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Convegno Culturale Interregionale AIPAI
CASO PRATICO n. 3
a cura di FABIO RIMEDIOTTI
COESISTENZA DI POLIZZE:
¾ GLOBALE FABBRICATI DEL CONDOMINIO
¾ POLIZZA INCENDIO DEL SINGOLO CONDOMINO
¾ POLIZZA INCENDIO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE
Condominio “Tubo Rotto” – Polizza Globale Fabbricati
Assicura:
Fabbricato per Euro 1.000.000,00.
Acqua condotta compresa.
Ricerca e ripristino con limite di indennizzo di Euro 3.000,00.
RCT con massimale di Euro 2.000.000,00.
La polizza prevede il Valore a Nuovo.
Condomino Sig. Sfortuna – Polizza privata
Assicura:
Fabbricato per Euro 450.000,00 (appartamento di proprietà).
Acqua condotta compresa.
Ricerca e ripristino con limite di indennizzo di Euro 1.500,00.
Non è compresa la RCT.
Quota millesimale parti comuni 300/1000.
La polizza prevede il Valore a Nuovo.
Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” – Polizza Incendio
Assicura:
Fabbricato per Euro 500.000,00 (esercizio commerciale al piano terra).
Merci per Euro 160.000,00.
Acqua condotta compresa.
Ricerca e ripristino esclusa.
Quota millesimale parti comuni 400/1000.
La polizza prevede il Valore allo Stato d’Uso.
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IL SINISTRO
Si verifica la rottura accidentale di un tratto della colonna di scarico; la rottura avviene tra l’appartamento del Sig. Sfortuna ed il Supermercato, in un tratto verticale, con una fuoriuscita di
acqua che provoca danni al fabbricato solo nel Supermercato.
Inoltre si verificano danni alle merci di proprietà del Supermercato.
Supponiamo i seguenti danni:
Ricerca e ripristino:
Euro 1.500,00
Acqua condotta fabbricato:
Euro 2.000,00
Acqua condotta merci:
Euro 5.000,00
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LO SCENARIO – COESISTENZA DI PIÙ POLIZZE
Lo scenario è suddiviso in 3 atti
GARANZIE OMOGENEE
Atto Primo:
Ricerca e ripristino
Polizza Condominio “Tubo Rotto”
Polizza Sig. Sfortuna
Solo sulla quota millesimale di 300/1000 del danno di Euro 1.500,00
Quota in coassicurazione =
In sostanza si ha operatività di entrambe le polizze solo sulla parte di danno pari ad Euro
450,00, mentre la restante quota di Euro 1.050,00 resta a carico del condominio.
Atto Secondo:
Acqua Condotta Fabbricato
Polizza Condominio “Tubo Rotto”
Polizza Supermercato “Tutto Fresco ed Umido”
Le due polizze prevedono le medesime Garanzie ma in forme diverse e pertanto la ripartizione dovrà essere eseguita solo sul danno allo Stato d’uso rimanendo la restante quota del
Valore a Nuovo a carico solo del Condominio.
GARANZIE NON OMOGENEE
Atto Terzo:
Acqua Condotta Merci
Polizza Condominio “Tubo Rotto”
Polizza Supermercato “Tutto Fresco ed Umido”
In questo caso risultano interessate la Garanzia Diretta della Polizza del Supermercato “Tutto
Fresco ed Umido” e la Garanzia di Responsabilità Civile della Polizza del Condominio “Tubo
Rotto”.
È da rilevare che la Polizza del Condominio è sempre coinvolta, le altre si alternano a seconda delle singole garanzie prestate.
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CALCOLO DELLE PREESISTENZE
La Polizza del Condominio “Tubo Rotto” e quella del Sig. “Sfortuna” prevedono il Valore a
Nuovo, mentre quella del Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” prevede il Valore allo
Stato d’Uso. Si suppone un coefficiente di degrado pari al 20%.
Per semplicità si suppone che il Valore Assicurato coincida con il Valore di Riferimento, ovvero è già comprensivo della deroga alla proporzionale.
A) Preesistenza Condominio “Tubo Rotto”
Fabbricato
Valore Assicurato/Riferimento
Euro
Valore di Preesistenza a Nuovo
Euro
Degrado 20%
Euro
Valore di preesistenza allo Stato d’Uso
Euro
300.000,00
1.500.000,00
300.000,00
1.200.000,00
Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE né a Nuovo né allo Stato d’Uso
Rispetto al Valore di Preesistenza a Nuovo si ha una scopertura del 33,33%; del 16,67%
rispetto a quella allo Stato d’Uso.
B) Preesistenza Sig. “Sfortuna”
Fabbricato
Valore Assicurato/Riferimento
Euro
Valore di Preesistenza a Nuovo
Euro
Degrado 20%
Euro
Valore di preesistenza allo Stato d’Uso
Euro
Il capitale assicurato È SUFFICIENTE sia a Nuovo che allo Stato d’Uso
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450.000,00
450.000,00
90.000,00
360.000,00
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C) Preesistenza Supermercato “Tutto Fresco”
Fabbricato
Valore Assicurato/Riferimento
Euro
Valore di Preesistenza a Nuovo
Euro
Degrado 20%
Euro
Valore di preesistenza allo Stato d’Uso
Euro
500.000,00
600.000,00
120.000,00
480.000,00
Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE a Nuovo, ma È SUFFICIENTE allo Stato d’Uso
Merci
Valore Assicurato/Riferimento
Euro
Valore di Preesistenza a Nuovo
Euro
160.000,00
200.000,00
Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE
Le merci, ovviamente, sono a Nuovo.
Il Perito diligente, al momento degli accertamenti dei danni eseguirà il calcolo della preesistenza.
LIQUIDAZIONE “ATTO PRIMO” – RICERCA E RIPRISTINO
In questo caso sono operanti le Polizze del Condominio “Tubo Rotto” e del Sig. Sfortuna;
difatti la Polizza “B” del Sig. Sfortuna assicura tutta la sua proprietà, ma anche la sua quota millesimale su tutte le parti comuni (impianti compresi).
Il danno complessivo per la Ricerca e Ripristino del Guasto è di Euro 1.500,00 ma esiste
Coassicurazione Indiretta SOLO sulla parte di danno comune pari ad Euro 450,00.
Entrambe le Garanzie prevedono limiti sufficienti, senza franchigia.
Entrambe le Polizze prevedono il Valore a Nuovo e pertanto per omogeneità
di grandezze saranno considerate le singole Preesistenze a Nuovo.
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Innanzitutto si devono eseguire i conteggi sulla quota di danno coassicurata, ovvero sui
300/1000 della quota millesimale di pertinenza della Polizza stipulata dal Sig. Sfortuna.
quota millesimale della proprietà Sig. Sfortuna
La restante quota pari ad Euro 1.050,00 sarà poi presa in esame successivamente e sarà solo
a carico della Polizza GFC stipulata dal Condominio (a termini di polizza).
Come già evidenziato, esiste coassicurazione indiretta solo sulla quota millesimale pari ad Euro
450,00.
Si applicano separatamente i due contratti:
L’art. 1910 del Codice Civile dispone che non può essere indennizzato un importo
superiore al danno patito.
Si deve pertanto procedere alla seguente ripartizione mediante la formula:
Verifica:
Resta ancora da analizzare la restante parte di danno relativa alla Garanzia Ricerca e Ripristino
del Guasto, pari ad Euro 1.050,00, che è esclusivamente a carico della Polizza condominiale.
Il suo indennizzo sarà, per effetto del 1907 del Codice Civile:
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Il suo indennizzo sarà, per effetto del 1907 del Codice Civile
Riepilogo indennizzi Ricerca e Ripristino del Guasto:
Quindi il danno relativo alla Ricerca e Ripristino viene indennizzato per complessivi Euro
1.150,00 contro Euro 1.500,00 come nel precedente conteggio; la differenza è dovuta
alla scopertura del capitale assicurato alla Partita Fabbricato sulla Polizza stipulata dal Condominio Tubo Rotto.
Il bilancio finale è quindi il seguente:
Polizza “A”
Polizza “B”
Euro
Euro
180,00 + Euro 700,00
0,00
270,00 + Euro
Totale
= Euro
= Euro
Euro
880,00
270,00
1.150,00
È evidente che i conteggi svolti non mutano con l’abolizione dell’art. 13 ed i
disposti del 1910 del Codice Civile sono completamente rispettati.
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LIQUIDAZIONE “ATTO SECONDO” – ACQUA CONDOTTA FABBRICATO
Il danno al Fabbricato a seguito dello spargimento di acqua è di Euro 2.000,00 a Nuovo e
sono operanti due Garanzie Dirette. In sostanza il caso è simile a quanto esposto per le Spese
di Ricerca e Ripristino del Guasto e pertanto entrambe le polizze sono operanti ed il danno
viene ripartito sulle medesime (ricordiamoci che la rottura è avvenuta in un punto comune,
e non in un tratto di esclusiva pertinenza di una singola unità).
Innanzitutto i conteggi devono essere eseguiti su grandezze omogenee, ovvero sul danno allo Stato d’Uso:
Danno a Nuovo
Euro
2.000,00
Degrado 20%
Euro
400,00
Danno allo Stato d’Uso
Euro 1.600,00
Si applicano separatamente i due contratti e vediamo cosa succede. Ricordiamo che la polizza Globale Fabbricati del Condominio ha un capitale assicurato insufficiente rispetto sia alla
Preesistenza a Nuovo che a quella allo Stato d’Uso.
