decisione - Giurisprudenza delle imprese

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decisione - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
n. 7494/2016 del 22/07/2016
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” N. Repert.
R.G. 77192/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Silvia Giani
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77192/2012 promossa da:
GIULIO RAPETTI MOGOL (C.F.RPTGLI36M17F205X), con il patrocinio dell’avv. MAXIA
MARIA GRAZIA e dell’avv. POJAGHI ALBERTO (PJGLRT38T02F205S) VIALE MONTE NERO,
17 20135 MILANO; elettivamente domiciliat in VIA CORNALIA, 7 20124 MILANO
attore
contro
EDIZIONI MUSICALI ACQUA AZZURRA SRL (C.F. 00857641005), GRAZIA LETIZIA
VERONESE con il patrocinio dell’avv. FATTORI ANDREA e dell’avv. VENEZIANO SIMONE
(VNZSMN66H13H501F) VIA DELLA MERCEDE, 33 00187 ROMA; elettivamente domiciliat in
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Secondo la prospettazione dell’attore, il contratto di edizione musicale di cui è causa - stipulato tra
l’Editore (società Acqua Azzurra) e gli Autori dei brani elencati alle pp. 2 e ss. della citazione (Mogol
per la parte letterale, Battisti per la parte musicale e l’interpretazione) - prevederebbe l’obbligo, in
capo all’editore, di pubblicare e promuovere l’utilizzazione delle opere che ne sono oggetto allo scopo
di massimizzare i profitti a favore dei coautori, in ragione delle quote di loro spettanza.
In particolare spetterebbe all’Editore: riprodurre e consentire la riproduzione dell’opera musicale a
mezzo stampa e/o su supporti; porre in commercio e far porre in commercio le riproduzioni create;
sollecitare, valutare e consentire richieste di sincronizzazione (ossia l’unione dell’opera musicale con
immagini come di spot pubblicitari e opere cinematografiche); promuovere la notorietà dell’autore e
delle opere al fine di favorirne la diffusione, il successo e la moltiplicazione in tutte le possibili forme
di utilizzazione; ripartire tra gli autori i proventi; inviare periodicamente agli autori il rendiconto della
gestione al fine di renderli edotti, opera per opera, degli sfruttamenti e dei relativi compensi: invero, in
ragione del contratto di cessione dei diritti, è l’Editore che percepisce sia i proventi per lo sfruttamento
dei diritti fonomeccanici e di pubblica esecuzione affidati in amministrazione alla S.I.A.E. (c.d. diritti
Siae), sia quelli derivanti dalle utilizzazioni contrattualmente a lui affidate da lui direttamente promosse
(c.d. altri diritti).
La società di edizione convenuta (con il concorso della sig. Veronese, nella duplice qualità di
amministratore della società ed erede di Lucio Battisti), invece, non solo sarebbe venuta meno agli
obblighi predetti, omettendo del tutto la promozione del repertorio ad essa ceduto - tanto che l’Autore
Mogol riceverebbe esclusivamente i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti amministrati dalla
Siae - ma avrebbe posto in essere una condotta di ‘costante ostruzionismo’ a qualsiasi proposta di
promozione, divulgazione, pubblicazione, utilizzo delle opere ricevuta da terzi, motivando il proprio
operato in ogni circostanza alla luce del fatto che la proposta, di volta in volta respinta, sarebbe
“degradante e lesiva per la reputazione professionale del compositore” ovvero di Battisti.
Ciò sarebbe avvenuto, a solo titolo di esempio:
a) ostacolando, tra il 2004 e il 2007, la casa discografica Sony Music Entertainment Italy s.p.a. – quale
proprietaria delle registrazioni effettuate da Battisti in veste di ‘esecutore’ – nella pubblicazione di
cofanetti contenenti “The best of Mogol Battisti” sotto forma di CD e DVD;
b) impedendo lo svolgimento del concerto organizzato dalla Provincia di Roma nel 2007 in onore di
Mogol, dove avrebbero dovuto esibirsi molti artisti italiani interpretando le più famose opere del
repertorio Mogol/Battisti, con la minaccia di azioni legali da parte degli eredi/Battisti che non
avevano prestato in proposito alcuna autorizzazione;
c) rifiutando, nel 2007, la proposta di Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. (socio della Edizioni
Musicali Acqua Azzurra al 35%) di sincronizzazione di un brano del repertorio Mogol/Battisti,
nell’interpretazione di Lucio Battisti, in uno spot pubblicitario per la Fiat;
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Giulio Rapetti Mogol, noto autore della parte letteraria di numerose canzoni, ha convenuto in giudizio
Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. (di seguito AQZ) deducendo il grave inadempimento della
stessa al contratto di edizione musicale intercorrente tra le parti e gli eredi di Lucio Battisti, e
chiedendone la condanna al risarcimento del danno; ha inoltre convenuto la sig. Grazia Letizia
Veronese, moglie del defunto Battisti al fine di farne accertare la concorrente responsabilità nella
causazione del danno di cui ha chiesto il risarcimento: sia ex artt. 2476 c.c quale amministratrice della
società convenuta, sia ex art. 2043 c.c. quale erede di Lucio Battisti.
A) I fatti posti a fondamento della domanda.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
insieme alla società convenuta del brano “Insieme”- a rifiutare la proposta di sincronizzazione del
brano per uno spot pubblicitario di Monte dei Paschi di Siena, per la cui quotazione era ipotizzato
un importo tra 370.000 e 400.000 euro;
rifiutando, nel febbraio 2009, la sincronizzazione del medesimo brano “Insieme” in uno spot
pubblicitario per Barilla;
intervenendo, nel 2008, contattando la RAI e il direttore artistico e il presidente della giuria del
Festival di Castrocaro, per impedire l’utilizzazione del brano “Avventura” come sigla del
trasmissione del Festival stesso;
rifiutando - quale editore ma dichiarando di esprimersi anche a nome degli eredi Battisti- la
proposta di Poste Italiane di dedicare un francobollo dell’anno 2009 ad un brano rappresentativo del
repertorio;
diffidando la Universal Music Publishing Ricordi, cui – quale coeditore di alcune importanti opere
del repertorio - nel 2009 era stata proposto di sincronizzare il brano “Il paradiso della vita” in una
scena di un’opera cinematografica prodotta in Inghilterra, dal negoziare qualsivoglia licenza di
sincronizzazione di qualsiasi brano del repertorio;
tentando di impedire, nel 2011, lo svolgimento di uno spettacolo a Roma dedicato ai 50 anni di
carriera di Mogol;
negando l’autorizzazione all’utilizzazione della melodia del brano “Ancora tu” da parte del cantante
Pupo nel corso della trasmissione RAI “I raccomandati”;
tentando di impedire che, in occasione del Festival di Sanremo edizione 2012, fosse celebrato Lucio
di Battisti attraverso l’interpretazione di alcuni dei suoi più noti brani del repertorio;
diffidando Mogol, ogni qual volta aveva avuto sentore del proposito dello stesso di sfruttare le
opere del repertorio (o anche di utilizzarle nell’ambito della scuola di formazione musicale da lui
fondata, il Centro Europeo di Toscolano), dal far menzione del nome di Battisti;
compromettendo definitivamente la commercializzazione delle edizioni a stampa del repertorio
relativo al c.d. secondo periodo, concernente opere edite da edizioni musicali Acqua Azzurra
mentre il c.d. primo periodo di collaborazione dei due artisti, in quanto concernente opere edite da
società già facenti capo al gruppo Ricordi e trasferite, poi, a BMG Ricordi spa nel 1994, in
coedizione con CAM, sarebbe stato regolarmente distribuito, in quanto gestito senza possibilità di
influenze editoriali degli eredi Battisti; in particolare tra il 1998 e il 1999 la sig. Veronese, avrebbe
chiesto a BMG Ricordi di interrompere la realizzazione e commercializzazione delle edizioni a
stampa comprendenti una pluralità di autori oltre a Battisti, le quali venivano, quindi, inviate al
macero; in seguito, avrebbe contrastato le edizioni a stampa delle composizioni di Mogol/Battisti
rimaste in commercio, che si sarebbero esaurite nell’anno 2005, e sarebbero ormai divenute
introvabili;
revocando il mandato alla SIAE per la gestione dei diritti di utilizzazione on line, ritenendo dette
forme di sfruttamento “non edificanti per la composizione musicale e per il nome dell’autore”: in
ragione di tale revoca, dal mese di aprile 2007 sarebbero stati bloccati su Internet tutti gli utilizzi a
pagamento delle opere del repertorio Mogol/Battisti amministrate da Edizioni Musicali Acqua
Azzurra, e ciò in quanto, sia la società che gli eredi (con lettera inviata da Luca Battisti a Saie il
18.4.2007) avevano preteso che la Siae comunicasse l’avvenuta revoca a tutti i licenziatari per gli
utilizzi on line onde chiarire che, da lì in avanti, ogni attività di streaming e di downloading
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d)
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Repert. n.
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non riscontrando, nel 2008, in alcun modo e, dunque, costringendo
Music
Union s.r.l. –del
coeditore
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deltrend
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sarebbe divenuto illegittima; scelta ritenuta non solo delRepert.
tutto anacronistica,
a fronte del
di
Alla luce di detto comportamento, costante e sistematico, sarebbe ormai noto nel mercato musicale che
l’Editore convenuto e’ assente da qualsiasi forma di promozione delle opere facenti parte del
repertorio, ed ostacola ogni forma di sfruttamento economico delle stesse, adducendo che lo stesso
sarebbe degradante e lesivo della reputazione professionale del compositore, così rendendosi
gravemente inadempiente al contratto di edizione musicale inter partes, poiché, a prescindere dal fatto
che l’Editore percepisce il compenso dei c.d. diritti Siae, resterebbe del tutto omesso il compito di
gestione in esclusiva dei c.d. altri diritti, particolarmente di quelli di sincronizzazione, riproduzione a
mezzo stampa, utilizzazione on-line, come confermerebbe anche la sistematica omissione del dovere di
rendiconto della gestione.
Tutte le condotte predette – assunte dalla sig. Veronese nella sua duplice qualità di amministratrice
della società Editrice e di erede di Lucio Battisti - avrebbero causato ingenti danni all’attore in termini
di lucro cessante, poiché, la sistematicità del rifiuto non avrebbe solo arbitrariamente impedito le
predette occasioni di sfruttamento economico delle opere, ma avrebbe provocato la disincentivazione
del mercato a proporne di nuove.
Quanto al fondamento giuridico delle specifiche responsabilità invocate, l’attore ha dedotto:
 che l’Editore, di cui invoca una responsabilità contrattuale, avrebbe agito in violazione dell’art.
1455 c.c., degli artt. 1375 e 1175 c.c. poiché il contratto sarebbe stato eseguito in mala fede, e in
violazione dell’art. 126 l.d.a. - norma posta a tutela del soggetto debole del rapporto (ossia
l’Autore) – per violazione dell’obbligo di pubblicare e sfruttare le opere oggetto di concessione;
 che la sig. Veronese, di cui invoca una concorrente responsabilità a titolo extracontrattuale,
(i) sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2476 co.6 c.c. in quanto, nell’amministrare la società
editrice, anziché perseguire gli interessi e gli obiettivi di quest’ultima, si sarebbe comportata da
esclusiva proprietaria del repertorio Mogol/Battisti in concessione che avrebbe trattato come res
propria, così provocando una grave perdita in termini di visibilità delle opere e un grave danno
per lucro cessante per mancato sfruttamento economico delle stese, al ‘terzo’ (l’attore, appunto,
sig. Mogol);
(ii) avrebbe violato l’art. 2043 c.c. in danno del convenuto poiché, quale erede dell’Autore Battisti,
e quindi come ‘parte’ del contratto di edizione, avrebbe “pregiudicato e/o ostacolato
l’adempimento delle obbligazioni dell’Editore nei confronti dell’Autore”
Quanto al danno parte attrice reputa che esso debba essere valutato tenendo in considerazione: “la
capacità di penetrazione nel mercato delle opere, la loro indiscussa popolarità e il persistente
interesse di cui ancora esse sono catalizzatrici”, il valore economico delle diverse proposte di utilizzo
presentate da terzi e declinate, e, comunque, il criterio equitativo.
*
B) Le difese dei convenuti.
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sviluppo soprattutto su piattaforma digitale del mercato discografico, ma anche improvvida, poiché
la soppressione della possibilità di sfruttare le opere musicali in parola attraverso piattaforme
digitali legali, favorirebbe il libero streaming sui siti illegali, che sono gli unici a permettere (gratis)
il downloading delle opere Battisti /Mogol.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
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contestato Repert.
il fondamento
della domanda del
rilevando,
Quanto agli addebiti mossi alla società di edizione, la difesa delle convenute ha contestato che le
condotte allegate possano costituire violazione dell’art. 126 l.d.a., poiché:
(i) il richiamo a questa norma sarebbe inconferente in quanto dettato per il contratto di edizione per la
pubblicazione a stampa, cui non potrebbe essere assimilato il contratto di edizione musicale, in
quanto contratto atipico (in ogni caso l’Editore avrebbe adempiuto all’obbligo dettato dalla norma,
ossia la pubblicazione tramite riproduzione fonografica e messa in vendita delle opere);
(ii) nessuna mala fede o abuso sarebbe ravvisabile in scelte discrezionali del tutto legittime;
(iii) nessuna violazione dell’obbligo di comunicare i rendiconti sarebbe mai avvenuta, perché, semmai,
Mogol stesso si sarebbe reso indisponibile a riceverli (nelle more del giudizio avrebbe comunque
inviato quelli 2009-2012, che, peraltro, ammonterebbero a soli euro 269,51).
Quanto agli addebiti mossi alla sig. Veronese ex artt. 2476 e 2403 c.c., la difesa di parte convenuta ha
osservato la stessa, quale Presidente del CdA di AQZ, risponderebbe del proprio operato solo
all’assemblea dei soci che l’ha nominata, la quale non avrebbe mai messo in discussione il suo operato,
come, del resto, non avrebbero mai fatto i soci di minoranza (Universal Music Publishing Ricordi s.r.l.
e L’Altra Metà s.r.l. - di cui sono soci Mogol e i figli - titolari rispettivamente del 35% e del 9% del
capitale sociale, per la restante parte - 56%- in mano ad Aquilone s.r.l.); dal che si dovrebbe dedurre la
correttezza della gestione compiuta.
In ogni caso nessuna delle condotte addebitate alla Veronese, in quanto mero inadempimento al
contratto che vincola la società, sarebbe suscettibile di integrare una sua responsabiltà extracontrattuale
diretta ex 2476 c.c. ai danni del patrimonio del terzo per violazione dolosa/colposa dei doveri che
derivano dal mandato gestorio.
Infine ha osservato, anche agli effetti del profilo di responsabilità extracontrattuale dedotto, che
legittime ragioni sosterrebbero le scelte della sig. Veronese (sia quale gestore che quale erede e perciò
titolata “ad esercitare qualsiasi diritto di Lucio Battisti”), in quanto le proposte dei terzi oggetto di
rifiuto avrebbero provocato la “mercificazione a scopo di lucro” delle opere di Battisti, effetto che
quest’ultimo non avrebbe mai accettato, poichè detestava qualsiasi forma di sfruttamento mercantile
legato alla sua opera, al suo nome, e alla sua immagine, e, quindi, certamente non avrebbe consentito
che “una sua composizione fosse accostata ad una casa automobilistica (Fiat), ad un’impresa
produttrice di pasta alimentare (Barilla, ovvero, peggio ancora, ad una banca ( e che Banca: Monte
dei paschi di Siena”). Sarebbe, quindi, del tutto lecito che la sig. Veronese tuteli la volontà di Lucio
Battisti “impedendo che sia calpestata per vili motivi di lucro” con condotte e scelte del tutto
condivise, peraltro, dal figlio della coppia, Luca Battisti.
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La società editrice e la sig. Veronese hanno
preliminarmente che AQZ (Edizioni Musicali Acqua Azzurra), titolare di uno dei cataloghi editoriali
più prestigiosi e redditizi, avrebbe fatto della tutela e del consolidamento del suo patrimonio la ragione
e lo scopo del mandato gestorio, con effetti assai positivi, come dimostrerebbero gli stessi bilanci della
società. Onde sarebbe del tutto ingiustificata l’azione intrapresa da Mogol che, in ragione di una
oculata e lungimirante gestione del repertorio, avrebbe potuto ottenere “lauti guadagni”, come
dimostrerebbero le classifiche Siae degli autori più ricchi. L’infondatezza (e la temerarietà) di quanto
sostenuto da parte attrice sarebbe confermata dal fatto che il sig. Mogol non avrebbe alcuna intenzione
di risolvere i contratti di edizione musicale, come sarebbe logico aspettarsi alla luce dei giudizi di
grave inadempimento formulati ai danni dell’Editore.
Quanto alle singole condotte contestate quali
sfruttamento economico delle opere, le convenute hanno replicato:
 con riguardo alle proposte di sincronizzazione, che Mogol non avrebbe fornito né la prova delle
proposte di Barilla e Fiat, né del fatto che AQZ avrebbe ostacolato una proposta concreta di Monte
dei Paschi, dal momento che questa si era limitata a chiedere al coeditore del brano una semplice
quotazione, senza indicare affatto il corrispettivo proposto per la licenza allegato dall’attore;
 con riguardo alle riproduzioni a stampa, che – anche a prescindere dal fatto che nell’era di Internet
gli spartiti cartacei rappresenterebbero una fonte di sfruttamento editoriale assolutamente marginale
e, di fatto, abbandonata - quanto dedotto da Mogol sarebbe falso, dato che AQZ non avrebbe mai
cessato di commercializzare gli spartiti musicali delle opere delle quali Mogol è coautore (come
dimostrerebbero i fascicoli musicali venduti attualmente da Carisch s.p.a su licenza di AQZ);
l’Editore sarebbe, piuttosto, semplicemente intervenuto per far cessare una condotta illecita di
BMG Ricordi Music Publishing s.p.a, che, nonostante la scadenza delle licenze, stava continuando
a stampare un lungo elenco di fascicoli musicali contenenti opere delle quali Mogol è coautore
insieme a Battisti, riuscendo così a riacquistarne la disponibilità;
 con riguardo al presunto ostruzionismo opposto a Sony Music Entertainment Italy in occasione
della pubblicazione di due tripli CD intitolati “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol” e “Le
avventure di Lucio Battisti e Mogol 2”, che l’intervento dell’editore era in realtà diretto a
contrastare il fatto che detti CD contenessero libretti accompagnatori recanti l’abusiva riproduzione
a stampa del testo letterario di 76 opere musicali incluse nel repertorio editoriale di AQZ:
questione sfociata in una controversia definita con una sentenza del Tribunale di Milano di
condanna di Sony al pagamento della somma di euro 120.000,00 oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno in favore di AQZ;
 con riguardo all’utilizzazione on line del repertorio, che l’Editore avrebbe deciso di revocare alla
SIAE la gestione di questi diritti in quanto quest’ultima - oltre ad avere permesso un’utilizzazione
indiscriminata delle opere del repertorio con modalità che sarebbero non conformi al loro prestigio
(da ultimo sottoforma di suonerie musicali per telefono cellulare) - operava tramite un contratto di
licenza generale in base al quale concedeva ai terzi il diritto di utilizzare le opere da essa tutelate
con corrispettivi ‘forfetizzati’, senza distinzione alcuna di importanza tra opera e opera; sicchè la
revoca avrebbe permesso uno sfruttamento economico su Internet delle opere da parte dell’Editore
più vantaggioso economicamente.
