delibera 2113 del 07/12/2011

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delibera 2113 del 07/12/2011
P A
Presidente
Vicepresidente
Assessori
Luca
Marino
Renato
Roberto
Luca
Maurizio
Marialuisa
Elena
Marino
Massimo
Franco
Remo
Daniele
Zaia
Zorzato
Chisso
Ciambetti
Coletto
Conte
Coppola
Donazzan
Finozzi
Giorgetti
Manzato
Sernagiotto
Stival
Segretario
Mario
Caramel
9^ legislatura
Struttura amministrativa competente:
Direzione Regionale Competitività
Sistemi Agroalimentari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 07/12/2011
OGGETTO:
Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Disposizioni sulle qualifiche
professionali richieste agli operatori del settore agricolo.
Dgr n. 1932 del 27 luglio 2010.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e ss.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con deliberazione n. 1932 del 27 luglio 2010, è stato istituito un gruppo di
lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario. Il gruppo ha prodotto proposte di
semplificazione concernenti le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura,
con particolare riferimento all’Imprenditore Agricolo Professionale, provvedendo contestualmente alla
revisione delle tabelle di tempo e introducendo parametri convenzionali per il reddito da lavoro agricolo,
che vengono approvate con il presente provvedimento.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1932 del 27 luglio 2010, la Giunta regionale ha istituito il gruppo di lavoro per
la semplificazione delle procedure nel settore primario (nel seguito indicato come gruppo di lavoro),
garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle componenti pubbliche e private interessate,
considerando il costante confronto sulle criticità e sulle possibili soluzioni un elemento fondamentale per il
miglioramento dell’agire pubblico nei confronti del cittadino-utente.
Il gruppo di lavoro, nel corso dei diversi incontri, ha indirizzato dapprima la propria attenzione verso
un’attività ricognitiva dei procedimenti che impattano sulle imprese del settore primario nonché sugli Enti
pubblici a vario titolo operanti nel settore primario. Successivamente ha focalizzato l’attenzione su alcuni
procedimenti di interesse generale per il settore per i quali si potessero prospettare interventi significativi di
semplificazione procedurale, quali le certificazioni delle qualifiche di imprenditore agricolo e la redazione di
Piani aziendali a corredo di diversi tipi di istanze.
Per tali attività, il gruppo di lavoro è stato supportato dal nucleo operativo di cui alla DGR n.
1932/2010 e da sottogruppi tecnici specifici, nell’ambito dei quali sono stati curati i necessari
approfondimenti sulla base degli indirizzi definiti dal gruppo di lavoro.
Un primo approfondimento ha riguardato i procedimenti di riconoscimento di qualifica delle figure
nel settore della produzione primaria.
La normativa considerata prioritariamente è stata quella che disciplina l’Imprenditore Agricolo
Professionale (nel seguito IAP), come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99.
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In osservanza al disposto della DGR n. 1599 dell’11 ottobre 2011 “Semplificazione amministrativa
delle procedure regionali” con il presente provvedimento si intende portare a compimento le attività di
semplificazione in materia di certificazione IAP, la cui definizione è stata proposta da parte del gruppo di
lavoro in data 6 luglio 2011.
Il D.lgs. n. 99/2004 dispone che sia considerato IAP il soggetto in possesso di determinate
caratteristiche di professionalità, di reddito e tempo dedicato all’attività agricola e alle attività connesse
(come definite dall’art. 2135 del Codice Civile).
Riguardo alle attività affidate alle Regioni dal D.lgs. n. 99/2004, la Giunta regionale, con
deliberazioni n. 3470/04, n. 3966/04, n. 2442/07 e n. 900/08, ha definito le procedure per l’accertamento
della qualifica dell’Imprenditore Agricolo Professionale.
In particolare, per quanto riguarda il requisito, del calcolo del tempo dedicato all’attività agricola,
con DGR 3 agosto 1982, n. 4175, è stata approvata, tra l’altro, la “Tabella C”, che raccoglie i tempi medi
annui di lavoro per l’attività agricola, espressi in giornate lavorative necessarie per unità di superficie delle
diverse colture erbacee, arboree, da legno e vivai, nonché quelle mediamente impiegate negli allevamenti per
ogni capo e nelle industrie di trasformazione per quintale di prodotto ottenuto.
La tabella, ai fini dell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, ha avuto con DGR 30
dicembre 2002, n. 3528, un aggiornamento con la modifica della denominazione in “Tempi massimi annui di
lavoro per l’attività agricola” con l’inserimento delle giornate lavorative necessarie per unità di superficie di
colture protette e delle ore lavoro previste per altre attività agricole, quali alloggi, campeggi e ristori
agrituristici ecc..
