regolamento polizia urbana e ruralenovità!
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regolamento polizia urbana e ruralenovità!
Comune di Prignano sulla Secchia Provincia di Modena Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°54 del 21/12/2014 1 SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Oggetto del regolamento Funzioni di Polizia Locale Volontariato Accertamento delle violazioni Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie TITOLO II REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Art.6 Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici Art.7 Accensione di fuochi Art.8 Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici Art.9 Trasporti di oggetti pericolosi Art.10 Sicurezza degli edifici pubblici o privati Art.11 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri Art.12 Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano Art.13 Manutenzione dei terreni, delle siepi e rami di alberature Art.14 Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubbliche per piantumazione alberi e siepi Art.15 Sgombero della neve e doveri dei frontisti Art.16 Conferimento rifiuti urbani Art.17 Manifestazioni sportive non competitive Art.18 Divieto di accattonaggio Art.19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi Art.20 Spettacoli, trattenimenti e giochi all’esterno dei locali Art.21 Attività produttive ed edilizie rumorose nei centri abitati Art.22 Altre attività rumorose a carattere temporaneo Art.23 Abitazioni private Art.24 Macchine da giardino Art.25 Pulizia delle strade e raccolta delle foglie caduche Art.26 Altoparlanti Art.27 Dispositivi acustici antifurto Art.28 Emissioni prodotte da veicoli a motore Art.29 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici Art.30 Detenzione animali da affezione Art.31 Custodia e tutela degli animali Art.32 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno dei centri abitati Art.33 Cani Art.34 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato Art.35 Somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori ed infermi di mente Art.36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglia e bicchieri di vetro Art.37 Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all’esterno di pubblico esercizio Art.38 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art.39 Commercio su aree pubbliche - regime delle aree Art.40 Occupazioni aree per esposizioni merci Art.41 Servizi igienici nei locali pubblici Art.42 Pubblicità dei prezzi Art.43 Negozi e articoli per soli adulti Art.44 Contrassegni del Comune TITOLO III REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Art.45 Transito di veicoli a motore fuori strada - Passaggio nei fondi altrui 2 Art.46 Disciplina e modalità dell’esercizio del pascolo di ovini e caprini Art.47 Allevamento delle api Art.48 Stalle e concimaie Art.49 Detenzione animali d’affezione e da cortile Art.50 Accensione di fuochi Art.51 Strade pubbliche e pertinenze Art.52 Terreni laterali alle strade Art.53 Siepi e alberi prospicienti le strade Art.54 Pulizia dei terreni incolti o abbandonati Art.55 Fabbricati in stato di abbandono Art.56 Atti vietati sulle strade Art.57 Salvaguardia dello stato dei luoghi Art.58 Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine Art.59 Definizione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati e ammendanti (adeguamento ai sensi dell’art.10 R.R. 1/2011) Art.60 Stoccaggio e maturazione letami Art.61 Trasporto dei liquami zootecnici e letami TITOLO IV DISPOSIZIONI E FINALE Art.62 Abrogazioni Art.63 Entrata in vigore Art.64 Norma finale 3 Titolo I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi costituzionali e di legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Prignano sulla Secchia, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. 2. Il Regolamento di Polizia Urbana, in particolare, detta le disposizioni per: a) evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico, dei beni comuni, oltre a favorire e promuovere la qualità della vita; b) garantire la sicurezza urbana che è un bene pubblico, assicurato da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti ed hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest’ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici; c) tutelare la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, che nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano; d) disciplinare, pur nel rispetto delle rispettive normative, gli aspetti di rilevanza pubblica delle attività lavorative che si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. 3. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio del Comune di Prignano sulla Secchia la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione e incremento dei beni agro-silvo-pastorali, nell’interesse dell’attività agraria, della vita sociale delle campagne e della tutela dell’ambiente e dell’agricoltura. 4. Le norme contenute nel Regolamento Rurale si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate ad usi agricoli. 5. Le norme contenute nel Regolamento Urbano sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private ad uso pubblico, si applicano nei centri abitati del Comune di Prignano s/S, debitamente delimitati con Deliberazione della Giunta Comunale n°109 del 28/12/2012 e nelle zone abitate del territorio comunale, salvo diversa disposizione. Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale 1. Le funzioni amministrative di polizia locale concernono le attività di polizia le quali si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell’Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del Decreto Legislativo n°112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n°59”. Art. 3 - Volontariato 1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono di seguito evidenziate, a titolo esemplificativo: a) assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada; b) vigilanza integrativa relativamente all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materie di abbandono di rifiuti, di animali, di imbrattamento, e di rispetto dei parchi pubblici; c) assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l’istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni; d) Protezione civile. 2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l’eventuale attivazione di volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale. 4 Art. 4 - Accertamento delle violazioni 1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, a funzionari delle Aziende Sanitarie locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l’Ente, a personale di altri enti o associazioni proposte alla vigilanza. 2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 “ Modifiche al sistema penale “ e successive modifiche. 3. L'Autorità Comunale, può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81. Art. 5 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate ogni due anni – con deliberazione della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT, relativa all’aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali di cui alla normativa del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e succ. m. i., con arrotondamento all’unità di euro. 2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, indicata nei singoli articoli, vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento illecito o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. 3. Gli obblighi di cui al comma precedente, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti il termine per l’esecuzione deve essere indicato nel verbale di accertamento. 4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido. Titolo II Regolamento di Polizia Urbana Art. 6 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici 1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità. 2. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati gli atti, i comportamenti e le attività seguenti: a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti e da soggetti a tale scopo autorizzati dall’Amministrazione comunale; b) entrare, anche parzialmente, nelle fontane e vasche pubbliche, nonché gettare o immergervi oggetti, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali o cose; d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti; e) imbrattare, spostare o rendere inservibili i contenitori e le campane per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; f) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto; g) lavare i veicoli di qualsiasi genere, o animali; h) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farine e simili, nonché lo scoppio di petardi; 5 i) j) k) l) m) n) o) p) q) 3. 4. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sui marciapiedi o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli; creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; soddisfare in spazi ed in aree pubbliche o in vista del pubblico le proprie esigenze corporali (fisiologiche), sputare, esporre al pubblico organi sessuali; campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso. mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, lo svolgimento della loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione; intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti; effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati; qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e/o danneggi l’igiene del suolo e dell’ambiente. La violazione di cui al comma 2 lettera d), e), k), l), m), o) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. Le altre violazioni ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. Art. 7 - Accensione di fuochi 1. E’ vietato, su tutto il territorio comunale, bruciare materiali di varia natura presenti in cantieri edili, accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossati e delle scarpate. 2. Nei centri abitati e nei luoghi abitati è possibile la combustione controllata sul luogo di produzione di foglie, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di orti, giardini e prati, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo d’incendio. Tale attività deve essere svolta ai fini del reimpiego dei materiali prodotti (cenere) come sostanze concimanti, e non come smaltimento dei rifiuti vegetali. 3. La combustione controllata dei residui indicati al comma 2 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni: a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, in assenza di forte vento e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole ed il tramonto); b) durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione non superiore a 3 metri steri (cubi) per ettaro al giorno; d) l’abbruciamento deve avvenire ad almeno 20 metri dalle abitazioni, 200 metri dai boschi e 50 metri dalle sedi stradali; e) nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi), la combustione di residui vegetali è sempre vietata. 4. Al Comune e alle altre Amministrazioni, competenti in materia ambientale, è concessa la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni “metereologi che, climatiche o ambientali” e di possibili rischi per l’incolumità pubblica e privata e la salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) Legge 11/08/2014 n°116. 5. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui vegetali diversi da quelli indicati al precedente comma 3 lettera c), l’attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell’avvio dell’abbruciamento. La comunicazione deve contenere i dati riguardanti l’ubicazione del luogo nel quale avviene l’attività e del relativo titolare, oltre ad esplicitare la tipologia e la quantità dei residui vegetali oggetto della combustione ed i riferimenti del soggetto che effettua e controlla le operazionidi combustione. 6. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva 6 Commento [m1]: Commento [m2]: o ristagno dello stesso a livello del suolo, è obbligatorio spegnerlo. 7. L’uso privato di bracieri, griglie e barbecue è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche appositamente attrezzate o debitamente autorizzate, adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti. 8. La violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. 9. La violazione di cui al comma 7, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. Commento [m3]: Commento [m4]: Art. 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con luoghi pubblici 1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare danno ad alcuno. 2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività. 3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità. 4. Salvo quanto previsto dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii “Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”, nei cantieri edili, le opere di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade e in altre proprietà. 5. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. 6. La violazione di cui ai commi 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. 7. Fatto salvo l’adozione di sanzioni amministrative o penali previste dalle normative statali o regionali relative alle emissioni in atmosfera, la violazione di cui al comma 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività. Commento [m5]: Commento [m6]: Commento [m7]: Art. 9 - Trasporto di oggetti pericolosi 1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività. 2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività. Art. 10 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di conservazione e pulizia, in ogni sua parte, al fine di garantire la pubblica incolumità. 2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l’irregolare caduta delle acque piovane. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di canali di gronda e pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. 3. I proprietari, i locatari e i concessionari hanno l’obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, bacini imhoff, degrassatori e pozzi neri, nonché di tratti fognari privati. Tali operazioni devono essere eseguite da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi. 4. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione degli incendi e della staticità degli immobili. 7 Commento [m8]: 5. L’installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini. 6. A tutela della sicurezza e dell’incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e d’inadeguate misure di separazione dall’abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari, sia tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicarne la sicurezza e/o l'igiene. 7. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza e in buono stato di manutenzione. I proprietari hanno inoltre l’obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Municipale e dell’eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d’ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell’immobile, delle spese sostenute. 8. La violazione di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. 9. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Commento [m9]: Commento [m10]: Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri 1. E’ obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone. 2. E’ inoltre vietato all’esterno delle abitazioni sbattere tappeti, tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi o oggetti che possano causare l’emissione di polveri, pericoli o disturbo al pubblico transito. 3. Tende parasole o simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio devono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,50 4. La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Art. 12 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato e arredo urbano 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 639 del Codice Penale, è vietato deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo, effettuare scritte, disegni o incisioni su monumenti, facciate di edifici pubblici o privati e loro pertinenze, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sedi stradali, marciapiedi, cartelli segnaletici, targhe con la denominazione delle strade o dei numeri civici dei fabbricati, segnali stradali, parapetti dei ponti, alberi, cestini portarifiuti, vetrine e serrande, oggetti di arredo urbano e qualsiasi altro manufatto, struttura o elemento destinato a pubblici servizi o a pubblica utilità. 2. E’ vietato collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere sugli automezzi in sosta, su pali dell’illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche o sugli alberi e sulle pensiline delle fermate dei mezzi pubblici e degli scuolabus (fatto salvo in quest’ultimo caso gli orari dei mezzi o specifiche informazioni agli utenti del servizio) salvi i casi di autorizzazione temporanee specificamente rilasciata dal Comune di Prignano per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, comunque dovrà essere apposto o affisso esclusivamente negli appositi spazi o infrastrutture predisposte. 3. In casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere all’immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore, senza l’obbligo di preavviso alla proprietà. Qualsiasi nuovo intervento per ristabilire l’intonaco dei muri, le tinte e in genere le superfici dei manufatti rimangono a carico della proprietà. 4. Su edifici privati e relativi muri di cinta, così come sulle porte e sugli infissi, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi. 5. E’ vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti. 8 Commento [m11]: Commento [m12]: 6. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Commento [m13]: Art. 13 - Manutenzione dei terreni, delle siepi e rami di alberature 1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la proprietà/disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, nei medesimi è vietato accatastare disordinatamente materiali di qualsiasi natura. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa d’incendio o deposito di rifiuti. 2. I rami e le siepi che sporgono sulla sede stradale pubblica o ad uso pubblico, su area pubblica, da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, danno o intralcio alla circolazione, a cura dei proprietari o locatari. In caso d’inadempienza, da parte dei proprietari o di chi per loro, il Comune eseguirà d’ufficio i lavori necessari con addebito delle spese al trasgressore o obbligato in solido. 3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m 2.70, sopra al marciapiede, e m 4.50 se sporgono sopra la carreggiata, in entrambi i casi non devono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali e/o creare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. 4. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti, a cura dei proprietari o locatari. 5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Commento [m14]: Art. 14 - Fasce di rispetto su strade pubbliche o private ad uso pubblico per piantumazione alberi e siepi 1. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 metro dal terreno, non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 2. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, o piantagioni di altezza superiore a 1 metro dal terreno, non può essere inferiore a metri 3. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiori a 1 metro dal terreno costituite come previsto al comma precedente, e per quelle di altezza inferiore a 1 metro dal terreno o, se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, nonché per qualsiasi deposito di materiali. 3. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo più un franco pari al 10% e comunque non inferiore a metri 3. 4. Sono fatte salve le piantumazioni ed il posizionamento delle recinzioni all’interno dei centri abitati la cui distanza dal confine stradale dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico comunale. 5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 15 - Sgombero della neve e doveri dei frontisti 1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri: a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio, di stallatiti formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d’obbligo asportare la neve depositata sui rami; b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transenna mento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; c) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori. 2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle 9 Commento [m15]: case per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. 3. E’ posto a carico del lottizzante, fino all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e la relativa presa in carico, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione. 4. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi fisici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all’adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto. 5. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Commento [m16]: Art. 16 - Conferimento rifiuti urbani 1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere eseguito esclusivamente utilizzando i contenitori presenti su tutto il territorio. 2. I rifiuti devono essere immessi nei cassonetti già chiusi in appositi involucri; è vietata l’immissione di rifiuti sciolti, tranne nel caso di imballaggi non contaminati, dei quali comunque si deve ridurre il volume, se ciò risulta possibile. 3. E’ tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti, anche se messi in involucri perfettamente sigillati, a terra al di fuori dei contenitori predisposti. 4. E’ vietato inserire nei contenitori rifiuti differenti da quelli che possono accogliere, inclusi i contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 5. E’ vietato l’utilizzo dei contenitori quando sono pieni al punto di non chiudersi perfettamente. 6. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. 7. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 8. La violazione di cui ai commi 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Commento [m17]: Commento [m18]: Commento [m19]: Art. 17 - Manifestazioni sportive non competitive 1. Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli o animali, deve presentare comunicazione all’ufficio competente del Comune almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa. 2. Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni ecc…..), le quali verranno in tal caso determinate con specifico atto e con oneri a totale carico dell’organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre: a) rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada; b) garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile. In particolare alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada scongiurando eventuali pericoli; c) garantire, a totale onere dell’organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze. 3. L’Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’effettuazione della manifestazione, i quali rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni. 4. Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione, dovranno essere prontamente rimossi al termine della stessa a cura degli organizzatori. 5. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Art. 18 - Divieto di accattonaggio 1. E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. 10 Commento [m20]: 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico o comunque nelle zone adiacenti ai bar, ai ristoranti, ai cimiteri, ai luoghi di culto è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro od altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisando che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti o passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle. 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo di cessare immediatamente il comportamento e/o attività in essere. Commento [m21]: Art. 19 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi 1. Tutti i cittadini devono evitare che il loro comportamento, nei luoghi pubblici o privati possa disturbare la quiete pubblica o la tranquillità delle persone. In particolare è vietato: a) emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore che possano arrecare disturbo o molestia nelle strade, nelle piazze e negli spazi pubblici in genere; b) utilizzare negli spazi ed aree pubbliche qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, dalle ore 23.00 alle ore 09.00, salvo in caso di specifica autorizzazione in deroga. c) praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, tra le ore 23.00 e le ore 09.