Tar_puglia_23febbraio2012

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Tar_puglia_23febbraio2012
N. 00358/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art.
60
cod.
proc.
amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2011, proposto da:
Paolo Colucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano,
Domenico Greco, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce,
via Imperatore Adriano, 9;
contro
Questura
di
Taranto,
Ministero
dell'Interno,
rappresentati
e
difesi
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del
decreto
a
firma
del
Questore
della
Provincia
di
Taranto
(CAT.11E/Div.P.A.S.I./2011), notificato in data 14/10/2011, con il quale è stata
respinta l'istanza presentata dal ricorrente e tendente ad ottenere il rilascio di
autorizzazione per l'esercizio dell'attività di un Centro Trasmissione Dati per
conto della GLOBET INTERNATIONAL SPORTS BETTING LTD;
per quanto occorrer possa, della nota del Questore della Provincia di Taranto
(CAT.11E/Div.P.A.S.I./2011), notificata in data 11 agosto 2011, con la quale
sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90 e s.m.i., i motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente e tendente ad
ottenere il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di un Centro
Trasmissione Dati per conto della Globet International Sports Betting LTD;
nonché delle Circolari Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
-
nn.
557/PAS.8153.13500.F(27)
dell'8/8/2007,
557/PAS.9205.13500.F(27) dell'8/7/2009 e 557/PAS.19492.13500.F(27) del
5/10/2010, richiamate dall'Amministrazione resistente nel provvedimento di
diniego;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Taranto e di Ministero
dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Claudia
Lattanzi e uditi l’avv. Baldassarre Francesco, in sostituzione degli avv.ti
Pugliano Pierpaolo Salvatore e Greco Domenico, per il ricorrente, e l’avv.
Libertini Simona, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il decreto a firma del
Questore con il quale è stata respinta l’istanza volta a ottenere il rilascio di
un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di un Centro di Trasmissione Dati
per conto della Globet International Sports Betting Ltd.
In particolare, il Questore, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto “che
l’attività di intermediazione di scommesse non è prevista quale licenza di
polizia ex art. 88 TULPS ed è vietata nel nostro ordinamento giuridico, fermo
restando che l’attività di intermediazione è, invece, disciplinata, per altro
verso, dall’art. 115 TULPS; … che dall’esame della documentazione acquisita
agli atti non risulta che la GLOBET INTERNATIONAL SPORTS BETTING
LIMITED sia soggetto abilitato a svolgere l’attività di bookmaker straniero per
mezzo di intermediari, in assenza di specifica concessione o autorizzazione; …
che l’obbligatorietà del possesso di titoli concessori o autorizzatori e della
licenza di pubblica sicurezza è ulteriormente riaffermata dall’art. 2 ter del
decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 …”.
La ricorrente sostiene che le disposizioni di legge poste a fondamento del
provvedimento impugnato sono incompatibili con il diritto comunitario.
Questa Sezione ha già deciso, con la sentenza del 14 dicembre 2011 n. 2155 un
caso del tutto analogo a quello in discussione.
In particolare, è stato affermato
“I
- Nella sentenza 6 novembre 2003 – Gambelli la Corte di Giustizia
,riprendendo il discorso svolto nelle sentenze Laara , Zenatti ed altre ancora,
ha affermato che una normativa nazionale come la legislazione italiana sulle
scommesse costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi.
Occorre,tuttavia,esaminare se tali restrizioni possano essere ammesse a titolo
di misure derogatorie espressamente previste agli artt. 45 CE e 46 CE,ovvero
se possano essere giustificate,conformemente alla giurisprudenza della Corte,
da motivi imperativi di interesse generale.
La riduzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi di cui all’art. 46
CE,sicché non può essere considerata un motivo imperativo di interesse
generale che può giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento o alla
libera prestazione di servizi.
Le restrizioni in parola possono invece essere giustificate da motivi imperativi
di interesse generale quali la tutela del consumatore,la prevenzione della frode
e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco,la
necessità di prevenire turbative all’ordine sociale.
Spetta al giudice nazionale stabilire se le restrizioni previste dalla legislazione
nazionale siano:idonee a “ contribuire a limitare le attività di scommessa in
modo coerente e sistematico tenendo presente che “ lo Stato italiano persegue
…una politica di forte espansione del giuoco e delle scommesse allo scopo di
raccogliere fondi,tutelando i concessionari del CONI”; siano proporzionate
rispetto agli obiettivi “ imperativi di interesse generale “ perseguiti; siano
applicate in modo non discriminatorio ( punti 59,60,61 e seguenti della
sentenza).
L’atteggiamento della Corte si è poi evoluto,come risulta dalla sentenza 6
marzo 2007 – Placanica,della quale si riportano i punti più significativi :
“ 45
Ciò premesso, occorre esaminare se le restrizioni di cui trattasi nelle cause
principali
possano essere
ammesse
a titolo di
misure
derogatorie
espressamente previste agli artt. 45 CE e 46 CE, ovvero se possano essere
giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi
imperativi di interesse generale (sentenza Gambelli e a., citata, punto 60).
46 A tale riguardo, un certo numero di motivi imperativi di interesse generale,
quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e
dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché
di prevenzione di turbative all'ordine sociale in generale sono stati ammessi
dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92,
Schindler, Racc. pag. I-I-I-1039, punti 57-60; 21 settembre 1999, causa C124/97, Läärä e a., Racc. pag. I-6067, punti 32 e 33; Zenatti, citata, punti 30 e
nonché Gambelli e a., citata, punto 67).
47 In tale contesto, le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale,
nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo
e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono
giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale
sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell'ordine
sociale (sentenza Gambelli e a., citata, punto 63).
48 A tal riguardo anche se gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi
della loro politica in materia di giochi d'azzardo e, eventualmente, di definire
con precisione il livello di protezione perseguito, le restrizioni che essi
impongono devono tuttavia soddisfare le condizioni che risultano dalla
giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità.
49 Di conseguenza, occorre esaminare separatamente per ciascuna delle
restrizioni imposte dalla normativa nazionale in particolare se essa sia idonea
a garantire il conseguimento dello scopo perseguito dallo Stato membro
interessato e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
In ogni caso, queste restrizioni devono essere applicate in modo non
discriminatorio (v., in tal senso, sentenze Gebhard, citata, punto 37; Gambelli e
a., citata, punti 64 e 65, nonché 13 novembre 2003, causa C-42/02, Lindman,
Racc. pag. I-13519, punto 25).
Sul requisito di una concessione
50 Al fine di poter operare nel settore dei giochi d'azzardo in Italia, un
operatore deve ottenere una concessione. In forza del sistema di concessioni
utilizzato, il numero di operatori è limitato. Per quanto riguarda l'accettazione
di scommesse, il numero di concessioni per la gestione delle scommesse sulle
competizioni sportive diverse dalle competizioni ippiche e il numero di
concessioni per l'accettazione di scommesse sulle competizioni ippiche sono,
ciascuno, limitati a 1 000.
51 Occorre rilevare innanzi tutto che il fatto che questo numero di concessioni
per le due categorie, come risulta dai fascicoli, sia stato considerato
<sufficiente> per tutto il territorio nazionale sulla base di una valutazione
specifica non può di per sé giustificare gli ostacoli alla libertà di stabilimento
nonché alla libera prestazione dei servizi che derivano da tale limitazione.
52 Per quanto riguarda gli obiettivi che possono giustificare tali ostacoli, nel
presente contesto deve essere operata una distinzione tra, da un lato, l'obiettivo
mirante a ridurre le occasioni di gioco e, dall'altro, nella misura in cui i giochi
d'azzardo sono autorizzati, l'obiettivo mirante a lottare contro la criminalità
assoggettando ad un controllo coloro che operano attivamente in tale settore e
canalizzando le attività dei giochi di azzardo nei circuiti così controllati.
53 Relativamente al primo tipo di obiettivo, dalla giurisprudenza risulta che,
anche se possono, in via di principio, essere giustificate restrizioni del numero
degli operatori, tali restrizioni devono in ogni caso rispondere all'intento di
ridurre considerevolmente le opportunità di gioco e di limitare le attività in tale
settore in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, citate sentenze Zenatti,
punti 35 e 36, nonché Gambelli e a., punti 62 e 67).
54 Ora, è pacifico, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di
Cassazione, che il legislatore italiano persegue una politica espansiva nel
settore dei giochi d'azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali e che
nessuna giustificazione della normativa italiana possa essere fatta derivare
dagli obiettivi di limitare la propensione al gioco dei consumatori o di limitare
l'offerta di giochi.
55 Infatti, è il secondo tipo di obiettivo, ossia quello mirante a prevenire
l'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per fini criminali o fraudolenti
canalizzandole in circuiti controllabili, che viene identificato come lo scopo
reale della normativa italiana di cui trattasi nelle cause principali sia dalla
Corte Suprema di Cassazione sia dal governo italiano nelle sue osservazioni
presentate dinanzi alla Corte. In tale ottica, una politica di espansione
controllata del settore dei giochi d'azzardo può essere del tutto coerente con
l'obiettivo mirante ad attirare giocatori che esercitano attività di giochi e di
scommesse clandestini vietati in quanto tali verso attività autorizzate e
regolamentate. Come hanno rilevato in particolare i governi belga e francese,
al fine di raggiungere questo obiettivo, gli operatori autorizzati devono
costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, ad un'attività
vietata, il che può di per sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi,
una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di
distribuzione.
56 Il governo italiano ha del resto menzionato elementi di fatto quali, in
particolare, un'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse
realizzata dalla sesta commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato
italiano. Tale indagine conoscitiva ha concluso che le attività di giochi e di
scommesse clandestine vietate in quanto tali costituiscono un problema
rilevante in Italia al quale potrebbe porre rimedio un'espansione di attività
autorizzate e regolamentate. Pertanto, secondo la detta indagine conoscitiva, la
metà del fatturato totale del settore dei giochi d'azzardo in Italia deriva da
queste attività illegali. È stato quindi ritenuto realizzabile, estendendo attività
di giochi e di scommesse autorizzate dalla legge, recuperare dalle dette attività
illegali una parte del fatturato per un importo almeno equivalente a quello che
deriva dalle attività autorizzate dalla legge.
57 Un sistema di concessioni può, in tale contesto, costituire un meccanismo
efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di
azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o
fraudolenti. Per contro, la Corte non dispone di elementi di fatto sufficienti per
valutare, in quanto tale, la limitazione del numero globale delle concessioni in
relazione ai requisiti derivanti dal diritto comunitario.
58 Spetterà ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, in quanto
limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo,
risponda realmente all'obiettivo invocato dal governo italiano, ossia quello
mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o
fraudolenti. Inoltre, spetterà ai giudici nazionali verificare se queste restrizioni
soddisfino le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per
quanto riguarda la loro proporzionalità”.
In sintesi, la Corte ha ritenuto che “ una politica di espansione controllata del
settore dei giochi d'azzardo può essere del tutto coerente con l'obiettivo mirante
ad attirare giocatori che esercitano attività di giochi e di scommesse
clandestini vietati in quanto tali verso attività autorizzate e regolamentate “ e
che “Un sistema di concessioni può, in tale contesto, costituire un meccanismo
efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di
azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o
fraudolenti .“,fermo restando che il numero di concessioni deve essere tale da
essere proporzionato allo scopo,cioè da non sacrificare eccessivamente la
libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi ( riferibili sia agli
operatori stranieri che a quelli nazionali ) e che l’accesso alle concessioni non
sia discriminatorio.
Tali considerazioni sono state confermate in seguito; si veda in proposito la
sentenza 8 settembre 2009 – Liga Portuguesa,della quale si riportano i passi
più rilevanti:
“72
Dalle suesposte considerazioni emerge che la restrizione oggetto della
causa principale può essere considerata, tenuto conto delle particolarità
connesse all'offerta di giochi d'azzardo su Internet, giustificata dall'obiettivo di
lotta contro la frode e la criminalità.
73 La questione pregiudiziale deve essere conseguentemente risolta nel senso
che l'art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella
oggetto della causa principale, che vieti ad operatori, quali la Bwin, stabiliti in
altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi, di offrire
giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro.”
II – L’art. 1 del d.lgt n.496 del 1948 prevede che “L'organizzazione e l'esercizio
di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il
pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”.
L'attribuzione delle concessioni per l'organizzazione di scommesse su eventi
sportivi era gestita, fino al 2002, dal Comitato olimpico nazionale italiano ( il
<CONI>) e dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
( l'<UNIRE>), che erano abilitati ad organizzare le scommesse correlate a
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il loro controllo.
Nel 2002 le competenze del CONI e dell'UNIRE in materia di scommesse su
eventi sportivi sono state trasferite, in seguito ad una serie di interventi
legislativi, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che agisce
sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’art. 38,comma 2, del d.l. n.223 del 2006 ( convertito nella legge n. 248 del
2006 ) rimette a decreti ministeriali la disciplina della raccolta del giuoco su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e prevede l’ammissione alla raccolta degli
operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea
per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati;così pure il comma 4
per la raccolta del giuoco su base ippica.
L’art. 1 bis,commi 1 e 2,del d.l. n.149 del 2008,convertito nella legge n.184 del
2008,ha previsto che al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia 13
settembre 2007 sarebbe stata indetta una selezione per il rilascio di concessioni
relative alla raccolta di scommesse su base ippica ( il riferimento alla “ base
sportiva “ fu soppresso dall’art 2,comma 49 lett. b),della legge n.203 del
2008 ) ,fino al numero di 3000,aperta ad operatori dell’UE.
L’art. 24 della legge n.88 del 2009 premette che “Al fine di contrastare in Italia
la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei
consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco
minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei
giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’
articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli
articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e
trasparenza,…” ( comma 11 ) , per le scommesse sulle corse ippiche e sugli
altri eventi sportivi saranno affidate concessioni nel numero massimo di
duecento “ in funzione delle effettive esigenze del mercato “ ( comma 13 )
anche a soggetti titolari“dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche
a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo” ( comma 15 ).
L’adeguamento del sistema delle norme primarie al diritto comunitario è
quindi indubbio,attesa la previsione di una pluralità di concessioni ( in numero
via via adeguato all’ampiezza del mercato ) e l’apertura dell’accesso agli
operatori dello Spazio economico europeo.
V’è da dire che i primi bandi indetti per la selezione degli aspiranti
concessionari prevedevano clausole ( quali l’esercizio della raccolta delle
scommesse, a pena di decadenza dalla concessione,solo nello stato italiano ed
altre che limitavano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
senza che tale restrizione fosse giustificata dagli obiettivi dichiaratamente
perseguiti).
Non risulta dagli atti del processo che tali restrizioni siano contenute nei bandi
relativi alle ulteriori concessioni.
Ferma restando la coerenza col diritto comunitario del monopolio statale e
dell’esercizio della raccolta delle scommesse a mezzo di concessioni,
l’eventuale contrasto fra le regole che disciplinano il rilascio delle
concessioni,cioè i bandi, e il diritto comunitario lederebbe gli aspiranti
concessionari,non
coloro
che,per
operare
quali
intermediari
della
raccolta,devono far riferimento comunque ad un concessionario ( nella specie
inesistente);l’eventuale contrasto,quindi,è irrilevante nei confronti di chi,come
il ricorrente, intende operare quale intermediario ( semplice,secondo la tesi del
ricorrente,o titolato,secondo la tesi dell’amministrazione).
II – In ordine al secondo quesito il Collegio condivide quanto affermato dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione,secondo la quale “ .. in generale
colui che raccoglie scommesse per terzi, in assenza dell'autorizzazione
ministeriale prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, anche se ciò
avvenga in via telefonica o telematica, opera di fatto da intermediario, in
quanto mette a disposizione il proprio conto scommesse mediante accesso ad
internet, commettendo così il reato sanzionato dal cit., art. 4.
Infatti il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156, avente ad oggetto la raccolta
telefonica o telematica della giocate relative a scommesse, giochi e concorsi
pronostici, continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il
concessionario e lo scommettitore; mentre il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002
(che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive),
consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale
presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo
personale e non diventi, oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.
Pertanto, in presenza di un'attività che assuma la forma descritta, quando
manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dal R.D. 18
giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS), l'attività organizzata al fine di accettare
o raccogliere scommesse di qualsiasi genere integra il reato di cui alla L. n.
401 del 1989, art. 4, anche nel caso in cui il soggetto agente operi mediante
comunicazioni telematiche avendo ottenuto per l'uso di tali mezzi l'apposita
autorizzazione prescritta dal comma 4 ter della norma citata nel rispetto del
D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 3, 4 e 25 (codice delle comunicazioni). “
Nella specie non risulta che il ricorrente intendesse solo mettere a disposizione
la propria attrezzatura al fine del collegamento ad Internet di soggetti che
disponevano di un proprio “conto scommesse “,sicché si deve ritenere che
intendesse raccogliere scommesse, fungendo da intermediario con i privati, che
non avevano accesso diretto ad internet , usufruendo del relativo importo
economico della giocata, con la conseguenza che il possesso delle
autorizzazioni relative all'installazione dei macchinari per la costituzione di un
Internet
Point
non esentava dal
richiedere
la
menzionata
diversa
autorizzazione per l'esercizio di attività di scommesse.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato poi recepito in sede normativa.
Ogni dubbio interpretativo è stato fugato dall’art. 2,commi 2 bis e 2 ter,del d.l.
n. 40 del 2010 ( convertito nella legge n.73 del 2010 ), che recitano :
“2-bis.
Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il
gioco con vincita in denaro puo' essere raccolto dai soggetti titolari di valida
concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e
con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con
esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta
la partecipazione telematica; e' conseguentemente abrogata la lettera b) del
comma 11 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248 .
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei
quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro,
e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi
esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.”
L’indirizzo indicato appare coerente con l’intendimento di sottoporre il giuoco
e le scommesse,in tutti gli aspetti della raccolta, al controllo dell’autorità,in
modo da assicurare un’offerta ampiamente articolata che miri ad escludere il
ricorso degli scommettitori a forme gestite o controllate dalla criminalità
( organizzata o meno ) ed al tempo stesso contrastare le infiltrazioni criminali
nel fenomeno del giuoco organizzato e controllato dalla stessa autorità.
III – Da quanto esposto consegue che l’assoggettamento al disposto dell’art.
88 T.U.L.P.S. di chi voglia,anche come intermediario,raccogliere scommesse
non lede alcuno dei diritti che la nostra Costituzione tutela e che sono pertanto
manifestamente infondate le questioni sollevate in relazione al’art. 3
(uguaglianza dei cittadini ),all’art. 4 ( diritto al lavoro ),all’art. 10 ( conformità
dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute - i principi generali e alle norme di carattere
consuetudinario;in tal senso Corte Costituzionale, n.349/2007 - ),all’art. 11
( consenso,in condizioni di parità , alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia ),all’art. 15 ( libertà e
segretezza
della
corrispondenza
e
di
ogni
altra
forma
di
comunicazione ),all’art. 23 ( necessità che ogni prestazione personale o
patrimoniale sia imposta in base alla legge ),all’art. 41 ( libertà dell’iniziativa
economica privata ),all’art. 43 ( subordinazione a fini di utilità generale delle
situazioni di monopolio ),all’art.53 ( obbligo di concorrere alle spese pubbliche
in ragione della propria capacità contributiva); alcune delle questioni di
costituzionalità sollevate appaiono,invero,estranee alla vicenda. ”
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)