Il procedimento per il rilascio della certificazione di IAP, ancorché già oggetto di snellimento e
razionalizzazione in esito alle attività del Gruppo di lavoro per la semplificazione dei procedimenti del
settore primario di cui alla DGR n. 2200/2005, gruppo attivo fino ai primi mesi del 2010, è apparso
suscettibile di sostanziale semplificazione, anche alla luce dell’istituzione degli Sportelli Unici Agricoli
presso AVEPA e dell’adozione della DGR 23 marzo 2010, n. 956, considerato anche che l’iter per tale
certificazione resta uno dei pochi attualmente non ancora informatizzati nell’ambito del Sistema Informativo
per il Settore Primario.
Il gruppo di lavoro, prendendo atto della situazione, ha ritenuto che l’avvio della revisione del
procedimento per il rilascio di certificazioni IAP non potesse prescindere da un aggiornamento dei tempi di
lavoro medi convenzionali, in quanto la tabella vigente risente di valutazioni elaborate in momenti in cui le
operazioni colturali venivano effettuate in gran parte con altri criteri agronomici e con una meccanizzazione
del tutto diversa di quella attuale; tale tabella, inoltre, definendo i “tempi massimi annui”, da un lato lascia
discrezionalità nel dichiarare i tempi effettivi di lavoro per attività agricole, dall’altro implica che tali
dichiarazioni discrezionali siano oggetto di verifica istruttoria.
Il gruppo di lavoro, supportato dall’attività di uno specifico sottogruppo tecnico, è giunto ad una
rielaborazione della tabella dei tempi lavoro che potesse assolvere ad un opportuno adeguamento dei
parametri, adeguandoli significativamente all’evolversi delle tecniche agronomiche, senza snaturare un
rapporto, ormai consolidato, con il contesto socio-economico nel quale i medesimi valori tabellari
convenzionali fino ad ora hanno trovato collocazione.
Inoltre, per poter introdurre una automazione spinta del procedimento e una drastica riduzione dei
tempi istruttori e di rilascio delle qualifiche, si è ritenuto opportuno che i tempi medi da indicare nella tabella
dovessero essere considerati come parametro convenzionale da applicare alle colture registrate nel fascicolo
aziendale in modo non discrezionale, fatte salve particolari fattispecie da motivare appositamente.
Per estendere la portata della semplificazione e dell’automazione del procedimento anche ai casi di
imprenditori che dispongono di redditi extra agricoli, si è poi considerato di definire dei valori convenzionali
anche per la determinazione dei redditi da lavoro da attività agricole, in base alle medesime attività di
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coltivazione o allevamento registrate nel fascicolo aziendale, da utilizzare per la comparazione speditiva con
redditi da lavoro extra agricoli.
Tali considerazioni hanno portato il gruppo di lavoro a definire, tenendo conto delle funzioni
trasferite ad AVEPA con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla deliberazione n. 3449 del
30 dicembre 2010, una proposta di semplificazione e revisione del procedimento di qualifica di IAP con
linee di indirizzo concernenti le modalità organizzative del procedimento, i contenuti e la modalità di
presentazione della domanda, l’iter dell’istruttoria cui dovranno attenersi gli Uffici dell’Agenzia per il
riconoscimento della qualifica di IAP come dettagliato nell’allegato A al presente provvedimento.
L’attività è stata completata con la proposta anche di revisione dei parametri di tempo di lavoro
convenzionali e l’adozione ex novo dei parametri di reddito da lavoro convenzionali, da applicare
nell’ambito dell’attività di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo previste da
normativa regionale, nazionale e comunitaria come riportati nelle tabelle di cui all’allegato B.
In particolare, l’adozione della nuova tabella allegato B permetterà, in presenza di situazioni
ordinarie, all’Amministrazione competente di esprimersi sul riconoscimento della qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale, sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili, a partire dagli archivi
dell’Anagrafe regionale del Settore Primario e dai Fascicoli aziendali elettronici, riducendo
conseguentemente al minimo le informazioni da inserire nelle domande.
Si richiama, infatti, che il Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, gestito in Veneto secondo
le Linee Guida di cui alla DGR n. 3758/2004, costituisce un elemento fondamentale per la semplificazione
amministrativa, permettendo di snellire la documentazione richiesta nei rapporti tra cittadino/impresa e
pubblica amministrazione. Le informazioni gestite nel fascicolo aziendale, attestate per via documentale o
telematica e validate dal gestore del fascicolo, sono di riferimento unico e obbligatorio per ogni
adempimento inerente il settore primario, permettendo in tal modi di evitare di richiedere più volte al
cittadino la medesima documentazione.
