foglio informativo carta di credito revolving (persone fisiche)

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foglio informativo carta di credito revolving (persone fisiche)
Foglio informativo n. 4
Aggiornamento n. 9
Data ultimo aggiornamento 15/11/2009
FOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO REVOLVING (PERSONE FISICHE)
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
AVVERTENZA
SI CONSIGLIA DI LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO E, IN CASO DI DUBBI,
PRENDERE CONTATTO CON FINITALIA S.p.A. PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO
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Denominazione sociale:
Finitalia S.p.A. - Gruppo bancario BancaSai
Società a Socio Unico - direzione e coord. BancaSai S.p.A.
Sede legale e operativa:
Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano (MI)
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
Codice ABI / n. di iscrizione nell'elenco speciale Banca d'Italia:
19328
Iscrizione all'Albo degli Intermediari Assicurativi presso ISVAP n.: D000027149 sez. D del RUI
Codice Fiscale – Partita IVA – Iscrizione Registro delle
Imprese di Milano n.:
01495490151
Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n.:
12770
Capitale Sociale:
€ 15.376.285,00 I.V.
Riserve risultanti dall’ultimo bilancio:
€ 25.764.846,00
Servizio Clienti Ufficio Erogazione:
02.64026842 - 26918 - 26919 - 26934
Servizio Clienti Ufficio Pagamenti:
02.64026935
Servizio Clienti Ufficio Reclami:
02.64026905
Garanzie Assicurative
02.64026946 Assicuratore: Fondiaria - Sai
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Finitalia S.p.A. (Via Senigallia, 18/2 20161 Milano; [email protected]) che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finitalia S.p.A.
AVVERTENZA:
PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SI CONSIGLIA DI AVVALERSI
DELLA LEGENDA PUBBLICATA IN CALCE AL DOCUMENTO STESSO.
CARATTERISTICHE E RISCHI DELL’OPERAZIONE
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
Linea di credito revolving
È una linea di credito a tempo indeterminato, connessa con l’uso di una carta di credito (Carta), messa a disposizione del cliente (Titolare), che può
essere da questi utilizzata in un’unica o più soluzioni. La linea di credito esprime un ammontare massimo di denaro che il Titolare può assumere a
prestito nei tempi e nei modi che il Titolare stesso ritiene. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati: è tenuto a
restituire una rata minima mensile ma mantiene la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore a detta rata. A scelta del Titolare,
quest’ultimo potrà utilizzare la linea di credito direttamente per finanziare l’acquisto di beni o servizi (che si richiede sottoscrivendo un apposito
voucher) ovvero attraverso il semplice impiego della Carta presso gli esercizi convenzionati. La parte di capitale rimborsata ripristina la linea di
credito e può dunque essere riutilizzata dal Titolare. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma Finitalia ha la facoltà di modificare le condizioni
economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente e , in tal caso, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto. È tuttavia in
facoltà di Finitalia e del Titolare pattuire diverse condizioni per singole operazioni definite “Operazioni Promozionali” o “Campagne/Convenzioni” (di
seguito denominate "Operazioni Particolari") che saranno indicate, di volta in volta, nel modulo relativo nel quale verranno specificati TAN e TAEG,
numero rate ed importo da rimborsare mensilmente.
L'utilizzo può essere assistito da garanzie, che costituiranno oggetto di apposita separata pattuizione scritta concordata di volta in volta, e in via
personalizzata, con il Titolare.
Eventuali servizi accessori
Punto 11 condizioni generali di concessione di una carta di credito Revolving che qui riepiloghiamo
Servizi e garanzie integrate, solo per operazioni particolari a rimborso rateizzato (finanziamento premi o cash), a totale carico Finitalia (i benefit,
esclusa la carta di credito, non sono operanti per i Mutuatari di età superiore ai 70 anni compiuti al verificarsi dell'evento o se il saldo della carta
risulta minore di € 100,00 o maggiore di € 50.000,00);
• estinzione del debito residuo in caso di decesso, anche da malattia. Nel caso che il decesso sia causato da infortunio professionale o extra
professionale, verrà liquidato, agli eredi legittimi o testamentari, un capitale aggiuntivo pari alla quota capitale del debito residuo
• estinzione del debito residuo in caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% (solo da infortunio)
• rimborso fino a 12 rate, già regolarmente pagate, per il solo caso di ricovero ospedaliero documentato (una rata ogni 30 gg. consecutivi di
ricovero)
• rimborso agli eredi di euro 1.000,00 aumentato a max euro 2.500,00 complessivi in presenza di uno o più finanziamenti personali solo in caso
di decesso durante il ricovero
• carta di credito: associazione gratuita.