Quanto al danno, le convenute non avrebbero fornito alcuna prova né dell’ an né del quantum.
*
C) La definizione del contraddittorio x art. 183 VI comma c.p.c .
Nel prosieguo del contraddittorio l’attore ha replicato che:
 alcuna ambiguità si può ravvisare nella decisione dell’attore di non chiedere la risoluzione dei
contratti dato che compete a chi si duole dell’inadempimento della controparte la scelta ex art.
1453 c.c. tra pretendere l’adempimento o chiedere la risoluzione;
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arbitrari e,Repert.
dunque, illegittimi
rifiuti di proposte
di
 i “lauti guadagni”, sarebbero riferibili solo
confermerebbe la pochezza dei proventi 2008-2012 a favore di Mogol di cui ai rendiconti presentati
nel corso della causa dalla stessa società convenuta, pochezza che costituirebbe, altresì, riscontro
dell’addebito di mancata promozione del repertorio concesso all’Editore in violazione del contratto;
 la “floridità economica” dell’Editore, non sarebbe prova della correttezza della gestione sociale,
dato che gli unici proventi ottenuti sarebbero costituiti dai diritti Siae di riproduzione
fonomeccanica, mentre non verrebbero sfruttati tutti gli altri diritti afferenti al repertorio, quali in
particolare quelli di sincronizzazione, con conseguente grave frustrazione delle aspettative
economiche dell’Autore Mogol e dei soci dell’Editore;
 le proposte di sincronizzazione rifiutate non sarebbero state affatto ‘svilenti’ dell’opera ma, anzi,
‘altamente prestigiose’;
 parte convenuta non avrebbe fornito alcuna prova dell’avvenuta concessione a Carish della licenza
per le edizioni a stampa;
 dopo la revoca alla Siae del mandato per lo sfruttamento dei diritti on line, le convenute non
avrebbero fornito alcuna prova di aver ottenuto corrispettivi più vantaggiosi tramite il loro diverso
sfruttamento della rete Internet;
 ad ulteriore prova dell’ostracismo dell’Editore rispetto a qualsiasi richiesta di valorizzazione e
promozione delle opere del repertorio, ha allegato il rifiuto della proposta di collaborazione
formulata da un noto arrangiatore e produttore discografico britannico, Geoff Westley, amico in
vita di Battisti e collaboratore nel noto brano “Una donna per amico”), di curare l’arrangiamento
volto alla realizzazione di nuove registrazioni fonografiche dei brani del repertorio Mogol/Battisti
(operazioni già coronate da successo con riguardo al repertorio Baglioni e De Andrè) in funzione
della promozione e rifioritura di detto repertorio;
 la società avrebbe inviato solo in data 6.3.2013 (dunque in corso di causa) i rendiconti, peraltro
relativi al solo periodo 2008- 2012; né l’asserita irreperibilità di Mogol, addotta a giustificazione
dell’inadempimento, sarebbe stata in alcun modo provata.
Parte convenuta ha ribadito che:
 nessuna delle condotte allegate integrerebbero gli estremi dell’inadempimento al contratto di
edizione;
 le scelte di gestione di un amministratore sarebbero insindacabili dal giudice in quanto
rientrerebbero nella discrezionalità che gli compete;
 in ogni caso l’azione del terzo ex art. 2476 c.c. presupporrebbe che costui sia stato leso direttamente
dalla condotta dell’amministratore, e non solo di riflesso, come sarebbe avvenuto nel caso di specie;
 la sig.Veronese, in qualità di erede, ben potrebbe opporsi anche solo per questione di principio a
sfruttamenti dei diritti patrimoniali e morali del marito che possano ledere la sua immagine e fama.
*
L’istruttoria è stata condotta attraverso l’esame di numerosi testimoni e l’interrogatorio della sig.
Veronese.
Dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, e solo nelle comparsa conclusionale, parte
convenuta ha sollevato “eccezioni riguardo all’effettivo contenuto ed ai correlativi obblighi tar le parti
derivanti dai contratti di edizione a suo tempo stipulati, addirittura menzionando parti testuali di detti
documenti mai prodotti in causa”. Pertanto, con ordinanza 11.6.2015 il Tribunale – salva “la dubbia
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in parte marginale alle opere di cui è causa, come
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
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Repert.
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ordine alla
natura delle
obbligazioni del
incombenti
correttezza di tali allegazioni…posto che in
sull’editore, così come enunciate dall’attore sin dal suo atto di citazione, nessuna eccezione era stata
mai sollevata dalle convenute” – ha rimesso in istruttoria la causa, per ordinare alla convenuta
l’esibizione dei contratti di edizione intercorsi con parte attrice, onde accertarne lo specifico contenuto,
stante l’atipicità del contratto di edizione.
*
Preliminarmente appare necessario chiarire i presupposti e i confini logico giuridici delle responsabilità
dedotte in giudizio dal sig. Mogol quale co-autore delle opere oggetto dei contratti di Edizione stipulati
con AQZ, responsabilità che riguardano soggetti diversi e diverse cause petendi che l’attore reputa
concorrano nella determinazione del danno di cui chiede l’accertamento e il ristoro.
L’attore ha, invero, dedotto la sussistenza di una responsabilità concorrente della conventa, sig.
Veronese, nella determinazione del danno che assume derivato dall’inadempimento al contratto di
edizione musicale da parte della società AQZ, sotto un duplice profilo: quale amministratore della
società e quale erede del co- autore Lucio Battisti.
D.1) L’infondatezza della prospettazione di responsabilità della convenuta sig. Veronese ex art. 2476
c.c.
Sotto il primo profilo si tratta di prospettazione del tutto infondata già in astratto: non tanto perché –
come osserva la convenuta – l’attore non sarebbe legittimato a far valere un danno che sarebbe solo il
“riflesso” di quello prodottosi nel patrimonio sociale per effetto della (in tesi) negligente condotta
gestoria, poiché Mogol, in quanto terzo estraneo al rapporto sociale, lamenta, in effetti, un danno di
natura “diretta”, ovvero quello arrecato al suo patrimonio in termini di lucro cessante, per effetto
dell’inadempimento ad un contratto di edizione, il quale, invero, prevede che i c.d. ‘altri diritti’,
derivanti dallo sfruttamento economico delle opere, siano ripartiti tra l’editore (la società) e gli autori
(Mogol ed eredi Battisti); bensì, perché l’attore non allega una condotta illecita dell’amministratrice
della società diversa ed ulteriore rispetto a quella di inadempimento al contratto di edizione, il quale
inadempimento, come tale, è condotta della società, per mezzo del suo amministratore.
Invero perché ex art. 2476 c.c. possa ravvisarsi una responsabilità diretta dell’amministratore della
società nei confronti del terzo che con questa abbia contratto, è necessario sia prospettata (e provata)
una condotta illecita dell’amministratore stesso direttamente lesiva del patrimonio del terzo, quale
quella con cui l’amministratore, violando propri doveri, abbia omesso informazioni rilevanti o fornito
informazioni false che abbiano ingannato il terzo a proposito della situazione patrimoniale della società
(es. inducendolo, tramite un bilancio inveritiero, all’acquisto di quote ad un prezzo incongruo) e/o a
proposito della sua capacità di adempiere (es. inducendolo a prestare un finanziamento, senza
informarlo sulla reale capacità della società di far fronte agli impegni contrattuali assunti).
Nella specie, invece, prospettando unicamente l’inadempimento al contratto di edizione, in termini di
violazione dell’obbligo di perseguire la massima promozione e il massimo sfruttamento economico
delle opere musicali che ne sono oggetto, l’attore chiama in causa unicamente la condotta illecita del
soggetto contraente, titolare del relativo dovere prestazionale, ovvero della società di edizione, che
agisce per mezzo del suo amministratore in ragione del “rapporto organico”, ma resta l’unica
responsabile nei confronti del terzo contraente che si dolga della condotta contrattuale della sua
controparte.
Altra questione è quella che involge il possibile pregiudizio patrimoniale che la concreta gestione del
contratto in parola da parte del suo amministratore potrebbe avere sulla società: sia in quanto questa sia
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D) La decisione del Collegio.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
22/07/2016
chiamata (come avviene appunto nel caso di specie) a risarcire
il danno
che una gestionedel
scorretta
degli obblighi contrattuali assunti verso terzi dalla società possa aver creato; sia in quanto questa sia
privata di guadagni che una gestione del contratto più conforme all’interesse sociale, avrebbe prodotto.
Ma detta questione, che attiene propriamente alla responsabilità che l’amministratore di una società
assume verso la stessa, per il concreto esercizio del mandato e che può essere fatta valere solo dalla
società stessa (o anche da ogni socio di una s.r.l.), qui non è dedotta, e perciò non rileva.
-
Sotto il secondo profilo, nell’assunto dell’attore la sig. Veronese sarebbe corresponsabile
dell’inadempimento contrattuale imputabile alla società AQZ in quanto - quale erede di Battisti –
rifiutando l’autorizzazione, o inibendo a priori, l’utilizzo dei brani del repertorio Mogol/Battisti per
sincronizzazioni degli stessi, in trasmissioni televisive o in occasioni celebrative, avrebbe concorso a
causare il danno derivato al co- autore dal mancato sfruttamento di dette occasioni di guadagno.
Onde valutare la fondatezza di tale prospettazione è necessario considerare, da un lato, in che termini
l’erede dell’autore di un brano i cui diritti di sfruttamento economico siano stati ceduti con il contratto
di edizione, possa opporsi all’utilizzo dello stesso a fronte di proposte di sfruttamento ricevute (o
promosse) dall’Editore; dall’altro come si debba risolvere l’eventuale conflitto sulla legittimità di
detto utilizzo che insorga tra costui e un co-autore:
• invero il diniego legittimamente espresso dall’erede dell’autore con riguardo a determinate
forme di promozione o di utilizzo dell’opera (‘legittimamente’ anche a fronte dell’opposto
parere del co-autore), interrompe il rapporto causale tra la condotta (in tesi) inadempiente della
società e l’evento pregiudizievole prospettato in termini di ‘perdita di un’occasione di
sfruttamento dell’opera’ e di guadagno per il co-autore, facendo venir meno il presupposto della
responsabilità della società di edizione, cui, invero, non potrebbero imputarsi gli effetti di scelte
gestorie correlate all’adempimento del contratto che fossero legittimamente imposte da un
‘diniego’ esterno; un diniego legittimo, inoltre escluderebbe l’ “ingiustizia” del danno,
presupposto indefettibile di qualunque obbligo risarcitorio;
• ove, invece, il diniego dell’erede dell’autore non fosse legittimamente espresso, la
responsabilità della decisione (in tesi) inadempiente e lesiva dell’altrui sfera giuridica,
competerebbe esclusivamente alla società, cui spetta, per mezzo del suo amministratore, di
eseguire il contratto in conformità alle norme – legali e convenzionali - che lo disciplinano;
sicchè, in questo secondo caso, nessuna concorrente responsabilià potrebbe ravvisarsi in capo
ad un soggetto terzo (l’erede) la cui ‘interferenza’ fosse divenuta rilevante solo in quanto
liberamente recepita in un atto di gestione, il quale resterebbe l’unica condotta causa
dell’evento pregiudizievole.
Vero è che nella specie v’è una singolare coincidenza tra la persona titolare del potere di gestione
(responsabile dell’esecuzione del contratto di edizione musicale) e la persona titolare del diritto di
impedire forme di sfruttamento dell’opera ritenute pregiudizievoli per l’onore e la reputazione
dell’autore (ex art.22 L.A.); e che tale coincidenza potrebbe, in astratto, rilevare in quanto fonte di un
sistematico potenziale conflitto di interessi in capo all’amministratore della società AQZ, tenuto a
perseguire l’interesse sociale, ma inevitabilmente condizionato nelle scelte gestorie dall’interesse di
salvaguardare il prestigio delle opere amministrate secondo una visione del tutto soggettiva, e,
comunque, estranea alla logica del profitto propria di una società di capitali.
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D.2) La prospettazione di corresponsabilità della convenuta sig. Veronese quale erede del co-autore
Battisti ex art. 2043 c.c.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. della
7494/2016
delpresente
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questo aspetto non assume alcuna rilevanza
agli effetti
decisione del
Ma, in concreto,
contenzioso, poiché il giudizio in corso è stato promosso da un terzo, estraneo al contratto sociale, per
far valere l’inadempimento della società al contratto di edizione; il quale, come terzo appunto, non ha
alcuna legittimazione a far valere il ‘conflitto di interessi’ nei confronti dell’amministratore, che può
essere dedotto solo dai soggetti parti del contratto sociale (ovvero la società o uno dei suoi soci).
-
Il diniego della sig. Veronese con riguardo a determinate forme di promozione o di utilizzo dell’opera,
qualora legittimamente espresso, impedirebbe, tanto di considerare “inadempiente” verso il co-autore la
Società di Edizione che vi si fosse conformata, quanto di considerare danno “ingiusto” il conseguente
venir meno di un’occasione di guadagno.
Pertanto deve essere valutato, caso per caso, in relazione ai singoli addebiti che l’attore Mogol muove
alla società di edizione – e che, preliminarmente, trovino riscontro probatorio sul piano fattuale - se la
condotta ‘interdittiva’ della sig. Veronese si sia espressa in termini di legittimo esercizio del diritto ad
essa spettante, quale erede dell’autore Battisti di salvaguardare l’onore e la reputazione dell’autore
defunto in relazione alle opere da questi realizzate, ed abbia, quindi, correttamente condizionato le
decisioni della società AQZ, o, invece, abbia costituito un interferenza nell’esecuzione del contratto,
che, saldandosi con la volontà dell’ente societario in ragione della singolare coincidenza della persona
dell’erede e dell’ amministratore della società, abbia prodotto una condotta inadempiente della
società, fonte di danno.
Va subito chiarito che questo ragionamento non rileva con riguardo a tutte le condotte contestate quali
episodi di inadempimento, poiché non per tutte la convenuta sig. Veronese ha invocato il legittimo
esercizio di un proprio diritto di tutela dell’opera e della personalità del marito: per esempio sono
estranee a questa problematica - e verranno trattate (in seguito) esclusivamente nella prospettiva della
corretta esecuzione del contratto di edizione - le condotte relative alla presunta compromissione
definitiva della commercializzazione delle edizioni a stampa del repertorio Mogol/Battisti e la revoca
del mandato alla SIAE per la gestione dei diritti di utilizzazione on line del repertorio stesso.
D.3.i) Il diritto dei prossimi congiunti ex art. 23 l.a.
L'articolo 20 l.a. prevede che "indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera (…) ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera, di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni
atto a danno dell'opera stessa, che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
L'autore, perciò, così come ha un potere (positivo) di valorizzare la sua personalità creativa utilizzando
economicamente l’opera da lui prodotta (potere che si fonda in primis sugli art. 2 e 42 Cost. e che si
esprime nel diritto patrimoniale d’autore, di cui all’art. 12 l.a.) ha un potere (negativo) di interdire,
anche dopo la cessione ad altri di tale potere, lo sfruttamento delle proprie opere che possa pregiudicare
la sua personalità creativa (diritto morale d’autore): sia in quanto idoneo a compromettere il
sentimento personale che l’autore ha della sua capacità creativa rispetto all’opera (così potendosi
intendere il rispetto dell’onore dell’autore), sia in quanto idoneo a incidere sul giudizio che altri, cioè il
pubblico, danno del valore dell’autore attraverso la valutazione dell’opera (reputazione)
Nel caso gli autori di un'opera siano più d’uno, essi sono contitolari di un diritto che, per la sua
particolare natura, non è ripartibile pro quota, ed il cui esercizio si traduce, quindi, in un potere di veto
che l'uno può esercitare verso l'altro quanto all'opportunità o meno degli utilizzi o delle modifiche che
possano comportare un pregiudizio all'onore o alla reputazione: infatti secondo l’art.10 l.a. "la difesa
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D.3) Il diritto di interdizione all’utilizzo dell’opera quale esercizio del diritto morale d’autore.
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del diritto morale può essere sempre esercitata individualmente
da ciascun
coautore e l'opera
può
Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 cit. dai prossimi
congiunti, quale diritto proprio (stante la intrasmissibilità mortis causa dei diritti della personalità, alla
cui categoria appartiene quello in discorso1) a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona
non più in vita2, in quanto la legge considera i prossimi congiunti titolari dell'interesse a conservare e
trasmettere ai posteri una corretta percezione della personalità e dell’immagine artistica e professionale
del defunto per come si è estrinsecata nell'opera.
Pertanto anche gli eredi dell’autore possono opporsi ad ogni modificazione dell'opera o ad ogni atto3
che possano risultare pregiudizievoli del suo onore e della sua reputazione, in quanto inducano il
pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell'autore sensibilmente diverso da quelle che
deriverebbe da una corretta presentazione della sua opera: quindi anche ad atti che “incidano non
sull’opera in sé ma sulle sue modalità di presentazione al pubblico tali da alterare la corretta
percezione delle stesse da parte dei soggetti che ne fruiscano, in modo da investire la stessa
reputazione dell'autore dell'opera4”.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il pregiudizio deve rivestire
carattere “oggettivo (al di là della soggettiva sensibilità dell’autore o dell’avente diritto alla tutela
morale) e l'evento illecito deve, comunque, porsi in relazione all'opera e non semplicemente al
contesto in cui è presentata”5. Invero “nella valutazione della lesione dell’onore e della reputazione
dell’autore di un’opera, deve procedersi non sulla base di una esasperata sensibilità dell’autore, ma di
criteri oggettivi di riferimento, quali la sensibilità di una persona equilibrata seppure geloso custode
della propria dignità, e tenendo conto, pur soltanto per valutare se vi sia una lesione dell’onore della
reputazione, l’importanza del merito della destinazione dell’opera”6
Ciò premesso non possono essere condivise le affermazioni della difesa della convenuta che,
nell’argomentare a proposito della legittimità del diniego espresso dalla sig. Veronese quale erede di
Lucio Battisti, afferma che la stessa potrebbe invocare il ‘diritto morale d’autore’ per opporsi ad ogni
utilizzo semplicemente ‘non condiviso’ dei brani da lui composti (“E’ assolutamente lecito che GLV
quale erede di Lucio Battisti ne tuteli i diritti, incluso il diritto a non veder lesa l’identità personale,
intesa come patrimonio etico, professionale e culturale dell’interessato, nel quale è ricompreso il
diritto a non vedere la persona di Lucio Battisti coinvolto in sfruttamenti che non si condividono,
anche se solo per principio, e, quindi, il diritto a non veder accostata per fini pubblicitari un’opera
musicale composta interpretata da Lucio Battisti a qualsiasi marchio e o prodotto”7). Invero la tutela
1
Trib.Milano 6.7.2004 in AIDA 2005 ,522.
Trib.Milano 14.7.2011, in dejure.giuffre.it
3
Dopo la novella del ’79, l'articolo 20 l.a. contempla esplicitamente utilizzazioni pregiudizievoli all'onore e alla reputazione dell'autore
anche in assenza di alterazioni o mutilazione dell'opera originaria.
4
Trib.Milano 6.7.2004, cit.
5
Trib Milano 26.8.2008 , AIDA, 09,1301;
6
App.Milano 19.3.2010 in Dir.autore 2011, 269;
7
Comp. concl. pag.18,19;
2
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essere pubblicata né può essere modificata o utilizzate in una forma diversa da quella della prima
pubblicazione senza l'accordo di tutti i coautori”; norma che, se riguarda, anzitutto, le ‘opere
semplici’, create, cioè, con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, si estende
analogicamente anche alle ‘opere composte’, quali le composizioni musicali che contemplano una
musica e un testo letterario (com’è nella specie).
In caso di ingiustificato rifiuto di uno dei coautori, una modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera possono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa
stabilite, oppure, come nel caso di specie, può costituire il presupposto di fatto di una condotta illecita
della società di edizione che abbia indebitamente recepito il diniego opposto, in danno del coautore.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n.personalità
7494/2016
del 22/07/2016
corretta percezione
della
e dell’immagine
Nella comparsa conclusionale la difesa della convenuta introduce un fatto nuovo cui collega una nuova
argomentazione difensiva, affermando che “i contratti per la cessione dei diritti di utilizzazione
economica delle sue opere ad AQZ, sarebbero stati firmati da Lucio Battisti solo in veste di autore”
(ovvero compositore delle musiche) pur essendo egli anche interprete delle stesse; in ragione di tale
concorrente veste sarebbe rimasto titolare di tutta una serie di diritti che la legge speciale riconosce
all’artista/interprete (c.d. diritti connessi ex art.80 l.a.), incluso il diritto esclusivo di autorizzare
l’utilizzazione della propria prestazione artistica, che alla sua morte si sarebbero trasferiti agli eredi.
Sicchè la sig. Veronese sarebbe pienamente legittimata ad esercitare tutti i diritti che la legge speciale
riconosce a Battisti come interprete, compreso “il diritto a non vedere accostata per fini pubblicitari
un’opera musicale da lui composta e interpretata a qualsiasi marchio e o prodotto”.
Si tratta, tuttavia, di difese inconferenti oltre che tardive e, quindi, inammissibili:
- da un lato, infatti, la deduzione del fatto che Battisti era interprete dei brani di cui era autore, perciò
titolare di ‘diritti connessi’ che non sarebbero stati ceduti con il contratto di edizione e sarebbero,
quindi, stati trasmessi agli eredi, che sarebbero gli unici titolari del diritto di autorizzare la
riproduzione e la comunicazione al pubblico della prestazione artistica “fissata”, è stata introdotta
solo con la comparsa conclusionale, e non può, quindi, essere considerata, costituendo tale tardiva
allegazione una violazione del principio del contraddittorio;
- dall’altro l’argomento è inconferente: invero in causa parte attrice non ha mai sostenuto che i brani
del repertorio di cui è stata ostacolata o negata l’utilizzazione nelle diverse occasioni, dovessero
essere utilizzati nell’interpretazione originale di Battisti.
Infine, anche ammesso (e non concesso) che in un caso siffatto l’autore - che ha ceduto tutti i possibili
diritti sul brano – in quanto esecutore degli stessi (e non ‘interprete’, essendo questa qualifica riservata
propriamente agli attori) avesse conservato il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, riproduzione
e comunicazione al pubblico della sua esecuzione, si tratterebbe comunque di un diritto limitato
esclusivamente a questo aspetto, che eventualmente si sarebbe trasferito agli eredi esclusivamente
come tale; onde questi non potrebbero interdire legittimamente l’utilizzo dell’ “opera”, ma solo della
prestazione artistica dell’interprete. Peraltro la tutela morale connessa anche a questa prestazione
(comunicazione al pubblico di un’opera dell’ingegno con l’impronta del proprio talento e della propria
personalità ), riconosciuta all’interprete/esecutore a partire dalla novella legislativa del 2003 nell’art.
81 l.a., in quanto tutela di un diritto della personalità, non potrebbe essere invocata dagli eredi, cui il
diritto non si trasmette mortis causa; salvo invocare una applicazione analogica dell’art. 23 l.a. in
favore dei familiari anche degli artisti interpreti e degli artisti esecutori: tema sul quale, proprio in
ragione della tardività dell’introduzione in causa del relativo fatto presupposto, non s’è potuto svolgere
alcun contradittorio.
D.3.ii) La verifica del corretto esercizio del diritto ex art. 23 l.a con riguardo alle singole condotte
contestate.
8
Trib Milano 26.8.2008 , cit..
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in questione è accordata in funzione di una
artistica e professionale per come si è estrinsecata nell'opera e a fronte di un pregiudizio che rivesta
carattere “oggettivo (al di là della soggettiva sensibilità dell’autore o dell’avente diritto alla tutela
morale)”8.
Sicchè non può considerarsi in linea con la ratio della tutela la pretesa di invocarla a prescindere da
una valutazione oggettiva del contesto e del riflesso che l’utilizzo sgradito avrebbe sull’opera e sulla
personalità dell’artista per come espressasi in quell’opera.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
A proposito della legittimità o meno di tale condotta si osserva anzitutto che è da escludersi che gli
eredi possano invocare l’esercizio del diritto alla tutela morale per gli atti che apportino all’opera
modificazione non ‘sostitutive’ (le quali solamente, incidendo direttamente sull’integrità dell'opera
originale, coinvolgono interessi personali degli autori), bensì meramente ‘elaborative’, che lasciano
integra l'opera originaria (come avviene ad es. con gli ‘arrangiamenti’, quanto all’ambito artistico della
vicenda specifica che occupa il Tribunale) e coinvolgono, perciò, solo diritti di natura patrimoniale:
invero la tutela riconosciuta autonomamente alle elaborazioni dell’opera originaria (ex art.4 l.a.) lascia
intatta la posizione dell’autore di quest’ultima e non involge, in sé, la tutela morale di cui all’art. 20 l.a.
Così è da escludersi che costituiscano modificazioni dell’opera musicale in sé rilevanti agli effetti della
tutela in discorso, le re-interpretazioni di brani musicali da parte di qualcuno che non ne è l'interprete
originale (c.d. cover), attività anch’essa che coinvolge solo diritti di natura patrimoniale.
Salvo che l’attività predetta non avvenga in un contesto o con modalità idonee, oggettivamente, a
pregiudicare la reputazione artistica o l’onore dell’autore.
Sicchè, venendo agli atti contestati nel caso di specie, si può affermare:
a) quanto all’utilizzo e interpretazione dei brani del repertorio:
che la sig. Veronese quale erede del defunto Battisti non poteva invocare la tutela morale del diritto
d’autore per impedire l’utilizzazione dei brani musicali di cui il marito era coautore da parte di altri
interpreti, in contesti del tutto adeguati - ed anzi idonei a valorizzare l’opera stessa - e con modalità
del tutto coerenti con il contesto culturale e artistico cui le opere musicali stesse fanno riferimento,
come, invece, risulta avvenuto:
o in occasione del Festival di Sanremo 2012, quando la sig. Veronese ha tentato di impedire che
fosse celebrato Lucio Battisti attraverso l’interpretazione di alcuni dei suoi più noti brani del
repertorio, come confermato dalla testimonianza di Gianluigi MORANDI9 e di Gianmarco
9
cap. 14: “ricordo che in quella edizione del festival io erano direttore artistico insieme a Gian Marco Mazzi. Avevamo predisposto
l’esecuzione da parte della cantante Emma del Brano “Il Paradiso” ma ricevemmo numerose pressioni perché tale brano non fosse
eseguito. Tali pressioni ci venivano riferite dai funzionari RAI e credo siano state anche ricevute personalmente dal Mazzi. Ci riferivano
che la sig.ra Veronese non voleva che tale brano fosse eseguito. Se ne discusse per tutta la settimana e alla fine decidemmo di far
eseguire comunque tale brano.
ADR: confermo che detto brano fu eseguito in parte in lingua italiana ed in parte in lingua inglese dalla cantante Emma in duetto con un
artista straniero.
Sul cap. 15: confermo la circostanza. Ricordo ad esempio nel 2005 per la trasmissione “Non facciamoci prendere dal panico” che la
sig.ra Veronese mi telefonò chiedendomi di non usare più le immagini del marito, andate in onda mentre veniva eseguita la canzone
“Pensieri e parole” e di non eseguire canzoni del suo repertorio. Ricordo che mi chiamò dopo la trasmissione e mi rimproverò,
intimandomi di non farlo più.
ADR: effettivamente in tale occasione l’esecuzione prevedeva che io cantassi, in una sorta di duetto virtuale, insieme al filmato originale
ed alla voce del Battisti e tale circostanza non era gradita alla sig.ra Veronesi.
Dopo l’escussione di Ghinazzi, Morandi viene richiamato in quanto intende aggiungere: “ricordo che dopo la trasmissione “Non
facciamoci prendere dal panico”. che effettivamente andò in onda nel 2006 e non nel 2005, fui contattato 2009 dalla RAI per fare un
altro programma. Quando la notizia cominciò a circolare ricevetti una telefonata dalla sig.ra Veronese la quale mi raccomandava di non
toccare il repertorio e le immagini di Battisti. In tale trasmissione non furono previsti brani di Battisti, anche per evitare polemiche”. In
altre occasioni, come per l’esecuzione del brano “Perché no” incluso in un mio disco, ebbi comunque problemi perchè la sig.ra Veronesi
non gradiva che i brani del marito fossero rappresentati da altri. Ho comunque deciso autonomamente di registrare i brani che avevo
deciso di eseguire.
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L’attore ha allegato una serie di fatti e circostanze atte a dimostrare che la condotta della sig. Veronese,
anche quando non è stata idonea ad impedire l’utilizzo dei brani musicali del repertorio di cui è
coautore, ha costituito un’illegittima interferenza nell’attività editoriale di divulgazione e utilizzazione
degli stessi così pretestuosa e sistematica da finire per scoraggiare gli operatori del settore dal
progettare iniziative che coinvolgano il repertorio in questione.
MAZZI10, all’epoca direttori artistici
dichiarato dalla sig. Veronese; Morandi, peraltro, oltre a confermare che la convenuta non
voleva che i brani del repertorio Mogol/Battisti scelti per il Festival fossero utilizzati ed
interpretati dalle due artiste all’epoca designate, ha aggiunto che analogo comportamento era
stato tenuto nei suoi confronti in occasione di altri spettacoli RAI;
o in occasione dell’utilizzazione della melodia del brano “Ancora tu” da parte del cantante
Enzo Ghinazzi in arte “Pupo” nel corso della trasmissione RAI “I raccomandati”, come
confermato dallo stesso Enzo GHINAZZI in sede di testimonianza11;
o in occasione del concerto organizzato dalla Provincia di Roma nel 2007 in onore di Mogol,
dove avrebbero dovuto esibirsi molti artisti italiani interpretando le più famose opere del
repertorio Mogol/Battisti, che venne annullato per intervento della sig. Veronese, come è stato
confermato dalla testimonianza del teste Bruno Mario LAVEZZI12, che era uno degli artisti che
avrebbe dovuto esibirsi nel corso di tale concerto; peraltro va rilevato che alla testimonianza
indiretta del teste in parola a proposito del fatto che l’annullamento dell’evento fu deciso dopo
l’intervento della sig. Veronese, si aggiungono - in funzione di prova del fatto che la stessa ebbe
in quell’occasione a minacciare azioni legali da parte degli eredi/Battisti che non avevano
prestato in proposito alcun autorizzazione - oltre alla mancata contestazione nella comparsa di
risposta ex art. 115 c.p.c. (cfr. pag. 7), la dichiarazione resa dalla stessa sig. Veronese in sede di
interrogatorio13;
o in occasione dello spettacolo organizzato dal Comune di Roma e dedicato ai 50 anni di
carriera di Mogol, che la sig. Veronese non è riuscita ad impedire ma ha, comunque, cercato di
10
cap. 14 di parte attrice: “Confermo che nel febbraio 2012 ero direttore artistico del Festival di Sanremo. Ricordo che avevamo
programmato una delle serate come omaggio a grandi artisti della musica italiana, serata che chiamammo Viva l’Italia nel Mondo, nel
corso della quale due artisti interpretavano alcuni brani di artisti italiani. In particolare le cantanti Emma e Noemi avevano preparato i
brani Il Paradiso e Amarsi un po’ di Battisti-Mogol. Qualche giorno prima ricevetti una telefonata dalla sig.ra Veronese che con toni
decisi mi disse che non era d’accordo che venissero interpretati brani del marito perché diceva di essere stanca dello sfruttamento delle
opere di Lucio Battisti che in quell’epoca veniva fatto. Replicai che a mio avviso in una serata del genere non poteva mancare Lucio
Battisti e che in ogni caso io sarei stato in grande difficoltà a comunicare a due artiste che si erano preparate da tempo che non
avrebbero più potuto interpretare tali brani. La sig.ra Veronese rimase ferma sulle sue posizioni così come feci anch’io. Le esecuzioni
ebbero poi regolarmente luogo senza alcuna conseguenza, almeno per quanto mi consta.
ADR: effettivamente i brani furono eseguiti parte in italiano e parte in inglese. Nella telefonata il motivo di contestazione primario da
parte della sig.ra Veronese si appuntava sullo sfruttamento in generale del repertorio del marito. Non ricordo se ella fece anche
riferimento al fatto dell’esecuzione parziale in lingua inglese.
ADR: dopo la telefonata informai della questione i miei referenti in RAI e cioè i capi struttura e dirigenti che peraltro avevano già saputo
della questione dai giornali. Gli stessi mi dissero di andare avanti.
11
sul cap. 12: “confermo le circostanze. Effettivamente, fronte del rifiuto della sig.ra Veronese, pensammo di utilizzare le sole parole del
testo che peraltro ci sembravano in se stesse parole comuni. Ricordo che mentre aspettavo un aereo per andare nella Repubblica del
Kazhan fui raggiunto telefonicamente dalla sig.ra Veronese che mi investì contestandomi l’accaduto; diceva che non mi dovevo
permettere più di fare cose del genere, che avrei dovuto interrompere la messa in onda del promo. Io risposi cercando di spiegare la mia
posizione e la perfetta legittimità di quanto andato in onda e comunque le dissi che avrebbe dovuto rivolgersi alla RAI per quanto
riguardava la trasmissione”.
12
cap. 3 di parte attrice: “confermo di essere stato contattato perché partecipassi all’evento organizzato dalla Provincia di Roma
nell’aprile del 2007 nella mia qualità di musicista. Fui poi avvisato dal sig. Nicolò Ruffini che si occupa dell’organizzazione degli eventi
per Mogol e il CET che l’evento era stato annullato. Successivamente parlando con Mogol egli mi riferì che l’annullamento era stato
conseguente ad un intervento della sig.ra Veronese presso gli organizzatori. Non ho altre informazioni in merito in quanto tale
circostanza mi fu riferita”
13
“… contattai il presidente della Provincia nella mia qualità di erede in quanto il nome di mio marito non era mai stato associato ad
enti politici o ad eventi di tale natura. Il presidente della Provincia si dispiacque del fatto che io non fossi stata messa al corrente
dell’iniziativa quale erede di mio marito e di sua iniziativa annullò la manifestazione facendomi le scuse per l’accaduto”.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
n. 7494/2016
delquanto
22/07/2016
del festival,Repert.
che sul punto
hanno smentito
dichiarazioni rese dalla sig.Veronese in sede di interrogatorio formale15;
o in occasione del Festival di Castrocaro del 2008, in relazione al tentativo di impedire
l’utilizzazione del brano “Un’Avventura” (di cui è peraltro editore Universal) interpretato in
coro da tutti partecipanti al Festival e previsto dal direttore artistico come sigla del trasmissione
del Festival stesso, fatto confermato dalla testimonianza del teste Chiara BELLA 16, figlia di
Gianni Bella, direttore artistico del Festival, che venne personalmente chiamato dalla sig.
Veronese;
non ha trovato conferma testimoniale (poiché il teste, sig. Westley, non si è presentato, né è stato riconvocato poiché il G.I. ha, condivisibilmente, ritenuto sufficiente l’istruttoria funzionale alla prova
della complessiva condotta contestata) il fatto che la sig. Veronese abbia rifiutato la proposta
formulata dal noto arrangiatore e produttore discografico britannico, Geoff Westley, di curare
l’arrangiamento volto alla realizzazione di nuove registrazioni fonografiche dei brani del repertorio
Mogol/Battisti in funzione della promozione e rifioritura di detto repertorio; anche se la stessa sig.
Veronese ha confermato di averlo incontrato e che lo stesso le aveva accennato al progetto.
Va, altresì, sottolineato che per nessuno di questi episodi la convenuta, nel corso del suo interrogatorio,
ha invocato l’esercizio del diritto di tutelare la memoria della personalità artistica del marito rispetto ad
un ‘contesto’ o a modalità di utilizzazione dell’opera pregiudizievoli, ma ha semplicemente negato di
aver tenuto la condotta interdittiva contestata, che l’istruttoria ha, invece, confermato.
Neppure nelle difese è stato, del resto, invocato - a proposito di alcuno di questi episodi - un diritto di
diniego in funzione della tutela morale autorale avuto riguardo a contesti concreti e pregiudizi
oggettivamente configurabili: invero la difesa della convenuta si è limitata a rivendicare un diritto della
sig. Veronese ad opporsi, quale erede, anche solo per questione ‘di principio’ (cfr concl. pag. 19) a
sfruttamenti dei diritti patrimoniali e morali del marito che possano ledere la sua immagine e fama;
diritto, che invece, come detto, non sussiste come diritto ‘assoluto’, bensì come diritto di opporsi ad
ogni atto che possa risultare pregiudizievole dell’onore e della reputazione dell’autore defunto, in
quanto inducano il pubblico a formarsi un giudizio sulla personalità dell'autore sensibilmente diverso
da quelle che deriverebbe da una corretta presentazione della sua opera, proprio nella sussistenza di
questa condizione consistendo quel necessario bilanciamento tra interesse dell’autore e interesse
generale alla fruizione e alla diffusione dell’opera artistica.
14
“sul cap. 11: confermo le circostanze. Ricordo che la telefonata della sig.ra Veronese mi arrivò dopo la conferenza stampa con la
quale avevano annunciato che il 24.9.2011 in Piazza del Campidoglio si sarebbe tenuta la manifestazione organizzata da Roma Capitale
e dunque dal Comune di Roma per i cinquantenni della carriera di Mogol. La sig.ra Veronese disse che avrebbe impedito lo svolgimento
della manifestazione in quanto essa avrebbe coinvolto anche le musiche di Lucio Battisti. Risposi che eravamo nel pieno diritto di
procedere nei programmi che ci eravamo dati e la sig.ra Veronese ci disse che ci avrebbe ostacolato, richiamando il fatto che essa aveva
impedito in altri comuni analoghe manifestazioni. Mi è rimasto impresso il fatto che mi disse di aver impedito al sindaco del comune in
cui è sepolto il Battisti di affiggere manifesti che lo ricordassero.