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di specifica autorizzazione in deroga. 2. La violazione di cui al comma 1, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente disturbo e le attività non consentite. Commento [m22]: Art. 20 – Spettacoli, trattenimenti e giochi all’esterno dei locali 1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dopo le ore 23.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni e orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 4. Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogioco e similari, hanno l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo. 5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno comunque rispettare i limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/1997. 6. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2. 7. La violazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Art. 21 - Attività produttive ed edilizie rumorose nei centri abitati 1. Fatti salvi i limiti di orario di cui al successivo comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Amministrazione comunale. Ai sensi della DGR 45/2002, la domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività temporanea. 2. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. 3. Le attività e le lavorazioni rumorose (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, mulini per macinare, ecc.), anche quando le emissioni rientrino nei limiti di legge potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. 4. Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per 11 Commento [m23]: evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc. 5. Per i circoli privati ubicati in edifici, comprendenti private abitazioni è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 07.00 salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione in fasce orarie diverse. 6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. 7. La violazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione prevista dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/95. Commento [m24]: Art. 22 - Altre attività rumorose a carattere temporaneo 1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, quali ad esempio traslochi, piccole manutenzioni, segare o spaccare legna, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno. Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Commento [m25]: Art. 23 - Abitazioni private 1. Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori e/o far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 23.00. 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione. 4. Chi, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 5. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. 6. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, che venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori e siano comunque effettuati dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. 7. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Commento [m26]: Art. 24 - Macchine da giardino 1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 2. L'impiego di macchine ed impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchinari ed attrezzature conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale. 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Art. 25 - Pulizia delle strade e raccolta delle foglie caduche 12 Commento [m27]: 1. La pulizia delle strade con moto spazzatrici, rispettando i normali limiti di rumorosità, è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 2. L’uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria ecc…) è consentito nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Commento [m28]: Art. 26 - Altoparlanti 1. L’uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei centri abitati e nelle zone abitate dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali escluso il sabato e dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi e il sabato. 2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Commento [m29]: Art. 27 - Dispositivi acustici antifurto 1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95 e succ.m.i., i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. 2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. 3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario del veicolo. 4. La violazione di cui ai commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo. 5. La violazione di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell’art. 155 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” di € 41,00. Art. 28 - Emissioni prodotte da veicoli a motore 1. Fermi restando, i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli durante qualsiasi sospensione della marcia causata da ragioni indipendenti dalla dinamica del traffico. 3. Dall’obbligo di cui al comma precedente sono esclusi: a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso; b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisioni e simili, muniti di apposita apparecchiatura per lo scarico dei fumi; c) i veicoli di Polizia e di Soccorso. 4. La violazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell’art. 155 comma 5 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada” di € 41,00. 5. La violazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell’art. 157 comma 8 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada di” € 41,00. Art. 29 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici 13 Commento [m30]: 1. E' tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti e altri simili dispositivi in tutte le piazze ed aree pubbliche, nonché: a) all’interno dei cestini e cassonetti dei rifiuti; b) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine; d) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture. 2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle norme stabilite dalla legge, con particolare riguardo alla quantità massima che può essere detenuta presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori, in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita. 3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante e su aree pubbliche di prodotti pirotecnici. 4. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Commento [m31]: Art. 30 - Detenzione animali da affezione 1. I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o pericolo alla collettività e/o danni a persone e cose. 2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igieniche sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Commento [m32]: Art. 31 - Custodia e tutela degli animali 1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici, all’interno di abitazioni private e nelle proprietà private; b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla; c) condurre a pascolare animali di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade pubbliche o ad uso pubblico. 2. I proprietari o detentori di animali devono prevenire comportamenti degli stessi che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose. 3. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. 4. E’ vietato tenere cani e altri animali in luoghi che non offrono adeguato riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici, per periodi e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere fisico. 5. E’ vietato tenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra di almeno 10 cm e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante. 6. Coloro che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia e al decoro della zona dove i gatti sono alimentati. 7. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell’anno. Se il proprietario del fondo non è presente, il concessionario del pascolo deve avere permesso scritto, da esibire a ogni richiesta degli agenti. 8. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante le ore notturne, la pubblica o privata quiete. 9. E’ vietato agli esercizi commerciali esporre animali in vetrina. 10. E’ vietato l’accesso di animali di affezione negli asili e nelle scuole mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell’istituto. 11. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. 14 Commento [m33]: Art. 32 - Detenzione di animali da cortile o autoconsumo all’interno dei centri abitati 1. Nei centri abitati ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti a cura del proprietario, o di chi ne abbia la temporanea custodia, nel completo rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei Regolamenti vigenti. 2. Non è consentita l’apicoltura nei centri abitati. 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Commento [m34]: Art. 33 - Cani 1. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia. 2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e, ove vi sia adunanza di persone, i proprietari o detentori di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. I cani devono inoltre essere dotati di idonea museruola se segnalati come pericolosi dal competente Servizio Veterinario dell’ASL o se condotti sui mezzi di trasporto pubblico. 3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da pastore, da caccia e da ricerca nei soli momenti nei quali sono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi o delle mandrie e per l’attività venatoria o di ricerca. 4. I cani non possono essere lasciati liberi, non devono essere detenuti alla catena, ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis della Legge Regionale Emilia Romagna n°5/2005, come modificato dalla Legge Regionale Emilia Romagna n°3/2013, che si riporta: ”Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza”, ma devono essere custoditi in idonei recinti o box, costruiti secondo le vigenti normative in materia. 5. Quando i cani devono vivere all’aperto nei giardini e/o cortili, adeguatamente recintati, o nei box, per ogni animale dovrà essere prevista una cuccia con caratteristiche rispondenti a quanto specificato nel precedente art. 31 comma 5. 6. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né incutere timore o spavento ai passanti. 7. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli stessi siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni che devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l’animale possa superarle od oltrepassarle con la testa od il muso, che possa mordere od arrecare danni a persone od animali che si trovino dall’altra parte, nei casi in cui esse confinino o non con marciapiedi, strade pubbliche, altri luoghi pubblici o proprietà private. 8. Nei luoghi pubblici, nelle aree destinate a pubblico passaggio è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l’igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida. 9. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso alle aree pubbliche o aperte al pubblico, ai giardini e ai parchi, fatto salvo l’obbligo di cui al punto 2 del presente articolo. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate esclusivamente al gioco-bimbi. 10. I proprietari dei cani e gli allevatori sono tenuti: a) ad iscrivere, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n°27/2000, i propri animali all’Anagrafe Canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso, ed alla conseguente identificazione, tramite l’inserimento del Microchip, effettuato da un medico veterinario, con la restituzione della relativa documentazione all’Anagrafe Canina entro 30 giorni; b) a segnalare, entro quindici giorni all’Anagrafe Canina del Comune, la cessione o la morte dell’animale, nonché l’eventuale cambio di residenza; c) in caso di smarrimento o fuga di un cane, a darne comunicazione all’Anagrafe Canina del Comune ed alla Polizia Municipale entro il termine massimo di tre giorni. 11. La violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo dell’adeguamento alla prescrizione omessa. 15 Commento [m35]: Art. 34 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato 1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si esegua il servizio assistito di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate essendo utilizzati i locali e gli arredi dell’azienda. Pertanto, è vietato: a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso; b) mettere a disposizione del pubblico un’area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l’uso. 2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari. 3. E’ fatta salva l’osservanza della normativa in materia igienico - sanitaria. 4. Chi esercita abusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto all’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n°14/2003. Art. 35 - Somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori e infermi di mente 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione: a) ai minori di anni 18; b) a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande; c) a persone che appaiono affette da malattie di mente. 2. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. 3. La violazione di cui al comma 1 lettera a), salvo che il fatto non costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 comma 3 bis della Legge 189/2012 da € 250,00 a € 1.000,00. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00. 4. La violazione di cui ai commi 2 e 1 lettera b) e c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della cessazione dell’attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dell’organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute. Art. 36 Commento [m36]: Commento [m37]: Commento [m38]: - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro 1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne, dalle ore 22.00 alle 07.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare. 2. E’ altresì vietato l’abbandono di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili negli spazi ed aree pubbliche e nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. 3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze. 4. La violazione di cui ai precedenti commi, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Art. 37 - Attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all’esterno di pubblico esercizio 1. L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario; è subordinata al rilascio di autorizzazione all’ampliamento (Legge 287/91) se si tratta di occupazione permanente. 16 Commento [m39]: 2. Qualora l’attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all’occupazione di suolo pubblico oltre al pagamento del relativo canone. 3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate. 4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazione di cui ai precedenti commi, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e il trasgressore è tenuto alla regolarizzazione dell’attività. Commento [m40]: Art. 38 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 1. Nel territorio comunale possono svolgere l’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante: a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all’art. 28 della Legge 114/98 rilasciata da un Comune dell’Emilia Romagna; b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all’art.28 della Legge 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano; c) gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l’attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 228/2001, previa presentazione, almeno 30 giorni prima, della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, prevista dall’art. 4 D. Lgs. 228/2001. 2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante può essere esercitata: a) nello stesso luogo con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari ed in altra strada, piazza o area; b) solamente con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia a contatto con il terreno o esposta su banchi. 3. Il commercio itinerante in qualsiasi forma e modalità è sempre vietato: a) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione; b) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole materne, elementari e medie, di zone monumentali/artistiche/museali dovunque essi siano, salvo immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali, salvo espressa autorizzazione; c) nelle giornate di mercato all'interno dell’ area mercatale e in un raggio di metri 500 dalla stessa; 4. E’ altresì vietata la vendita itinerante di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali, salvo espressa autorizzazione. 5. E’ vietata l’attività di “imbonitore”, mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, atto a creare disturbo. 6. L’esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l’obbligo di esibire in originale o l’autorizzazione amministrativa o la comunicazione presentata al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione . 7. L’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. 8. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti ed è soggetto alla vigilanza dell’Autorità sanitaria. 9. L’esercente ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l’area circostante per un raggio di metri 5, al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e conferirli nei contenitori predisposti. 10. La violazione di cui al comma 1 lettere a) , b) e c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 114/98. 11. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 5, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98 da € 516,00 a € 3.098,00. 12. La violazione di cui ai commi 4, 6, 7, e 9, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00. Commento [m41]: Commento [m42]: Commento [m43]: Commento [m44]: Commento [m45]: Art. 39 - Commercio su aree pubbliche - regime delle aree. 1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l’attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell’Amministrazione Comunale. 2. L’attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l’area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E’ vietato l’ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita. 17 3. Nell’esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinati. E’ comunque sempre vietato l’impiego di generatori autonomi con motore endotermico. 4. L’atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza. 5. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00. Commento [m46]: Art. 40 – Occupazioni aree per esposizione merci 1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. 2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo previo ottenimento del nulla osta dell’ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso. 3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse e ricoverate. 4. La violazione di cui al comma 1, comporta le sanzioni amministrative previste dal vigente Regolamento COSAP e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento COSAP, la violazione di cui ai commi 2 e 3, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Commento [m47]: Art. 41 - Servizi igienici nei locali pubblici. 1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di un numero adeguato di servizi igienici, costantemente agibili ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Commento [m48]: Art. 42 - Pubblicità dei prezzi 1. La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa il settore commercio), dal D.lgs. 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento. 2. I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 3. Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28.05.1999). 4. Per quanto non previsto dal D. Lgs. 114/98 e dal D. Lgs. 84/2000, la violazione di cui ai commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00. 5. La violazione di cui al comma 3, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 22 del D. Lgs. 114/98. Art. 43 - Negozi e articoli per soli adulti 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all’educazione e allo svago di bambini e ragazzi, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita. 2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza, i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. 18 Commento [m49]: Commento [m50]: 3. La violazione di cui ai commi precedenti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00. Art. 44 - Contrassegni del Comune 1. E’ vietato usare lo stemma del Comune, la denominazione ed il logo di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali, industriali, imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale, oppure sulla documentazione cartacea personale. 2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della cessazione dell’illecito e l’eliminazione delle cose che ne furono il prodotto. Titolo III Regolamento di Polizia Rurale Art. 45 - Transito di veicoli a motore fuori strada - Passaggio nei fondi altrui 1. Il passaggio sui fondi privati può essere consentito soltanto dai rispettivi proprietari. 2. E’ vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno a raccolti, piante, frutti, siepi e altro. 3. E’ vietato transitare con mezzi motorizzati, fatta salva la possibilità di deroga temporanea concessa dall’Ente titolare e/o specifico consenso degli aventi diritto: a) nei sentieri, inseriti nel catasto della Regione Emilia Romagna ai sensi della L. R. n°14 del 26/07/2013; b) nelle aree forestali, oltre che sulla viabilità poderale ed interpoderale con le modalità definite ai sensi degli articoli n°81ed 82 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale (L. R. 04/09/1981 n°30). 4. E’ altresì vietato, l’uso di motocross, nelle ore di riposo diurne dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e notturne dalle ore 23.00 alle ore 9.00 al fine di evitare disturbo della quiete. 5. La violazione di cui ai commi 1 e 3 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. 6. La violazione al comma 4 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Art. 46 - Disciplina e modalità dell’esercizio del pascolo di ovini e caprini 1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti a osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità. 2. La movimentazione delle greggi deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. R. 4/2004. 3. Gli ovini e caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi, eccetto i casi autorizzati dal Sindaco su parere del Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. R. 4/2004. 4. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione delle sanzione previste dall’art. 6 comma 1, della Legge Regionale n°4/2004 da € 20,00 a € 60,00 per capo. Art. 47 - Allevamento delle api 1. Al fine di ridurre i rischi per le persone, le arnie contenenti famiglie di api devono essere collocate ad una distanza non inferiore a 50 metri da abitazioni, strade pubbliche, orti coltivati o cortili. 2. La violazione di cui al comma precedente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Art. 48 - Stalle e concimaie 1. Le stalle e le concimaie devono distare almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade di uso pubblico, dai corsi d’acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e condutture di acqua potabile. Sono fatte salve le costruzioni già esistenti. Art. 49 - Detenzione animali d’affezione e da cortile 19 Commento [m51]: Commento [m52]: 1. I proprietari di animali d’affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi. 2. I proprietari di animali, devono mantenere gli stessi in ambienti idonei, alimentandoli adeguatamente, e comunque mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari al rispetto della normativa sul benessere animale. 3. In caso di presenza di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, il proprietario di tali animali, deve adottare accorgimenti e misure idonee a risolvere l’inconveniente al fine di contenere il disturbo arrecato a terze persone. 4. E’ vietato tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti o box costruiti secondo le vigenti leggi in materia, tali da impedire che gli animali possano vagare sulle pubbliche vie e/o possano nuocere ai passanti. 5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia dei greggi e per la caccia. 6. La violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. Art. 50 - Accensione di fuochi 1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento effettuate nel luogo di produzione dei materiali vegetali non costituiscono attività di gestione rifiuti bensì “normali pratiche agricole” consentite per il reimpiego dei materiali prodotti (cenere) come sostanze concimanti (Legge 11/08/2014 n°116). 