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 IL DIRITTO D’AUTORE NELLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE DIRITTO D’AUTORE IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE
La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/
79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000.
Di recente, e’ stato varato definitivamente il TESTO DELLA NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE.
E’ possibile consultare anche un testo sulla PROTEZIONE INTERNAZIONALE delle immagini fotografiche.
Trovate anche un brevissimo estratto di SENTENZE COLLEGATE AL DIRITTO D’AUTORE.
Inoltre, puo’ essere utile consultare il testo sulla PROTEZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI.
Documentazione dettagliata alla pagina della Manualistica Professionale.
Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non
tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui
realizzate, come autore.
Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative.
Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo)
sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del
fotografo.
Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione,
e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i
diritti, sia economici che morali.
In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi.
Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di
cessione.
Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col
cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al
cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di
consegna o, al limite in fattura.
E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al
cliente a fronte di un certo pagamento [vedi tariffe]. Si intendono trasferite al cliente quelle destinazioni,
e le altre ne sono automaticamente escluse.
Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente
per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura “numero tot fotografie, lire tot” darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini. L’Associazione cura e difende i fotografi nelle controversie che dovessero nascere [come associarsi].
Per maggiori informazioni scarica il testo riassuntivo della Legge sul Diritto d’Autore oppure consulta la
pagina delle novità.
Associazione Nazionale Fotografi Professionisti
TAU Visual
via manara, 7 - 20122 milano
tel (+39) 02-55.187.195 02-55.187.321
fax: (+39) 02-54.65.563
BREVE ESTRATTO DEL
TESTO DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
Legge 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e, successivamente, Dlgs n.
154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1997.
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di
tutela del diritto d’autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.
Opere Protette
Fotografia Creativa ed Interpretativa
Soggetti del Diritto
Protezione Economica
Protezione Morale
Durata dei Diritti
Utilizzi Liberi
Diritti Connessi
Semplici Fotografie
Diritti Connessi al Ritratto
Trasmissione dei Diritti
TITOLO 1 - Disposizioni sul diritto d’autore
CAPO I - Opere protette
Art.1)
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.78,
n. 399.
Art.2)
In particolare sono comprese nella protezione:
1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto
se orale.
2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)
3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od altrimenti.
4) Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione, e delle arti figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all’industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate.
5) I disegni e le opere dell’architettura.
6) Le opere dell’arte cinematografica muta e sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione (...)
7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON PROCEDIMENTO ANALOGO a quello
della fotografia, SEMPRECHÈ NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA PROTETTA AI SENSI
DELLE NORME DEL CAPO 5 - TITOLO 2..
8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell’autore (…)
Art. 3)
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parte di opere che hanno carattere di creazione
autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico,
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste ed i
giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio del diritto d’autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art.4)
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una all’altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni o le aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale..
Art.5 omissis
CAPO II - Soggetti del diritto
Art.6)
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
Art.7)
È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore nei limiti del suo lavoro.
Art.8)
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in esso indicato come tale nelle forme d’uso,
ovvero è annunciato come tale nella recitazione od esecuzione (...). Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla od il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art.9)
Chi abbia rappresentato, eseguito, o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima, è ammesso a far valere il diritto d’autore finché’ questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica, allorché’ si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma
dell’articolo precedente.
Art.10)
Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore
appartiene in comune a tutti i coautori; le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per
iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. (cod. civ.)
La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata indivisibilmente da ciascun coautore,
e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata od utilizzata in forma diversa
da quella della prima pubblicazione senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può
essere autorizzata dall’autorità giudiziaria alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art.11)
Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto d’autore sulle opere create
e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli
autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, sulla raccolta
dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III - Contenuto e durata del diritto d’autore
Sezione prima
Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera
Art.12)
L’autore ha diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12 bis)
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia stato creato da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è il
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.
Art.13)
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo,
come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art.14-15-15 bis omissis
Art.16)
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza (...).
Art. 16 bis) omissis
(definizione delle trasmissioni via satellite).
Art.17)
Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione a scopo di lucro
l’opera o gli esemplari di essa, e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello
Stato le riproduzioni fatte all’estero, per porle in circolazione.
Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare, di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica.
Art.18)
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’articolo 4.
L’autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione
Art. 18 bis)
Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di
un beneficio economico o commerciale diretto od indiretto.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di
tempo limitato, a fini diversi di cui al comma 1)
L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio od il prestito da parte di terzi.
I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione, in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate, quali individuate dall’articolo 16,
1 comma, del Regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945 n. 440 (NdA: da un collegio arbitrale composto da tre
membri, di cui due nominati dalle parti, ed il terzo nominato dai primi due).
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art.19)
I diritti esclusivi previsti negli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non
esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Sezione seconda
Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore
(Diritto Morale)
Art.20)
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera previsti nelle disposizioni
della sez. precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed
a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art.21)
L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato, ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni od in qualsiasi altra forma di manifestazione od annuncio al pubblico.
Art.22)
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per
chiederne la soppressione.
Art.23)
Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’articolo 20 può essere fatto valere senza limite di tempo
dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli, dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.
Art.24)
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stese, salvo
che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione, o la abbia affidata ad altri.
Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più, e vi sia fra di loro dissenso, decide l’autorità
giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata in ogni caso la volontà del defunto, quando risulti da
scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del
titolo terzo.
Sezione III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera
Art.25)
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art.26-28 omissis
Art.29)
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti ai termini dell’art.11 alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Art.30 omissis
Art.31)
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore – che non ricadono nella previsione
dell’art. 85-ter - la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla morte
dell’autore.
(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).
Art.32)
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera
cinematografica o assimilata.
(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).
Art. 32 bis)
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno
dopo la morte dell’autore.
(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).
Art. 32 ter)
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente
sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui
si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato nella norma.
(articolo introdotto dal Dlgs 154/97).
Art.33-64 omissis
Utilizzazioni libere
Art.65)
Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è
stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista od il giornale da cui sono tratti, la data o il
numero di detta rivista e giornale, ed il nome dell’autore se l’articolo è firmato.
Art.66 omissis
Art 67)
Opere e brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del
giudizio, purché si indichino la fonte od il nome dell’autore.
Art.68)
È libera la riproduzione di singole opere, o brani di opere per l’uso personale dei lettori, fatta a mano o
con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della
biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
Art.69)
È libero il prestito al pubblico per uso personale di esemplari di opere protette.
Art.70)
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed
anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali attività, e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Nelle antologie ad uso scolastico, la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell’equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del
titolo dell’opera, dai nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
(...)
Art.71 omissis
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore
Art.72-86 omissis
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie
Art. 87)
Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di
persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
prodotti simili.
Art.88)
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza
pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurative, dei diritti d’autore sull’opera
riprodotta.
Tuttavia, se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro,
entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie
di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art.89)
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto
contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.
Art.90)
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’articolo 88, della ditta da cui il
fotografo dipende o del committente.
2) La data dell’anno di produzione della fotografia.
3) Il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.
Art.91)
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche e
didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal
regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od aventi comunque pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
Art.92)
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione delle fotografie.
Art.93)
Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura (...)
non possono essere pubblicati o riprodotti (...).
Dopo la morte dell’autore o del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro mancanza dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza,
degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più, o vi sia tra lori dissenso, decide l’Autorità
Giudiziaria.
Art.94-95 omissis
Sezione II
Diritti relativi al ritratto
Art.96)
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell’articolo 93.
Art.97)
Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un’immagine è giustificata
dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
Art.98)
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata, o
dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del
fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 88.
Art.99-104 omissis
Art.105)
Gli autori ed i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge devono depositare
presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un esemplare o copia dell’opera o del prodotto nei
termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. (...)
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito.
Art.106)
L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette
a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.(...)
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione I: Norme generali
Art.107)
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi o forme consentiti dalla
legge, salva la applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art.108)
L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle
opere da lui create, e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art.109)
La cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei
diritti di utilizzazione regolate da questa legge.
(...)
Art 110)
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art.111 omissis
Art 112)
I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui, possono
essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla II Commissione (Giustizia) del Senato della
Repubblica, il 27 maggio 1998, in un testo risultante dall’
unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1496)
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
di concerto col Ministro dell’interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
e col Ministro delle finanze
(VISCO)
e del disegno di legge (V. Stampato n. 2157)
d’iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI e GRECO
(V. Stampato Camera n. 4953)
modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli
2, 3, 4 e 6,
il 21 giugno 2000
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2000
APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO IN
SEDE LEGISLATIVA IL 26 LUGLIO 2000
Nuove norme di tutela del diritto d’autore
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata
con condizioni di accesso particolari”.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale”.
2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
“È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici
per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per
uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione
di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le
stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge.
Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può
essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’
ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.
159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi
di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di
un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso
è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono”.
3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: “articolo 171-bis”
sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 171-ter”.
4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.
5.Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 10 della presente
legge, è inserito il seguente:
“Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono
riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il
comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai
sensi dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all’ articolo 190, in base ad apposite convenzioni”.
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine,
le parole: “ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini”.
2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”.
Art. 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si
ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione”.
Art. 5.
1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo
161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di
sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove
occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non siapplicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’ articolo 693 del codice di procedura
civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve
valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le
operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati
nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale,
ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli
oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia”.
Art. 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria
di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.
Art. 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d’autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti
aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
“Art. 174-bis.
– 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della
giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative
di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter.
1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione
commessi nell’ ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati,
può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre
mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica
l’articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio”.
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
“Art. 75-bis.
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di
vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno”.
