BANDO DI CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DI BORSE DI

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BANDO DI CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, POSTI
ALLOGGIO IN RESIDENZE UNIVERSITARIE E CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’
INTERNAZIONALE
Anno Accademico 2016/2017 – scadenza 30 settembre 2016 ore 15.00
Per informazioni:
eventuali informazioni che non trovino risposta nelle FAQ pubblicate sul sito org.it nelle rispettive sezioni dei servizi
possono essere richieste esclusivamente tramite il sistema di HELP DESK on line accessibile,
previo accreditamento, attraverso il link SERVIZI ON LINE presente sul sito stesso.
NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE TRAMITE MAIL O TELEFONICHE.
I quesiti già presenti nelle FAQ non saranno riscontrati.
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INDICE
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INFORMAZIONI ESSENZIALI
CALL FOR GRANTS
SCADENZE UTILI
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E
CONTRIBUTI PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE ANNO ACCADEMICO
2016/2017
» ART.1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
» ART.2 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE
ECONOMICA
» ART.3 – REQUISITI DI MERITO
» ART.4 – DISCIPLINA E GESTIONE DEI BONUS
» ART.5 – PASSAGGI E TRASFERIMENTI
» ART.6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
» ART.7 – RIPARTIZIONE FONDI
» ART.8 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ED EVENTUALE RETTIFICA DEI
DATI
» ART. 9 – VALORE DELLE BORSE DI STUDIO E CASI DI INCOMPATIBILITA’
» ART.10 – MODALITA’ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
» ART.11 – ACCERTAMENTI E SANZIONI
» ART.12 – CAUSE DI ESCLUSIONE
» ART.13 – CAUSE DI DECADENZA
» ART.14 – BENEFICI CORRELATI
» ART.15 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
» ART.16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
» ART.17 – RISERVATEZZA DEI DATI
» ART.18 – OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE E FASCICOLO ELETTRONICO
» ART.19 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO
» ART. 20 – FORO COMPETENTE
» - Elenco dei paesi particolarmente poveri con basso indicatore di sviluppo umano
» - Elenco dei comuni considerati in sede rispetto alla sede del corso frequentato
» - Elenco dei comuni considerati pendolari rispetto alla sede del corso frequentato
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INFORMAZIONI ESSENZIALI
Leggere attentamente il bando.
La domanda può essere presentata esclusivamente on line.
Per evitare il prevedibile sovraccarico della rete in prossimità della scadenza effettuare le
operazioni on-line con congruo anticipo.
E’ indispensabile munirsi di una attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) ex D.P.C.M. 159/2013, che viene rilasciata presso:
 i C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale);
 il proprio Comune;
 una sede INPS;
SARA’ VALUTATA SOLO
UNIVERSITARIE (Mod. MB2).
L’ATTESTAZIONE
ISEE
PER
PRESTAZIONI
Il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. non avviene in tempo reale e pertanto si consiglia
vivamente di richiederla con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando di concorso.
Se all’atto della partecipazione on line al concorso non sia ancora disponibile l’attestazione
ISEE rilasciata dall’INPS (per qualsiasi causa), sarà comunque possibile confermare la
domanda autocertificando a pena di decadenza di aver presentato nel termine di scadenza la
DSU (dichiarazione sostitutiva unica).
Gli studenti di primo anno privi del numero di matricola possono inoltrare la domanda e
saranno ammessi con riserva in graduatoria provvisoria. Entro i termini del riesame sono
tenuti a comunicare il numero di matricola attraverso l’apposita procedura on line, pena
l’esclusione.
Il candidato è tenuto a compilare e mantenere sempre aggiornato il codice IBAN sul quale
desidera ricevere le somme di danaro, al fine di essere pagato nei tempi ordinari di
liquidazione ed evitare di essere postergato rispetto ad altri pagamenti ordinari cui l’Azienda
darà priorità.
Il personale dell’ADISU è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alle procedure
concorsuali e non ha conoscenza specifica circa la carriera universitaria e i criteri per la
determinazione dell’ISEE.
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CALL FOR GRANTS
2016/2017
deadLine: September, 30, 15.00
1.GENERAL INFORMATION
» 1. 1. WHO CAN APPLY
Students enrolled, or accepted for enrollment, for the academic year 2016/2017, in
either a degree programme, or a master degree programme, or a professional
specialization programme, or a PhD programme at one of the following institutions:
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi di Napoli
Parthenope, Accademia di Belle Arti di Napoli, Conservatorio di Musica di Napoli San
Pietro a Majella, Accademia della Moda di Napoli (only for degree programme Design
nella Moda).
» 1. 2. WHO ARE “NON-RESIDENT” STUDENTS
“Non-resident” students are students whose nuclear family resides:
- in italian regions different from Campania;
- in towns of Campania over 30 km away from Naples
- in islands of Campania.
In order to be considered as a non-resident student, the candidate has to check the lists
of towns availables at the web- site www.adisulorientale.gov.it and
www.adisuparthenope.it
2.ELEGIBILITY CRITERIA
» 2.1 INCOME REQUIREMENTS
Student economic condition is assessed considering the ISEE, italian acronym for
“indicatore della situazione economica equivalente” that is “Equivalent Financial
Position Indicator”.
Ranking will be based also on the all incomes and assets as produced and owned
abroad by the student’s family unit.
All incomes and assets produced and owned by the student’s family must be declared
in the “Dichiarazione Unica per il rilascio dell’Attestazione ISEE”.
For further information please read the call for application (italian version)
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» 1. 2. WHO ARE “NON-RESIDENT” STUDENTS
a) Students from EU and Eurozone countries
Students from EU countries, like italian citizens, can use a self-certification of their
family incomes and assets. They have to declare in the application:
• Family status certification;
• incomes produced abroad in 2014;
• assets owned abroad by 31/12/2015 (for further information please read the full text
of call for application – italian version)
b) Students from non-EU countries and non eurozone european countries have to
provide documentation about:
• the composition of their family unit;
• the occupation and the income earned by each member of the family unit in 2014;
• any property owned by the family unit by 31/12/2015, including an indication of the
surface area;
documents must be issued by the relevant authorities of the country where income was
produced and tran- slated into italian by italian diplomatic authorities. Students have
to provide these documents by October 7th 2016.
c) Foreign students who come from countries outside the European Union, which are
“particularly poor” (please check the table available at the website
www.adisulorientale.gov.it and www.adisuparthenope.it) must provide a certification
from the Italian representation of their country of origin certifying that the student
does not belong to a family of notoriously high income and high social level.
d) Stateless students or political refugees:
Only incomes and assets owned in Italy are taken into consideration.
2.2 ACADEMIC ACHIEVEMENT REQUIREMENTS
FIRST YEARS
If you are a first year student, enrolled for the first time in:
- a degree/first cycle programme;
- a master degree /second cycle programme
grants will be assigned on the basis of income requirements only.
To meet academic achievement requirements, you are required to obtain at least 20
course credits by August, 10th 2017.
If you enrol in the first year of a specialisation programme, or a single-master
programme, or a Phd programme, you shall fulfil the requirements for admission only,
as provided for by the relevant university system.
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If you are a first year student of a Higher Art and Music Education master
degree/second cycle programme, you are required to have obtained at least 150 course
credit during your previous degree programme.
applications by first years students who apply without the student id number will be
accepted provisionally. candidates must communicate the student id number after the
publication of the first ranking.
BEYOND FIRST YEAR
- DEGREE/FIRST LEVEL PROGRAMMES
a) if you enrol in the Second Year you are required to have obtained 25 course credits
by august, 10th 2016,
b) if you enrol in the third Year you are required to have obtained 80 course credits by
august, 10th 2016;
c) if you enrol in a further semester (the first semester after the three-years degree
course) you are required to have obtained 135 course credits by august, 10th 2016.
- MASTER DEGREE/SECOND CYCLE PROGRAMMES
a) if you enrol in the second year you are required to have obtained 30 course credits
by august, 10th 2016;
b) if you enrol in a further semester (the first semester after the two-years master
degree course) you are required to have obtained 80 course credits by august, 10th
2016.
-
SINGLE CYCLE PROGRAMMES
a) second year: 25 course credits by august, 10th 2016;
b) third year: 80 course credits by august, 10th 2016;
c) fourth year: 135 course credits by august, 10th 2016;
d) fifth year: 190 course credits by august, 10th 2016;
e) further semester: 245 course credits by august, 10th 2016;
For further information please read the full text of the call for application (italian
version)
Grant amounts:
- non-resident students: € 5.126,00
- commuters students : € 2.827,00
- resident students: € 1.935,00 and a free meal daily (from november 2016).
For details please read the full text of the call (italian version)
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SCADENZE UTILI
10 agosto 2016
Per l’acquisizione del merito (ivi comprese le convalide dei crediti conseguiti in ambito
mobilità internazionale).
30 Settembre 2016 ore 15,00 (ora e data di interruzione del collegamento on-line)
- Per la compilazione, presentazione e la conferma a pena di esclusione della domanda online.
- Per la comunicazione del numero identificativo dell’attestazione ISEE o, in mancanza, del
numero di protocollo della DSU (dichiarazione sostitutiva unica). Se all’atto della
partecipazione on line al concorso non sia ancora disponibile l’attestazione ISEE rilasciata
dall’INPS (per qualsiasi causa), sarà comunque possibile confermare la domanda
autocertificando a pena di decadenza di aver presentato nel termine di scadenza la DSU
(dichiarazione sostitutiva unica).
- Per gli studenti “fuori sede”, se non richiesto entro il 09/09/2016 partecipando allo
specifico bando, sarà possibile optare per l’assegnazione di posto alloggio nella residenza
universitaria se ancora disponibile.
07 ottobre 2016
- Per gli studenti stranieri deposito documentazione dati economici pena l’esclusione.
- Apertura del collegamento on-line per la compilazione della domanda di contributi
integrativi di mobilità internazionale, esclusivamente per coloro che hanno presentato
domanda di borsa di studio entro il 30/09/2016 e sono titolari di borsa di mobilità
2016/2017.
14 ottobre 2016, ore 15.00
Per la comunicazione del numero identificativo dell’attestazione ISEE a pena di esclusione
dalle graduatorie provvisorie
31 ottobre 2016
Pubblicazione graduatoria provvisoria.
30 novembre 2016
Per il trasferimento di domande presentate comunque nei termini del presente bando da parte
di candidati provenienti da altre ADISU.
Per la convalida del merito e dell’anno di iscrizione derivante da trasferimenti di università
e/o passaggi di corsi di laurea.
16 dicembre 2016 ore 15,00 (ora e data di interruzione del collegamento on-line)
Termine per la richiesta dei contributi integrativi per mobilità internazionale.
31 dicembre 2016
Pubblicazione graduatoria definitiva.
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31 marzo 2017
Termine concesso gli studenti di “ulteriore semestre”, che, laureatisi nei termini, si iscrivano
al primo anno della laurea magistrale/specialistica per richiedere la conversione della
domanda.
31 maggio 2017
Termine per la regolarizzazione delle iscrizioni per gli studenti di “ulteriore semestre” che
non si laureino entro il prolungamento della sessione dell’a.a. 2015/2016 per la conferma del
beneficio o idoneità.
Giugno 2017
Inizio presentazione istanza di integrazione borsa di studio per gli studenti risultati
beneficiari per l’a.a. 2015/2016 che conseguano il titolo di studi entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici.
10 agosto 2017
Termine per gli studenti di primo anno risultati beneficiari per acquisire i 20 crediti
necessari per il pagamento della seconda rata della borsa di studio.
31 agosto 2017
Termine presentazione istanza di integrazione borsa di studio per gli studenti risultati
beneficiari per l’a.a. 2015/2016 che conseguano il titolo di studi entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici.
30 novembre 2017
Termine per gli studenti di primo anno, risultati beneficiari, per acquisire i 20 crediti
necessari per il mantenimento della prima rata incassata.
30 giugno 2017
Termine per richiedere la restituzione della tassa universitaria regionale, che sarà rimborsata
dopo il 30 novembre 2017
16 gennaio 2017
Termine per i candidati in stato di sospensione per ISEE con annotazione per far rimuovere
quest’ultima presso i CAF.
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, POSTI
ALLOGGIO E CONTRIBUTI PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE ANNO
ACCADEMICO 2016/2017
ARTICOLO 1
Requisiti per la partecipazione
È bandito il concorso per l’attribuzione di borse di studio universitarie, posti alloggio e
contributi per mobilità internazionale, in servizi e in danaro, per l’anno accademico
2016/2017, a norma D.Lgs. 68/2012, del DPCM 09/04/2001, nonché delle Linee di indirizzo
e programmazione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario dalla Giunta
Regionale approvati con delibera di Giunta della Regione Campania n. 443 del 02/08/2016.
Il concorso è rivolto agli studenti che si iscrivono per l’anno accademico 2016/2017 presso
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il
Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a Majella e l’Accademia della Moda (per il
solo corso triennale di Design della Moda), l’Università degli Studi di Napoli Parthenope:
- ai sensi del D.M. n. 270/2004 ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione
obbligatoria per l’esercizio della professione, di dottorato di ricerca (attivato ai sensi del D.L.
n. 210/1998 e non beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999);
- ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al
possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dei requisiti
relativi alla condizione economica ed al merito così come definiti agli articoli 2 e 3 del
presente bando. In difetto dei requisiti richiesti, l’ADISU può disporre, in qualsiasi momento
l’esclusione del candidato dal concorso, con provvedimento motivato.
I benefici sono concessi per il conseguimento del titolo di ciascuno dei tipi (triennale,
specialistico, a ciclo unico) dei corsi sopra riportati e unicamente per la prima volta a:
a)
studenti che si iscrivono ai corsi di laurea o diploma di primo livello (per gli
studenti AFAM): per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno accademico di prima
immatricolazione in assoluto (è l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma
di scuola superiore, ci si immatricola per la prima volta a tale tipo di corso presso un ateneo
italiano).
Per il settimo-ultimo semestre il valore della borsa è pari al 50% dell’importo totale.
Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% la durata si eleva a nove semestri;
b)
studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale o diploma di secondo
livello (per gli studenti AFAM), in possesso della laurea o diploma di primo livello: per un
periodo di cinque semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione (è l’anno accademico in cui,
dopo il con- seguimento della laurea triennale, ci si iscrive per la prima volta a tale tipo di
corso presso un ateneo italiano).
Per il quinto-ultimo semestre il valore della borsa è pari al 50% dell’importo totale.
Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri;
c)
studenti che si iscrivono ai corsi di laurea o diploma (per gli studenti AFAM)
magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione (è l’anno accademico in cui,
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dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si immatricola per la prima
volta a tale tipo di corso presso un ateneo italiano).
Per l’ultimo semestre il valore della borsa è pari al 50% dell’importo totale.
Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% la durata si eleva di ulteriori due semestri;
d) studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca attivati alla data di scadenza
del presente concorso ai sensi del D.Lgs. n. 210/1998 e non beneficiari della borsa di studio
prevista dal D.M. n. 224/1998, per un periodo di tempo pari alla durata stabilita dai rispettivi
ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione (è l’anno accademico in cui ci si
iscrive per la prima volta a tale tipo di corso presso un Ateneo italiano).
e) studenti che si iscrivono ai corsi specializzazione obbligatoria per l’esercizio della
professione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici a partire dall’anno di prima iscrizione (è l’anno accademico in cui ci si iscrive per la
prima volta a tale tipo di corso presso un ateneo italiano).
Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea magistrale o specialistica
entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una integrazione della
borsa pari al 50% rispetto a quella ottenuta nell’ultimo anno di corso. La predetta integrazione
non è estesa agli studenti dei corsi di laurea attivati prima dell’applicazione del D.M.
509/1999, del D.M. 270/2004, della L. 508/1999 e del D.P.R. 212/2005.
Il beneficio per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica può essere richiesto
indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano già ottenuto - in caso di variazione di
carriera – una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l’istanza.
Gli studenti che per l’a.a. 2016/2017 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi
dello stesso tipo (triennale, specialistico, a ciclo unico) di quello dal quale provengono, non
sono ammessi al concorso (ad esempio hanno rinunciato agli studi per il primo anno ed
intendono iscriversi nuovamente al primo anno). Essi potranno parteciparvi dall’anno
accademico successivo, sempreché non ne abbiano beneficiato per lo stesso anno nella
precedente carriera.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001 i benefici sono concessi per il
conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi. Non sono, pertanto, ammessi
al concorso i candidati che siano già in possesso di un altro titolo universitario (anche se
conseguito all’estero) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del
corso a cui sono iscritti per l’a.a. 2016/2017.
Il candidato che ha conseguito il titolo di laurea presso uno degli atenei serviti dall’A.Di.S.U.
è tenuto a segnalarlo nel modulo-domanda online. L’Azienda richiederà d’ufficio i dati
relativi al titolo conseguito.
Gli studenti che, ai sensi del D.M. 28/09/2011, risultano contemporaneamente iscritti a corsi
di studio presso le Università e presso gli istituti Superiori di Studi musicali e coreutici,
dovranno dichiarare nella domanda, pena l’esclusione, la loro doppia iscrizione e l’azienda
del diritto allo studio presso cui hanno presentato la domanda di borsa di studio, non potendo
cumulare il beneficio.
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ARTICOLO 2
Criteri per la determinazione della condizione economica
La condizione economica dello studente è certificata dall’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) ed ai fini del presente bando viene ritenuta valida, a pena di
esclusione, solo l’attestazione ISEE per prestazioni universitarie prevista dall’art. 8 DPCM
159/2013.
La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della
domanda.
Ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 159/2013 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve
contenere i redditi prodotti nell’anno 2014 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di
appartenenza ed il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi
alla data del 31/12/2015.
Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all’estero
sono valutate sulla base della documentazione indicata nell’art. 8 DPCM 159/2013.
Studente indipendente/autonomo dal nucleo familiare d’origine.
In presenza di genitori non conviventi con il candidato questi è considerato facente parte del
nucleo familiare dei genitori, salvo che non concorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall' unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto
alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di
studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
La condizione verrà verificata dall’ADISU presso l’Agenzia del Territorio;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito mediante la produzione di redditi fiscalmente
dichiarati da almeno due anni dalla partecipazione al concorso, non inferiori a € 6.500,00 con
riferimento al nucleo familiare di una persona.
Studente orfano
Costituisce nucleo familiare a se stante.
Nucleo familiare dei candidati dottorandi di ricerca.
Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art.
8, punto 4 del DPCM 159/2013, è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai
commi da 2 e 5 dell’art. 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire
il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 DPCM 159/2013.
Convivenza anagrafica
Forma nucleo familiare a sé stante, in conformità all’art. 5 del D.P.R. 223/1989, lo studente
che è in “convivenza anagrafica”, perché risiede stabilmente in istituti religiosi, istituti
assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
Tale regola non si applica nel caso in cui lo studente sia coniugato o fiscalmente a carico di
altre persone.
Studenti Stranieri
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Possono concorrere al conferimento dei benefici gli studenti stranieri, gli studenti italiani
residenti all’estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in
attesa di riconoscimento dello status di rifugiato.
Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio
all’estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della
determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l’attestazione ISEE
attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla
sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello
studente risieda in Italia.
Gli studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il
possesso dei requisiti economici e familiari previsti mediante la seguente documentazione da
inviare contestualmente all’atto della presentazione della domanda di borsa di studio on line
oppure direttamente agli uffici entro il 7 ottobre 2016.
a)
Studenti Unione Europea
Autocertificazione, compilata dallo studente, concernente la consistenza del nucleo familiare,
i redditi lordi percepiti all’estero nel 2014 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli
eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2015, con
specificata la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all’estero alla
medesima data.
Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l’abitazione di
residenza del nucleo familiare.
b)
Studenti Extra Unione Europea
Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono
stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle
Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in lingua italiana
asseverata dall’Autorità stessa.
Per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 la legalizzazione può avvenire
tramite il rilascio di apostille.
Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana
presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle
Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione consolare dovrà fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal
paese di origine. Detta documentazione dovrà riportare: la composizione del nucleo familiare
convenzionale, i redditi lordi percepiti all’estero nel 2014 da ciascuno dei componenti il
nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno di essi alla data del
31/12/2015, con specificata la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile
all’estero alla medesima data. Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione
sostenuti per l’abitazione di residenza del nucleo familiare.
Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva
autodichiarazione- dichiarazione giurata.
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c)
Studenti Extra Unione Europea provenienti da paesi in via di sviluppo di cui al
Decreto del Ministero e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 689 del 16
settembre 2015.
La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a
una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può
essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni
con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura
economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri nelle università italiane. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il
patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’area
dell’euro è valutata sulla base del cambio medio del 2014.
d)
Studenti con status di rifugiato politico o apolide.
Lo status di rifugiato o apolide dovrà essere documentato come segue: permesso di soggiorno
per asilo politico rilasciato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato; ovvero da certificazione di apolidia, rilasciato dal Ministro dell’Interno su richiesta
dell’interessato mediante apposita procedura amministrativa, la cui domanda va fatta tramite
la Questura competente.
Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da ambasciate e consolati.
Ai fini della valutazione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del
patrimonio eventualmente posseduti in Italia.
e)
Studenti richiedenti asilo politico
Gli studenti richiedenti asilo possono fare domanda di borsa di studio con le stesse modalità
dei rifugiati politici. L’eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al
riconoscimento dello status di rifugiato.
Gli studenti italiani residenti all’estero a pena di decadenza devono integrare la domanda
on line con la documentazione sopra indicata da inviare tramite pec, raccomandata a.r. o a
mano presso gli uffici dell’ADISU entro la scadenza del 07/10/2016.
I redditi e/o il patrimonio mobiliare all’estero sono valutati sulla base del tasso di cambio
medio dell’euro nell’anno 2014 come determinato da apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
I fabbricati posseduti all’estero sono valutati convenzionalmente in € 500,00 al metro
quadrato.
Gli studenti stranieri sono sempre tenuti a dichiarare anche i redditi ed il patrimonio
eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Limite ISEE per l’acceso ai benefici
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato
come ai precedenti comma, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero,
non può superare il limite di € 15.900,00.
Limite patrimoniale per l’accesso ai benefici
Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € 27.700,00. Il valore
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dell’ISPE è il risultato della divisione dell’indicatore ISP, riportato nell’attestato ISEE, ed il
parametro della scala di equivalenza.
ISEE corrente
In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad
un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi
sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata dal D.P.C.M. 159/2013.
I valori devono essere comunque inserirti nella domanda di partecipazione al concorso entro i
termini di scadenza di compilazione della domanda on line.
ARTICOLO 3
Requisiti di merito
I benefici sono concessi esclusivamente per una sola volta per ciascuno degli anni dei livelli
di corsi con le modalità di seguito riportate.
PRIMI ANNI
Gli studenti di primo anno che inoltrino la domanda priva del numero di matricola saranno
ammessi con riserva in sede di graduatoria provvisoria. Nei termini previsti per la
presentazione delle domande di riesame dovranno avere cura di comunicare, pena
l’esclusione, il numero di matricola assegnato, secondo le indicazioni che verranno riportate
nell’avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno di laurea o diploma di primo
livello (per gli studenti AFAM), per “anno di prima immatricolazione” si intende l’anno
accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è
immatricolati per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul
territorio italiano.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità
previste dal presente bando.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale o diploma di
secondo livello (per gli studenti AFAM), esclusi quelli a ciclo unico, per “anno di prima
immatricolazione” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di
laurea triennale, ci si è immatricolati per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi
ateneo o istituto universitario operante sul territorio nazionale.
Gli studenti AFAM, che provengono da un corso quadriennale (vecchio ordinamento, ante L.
508/99) non possono partecipare al concorso borse di studio in qualità di studenti di primo
anno.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità
previste dal presente bando.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corsi di specializzazione obbligatoria per
l’esercizio della professione e di dottorato di ricerca, per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima per “anno di prima
immatricolazione” si intende l’anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta ad una
scuola di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione o ad un corso di
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dottorato di ricerca presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante su territorio
italiano.
Studenti beneficiari di primo anno - revoca borsa per mancato merito ex post
Per mantenere il diritto al beneficio della prima rata gli iscritti al primo anno devono
conseguire entro il 30 novembre 2017 almeno 20 crediti.
Studenti beneficiari di primo anno - pagamento 2° rata
Per maturare il diritto al beneficio della seconda rata gli iscritti al primo anno devono
conseguire entro il 10 agosto 2017 almeno 20 crediti.
La presente disposizione non si applica agli studenti in situazione di handicap con inabilità
non inferiore al 66%.
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Corsi triennali di primo livello
Per i corsi attivati con il D.M. 270/2004 o dalla L. 508/99 e dal DPR 212/2005 per le
istituzioni dell’AFAM occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) per chi si iscrive al secondo anno: aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2016, nonché
il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai
corsi;
b) per chi si iscrive al terzo anno: aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2016;
c) per chi si iscrive al settimo-ultimo semestre: aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto
2016.
I crediti valutabili ai fini concorsuali sono quelli acquisiti per l’intero insegnamento e non per
le sue frazioni.
ESEMPIO: Totale crediti dell’insegnamento n. 8, composto da due moduli o parziali di 4
crediti cadauno. Sarà valutabile e quindi dichiarabile ai fini del concorso borsa di studio
l’insegnamento solo se sostenuto completamente e non parzialmente in uno dei suoi moduli.
Eventuali debiti formativi assegnati dalle Facoltà all’atto dell’iscrizione non sono validi al
fine del computo dei crediti richiesti per la partecipazione al concorso.
Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio, non sono valutabili ai fini del
computo.
I crediti sostenuti nell’ambito di programmi comunitari di mobilità internazionale (Erasmus,
Socrates, o similari) possono essere dichiarati dagli studenti solo se convalidati dagli organi
accademici della propria Università, tenendo conto della data limite fissata dal bando del 10
agosto 2016.
Gli studenti che nel corso dell’anno accademico hanno effettuato passaggio di corso, prima di
compilare l’elenco dei crediti e/o esami maturati, devono verificare l’avvenuta convalida
presso la segreteria studenti.
Sono considerati studenti di ultimo semestre i candidati che potrebbero iscriversi per l’a.a.
2016/2017 al primo anno fuori corso (gestiranno la richiesta on-line come quarto anno ultimo
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semestre e ove assegnatari avranno titolo ad una borsa pari al 50% del valore complessivo).
La loro pratica seguirà il seguente iter amministrativo:
- se gli studenti interessati si dovessero laureare entro il terzo anno (a.a. 2015/2016 ivi
compreso il prolungamento della sessione straordinaria di febbraio 2017) decadranno da ogni
utile collocazione in graduatoria e sarà loro cura comunicare tempestivamente all’ADISU
l’avvenuto conseguimento della laurea.
- se gli stessi fossero poi nella condizione (nei termini utili fissati dall’ateneo di riferimento)
di potersi iscrivere per il predetto a.a. 2016/2017
al primo anno della laurea
magistrale/specialistica, dovranno comunicare perentoriamente entro il 31 marzo 2017 a pena
di esclusione tale volontà, attraverso la formalizzazione di un’istanza di richiesta di
conversione della precedente domanda da ultimo semestre della laurea triennale a primo anno
della laurea magistrale/specialistica, fornendo gli estremi dell’avvenuta iscrizione e del
numero di matricola assegnato. Conseguentemente essi saranno integrati come idonei,
secondo le modalità previste all’art. 5 del presente bando, nella prima graduatoria (studenti di
primo anno) secondo quanto riportato nell’attestato ISEE indicato all’atto della domanda e
potranno diventare beneficiari soltanto a seguito di eventuale scorrimento delle graduatorie se
in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.
I pagamenti in favore dei partecipanti come ultimo semestre vengono sospesi fino a quando
non è conclusa l’ultima seduta utile di laurea dell’a.a. 2015/2016 e, se non laureati, non
abbiano regolarizzato la loro iscrizione per l’a.a. 2016/2017.
Corsi di Laurea magistrale o diploma di secondo livello
Con esclusione di quelli a ciclo unico, occorre possedere i seguenti requisiti valutati sulla base
della prima iscrizione in assoluto:
a) per chi si iscrive al secondo anno: aver acquisito 30 crediti entro il 10 agosto 2016;
b) per chi si iscrive all’ultimo semestre: aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2016.
Eventuali debiti formativi assegnati dalle Facoltà all’atto dell’iscrizione al corso di laurea
magistrale o diploma di secondo livello non sono validi al fine del computo dei crediti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio non sono valutabili ai fini del
computo.
Sono considerati studenti di ultimo semestre i candidati che potrebbero iscriversi per l’a.a.
2016/2017 al primo anno fuori corso (gestiranno la richiesta on-line come terzo anno ultimo
semestre) e ove assegnatari avranno titolo ad una borsa pari al 50% del valore.
Se si dovessero laureare entro il secondo anno (a.a. 2015/2016, ivi compreso il prolungamento
della sessione straordinaria di febbraio 2017), decadranno da ogni utile collocazione in
graduatoria e sarà loro cura comunicare tempestivamente all’ADISU l’avvenuto
conseguimento della laurea.
I pagamenti in favore dei partecipanti come ultimo semestre vengono sospesi fino a quando
non è conclusa l’ultima seduta utile di laurea dell’a.a. 2015/2016 e, se non laureati, non
abbiano regolarizzato la loro iscrizione per l’a.a. 2016/2017.
I crediti di cui ai comma precedenti sono validi solo se sostenuti per il corso di studio per il
quale gli studenti chiedono il beneficio.
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Gli studenti AFAM, che provengono da un corso quadriennale (vecchio ordinamento, ante L.
508/99) possono partecipare al concorso solo se iscritti al secondo anno di un biennio
specialistico ed in possesso dei requisiti di merito e di reddito riportati.
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
I candidati devono possedere i seguenti requisiti valutati sulla base della prima iscrizione in
assoluto:
a) per chi si iscrive al secondo anno: aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2016;
b) per chi si iscrive al terzo anno: aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2016;
c) per chi si iscrive al quarto anno: aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2016;
d) per chi si iscrive al quinto anno: aver acquisito 190 crediti entro il 10 agosto 2016;
e) per chi si iscrive all’ulteriore semestre: aver acquisito 245 crediti entro il 10 agosto 2016;
(riporterà in domanda anno 6 ulteriore semestre).
Corsi di dottorato di ricerca e specializzazione obbligatoria
Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, il requisito di merito è costituito
dall’avvenuta ammissione all’a.a. 2016/2017, che andrà dimostrata attraverso la presentazione
di specifica attestazione rilasciata dall’ateneo di riferimento.
I requisiti di merito riportati ai punti precedenti sono determinati con una riduzione pari al
40% per gli studenti portatori di handicap con disabilità non inferiore al 66%.
ARTICOLO 4
Disciplina e gestione dei “bonus”
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito si può utilizzare, su espressa richiesta, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di
corso frequentato con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del secondo anno
accademico del corso di laurea triennale o di primo livello;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del terzo anno
accademico del corso di laurea triennale o di primo livello;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici degli anni
accademici successivi del corso di laurea triennale o di primo livello.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata
in quelli successivi.
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o di diploma di secondo livello possono
utilizzare, su espressa richiesta, il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo
livello.
Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti non
hanno titolo a “bonus”.
17
ESEMPIO: I singoli bonus non sono cumulabili tra loro. Se si sceglie di richiedere i bonus al
secondo anno, se ne possono utilizzare al massimo cinque e per il resto della carriera (laurea e
laurea magistrale/specialistica) non si avrà più a disposizione alcun bonus. Se ne vengono
richiesti un numero inferiore a cinque, per il resto della carriera si potrà utilizzare solo la
differenza di bonus tra i cinque, massimo utilizzabili, e quelli realmente usati. Se non vengono
richiesti bonus al secondo anno, al terzo se ne potranno richiedere fino ad un massimo di 12.
Se non vengono richiesti bonus al terzo anno, al quarto ultimo semestre se ne potranno
richiedere fino ad un massimo di 15.
I “bonus” devono espressamente essere richiesti e non possono essere assegnati d’ufficio.
Ogni candidato potrà visualizzare all’atto della compilazione della domanda on line la
quantità di bonus richiesti e quelli ancora residui. L’eventuale utilizzo di bonus difforme
rispetto alle regole sopra riportate comporterà l’esclusione del candidato.
Gli studenti laureati con titoli di primo livello, conseguiti presso un altro ateneo per poter
richiedere l’utilizzo di bonus, dovranno presentare all’ADISU un’attestazione dell’ente o
azienda per il diritto allo Studio dell’ateneo di provenienza, che dimostri la disponibilità o
meno di bonus maturati ma non fruiti.
ARTICOLO 5
Passaggi e trasferimenti
Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di
ordinamento didattico, di corso di laurea, trasferimenti da altro ateneo o siano stati iscritti in
qualità di fuori corso intermedio o ripetente potranno essere ammessi al concorso se in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- non aver cumulato, dalla prima immatricolazione in assoluto, un numero di anni di
iscrizione, compreso quello relativo all’a.a. 2016/2017, superiore a quanto previsto
all’articolo 1 del presente bando;
- aver superato il numero minimo di crediti, con riferimento non all’anno in cui risultino
iscritti per il 2016/2017, ma all’anno di permanenza nell’università, compreso l’anno
accademico suddetto.
Sono ammessi al concorso, senza prendere in considerazione il periodo di interruzione, i
candidati che ricongiungono la carriera dopo:
a) un anno di svolgimento del servizio militare di leva o servizio civile (da documentare);
b) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso delle studentesse (da documentare);
c) infermità gravi e prolungate del candidato debitamente certificate (documentazione
sanitaria d’infermità gravi e prolungate) a condizione che non siano stati compiuti atti di
carriera universitaria (cambio di corso, sostenimento esami, presentazione di piani di studio,
ecc.) tra l’inizio e la fine di detto periodo (che andrà verificata presso la segreteria studenti di
appartenenza con particolare riferimento a: durata del periodo di interruzione; mancanza atti
di carriera universitaria; mancato versamento tasse).
In tali fattispecie l’anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art.
1.2, viene calcolato a partire dalla fine del periodo di interruzione.
18
La predetta disposizione non si applica agli studenti rinunciatari o decaduti che si
reimmatricolano.
Il candidato che si trasferisce da una università all’altra nell’ambito della Regione Campania e
che abbia prodotto istanza di borsa di studio all’ADISU del proprio ateneo può inoltrarla a
questa Azienda chiedendo il trasferimento entro i trenta giorni successivi alla data limite di
pubblicazione delle graduatorie provvisorie fissata dall’art. 16, comma 4, lett. b) del DPCM
09/04/2001 (entro il 30/11/2016)
Pari opportunità è inoltre concessa agli studenti di primo anno che, non avendo superato le
prove di selezione per l’accesso ad un corso di laurea (condizione che andrà debitamente
documentata), formalizzino la loro iscrizione presso una sede universitaria della Regione
Campania.
I candidati provenienti da atenei con sede fuori dalla Regione Campania sono obbligati a
versare l’importo della tassa regionale entro il 5 dicembre 2015.