Rischi relativi al prestito finalizzato: poiché il prestito finalizzato è a tasso fisso (vale a dire un tasso di interesse che rimane costante nel tempo) e
non si può beneficiare dell’eventuali variazioni dei tassi al ribasso, esiste un generico rischio di tasso di interesse. Si possono, inoltre, manifestare
rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali e in
genere di servizi connessi all’uso della linea di credito estranei all’organizzazione di Finitalia.
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Foglio informativo n. 4
Aggiornamento n. 9
Condizioni economiche dell’operazione o del servizio (valore massimo)
PROSPETTO A
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Data ultimo aggiornamento 15/11/2009
PROSPETTO B
GRIGLIA SALDI - RATA MINIMA
Imposta di bollo su e/c (come da normativa vigente)
€ 1,81
Spese invio e/c
€ 1,50
SALDO IN EURO
Commissioni insoluto
€ 5,00
(escluse operazioni particolari)
Fino a 500
€ 25,00
Recupero stragiudiziale (su importo da recuperare)
MAX 20%
501 - 1.000
€ 50,00
Spese emissione duplicati documenti (dopo estinzione)
€ 100,00
1.001 - 2.000
€ 75,00
1%
2.001 - 3.000
€ 100,00
12%
3.001 - 5.000
€ 200,00
Estinzione anticipata (su capitale residuo)
Interessi di mora ...% annua (o eventuale penale moratoria)
TAN con riferimento all'anno civile (divisore 365)
18,60%
TAEG
20,27%
Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la stipula
NESSUNA
Provvigioni procacciamento
NESSUNA
Solo per operazioni particolari a rimborso rateizzato
TAN con riferimento all'anno civile (divisore 365)
8%
TAEG per operazioni inferiori a € 1.000,00
14,69%
TAEG per operazioni da € 1.000,00 in poi
12,39%
ESTRATTO DEL PROSPETTO BANCA D'ITALIA
DATI CONCERNENTI LA RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI E DEI TASSI SOGLIA
ai sensi della legge sull'usura - art. 2 Legge n. 108/96 - in vigore nel periodo: 01/04/2010 - 30/06/2010
Tasso soglia fino a € 1.500
26,06%
TEGM fino a € 1.500
17,37%
Tasso soglia da € 1.500 a € 5.000
26,06%
TEGM da € 1.500 a € 5.000
17,37%
Tasso soglia oltre € 5.000
19,52%
TEGM oltre € 5.000
13,01%
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO
CARTA DI CREDITO REVOLVING CON O SENZA SUPPORTO PLASTICO (PERSONE FISICHE)
Il contratto relativo al prodotto pubblicizzato nel presente foglio informativo è stato redatto in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed
alle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia. Si elencano in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto Carta di Credito Revolving:
• il contratto si intende concluso con l’accettazione da parte di Finitalia della richiesta e con l’autorizzazione al primo utilizzo della linea di credito;
• il limite massimo di utilizzo determinato da Finitalia verrà comunicato per iscritto al Titolare contestualmente all’accettazione della richiesta;
• il Titolare riconosce espressamente che Finitalia è estranea ai rapporti tra il Titolare e gli esercizi convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi
ottenuti;
• le condizioni economiche ed i costi della carta/linea di credito sono indicati, nella misura massima, nel prospetto "A". È tuttavia facoltà di Finitalia e
del Titolare pattuire diverse condizioni per singole operazioni definite "OPERAZIONI PARTICOLARI", che saranno indicate nel modulo delle suddette
operazioni (denominato "MODULO DI UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO");
• la concessione della carta e della relativa linea di credito potrà essere subordinata al rilascio di specifici mandati irrevocabili alle Compagnie di
assicurazione ed a Finitalia;
• l’accredito mensile della rata è effettuato principalmente tramite addebito automatico sul conto corrente o trattenuta sulla retribuzione del Titolare;
• in caso di omesso o ritardato pagamento Finitalia addebiterà al Titolare interessi di mora sul saldo debitore nella misura indicata nel prospetto "A";
• Finitalia può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze pattuite anche di due sole rate
convenute come pure nelle seguenti ipotesi:
- esistenza di protesti o di azioni esecutive a carico del Titolare;
- dichiarazioni non veritiere fornite dal Titolare;
- detenzione o irreperibilità del Titolare.