Il Capitale Assicurato per il Fabbricato dalla Polizza del Supermercato Tutto Fresco ed Umido
è risultato invece sufficiente (allo Stato d’Uso) e pertanto l’Art. 1907 del Codice Civile non
si applica, ovvero:
La somma degli indennizzi è:
L’articolo 1910 del Codice Civile dispone che le somme complessivamente indennizzabili non
devono superare l’ammontare del danno patito e pertanto si deve procedere alla successiva
ripartizione.
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Verifica:
L'indennizzo non è ancora completo, manca difatti la quota che coincide con il degrado applicato, ovvero che coincide con il supplemento per il raggiungimento del Valore a Nuovo che
è solo a carico della polizza stipulata dal Condominio Tubo Rotto. In questo caso il supplemento di indennità sarà nullo in quanto il valore assicurato è insufficiente sia rispetto al Valore
di Preesistenza a Nuovo sia a quello allo Stato d'Uso.
In base alla relazione:
Si ha:
Supplemento di Indennizzo a Nuovo = Euro 0,00
Il bilancio finale è dunque il seguente:
Polizza "A"
Polizza "C"
Euro
Euro
727,27
872,73
Totale
Euro 1.600,00
È evidente che i conteggi svolti non mutano con l'abolizione dell'art. 13 ed i disposti del 1910
del Codice Civile sono completamente rispettati.
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LIQUIDAZIONE "ATTO TERZO" - ACQUA CONDOTTA MERCI
Si analizzano Garanzie NON Omogenee.
In questo caso risultano operanti la Garanzia Diretta di Acqua Condotta della Polizza del
Supermercato Tutto Fresco ed Umido (in quanto assicura anche la Partita Merci con capitale insufficiente) e la Garanzia di Responsabilità Civile del Condominio Tubo Rotto proprio in
virtù della insufficienza della scopertura della Garanzia Diretta.
Il Supermercato "Tutto Fresco ed Umido" chiede al proprio Assicuratore Diretto l'indennizzo a termini di Polizza che interviene ed indennizza, per effetto della regola proporzionale di
cui all'art. 1907 del Codice Civile:
Il Condominio adesso si trova "tra due fuochi"……… Essendo l'Assicurazione stipulata dal Condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la
proprietà comune.
Il Supermercato "Tutto Fresco ed Umido" richiede al Condominio la quota di indennizzo non
pagata, ovvero:
Rivalsa (Supermercato / Condominio) = 5.000,00 - 4.000,00 = 1.000,00
Ma non solo, anche l'Assicuratore che ha emesso la Polizza "C" può richiedere al Condominio
l'indennizzo che ha pagato, ovvero il condominio subisce una seconda azione di rivalsa:
Rivalsa (Assicuratore Polizza "C" / Condominio) = 4.000,00
A questo punto il Condominio chiede soccorso al proprio Assicuratore che potrebbe intervenire con la RCT. Ricordiamo che anche il capitale assicurato sulla Partita Fabbricato della
Polizza "A" è risultato insufficiente, quindi si ha:
Risarcimento tubo rotto = 5.000,00 * (1.000.000,00 / 1.500.000,00) = 3.333,33
Quindi l'Assicuratore "A" può mettere a disposizione al massimo Euro 3.333,33 e pertanto:
Esborso Condominio = Euro 5.000,00 - 3.333,33 = Euro 1.666,67
In sostanza, per riepilogare, il Condominio deve pagare "di tasca propria" Euro 1.666,67 così
suddivisi:
-
Euro 1.000,00
Euro 666,67
al Supermercato;
all'Assicuratore che ha emesso la Polizza "C".
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I bilanci sono quindi i seguenti:
Da notare che la rivalsa totale per Euro 1.666,67 subìta dal Condominio Tubo
Rotto corrisponde al 33,33% del danno totale, ovvero corrisponde esattamente alla medesima percentuale di scopertura alla Partita Fabbricato.
L'aspetto molto interessante da rilevare, omettendo i calcoli, è che la rivalsa sul condominio
sarebbe sempre stata pari ad Euro 1.666,67, in sostanza il condominio dovrà sempre pagare
direttamente tale importo. Quello che cambia con l'abolizione dell'articolo 13 è il bilancio per
gli assicuratori: oggi l'Assicuratore che ha emesso la Polizza "A" avrà un esborso pari ad Euro
3.333,33 a differenza di quando era in vigore l'art. 13, dove sarebbe intervenuta per importi
decisamente inferiori, se non addirittura nulli.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
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RIEPILOGO NUMERICO - MOVIMENTAZIONE ECONOMICA
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