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480,
dopo le parole: “articoli 59, 60, 75,” sono inserite le seguenti: “75-bis,”.
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione “Ente italiano per il diritto d’autore” ovunque ricorra è sostituita dall’ espressione: “Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”
Art. 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’ articolo 1, primo comma,
destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’ articolo 68 potrà essere adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’
apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518,
utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani
o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai
fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono
a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro
supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale
è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere
altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè
della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un
terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’ importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva
notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di
opera dell’ingegno”.
Art. 11.
1. . Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
“Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo,
nonchè sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto
d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’ utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti
di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione
relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’ emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel
caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano
processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”.
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è
inserito il seguente: “4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni;”.
Art. 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e
promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’
ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all’articolo
174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.
Art. 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
“Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un’opera dell’ ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o
del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti
di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o
cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d’ autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o ladistribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d’autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotele-
visiva per l’esercizio dell’ attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici”.
Art. 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che
nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”.
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, un’ opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca
concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e
171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate,
la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 15 della
presente legge, sono inseriti i seguenti:
“Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di
cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi
o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto
giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali
non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all ’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di
un canone per la fruizione di tale servizio.
Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è
diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’ autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o
organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
Art. 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto
a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che
la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga
l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni”.
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà
intellettuale, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente
delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito,
restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri
e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l’attività di contrasto delle attività illecite
lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle
pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d’ufficio. I dati
possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all’autorità giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività di
prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l’
antipirateria. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
LA PROTEZIONE DEL DIRITTO
DELLE IMMAGINI DIGITALI
IN GENERALE
In ogni Stato l’immagine fotografica è tutelata da una serie di leggi di fondo e dai successivi aggiornamenti: il fatto che la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta di una
virgola la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. Semplicemente, il mezzo digitale ha reso più facile e più “produttivo” il furto di immagini, che resta comunque tale.
Disporre di una pistola rende più semplice la rapina, rispetto all’uso di un pugnale, ma si tratta sempre
di una rapina.
In Italia, la legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie ne sia, fino a prova contraria, titolare
dello sfruttamento, è la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Negli
altri Paesi vigono legislazioni spesso fra loro differenti, ma grazie al cielo armonizzate da una serie di
accordi plurilaterali. Le implicazioni di questa legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il
mondo, grazie alla Convenzione Internazionale di Berna del 1971, la Convenzione Universale del diritto d’autore, e la Direttiva 93/98/cee che armonizza la durata della protezione per tutti i Paesi dell’Unione
a 70 anni dalla morte dell’autore.
Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette, recita la legge, “le opere fotografiche e
quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia”.
RIPRODUZIONE DI IMMAGINI SU QUALSIASI SUPPORTO DIGITALE
Riprodurre un’immagine su un CD-Rom, un Photo CD, un sito Internet o qualsiasi altro impiego multimediale on-line od off-line, purché sia destinato ad essere diffuso, è l’esatto equivalente del riprodurla
a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per
“archiviazione” (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che la riproduzione in molti esemplari
sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato.
Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare
dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degli impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi illeciti sono scoperti
abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.
PROTEZIONE FISICA DEI FILES
Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione “fisica” delle immagini. Le chiavi di
marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come il Digimarc includono un codice
di identificazione nell’immagine, ma occorre la buona volontà di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ come applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che
non venga rubata. I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque
bloccano l’uso dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono la protezione nel primo impiego. Il file “sprotetto” può poi essere clonato.
In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito, una
volta che l’illecito viene scoperto.
*** Concretamente.
Sono tre le possibilità per rivalersi sull’utilizzatore indebito, prima di intentare una causa (soluzione
lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo).
a) Inviare una raccomandata AR all’utilizzatore, che – riassumendo gli estremi dell’illecito scoperto –
riporti una diffida più o meno in questi termini: “.... Ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti
della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, (oppure, per utilizzi internazionali: ai sensi della Convenzione Internazionale di Berna del 1971) tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri
diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del caso,
chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di lire xxx, da
liquidare entro e non oltre il giorno xx/xx/xx. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro,
procederemo senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico.”
b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla propria associazione professionale.
c) Dare mandato alla Siae. In questo caso, è la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo
tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un costo iniziale di poche decine di
migliaia di lire in bolli) venga conferito prima che avvenga l’illecito.
*** Qualche esempio internazionale.
La giurisprudenza italiana è ancora molto povera di sentenze relative a questi aspetti, anche a causa
dei tempi scandalosamente lunghi delle nostre cause civili. Per questo motivo, molte delle controversie,
nate negli ultimi anni, sono ancora in giudizio e mancano sentenze definitive. E’ possibile chiedere
maggiore documentazione, a mano a mano che si forma, iscrivendosi all’associazione professionale.
Anche nella casistica internazionale si trova abbastanza poco, e si intravedono segni di “miglioramento” solo negli ultimi tempi.
Ad esempio, il 19 agosto 1997, la Corte federale di Amburgo, in Germania, aveva respinto la causa
intentata da settantadue fotoreporter che si erano riuniti in gruppo per promuovere un procedimento
legale contro la rivista settimanale tedesca Der Spiegel, a causa della riproduzione non autorizzata e
perfino non pagata delle loro immagini, per realizzare un CD-Rom che riportava le pagine della rivista
stessa.
L’argomentazione della Corte era basata sul fatto che i giudici tedeschi hanno visto nella realizzazione
di un CD-Rom l’equivalente dell’immagazzinamento delle pagine su un microfilm, per la conservazione
dei dati. Precedente pericoloso, questo, per via del fatto che confondeva fra analogia del supporto (che
in un certo senso può essere considerato analogo) ed analogia di utilizzo. Nessuna rivista, infatti,
realizza un microfilm che poi diffonde in allegato. E’ infatti il fatto di operare una diffusione adatta all’uso
che genera una lesione del diritto degli autori.
Grazie al cielo, esistono anche tribunali più illuminati, e l’esperienza dei giudici si evolve: poco tempo
dopo, la Corte distrettuale di Amsterdam, il 24 settembre 1997 ha riconosciuto a tre giornalisti i loro
“diritti di uso elettronico di immagini di fotogiornalismo”, descrivendo come lesione del diritto d’autore la
riproduzione delle immagini che, già utilizzate dal grande quotidiano De Volksgrant, erano state riutilizzate, senza pagarle, per un CD-rom e per la diffusione in Internet. I legali del quotidiano avevano
tentato una linea di difesa - appunto, rifiutata dalla Corte - basata sul concetto che i giornalisti non
avevano precedentemente contestato nulla alla registrazione delle stesse immagini, con scopi di archiviazione.
Interessante anche la sentenza della Corte regionale di Strasbourg (in Francia) che, il 3 febbraio 1998,
ha condannato una ditta di produzioni multimediali a pagare i diritti a un gruppo di fotogiornalisti del
quotidiano locale Les Nouvelles d’Alsace. Le immagini erano state “scippate” per la diffusione via etere,
su supporto digitale ed Internet, con il pretesto della realizzazione a nome del giornale, all’interno di un
accordo collettivo di lavoro. Il giudice ha però ritenuto che non fosse possibile il trasferimento automatico di diritti per utilizzi e per mezzi che non esistevano all’epoca degli accordi.
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Di fondo, è valida la legislazione del Paese d’origine dell’autore, con rare eccezioni.
Inoltre, esistono due regole comuni ricorrenti:
a) Fra gli Stati fra di loro accordati, esiste un esplicito accordo alla reciprocità: sono protette in un Paese
le opere di uno straniero se il Paese dello straniero riconosce al Paese di destinazione eguale protezione). In sostanza, proteggo i tuoi cittadini se mi garantisci di proteggere i miei.
b) L’esclusione dalla protezione nel caso in cui nel Paese d’origine l’immagine sia caduta in pubblico
dominio, e cioè sia trascorso il periodo che, nel Paese d’origine, è individuato come periodo massimo
della protezione del diritto.
E’ considerato – generalmente – come Paese di origine:
1) Il Paese in cui ha cittadinanza l’Autore, fino a quando la fotografia non viene pubblicata (riprodotta in
molteplici esemplari e diffusa)
2) Il Paese in cui è avvenuta la prima pubblicazione (a pubblicazione avvenuta), ed indipendentemente
dalla nazionalità dell’Autore.
Poiché le norme di base sono previste dalle convenzioni internazionali, ma quelle dettagliate sono
proprie delle singole nazioni, per le opere pubblicate per la prima volta in altri Paesi è necessario rifarsi
alla loro specifica legislazione.
LA CONVENZIONE UNIVERSALE DI BERNA
LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
Esistono due grandi accordi, per la protezione delle opere nei diversi Stati.
La CONVENZIONE INTERNAZIONALE di Berna, stilata nella sua prima stesura il 9 settembre 1866 (il
secolo scorso), e ora attiva nella stesura di Parigi del 1971, che raggruppa la maggioranza dei Paesi i
cui mercati sono interessanti;
La CONVENZIONE UNIVERSALE del diritto d’autore, che ha la sua prima stesura nel 1952 ed una
ratifica sempre a Parigi nel 1971; questa convenzione è estesa ad un maggior numero di Paesi.
La Convenzione Internazionale di Berna, ratificata a Parigi il 24 luglio 1971 garantisce un’omogeneità
di fondo nel trattamento degli autori degli Stati che fanno parte dell’accordo (la maggior parte dei Paesi
industrializzati).
Concretamente, la convenzione universale garantisce una durata minima di protezione di 25 anni (a
meno che la protezione non sia più estesa nel Paese di origine) .
La Convenzione Universale, invece (quella estesa a più Paesi), specifica i semplici adempimenti da
rispettare, anche se, per le fotografie, prevede una protezione minima di soli 10 anni.
Anche se nel Paese nel quale si invoca la protezione è prevista una qualche formalità, lo straniero che
invochi la protezione delle sue opere in tale Paese aderente alla convenzione non deve rispettare
alcuna formalità, se non quelle di:
a) Curare che sia indicato, nella prima pubblicazione delle immagini, il suo nome come autore, e l’anno
di prima pubblicazione.
b) Curare che, sempre dalla prima pubblicazione, sia indicato il simbolo internazionale di copyright ©.
L’uso di tale simbolo non solo è pienamente libero (cioè, non occorre richiedere alcuna autorizzazione,
ma è l’unica formalità richiesta per fare applicare la protezione internazionale.
Le eventuali formalità andranno tuttavia adempiute per intentare un’eventuale causa.
TESTO DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE DI BERNA
(Accolto dalla quasi totalità dei Paesi)
(il testo originale è stato redatto nelle tre lingue – equipollenti – inglese, francese e spagnolo).
Any Contracting State which, under its domestic law, requires as a condition of copyright, compliance
with formalities such as deposit, registration, notice, notarial certificates, payment of fees or manufacture or publication in that Contracting State, shall regard these requirements as satisfied with respect to all
works protected in accordance with this Convention and first published outside its territory and the
author of which is not one of its nationals, if from the time of the first publication all the copies of the work
published with the authority of the author or other copyright proprietor and the year of first publication
placed in such manner and location as to give reasonable notice of claim of copyright.
2) The provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from requiring formalities or
other conditions for the acquisition and enjoyment of copyright in respect of works first published in its
territory or works of its nationals wherever published.
3) Pre provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from providing that a person
seeking judicial relief must, in bringing the action, comply with procedural requirements, such as that
the complainants must appear through domestic counsel or that the complainant must deposit with the
court or an administrative office, or both, a copy of the work involved in the litigation; provided that failure
to comply with such requirements shall not affect the validity of the copyright, nor shall any such requirements be imposed upon a national of another Contracting State if such requirement is not imposed on
nationals of the State in which protection is claimed.
4) In each Contracting State there shall be legal means of protecting without formalities the unpublished
works of nationals of other contracting States.
5) If a Contracting State grants protection for more than one term of copyright and the first term is for a
period longer that one of the minimum periods prescribed in Article IV, such State shall not be required
to comply with the provisions of paragraph 1 of this Article in respect of the second or any subsequent
term of copyright.
Article IV
(...)
2) The term of protection for works protected under this Convention shall not be less then the life of the
author and 25 years after his death.
(...)
3) The provisions of paragraph 2 shall not apply to photographic works or to works of applied arts;
provided, however, that the term of protection in those Contracting States which protects photographic
works, or works of applied arts in so far as they are protected as artistic works, shall not be less than ten
years for each of said classes of work.
(...)
TESTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA
(Accolto dai maggiori Stati, anche se in numero inferiore a quelli della Convenzione Universale)
(...) art. 2) The expression of ‘Literary and artistic works» shall include every production in the literary,
scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as (...) photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;
(...)
Art. 6 bis) Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights,
the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation
or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.
(...)
Art. 7 (...)
c.4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the term of protection of
photographic works (...)however, this term shall last at least until the end of a period of 25 years from the
making of such a work.
LA FUNZIONE DELLA SIAE IN ITALIA
Cosa è la SIAE
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è ben nota sul panorama nazionale ed internazionale per
essere la società che – per Legge – è preposta alla tutela del diritto d’autore. La stessa Legge sul diritto
d’autore (633/41) prevede, espressamente, che i diritti degli autori vengano difesi e rappresentati dalla
SIAE.
In nome di un rapporto di collaborazione attivo ormai da anni fra SIAE e TAU Visual, la nostra Associazione cura per i Soci la pratica per la protezione tramite la SIAE. Per la fotografia, anche grazie alla
collaborazione con la nostra associazione, è stato individuato un sistema particolarmente interessante
per la protezione dei fotografi.
A chi può interessare questa cosa
L’intermediazione della SIAE interessa tutti i fotografi che abbiano una produzione fotografica creativa
che venga utilizzata anche mediante riproduzioni su riviste, libri, edizioni a stampa, supporti multimediali sia in rete che off-line.
In tutti gli altri casi (foto di cerimonia, foto esclusivamente commerciale, ecc) l’interesse è relativo.
Quale è il vantaggio del conferire mandato alla SIAE
Alla SIAE si può essere iscritti, ma una forma più semplice e decisamente più economica è quella di
conferire alla SIAE – sezione Olaf (Opere Letterarie, Artistiche e Figurative) un MANDATO per la protezione delle proprie opere.
In forza di tale mandato, la SIAE gestisce le autorizzazioni e la riscossione dei diritti di pubblicazione di
tutte le riproduzioni delle opere del fotografo, ad eccezione dei lavori eseguiti su commissione. Concretamente, nel settore fotografico, questo significa che il fotografo continua a gestire i suoi clienti diretti,
mentre diviene compito della SIAE sia l’autorizzare terzi alla riproduzione da cataloghi, CD, altre pubblicazioni, sia l’intervenire per riscuotere i diritti delle pubblicazioni indebite di cui il fotografo si dovesse
accorgere.
In pratica, quando interviene la SIAE
Se il fotografo gestisce il rapporto di lavoro con il suo committente, la SIAE non interviene.
Se un editore intende riprodurre le immagini del fotografo, dopo averle notate in una loro precedente
pubblicazione (ad esempio libri, mostre, giornali, CD, ecc), si rivolgerà alla SIAE (e non al fotografo) per
avere l’autorizzazione alla pubblicazione e per pagare i relativi diritti.
Se il fotografo si accorge di un pubblicato indebito (cioè non autorizzato) delle sue immagini creative,
segnala il caso alla SIAE, che si attiva (con tutto il peso e l’autorevolezza del nome SIAE…) per riscuotere i diritti di utilizzo.
Quando la SIAE riscuote i diritti…
Trattiene il 15% della cifra riscossa e versa il resto al fotografo che le ha conferito mandato.
Cosa costa conferire il mandato alla SIAE
Il mandato in sé è gratuito, e dura cinque anni. E’ rinnovabile alle stesse condizioni. Inizialmente occorre spendere 40.000 lire in marche da bollo e, se si chiede a TAU Visual di seguire la pratica, accludere
10.000 in francobolli per un parziale rimborso delle spese vive di spedizione e di segreteria.
Ogni volta che la SIAE incassa dei diritti, trattiene il 15% dell’importo per l’intermediazione svolta.
Cosa fare concretamente per conferire il mandato.
Ci si può rivolgere direttamente agli uffici centrali o periferici della SIAE.
Per agevolare i fotografi professionisti, e grazie ad un accordo di collaborazione fra SIAE – Olaf e TAU
Visual, è possibile chiedere che sia l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ad
occuparsi della pratica, evitando così tutte le lungaggini ed i dubbi collegati alle cose “nuove” e poco
conosciute.
Per chiedere a TAU Visual di curare gratuitamente la pratica di mandato SIAE, i SOCI TAU Visual
devono:
Inviare la richiesta per posta (o consegnarla di persona) a TAU Visual - Associazione Nazionale Fotografi Professionisti – via Manara, 7 – 20122 Milano, specificando tutti i propri dati personali, compresi:
luogo e data di nascita, e codice fiscale personale (il mandato viene dato dalla persona fisica, non dalla
propria ditta).
Accludere due marche da bollo da lire 20.000 ciascuna, che verranno applicate sulle due copie del
mandato.
Accludere alcuni esempi dei propri pubblicati (da un minimo di 3 ad un massimo di 10 fotografie). Deve
trattarsi di lavori pubblicati (rivista, libro, giornale, opera multimediale, ecc.)
Accludere 10.000 lire in francobolli per partecipare alle spese di spedizioni e segreteria.
Accludere un proprio certificato di nascita in carta libera.
Ricordarsi che:
Il mandato conferito alla SIAE ha durata quinquennale.
Fatta eccezione per i lavori commissionati e quindi gestiti direttamente, per far riprodurre le proprie
immagini (ad esempio, al cliente che ha visto le fotografie dell’autore in una mostra, o in un libro, o su
una cartolina) il fotografo deve instradare il cliente alla SIAE.
I diritti di riproduzione vengono venduti ai prezzi del Tariffario SIAE (pubblicato anche nell’annuario
della fotografia professionale TAU Visual del 1997).
Quando si scopre un’immagine pubblicata indebitamente, non si deve tentare il recupero diretto, ma il
caso va segnalato alla Siae – sezione Olaf della direzione generale, che interverrà direttamente.
IL DIRITTO NEGLI ALTRI PAESI
Come accennato, le norme internazionali valgono unicamente per una protezione di fondo delle opere
inedite e create da stranieri. Tuttavia, al momento della prima pubblicazione in un Paese straniero, è la
legislazione di quest’ultimo a essere determinante.
In queste righe vengono passate in rassegna, in forma molto riassuntiva, le norme di fondo dei diversi
Paesi. Per una trattazione approfondita, chiedere informazioni a TAU Visual (02-55.187.195 ).
ARGENTINA
La legge è la 12063 del 1957. Le fotografie sono protette per 20 anni dalla data di pubblicazione
(articolo 8 e 34 della legge). Le opere pubblicate per la prima volta in Argentina sono obbligatoriamente
da registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni internazionali.
AUSTRALIA
La nuova legge portante è la Copyright Act del 1968, anche se con una certa frequenza viene emendata
con miglioramenti (1980, 1981, 1984, 1986…)
L’articolo 33 della legge prevede espressamente la protezione per le opere fotografiche, senza distinzione fra foto creative o meno, per 50 anni dalla data di prima pubblicazione delle fotografie.
Attenzione, però: le fotografie eseguite su commissione, salvo prova contraria, appartengono al committente (articolo 35).
BRASILE
La legge base è la 5988 del 1973, poi emendata nel 1983.
La protezione è di 60 anni dalla data di produzione ( articolo 45)
DANIMARCA
La legge è la 158 del 1961. Vedi Paesi Nordici.
FINLANDIA
La legge è la 404 del 1961. Vedi Paesi Nordici.
FRANCIA
Dopo la Rivoluzione Francese, che aveva abolito tutti i privilegi (compresi quelli degli editori), nel gennaio del 1791 fu votato il primo decreto sulla proprietà intellettuale. I successivi emendamenti hanno poi
portato alla nuova legge del 3 luglio 1985, in vigore dal 1 gennaio 1986.
Nella stesura del 1957, la legge prevedeva distinzioni fra le fotografie creative e quelle non creative
(come in Italia e Spagna). La stesura più recente, del 1985, ha invece cancellato tale distinzione, uniformando il trattamento delle fotografie.
La protezione delle opere è di 70 anni dalla morte dell’autore (Cee).
Il diritto morale è inalienabile ed illimitato.
La legge prevede espressamente (art.31) che le royalties sullo sfruttamento delle opere debbano essere pagate con proporzione non solo in relazione alla durata dello sfruttamento, ma anche della destinazione d’uso, e cioè del tipo di impiego che ne viene fatto. Il2 maggio 1987 Le Journal Officiel (Gazzetta
Ufficiale) pubblicava una decisione dell’apposita Commissione, datata 23 febbraio 1987, che sancisce
che il compenso per opere creative commissionate per finalità pubblicitarie deve essere definito secondo questi parametri: zona geografica d’uso, durata, numero delle copie, tipo di supporto. L’autore concorda con il committente una tariffa di base, che va poi moltiplicata per dei coefficienti comuni.
GERMANIA
Al di là degli albori della legge sul DA (legge prussiana del 1837), la Germania può vantare un’apposita
legge del 1907, espressamente rivolta al Copyright dei lavori Artistici e della Fotografia.
La legge base è del 1965, poi ampiamente rivisitata con emendamento del 1 luglio 1985.
La legge mantiene una protezione delle fotografie creative di 75 anni dopo la morte dell’autore, o di 25
anni dopo la prima pubblicazione per le fotografie non creative. Le fotografie non creative ma di valore
storico sono protette per 50 anni dalla data di prima pubblicazione.
La legge dettaglia specificatamente che non possono essere effettuate più di sette copie “libere” per
uso privato, e fissa delle tasse annuali per i proprietari di fotocopiatrici…
GIAPPONE
La nuova legge sul diritto d’Autore (Chosakuken-ho) è la n. 48 del 1970, in vigore dal 1 gennaio 1971.
La fotografia è espressamente protetta all’articolo 10 della legge, paragrafo 8.
In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza semplicemente dell’atto della creazione dell’opera.
Fino a prova contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi dell’opera.
I diritti morali sono inalienabili, ma – generalmente – decadono con la morte dell’autore.
La durata (articolo 55) della protezione per le fotografie è di 50 anni dalla pubblicazione, o dalla sua
produzione, se non viene mai pubblicata.
GRAN BRETAGNA E REGNO UNITO
La prima legge nel 1774. L’intensa attività di correzione ed emendamento è poi approdata alla nuova
legge del 1988, che ha in parte rivoluzionato le norme legate alla fotografia.
La norma principale in termini innovativi è il fatto che nella nuova legge del 1988 si prevede che, per i
lavori fotografici eseguiti su commissione, occorre una esplicita pattuizione di cessione dei diritti, in
assenza della quale i diritti restano all’autore. Questa norma ha di fatto ribaltato la precedente presunzione legale, che lasciava al committente (addirittura al proprietario dei materiali sensibili) il diritto di
sfruttamento delle immagini.
Le fotografie ed i filmati commissionati da privati non possono essere esposti o pubblicati senza l’esplicito assenso dei committenti (art 85 della Copyright Act 1988).
La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore.
KOREA
La nuova legge è la 3916 del dicembre 1986, in vigore dal 1 luglio 1987.
La fotografia è espressamente protetta all’articolo 4, punto 6.
Per i lavori eseguiti su commissione (art 31) a favore di privati, valgono regole simili a quelle della legge
inglese (vedi).
La durata della protezione è di 50 anni dalla morte.
INDONESIA
La nuova legge è la Copyright Act del 1982, emendata nel 1987, della quale tuttavia non esiste un testo
ufficiale in lingue occidentali, per cui ci si scontra abbastanza spesso con problemi di interpretazione
autentica.
Per la fotografia, è previsto un termine abbreviato di protezione di 25 anni dalla prima pubblicazione
(articolo 27 comma 2 della legge).
ISLANDA
La legge è la n.73 del 1972. Vedi Paesi Nordici.
MESSICO
La legge di base è la legge sul DA del 1956, poi emendata nel 1981.
La protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore. Le opere pubblicate per la prima volta in Messico
sono obbligatoriamente da registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni internazionali.
NORVEGIA
La legge è la n. 2 del 12 maggio 1960. Vedi Paesi Nordici.
PAESI NORDICI
I Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) hanno raggiunto un accordo di
convenzione che nel 1972 ha armonizzato le rispettive legislazioni.
La norma di base è la durata di 50 anni di protezione dalla morte dell’autore. Tale durata sta per essere
innalzata ai 70 anni dalla morte dell’autore per effetto dell’armonizzazione dei Paesi CEE.
Precedentemente, la durata prevista dalla separata legge sul diritto d’autore in fotografia prevedeva
durate inferiori (da 15 a 25 anni, a seconda dei Paesi).
RUSSIA
La legge del 14 febbraio 1987 prevede espressamente che le fotografie debbano riportare sempre il
nome dell’autore e l’anno ed il luogo della produzione (come in Italia).
I termini generali di protezione vanno fino al compimento del 25 anno dalla morte dell’autore, anche se
i singoli Stati sovrani possono determinare durate diverse per le fotografie (ad esempio, Moldavia ed
Uzbekistan: 15 anni dalla produzione. Kazakistan, 10 anni dalla produzione).
SPAGNA
La Spagna ha un’efficiente legislazione sul diritto d’autore a far data dal 1879, più volte emendata fino
alla stesura della nuova legge del 11 novembre 1987, pubblicata il 17/11/87 ed in vigore dal 7/12/87.
In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza semplicemente dell’atto della creazione dell’opera.
Fino a prova contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi dell’opera.
I diritti morali sono inalienabili.
La durata della protezione, armonizzata dalla normativa Cee, è di 70 anni dalla morte dell’autore in
caso di fotografia creativa, o di 25 anni dalla produzione in caso di fotografia non creativa, o di riproduzioni.
STATI UNITI D’AMERICA
La prima legislazione relativa alla proprietà artistica è del 1790.
E’ interessante notare che la stesura della nuova legge sul diritto d’autore (1976) ha richiesto più di
quindici anni di discussione, arrivando poi ad una piccola rivoluzione del sistema.
Prima della legge del 1976 (in pratica, prima del 1 gennaio 1978) la protezione delle opere era di 28
anni, rinnovabili di altri 28 (totale massimo, 56) su esplicita richiesta dell’autore.
Dopo la Copyright Act del 1976, la protezione delle fotografie è passata a 50 anni dalla morte dell’autore, con l’eccezione delle immagini fatte su commissione o pubblicate in forma anonima o pseudonima,
caso in cui la protezione è di 75 anni dalla prima pubblicazione (o, se termine più corto, di 100 anni dalla
produzione).
Dal 1 marzo del 1989, gli USA hanno finalmente aderito alla convenzione di Berna.
Non esiste più obbligo della registrazione delle immagini fotografiche, anche se – in caso di contenzioso – la precedente registrazione offre un eccellente appoggio.
E’ possibile richiedere i moduli per la registrazione delle opere alla “hot line” 24h su 24h al numero 001202-707-9100.
E’ possibile la registrazione cumulativa (Bulk registration) di supporti fotografici che contengano, in
sequenze di fotogrammi o microfilm, più immagini (Classe di registrazione VA).
DIRITTO D’AUTORE PER LA FOTOGRAFIA DIGITALE IN ITALIA
La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/
79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97, che recepisce la Direttiva 93/98/Cee.
Ogni Paese ha diritto a fissare delle proprie norme in relazione al diritto d’autore per i suoi residenti,
mentre per la protezione delle opere di autori di altri Paesi valgono le convenzioni internazionali ed
universali sul diritto d’autore.
Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non
tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui
realizzate, come autore.
Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative.
Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo)
sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del
fotografo.
Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione,
e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i
diritti, sia economici che morali.
In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi.
Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di
cessione.
Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col
cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al
cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di
consegna o, al limite in fattura.
E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al
cliente a fronte di un certo pagamento. Si intendono trasferiti al cliente quelle destinazioni, e le altre ne
sono automaticamente escluse.
Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente
per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura “numero tot fotografie, lire tot” darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini.
PROPRIETA’ DEGLI ORIGINALI DELLE IMMAGINI DIGITALI
Molti fotografi paiono concentrare l’interesse su di un aspetto del problema - appunto, la proprietà del
negativo - che è in realtà un aspetto secondario, solo derivato da quello che è il punto determinante: il
tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico (vedi diritto d’autore).
In parole semplici, il problema risiede in questo: l’originale dell’immagine digitale, inizialmente, appartiene, evidentemente, al fotografo. Dato che, in sé, l’originale non ha valore, se viene ceduto ad altri, ciò
avviene perché a questi si riconosce il diritto di far uso di quel negativo.
In sostanza, il negativo (o un equivalente, come la diapositiva originale) viene ceduto alla persona che
ha il diritto di farne uso, per il tempo che tale diritto permane e per gli usi che si sono concordati. Se il
fotografo cede il diritto di utilizzo per la realizzazione di un catalogo, il cliente ha diritto a detenere
l’originale per il tempo necessario a questo uso; per essere fiscali, se la concessione del diritto di
utilizzo è della durata di un anno, il cliente potrebbe trattenere il negativo per questa durata di tempo.
Se, invece, il fotografo cede i diritti di utilizzo senza limiti di tempo, il cliente ha diritto a trattenere il
negativo per questo periodo: cioè, senza limiti di tempo.
Non si tratta, dunque, di stabilire “di chi è il negativo”, quanto piuttosto: “chi, in questo momento, gode
dei diritti di sfruttamento economico dell’opera?”.
E evidente che, se il cliente acquista il diritto di utilizzo di un’immagine, scaduto il termine di sua competenza deve restituire l’originale, mezzo col quale tale diritto si esercita. Ci si trova nella stessa situazione di chi prende in affitto un appartamento per una stagione; al termine della stagione restituirà le
chiavi, e non ha senso che si impunti per trattenerle. Quello che è scaduto è il diritto all’uso dell’appartamento, ed è sciocco discutere sul possesso del mazzo di chiavi.
Nel caso delle fotografie effettuate su commissione le disposizioni della legge 633/41 (articoli 87 e
seguenti), fanno sì che, nel caso di semplici fotografie ed in assenza di accordi scritti, l’originale e tutti
i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando:
a) La foto sia stata commissionata dal cliente, e non ci sia alcuna traccia scritta della destinazione d’uso
prevista.
b) La foto non sia stata direttamente commissionata, ma ritragga cose in possesso del cliente, e sia
stata a questo venduta in seguito (senza traccia scritta di destinazione d’uso).
c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, né ritragga cose del cliente
ma, semplicemente, il fotografo abbia ceduto al cliente il negativo, percependo un compenso, e senza
redigere alcun accordo specifico.
DI CHI È L’ORIGINALE, NEL CASO DEL RITRATTO
Unica situazione in cui i diritti e la proprietà del negativo non passano al committente è quello in cui il
soggetto dell’immagine... sia il cliente stesso.
Con una catena logica piuttosto contorta, infatti, la Legge giunge a sancire come, nel caso che “l’oggetto” ritratto sia il committente stesso, la proprietà del negativo resta al fotografo (vedi pubblicabilità delle
foto di ritratto).
Infatti, all’articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua
immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il
“permesso” alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non
appartenga già, automaticamente, alla persona ritratta, che è comunque dispensata da chiedere l’autorizzazione. Se in questo caso valesse la regola generale dell’articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti è dispensato dal chiedere
l’autorizzazione a terzi. In realtà, evidentemente, la persona ritratta non è dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non è proprietaria del negativo.
Ad ogni buon conto, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/
1980 n. 4094: la proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del fotografo,
e non del committente.
QUANDO DEVE ESSERE CITATO IL NOME DEL FOTOGRAFO?
Tutte le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali prevedono un diritto “Morale” collegato alla
realizzazione di immagini fotografiche creative. Tale diritto comprende l’obbligo (teorico) ed essere
citati come autori delle immagini.
Concretamente, come risaputo, in Italia la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97) prevede la
divisione delle immagini fotografiche dividendole in immagini creative e semplici fotografie (vedi diritto
d’autore).
Dato che fra “immagini creative” e “semplici fotografie” non è stata tracciata (né può esserlo) una netta
linea di demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una
componente caratteristica non tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo
apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l’immagine contenga
elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica.
La legge, infatti, prevede che la citazione dell’autore sia obbligatoria (art. 20 della legge 633/41 per
come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel caso dell’immagine creativa. Se l’immagine è di questo
genere, il nome dell’autore va citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese
di realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si è dinanzi ad
immagini non creative, l’obbligo alla citazione dell’autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti
accordi scritti in tal senso.
Spesso, nella giurisprudenza passata, si riscontrano casi in cui il cliente - a fronte di una mancata
citazione del nome dell’autore - è stato condannato ad un risarcimento immateriale, consistente nella
ripubblicazione dell’immagine con l’errata corrige relativo al nome del fotografo. Questo perché per
accordare un risarcimento del danno ci si trova dinanzi alla necessità di provare con sicurezza l’esistenza del danno, ed il suo ammontare. In mancanza di elementi certi (quanto e se il fotografo abbia perso
per la mancata citazione del suo nome), viene condannato il cliente a risarcire con una moneta altrettanto immateriale ed indefinita.
Il fatto che il nome dell’autore venga menzionato dal cliente non è - come alcuni vorrebbero fra credere
- una “pubblicità”, e quindi una forma di cortesia con la quale chiedere sconti o prestazioni gratuite.
Come accennato, la menzione del nome dell’autore è una procedura prevista dalla legge, che assume
i contorni dell’obbligatorietà nel caso delle immagini che abbiano tratti interpretativi. Negli altri casi, è
utile sfruttare una buona contrattualistica (vedi associazione professionale)
PUBBLICABILITA’ DELLE FOTO DI RITRATTO
La Legge 633 (vedi diritto d’autore) riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente dedicata al rispetto
dell’immagine delle persone ritratte.
A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realtà su di questo
punto della Legge sono sorte numerosissime contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto più numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.
Il concetto portante di questa sezione è espresso all’articolo 96: “il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell’articolo seguente”.
L’indicazione è inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato
il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi.
La conseguenza immediata è particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini
di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel
dettaglio, un simile “uso” dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il “release”, cioè
il permesso scritto alla pubblicazione. Del “release” non è possibile fare a meno in caso di utilizzo
commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori, anche se
la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto “diritto di cronaca” e, soprattutto,
nell’intelligenza delle persone ritratte.
NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:
Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente .
A) Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell’ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di
informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello
spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della
persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo
se la “notorietà” della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre,
sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione.
B) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o
di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l’immagine non deve essere lesiva della dignità
della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità
del volto.
C) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non
pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.
D) Se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un aspetto
importante.
Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme,
ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti
in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).
Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.
Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si
ribellino all’idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volontà, fino al limite di impadronirsi del
rullino, o di distruggerlo.
Questa situazione è, legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non
si senta sicuro del suo diritto, sia quando l’interlocutore sia più grosso di lui.
In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del
ritratto.
Quando, tuttavia, questo “ritratto” non è un primo piano, ma un’immagine di un momento pubblico,
all’interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il
consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l’avvenimento e non la persona,
come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all’Ippodromo,
ed - all’interno dell’immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun
diritto in nome della Legge sul diritto d’autore.
Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l’immagine in oggetto è in
qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.
Alcune sentenze collegate al diritto d’autore
Si tratta di una raccolta di sentenze pronunciate negli anni in relazione a casi collegati alla fotografia ed
i suoi impieghi.
alterazione dell’immagine giornalistica
La comunicazione sociale e la comunicazione giornalistica non consistono soltanto in un testo parlato
o scritto. Invero l’attività giornalistica ha forme diverse che vanno dallo scrivere un articolo, all’illustrarlo
con immagini, fotografie e fotomontaggi, dalla impaginazione grafica (titolo, risalto tipografico, etc.) alle
ricerche storiche o d’archivio, etc. (Fattispecie in cui è stata ritenuta offensiva la pubblicazione di un
fotomontaggio).
Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 1980 Cass. pen. 1981, 1208 (s.m.). Giust. pen. 1981, II,22
(s.m.).
architettura: foto creativa o no
Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l’indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell’arte figurativa e, segnatamente,
opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall’autore dell’opera
fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella
rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne
costituisce anche l’altrettanto necessario limite.
Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993 Dir. autore 1994, 484
assenza di patti scritti, su commissione
Il diritto di esclusiva viene meno in talune ipotesi specificamente previste dalla legge sul diritto di autore
particolarmente ravvisabili ogni volta che la <complessiva logica> alla base dell’operato del committente le fotografie, sconti come presupposta l’esigenza di acquisire le stesse senza limitazioni di sorta al
loro sfruttamento; l’appena menzionata circostanza si rafforza se l’emissione della fattura, seguita alla
consegna dei rullini fotografici da parte dell’operatore, avvenga senza che quest’ultimo abbia posto
limitazioni alla cessione.
04.07.92 Cass. civ., sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186
carnevale, maschere
Non può accordarsi la tutela del diritto all’immagine laddove il soggetto che la invoca sia stato fotografato sotto un travestimento tale da renderlo irriconoscibile, non essendo in tal caso possibile valutare le
condizioni o qualità proprie attinenti alla persona che si assume irrimediabilmente lesa dalla diffusione
delle proprie sembianze.
Pretura Venezia 1 agosto 1984 Giur. it. 1985, I,2,326.
cataloghi simili
Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che
tutti i “depliants” pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente.
Pretura Vigevano 20 marzo 1987, Riv. dir. ind. 1987, II,374 (nota).
cataloghi, concorrenza sleale
Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. l’utilizzare nei propri cataloghi fotografie
appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella
specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell’illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l’illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo
marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente).
Tribunale Milano, 21-07-1994 Giur. dir. ind., 1995, 530
catalogo
Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la realizzazione di un catalogo utilizzando
per l’ottanta per cento materiale fotografico eseguito su incarico di un concorrente ed avvalendosi di
un’impostazione grafica studiata appositamente per quest’ultimo.
Tribunale Milano, 04-02-1993 Giur. dir. ind., 1993, 369
creativa o no
La tutela dell’opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente
sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così
da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista
tecnico l’autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose
di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.
Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d’autore, n. 165
cronaca, diritto di
Non costituisce esercizio del diritto di cronaca, e pertanto comporta responsabilità dell’editore e del
giornalista per lesione del diritto all’onore e alla reputazione, la pubblicazione (accompagnata da un
titolo e da una fotografia aventi autonomo effetto lesivo) di un’intervista a un parlamentare che, riportandosi a una sua interrogazione parlamentare, abbia riferito notizie non vere.
Cassazione civile sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871 Foro it. 1996,I, 657
danni nella pubblicazione illecita di ritratto
La illecita pubblicazione dell’altrui immagine, integrante anche violazione di una norma penale, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell’idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della
rilevantissima diffusione del servizio giornalistico (nel caso di specie alla moglie del figlio dell’ex re
d’Italia, fotografata in abiti succinti nell’intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000
lettori è stata liquidata la somma di L. 250.000.000.
Tribunale Milano 8 aprile 1991, Dir. informatica 1991, 865.
danni pubblicato indebito
I danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d’autore sull’opera fotografica possono essere
liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c., tenute presenti le circostanze tutte del caso concreto (nella
specie, la diffusione relativamente limitata della rivista edita dalla convenuta, ripetizione della pubblicazione fotografica, anche nella copertina oltre che in una pagina interna dell’inserto allegato alla rivista,
tempo trascorso dalla violazione etc.), in una somma su cui decorrono gli interessi legali dalla sentenza, come è facoltà del giudicante stabilire nell’ambito della valutazione di adeguatezza e di equità allo
stesso demandata.
Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Danni civili, n. 203 Annali it. dir. autore, 1993,
757
dati riportati su originali e non su copie
Non è necessario riportare le indicazioni del nome del fotografo e della data della fotografia (di cui
all’art. 90, 1° comma, l. n. 633 del 22 aprile 1941) sulle fotografie riprodotte in un libro o in un giornale,
essendo sufficiente che tali indicazioni siano menzionate solo sui singoli esemplari delle fotografie.
Trib. Roma, 20 febbraio 1990 Dir. Autore , 1991, 369,
diffamazione con foto
Nella utilizzazione dei mezzi di informazione, fatti e notizie debbono essere riferiti con correttezza, non
potendosi ricomprendere nell’interesse sociale che giustifica la discriminante dell’esercizio del diritto di
cronaca giornalistica inutili eccessi ed aggressioni dell’interesse morale della persona. La valutazione
di tale requisito, però, va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell’articolo, ma
anche alle modalità complessive con le quali la notizie viene data, sicché decisivo può esser l’esame
dei titoli e dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l’utilizzazione eventuale di fotografie; con la conseguenza che l’eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe venire meno il requisito della continenza e quindi la configurabilità della esimente del diritto
di cronaca.
Cass. pen., sez. V, 5 luglio 1993 Mass. pen. cass., 1994, fasc. 2, 88
giornalista, archivista
Non può considerarsi giornalistica l’attività consistente nella ricerca e nel reperimento di materiale d’archivio (cinematografico, fotografico o di altra natura) per la preparazione e la realizzazione di programmi televisivi (giornalistici).
Pretura Roma, 10-04-1980 Foro it., Rep. 1981, voce Giornalista, n. 19
giornalista, fotoreporter
Anche l’attività fotografica - al pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto
significativi del pensiero che la parola - può formare oggetto di attività giornalistica, e quindi anche
l’attività di fotografo può dar luogo ad una prestazione giornalistica a pieno titolo desumibile sotto la
nozione di attività redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile - in armonia con la nozione di
attività giornalistica come quella che consiste nell’elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di
selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo all’interno
del giornale come segno significativo a sè stante, o come supporto significativo al discorso stesso.
Tribunale Milano, 2 marzo 1995 Dir. informatica 1995, 655 nota
idea, ispirazione - copia - plagio
La trasposizione di elementi caratteristici di una idea creativa in una nuova opera (nella specie, composizione fotografica pubblicitaria) non costituisce lesione del diritto di autore sulla precedente opera se la
forma espressiva in cui la seconda opera si realizza è diversa; e ciò in quanto al di fuori della forma in
cui l’idea è stata espressa nella sua comunicazione al pubblico, non esiste l’opera e quindi non può
prospettarsi un problema di protezione giuridica della creatività.
Corte d’Appello- A. Milano, 09-05-1986 Foro it., Rep. 1988, voce Diritti d’autore, n. 58
layout, immagini non creative
Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell’ingegno, fotografie
che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e
raffigurano modelli predisposti dal committente.
Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186
Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (Clemente)
modella, utilizzo foto
Il diritto all’utilizzazione economica dell’immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua
commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l’unico legittimato a dolersi
dell’eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per
parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all’eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell’immagine del
soggetto ritrattato.
Corte d’Appello- A. Milano, 16-06-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Persona fisica, n. 34 Annali it. dir.
autore, 1994, 293
nudi di personaggi pubblici
La notorietà del soggetto raffigurato consente la pubblicazione dell’immagine senza necessità del preventivo consenso solo in presenza di esigenze prioritarie di informazione pubblica, che mancano palesemente nel caso di periodici che perseguono fini di lucro mercè la pubblicazione di fotografie di nudo,
intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.
Pretura Milano 19 dicembre 1989 Foro it. 1991, I,2863.
nudo, autorizzazione precedente
L’efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità,
deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato
(nella specie, si è escluso che il consenso dato da un’attrice agli inizi della carriera - Bonaccorti - alla
diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).
Tribunale - Roma, 07-10-1988 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n. 38
nudo, pubblicazione di
È illecita l’utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie - nella specie, di nudo - e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di
ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all’onore e alla reputazione del ritrattato, nonché
alla sua vita di relazione.
Tribunale Milano 30 settembre 1986, Dir. informatica 1987, 1000.
oggettistica, magliette, ecc
La riproduzione - opera dell’ingegno - fotografica non autorizzata di personaggi su prodotti commerciali, quali magliette, depliants e riviste, costituisce di per sè un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale
dell’autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che
costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un
oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.
Pretura Milano 10 luglio 1989,
Dir. informatica 1991, 614.
originali, effetto consegna senza scritti
La consegna dei fotocolor al committente è sufficiente ex art. 89 e 109, 2º comma, l.a. a provare la
cessione dei diritti di riproduzione della fotografia, incombendo al fotografo l’onere di provare l’eventuale esistenza di un patto diverso.
Tribunale Milano, 15-12-1994 Annali it. dir. autore, 1995, 630
originali, possesso dopo cessione diritti
Il contratto di cessione definitiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi ad un’opera fotografica comporta
anche il trasferimento della proprietà del supporto materiale, costituito dal negativo, o diapositiva, dell’opera fotografica: che deve pertanto essere consegnato dal cedente al cessionario.
Tribunale Venezia, 19-10-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d’autore, n. 125 Annali it. dir. autore,
1994, 298
palio di Siena
Il comune di Siena è privo di legittimazione attiva a far valere i diritti sull’immagine e sui simboli del palio
di Siena in quanto delegato solo alla soprintendenza e alla direzione dei palii e dunque a mere funzioni
organizzative e di polizia. La violazione del diritto all’immagine presuppone un comportamento attivo
(riproduzione non autorizzata dell’immagine altrui) e non già un comportamento “omissivo” (omissione
della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l’indefettibile
presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie in una fotografia del palio di Siena era stata
sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista
indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità). Il palio di Siena è pubblico evento risalente
al XIII secolo, dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione, senza
che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso. Nella rappresentazione del palio e nei
caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento di esso non è ravvisabile un apporto suscettibile da assurgere ad opera dell’ingegno proteggibile secondo la disposizione della legge sul diritto
d’autore.
Tribunale Milano, 9 novembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 45 nota (Guglielmetti)
privacy
La norma incriminatrice di cui all’art. 615 bis c.p., nel prevedere il reato di diffusione di immagini attinenti
alla vita privata indebitamente procurate, impone il dovere di accertare preventivamente la legittima
provenienza delle immagini (nella specie: è stato ritenuto che la cessione di un servizio fotografico,
relativo a nota attrice ripresa ai bordi di piscina privata vestita del solo «topless», da parte di agenzia,
non può far presumere la legittimità della provenienza delle fotografie e, in particolare, l’esistenza del
consenso alla diffusione da parte della persona ritratta).
Tribunale - Milano, 17-07-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Violazione di domicilio, n. 10
pubblicabilità di foto venduta
Poiché lo scopo primario dell’acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della
persona ritrattata alla diffusione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente
è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l’esistenza.
Cass., 10-06-1997, 5175/1997
rettifica pubblicazione
La rettifica deve essere pubblicata nella medesima pagina (in capo di pagina per i quotidiani) e con le
stesse caratteristiche esteriori dell’articolo in cui è apparsa la notizia (numero di colonne, corpi e ausili
grafici), in modo da essere idonea a raggiungere il medesimo tipo di pubblico e con la stessa efficacia
informativa ed attenzionale; non può tuttavia disporsi anche la pubblicazione delle fotografie che corredavano l’articolo in quanto esse non rientrano tra le caratteristiche tipografiche cui si riferisce l’art. 8, l.
n. 47 del 1948.
Pretura Roma, 29-11-1984 Foro it., Rep. 1986, voce Stampa ed editoria, n. 20
rettifica, pubblicazione di
Va accolta la richiesta, ex art. 700 c.p.c., di pubblicazione di una rettifica ad un’affermazione, non vera,
attribuita da un periodico («l’Espresso») ad un uomo politico (Pannella), laddove la rettifica stessa sia
stata pubblicata in una pagina (117 in luogo di 20) e in una rubrica («dialogo con i lettori - si precisa
che», in luogo di «riservato») diverse da quelle in cui era comparsa la notizia contestata; mentre va
rigettata la richiesta di corredare la rettifica con fotografia e titolo analoghi a quelli dell’originaria pubblicazione.
Pretura Roma, 12-11-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Provvedimenti di urgenza, n. 159
riprese aeree
Deve ritenersi tuttora vigente l’art. 72 del regolamento per la navigazione aerea approvato con r.d. 11
gennaio 1925 n. 356, che attribuisce al ministero dei trasporti e dell’aviazione civile il potere di autorizzare riprese fotografiche e cinematografiche da bordo di aerei. Pertanto è illegittimo il diniego dell’autorizzazione a compiere rilievi fotografici da bordo di aerei motivato dal mancato possesso di licenza per
svolgere attività di lavoro aereo, in quanto l’art. 72 non pone alcuna limitazione in questo senso.
Consiglio Stato sez.IV, 20 maggio 1980 n. 560, Vita not. 1981, 267.
riprese in udienze
L’art. 147 norme att. c.p.p. pur considerando sullo stesso piano le riprese audiovisive e quelle fotografiche, in realtà consente una diversità di trattamento tra gli operatori della radio-televisione e i fotografi:
le esigenze dei primi possono, infatti, essere soddisfatte con l’installazione di strutture che, venendo
quasi a far parte dell’arredamento dell’aula, non sono percepite come fattori di disturbo delle operazioni
dibattimentali; ove, invece, le diverse modalità di captazione delle immagini fotografiche (scatto non
silenzioso, più accentuate esigenze di movimento per l’operatore) possono in concreto arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dell’udienza, il giudice legittimamente può negare l’autorizzazione alle
riprese fotografiche.
Tribunale Milano, 28 aprile 1994 Foro it. 1995,II, 24 nota (Amato, di Chiara)
ripubblicato da altre pubblicazioni
Premesso che nella disciplina del diritto d’autore di cui alla l. n. 633/1941 l’opera fotografica, inclusa dal
d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19 nell’elencazione contenuta nell’art. 2 della legge gode della piena protezione comprensiva della tutela del c.d. diritto morale qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 ss. in tema di diritti connessi
quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti di valore artistico, deve ritenersi
che l’ipotesi della libera utilizzazione prevista dall’art. 91, 3º comma, legge diritto d’autore, che consente la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali ed altri periodici concernenti persone o fatti di
attualità o aventi comunque pubblico interesse dietro pagamento di equo compenso, è applicabile ad
ogni tipo di fotografia e quindi anche a quella di carattere creativo in quanto la ratio della norma è riferita
non già alla natura o qualità della fotografia bensì al diverso requisito rappresentato dal pubblico interesse suscitato dalle persone o dai fatti raffigurati.
Corte d’Appello Milano, 09-12-1994 Dir. ind., 1995, 609, n. MINA
ripubblicato da riviste, cronaca
La disposizione dell’art. 91 comma 3 legge sul diritto d’autore, per cui la riproduzione fotografica pubblicata su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico
interesse, è lecito contro il pagamento di un equo compenso, si applica sia in caso di semplici fotografie
(protette come oggetto di diritto connesso) che in caso di opere fotografiche. Infatti, la “ratio” della
disposizione (che contempla una deroga al diritto esclusivo di utilizzazione economica spettante al
fotografo) è riferita non già alla natura o qualità della fotografia, bensì al diverso requisito rappresentato
dal pubblico interesse suscitato dalle persone e dai fatti raffigurati.
Corte appello Milano, 15 novembre 1994 Dir. autore 1995, 448
ritratto in pubblicità
L’utilizzazione commerciale della notorietà di una persona, inteso questo termine come specifico e
tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell’immagine relativamente ad un certo
soggetto, necessita del consenso dell’interessato ovvero dei suoi eredi ai sensi degli art. 10, c.c., 96, 97
e 93, 2º comma, della legge sul diritto d’autore.
T. Roma, 20-08-1993 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d’autore, n. 131
ritratto persona nota, ma fini commerciali
L’utilizzazione a fini commerciali del ritratto di persona notoria senza il consenso di questa è suscettibile
di essere inibita in via d’urgenza (nella specie, il quotidiano <Il Manifesto> aveva utilizzato per attività
promozionali una fotografia di Eugenio Scalfari mentre si sottopone al trucco prima di una ripresa
televisiva, sovrapponendovi uno slogan pubblicitario).
Pret. Roma, 21 ottobre 1989 Giur. It. , 1992, I, 2, 302
ritratto, pubblicazione con fini di lucro
La pubblicazione della fotografia di personaggio noto per un fine prettamente pubblicitario costituisce
lesione del diritto all’immagine, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzazione.
Pretura Perugia, 10 ottobre 1992 Rass. giur. umbra 1993, 401 nota (Billi)
ritratto, pubblicazione del rifiuto
E‘ ammissibile, al posto che avrebbero dovuto occupare le persone interessate, e senza la pubblicazione di alcuna fotografia né l’indicazione di alcuna cifra o percentuale, segnalare il fatto che dette persone, previamente consultate, si sono opposte alla pubblicazione di informazioni riguardanti loro direttamente e personalmente. - Cour d’appel Parigi, 15-01-1987 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n.
48 Rass. dir. civ., 1988, 760
ritratto, pubblicazione fuorviante
La pubblicazione non autorizzata della fotografia di una persona è lesiva non solo del diritto all’immagine, ma anche del diritto all’identità personale, qualora possa indurre il pubblico a credere che il soggetto ritratto abbia aderito alle idee espresse nella pubblicazione stessa.
Tribunale Verona, 26-02-1996 Foro it., 1996, I, 3529
ritratto, pubblicità
Non lede il diritto all’immagine la pubblicazione, quantunque volta a scopo promozionale e anche in
mancanza del consenso, delle fotografie di persona nota, ripresa nel corso di un celebre evento sportivo, quando la figura dell’atleta non venga associata in modo appropriato ed efficace ad un marchio.
Tribunale - Milano, 03-11-1986 Foro it., Rep. 1987, voce Persona fisica, n. 55
ritratto, riparazione della lesione identità
Nel caso in cui la lesione dell’identità personale di un soggetto debba ricollegarsi, essenzialmente, alla
notizia, recata con grande risalto dalla copertina di una rivista, di un servizio fotografico in essa contenuto, può costituire un provvedimento interinale idoneo a riparare la situazione lesiva la pubblicazione
di un comunicato di chiarimento sulla copertina del numero successivo della rivista stessa.
Pretura Roma 21 gennaio 1989, Dir. informatica 1989, 513.
ritratto, senza informazione
La pubblicazione di fotografie su un rotocalco compiuta senza il consenso della persona effigiata e
preordinata non a soddisfare un autentico interesse pubblico di conoscenza ma semmai ad appagare
la morbosa curiosità del pubblico è illecita. Deve, pertanto, disporsi l’inibitoria alla ulteriore pubblicazione delle fotografie e alla ulteriore diffusione del numero del rotocalco su cui la pubblicazione è avvenuta
e la condanna dell’editore e del direttore al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione.
Tribunale Milano 16 aprile 1984, Rass. dir. civ. 1985, 1107 (nota).
ritratto, su magliette e oggetti (merchandising)
La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi opera dell’ingegno su prodotti commerciali,
quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale
dell’autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che
costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un
oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.
Pret. Milano, 10 luglio 1989 Dir. Informazione e Informatica , 1991, 614
ritratto, uso di sosia
La pubblicazione delle fotografie di sosia di una nota attrice integra lesione del diritto all’immagine di
quest’ultima allorquando sia realizzata con modalità tali, dal punto di vista soggettivo e sotto il profilo
oggettivo, da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l’erroneo convincimento che la persona
effigiata sia l’attrice in questione e non persona a questa somigliante.
Tribunale Roma 28 gennaio 1992, Foro it. 1992, I,3127 (nota).
La protezione delle immagini digitali
I buoni ed i cattivi. Ovvero soluzioni per la protezione, e controsoluzioni dei “ladri di immagini”.
Alcune premesse sul copyright digitale
Iniziamo con una premessa indispensabile.
L’immagine fotografica e’ tutelata da una legge di fondo e dai suoi successivi aggiornamenti: il fatto che
la fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali non sposta di una virgola la sostanza del diritto dell’autore, e dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. Semplicemente, il mezzo
digitale ha reso piu’ facile e piu’ “produttivo” il furto di immagini, che resta comunque tale.
Disporre di una pistola rende piu’ semplice la rapina, rispetto all’uso di un pugnale, ma si tratta sempre
di una rapina.
La legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie ne sia, fino a prova contraria, titolare dello
sfruttamento, e’ la legge 633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Le implicazioni di questa legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il modo, grazie alla Convenzione
Internazionale di Berna del 1971. Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette, recita la
legge, “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia”.
*** Immagini “prelevate” per realizzare un CD-rom, od un sito Internet “abusivo”.
Riprodurre un’immagine su un CD-Rom che sia destinato ad essere diffuso e’ l’esatto equivalente del
riprodurla a stampa. Mentre e’ molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per “archiviazione” (su CD, ma anche su disco fisso), e’ incontestabile che la riproduzione in molti
esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato.
Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare
dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilita’ degli impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi illeciti sono scoperti
abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.
Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione “fisica” delle immagini. Le chiavi di
marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come il Digimarc (vedi apposito testo,
piu’ avanti) includono un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre la buona volonta’ di chi
riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ come applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che non venga rubata.
I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’uso dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono la protezione
nel primo impiego. Il file “sprotetto” puo’ poi essere clonato.
In pratica, resta unicamente la concreta possibilita’ di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito, una
volta che l’illecito viene scoperto.
*** Concretamente.
Sono tre le possibilita’ per rivalersi sull’utilizzatore indebito, prima di intentare una causa (soluzione
lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo).
a) Inviare una raccomandata AR all’utilizzatore, che – riassumendo gli estremi dell’illecito scoperto –
riporti una diffida piu’ o meno in questi termini: “.... Ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti
della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei
nostri diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del
caso, chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di lire xxx, da
liquidare entro e non oltre il giorno xx/xx/xx. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro,
procederemo senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico.”
b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla propria associazione professionale.
c) Dare mandato alla SIAE. In questo caso, e’ la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo
tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un costo iniziale di poche decine di
migliaia di lire in bolli) venga conferito prima che avvenga l’illecito. Per brevita’, i fotografi professionisti
che desiderassero dettagli su questa possibilita’ possono vedere direttamente la pagina Siae al sito
www.fotografi.org/siae
Digitale: e’ davvero meno sicuro?
Molti si scandalizzano nei confronti del digitale, incolpandolo di avere distrutto la possibilita’ di protezione del copyright, perche’ le copie abusive sono belle tanto quanto gli originali, poiche’ in ambito digitale
il concetto di “Copia” e’ abbastanza relativo.
Andrebbe innanzitutto detto che questo aspetto si traduce principalmente in un vantaggio per l’uso
delle immagini lecite, e solo secondariamente in un problema nel caso di illeciti.
Al di la’ di questo, comunque, occorre evidenziare che la maggior facilita’ con cui vengono “rubate” le
immagini NON e’ legata al digitale in se, ma alla diffusione enorme che si fa delle immagini digitali,
perche’ (altro vantaggio) costa molto poco farne delle copie da far vedere a tutti.
Capiamoci. Un fotografo che abbia digitalizzato il suo portfolio, e che tenga nel cassetto i suoi files,
ovviamente non corre un rischio maggiore di quanto non lo corresse prima, con le foto su diapositiva –
sempre tenute nel cassetto.
Ma se il fotografo avesse fatto centinaia di migliaia di duplicati del suo portfolio, e li avesse appesi fuori
dal portone di casa sua, si sarebbe dovuto stupire del fatto che i casi di furti di immagine aumentavano?
Certamente no.
E allora, perche’ stupirsi se aumentano i furti di immagini rese disponibili a migliaia o a milioni di persone, tramite il mezzo digitale, sia on-line che off-line?
Insomma: la gente non e’ piu’ disonesta a Milano che a Lignod (paesino della Val D’Aosta); eppure, a
Milano rubano molto di piu’. Il fatto e’ che nelle grandi citta’ ci sono molte, molte piu’ persone che nei
paesini, e quindi il rischio aumenta. Cosi’, il digitale espone a rischi maggiori di furto, ma lo fa perche’
mette in contatto con piu’ persone. Il che, non e’ sempre un male.
I BUONI (i sistemi di protezione dei files)
Per motivi di spazio, non sara’ in questa sede che faremo un riassunto esaustivo delle possibilita’.
Tuttavia, una piccola panoramica rappresentativa puo’ essere utile.
La soluzione della “bassa risoluzione” che pareva essere anni addietro un buon deterrente, di fatto si e’
dimostrata per quella che e’: una limitazione qualitativa che lascia in realta’ assolutamente il tempo che
trova. Un file diffuso a 480x640 pixel non puo’ essere usato per grandi stampe, ma va egregiamente
bene per un sito internet od una applicazione multimediale. Con un briciolo di interpolazione, puo’
essere usata anche per illustrare riviste e depliant, con risultati accettabilissimi. Vedi l’esempio riportato
a pagina XXX.
Per limitare i “furti” di immagini in rete e da CD, abbiamo i “watermark”, cioe’ i marchi “trasparenti”,
inavvertibili, che siglano le immagini come soggette ad una paternita’ morale ed economica.
Anche se questi sistemi non impediscono fisicamente la riproduzione delle immagini, forniscono uno
strumento utilissimo: alle persone in buona fede danno la possibilita’ di assolvere i diritti; contro quelle
in malafede, invece, consentono di opporre la prova evidente della sottrazione indebita, che altrimenti,
paradossalmente, potrebbe spesso non essere dimostrabile (quale file e’ la copia dell’altro…?)
In questo ambito, ovviamente, va citato il sistema della Digimarc, il PictureMarc. Si tratta del sistema di
“watermark” forse piu’ diffuso in assoluto, anche perche’ il relativo programma e’ diffuso in “bundle” con
programmi come Photoshop (dal 4.0 in su), Corel Draw, Photopaint, ed altri.
In verita’, sono molti gli utenti di tali programmi che nemmeno sanno di avere (nel menu’ filtri od effetti)
anche questa possibilita’.
Digimarc modifica i pixel dell’immagine in maniera visivamente assai poco avvertibile, agendo particolarmente sui contorni di maggior contrasto.
Il codice e’ “diffuso” su tutta la superficie del fotogramma, in maniera da essere riconosciuto dal lettore
anche se la foto viene tagliata, od alterata, o compressa. La numerazione di identificazione viene conservata anche nell’immagine retinata e stampata ad inchiostro, e torna ad essere identificabile semplicemente riscansendo la stampa, e passando il file al “lettore” Digimarc.
Le informazioni si perdono solo a seguito di pesanti modifiche, di stampa in bianco e nero a getto
d’inchiostro, oppure… grazie ad alcuni accorgimenti, vedi piu’ avanti.
Altri interessanti sistemi di “watermarking” sono quelli della SysCoP, l’algoritmo EPFL (progetto Talisman, JK_PGS, lo Eikonamark .
Un altro modo di proteggere le immagini (dagli usi sottratti dalla rete) e’ quello proposto da applet Java
come il sistema SafeImage .Sistemi come questi disabilitano la possibilita’ di salvare le immagini, come
opzione offerta dal browser.
Ancora, va ricordato il sistema Netrights’ Creators Toolbox (con i suoi “@ttributes”) che permette di
fondere nell’immagine un link permanente ad una pagina contenente in forma di box i dati dell’autore.
Proseguendo, va certamente segnalato il sistema FBI (Fingerprinting Binary Images), della HighWater
Designs, una ditta inglese. Il sistema e’ stato concesso all’archivio stock della British Telecom ed alla
BBC. Anche la Highwater – come la Digimarc – tiene un archivio dei nominativi degli autori, a cui si
possano rivolgere gli utenti che si imbattano in una immagine “marchiata”. In America questa tecnologia
e’ stata battezzata Sure Signum, consultabile al sito Signum Technologies
Date anche un’occhiatina al sistema CopySight, raggiungibile al sito http://www.ip2.com
I CATTIVI (fatto il sistema, trovato l’inganno)
Ricordate quando quasi tutto il software originale era protetto dalla copia, mediante chiavi digitali, password, chiavi ottico – meccaniche, eccetera? Il fatto e’ che, sprotetta una copia da qualche informatico
esperto, tutte le successive copie abusive erano senza protezione. Cosi’, anche i produttori di software
hanno il larga parte abbandonato la crociata del “blocco fisico” della copia, una battaglia persa in partenza.
I sistemi di protezione dell’immagine digitale – probabilmente – seguiranno una sorte simile. Saranno
utili per ridurre la copia “di massa”, fatta dal grosso degli utenti inesperti, come anche permetteranno
alle persone oneste di restare tali.
Per chi vuole e vorra’ aggirare i sistemi di protezione, non ci saranno mai grandi problemi.
Ad esempio: il laboratorio di informatica dell’universita’ di Cambridge – per dimostrare che i sistemi
commerciali di “watermarking” sono insicuri, ha sviluppato un software in grado di alterare automaticamente i codici di sicurezza della maggior parte dei sistemi commerciali di marchiatura, compreso Digimarc, Signum, Eikonamark, ed altri. Il programma (volutamente rallentato, per evitare che venga usato
in maniera “conveniente” dai pirati dell’immagine) e’ denominato StirMark, e si trova in un file ZIP per
Windows, oppure, in versione sperimentale per Mac.
Ancora: se si vuole aggirare il blocco previsto da soluzioni come SafeImage (che impediscono il salvataggio delle immagini lette dai browser), basta ricercare la fotografia nella cache del browser, e scaricarla da li’. Se il nome dell’immagine e’ dato in forma casuale dal browser, e quindi l’immagine appare
non reperibile, ci si puo’ servire di un programma di ricerca (ad esempio Cache Explorer di Matthias
Wolf).
Ancora: alcuni sistemi di “ricerca automatica” nel web di immagini marchiate possono essere messi in
crisi da programmini (come il “2mosaic”) che spezza le immagini in sub-unita’, per poi giuntarle come se
fossero apparentemente un’immagine sola, mettendo in scacco il “web-spider” di ricerca del watermark.
E cosi’ via, potremmo andare avanti a lungo.
UNA NECESSARIA CONSIDERAZIONE
Infine, un’ultima considerazione provocatoria. I sistemi di protezione del digitale si sono dimostrati, fino
ad ora, non sicurissimi, nel senso che possono essere aggirati da chi sia davvero in malafede.
Ma la fotografia tradizionale, che garanzie di irriproducibilita’ darebbe? Coma mai si sarebbe difesa dai
furti una diapositiva od una stampa?
Come gia’ accennato, il vero nocciolo della questione sta nella grande diffusione che il digitale permette. E chi non vuole esporsi al vantaggio ed al rischio della diffusione, puo’ semplicemente astenersi dal
diffondere...
Versione 00.04.10