Se la semplificazione può quindi essere notevole per le situazioni ordinarie, appare opportuno che
per le situazioni non ordinarie, che si identificano con i casi che non possono essere gestiti con modalità
“automatica”, sia adottata una procedura specifica di presentazione della domanda che preveda ai fini
istruttori la presentazione anche di un conto economico aziendale conforme al documento comune adottato
dalla Giunta regionale per tutte le procedure regionali che ne prevedono la compilazione.
Le tabelle convenzionali di tempo e reddito di cui all’allegato B saranno applicate alle domande di
richiesta di qualifica di IAP che saranno presentate agli Sportelli Unici Agricoli a far data dal 1° gennaio
2012, fermo restando per le domande presentate in data anteriore l’applicazione dei precedenti parametri.
Considerato che i parametri convenzionali di dette tabelle sono di riferimento anche per il
riconoscimento di altre qualifiche in agricoltura, ivi comprese quelle per l’autorizzazione allo svolgimento di
attività agrituristica, parimenti se ne prevede l’applicazione a partire dalla medesima data del 1° gennaio
2012.
Per contro, l’applicazione dei nuovi indirizzi procedurali di cui all’allegato A, dovrà essere collegata
al completamento di eventuali precisazioni applicative da attuarsi con provvedimento del Dirigente regionale
della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari e allo sviluppo delle necessarie applicazioni
informatiche, nonché all’adozione delle disposizioni di cui alla DGR n. 956/2010, cui le Strutture competenti
dovranno provvedere entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente
provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2°
comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38” come modificato dal
decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 e in particolare gli articoli 1 e 2, che definiscono la figura
dell’Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica e persona giuridica (IAP);
VISTO l’articolo 2135 del codice civile;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’articolo 7della legge 5 marzo 2001, n. 57;
VISTE le DGR n. 3470 del 5 novembre 2004, n. 3966 del 10 dicembre 2004, n. 2442 del 7 agosto
2007 e n. 900 del 6 maggio 2008 inerenti la disciplina per il riconoscimento dell’Imprenditore Agricolo
Professionale nella Regione Veneto;
VISTA la deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004 “Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40,
art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario.
Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR”;
VISTA la DGR 23 marzo 2010, n. 956 “Attuazione dell’articolo 5 “Semplificazione degli
adempimenti amministrativi” della Lr 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per
contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”;
VISTA la DGR n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la
semplificazione delle procedure nel settore primario;
VISTA la DGR n. 1599 dell’11 ottobre 2011 “Semplificazione amministrativa delle procedure
regionali”;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro in data 6 luglio 2011 di proposta delle tabelle dei tempi e
redditi convenzionali;
VISTA la DGR n. 3449 del 30 dicembre 2010 di istituzione dello Sportello Unico Agricolo presso
AVEPA;
VISTA la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e di approvazione del testo della convenzione da stipularsi
tra Regione ed AVEPA per stabilire le modalità di dettaglio attraverso cui realizzare il subentro nella
gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi IRA;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e in esito alle attività del gruppo di lavoro per la
semplificazione delle procedure nel settore primario, istituito ai sensi del punto 1. della deliberazione della
giunta regionale n. 1932 del 27 luglio 2010, le linee di indirizzo di semplificazione del procedimento per la
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell’articolo 1 e 2 del decreto legislativo 29
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marzo 2004 n. 99, di cui all’allegato A, concernenti le modalità organizzative del procedimento, i contenuti
della domanda, le modalità dell’istruttoria cui deve attenersi AVEPA, in conseguenza delle funzioni
trasferite con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla deliberazione n. 3449 del 30
dicembre 2010 e successiva DGR n. 301 del 15 marzo 2011 per il subentro di AVEPA nella gestione dei
procedimenti regionali già di competenza dei Servizi Ispettorati Regionali per l’Agricoltura;
2. di approvare la revisione dei parametri di tempo di lavoro convenzionali e l’adozione ex novo dei parametri
di reddito da lavoro convenzionali, come riportati nelle tabelle di cui all’allegato B, da applicare alle attività
amministrative per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo previste da normativa
regionale, nazionale e comunitaria a partire dal 1° gennaio 2012;
3. di utilizzare le tabelle convenzionali di cui all’allegato B, limitatamente ai parametri di tempo lavoro, anche
ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento di attività agrituristica, a far data dal 1° gennaio 2012;
4. di demandare ad AVEPA, la definizione della specifica modulistica per la presentazione delle richieste di
riconoscimento delle qualifica IAP e lo sviluppo delle necessarie applicazioni informatiche, secondo le linee
di indirizzo adottate, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel
BURV;
5. di stabilire che in conseguenza di quanto disposto dalla deliberazione n. 301 del 15 marzo 2011, qualunque
riferimento, richiamato nella deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010, nelle procedure vigenti, ai Servizi
Ispettorati regionali dell’Agricoltura è da intendersi riferito ad AVEPA- Sportello Unico Agricolo;
6. di stabilire che le competenti Strutture adottino, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione nel BURV, le disposizioni in adempimento al punto 6. e 14. della DGR n. 956/2010, necessarie
alla completa attuazione delle linee di indirizzo di cui al precedente punto 1.
