nelle aree urbane di interesse storico che corrispondono al centro storico del Comune di Matino come indicato nella allegata planimetria alla zona 1; DATO atto che: q con l’approvazione del presente provvedimento il Comune assolve alle disposizioni ed obblighi previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3 ed alla legge 241/90 e successive variazioni ed integrazioni; q l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, prevede un procedimento unico per presentare le istanze di inizio d'attività al SUAP, con ciò intendendo fornire una regolamentazione uniforme per tutti i soggetti aventi i requisiti di legge necessari ad intraprendere una attività economica. VISTO che con le note prott. 11726 e 11727 del 09/09/2014 è stato chiesto alle organizzazioni maggiormente rappresentative indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448/2008 dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti parere in merito alla adozione di disposizioni tese ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese ai sensi della norma vigente; VISTO che, nonostante la regolare convocazione in esecuzione a quanto stabilito all’art. 15 della L.R. 11/2003, le suddette associazioni hanno ritenuto di non aderire all’invito fissato per il 15 settembre 2014 presso il Palazzo Municipale; TENUTO conto che, con la mancata partecipazione, va ritenuto che la stessa equivalga quale silenzio assenso; VISTO il verbale redatto in data 15 settembre 2014; VISTO l’art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”; PRESO atto che allo stato attuale le ulteriori attività economiche soggette a regolamentazione comunale che possono essere rilevanti ai fini dell’applicazione dei principi contenuti nelle norme sopra riportate sono: - esercizi di somministrazione - medie strutture di vendita - grandi strutture di vendita - strutture sanitarie - taxi e ncc con veicoli diversi dagli M1; RITENUTO inoltre opportuno fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del decreto legge 223/2006 come convertito nella legge 248/2006 al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini; CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di dettare disposizioni di attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni sopra riportate; CONSIDERATO che con le disposizioni del decreto legge 223/2006 prima e con quelle del decreto legge 138/2011 poi i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal Governo nel citato atto e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi; 5 RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012, con la quale è stato approvato l’adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa; RITENUTO incompatibile con i principi del decreto legge una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto legge citato come più avanti specificato) che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato, facendo salva ogni altra normativa di carattere ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza che possono prevedere ulteriori adempimenti per l’avvio effettivo delle varie attività produttive; DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000; VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio" e s.m.i.; VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; VISTO il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7, “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”; VISTO il Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3 "Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”; VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000; RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’adeguamento delle ulteriori regolamentazioni comunali alle vigenti normative in materia di liberalizzazione delle attività economiche ad integrazione delle disposizioni già recepite dalla Deliberazione di C.C. n. 12/2012; DATO atto che la sottoscritta Responsabile del Settore rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto; Con la seguente votazione espressa nelle forma di legge dai n. 15 consiglieri presenti: - FAVOREVOLI n. 10; - CONTRARI n. 1 (D. Muci); - ASTENUTI n. 4 (cons. F. Barone, C. Romano, G. Toma, M. Romano); DELIBERA 1) la premessa è parte integrante del presente atto; 2) di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, contenente “Piano rete distributiva commerciale comunale e indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli insediamenti delle medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale”; 3) di approvare l’allegato B, parte integrante del presente atto, contenente l’elenco dei procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990; 4) di integrare e aggiornare gli allegati A e B del presente provvedimento con gli allegati di cui la Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012; 5) di abrogare tutte le disposizioni previste nella regolamentazione comunale incompatibili con quelle riportate dagli allegati A e B allegati al presente atto. 6 Allegato A CITTA’ DI MATINO PROV. DI LECCE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SUAP PIANO RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE COMUNALE E INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE ( Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 ) 7 INDICE TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ ART. 3 - DEFINIZIONI ART. 4 -MODALITÀ INSEDIATIVE ART. 5 - CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE TITOLO II PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI ART. 6 - ZONIZZAZIONE ART. 7 - DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO ART. 8 - DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO ART. 9 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ART. 10 - CRITERI PER L’APERTURA, L’AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E L’ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE TITOLO III NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ART. 12 - RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE ART. 13 - DOMANDE CONCORRENTI ART. 14 - ISTANZE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ART. 15 - SUBINGRESSO ART. 16 - PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ART. 17 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA ART. 18 - NORMA TRANSITORIA ART. 19 - DURATA DEI CRITERI ART. 20 - NORMA FINALE ______________________________________________________________________________________ _ 8 PIANO RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE COMUNALE E INDIRIZZI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI ART. 1 ( OGGETTO ) 1. Con l’approvazione del presente regolamento il Comune di Matino: - disciplina l'insediamento delle medie strutture di vendita, in attuazione della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 e s. m. i., del Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3; - adotta le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita al fine assicurare trasparenza e snellezza nell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. ART. 2 ( PRINCIPI E FINALITÀ ) 1. Il Comune promuove lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguendo i seguenti principi: a) favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali; b) tutelare l’ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale; c) ridurre la mobilità e il traffico; d) assicurare la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, tenendo conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale; e) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato; f) la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza e qualità e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento; g) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; h) il contenimento dei prezzi; i) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promovendo il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; l) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali; m) l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; n) la qualificazione dei servizi per le zone di nuovo insediamento. ART. 3 ( DEFINIZIONI ) 1. Ai fini delle presenti norme, si intendono: - per Legge Regionale, la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 e s. m. i.; - per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7; - per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; - per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti; - per medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate: 1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq; 2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq; 3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.; - per concentrazione, l’unione di attività e superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale; 9 - per accorpamento, l’unione in un esercizio preesistente di attività e superfici di altri esercizi commerciali; - per grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate: 1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq; 2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq. - per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 160/2010 quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte. 2. I settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita degli esercizi commerciali, sono i seguenti: a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare); b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori; d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c). 3. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita al precedente comma 1. ART. 4 ( MODALITÀ INSEDIATIVE ) 1. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti: a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali; b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato; c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali; d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali. 2. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche: a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L’area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E’ esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell’area commerciale integrata se l’attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765): 1) autostrade; 2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato; 3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50; c) collocazione in ambito extraurbano. 3. Le aree commerciali integrate devono essere sono così classificate: a) piccole: in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari; 10 b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari; c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale. ART. 5 ( CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI INTEGRATE ) 1. Nell’ambito delle definizioni dei centri commerciali, sono classificati: a) centri commerciali di vicinato, quelli composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.; b) centri commerciali di interesse locale, quelli con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3. 2. Nell’ambito delle definizioni delle aree commerciali integrate, sono classificate piccole aree commerciali integrate quelle che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila. 3. La superficie di vendita di un centro commerciale o di una area commerciale integrata è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti. 4. Nei centri commerciali di cui al precedente comma 1, almeno il 20% della superficie di vendita deve essere destinato ad esercizi di vicinato. 5. I centri commerciali di interesse locale di cui alla lettera b) del precedente comma 1e le piccole aree commerciali integrate al precedente comma 2 sono programmate dai comuni. Tali insediamenti, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8 della Legge Regionale. TITOLO II PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI ART. 6 ( ZONIZZAZIONE ) 1. Ai fini delle presenti disposizioni, le zone di insediamento delle medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale sono state così determinate: a) Zona 1: porzione di territorio ricadente all’interno del perimetro del centro storico interessata da agglomerati urbani che rivestono caratteri storico, artistico e di particolare pregio ambientale perimetrata dalle seguenti strade: via Roma (da via IV Novembre a via Corsica) da via Corsica a via C. Alberto, via C. Alberto, via V. Emanuele, via Del Tufo, vico S. Lorenzo, via Immacolata, da via Pr. Di Piemonte a via Duca delle Puglie, da via Luzzatti a via Delle Poste, via IV Novembre, via Roma; b) Zona 2: strade perimetrali della zona 1 relativamente ai lati adiacenti alla presente zona, via Tevere, via Venezia, via Piave, via Risorgimento, via Bolzano, via Custoza, via Roma (da via Custoza a via S. Rosalia), via S. Rosalia, via Montenero, via Villaggio del Fanciullo, via Garibaldi, via M. D’Azeglio, via Modiglioni, via Extramurale di Levante,via F. Filzi, via Extramurale di Ponente, viale Rimembranze, Largo Stazione; c) Zona 3: strade perimetrali della zona 2 relativamente ai lati adiacenti alla presente zona, le restanti strade e contrade del territorio ricadenti all’esterno del perimetro del centro abitato, compresa l’intera Zona PIP. 2. I lati delle strade che perimetrano le suddette zone devono intendersi di appartenenza alle rispettive zone adiacenti come da allegata planimetria. 