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Convegno Culturale Interregionale AIPAI CASO PRATICO n. 3 a cura di FABIO RIMEDIOTTI COESISTENZA DI POLIZZE: ¾ GLOBALE FABBRICATI DEL CONDOMINIO ¾ POLIZZA INCENDIO DEL SINGOLO CONDOMINO ¾ POLIZZA INCENDIO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE Condominio “Tubo Rotto” – Polizza Globale Fabbricati Assicura: Fabbricato per Euro 1.000.000,00. Acqua condotta compresa. Ricerca e ripristino con limite di indennizzo di Euro 3.000,00. RCT con massimale di Euro 2.000.000,00. La polizza prevede il Valore a Nuovo. Condomino Sig. Sfortuna – Polizza privata Assicura: Fabbricato per Euro 450.000,00 (appartamento di proprietà). Acqua condotta compresa. Ricerca e ripristino con limite di indennizzo di Euro 1.500,00. Non è compresa la RCT. Quota millesimale parti comuni 300/1000. La polizza prevede il Valore a Nuovo. Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” – Polizza Incendio Assicura: Fabbricato per Euro 500.000,00 (esercizio commerciale al piano terra). Merci per Euro 160.000,00. Acqua condotta compresa. Ricerca e ripristino esclusa. Quota millesimale parti comuni 400/1000. La polizza prevede il Valore allo Stato d’Uso. 29 Convegno Culturale Interregionale AIPAI IL SINISTRO Si verifica la rottura accidentale di un tratto della colonna di scarico; la rottura avviene tra l’appartamento del Sig. Sfortuna ed il Supermercato, in un tratto verticale, con una fuoriuscita di acqua che provoca danni al fabbricato solo nel Supermercato. Inoltre si verificano danni alle merci di proprietà del Supermercato. Supponiamo i seguenti danni: Ricerca e ripristino: Euro 1.500,00 Acqua condotta fabbricato: Euro 2.000,00 Acqua condotta merci: Euro 5.000,00 30 Convegno Culturale Interregionale AIPAI LO SCENARIO – COESISTENZA DI PIÙ POLIZZE Lo scenario è suddiviso in 3 atti GARANZIE OMOGENEE Atto Primo: Ricerca e ripristino Polizza Condominio “Tubo Rotto” Polizza Sig. Sfortuna Solo sulla quota millesimale di 300/1000 del danno di Euro 1.500,00 Quota in coassicurazione = In sostanza si ha operatività di entrambe le polizze solo sulla parte di danno pari ad Euro 450,00, mentre la restante quota di Euro 1.050,00 resta a carico del condominio. Atto Secondo: Acqua Condotta Fabbricato Polizza Condominio “Tubo Rotto” Polizza Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” Le due polizze prevedono le medesime Garanzie ma in forme diverse e pertanto la ripartizione dovrà essere eseguita solo sul danno allo Stato d’uso rimanendo la restante quota del Valore a Nuovo a carico solo del Condominio. GARANZIE NON OMOGENEE Atto Terzo: Acqua Condotta Merci Polizza Condominio “Tubo Rotto” Polizza Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” In questo caso risultano interessate la Garanzia Diretta della Polizza del Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” e la Garanzia di Responsabilità Civile della Polizza del Condominio “Tubo Rotto”. È da rilevare che la Polizza del Condominio è sempre coinvolta, le altre si alternano a seconda delle singole garanzie prestate. 31 Convegno Culturale Interregionale AIPAI CALCOLO DELLE PREESISTENZE La Polizza del Condominio “Tubo Rotto” e quella del Sig. “Sfortuna” prevedono il Valore a Nuovo, mentre quella del Supermercato “Tutto Fresco ed Umido” prevede il Valore allo Stato d’Uso. Si suppone un coefficiente di degrado pari al 20%. Per semplicità si suppone che il Valore Assicurato coincida con il Valore di Riferimento, ovvero è già comprensivo della deroga alla proporzionale. A) Preesistenza Condominio “Tubo Rotto” Fabbricato Valore Assicurato/Riferimento Euro Valore di Preesistenza a Nuovo Euro Degrado 20% Euro Valore di preesistenza allo Stato d’Uso Euro 300.000,00 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE né a Nuovo né allo Stato d’Uso Rispetto al Valore di Preesistenza a Nuovo si ha una scopertura del 33,33%; del 16,67% rispetto a quella allo Stato d’Uso. B) Preesistenza Sig. “Sfortuna” Fabbricato Valore Assicurato/Riferimento Euro Valore di Preesistenza a Nuovo Euro Degrado 20% Euro Valore di preesistenza allo Stato d’Uso Euro Il capitale assicurato