foglio informativo carta di credito revolving (persone fisiche)
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Foglio informativo n. 4 Aggiornamento n. 9 Data ultimo aggiornamento 15/11/2009 FOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO REVOLVING (PERSONE FISICHE) NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI AVVERTENZA SI CONSIGLIA DI LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO E, IN CASO DI DUBBI, PRENDERE CONTATTO CON FINITALIA S.p.A. PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO • • • • • • • • • • • • • Denominazione sociale: Finitalia S.p.A. - Gruppo bancario BancaSai Società a Socio Unico - direzione e coord. BancaSai S.p.A. Sede legale e operativa: Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano (MI) Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Codice ABI / n. di iscrizione nell'elenco speciale Banca d'Italia: 19328 Iscrizione all'Albo degli Intermediari Assicurativi presso ISVAP n.: D000027149 sez. D del RUI Codice Fiscale – Partita IVA – Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n.: 01495490151 Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n.: 12770 Capitale Sociale: € 15.376.285,00 I.V. Riserve risultanti dall’ultimo bilancio: € 25.764.846,00 Servizio Clienti Ufficio Erogazione: 02.64026842 - 26918 - 26919 - 26934 Servizio Clienti Ufficio Pagamenti: 02.64026935 Servizio Clienti Ufficio Reclami: 02.64026905 Garanzie Assicurative 02.64026946 Assicuratore: Fondiaria - Sai I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Finitalia S.p.A. (Via Senigallia, 18/2 20161 Milano; [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finitalia S.p.A. AVVERTENZA: PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SI CONSIGLIA DI AVVALERSI DELLA LEGENDA PUBBLICATA IN CALCE AL DOCUMENTO STESSO. CARATTERISTICHE E RISCHI DELL’OPERAZIONE Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica Linea di credito revolving È una linea di credito a tempo indeterminato, connessa con l’uso di una carta di credito (Carta), messa a disposizione del cliente (Titolare), che può essere da questi utilizzata in un’unica o più soluzioni. La linea di credito esprime un ammontare massimo di denaro che il Titolare può assumere a prestito nei tempi e nei modi che il Titolare stesso ritiene. Chi la utilizza si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati: è tenuto a restituire una rata minima mensile ma mantiene la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore a detta rata. A scelta del Titolare, quest’ultimo potrà utilizzare la linea di credito direttamente per finanziare l’acquisto di beni o servizi (che si richiede sottoscrivendo un apposito voucher) ovvero attraverso il semplice impiego della Carta presso gli esercizi convenzionati. La parte di capitale rimborsata ripristina la linea di credito e può dunque essere riutilizzata dal Titolare. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma Finitalia ha la facoltà di modificare le condizioni economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente e , in tal caso, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto. È tuttavia in facoltà di Finitalia e del Titolare pattuire diverse condizioni per singole operazioni definite “Operazioni Promozionali” o “Campagne/Convenzioni” (di seguito denominate "Operazioni Particolari") che saranno indicate, di volta in volta, nel modulo relativo nel quale verranno specificati TAN e TAEG, numero rate ed importo da rimborsare mensilmente. L'utilizzo può essere assistito da garanzie, che costituiranno oggetto di apposita separata pattuizione scritta concordata di volta in volta, e in via personalizzata, con il Titolare. Eventuali servizi accessori Punto 11 condizioni generali di concessione di una carta di credito Revolving che qui riepiloghiamo Servizi e garanzie integrate, solo per operazioni particolari a rimborso rateizzato (finanziamento premi o cash), a totale carico Finitalia (i benefit, esclusa la carta di credito, non sono operanti per i Mutuatari di età superiore ai 70 anni compiuti al verificarsi dell'evento o se il saldo della carta risulta minore di € 100,00 o maggiore di € 50.000,00); • estinzione del debito residuo in caso di decesso, anche da malattia. Nel caso che il decesso sia causato da infortunio professionale o extra professionale, verrà liquidato, agli eredi legittimi o testamentari, un capitale aggiuntivo pari alla quota capitale del debito residuo • estinzione del debito residuo in caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% (solo da infortunio) • rimborso fino a 12 rate, già regolarmente pagate, per il solo caso di ricovero ospedaliero documentato (una rata ogni 30 gg. consecutivi di ricovero) • rimborso agli eredi di euro 1.000,00 aumentato a max euro 2.500,00 complessivi in presenza di uno o più finanziamenti personali solo in caso di decesso durante il ricovero • carta di credito: associazione gratuita. Rischi relativi al prestito finalizzato: poiché il prestito finalizzato è a tasso fisso (vale a dire un tasso di interesse che rimane costante nel tempo) e non si può beneficiare dell’eventuali variazioni dei tassi al ribasso, esiste un generico rischio di tasso di interesse. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali e in genere di servizi connessi all’uso della linea di credito estranei all’organizzazione di Finitalia. Pagina 1 di 2 Foglio informativo n. 4 Aggiornamento n. 9 Condizioni economiche dell’operazione o del servizio (valore massimo) PROSPETTO A CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI Data ultimo aggiornamento 15/11/2009 PROSPETTO B GRIGLIA SALDI - RATA MINIMA Imposta di bollo su e/c (come da normativa vigente) € 1,81 Spese invio e/c € 1,50 SALDO IN EURO Commissioni insoluto € 5,00 (escluse operazioni particolari) Fino a 500 € 25,00 Recupero stragiudiziale (su importo da recuperare) MAX 20% 501 - 1.000 € 50,00 Spese emissione duplicati documenti (dopo estinzione) € 100,00 1.001 - 2.000 € 75,00 1% 2.001 - 3.000 € 100,00 12% 3.001 - 5.000 € 200,00 Estinzione anticipata (su capitale residuo) Interessi di mora ...% annua (o eventuale penale moratoria) TAN con riferimento all'anno civile (divisore 365) 18,60% TAEG 20,27% Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la stipula NESSUNA Provvigioni procacciamento NESSUNA Solo per operazioni particolari a rimborso rateizzato TAN con riferimento all'anno civile (divisore 365) 8% TAEG per operazioni inferiori a € 1.000,00 14,69% TAEG per operazioni da € 1.000,00 in poi 12,39% ESTRATTO DEL PROSPETTO BANCA D'ITALIA DATI CONCERNENTI LA RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI E DEI TASSI SOGLIA ai sensi della legge sull'usura - art. 2 Legge n. 108/96 - in vigore nel periodo: 01/04/2010 - 30/06/2010 Tasso soglia fino a € 1.500 26,06% TEGM fino a € 1.500 17,37% Tasso soglia da € 1.500 a € 5.000 26,06% TEGM da € 1.500 a € 5.000 17,37% Tasso soglia oltre € 5.000 19,52% TEGM oltre € 5.000 13,01% CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO CARTA DI CREDITO REVOLVING CON O SENZA SUPPORTO PLASTICO (PERSONE FISICHE) Il contratto relativo al prodotto pubblicizzato nel presente foglio informativo è stato redatto in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti ed alle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia. Si elencano in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto Carta di Credito Revolving: • il contratto si intende concluso con l’accettazione da parte di Finitalia della richiesta e con l’autorizzazione al primo utilizzo della linea di credito; • il limite massimo di utilizzo determinato da Finitalia verrà comunicato per iscritto al Titolare contestualmente all’accettazione della richiesta; • il Titolare riconosce espressamente che Finitalia è estranea ai rapporti tra il Titolare e gli esercizi convenzionati per i beni acquistati e/o i servizi ottenuti; • le condizioni economiche ed i costi della carta/linea di credito sono indicati, nella misura massima, nel prospetto "A". È tuttavia facoltà di Finitalia e del Titolare pattuire diverse condizioni per singole operazioni definite "OPERAZIONI PARTICOLARI", che saranno indicate nel modulo delle suddette operazioni (denominato "MODULO DI UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO"); • la concessione della carta e della relativa linea di credito potrà essere subordinata al rilascio di specifici mandati irrevocabili alle Compagnie di assicurazione ed a Finitalia; • l’accredito mensile della rata è effettuato principalmente tramite addebito automatico sul conto corrente o trattenuta sulla retribuzione del Titolare; • in caso di omesso o ritardato pagamento Finitalia addebiterà al Titolare interessi di mora sul saldo debitore nella misura indicata nel prospetto "A"; • Finitalia può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze pattuite anche di due sole rate convenute come pure nelle seguenti ipotesi: - esistenza di protesti o di azioni esecutive a carico del Titolare; - dichiarazioni non veritiere fornite dal Titolare; - detenzione o irreperibilità del Titolare. • Finitalia ha diritto alla corresponsione