7. di determinare che i parametri di cui all’allegato B del presente provvedimento possano essere adeguati,
sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative come definite nel DM 27
marzo 2008, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’applicazione a far data dal 1° gennaio dell’anno
successivo;
8. di assegnare al Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari il coordinamento tecnico
operativo per l’esecuzione delle linee di indirizzo adottate con il presente provvedimento e l’emanazione di
eventuali specifiche necessarie per la appropriata utilizzazione delle tabelle dei tempi di lavoro e dei redditi
da lavoro convenzionali, nonché la predisposizione della revisione e del riordino degli elementi di
valutazione amministrativa di cui all’allegato A alla DGR n. 3470 del 5 novembre 2004 e successive
disposizioni per l’approvazione da parte della Giunta regionale;
9. di abrogare, a far data dal 1° gennaio 2012, l’allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 3470/04
“ Tempi massimi annui di lavoro per l’attività agricola” totalmente sostituito dall’allegato B al presente
provvedimento;
10. di adottare per le situazioni non ordinarie che si identificano nei casi che non possono essere gestiti con
modalità “automatica”, una procedura specifica di presentazione della domanda mediante utilizzo di un
“Conto economico aziendale” conforme al provvedimento che sarà approvato dalla Giunta regionale per tutte
le procedure regionali che ne prevedono la compilazione in esito alle determinazioni del gruppo di lavoro di
cui alla DGR n. 1932/2010;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia
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giunta regionale – 9^ legislatura
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LINEE DI INDIRIZZO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Modalità organizzative del procedimento, contenuti della domanda, e modalità istruttoria cui deve
attenersi AVEPA, (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) in conseguenza delle funzioni
trasferite con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla Dgr n. 3449 del 30 dicembre
2010
ALLEGATO _A___ Dgr n. 2113
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Premessa
Il presente documento rientra nel programma di semplificazione dei procedimenti nel settore primario in
relazione a quanto disposto dalla DGR n. 1932 del 27 luglio 2010. Si intende procedere alla semplificazione
e riorganizzazione delle procedure riguardanti il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (di seguito chiamato IAP) secondo la definizione di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 99/04.
Si richiama che relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di IAP, la Giunta regionale
già con DGR n. 956/2010 ha previsto un ruolo attivo per il CAA nella prima fase di verifica formale e di
completezza documentale delle istanze presentate per il tramite del mandatario alla gestione del fascicolo
aziendale. Per le disposizioni attuative di tale modalità, si rimanda alle procedure operative che saranno
emanate con decreto delle competenti strutture, come disposto ai punti 6. e 14. della citata deliberazione.
In riferimento alla manifestata esigenza di semplificazione della gestione delle istanze intese ad ottenere
l'accertamento della qualifica di IAP si adottano i presenti orientamenti per la gestione della procedura con
riferimento ai seguenti aspetti:
1. modalità organizzative del procedimento;
2. contenuti informativi delle domande;
3. contenuti/modalità dell’istruttoria;
4. periodo transitorio.
1. Modalità organizzative del procedimento
La domanda di riconoscimento della qualifica di IAP è compilata dal richiedente o da un suo delegato
(tecnico professionista o CAA) in modalità telematica su apposito applicativo informatico, in connessione
con il Fascicolo aziendale, reso disponibile da AVEPA.
L’applicativo di presentazione della domanda informatizzata deve consentire una pre-verifica della
ammissibilità della domanda rispetto ai parametri di tempo e reddito da lavoro secondo le tabelle vigenti e di
professionalità definiti dalle disposizioni di legge ed amministrative attuative.
Qualora la pre-verifica dia esito positivo, ovvero qualora il richiedente, ricadendo in situazione di extraordinarietà, sia tenuto a presentare la documentazione integrativa di cui al successivo punto 2, la domanda,
firmata ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, potrà essere presentata per la sua protocollazione presso lo
Sportello Unico Agricolo della provincia in cui è la sede legale del richiedente, secondo le modalità definite
da AVEPA.
Nelle situazioni di ordinarietà, ovvero quelle in cui l’applicazione dei paramentri convenzionali permette di
assolvere alle verifiche dei requisiti richiesti, l’ufficio ricevente esegue i controlli automatici di congruità dei
dati in domanda rispetto al fascicolo aziendale ed alle banche dati disponibili e, compilata apposita check
list, rilascia la qualifica che viene annotata nel Fascicolo aziendale.
Il procedimento si avvia con la protocollazione della domanda e, nei casi di ordinarietà, termina entro 10
giorni dalla stessa.
Qualora l’azienda si trovi in condizioni di extra ordinarietà rispetto ai tempi di lavoro o ai redditi da lavoro
tabellari convenzionali, la domanda, completa dei necessari allegati, non potendosi considerare esaustivi i
controlli automatici di congruità, sarà soggetta alla verifica istruttoria di merito sulla situazione specifica del
soggetto richiedente la qualifica, attraverso l’analisi del Conto Economico aziendale sullo schema approvato
dalla Giunta Regionale attestante il reddito derivato dalle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2135
del C.C. e della relazione redatta da professionista abilitato del settore agroforestale che evidenzi i motivi
della extra ordinarietà e ne calcoli gli effetti.
In questo caso, il procedimento, che si avvia con la protocollazione, tenuto conto della necessaria istruttoria
tecnica, deve terminare entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa.
La validità dell’attestazione di qualifica ha durata annuale.
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2. Contenuti informativi delle domande di richiesta riconoscimento qualifica
La domanda deve contenere le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei parametri previsti di
reddito e tempo di lavoro, nonché dei previsti requisiti di professionalità.
La maggior quantità possibile di informazioni per la compilazione della domanda sono reperite
automaticamente da banche dati disponibili, in primo luogo dal fascicolo aziendale; le informazioni non
reperibili automaticamente saranno auto dichiarate in domanda.
Reddito agricolo e tempo di lavoro saranno calcolabili automaticamente sulla base delle attività svolte,
(utilizzo dei terreni, allevamenti, attività di trasformazione, di vendita diretta e complementari) esposte in
domanda – rapportate agli indici unitari di tempo e di reddito convenzionali fissati da tabelle approvate dalla
Giunta regionale.
2.1 Tempi di lavoro
Le tabelle approvate dalla Giunta regionale stabiliscono, per i raggruppamenti di diverse attività agricole, il
numero di ore annue ordinarie convenzionali per unità di superficie/capo/prodotto/servizio gestito (ad
eccezione delle attività connesse di servizio, che vanno auto dichiarate in quanto non è possibile una
parametrazione). Qualora l’azienda non rientri nell’ordinarietà, per comprovati fattori oggettivi che motivano
tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali, dovrà essere presentata relazione, redatta da
professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzi i motivi della extra ordinarietà e ne calcoli gli
effetti.
2.2 Reddito agricolo
Le tabelle approvate dalla Giunta regionale stabiliscono, per i raggruppamenti delle diverse attività agricole,
il reddito da lavoro ordinario convenzionale per unità di superficie/capo/prodotto/servizio gestito (ad
eccezione delle attività connesse di servizio e dell’agriturismo, che vanno auto dichiarate, in quanto non è
possibile una parametrazione).
La produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo va auto dichiarata.
Qualora l’azienda non rientri nell’ordinarietà, dovrà essere presentato il Conto Economico aziendale, riferito
all’ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni.
2.3 Tempo e reddito da lavoro extra agricoli
Il tempo e il reddito di lavoro extra agricoli sono indicati in domanda su base dichiarativa.
L’applicativo informatico per la compilazione delle domande, già in fase di compilazione, permetterà di
verificare se quanto dichiarato sia superiore ai limiti previsti nelle diverse zone rispetto al tempo e reddito da
lavoro agricoli calcolati automaticamente attraverso i parametri standard convenzionali.
2.4 Requisiti di professionalità
I requisiti di professionalità, così come definiti dalle disposizioni di legge ed amministrative, vengono
dichiarati in domanda.
3. Modalità dell’istruttoria
3.1 Situazione ordinaria.
L’imprenditore rispetta i parametri previsti che derivano applicando alla sua situazione aziendale i valori
standard unitari di tempo e reddito convenzionali definiti; la domanda, firmata con le modalità previste dal
DPR 445/2000, è protocollata. Avviato il procedimento, lo Sportello Unico Agricolo attiva i controlli di
congruità rispetto alle banche dati del sistema informatico, rilascia la qualifica IAP che verrà annotata nel
fascicolo aziendale. La medesima, nel corso della sua validità come sopra stabilita, può essere rilasciata
ogniqualvolta sia richiesto dal titolare.
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3.2 Situazione extra ordinaria.