Eventuali trasferimenti di domande tra le aziende della regione, potranno avvenire nel rispetto
dei termini di scadenza di presentazione delle stesse previsti dall’azienda ricevente.
I candidati la cui istanza di trasferimento perverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.
ARTICOLO 6
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web, ai sensi dell’art. 3 bis,
della legge n. 241/1990 e dell’art. 45 comma 1 del D.lgs. 82/2005. Il modulo-domanda online, reperibile ai sensi degli artt. 54 comma 2ter, 57 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005 sul sito
dell’Azienda www. adisulorientale.gov.it, deve essere confermato entro le ore 15:00 del 30
settembre 2016 a pena di esclusione. Se confermato oltre tale termine, il sistema apporrà sul
modulo-domanda la dicitura “fuori termine”, che sancisce l’esclusione dal concorso.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno o, pur
presenti nel sistema, non saranno confermate nei termini.
Ai fini della certificazione della tempestività della presentazione della domanda il candidato
riceverà la copia di conferma all’indirizzo di posta elettronica che avrà indicato. Avrà cura di
stampare e conservare la domanda ricevuta che riporta la data, l’ora ed il protocollo di
presentazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.Lgs n. 82 del 2005, durante la compilazione del modulo
della domanda on line verrà richiesto di inserire i dati di riferimento del documento di identità
del partecipante-dichiarante. Ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 sono
equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica personale, atteso che la fase di
accreditamento prevede l’identificazione del soggetto richiedente il servizio ai sensi dell’art.
64, comma 2 e 65, comma 1, lett. c) del D.Leg. 07/03/2005, n. 82. Tutte le comunicazioni
inviate da parte dell’ADISU all’indirizzo indicato dal candidato assumono valore ufficiale.
A pena di esclusione, il candidato è tenuto a comunicare il numero identificativo
dell’attestazione ISEE. Se all’atto della partecipazione on line al concorso non sia ancora
19
disponibile l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS (per qualsiasi causa), sarà comunque
possibile confermare la domanda autocertificando nella stessa domanda on line a pena di
decadenza di aver presentato nel termine di scadenza la DSU (dichiarazione sostitutiva unica).
In ogni caso il numero identificativo dell’attestazione ISEE, qualora non inserito all’atto della
formulazione della domanda on line, deve essere obbligatoriamente comunicato, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 15.00 del 17/10/2016, mediante l’apposita procedura on
line.
Le informazioni reddituali ed i trattamenti erogati dall’INPS da inserire in DSU sono di
norma acquisite dagli Archivi dell’Agenzia delle Entrate e/o di INPS: tuttavia, è prevista la
compilazione di un Modulo Integrativo (Modulo FC3 – Quadro FC8 “Redditi, trattamenti e
spese” – della DSU) per autodichiarare tali dati in alcuni casi particolari di seguito indicati:
a.
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli
adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali (es. sono stati percepiti esclusivamente
redditi di lavoro dipendente e/o pensione certificati da un sostituto d’imposta tramite il
modello CUD ovvero da più sostituti purché l’ultimo abbia effettuato il conguaglio);
b.
mancata ricezione dell’attestazione ISEE trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione della DSU; tale autodichiarazione integrativa è finalizzata al rilascio di
un’attestazione ISEE provvisoria valida fino al momento del rilascio dell’attestazione
precedentemente richiesta;
c.
rilevazione di inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle
Entrate utilizzati per il calcolo di un ISEE già rilasciato dall’INPS. Nel caso in cui il
dichiarante, dopo aver visionato l’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti
dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non autodichiarati
quali redditi, trattamenti, spese) può, entro 10 giorni dal ricevimento dell’attestazione
dell’INPS, presentare il Modulo integrativo per chiederne la rettifica, autodichiarando le
componenti per cui ha rilevato tali inesattezze. In tal caso seguirà un’ulteriore verifica negli
archivi e, se dovessero permanere delle discordanze, le informazioni verranno comunicate alla
Guardia di Finanza per i controlli del caso. Analogamente, anche il componente del nucleo
che, ritenendo inesatti i propri dati, intende chiedere la loro rettifica, può a tal fine compilare
il Modulo integrativo. In entrambi i casi, a seguito della presentazione del Modulo integrativo,
la nuova attestazione rilasciata riporterà anche i dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e
dall’INPS per cui il dichiarante ha rilevato inesattezze.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a) il Modulo integrativo è compilato in sede di
sottoscrizione della DSU e quindi entro il 30/09/2016.
Nel caso di cui alla precedente lettera b) il candidato sarà escluso dalle graduatorie
provvisorie e potrà intervenire per richiedere la variazione di tale esito, entro i termini per il
riesame di cui all’art. 8 del presente bando, inviando il protocollo INPS-ISEE
dell’attestazione ISEE provvisoria ottenuta compilando successivamente al 17/10/2016 il
Modulo integrativo ed autocertificare tutti i dati di reddito e patrimonio dichiarati nel modulo
integrativo. In tal caso il candidato sarà automaticamente sottoposto ad accertamento
economico-patrimoniale.
20
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera c) il candidato potrà, riaccedere al sistema ed
indicare il numero di protocollo relativo all’attestazione ISEE definitiva valida ai fini
dell’erogazione della prestazione, ed in particolare:
1.
entro il 30/09/2016 ore 15:00 nel modulo-domanda online;
2.
entro il 17/10/2016 ore 15:00 nell’apposita sezione del modulo-domanda online;
3.
entro i termini e nei modi del riesame disciplinato dall’art. 8.
In tutti i casi di cui sopra il candidato è tenuto a segnalare nel modulo domanda le difformità.
ARTICOLO 7
Ripartizione fondi e assegnazione posto alloggio
Il fondo destinato alle borse di studio è costituito dal gettito della tassa regionale versata dagli
studenti direttamente nella casse dell’ADISU.
Esso viene ripartito in misura proporzionale tra tutti gli studenti iscritti agli atenei di
riferimento a ciascun corso di laurea mediante l’elaborazione di graduatorie distinte per
ateneo secondo i seguenti criteri:
A) graduatoria unica primi anni. Vi concorrono gli studenti iscritti per la prima volta al
primo anno di tutti i corsi, senza alcuna differenziazione per singolo corso di studi, ordinata in
modo crescente sulla base del solo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
B) graduatorie anni successivi. Vi concorrono gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i
corsi, ripartite per singoli corsi di studio e per anni. Esse sono ordinate in modo decrescente in
base al merito, con esclusione dei dottorandi che vi sono immessi per il solo requisito della
iscrizione sulla base dei criteri definiti all’art. 3 del presente bando, tenendo conto:
a) del numero dei crediti superati;
b) delle votazioni conseguite.
Tale ripartizione, con eccezione degli iscritti al Conservatorio di San Pietro a Majella,
assicurerà una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale/specialistica, di
specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione e di dottorato di ricerca, e di
ogni anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei benefici. Eventuali
resti non assegnabili nell’ambito di ogni singolo corso di laurea, saranno assegnati, ove
possibile, nel rispetto delle posizioni acquisite in graduatoria generale.
Gli studenti che risulteranno idonei per effetto dell’attribuzione di crediti a titolo di “bonus”
sa- ranno collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei colleghi che non ne
hanno fruito in modo crescente sulla base dei bonus richiesti ed utilizzati.
Le operazioni di ripartizione sopra descritte verranno eseguite utilizzando i fondi pervenuti
nelle casse dell’Azienda alla data del 05/12/2016.
Successivamente si procederà all’assestamento delle graduatorie definitive e in caso di
disponibilità di ulteriori risorse si procederà al riparto degli ulteriori fondi pervenuti.
Il diritto degli assegnatari e degli idonei che dovessero diventarlo è condizionato e sorge
esclusivamente a seguito della effettiva disponibilità nelle casse dell’ADISU delle risorse
necessarie per la liquidazione.
A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei seguenti criteri
che verranno applicati nell’ordine in cui sono riportati:
- condizione economica riferita all’ISEE;
- beneficiari al concorso per l’anno accademico 2015/2016;
- idonei al concorso per l’anno accademico 2015/2016;
- il più giovane d’età
21
L’elemento che determina la posizione in graduatoria dei candidati iscritti ad anni successivi
al primo è l’indice di meri to (IM), che viene calcolato con la seguente formula:
im={[(nc-ncd)/(nct-ncd)]+[(Vm-(K*12)-18)/12]}+2
Dove:
NC= numero dei crediti conseguiti entro il 10 agosto 2016; NCD= numero dei crediti dovuti
ai sensi del presente bando; NCT= numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;
VM= votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli uffici
universitari; K= coefficiente che assume valore 1 per gli studenti che usufruiscono di
“bonus” e valore 0 per quelli che non ne usufruiscono.
I crediti attribuiti a titolo di bonus non vanno compresi nel novero dei crediti indicati come
NC.
A parità di coefficiente di merito normalizzato sarà data la preferenza allo studente con
somma di voti maggiore. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla
base ISEE.
I partecipanti al presente bando di concorso che optano anche per l’assegnazione del posto
alloggio concorrono all’attribuzione dello stesso previa disponibilità e subordinatamente
all’assegnazione avvenuta in favore dei partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione
degli alloggi universitari con scadenza al 09/09/16, alle cui norme si fa rinvio per tutto quanto
non espressamente previsto dal presente bando.
ARTICOLO 8
Pubblicazione graduatorie ed eventuale rettifica dei dati
La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà entro il 31 ottobre 2016 sul sito web
dell’Azienda.
Con la graduatoria provvisoria sono determinati gli idonei al concorso.
Il candidato ha facoltà di richiedere la modifica dei dati inseriti nel modulo-domanda online a
pena di inammissibilità attraverso istanza di riesame da presentarsi entro 20 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande di rettifica che non perverranno
nei termini.
La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà entro il 31 dicembre 2016. Con la
graduatoria definitiva e con il riparto dei fondi si procederà anche all’individuazione dei
beneficiari/assegnatari della borsa.
ARTICOLO 9
Valore delle borse di studio e casi di incompatibilità
Il valore delle borse è stabilito nel modo seguente:
- studenti fuori sede € 5.126,00
- studenti pendolari € 2.827,00
- studenti in sede € 1.935,00 più un pasto giornaliero gratuito (da novembre 2017).
Sono considerati:
Studenti in sede
Appartengano ai nuclei familiari convenzionali residenti nel Comune di Napoli, sede del
corso di studio frequentato o nei Comuni con esso confinati (Arzano, Casandrino, Casavatore,
Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, S.
Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla);
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Studenti pendolari
Appartengano a nuclei familiari convenzionali residenti nei Comuni della Regione Campania
che per la loro ubicazione consentono il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di
studio frequentato e che pertanto non prendono alloggio nei pressi di tale sede;
Studenti fuori sede
Posseggono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Risiedono in comuni che distino più di 30 km da Napoli o nelle isole indicati nella tabella
allegata al presente bando;
b) Alloggiano nel comune sede del corso o in località con esso confinante a titolo oneroso
comprovato da contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 mesi
ricompresi nell’anno accademico 2016/17 regolarmente registrato. Si precisa che l’anno
accademico inizia il 1 novembre di ogni anno solare e finisce il 31 ottobre dell’anno solare
successivo e dunque il periodo di 10 mesi deve essere compreso in tale lasso temporale
oppure, alternativamente, abbiano preso alloggio a qualsiasi titolo presso le residenze
universitarie messe a disposizione dall’Amministrazione per analogo periodo temporale. Il
requisito di cui alla lettera b) può essere maturato anche con una permanenza in parte in
alloggio privato in parte presso le residenze universitarie alle stesse condizioni sopra riportate
purché per il prescritto periodo complessivo di 10 mesi;
c) Domicilio di cui al punto b) eletto per almeno 10 mesi nell’anno accademico 2016/17.
Il candidato fuori sede, che abbia già preso alloggio a titolo oneroso, dovrà indicare nel
modulo domanda on line i seguenti dati: a) gli estremi per l’individuazione del contratto; b) i
dati di registrazione all’Agenzia delle Entrate; c) il periodo di validità della locazione.
Le somme vengono corrisposte integralmente o in parte sulla base del seguente prospetto:
IMPORTO DELLA BORSA IN EURO
ISEE massimo
€uro 15.900,00
Minore o uguale a:
2/3 della soglia
7/9 della soglia
(*)
8/9 della soglia
(*)
Reddito soglia
(*)
(*)
10.600,
12.360,
00
14.100,
00
15.900,
00
00
STUDENTE
STUDENTE
STUDENTE
“FUORI
“PENDOLARE
“IN SEDE”
Importo
SEDE”
complessivo
5.126,00
4.876,00
4.626,00
4.376,00
Importo
”
complessivo
2.827,00
2.647,00
2.467,00
2.287,00
Importo
complessivo
1.935,00
1.755,00
1.575,00
1.395,00
Sull’acconto e sul saldo sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno
corrisposto per i servizi eventualmente fruiti a tariffa piena e quanto avrebbero dovuto
corrispondere in base alla posizione conseguita nel concorso.
Alle borse di studio si applica l’esenzione dalla imposizione sui redditi, come da Circolare del
Ministero delle Finanze n. 109/E del 06/04/1995 relativa al “trattamento tributario delle borse
di studio corrisposte a studenti universitari”.
Alle borse di studio si applica l’esenzione dall’Imposta Regionale sulle attività produttive
(IRAP), ai sensi dell’art. 16 della L. 38/2000.
23
La borsa di studio è incompatibile con ogni altra borsa concessa, a qualsiasi titolo, da enti
pubblici o privati, incluse le borse rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari
Esteri italiano, fatte quanto diversamente stabilito dalla Regione Campania nell’ambito della
programmazione a.a. 2016/2017: - misure individuali, anche monetarie, promosse dalla
Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il
prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la
borsa di studio; - contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall’Università
agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza; - contributi per la mobilità internazionale. Non
possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso
anno di corso, anche presso altro corso di laurea o di facoltà.
ARTICOLO 10
Modalità erogazione borse di studio
Le borse di studio saranno corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001 agli
studenti risultati beneficiari come segue:
a) agli studenti risultati vincitori nella graduatoria dei primi anni:
- la prima rata pari al 50% dell’importo in danaro sarà posta in pagamento, sul codice IBAN
indicato, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive entro il 31/12/2016,
subordinatamente alla effettiva disponibilità nelle casse dell’ADISU;
- la seconda rata, pari al restante 50% in danaro, sarà posta in pagamento, sul codice IBAN
indicato, tenendo conto dei conguagli previsti dal precedente articolo 9 e dopo aver acquisito
dalla segreteria studenti la verifica del conseguimento, entro il 10 agosto 2017, di 20 crediti ex
post;
b) agli studenti risultati vincitori nella graduatoria degli anni successivi al primo:
- la prima rata pari al 50% dell’importo spettante in danaro sarà posta in pagamento, sul
codice IBAN indicato, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, entro il 31/12/2016,
subordinatamente alla effettiva disponibilità nelle casse dell’ADISU;
- la seconda rata pari al restante 50% in danaro sarà posta in pagamento, sul codice IBAN
indicato, tenendo conto dei conguagli di cui al precedente articolo 9, entro il 30/06/2017,
subordinatamente effettiva disponibilità nelle casse dell’ADISU e detraendo l’importo di
700,00 euro per il servizio ristorazione.
In presenza di morosità nei confronti dell’Azienda derivante da importi non spettanti
negli anni precedenti non verranno erogati altri benefici al fine di procedere a
compensazione tra importi dovuti e quelli spettanti.
Ai fini dell’accredito dei benefici di cui al presente bando, il candidato idoneo e/o idoneo
assegnatario è tenuto a comunicare, all’atto della formulazione della domanda on-line, a
pena di irricevibilità delle somme, il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale
aperto in Italia o di altro strumento di pagamento elettronico prescelto (con associato codice
IBAN) intestato a se stesso o cointestato su cui fare transitare gli eventuali pagamenti in suo
favore.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di inserire e tenere aggiornato costantemente nel proprio
fascicolo elettronico accessibile sul sito internet dell’amministrazione il codice IBAN per
24
consentire l’accredito degli importi a lui spettanti. In caso di codice IBAN errato o di ogni
altra impossibilità da parte dell’Azienda di far accreditare sul conto del beneficiario gli
importi, gli stessi saranno bonificati nuovamente non prima di 12 mesi dal primo tentativo e a
condizione che l’interessato abbia rimosso la causa di impedimento e che l’Azienda abbia
esaurito le procedure di pagamento ordinarie delle somme da riconoscere ad altri beneficiari
anche di ulteriori anni accademici. I costi bancari conseguenti al mancato accredito degli
importi e per le ulteriori operazione di riaccredito addebitati all’Azienda saranno ripetuti da
quest’ultima nei confronti dei beneficiari mediante trattenuta dalla quota spettante.
ARTICOLO 11
Accertamenti e sanzioni
L'Azienda provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari
degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie ed avvalendosi della normativa vigente ed
in particolare dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 68/2012.
In particolare l'Azienda procederà allo scambio di informazioni con gli Organi e le
Amministrazioni competenti (Agenzia delle Entrate, INPS, Anagrafe dei Comuni, Università,
etc.) per verificare:
- l’esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE;
- la corrispondenza tra redditi e patrimonio dichiarati e quelli realmente posseduti;
- la corrispondenza tra i crediti universitari dichiarati e quelli risultanti dagli archivi delle
università.
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9
aprile 2001, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Gli interventi ed i servizi (alloggio e ristorazione) ottenuti in base a dichiarazioni che dagli
accertamenti risultino non veritiere e che determinino, dunque, una variazione di fascia o un
superamento della soglia limite ISEE e/o ISPE, verranno rispettivamente ridotti o revocati,
effettuando il recupero, parziale o totale delle somme eventualmente già erogate dei servizi
goduti non spettanti (valore monetario).
Inoltre, lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento
limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia)
sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un
massimo di 5.000,00 euro calcolata in misura proporzionale ai vantaggi economici
indebitamente conseguiti (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica
apportata dall’art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4
aprile 2012, n. 35).
Fermo restando la sanzione di cui sopra, lo studente, che a seguito della verifica non si trovi
nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione
dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), sarà soggetto ad un ulteriore
sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita
25
(ex art.10 del D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi.
In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera l’Azienda provvederà a segnalare
i fatti all’Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) così da verificare l’eventuale
sussistenza di reati.
Inoltre l’Amministrazione opererà i controlli con l'ausilio della Guardia di Finanza per le
verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso
dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.
Gli elenchi dei beneficiari degli interventi saranno, comunque, inviati all’Amministrazione
finanziaria, così come imposto dall’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 68/2012 .
ARTICOLO 12
Cause di esclusione
Sono esclusi dal concorso, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite,
gli studenti:
- che non risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/2017;
- che risultino iscritti, per l’a.a. 2016/2017, ad un anno o ad un semestre superiore ai limiti
fissati all’art. 1, terzo capoverso, del presente bando, rispetto al primo anno di
immatricolazione ed al livello del corso di studi seguito;
- che si iscrivano per la seconda volta allo stesso livello di corso di studi, eccezion fatta per i
diplomi che consentono una eventuale prosecuzione per il conseguimento della laurea o per il
conseguimento della laurea di livello superiore;
- che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso
anno di corso per il quale viene proposta la domanda ai sensi del presente bando;
- che, in seguito a variazione di carriera universitaria, si iscrivano nuovamente al primo anno
di un corso di studi dello stesso tipo dal quale provengono;
- che siano incorsi, in uno degli anni precedenti in provvedimenti disciplinari, comminati dalle
Autorità accademiche e/o Enti o Aziende per il Diritto allo Studio Universitario e superiori
all’ammonizione, oppure in provvedimenti di revoca di assegni o borse di studio ex art. 10,
comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012;
- che abbiano percepito assegno o premio, anche se concessi da altri Enti/Aziende e,
comunque, non compatibili con la borsa di studio erogata dall’ADISU “L’Orientale” e
“Parthenope”;
- che risultino titolari di borse di studio pubbliche/private per lo stesso anno accademico e/o di
corso, dichiarate espressamente incompatibili con la borsa di studio;
- che non abbiano compilato e confermato la domanda/ricevuta on-line di partecipazione al
concorso entro il termine di scadenza previsto dal bando di concorso;
- i cui dati relativi all’attestazione ISEE, presenti negli archivi INPS, o i dati relativi agli
esami sostenuti, presenti negli archivi delle segreterie studenti delle istituzioni accademiche di
riferimento, risultino discordi con quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda;
- che non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell’ADISU, i
chiarimenti a corredo della domanda;
26
- che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l’esclusione dal concorso è
prevista dal DPCM 09/04/2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata
dalla Giunta della Regione Campania;
- che non risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
ARTICOLO 13
Cause di decadenza
Decadono dal beneficio, con restituzione all’A.Di.S.U delle somme eventualmente percepite,
gli studenti che:
- risultino inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo
od altro;
- risultino, per l’anno di riferimento della borsa, vincitori di altro assegno o borsa o beneficio
assistenziale incompatibile con la borsa assegnata dall’ADISU. In tal caso, sempre che non si
ravvisino gli estremi del tentativo di truffa, essi avranno il diritto di optare per l’uno o per
l’altro beneficio;
- rinuncino al prosieguo degli studi entro l’anno accademico di riferimento della borsa di
studio o rinuncino al beneficio concesso. In tali casi, ove lo studente avesse già incassato
quote, dovrà rimborsarle all’ADISU contestualmente all’atto di rinuncia;
- hanno presentato domanda di borsa di studio, per anno accademico 2016/2017, in qualità di
ultimo semestre, e conseguono la laurea di primo livello e/o laurea magistrale entro l’anno
accademico 2015/2016, ivi compreso il prolungamento della sessione straordinaria, ancorché
regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/2017;
- si trasferiscono ad università per cui non è competente l’A.Di.S.U “L’Orientale” o
l’A.Di.S.U. Parthenope;
- si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l’esclusione dal concorso è prevista
dal DPCM 9/04/2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta
della Regione Campania o dal presente bando.
- non ritirino o non comunichino o comunichino in modo errato il proprio iban impedendo la
liquidazione della quota loro assegnata entro un anno dalla data degli avvisi di pagamento
pubblicati sul sito web dell’Azienda.
I caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi
effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste dall’art.
7 del presente bando, devono essere restituite.
In casi eccezionali, debitamente documentati, il termine del 30 novembre 2017, può essere
differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto, al
fine di evitare la revoca di cui precedente punto.
ARTICOLO 14
Benefici correlati
Agli studenti risultati beneficiari/assegnatari, oltre alla percezione della borsa di studio, sono
riconosciuti i seguenti benefici:
27
Tasse a.a. 2016/2017:
- tassa regionale: rimborso della tassa regionale pagata all’atto dell’iscrizione (art. 3, comma
22 della L. n. 549/1995);
- rimborso delle tasse universitarie da parte dell’università di riferimento ai sensi dell’art. 8,
comma 1 e 15, comma 6, del DPCM del 9/04/2001 e dei contributi eventualmente versati;
Servizio ristorazione anno 2016/2017:
- Studenti di primo anno:
a) in sede > il servizio è gratuito;
b) fuori sede > il servizio è a pagamento, pari ad euro 2,00 per ogni singolo pasto tradizionale
e ad euro 1,50 per ogni singolo pasto fast food. Al momento della transazione l’utente non è
tenuto a corrispondere il prezzo, perché il pagamento avviene mediante la detrazione dei
suddetti importi dalla quota di 700,00 euro accantonata per il servizio ristorazione. La
differenza tra quanto effettivamente consumato e quanto accantonato sarà corrisposta
all’utente entro marzo 2018.
c) pendolare > è ammesso al servizio alla tariffa minima di € 2,00 per il pasto tradizionale ed
euro 1,50 per il fast food, da pagarsi all’atto della consumazione del pasto;
- Studenti di anni successivi:
a) in sede > il servizio è gratuito;
b) fuori sede > il servizio è a pagamento, pari ad euro 2,00 per ogni singolo pasto tradizionale
e ad euro 1,50 per ogni singolo pasto fast food. Al momento della transazione l’utente non è
tenuto a corrispondere il prezzo, perché il pagamento avviene mediante la detrazione dei
suddetti importi dalla quota di 700,00 euro accantonata per il servizio ristorazione. La
differenza tra quanto effettivamente consumato e quanto accantonato sarà corrisposta
all’utente entro marzo 2018.
c) pendolare > è ammesso al servizio alla tariffa minima di € 2,00 per il pasto tradizionale ed
euro
1,50 per il fast food.
Agli studenti risultati idonei non beneficiari sono riconosciuti i seguenti diritti:
Tasse a.a. 2016/2017
- tassa regionale: rimborso della tassa regionale pagata all’atto dell’iscrizione (art. 3, comma
22 della Legge 28/12/1995, n. 549);
- rimborso delle tasse universitarie da parte dell’università di riferimento ai sensi dell’art. 8,
comma 1 e 15, comma 6, del DPCM del 9/04/2001 e dei contributi eventualmente versati;
Servizio ristorazione anno 2016/17:
- Studenti di primo anno in sede, fuori sede, pendolare: sono ammessi al servizio alla tariffa
minima di € 2,00 per il pasto tradizionale e di € 1,50 per il fast food.
- Studenti di anni successivi in sede, fuori sede, pendolare: il servizio è gratuito.
ARTICOLO 15
Contributi per la mobilità internazionale
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L’ADISU, per l’anno accademico 2016/2017, per una sola volta per ciascun corso, concede
integrazioni dell’importo delle borse agli studenti beneficiari per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale sia nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione
Europea, che di programmi anche non comunitari.
Hanno titolo all’integrazione i candidati che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano beneficiari della borsa nell’anno accademico per il quale partecipano a tali programmi
di mobilità;
- il periodo di studio e/o tirocinio all’estero sia riconosciuto dall’Università di riferimento con
l’attribuzione di crediti nell’ambito del corso di studi in Italia (anche se ai fini della
predisposizione della prova conclusiva);
A tal fine di far fronte all’impegno economico derivante dai contributi per la mobilità
internazionale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della
soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l’ADISU provvederà
ad accantonare una quota dei fondi disponibili al fine di destinare ai beneficiari una
integrazione della borsa di importo massimo di € 500,00 su base mensile per la durata del
periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università
italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di
destinazione. L’importo della suddetta integrazione viene concesso fino alla concorrenza di
euro 500,00 con la borsa erogata dall’università di riferimento. Il rimborso delle spese di
viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di € 100 per i paesi europei e sino
all’importo di € 500 per i paesi extraeuropei.
Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l’ADISU procederà
all’attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità fissate
all’art. 7 del presente bando.
Tali benefici sono attribuiti, compatibilmente alle risorse finanziarie, anche agli studenti
idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata.
L’ADISU provvederà ad erogare il contributo al termine del periodo di mobilità previa
verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma e a condizione che il periodo
di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito
del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova
conclusiva.
Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui ai punti precedenti, potranno produrre
istanza, su apposito modulo predisposto on-line dall’Azienda, per i Contributi Integrativi per
la Mobilità Internazionale a partire dal 7 ottobre 2016 e, improrogabilmente, entro il 20
dicembre 2016 a pena di esclusione.
ARTICOLO 16
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Direttore dott. Umberto Accettullo.
ARTICOLO 17
29
Riservatezza dei dati
Il trattamento dei dati personali richiesti è destinato al complesso delle operazioni, svolto con
mezzi elettronici e automatizzati, ed è finalizzato alla elaborazione delle graduatorie per
l’assegnazione delle borse di studio universitarie di cui al D.Lgs. 68/2012 e del DPCM
09/04/2001 che ne regola l’attuazione.
La resa dei dati è obbligatoria per la partecipazione al concorso e per l’attribuzione della
posizione in graduatoria. La mancata acquisizione degli stessi comporta l’esclusione dal
concorso medesimo e dal relativo inserimento nelle graduatorie.
Le graduatorie, predisposte secondo quanto fissato all’art. 5, saranno pubblicate sul sito web
dell’Azienda.
I dati possono essere comunicati, per la verifica delle autocertificazioni, all’Amministrazione
Finanziaria, all’Università/Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, ai Comuni e
all’Istituto di Credito che cura il servizio di cassa, per i provvedimenti di pagamento.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dalla
In4matic con sede a Pavia, che è stata nominata responsabile esterno del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è per gli studenti iscritti all’Università L’Orientale, al
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, all’Accademia delle Belle Arti di Napoli e
all’Accademia della Moda l’A.Di.S.U. “L’Orientale” con sede in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 – Tel: 081/7909011, fax: 081/7909014, e-mail: [email protected], per
gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” l’A.Di.S.U. Parthenope
con sede in Napoli alal via G. Ferraris n. 273 – tel. 081.734.00.44, [email protected]
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo Dott. Umberto Accettullo.
ARTICOLO 18
Obblighi di pubblicizzazione e fascicolo elettronico
Il presente bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con
i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.adisulorientale.gov.it e sul sito web www.adisuparthenope.it, ai sensi della L. n.
241/1990, della L. n. 140/2012 e del D.Lgs. 33/2013 con efficacia legale in coerenza con il
D.Lgs. n. 85/2005 e quanto prescritto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web approvate con provvedimento del Garante
Privacy n. 88 del 02/03/2011 (G.U. n. 64 del 19/03/2011). Tutti gli avvisi sul sito web di cui
sopra fanno prova della piena conoscenza di detta comunicazione ai sensi degli artt. 3 bis, 21
bis, comma 1, della L. 241/1990 e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.
Gli obblighi previsti dalla L. 241/1990 recanti “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi” saranno assolti
esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul sito dell’Azienda www.adisulorientale.gov.it e
www.adisuparthenope.it
I candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 inviando da un proprio
indirizzo di posta elettronica istanze all’indirizzo di posta elettronica certificata
[email protected] e [email protected] e riceveranno sull’indirizzo mittente
comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3 bis, 8, 21 bis, comma 1, L. 241/1990.
30
Ogni candidato dispone di un proprio fascicolo elettronico ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs
n. 82/2005, accessibile con l’uso delle proprie credenziali di autenticazione e nel quale sono
contenute tutte le informazioni del procedimento che lo riguardano.
I candidati potranno essere avvisati della presenza di comunicazioni nel proprio fascicolo
elettronico anche via sms al numero di telefono mobile indicato.
ARTICOLO 19
Termini del procedimento
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della L. n. 241/1990, tenendo conto della
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa aziendale e della
particolare complessità del procedimento amministrativo relativo al Servizio Interventi non
destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi, e fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 17 della L. n. 241/1990, i termini del procedimento sono indicati nel
presente bando. Il termine per la conclusione del procedimento delle graduatorie definitive è
comunque massimo di centottanta giorni.
I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale possono a
titolo esemplificativo riguardare:
a. la particolare complessità dell'istruttoria;
b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
c. la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica;
d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
e. l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi
deve provenire dall'istante o da terzi;
f. altre ragioni specifiche e motivate che non consentono il rispetto del termine (vedasi a tal
fine Circolare 4 dicembre 1990, n. 5824 del Ministro Funzione Pubblica).
In considerazione del numero dei destinatari del presente bando, ai fini delle comunicazioni
personali che risultano dunque particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante
forme di pubblicità idonee stabilite nel bando medesimo.
I termini indicati nel presente bando possono essere soggetti a differimenti in relazione alle
esigenze di cui sopra.
ARTICOLO 20
Foro competente
In caso di conferma dell’esclusione, è data facoltà di ricorrere, esclusivamente, al TAR
Campania – Sede di Napoli, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie definitive.
Avverso le graduatorie assestate i candidati potranno ricorrere al TAR Campania – sede di
Napoli entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse.
31
A tal fine la pubblicazione degli atti e delle relative graduatorie sul sito web fa prova delle
piena conoscenza degli stessi atti ai sensi dell’ art. 21 bis, comma 1 della L. n. 241/1990, e
artt. 29, 41, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
Ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. D), della L. 241/1990, resta ferma per il candidato la
possibilità in alternativa di proporre, prima dello scadere del suindicato termine, istanza di
autotutela. La presentazione di una richiesta di autotutela non garantisce l’accoglimento
dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto ritenuto viziato.
Per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale di
Napoli.
32
ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI IN RELAZIONE ANCHE ALLA PRESENZA
DI BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO, giusto Decreto del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca del 1/08/2014 [riferimento art. 4, punto del presente bando]
NAZIONE
NAZIONE
NAZIONE
NAZIONE
Afghanistan
Gambia
Myanmar
Tuvalu
Angola
Guinea
Nepal
Uganda
Bangladesh
Guinea-Bissau
Niger
Vanuatu
Benin
Haiti
Rwanda
Yemen
Bhutan
Kenya
Burckina Faso
Kiribati
Burundi
Korea (Repubblica Democratica) Senegal
Cambogia
Zambia
Sao Tome and Principe
Zimbabwe
Sierra Leone
Central African Rep.
Laos
Salomon Islands
Chad
Lesotho
Somalia
Comoros
Liberia
South Sudan
Congo (Repubblica Democratica) Madagascar
Sudan
Djibouti
Malawi
Tanzania
Equatorial Guinea
Mali
Tajikistan
Eritrea
Mauritania
Timor-Leste
Ethiopia
Mozambico
Togo
ELENCO DEI COMUNI, OLTRE NAPOLI, CONSIDERATI IN SEDE
RISPETTO ALLA SEDE DEL CORSO FREQUENTATO
ARZANO
MARANO DI NAPOLI
QUARTO
CASANDRINO
MELITO
SAN GIORGIO A CREMANO
CASAVATORE
MUGNANO DI NAPOLI
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
CASORIA
PORTICI
VOLLA
CERCOLA
POZZUOLI
33
ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI “PENDOLARI”
FREQUENTATO
RISPETTO ALLA SEDE DEL CORSO
ACERRA
CARDITO
FRATTAMINORE
OTTAVIANO
S.GENNARO VES.
TERZIGNO
AFRAGOLA
CASALNUOVO
FRIGNANO
ORTA DI ATELLA S. MARCELLINO
TEVEROLA
AVERSA
CASALUCE
GIUGLIANO
PARETE
S. VITALIANO
TORRE
ANNUNZIATA
BACOLI
CASAPESENNA
GRICIGNANO
D’AVERSA
POMPEI
S. MARIA LA
CARITA’
TORRE DEL GRECO
BOSCOREALE
CASTELLAMMARE
GRUMO NEVANO
POLLENA
TROCCHIA
S. CIPRIANO
D’AVERSA
TRECASE
BOSCOTRECASE
CASTELLO CISTERNA LUSCIANO
POMIGLIANO
D’ARCO
SAVIANO
TRENTOLA
DUCENTA
BRUSCIANO
CESA
MARCIANISE
QUALIANO
SCAFATI
VILLARICCA
CAIVANO
CRISPANO
MARIGLIANELLA
S. ANASTASIA
SCISCIANO
CALVIZZANO
ERCOLANO
MARIGLIANO
S. ANTIMO
SOMMA
VESUVIANA
CARINARO
FRATTAMAGGIORE
MASSA DI SOMMA
S. ARPINO
SUCCIVO
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