È SUFFICIENTE sia a Nuovo che allo Stato d’Uso 32 450.000,00 450.000,00 90.000,00 360.000,00 Convegno Culturale Interregionale AIPAI C) Preesistenza Supermercato “Tutto Fresco” Fabbricato Valore Assicurato/Riferimento Euro Valore di Preesistenza a Nuovo Euro Degrado 20% Euro Valore di preesistenza allo Stato d’Uso Euro 500.000,00 600.000,00 120.000,00 480.000,00 Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE a Nuovo, ma È SUFFICIENTE allo Stato d’Uso Merci Valore Assicurato/Riferimento Euro Valore di Preesistenza a Nuovo Euro 160.000,00 200.000,00 Il capitale assicurato NON È SUFFICIENTE Le merci, ovviamente, sono a Nuovo. Il Perito diligente, al momento degli accertamenti dei danni eseguirà il calcolo della preesistenza. LIQUIDAZIONE “ATTO PRIMO” – RICERCA E RIPRISTINO In questo caso sono operanti le Polizze del Condominio “Tubo Rotto” e del Sig. Sfortuna; difatti la Polizza “B” del Sig. Sfortuna assicura tutta la sua proprietà, ma anche la sua quota millesimale su tutte le parti comuni (impianti compresi). Il danno complessivo per la Ricerca e Ripristino del Guasto è di Euro 1.500,00 ma esiste Coassicurazione Indiretta SOLO sulla parte di danno comune pari ad Euro 450,00. Entrambe le Garanzie prevedono limiti sufficienti, senza franchigia. Entrambe le Polizze prevedono il Valore a Nuovo e pertanto per omogeneità di grandezze saranno considerate le singole Preesistenze a Nuovo. 33 Convegno Culturale Interregionale AIPAI Innanzitutto si devono eseguire i conteggi sulla quota di danno coassicurata, ovvero sui 300/1000 della quota millesimale di pertinenza della Polizza stipulata dal Sig. Sfortuna. quota millesimale della proprietà Sig. Sfortuna La restante quota pari ad Euro 1.050,00 sarà poi presa in esame successivamente e sarà solo a carico della Polizza GFC stipulata dal Condominio (a termini di polizza). Come già evidenziato, esiste coassicurazione indiretta solo sulla quota millesimale pari ad Euro 450,00. Si applicano separatamente i due contratti: L’art. 1910 del Codice Civile dispone che non può essere indennizzato un importo superiore al danno patito. Si deve pertanto procedere alla seguente ripartizione mediante la formula: Verifica: Resta ancora da analizzare la restante parte di danno relativa alla Garanzia Ricerca e Ripristino del Guasto, pari ad Euro 1.050,00, che è esclusivamente a carico della Polizza condominiale. Il suo indennizzo sarà, per effetto del 1907 del Codice Civile: 34 Convegno Culturale Interregionale AIPAI Il suo indennizzo sarà, per effetto del 1907 del Codice Civile Riepilogo indennizzi Ricerca e Ripristino del Guasto: Quindi il danno relativo alla Ricerca e Ripristino viene indennizzato per complessivi Euro 1.150,00 contro Euro 1.500,00 come nel precedente conteggio; la differenza è dovuta alla scopertura del capitale assicurato alla Partita Fabbricato sulla Polizza stipulata dal Condominio Tubo Rotto. Il bilancio finale è quindi il seguente: Polizza “A” Polizza “B” Euro Euro 180,00 + Euro 700,00 0,00 270,00 + Euro Totale = Euro = Euro Euro 880,00 270,00 1.150,00 È evidente che i conteggi svolti non mutano con l’abolizione dell’art. 13 ed i disposti del 1910 del Codice Civile sono completamente rispettati. 35 Convegno Culturale Interregionale AIPAI LIQUIDAZIONE “ATTO SECONDO” – ACQUA CONDOTTA FABBRICATO Il danno al Fabbricato a seguito dello spargimento di acqua è di Euro 2.000,00 a Nuovo e sono operanti due Garanzie Dirette. In sostanza il caso è simile a quanto esposto per le Spese di Ricerca e Ripristino del Guasto e pertanto entrambe le polizze sono operanti ed il danno viene ripartito sulle medesime (ricordiamoci che la rottura è avvenuta in un punto comune, e non in un tratto di esclusiva pertinenza di una singola unità). Innanzitutto i conteggi devono essere eseguiti su grandezze omogenee, ovvero sul danno allo Stato d’Uso: Danno a Nuovo Euro 2.000,00 Degrado 20% Euro 400,00 Danno allo Stato d’Uso Euro 1.600,00 Si applicano separatamente i due contratti e vediamo cosa succede. Ricordiamo che la polizza Globale Fabbricati del Condominio ha un capitale assicurato insufficiente rispetto sia alla Preesistenza a Nuovo che a quella allo Stato d’Uso. Il Capitale Assicurato per il Fabbricato dalla Polizza del Supermercato Tutto Fresco ed Umido è risultato invece sufficiente (allo Stato d’Uso) e pertanto l’Art. 1907 del Codice Civile non si applica, ovvero: La somma degli indennizzi è: L’articolo 1910 del Codice Civile dispone che le somme complessivamente indennizzabili non devono superare l’ammontare del danno patito e pertanto si deve procedere alla successiva ripartizione. 