2. E’ consentita, ai sensi della Legge 6 febbraio 2014 n°6, la combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso, proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione e durante tutte le fasi dell’attività, il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da parte del produttore o conduttore del fondo o persona di fiducia, al fine di prevenire incendi, fino alla completa estinzioni di focolai e braci; b) la combustione deve essere effettuata in cumoli di dimensioni limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera di residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento, comunque ad almeno 20 metri da edifici di terzi; c) possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri (cubi) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; d) l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide; e) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abbruciamento. 3. E’ vietato, in ogni caso, accendere fuochi: a) nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna; b) alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto, in alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura; c) a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc; d) è tassativamente vietato inoltre appiccare il fuoco a sterpi, macchie, cigli e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro. 4. Al Comune e alle altre Amministrazioni, competenti in materia ambientale, è concessa la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali, in caso di sfavorevoli condizioni “metereologi che, climatiche o ambientali” e di possibili rischi per l’incolumità pubblica e privata e la salute umana, con particolare riferimento al superamento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) Legge 11/08/2014 n°116. 5. La violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l’immediata cessazione dell’attività. Art. 51 - Strade pubbliche e pertinenze 1. E’ proibito danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero deflusso delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, 20 2. 3. 4. 5. 6. 7. a) b) 8. 9. 10. trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche. E’ parimenti vietato il danneggiamento e l’occlusione degli attraversamenti stradali. I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere mantenuti puliti a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, almeno una volta all’anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati. E’ proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque reflue non meteoriche di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell’Ente proprietario della strada. Non possono, altresì essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l’accesso. Gli innesti delle strade laterali devono essere realizzati in modo di evitare che la via principale sia invasa da acqua, fango o da materiali inerti, in particolare le diramazioni poste a monte della strada principale dovranno essere realizzate nel modo seguente: posa di griglia su tutta la sezione della strada; pavimentazione in asfalto o cemento per l’intera sezione stradale per un tratto di almeno 20 metri. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada. La violazione di cui ai commi1, 2, 3, 4 e 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino. La violazione di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Art. 52 - Terreni laterali alle strade 1. E’ proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque ad una distanza minima di mt. 3, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali). 2. Le costruzioni e messa a dimora di piante e siepi prospicienti la sede stradale sono regolamentate dall’art.16 del Codice della Strada e dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di attuazione in particolare si evidenzia: a) altezza inferiore o uguale a mt. 1,00 poste a metri 1 dalla sede stradale; b) altezza superiore a metri 1.00 distanza minima metri 3,00; TIPOLOGIA Siepi vive Siepi vive Recinzioni Recinzioni Recinzioni con muretto h. max 30 cm. Recinzioni con muretto h. max 30 cm. Piante alto fusto Costruzione di muri di cinta ALTEZZA < 1 metro > 1 metro < 1 metro > 1 metro < 1 metro > 1 metro Massimo sviluppo h. > 3,00 mt. DISTANZA CONFINE STRADALE 1 metro 3 metri 1 metro 3 metri 1 metro 3 metri Superiori al massimo sviluppo con un minimo di metri 6 Come edifici regolamentato dal codice civile o regolamento edilizio. c) sono fatte salve distanze diverse, per manufatti ricompresi nei centri abitati, regolamentati dalla norma edilizia. 3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, devono impedire che la terra lavorata frani nella pertinenza stradale, nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto tale da non creare danni alla sede stradale stessa. A fine lavorazione, la cunetta stradale dovrà comunque essere pulita. 4. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti condotte fognarie stradali senza, per nessun motivo, danneggiare la scarpata stradale. 5. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica. 21 6. L’interramento, provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori, dovrà essere immediatamente rimosso a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici pubblici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali. 7. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Art. 53 - Siepi e alberi prospicienti le strade 1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione. 2. I rami e le siepi che sporgono sulla sede stradale pubblica o ad uso pubblico, su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, danno o intralcio alla circolazione, a cura dei proprietari o locatari. In caso di inadempienza, da parte dei proprietari o chi per loro, il Comune eseguirà d’ufficio i lavori necessari con addebito delle spese al trasgressore o obbligato in solido. 3. Sono ammesse sporgenze di rami sulla sede stradale ad un’altezza superiore a mt. 4,50. Non dovrà comunque essere limitata la visibilità dei segnali stradali. Qualora si verifichi la caduta dei rami sulla sede stradale il proprietario confinante dovrà rispondere in solido dei danni arrecati. 4. E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti le sedi stradali di procedere allo sfalcio dell’erba e taglio della vegetazione in modo da non intralciare il transito dei veicoli. 5. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti, a cura dei proprietari o locatari. 6. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi. Art. 54 - Pulizia dei terreni incolti o abbandonati 1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la proprietà/disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, nei medesimi è vietato accatastare alla rinfusa materiali di qualsiasi natura. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio potenzialmente causato da deposito incontrollato di rifiuti sui rispettivi terreni. 2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi. Art. 55 - Fabbricati in stato di abbandono 1. I proprietari, comproprietari e utilizzatori a qualunque titolo di vetusti fabbricati abbandonati hanno l’obbligo di: a) mantenerli in sicurezza per quanto concerne le condizioni igieniche, la prevenzione degli incendi e la staticità degli stessi; b) eliminare da detti edifici tutte le eventuali parti pericolanti prospicienti le pubbliche vie e le pubbliche aree; c) tenere pulito i cortili e le aree di pertinenza da rifiuti di qualunque natura e da vegetazione spontanea; d) attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, provvedendo a chiudere, con sistemi fissi, porte e finestre degli edifici. 2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato e dei luoghi. Art. 56 - Atti vietati sulle strade 1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali asfaltate è vietato: a) il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce; b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale; 22 c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli. 2. La violazione al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00. Art. 57 - Salvaguardia dello stato dei luoghi 1. E’ fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. 2. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. 3. L’attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta il possesso di regolare nulla-osta, l’obbligo del ripristino del fondo stradale, oltre al mantenimento delle opere (condotte e /o ponti ecc.), in modo che non venga provocato danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dall’ufficio tecnico comunale. 4. La violazione ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00. Art. 58 - Uso dei cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine 1. E’ vietato l’impiego dei dispositivi tipo “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”, per l’allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore a 300 metri, misurati in linea d’aria, dalla perimetrazione dei centri abitati e a 200 metri, misurati in linea d’aria, dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. 2. E’ inoltre vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione sonora e l’altra, non inferiore a 5 minuti. 3. La violazione ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore. Art. 59 - Definizione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati e ammendanti (adeguamento ai sensi dell’art.10 R.R. 1/2011) La materia è disciplinata principalmente dalla Legge Regionale n°4 del 26.03.2007, dal Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque, dal T.U.LL.SS. n. 1275/1934 e dal Regolamento Regionale Emilia Romagna del 28/10/2011, n.1. Si definisce liquame, l’effluente di allevamento, non palabile. 1. Lo spandimento dei liquami provenienti da imprese agricole dedite all’allevamento zootecnico è soggetto a comunicazione alla Provincia di Modena Servizio Agricoltura e Territorio, del PUA (piano utilizzazione agronomica), fatti salvi gli allevamenti soggetti ad AIA o AUA e può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad attività agricola, esclusivamente per fini agronomici. 2. Per evitare il rilascio di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, nel periodo invernale, visto il Regolamento Regionale n°1/2011, viene stabilito il divieto per l’utilizzo di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati, sia nelle Zone Vulnerabili che in quelle non Vulnerabili. E’ possibile per la Provincia concedere sospensioni al divieto. 3. E’ vietato l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati: a) ad una distanza inferiore a m.50 dalle abitazioni; b) 200 metri dalle fasce di rispetto dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici; c) nelle aree di cava sia in atto che dismesse. 4. Non è consentito lo spandimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni di cui agli artt. 4 e 31 del R.R. Emilia Romagna n°1 del 28/10/2011. La distribuzione dei liquami sul suolo non è consentita con irrigatori a getto nebulizzante. La stessa deve avvenire (liquami/letami) sul suolo con spandimento superficiale, con le limitazioni di cui agli artt. 5 e 32 del R.R. Emilia Romagna n°1/2011. I quantitativi di azoto non devono superare il fabbisogno delle colture. Comunque la quantità di azoto da effluenti, disponibile al campo, non deve superare i 340 Kg. per Ha. per anno nelle zone non vulnerabili ed i 170 Kg. per Ha. per anno in quelle vulnerabili. Le modalità di distribuzione sono lo spandimento superficiale radente a bassa pressione di esercizio, comunque inferiore a 6 atmosfere e successivo interramento entro 24 ore, con esclusione degli appezzamenti con inerbimento: a) foraggere temporanee in atto; b) prati permanenti, pascoli; 23 c) frutteti e vigneti mantenuti inerbiti. In alternativa è possibile: d) l’iniezione diretta sul suolo (profondità indicativa 0.10-0.20m.); e) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura; f) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione. 5. E’ consentito lo spandimento dei liquami o letami anche su fondi non più considerati agricoli ma di fatto ancora coltivati. 6. Nel periodo dal 1 agosto al 15 agosto è vietato, nel territorio del Comune di Prignano sulla Secchia, lo spandimento dei liquami e letami. 7. Sono fatti salvi ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale, di regolamentazione urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle fasce di rispetto dei laghi, bacini e corsi d’acqua. 8. La violazione ai commi 2, 3, 4 e 6 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell’art.12 comma 2 della Legge Regionale Emilia Romagna n°4/2007; Art. 60 - Stoccaggio e maturazione letami Al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, lo stoccaggio e la maturazione dei letami, deve avvenire nel rispetto degli artt. 8,11,12 e 34 del Regolamento Regionale n°1/2011. 1. L’accumulo temporaneo del letame a piè di campo è ammesso alle seguenti condizioni: a) l’accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno; b) l’accumulo dei letami su suolo agricolo è ammesso previo stoccaggio in platea di almeno 90 giorni e per un periodo massimo di 3 mesi in zone vulnerabili, elevabile a 6 mesi ai sensi dell’art. 9 R.R. Emilia Romagna n.1/2011. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola il periodo massimo è di 6 mesi; c) per le lettiere degli allevamenti avicunicoli, lo stoccaggio massimo non deve essere superiore a 90 giorni. In caso di condizioni atmosferiche avverse, determinate dal Responsabile del Settore competente, le stesse dovranno essere interrate; d) devono comunque essere rispettati gli articoli 9 e 10/ 35 e 36 del R.R. Emilia Romagna n°1/2011; e) l’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell’annata agraria. 2. Onde evitare la generazione di acque di percolazione occorre: a) dimensionare il cumulo al fine di garantire una buona aerazione della massa; b) prima della formazione del cumulo stesso effettuare il drenaggio completo del colaticcio, al fine di non generare, in campo, liquidi di sgrondo; c) evitare l’infiltrazione di acque meteoriche operando sulla geometria del cumulo (a sezione triangolare o trapezoidale, senza avvallamenti sulla parte superiore); d) sia effettuato in zona agricola, escluse le aree di rispetto dei centri abitati come definite dal vigente Regolamento ed ad una distanza minima dalle stesse pari a metri 150, ad una distanza di almeno 80 metri dalle civili abitazioni e/o fabbricati produttivi di terzi se utilizzati ed a 20 metri dai confini di proprietà, salvo specifiche deroghe dell’autorità competente; e) sia rispettata una distanza minima di metri 50 dalle sponde dei corsi d’acqua. 3. A fronte di rilevanti accumuli di letame che possono provocare forti odori e la proliferazione di insetti molesti, l’autorità competente può disporre l’adozione di particolari accorgimenti, quali la copertura e a disinfestazione del cumulo stesso. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico sanitaria e della regolamentazione urbanistica ed edilizia. 5. La violazione ai commi precedenti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell’art.12 comma 2 della Legge Regionale Emilia Romagna n°4/2007; Art. 61 - Trasporto dei liquami zootecnici e letami 1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l’emissione di odori molesti, nel rispetto degli artt. 14 e 37 del Regolamento Regionale n°1/2011. 2. Nell’eventualità di imbrattamento di viabilità pubblica il responsabile dovrà procedere immediatamente alla pulizia della sede viaria ripristinando la stessa. In caso di inadempienza, l’Amministrazione comunale eseguirà i lavori necessari, a sue cure ed a totali spese degli obbligati, senza pregiudizio dell’azione amministrativa. 3. Ai sensi dell’art. 15 del Codice della Strada, la violazione ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 41,00 a € 168,00 e l’obbligo dell’immediata rimessa in pristino dello stato e dei luoghi. 24 Titolo IV Disposizioni e finali Art. 62 - Abrogazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti e/o ordinanze inerenti alle materie oggetto del presente regolamento. Art. 63 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. Art. 64 - Norma finali 1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere accolte in modo automatico. 25