Opere Pertinenziali: DISTANZE
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Opere Pertinenziali: DISTANZE
APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI ORVIETO, 26.10.2015 Opere pertinenziali e Distanze APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI OPERE PERTINENZIALI: IL REGOLAMENTO REGIONALE N. 02/2015 Art. 21 - Opere Pertinenziali (Op) 1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati: a) dalla oggettiva strumentalità; b) dalla limitata dimensione; c) dalla univoca destinazione d’uso; d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti, comunque, all’interno del lotto di insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97, o da realizzare nelle aree pubbliche indipendentemente dalla presenza di edifici e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno; e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente. (…) 6. La distanza di cui al comma 1, lettera d) si misura con le modalità previste al comma 1 dell’articolo 23, dalla parete dell’edificio principale alla parete dell’edificio pertinenziale o alla linea perimetrale delle opere pertinenziali più vicina all’edificio principale medesimo. OPERE PERTINENZIALI: IL CODICE CIVILE (E LA GIURISPRUDENZA) Art. 817 del Codice Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/08/2006 n° 4780 Si intendono per pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa", cioè – secondo la unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non costituenti in opere autonome ma in una pertinenza dell’immobile già esistente. In questo senso si è espressa la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in una vicenda nella quale il ricorrente si era visto opporre diniego di rilascio di titolo edificatorio in quanto l’opera che intendeva realizzare (una piscina all’interno della proprietà privata di cui è titolare) non era ritenuta dal Comune una pertinenza, accessoria al fabbricato ad uso abitativo già esistente, bensì un autentico manufatto configurante una nuova edificazione. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Il comma 1 del R.R. 02/2015: a) Definisce e caratterizza univocamente gli interventi definibili ‘opere pertinenziali’; b) Stabilisce le diverse condizioni perché un’opera possa essere qualificata come ‘pertinenza’: oggettiva strumentalità; limitata dimensione; univoca destinazione d’uso; collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri dall’edificio principale o, comunque, interna al lotto in area urbana; rapporto di proprietà o altro titolo equipollente; rispetto degli aspetti discrezionali precisati nel REC/PRG, nei limiti del comma 2. Le varie e diverse condizioni richieste sono tutte coessenziali, l’assenza di uno solo dei requisiti richiesti non permette la classificazione dell’opera come ‘pertinenza’ … con le problematiche conseguenti … APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI MA CHE SI INTENDE PER EDIFICIO PRINCIPALE ? APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI LA REGIONE UMBRIA HA CHIARITO … che gli Edifici ‘PRINCIPALI’ dell’art. 21 comma 1 del RR 02/2015 sono quelli a destinazione residenziale, produttiva o per servizi. L’art. 155 della L.R. n. 01/2015 al comma 3 individua le seguenti tre categorie principali di destinazione d’uso, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività, riconducibili alle stesse: a) Residenziale; b) Produttiva, compresa quella agricola; c) Attività di servizi come definite all’art. 7 comma 1 lettera ‘l’. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI OPERE PERTINENZIALI: IL REGOLAMENTO REGIONALE N. 02/2015 Art. 21 - Opere Pertinenziali (Op) (…) 2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui al comma 1 e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono differenziate secondo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Le opere pertinenziali di cui agli articoli 7, comma 1, lettera e), punto 6 (CIOE’: CHE COMPORTANO SUC) e 118, comma 1, lettera d) del TU (CIOE’: QUELLI ELENCATI AL PRESENTE COMMA, ED ANCHE GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E SEGNALETICA DA REALIZZARE NELLA AREE PUBBLICHE ED A SERVIZIO DELLA VIABILITA’), eseguibili senza titolo abilitativo purché, ai sensi dello stesso articolo 118, comma 4 del TU, non riguardino gli edifici di interesse storico - artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 420 del 19 marzo 2007 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente .. 