36 Convegno Culturale Interregionale AIPAI Verifica: L'indennizzo non è ancora completo, manca difatti la quota che coincide con il degrado applicato, ovvero che coincide con il supplemento per il raggiungimento del Valore a Nuovo che è solo a carico della polizza stipulata dal Condominio Tubo Rotto. In questo caso il supplemento di indennità sarà nullo in quanto il valore assicurato è insufficiente sia rispetto al Valore di Preesistenza a Nuovo sia a quello allo Stato d'Uso. In base alla relazione: Si ha: Supplemento di Indennizzo a Nuovo = Euro 0,00 Il bilancio finale è dunque il seguente: Polizza "A" Polizza "C" Euro Euro 727,27 872,73 Totale Euro 1.600,00 È evidente che i conteggi svolti non mutano con l'abolizione dell'art. 13 ed i disposti del 1910 del Codice Civile sono completamente rispettati. 37 Convegno Culturale Interregionale AIPAI LIQUIDAZIONE "ATTO TERZO" - ACQUA CONDOTTA MERCI Si analizzano Garanzie NON Omogenee. In questo caso risultano operanti la Garanzia Diretta di Acqua Condotta della Polizza del Supermercato Tutto Fresco ed Umido (in quanto assicura anche la Partita Merci con capitale insufficiente) e la Garanzia di Responsabilità Civile del Condominio Tubo Rotto proprio in virtù della insufficienza della scopertura della Garanzia Diretta. Il Supermercato "Tutto Fresco ed Umido" chiede al proprio Assicuratore Diretto l'indennizzo a termini di Polizza che interviene ed indennizza, per effetto della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile: Il Condominio adesso si trova "tra due fuochi"……… Essendo l'Assicurazione stipulata dal Condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Il Supermercato "Tutto Fresco ed Umido" richiede al Condominio la quota di indennizzo non pagata, ovvero: Rivalsa (Supermercato / Condominio) = 5.000,00 - 4.000,00 = 1.000,00 Ma non solo, anche l'Assicuratore che ha emesso la Polizza "C" può richiedere al Condominio l'indennizzo che ha pagato, ovvero il condominio subisce una seconda azione di rivalsa: Rivalsa (Assicuratore Polizza "C" / Condominio) = 4.000,00 A questo punto il Condominio chiede soccorso al proprio Assicuratore che potrebbe intervenire con la RCT. Ricordiamo che anche il capitale assicurato sulla Partita Fabbricato della Polizza "A" è risultato insufficiente, quindi si ha: Risarcimento tubo rotto = 5.000,00 * (1.000.000,00 / 1.500.000,00) = 3.333,33 Quindi l'Assicuratore "A" può mettere a disposizione al massimo Euro 3.333,33 e pertanto: Esborso Condominio = Euro 5.000,00 - 3.333,33 = Euro 1.666,67 In sostanza, per riepilogare, il Condominio deve pagare "di tasca propria" Euro 1.666,67 così suddivisi: - Euro 1.000,00 Euro 666,67 al Supermercato; all'Assicuratore che ha emesso la Polizza "C". 38 Convegno Culturale Interregionale AIPAI I bilanci sono quindi i seguenti: Da notare che la rivalsa totale per Euro 1.666,67 subìta dal Condominio Tubo Rotto corrisponde al 33,33% del danno totale, ovvero corrisponde esattamente alla medesima percentuale di scopertura alla Partita Fabbricato. L'aspetto molto interessante da rilevare, omettendo i calcoli, è che la rivalsa sul condominio sarebbe sempre stata pari ad Euro 1.666,67, in sostanza il condominio dovrà sempre pagare direttamente tale importo. Quello che cambia con l'abolizione dell'articolo 13 è il bilancio per gli assicuratori: oggi l'Assicuratore che ha emesso la Polizza "A" avrà un esborso pari ad Euro 3.333,33 a differenza di quando era in vigore l'art. 13, dove sarebbe intervenuta per importi decisamente inferiori, se non addirittura nulli. SCHEMA RIEPILOGATIVO 39 Convegno Culturale Interregionale AIPAI RIEPILOGO NUMERICO - MOVIMENTAZIONE ECONOMICA 40