Si ha quando, per caratteristiche specifiche dell’azienda, il reddito da lavoro od il tempo di lavoro effettivi
sono diversi da quelli calcolati applicando i parametri convenzionali, in misura tale da compromettere il
rilascio dell’attestazione di qualifica.
La domanda firmata e con i necessari allegati deve essere presentata allo Sportello Unico Agricolo
competente per la protocollazione che dà avvio al procedimento. Alla domanda è allegata la documentazione
atta a comprovare la situazione di extra ordinarietà, ossia il Conto Economico aziendale e/o la relazione per i
tempi di lavoro. L’istruttoria, oltre ai controlli di congruità rispetto alle banche dati del sistema, verterà sulla
documentazione presentata ad evidenza del possesso dei requisiti.
Il procedimento si chiuderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:
a) con esito positivo, per cui verrà rilasciata la qualifica IAP con annotazione nel fascicolo;
b) con esito negativo, mediante adozione di apposito provvedimento motivato di diniego.
3.3 Situazione di assenza dei requisiti (art. 1 co. 5 ter Dlgs. 99/04)
In questo caso il richiedente presenta una domanda semplificata contenente l’impegno a dimostrare il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa entro 36 mesi dalla presentazione della stessa; tale domanda, è
protocollata dallo Sportello Unico Agricolo competente come sopra definito che provvederà ad informare
dell’avvenuta presentazione la sede INPS competente al fine dell’iscrizione nella apposita gestione
previdenziale.
Entro 36 mesi dalla presentazione della domanda il soggetto richiedente deve dichiarare il raggiungimento
dei requisiti previsti dalla normativa presentando apposita richiesta di conferma della qualifica di IAP.
Nel caso di mancata presentazione o di esito negativo dell’istruttoria lo Sportello Unico Agricolo ne darà
comunicazione all’INPS.
4. Periodo transitorio
Nelle more della predisposizione ed approvazione delle specifica modulistica per la presentazione delle
richieste di riconoscimento delle qualifica IAP e lo sviluppo delle necessarie applicazioni informatiche,
nonché delle disposizioni tecnico operative per l’esecuzione delle linee di indirizzo del Dirigente della
Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari, per le domande presentate dal 1 gennaio 2012, si dispone
quanto segue:
- vengono applicati i vigenti valori di tempo e reddito standard approvati dalla Giunta regionale;
- la presentazione della domanda avviene con i moduli cartacei predisposti da AVEPA sulla base dei
modelli attualmente in uso;
- esclusivamente per i casi di extra-ordinarietà, è richiesta la presentazione del Conto economico aziendale,
secondo il modello approvato dalla Giunta regionale e di relazione redatta da professionista abilitato del
settore agroforestale per la giustificazione di tempi di lavorazione diversi da quelli convenzionali;
- applicazione dei previgenti tempi e modalità di istruttoria;
- registrazione del rilascio della qualifica su apposito repertorio per la sua integrazione a fascicolo con la
predisposizione del sistema informatico.
giunta regionale – 9^ legislatura
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SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI NEL SETTORE PRIMARIO
(DGR n. 1932 del 27 luglio 2010)
TAB. 1 Tabella valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai
fini delle qualifiche in agricoltura per attività agricole
TAB. 2 Tabella valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai
fini delle qualifiche in agricoltura per le attività connesse
TAB. 3 Tabella valori unitari di tempo agriturismo (DGR n. 3590 del 14 ottobre 1997)
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TAB. 1 Tabella valori medi unitari standard di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini delle qualifiche
in agricoltura per le attività agricole
ATTIVITA’ AGRICOLE
Raggruppamenti produzioni vegetali
Tempi conv.li
ore/ha
Redditi conv.li
€/ha
cereali (escluso riso), pisello proteico, piante oleifere
riso
78
90
860,00
1.100,00
orticole/officinali a pieno campo a raccolta
meccanizzata sia in coltura principale che secondaria
195
8.900,00
tabacco
barbabietola da zucchero,
cotone, lino, canapa
650
104
104
5.200,00
1.920,00
590,00
foraggere da affienare (prati avvicendati)
prato permanente,
pascolo, prato-pascolo (sup. netta)
110
55
55
550,00
460,00
230,00
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo
aziendale come coltura principale
1.300
11.790,00
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo
aziendale come coltura secondaria
750
7.200,00
radicchi a pieno campo con imbianchimento individuati
in fascicolo aziendale come coltura secondaria
asparago
uva da tavola, ,
mele, pere, ciliegie, pesche, nettarine, percoche, olive,
nashi, agrumi
oliveti per olive da olio
850
9.770,00
750
600
9.770,00
4.200,00
600
6.150,00
600
780,00
uva da vino
520
8.900,00
frutta a guscio
albicocche, actinidia, fico
prugne, prugnole, kaki, nespola
520
520
520
1.190,00
9.160,00
6.150,00
2.000
9.600,00
1.200
1.200
52
3.000
13.800,00
34.700,00
750,00
13.400,00
fragola e piccoli frutti
piante aromatiche
floricoltura a pieno campo
arboricoltura da legno o biomassa
produzioni ortofrutticole in serra o tunnel freddi
Note
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ATTIVITA’ AGRICOLE
Raggruppamenti produzioni vegetali
Tempi conv.li
ore/ha
fungaie
produzioni ortofrutticole in serra o tunnel condizionato
vivai di piante da frutto, rose, vite, seminati
vivai di arbusti, piante ornamentali e fragole
produzioni vivaistiche e floricole in serre fredde,
ombrai e vasetteria
floricoltura/vivaismo orticolo in serre condizionate
vivaio di abeti
30.000
4.000
2.250
1.200
300.000,00
19.770,00
18.900,00
18.900,00
7.200
60.800,00
22.500
190.000,00
600
Redditi conv.li
€/ha
Note
9.500,00
Coefficienti di correzione tempi convenzionali produzioni vegetali (aumento percentuale delle ore
delle lavoro):
• terreni ubicati in zona di montagna e collina (classificazione ISTAT)
• coltivazioni biologiche ulteriore aumento
10%
20%
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ATTIVITA’ AGRICOLE
Raggruppamenti produzioni zootecniche
Tempi conv.li
ore/capo-i
bovini e bufalini da latte
(compresa rimonta)
bovini, bufalini da carne meno di 1 anno (vitelli a carne
bianca)
bovini, bufalini da carne più di 1 anno
equini da carne
equini da sella (allevamento ed addestramento)
suini da riproduzione
suini da ingrasso
suini (piccoli allevamenti familiari )
19
97
1.150,00
13
570,00
13
13
78
65
3
415,00
410,00
1.000,00
850,00
ovicaprini da latte
ovicaprini da carne
avicunicoli (piccoli allevamenti familiari
avicoli da carne polli – broilers
tacchini
struzzi
quaglie
fagiani, faraone, oche, anatre
32
19
90/100 capi
4/100 capi
40/100 capi
6
4/1000 capi
20/100 capi
galline ovaiole
conigli (fattrici)
cani (fattrici)
api
16 /100 capi
16
180
78 /10 arnie
ATTIVITA’ AGRICOLE
Produzioni ittiche
acquacoltura estensiva (allev. vallivi)
Redditi conv.li
€/capo-i
Tempi conv.li
ore/ha
40
Note
2
360,00
3
225,00
160,00
1.085,00
2
1-3
1.085,00
3
2.065,00
3
1.485,00
38,00
600,00
500,00
3
4
Redditi conv.li
€/ha
Note
682,00
acquacoltura intensiva
2200
300.000,00
molluschicoltura (mitilicoltura)
700
32.500,00
Coefficienti di correzione tempi convenzionali produzioni zootecniche escluse ittiche (aumento percentuale
delle ore lavorative):
• allevamenti da latte inferiori a 10 capi in lattazione
20%
• allevamenti a carattere biologico ulteriore aumento
10%
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NOTE
Nota 1 Si intendono per “piccoli allevamenti di tipo familiare” insediamenti con consistenza zootecnica
complessiva inferiore a 500 per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 tonnellate di
peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini ecc.),con un massimo di 5 tonnellate di peso vivo
complessivo.
Nota 2 Per gli allevamenti da latte (bovini- bufalini- ovicaprini) i tempi ed i redditi sono riferiti a capi in
lattazione compresa la rimonta che è assorbita nei tempi e redditi convenzionali. La consistenza è quella
media dell’anno.
Nota 3 Per gli allevamenti diversi da quelli da latte i tempi ed i redditi convenzionali sono riferiti alla
consistenza media dell'allevamento (per il calcolo della consistenza media dell'allevamento si fa
riferimento alla metodologia usata nell'ambito della direttiva nitrati, DGR 7 agosto 2007, n. 2439,
allegato F, aggiornato con la DGR 8 agosto 2008, n. 2217) capitolo 1.1.1 – Dimensione
dell’allevamento: quantificazione dell’azoto totale aziendale) reperibile sul link della Giunta regionale:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/ACB33C5D-6E7E-4F91-B567-8676EAD52D2B/0/lineeguida0808.pdf.
Nota 4 Comprensiva dell’attività di produzione carne.
Nota 5 Per gli equini da sella i tempi ed i redditi convenzionali considerano le attività di allevamento e di
addestramento.
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TAB. 2 Tabella valori medi unitari convenzionali di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini delle qualifiche
in agricoltura per le attività connesse
Attività
connesse
Dettaglio
attività
vinificazione
caseificazione
Trasformazione
altre
trasformazioni
Specifiche e riferimenti Tempi convenzionali /ore
quadro prodotti introdotti
dalla dichiarazione
di raccolta uve e
produzione vinicola
dichiarazione vendita
diretta
prodotto trasformato
preparazione e
confezionamento di
confetture, marmellate,
miele, succhi,
sciroppi, salse, sottoaceti,
per 100 Kg di prodotto
finito fresco
produzione di insaccati,
macellazioni aziendali
(avicole e cunicole)
dichiarazione vendita
diretta di latte e prodotti
lattiero caseari e altri
prodotti
Redditi
con.li/importo/ora
fino a 20.000 litri:
2 ore / 100 litri
eccedenti i 20.000 litri:
1 ora / 100 litri
2 ore / 100 Kg equivalente
latte
30 ore/100 Kg prodotto
finito
€ 7,5
(al netto di
imposte e tasse)
distributore
automatico di
1 ora / 100 Kg
prodotti
confezionati
Commercializzavendita diretta in
zione
orari dichiarati in comune ore autorizzate
azienda
vendita diretta in giorni autorizzati dal
mercati
comune
n. giorni autorizzati x 6 ore
I tempi ed i redditi da lavoro convenzionali da attività connesse sono da associare ai tempi ed ai redditi da
lavoro delle produzioni agricole zootecniche ed ittiche.
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TAB. 3 Tabella valori unitari di tempo agriturismo (DGR n. 3590 del 14 ottobre 1997)
a) alloggio agrituristico in appartamenti o monolocali autonomi (tempo lavoro calcolato in ore/mese su
numero di posti letto autorizzati
b)
c)
Posti letto
Ore Lavoro
2
12
4
14
6
16
8
18
10
20
12
22
14
24
16
26
18
28
20
30
22
32
24
34
26
36
28
38
30
40
campeggio agrituristico: 6 ore/mese per ciascuna piazzola autorizzata.
alloggio agrituristico in camere consistenti in due posti letto (tempo lavoro ore/giorno calcolate sul
numero di camere utilizzate e necessarie per pulizia e riassetto giornaliero della camera, eventuale 1°
colazione e pensione)
Numero camere
autorizzate
Alloggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0.5
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3
3.4
3.8
4.2
4.6
5
5.4
5.8
6.2
Ore/giorno
Alloggio+ ½
Alloggio + colazione
pensione
1
2.5
1.5
3.2
1.9
3.9
2.4
4.5
2.9
5.1
3.4
5.7
3.9
6.2
4.4
6.7
4.9
7.2
5.3
7.9
5.8
8.6
6.2
9.3
6.7
9.9
7.2
10.5
7.7
11.1
Alloggio +
pensione
3.5
4.3
5.1
6
6.9
7.8
8.4
9
9.6
10.5
11.4
12.3
13.1
13.8
14.5
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Il tempo lavoro per il trattamento di pensione e mezza pensione viene calcolato con la presente tabella
qualora l’attività di ristoro sia rivolta esclusivamente agli ospiti alloggiati.
d) Ristoro agrituristico (tempo lavoro ore/settimana calcolati su posti tavola autorizzati)
Posti
tavola
autorizzati
Cena
Giorni di apertura
1
10
20
30
40
50
60
70
80
4
6
8
10
12
14
16
18
2
3
4
Ore/settimana
8
12
17
12
18
24
17
25
33
21
30
40
24
36
48
29
43
57
33
50
66
38
58
76
Pranzo e cena
Giorni di apertura
5
6
1
2
21
30
42
51
60
71
82
84
25
35
50
60
70
84
98
112
7
10
13
16
20
22
25
26
13
20
27
31
40
42
47
51
3
4
Ore/settimana
20
25
30
39
40
53
45
59
60
74
62
82
69
91
76
101
5
6
30
47
67
73
88
102
113
126
35
55
75
87
100
120
135
160
e) Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità, ecc. Per attività di alloggio e/o campeggio
agrituristico 30 ore/anno.
f) Attività di ristoro agrituristico e somministrazione di spuntini 0,5 ore/giorno di apertura autorizzato
g) Attività di maneggio 12 ore/mese per capo equino.
Per l’applicazione dei parametri sopra riportati è ammesso un indice di tolleranza in più ed in meno fino
al 20 per cento eventualmente da applicare in base alle caratteristiche delle singole attività agrituristiche
ed alla ubicazione delle aziende agricole.