dei costi sostenuti per il recupero in via stragiudiziale della somma non tempestivamente corrisposta fino ad un massimo del 20% dell’importo da recuperare; • il Titolare acconsente che vengano effettuati solleciti verbali, telefonici, ecc., con l’ausilio di terzi autorizzati, di sistemi telematici, anche in ore non d’ufficio, per fornire e richiedere informazioni volte a regolarizzare la propria posizione debitoria; • Finitalia potrà cedere i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. • Finitalia può modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali anche in senso sfavorevole per il Titolare inviandogli una comunicazione scritta. Il Titolare ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, saldando l’intero debito alle condizioni precedentemente praticategli; • il Titolare, non inadempiente, ha diritto in qualsiasi momento di esercitare la facoltà di recesso dal contratto carta/linea di credito saldando il dovuto; • la carta, di proprietà di Finitalia, è personale e non cedibile ed è valida fino alla data di scadenza stabilita contrattualmente; • in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento della carta il Titolare è tenuto ad informare immediatamente Finitalia. Il Titolare non è responsabile per gli addebiti fraudolenti salvo che in caso di dolo, colpa grave, destrezza, ovvero non osservanza delle disposizioni del contratto; • ogni onere fiscale, presente o futuro, avente comunque causa nel presente contratto è interamente a carico del Titolare; • i servizi e le garanzie integrate, come precedentemente specificato, sono a carico di Finitalia; • il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Titolare. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCACCIATORE/AGENTE CHE CONSEGNA IL FOGLIO COMPAGNIA: CODICE AGENZIA: RAGIONE SOCIALE AGENZIA: INDIRIZZO: Pagina 2 di 2 Legenda esplicativa prevista dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia Credito al consumo C.A.I. Archivio gestito da Banca d’Italia per la memorizzazione dei titoli di credito impagati (assegni, cambiali, tratte, carte di credito, ecc.). Carta di credito-revolving Carta di credito, utilizzabile presso gli istituti di credito e i negozi convenzionati, alla quale è associata una linea di credito (il fido, cioè, si ricostituisce man mano che si fanno rimborsi). Centrale Rischi Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come “rapporto di credito”. Cessione di una quota dello stipendio Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all’azienda presso cui il consumatore è impiegato). E’ un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso o meno di un costo fisso iniziale e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e di norma non superiori alla quinta parte dello stipendio o del reddito familiare mensile. Il rimborso delle rate è automatico così come le estinzioni anticipate, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro che si è impegnato a rimborsare all’istituto finanziario, come da mandato sottoscritto dal dipendente e accettato dall’Azienda. Circuito di spendibilità Insieme di istituti bancari, di negozi convenzionati con un determinato circuito di pagamento (Diners, Visa, Mastercard, American Express, ecc.) presso i quali sono utilizzabili tutte le carte di credito/debito ammesse a quel circuito, anche per il pagamento delle rate mensili. Convenzionato (dealer – Agente di assicurazione) Rivenditore di beni o servizi (assicurazioni) che, grazie alla stipula di convenzioni con uno o più istituti finanziari, è abilitato a proporre finanziamenti rateali ai propri clienti, ricevendo dagli istituti stessi una provvigione o meno (compresa nel TAEG) per il suo servizio. Convenzionato (Azienda) Azienda che ha stipulato un accordo con l’istituto finanziario in base al quale offre un servizio ai propri dipendenti per la raccolta di richieste di finanziamento ed il rimborso automatico delle rate o estinzioni anticipate all’istituto finanziario. Convenzione Accordo stipulato tra un dealer/Agente di assicurazione ed un istituto finanziario, in base al quale il dealer/Agente di assicurazione ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dall’istituto finanziario, impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla al finanziatore; per contro, il finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all’erogazione del finanziamento, versando una provvigione o meno (compresa nel TAEG) al dealer/Agente di assicurazione per l’operazione. Credit bureau Servizio fornito dalle Centrali Rischi alle proprie società clienti (istituti bancari, finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti, in base alle quali l’istituto finanziario potrà valutare l’affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento. Credit scoring Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche anche sui dati assicurativi forniti dal richiedente o rilevati presso diverse banche dati (Centrale Rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro. DBT (Decadenza Beneficio del Termine) Comunicazione al cliente (Mutuatario) del mancato o ritardato rimborso di 2 o più rate ovvero della mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, con contestuale richiesta di pagamento immediato di quanto dovuto. Debito residuo Porzione di un prestito (a titolo di capitale, interessi maturati ed eventuali spese, che non include gli interessi a maturare) che il debitore deve ancora versare al creditore. Durata del finanziamento Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati. Erogazione Atto attraverso cui il finanziatore versa l’importo concesso a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o delle Compagnie di Assicurazione (nel caso di prestiti finalizzati) e con il quale si perfeziona il contratto di credito. Estinzione anticipata Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento regolare nei pagamenti al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato in misura non superiore all’1% del capitale residuo). Fido/Linea di credito Esposizione debitoria massima che un operatore economico concede ad un cliente. Garanzia Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un finanziamento, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio vincoli su polizze assicurative) o personali (per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione). Insolvenza Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di quanto dovuto da parte del debitore. Interessi di mora Penale, espressa in termini percentuali in contratto, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. Penale estinzione anticipata Spesa aggiuntiva chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo. Piano di ammortamento Modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il capitale residuo ed il debito residuo. POS (Point of Sale) Terminale collocato presso gli esercenti convenzionati che consente al negoziante di verificare la validità di una carta di credito, di comunicare all’ente finanziatore l’entità della spesa da finanziare, di ricevere l’approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta. Prestito finalizzato Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il dealer/Agente di assicurazione ha stipulato una convenzione con finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri clienti. Prestito personale Finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un costo fisso iniziale o meno e di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Quota capitale Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato. Quota interessi Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo. Rata Versamento periodico da corrispondere all’ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata. La cadenza dei pagamenti viene stabilita dal contratto. R. I. D. (Rimessa Interbancaria Diretta) Disposizione di addebito automatico su conto corrente attivato telematicamente, spesso utilizzata per pagare debiti rateali con comodità. Rischio di credito Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell’ente finanziatore. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento concesso dall’istituto finanziario. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, nonchè eventuali provvigioni, spese assicurative e spese di incasso delle rate (l’inclusione di quest’ultima voce può essere opzionale). TAN (Tasso Annuo Nominale) Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. TAN Effettivo Indica il tasso effettivo dell'operazione: ove previsto che la prima rata di rimborso del finanziamento venga posticipata (a 60/90/120 giorni ed oltre) rispetto all'erogazione, senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del debitore, il tasso di interesse effettivamente applicato all'operazione di finanziamento risulta inferiore rispetto al tasso (TAN) indicato in contratto. Tasso soglia Soglia oltre la quale il TAEG è considerato tasso usurario. Il tasso soglia è stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) Tasso medio, calcolato ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96, comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.