regolamento polizia urbana e ruralenovità!

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regolamento polizia urbana e ruralenovità!
Comune di Prignano sulla Secchia
Provincia di Modena
Regolamento Comunale
di
Polizia Urbana e Rurale
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°54 del 21/12/2014
1
SOMMARIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Oggetto del regolamento
Funzioni di Polizia Locale
Volontariato
Accertamento delle violazioni
Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
TITOLO II
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Art.6 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
Art.7 Accensione di fuochi
Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici
Art.9 Trasporti di oggetti pericolosi
Art.10 Sicurezza degli edifici pubblici o privati
Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art.12 Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano
Art.13 Manutenzione dei terreni, delle siepi e rami di alberature
Art.14 Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubbliche per piantumazione alberi e siepi
Art.15 Sgombero della neve e doveri dei frontisti
Art.16 Conferimento rifiuti urbani
Art.17 Manifestazioni sportive non competitive
Art.18 Divieto di accattonaggio
Art.19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi
Art.20 Spettacoli, trattenimenti e giochi all’esterno dei locali
Art.21 Attività produttive ed edilizie rumorose nei centri abitati
Art.22 Altre attività rumorose a carattere temporaneo
Art.23 Abitazioni private
Art.24 Macchine da giardino
Art.25 Pulizia delle strade e raccolta delle foglie caduche
Art.26 Altoparlanti
Art.27 Dispositivi acustici antifurto
Art.28 Emissioni prodotte da veicoli a motore
Art.29 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
Art.30 Detenzione animali da affezione
Art.31 Custodia e tutela degli animali
Art.32 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno dei centri abitati
Art.33 Cani
Art.34 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
Art.35 Somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori ed infermi di mente
Art.36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglia e bicchieri di vetro
Art.37 Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all’esterno di pubblico esercizio
Art.38 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art.39 Commercio su aree pubbliche - regime delle aree
Art.40 Occupazioni aree per esposizioni merci
Art.41 Servizi igienici nei locali pubblici
Art.42 Pubblicità dei prezzi
Art.43 Negozi e articoli per soli adulti
Art.44 Contrassegni del Comune
TITOLO III
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Art.45 Transito di veicoli a motore fuori strada - Passaggio nei fondi altrui
2
Art.46 Disciplina e modalità dell’esercizio del pascolo di ovini e caprini
Art.47 Allevamento delle api
Art.48 Stalle e concimaie
Art.49 Detenzione animali d’affezione e da cortile
Art.50 Accensione di fuochi
Art.51 Strade pubbliche e pertinenze
Art.52 Terreni laterali alle strade
Art.53 Siepi e alberi prospicienti le strade
Art.54 Pulizia dei terreni incolti o abbandonati
Art.55 Fabbricati in stato di abbandono
Art.56 Atti vietati sulle strade
Art.57 Salvaguardia dello stato dei luoghi
Art.58 Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine
Art.59 Definizione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati e ammendanti
(adeguamento ai sensi dell’art.10 R.R. 1/2011)
Art.60 Stoccaggio e maturazione letami
Art.61 Trasporto dei liquami zootecnici e letami
TITOLO IV
DISPOSIZIONI E FINALE
Art.62 Abrogazioni
Art.63 Entrata in vigore
Art.64 Norma finale
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Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi costituzionali
e di legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di
Prignano sulla Secchia, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di
garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana, in particolare, detta le disposizioni per:
a) evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità
e il corretto uso del suolo pubblico, dei beni comuni, oltre a favorire e promuovere la qualità della
vita;
b) garantire la sicurezza urbana che è un bene pubblico, assicurato da una cultura che ritiene inviolabili
i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da
norme che regolano i comportamenti ed hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la
convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest’ambito, i diritti
individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici;
c) tutelare la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività,
che nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano;
d) disciplinare, pur nel rispetto delle rispettive normative, gli aspetti di rilevanza pubblica delle attività
lavorative che si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni
altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le
attrazioni e gli spettacoli viaggianti.
3. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio del Comune di
Prignano sulla Secchia la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e
dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione e
incremento dei beni agro-silvo-pastorali, nell’interesse dell’attività agraria, della vita sociale delle
campagne e della tutela dell’ambiente e dell’agricoltura.
4. Le norme contenute nel Regolamento Rurale si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o
comunque destinate ad usi agricoli.
5. Le norme contenute nel Regolamento Urbano sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche
nonché in quelle private ad uso pubblico, si applicano nei centri abitati del Comune di Prignano s/S,
debitamente delimitati con Deliberazione della Giunta Comunale n°109 del 28/12/2012 e nelle zone
abitate del territorio comunale, salvo diversa disposizione.
Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale
1. Le funzioni amministrative di polizia locale concernono le attività di polizia le quali si svolgono
esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell’Autorità dello Stato, ai
sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e del Decreto Legislativo n°112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n°59”.
Art. 3 - Volontariato
1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove
la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi
una sede nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale,
per le attività che sono di seguito evidenziate, a titolo esemplificativo:
a) assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
b) vigilanza integrativa relativamente all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in
materie di abbandono di rifiuti, di animali, di imbrattamento, e di rispetto dei parchi pubblici;
c) assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l’istituzione di temporanei divieti o
modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti
istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni;
d) Protezione civile.
2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l’eventuale attivazione di
volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale.
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Art. 4 - Accertamento delle violazioni
1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla
Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e
limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti dell'Amministrazione
Comunale appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente
ordinamento, a funzionari delle Aziende Sanitarie locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da
specifica convenzione con l’Ente, a personale di altri enti o associazioni proposte alla vigilanza.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981
n°689 “ Modifiche al sistema penale “ e successive modifiche.
3. L'Autorità Comunale, può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al
Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
Art. 5 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere
aggiornate ogni due anni – con deliberazione della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione
accertata dall’ISTAT, relativa all’aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei
limiti edittali di cui alla normativa del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”e succ. m. i., con arrotondamento all’unità di euro.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, indicata nei singoli articoli, vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento
illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento
e contestazione della violazione.
3. Gli obblighi di cui al comma precedente, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti
immediatamente, altrimenti il termine per l’esecuzione deve essere indicato nel verbale di
accertamento.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si
provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute
per l’esecuzione sono a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.
Titolo II
Regolamento di Polizia Urbana
Art. 6 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non
arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o
veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della
comunità.
2. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati gli atti, i
comportamenti e le attività seguenti:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o
gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel
rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti e da soggetti a tale scopo autorizzati
dall’Amministrazione comunale;
b) entrare, anche parzialmente, nelle fontane e vasche pubbliche, nonché gettare o immergervi oggetti,
schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane
pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali o cose;
d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
e) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori e le campane per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
f) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto;
g) lavare i veicoli di qualsiasi genere, o animali;
h) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali,
rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farine e
simili, nonché lo scoppio di petardi;
5
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
3.
4.
intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sui marciapiedi o
avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private. Tali
comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi
quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle
strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello
stabilito;
scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
soddisfare in spazi ed in aree pubbliche o in vista del pubblico le proprie esigenze corporali
(fisiologiche), sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in
qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso.
mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, lo svolgimento della loro attività o la loro libera e
tranquilla circolazione;
intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con
ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli
per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, gettare oggetti accesi, in luoghi
pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;
qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e/o
danneggi l’igiene del suolo e dell’ambiente.
La violazione di cui al comma 2 lettera d), e), k), l), m), o) comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione
dell’attività.
Le altre violazioni ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
Art. 7 - Accensione di fuochi
1. E’ vietato, su tutto il territorio comunale, bruciare materiali di varia natura presenti in cantieri edili,
accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossati e delle scarpate.
2. Nei centri abitati e nei luoghi abitati è possibile la combustione controllata sul luogo di produzione di
foglie, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di orti, giardini e prati, in condizioni di sicurezza
tali da non poter causare pericolo d’incendio. Tale attività deve essere svolta ai fini del reimpiego dei
materiali prodotti (cenere) come sostanze concimanti, e non come smaltimento dei rifiuti vegetali.
3. La combustione controllata dei residui indicati al comma 2 va effettuata nel rispetto assoluto delle
seguenti prescrizioni:
a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, in assenza di forte vento e nella fascia
oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole ed il tramonto);
b) durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata
costante vigilanza da parte del produttore o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la
zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione non superiore a 3 metri steri (cubi)
per ettaro al giorno;
d) l’abbruciamento deve avvenire ad almeno 20 metri dalle abitazioni, 200 metri dai boschi e 50 metri
dalle sedi stradali;
e) nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (Piano Regionale di Previsione,
Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi), la combustione di residui vegetali è sempre
vietata.
4. Al Comune e alle altre Amministrazioni, competenti in materia ambientale, è concessa la facoltà di
sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni
“metereologi che, climatiche o ambientali” e di possibili rischi per l’incolumità pubblica e privata e la
salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)
Legge 11/08/2014 n°116.
5. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui vegetali diversi da quelli
indicati al precedente comma 3 lettera c), l’attività deve essere preceduta da una comunicazione da
inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell’avvio
dell’abbruciamento. La comunicazione deve contenere i dati riguardanti l’ubicazione del luogo nel
quale avviene l’attività e del relativo titolare, oltre ad esplicitare la tipologia e la quantità dei residui
vegetali oggetto della combustione ed i riferimenti del soggetto che effettua e controlla le
operazionidi combustione.
6. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva
6
Commento [m1]:
Commento [m2]:
o ristagno dello stesso a livello del suolo, è obbligatorio spegnerlo.
7. L’uso privato di bracieri, griglie e barbecue è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree
pubbliche appositamente attrezzate o debitamente autorizzate, adottando tutte le cautele al fine di
evitare disturbo alle proprietà confinanti.
8. La violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
9. La violazione di cui al comma 7, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
Commento [m3]:
Commento [m4]:
Art. 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici
1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà
essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o
attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro
pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la
collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su
terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo
la pubblica incolumità.
4. Salvo quanto previsto dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii “Norme in materia di tutela
dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”, nei cantieri edili, le opere di sabbiatura dovranno
essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle
impalcature, sistemi con getto d’acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente
esterno, in modo particolare nelle strade e in altre proprietà.
5. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00.
6. La violazione di cui ai commi 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.
7. Fatto salvo l’adozione di sanzioni amministrative o penali previste dalle normative statali o regionali
relative alle emissioni in atmosfera, la violazione di cui al comma 4 comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la
cessazione dell’attività.
Commento [m5]:
Commento [m6]:
Commento [m7]:
Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi
1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e
scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e
ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività.
Art. 10 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni
edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di conservazione e pulizia, in
ogni sua parte, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare
l’irregolare caduta delle acque piovane. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere
convogliate, per mezzo di canali di gronda e pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici
sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Eventuali guasti
dovranno essere riparati dal proprietario.
3. I proprietari, i locatari e i concessionari hanno l’obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di
fosse biologiche, bacini imhoff, degrassatori e pozzi neri, nonché di tratti fognari privati. Tali
operazioni devono essere eseguite da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo
smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
4. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della
prevenzione degli incendi e della staticità degli immobili.
7
Commento [m8]:
5. L’installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e nel
rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i
vicini.
6. A tutela della sicurezza e dell’incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività
lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e
d’inadeguate misure di separazione dall’abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di
tali attrezzature e macchinari, sia tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei
locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a
dimora non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone tale da
pregiudicarne la sicurezza e/o l'igiene.
7. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza e in buono stato di
manutenzione. I proprietari hanno inoltre l’obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare
indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di
accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere
tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della
Polizia Municipale e dell’eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere
d’ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell’immobile, delle spese
sostenute.
8. La violazione di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
9. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Commento [m9]:
Commento [m10]:
Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
1. E’ obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto
sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. E’ inoltre vietato all’esterno delle abitazioni sbattere tappeti, tovaglie, innaffiare piante e lasciar
cadere liquidi o oggetti che possano causare l’emissione di polveri, pericoli o disturbo al pubblico
transito.
3. Tende parasole o simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio devono
lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,50
4. La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00.
Art. 12 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 639 del Codice Penale, è vietato deturpare, danneggiare,
imbrattare in qualsiasi modo, effettuare scritte, disegni o incisioni su monumenti, facciate di edifici
pubblici o privati e loro pertinenze, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere,
panchine, sedi stradali, marciapiedi, cartelli segnaletici, targhe con la denominazione delle strade o
dei numeri civici dei fabbricati, segnali stradali, parapetti dei ponti, alberi, cestini portarifiuti, vetrine e
serrande, oggetti di arredo urbano e qualsiasi altro manufatto, struttura o elemento destinato a
pubblici servizi o a pubblica utilità.
2. E’ vietato collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi
di qualunque genere sugli automezzi in sosta, su pali dell’illuminazione pubblica, sulle paline
semaforiche o sugli alberi e sulle pensiline delle fermate dei mezzi pubblici e degli scuolabus (fatto
salvo in quest’ultimo caso gli orari dei mezzi o specifiche informazioni agli utenti del servizio) salvi i
casi di autorizzazione temporanee specificamente rilasciata dal Comune di Prignano per il materiale
celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, comunque dovrà
essere apposto o affisso esclusivamente negli appositi spazi o infrastrutture predisposte.
3. In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere
all’immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore, senza l’obbligo di
preavviso alla proprietà. Qualsiasi nuovo intervento per ristabilire l’intonaco dei muri, le tinte e in
genere le superfici dei manufatti rimangono a carico della proprietà.
4. Su edifici privati e relativi muri di cinta, così come sulle porte e sugli infissi, in mancanza di espresso
consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare scritti, segni o figure, come pure insudiciare,
macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
5. E’ vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
8
Commento [m11]:
Commento [m12]:
6. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Commento [m13]:
Art. 13 - Manutenzione dei terreni, delle siepi e rami di alberature
1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei
cittadini che ne hanno la proprietà/disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle
sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali
sgraditi o portatori di malattie, nei medesimi è vietato accatastare disordinatamente materiali di
qualsiasi natura. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano
potenzialmente causa d’incendio o deposito di rifiuti.
2. I rami e le siepi che sporgono sulla sede stradale pubblica o ad uso pubblico, su area pubblica, da
proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, danno o
intralcio alla circolazione, a cura dei proprietari o locatari. In caso d’inadempienza, da parte dei
proprietari o di chi per loro, il Comune eseguirà d’ufficio i lavori necessari con addebito delle spese al
trasgressore o obbligato in solido.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m 2.70, sopra al marciapiede, e m
4.50 se sporgono sopra la carreggiata, in entrambi i casi non devono comunque impedire o limitare
la visibilità di segnali stradali e/o creare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.
4. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere
rimossi e debitamente smaltiti, nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti, a cura dei proprietari o
locatari.
5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Commento [m14]:
Art. 14 - Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubblico per piantumazione alberi e
siepi
1. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive,
anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 metro dal terreno, non può
essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 metro
costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi
direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
2. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, o
piantagioni di altezza superiore a 1 metro dal terreno, non può essere inferiore a metri 3. Tale
distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiori a 1 metro dal terreno costituite come
previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore a 1 metro dal terreno o, se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, nonché per qualsiasi deposito di materiali.
3. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade, non
può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a
completamento del ciclo vegetativo più un franco pari al 10% e comunque non inferiore a metri 3.
4. Sono fatte salve le piantumazioni ed il posizionamento delle recinzioni all’interno dei centri abitati la
cui distanza dal confine stradale dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico comunale.
5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 15 - Sgombero della neve e doveri dei frontisti
1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo
sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei
cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in
particolare, a osservare i seguenti doveri:
a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio, di stallatiti formatisi sulle
gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, su suolo pubblico, per prevenire ed evitare
danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di
pubblico passaggio è d’obbligo asportare la neve depositata sui rami;
b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transenna
mento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune
in osservanza del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
c) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli
posteggiati sul ciglio della strada spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle
9
Commento [m15]:
case per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di
sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al
di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al
momento delle operazioni di pulizia della strada.
3. E’ posto a carico del lottizzante, fino all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e la
relativa presa in carico, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla
lottizzazione.
4. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi fisici, patologie croniche o situazioni di
grave handicap, di provvedere all’adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono
comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.
5. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a
€ 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Commento [m16]:
Art. 16 - Conferimento rifiuti urbani
1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere eseguito esclusivamente utilizzando i contenitori
presenti su tutto il territorio.
2. I rifiuti devono essere immessi nei cassonetti già chiusi in appositi involucri; è vietata l’immissione di
rifiuti sciolti, tranne nel caso di imballaggi non contaminati, dei quali comunque si deve ridurre il
volume, se ciò risulta possibile.
3. E’ tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti, anche se messi in involucri perfettamente sigillati, a
terra al di fuori dei contenitori predisposti.
4. E’ vietato inserire nei contenitori rifiuti differenti da quelli che possono accogliere, inclusi i contenitori
per la raccolta del rifiuto indifferenziato.
5. E’ vietato l’utilizzo dei contenitori quando sono pieni al punto di non chiudersi perfettamente.
6. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00.
7. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €
500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. La violazione di cui ai commi 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00.
Commento [m17]:
Commento [m18]:
Commento [m19]:
Art. 17 - Manifestazioni sportive non competitive
1. Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non
competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli o animali, deve presentare comunicazione
all’ufficio competente del Comune almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della
manifestazione stessa.
2. Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare
la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni ecc…..), le quali
verranno in tal caso determinate con specifico atto e con oneri a totale carico dell’organizzazione, i
promotori di tali manifestazioni devono sempre:
a) rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della
manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
b) garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero
adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o
veicoli che lo rendano facilmente individuabile. In particolare alle intersezioni e nei tratti di strada
particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito
dei partecipanti agli altri utenti della strada scongiurando eventuali pericoli;
c) garantire, a totale onere dell’organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.
3. L’Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti
dall’effettuazione della manifestazione, i quali rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi
ha cagionato i danni.
4. Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione, dovranno essere prontamente
rimossi al termine della stessa a cura degli organizzatori.
5. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00.
Art. 18 - Divieto di accattonaggio
1. E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
10
Commento [m20]:
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico o comunque nelle
zone adiacenti ai bar, ai ristoranti, ai cimiteri, ai luoghi di culto è vietato porre in essere
comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro od altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle
persone che si trovano in quei luoghi, precisando che rientrano in tale illecita condotta tutte le
richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti o passanti, comunque
siano motivate o si voglia giustificarle.
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00 e l’obbligo di cessare immediatamente il comportamento e/o attività in essere.
Commento [m21]:
Art. 19 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi
1. Tutti i cittadini devono evitare che il loro comportamento, nei luoghi pubblici o privati possa
disturbare la quiete pubblica o la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:
a) emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore che possano arrecare disturbo o molestia
nelle strade, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere;
b) utilizzare negli spazi ed aree pubbliche qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o
altro suono, dalle ore 23.00 alle ore 09.00, salvo in caso di specifica autorizzazione in deroga.
c) praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, tra le ore 23.00 e le ore 09.00, salvo nel caso in
cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di specifica autorizzazione in deroga.
2. La violazione di cui al comma 1, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente disturbo e le attività non consentite.
Commento [m22]:
Art. 20 – Spettacoli, trattenimenti e giochi all’esterno dei locali
1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di pubblico
spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari
di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge
l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno
dopo le ore 23.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori
evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni
e orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogioco e similari,
hanno l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.
5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno comunque rispettare i limiti acustici previsti dal DPCM
14/11/1997.
6. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo,
commi 1 e 2.
7. La violazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Art. 21 - Attività produttive ed edilizie rumorose nei centri abitati
1. Fatti salvi i limiti di orario di cui al successivo comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di
impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale,
debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata
dall'Amministrazione comunale. Ai sensi della DGR 45/2002, la domanda di autorizzazione in
deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno trenta
giorni prima dell’inizio dell’attività temporanea.
2. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli
demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti
tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per
quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Le attività e le lavorazioni rumorose (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari
rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, mulini per macinare, ecc.),
anche quando le emissioni rientrino nei limiti di legge potranno essere esercitate esclusivamente
dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi.
4. Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in
orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per
11
Commento [m23]:
evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella
movimentazione di materiali e cose, etc.
5. Per i circoli privati ubicati in edifici, comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti
musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore
07.00 salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione in fasce orarie diverse.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art. 10, comma
3, della Legge 447/95.
Commento [m24]:
Art. 22 - Altre attività rumorose a carattere temporaneo
1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, quali ad esempio traslochi, piccole
manutenzioni, segare o spaccare legna, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle
direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto, in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici
e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno. Le suddette attività potranno
essere svolte esclusivamente nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 19.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00
alle ore 19.00.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Commento [m25]:
Art. 23 - Abitazioni private
1. Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori e/o far funzionare apparecchiature fonti di
molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono
funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 23.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione
della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti
tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli
analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati
destinati anche a civile abitazione.
4. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e
tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
5. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore
21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
6. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di
ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché
siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, che venga data
preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su
tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori e siano comunque effettuati dalle ore 08.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi.
7. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Commento [m26]:
Art. 24 - Macchine da giardino
1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni
festivi ed al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L'impiego di macchine ed impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare
l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchinari ed attrezzature conformi alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale.
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Art. 25 - Pulizia delle strade e raccolta delle foglie caduche
12
Commento [m27]:
1. La pulizia delle strade con moto spazzatrici, rispettando i normali limiti di rumorosità, è consentito nei
giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L’uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria ecc…) è consentito nei giorni feriali escluso il
sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi e il sabato
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Commento [m28]:
Art. 26 - Altoparlanti
1. L’uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei centri abitati e nelle zone abitate dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali escluso il sabato e dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e il sabato.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Commento [m29]:
Art. 27 - Dispositivi acustici antifurto
1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera
g) della L. 447/95 e succ.m.i., i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici,
negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un
funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti
complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad
esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito
telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel
rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale
di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo
luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla
pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario del veicolo.
4. La violazione di cui ai commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. La violazione di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dell’art. 155 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” di € 41,00.
Art. 28 - Emissioni prodotte da veicoli a motore
1. Fermi restando, i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada”
nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di
diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve
propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada”
è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli durante qualsiasi sospensione della marcia
causata da ragioni indipendenti dalla dinamica del traffico.
3. Dall’obbligo di cui al comma precedente sono esclusi:
a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità,
per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore
acceso;
b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisioni e simili, muniti di apposita apparecchiatura
per lo scarico dei fumi;
c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dell’art. 155 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” di € 41,00.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dell’art. 157 comma 8 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada di” € 41,00.
Art. 29 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
13
Commento [m30]:
1. E' tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti e altri simili
dispositivi in tutte le piazze ed aree pubbliche, nonché:
a) all’interno dei cestini e cassonetti dei rifiuti;
b) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere
appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua
sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze
dell'ordine;
d) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali
(canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei
limiti e delle norme stabilite dalla legge, con particolare riguardo alla quantità massima che può
essere detenuta presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei
minori, in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà
disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente
venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il
commercio in forma itinerante e su aree pubbliche di prodotti pirotecnici.
4. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 150,00.
Commento [m31]:
Art. 30 - Detenzione animali da affezione
1. I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in
alcun modo disturbo o pericolo alla collettività e/o danni a persone e cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igieniche sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
Commento [m32]:
Art. 31 - Custodia e tutela degli animali
1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
a) tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro
pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici, all’interno di abitazioni private e nelle proprietà private;
b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
c) condurre a pascolare animali di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle
strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. I proprietari o detentori di animali devono prevenire comportamenti degli stessi che arrechino
disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
3. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo o sottoporli a
temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. E’ vietato tenere cani e altri animali in luoghi che non offrono adeguato riparo dalle intemperie e
dagli agenti atmosferici, per periodi e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere
fisico.
5. E’ vietato tenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia
dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale sufficientemente coibentata, con il
tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra di almeno 10 cm e il suolo posto
davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante.
6. Coloro che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a
rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla
pulizia e al decoro della zona dove i gatti sono alimentati.
7. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso dal proprietario del fondo, è
vietato in qualsiasi periodo dell’anno. Se il proprietario del fondo non è presente, il
concessionario del pascolo deve avere permesso scritto, da esibire a ogni richiesta degli agenti.
8. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di
animali che disturbino, specialmente durante le ore notturne, la pubblica o privata quiete.
9. E’ vietato agli esercizi commerciali esporre animali in vetrina.
10. E’ vietato l’accesso di animali di affezione negli asili e nelle scuole mentre è consentito nelle
case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell’istituto.
11. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
14
Commento [m33]:
Art. 32 - Detenzione di animali da cortile o autoconsumo all’interno dei centri abitati
1. Nei centri abitati ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono
essere tenuti a cura del proprietario, o di chi ne abbia la temporanea custodia, nel completo rispetto
delle norme igienico-sanitarie e dei Regolamenti vigenti.
2. Non è consentita l’apicoltura nei centri abitati.
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
Commento [m34]:
Art. 33 - Cani
1. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di un cane è sempre responsabile del benessere, del
controllo e della conduzione dell’animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente,
dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che
detengono animali, di qualsiasi razza, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non
procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita
custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e, ove
vi sia adunanza di persone, i proprietari o detentori di cani devono obbligatoriamente condurre gli
animali al guinzaglio. I cani devono inoltre essere dotati di idonea museruola se segnalati come
pericolosi dal competente Servizio Veterinario dell’ASL o se condotti sui mezzi di trasporto pubblico.
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da pastore, da caccia e da ricerca nei soli momenti
nei quali sono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi o delle mandrie e per l’attività
venatoria o di ricerca.
4. I cani non possono essere lasciati liberi, non devono essere detenuti alla catena, ai sensi dell’art. 3
comma 2 bis della Legge Regionale Emilia Romagna n°5/2005, come modificato dalla Legge
Regionale Emilia Romagna n°3/2013, che si riporta: ”Al detentore di animali di affezione è vietato
l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni
sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee
di sicurezza”, ma devono essere custoditi in idonei recinti o box, costruiti secondo le vigenti
normative in materia.
5. Quando i cani devono vivere all’aperto nei giardini e/o cortili, adeguatamente recintati, o nei box, per
ogni animale dovrà essere prevista una cuccia con caratteristiche rispondenti a quanto specificato
nel precedente art. 31 comma 5.
6. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter
aggredire o recare danno a persone o cose, né incutere timore o spavento ai passanti.
7. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli stessi siano messi in condizioni di non uscire dalle
recinzioni che devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa
superarle od oltrepassarle con la testa od il muso, che possa mordere od arrecare danni a persone
od animali che si trovino dall’altra parte, nei casi in cui esse confinino o non con marciapiedi, strade
pubbliche, altri luoghi pubblici o proprietà private.
8. Nei luoghi pubblici, nelle aree destinate a pubblico passaggio è vietato condurre cani o altri animali
senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi,
che devono essere rimossi immediatamente per garantire l’igiene e la piena fruibilità degli spazi
destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti,
accompagnati da cani guida.
9. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso alle aree pubbliche
o aperte al pubblico, ai giardini e ai parchi, fatto salvo l’obbligo di cui al punto 2 del presente articolo.
Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate esclusivamente al gioco-bimbi.
10. I proprietari dei cani e gli allevatori sono tenuti:
a) ad iscrivere, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n°27/2000, i propri animali all’Anagrafe
Canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne
vengono, a qualsiasi titolo, in possesso, ed alla conseguente identificazione, tramite l’inserimento del
Microchip, effettuato da un medico veterinario, con la restituzione della relativa documentazione
all’Anagrafe Canina entro 30 giorni;
b) a segnalare, entro quindici giorni all’Anagrafe Canina del Comune, la cessione o la morte
dell’animale, nonché l’eventuale cambio di residenza;
c) in caso di smarrimento o fuga di un cane, a darne comunicazione all’Anagrafe Canina del Comune
ed alla Polizia Municipale entro il termine massimo di tre giorni.
11. La violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo dell’adeguamento alla prescrizione omessa.
15
Commento [m35]:
Art. 34 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato
degli stessi a condizione che non si esegua il servizio assistito di somministrazione e che non vi
siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate essendo utilizzati i locali e gli arredi dell’azienda.
Pertanto, è vietato:
a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
b) mettere a disposizione del pubblico un’area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi,
sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei
contenitori di alimenti e bevande dopo l’uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato dal
venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. E’ fatta salva l’osservanza della normativa in materia igienico - sanitaria.
4. Chi esercita abusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto
all’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n°14/2003.
Art. 35 - Somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori e infermi di mente
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi
commerciali, nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione
propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono
vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche,
anche diluite, di qualsiasi gradazione:
a) ai minori di anni 18;
b) a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette
bevande;
c) a persone che appaiono affette da malattie di mente.
2. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o
diluita.
3. La violazione di cui al comma 1 lettera a), salvo che il fatto non costituisca reato, comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 comma 3 bis della Legge 189/2012 da €
250,00 a € 1.000,00. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00.
4. La violazione di cui ai commi 2 e 1 lettera b) e c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività da effettuarsi mediante lo smaltimento,
secondo le indicazioni fornite dell’organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate,
vendute o cedute.
Art. 36
Commento [m36]:
Commento [m37]:
Commento [m38]:
- Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore
notturne, dalle ore 22.00 alle 07.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di
bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore
alimentare.
2. E’ altresì vietato l’abbandono di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni,
cocci e simili negli spazi ed aree pubbliche e nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi
artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare
i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle
pertinenze.
4. La violazione di cui ai precedenti commi, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
Art. 37 - Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all’esterno di pubblico esercizio
1. L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione
di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice
della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario; è
subordinata al rilascio di autorizzazione all’ampliamento (Legge 287/91) se si tratta di occupazione
permanente.
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Commento [m39]:
2. Qualora l’attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione
all’occupazione di suolo pubblico oltre al pagamento del relativo canone.
3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato espressamente
per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate.
4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazione di cui ai precedenti commi,
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e il trasgressore è tenuto
alla regolarizzazione dell’attività.
Commento [m40]:
Art. 38 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Nel territorio comunale possono svolgere l’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante:
a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all’art. 28 della Legge
114/98 rilasciata da un Comune dell’Emilia Romagna;
b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all’art.28 della Legge 114/98 rilasciata da qualsiasi
Comune italiano;
c) gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l’attività di vendita al dettaglio
di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 228/2001,
previa presentazione, almeno 30 giorni prima, della comunicazione al Comune del luogo ove ha
sede l’azienda di produzione, prevista dall’art. 4 D. Lgs. 228/2001.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante può essere esercitata:
a) nello stesso luogo con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le
operazioni di vendita e, comunque, per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale
l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari ed in altra strada, piazza o area;
b) solamente con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia a contatto con il terreno o esposta
su banchi.
3. Il commercio itinerante in qualsiasi forma e modalità è sempre vietato:
a) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo
espressa autorizzazione;
b) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole materne,
elementari e medie, di zone monumentali/artistiche/museali dovunque essi siano, salvo immediate
adiacenze degli ingressi cimiteriali, salvo espressa autorizzazione;
c) nelle giornate di mercato all'interno dell’ area mercatale e in un raggio di metri 500 dalla stessa;
4. E’ altresì vietata la vendita itinerante di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle
immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali, salvo espressa autorizzazione.
5. E’ vietata l’attività di “imbonitore”, mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro
strumento per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, atto a creare disturbo.
6. L’esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l’obbligo di esibire in originale o l’autorizzazione
amministrativa o la comunicazione presentata al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di
produzione .
7. L’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di
pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative
vigenti in materia di igiene degli alimenti ed è soggetto alla vigilanza dell’Autorità sanitaria.
9. L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di metri
5, al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e conferirli nei contenitori
predisposti.
10. La violazione di cui al comma 1 lettere a) , b) e c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 114/98.
11. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 5, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 da € 516,00 a € 3.098,00.
12. La violazione di cui ai commi 4, 6, 7, e 9, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00.
Commento [m41]:
Commento [m42]:
Commento [m43]:
Commento [m44]:
Commento [m45]:
Art. 39 - Commercio su aree pubbliche - regime delle aree.
1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere
autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l’attività in aree appositamente
individuate con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
2. L’attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni
della settimana e l’area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E’ vietato l’ancoraggio al
suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
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3. Nell’esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia
elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinati. E’ comunque
sempre vietato l’impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
4. L’atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00.
Commento [m46]:
Art. 40 – Occupazioni aree per esposizione merci
1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte
per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione
all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo previo ottenimento del
nulla osta dell’ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm
dallo stesso.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo
temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse e ricoverate.
4. La violazione di cui al comma 1, comporta le sanzioni amministrative previste dal vigente
Regolamento COSAP e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento COSAP, la violazione di cui ai commi 2 e 3,
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
Commento [m47]:
Art. 41 - Servizi igienici nei locali pubblici.
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di
un numero adeguato di servizi igienici, costantemente agibili ed a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
Commento [m48]:
Art. 42 - Pubblicità dei prezzi
1. La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina
relativa il settore commercio), dal D.lgs. 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente
Regolamento.
2. I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali
e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o
all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono
indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un
cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi
s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno
dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467
del 28.05.1999).
4. Per quanto non previsto dal D. Lgs. 114/98 e dal D. Lgs. 84/2000, la violazione di cui ai commi 1 e 2,
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.
5. La violazione di cui al comma 3, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.
22 del D. Lgs. 114/98.
Art. 43 - Negozi e articoli per soli adulti
1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in
esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante
almeno 200 metri da scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all’educazione e allo
svago di bambini e ragazzi, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui
vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve
essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza, i prodotti destinati esclusivamente ai
maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
18
Commento [m49]:
Commento [m50]:
3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00.
Art. 44 - Contrassegni del Comune
1. E’ vietato usare lo stemma del Comune, la denominazione ed il logo di uffici e/o servizi comunali per
contraddistinguere esercizi commerciali, industriali, imprese di qualsiasi genere, che non siano in
gestione diretta dall’Amministrazione comunale, oppure sulla documentazione cartacea personale.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della cessazione
dell’illecito e l’eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.
Titolo III
Regolamento di Polizia Rurale
Art. 45 - Transito di veicoli a motore fuori strada - Passaggio nei fondi altrui
1. Il passaggio sui fondi privati può essere consentito soltanto dai rispettivi proprietari.
2. E’ vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di
recinti e di ripari. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non
recare danno a raccolti, piante, frutti, siepi e altro.
3. E’ vietato transitare con mezzi motorizzati, fatta salva la possibilità di deroga temporanea concessa
dall’Ente titolare e/o specifico consenso degli aventi diritto:
a) nei sentieri, inseriti nel catasto della Regione Emilia Romagna ai sensi della L. R. n°14 del
26/07/2013;
b) nelle aree forestali, oltre che sulla viabilità poderale ed interpoderale con le modalità definite ai sensi
degli articoli n°81ed 82 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale (L. R. 04/09/1981 n°30).
4. E’ altresì vietato, l’uso di motocross, nelle ore di riposo diurne dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e
notturne dalle ore 23.00 alle ore 9.00 al fine di evitare disturbo della quiete.
5. La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
6. La violazione al comma 4 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
Art. 46 - Disciplina e modalità dell’esercizio del pascolo di ovini e caprini
1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente
regolamento, sono tenuti a osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie
impartite dalle competenti autorità.
2. La movimentazione delle greggi deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della L. R. 4/2004.
3. Gli ovini e caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere
trasportati tramite automezzi, eccetto i casi autorizzati dal Sindaco su parere del Servizio veterinario
competente per territorio, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. R. 4/2004.
4. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione delle sanzione previste dall’art. 6
comma 1, della Legge Regionale n°4/2004 da € 20,00 a € 60,00 per capo.
Art. 47 - Allevamento delle api
1. Al fine di ridurre i rischi per le persone, le arnie contenenti famiglie di api devono essere collocate ad
una distanza non inferiore a 50 metri da abitazioni, strade pubbliche, orti coltivati o cortili.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
Art. 48 - Stalle e concimaie
1. Le stalle e le concimaie devono distare almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade di uso pubblico,
dai corsi d’acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e condutture di acqua potabile.
Sono fatte salve le costruzioni già esistenti.
Art. 49 - Detenzione animali d’affezione e da cortile
19
Commento [m51]:
Commento [m52]:
1. I proprietari di animali d’affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a
terzi e ad altri animali di terzi.
2. I proprietari di animali, devono mantenere gli stessi in ambienti idonei, alimentandoli adeguatamente,
e comunque mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari al rispetto della normativa sul
benessere animale.
3. In caso di presenza di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, il proprietario di tali
animali, deve adottare accorgimenti e misure idonee a risolvere l’inconveniente al fine di contenere il
disturbo arrecato a terze persone.
4. E’ vietato tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti
o box costruiti secondo le vigenti leggi in materia, tali da impedire che gli animali possano vagare
sulle pubbliche vie e/o possano nuocere ai passanti.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia
quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia dei greggi e
per la caccia.
6. La violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00.
Art. 50 - Accensione di fuochi
1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento effettuate nel luogo di produzione dei materiali
vegetali non costituiscono attività di gestione rifiuti bensì “normali pratiche agricole” consentite per il
reimpiego dei materiali prodotti (cenere) come sostanze concimanti (Legge 11/08/2014 n°116).
2. E’ consentita, ai sensi della Legge 6 febbraio 2014 n°6, la combustione di materiale agricolo e
forestale non pericoloso, proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività
svolte dalle imprese agricole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione e durante tutte le fasi dell’attività, il
fuoco deve essere costantemente sorvegliato da parte del produttore o conduttore del fondo o
persona di fiducia, al fine di prevenire incendi, fino alla completa estinzioni di focolai e braci;
b) la combustione deve essere effettuata in cumoli di dimensioni limitata avendo cura di isolare l’intera
zona da bruciare tramite una fascia libera di residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte
dell’abbruciamento, comunque ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
c) possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri (cubi) per ettaro al
giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
d) l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
e) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli
interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abbruciamento.
3. E’ vietato, in ogni caso, accendere fuochi:
a) nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna;
b) alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto, in alternativa deve essere
eseguito interramento mediante fresatura;
c) a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname
ecc;
d) è tassativamente vietato inoltre appiccare il fuoco a sterpi, macchie, cigli e scarpate non tagliate e ad
altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in
luogo sicuro.
4. Al Comune e alle altre Amministrazioni, competenti in materia ambientale, è concessa la facoltà di
sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni
“metereologi che, climatiche o ambientali” e di possibili rischi per l’incolumità pubblica e privata e la
salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)
Legge 11/08/2014 n°116.
5. La violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a
€ 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l’immediata cessazione dell’attività.
Art. 51 - Strade pubbliche e pertinenze
1. E’ proibito danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze,
impedire il libero deflusso delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi,
20
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
8.
9.
10.
trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il
normale deflusso delle acque meteoriche.
E’ parimenti vietato il danneggiamento e l’occlusione degli attraversamenti stradali.
I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere mantenuti puliti a cura e spese
dei frontisti, dei consorziati e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua
proprietà, almeno una volta all’anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.
E’ proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque reflue non meteoriche di
qualunque natura, salvo regolari concessioni dell’Ente proprietario della strada.
Non possono, altresì essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e
fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada.
Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed
in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l’accesso.
Gli innesti delle strade laterali devono essere realizzati in modo di evitare che la via principale sia
invasa da acqua, fango o da materiali inerti, in particolare le diramazioni poste a monte della
strada principale dovranno essere realizzate nel modo seguente:
posa di griglia su tutta la sezione della strada;
pavimentazione in asfalto o cemento per l’intera sezione stradale per un tratto di almeno 20 metri.
In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla
diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.
La violazione di cui ai commi1, 2, 3, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.
La violazione di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
a € 150,00.
Art. 52 - Terreni laterali alle strade
1. E’ proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza
apposita autorizzazione e comunque ad una distanza minima di mt. 3, partendo dal confine della
strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel
caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
2. Le costruzioni e messa a dimora di piante e siepi prospicienti la sede stradale sono regolamentate
dall’art.16 del Codice della Strada e dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di attuazione in
particolare si evidenzia:
a) altezza inferiore o uguale a mt. 1,00 poste a metri 1 dalla sede stradale;
b) altezza superiore a metri 1.00 distanza minima metri 3,00;
TIPOLOGIA
Siepi vive
Siepi vive
Recinzioni
Recinzioni
Recinzioni con muretto h. max 30 cm.
Recinzioni con muretto h. max 30 cm.
Piante alto fusto
Costruzione di muri di cinta
ALTEZZA
< 1 metro
> 1 metro
< 1 metro
> 1 metro
< 1 metro
> 1 metro
Massimo
sviluppo
h. > 3,00 mt.
DISTANZA CONFINE STRADALE
1 metro
3 metri
1 metro
3 metri
1 metro
3 metri
Superiori al massimo sviluppo con un
minimo di metri 6
Come edifici regolamentato dal codice
civile o regolamento edilizio.
c) sono fatte salve distanze diverse, per manufatti ricompresi nei centri abitati, regolamentati dalla
norma edilizia.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi che confinano con i fossi delle strade di
uso pubblico, o i loro aventi causa, devono impedire che la terra lavorata frani nella pertinenza
stradale, nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente
tenuti a mantenere una fascia di rispetto tale da non creare danni alla sede stradale stessa. A fine
lavorazione, la cunetta stradale dovrà comunque essere pulita.
4. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere
correttamente indirizzate alle sottostanti condotte fognarie stradali senza, per nessun motivo,
danneggiare la scarpata stradale.
5. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti,
fiumi e qualsiasi acqua pubblica.
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6. L’interramento, provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni
superiori, dovrà essere immediatamente rimosso a cura e spese del proprietario inadempiente,
rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici pubblici, la profilatura degli argini stradali e
delle sponde fluviali.
7. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €
500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 53 - Siepi e alberi prospicienti le strade
1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da
non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I rami e le siepi che sporgono sulla sede stradale pubblica o ad uso pubblico, su area pubblica da
proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, danno o
intralcio alla circolazione, a cura dei proprietari o locatari. In caso di inadempienza, da parte dei
proprietari o chi per loro, il Comune eseguirà d’ufficio i lavori necessari con addebito delle spese al
trasgressore o obbligato in solido.
3. Sono ammesse sporgenze di rami sulla sede stradale ad un’altezza superiore a mt. 4,50. Non dovrà
comunque essere limitata la visibilità dei segnali stradali. Qualora si verifichi la caduta dei rami sulla
sede stradale il proprietario confinante dovrà rispondere in solido dei danni arrecati.
4. E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti le sedi stradali di procedere allo sfalcio dell’erba e
taglio della vegetazione in modo da non intralciare il transito dei veicoli.
5. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere
rimossi e debitamente smaltiti, nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti, a cura dei proprietari o
locatari.
6. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da
€ 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi.
Art. 54 - Pulizia dei terreni incolti o abbandonati
1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei
cittadini che ne hanno la proprietà/disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle
sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali
sgraditi o portatori di malattie, nei medesimi è vietato accatastare alla rinfusa materiali di qualsiasi
natura. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio potenzialmente causato da deposito
incontrollato di rifiuti sui rispettivi terreni.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi.
Art. 55 - Fabbricati in stato di abbandono
1. I proprietari, comproprietari e utilizzatori a qualunque titolo di vetusti fabbricati abbandonati hanno
l’obbligo di:
a) mantenerli in sicurezza per quanto concerne le condizioni igieniche, la prevenzione degli incendi e la
staticità degli stessi;
b) eliminare da detti edifici tutte le eventuali parti pericolanti prospicienti le pubbliche vie e le pubbliche
aree;
c) tenere pulito i cortili e le aree di pertinenza da rifiuti di qualunque natura e da vegetazione
spontanea;
d) attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e
danneggiamenti, provvedendo a chiudere, con sistemi fissi, porte e finestre degli edifici.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €
75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi.
Art. 56 - Atti vietati sulle strade
1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali asfaltate è vietato:
a) il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche
non protette da parti lisce;
b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da
uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
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c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.
2. La violazione al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a
€ 500,00.
Art. 57 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
1. E’ fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali in tutto o in parte mediante accumuli di
materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo
pubblico.
2. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi
natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o
frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
3. L’attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta il
possesso di regolare nulla-osta, l’obbligo del ripristino del fondo stradale, oltre al mantenimento delle
opere (condotte e /o ponti ecc.), in modo che non venga provocato danno al fondo stradale stesso.
Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dall’ufficio tecnico
comunale.
4. La violazione ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €
300,00.
Art. 58 - Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine
1. E’ vietato l’impiego dei dispositivi tipo “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”, per
l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 300 metri, misurati in linea
d’aria, dalla perimetrazione dei centri abitati e a 200 metri, misurati in linea d’aria, dalle abitazioni
non comprese nella predetta perimetrazione.
2. E’ inoltre vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Nelle
ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione sonora e l’altra, non inferiore
a 5 minuti.
3. La violazione ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €
500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Art. 59 - Definizione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati e
ammendanti (adeguamento ai sensi dell’art.10 R.R. 1/2011)
La materia è disciplinata principalmente dalla Legge Regionale n°4 del 26.03.2007, dal Piano Territoriale per
il risanamento e la tutela delle acque, dal T.U.LL.SS. n. 1275/1934 e dal Regolamento Regionale Emilia
Romagna del 28/10/2011, n.1. Si definisce liquame, l’effluente di allevamento, non palabile.