3. Per esigenze di sicurezza sulla circolazione stradale, per la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, nelle aree urbane di interesse storico che corrispondono al centro storico del Comune di Matino come indicato nella allegata planimetria alla zona 1 non sono ammissibili medie strutture. ART. 7 ( DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO ) 1. Il rilascio dell’autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica degli standard urbanistici previsti dall’art. 13 della Legge Regionale e dall’art. 4 Regolamento Regionale. 11 2. Ai fini del calcolo degli standard nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato. 3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale. 4. Le aree destinate a standard urbanistici possono non essere cedute all'amministrazione comunale a condizione che con apposita convenzione venga garantito l'uso pubblico al servizio della struttura commerciale e che il richiedente assicuri la sistemazione, la manutenzione e la gestione dell'area. 5. Nelle strade di seguito elencate rientranti nelle Zone 2 e 3, le aree a parcheggio a servizio delle autorizzazione di media struttura siano ricavate internamente con facile accesso dalla proprietà privata, così come tra l’altro previsto dalle norme di legge e dagli strumenti urbanistici: - Via Roma, - Viale Italia; - Via Extramurale di Levante e di Ponente; - Viale Rimembranze; - Largo Stazione FSE, Via Po’, Via IV Novembre; - Via M. SS. Addolorata. ART. 8 ( DEROGHE AGLI STANDARD DI PARCHEGGIO ) 1. Le deroghe agli standard, con esclusione di quelli di cui al D. M. 1444/1968, non sono consentite. 2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture comporta, oltre alla realizzazione degli standard urbanistici pubblici previsti dalla normativa vigente, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza, per ogni mq. di superficie di vendita. PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MQ. PARCHEGGIO/MQ SUP. VENDITA ALIMENTARI E MISTI SETTORE NON ALIMENTARE BENI PER LA PERSONA SETTORE NON ALIMENTARE ALTRI BENI E BENI A BASSO IMPATTO 251-600 MQ. SUPERFICIE DI VENDITA 601-1500 MQ. SUPERFICIE DI VENDITA 1501-2500 MQ. SUPERFICIE DI VENDITA 0,7 MQ. 1 MQ. 1,5 MQ. 0,5 MQ. 0,8 MQ. 1 MQ. 0,4 MQ. 0,5 MQ. 0,8 MQ. ART. 9 ( CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ) 1. L’autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e l’estensione di settore merceologico delle medie strutture di vendita può essere rilasciata a condizione che: - sia accertata la conformità dell’insediamento agli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica; - sia garantita la dotazione di aree a standard di cui all’art. 4 Regolamento Regionale. 2. Qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, la richiesta deve essere corredata da una relazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, e da planimetrie relative alla disposizione degli spazi, con particolare riferimento alle superficie di vendita e gli standard di parcheggi, a firma di un tecnico abilitato. ART. 10 ( CRITERI PER L’APERTURA, L’AMPLIAMENTO, IL TRASFERIMENTO E L’ESTENSIONE DI STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE ) 12 1. Nel periodo di validità del presente regolamento sono consentiti insediamenti di medie strutture di vendita, centri commerciali, aree commerciali integrate piccole, nelle zone stabilite al precedente art. 6, se compatibili nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente; 2. Il trasferimento degli esercizi nella stessa zona è sempre consentito. 3. Il trasferimento degli esercizi in altra zona è consentito se nella zona di destinazione scelta è consentito l’insediamento della corrispondente tipologia di esercizio. 4. L’estensione del settore merceologico è consentito se nella zona è previsto l’insediamento della corrispondente tipologia esercizio. 5. Sono sempre assentiti, nel rispetto degli standard e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9: - gli accorpamenti e le concentrazione di esercizi esistenti fino ai 1.500 di superficie di vendita, nei termini previsti dall’art. 9 della Legge Regionale; - gli ampliamenti nei limiti della stessa tipologia; - insediamenti di medie strutture di vendita, anche con la formula del Centro commerciale di vicinato, nell’ambito dei Piani di Recupero Urbano, Programmi o Piani di Riqualificazione o Recupero Ambientale o di altri accordi, programmi o piani previsti da leggi, approvati nel periodo di validità del presente regolamento. TITOLO III NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ART. 11 ( AUTORIZZAZIONE ) 1. L’autorizzazione comunale deve essere sempre richiesta per: - l’apertura di una media struttura, anche a seguito di concentrazione di esercizi preesistenti; - il trasferimento di sede di una media struttura di vendita; - l’ampliamento della superficie di vendita di una media struttura, anche a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi preesistenti; - l’aggiunzione in una media struttura esistente del settore merceologico alimentare. 2. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ART. 12 ( RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE ) 1. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione. 2. Nella domanda l’interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali priorità e l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della Legge Regionale; d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 3. La domanda deve essere corredata, qualora non venga contestualmente richiesto il titolo edilizio, dalla documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 9. 4. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni. ART. 13 ( DOMANDE CONCORRENTI ) 1. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al SUAP nello stesso mese di calendario e corredate a norma. 2. Le domande concorrenti sono esaminate tenendo conto, nell’ordine, delle seguenti priorità: 13 - proposte di insediamenti che contemperino concentrazioni ed accorpamenti di esercizi operanti nel comune; - nuovo insediamento. ART. 14 ( ISTANZE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ) 1. Il trasferimento della gestione e della titolarità o subingresso, la riduzione di superficie o di un settore merceologico, l’estensione e le variazioni dei settori merceologici non alimentari e la cessazione dell’attività di una media struttura di vendita sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione. 2. Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare è subordinato a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al SUAP. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali. 3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 4. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall’articolo 19 della Legge 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riferiti alle cessazione dell’attività e il subingresso. 5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha efficacia dalla data della presentazione al SUAP. 6. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge devono essere adottati i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall’articolo 19 della Legge 241/90. ART. 15 ( SUBINGRESSO ) 1. Il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver inviato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio e possieda i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". 2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di sub-ingresso è presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 della Legge Regionale. 3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano comunicazione, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell’attività per un anno. ART. 16 ( PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E DELLE AREE COMMERCIALI INTEGRATE ) 1. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di un settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, necessita: a) di autorizzazione per il centro o area commerciale o area commerciale integrata come tale, in quanto media struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione dello stesso; b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nella struttura. 14 2. Nel caso di richiesta formulata dai titolari associati, la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nella domanda. L’autorizzazione viene rilasciata allo stesso, che rappresenterà il centro o l’area commerciale nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. 3. Le richieste di autorizzazione sono inviate al SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione e devono essere corredate, oltre che dalla documentazione richiesta per le medie strutture di vendita, da: a) una relazione che ne descrive esattamente la composizione delle varie attività previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie, per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico; b) una planimetria riportante tutte le attività indicate nella relazione di cui alla precedente lettera a), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitamente e le loro superfici. 4. Sono definiti con autonomi atti e procedure, contemporaneamente o successivamente necessari, l’attivazione e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale o l’area commerciale integrata, nel rispetto delle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il centro commerciale. 5. Gli insediamenti di cui al presente articolo, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal Comune con le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8 della Legge Regionale. TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ART. 17 ( ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA ) 1. L’attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all’esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal SUAP. 2. L’attività di vigilanza è affidata alla Polizia Municipale. ART. 18 ( NORMA TRANSITORIA ) 1. Gli esercizi in attività alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale che, anche sulla base di interpretazioni sulla distinzione tra superficie di vendita e superficie espositiva o altra interpretazione, consentita nell’ambito della previgente normativa, di fatto oggi operano con una superficie di vendita superiore a quella autorizzata, secondo le attuali disposizioni, possono richiedere nel corso del primo anno di applicazione delle presenti norme, l’adeguamento alla effettiva superficie utilizzata. ART. 19 ( DURATA DEI CRITERI ) 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, inerenti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita, devono essere aggiornati almeno una volta ogni tre anni, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b) della legge Regionale. Alla scadenza del triennio si intendono automaticamente rinnovati fino all'adozione di un nuovo provvedimento. ART. 20 ( NORMA FINALE ) 1. Per quanto non espressamente riportato si applica quanto previsto nelle indicazioni e disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia. 2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale. 3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. 15 Allegato B “Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990” ART. 8 – LIBERALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA. INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE SULLA SEDE 1. L'installazione di insegne pubblicitarie sulla sede dell’attività esercitata non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri mezzi pubblicitari già installati dalla medesima società o dai medesimi soggetti privati. 