SENTENZA

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SENTENZA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DEL CANTONE DEI GRIGIONI
R 14 30
5a Camera
presieduta da
Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal
giudice Audétat, attuaria ad hoc Zanolari Hasse
SENTENZA
del 25 agosto 2014
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____,
ricorrente
contro
Comune X._____,
convenuto 1
e
B._____,
convenuto 2
concernente opposizione edilizia
-2-
1.
Il 21 gennaio 2014 B._____, proprietario della particella no. 01 del registro
fondiario X._____, in zona Y._____, zona edilizia e zona nucleo, su cui
sorgono gli edifici ni. 001 e 002, inoltrava una domanda di costruzione per
la posa di una porta di 1000 x 1800 mm a chiusura del deposito sotto il
terrazzo e alla chiusura parziale del porticato dell’edificio esistente con
una vetrata, composta da vetri fissi e da una porta-finestra, di complessivi
3700 x 1920 mm. Durante la procedura di esposizione in data 6 febbraio
2014, A._____, a sua volta proprietaria della particella confinante n. 02,
inoltrava opposizione e chiedeva di non autorizzare la posa della porta, in
quanto esisterebbe già una chiusura, e di non autorizzare la posa della
vetrata, in quanto verrebbe ad usurpare l’antica bellezza del nucleo del
villaggio. Con decisione del 4 marzo 2014, il Comune X._____ respingeva
l’opposizione e concedeva a B._____ la licenza edilizia a condizione che
la porta e il telaio dei serramenti fossero eseguiti in legno o simil-legno e
che lo spazio ricavato con la posa della porta e la chiusura del porticato
non subisse cambiamenti di destinazione.
2.
Nel tempestivo ricorso presentato in data 13 marzo 2014 al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni, A._____ postulava di accogliere
il ricorso nonché di annullare la decisione del 4 marzo 2014 e della rispettiva licenza edilizia. A mente della ricorrente, ci sarebbero due motivi per il
presente ricorso. Da un lato, in relazione alle distanze, non sarebbero rispettate le disposizioni della legge edilizia comunale e cantonale,
dall’altro gli interventi previsti violerebbero l’estetica del nucleo. Il fatto che
il comune convenuto avrebbe preteso dal committente dell’opera, che gli
spazi ricavati con le chiusure in oggetto non potrebbero subire alcun
cambiamento di destinazione, non sarebbe da considerare determinante.
3.
Nella sua presa di posizione il comune convenuto postulava la reiezione
del ricorso. Ambedue le particelle ni. 01 e 02 sarebbero già edificate con
-3-
un’abitazione. La ricorrente sosterrebbe che la distanza imposta per nuove costruzioni nella zona nucleo ai sensi dell’art. 47 della legge edilizia
comunale sarebbe di 2.5 m dal confine (oppure a confine con l’accordo
del vicino) o di 4 m da un edificio. Nel presente caso non sarebbe però richiesta l’autorizzazione di una costruzione nuova, ma unicamente il benestare per la posa di infissi e chiusura parziale o totale di una struttura
già esistente senza alcune modifiche della stessa; le chiusure non pregiudicherebbero gli interessi privati preponderanti. Pur ritenendo che la
posa di una chiusura di un’apertura preesistente non richiederebbe la distanza minima di 2.5 m, si potrebbe comparare la posa del serramento alla posa di isolamenti esterni in facciata, lecita ai sensi dell’art. 82 LPTC.
Per quanto riguarderebbe l’aspetto estetico, la licenza edilizia porrebbe
proprio la condizione di usare materiali in legno o simil-legno e di sottoporre prima dell’esecuzione un campione dei materiali all’ufficio tecnico
comunale per approvazione. Infine sarebbe stata inoltre posta la condizione che gli spazi ricavati con la sistemazione delle chiusure non potrebbero subire cambiamenti di destinazione.
4.
Nella sua presa di posizione il convenuto B._____ postulava la reiezione
del ricorso. Il convenuto precisava che la chiusura del porticato permetterebbe un miglior isolamento della camera soprastante e eviterebbe
l’ingresso del fogliame del nocciolo della ricorrente, con la quale sarebbe
coinvolto dal 2005 in un procedimento di conciliazione davanti al Tribunale di Circolo X._____. Se la sua vetrata deturpasse il nucleo, allora la
mancata istallazione di una grondaia sul tetto in lamiera della legnaia della ricorrente sarebbe ancora più perturbante.
5.
Con decisione del 31 marzo 2014 il giudice dell’istruzione conferiva
l’effetto sospensivo al ricorso.
-4-
6.
Le parti confermavano in sede di un secondo scambio di scritti le loro
richieste e ribadivano le loro precedenti esposizioni.
7.
In data 18 giugno 2014 il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo sul posto, al quale partecipavano la ricorrente, il sindaco, il tecnico
comunale e il committente dell’opera. In detta sede ogni parte al presente procedimento aveva ancora modo di esprimere il proprio punto di vista. Sulle risultanze del sopralluogo si tornerà, per quanto utile ai fini del
giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito.
Considerando in diritto:
1.
È controversa la liceità della licenza edilizia rilasciata dall’autorità comunale al privato convenuto per l’edificazione di chiusure di preesistenti edifici.
2. a)
La ricorrente contesta la licenza edilizia che permette la chiusura del deposito con una porta e la chiusura parziale del porticato con una vetrata
a una distanza inferiore di 2.5 m dal confine della sua proprietà. Va quindi affermato che nel presente caso è pacifico che il progetto in questione,
progettato in zona nucleo, non rispetta la distanza di 2.5 m. Sempre secondo
la
ricorrente
sarebbe
applicabile
l’art.
75
http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75 della Legge cantonale sulla
pianificazione territoriale (LPTC; CS 801.100) e quindi l’ampliamento
verso l’alto dovrebbe rispettare una distanza di 2.5 metri dal confine. Le
disposizioni sulle distanze, dal 1. novembre 2005 sono prioritariamente
regolate
dagli
art.
75http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75-
78http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.78 LPTC. Ai sensi dell’art. 75
cpv.
1http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75
Abs.1
e
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2http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75 Abs.2 LPTC per la costruzione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale si
deve osservare una distanza di 2.5 metri dal confine del fondo vicino, se
la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Tra gli edifici si deve osservare una distanza di 5 metri se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Per quanto riguarda la strutturazione, l’art. 73http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.73 LPTC prevede
che insediamenti, costruzioni e impianti devono essere costruiti e inseriti
nell’ambiente e nel paesaggio a regola d’arte, in modo tale da creare un
buon effetto generale (cpv. 1).
b)
Ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 della legge edilizia del comune convenuto (LE)
nella zona nucleo la configurazione dell’insediamento e i tipi di costruzione devono essere conservati e completati. Per le nuove costruzioni il
cpv. 4 sancisce una distanza dal confine del fondo vicino di 2.5 metri oppure, con l’accordo del vicino, a confine. La portata dell’art. 47 LE per il
quale le nuove costruzioni sono soggette alle distanze prescritte, deve letteralmente e teleologicamente essere interpretata nel senso che un edificio realizzato in sostituzione o in mera conservazione di una struttura
preesistente, può continuare a derogare alle disposizioni sulle distanze
dai confini e fra edifici. Nei casi di trasformazione e completamento di un
edificio, invece, sono determinanti le distanze prescritte. Il fine perseguito
dall’art. 47 LE è, infatti, quello di permettere la conservazione degli edifici
in zona nucleo nel rispetto della loro collocazione e quindi dell’aspetto del
nucleo.
c)
Giova rilevare nell’evenienza che, come verificato in occasione del sopralluogo, il porticato esistente sul fondo della parte convenuta è un’opera
completa. La chiusura prevista con una vetrata si limita alla parte che
fronteggia il fondo della ricorrente; la parte del porticato che fronteggia il
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giardino della parte convenuta non è un elemento della costruzione prevista e rimarrà aperta. In sintesi, la vetrata prevista non è da considerare
come manutenzione o semplice completamento di un edificio esistente,
ma come un completamento vero e proprio dell'esistente portico aperto e
quindi una nuova costruzione, la quale, oltrepassando i 2.5 metri di distanza, non può essere realizzata senza l’accordo del vicino. In occasione
del sopralluogo, la ricorrente ha espresso chiaramente di non essere disposta ad un accordo con il privato convenuto. Tale conclusione vale anche per la porta per la chiusura del deposito. Né il committente né il comune convenuto hanno esposto sufficienti giustificazioni che meriterebbero protezione a titolo di mera conservazione della struttura preesistente.
d)
Il comune convenuto in data 4 marzo 2014 ha quindi respinto a torto
l’opposizione della ricorrente e rilasciato ingiustificatamente la licenza edilizia alla parte convenuta. Tale decisione va annullata integralmente e il
ricorso va quindi accolto.
3.
Viste le conclusioni, in applicazione dell’art. 73 cpv. 1 della legge sulla
giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la
parte soccombente deve di regola assumersi le spese, che vanno quindi
a carico del comune convenuto. La ricorrente, che non si è avvalsa della
collaborazione di un rappresentante legale, non ha diritto all’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LTA).
-7-
Il Tribunale decide:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
Vengono prelevate
- una tassa di Stato di
fr.
1'500.--
- e le spese di cancelleria di
fr.
204.--
totale
fr.
1'704.--
il cui importo sarà versato dal Comune X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
3.
[Vie di diritto]
4.
[Comunicazioni]