15
cap. 11: “effettivamente contattai il Comune di Roma, non ricordo con chi parlai anche perché il mio interlocutore non si qualificò con
il suo nome, ma chiesi semplicemente se era vero che nel corso della manifestazione sarebbero stati diffusi tra il pubblico i testi delle
canzoni di Mogol perché il pubblico cantasse insieme agli interpreti. Nego di aver manifestato alcun dissenso all’utilizzazione del
repertorio Mogol/Battisti. Avrei voluto comunque essere stata preventivamente avvisata della manifestazione e delle sue modalità”.
16
cap. 4 di parte attrice: “all’epoca prestavo la mia attività quale assistente in favore di mio padre Gianni Bella che era il presidente
della giuria del Festival di Castocaro. Ricordo che ricevetti sul mio cellulare una telefonata della vedova Battisti – così si presentò – che
in tono perentorio disse che voleva parlare subito con Gianni Bella. Io passai il telefono a mio padre che era di fianco a me e ascoltai la
telefonata , nel senso che sentivo la voce della sig.ra Veronese che ad alto volume e con tono arrabbiato chiedeva perché mai fosse
utilizzata come sigla del festival la canzone “Un’avventura”. Mio padre rispose che non era questione di sua competenza e che doveva
rivolgersi alla RAI. A quel punto la sig.ra Veronese interruppe bruscamente la telefonata.
ADR: se non ricordo male tale brano era stato eseguito in coro dai concorrenti del festival e la telefonata della sig.ra Veronese avvenne
dopo tale esecuzione. Non abbiamo avuto poi nessuna altra notizia o informazione su tale questione”.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
n. 7494/2016
del 22/07/2016
14
ostacolare come emerso dalla testimonianza del sig.Repert.
Dino GASPERINI
che ha smentito
le
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
Pertanto la condotta tenuta dalla sig. Veronese con riguardo ai diversi episodi, descritta dell’attore e
confermata dall’istruttoria, non costituiva legittimo esercizio del diritto morale d’autore.
Nella misura in cui essa è stata fatta propria - e come tale rivendicata in causa – dalla società di
edizione per mezzo del suo rappresentante, pur non costituendo fonte di pregiudizio patrimoniale (che
invero in causa non è neppure stato allegato), assumerà rilievo infra per la valutazione complessiva
della fondatezza della censura che l’attore muove alla società AQZ in quanto inadempiente al contratto
di edizione e agli obblighi ad esso sottesi.
---
Le opere musicali e i fonogrammi sono da tempo oggetto di una particolare forma di utilizzazione da
parte delle imprese commerciali e culturali, che consiste sostanzialmente nel loro abbinamento con un
qualsiasi prodotto audiovisivo; detto abbinamento è chiamato “sincronizzazione” e si sostanzia in un
adattamento, dell’opera musicale e del fonogramma, strumentale alla loro riproduzione nella nuova e
diversa opera successivamente prodotta (opere cinematografiche, telefilm, spot pubblicitari).
L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale può richiedere modifiche della stessa tali da costituire
una vera e propria ‘elaborazione’, che dà origine ad un’opera nuova e diversa; inoltre l’abbinamento
con le immagini può interessare o compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale
perchè l’adattamento nell’opera così derivata – e questa stessa in sé - può essere incompatibile o in
contrasto con il significato o con il senso culturale ed artistico dell’opera musicale.
Poiché la sincronizzazione costituisce una modalità di utilizzazione ben più complessa di una semplice
riproduzione, e non è riconducibile alle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di ‘pubblica
esecuzione’ (gestita dalla Siae), nella pratica commerciale è gestita dall’Editore, al quale il diritto di
sincronizzazione viene normalmente ceduto unitamente a tutti i diritti di utilizzazione economica
dell’opera, e così è avvenuto anche nel caso di specie.
Quanto all’interferenza tra diritto di sincronizzazione e diritto morale d’autore, nel caso la
sincronizzazione riguardi uno spot pubblicitario, si osserva che dalla giurisprudenza formatasi sul
punto si possono trarre alcuni principi:
o non si può considerare di per sé lesivo del diritto morale l’uso in generale di un'opera a fini
commerciali, tanto più quando si tratti di opera destinata alla vendita17;
o l’impiego pubblicitario di brani celebri o classici non è, di per sé, lesivo della reputazione
dell’autore, dovendosi, invece, verificare l’eventuale lesione in concreto18, ovvero la
compatibilità, caso per caso, dell’opera con la sincronizzazione pubblicitaria, in relazione al
contesto, al prodotto ecc.;
o la lesione dovrà comunque sempre riguardare ‘l’opera’, che rappresenta l’elemento di
‘contatto’ giuridicamente rilevante tra l’autore e il pubblico: invero i diritti morali sono
diritti sull’opera tramite la quale l’autore costruisce il proprio prestigio pubblico, sicchè la
17
Trib. Milano 16 novembre 2000 in Aida 2001,790.
cfr. Cass. 3.3.2006 n.5388; Cass, 2.6.1998 n. 5338: “l’utilizzo di un’opera musicale quale colonna sonora di un filmato pubblicitario
non comporta necessariamente la lesione del diritto morale dell’autore dell’opera, ed, al contrario, la ricorrenza di un danno per
svilimento dell’opera va verificata in concreto, in considerazione dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti
(prodotto reclamizzato, contenuti, toni, tecniche di confezione, ecc.) e soprattutto del modo in cui l’opera musicale interagisce con il
contesto di tali elementi: non potendosi escludere che dall’inserimento nel filmato pubblicitario l’opera musicale non riceva uno
svilimento ma una valorizzazione dei suoi contenuti o che comunque l’utilizzo dell’opera resti confinato in una dimensione neutra, per
assenza di collegamenti idonei a ingenerare l’abbinamento significativo dell’opera con il prodotto pubblicizzato”.
18
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b) Quanto all’attività di sincronizzazione.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
n. 7494/2016
immediato non la Repert.
persona dell’autore
in quanto del
tale, 22/07/2016
bensì
L’esigere che il pregiudizio sia oggettivo e che l’evento illecito riguardi l’opera e non solo il
contesto, è criterio interpretativo con cui la giurisprudenza ha ritenuto di contemperare la tutela del
diritto morale con la libertà di pensiero.
Si tratta di criteri e principi leggibili nel caso che ha avuto ad oggetto i diritti invocati dagli eredi di
Mascagni, che avevano contestato l'utilizzazione non autorizzata di un brano di un'opera lirica
come colonna sonora di uno spot pubblicitario, ritenendola lesiva del diritto morale in quanto atto a
danno dell'opera pregiudizievole per l'onore e la reputazione dell'autore: il Tribunale 20, tuttavia, in
quel caso ha respinto la domanda, ritenendo, in primo luogo, che nessun atto a danno dell'opera
potesse ravvisarsi essendovi stata solo una utilizzazione parziale della stessa rispetto alla
formulazione originaria; in secondo luogo che il semplice fatto dell'utilizzazione pubblicitaria di un
brevissimo brano tratto da una composizione di Mascagni non fosse idoneo a modificare il giudizio
dei posteri sulla personalità artistica del compositore; così svincolando i concetti di onore e di
reputazione dall'opinione soggettiva del titolare del diritto morale per ancorarli unicamente alla
considerazione di cui gode l'autore nella società: “non può configurarsi alcuna offesa, trattandosi
di un filmato del tutto neutro che non si pone in contrasto con la legge o con i sentimenti e le
convinzioni del pubblico, di qualunque genere essi siano, onde la personalità artistica del maestro
Mascagni non può essere modificata nel giudizio dei posteri soltanto perché un brevissimo brano
tratto dalla sua composizione accompagna un messaggio pubblicitario”.
Neppure è stata ritenuta lesiva del prestigio e della reputazione dell'autore l'abbinamento per
sincronizzazione di un brano musicale ad alcune scene erotiche di un lungometraggio in relazione
al fatto che "non risultano alterazioni della registrazione e dell'opera originarie per effetto di tale
sincronizzazione, nonché tenuto conto del fatto che non v'era alcun pericolo di un'associazione, da
parte del pubblico, dell'autore musicale ai contenuti del lungometraggio, non essendo il brano
presentato quale musica da film originale, ed essendo, all'inverso, inequivoca la addebitabilità
della scelta alla produzione cinematografica" 21.
Ciò premesso in linea di principio, si tratta di valutare i singoli episodi contestati nel caso di specie ove
l’attore assume che gli eredi dell’autore Battisti si sarebbero opposti alla sincronizzazione di alcuni
brani del repertorio Battisti/Mogol: anzitutto sotto il profilo della prova del fatto; quindi sotto il profilo
della legittimità del diniego eventualmente espresso dalla sig. Veronese.
Mogol ha dedotto che la sig. Veronese sarebbe intervenuta negando l’autorizzazione alla
sincronizzazione di brani del marito defunto in tre casi:
1. rifiutando, nel 2007, la proposta di Universal Music Publishing Ricordi s.r.l. (socio della AQZ al
35%) di sincronizzazione di un brano del repertorio Mogol/Battisti, nell’interpretazione di Lucio
Battisti, in uno spot pubblicitario per la ‘FIAT’;
19
Tribunale di Milano 25 gennaio 93 in Aida 1993 pagina 634.
Tribunale di Milano 25 gennaio 93, cit.
21
Trib. Milano 10 giugno 2002 in Aida 2003,885
20
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
tutela morale ha ad oggetto
l’opera e la personalità del suo creatore in essa riflessa19;
il contesto in cui l’opera è presentata deve essere, dunque, tale da danneggiare la percezione
che il pubblico ha dell’opera stessa, e da produrre, conseguentemente, un danno al credito
di cui l’autore gode; se, al contrario, getta discredito sull’autore come individuo, ma non
sull’opera, non sarà azionabile alcuna tutela ex art.20 l.a.
2.
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
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non riscontrando, nel 2008, in alcun modo e, dunque, Repert.
costringendon.Music
Union s.r.l.del
(coeditore
Quanto al caso “Monte dei Paschi” e al caso “Barilla” si osserva che:
 la Teste Antonella ZAPPIETRO ha confermato le circostanze dedotte da parte attrice (il mancato
riscontro della società AQZ per mezzo della sig. Veronese alla richiesta di Music Union ndr)
ricordando: “Comunicammo a Monte dei Paschi la mancata autorizzazione alla sincronizzazione
del brano Insieme. Proposi alla Banca altri brani di autori diversi che riproponessero in qualche
modo il concetto di “insieme” sul quale evidentemente la banca intendeva costruire il suo
messaggio promozionale ma tali proposte non furono accettate dalla cliente”; la teste ha
confermato altresì che nel novembre 2009 lo stesso accadde quanto alla proposta Barilla, e che in
seguito “non furono più rivolte richieste formali scritte di utilizzazione di brani del repertorio
Mogol/Battisti. E’ possibile che alcuni contatti informali siano giunti ai nostri uffici ma noi
rispondevamo che il catalogo non era disponibile e le cose finivano lì.” ADR: “mi riferisco alle
richieste che pervenivano a Music Union quale coeditore di alcuni brani del repertorio
Mogol/Battisti” ADR: “posso confermare che era nota, nell’ambiente dei consulenti musicali che
lavoravano per le grandi agenzie pubblicitarie, l’indisponibilità del repertorio Mogol/Battisti per
usi pubblicitari. Personalmente avevo contatti diretti con tale soggetti e quindi posso confermare
tale diffusa conoscenza in tale ambiente”.
 le dichiarazioni della teste per certi aspetti confermano quelle della sig.Veronese che ha dichiarato
in proposito che “nel mese di settembre ho provveduto a contattare direttamente il Monte dei
Paschi ed ho parlato con il dott. Graziani il quale non sapeva nulla di tale iniziativa. Riferii allora
tale colloquio alla sig.ra Zappietro di Music Union la quale mi disse che la cosa era già chiusa.
Nel frattempo, dopo il mio colloquio con il dott. Graziani, avevo ricevuto una lettera di sollecito da
parte di Music Union….” ADR: “Acqua Azzurra non ha mai risposto per iscritto alle lettere di
Music Union ma io stessa come ho detto parlai con la Zappietro riferendole l’esito dei miei
autonomi contatti diretti con Monte dei Paschi”.
 ha smentito di aver parlato con la sig. Veronese il teste Paolo GRAZIANI ( di parte convenuta) che
ha riferito “Faccio presente che all’epoca indicata non ero direttore del servizio pubblicità della
Banca... Non ricordo di aver avuto alcun colloquio telefonico con la sig.ra Veronese. Posso dire
però che effettivamente a tale epoca fu studiata e analizzata una campagna pubblicitaria che
prevedeva l’utilizzazione del brano “Insieme”. Ricordo che essa era una delle proposte che venne
dall’agenzia pubblicitaria cui l’istituto si rivolgeva. L’idea fu considerata tra quelle possibili ma
successivamente la scelta cadde su ipotesi diverse …ADR: non so se nella fase di presentazione
delle proposte pubblicitarie sia stato avviato da Montepaschi nei confronti dell’editore musicale
qualche contatto al fine di utilizzare il brano “Insieme”;
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del brano “Insieme” con la società AQZ ) a rifiutare la proposta di sincronizzazione del brano per
uno spot pubblicitario di ‘Monte dei Paschi di Siena’;
3. rifiutando, nel febbraio 2009, la sincronizzazione del medesimo brano “Insieme” in uno spot
pubblicitario per ‘Barilla’;
4. diffidando la Universal Music Publishing Ricordi dal negoziare qualsivoglia licenza di
sincronizzazione di qualsiasi brano del repertorio poiché ad essa – quale coeditore di alcune
importanti opere del repertorio - nel 2009 era stata proposto di sincronizzare il brano “Il paradiso
della vita” in una scena di un’opera cinematografica prodotta in Inghilterra.
analoga a quella con Monte dei Paschi. Contattai direttamente la Barilla e dopo vari tentativi
parlai con la persona che sembrava interessata la quale mi riferì che non ne sapevano niente. Ho
iniziato a contattare Barilla partendo dalle indicazioni presenti sulle confezioni dei prodotti e poi
mi passarono da un ufficio all’altro”. ADR: “effettivamente non risposi per iscritto alle
sollecitazioni di Universal. Ritenni che la questione si fosse esaurita perché mi avevano riferito che
non vi era più l’interesse di Barilla”... “posso dire che dal 2009 in avanti non ho ricevuto richieste
del genere”;
 il Teste Giampietro QUIRICONI (di parte attrice) ha riferito di essere stato contattato “dalla
dott.ssa Antonella Zappietro di Music Union per avere un parere circa il fatto che Acqua Azzurra
non rispondeva alle richieste di autorizzazione alla sincronizzazione del brano “Insieme” richiesto
da una società, o Monte dei Paschi o Barilla…Espressi la mia opinione quale difensore della Music
Union che fu poi, con il mio consenso, trasfusa nella comunicazione di cui al doc. 4 che mi viene
esibito. Successivamente Universal venne a conoscenza di tale situazione e il suo amministratore
scrisse alcune lettere di contestazione, che vedo riportate nel doc. 11 che mi viene esibito. Quindi mi
fu conferito l’incarico di rappresentare Universal nell’assemblea del 30.4.2010 e di contestare
anche in tale sede i fatti in questione, così come rilevabile dal doc. 12 che mi viene esibito”. Il teste
ha confermato la testimonianza della sig. ZAPPIETRO anche in relazione al caso “Barilla” : “Di
tale vicenda ha avuto conoscenza dalla dott.ssa Zappietro che mi riferì di avere richiesto ad Acqua
Azzurra il consenso per l’utilizzazione del brano in questione per uno spot di Barilla, ma che non
aveva avuto risposta. Di tale vicenda, sempre su incarico di Universal, procedetti a contestazioni
nel corso dell’assemblea del 30.4.2010”; ADR: “non ci fu un esplicito rifiuto da parte di Acqua
Azzurra alle richieste di Music Union ma alle stesse non fu mai data risposta, per quello che a me
consta. Music Union ritenne di non poter procedere alla concessione del brano in favore di tali
richiedenti per evitare controversie con il coeditore Acqua Azzurra. La sig.ra Zappietro mi disse
che Barilla aveva poi deciso di scegliere un altro brano per il suo spot, essendosi stancata- come mi
riferì la dott.ssa Zappietro – di aspettare”.
La documentazione prodotta conferma la ricostruzione dei fatti che risulta dalle testimonianze raccolte:
- con e-mail del 28 luglio 2008 proveniente da Banca Monte dei Paschi e diretta alla sig. Zappietro,
con la quale la banca confermava la richiesta di quotazione dei diritti editoriali del brano ‘Insieme’
segnalando che era in via di definizione con il dr. Massimiliano Pani e con le edizioni musicali
GSU s.a. l’accordo relativo ai diritti di sincronizzazione di un nuovo master del brano ‘Insieme’ e
dei diritti dell'interprete Mina che lo avrebbe cantato espressamente, specificando che il brano
sarebbe stato utilizzato in accompagnamento degli spot o del backstage per tutto 2009 con
un'opzione per il rinnovo per il 2010 sui mezzi di diffusione televisivi radiofonici e sui siti Internet
(doc.2);
- il 6 agosto 2008 Music Union scriveva ad AQZ per mezzo della sig. Zappietro riferendo la richiesta
e illustrando la proposta di fee, pari a € 400.000 più Iva, riservando la possibilità di scendere a
circa 370/380.000 euro, e chiedendo riscontro (doc. 3);
- l'8 settembre 2008, nuovamente Music Union chiedeva di riscontrare il proprio fax del 6 agosto
(doc 4) ;
- il 9 settembre comunicava a Banca Monte dei Paschi che non era possibile licenziare il brano
insieme proponendo un brano diverso di cui era unica editrice (doc. 5);
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Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
Quanto alla vicenda Barilla la sig. Veronese ha affermato che “la vicenda si è svolta in maniera
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per informarla del fatto che, “non avendo ricevuto alcun cenno di riscontro e non potendo
considerare tale silenzio altro che un diniego” era costretta a informare la Banca Monte dei Paschi
dell'impossibilità di concedere tale licenza (doc.6);
il 30.11.2009 la sig. Zappietro per Music Union nuovamente scriveva a AQZ per illustrae la
proposta di sincronizzazione del brano “Insieme” proveniente, questa volta, da Barilla; ed anche in
questo caso con fax del 15.12.2009 sollecitava una risposta non avendo ricevuto alcun riscontro
(doc. 15 e16);
il 14.1.2010 la Universal, socia di AQZ chiedeva a quest’ultima chiarimenti “relativamente alla
mancata considerazione di un importante opportunità di utilizzazione della composizione
‘Insieme’, sottolineando la necessità di condividere informazioni e scelte aziendali di particolare
rilievo a garanzia del perseguimento di un comune interesse della società e dei singoli soci”, ed
aggiungeva : "Riteniamo che il ripetuto diniego espresso a fronte delle richieste di utilizzazione
delle composizioni del repertorio, se non supportato da motivazioni strategie condivise dai soci,
contrasta con l'interesse della società editoriale di valorizzare e ottimizzare lo sfruttamento del
proprio repertorio" ( doc. 10)
non ricevendo alcun riscontro, la Universal scriveva nuovamente alla società AQZ in data 22 marzo
2010 lamentando di non aver avuto riscontro alla propria lettera del 14 gennaio 2010 e chiedeva di
inserire all’o.d.g. dell’ Assemblea da convocarsi per l’approvazione del bilancio il tema dei
chiarimenti in punto e più in generale circa le strategie aziendali relativamente alle attività di
licecing (doc.11);
infine il 30 aprile 2010 si svolgeva l'Assemblea dei soci, ove la Presidente riferiva “di non essere a
conoscenza di importanti opportunità” e quindi richiedeva “un elenco specifico”; a fronte
dell’intervento dell’avv. Quiriconi che illustrava la vicenda della proposta di Monte dei Paschi e di
Barilla la vicenda la Presidente si limitava ad affermare che s riservava di approfondire e
rispondere
Pertanto deve ritenersi accertato che la Sig. Veronese abbia di fatto rifiutato di autorizzare la proposta
di sincronizzazione del Brano ‘Insieme’: invero anche se non si espresse esplicitamente, non
rispondendo mai esplicitamente alla sig. Zappietro, che mai neppure contattò per riscontrare le sue
missive, tenne un comportamento certamente inequivocabile e concludente nei termini predetti, come
la stessa Zappietro non mancò di cogliere, comunicando alla controparte la “mancata autorizzazione”
.