2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti professionali e di quanto previsto dalle norme del codice della strada, dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, del Regolamento Edilizio Comunale e del Piano generale degli Impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29 dicembre 2009. 3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell’installazione di insegne pubblicitarie sulla sede dell’attività esercitata, della segnalazione certificata di inizio attività. ART. 9 – LIBERALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE. 1. L’avvio dell’attività di struttura sanitaria privata non può essere sottoposto alla dichiarazione di fabbisogno sanitario del territorio o all’attivazione di particolari indicazioni circa la varietà dei servizi minimi offerti e circa sua collocazione territoriale. 2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili. ART. 10 – LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO NCC E TAXI CON MEZZI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA CATEGORIA M1. 1. L’avvio di servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli diversi da quelli di categoria M1 sono sottoposti a Segnalazione Certificata Inizio Attività e non sono sottoposti a contingentamento. 2. Sono fatte salve le altre condizioni di esercizio previste dalla legge n. 21/1992. 3. L’art.47 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 definisce CATEGORIA M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. 16 COMUNE DI MATINO CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 06 NOVEMBRE 2014 PUNTO 4 O.d.G. “Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Integrazione Deliberazione di C.C. n. 12 del 5 giugno 2012” PRESIDENTE: Alle 18 e 55 è entrata in aula l’Assessore Lecci. Prego Assessore Caputo. ASSESSORE CAPUTO: Con questa delibera stiamo adeguando gli atti e i Regolamenti del Comune alla liberazione che sia la Comunità Europea che la legge nazionale ha portato in materia di apertura e di autorizzazione per le medie strutture. Mentre prima le medie strutture con il vecchio piano del commercio erano regolamentate in maniera contingentata, cioè si potevano rilasciare fino a una certa superficie, con la nuova norma nazionale il rilascio di queste autorizzazioni sono completamente liberalizzate, con il solo vincolo del rispetto delle norme urbanistiche. Agli atti si è modificato questo tipo di novità normativa e d’ora in avanti le aperture delle medie strutture saranno perfettamente libere, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Allegata c’è una planimetria in cui si sono suddivise (già c’erano per la verità) tre zone del territorio urbano in cui possono essere aperte queste medie strutture, noi abbiamo preservato il centro storico, ossia abbiamo messo un vincolo di apertura a queste grosse strutture, ritengo che sia abbastanza plausibile, nel centro storico per preservarlo da grosse strutture, anche perché fisicamente sarebbe impossibile aprirle per la mancanza di parcheggi o locali così grandi. Ritengo che si debba procedere all’approvazione di detto adeguamento. PRESIDENTE: Si apre la discussione. Prego Consigliere Toma. CONSIGLIERE TOMA: Volevo chiedere all’Assessore se la Regione Puglia ha legiferato in merito alla liberalizzazione. ASSESSORE CAPUTO: Sì, se non sbaglio c’è scritto nelle premesse qual è stato l’atto regionale che ha portato alla liberalizzazione. In aula c’è la dottoressa Romano che può dare meglio di noi delucidazioni di carattere normativo e l’iter che ha portato alla liberalizzazione. CONSIGLIERE TOMA: Vorrei capire secondo quale normativa e quale Regolamento è stata deliberata la liberalizzazione. . PRESIDENTE: Chiediamo alla dottoressa Lidia Romano di avvicinarsi al microfono e ragguagliarsi al riguardo. ASSESSORE CAPUTO: Si tratta dell’articolo circa della legge regionale 3/2011. CONSIGLIERE TOMA: Leggi cosa dice. DOTTORESSA ROMANO: La legge regionale è la 3/2011 del 11 marzo, articolo 6. “La programmazione delle reti di vendita adottate in applicazione degli articoli 12 e 15 della legge regionale 11/2003 e articolo 16 della 18/2001 e della 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi”, elenca una serie di cose tra cui “assicurare (inc.) un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale, ridurre la mobilità al traffico, tutelare l’ambiente urbano”, all’ultimo lettera, la K, si legge: “È garantita la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, nel corretto e uniforme funzionamento del mercato”, quindi lo recita la normativa regionale. Ho citato una serie di sentenze, vari quesiti che ho scaricato. CONSIGLIERE TOMA: Dottoressa, però la Regione Puglia non ha legiferato in merito alla liberalizzazione, come ha fatto per esempio la Regione Calabria. La Regione Puglia ha posto una facoltà del Comune di eventualmente fare la liberalizzazione, ma non mi sembra che quello che sta facendo il Comune di Matino sia in linea con quello che, per esempio, non hanno fatto tanti altri Comuni. 17 DOTTORESSA ROMANO: La normativa è nazionale, ci sono tantissime norme, la 201, la 1/2012, la 5, l’articolo 117 della Costituzione, anche a livello di Unione Europea si parla di libertà di concorrenza e libero accesso alle imprese. Ci sono solo alcuni limiti legati all’ordine pubblico, igiene e sanità. CONSIGLIERE TOMA: Di fatto però il Comune con la liberalizzazione si spoglia di quanto potrebbe fare in virtù di una programmazione anche concordata con gli operatori del settore, per esempio i commercianti. DOTTORESSA ROMANO: Sono state invitate le associazioni di categoria. CONSIGLIERE TOMA: Sì, ho letto in delibera che sono state invitate, non so chi siano… DOTTORESSA ROMANO: C’è un prodotto della Regione Puglia che elenca in dettaglio tutte le associazioni, saranno almeno una ventina, in un’unica lettura non sono neanche riuscita a invitarle tutte. CONSIGLIERE TOMA: Non ne è venuta nessuna. DOTTORESSA ROMANO: Io nell’oggetto della lettera ho specificato che si trattava della liberalizzazione, se avessero avuto qualcosa da dire l’avrebbero detto. CONSIGLIERE TOMA: Lei è un tecnico, chiaramente deve fare le cose come per legge. Non si sta dicendo che è una sua mancanza, ma la politica quando fa dei piani così importanti, quando entra in un’attività, quella del commercio, che è fondamentale per il nostro territorio, quantomeno sentire le organizzazioni presenti sul territorio non sarebbe stata una cosa negativa. DOTTORESSA ROMANO: Quando si pongono dei limiti, delle prescrizioni devono essere evidenti, non è che si inventano solo perché c’è la crisi, devono essere giustificati. Ci sono vari vincoli di legge, oltre quelli non si può andare. ASSESSORE CAPUTO: Anche la Regione Puglia ritengo abbia deliberato in questo senso. All’articolo 6 al comma F recita: “Possono essere imposti limitazioni numeriche e quantitativi degli esercizi commerciali ai regimi di autorizzazione quando queste rispondono a motivi imperativi di interesse generale, ragione di pubblico interesse tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica e la sicurezza stradale”. Quando dovessero esserci queste esigenze per questa ragione si potrebbero mettere dei vincoli alla liberalizzazione del commercio, non a caso noi proprio in virtù di questo comma F abbiamo estrapolato il centro storico dalla possibilità di liberalizzare questa tipologia di struttura. Per il resto generalizza la liberalizzazione già prevista dalla norma nazionale. Anche la Regione Puglia si è pronunciata in tal senso e noi non stiamo facendo altro che recepire quello che le varie normative hanno già legiferato. Nel caso in cui non dovessimo adeguare questi strumenti sicuramente potremmo subire delle azioni legali, dei contenziosi da parte dei richiedenti, già abbiamo avuto un caso di questa natura e per evitare contenziosi stiamo adeguando gli strumenti del commercio comunali. PRESIDENTE: Grazie alla dottoressa per il suo contributo. Prego Dottore Romano. CONSIGLIERE ROMANO C.: Nel corpo della libertà ci sono delle note da chiarire da parte del relatore o del responsabile della Polizia Municipale. Perché nel dicembre 2012 il responsabile della Polizia Municipale ha dato parere negativo per motivi di viabilità e come mai poi a distanza di un anno e mezzo riprende il suo parere e modifica lo stesso dando parere positivo? PRESIDENTE: Prego Ingegnere Giuri, intervenga in risposta alla richiesta di delucidazioni del Consigliere dottore Cosimo Romano. INGEGNERE GIURI: C’è la differenza tra il posto fisso e la forma itinerante. Il primo parere è relativo al commercio su aree pubbliche, cioè la forma itinerante del commercio; il secondo parere è quello posto a fisso che presuppone l’eventuale autorizzazione per le medie strutture. PRESIDENTE: Prego Consigliere Muci. CONSIGLIERE MUCI: Volevo legarmi a questa domanda, poiché dovevo fare la stessa domanda e vedo che ha già dato risposta il Comandante. La questione era che nella nota del 10/12/2012 vengono riferite alcune strade, queste stesse strade vengono riconfermate nella nota successiva dell’aprile 2014 credo, stranamente viene aggiunta Via Roma. Volevo chiedere il motivo per cui viene aggiunta proprio Via Roma e volevo chiedere all’Assessore il motivo per il quale stranissimamente le vie che vengono escluse dal Comandante sono esattamente le strade in cui sono presenti la maggiore percentuale di esercizi 18 commerciali. Mi riferisco in particolare Viale Italia, Viale Rimembranze, Via Maria Santissima Addolorata, la Villa Comunale Umberto Primo, che vengono riconfermate successivamente con l’aggiunta di Via Roma. Oltre a queste note, quanto detto – mi spiace dirlo - dalla dottoressa Romano non corrisponde esattamente a verità, poiché anche nella delibera stessa viene citato che è altrove, come detto dall’Assessore Caputo, cioè al comma 1 dell’articolo 3 che le limitazioni amministrativi consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato vengono escluse. Se noi preventivamente escludiamo determinate aree e poi diciamo che non dovremmo escluderle, come minimo mi sembra che stiamo andando incontro ad una incoerenza logica totale. Tale incongruenza logica alla quale ormai mi sono probabilmente assuefatto è evidente dal fatto che manchi un progetto generale, poiché come poter escludere le aree centrali proprio da quella che dovrebbe essere invece la zona adibita, secondo la vecchia o nuova Amministrazione (non cambia niente), cioè esattamente il Viale Rimembranze è stato adibito appositamente a quel tipo di servizio. Oltremodo, leggendo qui molto spesso si incontrano delle situazioni piuttosto particolari. Ad un certo punto si dice: “Valutato per quanto a tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale per esigenze di sicurezza sulla circolazione stradale e nel rispetto delle finalità di interesse pubblico generale indicate nell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 01/12, di non ritenere ammissibili medie strutture nelle aree urbane di interesse storico che corrispondono al centro storico del Comune di Matino, come indicato nell’allegata planimetria alla zona 1”. La mia domanda è questa: perché il Vicesindaco ripetutamente diceva di voler insistere a generare una piccola Ostuni nel centro storico e adesso invece cerchiamo di costruire un chiosco commerciale all’interno di aree esterne? Cioè riteniamo (oggetto all’ordine del giorno successivo) che sia utile impiantare delle attività commerciali - tipo dei bar - in delle zone per restituirle alla cittadinanza poi invece diciamo che nelle altre aree evitiamo di creare queste medie strutture poiché non sarebbe utile dal punto di vista commerciale, economica, nella protezione economica evitata, costruire le stesse. Io vedo un’incoerenza… ASSESSORE CAPUTO: Io vorrei interrompere il Consigliere, giusto per chiarire. PRESIDENTE: Assessore Caputo, faccia completare il ragionamento e poi interverrà. CONSIGLIERE MUCI: Grazie. Parla del rispetto del principio di proporzionalità, come citato prima dalla dottoressa Romano. Vorrei ricordare che quanto letto nel Regolamento regionale, all’articolo 6, evito di ripeterlo, ma era stato in precedenza già discusso dal sottoscritto in un precedente Consiglio comunale, nel quale atto, tra l’altro, l’atto del dirlo, del dichiararlo semplicemente nel leggerlo fu probabilmente talmente tanto irritante, allergico per il signor Sindaco che mi diede del bolscevico. Me lo ricordo perfettamente. Come è che quello stesso atto ritenuto bolscevico oggi giorno