• Finitalia ha diritto alla corresponsione dei costi sostenuti per il recupero in via stragiudiziale della somma non tempestivamente corrisposta fino ad
un massimo del 20% dell’importo da recuperare;
• il Titolare acconsente che vengano effettuati solleciti verbali, telefonici, ecc., con l’ausilio di terzi autorizzati, di sistemi telematici, anche in ore non
d’ufficio, per fornire e richiedere informazioni volte a regolarizzare la propria posizione debitoria;
• Finitalia potrà cedere i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge.
• Finitalia può modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali anche in senso sfavorevole
per il Titolare inviandogli una comunicazione scritta. Il Titolare ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, saldando l’intero debito alle
condizioni precedentemente praticategli;
• il Titolare, non inadempiente, ha diritto in qualsiasi momento di esercitare la facoltà di recesso dal contratto carta/linea di credito saldando il
dovuto;
• la carta, di proprietà di Finitalia, è personale e non cedibile ed è valida fino alla data di scadenza stabilita contrattualmente;
• in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento della carta il Titolare è tenuto ad informare immediatamente Finitalia. Il Titolare non è
responsabile per gli addebiti fraudolenti salvo che in caso di dolo, colpa grave, destrezza, ovvero non osservanza delle disposizioni del contratto;
• ogni onere fiscale, presente o futuro, avente comunque causa nel presente contratto è interamente a carico del Titolare;
• i servizi e le garanzie integrate, come precedentemente specificato, sono a carico di Finitalia;
• il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Titolare.
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCACCIATORE/AGENTE CHE CONSEGNA IL FOGLIO
COMPAGNIA:
CODICE AGENZIA:
RAGIONE SOCIALE AGENZIA:
INDIRIZZO:
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Legenda esplicativa prevista dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
Credito al consumo
C.A.I.
Archivio gestito da Banca d’Italia per la memorizzazione dei titoli di credito
impagati (assegni, cambiali, tratte, carte di credito, ecc.).
Carta di credito-revolving
Carta di credito, utilizzabile presso gli istituti di credito e i negozi convenzionati,
alla quale è associata una linea di credito (il fido, cioè, si ricostituisce man mano
che si fanno rimborsi).
Centrale Rischi
Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie,
compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia
dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di
finanziamento), riassunte in una scheda nota come “rapporto di credito”.
Cessione di una quota dello stipendio
Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia
pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di
tipo personale che relativi all’azienda presso cui il consumatore è impiegato). E’
un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso o meno di un
costo fisso iniziale e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e di
norma non superiori alla quinta parte dello stipendio o del reddito familiare
mensile. Il rimborso delle rate è automatico così come le estinzioni anticipate, con
trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro che si è
impegnato a rimborsare all’istituto finanziario, come da mandato sottoscritto dal
dipendente e accettato dall’Azienda.
Circuito di spendibilità
Insieme di istituti bancari, di negozi convenzionati con un determinato circuito di
pagamento (Diners, Visa, Mastercard, American Express, ecc.) presso i quali sono
utilizzabili tutte le carte di credito/debito ammesse a quel circuito, anche per il
pagamento delle rate mensili.
Convenzionato (dealer – Agente di assicurazione)
Rivenditore di beni o servizi (assicurazioni) che, grazie alla stipula di convenzioni
con uno o più istituti finanziari, è abilitato a proporre finanziamenti rateali ai propri
clienti, ricevendo dagli istituti stessi una provvigione o meno (compresa nel TAEG)
per il suo servizio.
Convenzionato (Azienda)
Azienda che ha stipulato un accordo con l’istituto finanziario in base al quale offre
un servizio ai propri dipendenti per la raccolta di richieste di finanziamento ed il
rimborso automatico delle rate o estinzioni anticipate all’istituto finanziario.
Convenzione
Accordo stipulato tra un dealer/Agente di assicurazione ed un istituto finanziario,
in base al quale il dealer/Agente di assicurazione ottiene la possibilità di proporre
ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dall’istituto finanziario,
impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al finanziatore; per contro, il
finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all’erogazione del
finanziamento, versando una provvigione o meno (compresa nel TAEG) al
dealer/Agente di assicurazione per l’operazione.
Credit bureau
Servizio fornito dalle Centrali Rischi alle proprie società clienti (istituti bancari,
finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei
soggetti censiti, in base alle quali l’istituto finanziario potrà valutare l’affidabilità
creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento.
Credit scoring
Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una
serie di analisi statistiche anche sui dati assicurativi forniti dal richiedente o rilevati
presso diverse banche dati (Centrale Rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.).
Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che
esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.
DBT (Decadenza Beneficio del Termine)
Comunicazione al cliente (Mutuatario) del mancato o ritardato rimborso di 2 o più
rate ovvero della mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, con
contestuale richiesta di pagamento immediato di quanto dovuto.
Debito residuo
Porzione di un prestito (a titolo di capitale, interessi maturati ed eventuali spese,
che non include gli interessi a maturare) che il debitore deve ancora versare al
creditore.
Durata del finanziamento
Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore
dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
Erogazione
Atto attraverso cui il finanziatore versa l’importo concesso a favore del debitore
(nel caso di prestiti non finalizzati) o delle Compagnie di Assicurazione (nel caso di
prestiti finalizzati) e con il quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata
Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al termine
concordato. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento regolare nei
pagamenti al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo e, se
previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la
percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è
indicato in misura non superiore all’1% del capitale residuo).
Fido/Linea di credito
Esposizione debitoria massima che un operatore economico concede ad un
cliente.
Garanzia
Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un
finanziamento, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie
possono essere reali (per esempio vincoli su polizze assicurative) o personali (per
esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione).
Insolvenza
Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di quanto dovuto da parte del
debitore.
Interessi di mora
Penale, espressa in termini percentuali in contratto, corrisposta dal debitore al
creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Penale estinzione anticipata
Spesa aggiuntiva chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito,
comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del
capitale residuo.
Piano di ammortamento
Modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per
ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e
quota interesse, il capitale residuo ed il debito residuo.
POS (Point of Sale)
Terminale collocato presso gli esercenti convenzionati che consente al negoziante
di verificare la validità di una carta di credito, di comunicare all’ente finanziatore
l’entità della spesa da finanziare, di ricevere l’approvazione al pagamento e di
emettere una ricevuta.
Prestito finalizzato
Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per
dilazionare il prezzo di acquisto; il dealer/Agente di assicurazione ha stipulato una
convenzione con finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un
costo fisso iniziale o meno e di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile
secondo un piano di ammortamento a rate costanti.
Quota capitale
Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale
finanziato.
Quota interessi
Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli
interessi maturati sul capitale residuo.
Rata
Versamento periodico da corrispondere all’ente finanziatore come rimborso del
finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di
interessi maturata. La cadenza dei pagamenti viene stabilita dal contratto.
R. I. D. (Rimessa Interbancaria Diretta)
Disposizione di addebito automatico su conto corrente attivato telematicamente,
spesso utilizzata per pagare debiti rateali con comodità.
Rischio di credito
Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi
insolvente nei confronti dell’ente finanziatore.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua,
del costo complessivo del finanziamento concesso dall’istituto finanziario.
Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica,
nonchè eventuali provvigioni, spese assicurative e spese di incasso delle rate
(l’inclusione di quest’ultima voce può essere opzionale).
TAN (Tasso Annuo Nominale)
Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato
dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per
calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota
interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla
quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non
entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.
TAN Effettivo
Indica il tasso effettivo dell'operazione: ove previsto che la prima rata di rimborso
del finanziamento venga posticipata (a 60/90/120 giorni ed oltre) rispetto
all'erogazione, senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del debitore, il tasso
di interesse effettivamente applicato all'operazione di finanziamento risulta
inferiore rispetto al tasso (TAN) indicato in contratto.
Tasso soglia
Soglia oltre la quale il TAEG è considerato tasso usurario. Il tasso soglia è stabilito
trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)
Tasso medio, calcolato ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96, comprensivo delle
commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura.