Detassazione Tremonti-ter in UNICO 2010
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Detassazione Tremonti-ter in UNICO 2010
FISCO Dichiarazioni Detassazione Tremonti-ter in UNICO 2010 di Antonio Mastroberti zione per i soggetti in contabilità semplificata (quadro RG). L’agevolazione concerne il solo reddito d’impresa (sono esclusi i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo - quadro RE), e trova dunque spazio in tutti i prospetti dichiarativi in cui tale manifestazione reddituale viene ad essere dichiarata. Oltre alle due ipotesi tradizionali appena descritte potrebbe ad esempio essere il caso del quadro RD (redditi da allevamento) o del quadro RT del Mod. UNICO 2010-SC (soggetti in regime ‘‘Tonnage tax’’), od ancora del quadro CM del Mod. UNICO 2010-PF, per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei cd. ‘‘minimi’’. L’ADEMPIMENTO " UNICO PF, SP, SC - Quadri RS, RF e RG Nel Mod. UNICO 2010 fa la sua comparsa la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’, che trova un nuovo prospetto di appoggio da compilare per comunicare all’Amministrazione finanziaria l’importo degli investimenti in nuovi beni che danno concretamente luogo all’agevolazione. Per quest’anno entrano in gioco, nella generalità dei casi, i soli investimenti posti in essere dal 1º luglio al 31 dicembre 2009. L’ipotesi della revoca non trova invece ancora spazio nel Mod. UNICO 2010. " Riferimenti – Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1º febbraio 2010 – D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 Modalità applicative In base a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 5, D.L. n. 78 del 2009 è escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella Divisione 28 della Tabella ATECO, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (1º luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. Il costo del bene agevolabile deve essere assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Sotto il profilo dichiarativo i contribuenti che presentano i presupposti di legge per applicare la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’ sono innanzitutto tenuti a compilare l’apposito prospetto previsto nel quadro RS del Mod. UNICO 2010. Prendendo in considerazione, in particolare, la posizione di un imprenditore persona fisica, nel rigo RS29, colonna 1, del Mod. UNICO 2010-PF va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti rilevanti ai fini in esame, posti in essere a partire dal 1º luglio e sino al 31 dicembre 2009, mentre nella colonna 2 del medesimo rigo va indicato il 50% dell’ammontare degli investimenti rilevanti già esposti in colonna 1. Tale valore positivo va quindi riportato nel quadro utilizzato dal contribuente per la determinazione del reddito d’impresa (Quadro RF/RG/RD/CM, per le persone fisiche). Nel caso di un imprenditore che adotta il regime della contabilità ordinaria, la detassazione trova spazio nella colonna 1 del rigo RF39, per poi essere riportata nel totale di cui alla successiva colon- Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l’approfondimento, G. Ferranti, di prossima pubblicazione Per molti versi il Mod. UNICO 2010 risulta caratterizzato dalla possibilità di applicare la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’, introdotta con l’art. 5, comma 1, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e va subito detto che l’operazione riverbera i propri effetti anche in sede di versamento delle somme dovute all’Erario a titolo di acconto, essendo prevista, al riguardo, una nuova ipotesi di rideterminazione della base imponibile di riferimento. Quanto alle modalità applicative dell’agevolazione, non emergono particolari complessità, in quanto: l’importo agevolato risulta pari al 50% del costo dei beni acquistati nel periodo di osservazione; al fine di monitorare tali investimenti è stato previsto uno specifico prospetto nel quadro RS; in UNICO 2010 entrano in gioco, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli investimenti effettuati dal 1º luglio al 31 dicembre del 2009; sotto il profilo dichiarativo, l’agevolazione si traduce in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa per i soggetti in contabilità ordinaria (quadro RF), oppure in una sostanziale dedu- PRATICA FISCALE e Professionale 44 n. 15 del 12 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni na. Si tratta dunque di una vera e propria variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, che peraltro potrebbe anche tramutarsi in una perdita di periodo. La Tavola n. 1 presenta un elenco delle principali ipotesi in cui risulta applicabile la detassazione in esame nel Mod. UNICO 2010, con relativa indicazione dello specifico rigo in cui l’agevolazione trova spazio. Va osservato che l’agevolazione in esame potrebbe anche assumere le sembianze di una vera e propria perdita di impresa, che non sempre risulta riportabile in avanti in base alle regole previste dall’art. 84 del T.U.I.R. Si prenda in considerazione il Caso n. 1. per i contribuenti che applicano la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’ emergono non trascurabili effetti in relazione ai versamenti da effettuare a giugno del corrente anno. In sede di determinazione degli acconti per il 2010, l’imposta dovuta per il 2009, da assumere come parametro di riferimento, va infatti rideterminata senza tenere conto dell’agevolazione in esame, ed analoghe considerazioni valgono per il periodo d’imposta successivo se l’investimento è effettuato nel corso del 2010. Di fatto, in sede di versamento dell’acconto ai fini dell’IRPEF o dell’IRES dovrà essere applicata una nuova operazione di rideterminazione in aumento del reddito della società dichiarante, volta ad ottenere, su base virtuale, un reddito imponibile al lordo dell’agevolazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’. Va ricordato, peraltro, che i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009 non possono tenere conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale. Si prenda in considerazione il caso pratico n. 2. Va considerato che anche in capo al gruppo consolidato emergono precisi obblighi di rideterminazione della base di riferimento utile per il calcolo degli acconti (si rinvia alle istruzioni del Mod. CNM). Trasparenza fiscale e consolidato nazionale Va infine sottolineato che: in caso di adesione al regime della trasparenza fiscale su base opzionale (art. 115 o 116 del T.U.I.R.), ovvero da una società di persone di cui all’art. 5 del T.U.I.R., la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’ viene ad essere applicata dalla società partecipata (es: nel Mod. UNICO 2010SP), fermo restando che in questo caso gli effetti dell’agevolazione si riverberano, pro quota, in capo ai soggetti partecipanti; in caso di adesione al consolidato nazionale la variazione in diminuzione va applicata nella dichiarazione dei redditi della società consolidata che ne matura i presupposti (quadro RF di UNICO 2010-SC), ma gli effetti dell’agevolazione si riverberano con tutta evidenza all’atto di determinare il reddito globale della fiscal unit (Mod. CNM 2010), e dunque in sede di liquidazione dell’IRES di gruppo (quadro CN). Società di comodo e ‘‘Tremonti-ter’’ Tradizionalmente l’applicazione della disciplina prevista per scoraggiare l’esistenza in vita delle cd. ‘‘società di comodo’’ non implica il venire meno di eventuali agevolazioni di carattere tributario, ed in questa direzione si è espressa l’Agenzia delle entrate, che con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 ha confermato una analoga impostazione anche in relazione al beneficio disciplinato dall’art. 5, comma primo, del D.L. n. 78 del 2009. Posto che l’agevolazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’ non viene meno anche qualora il beneficiario non superi Tremonti-ter e versamento dell’acconto In base ai chiarimenti forniti con la citata circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, dell’Agenzia delle Entrate, Tavola n. 1 - Detassazione ‘‘Tremonti-ter’’ nel Mod. UNICO 2010 DICHIARAZIONE CONTRIBUENTE QUADRO RS QUADRO RIGO UNICO 2010-PF Contabilità ordinaria Rigo RS29 Quadro RF RF39 UNICO 2010-PF Contabilità semplific. Rigo RS29 Quadro RG RG21 UNICO 2010-PF Allevamento etc. Rigo RS29 Quadro RD RD12 UNICO 2010-PF Contribuente ‘‘minimo’’ Rigo RS29 Quadro CM CM5 UNICO 2010-SC Reddito d’impresa Rigo RS141 Quadro RF RF50 UNICO 2010-SC Tonnage tax Rigo RS141 Quadro RT RT12 UNICO 2010-SP Contabilità ordinaria Rigo RS23 Quadro RF RF47 UNICO 2010-ENC Contabilità ordinaria Rigo RS13 Quadro RF RF39 PRATICA FISCALE e Professionale 45 n. 15 del 12 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni Caso n. 1 Si supponga che per l’anno 2009 l’imprenditore Rossi, in regime di contabilità semplificata, presenti, prima di prendere in considerazione la detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’, un reddito imponibile pari a 10.000 euro, ottenuto sottraendo ai componenti positivi, pari a 30.000 euro, quelli negativi, pari a 20.000 euro. Il signor Rossi non presenta, peraltro, redditi di natura diversa da quella imprenditoriale. Si ipotizzi, altresı̀, che gli investimenti agevolabili in base alla detassazione in esame ammontino a 40.000 euro (importo detassato = 20.000 euro). In dichiarazione emergono i seguenti effetti: Tavola n. 2 - Ritaglio del quadro RS, Mod. UNICO 2010-PF Tavola n. 3 - Ritaglio del quadro RG, Mod. UNICO 2010-PF Nel caso specifico in esame a seguito dell’applicazione della cd. ‘‘Tremonti-ter’’ maturano i seguenti effetti di ordine fiscale: il reddito imponibile del signor Rossi, già pari a 10.000 euro - senza prendere in considerazione la detassazione in esame - viene completamente ad azzerarsi; emerge, inoltre, una perdita d’impresa di cui all’art. 66 del T.U.I.R., pari a 10.000 euro. Dato che il contribuente è in regime di contabilità semplificata, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma primo, del T.U.I.R. questa perdita potrebbe al più essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo, vale a dire di altri redditi (diversi da quello d’impresa) maturati nel corso del 2009, operazione che potrebbe essere realizzata nel quadro RN del Mod. UNICO 2010-SC, ma che nel caso specifico non è praticabile, in assenza di ulteriori manifestazioni reddituali. Ne consegue che, in questo caso, l’agevolazione non potrà recare alcun effetto per il contribuente, neanche per i periodi d’imposta successivi a quello di formazione della perdita, essendo preclusa qualsivoglia forma di riporto in avanti delle perdite d’impresa maturate in regime di contabilità semplificata. Attenzione Va osservato, al riguardo, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, ha, in senso del tutto condivisibile, confermato che in ipotesi come quella in esame in caso di cessione del bene oggetto di agevolazione gli effetti della revoca operano solo fino a concorrenza dell’importo effettivamente detassato, per cui ai fini in esame nel caso specifico l’eventuale variazione in aumento di cui al comma terzo dell’art. 5, D.L. n. 78 del 2009 non potrebbe eccedere un importo pari a 10.000 euro. Va ricordato, ad ogni buon conto, che quest’ultima disposizione prevede che l’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. PRATICA FISCALE e Professionale 46 n. 15 del 12 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa, una maggiore dose di attenzione richiede, in caso di applicazione di tale agevolazione, il tradizionale raffronto tra il reddito effettivo oggetto di dichiarazione e quello presunto di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Prendendo in considerazione la posizione di una società di capitali tenuta a presentare il Mod. UNICO 2010-SC (ad esempio una società a responsabilità limitata), va considerato che la detassazione ‘‘Tremonti-ter’’ si traduce in una vera e propria variazione in diminuzione dal reddito d’impresa (rigo RF50, si veda la Tavola n. 1), la quale contribuisce a ridurre il reddito effettivo da porre a raffronto con il reddito presunto di cui al rigo RF81, colonna 5 (si veda la Tavola n. 4). Quest’ultimo dato viene ad essere calcolato nell’apposito prospetto previsto nel Mod. UNICO per la verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi. Si veda la Tavola n. 4. Nelle istruzioni di tale prospetto viene ad essere pre- cisato, in particolare, che l’importo dell’agevolazione in esame (già fruito nel quadro RF), deve essere indicato nel rigo RF82 (redditi esclusi ed altre agevolazioni). Pertanto, il reddito minimo da porre a raffronto con il dato effettivo di cui al quadro RF, è pari alla differenza tra il dato presunto (indicato nel rigo RF81, colonna 5) e l’importo agevolato (rigo RF82). Questo importo va dunque indicato nel rigo RF83. Tale meccanismo dichiarativo consente di sterilizzare eventuali effetti distorsivi rispetto alla concreta fruizione delle agevolazioni in esame. Si prenda in considerazione il caso n. 3. Conclusioni La detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’ non pone particolati profili di complessità per quanto concerne l’ambito dichiarativo, trattandosi perlopiù di una vera e propria variazione in diminuzione, con effetti per il solo comparto delle imposte sui redditi (IRPEF Caso n. 2 Si supponga che la società Alfa S.r.l. presenti un reddito imponibile che è pari a 40.000 euro, e che l’importo agevolabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 sia pari a 10.000 euro (acquisto di un bene agevolabile per un importo pari a 20.000 euro). Alfa applica il cd. metodo ‘‘storico’’ nella determinazione dell’importo da versare a titolo di acconto per il 2009, e va ricordato che ai fini IRES la percentuale da applicare per determinare l’acconto con il cd. metodo ‘‘storico’’ o ‘‘facciale’’ è fissata nella misura del 100% (il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata - a giugno - e il residuo importo alla scadenza della seconda - a novembre). Nel caso in esame emergono i seguenti effetti fiscali per il soggetto dichiarante: la base imponibile rilevante ai fini del calcolo dell’acconto IRES risulta pari a 50.000 euro (e non a 40.000 euro), per cui il dato storico a cui fare riferimento per il calcolo dell’acconto è pari a 13.750 euro (= 27,5% di 50.000 euro); gli eventuali versamenti in acconto risultati eccedenti al momento di calcolare il saldo, per effetto del descritto meccanismo di rilevazione degli investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie; nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2011-SC) il contribuente risulta tenuto a fornire indicazioni a consuntivo sulle modalità di determinazione di tali acconti. Tavola n. 4 - Ritaglio del prospetto società non operative, quadro RF di UNICO 2010-SC PRATICA FISCALE e Professionale 47 n. 15 del 12 APRILE 2010 FISCO Dichiarazioni o IRES), e nessun impatto per la sfera IRAP, effetto quest’ultimo che crea una netta linea di demarcazione con il bonus previsto per agevolare la detassazione per la ricapitalizzazione societaria. In alcuni casi il beneficio può tradursi in una perdita d’impresa, rispetto alla quale valgono le consuete regole di riporto previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi, basate sul meccanismo di tipo ‘‘verticale’’, che come si è segnalato con il presente contributo, non trova invece applicazione per i soggetti i regime di contabilità semplificata, con non pochi effetti di ordine pratico per il contribuente. Peraltro, va segnalata la netta differenza tra il caso di perdita in regime di contabilità semplificata ed il caso in cui invece il contribuente abbia esercitato l’opzione per il regime dei cd. ‘‘minimi’’. Si è avuto modo di segnalare, in particolare, che la detassazione trova spazio anche nel quadro CM, ma qui è prevista, diversamente dal caso dei contribuenti cd. ‘‘minori’’, la possibilità di riporto in avanti dell’eventuale perdita alimentata dall’applicazione della ‘‘Tremonti-ter’’. Va detto, concludendo, che nel Mod. UNICO 2010 non trova spazio la disciplina della revoca del beneficio in esame di cui al comma terzo, art. 5, del D.L. n. 78 del 2009, che è stata circoscritta alle eventuali cessioni intervenute prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto del bene agevolato. In caso di cessione intervenuta nel corso dello stesso esercizio 2009, il contribuente può certamente decidere di non applicare sin dall’origine il beneficio in esame, che non richiede a quest’ultimo alcun specifico adempimento di ordine procedurale su base preventiva, se non l’inserimento dei necessari dati in dichiarazione e la conseguente predisposizione dei relativi versamenti, mentre in caso di cessione realizzata nel corso del corrente anno la variazione in aumento si candida concretamente a trovare spazio solo nel Mod. UNICO 2011. Va detto, per essere ancora più precisi, che se la cessione del bene è intervenuta, ad esempio, ad inizio del corrente anno, il contribuente può comunque decidere di fare direttamente a meno del bonus, semplificando il quadro dei propri adempimenti di ordine fiscale e procedurale (si pensi, ad esempio, alla rideterminazione degli acconti), mentre a diverse conclusioni si dovrebbe pervenire, di fatto, se il soggetto ha ad esempio già tenuto conto dell’agevolazione all’atto di determinare l’importo versato all’Erario a titolo di IRES o di IRPEF (a giugno). Caso n. 3 La società Alfa s.r.l., che non ha superato il cd. test di operatività per l’anno 2009 ed è tenuta ad applicare la disciplina relativa alle società non operative, presenta un reddito effettivo pari a 10.000 euro, al netto della detassazione cd. ‘‘Tremonti-ter’’, che è pari ad 8.000 euro. Il reddito presunto di cui all’art. 30, della legge n. 724 del 1994, come calcolato nello specifico prospetto di cui al quadro RF di UNICO 2010-SC, è pari a 20.000 euro. Emergono i seguenti effetti fiscali per il soggetto dichiarante: il reddito effettivo (10.000 euro) va posto a raffronto con quello minimo (20.000 euro), ai fini dell’adeguamento da apportare in dichiarazione; allo scopo di non annullare la detassazione ‘‘Tremonti-ter’’ il parametro minimo di riferimento viene ad essere ridimensionato in ragione dell’importo agevolato, pari ad 8.000 euro; l’operazione trova spazio nei righi da RF81 ad RF83; il reddito minimo da dichiarare per non incorrere nell’applicazione di sanzioni risulta quindi pari a 12.000 euro; nel caso specifico l’adeguamento reddituale di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 risulta pari a 2.000 euro, ed in pratica è come se l’agevolazione fosse stata applicata solo in un secondo momento, e cioè in una fase successiva a quella dell’adeguamento al reddito minimo. PRATICA FISCALE e Professionale 48 n. 15 del 12 APRILE 2010