teorie ed esperienze sulla formazione

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teorie ed esperienze sulla formazione
SKILL
TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
NUMERO 3
NOVEMBRE 2016
PERIODICO
DI ENAIP LOMBARDIA
La sperimentazione
del sistema duale lombardo
SKILL
TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
PERIODICO DI ENAIP LOMBARDIA
Fondazione Enaip Lombardia
Via B. Luini, 5 - 20123 Milano
T. 02 88124402 F. 02 804380
www.enaiplombardia.it
NOVEMBRE 2016 N. 3
SOMMARIO
La sperimentazione del sistema duale lombardo
EDITORIALE
Perché si parla di Sistema duale?
di Giuseppe Longhi
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CONTESTO
La riforma della Costituzione e l’istruzione e formazione professionale
di Giulio M.Salerno da seminario FORMA
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La IeFP alla prova delle riforme. Cantieri aperti e processi di riforma in atto
di Eugenio Gotti da seminario FORMA
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Un nuovo sistema duale italiano si costruisce con la pratica
di Paola Vacchina
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Quadro generale della sperimentazione sul duale in Italia
di Raffaella Croce
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Le ragioni per cui il sistema duale tedesco funziona bene da 50 anni
di Giuseppe Livio
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FOCUS
La sperimentazione del sistema duale in Lombardia
di Mattia Dolci
41
Le rilevazioni di Enaip Lombardia sulla sperimentazione del duale
di Antonio Bernasconi (video commento)
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Costruire le competenze professionali e renderle trasparenti nei Repertori
di Giovanna Muselli
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Duale e digitale, un binomio da far decollare
di Enrico Millefanti
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STRUMENTI DI ENAIP
Come costruire e consolidare i rapporti con le aziende
di Isabella Botta e Francesco Beretta
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Gli allievi alle prese con il lavoro: esperienze di formazione in assetto duale
di Enaip Busto Arsizio - (video)
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RASSEGNA NORMATIVA
Accordo tra Governo, Regioni e province autonome del 24 settembre 2015
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Schema di convenzione per l’attuazione del programma Fixo Yei
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Regione Lombardia DGR n.5354 del 27 giugno 2016
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Regione Lombardia Decreto n.7835 del 4 agosto 2016
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Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185
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EDITORIALE
Perché si parla di Sistema duale?
di Giuseppe Longhi
In Italia, ed anche in Lombardia, c’è molta disoccupazione, in particolare disoccupazione giovanile. Nel 2016 in Italia siamo oltre il
37%; in Lombardia intorno al 18%. Il fenomeno dei NEET (i ragazzi
che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun circuito scolastico o formativo) è in continua crescita; in Lombardia siamo oltre 150.000 (19%). Dal canto loro le aziende hanno difficoltà
a reperire alcuni profili professionali non tanto di alto livello, ma
soprattutto di livello intermedio di natura tecnico-specialistica. La
richiesta di operai e tecnici specializzati nell’ambito manifatturiero
e dei servizi risulta significativa, non fosse altro che per garantire il
turn over, mentre nelle nuove professioni legate all’ICT ed al digitale, all’area della creatività e della cultura, alla Green economy, già in
partenza vengono richiesti livelli di qualificazione più alta. A livello
globale, le prospettive di lavoro nel medio peridio indicano una costante emorragia di posti di lavoro (“sviluppo senza occupazione”)
soprattutto per i profili non qualificati, parzialmente recuperabili
da figure professionali qualificate e specializzate in ambito tecnicoscientifico.
In questo senso la strutturale debolezza della Filiera Scientifica e
Tecnico-Professionale all’interno del sistema educativo italiano rappresenta un vero e proprio ostacolo alla ripresa ed allo sviluppo. Le
lauree scientifiche dovrebbero ulteriormente incrementarsi. Soprattutto manca in Italia una Formazione terziaria (accademica e non)
di tipo professionale. Il modello universitario del 3+2 (Diploma universitario – Lauree professionali) è fallito e l’esperienza positiva delle Lauree triennali di Medicina non ha trovato riscontro nelle altre
Facoltà. Solo da pochi anni si è avviata la sperimentazione dei corsi
di Istruzione e Formazione Superiore (ITS) di durata biennale, che
però ancora oggi sono scarsamente conosciuti malgrado i brillanti
risultati ottenuti dal punto di vista formativo ed occupazionale.
In generale sopravvivono alcuni stereotipi culturali, che devono essere rimessi in discussione. Non è più pensabile approcciare l’educazione e la formazione come fasi sequenziali totalmente distinte:
prima si studia (fino a 18 anni, ma anche fino a 25 o 29 anni) e poi
si entra nel mondo del lavoro. I cambiamenti nel mondo del lavoro
come nella vita quotidiana sono continui, il sapere non è dato una
volta per tutte, ma va costantemente aggiornato. La prevalenza attribuita alla cultura umanistica, a scapito della cultura Scientifica e
Tecnico-Professionale che ha portato ad una gerarchizzazione degli
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indirizzi scolastici ed alla “liceizzazione” dell’istruzione tecnica e
professionale non ha condotto a positivi risultati né sul fronte dell’innalzamento dei livelli qualitativi dell’istruzione erogata (spesso si
sente dire che il livello raggiunto dalle lauree triennali corrisponde
al diploma di una volta) né tantomeno su quello della spendibilità
dei titoli di studio nel mercato del lavoro. Ai fini dell’apprendimento
connesso al lavoro, il sapere teorico è importante quanto il sapere
pratico ed il saper essere (soft skill). Esistono diverse modalità di
apprendimento ed ogni persona ha proprie caratteristiche e peculiarità e l’apprendimento per esperienza ed attraverso il fare ha una
sua dignità in particolare nel mondo del lavoro.
Quando si parla di sistema duale, in generale si prende a riferimento il modello che da oltre 70 anni si è strutturato in Germania o più
in generale nei Paesi del Nord Europa. Si tratta di un modello incentrato sul coinvolgimento attivo delle parti sociali e strettamente
connesso alla gestione delle relazione industriali. Alla sua base vi
è la centralità della grande impresa e della funzione formativa che
essa svolge anche in favore delle piccole e medie imprese. Le imprese partecipano direttamente su base di filiera settoriale e/o territoriale al miglioramento delle professionalità delle risorse umane. C’e
un modello istituzionale che fornisce valore e riconosce un sistema
di apprendimento basato su percorsi di formazione duale, con periodi significativi di alternanza scuola-lavoro. Le parti sociali collaborano alla definizione e all’aggiornamento dei profili professionali,
delle competenze da formare in relazione all’evoluzione dei processi
di lavoro ed alle job skill richieste dal mercato del lavoro, dei curricula formativi che costituiscono dei repertori di riferimento per tutti
coloro che si occupano di formazione. Il superamento degli esami
sta a significare, non solo il conseguimento di un titolo di studio, ma
soprattutto il riconoscimento sociale - e di conseguenza contrattuale - delle competenze acquisite attraverso la formazione duale.
Ad ogni modo non è pensabile “applicare tout court” il modello tedesco in Italia, perché troppe sono le diversità che contraddistinguono,
nel bene e nel male, il nostro contesto culturale, sociale e produttivo.
Siamo un Paese incentrato sulla piccola e media impresa, sul lavoro
artigiano, sulla manifattura, sulla trasformazione agro-alimentare
ed il turismo. Ci sono enormi differenze tra Nord e Sud , in particolare per quanto riguarda il tessuto economico e produttivo, la presenza delle infrastrutture, la diffusione delle tecnologie innovative. L’Università ed il sistema educativo e formativo, pur apprezzabili sotto
molti aspetti, presentano un ritardo cronico e strutturale rispetto
all’approccio “duale” che trova riscontro a livello europeo nella VET
(Vocational Education and Training) e che è ormai ampiamente riconosciuto come il principale antidoto rispetto alla disoccupazione
giovanile e uno dei fattori propulsivi dello sviluppo economico.
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È possibile una via italiana al sistema duale?
Arriviamo quindi in ritardo, ma ciò non ci esime dalla necessità
di fare tutto il possibile per pensare ad una via italiana al sistema
duale. Ciò può avvenire valorizzando le esperienze, le metodologie,
gli approcci formativi ed organizzativi più interessanti realizzati
nell’ambito del sistema di IeFP, che di fatto rappresenta la parte del
sistema educativo e formativo italiano che più si avvicina ai modelli
della VET europea. Un sistema formativo fortemente connotato per
la capacità di coniugare gli aspetti connessi alla crescita personale,
culturale, sociale e professionale dei ragazzi ed anche al recupero
della dispersione scolastica e dei soggetti deboli (funzione educativa) con la costruzione di una cultura di base e tecnico-professionale
adeguata ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro (funzione
istruttiva) e con la sperimentazione sul campo dell’acquisizione di
competenze professionali realmente spendibili nel mercato del lavoro (funzione formativa). Ciò richiede non solo il ricorso a metodologie ed approcci formativi innovativi come l’alternanza scuolalavoro, la formazione laboratoriale ed esperienziale, la formazione
on the job nell’apprendistato di I° livello, la simulazione d’impresa,
etc., ma soprattutto il farsi carico, da parte delle istituzioni formative, di un processo di lavoro più ampio rispetto all’insegnamento
scolastico – anche ben fatto - allargando il processo formativo alle
funzioni di orientamento ed accompagnamento al lavoro (funzione
di placement). Per la IeFP non basta fare una “buona scuola”, bisogna anche favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi ed orientarli
e supportarli nel gestire le fasi di transizione scuola-lavoro-non lavoro che sempre più frequentemente si troveranno ad affrontare nel
corso della loro vita personale e professionale.
Sia la Legge 107/2015 La Buona scuola che la Legge 187/2015 Jobs
Act e i suoi decreti attuativi Dlgs 81/2015 (riforma dell’Apprendistato) ed il Dlgs 150/2015 (riordino dei servizi al lavoro e delle politiche
attive del lavoro) vanno tutti nella medesima direzione. La Sperimentazione «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale» deliberata con l’Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 è
un primo importante banco di prova.
La finalità politico-istituizionale dichiarata è di implementare nella
filiera formativa dell’IeFP l’apprendimento esperienziale e attraverso il fare utilizzando: il Nuovo Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore, modalità più
spinte di Alternanza scuola lavoro (almeno 400 h/annue) e sperimentando nuove metodologie formative come ad esempio l’Impresa
formativa simulata (in particolare per gli studenti 14enni).
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Che cosa è stato fatto finora?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha mantenuto fede
agli impegni presi, seppur con uno slittamento dei tempi, che ha di
fatto rimandato l’implementazione della Sperimentazione all’anno
formativo 2016-17. I ritardi normativi relativi approvazione degli
Standard formativi dell’Apprendistato (fine dicembre 2015) ed al
loro recepimento a livello di Regioni e di Parti sociali (primavera
2016) ed i tempi tecnici necessari per l’attivazione del Bando di Italia per la selezione dei 300 CFP previsto nella Linea 1 (9,5 Milioni di
euro) e per la stipula delle Convenzioni con le singole Regioni per
consentire il riparto delle risorse stanziate sulla Linea 2 (87 Milioni
di euro annui) hanno di fatto contribuito a spostare l’avvio della
Sperimentazione nell’anno formativo 2016-17.
In Lombardia, dove la Regione ha recepito gli Standard sull’Apprendistato il 23/12/2015 si è potuto gestire già nell’anno formativo
2015-16 un Avviso pubblico per la formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell’art 43 (DDS 1119) che ha portato alla formazione
di 392 apprendisti. Il Bando poi è stato riproposto per l’anno formativo 2016-17 (DDS del 29/07/2017) con un finanziamento iniziale di
7.5 Milioni, successivamente ampliato per rispondere alla crescente
richiesta di assunzioni di apprendisti art 43 (al 15 ottobre in Lombardia sono state “prenotate 2.599 doti apprendistato”.
In coerenza con l’adozione del sistema dualeper i percorsi di IeFP
prevista dalla LR 30/2015, RegioneLombardia, con la Dgr 5354 del
27/06/2016, ha emanato le linee guida sul “Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato di primo livello in Regione Lombardia”. le proposteriguardano: a) misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP di
qualifica/diploma ed IFTS, percorsi per il contrasto della dispersione
scolastica e formativa (tra cui una Sperimentazione con i CIPIA),
la promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze innovative; b) misure per la realizzazione di percorsi di apprendistato di I° livello; c)misure a sostegno della promozione ed il
potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I° livello (informazione ed azioni di sistema). Con Decreto 7835 del 04/08/2016
sono stati approvati gli Avvisi per l’implementazione degli interventi relativi al sistema duale per l’a.f. 2016-17.
La possibilità di ottenere risultati positivi nel placement è legata alla
capacita della struttura formativa, di gestire e condividere informazioni e dati, di sviluppare procedure e modalità di relazione con i
clienti (sia le imprese che le persone) codificate ma personalizzate, di
incrementare la professionalità e le competenze degli operatori nella gestione di funzioni commerciali e consulenziali oltre che orientative e formative (marketing territoriale, comunicazione esterna,
scouting imprese, reperimento vacancies, consulenza all’impresa
nell’inserimento al lavoro e nel mantenimento dello stesso).
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Che senso ha la Sperimentazione nazionale
sul sistema duale?
La Sperimentazione nazionale definisce le finalità (aumento occupazione giovanile e contrasto alla dispersione scolastica) entro il nuovo orizzonte dell’implementazione nella IeFP di una via italiana al
sistema duale (attraverso l’apprendistato di I° livello, l’ampliamento dell’alternanza scuola-lavoro e l’impresa formativa simulata) e
stanzia una quota rilevante di risorse per raggiungere l’obiettivo
di coinvolgere circa 60.000 utenti, di cui circa 1/3 di apprendisti. Fa
esplicito riferimento ai LEP, agli Standard formativi ed organizzativi ed al Repertorio delle Qualifiche e dei Diplomi di IeFP vigenti e a
quelli relativi all’apprendistato di I° livello approvati con il Decreto interministeriale del 12/10/2015. Demanda invece alle Regioni la
scelta di definire l’offerta formativa e di come allocare le risorse.
Non propone un Modello pedagogico o una Proposta formativa, non
indica standard formativi ed organizzativi, nulla dice sugli aspetti
pedagogici e culturali sottesi.
Senza dubbio la scelta di individuare il sistema di IeFP come terreno su cui attivare la Sperimentazione di una via italiana al sistema duale significa innanzitutto riconoscere che la IeFP, nel sistema
educativo italiano, rappresenta l’esperienza più vicina alle esperienze di VET (Vocational and EducationTraining) in ambito europeo.
Anche le ipotesi di riordino dell’Istruzione Professionale di cui si
sta ancora discutendo prevedono comunque l’adozione di modelli
formativi ed organizzativi molto simili a quelli in uso nella IeFP.
Da tutto ciò ne consegue che il “valore aggiunto” che può essere
dato dalla Sperimentazione nazionale del sistema duale può essere duplice. Da un lato, rilanciare su nuove basi la IeFP nelle aree
del Centro-Sud, dove la IeFP non esiste o è molto debole (superando
la poco positiva esperienza della cosiddetta “IeFP sussidiaria integrativa” gestita interamente dalle istituzioni scolastiche).La Sperimentazione , da sola, non è probabilmente sufficiente a garantire la
creazione di un rinnovato sistema di IeFP nel Centro-Sud, ma può
fungere da traino per ulteriori iniziative che devono essere messe in
campo, utilizzando anche le risorse che può mettere a disposizione
l’FSE nelle zone prioritarie. Dall’altro, nelle regioni del Nord e in
quelle realtà del Centro (Lazio, Toscana)dove esiste un sistema di
IeFP funzionante e propositivo, la Sperimentazione dovrebbe servire, oltre che a incrementare l’offerta formativa (in particolare di
IV anni) per soddisfare le crescenti richieste che non trovano più
spazio nei finanziamenti regionali correnti, soprattutto a rafforzare
la IeFP come sistema complessivo. Per essere in grado di sostenere con successo le nuove sfide poste dal sistema duale, occorre potenziare le strutture formative, sviluppare nuove competenze degli
operatori, arricchire e personalizzare l’offerta formativa, dotarsi di
servizi aggiuntivi (orientamento e placement). L’obiettivo principale, in questo caso, non è quello di creare alcune (poche) strutture
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formative di eccellenza, quanto di promuovere a livello diffuso su
tutto il territorio, agenzie formative in grado di rispondere concretamente ai fabbisogni formativi ed occupazionali delle imprese e dei
giovani garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e comuni
standard formativi ed organizzativi di progettazione ed erogazione
dei servizi. Va posta attenzione principalmente al raggiungimento
del “risultato” (una formazione adeguata a garantire un inserimento lavorativo coerente) ed alla soddisfazione dei clienti (ragazzi e
famiglie, ma anche imprese) evitando il rischio di dar fiato ad una
esponenziale crescita degli adempimenti documentali e burocratici.
Approcciare la IeFP in un’ottica duale, comporta un grosso cambiamento culturale, un radicale cambio di mentalità da parte di tutti i
soggetti coinvolti. Da parte delle istituzioni formative che devono
ripensare la propria organizzazione e la propria offerta formativa
in non solo del soddisfacimento dei bisogni di educativi e di istruzione dei ragazzi, ma anche di fornire una risposta ai reali fabbisogni professionali ed occupazionali delle imprese. Da parte delle
imprese che, per sopravvivere e rimanere competitive nel mercato
globale, devono necessariamente investire, oltre che sulla tecnologia
e sull’ innovazione dei processi di lavoro, sullo sviluppo delle risorse umane. Da parte dei ragazzi (potenziali futuri lavoratori) e delle
famiglie, che per adattarsi alle continue evoluzioni del mercato del
lavoro devono innanzitutto “imparare ad imparare” in una logica di
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita ed acquisire,
anche attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro e di lavoro,
competenze professionali che possano essere realmente spendibili
nel mondo del lavoro.
L’autore:
Responsabile Dipartimento produzione e sviluppo di Enaip Lombardia.
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CONTESTO
La riforma della Costituzione
e l’Istruzione e formazione professionale
di Giulio M. Salerno
dal Seminario FORMA
L’istruzione e formazione professionale alla prova
delle riforme. Scenari e prospettive
Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
22 giugno 2016
1. La riarticolazione delle competenze legislative
- La competenza legislativa esclusiva dello Stato avrà per oggetto
soltanto le “disposizioni generali e comuni” sulla IeFP.
- Alle Regioni spetteranno le competenze legislative residuali – nel
senso che non potranno intervenire sulle “disposizioni generali e
comuni” di competenza statale - sulle materie della “istruzione”
e della “istruzione e formazione professionale”, e la competenza
esclusiva sulla “organizzazione in ambito regionale della formazione professionale”.
- Le “disposizioni generali e comuni” sulla IeFP dettano il quadro
normativo omogeneo e coerente a livello nazionale dell’intero sistema nazionale della IeFP per assicurare e garantire il perseguimento di interessi unitari e infrazionabili nell’erogazione delle
relative prestazioni di rilievo pubblico su tutto il territorio nel
rispetto del principio di eguaglianza.
- La disciplina statale “generale e comune” sarà inderogabile da
parte delle singole Regioni, alle quali spetterà la competenza legislativa residua, rivolta cioè a specificare, dettagliare ed adattare
in sede regionale (senza però possibilità di modifica o di deroga)
le disposizioni statali generali e comuni, tenuto conto delle differenziate e specifiche esigenze localizzate nel rispettivo territorio.
- Le leggi regionali in tema di IeFP dovranno rispettare anche le
altre competenze legislative esclusive dello Stato comunque afferenti o collegate alla materia della IeFP, quali, in particolare, le
leggi statali che stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni
attinenti all’assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione, oppure, tra le altre, le leggi statali relative all’ordinamento
delle professioni, o quelle in tema di “politiche attive del lavoro”,
o ancora in materia di coordinamento informatico.
- Sarà necessario distinguere nettamente tra IeFP e FP: per Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) deve intendersi – soprattutto per la compresenza della finalità dell’“istruzione” che
la distingue dalla Formazione Professionale (FP) – le attività propriamente educative che a partire dalla istruzione e formazione
iniziale, che concerne l’assolvimento del diritto-dovere all’istru10
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zione e formazione mediante percorsi formativi professionalizzanti, abbracciano l’intera filiera dell’istruzione professionalizzante destinata ai soggetti in età formativa, ivi compresi, dunque,
secondo l’attuale ordinamento, gli IFTS e gli ITS, e cioè quei percorsi nei quali si conclude l’istruzione professionalizzante. La
Formazione Professionale coinvolge invece quelle attività rivolte alla formazione ed elevazione professionale dei lavoratori ai
sensi dell’art. 35, comma 2, Cost., quelle attività specificamente e
direttamente rivolte all’inserimento o reinserimento nel mondo
del lavoro, ovvero alla formazione, all’aggiornamento, alla specializzazione o alla riconversione delle relative competenze professionali (formazione continua, a distanza, o comunque rivolta
agli adulti al fine di consentire essenzialmente l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro).
2. La riarticolazione delle competenze regolamentari
e amministrative
- Sulla IeFP lo Stato eserciterà non solo la competenza legislativa
esclusiva in relazione alle “disposizioni generali e comuni”, ma
anche le corrispondenti competenze regolamentari (cfr. art. 117,
comma 6, testo riformato, che attribuisce la potestà regolamentare “allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze
legislative”), fatta salva la possibilità che lo Stato deleghi tale
competenza regolamentare alle Regioni; cfr. art. 117, comma 6,
testo riformato, che consente “la facoltà dello Stato di delegare
alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza
legislativa esclusiva”) e potrà esercitare, sempre per dare attuazione alle disposizioni legislative statali generali e comuni, le funzioni amministrative collegate all’attuazione di tali disposizioni
“generali e comuni” o comunque potrà disporre la distribuzione
di tali specifiche funzioni amministrative tra i livelli di governo
substatali, cioè attribuendole anche alle Regioni o agli enti locali
(cfr. art. 117, co. 5, e art. 118, co. 1).
- Si tratterà di funzioni dello Stato regolamentari ed amministrative connesse alla competenza legislativa sulle “disposizioni generali e comuni”, e quindi collegate alla funzione di governo e di
direzione unificante del sistema nazionale
- Resteranno in capo alle Regioni tutte le restanti funzioni amministrative (così come la competenza legislativa di articolarle sul
proprio territorio tra i rispettivi enti locali) volte a dare concreta
attuazione ai singoli sistemi regionali di IeFP. Resterà dunque alle
Regioni il compito di assicurare l’effettiva erogazione dei percorsi
formativi della IeFP – ovviamente nel rispetto delle disposizioni
generali e comuni dettate con legge dello Stato – e dunque spetteranno sempre alle Regioni, sempre nei limiti appena ricordati,
i compiti di “amministrazione attiva”, cioè, in particolare, quelli
relativi alla programmazione territoriale dell’offerta formativa e
ai rapporti giuridici e finanziari con le istituzioni formative accreditate.
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- Conseguentemente, nell’esercizio delle funzioni proprie dello
Stato in materia di IeFP (legislative, regolamentari, ed amministrative relativamente all’attuazione delle disposizioni generali e
comuni), non ci sarà più la necessità dell’intervento regionale in
sede di preventiva concertazione, come adesso avviene mediante
l’indispensabile e spesso defatigante richiesta delle intese o degli accordi in Conferenza Stato-Regioni cui è sempre subordinata
una qualche azione unificante dello Stato, trattandosi di materia
tuttora costituzionalmente attribuita alla competenza esclusiva
delle Regioni.
- Non sarà esclusa la possibilità della condivisione tra le Regioni
per quanto riguarda la definizione degli aspetti attuativi, a livello
regionale, delle disposizioni statali “generali e comuni”, al fine
di assicurare una qualche necessaria corrispondenza – in senso
interregionale – tra i provvedimenti attuativi adottati dalle singole Regioni. Tra l’altro nulla esclude che, anche in questo ambito applicativo delle disposizioni statali “generali e comuni” della
IeFP, le Regioni diano finalmente attuazione al penultimo comma
dell’art. 117 Cost. (che rimane immutato anche con la riforma costituzionale), in cui si prevede che le Regioni possono ratificare
tra loro delle “intese” per “il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”.
- Viceversa, le Regioni in materia di “organizzazione in ambito regionale (…) della formazione professionale” eserciteranno anche
le competenze regolamentari e amministrative, ovvero potranno
disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo subregionali, cioè tra gli enti locali.
3. Una proposta per la futura governance nazionale
della IeFP
- Il mutato assetto costituzionale richiederà necessariamente che
la IeFP sia disciplinata in modo da assicurare un sistema unitario
a livello nazionale, che consenta la presenza del sistema di istruzione e formazione sull’intero territorio italiano, secondo regole, criteri e standard normativi da applicarsi in modo omogeneo
in tutte le Regioni, al fine di assicurare l’effettiva erogazione del
servizio educativo e formativo della IeFP a favore di tutti gli allievi richiedenti e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
indispensabili per garantire il diritto all’istruzione e formazione
professionale in condizioni di eguaglianza.
- Occorre garantire in tutto il Paese l’erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in relazione al diritto-dovere
all’istruzione professionalizzante (qualifica e diploma della IeFP,
apprendistato nei percorsi di qualifica e diploma della IeFP, sistema duale, IFTS, ITS).
- Occorre garantire l’omogeneità del sistema nazionale della IeFP
sull’intero territorio statale, consentendo interventi di controllo, di monitoraggio, e di vigilanza rivolti a garantire l’effettività
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della IeFP in tutte le Regioni, e il rispetto della disciplina statale
generale e comune, anche mediante un’apposita strumentazione
sostitutiva.
- Sarà opportuno mantenere al contempo l’indispensabile autonomia delle Regioni in sede attuativa ed applicativa delle disposizioni generali e comuni dello Stato affinché, in coerenza con il
principio di sussidiarietà, possano dare specifica attuazione al
sistema nazionale della IeFP secondo le rispettive esigenze e le
specifiche caratteristiche del contesto culturale, sociale, lavorativo e produttivo.
- Sarà necessario rispettare anche il rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale che nella IeFP trova particolare applicazione per il tramite delle istituzioni formative accreditate
- Sarà necessario rispettare i principi costituzionali di efficienza
nella spesa pubblica degli enti decentrati, mediante l’applicazione dei costi standard.
- Si può pertanto proporre una nuova configurazione delle competenze regolamentari ed amministrative statuali che tenga conto
della collocazione della IeFP in un ambito organicamente collegato dalla Costituzione in stretta connessione sia con il mondo
dell’istruzione che con quello del lavoro.
- Ad esempio, si potrebbe definire un assetto istituzionale peculiare
e appositamente dedicato alla IeFP, e dunque non più suddiviso
artificiosamente fra i due ministeri tradizionalmente coinvolti
(Miur e Lavoro), in quanto si dovrà tenere conto dell’originale
trasversalità propria di questa materia che incrocia ed accomuna
istruzione e formazione. A tale nuovo ed unitario assetto istituzionale potrebbero darsi compiti non solo di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, ma anche di predisposizione e proposta dei necessari atti regolamentari attuativi delle disposizioni
di legge statali.
- Si potrebbe così dare luogo ad una “Agenzia nazionale dell’istruzione e formazione professionale” soggetta alla vigilanza del doppio vertice politico competente - MIUR e Ministero del Lavoro -,
e al cui interno far convergere le attività di complessiva direzione nazionale delle amministrazioni pubbliche coinvolte (statali,
regionali e locali) nei molteplici ambiti formativi collegati alla
istruzione e formazione professionale, connessi cioè ai percorsi
formativi professionalizzanti, compresi quindi quelli che si svolgono negli Istituti Professionali di Stato, almeno allorché operino
in funzione effettivamente sussidiaria.
- Appare opportuno che in questa Agenzia siano anche presenti
forme di rappresentanza delle amministrazioni territoriali direttamente responsabili dell’erogazione dei percorsi formativi, ovvero le Regioni
- Appare opportuno prevedere che le decisioni principali dell’Agenzia siano assunte previo svolgimento di forme strutturate di
consultazione con gli enti nazionali delle istituzioni formative accreditate, in modo che si possa dare voce a chi opera in concreto
nell’attuazione dei percorsi formativi.
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- Dal punto di vista funzionale, all’Agenzia spetteranno essenzialmente i seguenti compiti: a) indirizzo, coordinamento, controllo,
e vigilanza sul sistema nazionale della IeFP; 2) la predisposizione
degli atti di regolazione nazionale ed unitaria, aventi carattere
regolamentare (e dunque legittimamente adottate da un’autorità
statale ai sensi dell’art. 117, comma 6, testo riformato), in particolare su quei molteplici versanti che devono essere disciplinati
– e a tutt’oggi ancora più o meno scoperti - per dare consistenza
effettiva al sistema nazionale della IeFP; 3) l’esercizio di poteri
sostitutivi in caso di accertate situazioni di inerzia o omissione da
parte degli enti decentrati.
- In particolare, l’Agenzia adotterà norme regolamentari rivolte ai
seguenti fini: l’individuazione dei soggetti formativi abilitati all’erogazione dei percorsi di IeFP mediante uniformi standard nazionali di accreditamento; l’omogenea predisposizione dei criteri
di determinazione e di attivazione dei percorsi della formazione
professionalizzante; la determinazione nazionale delle figure e
qualifiche professionali cui si rivolgono tali percorsi; o ancora la
compiuta precisazione dei LEP stabiliti con legge statale e che devono essere rispettati in sede regionale.
- Dal punto di vista finanziario, l’Agenzia avrà il compito di definire
il quadro delle risorse disponibili, articolandolo tra le Regioni in
modo da assicurare indispensabile consistenza al finanziamento
dei percorsi della IeFP, soprattutto mediante la determinazione,
in sede regolamentare, dei meccanismi nazionali di assegnazione
e di ripartizione delle risorse statali tra i singoli sistemi regionali
sulla base di parametri collegati ai bisogni della corrispondente
domanda formativa e volti a promuovere la realizzazione dei singoli sistemi regionali di IeFP efficienti e ben funzionanti sull’intero territorio nazionale; il ripristino e il consolidamento dei canali
di finanziamento provenienti dalle amministrazioni statali competenti, anche assicurando l’unitarietà delle scelte di ripartizione
delle risorse tra i diversi percorsi formativi professionalizzanti
della IeFP; e, ancora, la corretta definizione dei parametri dei costi standard cui collegare il finanziamento regionale della IeFP,
in modo che non siano stabiliti dalle Regioni in modo del tutto discrezionale e contingente, né collegandoli alla decrescente spesa
storica regionale, ma determinati sulla base di valutazioni oggettive ed accertate di contabilità analitica in coerenza con i criteri
di accreditamento nazionali e con l’obiettivo di assicurare l’erogazione dei LEP in condizioni di efficienza sull’intero territorio
nazionale.
- Si darà così attuazione ad un nuovo principio costituzionale introdotto con la riforma, cioè quello di promuovere, con legge dello
Stato, la definizione di “indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno” al fine di promuovere “condizioni di efficienza” nell’esercizio delle funzioni degli enti decentrati (cfr. art. 119, comma
4, testo riformato).
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SKILL 3/2016
- Spetterà così proprio all’Agenzia definire in via regolamentare
tale indicatori sulla base delle disposizioni “generali e comuni”
dettate dalla legge dello Stato in materia di IeFP, e dunque promuovere condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalle Regioni e dagli enti locali in relazione al finanziamento dei percorsi della IeFP.
4. Gli altri principi innovativi incidenti sulla IeFP
a) la clausola di supremazia: consente alla legge statale di intervenire in materie di competenza regionale “quando lo richieda la
tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell’interesse nazionale” (art. 117, quarto comma, testo
riformato).
b) il rinnovato regionalismo differenziato: la IeFP è stata inserita
tra le materie nelle quali singole Regioni potranno ottenere ulteriori competenze legislative, regolamentari e amministrative,
anche su loro richiesta e con un’apposita legge dello Stato, approvata previa intesa con le Regioni interessate, sentiti gli enti locali,
e purché la Regione sia “in condizioni di equilibrio di bilancio”
c) la “decostituzionalizzazione delle Province” e la loro trasformazione in “enti di area vasta”: le Province saranno testualmente
cancellate da tutte le disposizioni del testo costituzionale, e, in
quanto tali, non faranno più parte degli enti costitutivi della Repubblica. Ma con una norma transitoria (art. 40, comma 4, legge
costituzionale), si consentirà la sostanziale permanenza delle attuali Province – e comunque di un ente di livello intermedio tra
le Regioni e i Comuni - sotto la nuova definizione di “enti di area
vasta”. Tali Enti di area vasta saranno disciplinati negli aspetti
essenziali e generali con la legge dello Stato, mentre le altre disposizioni saranno di competenza delle Regioni.
L’autore:
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata.
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CONTESTO
La IeFP alla prova delle riforme
Cantieri aperti e processi di riforma
in atto
di Eugenio Gotti
dal Seminario FORMA
L’istruzione e formazione professionale alla prova
delle riforme. Scenari e prospettive
Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
22 giugno 2016
Il contesto
Il sistema Paese ha maturato la convinzione di ridurre la distanza
che ancora permane tra sistema educativo e mondo del lavoro e
ora il processo di riforma deve tradurre questa trasformazione
culturale.
Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti passi avanti in
tal senso: a cominciare dalla nascita dei Poli Tecnico Professionali
(PTP), alla nascita degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), fino alle ultime modifiche introdotte dalla legge 107/2015 con l’alternanza e dal
d.lgs 81/2015 con le modifiche all’apprendistato formativo.
Nonostante ciò, il segmento più professionalizzante del sistema
educativo non ha avuto fino ad ora una attenzione adeguata.
Lo stesso tentativo di prevedere uno spazio nella L. 107/2015 non
si è rivelato efficace. Le previsioni contenute nel comma 44 della
stessa legge, non sono sufficienti rispetto alla necessità
di rilancio del sistema professionalizzante. Inoltre, sembra anche
mancare la volontà di esercitare la delega contenuta nel predetto
comma della L. 107/2015, anche in considerazione dell’impugnativa costituzionale da parte di alcune regioni, nonostante si tratti di
un intervento normativo di portata estremamente limitata.
Solo la sperimentazione dell’apprendistato duale rivolta al sistema della IeFP, voluta dal Sottosegretario Bobba, ha riportato l’attenzione sul tema di un necessario rilancio della stessa in tutto il
territorio italiano e ne ha valorizzato le potenzialità in termini di
integrazione tra formazione e lavoro, di alternanza qualificata, di
forte spinta sull’apprendimento per competenze, riconoscendo il
valore formativo del lavoro.
Il nuovo scenario e le opportunità per il futuro
Per il prossimo futuro si prospetta uno scenario potenziale di forte
innovazione per il sistema professionalizzante.
Nell’ambito di questa evoluzione, possiamo individuare alcuni pas16
SKILL 3/2016
saggi cardine che potranno incidere profondamente sullo sviluppo
della IeFP:
- la delega per il riordino dell’istruzione professionale (I.P.) prevista
nella L. 107/2015 che supera il connubio tra istruzione professionale
ed istruzione tecnica, orientando maggiormente l’istruzione professionale verso un sistema VET, di cui oggi è espressione la IeFP;
- la possibile revisione costituzionale con il passaggio allo Stato
delle competenze legislative sulle norme generali e comuni della
IeFP;
- il raccordo tra la IeFP e lo sviluppo dell’apprendistato e delle politiche attive del lavoro.
Come detto, si tratta di passaggi salienti che hanno il duplice e contestuale risvolto del rischio e dell’opportunità.
1. La delega di riordino della I.P.
Con riferimento all’esercizio della delega di riordino dell’istruzione professionale, nello schema di d.lgs. si rilevano alcuni elementi
fortemente assimilabili alla identità della IeFP:
- centralità delle competenze da acquisire e non delle discipline e
conseguente aggregazione delle discipline per Assi (culturali, professionali, ….)
- utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo;
- il raccordo stabile degli I.P. e delle istituzioni formative accreditate nell’ambito dalla “Rete nazionale delle scuole professionali”
nell’ambito di un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio e la loro partecipazione alla “Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, soprattutto allo
scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, di diffondere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, di aprirsi in generale
alle politiche attive del lavoro.
- il raccordo con il sistema IeFP che prevede la fine dell’approccio
sussidiario. In particolare viene meno la sussidiarietà integrativa, che vedeva l’innesto della IeFP in percorsi scolastici di I.P.
Anche la sussidiarietà complementare è fortemente ridimensionata. Questa evoluzione del sistema I.P. rappresenta certamente
un dato positivo soprattutto con riferimento alla nota distanza tra
le aspettative degli allievi e delle famiglie e l’offerta formativa attuale, lontana dagli stili cognitivi degli studenti, caratterizzati da
quella intelligenza pratica molto distante dalla logica simbolica che
caratterizza gli istituti tecnici ed i licei.
Lo spostamento di merito dei percorsi di I.P. ha naturalmente bisogno di un deciso intervento di formazione e accompagnamento,
perché altrimenti rischia di rimanere solo un progetto lontano dalle prassi di scuole e docenti.
Resta inoltre il nodo strutturale della flessibilità organizzativa, che
viene affrontato solo marginalmente dal testo di decreto delegato.
SKILL 3/2016
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E’ necessario evidenziare come la IP, con questo intervento di riordino, tenda ad avvicinarsi alla IeFP come identità e metodi, ma
resti nel sistema di istruzione secondaria superiore, non entrando
nel sistema IeFP.
In tal senso possiamo dire che con la delega, la I.P. guarda alla IeFP,
ma resta con propria distinzione istituzionale.
2. Il passaggio al nuovo testo Costituzionale
Alla luce della possibile modifica dell’articolo 117 della Costituzione, dal punto di vista della collocazione della IeFP nel sistema istituzionale nazionale, si prefigurano due scenari:
- mantenimento della distinzione tra I.P. (inserita nella scuola secondaria superiore) e IeFP (sistema educativo di secondo ciclo
distinto dalla scuola secondaria superiore)
- evoluzione della I.P. come IeFP.
Nel primo caso, si tratta di mantenere una identità distintiva della IeFP, superando tuttavia le debolezze del sistema in moltissime
regioni.
In tal senso, la definizione del modello e della governance della
IeFP, in rapporto con le regioni potrebbe ripercorrere uno schema
analogo a quello del dlgs 150/2015 per le politiche attive del
lavoro, che ha di fatto anticipato la nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, prevedendo che governance e modello
siano fissati a livello statale lasciando alle regioni la programmazione, gestione e cofinanziamento del sistema.
Tale scelta comporterebbe una più decisa azione statale nel garantire il sistema di IeFP in tutta Italia, ricordando che si tratta di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e quindi dovrà essere garantito
il soddisfacimento delle domanda di frequenza fin dal primo anno.
In questo scenario lo Stato avrà il dovere di garantire il sistema
di IeFP in quanto tale in tutta Italia, superando i noti problemi di
incompiutezza del sistema, di incompletezza e di insostenibilità
economica.
La conseguenza di ciò è la costruzione di un sistema che non si attiva con i bandi, progetti, valutazioni e selezioni, ma che garantisce
l’offerta formativa sulla base delle iscrizioni degli studenti, analogamente a quanto avviene nell’istruzione.
Nel secondo caso, si tratterebbe di superare l’anomalia prettamente italiana di avere due sistemi professionalizzanti, uno IeFP ed
uno IP di scuola secondaria superiore, andando a definire un unico
sistema di IeFP, ampio, sia in termini di percorsi e di qualifiche, sia
in termini di numero di studenti (quasi 700 mila, il 25% di tutto il
secondo ciclo).
Questo unico sistema VET potrebbe avere la forza, anche numerica, per una propria rilevanza, visibilità, stabilità. Tutti elementi
concreti di quella “pari dignità”, spesso scritta ma non praticata.
In entrambi i casi, lo Stato dovrà provvedere al riconoscimento
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SKILL 3/2016
formale e istituzionale della piena partecipazione delle istituzioni
formative accreditate al sistema educativo, superando le numerose
anomalie oggi esistenti tra cui, solo per fare un cenno ad alcune, il
diverso trattamento per le coperture assicurative INAIL, l’accesso
alle prestazioni relative al diritto allo studio.
I rischi
Il rischio è che qualcuno possa pensare di realizzare il sistema IeFP
esclusivamente attraverso le istituzioni scolastiche, oppure di collocare le istituzioni formative nell’ambito del sistema delle scuole
paritarie.
È una previsione dalla quale bisognerebbe presto sgomberare il
campo di riflessione: sarebbe drammatico non solo per le istituzioni formative, che vedrebbero cancellata una storia più che secolare
ma anche per l’intero sistema, per gli studenti e le famiglie.
Le istituzioni formative hanno dimostrato da tempo di raggiungere
meglio i risultati della IeFP, di rispondere molto bene alla propria
utenza, perché hanno una maggiore flessibilità organizzativa, perché possono fare da traino di tutto il sistema professionalizzante
verso un vero sistema VET.
Facendo tesoro di tali evidenze, è necessario fare in modo che
l’offerta di IeFP del triennio/quadriennio consenta la scelta tra il
percorso nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni formative, anche nelle regioni dove queste ultime non sono di fatto
presenti.
A tal fine, sono necessari:
- una profonda revisione del sistema di accreditamento,
- la definizione coerente e certa delle unità di costo standard.
- un rafforzamento di tutto il sistema professionalizzante anche
grazie ad una prospettiva di filiera professionalizzante di livello
terziario. Oggi tasso di passaggio al terziario dei tecnici è solo il
30%, dei professionali addirittura l’11%.
- un finanziamento stabile, certo, collegato alla domanda, di tutti
i soggetti erogatori, anche attraverso un cofinanziamento MIUR/
MLPS/Regioni.
3. Il raccordo tra la IeFP e lo sviluppo
dell’apprendistato e delle politiche attive del lavoro.
Terzo elemento di novità è la collocazione della IeFP, per altro coerentemente al prossimo rinnovato dettato costituzionale, tra sistema educativo e del lavoro: assolve l’obbligo di istruzione ed il DDIF
e contemporaneamente è strettamente collegato allo sviluppo professionale, al rapporto con il tessuto imprenditoriale, alle politiche
attive del lavoro.
In tal senso si sta sviluppando già una rete di istituzioni formative
che sempre più raccordano la propria attività con le azioni per la
transizione scuola lavoro dei propri studenti, rafforzano i propri
SKILL 0/2016
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uffici di placement, che attivano una formazione per l’inserimento
lavorativo delle persone.
Tutto ciò ha avuto una accelerazione ed una apertura geografica
nazionale in particolare grazie alla sperimentazione per l’apprendistato formativo per la qualifica ed il diploma professionale.
In tale contesto, l’apprendistato duale rappresenta al contempo un
simbolo dell’evoluzione del sistema ed una sfida anche di identità
della IeFP.
Il sistema IeFP è stato percorso da numerosi cambiamenti che
l’hanno visto passare dall’alveo più strettamente legato alle attività
di qualificazione dei lavoratori (art. 35 comma 2 della Cost. “formazione ed elevazione professionale dei lavoratori”), a quello della
istruzione e formazione professionale nell’ambito del sistema educativo. Ora, l’attenzione è rivolta alla capacità di questo sistema di
preparare i giovani al mercato del lavoro dotandoli di competenze
che ne accrescono le loro possibilità di occupazione al termine dei
percorsi, direttamente attraverso il lavoro. L’accento è quindi posto sulla formazione mirata all’inserimento lavorativo e, pertanto,
anche l’assetto istituzionale e organizzativo non può prescindere
da questa nuova configurazione della IeFP: un sistema orientato
al mondo del lavoro. Per questa ragione, il modello non può essere
quello eminentemente scolastico ma quello del migliore rapporto
tra formazione e lavoro.
Gli enti di formazione che stanno rafforzando la loro capacità di
portare le persone al lavoro, e si candidano all’attuazione delle misure del dlgs 150/2015, lo fanno nella loro attenzione alla promozione e crescita della persona, in un equilibrio inedito di azioni rivolte
alla persona e azione di placement per l’inserimento lavorativo.
Oggi le istituzioni formative e la IeFP, ancora una volta fanno da
apri pista dell’innovazione dei sistemi, per ricoprire un ruolo di
maggiore e ulteriore raccordo con il mondo del lavoro con l’apertura all’apprendistato ed in generale alle politiche attive del lavoro,
diventando portatori di un modello di azione nelle politiche attive
del lavoro distinto dagli altri player nazionali, CPI e Agenzie per il
lavoro.
L’autore:
Esperto di politiche dell’istruzione e formazione professionale
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SKILL 3/2016
CONTESTO
Un nuovo sistema duale italiano si
costruisce con la pratica
di Paola Vacchina
Il lungo e laborioso avvio della sperimentazione di sistema duale
ne ha messo in evidenza il carattere di cantiere aperto con sviluppi
destinati a prendere forma gradualmente nella pratica dei sistemi regionali IeFP, l’esperienza più matura di VET in Italia, dotata
dell’esperienza e della competenza richieste dalla sperimentazione. Del resto, nel lancio della sperimentazione di sistema duale è
emersa subito la prevalente natura di atto politico di innovazione
del sistema formativo, mentre in secondo piano si collocavano i
riferimenti tecnici, prioritariamente all’apprendistato per la qualifica e per il diploma e, poi, all’alternanza rafforzata, non solo in termini quantitativi, e all’impresa formativa. Peraltro sia la valenza
tecnica sia quella politica sono state declinate in modo diverso nelle convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e le Regioni e, ancor più, nelle conseguenti programmazioni
di queste ultime.
nota 1
VET e IeFP hanno un identico
significato letterale. Nella realtà
IeFP si riferisce a un ordinamento
specifico, mentre VET comprende
l’Initial VET (cioè l’IeFP), la Higher VET,
istruzione superiore di livello terziario
principalmente non universitario e
universitario, tra i quali si collocano
sicuramente gli ITS, e la Continous VET,
la formazione degli adulti. Le statistiche
europee inglobano nella IVET italiana
in modo indistinto anche gli Istituti
tecnici e professionali, per un totale
del 52% (8% sono IeFP regionale) dei
giovani del ciclo secondario superiore.
Una verifica della rispondenza agli
standard di pedagogia, didattica e
organizzazione di work based VET,
abbasserebbe di molto quel 52%.
La sperimentazione, dunque, non è un programma circoscritto e lineare e già definito ovunque e allo stesso modo. Un nuovo sistema
(duale) si costruisce con la pratica e non si crea solo con una norma
e, tanto meno, si impone, nella sua effettività e nella piena estensione del suo significato, alle imprese e ai sistemi di IeFP territoriali.
Le prime devono assumere gli apprendisti, impegnarsi a formarli
e, soprattutto, divenire attori di sistema formativo. I secondi devono impegnarsi in una riqualificazione importante dell’IeFP regionale, che comporta uno sviluppo altrettanto rilevante della dote
di pedagogia professionale, di didattica esperienziale e per competenze e di organizzazione formativa flessibile propria dei sistemi
IeFP. A questi, inoltre, la sperimentazione chiede di creare un’area
di integrazione tra politiche formative e politiche dell’occupazione,
sviluppando servizi di orientamento, di consulenza professionale
e per il lavoro.
In gioco non c’è semplicemente l’affermazione dell’apprendistato
ex Decreto 81 del 2015, che potrebbe comunque avere un proprio
sviluppo spontaneo, essendo quella dell’apprendistato una tra le
tipologie contrattuali più economiche per le imprese. Ma ci può e ci
deve essere di più in gioco, se si coglie l’occasione della sperimentazione per il potenziamento e l’evoluzione, a partire dall’IeFP di
oggi, del sistema italiano di formazione professionale nel senso di
quello che in Europa si chiama work based VET1, che è la condizione per l’introduzione realmente sistemica di modelli formativi di
sistema duale. Tuttavia resta la necessità di diffondere in futuro un
SKILL 3/2016
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sistema VET in tutte le Regioni e di integrare in un unico quadro, a
pari titolo, le istituzioni formative IeFP e gli Istituti scolastici sulla
base di una condivisa e strutturale adesione alla pedagogia, alla didattica e all’organizzazione della work based VET. Per questo sono
da auspicare per il futuro un dialogo e un coordinamento, anche
per gli investimenti, tra gli attori istituzionali nazionali e regionali
coinvolti.
In alternativa restano, tutti tra loro separati, l’apprendistato - se
mai questo istituto si afferma - come una misura prevalentemente
di politica attiva del lavoro, le istituzioni formative ridotte a funzioni ancillari e marginali per le stesse politiche e gli istituti scolastici
impegnati a combinare un impianto pedagogico, didattico e organizzativo strutturalmente centrato sulla trasmissione dei contenuti
disciplinari con l’alternanza scuola-lavoro e con il decreto 81 del
2015.
L’istituto dell’apprendistato non crea automaticamente il sistema
duale. Solo nei Paesi germanofoni tale istituto è tout court con il
sistema di VET nella forma del sistema duale, perché, storicamente
in quei Paesi la formazione professionale è nata attorno all’apprendistato. E il sistema duale di quei Paesi merita la fama di cui gode, di
efficace fattore di sviluppo, di qualità della formazione, di veicolo
di scolarizzazione e formazione di massa e di efficiente servizio di
collocamento al lavoro per i giovani. Ma anche nei Paesi germanofoni sono la dimensione formativa e l’alto livello di qualificazione
professionale in uscita a fare del sistema duale un’eccellenza: esso
è nel contempo la scuola secondaria superiore per più della metà
di ogni classe di età e il più efficiente strumento di collocamento
al lavoro dei giovani, poiché due terzi degli apprendisti vengono
assunti a tempo indeterminato dall’impresa che ha partecipato alla
loro formazione.
Anche un esempio italiano conferma lo stretta relazione tra qualità
formativa ed estensione del sistema di VET e affermazione del sistema duale. È l’esperienza della Provincia di Bolzano, dove nel 2015
sono stati assunti 3.327 dei 3.651 apprendisti ex art 3 del totale nazionale. Agli apprendisti si aggiungono 6.272 iscritti ai corsi triennali e quadriennali IeFP. Ciò significa che il sistema IeFP accoglie 31
su 100 giovani di ogni generazione del ciclo secondario superiore,
mentre sono solo 8 su 100 sul piano nazionale, e che 11 di quei 31
sono apprendisti. Gli iscritti all’istruzione tecnica e professionale
sono il 36,6%. Nell’insieme gli iscritti a percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale e di IeFP costituiscono il 67,4% dei
giovani, 15 punti in più della percentuale nazionale. La differenza
la fa lo statuto dell’autonomia che consente un unico centro decisionale per scuola e formazione professionale. La Provincia ha deciso di investire sulla IeFP integrando in essa la tradizione storica
dell’apprendistato e qualificare le rispettive missioni dell’Istruzione Tecnica e Professionale e della IeFP, senza differenza di ricono22
SKILL 3/2016
scimento. Lo testimonia anche la recente introduzione del 5° anno
IeFP per il raggiungimento della maturità professionale.
Il successo della formazione professionale e del sistema duale ha
molto a che fare con il riconoscimento del valore culturale, sociale
ed economico del lavoro e, di conseguenza, della formazione professionale. Questo riconoscimento è il fondamento storicamente radicato del sistema duale nei Paesi germanofoni, come ci conferma
l’esperienza della Provincia di Bolzano, che appartiene a quell’area
culturale che, tra i suoi caratteri distintivi, ha quella concezione
del lavoro professionale e della formazione, espressa dal carico di
significati sociali e culturali del binomio Beruf e Bildung, che assegna al lavoro un forte significato etico e sociale. Negli anni Settanta
il nostro pensiero pedagogico e le nostre pratiche didattiche hanno
contribuito in maniera decisiva al primo riconoscimento del prestigio sociale e della dignità culturale della formazione professionale. Oggi è da ripetere un’operazione culturale e politica analoga.
L’operazione culturale e politica sopra menzionata non è solo un
problema di comunicazione, ma anche di sviluppo del pensiero
pedagogico e di politica formativa e di sua rappresentazione nella società e nell’economia, in relazione all’introduzione di sistema
duale. C’è una stretta relazione tra il valore del lavoro professionale e pratiche di VET in sistema duale per alcuni aspetti cruciali, tra
i quali almeno quattro meritano un breve cenno.
Il primo è l’opportunità di valorizzare la “dote valore” della VET
per la crescita verticale della VET in un Paese che non ha un vero
sistema di formazione/istruzione di livello terziario. A questa mancanza non può supplire l’esperienza delle Fondazioni ITS, che non
sembra potersi trasformare in sistema stabile, diffuso e funzionale. In alcuni Paesi Europei si sta considerando l’opportunità di
estendere la VET al livello EQF 6 per alcune aree professionali. La
crescita verticale ipotizzata può significare sia la possibilità che gli
allievi dell’IeFP possano accedere agli studi terziari attraverso passaggi come quello del 5° anno di maturità professionale di Bolzano
e di Trento, sia la verticalizzazione stessa della filiera IeFP, sempre
passando per il 5° anno di maturità professionale, almeno fino alla
formazione terziaria non accademica di livello EQF 5. Il modello
di sistema duale è particolarmente congeniale per lo sviluppo di
questo livello di formazione e, del resto, è già previsto dal decreto
81 del 2015 per il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Quello che non è previsto è l’investimento necessario per un sistema di formazione più sciolto di quello delle Fondazioni ITS, in grado, quindi, di un’offerta formativa quantitativamente comparabile
a quella della Germania e della Francia. Il tema non è all’ordine
del giorno della sperimentazione di sistema duale, ma è inevitabile
menzionarlo, proprio perché il modello del sistema duale faciliterebbe la necessaria estensione e la necessaria liberalizzazione della formazione superiore.
SKILL 3/2016
23
Il secondo aspetto evidenzia come il sistema duale possa diventare
strumento principe di gestione formativa della transizione scuolalavoro per giovani NEET, soprattutto per quelli che da poco hanno
lasciato percorsi scolastici e formativi. Si dovrebbero immaginare
percorsi in sistema duale di breve durata, finalizzati sia al recupero della qualifica o del diploma professionale, sia a specializzazioni
finalizzate a occasioni di impiego.
Il terzo aspetto è strettamente connesso al successivo: riguarda
lo sviluppo dei sistemi delle qualifiche (nazionali e regionali) che
sono rappresentazioni dei sistemi professionali delle imprese, interfaccia e lingua comune tra imprese e istituzioni formative e termini di riferimento per la formazione sia nell’istituzione formativa
sia nell’impresa.
In Germania il sistema nazionale delle qualifiche è uno dei pilastri
del sistema duale perché è il risultato di tutte le cooperazioni e interazioni che lo fanno funzionare.
Le qualifiche sono regolate da ordinamenti professionali tradotti
in decreti congiunti del Ministero della Formazione e della Ricerca
e dei Ministeri di competenza per l’ambito professionale, e sono
il frutto di un processo nel quale anche le parti sociali sono attori
riconosciuti, con l’assistenza scientifica del BIBB. Le 900 qualifiche
degli anni Cinquanta si sono ridotte a poco più di 300. Le qualifiche vengono continuamente aggiornate: ogni anno almeno un
terzo viene aggiornato e le altre vengo rivisitate completamente,
non solo nei contenuti, ma anche nella struttura, sempre più flessibile. Superate le originarie “monoqualificazioni”, oggi l’offerta
formativa è fatta da qualifiche articolate per competenze di base,
competenze chiave, ambiti di impiego e opzioni specialistiche, con
la possibilità, di capitalizzazioni e di combinazioni modulari. Si
stanno accelerando ulteriormente la flessibilizzazione del sistema
delle qualificazioni. Viene mantenuto il principio orientativo dei
due terzi dedicati al nocciolo della qualificazione e un terzo alle
diverse articolazioni. Infine si continua a lavorare a diverse linee
di sviluppo: ulteriore sviluppo dell’organizzazione per famiglie di
qualificazioni e della combinazione di una base fondamentale e di
articolazioni opzionali, eventualmente orientate a specificità locali
e/o aziendali; modularizzazione e conseguente capitalizzazione e
permeabilità delle percorsi formativi di diverse qualificazioni; facilitazione dell’accesso all’apprendistato per chi proviene da esperienze professionali; più diretti collegamenti a passaggi formativi
verticali e alla formazione continua; flessibilità della durata dell’apprendistato. Bisognerà intraprendere qualcosa anche da noi.
Infine il quarto aspetto, quello decisivo, il ruolo delle imprese nel
sistema formativo, in particolare delle piccole e microimprese,
delle quali, anche in Germania, solo una piccola quota forma apprendisti, mentre lo fa l’85% delle grandi imprese. Non è un caso
che in quei Paesi il sistema duale sia spesso a tre, completato da
un terzo elemento: i centri di formazione sovraziendali dedicati a
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SKILL 3/2016
supportare e integrare la formazione degli apprendisti nelle piccole
e microimprese. Si tratta perlopiù di strutture promosse da organizzazioni datoriali di settore e dal sistema camerale. Qualcosa del
genere è da pensare anche per il nostro sistema duale, mirando a
fare delle istituzioni formative dei poli di riferimento per le imprese, visto che non è probabile che da noi si crei un soggetto terzo. Il
rapporto tra sistema formativo e imprese non può che essere simbiotico, di reciproca contaminazione. La formazione che entra in
impresa stimola innovazione e l’impresa che entra nella formazione diventa un attore insostituibile della formazione stessa. Inutile
discutere su chi debba fare la prima mossa. L’esperienza dei nostri
Centri di formazione ci dice che è bene che l’istituzione formativa
vada a cercare le imprese.
L’autrice:
Presidente di Enaip nazionale.
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CONTESTO
Quadro generale della sperimentazione
sul duale in Italia
di Raffaella Croce - Italia Lavoro
Parlare di duale rimanda immediatamente al sistema educativo
dei Paesi del nord d’Europa, Germania in primis, dove è previsto
che i giovani acquisiscano le competenze richieste dal mercato del
lavoro e necessarie, alternando la formazione teorica con la formazione pratica, svolgendo un’attività lavorativa. Con l’Accordo Stato
regioni del 24 settembre 2015 si sono poste le basi per attuare un
sistema italiano che consentisse ai giovani di apprendere, non solo
in contesti tradizionali, ma anche in situazioni lavorative, per il
conseguimento di un titolo di studio.
Obiettivo del programma sperimentale del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali è porre in essere, a partire dall’anno formativo 2015-16, azioni di accompagnamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP, facilitando le transizioni tra sistema di formazione
professionale e mondo del lavoro. Il programma prevede, infatti,
l’organizzazione, da parte dei Centri di formazione professionale
(CFP) di nuovi corsi in cui vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’IeFP, utilizzando uno degli strumenti previsti
dalla sperimentazione:
• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• Alternanza scuola lavoro ex D.lgs. 77/2005;
• Impresa formativa simulata.
Il programma ha previsto due ambiti di intervento complementari,
articolati in: linea 1, affidata ad Italia Lavoro, che ha l’intento di
sviluppare e rafforzare il sistema di placement dei centri di formazione professionale e la Linea 2, che prevede l’avvio di percorsi
di IeFP nell’ambito del sistema duale, affidandone la realizzazione
alle Regioni e alle Province autonome.
L’8 ottobre 2015 Italia lavoro ha pubblicato un Avviso nazionale
per selezionare 300 Centri di formazione professionale o Enti, con
i quali ha stipulato un Protocollo operativo, che conteneva le caratteristiche e le regole per la gestione delle azioni previste, e ha
dato inizio alle attività di assistenza tecnica. Contestualmente i CFP
sono partiti con le attività di applicazione degli standard di qualità
dei servizi di placement, volti alla costituzione e al consolidamento
degli uffici stessi, con l’erogazione di colloqui di orientamento di
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SKILL 3/2016
primo livello e specialistico rivolto a giovani dai 14 ai 24 anni e con
azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di contratti
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per le
attività di erogazione diretta dei servizi verrà riconosciuto ai CFP
un contributo massimo di 35.000 euro. La linea 1 della sperimentazione, la cui prima scadenza era prevista per il 31 dicembre del
2016, è stata prorogata di ulteriori tre mesi per consentire a tutti i
CP di portare a termine le attività intraprese.
Inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso
Italia lavoro, ha pubblicato per le imprese che assumono apprendisti o accolgono giovani in alternanza scuola lavoro per almeno 400
ore annue un Avviso pubblico, che prevede un contributo per le
attività di tutoraggio aziendale. Il datore di lavoro può richiedere
un contributo di 1.500 euro se realizza almeno 48 ore di tutoraggio
a favore di apprendisti nell’arco di 6 mesi, importo che raddoppia
se le ore di tutoraggio sono 96 in un periodo di tempo pari a 12
mesi, mentre per l’alternanza il contributo è pari a 500 euro per
ogni anno solare.
Dalle richieste di assistenza tecnica rivolte a Italia lavoro dai CFP
e dai riscontri avuti dalle Regioni è emersa la necessità di intraprendere un’azione capillare di promozione dell’apprendistato di
primo livello, il cui riferimento è il CFP. La linea 1 della sperimentazione del duale intende lavorare insieme alle istituzioni formative per costruite o consolidate prima le loro relazioni con il tessuto
imprenditoriale locale e poi promuovere l’apprendistato. Del resto,
a parte poche realtà territoriali, come la provincia di Bolzano, dove
l’apprendistato è parte integrante del sistema di formazione da diverso tempo, o le regioni Lombardia e Piemonte, che hanno reso lo
strumento operativo, l’apprendistato di primo livello risulta poco
conosciuto e quindi scarsamente utilizzato dalle imprese.
Al fine di far conoscere l’istituto contrattuale e incentivarne l’utilizzo da parte delle imprese, Italia lavoro con il Ministero del lavoro
e le Regioni, ha organizzato 11 tappe di un Road show nazionale,
che si rivolge direttamente ai datori di lavoro. Si tratta di incontri
tecnici in cui vengono illustrate le convenienze e le modalità di attivazione dello strumento contrattuale, a cui seguono testimonianze
concrete di imprese che hanno assunto, apprendisti che stanno lavorando e facendo formazione sul luogo di lavoro e CFP.
L’impegno di Italia lavoro e dei CFP nel far conoscere l’apprendistato di primo livello richiede il coinvolgimento di tutti gli attori
utili per la stipula del contratto e quindi si stanno sensibilizzando
non solo i giovani e le loro famiglie e i datori di lavoro, ma anche i
consulenti del lavoro e i commercialisti, che supportano le imprese
nella stipula del contratto, e le associazioni datoriali e sindacali,
che possono promuovere presso i propri iscritti lo strumento. Questa azione capillare di comunicazione potrà essere efficace solo se
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tutti i soggetti coinvolti opereranno un vero cambiamento culturale, per cui l’apprendimento sul luogo di lavoro diventi realmente una delle modalità con cui il giovane acquisisce le competenze
necessarie per il conseguimento del titolo di studio. Ciò comporta
una stretta collaborazione tra il datore di lavoro e il CFP e il conseguente riconosciuto del ruolo formativo svolto dall’impresa, in
qualità di soggetto che più di altri è in grado di trasferire determinate competenze professionali agli apprendisti.
Italia lavoro è impegnata a promuovere questo cambiamento, lavorando con i CFP, le Regioni, il mondo imprenditoriale e gli intermediari del lavoro, per concretizzare il salto culturale necessario e
rendere l’apprendistato una modalità di conseguimento di un titolo di studio al pari del percorso formativo tradizionale.
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L’autrice:
Responsabile del procedimento del progetto FIxO di Italia Lavoro Spa
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CONTESTO
Le ragioni per cui il sistema duale tedesco
funziona bene da cinquant’anni
di Giuseppe Livio
Il sistema duale tedesco ha una lunga storia, iniziata nel secolo
scorso. Attualmente coinvolge ogni anno oltre 500.00 giovani dai
16 ai 29 anni; praticamente circa il 50% dei giovani tedeschi di ogni
singola leva passa attraverso una esperienza di apprendistato. Al
termine del periodo di formazione il 60% dei giovani apprendisti
viene assunto dall’impresa nella quale ha svolto l’apprendistato.
In realtà il tasso di passaggio dal contratto di apprendistato ad una
assunzione normale è, secondo le indagini fatte, ancora più alto
perché una parte degli apprendisti sceglie altre offerte di lavoro,
in imprese diverse da quella dove ha fatto l’apprendistato. La percentuale di assunti raggiunge l’80% nelle imprese con 500 ed oltre dipendenti. L’apprendistato è uno strumento di formazione “di
successo”, utilizzato dai giovani ma anche apprezzato dal sistema
delle imprese, sia da quelle manifatturiere (che sono la maggioranza) ma anche dalle aziende dei servizi e da quelle pubbliche.
Le imprese “accreditate” per assumere e formare apprendisti sono
circa 600.000. A queste si aggiungono altre 900 sedi di formazione
interaziendale.
Il meccanismo è semplice: le aziende mettono a disposizione posizioni da apprendista; c’è un sistema informativo che permette
ai giovani di conoscere l’offerta dei posti; i giovani si candidano
e vengono scelti. Nella selezione le aziende valutano i candidati e
stipulano il contratto di apprendistato, mediamente della durata di
3 anni. Il contratto prevede una alternanza stretta tra esperienza di
lavoro in azienda, sotto la guida di un formatore qualificato, e delle
giornate di formazione, per 400 ore all’anno, presso delle strutture
formative esterne.
Il sistema è molto “governato”: la sua regolamentazione è definita a livello Federale ma con il coinvolgimento dei Lander e delle
parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati dei lavoratori). Tutte le principali regole relative al funzionamento, alle
qualifiche rilasciate ed ai loro standard sono chiaramente fissate a
livello nazionale; questo garantisce la trasparenza del sistema, l’omogeneità a livello nazionale e la trasferibilità dei lavoratori. L’ordinamento nazionale definisce, in modo molto dettagliato 344 qualifiche professionali. In ogni aspetto del sistema (organizzazione
generale, organizzazione territoriale, definizione delle qualifiche e
dei relativi standard, verifica dei risultati) le Parti Sociali, ed in particolare le imprese, svolgono un ruolo centrale e questo rafforza la
credibilità del sistema.
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È importante sottolineare che le imprese non usufruiscono di
sgravi o di incentivi particolari: il loro vantaggio è solo quello di
conoscere e formare dei giovani. L’interazione costante ed attentamente disciplinata tra studio teorico, applicazione pratica ed apprendimento per problemi rafforzano la motivazione dei giovani
all’apprendimento e migliorano l’efficacia del percorso formativo.
Solo una quota minoritaria di apprendisti (poco più del 10%) non
porta a termine il percorso di apprendistato.
La forza maggiore del sistema, oltre alla regolamentazione nazionale ed alla partecipazione delle Parti Sociali, risiede nelle risorse
che sono richieste alle imprese e che queste ultime mettono a disposizione. In primo luogo le imprese che vogliono accogliere apprendisti si devono “accreditare” presso le Camere di Commercio
della loro categoria. Vengono successivamente valutate l’idoneità
etica dell’impresa e dei formatori, l’idoneità del luogo di apprendimento (la disponibilità di tecnologie, gli spazi e le attività possibili
per gli apprendisti), l’idoneità pedagogica e tecnico professionale
dei suoi formatori interni. Sono requisiti normalmente posseduti
dalle grandi aziende ma anche da quote significative di medie e
piccole aziende. Questo perché il sistema duale è connaturale ad
una diffusa cultura, presente nella società tedesca, della condivisione e della coesione sociale.
Anche i formatori devono essere “accreditati”, i loro requisiti sono
definiti a livello nazionale e sostanzialmente sono: il possesso della
qualifica professionale per la quale si propongono come formatori,
almeno 5 anni di esperienza di lavoro in quella qualifica, il possesso del diploma di Meister (Maestro). Tra le competenze richieste vi
è anche quella pedagogica che deve essere conseguita attraverso
la frequenza di specifici corsi presso le Camere di Commercio. Nel
2011 risultavano occupati 665.000 Meister.
Pertanto, il sistema duale tedesco è articolato e complesso, consolidato, condiviso e governato. Il suo assetto è reso più strutturato
dalla presenza delle grandi aziende, ma in parallelo coinvolge anche le medie e piccole imprese. Tuttavia ciò che risulta ancora più
rilevante è l’affermazione di un sistema che garantisce il riconoscimento della pari dignità della formazione manuale rispetto a quella eminentemente scolastica: l’attenzione nella sua organizzazione
e nel sistema di verifiche del raggiungimento di elevati standard
afferma la piena dignità di questo percorso rispetto ai percorsi
esclusivamente scolastici.
L’autore:
Collaboratore per Fondazione Enaip Lombardia
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Numero degli apprendisti
(totale)
Numero dei nuovo contratti
ogni anno
Età di riferimento
Durata del contratto
Livello di qualifica finale
GERMANIA – Apprendistato per la qualifica
ITALIA – Apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale
1.430.000
<3.000 (stime)
530.000
ND
16-29 anni
15-25 anni
Mediamente 3 anni
3 anni qualifica
4 anni diploma professionale
Definiscono le modalità e i tempi di osservazione
Prima dell’avvio
Retribuzione Dal 25% al 33% della retribuzione di un operaio qualificato: 614 € nel 1° anno, 685 € nel 2°
anno, 761 € nel 3° anno
Profili formativi
Ore di formazione (di base)
esterna all’impresa
e contenuti
Formazione dentro l’impresa
Tutor-formatori
Partecipazione
delle parte sociali
Requisiti dell’impresa
1-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la
mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato, oppure 80%, 85%, 90% della normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello
(nel 1°, 2°, 3° anno di formazione)
Definiti dall’ordinamento nazionale
Definiti a livello regionale sulla base delle qualifiche a livello nazionale
400 ore all’anno (in media),
regolamentate a livello nazionale e regionale
(per le sole discipline generale)
400 ore (minimo) all’anno,
la cui organizzazione è regolata
a livello regionale
Durata e contenuti disciplinati
dall’ordinamento nazionale
Durata disciplinata a livello regionale.
Contenuti definiti in base ai profili regionali
ed agli accordi di categoria
Disciplinati a livello nazionale.
Nessun titolo di studio specifico richiesto.
Possesso della qualifica professionale
Possesso di un livello di inquadramento pari
attinente, di 5 anni di esperienza professionale o superiore a quello che l’apprendista è destinato
e del Diploma di Meister
a conseguire. Alcuni accordi e CCNL specificano
che il tutor deve avere acquisito specifiche
competenze per quanto riguarda il contesto normativo, l’accoglienza degli apprendisti,
la pianificazione del percorsi, la valutazione
dei progressi e dei risultati dell’apprendimento,
anche a seguito della frequenza di appositi
corsi di formazione
Forte coinvolgimento nell’organizzazione
del sistema, nella definizione degli standard
di qualifica, nel controllo dei risultati
Coinvolgimento basso
Accreditamento necessario. La Camera di
Commercio verifica: l’idoneità etica dell’impresa e dei formatori; l’idoneità del luogo di apprendimento; l’idoneità pedagogica e tecnico
professionale dei suoi formatori interni
Accreditamento non necessario.
Rapporto numerico massimo tra apprendisti
ed operai qualificati. Alcuni accordi richiedono
la “capacità formativa dell’impresa”:
disponibilità di docenti in grado di trasmettere
conoscenze e competenze; presenza di un tutor
aziendale con formazione e competenze
adeguate che svolga una attività lavorativa
coerente con quella dell’apprendista;
locali aziendali e macchinari idonei in relazione
agli obiettivi formativi ed in regola con le norme
per la salute e la sicurezza.
Non sono previste verifiche da parte pubblica
per questi aspetti
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GERMANIA – Apprendistato per la qualifica
ITALIA – Apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale
Verifica e certificazione
della qualifica o delle competenze acquisite
Rilascio della qualifica in seguito
ad un esame sostenuto presso la Camera
di Commercio; inoltre certificazioni rilasciate
dalla scuola e dall’impresa
Rilascio della qualifica in seguito
ad un esame sostenuto presso una Commissione
istituita dalla Regione
Qualifiche rilasciate
Definite 344 qualifiche professionali a livello
nazionale
Standard di qualifica definiti a livello regionale;
inoltre definite 22 qualifiche a livello nazionale
Modalità dell’esame finale
Prove teoriche e pratiche fissate a livello nazionale. Commissioni istituite
dalla Camera di Commercio.
Definite a livello regionale per il rilascio della
qualifica professionale. Commissioni istituite
dalle Regioni
Responsabilità degli esami
finali
Camera di Commercio
Regione
Finanziamento pubblico alle
imprese
Nessun sgravio contributivo
o finanziamento standard.
Incentivi previsti per le imprese
che assumono giovani a rischio
Eliminazione dei contributi sociali
a carico del datore di lavoro per le aziende
con meno di 10 dipendenti e contribuzione pari al
10% della retribuzione per le aziende
con più di 9 dipendenti.
Le spese sostenute per la formazione
degli apprendisti sono escluse dalla base
di calcolo per l’IRAP. Estensione dei benefici
per gli apprendisti stabilizzati.
Incentivi all’assunzione concessi dalle Regioni
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FOCUS
La sperimentazione del sistema duale
in Lombardia
di Mattia Dolci
Con l’accordo sottoscritto il 13 gennaio con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per l’avvio della sperimentazione del Sistema Duale (c.d. “Sperimentazione Bobba”), Regione Lombardia
ha inteso migliorare ulteriormente la qualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in relazione alle richieste
delle imprese e garantire ai giovani le competenze necessarie per
l’immediato inserimento nel mercato del lavoro.
Gli strumenti promossi con forza per raggiungere questi obiettivi
sono stati l’apprendistato di primo livello (ex art. 43 D.lgs 81/15) e
l’alternanza scuola-lavoro.
I decreti regionali approvati nei mesi successivi hanno definito
le modalità operative per utilizzare i 27,4 milioni di euro messi
a disposizione dal Ministero del Lavoro per la sperimentazione
del sistema duale. Delle risorse disponibili, 10,5 milioni di euro
sono stati investiti per sostenere percorsi in apprendistato per il
conseguimento della qualifica e del diploma di IeFP nonché della
specializzazione tecnica superiore (IFTS), 14,9 milioni di euro per
rafforzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi
regionali di IeFP e nei percorsi IFTS, 1,6 milioni di euro per promuovere interventi di contrasto alla dispersione scolastica con la
collaborazione fra Istituzioni formative e Centri per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA).
In particolare il rafforzamento dell’ alternanza scuola-lavoro, che
si è innestata sull’anno formativo in corso (2016/2017), consente
diverse modalità di promozione delle esperienze in azienda, le
Istituzioni formative possono infatti per le classi di IeFP già attive
ampliare la durata oraria annua ordinamentale con esperienze di
alternanza oppure trasformarle in classi “duale” assicurando esperienze di alternanza o a tutto il gruppo classe o ad alcuni studenti
attraverso percorsi individualizzati, infine possono avviare nuovi classi di IeFP attraverso nuovi gruppi di giovani (con studenti
almeno quindicenni); in ogni caso queste diverse modalità organizzative devono garantire a tutti i giovani coinvolti esperienze in
azienda per il 50% della durata del percorso formativo.
Il potenziamento delle attività pratiche – quali appunto la scuola
impresa, i tirocini curriculari, la bottega scuola oltre a superare la
concezione lineare e sequenziale e affermare la concezione circolare del rapporto tra istruzione e lavoro ed a insegnare ai giovani
ad interpretare i cambiamenti e ad essere lavoratori intraprendenti - rispondono fra l’altro anche al bisogno di ridurre il fenomeno
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della dispersione formativa, strutturando attività che possono risultare attrattive anche per gli studenti che manifestano una maggiore attitudine all’apprendimento pratico piuttosto che teorico, e
per i quali l’esperienza diretta sul campo può costituire una forte
leva motivazionale.
In questo scenario si colloca anche il primo progetto in Italia di
collaborazione tra Centri di Formazione Professionale e Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, che prevede l’acquisizione della
qualifica professionale da parte degli studenti dei CPIA, mediante
la frequenza di un percorso personalizzato sulle esigenze del singolo allievo e con una forte componente di applicazione pratica.
Un altro elemento distintivo della sperimentazione lombarda è la
possibilità per i giovani di svolgere una parte delle ore di formazione “on the job” all’estero, presso imprese straniere: in un mercato
del lavoro globale, che attraversa i confini nazionali, la formazione
dei giovani non può prescindere dallo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative e dalla capacità di gestire efficacemente
cambiamenti imprevisti e adattarsi con successo a situazioni differenti.
Privilegiando una logica di azione sistemica, l’importo rimanente
(420mila €) è stato destinato ad attività di informazione sulle caratteristiche e i vantaggi del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di studio (primo e terzo livello), sia per l’azienda che
ha la possibilità di investire nella formazione del proprio capitale
umano, sia per il giovane, che ha l’opportunità di apprendere già
durante il percorso di studio le competenze tecnico-specialistiche e
trasversali per essere competitivo nel mercato del lavoro.
Con queste scelte Regione Lombardia ha saputo sfruttare l’opportunità della Sperimentazione Duale per garantire una forte spinta e accelerazione al processo di potenziamento e consolidamento
dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato nella IeFP, che
in Regione Lombardia è sempre stata considerata quale potente
fattore di innovazione del modello di apprendimento. Ricordiamo
infatti che la Lombardia è stata la prima regione in Italia ad istituzionalizzare e rendere obbligatorie nei percorsi di Istruzione e
formazione professionale quote consistenti di alternanza scuola
lavoro, già a partire dal secondo anno di studio, con l’obiettivo di
valorizzare la componente orientativa e di inserimento immediato
nel mercato del lavoro – oltre che formativa – della IeFP. Inoltre,
con la legge regionale n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia”, approvata nel 2015, l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro ha voluto rafforzare ulteriormente l’integrazione
tra formazione e lavoro per aumentare l’occupabilità dei giovani,
prevendendo che almeno il 5% degli studenti del terzo anno della
IeFP consegua il titolo attraverso il contratto di apprendistato e un
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SKILL 3/2016
impegno nell’alternanza scuola-lavoro fino ad un massimo del 50%
dell’intero percorso formativo, ponendo così le basi per la realizzazione del sistema duale nell’Istruzione e formazione professionale.
La Regione Lombardia può vantare il sistema di IeFP più avanzato
in Italia, sia per numero di allievi – 64.000 studenti frequentano
corsi di istruzione e formazione professionale –, sia per varietà
dell’offerta formativa, che include 3.172 corsi triennali e di quarto
anno differenti. Inoltre in Lombardia è presente una filiera professionalizzante completa, che a partire dalla formazione professionale di secondo livello raggiunge il diploma terziario di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS): attualmente le 20 Fondazioni ITS attive
erogano circa 70 corsi, con il coinvolgimento di oltre 1.600 studenti.
Concetto cardine delle politiche di istruzione e formazione professionale regionali è la libertà di scelta della persona, che ha la
possibilità di scegliere fra una pluralità di percorsi professionali
differenti e a cui Regione Lombardia riconosce un contributo economico – la “Dote IeFP” di valore compreso tra €4.000 e €4.600 –
a copertura totale delle spese del corso. Con l’introduzione della
Dote IeFP nel 2007, Regione Lombardia ha optato per una logica
che mette la persona e le sue esigenze al centro, per cui le risorse
vengono attribuite direttamente agli studenti, che possono scegliere l’Istituzione Formativa che più interpreta i propri bisogni – su
questi principi e questo modello è stata quindi immediata l’introduzione e il potenziamento del sistema duale attraverso la “Sperimentazione bobba”.
L’organizzazione del sistema, unita alle modifiche normative nazionali e regionali in materia di apprendistato, hanno consentito di
costruire un modello duale avanzato, incentrato anche sul contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo, professionale
quale modalità prevalente di occupazione dei giovani. In questa
prospettiva, le risorse della Sperimentazione Duale hanno conferito una forza propulsiva alla diffusione dell’apprendistato, nell’ambito di un contesto reso già maturo dalle iniziative precedenti e
dagli interventi che l’Assessorato regionale ha promosso per valorizzare l’apprendistato formativo di primo e terzo livello. L’esperienza sviluppata ha consentito agli operatori in questa nuova
fase di attivarsi con prontezza per la formazione di ben 2.600 apprendisti, che saranno assunti da oggi fino a settembre 2017. Così
si facilita la transizione dei giovani tra sistema educativo e mondo
del lavoro. Per queste ragione è importante che il contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo – con il quale il giovane
acquisisce il doppio status di “studente” e “lavoratore” – diventi la
modalità preminente di impiego dei giovani.
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I NUMERI DEL SISTEMA DI IEFP LOMBARDO
ANNO
DI CORSO
N° PERCORSI
ATTIVATI
N° ISCRITTI
TOTALI
N°ISCRITTI NELLE
ISTITUZIONI
FORMATIVE
ACCREDITATE
N°ISCRITTI NEGLI
ISTITUTI PROFESSIONALI
IN SUSSIDIARIETÁ
COMPLEMENTARE
1° ANNO
894
19.897
15.770
4.127
2° ANNO
907
18.726
14.974
3.752
3° ANNO
896
17.530
13.865
3.665
4° ANNO
475
8.491
6.583
1.908
TOTALE
3.172
64.644
51.192
13.452
Stima giovani coinvolti
anno formativo 2016/2017
Apprendistato per il conseguimento
della qualifica e del diploma di IeFP
2.600
Alternanza scuola-lavoro
3.700
Percorsi IFTS
920
Sperimentazione CPIA
170
L’autore:
Consulente per la Regione Lombardia in materia di formazione professionale.
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FOCUS
Le rilevazioni di Enaip Lombardia
sulla sperimentazione del duale
di Antonio Bernasconi
Link al video
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FOCUS
Costruire le competenze professionali
e renderle trasparenti nei Repertori
di Giovanna Muselli
La sperimentazione del sistema duale con l’inserimento della possibilità di ottenere la Qualifica professionale e il Diploma professionale attraverso la valorizzazione massima delle competenze acquisite mediante il lavoro rende necessario verificare se e come i
Profili professionali dei titoli riconosciuti a livello nazionale, e in
particolare gli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle competenze tecnico professionali (cosiddetti OSA), siano tuttora coerenti
con “i compiti della realtà” che gli allievi/e incontreranno nel corso
della loro attività lavorativa.
Allo stato attuale si può già ipotizzare una prima verifica confrontando le nuove declaratorie dei profili previste nei CCNL di recente
rinnovati come per il caso dei CCNL Chimica Industria – “16-18.
Classificazione del personale” – che prevedono l’inquadramento
dei lavoratori nelle categorie sulla base delle declaratorie e dei
profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella
categoria stessa. I profili, distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle
mansioni in esse individuate.
Prendiamo a titolo di esempio dal CCNL il profilo dell’Operatore
polivalente:
• conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa diverse linee di produzione e/o varie tipologie di
prodotti, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico
e al recupero dei pezzi difettosi;
• controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione;
• controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l’identità
dello stesso;
• compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
• opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.
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Ora prendiamo le Competenze OSA:
COMPETENZA OSA TP: Definire e pianificare fasi di lavorazione da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte
materiali, ecc.) e del sistema di relazioni;
COMPETENZA OSA TP: Lavorare e conservare semilavorati/prodotti chimici.
Da tali indicazioni si evince una sostanziale tenuta di quanto
previsto negli OSA, fermo restando che gli altri CCNL sono ancora quasi tutti improntati ad una mera definizione/elenco di mansioni e all’inquadramento economico.
In attesa del rinnovo del contratto dei meccanici la piattaforma
sindacale FIM e UILM CCNL Meccanici industria 2016 propone il
passaggio dalle attuali 10 categorie a un sistema di 5 fasce professionali con due categorie ciascuna; con una Definizione nazionale di declaratorie di fascia che permettano, in sede aziendale, tramite appositi profili che potranno essere definiti in quella sede,
l’intreccio operai-impiegati e che, più in generale, garantiscano
possibilità di evoluzione professionale e carriera all’interno delle fasce e tra le fasce.
Le fasce saranno: fascia A “Avviamento” - fascia B “Qualificati”
- fascia C “Tecnici” - fascia D “Professionali” - fascia E “Quadri”.
All’interno di ogni fascia i 2 livelli verranno definiti come categorie: “Base” ed “Esperto”. Ai fini della valutazione professionale
dei lavoratori sarà considerata la polivalenza e la polifunzionalità, nonché le capacità personali di tipo trasversale. Tale lavoro,
se condiviso, permetterà di leggere con più facilità la declinazione dei profili nel lavoro e confrontarli con quelli del Repertorio
nazionale.
Le esperienze già avviate di apprendistato per la Qualifica professionale in questi mesi ci stanno anche indicando che il livello
in cui occorrerà validare curvature e indirizzi ad integrazione
dei Profili nazionalmente previsti è quello regionale dove nella
definizione del Quadro Regionale degli Standard Professionali è
possibile normare, in accordo fra l’Istituzione pubblica e le Parti Sociali, competenze specifiche ed anche profili professionali
presenti nelle realtà lavorative regionali al fine di garantirne la
certificazione.
In tale prospettiva si segnala l’esito del lavoro di ricerca condotto dall’Isfol a partire dal 2013: si tratta dell’Atlante del Lavoro e
delle Qualificazioni, una ricerca a partire dai sistemi di qualificazione regionale. Tale lavoro è stato formalizzato nell’ambito
del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015: “Definizione
di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale
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delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.
Il Repertorio delle professioni per l’apprendistato professionalizzante, parte del Repertorio nazionale, è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, e dalle qualificazioni professionali rilasciati in Italia da un Ente titolare o rilasciati in esito ad
un contratto di Apprendistato. È costituito da tutti i profili presenti
nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali (fotografati fra 2009-2012). Ai
profili dovranno essere associate le Aree di Attività (ADA) e questo
comporta un lavoro interessante, in quanto l’apprendistato professionalizzante è spesso il naturale prosieguo di quello di primo
livello, nonostante sia basato su accordi fra le parti che rischiano
di essere già vecchi.
Il Repertorio nazionale è stato istituito in Italia con il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Stando al Decreto il Repertorio costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale,
e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlazione
anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea. Il Repertorio nazionale ricompone
dunque il sistema di qualificazioni rilasciate in Italia in riferimento
ai seguenti sottoinsiemi: Università; Scuola Secondaria; Istruzione
e Formazione professionale; Quadro nazionale delle qualificazioni
regionali; Apprendistato; Professioni.
Secondo quanto contenuto nel Decreto interministeriale, il Quadro
operativo costituisce la parte di Repertorio nazionale afferente le
qualificazioni regionali. Il Quadro operativo nazionale consente la
correlazione e l’equivalenza delle qualificazioni regionali a livello
nazionale, è costituito da una descrizione dei contenuti del lavoro
in diversi processi e settori economico-professionali, le figure sono
articolate in indirizzi e la declinazione regionale dello standard nazionale definisce i profili. L’ADA (Area di Attività) è la principale
unità informativa dell’Atlante, e contiene la descrizione delle singole attività costituenti l’ADA, i prodotti e i servizi attesi nonché i
codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche
e delle professioni. L’Attività è quanto di più vicino si è riusciti a codificare rispetto ai “compiti della realtà“ (Nota bene: al momento
la codificazione vale solo per alcuni settori, il lavoro è in corso e si
completerà entro il 2016).
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SKILL 3/2016
La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante, sarà
resa disponibile attorno alla prima metà del 2017, anche attraverso
uno schema di classificazione organizzato in termini di filiere produttive, con una lettura che abbraccerà più settori (come ad esempio la filiera dell’Agribusiness, che allinea parte di diversi settori
come: agricoltura, chimica, trasporti e logistica, meccanica, produzioni alimentari, servizi di distribuzione commerciale e vendita,
servizi turistici) aggregando processi, o parti di processo o anche
singole ADA, lungo appunto le principali filiere produttive del nostro Paese.
L’autrice:
Dipartimento di Progettazione e Sviluppo di Fondazione Enaip Lombardia.
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FOCUS
Duale e digitale:
un binomio da far decollare
di Enrico Millefanti
La sperimentazione del Sistema Duale (percorsi di formazione realizzati in parte a scuola e in parte in azienda) in atto nel nostro Paese è una grande opportunità per favorire l’inserimento al lavoro
dei giovani, il rinnovamento della scuola e dei metodi di insegnamento. L’alternanza scuola lavoro (L. 107/2015) e l’apprendistato
per conseguire titoli di studio (D. Lgs. 81/2015) riconoscono che le
situazioni in cui si può apprendere sono molte e non necessariamente coincidono con i contesti scolastici classici (aule, laboratori).
È sancito il valore formativo del lavoro e dei luoghi in cui si esercita e in tale senso la funzione di aiuto alla crescita dei giovani, alla
formazione del cittadino e all’acquisizione di sapere e competenze.
Cambia la scuola. Da principale luogo dove si trasmettono conoscenze ed abilità e si valutano gli apprendimenti a luogo capace di
offrire opportunità ed esperienze, tenendo conto delle propensioni e delle capacità di apprendimento di ciascun allievo. E ancora,
sostegno e aiuto ai giovani nell’affrontare le difficoltà, nel reindirizzare il percorso di studio e di esperienze in base ai risultati raggiunti. Il ricorso allo stage, all’apprendistato “Art. 43”, alla formazione in assetto lavorativo, nei percorsi di formazione, permette di
coinvolgere direttamente lo studente, di fargli acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, verificando immediatamente il risultato di un compito o di una attività assegnata.
Viene dato ampio spazio alla metodologia dell’”imparare facendo”,
basata sull’osservazione e sull’interazione, per passare poi alla teoria, alla concettualizzazione delle esperienza. Queste modalità
concorrono fortemente a sviluppare le competenze comportamentali e trasversali (problem solving, leadership, gestione dei rapporti interpersonali, collaborazione, orientamento al risultato, etc.)
difficili da conseguire con i metodo tradizionali di insegnamento.
Verificare, documentare e certificare i risultati di apprendimento
e le competenza maturate da ciascun studente, diventerà uno dei
principale compiti delle istituzioni scolastiche.
In questo percorso di cambiamento una notevole “spinta” la sta
dando internet. Rende possibile un accesso ai contenuti (conoscenza, sapere) aperto e tempestivo. Non solo, si può accedere da
qualsiasi luogo basta introdursi nella rete con un device (pc, tablet, smartphone, etc.). In molte situazioni i libri di testo digitali
potranno essere costruiti nei gruppi (classi) di studio con la guida dell’insegnante, per essere resi disponibili ed accessibili su un
deposito digitale (cloud, sito, blog, etc.). Il ruolo dell’insegnante è
fondamentale in questa trasformazione della scuola e nell’impiego
50
SKILL 3/2016
delle tecnologie. Alla padronanza di un sapere disciplinare (oggi
largamente presente anche sulla rete) dovrà unire la capacità di
condurre ogni singolo studente nel suo percorso di apprendimento e nello sviluppo delle competenze trasversali (soft skill). Meno
standardizzazione dei programmi disciplinari, più personalizzazione degli apprendimenti per tenere conto del percorso già fatto e del punto d’arrivo che non diventa necessariamente lo stesso
per tutti. In questa ottica la “bocciatura” non è più funzionale. La
digitalizzazione del sapere e delle esperienze ed il ricorso alla multimedialità sono un aiuto che rende possibile un metodo di lavoro
per piccoli gruppi ed individuale. Difficile da gestire senza queste
tecnologie ed opportunità. Anche l’organizzazione degli spazi negli
edifici scolastici cambierà per favorire la collaborazione fra gli studenti (scambio delle conoscenze/esperienze ed aiuto reciproco) e
la loro vita sociale; una didattica personalizzata o di piccoli gruppi,
la realizzazione di prove ed esperienze, laboratori polifunzionali,
spazi per lo studio individuale, aree per i lavori di piccoli gruppi,
aule per incontri e conferenze, spazi di ritrovo informali.
La scuola resterà ancora il riferimento per coloro che vogliono imparare se saprà dare l’accesso alle conoscenze ma, soprattutto il
supporto e l’aiuto all’apprendimento, l’orientamento alle scelte ed
alla realizzazione dei giovani, un’opportunità di socializzazione, di
conoscenza e scambio con altre culture, di inserimento al lavoro,
di esperienze di lavoro.
SKILL 3/2016
51
La realizzazione di percorsi di formazione, fatti con modalità duale o con l’attivazione di un contratto di apprendistato (contratto
finalizzato al raggiungimento di un titolo di studio) suscita spesso
perplessità e paure da parte di insegnanti, genitori e studenti, che
vedono in ciò un impoverimento della preparazione culturale e
scolastica, una prematura anticipazione al lavoro. Analoghe paure sono evocate dal ricorso ai device digitali e alla rete (siti, social
network) di cui si percepiscono i pericoli ma poco le opportunità.
Tali criticità possono essere affrontate, se la scuola e, in primo luogo chi la organizza e la anima, saprà cogliere l’occasione di cambiamento, saprà relazionarsi ed interloquire con il mondo del
lavoro, codificare e trasformare le esperienze fatte dagli studenti in apprendimenti assumendo e mettendo in campo le modalità
che abbiamo precedentemente indicato e facendo progressivo ed
ampio ricorso alle tecnologie digitali. Tecnologie che sono un futuro già presente nella vita di ogni giovane, per la comunicazione (WhatsApp, Facebook, Instagram), per la ricerca di contenuti
(musica, video) e informazioni, per la registrazione immediata di
note, di appunti (foto, video, messaggi vocali, etc.) e per la loro archiviazione (Cloud). Non è solo l’esigenza di stare al passo con i
tempi – che pur bisogna avere - ma la volontà di costruire maggiori ed adeguate opportunità e occasioni affinché i giovani abbiano
molteplici possibilità.
L’autore:
Direttore delle risorse umane di Fondazione Enaip Lombardia.
52
SKILL 3/2016
STRUMENTI DI ENAIP
Come costruire e consolidare
i rapporti con le aziende
di Isabella Botta e Francesco Beretta
“Tirocinio curricolare”, tirocinio extracurricolare”, “Garanzia Giovani” sono ormai entrati nel linguaggio che accomuna gli operatori della formazione professionale e i responsabili delle aziende:
imparare dal “fare” è ciò che gli imprenditori hanno fino ad ora
chiaramente recepito.
L’introduzione del Sistema duale deve essere considerata come un
ulteriore passaggio reciprocamente vantaggioso per ragazzi e ragazze in formazione e aziende formatrici. È una cerniera tra formazione formale e lavoro che vede formatori di IeFP e datori di
lavoro collaborare fianco a fianco per costruire figure professionali adeguate alle esigenze delle imprese produttive o dei servizi.
L’iter per arrivare a questa condivisione di obiettivi, è stato e sarà
ancora lungo e complesso. Occorre costruire le modalità operative,
flessibili ed efficaci, oltre lo strumento organizzativo e gli obiettivi
formativi. Occorre costruire conoscenza e comprensione dei processi che si mettono in atto e che producono effetti in gran parte
inediti per tutti i soggetti coinvolti nel loro ruolo ambivalente di
formatori e formandi.
Informazione
Come formatori di Enaip Lombardia, in questa fase ancora sperimentale, abbiamo innanzitutto costruito interventi informativi per
le aziende così articolati:
1. L’individuazione delle aziende che avessero requisiti e condizioni per
• assumere nuovi giovani dipendenti usufruendo dell’inquadramento in apprendistato;
• garantire spazi fisici adeguati alla formazione pratica e teorica;
• disporre di strumenti tecnico-professionali conformi alle normative di sicurezza e qualità;
• avvalersi di personale per l’affiancamento degli apprendisti.
2.Un incontro vis à vis con ciascun titolare d’azienda interessato
per parlargli
• delle caratteristiche dell’apprendistato in art. 43, d.lgs. 81/2015
(che con l’art. 45 ridefinisce la condizione di studente-lavoratore);
• dei destinatari potenziali (ragazzi e ragazze dal II anno ma, più
realisticamente, nell’anno (III) della qualifica professionale o
nell’anno (IV) del diploma professionale o nell’anno della specializzazione in IFTS);
SKILL 3/2016
53
• dei vantaggi connessi con le caratteristiche retributive del contratto, gli sgravi contributivi, i bonus occupazionali, e della tempistica e delle procedure amministrative;
• del ruolo centrale del tutor aziendale;
• delle specificità della formazione interna e della formazione
esterna (monte ore, sistema di valutazione, capolavoro).
3.Contatti e incontri con i consulenti del lavoro delle aziende coinvolte che si trovano ad assumere con il contratto di apprendistato art. 43, forma contrattuale complessa, di cui ancora poco
sanno e di cui poco si fidano;
4.Contatti con le associazioni di categoria, le parti sociali attive per
settore economico e per filiera formativa che si stanno rendendo
conto di dover costruire un quadro normativo per gestire la contrattazione in maniera specifica. La regole prima delle procedure.
Come centri di formazione ci troviamo nella situazione di dover
raccogliere e distribuire informazioni, tradurre normative in progetti operativi, prefigurare azioni per ruoli indefiniti, assumere
e assegnare compiti. Gradualmente risulta chiaro ai titolari d’azienda (e poi ai consulenti del lavoro, ai responsabili delle parti
sociali…) la portata dell’impegno e il nuovo “ruolo” da assumere:
il sistema duale è infatti basato sull’alternanza scuola-lavoro, ma
rappresenta qualcosa di molto diverso dai tirocini curricolari ed
extracurricolari finora attivati. E il punto di vista dell’azienda è
ancora nettamente orientato dai conti economici dei consulenti
piuttosto che dalla responsabilità sociale e dalle molteplici culture
della formazione e del lavoro. Il quadro normativo che regola interessi, obiettivi e risorse appare ancora in assestamento. La conoscenza che si va producendo, è ancora inadeguata per le esigenze
di progettazione e documentazione dei processi, di valutazione dei
risultati formativi, degli effetti di cambiamento sulle persone e i
contesti organizzativi.
Formazione
La formazione in alternanza tra un centro, luogo tradizionale di
apprendimento, e un’azienda, luogo di apprendimento diverso,
vede i processi formativi radicalmente modificati. Nel modello che
si va costruendo, i giovani sono in apprendistato/apprendimento
in un posto di lavoro e parallelamente frequentano lezioni d’aula
presso il loro centro di formazione professionale: hanno possibilità
nuove in varie direzioni, teoria e pratica acquistano o non acquistano valore in modi e intensità inediti, l’uso del corpo e della mente sono sollecitati da percezioni e rappresentazioni che richiedono
decisioni rapide (non c’è più il ritmo delle lezioni e l’abbraccio del
gruppo classe, una docenza avvolgente).
54
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In assetto lavorativo il tema della scelta e della consapevolezza del
qui ed ora (“c’è - o non c’è - con la testa!”) produce continue valutazioni, potenzialmente utili per un’idea di percorso formativo, che
però in azienda si traduce spesso in semplici giudizi di insufficienza o inadeguatezza.
Uno dei nostri principali obiettivi è contribuire a trasformare le
aziende in aziende formatrici. Questo obiettivo è parte della nostra
comprensione dei problemi di gestione del Sistema duale. Parlare
con gli imprenditori, con i tutor o i referenti aziendali comporta un
tempo dedicato a spiegare, a motivare, a illustrare modalità e strumenti del fare formazione nel contesto lavorativo, nell’usare più
efficacemente il tempo e le relazioni di lavoro, a porsi, cioè, degli
obiettivi formativi.
Siamo consapevoli che l’esperienza del Sistema duale (aula + apprendistato o aula + tirocinio lungo) spinge noi formatori a ridefinire il valore dell’esperienza lavorativa (la formatività del lavoro!),
soprattutto, perché i comportamenti agiti in contesto sono ben osservabili, sono quelle evidenze che permettono di valutare l’andamento di parametri forti per gli esiti della formazione: la responsabilità, l’autonomia, l’autovalutazione.
Inoltre, come formatori, abbiamo l’abitudine a parlare di competenze possedute o da acquisire, abbiamo il compito di valutarle,
ma sono un oggetto difficile da usare. Nel contatto con i referenti
aziendali generano incomprensioni; c’è l’esigenza di traduzione in
un linguaggio comprensibile, l’esigenza di parlare piuttosto di processi e fasi di lavoro, di lavorazioni, di sequenze di attività. Nell’esperienza lavorativa, sul posto di lavoro – in assetto lavorativo, appunto – c’è qualcosa di più utile e condivisibile, un oggetto evidente
(al tutor formativo e al tutor di quell’azienda): è il prodotto finito
o semilavorato, il servizio svolto che, a condizioni certe – lo standard aziendale -, producono o non producono il valore economico
atteso.
La funzione di mediazione degli apprendimenti che derivano da
esperienze con diverse motivazioni (il legame contrattuale, il controllo sociale, la disciplina dei tempi, le sequenze di lavoro, l’interesse per la professione, la conciliazione dei tempi di vita, la sperimentazione di modalità più efficaci per formare professionisti…)
è una questione centrale nel rapporto dell’apprendista con il tutor
aziendale che è chiamato a rimettere in discussione il significato e
le modalità del suo fare formazione.
Collaborazione.
Contattare un’azienda, instaurare un rapporto centro-azienda è
problematico perché individua funzioni che richiedono tempo per
sedimentare conoscenze nuove, ridefinire concetti, elaborare una
cultura della formazione in azienda che va, in primo luogo, traSKILL 3/2016
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dotto in nuove relazioni dinamiche: nelle sue diverse versioni, il
contratto di apprendistato art. 43 prevede sempre un complesso
equilibrio fra ore di lezione al centro e ore di formazione sul lavoro, un sistema di valutazione di competenze o prestazioni/risultati,
un certo tipo e numero di interazioni tra persone del centro e persone dell’azienda, nuovi strumenti di documentazione e comunicazione. Questo è qualcosa di diverso dai tirocini con cui le aziende
hanno ormai una lunga consuetudine.
Eppure non tutte le aziende presentano le condizioni per condividere e accettare di collaborare per l’attuazione del nuovo sistema.
Con quelle con cui è stato possibile e sta diventando effettivo collaborare, si sono individuati i bisogni occupazionali reali, analizzate
e approfondite le attività da svolgere e le conoscenze e abilità da
formare consentendo la costruzione e gestione di piani formativi
condivisi.
In questo percorso è centrale la ridefinizione dei ruoli di tutor
aziendale e tutor formativo: il tutor aziendale deve operare in continuo rapporto con l’istituzione formativa. Il tutor formativo ha
l’opportunità di formare il tutor aziendale il quale non è chiamato
a esprimere soltanto un giudizio di massima sull’andamento del
rapporto lavorativo con l’apprendista; la relazione tra loro diventa
parte integrante di una valutazione globale perché il tutor aziendale ha il compito di accompagnare il giovane nella crescita sia
professionale sia personale attraverso modalità che favoriscano la
facilitazione degli apprendimenti, attraverso l’osservazione partecipante dei comportamenti e delle prestazioni, attraverso l’uso di
un sistema trasparente di valutazione, di concetti chiave e terminologia pertinente e coerente con il piano formativo.
Come centro di formazione abbiamo l’esperienza e la comprensione che i processi, ai quali l’azienda e l’apprendista vanno incontro, comportano una serie di sfide, una grande quantità di scelte,
un’attesa di risultati variamente combinati: riusciamo a prefigurarle e il modo di condividerle in una cultura adeguata tra soggetti
diversi per interessi, obiettivi, età, linguaggi… è forma-azione, cioè
apprendimento, dunque cambiamento dei comportamenti agiti in
contesto.
Il percorso in apprendistato di un giovane per il centro di formazione e per l’azienda è
• un progetto complesso, mirato, esperienza di conciliazione e di
mediazione, che contiene variabili normative, organizzative,
economiche, da conoscere e non delegabili, in relazione con le
specificità aziendali.
• Un’esperienza di transizione da un sistema di apprendimento
tutto formale a un sistema di apprendimento prevalentemente
non formale, dovuta alla sinergia dei due differenti contesti di
formazione: per il giovane un passaggio di ruolo e status sociale,
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SKILL 3/2016
da studente a lavoratore, per l’azienda di prodotti e/o servizi un
passaggio fondamentale, quello di diventare un’azienda formatrice dentro e per il proprio settore economico (non solo e non
tanto per coprire un posto di lavoro vacante).
• Un coacervo di sfide formative: le circostanze che via via si determinano e le occasioni inedite che si presentano, impongono
al centro di formazione e all’azienda, in alternanza non in alternativa, di formare giovani che vivono in modo inedito l’urgenza
della scelta, il senso della rinuncia, le prove di assunzione di responsabilità, l’esecuzione di compiti in autonomia, l’ansia da prestazione, lo sguardo interessato del titolare, il clima di relazione
con i colleghi… I referenti aziendali di questo si rendono conto:
è una parte di ruolo acquisito. Condividono cioè con i formatori
del centro, con i genitori un progetto di formazione per il futuro
di ragazzi e ragazze.
• L’idea che la formazione apre prospettive di cambiamento per
le figure professionali e di adeguamento organizzativo e miglioramento degli standard di qualità per l’azienda: per effetto della
sinergia nascente con il Sistema duale, si impongono nuovi e continui apprendimenti, più intenzionali, più lunghi, più estesi, più
impegnativi, potenzialmente, per tutti i lavoratori dell’azienda.
L’esperienza di costruzione e consolidamento dei rapporti con le
aziende coinvolte nell’apprendistato art. 43 sono l’occasione, in
sintesi, per incominciare a parlare linguaggi comuni attorno alle
attività di lavoro, a interrogarsi sui ruoli, a valutare l’efficacia della
formazione, a plasmare gli stili di apprendimento, ad affinare le
modalità di fare formazione in azienda, e, sottolineatura trasversale, ad imparare a documentare ciò che si fa, non solo come adempimento burocratico, ma come un altro modo per dare valore alle
differenze che si osservano, alle riflessioni che si generano, alle
prefigurazioni, alle conoscenze che circolano più facilmente tra chi
maneggia schede, schemi, registri, appunti, foto, video…
La dualità inserita nei sistemi formativi formali costituisce una sfida e un’opportunità di cambiamento non solo perché implica scelte, a volte innovative, nella formazione delle nuove generazioni di
professionisti, ma anche perché è di aiuto alle aziende se si aprirono ai processi di miglioramento che la formazione in azienda comporta.
E magari capita anche di offrire ragionamenti utili anche ai soggetti che sono chiamati a decidere sull’occupazione giovanile in ambito politico, economico, sociale.
Le autrici:
Isabella Botta è la direttrice del Centro Servizi Formativi della Fondazione Enaip
Lombardia (centro di Como)
Francesco Beretta è docente presso il Centro Servizi Formativi della Fondazione
Enaip Lombardia (centro di Como)
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STRUMENTI DI ENAIP
Gli allievi alle prese con il lavoro:
esperienze di formazione in assetto duale
di Enaip Busto Arsizio
Link al video
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RASSEGNA NORMATIVA
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RASSEGNA NORMATIVA
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI _ AZIONI IN FAVORE DEI
GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI _ AZIONI IN FAVORE DEI
TRA
GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE
ISTRUZIONE-LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione
(di seguito MLPS) con sede in Roma, Via
TRA
Fornovo, 8 , rappresentato da Dott. Salvatore Pirrone
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, Direzione Generale per le
E
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma, Via
Fornovo,
8 , rappresentato
da Direzione
Dott. Salvatore
Pirrone
REGIONE
LOMBARDIA
regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro con sede in Milano
Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata da Dott. Giovanni Bocchieri
E
E
REGIONE LOMBARDIA Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro con sede in Milano
Piazza
Città
di Lombardia
rappresentata
Dott. Giovanni
Bocchieri
ITALIA
LAVORO
SPA 1,con
sede in ViadaGuidubaldo
del Monte,
60, rappresentata dal Presidente,
Dott. Paolo Emilio Reboani
E
di seguito denominate congiuntamente le “Parti”
ITALIA LAVORO SPA con sede in Via Guidubaldo del Monte, 60, rappresentata dal Presidente,
Dott. Paolo Emilio Reboani
di seguito denominate congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE:
a) in data 9 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro
e Regione Lombardia la “Convenzione per
l’attuazioneCHE:
dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
PREMESSO
Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Lombardia”;
a) in
data 9 maggio
è stata sottoscritta
tra MLPS
per lecon
politiche
attive e passive per il lavoro
b)
il MLPS
DG per2014
le politiche
attive e passive
per ilDG
lavoro
D.D. n.15/SEGR/D.G./2015
del
e04/02/2015
Regione Lombardia
la
“Convenzione
per
l’attuazione
dell’Iniziativa
Europea
per
l’Occupazione
dei
ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma
Giovani – “FIXO
Programma
Nazionale
in Regione
Lombardia”;
nazionale
YEI Operativo
Azioni in favore
dei giovani
NEET
in transizione istruzione-lavoro”, articolato
in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET;
b) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del
04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma
nazionale “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, articolato
Parte A3/2016
- Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET;
68 in SKILL
c) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con nota n° 21953 del 21/10/2015 ha
autorizzato la rimodulazione delle risorse finanziarie di cui al PAR IOG Regione Lombardia al fine di
realizzare, attraverso il supporto di Italia Lavoro, un’azione dedicata al reinserimento in percorsi
formativi di giovani a rischio dispersione scolastica in Regione Lombardia;
d) il Programma verrà declinato con apposito Piano Regionale (di seguito Piano Regionale FIXO YEI)
per quanto riguarda la Linea A e con una Scheda progettuale di sintesi per quanto riguarda la Linea B,
entrambi allegati alla presente Convenzione
e) il Piano Regionale FIXO YEI integra – nella logica della complementarietà – l’intervento dei soggetti
realizzatori delle misure così come individuati dal PAR Lombardia ed espressamente indica:
o il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione;
o i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l’individuazione degli istituti di scuola
secondaria superiore da coinvolgere nonché le Istituzioni formative per gli interventi di
contrasto alla dispersione scolastica;
o le Università da coinvolgere;
o i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani
(Centri per l’Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo ecc);
o le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro nazionale e regionale (SILP);
o gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione, Scuole e Università ed
Istituzioni Formative
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le Parti assumono con il presente
atto.
ARTICOLO 2
OGGETTO
Con il presente atto le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del
Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, da parte
di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle specifiche azioni e attività
previste.
Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell’iniziativa con il PAR della Regione Lombardia, in
un’ottica di complementarità tra le attività, gli operatori impegnati e le risorse economiche a
disposizione. Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole, le istituzioni formative e le
Università e realizzerà le attività come da Piano Regionale FIXO YEI definito con la Regione.
SKILL 3/2016
69
ARTICOLO 3
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Il Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ha i
seguenti obiettivi:
Linea A- Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati , diplomati e laureati
Raggiungere giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale,
diplomati del sistema di istruzione e laureati, in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in
modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani.
Nello specifico si intende:
-
Intervenire sui giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione
professionale, diplomati del sistema di istruzione e laureati, perché possano accedere alla
Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati
nella fruizione di una delle misure a loro dedicate, nello specifico, quelle relative alle schede 1A 1B - 1C e 3 del Piano Nazionale Garanzia Giovani;
Gli interventi realizzati nell’ambito della Linea A saranno rendicontati direttamente da Italia Lavoro al
Ministero del Lavoro secondo le regole definite nel Decreto di approvazione n.15/SEGR/D.G./2015 e
di quanto dettagliato nel Piano Regionale FIXO YEI allegato alla presente convenzione
Linea B- Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica
Raggiungere giovani NEET senza titolo di secondo ciclo e in possesso dei requisiti previsti dal Piano
Nazionale in modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani.
Nello specifico si intende:
-
-
70
Intervenire sui giovani NEET senza titolo di secondo ciclo, perché possano accedere alla
Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali al fine del loro reinserimento nei percorsi
regionali di istruzione e formazione professionale ed essere quindi accompagnati nella fruizione
delle misure a loro dedicate, nello specifico, quelle relative alle schede 1 B Nazionale e 2 B di
Regione Lombardia (FASE 1)
Intervenire sui giovani NEET che hanno ultimato i corsi di formazione di cui alla FASE 1 o che
ne siano prematuramente usciti con attività di orientamento specialistico (scheda 1C) volte o
all’inserimento al lavoro o al reinserimento in corsi ordinamentali o in percorsi in apprendistato
(FASE 2)
SKILL 3/2016
ARTICOLO 4
DESTINATARI DELL’INTERVENTO
L’intervento intende coinvolgere, nella Regione Lombardia, le seguenti tipologie di destinatari:
Linea A- Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati, diplomati e laureati
Giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, diplomati
del sistema di istruzione e laureati a 12 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei
destinatari, secondo la distribuzione massima seguente:
QUALIFICATI
- DIPLOMATI
MISURA
Scheda 1A Accoglienza/informazione
LAUREATI
TOTALI
n. 46.000
n. 46.000
Scheda 1B Accesso/profiling
n. 12.000
n. 4.000
n. 16.000
Scheda 1C Orientamento 2° livello
n. 10.000
n. 2.000
n. 12.000
Scheda 3 Accompagnamento al lavoro
n. 615
n. 615
Linea B- Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica
Giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni in assenza di titolo di secondo ciclo.
Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei
destinatari, secondo la distribuzione massima seguente:
MISURA
TOTALI
Scheda 1B Accesso/profiling
fino a n. 2.000
Scheda 1C Orientamento 2° livello
fino a n. 2.000
Scheda 2-B Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di Regione
Lombardia
fino a n. 2.000
SKILL 3/2016
71
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma “FIXO YEI Azioni in
favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” e nell’ottica di perseguire ottimali livelli di
spesa, si concorda che, in esito alla consegna del rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento
dell’intervento, di cui al successivo Art. 8, Italia Lavoro S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione dei
destinatari di cui , previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
secondo quanto previsto dal D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 richiamato in premessa.
ARTICOLO 5
COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, ISTITUZIONI FORMATIVE E UNIVERSITÀ
Linea A
Il Ministero, la Regione e Italia Lavoro, nell’attuazione delle azioni previste, opereranno nella
prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.
La selezione delle Scuole, delle istituzione formative che parteciperanno al Programma "FIXO YEI"
compete in esclusiva alla Regione Lombardia che ne garantirà l'individuazione sulla base del possesso di
specifici requisiti minimi di accesso che assicurano la massima trasparenza e parità di trattamento. Italia
Lavoro S.p.A. fornirà unicamente assistenza tecnica alla Regione ma non avrà alcun ruolo decisionale,
né diretto, né indiretto, nelle procedure di selezione.
La Regione, entro 45 giorni dalla firma della Convenzione, comunicherà a Italia Lavoro, a mezzo casella
di posta certificata [email protected], l'elenco delle Scuole e delle istituzioni formative
che parteciperanno al programma FIXO YEI, unitamente all'atto amministrativo con cui tale elenco
risulta approvato dall'Amministrazione regionale. E' in ogni caso, facoltà di Italia Lavoro richiedere
ogni ulteriore documentazione relativa al procedimento amministrativo propedeutico all'adozione del
summenzionato atto.
Si rimanda al Protocollo Operativo per la definizione delle modalità di collaborazione tra Italia Lavoro
SpA e le istituzioni scolastiche e formative.
Le 11 Università che hanno partecipato al Programma FIXO S&U ed eventuali altri atenei che abbiano
manifestato interesse, saranno invitate dalla Regione a partecipare al Programma “FIXO YEI” e
risponderanno a tale invito con lettera di adesione firmata dal legale rappresentante.
Per l’avvio delle attività con le Università verrà stipulato con Italia Lavoro un Protocollo Operativo che
regolerà le modalità di attuazione dell’intervento.
La necessità di rafforzare maggiormente la capacità dei placement scolastici e universitari deriva
dall’analisi dei dati sull’andamento del Bando Flusso di Garanzia Giovani che evidenzia un
sottodimensionato utilizzo delle risorse disponibili, con la quasi totalità delle doti attivate da scuole ed
università partecipanti al Programma FIXO S&U.
72
SKILL 3/2016
Le
Univer
sità che non aderiranno Programma FIXO YEI per l’erogazione dei servizi di Garanzia Giovani
avranno comunque la possibilità di partecipare alle attività di consolidamento dei servizi di placement
previste nel Programma “FIXO YEI”.
Le Scuole e le Università posso partecipare esclusivamente alle linea A di cui all’art. 3 della presente
convenzione.
Linea B
Relativamente alla Linea B sono stati coinvolti tutti i 108 Enti Formativi accreditati della Regione
Lombardia.
ARTICOLO 7
SISTEMI INFORMATIVI, REQUISITI DI EROGAZIONE E MASSIMALI DI SPESA
Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno messi a disposizione di Italia Lavoro, degli
Istituti scolastici e formative delle Università aderenti al Programma FIXO YEI, i sistemi informativi
nazionali e della Regione Lombardia.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di erogazione e i massimali di spesa, si precisa che:
Per la Linea A “Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati, diplomati e
laureati” la realizzazione dei servizi previsti nelle schede 1B, 1C e 3 è affidata agli operatori di Italia
lavoro, delle Istituzioni scolastiche, formative e delle Università aderenti al Programma FIXO YEI
secondo il seguente schema:
Attività
Descrizione
Requisito
A carico
dell’operatore
Apertura del PAI
Profiling
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Registrazione ore di
servizio sul PAI
Italia lavoro
Istituzioni scolastiche
Istituzioni formative
Università
€ 34,00 ora (min 1
ora max 2 ore)
Registrazione
servizi sul PAI
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Chiusura PAI al
termine delle
attività
Italia lavoro
Istituzioni scolastiche
Istituzioni formative
Università
€ 35,50 ora (max 5
ore) per
l’erogazione dei
servizi di
orientamento
specialistico
Informazione e
promozione
SCHEDA 1.A
Monitoraggio delle
attività realizzate
SAP, Profiling e
presa in carico
SCHEDA 1.B
Attività erogate dagli operatori:
inserimento/aggiornamento
della Sez. 6 della SAP, profiling
e la presa in carico dei soggetti
appartenenti al target (Piano d’
Azione Individuale)
Attività erogate dagli operatori:
erogazione dei servizi di
orientamento specialistico
UCS
Italia lavoro
Istituzioni scolastiche
Istituzioni formative
Università
Gli operatori del progetto
promuovono la Garanzia
Giovani presso il target
invitandolo ad iscriversi
Erogazione dei
servizi di politica
attiva
SCHEDA 1.C
Soggetto titolato
all’erogazione
SKILL 3/2016
73
Attività
SCHEDA 3
Descrizione
Requisito
Attività erogate dagli operatori:
accompagnamento al lavoro
Registrazione
servizi sul PAI
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Chiusura PAI al
termine delle
attività
Soggetto titolato
all’erogazione
Italia lavoro
Istituzioni scolastiche
Istituzioni formative
Università
UCS
Secondo le tabelle
riportate nelle
schede della
Garanzia Giovani
per le attività di
accompagnamento
al lavoro
Le attività delle schede 1B e 1C saranno erogate indicativamente all’80% da operatori di scuole,
università, istituzioni formative e dal 20% da operatori di Italia lavoro
Le attività della scheda 3 saranno erogate indicativamente al 50% da operatori di scuole, università,
istituzioni formative e dal 50% da operatori di Italia lavoro
Per la Linea B, “Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica” – FASE 1-, la realizzazione dei
servizi previsti nelle schede 1B e 2-B è affidata alle Istituzioni formative aderenti al Programma FIXO
YEI secondo il seguente schema:
Attività
Descrizione
SAP, Profiling
e presa in
carico
SCHEDA
1.B
Attività erogate dagli operatori:
inserimento/aggiornamento
della Sez. 6 della SAP, profiling
e la presa in carico dei soggetti
appartenenti al target (Piano d’
Azione Individuale)
Apertura del PAI
Profiling
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Registrazione ore di
servizio sul PAI
Attività erogate dagli operatori:
Registrazione servizi
sul PAI
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Chiusura PAI al
termine delle attività
Erogazione
dei servizi di
politica attiva
SCHEDA 2B
• erogazione dei servizi di
orientamento specialistico
• percorsi di Istruzione e
formazione professionale
Requisito
Erogazione della
formazione nel rispetto
delle indicazioni
regionali dell’offerta
Soggetto titolato
all’erogazione
UCS
Istituzioni formative
A carico dell’Istituzione
Formativa
Istituzioni formative
Per i servizi 2-b
€ 5,03 ora/allievo per un
max di 990 fino alla
concorrenza del valore
massimo di euro
4.000/4300/4600 in
relazione alla tipologia del
percorso scelto. .1
1
La legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 sancisce che la Regione Lombardia adotta il sistema dote quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona,
il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari differenziati per qualifica e diploma
professionale. Viene così ad avere valore di legge l’impianto “dote iefp” già delineato dalla Giunta regionale con la DGR 3143 del 18.2.2015 che a partire dall’anno
formativo 2015/16 ha previsto:
la diversificazione del valore massimo della dote in funzione della tipologia di percorso sulla base di un costo massimo per studente;
armonizzazione del valore della dote per tutte le istituzioni formative accreditate al sistema regionale, comprese quelle trasferite alle Province ai sensi della lr.1/1995 e
della L.R. 1/2000 (detti CFP trasferiti) ;
determinazione del valore massimo della dote per tutte le classi di ciascun percorso formativo (prime, seconde, terze e quarte) in euro 4.000, 4300 e 4600 in relazione
alla tipologia così come declinato nell’allegato A tabella 1-a;
promozione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica attraverso gli interventi previsti dal programma Garanzia Giovani
74
SKILL 3/2016
Attività
Descrizione
Requisito
Soggetto titolato
all’erogazione
UCS
formativa ai sensi
dell’art. 22 della L.r
19/07
Per la Linea B “Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica” – FASE 2- la realizzazione dei
servizi previsti nella misura 1C è affidata a Italia Lavoro. Si precisa inoltre che tale attività è destinata ai
giovani che a conclusione della FASE 1 risultano NEET, nello specifico:
A. giovani rientranti nella FASE 1 che conseguono una qualifica e un diploma professionale:
Orientamento specialistico finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro
B. giovani che abbandonano il percorso di IFP: Orientamento specialistico al fine di sostenere i
giovani che hanno abbandonato il percorso intrapreso e favorire il loro reinserimento nei
percorsi ordinamentali o di apprendistat, secondo il seguente schema:
Attività
Descrizione
Erogazione
dei servizi di
politica attiva
SCHEDA
1.C
Attività erogate dagli operatori:
•
erogazione dei servizi di
orientamento specialistico
Requisito
Registrazione servizi
sul PAI
Assegnazione dello
Stato di Adesione
Chiusura PAI al
termine delle attività
Soggetto titolato
all’erogazione
Italia Lavoro
UCS
€ 35,50 ora
ARTICOLO 8
DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO
Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma “FIXO YEI
Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ossia fino al 31/12/2016.
In caso di eventuali proroghe richieste da Italia Lavoro e concesse dal Ministero sentita la Regione
Lombardia, il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Il Ministero e la Regione Lombardia si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati
di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dal presente atto e
dagli eventuali documenti in esso richiamati.
Italia Lavoro provvederà all’invio, al Ministero e alla Regione, di un report trimestrale sullo stato di
avanzamento dell’intervento sul territorio.
SKILL 3/2016
75
LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA
Roma, XX/12/2015
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per
il Lavoro e la Formazione
Dott. Salvatore Pirrone
Italia Lavoro SpA
Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Reboani
76
SKILL 3/2016
Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Il Direttore
Dott. Giovanni Bocchieri
RASSEGNA NORMATIVA
DELIBERAZIONE N° X / 5354
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
FABRIZIO SALA Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
Seduta del 27/06/2016
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea di concerto con l'Assessore Mauro Parolini
Oggetto
POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO IN
REGIONE LOMBARDIA – INTEGRAZIONE ALLA DGR 4872/2016 CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE LOMBARDO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PAROLINI)
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente
Brunella Reverberi
I Direttori Generali
Giovanni Bocchieri
Danilo Maiocchi
L'atto si compone di 10 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante
SKILL 3/2016
77
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r.
5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare:
-
l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e
formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per
l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, in un quarto
anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione
superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un
certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale
finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’accesso a università, alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
-
l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di
istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
-
gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il
compito di definire modalità e risorse per l’attuazione del sistema duale nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
-
l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale;
VISTA altresì la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”,
così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
X/78 del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo
regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori
strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed
inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi
modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e
formative e mondo del lavoro;
RICHIAMATE altresì:
1
78
SKILL 3/2016
-
la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, che mette a
disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per l'avvio
della linea due del progetto sperimentale recante azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;
-
la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 “Programmazione del sistema "Dote
Scuola" per i servizi di istruzione e formazione professionale, approvazione di
un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e
programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) per l’anno scolastico e formativo 2016/2017”, con la quale è stato
definito un sistema di interventi finalizzati a potenziare l’Apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per
consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di
qualifica e diploma di Istruzione e formazione professionale;
CONSIDERATO che con l’allegato C della DGR n. 4872/2016 sopra richiamata
stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo
rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione
formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe
disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
è
e
e
a
RITENUTO opportuno articolare ulteriormente i suddetti interventi, al fine di favorire:
a) il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP, sia
per l’acquisizione della qualifica /diploma di IeFP e del certificato IFTS, sia per il
contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
b) la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.Lgs. 81/15);
c) azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello;
secondo quanto meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
VALUTATO di conseguenza di adeguare la dotazione finanziaria a disposizione dei
suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria complessiva
2
SKILL 3/2016
79
prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro 27.487.612, 00,
prevedendo:
− euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola
lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di creazione
della missione 4 programma 2 ;
− euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello
(art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della missione
15 programma 2;
− euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15
– programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a sostegno
della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato
di I livello;
precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei
criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi;
RITENUTO, pertanto, di:
- aggiornare gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema duale
lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale
per l’a.f. 2016/2017, nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della
DGR 4872/2016, così come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e, in
particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione degli
interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli
stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve
eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio
regionale;
VALUTATA l'opportunità di inserire la misura C "Azioni di sistema a supporto del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello " per l'importo di euro 1.100.000,00,
non prevista nella DGR n. 4872/2016;
RITENUTO di confermare le azioni già previste nella DGR 4872/2016 con la relativa
valutazione riguardante la disciplina degli aiuti di stato applicabile, precisando
3
80
SKILL 3/2016
che la nuova azione non prevede finanziamenti per attività economiche e che,
nemmeno indirettamente, saranno finanziate imprese, in coerenza con tale DGR e
con le disposizioni statali applicabili;
ACQUISITO in data 24/06/2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato
costituito con DGR 3839/2015 all. F ;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare gli interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017,
nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della DGR 4872/2016, così
come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di adeguare di conseguenza la dotazione finanziaria a disposizione dei
suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria
complessiva prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro
27.487.612, 00, prevedendo:
- euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola
lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di
creazione della missione 4 programma 2;
- euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello
(art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della
missione 15 programma 2;
- euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione
15 – programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a
sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e
dell’apprendistato di I livello;
precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei
criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi;
4
SKILL 3/2016
81
3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e,
in particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione
degli interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli
stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve
eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio
regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lombardia
e
sul
sito
web
www.lavoro.regione.lombardia.it, nonché di adempiere agli obblighi
derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
5
82
SKILL 3/2016
POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELL’APPRENDISTATO DI
PRIMO LIVELLO IN REGIONE LOMBARDIA – INTEGRAZIONE ALLA DGR 4872/2016 CON
RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
LOMBARDO
1. Obiettivi
Con la presente deliberazione, Regione Lombardia intende dare piena attuazione
all’articolo 23 bis della L.R. 30/2015 che adotta il sistema duale per i percorsi di
istruzione e formazione professionale, caratterizzato dal raccordo sistematico,
organico e continuo tra formazione e lavoro. Mediante l’attuazione del sistema
duale si intende affermare un nuovo modello educativo che superi definitivamente
la concezione lineare e sequenziale tra istruzione, formazione e lavoro, sostenendo
l’attuazione di una concezione circolare e sincronica delle due dimensioni.
Le modalità per realizzare la piena sintonia tra sistema educativo e mercato del
lavoro sono individuate nell’alternanza scuola-lavoro e nell’apprendistato. La sintesi
tra periodi di formazione in aula e di apprendimento “on the job” costituisce, infatti,
la metodologia privilegiata per assicurare l’acquisizione di competenze generali e
tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e orientate al pieno sviluppo
della persona.
2. Modello di intervento complessivo
L’offerta formativa per il potenziamento del sistema di alternanza scuola lavoro nei
percorsi regionali di IeFP fa riferimento agli ordinamenti nazionali e regionali vigenti
e può essere articolata con interventi individualizzati, in piccoli gruppi o per l’intero
gruppo classe.
Al fine di garantire il potenziamento dell’alternanza e dell’apprendistato di I livello
il presente provvedimento promuove la realizzazione delle seguenti misure:
a) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi
regionali di IeFP;
b) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs
81/15);
c) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello
A) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali
di IeFP
Le misure prevedono le seguenti azioni:

percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa: attivazione di
percorsi formativi modulari finalizzati all’acquisizione di un titolo di IeFP attraverso
il sistema duale e definiti, sia in termini metodologici che di durata di ogni singolo
percorso, sulla base delle competenze del singolo giovane, rivolti anche a minori
in regime di restrizione della libertà.
Non possono rientrare tra i destinatari della presente modalità attuativa i giovani
che risultano già iscritti e frequentanti un percorso di IeFP.
Al fine di contrastare la dispersione scolastica Regione Lombardia promuove la
collaborazione stabile tra Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e Istituzioni
1
SKILL 3/2016
83
Formative, allo scopo di assicurare l’assolvimento del diritto dovere di istruzione
e formazione mediante l’acquisizione della qualifica professionale.

Percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione
della qualifica/diploma di IeFP e del certificato IFTS:
o allargamento della sperimentazione di apprendimento duale ai giovani già
frequentanti i secondi, i terzi e i quarti anni dei percorsi ordinamentali di IeFP,
ampliando pertanto la durata oraria annua con esperienze di alternanza
scuola lavoro;
o possibilità, per gli operatori che nell’anno formativo 2016/2017 hanno
presentato un’offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al d.d.g.
348/2016 e s.m.i., di avviare classi del sistema duale assicurando esperienze di
alternanza pari al 50% della durata oraria ordinamentale;
o avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma
professionale, garantendo esperienze di alternanza pari ad almeno il 40%
della durata oraria ordinamentale;
o avvio di percorsi di quinto anno per il conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS), garantendo esperienze di
alternanza pari ad almeno il 40% della durata oraria ordinamentale secondo
le disposizioni di cui all’allegato B della DGR 4872/2016.

Promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti
all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP.
B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs
81/15)
Le misure prevedono le seguenti azioni:
 Interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I livello finalizzata
all’acquisizione dei seguenti titoli:
o Qualifica professionale anche in continuità con le precedenti
doti/contratti
o Diploma professionale di IeFP
o Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 Progetti sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato:
attivazione di percorsi pluriennali, anche finalizzati ad esperienze internazionali,
per l’assunzione di gruppi di giovani con contratto di apprendistato di durata
pluriennale per l’acquisizione della sola qualifica o della qualifica e a seguire del
diploma professionale. Il progetto deve prevedere l’assunzione presso la stessa
azienda oppure un contratto finalizzato al conseguimento del medesimo titolo
di qualifica o diploma professionale.
C) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello

Attività di informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni formative, scuole,
enti di ricerca, camere di commercio, associazioni datoriali, imprese e reti di
imprese, sindacati, consulenti del lavoro, commercialisti e organizzazioni no profit
finalizzate alla diffusione di una nuova cultura dell’apprendimento fondata sulla
forte integrazione tra istruzione e lavoro;
2
84
SKILL 3/2016

Sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di
innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato di cui al punto B).

Assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per
l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di sistema.
3. Destinatari
Giovani dai 15 anni ai 29 anni (25 anni nel caso di assunzione in apprendistato ai
sensi dell’art.43 del d.lgs 81/2015) residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e
frequentanti percorsi triennali, quadriennali, di quarta annualità di un percorso di
Istruzione e Formazione Professionale, nonché di quinto anno per il conseguimento
del certificato di specializzazione tecnica superiore, erogati, nel rispetto degli
ordinamenti nazionali e regionali vigenti, dalle istituzioni formative accreditate al
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale, ai sensi dell’art. 24
della l.r. n. 19/2007 nonché dalle Istituzioni scolastiche e dalle Fondazioni ITS per
quanto di esplicita competenza.
4. Stanziamento e modalità di assegnazione
Le risorse complessivamente a disposizione per gli interventi di cui sopra
ammontano a € 27.487.612, su tre linee di intervento.
Con apposito decreto dirigenziale vengono definite le modalità attuative per
ognuna delle misure previste. Eventuali economie potranno essere ridistribuite sulla
base dei criteri che verranno definiti nel relativo Avviso.
Risorse
A) Misure per il potenziamento dell’alternanza € 18.987.612,00
scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP;
di cui



dispersione € 3.000.000,00
(di cui una quota non superiore
a € 1.620.000,00 per gli
interventi in collaborazione con
i
centri
provinciali
per
l’istruzione degli adulti )
percorsi di promozione dell’alternanza scuola € 13.987.612,00
lavoro nei percorsi per l’acquisizione della (di cui 2.500.000,00 per percorsi
qualifica e diploma di IeFP e del certificato IFTS IFTS ai sensi all. B della DGR
4872/2016)
promozione di esperienze all’estero per € 2.000.000,00
l’acquisizione di competenze emergenti nei
percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP
percorsi per il contrasto
scolastica e formativa
alla
Prima annualità, secondo e terzo anno, percorso quadriennale e quarto anno: il
valore massimo della dote per tutte le annualità 2016/2017 è diversificato in
relazione alla tipologia di percorso secondo le tabelle 1-a e 1-b di cui alla
componente IeFP di cui all’allegato A della dgr 4872/2016.
Alle istituzioni formative che hanno presentato un’offerta formativa di primo e/o
quarto anno di cui al d.d.g. n. 348/2016 e s.m.i, ovvero che nell'anno formativo
3
SKILL 3/2016
85
2016/2017 hanno delle prosecuzioni di corsi in diritto dovere, è assegnato, con
decreto dirigenziale, un budget operatore calcolato come segue:
- una quota fissa pari ad almeno 30.000,00;
- una quota calcolata sulla base del numero degli iscritti a un’offerta formativa di
diritto-dovere di istruzione e formazione (triennali, quadriennali, quarto anno e PPD)
alla data del 31/03/2016 e comunque nei limiti di 25 per classe (triennali,
quadriennali, quarto anno) e 12 per classe (PPD), moltiplicato per il valore della dote
di cui alla tabelle 1-a e 1-b della componente IeFP, rimodulato sulla base della
quota residuale dello stanziamento complessivo che ammonta a € 14.867.612,00.
Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del
ciclo di studi avviato.
Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del
budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per
un nuovo studente.
Risorse
B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I € 7.400.000,00
Livello (art. 43 d.lgs 81/15);
di cui


interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I
livello
progetti
sperimentali
di
innovazione
e
internazionalizzazione dell’apprendistato
€ 6.700.000,00
€ 700.000,00
Per i giovani che vengono assunti con contratto di apprendistato per il
conseguimento della qualifica, del diploma professionale ovvero del certificato di
specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.lgs n. 81/2015, il valore
della dote richiesta non può essere superiore a € 6.000 annui.
Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del
ciclo di studi avviato.
Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del
budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per
un nuovo studente.
Risorse
C) Misure a sostegno della promozione e potenziamento del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello
 attività di informazione e sensibilizzazione

sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi
sperimentali di innovazione e internazionalizzazione
dell’apprendistato di cui al punto B)
€ 300.000,00

assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro per l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di
sistema
€ 150.000,00
4
86
€ 1.100.000,00
di cui
€ 650.000,00
SKILL 3/2016
RASSEGNA NORMATIVA
DECRETO N. 7835
Del 04/08/2016
Identificativo Atto n. 603
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
LOMBARDO – APPROVAZIONE AVVISI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E
DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO - ANNO FORMATIVO 2016/2017
L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante
SKILL 3/2016
87
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r.
5 ottobre 2015, n. 30 e, in particolare:
- l’art. 11, comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e
formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per
l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, in un quarto anno
cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non
accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di
specializzazione tecnica superiore;
- l’art. 14, commi 1 e 3, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione
e formazione professionale di secondo ciclo e che la Regione favorisce
l’adempimento all’obbligo di istruzione promuovendo, tra l’altro, percorsi e
progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il
successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
- l’art. 20, che promuove la flessibilità delle azioni formative nel sistema di
istruzione e formazione professionale, anche attraverso specifici percorsi
modulari, personalizzati nella durata e nell’articolazione, in rapporto ai diversi
stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie;
- l’art. 23-bis che prevede l’adozione da parte di Regione Lombardia del
sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, come
strumento di raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e
lavoro;
- l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale;
VISTI altresì:
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come
modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
1
88
SKILL 3/2016
agosto 2008, n. 133”;
- l’Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome relativo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche
attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17 dicembre 2015, con il quale sono state
assegnate a Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per il
finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema
duale ed è stata prevista la possibilità di riservare una quota pari a massimo il
10% delle risorse assegnate da destinare ad azioni di sistema collegate ai
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione
professionale;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale sono state
definite le modalità operative per l’avvio della linea due del progetto
sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;
- la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 e, in particolare, l’allegato “C” con il
quale è stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo
sviluppo e rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione
delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
- la D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016, con la quale sono stati aggiornati gli
interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito dei percorsi di
istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017 e, di conseguenza,
adeguata la dotazione finanziaria a disposizione di tali interventi;
- la D.G.R. n. X/5453 del 25 luglio 2016, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Rete Generale di Coordinamento dei Centri per
l’Istruzione degli Adulti Lombardia, poi sottoscritto il 4 agosto 2016, per
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’avvio di percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e
l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani;
2
SKILL 3/2016
89
RICHIAMATI:
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni
regionali per l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)”;
- il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 “Approvazione delle procedure, disposizioni,
adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi
all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della
Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20/12/2013”;
- il d.d.g. del 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta
di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del
quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di
istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia”;
- il d.d.g. del 22 gennaio 2016, n. 348 “Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2016/2017” e s.m.i.,
contenente l’offerta formativa regionale di istruzione e istruzione e formazione
professionale per l’anno formativo 2016/2017;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 5354/2016 prevede:
- una misura finalizzata al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei
percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, che comprende:
- interventi per il contrasto della dispersione scolastica e formativa, anche
in collaborazione con i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti –
C.P.I.A.(a tal fine sono messe a disposizione risorse complessivamente pari
a € 3.000.000,00, di cui € 1.620.000,00 per gli interventi da realizzare in
collaborazione con i C.P.I.A.);
- promozione dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi per l’acquisizione
della Qualifica e del Diploma professionale (a tal fine sono messe a
disposizione risorse pari a € 11.487.612,00);
- promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze
emergenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale (a tal fine
sono messe a disposizione risorse pari a € 2.000.000,00);
- una misura a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e
dell’apprendistato di I livello, che comprende:
- attività di informazione e sensibilizzazione (a tal fine sono messe a
disposizione risorse pari a € 650.000,00);
- sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di
innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato (a tal fine sono
3
90
SKILL 3/2016
messe a disposizione risorse pari a € 300.000,00);
- che con successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro venga data attuazione alla deliberazione e, in
particolare, vengano definite le modalità operative per l’attuazione delle
misure previste e l’assegnazione dei relativi contributi;
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016, gli
uffici della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio hanno provveduto alla
redazione dei singoli avvisi, con i quali si specificano le modalità per la
realizzazione dei vari interventi e l’erogazione dei relativi finanziamenti, come
meglio dettagliato negli Allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
- Allegato 1, contenente l’avviso per il potenziamento dell’alternanza scuolalavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) – anno formativo 2016/2017, con il quale si sosterrà, attraverso una
dotazione economica pari a complessivi € 14.867.612,00, l’erogazione di
percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, percorsi di
promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione della
Qualifica/Diploma professionale e si promuoveranno esperienze all’estero per
l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- Allegato 2, contenente l’avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla
dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani,
nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento Centri per
l’Istruzione degli Adulti Lombardia, con una dotazione economica pari a €
1.620.000,00;
- Allegato 3, contenente l’avviso per la realizzazione di azioni di sistema a
supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello, che comprendono
sia attività di informazione e sensibilizzazione, sia strumenti per il sostegno alla
progettazione e attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e
internazionalizzazione dell’apprendistato, con una dotazione economica pari a
complessivi € 950.000,00;
VALUTATO di:
- prevedere nei sopra citati avvisi per l’attuazione degli interventi volti allo
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’istruzione e formazione
professionale la possibilità di ricorrere alla cauzione, quale ulteriore strumento di
garanzia delle prestazioni, alternativo alla fidejussione;
4
SKILL 3/2016
91
- fissare l’ammontare della cauzione da versare nella misura del 20% del
contributo regionale assegnato, alla luce dell’analisi del livello medio di
realizzazione degli interventi formativi solitamente raggiunto dagli operatori
accreditati che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale;
RITENUTO necessario approvare gli avvisi sopra richiamati, così come risultanti dagli
allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, affinché i
vari interventi in essi previsti possano trovare attuazione a partire dall’anno
formativo 2016/2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini
previsti dalla DGR n. 5354/2016 con cui è stata approvata la programmazione
degli interventi per il sistema duale e in coerenza con i tempi di avvio dell’anno
scolastico e formativo 2016/2017;
VISTI:
- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;
- i provvedimenti organizzativi della X legislatura e, in particolare, la D.G.R. n.
X/4774 del 28 gennaio 2016 “I Provvedimento Organizzativo 2016”, con la quale
è stato affidato a Brunella Reverberi l’incarico di Dirigente dell’Unità
Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio;
DECRETA
1. di approvare:
- l’Allegato 1 “Avviso per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro
nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) – anno formativo 2016/2017”;
- l’Allegato 2 “Avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla
dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani,
nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento
Centri per l’Istruzione degli Adulti Lombardia”;
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- l’Allegato 3 “Avviso per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del
sistema duale e dell’apprendistato di I livello”;
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016,
per la realizzazione degli interventi di cui agli avvisi sopra citati, sono messe a
disposizione risorse pari a:
- € 14.867.612,00, per l’avviso di cui all’Allegato 1, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016;
- € 1.620.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 2, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016;
- € 950.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 3, a valere sulla missione 4,
programma 2, capitoli 11648, 11649 e 11650 del bilancio regionale 2016;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul portale regionale
www.lavoro.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
6
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*** ATTO COMPLETO ***
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RASSEGNA NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15
giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.
183. (16G00198)
(GU n.235 del 7-10-2016)
Vigente al: 8-10-2016
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in
materia
di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la
razionalizzazione
e
la
semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
legge n. 183 del 2014, il Governo puo' adottare, con la medesima
procedura, disposizioni integrative e
correttive
dei
decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
che, allo scopo di
assicurare,
in
caso
di
disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
1 di 12
94
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*** ATTO COMPLETO ***
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lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero
siano
beneficiari
di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione
dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche'
di assicurare
l'esercizio
unitario
delle
relative
funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i
principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi
nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il
criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli
enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del
2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime
delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della
violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli
effetti della condotta illecita, nonche'
valorizzazione
degli
istituti di tipo premiale;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del
2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di
modalita'
semplificate
per
garantire
data
certa
nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o
del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto
della
necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto
nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice
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*** ATTO COMPLETO ***
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o del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro
da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di
riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega
il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante
un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione
dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del
2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita'
lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di
delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,
dell'INPS
e
dell'Istituto
nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle
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seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e
ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le
altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato nazionale
del
lavoro,
mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e
l'ora di inizio e di fine della prestazione.
I
committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine
e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici
o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre
giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione
degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun
lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica
la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del
decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito
la qualifica o il diploma professionale.».
Capo II
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non
evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese
successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;
b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata
tra le parti ha inizio entro trenta giorni
dalla
data
di
presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma
5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1°
gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarieta'
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espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di
lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai lavoratori
spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50
per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima
della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale
trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria.
L'integrazione a carico del datore di lavoro non e' imponibile ai
fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui
all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo
periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e'
ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma
1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il
solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e
il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli
articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma
non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per
l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa
di cui al comma 5, primo periodo,»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo
economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere concessa, su
domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata
stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite
massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma
e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo
periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;
3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno
2018
che
costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni
considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3
e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo
periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di
cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi
inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai
commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa
di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le
misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al
comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione.»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
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«4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali
dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali,
qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata
ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale
articolo relativamente alle prestazioni di
disoccupazione,
ad
eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi
quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a
condizione che la differenza nelle durate cosi' calcolata non sia
inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in applicazione del primo periodo non puo' superare il
limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57
milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno
2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a
18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di
euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012,
assicurano, con le risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il monitoraggio
degli
effetti
finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino,
o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle
previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge
28
gennaio
2009,
n.
2. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo
nonche', ai fini degli effetti in termini
di
fabbisogno
e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al
50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei
monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con
apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e
di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura
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non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla
provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare
le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del
lavoro. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai
provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di
decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di
euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo'
essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese
operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di
essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale
che prevede appositi percorsi di politiche attive del
lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le
disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a
216 milioni di euro per l'anno 2016,
si
provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Entro quindici giorni dall'entrata
in
vigore
della
presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'assegnazione delle
risorse
necessarie
in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le
regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti:
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«nonche', ai fini dello svolgimento
delle
funzioni
di
cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, l'ISFOL»;
h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri
1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».
Capo III
Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo
di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale
dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un
immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti
previdenziali.»;
b) all'articolo 2, comma 2, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive
emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono
inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo
per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro
accessorio,»;
2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso
l'uso non corretto dei tirocini,».
Art. 4
Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 150 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati
allo svolgimento delle attivita' di intermediazione
ai
sensi
dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;
b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini
di cui all'articolo 25;».
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad
applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di
provenienza.»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere
sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5,
del
decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della
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data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo
di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone
delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando
l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;
e) all'articolo 9, comma 1, sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica
attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione
e
coordinamento dei programmi formativi
destinati
alle
persone
disoccupate, ai fini della
qualificazione
e
riqualificazione
professionale,
dell'autoimpiego
e
dell'immediato
inserimento
lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.»;
f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478,
assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente
ogni
richiamo
all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,» sono inserite le seguenti:
«il
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia'
nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali
e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del
Ministero dell'istruzione,
dell'universita'
e
della
ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n.
105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;
h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate
le
seguenti
modificazioni:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
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2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;
i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego»;
l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono
sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «e all'articolo 26»;
1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato
motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e' sostituita dalla
seguente:
«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;
n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca»
sono soppresse;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni
2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare
al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».
2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni
di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal
presente comma si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22,
come
incrementata
dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «La vigilanza sulla
gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della
revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso
in
cui
vengano
meno
le
condizioni
per
il
rilascio
dell'autorizzazione.».
Capo IV
Art. 5
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*** ATTO COMPLETO ***
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Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 151 del 2015
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al
60 per cento»;
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000»
sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la
misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma
3-bis.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida
prevede, in relazione alla quota d'obbligo
non
coperta,
la
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
la stipulazione del contratto di lavoro con la
persona
con
disabilita' avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.».
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo,
gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere
installati
previa
autorizzazione
delle
sede
territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di
piu' sedi territoriali, della
sede
centrale
dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono
definitivi.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali»
sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
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*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
osservare.
Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
ministri
Consiglio
Poletti, Ministro del lavoro e
politiche sociali
Padoan, Ministro
delle finanze
Madia,
Ministro
semplificazione
e
amministrazione
dei
delle
dell'economia
per
la
e
la
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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SKILL
TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
PERIODICO DI ENAIP LOMBARDIA
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