invece viene riferito, vorrei ricordare chi è ancora presente in Regione Puglia, una persona che Probabilmente come me ancora porta l’anello al dito e gli orecchini qua e probabilmente è comunista. Voi rei ricordarvi chi è ancora presente in Regione e quanto voi state affermando, cioè che ci sarebbe una volontà di liberalizzazione delle attività commerciali secondo la Regione Puglia. Ben venga se viene detto che tale è in ambito della Unione Europeo e nemmeno è tanto vero, perché si parla ancora, purtroppo per noi, di sostenibilità, evitiamo di riferirci a regolamenti – come riferito dalla dottoressa Romano - scaricati da internet, evidentemente cerchiamo di valutarli, valutiamo la situazione del contorno dopodiché si può discutere di atti simili, ma non campati su quello che abbiamo scaricato da internet possibilmente. ASSESSORE CAPUTO: Stavo cercando di interrompere il Consigliere anche per portare una delucidazione che forse al Consigliere sfugge. Oggi stiamo parlando non della liberalizzazione in generale, ma della liberalizzazione di determinate strutture, precisamente le medie strutture, quindi sono esercizi commerciali al di sopra di 250 metri. Pensare che nel centro storico di Matino possano inserirsi strutture al di sopra di 250 metri è un po’ irrealistico vista la situazione. Al di là di questo c’è la volontà dell’Amministrazione e lo abbiamo esplicitato in altre occasioni, quello che il centro storico di Matino diventi una piccola Ostuni, con tanti piccoli esercizi, tante botteghe, tradizioni, artigiani, quelle ben vengano, anzi, dovremmo cercare di trovare la forma per incentivare questa tipologia di attività, quindi non è che venga eliminata la possibilità di aprire nuove attività nel centro storico, solo le medie strutture. Noi stiamo preservando il centro storico dall’aggressione commerciale di queste medie strutture, che porterebbero alla trasformazione dei luoghi tradizionali del paese, ben venga invece l’apertura di piccole botteghe artigianali e quanto altro. Se lei avesse inteso la differenza tra media struttura e negozi di vicinato non avrebbe fatto quell’intervento che ha fatto precedentemente . CONSIGLIERE MUCI: Quando si legge “inibire il commercio” è riferito solo alle medie strutture! ASSESSORE CAPUTO: La liberalizzazione di medie strutture, perché i negozi di vicinato sono liberi di per sé. (Seguono interventi fuori microfono) 19 PRESIDENTE: Consigliere Muci, signori, qualsiasi intervento deve essere fatto al microfono, altrimenti potrebbe essere oggetto di contestazione come già accaduto in altre circostanze. ASSESSORE CAPUTO: Se serve a chiarimento e in modo che si tranquillizzi il Consigliere Muci, potremmo integrare la terminologia e mettere anche, laddove si parla di liberalizzazione di attività commerciali, specificare meglio che si tratta di liberalizzazione di medie strutture. CONSIGLIERE MUCI: Nella nota del 2012? ASSESSORE CAPUTO: Non c’è nessuna logica impeditiva della liberalizzazione del commercio. La liberalizzazione del commercio è avvenuta con la legge Bersani del 1994 per i negozi di vicinato, per cui noi non potremmo, anche volendo, limitare la liberalizzazione delle attività commerciali, mentre di quello che stiamo discutendo stiamo parlando solo della liberalizzazione di medie strutture, di superfici commerciali superiori a 250 metri. SINDACO: Se lei ritiene di doverlo modificare, l’obiettivo è non fare aggredire il centro storico dalle medie strutture, che sono da 251 metri a 1500 metri. PRESIDENTE: Consigliere Muci, intuisco, ma non capisco se voglia proporre un emendamento. Se sì proceda. CONSIGLIERE MUCI: Chiedo che venga eliminato il riferimento all’articolo 6 del Regolamento regionale, quello del 20 2011, poiché ritengo che sia altro che pleonastico all’interno del sistema, allo stesso tempo nocivo perché può indurre a note di ambiguità notevole. Lo stesso Sindaco, quando io citavo lo stesso Regolamento, disse che era bolscevico. Io chiedo che venga semplicemente cassato. Alla prima pagina, pagina 1, nelle premesse dice: Premesso che le innovazioni apportate alle disposizioni regionali”, al terzo punto secondo paragrafo cita l’articolo 6 del Regolamento regionale, secondo tale nota avrebbe riallineato i principi a cui i Comuni devono attenersi nella programmazione della rete di vendita, e questo è giusto, di cui agli articoli 12 e 15, ma in alcun modo questa disposizione rende liberalizzabile il mercato interno poiché dice esattamente l’opposto. Tale Regolamento fu redatto in ambito a dei piani di cui ora mi sfugge il nome, ma erano dei piani di regolamentazione che andavano esattamente nel senso opposto, cioè di “orientare”£ il mercato facendo tutt’altro che liberalizzarlo. PRESIDENTE: A suo dire sarebbe nocivo oltre che pleonastico nel suo emendamento chiede di non citarlo? Non citare tutto il paragrafo? SINDACO: È il titolo di un provvedimento. CONSIGLIERE MUCI: Ma non è attinente. SINDACO: Ci sono delle norme che potrebbero avere delle ricadute su quello che stiamo facendo. Stiamo solamente citando il titolo di un provvedimento regionale, il quale può contenere norme e disposizioni che potrebbero avere delle ricadute su questo nostro provvedimento. È evidente che l’obiettivo Comune è quello di non fare aggredire il centro storico dalle medie strutture, perché cannibalizzerebbero le attività delle microimprese, le quali vogliamo che siano favorite. CONSIGLIERE MUCI: Continuando a leggere mi accorgo che l’articolo 6 è poggiato lì per poi citare gli articoli successivi. Leggo testualmente, articolo 6 del Regolamento regionale 3/2011 ha riallineato i principi ai quali i Comuni devono attenersi nella programmazione della rete di vendita, di cui agli articoli 12 e 15”, perché non saltarlo quell’articolo 6, tanto serve solo per introdurre gli altri successivi. SINDACO: Esatto, è una premessa nella quale si fa una mera ricognizione dei provvedimenti esistenti sull’argomento. Se poi questi provvedimenti sono favorevoli o sfavorevoli non c’entra, perché è una mera premessa. È come se ci fosse scritto: premesso che esiste, poi successivamente passiamo alla trattazione dell’argomento e lo decidiamo per come vogliamo decidere oggi. CONSIGLIERE MUCI: Io ho fatto la mia proposta, evidentemente devo apprendere che anche il premesso del Consigliere Romano della comunicazione precedente non dovesse essere interpretato come atto di “sfiducia” nel comportamento di questa Amministrazione, poiché si è introdotto semplicemente per dire il resto. L’articolo 6 del Regolamento regionale con quanto stiamo facendo cozza. 