4. Le opere pertinenziali di cui agli articoli 7, comma 1, lettera e), punto 6 (CIOE’: CHE COMPORTANO SUC) e 124, comma 1, lettere c) e d) del TU (CIOE’: CHE NON COMPORTANO SUC, RAPPRESENTATE NELLO SPECIFICO DA: MANUFATTI TEMPORANEI, SENZA STRUTTURE FONDALI O COPERTURA FISSA, A STRUTTURA LEGGERA AD ESCLUSIVO SERVIZIO DI ATTIVITA’ ZOOTECNICHE, PER LA DURATA DELL’ATTIVITA’ ZOOTECNICA STESSA; SERVIZI IGIENICI PER LA SOSTA TEMPORANEA DI CAMPEGGIATORI NELLE ATTIVITA’ AGRITURISTICHE FINO A MQ 20,00 DI SUC; OPERE PERTINENZIALI RIGUARDANTI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO O IMMOBILI CLASSIFICABILI COME EDILIZIA INTEGRA AI SENSI DELLA DGR 420/1997) sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sono .. 5. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all’articolo 92, è esclusa la realizzazione delle opere pertinenziali di cui al comma 3, lettera c), realizzate sugli edifici, nonché lettere g), i), primo periodo, comma 4, lettere b), d) ed i). APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI I commi 2, 3 e 4 del R.R. 02/2015: a) Precisano i ‘limiti discrezionali ‘ lasciati al REC / PRG comunale, riguardanti esclusivamente i materiali e le tipologie di O.P. ammesse (c. 2); b) Precisano il titolo abilitativo richiesto per la realizzazione delle O.P, distinguendo quelle eseguibili senza titolo abilitativo (c. 3), da quelle soggette a SCIA (c. 4), indipendentemente dal fatto che determinino SUC (art. 17 R.R. 2/15); c) Escludono la possibilità di realizzazione di alcune O.P. dai fabbricati di valore architettonico o nei centri storici (NO: impianti solari, serre o tunnel, serbatoi GPL non interrati, tettoie o pergole, impianti sportivi …), individuando la SCIA come titolo richiesto per gli interventi pertinenziali ammessi su immobili di valore storico, o classificabili ’edilizia ‘integra’ in base alla DGR 420/2007 (c. 3 e 4). APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI SONO CLASSIFICATI ‘EDILIZIA LIBERA’ (c. 3) (Art. 118 L.R. n. 01/15) le seguenti Opere Pertinenziali (non interessanti immobili storici o di valore storico/architettonico o classificabili ‘edilizia integra’, e comunque previa acquisizione pareri / NO su tipologie intervento e vincoli presenti) a) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali, interrati o fuori terra purché con superficie utile coperta non superiore a mq 6 ed altezza non superiore a ml 2,40; b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l’indice di permeabilità, ove stabilito; c) impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo (NON AMMESSI NEI CENTRI STORICI); d) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all’aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; e) opere pertinenziali per l’eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati; f) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq 8 e altezza non superiore a ml 2,40; g) serre e tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo (DGR 955/2006) destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall’impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 20 (NON AMMESSI NEI CENTRI STORICI); APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI … SEMPRE ‘EDILIZIA LIBERA’ h) tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, anche aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico; i) serbatoi di gpl purchè adeguatamente schermati con specie vegetali autoctone. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all’articolo 92, i serbatoi di gpl devono essere realizzati completamente interrati; l) pergolati e gazebo con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali o a protezione di logge o balconi e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere specie vegetali o teli; m) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l’accumulo di acque piovane; n) recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati 3.000; o) impianti sportivi e ricreativi all’aperto al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi che non comportano una occupazione di superficie di suolo superiore a metri quadrati 400 e nuova superficie utile coperta, né comportino la realizzazione di muri di sostegno non strettamente funzionali al tipo di impianto. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 10, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso, avente superficie non superiore a metri quadrati 6; p) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI SONO SOGGETTI A SCIA (c.4) (Art. 124 L.R. n. 01/15) le seguenti Opere Pertinenziali (anche interessanti immobili storici o di valore storico/architettonico o classificabili ‘edilizia integra’, previa acquisizione pareri / NO su tipologia intervento e vincoli presenti MA CON L’ESCLUSIONE di quelle specificamente indicate al comma 5 dell’art. 21 nei centri storici) a) le opere e gli interventi pertinenziali di cui al comma 3 (OPERE PERTINENZIALI ‘LIBERE’) che riguardino gli edifici di interesse storico – artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della d.g.r. 420/2007; b) le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi (NON AMMESSI NEI CENTRI STORICI); c) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell’edificio principale; d) le installazioni di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno (NON AMMESSI NEI CENTRI STORICI); e) i parcheggi o le autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, anche in deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole; APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI ….. SEMPRE SOGGETTI A SCIA f) i muri di sostegno; g) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000. Nelle zone agricole le recinzioni che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000 sono consentite esclusivamente per le imprese agricole, purché a protezione di attrezzature o impianti; h) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l’accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l’accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6; i) gli impianti sportivi e ricreativi all’aperto, al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste al comma 3, lettera o) REALIZZABILI SENZA TITOLO (NON AMMESSI NEI CENTRI STORICI); l) nelle zone agricole i servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all’articolo 5 della legge regionale 16/2014. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Opere Pertinenziali: SUC APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI PERTINENZE E SUC : IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 Art. 17 - Superficie utile Coperta (Suc) 1. Si definisce superficie utile coperta …. (..) 2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale e dell’indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici. 3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell’edificio, anche ai fini del calcolo delle pareti fuori terra o scoperte di cui al comma 1 e dell’altezza di cui all’articolo 18, non sono conteggiati: (…) i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all’articolo 21, comma 3, lettera a) (MANUFATTI PER IMPIANTI TECNOLOGICI) e comma 4, lettere b) (TETTOIE, GAZEBO, PERGOLE, BARBECUE, RIPOSTIGLI, ..) e c) (CABINE IDRICHE, CENTRLI TERMICHE ED ELETTRICHE, …) , nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio; (…) La possibilità di sommare più opere pertinenziali per ciascun edificio principale è prevista dal regolamento. L’art. 17 c. 3 lett. ‘i’ pone comunque il limite di 40 mq si SUC o, in alternativa (se più favorevole), il limite del 5% della SUC di ciascun edificio principale, per le opere pertinenziali ‘misurabili’ in ‘SUC’. Tale limite rappresenta la q/p della SUC massima, escludibile dal calcolo di quella ammissibile, per l’applicazione degli indici di zona. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Opere Pertinenziali: DISTANZE APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI DISTANZE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 Art. 23 - Distanze tra edifici – De 1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale (??) congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1. (…) 4. Per tutti gli ….. interventi edilizi …… fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5 (EXTRA SPESSORI MURARI), sono prescritte distanze minime tra edifici, con l’esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati: (…) d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell’edificio principale, non sono previste distanze minime; (…) 6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all’altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2. (…) 8. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2) (SPAZI COLLETTIVI INTERNI CON FUNZIONI BIOCLIMATICHE), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) (OPERE PERTINENZIALI LIBERE, CON ESCLUSIONE DEI RICOVERI PER ANIMALI DOMESTICI; SERRE E TUNNEL NON PERMANENTI) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), (OPERE PERTINENZIALI SOGGETTE A SCIA, CON ESCLUSIONE DI TETTOIE, PERGOLE GAZEBO; CABINE IMPIANTI; PARCHEGGI PERTINENZIALI NEL SOTTOSUOLO O AL PIANO TERRA; IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO; SERVIZI NELLE AREE AGRITURISTICHE ATTREZZATE PER I CAMPEGGIATORI) nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile. (…) APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Art. 24 Distanze dai confini – Dc 1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale (??), tra il perimetro dell’edificio di cui all’ articolo 9 ed il confine. 2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40; b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40; (…) d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza; e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una distanza minima dal confine pari all’altezza del muro eccedente i metri lineari 2. Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera. (…) 7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2) (SOLUZ. PER LA CAPTAZIONE DIRETTA DELL’ENERGIA SOLARE), 21, comma 3 con esclusione delle lettere f) e g) (OPERE PERTINENZIALI LIBERE, CON ESCLUSIONE DEI RICOVERI PER ANIMALI DOMESTICI; SERRE E TUNNEL NON PERMANENTI) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), (OP. PERT. SOGGETTE A SCIA, CON ESCLUSIONE DI TETTOIE, PERGOLE GAZEBO; CABINE IMPIANTI; PARCHEGGI PERTINENZIALI NEL SOTTOSUOLO O AL PIANO TERRA; IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO; SERVIZI NELLE AREE AGRITURISTICHE ATTREZZATE PER I CAMPEGGIATORI) nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI DISTANZE: IL CODICE CIVILE, LA LEGISLAZIONE (E LA GIURISPRUDENZA) Art. 873 del Codice Civile : Distanze nelle Costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una maggiore distanza. DM 1444 del 02.02.1968. Art. 9. (Limiti di distanza tra i fabbricati). Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): …… le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti ….. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto ... Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Cass. Civ., sez. II, n. 20574/2007. Definizione di costruzione ai fini dell'osservanza delle distanze legali. Ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell'immobile e non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il volume e la funzionalità dell'immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti verso il vicino. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI DISTANZE: SINTESI Quando il Codice (come anche giurisprudenza consolidata) parla di rispetto di distanze minime tra costruzioni o dai confini, non si riferisce soltanto alle case … Il concetto di costruzione è più ampio ed esteso a tutte le opere che hanno i requisiti della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo. In sostanza la norma trova applicazione non soltanto nei riguardi degli edifici e delle strutture realizzate in muratura, ma nei confronti di ogni manufatto che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo e che abbia caratteri di solidità e compattezza. … il RR 02/15 disciplina le distanze, per alcune fattispecie di ‘opere pertinenziali’, senza tener esattamente conto di questo … (.. teniamolo presente, per non far lavorare gli avvocati !! ..) (La derogabilità della normativa urbanistica nazionale da parte della regione è in discussione; recenti sentenze sembrano negarla … Sent.za Corte Costituzionale del 16 gennaio 2013 n. 6) APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI … PER DIRLA UNA … Un muro di sostegno di terreno o terrapieno, anche se realizzato come divisorio delle proprietà sul confine, rappresenta una costruzione, a tutti gli effetti, e quindi deve rispettare le distanze legali da altre costruzioni (10 ml) e dai confini (5 ml) . La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Pertanto è illegittima, e va dunque disapplicata, la norma urbanistica comunale in materia di distanze delle costruzioni dal confine, secondo cui i muri di contenimento con altezza inferiore a m. 1,50 a sostegno di terrapieni, non costituiscono costruzione e pertanto non debbono rispettare le distanze dai confini. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 marzo 2015, n. 5163) APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Opere Pertinenziali: ALTEZZE APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI PERTINENZE E SUC : IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 L’art. 21 del RR. 02/15 prevede per diverse tipologie di Opere Pertinenziali, nello specifico per quelle che determinano Superficie Utile Coperta, il limite dell’altezza ‘ …… non superiore a metri lineari 2,40 ….. ‘ APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI PERTINENZE E SUC : IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 L’ altezza si misura con le modalità dell’art. 18 del RR 02/2015 (Altezza di un Edificio - Ae), che prevalgono su eventuali norme dei Regolamenti Edilizi locali, come precisato all’art. 138 del RR stesso: ‘le presenti norme regolamentari ai sensi dell’art. 243 commi 5 e 6 del T.U., prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative urbanistiche ed edilizie degli enti locali nonchè su altre disposizioni o provvedimenti degli enti locali medesimi, riconducibili alle materie oggetto del T.U.’ APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI PERTINENZE E SUC : IL REGOLAMENTO REGIONALE 02/2015 Art. 18 - Altezza di un Edificio – ‘Ae’ SINTESI GRAFICA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI IL CASO La proprietà di ‘TIZIO CASOLIMITE’, in zona agricola di piano regolatore, è rappresentata nello schema che segue. Vuole realizzare una opera pertinenziale, ma ha alcuni dubbi e pone qualche domanda …. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI POSSO POSSO POSSO COME SI POSSO … O IN ADERENZA REALIZZARE LE SOMMARE REALIZZARE MISURA LA COSTRUIRE LA ANCHE A PERTINENZE CON LA PIU’ O DISTANZA DI 30 PERTINENZA FABBRICATI NON RIFERIMENTO PERINENZA DIVERSE ml PREVISTA SUL CONFINE PRINCIPALI O AD OGNUNO CON UN DAL RR n. DELLA FABBRICATI DI PERTINENZE DEGLI EDIFICI PIANO 02/2015 ? PROPRIETA’ ? ALTRA PROPRIETA’ ? INSIEME ? PRINCIPALI? INTERRATO ? APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI Posso realizzare pertinenze con riferimento ad ognuno degli edifici principali ? 1 SI L’art. 21 c. 1 del RR n. 2/2015 chiarisce che i manufatti pertinenziali … sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte ….. Per la definizione di edifici principali: la Regione ha chiarito … che siano da intendersi quelli a destinazione residenziale, produttiva o per servizi. (art. 155 LR 01/2015). APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI 2 Come si misura la distanza dei 30 ml prevista dal RR n. 02/2015 ? E’stato (finalmente) chiarito dalla norma (comma 6 dell’art. 21) … che la distanza di 30 ml si misura con le modalità previste per la distanza tra edifici (art. 23 comma 1 del R.R.): dalla parete dell’edificio principale alla parete dell’edificio pertinenziale o alla linea perimetrale delle opere pertinenziali più vicina all’edificio principale medesimo. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI ...ma nell’ubicazione delle pertinenze (costruzioni) bisogna tenere anche conto del rispetto delle distanze legali tra fabbricati, da confini e strade ... e ... nel caso di ‘TIZIO CASOLIMITE’ ... APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI DISTANZE E RISPETTI AREA LIBERA DISPONIBILE PER LE PERTINENZE (*) (*) salvo le ipotesi / possibilità di costruzione in aderenza agli edifici principali APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI 3 Posso costruire la pertinenza sul confine di proprietà ? SI Comunque nel rispetto dell’art. 21 comma 1 lett. d) (30 ml) e di tutte le altre norme che regolano le distanze delle costruzioni rispetto ai confini , a fabbricati o a strade. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI 4 Posso costruire la pertinenza in aderenza anche a fabbricati non principali o di altra proprietà ? NO, SI, in zona agricola nelle altre zone L’art. 21 comma 1 lett. d) specifica la collocazione delle pertinenze in aderenza o a distanza non superiore a 30 ml dall’edificio principale (in zona agricola). Nelle altre urbane (attrezzature pubbliche, aree residenziali, produttive o a servizi) le pertinenze devono ricadere nel lotto di insediamento (senza altri limiti di distanza dai fabbricati principali o altri vincoli) APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI 5 Posso sommare più pertinenze insieme ? SI, ma dipende da tipologia e superficie delle pertinenze Il RR n. 02/15 consente infatti la realizzazione anche di più opere pertinenziali, se necessarie; ma l’art. 17 c. 3 lett. ‘i’ specifica quali e pone comunque il limite di 40 mq per quelle misurabili in termini di ‘SUC’ oppure, in alternativa (laddove più favorevole), il limite del 5% della SUC di ciascun edificio principale. Oltre tale limite eventuali ulteriori opere pertinenziali potranno essere realizzate solo nel caso sia disponibile potenzialità edificatoria residua del lotto / proprietà. APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI 6 Posso realizzare una pertinenza con un piano o un livello interrato ? NO, se le caratteristiche dell’interrato non rientrano specificamente tra le opere pertinenziali SI, in caso contrario E’ necessario rimanere nell’ambito dell’art. 21 del RR 02/15. E’ possibile realizzare, ad esempio in zona agricola, al piano interrato di una tettoia … (art. 21 c. 4 lett. b), la centrale termica o elettrica (c. 4 lett. c) o il locale per serbatoio o cisterna accumulo acque piovane (c. 4 lett. h). APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CASI E INTERPRETAZIONI GRAZIE PER L’ATTENZIONE