Quanto al caso “FIAT” e a quello della sincronizzazione del brano “Il Paradiso della vita” si osserva
che:
 il Teste Giancarlo LOSCIALE (Universal Music ) ha affermato: “agli inizi del 2008 ricevetti
telefonicamente da un’agenzia pubblicitaria la richiesta informale quanto alla disponibilità all’uso
di un brano interpretato da Lucio Battisti per una campagna pubblicitaria della Fiat. Al fine di
verificare la disponibilità degli aventi diritto in ordine a tale richiesta, mi rivolsi al direttore degli
affari legali il quale in mia presenza telefonò alla sig.ra Veronese per verificare la disponibilità
della stessa a tale ipotesi di sincronizzazione. Il giorno successivo arrivò un fax sottoscritto dalla
sig.ra Veronese quale rappresentante di Acqua Azzurra s.r.l. che diffidava Universal in tutte le sue
pagina
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Repert.
n.nuovamente
7494/2016
delazzurra
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e il 22 settembre 2008, non avendo ricevuto alcun riscontro,
scriveva
ad AQZ
e per conto degli eredi Battisti.” Il fatto è documentato dall’attore sub doc. 22; il teste ha poi
proseguito affermando: “la persona che mi contattò era Stefano Tucciarelli, il quale operava quale
intermediario per consulenza musicale in favore delle agenzie pubblicitarie. Credo che la proposta
venisse dalla stessa Fiat, in quanto in quell’epoca l’azienda caratterizzava la sua comunicazione
pubblicitaria sulla musica di artisti italiani di riferimento. In effetti successivamente trattammo la
concessione per uno spot Fiat di un brano di Rino Gaetano”.
Tale testimonianza smentisce quanto affermato dalla sig. Veronese che in proposito ha dichiarato di
aver contattato “Fiat direttamente per avere ulteriori elementi, come faccio sempre, ma mi risposero
che non ne sapevano nulla. Avevo chiesto anche ad Universal maggiori informazioni ma mi
risposero che la cosa era caduta”, dichiarazione che, peraltro non ha trovato conferma neppure da
parte del teste citato dalla convenuta (Teste Simone MIGLIARINO) che ha dichiarato “nella mia
qualità di responsabile della comunicazione del gruppo FIAT non mi occupo dell’aspetto
pubblicitario o marketing del gruppo. Non ho mai parlato con la sig.ra Veronese e nulla sapevo di
tale ipotesi di campagna pubblicitaria in quanto non era di mia competenza”;
 il teste LOSCIALE ha confermato altresì che “alla fine del 2008 attraverso la nostra consociata
inglese ricevemmo la richiesta di utilizzare il brano “Il Paradiso della Vita” in versione inglese per
un film prodotto in Inghilterra. Provvedemmo ad inoltrare i termini di licenza per raccogliere
l’adesione degli aventi diritto. Ricevemmo subito la risposta favorevole dell’editore CAM,
subordinata all’assenso di Mogol e degli eredi Battisti, poi l’approvazione da parte di Mogol, ma
nessuna comunicazione ci pervenne dagli eredi Battisti. Provvedemmo a sollecitare gli eredi Battisti
presso lo studio Bignami che era il soggetto di riferimento per tale tipo di autorizzazioni ma senza
ricevere alcuna risposta. Inoltrammo un ulteriore sollecito nel quale facevamo presente che se non
avessimo avuto risposta entro le 48 ore seguenti la richiesta sarebbe decaduta, avendo il produttore
avvisato della necessità di avere una risposta tempestiva in relazione ai tempi di produzione.
Nessuna risposta arrivò e quindi l’affare fu perso….ADR: “ se non ricordo male, aveva come titolo
provvisorio The Boat That Rocked e confermo che la richiesta era accompagnata dalla descrizione
della scena alla quale il brano doveva essere sincronizzato. Non ricordo il contenuto di tale scena,
ma ricordo invece che il coeditore CAM nel suo assenso fece esplicito riferimento alla complessiva
compatibilità della richiesta anche in relazione alla descrizione del contesto dell’utilizzo stesso”.
L’istruttoria ha, dunque, confermato che le proposte di sincronizzazione non poterono essere realizzate
per l’“ostruzionismo” o per il rifiuto espresso (nel caso FIAT) della sig. Veronese, che nel corso
dell’interrogatorio pur negando di aver tenuto un siffatto atteggiamento, ha confermato il fatto di non
aver mai risposto a Music Union, né a Universal Music. E poiché tale risposta era necessaria - stante la
titolarità in capo a AQZ dei diritti di utilizzazione – la sua mancanza ha impedito addirittura che si
trattasse prima ancora che si concludesse alcun accordo commerciale con i predetti Brand.
Peraltro è importante sottolineare che nelle difese svolte in giudizio in proposito ha rivendicato in
effetti la legittimità del “rifiuto” opposto quale erede, osservando (cfr pag. 18 e 19 concl.) che “Lucio
Battisti ha detestato in vita qualsiasi forma di sfruttamento mercantile legata alla sua opera… per
questa ragione non ha mai consentito che un brano da lui composto e interpretato fosse utilizzato da
chiunque per una campagna pubblicitaria. È assolutamente lecito, quindi, che GLV (Grazia Letizia
Veronese ndr) quale erede di Lucio Battisti ne tuteli i diritti incluso il diritto a non veder lesa l’identità
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
denominazioni a prendere qualunque iniziativa in relazione
al repertorio
Acqua Azzurradel
e in 22/07/2016
nome
quale è compreso il diritto non vedere la persona di Lucio Battisti coinvolta in sfruttamenti che non si
condividono, anche se solo per principio, e quindi il diritto di non vedere accostata per fini pubblicitari
un’opera musicale composta e interpretata da Lucio battisti a qualsiasi marchio e prodotto;
indipendentemente dal rivestire il concorrente ruolo di amministratore di AQZ”; ed ha aggiunto che
“Battisti come interprete delle opere musicali da lui create è titolare tutta una serie di diritti che gli
riconosce la legge speciale (art. 80 ss. l.a.),incluso il diritto esclusivo di autorizzare l’utilizzazione
della propria opera della propria prestazione artistica a fini pubblicitari, diritti che alla sua morte si
sono trasferiti i suoi eredi; sicché GLV è pienamente legittimata di esercitare tutti i diritti che la legge
speciale riconosce a Battisti sia come autore sia come interprete”.
La difesa testè riferita è, tuttavia, infondata, come risulta dalle considerazioni effettuate poco sopra a
proposito, non solo dei limiti entro cui si trasferisce agli eredi il diritto di esercitare la tutela morale
d’autore, ma, altresì, dei presupposti e confini entro cui siffatta tutela può essere riconosciuta, tanto più
con riguardo ad opere che per loro natura erano destinate ad un uso commerciale che lo stesso Battisti
avviò cedendo in esclusiva i diritti di utilizzazione economica a diverse società di edizione, tra cui AQZ.
Perciò il rifiuto “di principio” e aprioristico rivendicato dalla convenuta è di per sè illegittimo, perché
“l’utilizzo di un’opera musicale quale colonna sonora di un filmato pubblicitario non comporta
necessariamente la lesione del diritto morale dell’autore dell’opera, ed, al contrario, la ricorrenza di
un danno per svilimento dell’opera va verificata in concreto, in considerazione dei più vari elementi del
filmato di volta in volta all’uopo rilevanti (prodotto reclamizzato, contenuti, toni, tecniche di
confezione, ecc.) e soprattutto del modo in cui l’opera musicale interagisce con il contesto di tali
elementi: non potendosi escludere che dall’inserimento nel filmato pubblicitario l’opera musicale non
riceva uno svilimento ma una valorizzazione dei suoi contenuti”22.
Se, quindi, il rifiuto della sig. Veronese, quale erede, deve ritenersi sia stato illegittimo in assenza di
qualunque valutazione in concreto delle modalità e del contesto della sincronizzazione proposta, la
responsabilità di tali perdute occasioni di sfruttamento economico dell’opera ricade unicamente sulla
società e dovrà essere valutata quale inadempimento contrattuale come allegato dall’attore alla luce
della specifica disciplina negoziale del contratto di Edizione, anche per gli eventuali connessi pregiudizi
patrimonaili.
--c) La proposta di Poste Italiane di dedicare un francobollo dell’anno 2009 ad un brano rappresentativo
del repertorio.
Sul tema non è stato escusso alcun teste. La sig. Veronose, nel corso dell’interrogatorio formale ha,
però, dichiarato: “mi aveva chiamata il compositore maestro Migliacci il quale mi disse che un suo
amico stava preparando dei francobolli per Poste Italiane sugli artisti del mondo della canzone e che
aveva intenzione di inserire tra di essi anche l’immagine di Lucio Battisti. Presi contatto con tale
persona e mi disse che avevano intenzione di inserire tra gli interpreti anche Battisti e che avevano in
alternativa la possibilità di inserire, invece, Bocelli. Mi chiese se potevo mandargli una foto. Io chiesi
se era obbligatorio e lui mi rispose di no, perché era un omaggio ed allora io dissi che ci avrei
pensato. Qualche giorno dopo richiamai ma mi dissero che avevano proseguito l’iniziativa inserendo
Bocelli”.
Anche solo per come lo descrive la sig. Veronese si tratta di un fatto che appare assai significativo della
“ritrosia” a tutto campo che caratterizzava la sua condotta con riguardo al tema della promozione e
22
Cass. 2.6.1998 cit.
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Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. en.culturale
7494/2016
del 22/07/2016
personale di Lucio Battisti intesa come patrimonio etico professionale
dell’interessato,
nel
ritenere provato che la stessa intendesse rifiutare questa forma di omaggio, ma certo è chiaro che la
stessa non ne fu compiaciuta e che non intese assecondarla.
Poiché l’accettazione della proposta avrebbe costituito una modalità come tante altre di celebrare,
promuovere e diffondere la conoscenza dell’opera del Battisti (e quindi di quella di Mogol quanto al
repertorio di cui AQZ era amministratrice), deve ritenersi che anche in tal caso il ruolo di ‘erede’ della
sig. Veronese abbia impropriamente condizionato quello di ‘gestore’ della Società di edizione, finendo
per ostacolare, invece che promuovere, iniziative che non avevano alcuna potenziale effetto lesivo del
diritto morale ed, invece, un notevole potenziale di promozione e diffusione dell’opera e del suo autore,
in sintonia con lo scopo e il contenuto delle obbligazioni scaturenti dal contratto di edizione.
Sicchè anche questo episodio - pur non essendo foriero di danni patrimoniali - assume rilievo per la
valutazione complessiva della fondatezza della censura che l’attore muove alla società AQZ in quanto
inadempiente al contratto di edizione e agli obblighi ad esso sottesi.
--d) Gli ostacoli posti alla Sony Music Entertainment Italy s.p.a. nella pubblicazione di CD e DVD
Secondo l’attore la sig. Veronese, tra il 2004 e il 2007, avrebbe ostacolato la casa discografica Sony
Music Entertainment Italy s.p.a. – quale proprietaria delle registrazioni effettuate da Battisti in veste di
‘esecutore’ – nella pubblicazione di cofanetti contenenti “The best of Mogol Battisti” sotto forma di
CD e DVD.
In proposito il teste Alfredo CLARIZIA ha confermato sia l’opposizione della sig. Veronese
“all’imminente pubblicazione di una collana di tre cofanetti dedicati alle opere di Battisti/Mogol”, sia
il fatto che la possibilità di ulteriore sfruttamento di questo importante repertorio era ed è condizionato
dall’atteggiamento di contestazione che la stessa assume; il teste ha dichiarato: “Tali pubblicazioni
furono comunque eseguite con il titolo Le avventure di Mogol e Battisti 1 e 2, cofanetti tuttora in
commercio. …le motivazioni che la sig.ra Veronese adduceva a sostegno della sua opposizione erano
le più varie ed anche per me non facilmente comprensibili quanto alla loro effettiva pertinenza al caso
concreto… ebbi la sensazione che essa avesse un’avversione generale alla ripubblicazione di tali
opere e i nostri tentativi di ottenere una collaborazione non sono mai giunti a buon fine.
ADR: Sony ha deciso di pubblicare i tre cofanetti in questione nonostante le contestazioni della sig.ra
Veronese. Devo dire però che le possibilità di ulteriore sfruttamento di tale importante repertorio sono
di fatto condizionate da tale atteggiamento, nel senso che si potrebbero immaginare ulteriori iniziative
che, tuttavia, vengono da Sony accantonate per evitare possibile contenziosi(…)”
Invero dopo la pubblicazione Edizioni Acqua Azzurra promosse una causa all’esito della quale “Sony
fu condannata per la mancata autorizzazione alla riproduzione dei testi delle opere nei libretti che
accompagnavano i cd (…) era ed è tuttora prassi comune ed accettata che tale pubblicazione avvenga
in unione al cd anche in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare dei diritti editoriali.
Posso dire che almeno dal 1995 - epoca in cui io opero in questo campo – prima BMG e poi Sony non
hanno mai subito iniziative del genere da parte dei titolari dei diritti editoriali sulle opere”.
Il teste ha peraltro affermato che “qualche ulteriore pubblicazione di brani del repertorio
Mogol/Battisti è stata eseguita da Sony anche successivamente alla pubblicazione dei tre cofanetti.
…però tali prodotti sono stati immessi sul mercato in una veste oggettivamente poco appetibile, in
quanto nel settore si è ormai consolidata la prassi di ripubblicare brani già noti e famosi
rinnovandone la veste, i contenuti, la presentazione, arricchendo la confezione di ulteriori contenuti
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Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
n. 7494/2016
del 22/07/2016
persino della celebrazione dell’opera del marito: la rispostaRepert.
della convenuta,
invero, non consente
di
per ciò che attiene al repertorio in questione per i motivi che ho già detto”.
Sul punto è stata sentita anche la teste Maria BRINDISI, coinvolta nel progetto dei tre cofanetti quale
coordinatrice: “Ricordo che una volta ricevetti una telefonata dalla sig.ra Veronese, la quale con toni
aggressivi mi manifestò la sua contrarietà a tale iniziativa. Non era possibile per me replicare perché
parlava solo lei e sosteneva che non avessimo i diritti per eseguire tale pubblicazione. La lasciai
parlare e alla fine la sig.ra Veronese chiuse la telefonata.”
Anche questo episodio – che di per sé non ha determinato danni patrimoniali poiché i cofanetti furono
comunque pubblicati - conferma l’atteggiamento che la sig. Veronese assumeva nei confronti di
qualsiasi iniziativa riguardasse l’opera del marito, le modalità con cui veniva espressa la sua
contrarietà, e in definitiva l’effetto disincentivante che detto atteggiamento finiva per avere rispetto ad
iniziative di promozione e diffusione del repertorio dei brani del marito che altri testi hanno riferito.
Peraltro non è contestato oltre che documentato che la sentenza di questo Tribunale ritenne di
affermare “la responsabilità della convenuta (Sony) per la sola (illecita) riproduzione del testo a
stampa”, ma non per la reinterpretazione dei brani ivi contenuti.
--e) Quanto alla diffida dal far menzione del nome di Battisti che Mogol avrebbe ricevuto dalla sig.
Veronese ogni qual volta aveva avuto sentore del proposito dello stesso di sfruttare le opere del
repertorio o anche di utilizzarle nell’ambito della scuola di formazione musicale da lui fondata (il
Centro Europeo di Toscolano), si osserva che si è trattato di contestazione così generica da non poter
ricevere verifica in istruttoria, e che, quindi, è rimasta priva di riscontro probatorio.
--Conclusioni.
Si può concludere, quindi, che attraverso l’istruttoria hanno trovato riscontro in fatto le contestazioni
dell’attore riguardanti, in generale, l’ostracismo opposto dalla sig. Veronese a qualsiasi utilizzo,
promozione celebrazione di brani del marito Battisti (cfr parag. d.3.ii, sub a. e d.) ed, in particolare, il
rifiuto delle proposte di sincronizzazione dei brani medesimi.
Siffatta condotta non può essere considerata legittimo esercizio del diritto morale d’autore nei termini
in cui esso spetta agli eredi, come sopra illustrato.
Sicchè resta del tutto impregiudicata la valutazione della legittimità della condotta della Società di
edizione musicale AQZ, che – per effetto della sovrapposizione dei ruoli rivestiti dalla sig. Veronese –
si è espressa, quanto al contrato di edizione in discorso, attraverso i comportamenti di ostracismo e di
rifiuto sopra considerati: l’appiattimento del ruolo gestorio su quello di titolare di dritti ereditari di
tutela morale, infatti, non ha permesso all’amministratore della società AQZ un vaglio obiettivo dei
confini entro cui l’esercizio del diritto dell’erede di inibire una certa attività di sfruttamento economico
o di utilizzazione delle opere musicali poteva considerarsi legittimo, né di modulare la sua condotta
orientandola esclusivamente all’obiettivo di non incorrere in inadempimento degli obblighi contrattuali
assunti dalla società per effetto del contratto di edizione in essere (con se stessa, quale erede di Battisti,
e con Mogol, quale coautore dei brani concessi in gestione).
Perciò deve essere, infine, valutata è la responsabilità della società AQZ alla luce del contratto di
edizione, senza che l’esercizio del diritto morale d’autore per come in concreto avvenuto da parte
dell’erede, sig. Veronese, possa avere alcuna efficacia scriminante o assorbente del profilo causale di
eventuali illeciti
--pagina
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n. di
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del 22/07/2016
quali audio, video, foto ed altri documenti. Sony ha, quindi,Repert.
evitato finora
sfruttare tali opportunità
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Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
1. La compromissione della commercializzazione delle edizioni a stampa del repertorio.
Afferma l’attore che, mentre il repertorio del c.d. primo periodo di collaborazione dei due artisti, in
quanto concernente opere edite da società già facenti capo al gruppo Ricordi e trasferite, poi, a
BMG Ricordi spa nel 1994 in coedizione con CAM, sarebbe stato regolarmente distribuito, quanto
al repertorio del c.d. secondo periodo, concernente opere edite da edizioni musicali Acqua Azzurra,
la sig. Veronese, tra il 1998 e il 1999, avrebbe chiesto a BMG Ricordi di interrompere la
realizzazione e commercializzazione delle edizioni a stampa comprendenti una pluralità di autori
oltre a Battisti, le quali sarebbero state inviate al macero; ed in seguito, avrebbe contrastato le
edizioni a stampa delle composizioni di Mogol/Battisti rimaste in commercio, che si sarebbero
esaurite nell’anno 2005, e sarebbero ormai divenute introvabili.
Il teste Giuseppe ANDRETTO ha confermato la circostanza, affermando di ricordare che “la sig.ra
Veronese pretese l’immediata macerazione di una raccolta di tutte le canzoni di Lucio Battisiti, che
effettivamente fu subito disposta” unitamente ad una “rieditazione delle altre raccolte previa
eliminazione delle canzoni di Lucio Battisti appartenenti al repertorio gestito da Acqua Azzurra
s.r.l. e Aquiloni, edizioni entrambi di riferimento per Lucio Battisti (…) La sig.ra Veronese
giustificò le sue richieste in quanto i brani del suo repertorio erano pubblicati in forma facilitata
per l’esecuzione (“formato Canzoniere” con sigle degli accordi apposti sulla parte letteraria) e
perché detti brani erano presentati insieme a quelli di altri autori. Io mi opposi a tali richieste,
invocando il contratto e le autorizzazione che ne derivavano. Tuttavia la questione fu gestita
dall’ufficio legale interno che arrivò alla conclusione di accettare tali richieste, decisione alla
quale io mi adeguai difendendo però quelle 12/13 canzoni di repertorio ex Ricordi sulle quali mi
impuntai e che furono effettivamente mantenute”.
La convenuta ha sostenuto che la pubblicazione a stampa del repertorio in discorso sarebbe stata in
seguito effettuata da parte di un’altra società (la Carish); in sede di interrogatorio formale la sig.
Veronese ha affermato che tale nuova edizione era effettivamente in programma dall’anno 2005 ma
che mai era stata pubblicata, essendo ancora in corso la correzione delle bozze; dal doc. n. 28 di
parte convenuta ( scrittura privata tra AQZ ‘affidante’ e Carish spa ‘affidatario’) si evince, infatti,
che “3.a l'affidatario offrirà alla affidante la propria consulenza per l'impostazione e la stampa
delle nuove edizioni nonché per l'individuazione delle edizioni per le quali risulterà opportuno
procedere alla ristampa” e che “3.b l'affidante provvederà ad emettere gli ordini di stampa che
definirà a propria discrezione e riceverà le fatture direttamente dagli stampatori provvedendo la
liquidazione delle stesse”, quindi che a fronte di un incarico di consulenza la ristampa delle opere
era riservata in via del tutto discrezionale ad AQZ. Peraltro anche una semplice ricerca su internet
delle pubblicazioni a stampa in questione permette di verificare che si tratta di edizioni molto
vecchio la più recente delle quali è del 1999.
--2. La revoca del mandato alla SIAE per la gestione dei diritti di utilizzazione on line.
Il fatto della revoca nel 2007 del mandato a SIAE per la gestione dei diritti di utilizzazione on line
è pacifico in causa e documentato (doc.1).
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D.4) Accertamento in fatto delle altre condotte contestate imputabili alla Società AQZ e non anche
personalmente alla sig. Veronese, quale erede.
dell’autore” dal mese di aprile 2007 sono stati bloccati su Internet tutti gli utilizzi a pagamento
delle opere del repertorio Mogol/Battisti amministrate da Edizioni Musicali Acqua Azzurra, e ciò in
quanto sia la società che gli eredi (con lettera inviata da Luca Battisti a Siae il 18.4.2007) avevano
preteso che la Siae comunicasse l’avvenuta revoca a tutti i licenziatari per gli utilizzi on line onde
chiarire che, da lì in avanti, ogni attività di streaming e di downloading sarebbe divenuto
illegittima.
Nella lettera inviata a Siae, invero, si legge: "Per quanto riguarda gli eredi battisti vale quanto
segue: innegabile il diritto di un compositore ad inibire l'utilizzo di una propria composizione
laddove ritenga che l'utilizzo non sia edificante per la composizione stessa e per il suo nuovo nome
conseguentemente legato all'utilizzo, ritengo che l'esercizio di questo diritto non possa essere
assoggettato a vincoli ovvero condizioni di alcun tipo”
Questa revoca ha effettivamente comportato la perdita di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento
dei diritti digitali, poiché nessuna formula di sfruttamento delle opere attraverso il web, alternativa
quella abbandonata, è stata adottata dalla società di edizione.
Sicché non può che convenirsi con l’attore che, in una situazione in cui il mercato discografico,
come noto, è destinato ad uno sviluppo - se non esclusivamente - per la maggior parte digitale, ciò
ha comportato che il repertorio Battisti/Mogol è rimasto totalmente improduttivo con riferimento ai
mercati legali a pagamento (come spotify e Itunes).
Senza alcun riscontro, peraltro, sono rimaste le difese sul punto della conventa, che non ha
rivendicato, in questo caso, l’esercizio di diritti morali (pur addotto in sede di revoca), ma ha
affermato (senza provarlo in alcun modo) che la decisione di revocare il mandato alla Siae
avrebbe fatto sì che AQZ abbia potuto recuperare somme di denaro precedentemente non riscosse
dalla Siae e individuato tutta una serie di soggetti che operavano su internet e che sistematicamente
avevano omesso di pagare i diritti alla Siae.
*
D.5) La responsabilità contrattuale dell’editore.
Tutti i fatti sopra accertati (rifiuto delle proposte di sincronizzazione dei brani; revoca del mandato Siae
per la gestione dei diritti di utilizzazione on line; compromissione della commercializzazione delle
edizioni a stampa del repertorio; ostacoli posti alla Sony Music Entertainment Italy s.p.a. nella
pubblicazione di CD e DVD; ostacoli e veti posti all’utilizzo e interpretazione dei brani del repertorio
da parte di altri artisti) vanno, dunque, valutati onde delibare sul contestato inadempimento del contrato
di edizione musicale da parte della società di edizione AQZ nei riguardi del co- autore Mogol, senza
che - come già si è precisato – parte convenuta possa invocare, a giustificazione della condotta, il
diniego derivante dall’esercizio da parte degli eredi Battisti del diritto di cui all’ art. 23 l.a., esercizio
che, in tutti i casi in cui è stato invocato, non è mai avvenuto in modo legittimo.
L’indebito appiattimento della società (per mezzo del suo amministratore) sul rifiuto illegittimo
dell’erede, se rende la condotta - in tesi - inadempiente imputabile esclusivamente alla società quale
controparte contrattuale, esclude che si possa ravvisare il concorso nel dedotto inadempimento della
sig. Veronese personalmente quale erede, salvi i diversi profili – come già detto qui non rilevanti – di
responsabilità dell’amministratore Veronese verso la società stessa e i suoi soci.
Secondo la prospettazione dell’attore, il contratto di edizione musicale di cui è causa prevederebbe
l’obbligo, in capo all’editore, di pubblicare e promuovere l’utilizzazione delle opere che ne sono
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Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
delil 22/07/2016
Ritenendo dette forme di sfruttamento “non edificanti per
la composizione
musicale e per
nome
oggetto allo scopo di massimizzare i profitti
spettanza.
In particolare spetterebbe all’Editore: riprodurre e consentire la riproduzione dell’opera musicale a
mezzo stampa e/o su supporti; porre in commercio e far porre in commercio le riproduzioni create;
sollecitare, valutare e consentire richieste di sincronizzazione (ossia l’unione dell’opera musicale con
immagini come di spot pubblicitari e opere cinematografiche); promuovere la notorietà dell’autore e
delle opere al fine di favorirne la diffusione, il successo e la moltiplicazione in tutte le possibili forme
di utilizzazione; ripartire tra gli autori i proventi; inviare periodicamente agli autori il rendiconto della
gestione.
La società di edizione convenuta sarebbe venuta meno agli obblighi predetti, omettendo del tutto la
promozione del repertorio cedutogli (tanto che l’Autore Mogol riceverebbe esclusivamente i proventi
derivanti dallo sfruttamento dei diritti amministrati dalla Siae, come dimostrerebbero gli stessi
rendiconti 2009-2012 inviati da AQZ per cui tali diritti ammontano a soli euro 269,51) con una
condotta di costante rifiuto di qualsiasi proposta di promozione, divulgazione, pubblicazione, utilizzo
delle opere ricevuta da terzi, che sarebbe stata assunta in violazione dell’art. 126 l.a. e del contratto di
edizione, alla luce di una interpretazione secondo buona fede degli obblighi che da esso derivano.
La società convenuta ha contestato che le condotte allegate da parte avversa possano costituire
violazione dell’art. 126 l.d.a., poiché:
- il richiamo a questa norma sarebbe inconferente in quanto dettato per il contratto di edizione per la
pubblicazione a stampa, cui non potrebbe essere assimilato il contratto di edizione musicale, in
quanto contratto atipico;
- in ogni caso l’Editore avrebbe adempiuto all’obbligo dettato dalla norma, ossia la pubblicazione
tramite riproduzione fonografica e messa in vendita delle opere;
- nessuna mala fede nell’esecuzione del contratto sarebbe ravvisabile nella condotta di AQZ.
Le diverse prospettazioni delle parti devono essere vagliate alla luce della natura del contratto di
edizione musicale e della disciplina ad esso applicabile nonché degli specifici accordi negoziali
conclusi.
A questo proposito va ricordato che solo dopo la prima rimessione della causa al Collegio per la
decisione, e solo nelle comparsa conclusionale, parte convenuta ha sollevato “eccezioni riguardo
all’effettivo contenuto ed ai correlativi obblighi tar le parti derivanti dai contratti di edizione a suo
tempo stipulati, addirittura menzionando parti testuali di detti documenti mai prodotti in causa”.
Pertanto, con ordinanza 11.6.2015 il Tribunale – salva “la dubbia correttezza di tali allegazioni…posto
che in ordine alla natura delle obbligazioni incombenti sull’editore, così come enunciate dall’attore sin
dal suo atto di citazione, nessuna eccezione era stata mai sollevata dalle convenute” – ha rimesso in
istruttoria la causa, per ordinare alla convenuta l’esibizione dei contratti di edizione intercorsi con parte
attrice, onde accertarne lo specifico contenuto, stante l’atipicità del contratto di edizione.
Premesso che la parzialità con cui parte convenuta avrebbe ottemperato (producendo 55 dei 75
contratti) non è rilevante ai sensi dell’art. 88 e 116 c.p.c. invocati dall’attore (che solo per questo reputa
il Tribunale dovrebbe riconoscere la fondatezza delle sue domande), poiché ciò che è stato prodotto è
un campione ampio e significativo delle pattuizioni cui l’attore si riferisce, si osserva che la
produzione in parola, avvenuta ex art. 210 c.p.c., attiene all’onere della prova dell’attore, che, invero,
aveva avanzato la richiesta di ordine di esibizione; in particolare attiene alla prova del fondamento
della domanda concernendo natura ed estensione delle obbligazioni dell’editore.
Essa, pertanto, va vagliata in questa prospettiva e non quale prova di eccezioni circa il concreto
atteggiarsi delle obbligazioni assunte nel caso specifico dall’editore, invero mai sollevate .
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deldi22/07/2016
a favore deiRepert.
coautori, n.
in ragione
delle quote
loro
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RG n. 77192/2012
Repert.
n. dal
7494/2016
del 22/07/2016
in questi termini ritenersi superata la perplessità
espressa
Tribunale all’atto
della
Sicchè può
remissione della causa in istruttoria, onde sottoporre la documentazione al contraddittorio delle parti,
circa i limiti di utilizzabilità delle allegazioni che la produzione in parola ha comportato la
La natura di bene immateriale dell’opera musicale implica che il suo godimento da parte del titolare
non avvenga in via diretta, ma attraverso il trasferimento dei relativi diritti di utilizzazione a terzi:
l’autore infatti dopo la ‘creazione’ ha interesse che la sua opera sia fatta oggetto di contrattazioni
economiche (es. cessione, licenza, vendita) funzionali alla divulgazione della stessa, anche in vista del
ritorno economico che costituisce il compenso ed incentivo della sua attività creativa.
Oggetto di negoziazione sono solo i diritti patrimoniali o diritti di utilizzazione economica di cui agli
articoli 12 -18 bis l.a.
Il contratto di edizione musicale è, quindi, quel contratto con cui l’autore di un’opera musicale cede
tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima ad un terzo, l’editore, in cambio di un
corrispettivo, che consiste, generalmente, in una quota dei proventi che deriveranno dalle utilizzazioni.
La legge d’autore contiene una disciplina specifica del contratto di edizione con riferimento alla
pubblicazione di opere dell’ingegno “per le stampe” (art.118), ed è, oramai, opinione consolidata in
dottrina e giurisprudenza che in questo ‘tipo’ di contratto non possa essere ricompreso il contratto di
edizione per opere musicali, poiché gli interessi che quest’ultimo persegue sono profondamente diversi
da quelli che la pubblicazione ‘per le stampe’ è idonea a soddisfare: il contratto di edizione
disciplinato agli artt. 118 l.a., invero, si caratterizza proprio per l’essenzialità della ‘pubblicazione per
le stampe’ che costiuisce il passaggio necessario per la comunicazione dell’opera al pubblico; il che
non avviene nel caso delle opere musicali, che possono dirsi effettivamente comunicate solo in caso di
una loro esecuzione.
La pubblicazione della musica stampata, infatti, non raggiunge direttamente il vero pubblico cui si
rivolge l’autore, cioè i consumatori finali, bensì raggiunge musicisti ed interpreti/esecutori, la cui
attività è, in effetti, ciò a cui mirano l’autore e l’editore poiché è attraverso essa che l’opera viene
valorizzata e diffusa nel pubblico: sia in modo effimero (esecuzioni pubbliche), sia in modo durevole
attraverso la fissazione (la registrazione) delle prestazioni; tanto che – come avviene anche nella specie
– l’obbligo formale di pubblicazione per le stampe, è limitato normalmente ad un numero di copie che,
con la sua modestia, dimostra la sua valenza non commerciale23
Quindi, per sua natura, l’interesse che porta le parti a concludere il contratto di edizione musicale non
si esaurisce nella pubblicazione, ma riguarda, in effetti la commercializzazione dell’opera, cioè la sua
distribuzione e diffusione, poiché è attraverso queste attività che l’opera può avere successo e vedere
moltiplicarsi il numero e le forme delle sue utilizzazioni.
In conclusione il contratto di edizione musicale va considerato un contratto atipico, regolato dai
principi generali del diritto (quindi dalle norme del Codice Civile sui contratti in generale) o misto
(cessione/mandato), in ragione del vero interesse economico che il contratto sottende: la cessione di
tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera, al fine - cui si indirizzano entrambi i contraenti - di
suo utilizzo mediato dagli interpreti ed esecutori, tramite: la pubblica esecuzione, la riproduzione
fonografica, la diffusione radiofonica, le sincronizzazione su colonne sonore di audiovisivi, lo
sfruttamento pubblicitario; tutte forme di utilizzazione economica che assumono in questo particolare
tipo di contratto, stante la natura dell’opera che ne è oggetto, un’importanza assai maggiore della
pubblicazione a stampa delle partiture (come è espressamente indicato anche nei contratti in questione
(cfr ad es. doc. 1 produzione convenuta, sub lett.C) .
23
Nella specie si tratta di n. 300 copie, cl. ‘C)’, secondo capoverso.
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D.5.a La natura del contratto di edizione musicale.
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Il ruolo che svolge l’editore è, quindi, quello della gestione Repert.
dei diritti d’autore
per lo sfruttamento
e
In ragione della cessione è l’editore che negozia con gli utilizzatori finali i diritti che ha acquistato e
che riceve da questi degli introiti (cd. altri diritti), che sono autonomi e diversi rispetto alle royalty che
la Siae, o le altre collecting society, periodicamente distribuiscono ai propri aderenti (cd. diritti Siae)
cui l’editore, depositando l’opera a stampa, dà generalmente mandato in esclusiva di gestire e
riscuotere i diritti di fonoriproduzione e di pubblica esecuzione (i diritti relativi all’attività di
intermediazione per l’esercizio dei diritti di riproduzione meccanica - c.d DRM - e di esecuzione
musicale - c.d DEM - nonché di quelli derivanti da radiodiffusione e comunicazione al pubblico via
satellite).
Quindi, a ben vedere, il vero compito dell’editore musicale (quello che è di sua pertinenza dopo il
conferimento del mandato alla Siae di riscuotere i diritti per certi tipi di utilizzazione) è proprio quello
della promozione dell’opera e della sua pubblicazione attraverso tutte le forme possibili di utilizzazione
economica, quali, certamente, le pubblicazione a stampa, le sincronizzazione su colonne sonore di
audiovisivi, lo sfruttamento pubblicitario.
E si comprende bene che è proprio l’obbligo di realizzare questa attività di commercializzazione che
giustifica, nell’economia del contratto, il correlato obbligo dell’autore di cedere “in esclusiva” “tutti” i
diritti di sfruttamento economico, ed il fatto che a tali correlati obblighi prestazionali siano collegati
rispettivamente il diritto di percepire le royalty di ‘quota editore’ e di percepire le royalty di ‘quota
autore’.
Pertanto si deve concludere che l’editore, cessionario dei diritti di utilizzazione economica dell’opera,
abbia un obbligo di prestare la sua opera in funzione della promozione e commercializzazione
dell’opera in tutte le possibili forme, in quanto esso deriva - anche quando ciò non sia esplicitamente
previsto nel contratto - proprio dal fatto che egli ha ottenuto una cessione esclusiva di ogni diritto di
utilizzazione economica a titolo oneroso, verso, un corrispettivo che, in quanto commisurato agli utili
conseguiti, è in effetti condizionato e commisurato al successo di diffusione dell’opera.
In altre parole la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale pone come
controprestazione primaria della cessione l’obbligo di pubblicazione dell’opera attraverso tutte le
possibili forme di divulgazione e promozione che ne costituiscano l’‘utilizzazione economica’.
Perciò il Tribunale reputa infondate le affermazioni della convenuta per cui “non esiste, non è neanche
astrattamente configurabile una obbligazione di fonte legale che imponga ad un editore di un’opera
musicale di fare ciò che Mogol a pagina 4 dell’atto di citazione addebita ad AQZ in termini di
inadempimento… e cioè… “promuovere la notorietà dell’autore e delle opere al fine di favorirne la
diffusione, il successo e la moltiplicazione in tutte le possibili forme di utilizzazione”.
E’ vero, infatti, che ̀ il contratto di edizione musicale è un negozio atipico, e che le obbligazioni poste a
carico dell’editore vanno ricercate dal giudice caso per caso, anche alla luce del contenuto di ogni
singolo contratto di edizione musicale; ma è, altresì, vero che la stipulazione di un contratto di edizione
musicale vale, ex se, ad obbligare l’editore a gestire i diritti d’autore per lo sfruttamento e la
divulgazione dell’opera, nell’interesse congiunto suo e dell’autore, poiché il suo vero compito, quale
‘pubblicatore’ dell’opera è - come detto - proprio quello della sua promozione, attraverso le diverse
forme possibili di utilizzazione economica, quali sono certamente, ad esempio, le pubblicazione a
stampa, le sincronizzazione su colonne sonore di audiovisivi, lo sfruttamento pubblicitario, previste
peraltro nei contratti in concreto stipulati dalle parti in causa.
Non si tratta - in questo si conviene con la convenuta - di “un’obbligazione di massimizzazione dei
profitti” che non necessariamente coincide con la massima promozione di un’opera, e che, semmai,
riguarda lo scopo di lucro proprio della “forma” di società di capitali del soggetto che ha assunto il
ruolo di editore (della cui violazione altri può, eventualmente, dolersi).
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la divulgazione dell’opera nell’interesse congiunto suo e dell’autore.
Né si tratta dell’ obbligo
terzi, perché, certo, la conservazione del valore del patrimonio editoriale necessita anche di una
selezione delle sue forme di sfruttamento.
Ma è un’ obbligazione, che, come tale, implica un comportamento coerente con lo scopo per cui è stata
assunta, e che, quindi, non può dirsi adempiuta in caso di rifiuto sistematico, costante, e pregiudiziale
di ogni forma di sfruttamento commerciale in quanto ritenuto – immotivatamente - lesivo del prestigio
dell’opera o della personalità del suo autore che in vita avrebbe “ detestato qualsiasi forma di
sfruttamento mercantile legata alla sua opera”. Invero, a fronte della avvenuta cessione ad un terzo di
ogni diritto di utilizzazione economica dell’opera, si tratta, persino, di un argomento paradossale, che
non ha alcun fondamento giuridico, e che nel contesto di questa lite può essere – infondatamente –
speso solo in ragione del fatto che la società di edizione ha, di fatto, assecondato una condotta di
illegittima opposizione ad “ogni forma di sfruttamento mercantile” dell’opera di Battisti in ragione
della singolare coincidenza della persona dell’amministratore della società di edizione e dell’erede di
Battisti.
Tanto più infondato, infine, se si considera che il mandato era stato conferito all’editore da due autori,
non solo da Battisti; cosicchè nel valutare le diverse proposte di sfruttamento economico in vista della
promozione dell’opera, l’editore avrebbe dovuto considerare anche il punto di vista dell’altro ed,
eventualmente, tentare di contemperare i diversi punti di vista onde garantire – pur sempre l’adempimento dell’obbligazione per come s’è sopra individuata.
--D.5.ii) Il contratto specifico
La lettura dei contratti in concreto conclusi inter partes e una loro interpretazione secondo buona fede
conducono a confermare quanto precede e a ritenere che la condotta di AQZ, quale si è manifestata
attraverso le condotte sopra descritte, sia stata (e sia) inadempiente agli obblighi assunti.
Da ogni esemplare degli stessi prodotto risulta che:
 “l’autore cede in esclusiva alla cessionaria per la durata totale della protezione riservata dalle
leggi vigenti in ciascun paese del mondo e alle condizioni appresso indicate, tutti i diritti esclusivi
di utilizzazione economica in ogni paese del mondo relativi all’opera musicale oggetto del
contratto” (art.1);
 “la cessionaria avrà diritto esclusivo di far: pubblicare l’opera; riprodurla a stampa, attraverso la
fonografia e con ogni altro procedimento di riproduzione; eseguirla o rappresentarla; diffonderla
con l’impiego di qualsiasi mezzo di diffusione a distanza; metterla in commercio…elencazione da
intendersi esemplificativa e non tassativa dovendo considerarsi ceduti in esclusiva tutti i diritti di
utilizzazione dell’opera spettante per legge nessuno escluso o eccettuato” (art. 2);
 per il diritto di pubblica esecuzione “…il mandato per l’esazione delle somme derivanti dallo
sfruttamento del diritto di pubblica esecuzione sarà affidato alla Siae” (lett.A) mentre per quello di
sfruttamento fonomeccanico “la cessionaria avrà la facoltà di conferire a terzi …il mandato a
incassare i proventi derivanti dallo sfruttamento fonomeccanico dell’opera (conferito alla Siae)
e/o quello di concedere licenze non esclusive..”( lett.B)
le parti hanno, inoltre, disciplinato la misura di tali diritti (in percentuale sulle somme derivanti
dalle specifiche utilizzazioni);
 l’autore espressamente concede alla cessionaria il diritto di distribuire gratuitamente le riproduzioni
in carta rinunciando a qualsiasi corrispettivo per le copie così alienate, “ciò perché l’effettivo
reddito dell’opera è costituito da quanto ricavabile non dalla vendita delle riproduzioni in carta
ma da quanto realizzabile in conseguenza dello sfruttamento fonomeccanico e della pubblica
esecuzione” (lett.C);
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di accettare qualsiasi proposta di Repert.
sfruttamenton.economico
venga avanzata
da
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n.film
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delforme
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E) è espressamente dedicata all’ “utilizzazione Repert.
dell’opera in
sonori e in altre
di
in proposito le parti stabiliscono che “la cessionaria potrà:
a) utilizzare direttamente e/o consentire a terzi di utilizzare l’opera completa o incompleta come
motivo principale, secondario ho musica di sottofondo di films o di qualsiasi spettacolo teatrale
radiofonico televisivo anche pubblicitario oggi altre forme di rappresentazione comprese quelle
pubblicitarie;
b) unire o fare unire da terzi in occasione degli sfruttamenti indicati alla parte musicale altro testo
o altri testi diversi da quelli originali”.
stabiliscono anche che “l’autore lascia all’insindacabile giudizio della cessionaria di trattare e
definire le condizioni per le utilizzazioni e i consensi di cui alle precedenti lettere A e B intendendo
ritenere l’operato approvato ora per allora”.
 alla lettera F), infine, è stabilito che “la cessionaria potrà a suo insindacabile giudizio consentire a
terzi gratuitamente o dietro corrispettivo l’utilizzazione del testo letterario di quello musicale
dell’opera in canzonieri riviste pubblicazioni giornalistiche raccolte cartoline pubblicitarie
eccetera…”
e al punto 7) che “ È riservata alla cessionaria la facoltà di svolgere nella misura, nel tempo e
nella forma che riterrà più opportuni a suo insindacabile giudizio, attività promozionale in favore
dell’opera e la pubblicità della stessa.
Parte convenuta enfatizza il fatto che il contratto preveda che la cessionaria “potrà” e non dovrà
compiere l’attività di cui alle lettere a) e b), e che gli autori abbiano lasciato “all’insindacabile giudizio
della cessionaria” le decisioni in proposito, oltre al fatto che “È riservata alla cessionaria la facoltà di
svolgere nella misura, nel tempo e nella forma che riterrà più opportuni a suo insindacabile giudizio,
attività promozionale in favore dell’opera e la pubblicità della stessa”; ciò per negare che la condotta
contestata ad AQZ sia qualificabile come inadempimento del contratto.
La lettura di parte convenuta del senso di queste pattuizione non è condivisa dal Tribunale.
L’interpretazione di buona fede del contratto deve tener conto della natura del contratto di edizione, del
sinallagma che lo caratterizza quale contratto atipico; un contratto misto, che condivide la causa della
cessione e quella del mandato.
Invero l'equilibrio contrattuale realizzato con il consenso negoziale, in ragione del quale il contratto
assume forza di legge tra le parti, si fonda su un governo di contrapposti interessi che rende il contratto
funzionale per entrambe le parti; tanto che i principi di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., impongono,
rispettivamente, di interpretare ed eseguire il contratto secondo buona fede, salvaguardando, cioè,
l’interesse che aveva condotto ciascuna parte a addivenire alla regolamentazione pattuita: “I princìpi di
correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366
e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del
bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di
adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia
necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al
giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò
sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere
l'abuso del diritto” ( Cass.n. 20106 del 18/09/2009);
Sicchè una condotta può risultare in effetti ‘abusiva del diritto’ “allorché il titolare di un diritto
soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del
dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della
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 la lettera
rappresentazione”;
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controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati Repert.
diversi ed ulteriori
rispetto a quelli
per i
Perciò, benchè si possa convenire sul fatto che in ragione del contratto di edizione – ed anche degli
specifici contratti oggetto di causa - l’editore, pur obbligato alla pubblicazione, divulgazione e
promozione dell’opera, non sia obbligato a prestare sempre il consenso o a negoziare tutte le proposte
di promozione che riceva, deve, tuttavia, ritenersi che la cessione in suo favore del ‘potere’ di gestire
in esclusiva e a suo insindacabile giudizio tutte le attività connesse al diritto di utilizzazione economica
del bene ceduto, non può tradursi nella pretesa insindacabile di rifiutare sistematicamente qualsiasi
proposta, poiché ciò costituirebbe un ‘abuso del diritto’ conferito, costituendone un esercizio non in
linea con il fine per il quale esso è stato attribuito.
Una condotta di esecuzione negoziale che si manifesti nei termini predetti risulta in palese
contraddizione con la funzione economico sociale stessa del contratto di edizione musicale e con il
fine prettamente commerciale perseguito dalle parti, fine evidenziato non solo dal fatto che la cessione
del diritto patrimoniale d’autore e il mandato di gestione di tutte le forme di utilizzazione ad esso
connesso, avvengono a titolo oneroso (oltretutto a fronte di un corrispettivo determinato non una
tantum ma su base proporzionale in ragione dell’utile futuro, e, quindi, commisurato al successo di
diffusione dell’opera stessa), ma altresì dalla natura di società a scopo di lucro dell’editore cessionario.
L’editore, dovendo eseguire il contratto secondo buona fede e quindi salvaguardano l’interesse che ha
indotto la controparte a stipularlo, dovrà esercitare il diritto concesso ogni volta che alla base della
proposta di utilizzazione ci sia l’interesse dell’autore alla conoscenza, alla divulgazione e alla
promozione dell’opera.
Risulta perciò palesemente contrario a buona fede pretendere di interpretare le pattuizioni su riferite
come attributive all’editore di un ‘mero arbitrio’ con riguardo a tutte le attività di sfruttamento
economico o anche solo di promozione e divulgazione dell’opera che non siano la sua mera
pubblicazione tramite riproduzione fonomeccanica.
Le quali pattuizioni, a ben vedere, pare debbano leggersi in una prospettiva diversa da quella che
pretende la convenuta, ovvero proprio come una tutela dell’editore, che, per la natura stessa
dell’attività imprenditoriale esercitata, è interessato, più dell’autore, al successo commerciale
dell’opera, ed ha interesse quindi a cautelarsi - proprio con le clausole in discorso - da possibili
ingerenze ed interferenze dell’autore, che intendesse impedire – immotivatamente (al di fuori, quindi,
di un legittimo esercizio del diritto morale) determinate forme di sfruttamento economico dell’opera
musicale.
Ed in effetti la lettura della convenuta risente di quel capovolgimento di prospettiva che in questa
controversia la coincidenza della persona che rappresenta l’ente editore e la persona dell’erede,
inevitabilmente determina: invero un potere ed una discrezionalità assegnata all’editore rispetto
all’autore, ha finito per tradursi in una tutela autorale assoluta, a prescindere dall’interesse della
società e a prescindere dall’interesse dell’altro co-autore.
Tanto che quel risultato che la convenuta invoca a dimostrazione dell’adempimento del contratto
(‘basti pensare le opere mogol/battisti hanno avuto attraverso milioni di copie di dischi vendute in
Italia e nel mondo nonché al successo di diffusione raggiunto dalle stesse praticamente ovunque
(radio, televisione, stampa e analoghi mezzi di diffusione a distanza’), alla luce dell’istruttoria
compiuta e dai documenti, finisce per sembrare frutto più del grande valore e pregio di queste opere, e
dell’interesse di taluni artisti, che insistono a riproporle nonostante il rischio di entrare in conflitto con
gli eredi Battisti e con la casa editrice AQZ, che non dell’attività di promozione di AQZ.
La stessa difesa di parte convenuta afferma, del resto, che “il contratto di edizione musicale si giustifica
con l’obbligazione dell’editore di dare all’opera musicale la più ampia possibile divulgazione.. che,
inizialmente, si traduceva nella riproduzione a stampa degli spartiti e delle partiture musicali e che,
dopo l’avvento delle nuove tecnologie (in particolare, del fonogramma), si è sempre più tradotta nella
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quali quei poteri o facoltà sono attribuiti” (Cass n. 10568 del 07/05/2013);
registrazione fonografica [rimasta,
primaria di un’opera]”: la logica di questo ragionamento di per sé conduce a concludere, da un lato,
che la ‘divulgazione più ampia possibile’ si realizza necessariamente anche attraverso una attiva
promozione pubblicitaria e commerciale; dall’altro, che, se può considerarsi ben più che tramontata
l’epoca degli spartiti, si è ormai, e da tempo, aperta un’epoca in cui la registrazione fonografica è solo
la ‘prima’ forma di pubblicazione, perchè l’opera musicale, soprattutto la canzone, si diffonde nel web,
attraverso gli spazi on line ove il pubblico può scaricare o ascoltare in streaming i brani; sicchè
rifiutare questo genere di divulgazione, come ha fatto AQZ, revocando il mandato alla Siae senza
provvedere altrimenti alla gestione dei diritti on line, costituisce una condotta non compatibile con
l’obbligo alla massima divulgazione che AQz stessa riconnette a questo genere di contratto, e che anzi
mina addirittura la possibilità di conservare la memoria e il valore di brani che le nuove generazioni
finiranno per non conoscere più.
*
In conclusione, in ragione della natura del contratto di edizione e delle obbligazioni che dallo stesso
discendono, obbligazioni che le specifiche pattuizioni contenute nei contratti che vincolavano le parti
nel caso di specie non sono idonee né ad escludere né a ridimensionare, va affermata la responsabilità
della società di edizione Acqua Azzurra nei confronti dell’attore per inadempimento ai contratti di
edizione in essere posto in essere mediante le condotte sopra accertate: rifiuto delle proposte di
sincronizzazione dei brani; revoca del mandato Siae per la gestione dei diritti di utilizzazione on line;
compromissione della commercializzazione delle edizioni a stampa del repertorio; ostacoli posti alla
Sony Music Entertainment Italy s.p.a. nella pubblicazione di CD e DVD; ostacoli e veti posti
all’utilizzo e interpretazione dei brani del repertorio da parte di altri artisti.
Detta responsabilità sussiste – come già si è precisato – per il fatto che la società di edizione non può
invocare, a giustificazione della propria condotta, il diniego derivante dall’esercizio da parte degli
eredi Battisti del diritto di cui all’ art. 23 l.a., poiché detto esercizio, in tutti i casi in cui è stato
invocato, non è avvenuto in modo legittimo.
L’indebito sistematico adeguamento della società (per mezzo del suo amministratore) alla volontà
degli eredi Battisti, rende, d’altronde, responsabile dell’inadempimento contrattuale e delle sue
conseguenze dannose, esclusivamente la società, unico soggetto titolare degli obblighi contrattuali
violati, ed, al contempo, impedisce si possa ravvisare alcun concorso nel dedotto inadempimento della
sig. Veronese, personalmente, quale erede.
*
D.6) Il danno
La condotta inadempiente come sopra delineata ha prodotto un danno diretto nel patrimonio dell’autore
Giulio Rapetti Mogol meritevole di essere risarcito, che dovrà essere valutato e determinato con
riguardo ai singoli e diversi aspetti in cui detta condotta si è manifestata, tenendo in considerazione
l’attitudine concreta di produrre profitti delle opere del repertorio Mogol/Battisti, in ragione della loro
capacità di penetrazione nel mercato, della loro indiscussa popolarità e del persistente interesse che
ancora suscitano, nonostante il comportamento abusivo ed ostruzionistico della società AQZ e della
sua amministratrice che le testimonianze raccolte hanno ben messo in evidenza24
D.6.1) Il danno economico prodotto per effetto del rifiuto delle proposte di sincronizzazione.
Detto danno dovrà essere, innanzitutto, calcolato tenendo conto del valore economico delle richieste di
utilizzo delle opere per finalità pubblicitarie ingiustificatamente rifiutate.
24
Si consideri la testimonianza di Giancarlo Losciale, dirigente di universal Music Publishing Ricordi, s.r.l.; di Gianni Morandi; della
sig. Zappietro; di Alfredo Clarizia, direttore dell’ufficio legale di Sony Music.
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nonostante internet, Repert.
quale forma
pubblicazione/diffusione
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delAQZ
22/07/2016
Come risulta dall’analisi delle risultanze probatorie sopra Repert.
effettuata, tra
2008 ed il 2009
ha
Con riguardo alla proposta Monte dei Paschi è documentato (cfr. doc. 3) che la Music Union
(coeditore), nel contattare AQZ per riferirle della stessa, aveva ritenuto congruo chiedere una fee di
euro 400.000,00 per il primo anno, riservando un margine di trattativa di 20/30.000,00 euro; per il
probabile rinnovo nell’anno successivo aveva, altresì, previsto l’applicazione - come da prassi - della
maggiorazione del 10% (prassi rispetto alla cui esistenza controparte non ha mosso alcuna
contestazione).
Ebbene, tenendo conto del fatto che detta determinazione del valore della licenza proveniva da un
soggetto (il coeditore dell’opera) esperto conoscitore del mercato, in applicazione di un criterio
presuntivo ed equitativo prudenziale, reputa il Tribunale che, la mancata autorizzazione in questo caso
della sincronizzazione abbia determinato un mancato guadagno per la società di euro 370.000,00 per il
primo anno e di 407.000,00 (370.000,00 + il 10%) per il secondo anno; quindi, un danno complessivo
di euro 777.000,00. Detto mancato guadagno si è tradotto in un danno per Mogol che va determinato
alla luce della disciplina dei contratti prodotti, i quali prevedono tutti (si veda in particolare il doc. 21
per il brano “Insieme”) che all’autore spettasse il 20% di quanto percepito dalla cessionaria previa
detrazione di una quota del 20% a titolo di forfettario rimborso spese (cfr cl. E) dei contratti).
Pertanto il danno subito da Mogol in questo caso è determinato in euro 124.320,00 [ 20% di
621.600,00 (somma così determinata: 777.000,00 – 155.400,00, pari al 20% di 777.000)].
--Con riguardo alla proposta Barilla è documentato (cfr. doc. 15) che la Music Union (coeditore) aveva
proposto una fee di euro 180.000,00 (in considerazione della minore durata del periodo di trasmissione
dello spot) riservando un margine di trattativa di 10/20.000,00 euro per il primo anno, e l’applicazione
- come da prassi- della maggiorazione del 10% per il probabile rinnovo nell’anno successivo.
Ebbene in applicazione del medesimo criterio presuntivo ed equitativo prudenziale, reputa il Tribunale
che in questo caso, la mancata autorizzazione in questo caso della sincronizzazione abbia determinato
un mancato guadagno per la società di di euro 160.000,00 per il primo anno e di 176.000,00 per il
secondo anno (160.000,00 + il 10%); tradottosi per Mogol, alla luce della disciplina negoziale sopra
richiamata, in euro 53.760,00 [20% di 268.800,00 (somma così determinata: 336.000,00 – 67.200,00 (
pari al 20% di 336.000)].
--Con riguardo alla proposta Fiat (non documenta) è presumibile che la richiesta della fee - considerata
la dimensione del gruppo commerciale e, quindi, l’ampiezza della diffusione del messaggio
pubblicitario e del conseguente ritorno di immagine - sarebbe stata dello stesso ordine di grandezza di
quella richiesta per Monte dei Paschi. Invero nel caso della sincronizzazione proposta per lo spot
Barilla l’ammontare offerto risultava assai inferiore perché la richiesta riguardava un’utilizzazione in
TV, radio, cinema, outdoor solo per 6 mesi nell’arco di ciascun anno.
Onde, in applicazione del medesimo criterio presuntivo ed equitativo prudenziale sopra illustrato,
reputa il Tribunale che la mancata autorizzazione della sincronizzazione di un brano del repertorio in
discorso nel caso della richiesta di Fiat abbia determinato un mancato guadagno per la società di euro
777.000,00, tradottosi in un danno per Mogol di euro 124.320,00.
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Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
ricevuto e, di fatto, rifiutato diverse richieste di concessioni di licenze di sincronizzazione in relazione
alle opere di cui è causa:
1. proposta di Fiat ( gennaio 2008, cfr doc. 22 e testimonianza Losciale);
2. proposta di Monte dei Paschi (luglio 2008, cfr doc.2 -12 e testimonianze Zappietro, Quiriconi,
Graziani);
3. proposta di Barilla (novembre 2009, cfr doc. 15, e testimonianze Zappietro, Quiriconi);
4. proposta per il film inglese “The boat that Rocked” (fine 2008, cfr testimonianza Losciale)
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert. n. 7494/2016 del 22/07/2016
---
Nel complesso quindi negli anni 2008-2009-2010 il danno subito da Mogol viene determinato in euro
426.720,00
--L’attore chiede che il danno determinato dall’ostracismo ingiustificato verso questa forma di
utilizzazione economica del repertorio, sia valutato non solo con riguardo a detti singoli episodi, bensì
tenendo conto del danno da perdita di chance che egli avrebbe subito a causa della totale inerzia
dell’editore al riguardo; danno per il quale invoca un criterio equitativo e presuntivo di liquidazione ex
art. 1226 c.c.
Il danno da “perdita di chance”, si traduce nel mancato guadagno dovuto alla “perdita di ulteriori
occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso”25.
Detto danno, quale lucro cessante, ex l’art. 2056, comma II c.c. va valutato dal giudice “con equo
apprezzamento delle circostanze del caso”, rammentando che la valutazione equitativa che la norma
rimette al giudice riguarda solo il quantum del danno, non già l’an debeatur, che, invece, deve sempre
essere provato dal danneggiato, anche se solo per presunzioni: “l'accoglimento della domanda di
risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata
probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.”26
Sicchè, venendo al caso di specie, quanto all’ an di ulteriori occasioni di guadagno perdute in termini di
offerte di sincronizzazione di brani del repertorio Mogol/Battisti, si osserva che:
- la capacità di penetrazione nel mercato delle opere del repertorio Mogol/Battistti,
- la loro indiscussa popolarità,
- il persistente interesse che ancora suscitano negli artisti e nel pubblico,
- il dato storico concreto che, nel giro di due anni (2008/2009), AQZ avesse ricevuto quattro proposte
di sincronizzazione,
- il fatto notorio che la sincronizzazione in spot pubblicitari di brani famosi e amati dal pubblico
costituisce una prassi assai diffusa nella pubblicità commerciale,
sono circostanze che, nel loro insieme, fanno senz’altro ritenere ragionevole, in via presuntiva, che un
atteggiamento diverso dell’editore, teso, cioè, quantomeno a non a scoraggiare a priori detta forma di
utilizzazione dell’opera, avrebbe consentito ad AQZ di ricevere almeno una proposta di
sincronizzazione all’anno nel periodo rilevante in causa.
Detto periodo è determinato dall’attore nell’intervallo di tempo che va dal 2002 (in considerazione del
termine decennale di prescrizione decorrente a ritroso dalla data di introduzione del giudizio, ovvero
dal 30.10 2012) al 2015 (cfr pag. 61 concl.).
Tuttavia, considerato che l’atto introduttivo è stato notificato alla fine del 2012 e che per gli anni 2008,
2009 e 2010 il danno è stato individuato e liquidato in relazione a specifiche occasioni di guadagno
perdute, si reputa congruo considerare come perduta - presuntivamente - una chance di guadagno per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (tot.10 anni).
25
cfr Cass. 1632/2000; Cass. 12960/2011.
Cass. 15385/2011
26
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Con riguardo alla proposta di sincronizzazione del brano “Il paradiso della vita” nel film Inglese
“The boat that Rocked”, in mancanza di riferimenti a specifiche richieste od offerte, si deve presumere
che il mancato guadagno in un caso siffatto (che implica la possibilità di utilizzare perennemente il
brano sincronizzato nel film) non potesse essere inferiore a quello ricavabile da una sincronizzazione
biennale di un brano per uno spot di Fiat o di Monte dei Paschi; quindi appare congruo anche in questo
caso ritenere che il danno subito da Mogol in termini di mancato guadagno sia stato pari ad euro
124.320,00.
osserva che per ciascuna sincronizzazione perduta appare congruo liquidare un danno pari alla media
tra il valore massimo e minimo e del danno determinato con riguardo a specifiche offerte respinte,
dunque pari ad euro 89.040,00 (124.320 + 53760 =177.560: 2= 89.040), somma che contempla
l’incremento del corrispettivo normalmente dovuto per la proroga di un anno della licenza.
Moltiplicando detta somma per 10 anni, si ottiene dunque - in via equitativo/presuntiva – la
liquidazione del danno da perdita di chance, pari ad euro 890.400,00.
In definitiva, quindi il danno subito da Mogol per la mancata autorizzazione all’utilizzo dei brani del
repertorio per attività di sincronizzazione, è liquidato, all’attualità, in euro 1.317.120,00.
*
D.6.2. Il danno derivante dal comportamento omissivo dell’editore successivo all’interruzione della
pubblicazione a stampa e del comportamento ostativo nei confronti delle più diverse iniziative di
promozione del repertorio
Come è risultato provato in causa AQZ titolare del repertorio delle opere del c.d. secondo periodo tra il
1998 e il 1999, ha chiesto a BMG Ricordi di interrompere la realizzazione e commercializzazione delle
edizioni a stampa dei testi e degli spartiti delle opere Mogol/Battisti .
In seguito (tra il 2004 e il 2012) ha ostacolato la casa discografica Sony rispetto alla pubblicazione di
cofanetti contenenti “The Best of Mogol Battisti”; impedito pubbliche esecuzioni dei brani del
repertorio, sia in occasione di concerti che in occasione di Festival Canori di grandissima fama e molto
seguiti dal pubblico (Sanremo e Castrocaro), o di programmi televisivi che hanno notoriamente
riscosso grande successo di audience per la notorietà dei conduttori (‘Pupo’ e Morandi), con ciò
compromettendo certamente la promozione dei brani e soprattutto la moltiplicazione delle occasioni
della loro pubblica esecuzione, legata - com’è ovvio - al fatto che detti brani siano rilanciati,
conosciuti, apprezzati, anche e soprattutto da un pubblico giovane, che è il maggior fruitore per natura
di questo tipo di musica.
E’ logico presumere che il complesso di tali condotte abbia sensibilmente ridotto la possibilità di
guadagno dell’attore legata ai ‘diritti Siae’27, ovvero di quei diritti che deve corrispondere ciascun
esecutore o utilizzatore che proponga al pubblico un brano depositato.
In tal caso non può che farsi ricorso da una liquidazione in via equitativa, che tenga conto – come
suggerisce l’attore – di una base di calcolo fornita anche dalla convenuta, la quale ha, invero,
affermato che Mogol percepisce (almeno) € 700.000,00 l’anno per lo sfruttamento dei c.d. diritti Siae
(sia per il repertorio Battisti/Mogol, sia per altri brani del cui testo è autore).
Partendo da detta ‘base’ incontestata, reputa il Tribunale che il mancato guadagno subito da Mogol per
effetto della condotta predetta possa essere congruamente stimato in un importo pari al 30% dei diritti
Siae percepiti, però, per i soli brani del repertorio Mogol/Battisti.
E poiché, in effetti, i brani di detto repertorio sono assai famosi e conosciuti, pare ragionevole e
prudente presumere che il valore dei diritti Siae attinenti al repertorio in parola debba stimarsi pari al
50% del complesso dei proventi Siae per un anno, ovvero pari ad euro 350.000,00.
Di conseguenza il danno derivato a Mogol per la condotta in parola va liquidato nella misura del 30%
di euro 350.000,00, quindi in euro 105.000 per anno.
Considerato che il primo anno utile ai fini del calcolo va individuato a ritroso a partire dalla data
dell’interruzione della prescrizione decennale avvenuta con l’introduzione del presente procedimento
alla fine del 2012, nonché il fatto che la condotta inadempiente si è protratta sino ad oggi (quindi per
12 anni, dal 2003 al 2015) il danno in parola va liquidato in complessivi euro 1.260.000,00.
*
27
attinenti alle esecuzioni pubbliche (c.d. classe IV), all’emittenza relativa (c.d. classe III); ai film e telefilm (c.d. classe II); l’esecuzione
dei brani in balli e concertini (c.d. classe I).
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Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
del 22/07/2016
Ciò premesso quanto all’an e venendo a considerare la questione
della determinazione
del quantum,
si
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
7494/2016
D.6.3) Il danno da revoca del mandato a Siae per la gestioneRepert.
dei diritti din.
utilizzazione
on linedel 22/07/2016
L’attore, nella comparsa conclusionale ha dedotto che, con riferimento alle proprie opere diverse da
quelle oggetto di causa (tuttora oggetto del mandato di gestione Siae) sta ottenendo introiti sempre più
significativi (trend che trova riscontro, in generale, anche attraverso la pubblicazione di settore
“Digiatl Music Report 2013” prodotta sub 20), “tant’è - afferma Mogol- che, se negli anni dal 2010 al
2014 il ripartito per la gestione on line di tale repertorio in media risultava essere pari ad € 4.401,30
per semestre, solo nel primo semestre 2015 il ripartito ha raggiunto l’importo di € 18.066,00”.
Tale circostanza emergerebbe dalla lettera, inviata da Siae al difensore dell’attore Avv. Maria Grazia
Maxia in data 11 febbraio 2016, con la quale la stessa Siae comunicherebbe i dati delle ultime
ripartizioni effettuate in favore di Mogol, sia con riferimento ai diritti fonomeccanici, sia in relazione
alle utilizzazioni on line (ripartizione quest’ultima che evidentemente non può che riferirsi alle sole
opere alla stessa affidate, escluse quelle del repertorio Mogol/Battisti oggetto di causa).
Parte l’attrice richiede l’acquisizione di questo documento (n.25) proponendo istanza di remissione in
termini previa rimessione della causa sul ruolo, sostenendo che non sarebbe stato possibile produrlo
prima, essendo esso datato 11.2.2016.
Detta richiesta non può essere accolta: (i) si tratta di documentazione relativa all’allegazione di un fatto
nuovo, mai dedotto prima in causa, nonostante certamente fosse noto all’attore, dal momento che –
come egli stesso afferma – si riferisce al periodo 2010-2014; (ii) l’istituto della remissione in termini
non può essere invocato una volta precisate le conclusioni; (iii) la rimessione in termini non potrebbe
comunque essere accolta ex art. 153 2° comma c.p.c., poiché, se non poteva essere prodotto l’ultimo
aggiornamento Siae, l’attore ben avrebbe potuto produrre analoghi documenti formatisi in precedenza
sulle medesime circostanze (ripartizione diritti on line).
Neppure può condividersi il ragionamento con cui l’attore individua l’anno a partire dal quale dovrebbe
computarsi il danno per mancato guadagno subito per effetto della revoca in discorso: invero in questo
caso non ha senso partire dal 2002, poiché la revoca è avvenuta a metà dell’anno 2007; sicchè, semmai,
per valutare il mancato guadagno relativo a questo tipo di sfruttamento delle opere si tratta di
considerare i soli semestri che vanno dal II del 2007 al II del 2015 (quindi 17 semestri).
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la quantificazione del danno dovrà essere fatta in via equitativa.
Né ciò costituisce un’inammissibile supplenza rispetto all’adempimento dell’onere probatorio
incombente sulla parte attrice, come, invece, afferma la convenuta: invero l’attrice ha mancato di
produrre in termini non la documentazione idonea a provare il mancato guadagno relativo ai diritti on
line attinenti ai brani del repertorio gestiti da AQZ (documentazione che in effetti non esiste), bensì
documentazione utile a fornire, piuttosto, una ‘base di calcolo’ per una liquidazione, più precisa,
secondo equità del danno in questione.
Ciò precisato si osserva:
- la mancata gestione dei diritti digitali successivamente alla revoca del mandato a Siae da parte di
AQZ ha fatto si che il repertorio Mogol/Battisti sia stato totalmente escluso dal 2007 in avanti dalle
piattaforme attraverso le quali si realizza il mercato legale (a pagamento) dei diritti d’autore in
ambito musicale (iTunes, Spotify, Deezer, Beats Music, e Songzaad );
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Va, infine, considerato il danno prodotto nel patrimonio dell’attore per effetto del fatto che Acqua
Azzurra nel 2007 ha revocato il mandato alla Siae per la gestione dei diritti di utilizzazione on line dei
brani del repertorio, senza provvedere altrimenti a detta gestione, come è confermato non solo dalle
risultanze istruttorie, ma anche dal fatto – pacifico – che Mogol mai ha ricevuto da Acqua Azzurra
alcun provento per tali utilizzazioni.
a fronte del ben noto trend del mercato
esclusivamente - per la maggior parte ‘in digitale’, ciò ha ragionevolmente comportato un danno
per l’attore in termini di mancato guadagno;
- detto danno il Tribunale reputa quantificabile, per il periodo di riferimento, alla luce di una
percentuale congrua dei diritti ripartiti da Siae annualmente;
- considerato che i diritti Siae complessivamente percepiti in un anno da Mogol ammontano –
secondo la convergente tesi delle parti in proposito - a circa 700.000,00 euro e che di questi,
350.000,00 euro possono - come detto poco sopra - prudentemente considerarsi il guadagno legato
ai diritti sui brani del repertorio Mogol/Battisti, può ragionevolmente concludersi che dal 2007 al
2015 i c.d. diritti Siae on line potessero incidere annualmente, in media, per una percentuale non
superiore al 2,5 %, considerato che solo negli ultimi anni tale tipo di utilizzazione si è diffusa grazie
alle nuove tecnologie (gli smartphone) e viene promossa anche dagli editori e dalle case
discografiche per ragioni di risparmio di costi: infatti il mercato digitale consente oltre che flussi di
cassa più diretti ed immediati, vantaggi notevoli in termini di abbattimento dei costi di
distribuzione, poiché tramite il passaggio da supporti fisici a quelli digitali, non esistono più costi di
trasporto, magazzino, articoli danneggiati resi.
Pertanto il danno a questo titolo viene liquidato, in considerazione delle emergenze di causa richiamate,
in euro 8.750,00 pe anno, e, quindi, per gli 8 anni e mezzo che vanno dal II semestre del 2007 al II
semestre 2015, in complessivi euro 74.375,00.
In conclusone AQZ va condannata a corrispondere all’attore a titolo di risarcimento danni la somma di
- euro 1.317.120,00 per mancate sincronizzazioni;
- euro 1.260.000,00 per l’incidenza delle condotte avversarie sull’ammontare dei diritti Siae;
- euro 74.375,00 per il mancato sfruttamento delle utilizzazioni on line;
per un totale complessivo di euro 2.651.495,00; su tale somma, quale debito di valore, sono dovuti gli
interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla data della domanda al saldo.
*
Spese. Le spese seguono il principio della soccombenza. Nel caso di specie la domanda di Mogol è
integralmente accolta nei confronti AQZ e respinta nei confronti di Grazia Letizia Veronese.
Tuttavia in considerazione del fatto che la difesa delle convenute è stata unitaria e si è fondata,
soprattutto, sull’argomento, risultato infondato, del legittimo esercizio da parte della sig. Veronese del
diritto di erede ex art. 23 l.a., quale titolo che avrebbe escluso l’inadempimento della società di
edizione, il Tribunale reputa che sussistano giusti motivi per ritenere compensate tra le parti Mogol e
Grazia Letizia Veronese le spese di lite.
Ritenuto che tale compensazione incida in ragione di 1/5 sull’ammontare complessivo delle spese di
lite, Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. va condannata a rifondere i 4/5 delle stesse.
Dette spese si liquidano per l’intero, in considerazione delle tariffe, dell’entità della condanna e
dell’impegno difensivo in concreto profuso, nonché della nota, in euro 35.135,40 per compensi, oltre
euro 908,00 per spese documentate (C.U e marca da bollo) 15% su compensi per spese forfettarie, CPA
e IVA come per legge .
28
Come emerge da autorevoli fonti di dottrina, da quando Apple ha sviluppato il primo portale online ( iTunes ) di facile utilizzo per i
consumatori, attraverso il quale ogni cliente poteva acquistare con facilità una vasta gamma di “prodotti musicali”, ad oggi, la
riproduzione della musica ha spostato il proprio baricentro di distribuzione dai supporti fisici a quelli online, come dimostra il subentro,
già da qualche tempo, di un nuovo hardware di consumo musicale: il cellulare. Queste nuove scoperte in ambito tecnologico hanno
comportato per i consumatori il vantaggio di acquistare comodamente da casa o in qualunque altro luogo una vasto catalogo di musica
digitale.
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-
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
28
discografico
destinato
a uno sviluppodel
- se22/07/2016
non
Sentenza n. 9232/2016 pubbl. il 22/07/2016
RG n. 77192/2012
Repert.
n. 7494/2016
del 22/07/2016
Sicchè AQZ va condannata a rifondere a Mogol i 4/5 dell’intero
ammontare
delle spese come
sopra
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa – A così
decide, accogliendo la domanda di Giulio Rapetti Mogol:
a) dichiara l’inadempimento di Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. ai contratti di edizione
conclusi con Giulio Rapetti Mogol di cui è causa;
b) condanna Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. a corrispondere a Giulio Rapetti Mogol la
somma di euro 2.651.495,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura
legale dalla data della domanda al saldo;
c) respinge la domanda dell’attore Giulio Rapetti Mogol nei confronti di Grazia Letizia
Veronese, e dichiara interamente compensate tra dette parti le spese di lite;
d) condanna Edizioni Musicali Acqua Azzurra s.r.l. a rifondere in favore di Giulio Rapetti Mogol
i 4/5 delle spese di lite liquidate per compensi, pari ad euro 28.108,32, oltre euro 908,00 per
spese documentate (C.U e marca da bollo) 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA
come per legge, e dichiara per il resto compensate tra le parti le spese.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 5.5.2016
Il Giudice Relatore Estensore
dott. Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott. Marina Anna Tavassi
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Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
liquidate per compensi, pari ad euro 28.108,32, oltre euro 908,00 per spese documentate (C.U e marca
da bollo) 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge