057 D appr var 5 Regol Edilizio - Comune di Palazzolo dello Stella

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057 D appr var 5 Regol Edilizio - Comune di Palazzolo dello Stella
Nr. 057 - ORIGINALE
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione variante n. 5 al Regolamento edilizio comunale – Modifica dell’art. 52.
L’anno duemiladieci, il giorno ventitrè, del mese di dicembre, alle ore
17,30’, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con
invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Il Responsabile del servizio
geom. Radames PARON
Seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.
Risultano presenti:
CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
P
A
BORDIN Mauro
BINI Dario
FABBRO Lorenzo
PITTON Pietro
MENDEZ Amelia Georgina
CONSIGLIERI
13.
14.
15.
16.
17.
P
A
15
2
RIVA Marco
BIASIOLI Enrico
TISIOT Giovanni
MIOTTO Valentina
CESCA Maurizio
TOLLON Mauro
TOLLON Alessandro
D’ALTILIA Franco
VALENTINIS Orlando
10. ZORODDU Simone Francesco
11. MARTINOTTI Giacomo
12. ZAGO Benito
Totale Nr.
Partecipa l’Assessore Marina PIZZALI
[ ]
SI X
- Tecnico:
NO
[]
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa CANTARUTTI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
dott. Mauro BORDIN nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto
iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente DELIBERAZIONE:
OGGETTO: Approvazione variante n. 5 al Regolamento edilizio comunale – Modifica dell’art. 52.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:
premesso:
- che il Comune di Palazzolo dello Stella è dotato di Regolamento Edilizio adottato con deliberazione
consigliare n° 2 del 13.09.1968 ed approvato con D.P.G.R. n° 04221/Pres. 14/P.U. del 16.10.1973 e
successive n° 4 varianti la cui ultima è stata approvata con D.P.G.R. n° 0241/Pres. del 24.05.1993;
- che l’art. 52 del vigente Regolamento edilizio comunale – Locali ad suo commerciale, ad albergo e ad
uffici – stabilisce le caratteristiche dei locali commerciali, alberghieri e uffici e in particolare indica
l’altezza minima dei locali commerciali di vendita in ml 3.00;
- che il sopra citato art. 52, ammette deroghe alle altezze prescritte per i locali a destinazione di
uffici pubblici e privati ed alberghi ricadenti all’interno delle Zone di tipo “A”, mentre nulla viene
detto per quanto riguarda i locali ad uso commerciale;
- che le deroghe ammesse sono riconducibili alle disposizioni della vigente normativa Regionale in
materia, disciplinata dalla L.R. 23 agosto 1985, n. 44, in particolare agli articoli 2 e 5;
- che la vigente normativa urbanistica della Regione, di cui alla dalla L.R. 11 novembre 2009, n. 19, all’art.
7, disciplina i contenuti dei regolamenti edilizi comunali, precisando che tali strumenti vengono
approvati secondo le modalità dello statuto comunale e che non possono apportare modifiche alla
disciplina urbanistica comunale, né derogare alle normative ambientali-paesaggistiche, tecnicoarchitettoniche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi;
- che, pertanto, le caratteristiche dei locali commerciali, non disciplinate dalle norme Regionali, possono
essere modificate dal Regolamento edilizio comunale;
- che l’Amministrazione comunale, per rendere coerente la norma dell’art. 52 del Regolamento qui
trattato, al fine di favorire il recupero ed il riutilizzo dei fabbricati presenti all’interno delle zone di
maggior pregio sotto il profilo architettonico ed ambientale o di quei fabbricati sottoposti a vincolo di
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – intende estendere la
deroga alle altezze minime anche ai locali commerciali e ai pubblici esercizi;
- che la modifica del Regolamento edilizio di cui all’art. 7 della L.R. 19/2009, deve essere recepita
attraverso l’approvazione di una variante con le modalità stabilite dal vigente Statuto comunale;
- che con atto giuntale n. 119 del 05.11.2010 è stato deciso di individuare nell’ing. Antonio Nonino di
Udine il professionista da incaricare per la redazione della variante al Regolamento edilizio comunale,
avente come contenuto la modifica dell’art. 52, relativamente alle deroghe sulle altezze dei locali ad
uso commerciale e pubblici esercizi
Visto l’allegato testo di variante all’art.52 del Regolamento Edilizio, con il quale viene aggiunto il
seguente nuovo paragrafo:
Per i locali destinati ad attività commerciali, interni ad edifici compresi nelle Zone A, o all’interno
di fabbricati sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, anche se
ubicati in altre zone territoriali omogenee, sono ammesse altezze inferiori a quelle previste ai
commi precedenti purché non siano inferiori a mt. 2,50.
PRESO ATTO che, con nota di data 26.11.2010 rif. prot. n. 33091/33452 D.P./RR/rr, l’Azienda
per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana, per quanto di competenza, ha osservato che alla prima riga del
nuovo paragrafo, tra le parole <<edifici>> e <<compresi>> sia inserita la parola <<esistenti>>, così che il
testo del paragrafo diviene “Per i locali destinati ad attività commerciali, interni ad edifici esistenti
compresi nelle Zone A, o all’interno di fabbricati sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004, anche se ubicati in altre zone territoriali omogenee, sono ammesse altezze
inferiori a quelle previste ai commi precedenti purché non siano inferiori a mt. 2,50;
Ritenuto di accogliere l’osservazione dell’Azienda Sanitaria per sottolineare che la modifica al
Regolamento proposta sia applicabile ai soli edifici esistenti;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267, dove sono previste le competenze dei Consigli comunali;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18
agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Udito il Sindaco che illustra il contenuto dell’ordine del giorno;
Con voti favorevoli n. 15 astenuti n. /, contrari n. / , su n. 15 presenti, con votazione espressa in
forma palese,
DELIBERA
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, la Variante n. 5 al Regolamento edilizio
comunale, accogliendo l’osservazione dell’Azienda Sanitaria, nel testo che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto e avente come contenuto la modifica dell’art. 52,
relativamente alle deroghe sulle altezze dei locali ad uso commerciale e pubblici esercizi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 15 astenuti n. /, contrari n. /, su n. 15 presenti, con votazione espressa in
forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere.
(Il testo integrale degli interventi risulta nella registrazione fonetica depositata agli atti del Comune)
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Mauro BORDIN
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Lorenzo FABBRO
IL SEGRETARIO
dott.ssa Luisa CANTARUTTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 24.12.2010 al 08.01.2011.
Lì 24.12.2010
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Guido ROSSI
ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE
Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni).
IL RESPONSABILE INCARICATO
Guido ROSSI
<<< ART. 52) Locali ad uso commerciale, ad albergo e ad uffici
Tutti i locali ad uso commerciale debbono avere le seguenti caratteristiche:
- altezza minima per il locale di vendita di ml. 3,00;
- aperture di superficie finestrata minima di 1/8 della superficie degli ambienti di vendita;
- adeguati sistemi di ventilazione;
- disponibilità, nei locali commerciali, di un servizio igienico per il personale;
- disponibilità, nei pubblici esercizi quali bar e ristoranti, di due servizi igienici, distinti per sesso, per il
pubblico;
- scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dare luogo a rigurgiti e debitamente
depurate.
I locali di vendita e di deposito di prodotti alimentari non preconfezionati, oltre alle precedenti
caratteristiche dovranno avere:
- opportuni rivestimenti lavabili, fino ad un'altezza di ml. 2,00 da terra;
- i pavimenti in materiali lavabili;
- impianto idrico adeguato.
Le norme precedenti valgono anche per i locali di deposito di prodotti alimentari degli alberghi e
ristoranti.
L'altezza interna utile dei vani adibiti ad uffici pubblici e privati non può essere inferiore a m. 2,50.
Tale limite vale anche per i vani adibiti ad albergo. L'altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni,
bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore a m. 2,40. Nel caso di altezze non uniformi, le stesse
possono essere compensate con le medesime modalità previste dall'art. 48, parte I^, del presente RE.
Per gli interventi su edifici compresi nelle Zone A, delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di
Attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, per i quali siano previsti, dalla normativa di livello
comunale, interventi unicamente di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, e non sia possibile
il rispetto dei limiti stabiliti in precedenza, è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti
purché le stesse non risultino inferiori ai seguenti limiti:
- nei vani ad uffici pubblici e privati ed alberghi m. 2,20 e, ai fini della compensazione m. 2,00;
- nei vani accessori m. 2,00 e, ai fini della compensazione m. 1,70.
I locali destinati ad attività commerciale esistenti, qualora oggetto di interventi edilizi diversi dalla
semplice manutenzione debbono essere adeguati alle prescrizioni del presente RE.
Per i locali destinati ad attività commerciali, interni ad edifici esistenti compresi nelle Zone A,
o all’interno di fabbricati sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004,
anche se ubicati in altre zone territoriali omogenee, sono ammesse altezze inferiori a quelle previste
ai commi precedenti purché non siano inferiori a mt. 2,50.
Per le strutture ricettive alberghiere, come classificate dalla normativa vigente, la superficie minima
utile per le stanze da letto è stabilita come segue:
- stanze ad 1 letto: mq. 8
- stanze a 2 letti: mq. 12
- stanze a 3 letti: mq. 16.
Per le stanze a oltre tre letti, si deve aggiungere una superficie minima di mq. 4 per ogni posto letto
in più.
A servizio delle stanze e appartamenti delle strutture alberghiere devono essere disponibili i seguenti
impianti igienici, in quantità proporzionata al numero dei letti e all'importanza della categoria degli esercizi:
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Le stanze da bagno al servizio esclusivo di singole stanze od appartamenti devono avere una
superficie non inferiore a mq. 3 e possono essere illuminate artificialmente ed aerate mediante idonea
apparecchiatura. Le stanze da bagno ad uso comune di più stanze devono avere una superficie non
inferiore a mq. 5.
I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per ristorazione, bar e colazione devono essere
dotati di servizi igienici adeguati ed adibiti a loro esclusivo uso, distinti da quelli a servizio di stanze e
appartamenti.
Compatibilmente con le tipologie architettoniche, nella costruzione, ristrutturazione e riatto delle
strutture alberghiere, devono essere introdotti accorgimenti agevolativi che consentano l'accesso alle
strutture stesse da parte di persone portatrici di minorazioni fisiche, con eliminazione, per quanto possibile,
delle barriere architettoniche. A tale scopo sarà previsto uno spazio di parcheggio con caratteristiche
adeguate alla fruizione da parte di persone svantaggiate.>>>