20 ASSESSORE CAPUTO: Possiamo leggere l’articolo 6 del Regolamento Regionale? PRESIDENTE: Prego Dottoressa. DOTTORESSA ROMANO: L’articolo 6 è quello che specifica la libertà di concorrenza, lo avevo letto prima. Lo rileggo. (Legge articolo allegato agli atti del Consiglio comunale) Si tratta dell’adeguamento alle normative nazionali che parlano di non mettono limiti, restrizioni all’ingresso di nuove attività, a meno che non ci siano vincoli di legge, tipo gli standard urbanistici, limiti anche del Regolamento regionale, il 7/2009, che parla di parcheggi, ossia ogni metro quadro di superficie di vendita un metro quadro di parcheggio, già quello è un limite strutturale, non tutti possono avere a disposizione tali superfici. In più c’è la normativa antincendio, la normativa urbanistica. Superati i 400 metri ci sono tanti limiti di legge che già quelli bloccano, non è che sia scontato che ci sia una apertura in ogni angolo. Ci sono le leggi in sé che già limitano. PRESIDENTE: Intende proporre l’emendamento e metterlo ai voti? CONSIGLIERE MUCI: Io chiedo di eliminare la voce dell’articolo 6 perché ritenpo che sia assolutamente incoerente, al di là dell’interpretazione, perché è chiaro che è fattibile di piccole noticine che possono assomigliare alla liberalizzazione. È ovvio che il minimo del mantenimento delle norme regolamentari debba essere fatto, ma l’intendimento di quell’articolo parla di pari opportunità di commercializzazione, che sono l’esatto opposto negli intendimenti del Consiglio regionale della liberalizzazione. Questo a mio avviso, poiché non è pleonastico, ritengo di essere più vicino al modo di interpretare, dal punto di vista politico, la vocazione di tale presidenza del Consiglio regionale piuttosto che quanto qui presente. Probabilmente sono più Comunista di voi e capisco il senso della pari opportunità in modo assolutamente contrario e contrastante all’idea di liberalizzazione. Questa è la mia opinione. Chiedo, per mia coscienza intellettuale, che venga eliminato il riferimento al Regolamento regionale, articolo 6, ritengo che sia veramente incoerente. PRESIDENTE: Mettiamo ai voti l’emendamento proposto dal Consigliere Muci al quarto capoverso delle premesse della delibera in oggetto, in tutta la sua integrità, così è espresso nella sua totalità. Chi è favorevole ad emendare la premessa di questo capoverso? VOTAZIONE COME IN ATTI ASSESSORE CAPUTO: Volevo fare un’osservazioni, non l’ho fatta prima perché il Consigliere riteneva di fare quell’emendamento, ma è l’opposto rispetto a quello che stava dicendo lei. Il Regolamento regionale va citato perchè anche il Regolamento regionale si è equiparato alla normativa comunitaria europea per cercare di mettere tutti sullo stesso livello senza creare ostacoli e opposizioni. Tranne che al comma F di quell’articolo vi sono indicate le condizioni per cui se l’Amministrazione ritenesse che ci fossero alcune condizioni, tipo quella dell’interesse pubblico, della viabilità o di altro, di escludere alcune zone della liberalizzazione. Questo ha fatto la nostra Amministrazione: ha ritenuto di escludere l’insediamento di grosse strutture commerciali all’interno del centro storico, in quanto comporterebbe delle difficoltà sia sulla viabilità che di natura commerciale, quindi abbiamo ritenuto di escludere la zona del centro storico. Per il resto non abbiamo fatto altro che applicare in toto mettendo tutti sullo stesso livello senza creare diseguaglianze tra le diverse categorie commerciali. Stiamo parlando di medie strutture, quindi di superfici che vanno al di sopra dei 250 metri, riteniamo che tali strutture nel centro storico avrebbero comportato delle difficoltà operative sia per gli stessi operatori che per il controllo del territorio. CONSIGLIERE MUCI: Presidente e Sindaco sono veramente dall’apprendere che tale Amministrazione stia avendo una soffiata di vendo di Sinistra, socialista direi. Nonostante questo avvicinamento alla mia area politica voterò contro, poiché ritengo che si stia facendo l’ennesimo atto di superficialità, come sempre. SINDACO: Si tende a tutelare la libera concorrenza tenendo conto che in quelle zone solo le microimprese possono svolgere un migliore servizio nei confronti dell’ultimo consumatore, nel mentre la media struttura che va dai 150 a 1500 metri - può cannibalizzare tutti gli altri, farli fuori e imporre ai residenti in quella zona prezzi che potrebbero un garantire il rispetto della libera concorrenza. CONSIGLIERE TOMA: Visto che l’Amministrazione intende procedere in questa direzione, di una liberalizzazione anche se non è stata comunque prevista, almeno la Regione Puglia non l’ha recepita la liberalizzazione, considerato soprattutto che il nostro Comune non ha ascoltato gli operatori, che pure 21 esistono, del settore a livello locale, noi ci asteniamo su questa delibera proprio perché i nostri operatori, che sono tanti e vivono in disagio, dovevano essere ascoltati. SINDACO: Dobbiamo ascoltare gli operatori che ci direbbero: attenzione, se viene una grossa struttura ci mangia tutti, con il vostro provvedimento, che speriamo stasera adottiate, l’unica possibilità per difenderci è quella, non dare la possibilità alle medie imprese di mettersi in quella zona. PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? VOTAZIONE COME IN ATTI 22 Fatto e sottoscritto; Il Presidente f.to Dr. Elio Romano Il Segretario f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 01.12.2014, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.Dalla residenza municipale, addì 01.12.2014 IL MESSO COMUNALE f.to Alfredo CATALDO A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione, [X] ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) [ ] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) è esecutiva dal 10.12.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Avv. Giovanna VITALI 23