1. Lo spandimento dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all’allevamento zootecnico è
soggetto a comunicazione alla Provincia di Modena Servizio Agricoltura e Territorio, del PUA (piano
utilizzazione agronomica), fatti salvi gli allevamenti soggetti ad AIA o AUA e può essere effettuato
soltanto sul suolo adibito ad attività agricola, esclusivamente per fini agronomici.
2. Per evitare il rilascio di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, nel periodo invernale, visto il
Regolamento Regionale n°1/2011, viene stabilito il divieto per l’utilizzo di effluenti di allevamento e
fertilizzanti azotati, sia nelle Zone Vulnerabili che in quelle non Vulnerabili. E’ possibile per la
Provincia concedere sospensioni al divieto.
3. E’ vietato l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati:
a) ad una distanza inferiore a m.50 dalle abitazioni;
b) 200 metri dalle fasce di rispetto dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici;
c) nelle aree di cava sia in atto che dismesse.
4. Non è consentito lo spandimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni di cui agli artt. 4 e 31 del
R.R. Emilia Romagna n°1 del 28/10/2011. La distribuzione dei liquami sul suolo non è consentita
con irrigatori a getto nebulizzante. La stessa deve avvenire (liquami/letami) sul suolo con
spandimento superficiale, con le limitazioni di cui agli artt. 5 e 32 del R.R. Emilia Romagna n°1/2011.
I quantitativi di azoto non devono superare il fabbisogno delle colture. Comunque la quantità di azoto
da effluenti, disponibile al campo, non deve superare i 340 Kg. per Ha. per anno nelle zone non
vulnerabili ed i 170 Kg. per Ha. per anno in quelle vulnerabili. Le modalità di distribuzione sono lo
spandimento superficiale radente a bassa pressione di esercizio, comunque inferiore a 6 atmosfere
e successivo interramento entro 24 ore, con esclusione degli appezzamenti con inerbimento:
a) foraggere temporanee in atto;
b) prati permanenti, pascoli;
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c) frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.
In alternativa è possibile:
d) l’iniezione diretta sul suolo (profondità indicativa 0.10-0.20m.);
e) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
f) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione.
5. E’ consentito lo spandimento dei liquami o letami anche su fondi non più considerati agricoli ma di
fatto ancora coltivati.
6. Nel periodo dal 1 agosto al 15 agosto è vietato, nel territorio del Comune di Prignano sulla Secchia,
lo spandimento dei liquami e letami.
7. Sono fatti salvi ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed
ambientale, di regolamentazione urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle fasce di
rispetto dei laghi, bacini e corsi d’acqua.
8. La violazione ai commi 2, 3, 4 e 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €
516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell’art.12 comma 2 della Legge Regionale Emilia Romagna n°4/2007;
Art. 60 - Stoccaggio e maturazione letami
Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, lo stoccaggio e la maturazione dei letami, deve avvenire nel
rispetto degli artt. 8,11,12 e 34 del Regolamento Regionale n°1/2011.
1. L’accumulo temporaneo del letame a piè di campo è ammesso alle seguenti condizioni:
a) l’accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato
deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno;
b) l’accumulo dei letami su suolo agricolo è ammesso previo stoccaggio in platea di almeno 90 giorni e
per un periodo massimo di 3 mesi in zone vulnerabili, elevabile a 6 mesi ai sensi dell’art. 9 R.R.
Emilia Romagna n.1/2011. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola il periodo massimo
è di 6 mesi;
c) per le lettiere degli allevamenti avicunicoli, lo stoccaggio massimo non deve essere superiore a 90
giorni. In caso di condizioni atmosferiche avverse, determinate dal Responsabile del Settore
competente, le stesse dovranno essere interrate;
d) devono comunque essere rispettati gli articoli 9 e 10/ 35 e 36 del R.R. Emilia Romagna n°1/2011;
e) l’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell’annata agraria.
2. Onde evitare la generazione di acque di percolazione occorre:
a) dimensionare il cumulo al fine di garantire una buona aerazione della massa;
b) prima della formazione del cumulo stesso effettuare il drenaggio completo del colaticcio, al fine di
non generare, in campo, liquidi di sgrondo;
c) evitare l’infiltrazione di acque meteoriche operando sulla geometria del cumulo (a sezione triangolare
o trapezoidale, senza avvallamenti sulla parte superiore);
d) sia effettuato in zona agricola, escluse le aree di rispetto dei centri abitati come definite dal vigente
Regolamento ed ad una distanza minima dalle stesse pari a metri 150, ad una distanza di almeno
80 metri dalle civili abitazioni e/o fabbricati produttivi di terzi se utilizzati ed a 20 metri dai confini di
proprietà, salvo specifiche deroghe dell’autorità competente;
e) sia rispettata una distanza minima di metri 50 dalle sponde dei corsi d’acqua.
3. A fronte di rilevanti accumuli di letame che possono provocare forti odori e la proliferazione di insetti
molesti, l’autorità competente può disporre l’adozione di particolari accorgimenti, quali la copertura e
a disinfestazione del cumulo stesso. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle norme di tutela
paesaggistica ed ambientale, igienico sanitaria e della regolamentazione urbanistica ed edilizia.
5. La violazione ai commi precedenti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €
516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell’art.12 comma 2 della Legge Regionale Emilia Romagna n°4/2007;
Art. 61 - Trasporto dei liquami zootecnici e letami
1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e dei letami provenienti dagli
allevamenti zootecnici deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare
qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l’emissione di odori molesti, nel
rispetto degli artt. 14 e 37 del Regolamento Regionale n°1/2011.
2. Nell’eventualità di imbrattamento di viabilità pubblica il responsabile dovrà procedere
immediatamente alla pulizia della sede viaria ripristinando la stessa. In caso di inadempienza,
l’Amministrazione comunale eseguirà i lavori necessari, a sue cure ed a totali spese degli obbligati,
senza pregiudizio dell’azione amministrativa.
3. Ai sensi dell’art. 15 del Codice della Strada, la violazione ai commi precedenti comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 41,00 a € 168,00 e l’obbligo
dell’immediata rimessa in pristino dello stato e dei luoghi.
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Titolo IV
Disposizioni e finali
Art. 62 - Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e
cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti e/o ordinanze inerenti alle materie oggetto del
presente regolamento.
Art. 63 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
pubblicazione della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
Art. 64 - Norma finali
1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie
oggetto del presente Regolamento, si devono intendere accolte in modo automatico.
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