DocumentiAziendale_Definitivo - Unione Nazionale Giovani Dottori
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DOCUMENTI ARISTEIA - Area Aziendale - Luglio 2003 Indice Documenti pubblicati: L’EQUILIBRIO FINANZIARIO ................................................................................................ 1 I FORWARD RATE AGREEMENT ........................................................................................ 24 GLI SWAP NELLA GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................ 34 LE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE............................................................................... 47 IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ...................... 74 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (PRIMA PARTE) ............................................................................... 94 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (SECONDA PARTE)....................................................................... 109 ELABORAZIONE DI STANDARDS CONTABILI IN AMBITO EUROPEO. ALCUNE ESPERIENZE A CONFRONTO............................................................................................. 126 LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ................................................................. 141 LEGGE 488/92. GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E DELL’OCCUPAZIONE ...... 161 LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE ................... 188 II DOCUMENTO ARISTEIA N. 12 L’EQUILIBRIO FINANZIARIO SOMMARIO: 1. L’equilibrio finanziario - 2. Il fabbisogno finanziario - 3. Le fonti di copertura del fabbisogno: la struttura finanziaria - 4. L’analisi dell’equilibrio finanziario - 4.1 Analisi per margini e per indici - 4.2 Analisi per flussi - 5. Conclusioni 1. L’EQUILIBRIO FINANZIARIO L’azienda è un sistema economico, autonomo e durevole, che si realizza in modo dinamico mediante il continuo, unitario e ciclico svolgimento, nel tempo e nello spazio, di coordinate funzioni ed operazioni, attuate attraverso l’impiego di persone, di beni e di servizi, indirizzato al più conveniente conseguimento possibile di mutevoli e dinamici obiettivi. Secondo la dottrina i profili identificativi dell’azienda sono il dinamismo che pervade l’attività aziendale, la mutevolezza della struttura di questa e dei suoi processi gestionali e l’attitudine a perdurare nel tempo. Siffatti profili identificativi si ritrovano, pertanto, anche e soprattutto nell’azienda di produzione per il mercato, ovvero nell’impresa. Condizione indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa è la creazione di uno stato di “equilibrio generale”, da mantenere e possibilmente migliorare nel tempo. Ma cosa si intende per equilibrio? In verità, sulla definizione di equilibrio nella dottrina economica si è molto discusso e si sono date svariate definizioni. Pareto definisce l’equilibrio come “quello stato che si conserverebbe indefinitamente se non sopravvenisse qualche modificazione nelle condizioni sotto le quali è stato osservato”. Nell’evoluzione degli studi di economia aziendale si è dato sempre enfasi alla visione sistemica dell’azienda e quindi alla nozione di equilibrio dell’intero sistema aziendale. La dottrina ha evidenziato, in modo sempre crescente, la circostanza per la quale sul funzionamento dell’impresa influiscono in modo determinante sia il “sistema ambiente”, nel quale l’impresa vive, sia il “sistema impresa” che la caratterizza, a sua volta rappresentato dal capitale e dalle risorse umane e organizzative; i due sistemi sono legati da una serie di interrelazioni che condizionano l’andamento della stessa e dei suoi processi economico – tecnici. Il raggiungimento dell’equilibrio aziendale, in questa ottica, è rappresentato, da un lato, dalla capacità dell’impresa di gestire la variabilità esterna, dall’altro, di ottimizzare la combinazione delle risorse interne in relazione ai prefissati obiettivi. 1 Pertanto, l’impostazione teorica ricorrente della gestione aziendale distingue tre profili di analisi in riferimento a: − Il ciclo economico, ossia al susseguirsi di costi e ricavi; − Il ciclo finanziario, in riferimento alla ricorrenza di uscite ed entrate; − Il ciclo monetario, costituito dal momento terminale del ciclo finanziario. Tale classificazione ha un’importante valenza esplicativa in quanto consente di distinguere il concetto di equilibrio economico da quello di equilibrio finanziario. Il primo si configura quando si ha un’eccedenza dei ricavi sui costi di gestione tale da remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi, compreso il capitale investito. L’equilibrio finanziario, invece, è conseguenza degli altri due cicli della gestione. Esso attiene alla capacità dell’impresa di garantire, in ogni istante, un’adeguata copertura dei fabbisogni finanziari che si manifestano. L’equilibrio finanziario, quindi, si riferisce all’esistenza, nell’impresa, delle masse monetarie per far fronte agli impegni assunti. A tal proposito, infatti, si osserva come il processo di produzione di beni e servizi a cui l’impresa si dedica non può essere attuato se non viene alimentato finanziariamente in modo efficace. Per compiere le operazioni di gestione sono necessari i mezzi finanziari nella quantità richiesta e nel momento adatto: occorre, quindi, un’appropriata sincronizzazione quantitativa e temporale in modo da rendere disponibili i mezzi liquidi occorrenti nei vari momenti in cui le operazioni sono da effettuare. Ciò comporta che “l’equilibrio finanziario” deve sussistere sempre. La gestione deve svolgersi in modo continuo e ciò non può avvenire se non vi sono i fondi a disposizione: si comprende, quindi, il ruolo strumentale e non finalistico dell’equilibrio finanziario ai fini della vita aziendale. Le operazioni vanno finanziate, ma in modo e per finalità economiche. L’equilibrio finanziario è indispensabile, ma esso va correlato all’economicità del sistema: deve consentire di attuare le operazioni nel momento ed in entità tali da cogliere nel modo migliore le opportunità che si manifestano. Le operazioni vanno attuate in quanto ritenute economicamente convenienti; la sola possibilità di finanziarle non è motivo valido per compierle. In linea teorica, il giudizio di convenienza economica di una operazione finanziaria dovrebbe essere formulato solo dopo aver valutato e ponderato sia i mutamenti che detta operazione può apportare al sistema d’impresa, sia i riflessi che potrebbero scaturire, in una visione prospettica, nel sistema delle coordinazioni aziendali. Si può pertanto definire l’equilibrio finanziario come la capacità dell’impresa di mantenere in equilibrio le sue entrate e le sue uscite monetarie/finanziarie senza compromettere il suo equilibrio economico. In tal senso, bisogna valutare attentamente le fonti di provenienza dei mezzi finanziari; questi, durante l’attività aziendale, possono derivare dal collocamento dei prodotti sul mercato o da nuove raccolte di denaro (a titolo di capitale o di prestito). Il modo in cui le operazioni vengono finanziate ha fondamentale importanza per i riflessi economici che presentano. Si pensi, ad esempio, ad impieghi a carattere pluriennale finanziati col ricorso al credito a breve termine. Ciò non è impossibile in assoluto, purché tale ricorso sia temporaneo e destinato a trovare sostituzione con apporti più adeguati. Se ciò non avviene, la situazione 2 diventa anomala, si appesantisce e si aggrava sempre più, talvolta fino al limite della sopportabilità da parte dell’impresa. L’equilibrio finanziario, dunque, è strettamente connesso con quello economico ma il suo accertamento deve essere osservato, significativamente, nella prospettiva di breve/brevissimo termine. L’impresa, per svolgere nel tempo la propria funzione, deve raggiungere e mantenere un adeguato rapporto tra costi e ricavi. L’equilibrio fondamentale dell’impresa è, dunque, quello economico, che rappresenta la condizione di vita della combinazione aziendale, l’unica atta a garantire la sopravvivenza dell’entità stessa, nella quale trovano sintesi tutte le altre condizioni particolari. Il rapporto favorevole tra costi e ricavi influisce in maniera positiva sull’aspetto finanziario della gestione d’impresa. Se, infatti in un dato periodo i ricavi coprono i costi, è indubbio che lo stato di liquidità ne può trarre vantaggio. E’ chiaro che se l’equilibrio economico attuale ha carattere involutivo, i riflessi positivi sulla situazione finanziaria tendono a diminuire per lasciare il posto a difficoltà più o meno notevoli. Se, invece, ha carattere contingente, si possono avere andamenti finanziari abbastanza buoni, ma senza probabilità di mantenerli per il futuro. A tal proposito, occorre, infatti, sottolineare come situazioni di efficienza finanziaria non si accompagnano necessariamente ad altrettante situazioni di efficienza economica: così, una situazione finanziaria efficiente che scaturisce dall’avvicendamento tra entrate ed uscite può trovare a monte una politica di investimenti/disinvestimenti economicamente inefficienti denotando uno status non certamente favorevole, nel lungo andare, per l’impresa. Quando l’equilibrio attuale è “valido”, perché si inquadra in quello prospettabile per il futuro, vi sono maggiori possibilità di sincronizzare adeguatamente flussi e deflussi nel tempo, sulla base del rapporto favorevole ed evolutivo tra costi e ricavi e in funzione appunto del mantenimento e miglioramento di esso. Si può, quindi, affermare che non esistono disfunzioni economiche e finanziarie da porre su un piano alternativo, ma si determinano disfunzioni economiche in quanto preesistono e continuano a persistere, oltre i limiti della resistenza della combinazione aziendale, disfunzioni finanziarie. Quindi, condizione necessaria ed essenziale per l’esistenza dell’unità produttiva è il raggiungimento ed il miglioramento nel tempo dell’equilibrio economico. L’equilibrio finanziario viene accertato, significativamente, nella prospettiva di breve – brevissimo termine. Esso è sinteticamente espresso dalla condizione generale E > U (entrate finanziarie maggiori delle uscite finanziarie). Tal equilibrio è strettamente connesso con quello economico e può essere osservato con riferimento a varie scadenze, particolarmente nel breve periodo. Per esempio, con riferimento alla sola dinamica monetaria ordinaria (flussi di cassa), tal equilibrio si determina quando il totale delle entrate di denaro supera costantemente il totale delle uscite monetarie. Gli equilibri di cui si è fatto cenno si compongono in sistema “nell’equilibrio generale dell’impresa”. All’interno dello stesso, l’equilibrio patrimoniale si presenta quale equilibrio derivato, ovvero conseguente dagli altri due, da quello economico e da quello finanziario. 3 2. IL FABBISOGNO FINANZIARIO Nel discorrere degli equilibri di gestione ed in particolare di quello finanziario emerge la centralità del concetto di fabbisogno. L’agire organizzativo necessita di risorse finanziarie per la sua implementazione generando continuamente dei fabbisogni finanziari, definibili, pertanto, come l’insieme totale delle risorse monetario-finanziarie necessarie per garantire il corretto funzionamento dell’attività d’impresa. E’ chiaro che il fabbisogno finanziario è originato dalla struttura degli impieghi e, perciò su di esso influiscono tutte le variabili che concorrono a determinare tale struttura. In letteratura nella disamina del fabbisogno finanziario sono state riportate molte classificazioni e sono stati proposti diversi schemi interpretativi. Tra questi differenti approcci è qui opportuno proporre un esame delle due schematizzazioni che consentono, meglio di altri, di comprendere la natura dei fabbisogni. Tali interpretazioni si sostanziano nelle contrapposizioni tra: Il fabbisogno fisso e il fabbisogno variabile; Il fabbisogno complessivo e il fabbisogno residuale. La prima classificazione trova la sua ragion d’essere nella stretta correlazione tra impieghi e fabbisogni di capitale, cui prima si accennava. La concettualizzazione che costituisce le fondamenta della prima distinzione risiede nell’idea che l’attività d’investimento è la generatrice principale dei fabbisogni finanziari e, per questo motivo, identificando la natura degli impieghi si ottiene un’analoga classificazione dei fabbisogni. Gli impieghi di capitale sono generalmente divisi, secondo il principio della liquidità, in immobilizzazioni e capitale circolante. Le immobilizzazioni sono investimenti a lungo termine, in quanto rappresentati, per la maggior parte da beni a fecondità ripetuta, che partecipano direttamente al processo di trasformazione e che, pertanto, ritornano nella originaria forma monetaria solo in maniera indiretta. Il capitale circolante è un termine utilizzato per indicare un aggregato eterogeneo di investimenti. Analizzando in dettaglio le singole attività che lo compongono, specificatamente rimanenze di magazzino, crediti verso clienti e disponibilità liquide, si palesa la sua natura composita. Il fabbisogno di risorse connesso con l’investimento in capitale circolante è in parte di breve termine e in parte di medio/lungo termine. Rimanenze e crediti rappresentano, infatti, impieghi a rapido rigiro, cioè investimenti che si rinnovano a scadenza e, di fatto, sempre presenti nell’attività di impresa. E’ ovvio che si tratta di fabbisogni che pur essendo tipicamente di breve termine, sono in realtà durevoli; perciò per indicare queste poste, si parla anche di capitale circolante immobilizzato. Ciò non può dirsi per le disponibilità liquide, che devono essere, per loro natura, variabili e di breve termine, in quanto tendenti a garantire le esigenze di cassa di breve o brevissimo termine e, quindi, a preservare l’equilibrio monetario. 4 Da quanto esposto consegue che il fabbisogno finanziario dell’impresa è fisso in riferimento agli investimenti in immobilizzazioni ed in capitale circolante immobilizzato, che sono invenvestimenti durevolmente legati all’attività d’impresa; mentre è variabile per gli investimenti in liquidità. In effetti, i fabbisogni variabili o di liquidità derivano da temporanee eccedenze delle uscite sulle entrate, dovute soprattutto allo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono gli esborsi relativi ai costi dei fattori della produzione ed il momento in cui si monetizzano i ricavi di vendita. Sebbene questi fabbisogni possano risultare di difficile previsione, è indispensabile che l’impresa predisponga un piano di tesoreria con il quale tenti di prevedere i cash-flow della gestione nel brevissimo termine, al fine di evidenziare possibili squilibri temporanei per predisporne, in via anticipata, la copertura meno onerosa possibile. I fabbisogni fissi, invece, devono essere previsti perché sono connessi ad attività di investimento a mediolungo termine e rappresentano una classe di investimenti inquadrati nell’ambito della strategia complessiva dell’impresa. Quanto detto è rilevante sia in riferimento agli incrementi di immobilizzazioni, sia in riferimento agli incrementi di capitale circolante che, generalmente accompagnano l’espansione dell’attività d’impresa. Una prospettiva di analisi differente è, invece, quella che distingue il fabbisogno finanziario complessivo da quello residuale, definendo il primo come l’entità delle risorse necessarie per effettuare gli investimenti programmati, ed il secondo come l’entità delle risorse finanziarie “esterne” che occorrono una volta impiegate le risorse rinvenienti dai ricavi di vendita e dall’incasso dei correlati crediti. Dall’analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa sono emersi diverse considerazioni fondamentali. Innanzi tutto si è visto che i fabbisogni finanziari sono generati dagli impieghi di capitali e, quindi, la loro natura è del tutto analoga a quella dell’investimento che li origina. Seguendo tale approccio si sono distinti i fabbisogni finanziari fissi, derivanti da incrementi in immobilizzazioni e capitale circolante immobilizzato, dal fabbisogno di liquidità, connesso ad investimenti di breve termine. Inoltre è stata sottolineata l’importanza e la necessità di una previsione dei fabbisogni finanziari, in un’ottica di conservazione dell’equilibrio finanziario e miglioramento di quello economico. Infine è stato esaminato un diverso approccio che porta a distinguere il fabbisogno finanziario complessivo da quello residuale. In seguito a questa rassegna sui fabbisogni finanziari della gestione si esamineranno le fonti idonee alla copertura di detti fabbisogni con l’obiettivo di giungere a determinare un modello ottimale della struttura finanziaria. 5 3. LE FONTI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO: LA STRUTTURA FINANZIARIA Considerata la natura dei fabbisogni finanziari, si possono esaminare le fonti di risorse più idonee a coprirli, in un’ottica di conservazione dello stato di equilibrio finanziario. Occorre, in primo luogo, osservare che, in genere, le fonti di finanziamento devono essere tali da soddisfare una duplice esigenza: − coprire gli investimenti programmati − garantire la esistenza di una riserva di liquidità La riserva di liquidità costituisce una voce di fondamentale importanza per l’impresa in quanto permette di fronteggiare eventuali uscite connesse, ad esempio, con immediati aumenti degli investimenti di solito a rapido rigiro, come pure con il rischio imminente di rimborso di taluni debiti a breve termine. Pertanto, l’entità di tale riserva sarà tanto maggiore quanto elevata è l’incertezza che caratterizza la gestione aziendale, in considerazione altresì dell’ampiezza temporale alla quale riferire le previsioni ed i calcoli. Così, ad esempio, una eventuale modifica dei programmi tale da determinare la diminuzione delle vendite e della produzione richiede svariati mesi affinché l’entità delle scorte di magazzino e dei crediti commerciali si possano assestare alle nuove condizioni. Si può osservare come la dimensione della riserva di liquidità sia funzione della velocità di circolazione degli investimenti, del tasso di sviluppo prevedibile delle vendite come pure delle caratteristiche e della entità dei debiti a breve; la copertura di detta riserva può avvenire sia attraverso la disponibilità di mezzi liquidi, sia attraverso la disponibilità di crediti utilizzabili sia, infine, attraverso il processo di autofinanziamento in senso ampio; le attività di disinvestimento e quella di trattenimento degli utili rappresentano correttivi in diminuzione nel calcolo della riserva di liquidità ritenuta necessaria in un dato momento. Questa, teoricamente, può essere calcolata come: Nuovi investimenti + Rimborsi di debiti – Disinvestimenti – Utili conseguiti Pertanto, tutti gli investimenti e, in parte, la riserva di liquidità devono trovare copertura nei mezzi finanziari. E’ possibile distinguere due tipologie di fonti di finanziamento: fonti di origine reddituale fonti di origine patrimoniale Ognuna di queste fonti di finanziamento possiede una propria specificità. Relativamente alla prima tipologia, occorre distinguere le operazioni connesse con il conseguimento di ricavi da quelle connesse con l’incasso dei correlati crediti a breve scadenza. Infatti, l’entità delle fonti finanziarie reddituali può esprimersi sia come somma dei ricavi monetari conseguiti e dei crediti a breve incassati, sia come somma algebrica dei ricavi totali e della variazione intervenuta nei predetti crediti. E’ evidente che la misura dei ricavi è inversamente proporzionale al fabbisogno finanziario, in particolare a quello residuale. Per quanto riguarda, invece, le fonti di origine patrimoniale, occorre distinguere quelle generate da operazioni di finanziamento, a loro volta distinte in interne ed esterne, da quelle generate da operazioni di 6 disinvestimento. Fanno parte della prima categoria gli aumenti di capitale proprio e di capitale di debito. Rientrano, invece, nella categoria delle fonti patrimoniali per disinvestimento, le operazioni di dismissione dei fattori a fecondità ripetuta come pure il realizzo di crediti di dilazione. Qui di seguito si riporta uno schema di sintesi: FONTI REDDITUALI DI FINANZIAMENTO FONTI PATRIMONIALI DI FINANZIAMENTO Utile d’esercizio Dismissione di fattori a fecondità ripetuta Ricavi di vendita +/- Var. crediti commerciali Accensione di prestiti Aumenti di capitale di rischio Realizzi di crediti a breve termine L’insieme delle fonti di finanziamento che consente la copertura dei fabbisogni finanziari determina la struttura finanziaria dell’impresa. In genere, è opinione diffusa ritenere la struttura finanziaria in equilibrio quando al fabbisogno finanziario fisso durevole si contrappongono mezzi finanziari a lunga scadenza, mentre a quello variabile risorse finanziarie a breve termine. Ciò è vero in parte, in quanto tale struttura si basa sul presupposto che tutte le poste dell’attivo siano sempre liquidabili. Per tale ragione, al modello statico di cui sopra si preferisce un modello dinamico, che consideri nel calcolo anche variabili prospettiche a breve, come i fattori che concorrono alla copertura di parte della riserva di liquidità; qui di seguito si riporta tale schema: FABBISOGNO FINANZIARIO MEZZI DI COPERTURA Investimenti durevoli Capitale di rischio magazzino Debiti a m/l. termine Investimenti a rapido rigiro Crediti Debiti “fisiologici” rinnovabili Investimenti a breve termine Debiti a breve termine disponibile Capitale di rischio Riserva di liquidità Debiti a m/l. termine potenziale Crediti liquidabili Autofinanziamento 7 La struttura in esame presuppone, tuttavia, l’esistenza di un livello di informazione aziendale puntuale e preciso relativo, ad esempio, all’entità dei crediti/debiti in scadenza e/o rinnovabili, come pure al presumibile comportamento dei creditori/debitori. L’esigenza di verificare lo stato di salute finanziario dell’impresa si pone come finalità quella di esprimere un giudizio sulla esistenza o meno di un valido equilibrio tra finanziamenti ed impieghi di mezzi finanziari, tra entrate ed uscite monetarie, investigando sulla relazione liquidità/economicità, ovvero sulla relazione fra disponibilità monetario-finanziarie sulle quali l’impresa potrà contare e quelle che saranno richieste dal fluire della gestione, allo scopo di verificare l’esistenza della condizione di equilibrio finanziario. Secondo una parte della dottrina, la struttura finanziaria di ogni impresa dovrebbe possedere quattro caratteristiche, in un’ottica di costituzione e di mantenimento dell’equilibrio finanziario. Alcune di queste condizioni mettono in risalto la necessaria corrispondenza della struttura finanziaria con quella degli impieghi, altre invece sono caratteristiche proprie della prima. In dettaglio, tali condizioni sono: − Omogeneità tra fonte ed impiego; − Flessibilità delle fonti; − Elasticità dei finanziamenti; − Economicità della struttura finanziaria. L’omogeneità si riferisce alla corrispondenza tra natura dell’impiego e della fonte deputata alla sua copertura. In particolare, l’omogeneità indica la necessità che gli impieghi e le rispettive fonti abbiano lo stesso orizzonte temporale. Tale corrispondenza temporale è necessaria per evitare possibili situazioni di squilibrio finanziario che scaturirebbero, ad esempio, dalla presenza di un debito esigibile contrapposto ad Fig. 1 Struttura finanziaria omogenea Fabbisogno Costante Immobilizzazioni - Investimenti duraturi Debiti a medio-lungo termine Investimenti a rapido rigiro Fonti a Lungo termine Capitale Netto - Capitale circolante imm.ato - Debiti a breve 8 Fonti a breve Fabbisogno Variabile Investimenti a breve e disponibilità un’attività non ancora monetizzata. La figura 1 riassume quanto è stato sinteticamente affermato. Nella prima colonna si mostrano i fabbisogni finanziari distinti in base alla liquidità e, accanto si presentano le fonti di copertura adeguate per il raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. Si noti che gli investimenti più duraturi sono coperti totalmente da capitali a lungo termine. La omogeneità tra impieghi e fonti, tuttavia, è sinonimo di equilibrio finanziario solo per un dato istante. Affinché tale struttura sia ritenuta costantemente in equilibrio occorre soddisfare anche le altre caratteristiche. Più precisamente, il requisito della flessibilità si identifica nella possibilità di modificare la struttura finanziaria dell’impresa in funzione del cambiamento della composizione delle attività. La sua presenza, dunque, risulta essenziale per due ordini di motivi. In primo luogo, perché garantisce la costante omogeneità tra le fonti e gli impieghi di capitale. In secondo luogo, perché tale requisito riflette una delle caratteristiche ed al contempo una delle condizioni di esistenza dell’impresa stessa. Il terzo requisito che una struttura finanziaria ritenuta in equilibrio dovrebbe possedere è rappresentato dall’elasticità. Con questo termine si intende la capacità dell’impresa di espandere la sua struttura finanziaria, ossia la possibilità di accedere a nuovi capitali di debito quando le esigenze di espansione aziendale e/o le condizioni di mercato lo richiedono. Infine, l’economicità della struttura finanziaria si riferisce alla onerosità delle fonti di finanziamento. Queste ultime, infatti, determinano il sostenimento di costi per l’impresa, la cui considerazione si rivela essenziale per assicurare l’equilibrio economico e patrimoniale della gestione. La raccolta di capitale di rischio, infatti, comporta una maggiore stabilità delle fonti, ma anche una onerosità superiore a causa del più elevato rischio intrinseco; la raccolta del capitale di debito, invece, è meno onerosa, ma comporta maggiori rischi di liquidità in quanto è subordinata a determinate scadenze. Pertanto, secondo autorevole dottrina quando la struttura finanziaria di un’impresa possiede tutte le condizioni sopra indicate significa che sussiste uno stato di equilibrio finanziario dinamico. Ciò è possibile perché partendo da un equilibrio finanziario statico, garantito dall’omogeneità tra impieghi e fonti, l’impresa può efficacemente adattare la sua struttura finanziaria sia alle esigenze congiunturali sia ai piani di sviluppo. Tale capacità di adattamento è resa possibile dai caratteri della flessibilità e dell’elasticità. L’omogeneità tra impieghi e fonti da sola, infatti, non garantisce la conservazione dell’equilibrio finanziario nel tempo. Una esemplificazione grafica al riguardo è utile al chiarimento di quanto affermato. La figura 2 individua una situazione di equilibrio finanziario dinamico nell’ipotesi di un’impresa in sviluppo. La linea continua indica il fabbisogno finanziario permanente, mentre quella tratteggiata indica il fabbisogno finanziario totale, quindi comprendente anche la sua componente variabile. 9 Fig. 2 Una situazione di equilibrio finanziario dinamico Fabbisogno Debiti a breve C.c. Immob t0 t1 Capitale proprio e termine C.c.imm. Debiti a M/L lordo tempo Come risulta evidente esiste una notevole differenza tra i fabbisogni finanziari dell’impresa al tempo t0 ed al tempo t1. Con il trascorrere del tempo, infatti, sono cresciuti sia gli investimenti in immobilizzazioni sia quelli in componenti durevoli del circolante, mentre è sempre fluttuante la necessità di attività più liquide (si noti le differente altezze delle frecce relative ad i due istanti). Per questo motivo la struttura finanziaria dell’impresa dovrà essersi modificata per conservare l’equilibrio finanziario. In particolare, dovranno essere cresciuti i capitali vincolati a lungo termine nell’impresa in misura analoga all’incremento netto di immobilizzazioni e di capitale circolante immobilizzato. La variabilità dei fabbisogni finanziari e le difficoltà che si incontrano nelle previsioni circa l’evoluzione della domanda, impongono un costante controllo dell’equilibrio finanziario dell’impresa. Purtroppo il solo bilancio d’esercizio, relativamente alla parte sinottica, non è sufficiente a rappresentare e ad informare, in modo completo, sull’andamento della gestione in chiave finanziaria. A tal proposito, la teoria ha elaborato molteplici strumenti di analisi, in particolare quello del sistema degli indici e/o dei margini e quello dei flussi finanziari. 4. L’ANALISI DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO L’analisi finanziaria si basa tipicamente su tre diverse tecniche principali, che sono: − L’analisi strutturale, che confronta grandezze finanziarie aggregate attraverso il calcolo di margini; − L’analisi per indici, che attraverso la costruzione di rapporti rende confrontabili nel tempo i dati; 10 − L’analisi per flussi, che consente di seguire nel tempo la dinamica del fabbisogno finanziario e le modalità di copertura. Tra le tre tecniche delineate l’analisi per flussi è sicuramente la più importante al fine di pervenire alla misurazione dell’equilibrio finanziario, perché esamina la gestione aziendale da un punto di vista dinamico, mettendo in evidenza quali fabbisogni e quali fonti ha generato l’attività d’impresa. Al contrario, attraverso l’impiego di ratios o di margini si costruiscono dei rapporti o delle differenze tra grandezze stock appartenenti a classi di impieghi ed a classi di fonti dello stato patrimoniale, adeguatamente riclassificato secondo la logica finanziaria, allo scopo di verificare la costanza o il progressivo raggiungimento di obiettivi significativi in termini quantitativi. Le indicazioni desumibili dalla costruzione dei margini (in particolare di struttura secca ed allargato) permettono di evidenziare eventuali stati di equilibrio/squilibrio tra fonti ed impieghi. 4.1 ANALISI PER MARGINI E PER INDICI Nella valutazione dell’equilibrio finanziario, attraverso l’analisi strutturale si osservano tre principali margini: il margine di struttura, il capitale circolante netto ed il margine di tesoreria. La differenza tra capitale netto e immobilizzazioni definisce il margine di struttura di primo livello che indica la quota di immobilizzazioni finanziata da capitale proprio e, pertanto, dovrebbe avere un valore prossimo allo zero. Tuttavia un valore negativo di questo margine non implica necessariamente una sottocapitalizzazione dell’impresa, perciò per una corretta valutazione della situazione finanziaria è necessario rilevare anche il margine di struttura allargato, definito dalla differenza tra le fonti a lungo termine (patrimonio netto e debiti a medio/lungo termine) e le immobilizzazioni. In ogni caso il valore di questo indicatore deve essere positivo. Un valore inferiore allo zero, infatti, implicherebbe una copertura degli investimenti a lungo termine con passività correnti. Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra capitale circolante lordo e passività correnti, dovrebbe, di norma, presentare un valore fortemente positivo. Se il suo valore è negativo, significa che parte delle passività correnti va a finanziare investimenti a lungo termine. Il margine di tesoreria, infine, si ottiene dalla differenza tra le attività liquide o prontamente liquidabili e le passività correnti; anche questo valore dovrebbe essere positivo, indicando la presenza nell’impresa di fonti liquide sufficienti per la copertura dei fabbisogni di breve termine. L’analisi per indici, invece, consente di evidenziare le stesse grandezze dell’analisi strutturale, ma la differenza sta nella peculiarità di quest’analisi, ovvero nella costruzione di rapporti. L’espressione dei margini più sopra citati attraverso la costruzione di rapporti si rivela molto utile perché rende i valori confrontabili; e il confronto può avvenire sia tra i valori riscontrati in tempi successivi dalla stessa impresa (confronto nel tempo), sia tra valori rilevati, nello stesso periodo, in due imprese differenti (confronto nello spazio). 11 Tra gli indici più comuni per la valutazione dell’equilibrio finanziario dell’impresa possono essere compresi quelli di liquidità e di solidità; tuttavia, per giungere ad una completa valutazione della situazione dell’equilibrio finanziario dell’impresa e valutarlo anche in prospettiva, sono utili gli indici di rigidità che sono strettamente correlati con gli indici di liquidità. Gli indici di liquidità comprendono l’indice di liquidità corrente (disponibilità liquide e crediti su passività correnti) e l’indice di liquidità differita (capitale circolante lordo su passività correnti). L’indice di liquidità corrente, anche denominato acid test ratio o indice di tesoreria, è una grandezza sintetica utile alla valutazione dell’attitudine dell’impresa a soddisfare impegni finanziari di breve termine mediante l’utilizzazione della parte di capitale circolante lordo formata da crediti e disponibilità immediate. Il quoziente standard di tesoreria dovrebbe essere, secondo la prassi internazionale, almeno pari ad uno. Un simile valore, infatti indica che l’impresa dispone di disponibilità finanziarie immediate e differite almeno pari agli impegni finanziari di breve termine, e, conseguentemente, la restante porzione del capitale circolante lordo, caratterizzata da un minor grado di liquidabilità trova copertura con le fonti di lungo termine. È da aggiungere che detto margine varia in funzione di due fattori fondamentali, che sono: − il grado di liquidità del capitale investito (liquidità immediate e differite su capitale investito); − la rigidità delle fonti di finanziamento (capitale investito su passività correnti). Va da se che, a parità di esigibilità degli impegni assunti, più il capitale dell’impresa è rapidamente disponibile migliore sarà l’indice di liquidità immediata; per contro, quanto maggiore è la rigidità delle fonti di finanziamento, tanto meno l’indice di liquidità presenterà dei valori positivi. Si può affermare, quindi che l’acid test ratio è direttamente correlato con la liquidità del capitale investito ed inversamente correlato con l’esigibilità delle fonti. L’indice di disponibilità differite, invece, è espresso dal rapporto tra capitale circolante lordo e passività correnti e, pertanto esprime una misura sintetica dell’attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni finanziari a breve. Il suo valore dovrebbe essere ampiamente positivo, indicando una forte propensione dell’impresa a soddisfare le esigenze del breve termine. Il valore dell’indice di disponibilità differite dipende dal grado di flessibilità del capitale circolante lordo e delle passività correnti. Più precisamente l’indice è direttamente correlato con l’entità del capitale circolante lordo e inversamente correlato con la rigidità delle passività. In riferimento alla valutazione della solvibilità dell’impresa gli indici più utilizzati sono: − l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio; − l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio ed i debiti a medio lungo termine. L’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio fornisce un’informazione analoga a quella del margine di struttura di primo livello, essendo espresso dal rapporto tra il capitale netto e le immobilizzazioni. Un valore di tale indice pari all’unità indica che vi è coincidenza tra il capitale proprio investito e investimenti in immobilizzazioni e, pertanto, è sinonimo di un indice di struttura pari a zero. 12 Se il raggiungimento di una situazione simile è auspicabile, in realtà, specie per le aziende di più piccola dimensione è accettabile anche un valore del rapporto maggiore o uguale a 0,66. Questo valore indica che l’impresa deve ricorrere a capitali di debito a lungo termine per finanziare, non solo gli investimenti a rapido rigiro, ma anche una quota consistente delle immobilizzazioni. Ciò, in realtà determina un margine di struttura ampiamente negativo. L’indice di copertura delle immobilizzazioni attraverso il capitale proprio ed i debiti a lungo termine, può essere anche interpretato come quota del capitale circolante coperta a mezzo di debiti a lungo termine. Tale quoziente risulta, infatti, dal rapporto tra la somma di capitale proprio e debiti a medio/lungo termine, al numeratore e investimenti in immobilizzazioni al denominatore. Non è accettabile un valore dell’indice inferiore all’unità, perché ciò indicherebbe una sottocapitalizzazione dell’impresa e/o un eccessivo indebitamento a breve. Qualora l’indice presentasse un valore inferiore ad uno indicherebbe che una quota dei capitali di debito a breve termine finanzia la copertura di investimenti a lungo termine, con la conseguente possibilità di incorrere in temporanee situazioni di squilibrio finanziario. Per la valutazione della solidità, soprattutto in un’ottica prospettica, all’analisi degli indici di disponibilità deve affiancarsi l’esame del grado di rigidità/flessibilità dell’attivo (degli investimenti) e del passivo (delle fonti). Gli indici che esaminano il grado di rigidità dell’attivo possono essere espressi dai rapporti seguenti: Immobilizzazioni Attivo Capitale circolante lordo Attivo la cui somma è ovviamente pari ad uno. Quanto più è maggiore il primo rapporto tanto più gli investimenti sono rigidi, perché il valore indica che la maggior parte degli investimenti totali che l’impresa ha attivato sono costituiti da immobilizzazioni; di conseguenza scarsamente liquidabili. Per contro tanto più si approssima all’unità il secondo rapporto, tanto maggiore è il grado di flessibilità degli investimenti; in quanto la quota di impiego in capitale circolante è maggiore di quella in immobilizzazioni. Per una migliore valutazione della flessibilità degli investimenti, tuttavia è più opportuno calcolare il seguente rapporto: Liquidità immediate + Liquidità differite Capitale investito Tale rapporto infatti esclude dal numeratore le scorte di magazzino che di fatto possono rappresentare poste non prontamente liquidabili. Del tutto analoghe sono le considerazioni che possono essere fatte nella valutazione della struttura del passivo, che è determinato come segue: Netto + Debiti a M/L Passivo Passività correnti Passivo 13 Quanto più è vicino ad uno il primo rapporto tanto più la struttura finanziaria è rigida, mentre quanto più vicino ad uno è il secondo rapporto tanto maggiore sarà la flessibilità delle fonti. La lettura di tali quozienti deve avvenire congiuntamente alla valutazione degli indici di liquidità, configurandosi una stretta interrelazione tra le grandezze osservate. La rigidità delle fonti di finanziamento e della struttura dell’attivo può provocare una minore elasticità della struttura finanziaria, e di conseguenza una minore possibilità di far fronte ad impegni finanziari improvvisi. Le modalità di calcolo di questi indici sono proposte nello schema riassuntivo seguente, in cui si mostrano le modalità di calcolo degli indici di bilancio ed accanto il valore “standard” che tali indici dovrebbero assumere. SCHEMA RIASSUNTIVO DELL’ANALISI PER INDICI Indici di liquidità Formula di Calcolo Valore consigliato Disponibilità + Crediti Acid test >1 Passività correnti Disponibilità + Crediti+Rimanenze Liquidità differita >2 Passività correnti Indici di solidità Copertura delle imm. con il capitale proprio Patr. Netto Immobilizzi > 0,6 Copertura delle imm. Patr. Netto+Debiti a M/L con capitale proprio e Immobilizzi Indici di rigidità Dell’attivo Del passivo Immobilizzi Attivo Netto + Deb. M/L Passivo C.circol. + lordo + Passività correnti Passivo >1 Più vicino ad uno è il primo rapporto, più rigidi Più vicino ad uno è il primo rapporto, minore è Un’analoga e forse più appropriata modalità di calcolo della flessibilità degli investimenti è quella derivante da un raffronto diretto tra le poste più liquide dell’attivo circolante ed il capitale complessivamente investito: 14 Liquidità immeditate + Liquidità differite Capitale investito L’utilità di questo indice è duplice perché da un lato è una delle determinanti dell’indice di liquidità immediata (quindi idoneo a spiegare il valore dell’acid test); dall’altro escludendo le rimanenze di merci esprime la più appropriata misura della flessibilità del capitale per le imprese le cui scorte non presentano un’elevata liquidità. Le “batterie di indicatori”, riassunte nello schema precedente, sono molto importanti al fine di valutare correttamente l’attività di impresa sulla base dei dati di bilancio. Tramite questi rapporti, si può conoscere quanta liquidità è assorbita da processo produttivo, e quanta ne è generata. È importante sottolineare, tuttavia, che i valori qui consigliati rappresentano esclusivamente dei parametri di riferimento “medi”, che devono essere contestualizzati nell’ambito di operatività dell’impresa oggetto di analisi. I valori assunti da tali indici, infatti, possono presentare una forte divergenza confrontando imprese appartenenti a settori diversi o che operano su mercati differenti. Un’impresa industriale, ad esempio, presenterà una struttura degli impieghi molto più rigida di un’impresa commerciale, ma non per questo dovrà essere giudicata meno solvibile o con maggiori possibilità di diventarlo in futuro. Per esprimere tale valutazione dovranno essere esaminati altri aspetti come il grado di liquidità delle scorte o le politiche commerciali dell’impresa. La valutazione della situazione finanziaria dell’impresa, quindi, non può fondarsi sul confronto tra i valori effettivi e quelli ottimali degli indici - circostanza che favorirebbe un’analisi meccanica e pressoché automatica - ma deve tener in considerazione, nella misura dovuta, gli aspetti specifici caratterizzanti la struttura delle singole aziende. Prima di illustrare - attraverso un esempio concreto - le relazioni esistenti tra gli indici di bilancio descritte in precedenza, è opportuno aggiungere che le modalità di calcolo degli indicatori proposte rappresentano una soltanto delle possibili alternative, in quanto in relazione alla specificità delle singole imprese può essere opportuno utilizzare particolari rapporti. Di seguito sono presentati due stati patrimoniali le rispettive riclassificazioni e, infine, sono calcolati gli indici di bilancio. Nel breve commento finale, oltre a verificare le relazioni tra gli indici, si sottolinea la necessità di reperire informazioni suppletive ai dati di bilancio per esprimere un giudizio sulla situazione finanziaria dell’impresa. 15 STATO PATRIMONIALE della Società X ATTIVO A) Crediti verso soci 2001 2000 - - PASSIVO 2000 100.000 100.000 - - A) Patrimonio Netto Capitale Sociale B) Immobilizzazioni 2001 Riserva sovrapprezzo azioni Immateriali 155.670 148.055 Riserva di rivalutazione 124.327 128.091 Materiali 544.548 524.509 Riserva legale 19.964 23.088 Finanziarie 133.009 124.105 Altre riserve 16.890 18.055 - - 74.962 77.291 Imposte 15.000 15.120 Altri 16.079 16.085 42.669 48.905 Banche 542.267 603.002 di cui oltre i 12 mesi 446.087 442.009 Acconti - - Fornitori 220.613 218.025 e controllanti 16.959 15.831 Debiti tributari 296.710 265.203 Debiti previdenziali 9.138 9.015 Altri debiti 79.636 63.690 di cui oltre i 12 mesi 68.700 60.598 14.455 12.002 Utili (Perdite) portati a Nuovo C) Attivo Circolante Utili (Perdite) d'esercizio Rimanenze 331.528 336.058 Crediti 380.825 437.914 Attività finanziarie Disponibilità liquide D) Ratei e Risconti 582 705 43.507 42.057 B) Fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto D) Debiti Società controllate, collegate E) Ratei e risconti TOTALE ATTIVO 1.589.669 1.613.403 TOTALE PASSIVO 16 1.589.669 1.613.403 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO ATTIVO ATTIVO IMMOBILIZZATO Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni Finanziarie Totale immobilizzazioni 2001 2000 155.670 544.548 148.055 524.509 133.009 124.105 833.227 796.669 PASSIVO PATRIMONIO NETTO 2001 2000 336.143 346.525 PASSIVITA' CONSOLIDATE f.di rischi e oneri 30.000 Trattamento di fine rapporto 42.669 Banche 446.087 controllanti collegate controllate 16.959 Altri 68.700 30.000 48.905 442.009 15.831 60.598 ATTIVO CIRCOLANTE Totale consolidate Scorte di magazzino 331.528 passività 604.415 597.343 Banche 96.180 Fornitori 220.613 160.993 218.025 Tributari 296.710 Previdenziali 9.138 265.203 9.015 336.058 PASSIVITA' CORRENTI Liquidità differite Crediti Ratei e risconti Totale liquidità differite Liquidità immediate Totale attivo circolante 380.825 437.914 43.507 42.057 424.332 479.971 582 705 756.442 816.734 Altri Ratei e risconti f.di rischi e oneri 10.936 14.455 1.079 3.092 12.002 1.205 Totale passività correnti 649.111 669.535 TOTALE CAPITALE TOTALE FONTI DI 1.589.669 1.613.403 FINANZIAMENTO 1.589.669 INVESTITO 1.613.403 Di seguito si mostrano gli indici di disponibilità immediata, l’indice di liquidità del capitale investito e quello di rigidità delle fonti di finanziamento: LIQUIDITA' IMMEDIATA 2001 2000 Disponibilità immediate + Crediti Passività correnti 0,65 0,72 2001 2000 0,27 0,30 LIQUIDITA’ DEL CAPITALE INVESTITO Disponibilità immediate + Crediti Capitale investito RIGIDITA' DELLE FONTI Capitale investito Passività correnti 17 2001 2000 2,45 2,41 I valori degli indici su esposti consentono di rilevare la stretta correlazione tra l’indice di disponibilità immediata e gli altri indici. La bassa liquidità del capitale investito e l’elevata rigidità delle fonti di finanziamento determinano, infatti un valore inferiore all’unità dell’acid test. Sul valore assunto da detto indice nel secondo anno incidono due effetti: un incremento della rigidità delle fonti di finanziamento ed una contestuale diminuzione nelle poste più liquide dell’attivo. Queste variazioni, incidendo entrambe negativamente sull’indice di liquidità, producono un effetto moltiplicativo nella diminuzione delle disponibilità immediate. Un esame meccanico della situazione finanziaria dell’impresa X sulla base dei valori standard degli indici, implicherebbe una valutazione negativa sulla possibilità dell’impresa di far fronte agli impegni di breve termine, essendo l’indice di disponibilità immediate inferiore all’unità. Tuttavia, per dare una valutazione sullo stato di solvibilità dell’impresa è opportuno osservare anche l’indice di disponibilità differite e le sue determinanti: LIQUIDITA' DIFFERITA 2001 2000 Capitale circolante lordo Passività correnti 1,17 1,22 2001 2000 0,47 0,50 LIQUIDITA’ DEL CAPITALE INVESTITO Capitale circolante lordo Capitale investito RIGIDITA' DELLE FONTI Capitale investito Passività correnti 2001 2000 2,45 2,41 Si evince chiaramente il peggioramento nelle disponibilità differite dell’impresa, dovuto ad una diminuzione nell’incidenza del capitale circolante sull’attivo ed ad un contestuale irrigidimento delle fonti di finanziamento. Il valore dell’indice, tuttavia è superiore all’unità, il che indica un capitale circolante netto positivo e, di conseguenza la solvibilità dell’impresa nel breve termine potrebbe non essere a rischio. Per dare una valutazione corretta bisognerebbe conoscere più dettagliatamente il grado di liquidità delle scorte di magazzino. Una simile situazione, seppure non ottimale, potrebbe non essere a rischio in presenza di scorte facilmente liquidabili. D’altra parte l’osservazione dei rapporti di solidità dell’impresa evidenziano un margine di struttura allargato positivo, a fronte di un margine strutturale di primo livello negativo: COPERTURA DELLE IMM. CON CAPITALE PROPRIO E DEBITO A M/L TERMINE Netto + Passività consolidate Immobilizzazioni 2001 2000 1,13 1,18 COPERTURA DELLE IMM. CON CAPITALE PROPRIO Patrimonio netto Immobilizzazioni 18 2001 2000 0,40 0,43 È evidente che l’entità delle fonti di finanziamento a lungo termine è adeguata alla copertura degli investimenti in immobilizzazioni, sebbene anche questo rapporto è in peggioramento. In definitiva l’esempio dimostra che la situazione finanziaria dell’impresa X presenta qualche valore anomalo degno di un approfondimento ulteriore soprattutto in riferimento alla liquidabilità delle scorte ed al ciclo monetario della gestione, cioè al ciclo pagamenti incassi. In conclusione occorre ribadire che le analisi effettuate attraverso la costruzione del sistema di indici e/o di margini viene comunemente definita analisi di tipo statico in quanto le informazioni desunte si riferiscono a grandezze stock. Pertanto, tale tipo di indagine viene affiancata da quella di tipo dinamico, rappresentata dall’analisi per flussi. 4.2 ANALISI PER FLUSSI L’analisi dei flussi finanziari tende a fornire informazioni (di natura finanziaria) complementari a quelle desumibili dalla sola lettura del bilancio d’esercizio opportunamente riclassificato, in quanto permette di investigare sulle cause di variazione intervenute nella grandezza osservata, in un dato intervallo temporale. Così operando, tale analisi consente di − analizzare la politica dei finanziamenti adottata dall’impresa; − giudicare la politica degli investimenti realizzati; − valutare la “sinergia” delle due politiche. Ma cosa si intende per flusso? Sinteticamente, esso rappresenta un movimento elementare del fondo, non scomponibile ulteriormente; il fondo è la grandezza osservata, e, nella pratica, esso può corrispondere alla totalità degli aspetti finanziari delle operazioni d’impresa, al capitale circolante netto (d’ora in poi CCN) o al cash flow. Lo strumento che permette questo tipo di analisi è definito rendiconto finanziario: esso, in funzione delle informazioni sulla situazione finanziaria di cui l’impresa necessita, può analizzare le variazioni delle risorse finanziarie totali (funds flow statement), quelle del patrimonio circolante netto (working capital statement) ed infine quelle delle variazioni della disponibilità monetaria netta (cash flow statement). Relativamente alla prima tipologia di rendiconto, le indagini svolte su tale grandezza mirano ad individuare e ad analizzare le relazioni intercorrenti tra fonti ed impieghi, legando in modo dinamico e complementare visione economica e finanziaria. Si tratta, in sintesi, di un confronto tra flussi provenienti da fonti e destinati a determinati impieghi, in modo da evidenziare come e perché si è modificata la struttura e la compagine finanziaria dell’impresa in un dato intervallo temporale e come si prevede essa possa evolversi in futuro. Al contrario, le analisi svolte attraverso il rendiconto del capitale circolante netto tendono ad investigare sulle grandezze specifiche che spiegano le variazioni intervenute nell’entità della grandezza osservata (CCN). Pertanto, scopo dell’analisi non è soltanto indagare di quanto è variato il CCN ma anche quali sono stati i fattori e le cause che hanno determinato tale variazione. Così, ad esempio, l’impresa avrà interesse a 19 conoscere se la variazione riscontrata nell’entità del CCN è da attribuirsi alla gestione corrente o, al contrario, ad operazioni estranee a quest’ultima. In particolare, i movimenti finanziari che alimentano e condizionano la dimensione finanziaria dell’impresa possono riguardare due tipologie di operazioni: quelle attinenti alla gestione corrente e quelle, invece, estranee alla stessa; rientrano in quest’ultima categoria le operazioni di investimento/disinvestimento a medio e lungo termine, quelle di accensione/estinzione di finanziamenti (a titolo di proprietà o di prestito) a medio e lungo termine, come pure la corresponsione dei compensi a titolo di interesse o di dividendi. Occorre, tuttavia, chiarire il contenuto di capitale circolante. A tal proposito, sono state fornite diverse definizioni e cioè: − somma dei valori immediatamente disponibili (cassa e banca) − somma delle attività al netto delle immobilizzazioni − somma delle attività immediatamente disponibili Se poi si parla di Capitale Circolante Netto, allora esso può essere visto come: − eccedenza del capitale proprio e di terzi a medio e lungo termine sulle immobilizzazioni − eccedenza dell’attivo disponibile sui debiti a breve termine L’accezione più comunemente adottata è quella che vede il capitale circolante come attivo disponibile (ovvero liquidità immediate, più liquidità differite, più rimanenze); deducendo dal capitale circolante il passivo corrente si ottiene il CCN. Quest’ultimo può essere, a sua volta, distinto in finanziario ed operativo: la configurazione di CCN operativo presuppone la considerazione delle sole variabili di pertinenza della gestione appunto operativa; restano pertanto esclusi, ad esempio, i crediti verso l’erario per gli anticipi delle imposte sul reddito, i conti correnti bancari passivi che non scaturiscono da elasticità di cassa, i fondi svalutazione crediti come pure i debiti correnti non relativi all’attività caratteristica. Sicché, le cause che spiegano la variazione di CCN operativo riguardano i movimenti finanziari della gestione caratteristica ed i movimenti monetari derivanti dalle altre aree gestionali. Nel rendiconto in parola, i flussi di capitale circolante netto “in senso stretto” comprendono tutti quei movimenti della gestione degli investimenti/disinvestimenti, dei finanziamenti e quello della gestione reddituale che hanno diretti riflessi sull’entità del fondo osservato, escludendo le “non fund transactions”. Sicché, ad esempio, nell’ambito della gestione reddituale, gli ammortamenti come pure gli accantonamenti, costituiscono fonti di CCN. Tuttavia, tal risultato va comunque inquadrato in una visione economica d’insieme, in cui i ricavi siano superiori ai costi totali (monetari e non monetari). Infatti, in presenza di accantonamenti con un risultato dell’esercizio negativo, il contributo che la gestione reddituale apporta al CCN non muta: questo infatti, sarà pari, secondo il procedimento diretto, alla somma algebrica del risultato dell’esercizio, dei costi e dei ricavi non monetari. Ciò spiega come l’interpretazione delle informazioni riguardanti la dinamica finanziaria si risolve spesso in termini di comportamenti valutativi adottati. I diversi strumenti che compongono il rendiconto in oggetto (dimostrazione delle fonti e degli impieghi, prospetto di variazione del CCN, prospetto di gestione reddituale) forniscono un sistema di informazioni 20 complementari. Se, ad esempio, le fonti di CCN superano gli impieghi, significa che l’impresa ha generato risorse per ottemperare alle esigenze di breve periodo. In ultimo, il rendiconto della liquidità espone le variazioni intervenute nella grandezza osservata (cash flow). Siffatto strumento permette, così, di controllare la gestione della tesoreria ed al contempo di disporre di informazioni per la costruzione del budget di cassa. Il concetto di cash flow può essere inteso come flusso di cassa, ossia come differenza tra entrate ed uscite monetarie intercorsa in un determinato periodo osservato, oppure come disponibilità di cassa generata dalle operazioni di esercizio (cash flow operazionale). Il concetto di flusso finanziario, in tal caso, è osservato secondo il principio di cassa valutando se l’operazione ha generato impiego o fonte di liquidità. Tuttavia, è possibile attribuire al cash flow un concetto di autofinanziamento in senso ampio, ossia come somma dell’utile non distribuito, dell’ammortamento e degli accantonamenti (si parla più precisamente di net cash flow) ed esprime la capacità dell’impresa di finanziarie gli investimenti con mezzi interni. Nel rendiconto, il significato riconosciutogli è quello di flusso di cassa, escludendo quei valori in entrata ed in uscita che si realizzano entro l’anno (che rientrano, viceversa, nella composizione del CCN). Lo strumento in oggetto permette, così, di ottenere informazioni sul contributo delle varie aree gestionali (reddituale, extra reddituale, corrente) alla formazione/assorbimento di cash flow e, quindi, sulle relative cause di variazione. E’ evidente che le variazioni intervenute, nelle consistenze di magazzino, nei debiti e nei crediti a breve scadenza costituiscono fonti ed impieghi di liquidità. In genere, la determinazione del flusso di cassa può avvenire in due modi: − diretto: considerando le sole entrate ed uscite connesse con i costi ed i ricavi della gestione (corrente, tipica, reddituale). − indiretto: partendo dall’utile d’esercizio ed a ritroso operando le rettifiche per determinare l’autofinanziamento ed i flussi di liquidità provenienti dalla gestione reddituale, corrente ed operativa. A livello regolamentare, occorre precisare che, in Italia, la Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri per la statuizione dei principi contabili ha emanato, nel 1977, il documento n. 2 che regolamenta la compilazione del rendiconto finanziario relativo al capitale circolante netto ad al flusso di cassa. Al contrario, nel panorama internazionale, lo ias n. 7 ha lasciato ampia discrezionalità circa forma e contenuti del documento in parola, seppur con qualche nota di diversità nel contenuto e nel concetto stesso di “rendiconto finanziario”. In tal senso, il successivo principio contabile ias n. 13 fornisce, fra l’altro, informazioni sul concetto di attività e di passività correnti. In sintesi, ciascuna tipologia di rendiconto più sopra adombrata permette di ottenere specifiche informazioni. Tuttavia, occorre ribadire che i giudizi formulati appaiono strettamente condizionati dalla scelta dei criteri di valutazione adottati come pure dai criteri di classificazione delle voci di bilancio. Inoltre, il documento in oggetto mostra taluni limiti connessi con la scarsa capacità di misurazione della performance finanziaria dell’impresa in un’ottica prospettica. Infatti, eventuali politiche aziendali caratterizzate da scarsi investimenti, dalla crescita dell’indebitamento oppure da elevati disinvestimenti determinano sicuramente 21 flussi finanziari positivi che, tuttavia, preludono al deterioramento dell’economicità della combinazione economica d’impresa. Inoltre, è opportuno precisare che la ricostruzione puntuale di tutti i flussi è molto onerosa sia in termini di tempo, sia in termini di effettiva utilità; pertanto, per le voci di bilancio che prevedono flussi in entrata ed in uscita giornalieri è preferibile ricorrere direttamente all’impiego dei saldi, mentre per tutti i flussi di lungo termine si ricercheranno i movimenti effettivi. In ultimo, va osservato come un utilizzo più proficuo del rendiconto lo si ottiene operando anche in una logica anticipatoria, oltre che consuntiva, ossia attraverso la previsione dei flussi finanziari nell’attività di programmazione della gestione aziendale. Tale percorso richiede, in primo luogo, la conoscenza della struttura finanziaria iniziale dell’impresa, quindi la elaborazione puntuale dei programmi di investimento ipotizzati come pure il programma dei finanziamenti ed il livello di liquidità prescelto, il tutto in considerazione delle condizioni di mercato e d’ambiente. L’impiego del rendiconto finanziario previsionale consente all’impresa di ottenere informazioni sulla relazione esistente tra i flussi finanziari e le politiche di finanziamento e tra i flussi finanziari e la gestione della tesoreria in chiave prospettica. Così, ad esempio, la scelte delle fonti finanziarie deve essere effettuata in considerazione della struttura degli investimenti programmati, così come si evincerà dal rendiconto derivante dai bilanci preventivi aziendali (stato patrimoniale previsionale, conto economico previsionale, budget). 5. CONCLUSIONI Il presente documento ha analizzato la condizione di equilibrio finanziario di un’impresa con il duplice obiettivo di descriverne la rilevanza e di tracciare una mappa dei principali strumenti per l’analisi ed il controllo. Per raggiungere tali obiettivi la trattazione è stata suddivisa in tre parti principali. Nella prima parte si definisce l’equilibrio finanziario, inquadrandolo nella visione, largamente accettata in letteratura, di impresa come sistema aperto e, pertanto, inserendolo nella più ampia concettualizzazione sulla globalità degli equilibri di gestione. In questa parte sono state riassunte le principali conclusioni del dibattito teorico sui tre equilibri di gestione (economico, finanziario e patrimoniale), evidenziando come tra essi esistano degli stretti legami. Si è osservato che, sebbene nel lungo periodo l’equilibrio economico e quello finanziario tendono a coincidere, nel breve/brevissimo termine ciò non accade a causa della discrepanza esistente tra il ciclo economico e quello finanziario-monetario. Tra le due condizioni la prospettiva economica è prevalente in quanto implica, nel lungo termine l’esistenza anche della condizione di equilibrio finanziario. Per contro l’equilibrio patrimoniale è una condizione derivata rispetto agli altri equilibri della gestione, perché soltanto se l’impresa è in equilibrio economico e finanziario può garantire il miglioramento della situazione patrimoniale. La seconda parte del documento è dedicata ad un’analisi più centrata del problema dell’equilibrio finanziario e, pertanto, analizza i fabbisogni e le relative modalità di copertura. Si è distinto il concetto di equilibrio 22 finanziario “statico” da quello osservato da un punto di vista “dinamico”, sottolineando che nella pratica l’insieme dei fabbisogni aziendale è continuamente mutevole e, pertanto, una corretta analisi dell’equilibrio deve essere effettuata non solo in base alla visione statica, ma anche considerando la prospettiva dinamica. In tal senso si è osservato che l’omogeneità tra fonti ed impieghi non è sinonimo di equilibrio finanziario dinamico, ma che tale condizione deriva dalla compresenza di quattro caratteristiche della struttura del passivo, specificatamente omogeneità, elasticità, flessibilità ed economicità. In questa sezione del documento si è avuto modo di sottolineare l’importanza di predisporre delle modalità di previsione dei fabbisogni finanziari di liquidità, al fine di evitare improvvise situazioni temporanee di squilibrio per le quali, di norma, si ricorre a coperture più onerose. La terza parte del documento è interamente dedicata agli strumenti operativi di analisi e gestione dell’equilibrio finanziario. Tra le varie tecniche di analisi è stato dato un più ampio spazio alla trattazione delle analisi per flussi perché queste rappresentano le modalità di analisi più importanti di cui l’impresa dispone per monitorare le condizioni di equilibrio finanziario. La differenza fondamentale tra l’analisi per flussi e le altre tipologie di valutazione e controllo, che la rende particolarmente utile ai fini di controllo e gestione dell’equilibrio finanziario è rappresentata dall’opportunità che essa offre di spiegare le cause delle variazioni intervenute in un dato periodo temporale. Gli altri tipi di analisi, infatti, forniscono solo delle indicazioni generali sull’andamento gestionale nel periodo, in quanto confrontano delle grandezze totali. 23 Documento Aristeia n. 20 I FORWARD RATE AGREEMENT SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Aspetti generali sui Forward rate agreement – 3. La quotazione – 4.Modalità di utilizzo dei forward rate agreement – 5 Il valore del forward rate agreement – 6. Conclusioni 1. INTRODUZIONE La crescente dinamicità delle fluttuazioni dei tassi di interesse – oggi ai minimi storici – e la volontà, sempre più sentita delle imprese, di controllare l’esposizione ai rischi di variazioni sfavorevoli degli stessi stimolano la ricerca di modalità di copertura. In questo scenario, assumono particolare rilevanza i contratti noti come forward rate agreement (nel prosieguo FRA), che si sostanziano in un accordo tra due soggetti sui tassi a termine, il quale consente di definire e stabilizzare in anticipo il costo di un debito e/o il rendimento di una attività. Il FRA è negoziato esclusivamente nei mercati over the counter, ossia al di fuori delle Borse valori e, pertanto, non è soggetto a rigide norme di struttura contrattuale. Per questo motivo il FRA è uno strumento concettualmente flessibile ed adattabile alle più diverse esigenze aziendali. Al contempo, però, il mercato secondario non è molto sviluppato e, di conseguenza la probabilità di cessione del contratto ad altre imprese è piuttosto limitata, al punto che per estinguere anticipatamente il FRA l’unica soluzione disponibile è la negoziazione di un contratto analogo ma di segno opposto, in modo da neutralizzare gli effetti del precedente. In relazione allo strumento in esame, appare opportuno analizzare gli aspetti tecnici, le modalità di negoziazione, di quotazione e d’impiego, nonché i vantaggi ed i rischi, non solo economici, impliciti nell’uso per copertura dal rischio di tasso ed il controllo dell’onerosità dell’indebitamento. I FRA, prevedendo entrate asincrone rispetto alle uscite, stimola il controllo preventivo dei flussi di cassa, migliorando la capacità dell’impresa di individuare possibili difficoltà a fronteggiare gli impegni finanziari. In altri termini, l’uso dei FRA incita il management a prevedere il ciclo finanziario-monetario e, per questo ad fornire strumenti di controllo per il corretto svolgimento della gestione. 24 2. ASPETTI GENERALI DEI FORWARD RATE AGREEMENT Il termine FRA definisce una categoria di strumenti derivati sui tassi di interesse, idonei alla copertura del rischio di variazioni sfavorevoli dell’onerosità del debito. Una particolarità di questi strumenti è l’orizzonte temporale, estremamente breve, di produzione degli effetti, al punto che le quotazioni sono espresse in capitalizzazione semplice. Per tale motivo è possibile accostare i FRA ai future sui tassi di interesse (interest rate future): entrambi consentono di operare a termine sui tassi di interesse ed entrambi hanno scadenze molto ravvicinate nel tempo. Le differenze tra i due strumenti risiedono essenzialmente nella struttura del mercato in cui avvengono le contrattazioni: i future sono negoziati in Borsa, mentre i FRA non sono negoziati in mercati ufficiali e possono essere stipulati soltanto con intermediari abilitati. Ne segue che, mentre gli interest rate future generano continue movimentazioni di cassa – per via del meccanismo dei margini proprio delle Borse – e sono fortemente standardizzati, i FRA non prevedono alcuna movimentazione di denaro finché il contratto non giunge a scadenza e le parti sono libere nello stabilire le clausole contrattuali. In concreto, il FRA si sostanzia in un accordo contrattuale tra due soggetti che si impegnano a scambiarsi un importo monetario avente natura di interesse. Tale importo è pari alla differenza esistente – ad una data prestabilita (coincidente, di norma, con la data di rilevazione del tasso variabile) – tra l’interesse prodotto da un tasso variabile (futuro e, dunque sconosciuto al momento della stipula del contratto) e quello prodotto da un tasso fisso concordato, entrambi calcolati in riferimento ad un capitale nozionale (o teorico). Le componenti fondamentali del contratto di FRA – che le parti possono concordare tra loro – sono: − la data contrattuale, e cioè la data in cui è stato concluso il contratto; − il tasso contrattuale, ossia il tasso fisso predeterminato; − il capitale nozionale, che non costituendo oggetto di scambio rappresenta una capitale puramente teorico utile esclusivamente per la determinazione del differenziale di interesse da scambiare; − il tasso variabile di riferimento; − la data di rilevazione del tasso di riferimento (fixing date); − la data di liquidazione (settlement date), ossia la data in cui saranno scambiati effettivamente gli importi monetari; − la data di scadenza del contratto (maturity date) − le commissioni a carico dell’impresa. È chiaro che, alla stipula del contratto, nessun flusso finanziario è scambiato e, fino alla settelement date, non è prevista nessuna movimentazione di cassa. Convenzionalmente, gli operatori definiscono “compratore del FRA” il soggetto che incassa il differenziale se il tasso di regolamento si rivela maggiore del tasso contrattuale, ossia chi riceve il tasso variabile e paga il tasso fisso. Per contro, è definito “venditore del FRA” colui che paga il tasso variabile ed incassa il tasso fisso. Tali precisazioni terminologiche sono strumentali all’individuazione delle somme di denaro che vengono scambiate. 25 In effetti, indicando con: C il tasso contrattuale (fisso); X il tasso variabile di regolamento; N il capitale nozionale; gg il periodo in cui il FRA produce effetti, espresso in giorni; B la base per il calcolo del tasso equivalente, espressa in giorni (è pari a 360 se si utilizza l’anno commerciale, è 365 se si utilizza l’anno cilive); il flusso di cassa netto per l’acquirente del FRA è: (X − C) ⋅ N ⋅ gg B mentre, specularmene, il flusso per il venditore del FRA è: (C − X ) ⋅ N ⋅ gg B Alla data di liquidazione non si verifica una doppia transazione (l’acquirente del FRA versa il tasso fisso e riceve il tasso variabile), ma si procede al versamento del differenziale come sopra determinato. Ovviamente, il flusso sarà positivo per l’acquirente del FRA se – al fixing – il tasso contrattuale è maggiore del tasso rilevato dal mercato; viceversa sarà il venditore del FRA a conseguire un profitto. 3. LA QUOTAZIONE La quotazione dei FRA avviene ad opera di market maker specializzati, che si dichiarano sempre disposti a negoziare alle condizioni contrattuali da loro stessi stabilito. Per quotare un FRA, i market maker specificano due differenti livelli del tasso fisso contrattuale: il tasso “denaro”, che esprime il livello del tasso fisso a cui si dichiarano propensi ad acquistare un FRA; e il tasso “lettera”, ossia il tasso a cui sono disposti a vendere il FRA. Ovviamente, il tasso lettera è maggiore del tasso denaro, per cui il market maker lucra tale differenza (detta bid-ask spread) per ogni coppia di FRA (uno venduto, l’altro acquistato) negoziata, a patto che entrambi i contratti abbiano il medesimo capitale nozionale. Ne segue che il compratore del FRA – chi decide di pagare il tasso fisso e ricevere il variabile – deve osservare le quotazioni “lettera”, mentre il venditore può incassare il “tasso denaro”. Allo scopo di quotare lo strumento, il market maker specifica tutti gli elementi contrattuali fondamentali e per individuare il periodo in cui il FRA produce effetti, l’accordo contrattualestabilisce le seguenti date rilevanti: la data di stipula del contratto, la data di rilevazione del tasso di riferimento e la data di scadenza. Nella quotazione dello strumento queste date sono espresse in modo sintetico da due cifre. Ad esempio, la 26 quotazione “FRA 3X9” indica che la rilevazione del tasso variabile avviene dopo tre mesi dalla stipula del contratto, mentre la maturity date è tra nove mesi, per cui i flussi di interesse prodotti sono relativi ad un periodo di sei mesi. A titolo esemplificativo si mostrano di seguito le quotazioni dei FRA apparse su “il Sole 24 ore” in data 11/02/2003: Scadenza Denaro Lettera 3X6 2,43 2,47 6X9 2,32 2,36 9 X 12 2,34 2,38 6 X 12 2,35 2,39 12 X 18 2,51 2,55 Le quotazioni esposte non mostrano il tasso variabile di regolamento. Molto spesso, tale tasso di interesse coincide con l’euribor relativo al periodo in cui il FRA produce effetti. Il tasso variabile implicito nel FRA3X6, ad esempio, è l’euribor a 3 mesi, mentre in un FRA 3X9 è l’euribor a 6 mesi. Lo schema riproposto di seguito descrive il profilo temporale del FRA 3X9, evidenziando che la negoziazione del contratto non produce alcun effetto fino al fixing, in quanto gli interessi – calcolati in riferimento al capitale nozionale – maturano dalla rilevazione del tasso variabile in poi. Rappresentazione del profilo temporale dei flussi del FRA Maturazione dell’interesse – periodo di riferimento per il calcolo del differenziale 12/02/2003 Stipula del FRA 12/05/2003 12/11/2003 Rilevazione del tasso Conclusione variabile - fixing contratto – maturity del La precedente rappresentazione non indica espressamente la data di liquidazione del differenziale (settlement date), che – come precisato in sede di esplicazione delle specifiche contrattuali – deve essere predeterminata dal contratto e, quindi, può differire dalla data di scadenza del FRA. Nella prassi si tende a liquidare il FRA anteriormente alla scadenza e, più precisamente, due giorni dopo la rilevazione del tasso di regolamento. Si ricorre alla liquidazione anticipata per due motivi: in primo luogo 27 giacché dopo il fixing la transazione non presenta più alcun elemento di incertezza; in secondo luogo perché le banche – che di norma sono i market makers nelle negoziazioni dei FRA – hanno l’obbligo dei ratios patrimoniali e, dovendo detenere un capitale proporzionale al numero di operazioni in essere non hanno interesse a detenere in portafoglio un contratto il cui esito è già predeterminato. L’anticipazione del regolamento ad una data precedente alla scadenza naturale del periodo di maturazione dei flussi di interesse rende necessaria l’attualizzazione del flusso monetario da scambiare al tasso di interesse di mercato. Ricorrendo alla simbologia precedentemente introdotta, i flussi effettivamente scambiati sono i seguenti: per il compratore: (X − C) ⋅ N ⋅ gg B 1+ X⋅ (gg / B) per il venditore: (C − X ) ⋅ N ⋅ gg B 1+ X⋅ (gg / B) 4. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FRA Il FRA, al pari degli altri strumenti derivati, può essere utilizzato per fini immunizzativi o speculativi. Quest’ultimo impiego è perseguibile attraverso l’apertura di una posizione nel FRA autonoma – ossia disgiunta dalle altre attività e passività dell’impresa – che genera profitto per una variazione attesa dei tassi di interesse. In questa prospettiva, attendendo un rialzo dei tassi, è necessario comprare il FRA, in quanto tale posizione genera un flusso positivo per un aumento nei tassi; per contro per speculare al ribasso è necessario vendere il FRA. Il FRA può essere adoperato, inoltre, per la copertura dal rischio di interesse, in quanto consente di fissare con largo anticipo, pagando una commissione, il costo del proprio indebitamento e/o il rendimento di una attività. In generale, per immunizzarsi dal rischio derivante da un evento sfavorevole si deve aprire una posizione che generi un profitto al verificarsi dell’evento, in modo da determinare - in tale circostanza - un risultato, complessivamente, migliore rispetto alla posizione non coperta. L’essenza della copertura con i FRA si sostanzia quindi nell’acquisto di un contratto quando si è esposti al rischio di rialzi dei tassi di interesse, in modo che, all’effettivo aumento del tasso di interesse, il maggior costo sostenuto sia interamente o parzialmente compensato da un profitto nel FRA. Analogamente, la vendita del FRA può essere 28 efficacemente implementata a copertura di un’uscita a tasso fisso nel caso di attese al ribasso dei tassi di interesse. Con maggiore precisione si deve affermare che l’acquisto del FRA – omogeneo ad un preesistente fabbisogno – consente di fissare il costo dell’indebitamento. Al riguardo di consideri il caso di un’impresa che prevede di doversi indebitare – ad un tasso variabile e per un capitale di importo N – per un periodo di tre mesi a partire dal mese successivo a quello in corso. L’azienda ha un fabbisogno di tipo 1X4 ed è esposta al rischio di interesse, in quanto il tasso di interesse potrebbe aumentare determinando un innalzamento del costo del debito quando sarà necessario negoziarlo. Per questo motivo decide di acquistare un FRA 1X4, pagando un tasso fisso del 5% ed incassando il tasso variabile (Euribor trimestrale). Il prospetto seguente sintetizza il funzionamento della copertura: – EURIBOR 3 mesi ⋅ N ⋅ (90/360) Costo del indebitamento originario: Flusso del FRA 1X4: (EURIBOR 3 mesi – 5%) ⋅ N ⋅ (90/360) Flusso di cassa netto: – 5% ⋅ N ⋅ (90/360) All’acquisto del FRA 1X4 consegue la stabilizzazione dell’onerosità del debito ad un valore del 5%. Ciò accade solo nell’ipotesi in cui il capitale nozionale previsto dal contratto sia esattamente uguale al debito residuo. Concettualmente il flusso del FRA dovrebbe trovare manifestazione finanziaria alla conclusione del contratto perché, di norma, i flussi di interesse sono versati al termine del periodo di maturazione; tuttavia – come preannunciato – è pratica comune liquidare il differenziale alla data di rilevazione del tasso variabile (fixing date). Tale prassi determina uno sfasamento temporale tra i flussi di cassa delineati prima ipotizzati. Il prospetto seguente mostra il profilo temporale di un’operazione di copertura: il FRA è regolato – per valori attualizzati – alla data del fixing, che cade al termine del primo mese, mentre gli interessi passivi del debito comportano un’uscita solo al termine del periodo. 4° mese 1° mese 0 Stipula del FRA Conclusione data del fixing Flusso del debito Flusso del FRA Negoziazione del debito 29 Il profilo temporale dell’operazione e la conseguente attualizzazione del flusso scaturente dal FRA determina la necessità di reinvestire il flusso dello strumento al tasso di mercato per ottenere, a scadenza, un costo dell’indebitamento esattamente pari al tasso contrattuale. I prospetti che seguono, riconsiderando il caso precedentemente descritto e supponendo che alla data del fixing si rilevi un Euribor trimestrale pari al 6% e un capitale nozionale di un milione di Euro, dimostra che in assenza di reinvestimento del flusso del FRA il costo dell’indebitamento bloccato risulta a scadenza maggiore del tasso contrattuale. Caso di mancato reinvestimento dei flussi del FRA: Flusso per la liquidazione del FRA, scambiato alla fixing date: (Euribor 3 mesi - 5%) * N * (90/360) (1+ Euribor 3 mesi) * (90/360) 1% * 1 MLN * (90/360) (1+6%) * (90/360) = = 2463 € Flusso de debito, scambiato alla data di scadenza: 6% (90/360) * N = 15000 Costo effettivo del debito: 12537 €, pari al 5,015% Caso di reinvestimento del flusso del FRA Alla data di fixing si procede alla liquidazione del FRA: (Euribor 3 mesi - 5%) * N * (90/360) (1+ Euribor 3 mesi) * (90/360) 1% * 1 MLN * (90/360) (1+6%) * (90/360) = = 2463 € Tale flusso viene reinvestito al tasso di mercato fino alla maturazione degli interessi passivi: Flusso del FRA * [1+Euribor 3 mesi*(90/360)]= 2500 € Il flusso del debito è: 6% *(90/360) * 1 MLN € = 15000 € Il costo netto dell’indebitamento è, dunque: 12500 € esattamente pari al 5% 30 Nell’ipotesi di non reinvestimento del flusso del FRA, il costo effettivo dell’indebitamento è maggiore del tasso contrattuale; tuttavia tale eccedenza – che nell’esempio è trascurabile – diviene elevata quando si negoziano FRA per periodi più lunghi (ad esempio un FRA 3X12) o importi di capitale nozionale più rilevanti. Con la negoziazione del FRA non è possibile, inoltre, bloccare il tasso contrattuale per l’indebitamento nel caso in cui il merito di credito dell’impresa sia tale da non consentire un indebitamento indicizzato all’Euribor senza spread. L’acquisto di un FRA consente di eliminare l’indicizzazione al parametro variabile, ma l’eventuale spread si aggiunge al tasso contrattuale. Considerando l’esempio precedente, se le condizioni per l’indebitamento avessero imposto uno spread del 1,5%, attraverso la negoziazione del FRA si sarebbe potuto prevedere un costo ad un tasso del 6,5%: Costo del indebitamento originario: Flusso del FRA 1X4: - EURIBOR 3 mesi +1,5% * N * (90/360) (EURIBOR 3 mesi – 5%) * N * (90/360) Flusso di cassa netto: - 6,5% * N * (90/360) È palese, quindi che con il FRA si blocca il tasso contrattuale, pur rimanendo esposti alle variazioni del merito di credito. Nel caso proposto l’impresa è certa di fissare il tasso al 6,5% solo se il suo credit standing non subisce variazioni sino a quando non dovrà essere negoziato il debito; in tal caso il costo previsto si modificherà in misura pari alla variazione, in aumento o diminuizione, dello spread. 5. IL VALORE DEL FRA La determinazione del valore di mercato del FRA (mark to market del FRA) è essenziale per verificare l’efficacia della copertura, non sussistendo di fatto un mercato secondario sul quale poter procedere a rivendere il contratto. Non prevedendo alcuna uscita di cassa, al momento della stipula del contratto con il market maker il FRA è neutro, e cioè ha valore zero sia per il compratore che per il venditore. In seguito alle oscillazioni dei tassi di interesse il FRA acquista o perde valore. L’acquisto del FRA ha valore positivo quando – in un momento seguente l’acquisto – i tassi rialzano; al contrario ha valore negativo se i tassi ribassano. La ragione, evidente, è che – come già sottolineato – il compratore del FRA ottiene un profitto quando le condizioni di mercato spingono al rialzo i tassi di interesse. Il valore di un FRA, definito dalle oscillazioni dei tassi di interesse, è determinabile come valore di sostituzione dello stesso con un contratto avente la stessa scadenza. Il valore di sostituzione è determinabile supponendo di chiudere la posizione negoziando un altro FRA di segno opposto con il quale neutralizzare gli 31 effetti del primo contratto negoziato. In altri termini, per la determinazione del valore di un FRA acquistato è necessario supporre di vendere un altro FRA identico per scadenza e capitale nozionale di riferimento. A titolo esemplificativo si supponga di voler chiudere la posizione in acquisto di un FRA 3 X 6 al 2,5% contro Euribor 3 mesi in seguito ad un incremento nei tassi di interesse avvenuto nella stessa data di stipula del contratto. La chiusura dell’operazione è possibile con la vendita di un FRA 3 X 6. Supponendo che la quotazione del “tasso denaro”, in seguito al rialzo dei tassi sia 2,75%, con la vendita del FRA si ottiene un risultato pari allo 0,25 % del capitale nozionale. Il prospetto seguente esplicita più dettagliatamente i dati dell’esempio: Flusso da FRA acquistato: (Euribor 3 mesi – 2,5%) * N * (90/360) Flusso del FRA venduto: (2.75% - Euribor 3 mesi) * N * (90/360) Flusso netto 0,25% * N * (90/360) Tale importo monetario, opportunamente attualizzato, è il valore del FRA 3X6 in portafoglio. La ragione è intuitiva: se con la detenzione del FRA 3X6 è possibile bloccare un profitto certo, tale livello di profitto sarà il prezzo che ogni operatore sarà disposto a pagare per subentrare nel contratto. Nessun operatore sarà disposto ad un maggiore esborso, perché acquisirebbe un contratto con valore netto negativo; viceversa, il detentore non cederà il contratto per un valore inferiore in quanto preferirebbe chiudere la posizione e lucrare un profitto più alto. Ovviamente, però tale flusso deve essere attualizzato in quanto il flusso monetario bloccato troverà manifestazione finanziaria alla conclusione naturale del contratto. Per l’attualizzazione il tasso da utilizzare è l’Euribor riferito al periodo di maturazione degli interessi. Anche per la valutazione di un FRA in un periodo intermedio tra la data di stipula del contratto e la fixing date è necessario ricorrere al valore di sostituzione. In tal caso, tuttavia, per individuare correttamente il FRA di sostituzione bisogna tener conto del tempo trascorso. In altri termini, per quantificare il valore di un FRA 3X9, un mese dopo l’acquisto, è necessario confrontarlo con le condizioni offerte per la negoziazione di un FRA 2X8 in quanto è tale il profilo temporale del contratto in portafoglio. L’invecchiamento del contratto in portafoglio comporta anche che per determinare il valore di sostituzione bisognerà attualizzare in riferimento ad un periodo di otto mesi. 6. CONCLUSIONI L’analisi degli aspetti tecnici principali del FRA ha messo in luce le potenzialità dello strumento che si presta a molteplici utilizzi. Oltre all’attività di speculazione, il FRA può essere utilizzato per la copertura di singole esposizioni al rischio di interesse o per la copertura dell’insieme delle poste del passivo. 32 L’uso dei FRA, oltre all’evidente vantaggio diretto, espresso in termini di minori interessi pagati sul debito, fornisce anche vantaggi indiretti. La progettazione di un’operazione di FRA richiede a priori un’analisi dei fabbisogni finanziari futuri e quindi stimola il management a prevedere l’evoluzione dell’equilibrio finanziario per periodi – pur sempre brevi – che si estendono anche oltre l’esercizio. Il rischio principale nell’utilizzo del FRA per la copertura risiede nell’eventualità che i tassi si muovano in direzione opposta a quella temuta. In tal caso l’operazione in FRA condurrà ad una perdita, e, per questo, il risultato sarà peggiore rispetto alla posizione non coperta. Tuttavia, il costo massimo che l’impresa deve sopportare è pari al tasso contrattuale del FRA e non potrà mai eccedere tale valore. Pertanto, la perdita (eventuale) discendente dalla negoziazione del FRA – in seguito ad un imprevisto movimento dei tassi di interesse – è da interpretarsi come il prezzo da pagare per stabilizzare con largo anticipo il costo del debito. I vantaggi indirettamente offerti dal FRA discendono, appunto, dalla stabilità che viene conferita anticipatamente alle uscite per oneri finanziari. La stabilizzazione del costo di un debito in anticipo offre, infatti, notevoli vantaggi, poiché permette di eliminare l’incertezza relativa ad una futura uscita di cassa e, di conseguenza, di programmare con maggiore precisione e tranquillità il piano di cassa. Ridurre l’alea che caratterizza l’esborso monetario di un debito a tasso variabile è importante nella gestione della tesoreria aziendale, in quanto libera le risorse in eccesso che sarebbero dovute essere rese prontamente disponibili nel caso di incremento del costo dell’indebitamento. 33 DOCUMENTO ARISTEIA N. 13 GLI SWAP NELLA GESTIONE DEI RISCHI SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Una classificazione degli swap – 3. Aspetti tecnici e profili operativi degli interest rate swap– 3.1 L’arbitraggio sul merito di credito – 4. Gli swap su valute – 5. La valutazione ed il pricing – 6. I rischi impliciti nei contratti swap – 7. Conclusioni 1. INTRODUZIONE Il presente documento propone un approfondimento di carattere teorico–pratico nell’utilizzo degli strumenti di finanza innovativa per la gestione dei rischi dell’impresa, l’oggetto della trattazione è uno strumento derivato, lo swap che sarà analizzato nelle due versioni più comuni: l’Interest Rate Swap (IRS) ed il Cross Currency Swap (CCS), impiegato per tutelarsi dalle variazioni dei tassi di cambio. L’obiettivo del documento è di indagare sulle più comuni modalità d’impiego di tale strumento, al fine di comprendere come possa essere utilizzato nella gestione dei rischi dell’impresa. A tal scopo, si procederà di seguito ad un esame degli aspetti tecnici dei contratti di swap, per poi descriverne le modalità di utilizzo e commentarne, infine, i vantaggi ed i rischi. Come noto, il termine swap configura una “classe” di strumenti derivati, comprendente una grande varietà di contratti il cui elemento comune è lo scambio di flussi monetari per un determinato periodo di tempo secondo regole prefissate. Le operazioni di swap sono negoziate tra un’impresa ed un intermediario, al di fuori del mercato di Borsa (mercato over the counter) e, pertanto, la stipulazione del contratto non segue rigide norme di struttura, e le parti possono liberamente adeguarla alle proprie esigenze, potendo quindi plasmare lo strumento per la copertura delle posizioni più diverse. Alla flessibilità garantita dalla negoziazione dello strumento nel mercato over the counter, si aggiunge l’esistenza di un mercato secondario molto sottile che comporta uno svantaggio ravvisabile nella scarsa rivendibilità del contratto. 34 2. UNA CLASSIFICAZIONE DEGLI SWAP Lo swap, come detto, è uno strumento derivato il cui elemento caratterizzante è lo scambio di flussi monetari. Da un esame della natura di tali flussi è possibile individuare due “classi” fondamentali di operazioni in swap gli Interest Rate Swap (infra IRS), in cui si scambiano flussi di interesse ed i Currency swap, ossia swap di valute. Nell’ambito degli IRS, in funzione della differente modalità di determinazione del tasso di interesse, possono essere distinti due fondamentali strutture contrattuali: − i plain vanilla swap; − i basis swap. I plain vanilla swap si caratterizzano per lo scambio di un tasso fisso contro un tasso variabile: più precisamente una parte si obbliga a corrispondere un flusso finanziario calcolato sulla base di un tasso fisso rispetto ad un capitale (detto nozionale), mentre la controparte è obbligata a versare un flusso determinato sulla base di un tasso variabile, applicato al medesimo capitale. Nei basis swap, invece, lo scambio avviene tra due diversi tassi variabili, quindi indicizzati a parametri differenti. Le operazioni in swap su valute, invece, comprendono tre differenti tipologie di contratto che definiscono: − il cross currency swap, in cui un flusso è fisso, mentre l’altro è variabile; − il fixed-rate currecy swap, in cui entrambi i flussi sono calcolati sulla base di tassi fissi; − il floating to floating currency swap, dove i tassi di interesse sono entrambi variabili. 4.1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SWAP Plain vanilla swap Interest Rate Swap (scambio tra tasso fisso e variabile) -su tassi di interesse- Basis Swap (scambio tra due tassi variabili) Fixed rate currency swap (scambio tra due tassi fissi) Currency Swap - su valute - Cross currency swap (scambio tra tasso fisso e tasso variabile) Floating to floating currency (scambio tra due tassi variabili) 35 swap 3. ASPETTI TECNICI E PROFILI OPERATIVI DEGLI INTEREST RATE SWAP Un’operazione di interest rate swap è definita da un contratto tra due operatori, in cui si prevede lo scambio in date prestabilite di una serie di flussi monetari aventi natura di interessi, che vengono calcolati sulla base di un capitale teorico di riferimento. Nell’accordo contrattuale di definizione dell’operazione di swap, dunque, dovranno essere specificati alcuni elementi. In particolare si dovrà esplicitare: − la data in cui il contratto inizia a produrre effetti (effective date) e la data di scadenza del contratto (termination date); − l’ammontare del capitale di riferimento per il calcolo degli interessi (definito “capitale nozionale”); − la periodicità dei pagamenti, ossia il profilo temporale della liquidazione dei flussi monetari; − il parametro di indicizzazione, ossia il parametro sulla base del quale calcolare il tasso variabile di riferimento; − le date in cui procedere alla rilevazione del tasso variabile (reset date). Un elemento di primaria importanza è la determinazione del capitale nozionale, perchè rappresenta la base per la determinazione dei flussi di denaro da versare alla controparte. Ovviamente, quanto più è alto questo valore, tanto maggiori saranno i flussi che derivano dallo swap. Inoltre, il capitale nozionale non è oggetto di scambio e, quindi, è un capitale puramente teorico, al quale si fa riferimento esclusivamente per la determinazione dei flussi. L’accordo contrattuale deve specificare, inoltre, la periodicità dei pagamenti, ossia il profilo temporale della liquidazione dei flussi monetari. Lo swap prevede flussi in entrata ed in uscita per entrambe le parti coinvolte nell’operazione; pertanto, nel caso di coincidenza delle date di regolamento, la liquidazione avviene per differenziali, per cui chi avrebbe dovuto incassare il flusso minore versa alla controparte il differenziale tra il flusso in uscita e quello in entrata. I flussi di cassa che derivano da una operazione di Interest Rate Swap sono rappresentabili come segue: Tasso fisso : X % * Capitale Nozionale Impresa A Impresa B Tasso variabile: Euribor 6 mesi * Capitale Nozionale 36 Il prospetto di seguito riportato fornisce una esemplificazione della dinamica dei flussi dello swap plain vanilla. Si suppone il pagamento di uno swap di durata residua 3 anni in cui: − il livello del tasso fisso è stabilito a 5%; − il tasso variabile di riferimento è il Libor a sei mesi; − la periodicità dei pagamenti è semestrale; − il capitale nozionale ha un importo generico N; − il contraente “A” incassa il tasso variabile e paga il fisso; viceversa il soggetto “B”. Dinamica dei Flussi di un Plain Vanilla Swap Tasso Tasso fisso variabile 1/3/2001 5% 1/9/2001 Data Flusso di A Flusso di B - - - 5% 5.25 % + 0.25 % * N - 0.25 % * N 1/3/2002 5% 5% - - 1/9/2003 5% 4.5 % - 0.5 % * N + 0.5 % * N 1/3/2003 5% 4.2 % - 0.8 % * N + 0.8 % * N Al momento della stipula del contratto non si manifesta nessun flusso finanziario, perché le parti hanno disposto il differimento della rilevazione del tasso variabile e, di conseguenza, degli effetti del contratto. Si deve sottolineare che sin dal primo momento sono conosciuti i flussi monetari in uscita dell’impresa A (o in entrata per l’impresa B), perché calcolati in base al tasso fisso; per contro, il livello del tasso variabile ed i conseguenti flussi finanziari saranno conosciuti soltanto uno per volta, man mano che sono raggiunte le date di rilevazione del tasso. È proprio questa l’essenza dello swap plain vanilla: si tratta di uno strumento di copertura e/o speculazione sulle variazioni dei tassi di interesse. A livello operativo lo swap può essere utilizzato anche per speculare sull’andamento dei tassi di interesse. Prevedendo un futuro rialzo dei tassi si può stipulare uno swap plain vacilla, decidendo di incassare il tasso variabile e pagare il fisso. In tal caso, se l’aspettativa è confermata dal mercato, il contraente ottiene un profitto, tanto maggiore quanto più alto è il rialzo del tasso variabile. L’utilizzazione principale dello swap è, tuttavia, un’altra. Il successo di questo strumento è dovuto alla possibilità che offre di trasformare l’onerosità del debito di un’impresa. Più precisamente, è possibile trasformare un finanziamento a tasso fisso (o anche un’attività) in uno analogo indicizzato ad un tasso variabile e viceversa. 37 Si supponga che l’impresa A si trovi nella seguente situazione: − ha contrattato un mutuo a 8 anni al tasso fisso dell’ 8%, per un capitale di 500.000 €, con pagamenti semestrali; − ha stipulato con un intermediario un plain vanilla swap, in cui incassa il tasso fisso, stabilito al 7,5%, e paga il tasso variabile, ossia il Libor a 6 mesi. I flussi delle operazioni sono raffigurati di seguito: Esempio di trasformazione del mutuo da tasso fisso a tasso variabile Flusso da Indebitamento Flusso da (mutuo) Swap 1/9/2000 - - - 1/1/2001 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2001 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2002 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2002 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2003 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2003 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2004 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2004 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2005 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2005 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2006 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2006 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2007 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2007 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/1/2008 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) 1/7/2008 -8% + 7,5 % - Libor 6 - (Libor 6 + 0,5 %) Data Flusso Netto Analizzando i dati della tabella è evidente che l’impresa è riuscita a trasformare la posizione debitoria netta: l’uscita connessa al mutuo, che prevedeva in origine un interesse fisso dell’8 %, è stata trasformata in un’uscita a tasso variabile indicizzata al Libor. Ancora più evidente è l’utilizzo dello swap per il caso opposto (trasformazione di un debito da tasso variabile a tasso fisso. Si consideri, a titolo esemplificativo, un’impresa indebitata per dieci anni a tasso variabile (Libor semestrale + 1%) che ha negoziato uno swap in cui incassa il tasso variabile e paga il tasso fisso. Supponendo le seguenti condizioni: 38 − Swap: − Mutuo: tasso variabile a Libor a 6 mesi + 1% tasso fisso del 5% contro tasso variabile Libor 6 mesi Si osservano le seguenti dinamiche di cassa: Flusso da Indebitamento Flusso da (mutuo) Swap 1/9/2000 - - - 1/1/2001 - (Libor 6 + 1%) - 5 % + Libor 6 -6% 1/7/2001 - (Libor 6 + 1%) - 5 % + Libor 6 -6% 1/1/2002 - (Libor 6 + 1%) - 5 % + Libor 6 -6% 1/7/2002 - (Libor 6 + 1%) - 5 % + Libor 6 -6% …. …. …. …. 1/7/2008 - (Libor 6 + 1%) - 5 % + Libor 6 -6% Data Flusso Netto È chiaro che l’impresa, con l’utilizzo dello swap, è riuscita a bloccare il tasso da pagare per il prestito. I flussi netti, infatti, non sono più contingentati alla rilevazione semestrale del libor, ma sono pari al 6 %. Una lettura attenta degli esempi proposti potrebbe, tuttavia, far sorgere alcune perplessità circa l’effettiva copertura. In effetti, il flusso derivante dallo swap, nei casi analizzati, non è perfettamente compensativo del flusso del mutuo. Una perfetta compensazione tra i vari flussi è possibile soltanto se gli interessi sono calcolati sullo stesso capitale, e ciò può accadere esclusivamente nella liquidazione del primo flusso se il capitale nozionale dello swap è esattamente pari al capitale preso a prestito del mutuo. In tal caso si possono effettuare le semplificazioni degli esempi precedenti, perché gli interessi vengono calcolati sullo stesso capitale e, quindi, sono confrontabili. Questo non vale per i flussi successivi, in quanto il flusso di interesse prodotto dallo swap è calcolato sempre in riferimento allo stesso capitale nozionale, mentre, per il processo di ammortamento del debito, il mutuo produrrà interessi minori. Per questo motivo, nel caso proposto, il flusso dello swap non copre correttamente il mutuo e l’esposizione al rischio di interesse dell’impresa è aumentata perché un incremento del libor genera un incremento degli oneri finanziari superiore a quelli che si sarebbero dovuti sostenere per ottenere il capitale di finanziamento. Proprio per ovviare a questo problema di copertura è stata ideata una variante dello swap, detta ammortizing swap, in cui il valore del capitale nozionale viene ammortizzato secondo un piano identico a quello del mutuo. Solo utilizzando tale strumento, dunque, è possibile trasformare correttamente un mutuo da tasso fisso a tasso variabile o viceversa. Vi è poi un’altra importante applicazione dello swap nota in letteratura come “arbitraggio sul merito di credito”, cui è dedicato il paragrafo seguente. 39 3.1 L’ARBITRAGGIO SUL MERITO DI CREDITO In letteratura è condivisa l’opinione che ravvisa proprio nell’opportunità di generare delle diminuzioni del costo dell’indebitamento la motivazione che ha spinto all’ideazione ed alla diffusione degli swap. A tale proposito, occorre sottolineare che il mercato del credito a tasso fisso è più sensibile al credito standing delle società rispetto a quanto lo è il mercato del credito a tasso variabile. Ciò è probabilmente connesso ai vantaggi che le banche hanno nell’impiegare i loro fondi a tasso variabile piuttosto che a tasso fisso. Tali impieghi, infatti, sono di più facile copertura nel mercato interbancario; viceversa con gli impieghi a tasso fisso le banche vincolano le proprie risorse nel medio/lungo termine al rischio di tasso di interesse. Quando si verificano variazioni sensibili nella valutazione del merito di credito, sorge l’opportunità di porre in essere uno swap per generare una riduzione dell’onere finanziario da sostenere. Si supponga la seguente valutazione del merito di credito di due società A e B: Condizione per l’indebitamento Impresa A Impresa B Quality Spread Tasso fisso 8% 10 % +2% Tasso variabile Libor + 1% Libor + 2% +1% Con queste condizioni, la società A dispone di un vantaggio assoluto nei confronti della società B, perché in ogni caso può indebitarsi a costo minore; tuttavia, nel caso di indebitamento a tasso variabile, la differenza tra il credit standing delle società è minore rispetto all’indebitamento a tasso fisso. In tale situazione, si dice che la società B gode di un vantaggio comparato nell’indebitamento a tasso variabile, sebbene sia in una posizione di svantaggio assoluto. Supponiamo ora che per la società A sia necessario indebitarsi a tasso variabile, mentre la società B desideri un indebitamento a tasso fisso. Le imprese hanno una duplice alternativa: in primo luogo possono accettare le condizioni offerte dagli intermediari; in secondo luogo, possono scegliere una posizione debitoria opposta a quella desiderata, salvo poi, negoziare uno swap tra loro per trasformare le rispettive strutture del debito. In questa seconda ipotesi le imprese dovrebbero indebitarsi nel mercato in cui godono del vantaggio comparato e negoziare uno swap per adeguare i flussi netti a quelli dell’indebitamento desiderato. In particolare, l’impresa A che desidera un indebitamento a tasso variabile si indebita ad un tasso fisso perché gode un vantaggio comparato su tale mercato rispetto all’impresa B, la quale, analogamente, pur necessitando un indebitamento a tasso fisso, sceglie di contrarre un mutuo diverso da quello desiderato. Le posizioni saranno ricondotte alla forma di indebitamento desiderato per effetto della negoziazione di uno swap tra le due imprese, in cui l’impresa A paga il tasso fisso e, simmetricamente, l’azienda B paga il variabile. Supponendo che le imprese si accordino per la negoziazione di uno swap in cui l’impresa A versa un tasso fisso dell’otto per cento, mentre l’impresa B paga il tasso variabile pari al libor semestrale maggiorato di uno 40 spread di un punto percentuale, si ottiene una situazione in cui: Impresa A Impresa B -8% - (Libor semestrale + 2 %) +8% -8% - (Libor semestrale +0,5%) + (Libor semestrale +0,5%) - (Libor semestrale + 0,5%) - 9,5% Flussi dal debito (Tassi passivi dei mutui) Flussi dello Swap Flussi totali (Indebitamento netto) Entrambe le società si sono indebitate, dunque, ad un costo inferiore dello 0,5% rispetto alle condizioni che le banche proponevano. Il risparmio totale dell’operazione è esattamente pari alla differenza tra i quality spread, ossia alla differenza tra gli spread dei credit standing delle due società. In effetti, una siffatta operazione conduce sempre ad un risparmio pari a tale differenza. Nell’esempio proposto il differenziale tra i quality spread è equamente diviso tra le due aziende, ma, in realtà è il potere contrattuale delle società che determina l’allocazione del risparmio. È necessario puntualizzare che una simile operazione è possibile soltanto quando vi è la compresenza di tre condizioni fondamentali: − deve esistere una differenza tra i quality spread; − le imprese devono volersi indebitare per uno stesso importo, con la stessa periodicità di pagamenti e per lo stesso tempo; − le imprese devono possedere un vantaggio comparato nella forma di indebitamento indesiderata. In conclusione, va anche detto che la commissione percepita dagli intermediari finanziari (che, di norma, propongono simili operazioni di questo genere sono, di norma, proposte dagli stessi intermediari finanziari riduce il beneficio dell’operazione in modo sensibile, soprattutto se l’intermediario garantisce il buon fine dell’operazione intervenendo nei casi di insolvenza di una delle società. Quando tale garanzia non è offerta dall’intermediario, le imprese devono considerare il rischio di insolvenza della controparte. Questo aspetto è molto rilevante, perché qualora una delle due imprese non tenesse fede all’impegno assunto nel contratto di swap, la controparte si troverebbe con un impegno indesiderato verso un istituto bancario e, nel contempo, non potrebbe beneficiare del contratto. 4. GLI SWAP SU VALUTE Quando le operazioni di swap hanno ad oggetto lo scambio di flussi monetari espressi in valute differenti si parla di “Currency Swap”. 41 Le caratteristiche tecniche di tali strumenti sono del tutto analoghe a quelle degli interest rate swap; le uniche differenze riguardano il calcolo dei flussi da interessi ed il capitale nozionale. I flussi scambiati in un contratto di currency swap sono determinati in due valute differenti, mentre il capitale nozionale viene effettivamente scambiato, ed anch’esso è espresso in valute differenti. A causa della diversità valutaria dei flussi monetari, il contratto prevede un tasso di cambio fisso per l’intera durata dell’operazione. Il funzionamento di un contratto di currency swap si sviluppa dunque su due diversi livelli, in relazione alle due differenti tipologie di scambi attuati. In effetti, le parti si scambiano da un lato, flussi monetari aventi natura di interesse sebbene calcolati in due valute differenti, dall’altro, quanto nel momento iniziale quanto in quello finale dell’operazione sono scambiati gli importi dei capitali nozionali. 4.2 FUNZIONAMENTO DEL CURRENCY SWAP Al momento iniziale: Capitale in € Impresa A Impresa B Capitale in $ Alle scadenze intermedie: Flusso interessi in $ Impresa A Impresa B Flusso di interessi in € Al momento finale: Capitale in $ Impresa A Impresa B Capitale in € Tra i vari tipi di currency swap figura il cross currency swap, il cui funzionamento è, in verità, molto simile a quello dello swap plain vanilla, in quanto prevede lo scambio tra un tasso di interesse fisso ed uno variabile. Una esemplificazione sarà utile per delineare più nettamente il funzionamento del cross currency swap e per evidenziarne le differenze con i semplici plain vanilla. Si consideri un cross currency swap in cui due imprese A e B si scambiano flussi monetari in dollari contro euro, e le cui condizioni contrattuali siano riassunte come segue: 42 − capitale nozionale: 10 MLN € − tasso di cambio: 1€ = 1,05$ − periodicità pagamenti: Semestrale − tassi di riferimento: 5% su € contro Libor semestrale su $ − durata: 3 anni Scadenza Flusso per l’impresa A Stipula del contratto - 1 MLN € + 1,05 MLN $ 6° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) 12° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) 18° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) 24° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) 30° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) 1 MLN € + 1,05 MLN $ 36° mese -(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €) Ovviamente, i flussi dell’impresa B sono speculari rispetto al cash flow generato per l’impresa A. L’esempio rende maggiormente evidenti le differenze tra il funzionamento del cross currency swap ed il plain vanilla swap. Al momento della stipulazione del contratto le parti si accordano su un tasso di cambio tra le due valute (1€ = 1,05$), che verrà mantenuto fisso per tutta la durata dello swap. Inoltre, sempre alla stessa data avviene il primo scambio di capitale nozionale, mentre la restituzione avviene a scadenza del contratto, unitamente al regolamento dell’ultimo flusso da interessi. Il calcolo degli interessi avviene sulla valuta di riferimento, e cioè gli interessi in dollari vengono calcolati sulla base del capitale nozionale espresso in dollari, viceversa gli interessi in euro sono calcolati sul capitale nozionale in euro. La nascita dei contratti currency swap deriva dall’esigenza delle società di coprire i propri investimenti e/o le proprie passività, espresse in valuta differente, da variazioni sfavorevoli del tasso di cambio. In particolare, il cross currency swap, al parai dei currency swap, rappresenta uno strumento importantissimo per le multinazionali in quanto consente il reperimento dei fondi nel Paese in cui c’è maggiore convenienza e/o maggiore capacità di assorbimento del mercato. Al riguardo, si consideri il caso di un’impresa nazionale che, a causa della sua attività di importazione, ha un fabbisogno finanziario in franchi svizzeri che decide di finanziare emettendo obbligazioni. Qualora il 43 mercato finanziario svizzero sia illiquido o meno liquido del mercato nazionale, l’impresa può efficacemente emettere le obbligazioni in euro (sostenendo minori costi di emissione, a causa della maggiore liquidità del mercato) e negoziare un currency swap per la trasformazione dei flussi in valuta differente. 5. LA VALUTAZIONE E IL PRICING In generale, il valore di una qualsiasi attività/passività finanziaria è definita dal suo valore attuale netto, ossia dalla somma algebrica di tutti i flussi di cassa prodotti dall’investimento (finanziamento) attualizzati secondo un opportuno tasso di interesse. Anche nella determinazione del valore (mark to market) dello swap tale principio generale trova la sua applicabilità, perché tutti i contratti di swap prevedono lo scambio tra due soggetti di una serie di flussi monetari. La somma algebrica dei valori attuali di tali flussi definisce il prezzo del contratto, ossia la somma che un terzo operatore dovrebbe pagare per subentrare nel contratto. Nel discorrere del pricing degli swap è necessario distinguere il momento in cui viene fatta la valutazione del contratto, ossia se questa avviene alla stipula, oppure quando il contratto ha già iniziato a produrre effetti. Nel caso in cui si voglia valutare uno swap al momento della stipulazione del contratto, la somma dei flussi prodotti dal contratto (attualizzata) deve essere nulla e, quindi, la sommatoria dei flussi derivanti dal tasso fisso deve essere uguale alla somma dei flussi derivanti dal tasso variabile. La ragione è semplice: se i due flussi non coincidessero si configurerebbe una situazione in cui una delle due parti ha un profitto a fronte della perdita della controparte, e nessuno accetterebbe di vincolarsi in un contratto in perdita. Se esistesse uno swap in cui i flussi derivanti dal tasso fisso fossero maggiori di quelli (prevedibili) prodotti dal tasso variabile, tutti gli operatori razionali vorrebbero incassare il tasso fisso e pagare il variabile, essendo superiore il valore dei flussi a tasso fisso. Conseguenza è, dunque, che il valore dello swap al momento della stipulazione del contratto deve essere nullo. Al contrario, la valutazione degli swap in un momento successivo alla sua stipulazione comporta maggiori difficoltà. In quest’ultimo caso bisognerà osservare le condizioni di mercato correnti per la negoziazione di un contratto analogo, cioè di uno swap esattamente identico a quello negoziato precedentemente. Le posizioni in swap, infatti, possono essere annullate in due modi: con la cessione del contratto oppure attraverso la negoziazione di un contratto analogo, in posizione opposta (contro-swap). Ciò significa che per eliminare gli effetti di uno swap in cui l’impresa incassa il tasso fisso e paga il tasso variabile, dovrà negoziare un ulteriore swap, identico al precedente, pagando il tasso fisso ed incassando il variabile. Si supponga che l’impresa abbia negoziato uno swap in cui incassa il tasso fisso del 5 % e paga il tasso variabile pari al libor annuale e che, dopo un anno, voglia chiudere la propria posizione. Il mercato offre la possibilità di negoziare uno swap con lo stesso capitale nozionale e di durata pari alla vita residua dello swap posseduto dall’impresa scambiando il libor annuale con un tasso fisso del 3 %. 44 La società può negoziare tale swap decidendo di pagare il tasso fisso. In questo caso il flusso di cassa netto derivante dalle due posizioni è il seguente: Flussi Vecchio Swap Flussi del Nuovo Swap + 5 % - Libor 12 mesi - Primo anno + 5 % - Libor 12 mesi - 3 % + Libor 12 mesi +2% Secondo anno + 5 % - Libor 12 mesi - 3 % + Libor 12 mesi +2% Stipula del contratto di chiusura (contro-swap) Flussi Netti Alle condizioni di mercato correnti, l’impresa negoziando il contro-swap, potrebbe bloccare un profitto certo pari al 2% del capitale nozionale, da incassare in due periodi futuri. Il valore del vecchio swap dell’impresa, coerentemente al principio generale di valutazione delle attività/passività finanziarie, è pari alla somma dei flussi di cassa opportunamente attualizzati. Il problema è ora determinare un giusto tasso di attualizzazione. Questo deve riflettere soltanto il rischio di controparte, in quanto i flussi netti sono ricavi sicuri per l’impresa solo se la controparte dei contratti in essere si rivela solvibile ed adempie le proprie obbligazioni. Per questo motivo è opportuno attualizzare al libor, visto che di norma sono le banche le controparti di tali operazioni. In conclusione, il valore di uno swap è inizialmente zero. Quando però, si assiste ad un cambiamento nella struttura dei tassi di interesse, ossia quando il tasso variabile si modifica, il valore dello swap è destinato a mutare. In particolare, il contratto assumerà un valore positivo per la posizione che ha beneficiato della variazione del tasso; la posizione opposta avrà, ovviamente, valore negativo. 7. I RISCHI IMPLICITI NEI CONTRATTI SWAP Gli swap nascono, come più volte ricordato, in risposta all’esigenza di ridurre i costi dell’indebitamento e di coprire i rischi di tasso e di cambio. La natura di “strumento di copertura” definisce un primo “rischio” derivante dalla negoziazione del contratto, per altro comune per tutti gli strumenti di copertura. Tale rischio si sostanzia nell’impossibilità di beneficiare delle variazioni favorevoli nella variabile coperta. In particolare, se si utilizza uno swap per la trasformazione di un mutuo da tasso variabile a tasso fisso si blocca il costo dell’indebitamento, proteggendo quindi il debito da rialzi nei tassi, ma impedendo di beneficiare dei ribassi dei tassi di interesse. Altro rischio molto rilevante è quello di controparte, ossia il rischio che le obbligazioni scaturenti dal contratto non vengano onorate. Questo è un rischio che deve essere monitorato già antecedentemente alla stipulazione dello swap, ed assume particolare rilevanza quando l’accordo riguarda due imprese non finanziarie. 45 Un ulteriore rischio è quello di liquidità, ossia il rischio di non poter “uscire dal contratto”, e cioè di non poter liquidare velocemente la propria posizione. Tale rischio è intrinseco nella natura dello swap, che è uno strumento non standardizzato; tuttavia la grande diffusione dei contratti più semplici (plain vanilla swap, cross currency ecc.) ha limitato notevolmente l’illiquidità del contratto. Più problematica, invece, risulta la chiusura dei contratti specificamente studiati per le esigenze dell’impresa, come ad esempio l’ammortizing swap. La ragione evidente risiede nell’impossibilità di reperire un’altra impresa con un identico fabbisogno a cui cedere il contratto. In questi casi, il rischio si configura anche nell’impossibilità di sfruttare gli eventuali movimenti favorevoli dei tassi di interesse per via della difficoltà di liquidare la posizione in swap. 8. CONCLUSIONI La sintetica trattazione presentata riguarda le utilizzazioni fondamentali di uno dei primi e più usati strumenti di risk management. I contributi teorici che si rinvengono in letteratura sono ampiamente concordi nell’affermare che oggi, in misura costantemente crescente, le performance economiche delle imprese dipendono dall’andamento di variabili finanziarie e valutarie quali i tassi di interesse e di cambio. L’incremento dell’interesse per gli strumenti derivati è conseguenza, inoltre, anche della consapevolezza e della volontà degli operatori di controllare le fonti di rischio potenzialmente pregiudizievoli della redditività e del valore aziendale. Anche gli enti locali di maggiori dimensioni stanno progressivamente incrementando il loro interesse per una gestione attiva del debito con gli strumenti derivati. La facilità nell’utilizzazione ed i benefici offerti dallo swap, però, non devono portare ad una sottovalutazione dei rischi impliciti nella sua negoziazione, in particolare quello di controparte. Si è visto infatti che le trasformazioni delle attività/passività operate attraverso questo strumento hanno valenza in senso economico-tecnico, ma giuridicamente lo swap è un contratto distinto. Ne segue che l’inadempienza nello swap provoca un duplice danno all’impresa, che, da un lato subisce una perdita per l’inadempimento della controparte e, dall’altro, si ritrova con una attività/passività non gradita e, deve cercare nuovamente ed in tempi rapidi una nuova copertura. 46 Documento Aristeia n. 26 LE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Aspetti generali – 3. Il valore delle opzioni – 4. La redditività delle opzioni – 5. Le opzioni combinate – 6. Le opzioni sui tassi: aspetti definitori – 7. Gli elementi contrattuali e la periodicità dei pagamenti – 8. L’utilizzo delle opzioni sui tassi – 9. Il collar: aspetti definitori ed operativi 10. Un’applicazione pratica – 11. Conclusioni 1. INTRODUZIONE La seguente analisi ha ad oggetto le opzioni sui tassi, uno tra gli strumenti più efficaci per la gestione del rischio di interesse, ossia per ridurre il costo dell’indebitamento. Le circostanze che stimolano l’approfondimento degli aspetti tecnici e gli utilizzi operativi di questo strumento sono principalmente due. In primo luogo l’incidenza del costo del denaro sulla redditività delle imprese, e in particolar modo su quella delle pmi, rende opportuna una ricerca delle possibilità di risparmiare oneri finanziari. In secondo luogo, alle attuali condizioni di mercato, i tassi di interesse si attestano su livelli rappresentanti i minimi storici, il che – in alcuni Paesi – significa tassi reali negativi. Tale situazione, sebbene non sembri essere destinata a cambiare nel breve termine, secondo il parere degli analisti finanziari non è destinata a perdurare per molto; ne segue che è questo il momento opportuno per le imprese di rimodellare l’onerosità del proprio debito. In quest’ottica è concepito il presente documento che, ponendosi l’obiettivo di fornire un supporto immediatamente utilizzabile per quanti tra professionisti e studiosi siano interessati al tema, mostra le caratteristiche principali delle opzioni esaminando come – in concreto – possono essere utilizzate per limitare il costo dell’indebitamento. Preliminare alla trattazione delle opzioni sui tassi di interesse – che costituiscono il nucleo centrale del documento – si definiscono le caratteristiche generali comuni a tutti i tipi d’opzione, al fine di fornire gli elementi utili per una maggiore comprensione delle specificità che caratterizzano tale strumento. Nell’analisi degli utilizzi a cui si prestano le opzioni, particolare enfasi è rivolta alle posizioni protette ed alle posizioni spread, perché consento di massimizzare i vantaggi della protezione dell’onerosità dell’indebitamento. 2. ASPETTI GENERALI 47 In generale si può definire l’opzione come uno strumento derivato attraverso il quale una parte, previo pagamento di una somma di denaro, acquisisce la facoltà di vendere o comprare delle attività sottostanti. Le tipologie fondamentali dei contratti d’opzione sono rappresentate dalle “opzioni call” e “opzioni put”: − Il contratto call dà diritto all’acquirente (holder) - previo pagamento di un premio - di acquistare dalla controparte (writer) una determinata quantità di un’attività (detta sottostante o underlying asset), ad un determinato prezzo (strike price), in o entro una data prestabilita (expiration date). − Il contratto put conferisce, invece, il diritto di vendere alla controparte l’underlyng asset con le stesse modalità del contratto call. Gli elementi contrattuali – di seguito analizzati separatamente – sono: − la data di scadenza o expiration date; − le modalità di esercizio del contratto di opzione; − il sottostante o underlying asset; − il prezzo d’esercizio o strike price; − il premio. La data di scadenza esprime la durata del diritto d’opzione e indica il periodo temporale in cui l’opzione ha vita utile. Sulla base delle differenti modalità di esercizio del diritto di opzione si fonda la distinzione tra le opzioni di tipo europeo e quelle americane. In particolare, l’opzione di tipo europeo conferisce la possibilità di esercitare il diritto esclusivamente alla scadenza; quelle americane, invece, consentono di esercitare la facoltà in qualsiasi momento precedente all’expiration date. Il sottostante è l’attività oggetto di diritto di opzione. Tali attività sono differenziate, e in riferimento alla natura dell’underlying asset si distinguono varie categorie di opzioni, ognuna delle quali presenta proprie peculiarità. Al fine di dimostrare quanto flessibile possono essere le opzioni, di seguito si distinguono – sulla base del sottostante – le categorie più utilizzate: − opzioni sui tassi di interesse; − stock index option (opzioni Mibo), scritte su indici azionari; − currency option, su tassi di cambio; − opzioni su future; − commodity option, ossia opzioni su merci; − equity option (opzioni ISO alfa), il cui sottostante è costituito da titoli azionari. Una gran parte degli scambi di questi strumenti avviene all’esterno dei mercati ufficiali di Borsa, in effetti solo le opzioni su titoli azionari (ISO alfa) e sull’indice di mercato (Mibo30) trovano quotazione a Piazza Affari, mentre le altre categorie di opzioni possono essere trovate solo over the counter. La principale differenza tra le opzioni negoziate over the counter e quelle trattate in Borsa è rappresentata dal fatto che quest’ultime sono standardizzate negli elementi fondamentali del contratto. Più precisamente, nelle opzioni over the counter le parti possono stabilire autonomamente data di scadenza, prezzo d’esercizio ecc.; mentre, 48 per le opzioni negoziate in Borsa, tutte le variabili sono standardizzate, al fine di garantire lo sviluppo del mercato secondario. Lo strike price esprime la soglia di convenienza per l’esercizio dell’opzione, in quanto definisce il prezzo al quale si ha diritto ad acquistare – nel caso di un’opzione call – o a vendere – nel caso di una put – l’attività sottostante. Il premio rappresenta il costo da sostenere per acquisire il diritto d’opzione. Esso è funzione di molte variabili e, per questo motivo, molti studiosi hanno elaborato e progressivamente modificato complessi modelli matematici per la determinazione del suo valore. Tuttavia, l’analisi di tali modelli esula dagli scopi della presente trattazione e pertanto la valutazione delle opzioni è qui trattata ad un livello più intuitivo che formale. 3. IL VALORE DELLE OPZIONI Una delle variabili fondamentali che influenza il costo dell’opzione è la tipologia: un’opzione americana ha un valore più alto di un’opzione europea, in quanto più ampio è il diritto che concede all’acquirente. Prescindendo dai modelli teorici elaborati si può affermare che il costo di un’opzione o, più propriamente il valore del premio, è interpretabile come somma di due componenti: il valore intrinseco ed il valore temporale. Il valore intrinseco è definito come il guadagno potenziale che si può realizzare detenendo un’opzione. Per quanto riguarda le opzioni americane, esercitabili in qualsiasi momento, il valore intrinseco è dato dalla semplice differenza tra la quotazione corrente del sottostante e lo strike price. Definendo: − X = lo strike price; − St = il prezzo dell’underlying asset, al tempo t − c = il premio della call − v = il premio della put il valore intrinseco delle opzioni americane può essere espresso in termini analitici come segue: St – X per le opzioni call; X – St per le opzioni put. Le opzioni americane, infatti concedono la facoltà di acquistare (nel caso delle call) o vendere (con le put) ad un prezzo prefissato (X) un’attività il cui costo di mercato è St. Ne segue che, detenendo un’opzione call, nel caso in cui il prezzo di mercato dell’attività sottostante risulti maggiore del prezzo d’esercizio, si può 49 esercitare l’opzione e lucrare un profitto; simmetricamente, le put conferiscono il diritto di vendere l’attività al prezzo d’esercizio, ovviamente consentono di realizzare un profitto quando il prezzo dell’attività è inferiore al prezzo d’esercizio. Per bloccare un guadagno con le opzioni europee – che sono esercitabili soltanto alla scadenza – è necessario ricorrere al mercato a termine. Supponendo, infatti, nel caso di un’opzione call, che il prezzo forward del sottostante sia maggiore dello strike price, è possibile bloccare il guadagno vendendo a termine l’underlying asset ed esercitando poi l’opzione a scadenza. Il valore intrinseco si riferisce ad un profitto potenziale e, pertanto non può mai essere considerato negativo, quando un’opzione non consente di bloccare un guadagno il valore intrinseco è zero. Per le opzioni europee il valore intrinseco è espresso dalle relazioni: S 0 (1 + it ) − X V .I . = Max 0; , per le Call; 1 + it X − S 0 (1 + it ) V .I . = Max 0; , per le Put 1 + it dove S0(1+it) è il prezzo forward del sottostante nella data di scadenza dell’opzione. Riassumendo, le variabili che influenzano il valore intrinseco di un’opzione sono: − lo strike price; − il prezzo del sottostante; − i tassi di interesse. Lo strike price è interpretabile come la soglia di convenienza per l’esercizio del diritto d’opzione ed è pertanto un punto di riferimento per il calcolo del valore intrinseco. L’influenza di tale parametro sul premio di una call è negativa nel senso che maggiore è lo strike, minore è il valore dell’opzione; al contrario per le put uno strike price maggiore comporta, ceteris paribus, un maggior valore del premio. L’influenza del prezzo del sottostante sul costo di un’opzione è ancor più evidente, perché la convenienza sull’esercizio del diritto di opzione dipende proprio dall’andamento di questa variabile. Indipendentemente dal livello dello strike price quanto più è elevato il prezzo del sottostante tanto maggiore sarà il prezzo di un’opzione call e più basso il premio di una put. I tassi di interesse influenzano il prezzo a termine dell’underlying asset e il tasso di attualizzazione e, di conseguenza hanno effetti sul valore del premio dell’opzione. In particolare l’aumento dei tassi di interesse genera un apprezzamento dell’opzione call e un deprezzamento della put; tuttavia, le variazioni sul premio dell’opzione dovute al cambiamento dei tassi di interesse sono trascurabili. Sulla base del valore intrinseco, o più propriamente del raffronto tra prezzo del sottostante e strike price, le opzioni sono classificate come: 50 − At the money se S0 = X; − In the money se il valore intrinseco è positivo; − Out of money se l’opzione non possiede valore intrinseco. Il valore temporale, invece, è la parte del premio che eccede il valore intrinseco. Il suo valore dipende dalle variabili che possono stimolare gli operatori a pagare un’opzione più del valore intrinseco; tali variabili sono indicate come segue: − la volatilità del prezzo dell’attività sottostante; − la vita residua dell’opzione. La volatilità del prezzo del sottostante esprime l’ampiezza delle oscillazioni che il prezzo dell’attività fa registrare; indica, cioè di quanto – in media – varia il prezzo del sottostante in un periodo di riferimento. Aumenti della volatilità, quindi, indicano che i movimenti del prezzo del sottostante sono sempre più ampi e, pertanto indicano una maggiore possibilità che l’opzione diventi “in the money”. In tale prospettiva la volatilità genera aumenti nel valore temporale di un’opzione incrementando la possibilità che l’opzione diventi in the money. È intuitivo, inoltre, che il valore temporale dipende dalla vita residua di un’opzione; ovviamente una maggiore vita utile dell’opzione conferisce maggiore possibilità di variazioni favorevoli dell’opzione. 4. LA REDDITIVITÀ DEL CONTRATTO D’OPZIONE Al fine di comprendere le conseguenze economiche derivanti dalla negoziazione di opzioni è opportuno analizzare la definizione offerta dei contratti call e put. Il contratto d’opzione, come detto, permette di acquistare o vendere – a scadenza – una determinata quantità di un’attività sottostante allo strike price. Nel caso di opzioni europee, a scadenza l’acquirente ha due possibilità: può esercitare il diritto, oppure rinunciare all’esercizio e lasciar decorrere il termine. Tale scelta dipende dalla convenienza economica dell’operazione e, dunque, si basa sul confronto tra lo strike price ed il prezzo di mercato dell’underlying asset. A tal riguardo le situazioni possibili sono tre: − l’underlying asset quota un prezzo minore allo strike price; − il prezzo dell’underlying asset è maggiore dello strike price; − il prezzo dell’underlying asset è uguale al prezzo d’esercizio. Nel primo caso l’acquirente dell’opzione call, che ha la facoltà di acquistare l’underlying asset allo strike price, deciderà di non esercitare il diritto e di sopportare la perdita del valore del premio: è evidente che l’acquisto del sottostante direttamente dal mercato è più conveniente. Per contro, l’acquirente di un’opzione put – che possiede il diritto di vendere allo strike price – troverà conveniente esercitare l’opzione; in quanto può ottenere un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato. Nel caso in cui il prezzo di mercato del sottostante si riveli a scadenza inferiore allo strike price, dunque, l’acquirente della call sostiene una perdita 51 pari al premio che precedentemente aveva versato; mentre l’acquirente della put ottiene un profitto. Riprendendo la simbologia introdotta in precedenza, il profitto realizzabile con la put è pari a: X – St perché l’opzione conferisce il diritto di vendere allo strike price (X), ma bisogna acquistare il sottostante è sopportare un costo pari al prezzo di mercato (St). Situazione diametralmente opposta si manifesta se la quotazione del sottostante a scadenza si rivela maggiore dello strike price. In tal caso l’acquirente della put non eserciterà il diritto in quanto non lo troverà conveniente, mentre il diritto d’opzione della call verrà esercitato e l’acquirente conseguirà un profitto pari a: St – X perché potrà acquistare il sottostante al prezzo d’esercizio (X) e venderlo immediatamente al prezzo di mercato (St). Nel caso di eguaglianza tra il prezzo del sottostante e lo strike price sia l’acquirente della call che quello della put si trovano in perfetta indifferenza riguardo l’esercizio del loro diritto. I possibili risultati economici che derivano dall’uso delle opzioni sono indicati dal pay-off delle stesse; analiticamente tale pay-off è espresso dalle seguenti relazioni: Call = max (0; St – X) Put = max (0; X - St) Con queste espressioni si vuole intendere che il risultato economico derivante dell’acquisto di un’opzione di tipo call è il massimo valore tra zero – nel caso in cui a scadenza non sia conveniente esercitare il diritto – e la differenza tra quotazione del sottostante e strike price. Al contrario l’opzione put – che viene esercitata se il prezzo del sottostante è, a scadenza, inferiore allo strike – restituisce il massimo valore tra zero e X – St. È bene precisare, tuttavia che il profitto conseguibile dalla negoziazione delle opzioni non è esattamente pari al payoff espresso precedentemente, perché non si considera il premio pagato al momento della stipula del contratto. L’acquirente di una call, infatti, può non ottenere alcun profitto anche nel caso in cui eserciti l’opzione, in quanto la differenza di prezzo tra il sottostante (St) e lo strike (X) potrebbe non coprire il premio pagato per acquisire l’opzione (c). Analogamente il compratore di una put ottiene un profitto quando l’esercizio dell’opzione genera un flusso monetario che eccede il prezzo pagato per l’acquisto dell’opzione stessa. Per questo motivo il profilo profitti e perdite, derivante dall’acquisto delle opzioni, è correttamente espresso come segue: max ( -c; St–X–c) per le Call max ( -v; X–St–v) per le Put La valutazione del risultato economico derivante dalla negoziazione di opzioni è più efficacemente mostrata dalla rappresentazione grafica dei profitti e perdite della posizione con la quale si mostra la relazione 52 esistente tra l’entità del profitto ottenibile e l’andamento del prezzo del sottostante. In particolare tale rappresentazione mostra l’entità del profitto – misurato sull’asse verticale – per ogni differente livello di prezzo del sottostante, posto sull’asse orizzontale. a) Call acquistata b) P/L Put acquistata P/L X X St St L’osservazione dei profili di redditività evidenziano che quando il livello raggiunto dal sottostante è pari allo strike la posizione in acquisto è ancora in perdita; il punto di break even si raggiunge, infatti, solo quando il profitto dell’opzione eguaglia il premio pagato. Analiticamente, il prezzo di break even del sottostante è il valore di St che rende vere le seguenti uguaglianze: St – X = c per le call X – St = v per le put Le opzioni hanno un’altra importante proprietà, possono essere vendute allo scoperto; ciò significa che è possibile vendere un contratto call senza averlo in precedenza acquistato. Il profilo dei profitti e delle perdite è, per le operazioni di vendita, speculare rispetto a quello visto in precedenza perché il venditore dell’opzione consegue un profitto solo quando il diritto d’opzione ceduto non viene esercitato; viceversa le perdite sono potenzialmente illimitate. Di seguito si mostra la rappresentazione grafica del profilo profitti e perdite derivante dalla vendita delle opzioni. È evidente dall’osservazione delle rappresentazioni grafiche la particolarità che distingue le opzioni dagli altri strumenti finanziari: l’asimmetria del risultato in termini di profitto atteso. L’acquisto di un’opzione, infatti, espone l’acquirente ad un rischio limitato – la perdita del premio – mentre concede il beneficio di guadagni illimitati. Per questo motivo le opzioni sono spesso paragonate ai contratti d’assicurazione, in quanto proteggono l’acquirente da verificarsi di un determinato evento. Più precisamente con l’acquisto di una opzione put l’acquirente si assicura contro i ribassi del prezzo dell’attività sottostante; analogamente l’acquisto dell’opzione call protegge l’acquirente da rialzi dell’attività sottostante. 53 a) b) Call venduta P/L Put venduta P/L St X X 5. St LE OPZIONI COMBINATE Le tipologie call e put rappresentano i due tipi più semplici di opzioni; dalla combinazione di posizioni in una o in entrambe le tipologie di opzioni possono essere costruite molteplici posizioni più complesse classificabili come segue: − posizione non coperta (uncovered); − posizione protetta; − posizione spread; − posizione combinata. La posizione uncovered è la più semplice in assoluto e coincide con l’acquisto o la vendita di un’opzione senza assumere posizioni nell’underlying asset; si configura in tal caso un profilo profitti e perdite esattamente pari a quanto visto precedentemente. La posizione protetta, invece, si riferisce ad una posizione combinata tra un’opzione ed il titolo sottostante studiata in modo tale che entrambe si proteggano a vicenda da possibili perdite. Un esempio di posizione coperta è fornito dal contestuale acquisto di un’opzione put e dell’attività sottostante. L’acquirente di un’attività, considerando isolatamente l’acquisto, guadagna se il prezzo dell’attività cresce, viceversa – in caso di ribassi – subisce una perdita. Per contro l’acquisto di una opzione put genera un profitto quando si verificano a ribassi del sottostante che eccedono il prezzo d’esercizio. È ovvio, quindi che l’acquisto della put protegge l’acquirente da ribassi dell’attività detenuta. È possibile rappresentare graficamente il risultato economico derivante dall’oscillazione del prezzo di una attività (detenuta) indicando sull’asse verticale l’ammontare dei profitti o delle perdite e sull’asse orizzontale i possibili prezzi di vendita dell’attività. Di seguito si mostra tale rappresentazione grafica: È appena il caso di ricordare che se la vendita dell’attività è fatta al prezzo di acquisto – in assenza di costi di transazione – il risultato dell’operazione è nullo e, pertanto si trova sull’asse orizzontale. 54 Profilo profitti e perdite per l’acquisto di un’attività P/L Prezzo d’acquisto St Sommando al risultato dell’acquisto dell’attività quello frutto dell’acquisto della put si ottiene lo spettro dei risultati possibili di una posizione protetta. I possibili risultati di una posizione coperta sono rappresentati dal grafico seguente, dove si evidenzia anche il risultato derivante dall’acquisto della put (tratteggio rosso) e quello relativo all’acquisto dell’attività sottostante (tratteggio blu). Nella costruzione del grafico si è supposto che lo strike price dell’opzione put fosse maggiore del prezzo di acquisto dell’attività. Profilo profitti e perdite della posizione protetta P/L St È palese come l’acquisto della put abbia limitato fortemente le perdite possibili: la posizione protetta (linea nera) stabilisce un limite alla perdita di valore che il detentore dell’attività può subire. Le posizioni in spread consistono nella costruzione di una posizione che utilizzi opzioni dello stesso tipo diverse in almeno un solo elemento. Si è soliti distinguere gli spread in orizzontali, quando l’elemento discriminante tra le opzioni utilizzate è la scadenza; verticali in cui le opzioni differiscono per lo strike price ed in diagonali quando le opzioni utilizzate presentano scadenza e strike price diversi. Le posizioni combinate sono formate da insiemi di opzioni che vengono tutte comprate o tutte vendute. 55 Le posizioni in spread e le posizioni combinate che è possibile costruire sono molteplici ed ognuna si propone di raggiungere un obiettivo specifico. Senza entrare troppo nel dettaglio degli aspetti tecnici e dei profili reddituali di tali posizioni si può affermare in generale che le posizioni combinate più diffuse sono gli straddle – usati per sfruttare aumenti o diminuzioni di volatilità delle variazioni del prezzo dell’attività sottostante – mentre tra le posizioni in spread le più utilizzate sono i cosiddetti bull spread ed i bear spread i primi usati per speculare al rialzo delle posizioni sottostanti; i secondi volti a speculare al ribasso dell’underlying asset. 6. LE OPZIONI SUI TASSI: ASPETTI DEFINITORI Le opzioni possono essere scritte, come detto, su una grande varietà di attività sottostanti. Nel caso delle opzioni sui tassi di interesse l’underlyng asset è costituito da un deposito nozionale in relazione al quale avviene il calcolo degli interessi. Le opzioni sui tassi d’interesse consentono di effettuare efficaci coperture e/o di speculare sull’andamento futuro dei tassi di interesse, consentendo di porre un tetto massimo al costo di un debito o di fissare un tasso minimo di rendimento di una attività a tasso variabile. Anche quando il sottostante è costituito da tassi di interesse si distinguono due tipologie fondamentali di opzioni: gli interest rate cap e gli interest rate floor. Gli interest rate cap sono stati creati per fornire protezione a chi contrae un prestito a tasso variabile contro la possibilità che i tassi di interesse superino un certo livello. Le opzioni cap – previo pagamento del premio – conferiscono all’acquirente il diritto di incassare in date periodiche una somma di denaro avente natura di interesse pari alla differenza tra un tasso di riferimento ed un tasso strike (strike rate). Ovviamente, ha poco senso parlare di scambio di differenziali d’interesse se non è specificato un ammontare di capitale in riferimento al quale calcolare gli importi dovuti. Tale capitale – detto nozionale – viene specificato dal contratto d’opzione ed è una somma puramente teorica che non costituisce oggetto di scambio. Analogamente, l’interest rate floor conferisce il diritto di ricevere in date periodiche – previo pagamento di un premio – il differenziale d’interesse (se positivo) tra il montante prodotto dal tasso strike e quello prodotto dal tasso di riferimento specificato dal contratto, entrambi calcolati in riferimento allo stesso capitale nozionale. Già dalla definizione dei contratti cap e floor è percepibile una similitudine con le generiche opzioni call e put; tale analogia diviene più evidente osservando la rappresentazione grafica del risultato in termini di profitti e perdite derivante dall’acquisto delle opzioni sui tassi. 56 Profilo profitti e perdite per l’acquisto di opzioni sui tassi d’interesse a) CAP b) P/L FLOOR P/L X X Tasso di interesse Tasso di interesse È palese che l’interest rate cap è un’opzione call il cui sottostante è un tasso di interesse applicato ad un capitale nozionale; analogamente l’interest rate floor è un’opzione put il cui underlying asset è un tasso d’interesse su un capitale nozionale. A conferma si riporta il profilo profitti e perdite derivante dall’acquisto di un’opzione cap e di un’opzione floor descritto analiticamente: Flusso del cap = max [– c ; (E – X)*N] Flusso del floor = max [– f; (X – E)*N] dove: c è il premio da pagare per ricevere l’opzione cap f è il premio da pagare per ricevere l’opzione floor X è il tasso strike E è il tasso variabile di riferimento N è l’importo del capitale nozionale Al pari delle generiche call e put, anche per gli interest rate cap e per gli interest rate floor è data la possibilità di cedere il contratto senza aver precedentemente provveduto all’acquisto (vendita allo scoperto); in tal caso si sottolinea che il profilo profitti perdite offerto dallo strumento è speculare rispetto a quello visto precedentemente. Riprendendo la simbologia precedente, il risultato derivante dalla vendita delle opzioni sui tassi è espresso analiticamente dalle seguenti espressioni: +c se E<X perché l’opzione non è esercitata Flusso del cap = X–E se E>X perché l’opzione è esercitata 57 +f se E>X perché l’opzione non è esercitata Flusso del floor = E–X se E<X perché l’opzione è esercitata La vendita allo scoperto delle opzioni – a fronte di un profitto limitato – espone al rischio di perdite indeterminate. Quanto detto è immediatamente visibile nell’esame del diagramma di profitti e perdite derivanti dalla vendita delle opzioni sui tassi; il profitto massimo è pari al premio ricevuto per la vendita dell’opzione e, per contro, le perdite possibili non hanno un limite inferiore. Profilo profitti e perdite derivanti dalla vendita delle opzioni sui tassi a) CAP b) 1. P/L FLOOR P/L Tasso di interesse Tasso di interesse X X I prospetti seguenti forniscono un quadro di sintesi riguardo le caratteristiche tipiche delle opzioni sui tassi: INTEREST RATE CAP Compratore del cap Acquista Venditore del cap Diritto di ricevere in date prefissate la differenza tra un tasso variabile di riferimento (E) ed il tasso strike (X) entrabi calcolati in riferimento allo stesso capitale nozionale: (E – X) ⋅ N 58 Vende INTEREST RATE FLOOR Compratore del Floor Acquista Venditore del Floor Diritto di ricevere in date prefissate la differenza tra il tasso strike (X) ed il tasso variabile di riferimento (E), entrambi rapportati allo stesso capitale nozionale (N): Vende (X – E) ⋅ N 7. GLI ELEMENTI CONTRATTUALI E LA PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI Per quanto riguarda le specifiche contrattuali di un contratto di opzione sui tassi d’interesse, bisogna affermare che queste sono definite in totale analogia alle generiche opzioni call e put; salvo specificare anche altri elementi che dipendono essenzialmente dalla peculiarità delle opzioni sui tassi. In altri termini, oltre all’indicazione dei seguenti elementi di base: − la data di stipula del contratto; − la data di scadenza; − le modalità di esercizio del contratto di opzione; − il sottostante, in tal caso il tasso di interesse su un deposito nozionale; − il tasso di interesse d’esercizio (strike rate); − il premio. il contratto d’opzione sui tassi di interesse dovrà specificare anche: − l’ammontare del capitale nozionale in riferimento al quale, come detto, vengono calcolati i differenziali di interesse; − il tasso di riferimento per la determinazione dei differenziali (normalmente è l’Euribor) − la periodicità di rilevazione del tasso variabile; − le date di esercizio del diritto di opzione. Le opzioni sui tassi di interesse si differenziano dalle generiche opzioni call e put per effetto di alcune peculiarità specifiche dei contratti. In primo luogo tali opzioni sono negoziate nei mercati over the counter e, pertanto, rappresentano degli strumenti flessibili per la protezione dal rischio di variazioni del tasso di interesse. La differenza più importante, però, riguarda la durata del contratto: mentre, generalmente, le opzioni call e put hanno una durata limitata ad un breve periodo di tempo e conferiscono la possibilità di esercitare il diritto una sola volta, le opzioni sui tassi di interesse hanno una durata più lunga offrendo la possibilità di esercitare il diritto più volte in date predefinite. 59 La ragione di quest’ultima differenza va rintracciata essenzialmente nella funzione principale cui le opzioni sui tassi sono deputate. In effetti, anche la stessa denominazione con la quale tali opzioni vengono indicate sottolinea che il cap (= tetto) è rivolto a determinare un tetto massimo per il costo di un mutuo a tasso variabile, mentre il floor (= pavimento) si utilizza per fissare il rendimento minimo per un investimento a tasso variabile. Quanto detto impone un approfondimento riguardo al profilo temporale degli effetti del contratto di opzione, che – come detto – si estendono per un lungo periodo temporale. Per l’individuazione del profilo temporale degli effetti di un’opzione è necessario indagare tre elementi contrattuali: − il tasso variabile sulla base del quale verranno scambiati i flussi monetari; − le date di rilevazione del tasso variabile; − la periodicità dei pagamenti. Questi tre elementi contrattuali sono strettamente correlati, in quanto la determinazione del primo influenza gli altri, che di norma hanno una periodicità equivalente. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi che venga scelto un tasso variabile semestrale per il regolamento dei flussi, la periodicità delle date di rilevazione del tasso sarà semestrale e tale sarà anche la periodicità dei pagamenti. L’unico elemento da definire è la prima data di rilevazione del tasso a partire dalla quale il contratto ha effetto. È da aggiungere che, di norma, la liquidazione dei differenziali di interesse avviene posticipatamente rispetto al periodo di maturazione degli interesse, per cui avviene solo in seguito alla rilevazione dell’importo monetario da scambiare. Il quadro seguente riassume il profilo temporale di produzione di effetti di un contratto d’opzione sui tassi di interesse. Profilo temporale degli effetti del contratto d’opzione sui tassi d’interesse Rilevazione del primo tasso variabile Stipula del contratto Rilevazione del secondo tasso variabile Liquidazione del primo flusso Rilevazione del terzo tasso variabile Liquidazione del secondo flusso Liquidazione dell’ultimo flusso Un’opzione sui tassi di interesse ha effetti prolungati nel tempo e determina lo scambio di molti importi monetari; in tal senso è interpretabile come la composizione di più opzioni elementari, che prevedono lo scambio di un solo differenziale di interesse. Tali opzioni elementari, relative ad un singolo scambio monetario, sono definite caplet e floorlet quando, rispettivamente, si riferiscono ad una singola transazione implicita in un cap o in un floor. 60 8. L’UTILIZZO DELLE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE Come già si è avuto modo di precisare le opzioni cap e floor sono utilizzate per la gestione del rischio di tasso di interesse, attraverso la costruzione delle posizioni che sono state precedentemente definite “posizioni coperte”. In particolare, quando un agente economico si indebita a tasso variabile per un generico importo N ha assunto una posizione nell’underlying asset delle opzioni sui tassi d’interesse e, pertanto può ricorrere a questi strumenti per assicurarsi contro rischi nelle variazioni dello stesso. La contrazione di un debito comporta l’esborso periodico di denaro ed è quindi equivalente alla vendita dell’attività sottostante dell’opzione. Quanto affermato si giustifica considerando che per effetto di ribassi nel tasso di interesse il costo dell’indebitamento decresce generando un miglioramento nella posizione debitoria; al contrario quando i tassi aumentano il costo dell’indebitamento si eleva provocando maggiori oneri per l’agente economico. Tale situazione può essere schematizzata come segue. Profitti Costo originario dell’indebitamento Tasso d’interesse Perdite La precedente rappresentazione grafica evidenzia che – data una onerosità iniziale dell’indebitamento a tasso variabile – si subisce una perdita (definita come maggiore costo dell’indebitamento) in caso di rialzi del tasso di riferimento; al contrario si genera un utile (inteso in termini di oneri finanziari risparmiati) in caso di ribassi del tasso di interesse. Per limitare l’esposizione al rischio di rialzi del tasso di interesse, è necessario utilizzare un’opzione che generi profitti quando aumentano i tassi: è opportuno acquistare un interest rate cap. Tale acquisto genera due vantaggi per il debitore: limita il costo massimo dell’indebitamento e consente di beneficiare dei ribassi nei tassi di interesse. Quanto detto è ravvisabile sovrapponendo il profilo profitti perdite del cap con il grafico precedente. La figura seguente analizza come varia il costo dell’indebitamento al variare del tasso variabile di riferimento quando è acquistata un cap per protezione. La linea nera evidenzia il costo netto dell’indebitamento della posizione protetta, mentre le linee tratteggiate in rosso ed in blu evidenziano rispettivamente il profilo profitti e perdite derivanti dall’indebitamento e dall’acquisto del cap. 61 Benefici Tasso d’interesse Svantaggi È evidente che la posizione protetta formata dall’indebitamento a tasso variabile e l’acquisto di un’opzione cap genera, nel caso di rialzi del tasso di interesse una maggiorazione minima del tasso di interesse e, contestualmente consente di beneficiare delle diminuzioni nel costo dell’indebitamento. Quanto affermato può essere più efficacemente dimostrato con la presentazione di un caso reale. Si considera un’azienda X indebitata, per un importo pari a 1.000.000 Euro, a tasso variabile – pari all’Euribor semestrale senza spread – per una durata di tre anni. Per proteggersi dagli aumenti del costo dell’indebitamento l’impresa X negozia un cap, con periodicità semestrale, indicizzato all’Euribor semestrale con tasso strike pari al 5%, calcolato in riferimento ad un capitale nozionale di 1.000.000 Euro. Il prospetto seguente analizza i flussi di cassa della posizione protetta costruita dall’impresa X, nella prima colonna si indicano le date di scadenza per il pagamento dei differenziali del cap coincidenti con i flussi per il pagamento del debito, nella seconda colonna si indica il livello del tasso variabile rilevato per la liquidazione dei flussi del debito e del cap. La quarta colonna indica il costo netto dell’indebitamento in percentuale individuato come somma algebrica del flusso del debito ed il flusso del cap; nell’ultima colonna si indica il risparmio dovuto all’utilizzo dell’opzione. 21/06/2003 Euribor semestrale 5% Flussi del CAP - Costo netto dell’indebitamento % 5% 21/12/2003 5,8% 5,8% – 5,3% 5,3% 5000 Euro 21/06/2004 5,4% 5,4% - 5,3% 5,3% 1000 Euro 21/12/2004 4,7% - 4,7% 0 21/06/2005 5,6% 5,6% - 5,3% 5,3% 3000 Euro 21/12/2005 6,2% 6,2% - 5,3% 5,3% 9000 Euro Data Risparmio 0 È evidente dall’analisi del caso precedente con l’acquisto del cap l’impresa è riuscita a contenere il costo dell’indebitamento all’interno del limite massimo definito dal tasso strike del cap. È da notare che l’impresa X ha beneficiato della riduzione dei tassi di interesse: con il cap l’impresa non blocca un tasso passivo ma fissa un costo massimo per l’indebitamento potendo continuare a beneficiare dei ribassi nei tassi. 62 Al pari della call, dunque, anche il cap è interpretabile come un’assicurazione contro il rischio di rialzi del sottostante (nel caso specifico del tasso d’interesse); quando il tasso d’interesse decresce non si limita la possibilità di beneficiare della diminuzione del costo dell’indebitamento, viceversa quando rialza superando il tasso strike dell’opzione si attiva la protezione, derivante dal flusso di cassa positivo del cap. In tal senso è possibile definire il tasso strike del cap come il “tetto massimo dell’indebitamento”. Occorre precisare che, anche qualora il merito di credito dell’impresa sia tale da permetterle di indebitarsi ad un tasso indicizzato all’Euribor maggiorato di uno spread, l’acquisto del cap consente di porre un limite massimo all’indebitamento; tuttavia tale “tetto” sarà pari al tasso strike dell’opzione maggiorato dello spread applicato per l’indebitamento. L’acquisto di una opzione del tipo floor consente di stabilire un limite minimo per il rendimento – indicizzato a tasso variabile – di un’attività; e, se collegato ad un prestito a tasso fisso ne consente la trasformazione in uno a tasso variabile con un costo massimo. Questa seconda modalità di utilizzo dell’opzione è particolarmente interessante per i fini della trattazione e verrà discussa di seguito. L’acquirente dell’opzione floor ottiene un flusso monetario positivo pari alla differenza tra il tasso strike (fisso) ed il tasso variabile di riferimento soltanto quando tale differenza è positiva; al contrario, l’indebitamento genera – in ogni caso – l’esborso di un tasso fisso. Considerando congiuntamente i flussi che derivano dall’indebitamento e dall’acquisto del floor si evidenziano due situazioni possibili: − il tasso variabile di riferimento è maggiore del tasso strike; − il tasso variabile rilevato è inferiore al tasso strike. Nel primo caso non è conveniente esercitare l’opzione e, di conseguenza, il costo dell’indebitamento resta pari al tasso fisso prestabilito; nel secondo caso, invece il floor viene esercitato generando pertanto un risparmio di interessi ed un abbattimento nell’onerosità del debito. La tabella seguente schematizza la situazione appena descritta, evidenziando i possibili risultati per ogni livello del tasso di interesse rilevato. Nella costruzione della tabella si considera un tasso fisso per l’indebitamento pari al 5%; e un floor il cui tasso strike sia pari al 4% contro l’Euribor semestrale. Stato del mondo a scadenza Euribor < 4% - il floor è esercitato -5% Euribor > 4% - il floor non è esercitato -5% Flusso del floor + 4 % - Euribor 0 Costo netto dell’indebitamento - (Euribor + 1%) -5% Flusso dell’indebitamento Si evince che qualora il floor venisse esercitato il costo del debito diminuisce, in quanto il valore che può assumere il tasso Euribor in tal caso è inferiore al 4%; il tetto massimo per l’indebitamento è quindi definito dal livello del tasso fisso applicato al debito preesistente. 63 9. IL COLLAR: ASPETTI DEFINITORI E OPERATIVI Una particolare strategia attuabile con le opzioni sui tassi di interesse per attuare una protezione dai tassi di interesse è il collar, che consiste nell’acquisto di un cap e nella contestuale vendita di un’opzione floor. Il collar è una delle posizioni in “spread verticale” definite precedentemente, perché il floor ed il cap negoziati sono identici in tutti gli elementi contrattuali fatta eccezione per lo strike rate. L’acquirente di tale strategia stabilisce un range di variazione per il costo dell’indebitamento definito dai due tassi strike delle opzioni. Più precisamente, il collar pone un limite superiore – definito dal tasso strke del cap – e uno inferiore – definito dal tasso strike del floor – all’oscillazione del costo di un prestito a tasso variabile. Il vantaggio principale di tale strategia rispetto all’acquisto di un semplice cap è ravvisabile principalmente nel costo che bisogna sostenere per porla in essere; in effetti, nel collar il costo sostenuto è notevolmente inferiore rispetto al caso dell’acquisto di un cap in quanto la vendita del floor – che pur sempre diminuisce le possibilità di beneficiare di ribassi del tasso di interesse oltre il suo tasso strike – costituisce un flusso in entrata che determina la riduzione del costo dell’operazione di copertura. L’implementazione di un collar è collegata – per definizione – alla copertura di un debito a tasso variabile e si pone come fine quello di limitare gli oneri finanziari che derivano dalle oscillazioni del costo dell’indebitamento. Ne segue che il profilo profitti e perdite del collar può essere correttamente evidenziato soltanto tenendo in considerazione l’esistenza di un debito pregresso. L’esistenza di uno spread in maggiorazione del tasso variabile di riferimento, comporta un maggior onere finanziario anche con l’uso del collar, in quanto tale spread – non potendo essere eliminato – è sommato ai tassi strike del cap e del floor per la determinazione del range di variazione del costo dell’indebitamento risultante dall’implementazione della copertura. In concreto, il collar è formato dalla vendita allo scoperto di un’opzione floor il cui tasso strike è relativamente basso e dall’acquisto di un cap con tasso strike relativamente elevato. La differenza tra i due tassi strike definisce il costo del collar: al crescere di tale differenza aumenta il costo della copertura; viceversa quando gli strike rate sono vicini il costo decresce sensibilmente. Il funzionamento del collar può essere illustrato attraverso un caso concreto. Un ente locale è indebitato per 28 milioni di Euro con la Cassa depositi e prestiti; il debito prevede pagamenti semestrali indicizzati all’Euribor con uno spread pari a 2%. L’ente ha perciò deciso di stipulare un collar acquistando un cap con tasso strike pari al 6% e vendendo un floor con uno strike del 3%. La tabella seguente analizza in dettaglio il funzionamento della copertura attuata dall’ente nei cinque anni di vita residua del prestito. Nella prima colonna sono indicate le date di liquidazione del differenziale e di pagamento del mutuo; nella seconda colonna si riporta il tasso variabile rilevato per il regolamento dei flussi. La terza colonna indica il flusso del debito espresso in percentuale, la quarta e la quinta colonna espongono, rispettivamente, il flusso derivante dal cap e dal floor. Nella penultima colonna è precisato il costo netto dell’indebitamento e, nell’ultima si indica il risparmio netto in interessi che deriva dall’uso del collar. Tale 64 risparmio è calcolato confrontando il costo dell’indebitamento originario con il costo effettivamente sostenuto. Costo Flusso del indebitamento Cap originario - % % 8,5% 6,5% - 6% Flusso del Floor % 0 Costo netto indebitamento % 8% 140.000 Euro 0 0 7% 0 7,8% 0 0 7,8% 0 6,5% 8,5% 6,5% - 6% 0 8% 140.000 Euro 1/06/2003 6,2% 8,2% 6,2% - 6% 0 8% 52.000 Euro 1/12/2003 6,8% 8,8% 6,8% - 6% 0 8% 224.000 Euro 1/06/2004 5,4% 7,4% 0 0 7,4% 0 1/12/2004 4,2% 6,2% 0 0 6,2% 0 1/06/2005 2,5% 4,5% 0 2,5% - 3% 5% - 140.000 Euro 1/12/2005 2,9% 4,9% 0 2,8% - 3% 5% - 26.000 Euro Data Euribor Semestrale 1/06/2001 6,5% 1/12/2001 5% 7% 1/06/2002 5,8% 1/12/2002 Risparmio Il collar – come evidenziato dal funzionamento su esposto – ha contenuto le fluttuazioni del tasso di interesse all’interno del range di variazione compreso tra il tasso strike del floor (3%) ed il tasso strike del cap (6%). L’indebitamento risulta maggiormente oneroso di tali livelli per la presenza dello spread del 2% imposto sull’indebitamento originario: in assenza di spread l’ente avrebbe sopportato oneri finanziari compresi tra i due strike. In questo caso, invece, ai tassi strike deve essere sommato tale maggiorazione per determinare gli estremi del range di variazione del costo dell’indebitamento. Il funzionamento della copertura attraverso il collar è comprensibile dall’osservazione dell’esempio: ha definito un range di variazione entro cui è sempre compreso il costo effettivo dell’indebitamento, perché quando il tasso rialza oltre il tasso strike del cap si attiva la protezione derivante dall’acquisto del cap; mentre non si può beneficiare dei ribassi che eccedono il tasso strike del floor. I risultati garantiti dalla copertura con il collar sono rappresentati graficamente come segue: Il costo dell’indebitamento protetto con un COLLAR Costo indebitamento Strike rate cap + (eventuale) spread Strike rate floor + (eventuale) spread Tassi d’interesse X1 X2 65 Per la rappresentazione grafica si iscrive sull’asse verticale il costo dell’indebitamento effettivo del prestito e sull’asse orizzontale il livello rilevato del tasso variabile e si indicano rispettivamente con X1 lo strike rate del floor e con X2 il tasso strike del cap. L’osservazione del grafico consente di generalizzare le conclusioni riguardanti l’efficacia della copertura operata attraverso il collar. L’uso di questa strategia ci porta a distinguere tre casi differenti: − Euribor < X1, − X1< Euribor <X2 il tasso rilevato è compreso tra i due strike; − Euribor >X2, il tasso variabile rilevato è inferiore allo strike rate del floor; il tasso variabile è maggiore del tasso strike del cap. Nel primo caso l’operatore subisce una perdita, perché il floor – venduto – è esercitato; di conseguenza il collar non consente di beneficiare dei ribassi dei tassi di interesse che eccedono la soglia definita dallo strike rate del floor. Quando il tasso rilevato è intermedio rispetto ai due strike il collar non fornisce alcun flusso, perché non risulta conveniente l’esercizio di nessuna delle due opzioni. Infine, per valori del tasso variabile di riferimento che eccedono il tasso strike del cap si attiva la protezione in favore dell’acquirente del collar, in quanto il maggior costo dell’indebitamento viene compensato dal flusso positivo del cap. 10. UN’APPLICAZIONE PRATICA La possibilità di utilizzare le opzioni sui tassi per bilanciare il rischio di variazioni sfavorevoli dipende da una valutazione di convenienza che tenga conto dei possibili benefici e dei rischi che discendono dall’utilizzo dello strumento di copertura. Le opzioni sui tassi, diversamente dagli swap, consentono di beneficiare delle variazioni dei tassi di interesse, senza prevedere esborsi per variazioni opposte; rappresentano, dunque delle vere e proprie assicurazioni e, in quanto tali, presentano un costo di acquisto. L’acquisto di un’opzione espone al rischio di perdere l’intero premio, qualora le oscillazioni dei tassi di interesse rendano l’opzione costantemente out of money. Nel valutare la convenienza della copertura, è da esaminare attentamente il costo necessario per la sua costruzione, confrontandolo con le previsioni sull’andamento futuro dei tassi e, pertanto con i benefici in termini di risparmio di oneri finanziari. Una valutazione comparata della convenienza di procedere alla copertura del rischio di interesse presuppone che l’impresa abbia già considerato le ipotesi di gestione strategica del rischio. In generale, infatti, un processo di risk management – come quello in questione – si articola in due fasi principali: la gestione strategica e la gestione tattica. A livello strategico si stabilisce, in primo luogo qual è il rischio per l’impresa, identificando quale è la categoria di rischio che si intende coprire (rischio di conto economico, rischio di cash flow, rischio inerente al valore dell’impresa). La gestione strategica del rischio include poi, la determinazione delle “soglie di tolleranza”. Tali soglie possono essere definite come il livello di protezione che si vuole ottenere o, al contrario, come il livello massimo di rischio che si intende sopportare. 66 La tolleranza al rischio deve essere definita in funzione dell’orizzonte temporale di riferimento; in tal senso si distinguono: − tolleranza assoluta, che definisce il livello della perdita massima che si ritiene di sopportare in un tempo breve; − tolleranza relativa, che si riferisce alla copertura di un rischio già esistente nel medio termine. L’aspetto tattico dei processi di risk management coinvolge, anch’esso due fasi distinte: la mappatura dei rischi e la gestione tattica degli stessi. La mappatura di rischi è una fase di importanza fondamentale per l’impresa in quanto comporta la necessità di comprendere e definire la natura dei rischi sopportati specificandone l’area di interesse. Si tratta di osservare, ad esempio se l’attività dell’impresa presenta il rischio di tasso di interesse e quanto tale fattore di rischio influenza la gestione finanziaria o quella operativa. Definita la natura del rischio e stabilite le soglie di tolleranza dello stesso, bisogna procedere all’attivazione dei processi di risk management per contenere il rischio all’interno di quanto stabilito e, a tal fine occorre misurare il rischio. Gli strumenti utilizzati per determinare il rischio sopportato dall’impresa sono molteplici, tra i quali si ricordano i tre principali: − l’analisi di sensibilità; − l’analisi degli scenari; − la simulazione. L’output dell’analisi di sensibilità è la stima dei profitti e delle perdite originate da un movimento (ipotizzato) di un parametro del mercato. Ad esempio, un’analisi di sensitività si suppone un rialzo dei tassi di interesse e si misura l’influenza della variazione sull’impresa. L’analisi degli scenari è un’estensione dell’analisi di sensibilità e si sostanzia nella costruzione di più scenari futuri ipotetici e di misurarne le conseguenze per l’impresa. Ogni scenario racchiude diverse ipotesi di variazione di parametri di mercato, quali tassi di interesse, di cambio ecc. Gli scenari sono – di norma – disegnati dal management dell’impresa con o senza l’ausilio di un consulente e, per una maggiore efficacia dell’analisi, devono essere costantemente aggiornati. Un approccio diverso, più sofisticato, largamente utilizzato dalle banche ma pressoché inutilizzato dalle imprese industriali è la simulazione. Tale approccio è del tutto analogo, concettualmente, all’analisi degli scenari, da cui si differenzia per la costruzione di migliaia di situazioni future ed ipotetiche realizzate con l’ausilio di simulazioni computerizzate e non attraverso la discrezionalità del management o dei consulenti. L’utilizzo della simulazione consente di misurare per ciascuna delle situazioni future non solo l’impatto sull’azienda, ma anche la probabilità del verificarsi di quel determinato scenario. Il risultato della simulazione evidenzia, dunque, una distribuzione della probabilità dei rischi. Una volta effettuata la misurazione del rischio bisogna stabilire quanto coprire. In particolare, si può decidere di proteggere il valore nominale dell’esposizione (ossia procedere ad acquisti o vendite a termine per importi pari a quello dell’esposizione) oppure si può coprire la posizione netta, con l’obiettivo di ridurre la volatilità globale dei flussi finanziari. 67 Tra i due approcci il secondo richiede una certa competenza matematica, in quanto si devono considerare anche le correlazioni esistenti tra le varie posizioni che si intendono coprire. Quando le precedenti analisi sono state effettuate è possibile ricercare lo strumento da utilizzare per la copertura, prestando particolare attenzione alle caratteristiche dello strumento, in particolare il costo e la flessibilità. In riferimento al costo, è necessario precisare che con tale termine non deve intendersi solo l’ammontare pagato per l’acquisizione dello strumento di copertura, ma bisogna considerare anche la difficoltà per procedere alla liquidazione al momento opportuno. La flessibilità indica, invece, la possibilità di adattare lo strumento di copertura nel caso in cui le previsioni effettuate si rivelino errate e, per questo è una delle caratteristiche principali da considerare. Tutto ciò premesso si consideri il caso dell’azienda Alfa che, avendo precedentemente stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile, ad oggi si trova indebitata per un importo residuo di 500.000 euro. Di seguito si riportano i dati del mutuo: − Debito residuo: 500.000 Euro; − Tasso di interesse: Euribor semestrale + 2%; − Periodicità di pagamento: semestrale; − Durata residua del fin.to: 10 anni. L’impresa, che non aveva previsto una gestione attiva del rischio di tasso di interesse, presenta un costo dell’indebitamento del 4,447 % come dimostrato dalla curva dei tassi spot rilevati sul mercato. Tassi di interesse Curva dei Tassi spot 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 30 anni 10 anni 5 anni 4 anni 3 anni 2 anni 6 mesi 3 mesi 2,563% 2,597% 2,577% 2,553% 2,530% 2,500% 2,474% 2,447% 2,402% 2,451% 2,500% 2,700% 2,900% 3,300% 3,900% 4,900% O.N O.N 1 settimana 1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 10 anni 30 anni Temendo un rialzo dei tassi di interesse, l’impresa attiva un processo di studio del rischio implementa una analisi degli scenari. Si considerano plausibili le seguenti previsioni: 68 SCENARI Ipotesi rialzo Ipotesi di costanza Ipotesi di ribasso Num. Rata Euribor a sei mesi Euribor a sei mesi Euribor a sei mesi 1 2,90% 2,59% 2,28% 2 2,83% 2,36% 2,12% 3 3,06% 2,55% 2,29% 4 3,18% 2,65% 2,38% 5 3,60% 3,00% 2,70% 6 3,84% 3,20% 2,88% 7 4,08% 3,40% 3,06% 8 4,32% 3,60% 3,24% 9 5,66% 4,71% 4,24% 10 6,14% 5,12% 4,61% 11 4,75% 3,96% 3,57% 12 4,90% 4,08% 3,67% 13 5,04% 4,20% 3,78% 14 5,19% 4,32% 3,89% 15 5,33% 4,44% 4,00% 16 5,48% 4,56% 4,11% 17 5,62% 4,68% 4,22% 18 5,77% 4,81% 4,32% 19 5,91% 4,93% 4,43% 20 6,06% 5,05% 4,54% Evidenziati gli scenari futuri si procede ad evidenziare come variazioni dei tassi di interesse sopra previste possano influenzare il costo dell’indebitamento dell’impresa. A tal fine si confronta il costo attuale del finanziamento con quello da sostenere qualora si verificassero le variazioni previste; ovviamente in tale calcolo si considera il processo di ammortamento del mutuo. L’analisi mostra i seguenti risultati: Numero Costo attualmente sostenuto rata 2 € 11.117,50 3 € 10.561,63 4 € 10.005,75 5 € 9.449,88 6 € 8.894,00 7 € 8.338,13 8 € 7.782,25 9 € 7.226,38 10 € 6.670,50 11 € 6.114,63 12 € 5.558,75 13 € 5.002,88 14 € 4.447,00 15 € 3.891,13 16 € 3.335,25 17 € 2.779,38 18 € 2.223,50 19 € 1.667,63 20 € 1.111,75 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Costo Futuro Atteso Rialzo Costanza Ribasso 12.073 € 11.371 € 10.305 12.645 € 11.618 € 10.734 12.941 € 12.502 € 10.956 14.003 € 13.004 € 11.752 14.604 € 13.505 € 12.203 15.206 € 14.007 € 12.655 15.808 € 16.785 € 13.106 19.142 € 17.794 € 15.607 20.353 € 14.905 € 16.514 16.886 € 15.206 € 13.914 17.247 € 15.507 € 14.185 17.608 € 15.808 € 14.456 17.970 € 16.109 € 14.727 18.331 € 16.410 € 14.998 18.693 € 16.712 € 15.269 19.054 € 17.013 € 15.541 19.416 € 17.315 € 15.812 19.778 € 17.617 € 16.083 20.140 € 17.617 € 16.355 69 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Rialzo -956 -1.527 -1.824 -2.885 -3.487 -4.089 -4.691 -8.025 -9.235 -5.768 -6.129 -6.491 -6.852 -7.213 -7.575 -7.937 -8.298 -8.660 -9.022 Scostamenti Costanza € -253 € -500 € -1.385 € -1.886 € -2.388 € -2.889 € -5.668 € -6.676 € -3.787 € -4.088 € -4.389 € -4.690 € -4.992 € -5.293 € -5.594 € -5.896 € -6.197 € -6.499 € -6.499 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Ribasso 812 384 161 -635 -1.086 -1.537 -1.989 -4.489 -5.397 -2.797 -3.068 -3.339 -3.610 -3.881 -4.152 -4.423 -4.694 -4.966 -5.237 In tutti gli scenari prospettati si genera, in coerenza con la pendenza della curva dei tassi spot osservata, un rialzo sui tassi di interesse che produce un incremento dell’onerosità del debito. La maggiorazione del costo del debito, nel caso dell’ipotesi più pessimistica (rialzo dei tassi), è sensibile; ciò stimola l’impresa a utilizzare uno strumento di copertura. È da evidenziare che tale strumento di copertura sarà osservato con particolare riguardo allo scenario dal quale l’impresa intende proteggersi. Di seguito si mostrano i prezzi delle opzioni sui tassi di interesse: 3,75% Tasso di riferimento Euribor semestrale Capitale Nozionale € 500.000 CAP 3,13 % Euribor semestrale CAP 3% Euribor semestrale Tipo Opzione Strike rate CAP Durata Periodicità Prezzo 10 anni semestrale € 31.466 € 500.000 10 anni semestrale € 28.831 € 500.000 10 anni semestrale € 45.945 Al fine di valutare adeguatamente il costo della copertura l’impresa decide di confrontare il costo delle opzioni con i benefici che derivano dall’acquisto, ossia misurando quanto l’opzione consente di risparmiare. Tale procedimento di calcolo intende verificare se, date le previsioni sui tassi di interesse, il guadagno derivante dall’uso dell’opzione – opportunamente attualizzato – consente di bilanciare il suo costo. Questa analisi è effettuata sull’opzione cap con strike 3,13%; la seguente tabella mostra i risultati. Nella prima colonna si mostra il risparmio atteso dall’uso del cap, calcolato in riferimento all’ipostesi di tassi costanti. Il calcolo è effettuato supponendo che lo scenario di tassi costanti si verifichi effettivamente e che in riferimento ai tassi rilevati si eserciti o meno l’opzione cap. In particolare, quando il tasso risulta inferiore al 3,13% l’esercizio del diritto d’opzione è conveniente e si evidenzia un risparmio, al contrario il beneficio della copertura è pari a zero. La seconda colonna, poi, mostra il corretto tasso di attualizzazione dei singoli flussi (pari al tasso implicito nella curva dei tassi spot); nell’ultima colonna si mostra il benefico attualizzato derivante dall’utilizzo del cap. Numero Rata Risparmio Atteso TASSO DI ATTUALIZZAZIONE Risparmio Attualizzato 2 € - 2,36% € - 3 € - 2,55% € - 4 € - 2,65% € - 5 € - 3,00% € - 6 € - 3,20% € 7 € 175,26 3,40% € 155,58 8 € 676,72 3,60% € 585,90 9 € 1.178,42 4,71% € 953,17 10 € 3.956,74 5,12% € 3.063,45 11 € 4.965,47 3,96% € 3.993,24 12 € 2.076,40 4,08% € 1.625,31 13 € 2.377,35 4,20% € 1.809,07 14 € 2.678,40 4,32% € 1.979,01 15 € 2.979,53 4,44% € 2.135,05 16 € 3.280,75 4,56% € 2.277,18 17 € 3.582,05 4,68% € 2.405,44 18 € 3.883,44 4,81% € 2.519,96 19 € 4.184,91 4,93% € 2.620,91 20 € 4.486,47 5,05% € 2.708,53 TOTALE € 40.481,91 - € 28.831,79 70 - Confrontando il beneficio atteso con il costo del cap è evidente come tale strumento non fornisce adeguata protezione in riferimento allo scenario che suppone tassi di interesse costanti. In tal caso, infatti, il risparmio atteso, opportunamente attualizzato è appena sufficiente a coprire il costo della copertura. Tuttavia – come sottolineato in precedenza – l’impresa vuole considerare la copertura dallo scenario di rialzo dei tassi di interesse, in quanto il verificarsi di tale situazione comporterebbe un incremento notevole del costo dell’indebitamento. Si procede, dunque, ad evidenziare il beneficio attualizzato derivante dall’utilizzo del cap precedente (con strike 3,13%) nell’ipotesi di rialzo dei tassi di interesse. Num. Rata Flussi attesi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTALE € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 113,02 1.174,53 1.775,99 2.377,74 2.979,78 6.313,77 7.524,24 4.057,36 4.418,51 4.779,76 5.141,12 5.502,58 5.864,14 6.225,81 6.587,58 6.949,45 € 71.785,36 Tasso 2,36% 2,55% 2,65% 3,00% 3,20% 3,40% 3,60% 4,71% 5,12% 3,96% 4,08% 4,20% 4,32% 4,44% 4,56% 4,68% 4,81% 4,93% 5,05% - Flussi Attualizzati € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 104,85 1.066,97 1.576,62 2.058,63 2.410,22 4.888,35 6.051,01 3.175,91 3.362,30 3.531,66 3.683,99 3.819,36 3.937,92 4.039,91 4.125,64 4.195,45 52.028,79 A priori la copertura sembra efficace e, pertanto, l’azienda Alfa decide di acquistare il cap con strike 3,13% su un valore del capitale nozionale pari all’ammontare del debito residuo, ossia 500.000 €. Occorre – a questo punto – specificare che la valutazione dell’efficacia della copertura deve basarsi non solo sul beneficio atteso in termini di risparmio di interessi, ma anche sulla rischiosità implicita dello strumento e sulla volatilità attesa della variabile coperta. In sostanza, sebbene una copertura possa sembrare molto appetibile in quanto i vantaggi attesi – in funzione di determinate previsioni – sono maggiori dei costi, bisogna verificare: − se e quanto l’uso dello strumento di copertura aumenta la volatilità (ossia la variabilità) dei risultati. In quanto un incremento della variabilità dei risultati genera un maggiore rischio per l’impresa; − i rischi impliciti nell’uso dello strumento. In altri termini bisogna stimere qual è la perdita massima cui si va incontro con l’utilizzo dell’ strumento di copertura. In seguito alla costruzione della copertura – attraverso il cap – si rilevano i seguenti tassi di interesse: 71 Num. Rata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tassi spot a sei mesi rilevati 3,28% 3,36% 3,48% 3,91% 4,15% 4,39% 4,63% 5,98% 5,85% 5,72% 5,59% 5,46% 5,33% 5,20% 4,88% 4,60% 4,28% 3,93% 3,15% Di seguito si mostrano quindi i flussi del debito e quelli derivanti dalla copertura dello stesso: Num. Rata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Quota interessi del debito € 12.540,00 € 12.060,00 € 11.645,00 € 11.820,00 € 11.531,25 € 11.182,50 € 10.773,75 € 11.970,00 € 10.793,75 € 9.650,00 € 8.538,75 € 7.460,00 € 6.413,75 € 5.400,00 € 4.300,00 € 3.300,00 € 2.355,00 € 1.482,50 € 643,75 Flusso del cap € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 371,60 571,60 871,60 1.946,60 2.546,60 3.146,60 3.746,60 7.121,60 6.796,60 6.471,60 6.146,60 5.821,60 5.496,60 5.171,60 4.371,60 3.671,60 2.871,60 1.996,60 46,60 È evidente l’efficacia della copertura attuata dall’impresa Alfa, che in alcuni casi ha generato un flusso positivo eccedente il costo dell’indebitamento. È da notare, tuttavia, che l’andamento effettivo dei tassi è stato maggiormente rialzista di quanto previsto dalle ipotesi prospettate, il che ha generato un maggior costo del debito e, parallelamente un migliore funzionamento della copertura. 72 Un ulteriore considerazione da proporre riguarda il maggior peso che il flusso dello strumento di copertura ha in confronto all’onerosità del debito, in date più vicine alla scadenza. Ciò è dovuto alla divergenza tra il capitale nozionale previsto nelle opzioni e il valore residuo del debito da ammortizzare. In effetti, tale differenza è da considerarsi una fonte di rischio, in quanto può condurre a perdite notevoli per variazioni sfavorevoli dei tassi, che eccedono il miglioramento nella onerosità del debito. 11. CONCLUSIONI La trattazione ha esaminato gli aspetti tecnici ed operativi delle opzioni in generale e delle opzioni sui tassi in particolare, al fine di fornire un supporto immediatamente utilizzabile per quanti tra professionisti e studiosi siano interessati al tema della gestione del rischio di interesse. In coerenza a quanto precedentemente affermato, la progressiva diminuzione dei tassi di interesse stimola – oggi particolarmente – la ricerca delle modalità e degli strumenti idonei a garantire una riduzione del costo dell’indebitamento. In tale prospettiva, tra gli altri strumenti utilizzabili, quali i derivati o la rinegoziazione del debito – laddove possibile – le opzioni sui tassi sono le più appetibili in quanto l’asimmetria del pay-off e le caratteristiche tecniche consentono – ad un tempo – di sfruttare i movimenti favorevoli dei tassi e di proteggersi dai movimenti sfavorevoli. Per questo motivo la trattazione ha esaminato principalmente da un punto di vista operativo come in concreto tali strumenti possono essere adoperati non solo dalle imprese, ma anche dagli enti locali e, in generale da tutti gli agenti economici, per offrire adeguata tutela contro i rischi di rialzo dei tassi di interesse. In merito all’utilizzo delle opzioni nel controllo dei rischi aziendali occorre ricordare che attivare un processo di risk management presuppone una attenta pianificazione della copertura ed un controllo costante delle analisi di scenario possibili; ciò al fine di comprendere e misurare i rischi che l’impresa corre nell’utilizzare gli strumenti di copertura. Se non opportunamente utilizzati gli strumenti derivati possono condurre a disastri finanziari. È ciò che accadde alla Procter&Gamble che, per aver venduto un’opzione sui tassi perse circa 200 milioni di dollari per un mutamento inatteso delle condizioni di mercato. I derivati possono esser utilizzati per coprire ma anche per prendere dei rischi, ed è proprio l’elevata alea intrinseca a questi strumenti che ha spinto in passato a considerare l’applicabilità l’art. 1933 del codice civile in tema di strumenti derivati. Oggi, la consapevolezza delle possibilità offerte da questi strumenti ha superato le barriere psicologiche che, per lungo tempo, ne hanno limitato l’utilizzo, ciononostante non è da dimenticare che tali strumenti vanno utilizzati quando vi è consapevolezza dei rischi che si corrono. Per fornire un contributo alla comprensione di quanto il prezzo delle opzioni sui tassi possa variare in conseguenza di cambiamenti in alcuni dati di mercato (tassi di interesse, strike rate, scadenza ecc.) è disponibile un allegato al presente documento in cui è possibile procedere al pricing delle opzioni. 73 Documento Aristeia n. 14 IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOMMARIO: 1. La riforma dei controlli interni negli enti locali. – 2. Il controllo di gestione negli enti locali: struttura e caratteristiche (artt. 196 e 197 d.lgs.n. 267/2000). – 3. Le fasi del controllo di gestione nell’ente locale (art. 197 comma 2 d. lgs. n. 267/2000). – 4. La contabilità analitica nell’ente locale. – 4.1 La contabilità analitica nell’ente locale per centri di costo. - 4.2 I costi direttamente imputabili ai centri. - 4.3 I costi non direttamente imputabili ai centri. - 5. Il sistema degli indicatori. – 6. Un caso concreto. 1. LA RIFORMA DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI I principi di programmazione e di pianificazione - a livello strategico ed a livello operativo –ispirano da sempre l’attività di governo e di indirizzo delle aziende con finalità lucrativa. Da molto tempo, ormai, gli operatori del “sistema impresa” hanno conosciuto ed apprezzato l'operatività dei legami di interazione che uniscono, in un processo circolare, il momento della misurazione delle performance con quello dell'azione di indirizzo della gestione su più archi temporali di riferimento. Sul piano puramente concettuale esiste però un momento di separazione tra il controllo strategico e quello cosiddetto “operativo”. Il controllo operativo serve a valutare la bontà delle decisioni assunte ed è articolato sulla base di misurazioni quantitative (momento cognitivo) senza l’esplicazione di una successiva attività di approfondimento critico. Il controllo strategico si inserisce, invece, immediatamente nei processi decisori di organizzazione e programmazione della gestione, è legato strettamente a tali processi ed è rivolto a fornire elementi informativi e rigore procedurale all'attività di programmazione di lungo periodo. Tali concetti, noti al mondo privato, non sembrano ancora completamente acquisiti nelle realtà delle Pubbliche Amministrazioni. Il rivoluzionario processo di rinnovamento teso alla più ampia diffusione della “cultura della programmazione e della valutazione delle prestazioni in chiave strategica” avviato già da tempo, non appare sortire ancora gli effetti desiderati, così come il progressivo riconoscimento normativo del profilo economico-aziendale degli Enti Pubblici - ai quali, pur nel rispetto delle prioritarie finalità sociali, si rendono necessariamente applicabili i principi della qualità e dell'efficienza delle prestazioni – non sembra ancora avere rilevanza concreta. A livello legislativo, una prima svolta nella direzione della managerialità si è registrata con l’introduzione della figura del revisore dei conti (Legge n. 142/90), nonché con l’emanazione delle norme concernenti il controllo di gestione (artt. 39-40-41 del D.Lgs n. 77/95). In particolare, tale ultimo provvedimento - ormai trasfuso nelle norme del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) - ha delineato nei dettagli contenuti e metodologia del cosiddetto "controllo interno", peraltro già menzionato nell’art. 20 del D.Lgs n. 29/93. 74 Occorre, però, segnalare che a diversi anni dall’introduzione di tali normative sono ancora pochi i comuni (nel 2000 il 35% del totale, secondo la Corte dei Conti) ad aver attivato tale funzione, a differenza di quanto è stato, invece, realizzato dalle province (nel 2000 l’85% del totale, secondo la stessa fonte). I principali motivi del mancato decollo del controllo di gestione negli enti comunali sono da ricercarsi nelle forti resistenze culturali da parte del management pubblico e, soprattutto, nel limitato coordinamento tra i dispositivi delle due norme (l’art. 20 del D.Lgs. n. 29/93 e gli artt. 39-40-41 del D.Lgs. n. 77/95). Combinando tali due norme non emergeva, infatti, immediatamente la separazione materiale e concettuale tra controllo strategico e controllo di gestione né quest’ultimo era stato inteso come strumentale e, pertanto, separato dalla funzione propria dei nuclei di valutazione (formulazione di giudizi, supportati da dati oggettivi, sulle performance della struttura). A carico dei predetti organi sono state concentrate, nella pratica, una serie di funzioni eterogenee e comunque lontane da quella più propria di sintesi e di giudizio sulla scorta delle risultanze e delle indicazioni emerse dall’implementazione del controllo di gestione. In alcuni casi, addirittura, ai nuclei di valutazione sono state conferite funzioni di mero riscontro di dati gestionali o, ancor più gravemente, di verifica della regolarità dell’azione amministrativa. Fu proprio tale situazione di confusione a dare impulso ad un’opera di rinnovamento del sistema dei controlli interni concretizzatasi prima con la delega dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e, successivamente, con l’emanazione del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. Tal ultimo provvedimento ha inteso riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, abrogando l’articolo 20 del D.Lgs. n. 29/93. L’opera di ristrutturazione sembrava però non rivolgersi direttamente agli enti locali; il decreto - ai sensi dell’art. 1, comma 3 – rappresentava, infatti, una norma di riferimento poiché gli stessi – recita la legge – “possono” adeguarsi alle disposizioni dell’articolato nel rispetto dei propri ordinamenti e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. La facoltà indicata nella disposizione citata doveva, peraltro, essere coordinata con l’avvenuta abrogazione dell’articolo 20 del D.Lgs n. 29/93 che avrebbe reso privi di significato i rinvii degli articoli 39 e 41 del D.Lgs n. 77/95 alla medesima norma, se non riferiti alle disposizioni del nuovo decreto. Si era, pertanto, dell’avviso, già da allora e prima, dunque, del recepimento dei principi nel Testo Unico, che la facoltà concessa dal citato comma terzo dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 286/99 si indirizzava, in particolare, agli enti territoriali di ridotte dimensione ove, in verità, risultava particolarmente onerosa l’implementazione del complesso sistema di controlli così come strutturato dalla riforma. Inoltre, il contenuto dell’art. 10, comma 4, del decreto prevede che: “[...] fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili”. Nel dettaglio, il decreto legislativo n. 286 introduce una netta separazione fra la funzione di controllo di gestione e la funzione di valutazione delle performance, individuando come organi deputati alle stesse 75 strutture ed organismi differenziati. In particolare, l’articolato prevede quattro forme di attività di controllo ben individuate: Il controllo di regolarità amministrativa e contabile Tale tipologia di controllo ha l’obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. Essa si sostanzia in una verifica, effettuata ex post dagli organi di revisione, dagli uffici di ragioneria e dai servizi ispettivi, che si lega profondamente ai principi di garanzia e legalità dell’azione amministrativa. Tale tipo di controllo è attribuito ad organi interni alle organizzazioni pubbliche dovendosi ritenere esaurita la funzione di controllo delle Ragionerie centrali e non trascurando tuttavia il ruolo centrale conferito alla Corte dei Conti - cui sono riservati compiti di controllo preventivo su taluni atti e successivi su pubbliche gestioni e organi di supporto come garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Il controllo di gestione Esso si sostanzia in un processo regolare e sistematico e richiede sempre l'interazione dei vertici della struttura con gli altri membri dell'organizzazione, in particolar modo con le figure apicali. Per l’implementazione di tale strumento, l’alta dirigenza aziendale utilizza un sistema informativo basato su dati quantitativo/monetari - che formano la "contabilità direzionale" o di "controllo" - in grado di fornire, nei tempi e nei modi più opportuni, informazioni specifiche ed adeguate. Tale tipologia di controllo è diretta a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e viene affidata ad un'unica struttura interna all'ente nel caso di piccoli comuni o a singoli uffici per le diverse articolazioni, nel caso di enti di rilevanti dimensioni. Il controllo strategico Tale tipologia di controllo è rivolto al monitoraggio dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di indirizzo politico e si basa su una serie di indagini, preventive e successive, sulla congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. L’identificazione ed il riconoscimento di eventuali fattori ostativi e delle responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché l’individuazione dei possibili rimedi è affidato alle strutture deputate a tale forma di controllo. La valutazione dei dirigenti Essa dovrà essere realizzata dalla stessa struttura che effettua il controllo strategico, di concerto con l’organo di indirizzo politico, per la valutazione dei dirigenti apicali. Diverso trattamento è riservato ai dirigenti e quadri intermedi, per i quali, invece, il giudizio dovrà essere espresso dai capi ripartizione, sulla base delle indicazioni emerse dalle risultanze del controllo di gestione. 76 L’annoso problema relativo alla separazione delle attività di controllo da quelle di valutazione è stato definitivamente risolto anche se restano ancora aperte alcune questioni riguardanti la composizione ed il funzionamento dell’organo deputato al controllo strategico. Le forme di controllo negli enti locali secondo il D.Lgs. n. 286/99 Tipologia di controllo Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di gestione Contenuto del controllo Organo deputato Verifica della legittimità Organo di revisione, ufficio di dell’azione amministrativa in ragioneria, servizi ispettivi. relazione alle norme vigenti Analisi dei rapporti costi/risultati Uffici interni alle singole intesi alla verifica dell’efficienza, ripartizioni (per gli enti di rilevanti dell’efficacia e dell’economicità dimensioni) – Ufficio controllo di della gestione Controllo strategico Coerenza gestione (per quelli piccoli) tra gli obiettivi Nucleo di valutazione raggiunti e le risorse messe in (denominazione campo adottata dalla prassi e contenuta nel c.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali) Valutazione dei dirigenti Valutazione delle personali performance Nucleo di valutazione (per i dirigenti apicali) Capi ripartizione (per i dirigenti intermedi) 2. IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI: STRUTTURA E CARATTERISTICHE (ARTT. 196 E 197 D.LGS.N. 267/2000) Il controllo di gestione negli enti locali si identifica in un processo di tipo “collaborativo” che coinvolge tanto i responsabili dei servizi, allo scopo di ottimizzare i costi ed i risultati conseguibili/conseguiti, quanto gli organi di direzione politica, al fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute per 77 attuare i piani, i programmi e gli orientamenti designati dall’organo di governo, valutando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. L’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, recependo quanto già disposto dall’art. 1 del d.lgs. n. 286/1999, esplicita l’articolazione del controllo dell’ente locale nelle quattro tipologie: - di regolarità amministrativa e contabile; - di gestione; - di valutazione della dirigenza; - strategico. Nell’ambito del controllo di gestione viene identificato quello di tipo operativo, teso a verificare l’esatta esecuzione di precisi compiti, e quello di tipo direzionale finalizzato, al contrario, a garantire la realizzazione efficiente ed efficace delle strategie formulate in sede di pianificazione. Il legislatore, al comma 2 dell’art. 196 del d. lgs. n. 267/2000, definisce il controllo di gestione dell’ente locale come quella procedura finalizzata a verificare, da un lato, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, dall’altro, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e del raffronto tra costi sostenuti e quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della struttura organizzativa dell’ente, in termini di efficienza, efficacia e di economicità. Pertanto, lo scopo del controllo, come disposto dall’articolo in questione, è così sintetizzabile: 1) verifica periodica tra obiettivi assegnati e programmi e progetti realizzati dai dirigenti, attraverso il controllo dei costi e dei rendimenti connessi con l’utilizzo delle risorse assegnate all’ente locale; ciò si rende attuabile solo attraverso l’introduzione della contabilità economica al fianco di quella finanziaria; 2) verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’attività gestionale; 3) verifica dei livelli quali/quantitativi dei servizi offerti alla collettività, mediante attività di benchmarking spaziale e temporale, al fine di valutare le politiche fiscali e tariffarie adottate dall’ente; 4) valutazione dell’opportunità di outsourcing, attraverso l’analisi della convenienza economica dei servizi offerti. Affinché tale processo di controllo sia attuabile si rende necessario definire: a) le fasi e le attività da sottoporre a verifica; b) la periodicità per la presentazione delle relazioni da parte del responsabile al controllo; c) le fasi significative del processo, identificabili nella elaborazione di un piano di obiettivi, nella rilevazione delle risorse assorbite e nella valutazione dei risultati conseguiti; d) i centri di responsabilità. Occorre, a tal proposito, precisare che il processo di controllo di gestione dell’ente locale costituisce un’attività a supporto degli organi politici in quanto permette loro sia l’ottenimento di un flusso di 78 informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e sulle modalità di gestione, sia l’espletamento della funzione di indirizzo nei confronti dell’azione amministrativa. Nell’ente locale l’attività direzionale si articola in un processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa in cui l’attività decisionale anticipa la gestione. La fissazione preventiva di obiettivi strategici che orientano la gestione futura dell’ente determina una fitta rete di responsabilità che coinvolge i vari soggetti ed organi. Tale ultima configurazione si spiega anche con il fatto che nell’ente locale vi è scarsa inerenza tra entrate e spese, e ciò a causa sia del principio di unità del bilancio, sia perché le entrate correnti sono prevalentemente costituite da entrate di natura fiscale ed erariali e, quindi, indipendenti dal processo di produzione dei servizi. Conseguentemente, per l’ente locale il confronto tra entrate e spese non ha significato se non si sostituisce il concetto di costo con quello di costo-opportunità, il concetto di ricavo con quello di beneficio sociale ed il concetto di profitto con quello di beneficio sociale netto. Le disposizioni normative vigenti inerenti all’attività previsionale richiedono che il bilancio dell’ente conservi la sua natura finanziaria ma, al contempo, sia in grado di alimentare o di definire: a) un sistema di contabilità direzionale per ciascun servizio, cercando di esaminare contemporaneamente aspetto finanziario, economico e patrimoniale, almeno in relazione ai servizi produttivi, al fine di conoscerne il livello di efficienza e di efficacia; b) un sistema di budget coerente con la identificazione dei centri di responsabilità (nella fattispecie di costo, di ricavo oppure di investimento); c) un adeguato livello di specificità delle azioni svolte o in corso di svolgimento al fine di rendere possibile eventuale interventi correttivi in termini di allocazioni finanziarie; d) un adeguato livello di specificità nell’assegnazione delle funzioni e dei compiti ai vari soggetti al fine di consentire, con facilità, l’individuazione dell’organo o del soggetto responsabile dei risultati conseguiti. Tal livello di dettaglio si realizza nel piano esecutivo di gestione (PEG). Le prime considerazioni più sopra illustrate mostrano come la riforma attuata con il d.lgs. n. 286/1999 e con il d. lgs. n. 267/2000, soprattutto in tema di controllo di gestione, si rilevi più “adattabile” negli enti locali di medio-grandi dimensioni anziché in quelli di piccole dimensioni e ciò a causa dei rilevanti sforzi che tale ultima categoria di enti deve compiere per adattare le proprie strutture alle disposizioni normative (si pensi che i comuni di grandi dimensioni rappresentano l’8% del totale, ossia 636 su 8103). Il fatto che il PEG sia stato reso facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per le comunità montane non implica che gli stessi non debbano impiegare tutti gli altri strumenti di previsione e di programmazione. La portata normativa in tema di controllo di gestione, in secondo luogo, limita tale processo a quello operativo ed a quello direzionale, tralasciando, al contrario, quello di tipo organizzativo. Quest’ultimo, in particolare, viene concepito ed identificato dalla norma nella sola valutazione della performance, attraverso 79 la remunerazione dell’indennità connessa con il risultato conseguito dal soggetto responsabile. Tale attività di valutazione, secondo quanto disposto dal d.lgs 267/2000, è distinta in valutazione dei dirigenti (disciplinato dall’art. 147 del T.U.E.L.; tale compito è affidato ad un nucleo di valutazione - denominazione adottata nella prassi e contenuta nel c.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali) ed in controllo strategico, i cui destinatari delle informazioni sono rappresentati dagli organi politico-amministrativi. Si presuppone che anche tale ultima attività di controllo sia espletata da un nucleo di valutazione, oppure, secondo quanto disposto dall’art. 147, comma 3, del d.lgs. 267/2000, da un altro organo designato dalla delibera della giunta. Occorre, tuttavia osservare che recenti orientamenti di studio propenderebbero, almeno per i comuni di piccole dimensioni, di snellire le procedure in tema di controllo e di istituire un organo monocratico competente sia della valutazione dei dirigenti sia del controllo di gestione. Ciò che va opportunamente sottolineato è che nell’introduzione delle tecniche e dei processi di controllo economico in ambito pubblico si deve evitare di traslare e di imporre gli strumenti tipici del settore profit per tentare, al contrario, di costruire in modo del tutto autonomo indicatori, parametri e modalità proprie della realtà locale considerata. 3. LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE NELL’ENTE LOCALE (ART. 197 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000) Come già adombrato, l’art. 197, comma 2 del T.U., articola il controllo di gestione nell’ente locale in tre fasi: 1) elaborazione del piano degli obiettivi; 2) rilevazione dei costi e dei proventi come pure dei risultati conseguiti; 3) analisi degli scostamenti, con valutazione del grado di efficienza, efficacia e di economicità. La prima attività, in particolare, corrisponde a quella di pianificazione e di programmazione che l’organo politico deve predisporre per adeguare la gestione dell’ente al relativo programma elettorale, individuando in tal modo gli obiettivi programmatici che la giunta intende realizzare nel futuro. I modelli di bilancio come pure quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica devono essere compilati dai servizi competenti, i quali potranno avvalersi di budget settoriali che evidenzino, sulla base del trend storico del servizio, le dotazioni impiegate nel periodo che precede quello oggetto della programmazione. Ciascun servizio, pertanto, in accordo con l’assessore al ramo, deve individuare e quantificare obiettivi, risorse umane, finanziarie (queste ultime in linea con il principio dell’equilibrio economico del bilancio) e strumentali necessarie per l’espletamento del programma, seguendo le linee di indirizzo del consiglio. In tal senso, occorre distinguere la parte degli interventi di investimento da quella corrente, quest’ultima ulteriormente classificata in quota-parte destinata a finanziare spese consolidate - fisse e correnti - che presentano carattere di ordinarietà, e in quota-parte destinata a finanziarie spese di sviluppo (ovvero spese di 80 investimento in beni durevoli, in assunzioni di nuove funzioni, in ampliamento degli interventi in settori di competenza o in attivazione di nuovi servizi). L’art. 169 del T.U.E.L. affida alla giunta la predisposizione degli obiettivi di gestione, delle azioni amministrative e dei fattori produttivi occorrenti da assegnare alla competenza di ciascun responsabile di servizio designato. I costi ed i ricavi che si generano dalle diverse operazioni poste in essere devono andare attribuiti per “tipologie di intervento” ai vari servizi costituenti i centri di responsabilità. In tal senso, l’implementazione di un sistema di contabilità analitica (d’ora in poi CO.AN.) rappresenta il primo passo per ottenere informazioni sul livello di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. In particolare essa: 1) fornisce informazioni a supporto delle scelte e delle decisioni operative e strategiche in tema di allocazione delle risorse, di gestione dei servizi come pure in materia di politiche tariffarie; 2) rappresenta un valido supporto alle politiche di valutazione e di incentivazione del personale. 4. LA CONTABILITÀ ANALITICA NELL’ENTE LOCALE Il controllo del livello di economicità e di efficienza dell’attività espletata dall’ente richiede a monte, l’implementazione di un adeguato sistema di contabilità analitica. Quest’ultima poggia le basi su due riferimenti normativi, ossia sull’articolo 232 (d.lgs. 267/2000), che impone agli enti locali di adottare un sistema di contabilità economica, e sull’articolo 147 (d.lgs. 267/2000) il quale prevede l’adozione di strumenti ad hoc tesi a verificare il grado di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Va ricordato, altresì, il riferimento normativo dell’art. 1 del d. lgs. 165/2001 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche devono “attivare un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo”. L’ottenimento di informazioni rinvenibili da un sistema di CO.AN. passa inevitabilmente per la determinazione della configurazione di costo prescelta, rispetto all’oggetto osservato. In riferimento all’ente locale, pertanto, le configurazioni di costo individuabili possono essere così schematizzate: 81 1. Costo materie prime COSTO PRIMO Costo manodopera diretta Costi diretti del centro Manodopera, ammortamenti, utenze COSTO DI Costi indiretti EROGAZIONE Manodopera indiretta, ammortamenti, costi amministrativi e commerciali COSTO Oneri finanziari e tributari COMPLESSIVO Oneri figurativi COSTO Interessi di computo, canoni di ECONOMICO locazione figurativi L’implementazione del sistema di contabilità analitica è, ovviamente, fortemente condizionata dalla tipologia di contabilità adottata dall’ente (allo stato, occorre osservare che solo poche realtà locali hanno avviato l’adozione di una contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia). Infatti, la CO.AN. può avvalersi del metodo della partita doppia oppure far ricorso a metodi extracontabili, realizzati attraverso l’impiego di fogli di lavoro oppure di tabelle. Chiaramente, in quest’ultimo caso, occorrerà predisporre un sistema di collegamento tra la contabilità generale e quella analitica. Se la contabilità generale (economico-patrimoniale) dell’ente è collegata alla contabilità finanziaria, attraverso la compilazione del prospetto di conciliazione alla fine di ogni esercizio, la soluzione adottabile è esclusivamente quella extracontabile, dove il dato di partenza rilevato nella contabilità finanziaria viene successivamente rielaborato ed espresso in chiave economica, ai fini della CO.AN. Il metodo contabile, al contrario, presuppone l’esistenza nell’ente di un sistema di rilevazioni contabili economico-patrimoniali tenute con il metodo partita doppia, al quale viene correlata la contabilità analitica secondo un sistema unico contabile (quindi con un unico piano dei conti) oppure secondo un sistema duplice contabile (la CO.AN. cioè è autonoma e con un proprio piano dei conti). In tal caso, il collegamento tra le due contabilità viene assicurata da appositi “conti di ripresa” creati per integrare la CO.AN. di dati già rilevati nella CO.GE., ma con criteri diversi. I conti invece creati ad hoc per la CO.AN. sono denominati di sviluppo e si riferiscono in genere ai prodotti, ai centri di costo istituiti come pure alle immobilizzazioni internamente generate (si pensi al saldo del conto acceso al centro “ufficio ragioneria”: esso esprime il costo 82 totale imputato a quel centro). L’insieme dei conti della CO.AN, tenuta secondo il metodo duplice contabile, determina il piano dei conti della contabilità analitica, il quale si mantiene autonomo rispetto a quello della contabilità generale. E’ sottointeso che la contabilità generale si collega a quella finanziaria o attraverso un unico contemporaneo processo di rilevazione oppure attraverso la duplicazione della rilevazione. OPERAZIONE OPERAZIONE CONTABILITA’ GENERALE CONTABILITA’ FINANZIARIA CO. AN. CONTABILITA’ FINANZIARIA CONTABILITA’ GENERALE e CO.AN . Conti di ripresa Conti di sviluppo SISTEMA DUPLICE CONTABILE SISTEMA UNICO CONTABILE Altro aspetto che occorre considerare riguarda il momento “contabile” di rilevazione, ossia quando si ritiene opportuno integrare la contabilità analitica dei relativi dati. Alcuni orientamenti propendono per l’imputazione dei costi nella CO.AN. nella fase della liquidazione (analogo anche per la CO.GE.): ipotizzando un sistema integrato tra contabilità finanziaria ed economica (generale ed analitica), attraverso una sola rilevazione si alimenterebbero contestualmente le tre contabilità. CONTABILITA’ FINANZIARIA FUNZIONI Fasi della spesa 1) previsioni SERVIZI 2) impegno 3) liquidazione INTERVENTI 4) ordinazione 5) pagamento IMPUTAZIONE VOCI DI COSTO ALLA CONTABILITA’ ANALITICA Occorre, infine, rilevare che la determinazione della configurazione di costo (secondo la logica direct, direct evoluto o full costing) richiede alla base la fissazione della metodologia di imputazione dei costi comuni. Allo stato, soprattutto considerando le notevoli difficoltà che la maggior parte degli enti locali si trova a 83 dover gestire per adeguare la propria struttura organizzativa, culturale e strategica alle disposizioni normative, si ritiene sicuramente più approcciabile ed adattabile la contabilità per centri di responsabilità. Qui di seguito si illustrano le diverse tecniche di calcolo dei costi, con riguardo alla sola parte operativa: DIRECT COSTING DIRECT COSTING EVOLUTO FULL COSTING OPERATVO RICAVI RICAVI RICAVI (-) COSTI VARIABILI (-) COSTI VARIABILI (-) COSTI VARIABILI = M. lordo di CONTRIBUZIONE =M.lordo di CONTRIBUZIONE =M. lordo di CONTRIBUZIONE (-) COSTI FISSI DIRETTI (-) COSTI FISSI DIRETTI = M. Semilordo di CONTRIBUZIONE =M.Semilordo di CONTRIBUZIONE (-) COSTI FISSI INDIRETTI = M. Netto di CONTRIBUZIONE 4.1 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELL’ENTE LOCALE PER CENTRI DI COSTO La tenuta della contabilità analitica per “centri” impone, in primis, la definizione del piano dei centri di costo (finali, ausiliari e funzionali). Nella identificazioni di tali centri, in relazione alle finalità conoscitive assunte dall’ente, occorre garantire la omogeneità sia in termini di fattori produttivi utilizzati, sia in termini di operazioni aggregate. Se si fa riferimento agli organi politici, è possibile individuare i centri di costo nella figura del sindaco come pure nell’organo della giunta; al contrario, se si considera che nella contabilità finanziaria le spese sono distinte, secondo il criterio della destinazione, in “funzioni” ed in “servizi” (art. 165, comma 8, d.lgs. 267/2000) e, che questi ultimi sono correlati a specifici reparti organizzativi, è possibile rinvenire in questi stessi “servizi” probabili configurazioni di centri di costo. Qui di seguito si riporta un esempio di schema sintetico relativo ad un ipotetico piano di centri di costo di un Comune: 84 CENTRI DI RESPONSABILITA’ FINALI CENTRI AUSILIARI CENTRI FUNZIONALI Polizia municipale Magazzino Segreteria generale Scuola materna, elementare, Centrale elettrica Personale Servizio demografico Manutenzioni Ufficio gare e contratti Asilo nido Autoparco Economato media Uffici giudiziari Ragioneria Tributi Patrimonio Musei Direzione generale Appare evidente che la tipologia dei centri di responsabilità, individuabili nell’ambito degli enti locali, difficilmente si presta ad avere centri di profitto o di ricavo e ciò a causa della forte connotazione sociale che caratterizza l’attività dell’ente stesso; i responsabili dei centri, infatti, non hanno discrezionalità decisionale in termini di prezzi praticabili, essendo questi ultimi “prezzi politici”. Conseguentemente, i costi trovano copertura prevalentemente in proventi da trasferimento (contributi a fondo perduto) oppure in proventi di natura tributaria. Gli eventuali centri deputati all’acquisizione di proventi (ufficio tributi) non possono considerarsi come centri di ricavo in quanto non dispongono di leve manovrabili in ordine alle aliquote applicabili (disposte dalla giunta) oppure ai presupposti d’imposta. Ne consegue che, in genere, i centri di responsabilità identificabili nell’ente locale possono essere solo “di costo”, “di spesa” o “di risultato”. Costituiscono centri di “costo” quelli in cui l’attività può essere misurata in termini quantitativi; nella fattispecie, ad esempio, la “demografia” può assurgere a centro di costo finale e l’eventuale attività può essere misurata in termini di numero di certificati rilasciati; la “manutenzione”, al contrario, si presta a centro di costo ausiliare, la cui l’attività può essere misurata in termini di numero di interventi effettuati. Sono denominati, al contrario, centri di “spesa” quelle unità organizzative in cui l’attività non può essere espressa in termini quantitativi; ne costituiscono un esempio la segreteria generale, oppure la direzione. Si parla, infine, di centri di risultato se l’attività può essere misurata sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi: ne è un esempio la farmacia. Ciascun centro di responsabilità più sopra adombrato, in sintesi, assurge ad “unità organizzativa” che impiega risorse e produce output, la cui attività deve essere oggetto di valutazione e misurazione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Ne consegue, pertanto, la necessità di rilevare i risultati effettivamente conseguiti a consuntivi e di confrontare tali dati con quelli risultanti dal PEG, il quale, si ricorda, individua risorse ed obiettivi assegnati a ciascun centro designato, in sede di programmazione. 85 Per procedere in tal senso, si rende opportuno in primis individuare e quantificare i costi riferibili ai diversi centri, avendo cura di distinguere quelli ad essi direttamente imputabili da quelli non direttamente imputabili e, relativamente a questi ultimi, assumere altresì dei driver di ripartizione. In sintesi si ha tale schema grafico riassuntivo: Centri di costo ausiliari COSTI OPERATIVI INDIRETTI Centri di costo finali COSTI OPERATIVI DIRETTI Servizio COSTI NON OPERATIVI Centri di costo funzionali 4.2 I COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AI CENTRI I costi sono considerati diretti quando sono, appunto, direttamente riferibili al servizio/centro (o bene) al quale si riferiscono: essi, generalmente, sono rappresentati dai costi del personale e dai consumi di materie prime. Proprio per tale ragione, essi non trovano allocazione nei relativi centri ma vengono riferiti all’oggetto di costo osservato. Da un punto di vista operativo, tale aspetto non presenta elementi di criticità in quanto occorrerà semplicemente moltiplicare la quantità impiegata per il prezzo unitario determinato. L’entità della risorsa effettivamente assorbita è, in genere, desumibile da apposite schede di rilevazione. Se, ad esempio, si considera il centro “mensa”, il costo relativo al consumo delle materie sarà quantificato moltiplicando la quantità impiegata (ingredienti) per il prezzo unitario. Analogo discorso vale per i costi del personale diretto. L’entità dei costi diretti va integrata con quella dei costi non direttamente riferibili al centro considerato; questo passaggio richiede la identificazione di appositi parametri di ripartizione che, ragionevolmente, quantifichino la quota parte di costo da imputare a ciascun centro interessato. 4.3 I COSTI NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI AI CENTRI Le operazioni di ripartizione dei costi per i quali non sussiste una diretta correlazione con i centri interessati presentano notevoli elementi di criticità perché richiedono, a monte, la identificazione di parametri discrezionali, e pertanto soggettivi, necessari per calcolare ed imputare la quota parte di costo di competenza dei vari centri. L’attività gestionale dell’ente locale si sostanzia nella erogazione di prestazioni di servizi per la collettività e, pertanto, risente della forte dominanza del fattore personale; la maggior parte dei costi, di conseguenza, sono 86 rappresentati proprio da quelli del “personale”. Il costo relativo al fattore umano è generalmente un costo di diretta imputazione ma, la complessità dell’attività dell’ente può comportare sia il trasferimento di risorse da un centro ad un altro, sia la non precisa assegnazione delle stesse ad uno specifico centro. Ciò determina delle difficoltà in termini di corretta imputazione del costo ai servizi di pertinenza, poiché trattasi di costi indiretti (comuni). Si rende necessario, per questo motivo, gestire i flussi informativi attraverso la tenuta di apposite schede del personale dalle quali risultano le ore prestate da ciascun dipendente presso gli eventuali centri: in tal modo, il costo totale del personale “mobile” viene ripartito adottando come parametro di imputazione il monte ore eseguito in ogni unità. Se si considera, invece, il personale direttivo, il parametro di ripartizione del relativo costo può identificarsi, ad esempio, nel numero di risorse umane da gestire. La seconda tipologia di costi che occorre sottoporre a ripartizione e ad imputazione è rappresentata dagli ammortamenti economici; in particolare, trattandosi in genere di costi fissi comuni, le quote da sottoporre a ripartizione dovrebbero essere calcolate considerando l’effettiva vita utile del cespite anziché far riferimento all’applicazione delle aliquote disposte dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000. L’imputazione del costo così determinato può essere ripartito ed imputato ai vari centri in base alla superficie occupata in metri quadrati da ciascun cespite. La quota di ammortamento relativo al fabbricato dove hanno sede i vari centri di responsabilità (uffici, organi…), ad esempio, viene ripartita adottando come parametro la superficie occupata da ciascuno di essi. La terza rilevante categoria di costi indiretti che va considerata è quella dei costi delle varie utenze, i quali possono trovare modalità di quantificazione direttamente nei centri interessati, impiegando appositi driver di imputazione, oppure creando un centro funzionale, il cui costo viene ribaltato sui vari centri ausiliari. In quest’ultimo caso, l’entità dei costi ad esempio telefonici o di riscaldamento o altro, rilevata nell’apposito centro, deve essere ripartita attraverso la identificazione di un parametro di imputazione quale, ad esempio, il n. di postazioni telefoniche in ogni centro. Analogo discorso vale per i costi di consumo di carburante dei veicoli dell’ente; se si ricorre ad un centro ausiliare ad hoc (esempio Automezzi) occorrerà ribaltare l’entità del costo in oggetto sui vari centri utenti, mediante un driver di imputazione del tipo numero ore di utilizzo del veicolo, oppure Km percorsi. Con riguardo ai costi di illuminazione ed alla forza motrice, invece, qualora si decide di procedere direttamente all’imputazione degli stessi ai vari centri interessati, si può far riferimento, come parametro di ripartizione, alla misurazione effettiva del consumo di energia attraverso appositi contatori installati. Il discorso è più complesso se si considerano i costi connessi con i contributi erogati dall’ente: in tal ipotesi, in genere, si preferisce imputare tali voci direttamente al centro di costo relativo agli organi istituzionali, più precisamente alla giunta. In caso contrario, il costo viene assegnato al centro che ha disposto l’erogazione. Qualora si volesse allargare la sfera di indagine oltre quella operativa, si dovranno considerare anche i costi di natura commerciale, amministrativa, finanziaria e tributaria. Con particolare riguardo ai costi finanziari, i quali costituiscono una parte rilevante nella contabilità dell’ente, non sembrano sussistere notevoli difficoltà, in quanto detti oneri si correlano ai finanziamenti e, questi ultimi, a loro volta, sono facilmente correlabili agli specifici investimenti programmati dai vari centri. 87 I costi di natura tributaria, come ad esempio l’I.R.A.P, o l’imposta di registro, invece, possono essere imputati ai centri finali, ausiliari o funzionali adottando come driver la quantificazione della base imponibile relativa a ciascuno di essi. Una fase importante per il corretto funzionamento della CO.AN. è il ribaltamento degli eventuali costi attribuiti ai centri ausiliari e funzionali su quelli finali, ricercando dei parametri ad hoc che consentano tale operazione, ovviamente prima dai funzionali agli ausiliari, quindi dai centri ausiliari a quelli finali. Il processo di ribaltamento può essere effettato scegliendo driver sia che misurino l’entità dell’attività prestata dal centro intermedio a quello finale, sia che esprimano il volume di attività posto in essere dal centro. Con riguardo ai centri funzionali, il ribaltamento dei costi su quelli ausiliari, ed eventualmente sui finali, può avvenire impiegando un parametro ad hoc ritenuto coerente con la tipologia del costo (e quindi con la natura dell’attività del centro) oggetto del ribaltamento: possono costituirne un esempio il numero di accertamenti oppure il numero degli addetti riferibili al centro di destinazione. Analogo discorso vale per i centri ausiliari; ad esempio se si considera il centro “Manutenzione”, l’imputazione del costo ai vari centri finali può essere effettuato adottando come driver il numero delle ore di intervento richieste. Ancora, riferendosi all’“Autoparco”, il numero di trasferte eseguite per ciascun centro rappresenta un possibile parametro di ribaltamento del costo. Il procedimento più sopra descritto viene illustrato nella pagina che segue, attraverso una “tabella di lavoro” che riporta, per riga, i vari costi attribuiti direttamente o indirettamente ai relativi centri e, per colonna, l’ammontare complessivo dei costi di pertinenza dei centri finali, ausiliari e funzionali. Per i centri finali, il costo totale accoglierà anche quelli post ribaltamento. 88 COMUNE Y VOCI DI COSTO BASE DI RIPARTO CENTRI DI COSTO FINALI ALFA COSTI ORIGINARI Personale tecnico DIRETTO Personale ammin. DIRETTO Materie prime DIRETTO … … Illuminazione CONSUMI … … BETA GAMMA CENTRI DI COSTO AUSILIARI A B CENTRI DI COSTO FUNZIONALI C D TOT. COSTI ORIGINARI COSTI DA RIBALTARE CENTRO aus. A CENTRO aus. B CENTRO fun. C CENTRO fun. D TOT. COSTI POST RIBALTAMENTO 5. IL SISTEMA DEGLI INDICATORI Una delle fasi critiche del controllo di gestione è rappresentata dalla misurazione dei risultati conseguiti e dal confronto di questi ultimi con gli obiettivi programmati, il tutto allo scopo di verificare il livello di efficienza e di efficacia della gestione, intendendo per efficienza la capacità dell’ente di impiegare in modo ottimale le risorse disponibile e, per efficacia la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Per fare ciò, si rende necessaria la costruzione di uno specifico sistema di indicatori e di parametri qualiquantitativi da adattare alla realtà dell’ente locale considerato. Tale sistema va ad alimentare il processo di 89 reporting, ossia la produzione e l’alimentazione di quel flusso costante e periodico di informazioni che consentono di monitorare l’attività dell’ente. Gli indicatori in parola si discostano da quelli generali di natura economico-finanziaria, fra l’altro previsti dal dettato normativo, per orientarsi, al contrario, verso un sistema volontario e specifico di indicatori tesi a misurare, appunto, l’efficacia e l’efficienza gestionale dell’ente. La valutazione dei risultati dell’attività pubblica si caratterizza, da un lato, per la mancanza di un mercato concorrenziale di riferimento e, dall’altro, per l’assenza di profitto, determinando così, molto spesso, la oggettiva difficoltà di misurazione quantitativa dell’output offerto. Proprio l’assenza del profitto determina la necessità di costruire degli indicatori di efficienza e di efficacia specifici della realtà considerata, che tengano conto delle funzioni proprie espletate dall’ente. Quando si parla di efficienza si allude alla valutazione dei fattori produttivi impiegati nella produzione dell’output, distinta a sua volta in efficienza tecnica, intesa come capacità dell’unità produttiva di conseguire il massimo risultato con la dotazione delle risorse assegnate e in efficienza economica, intesa come capacità di minimizzare il costo unitario di produzione. Nella realtà dell’ente locale, in una logica di breve periodo, tal ultimo aspetto è conseguibile puntando essenzialmente alla riduzione dei costi di acquisizione piuttosto che alla modifica della combinazione produttiva. Nella prassi, invece, il termine di efficienza viene spesso impiegato come sinonimo di produttività. In chiave etimologica, al contrario, quest’ultimo termine esprime la quantità di output ottenibile dato un certo livello di risorse impiegate; l’efficienza invece si esprime come rapporto inverso tra quantità di input necessaria per ottenere una determinato livello di output. L’efficacia, al contrario, si identifica come capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati; più specificamente essa può esprimersi come: - capacità dell’ente di realizzare i programmi assunti; - capacità di soddisfare la domanda potenziale attraverso l’attuazione dei programmi; - gradimento dell’utenza. Il conseguimento di risultati efficacemente ed efficientemente “validi” sottende che la gestione si è svolta anche secondo criteri di economicità, intesa quest’ultima come attitudine a soddisfare le attese della collettività in relazione alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego. In genere, essa si esprime come differenza positiva tra il valore dei servizi erogati (ricavi) e quello delle risorse impiegate (costi) ma, considerando la realtà dell’ente locale caratterizzata per l’assenza di profitto, tale requisito non può che esprimersi come miglioramento nella soddisfazione dei clienti/consumatori. Di seguito si riportano alcuni indicatori tipo economico-finanziari, di efficienza e di efficacia: Sistema classico di indicatori economico-finanziari Autonomia finanziaria (Titolo I+ t. III/ Titolo I+ t. II+ t. III) * 100 Pressione finanziaria (Titolo I + Titolo II) / popolazione Pressione tributaria Titolo I / popolazione Intervento erariale Trasferimenti statali / popolazione 90 Incidenza residui attivi (Tot. residui attivi / accertamenti competenza) * 100 Incidenza residui passivi (Tot. residui passivi / Impegni competenza ) * 100 Indebit. locale pro capite Residui debiti mutui / popolazione Velocità riscossione entrate Riscossione titolo I + titolo III / accertamenti titolo I + tit.III proprie Rigidità spesa corrente ((Spese personale + amm.to mutui) / Entrate titolo. I + II + III) * 100 Redditività del patrimonio (Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponibile) * 100 Patrimonio disponibile pro capite Valore patrimoniale disponibile / popolazione Alcuni indicatori di efficacia INDICATORI QUANTITATIVI DI INDICATORI QUALITATIVI DI EFFICACIA EFFICACIA n.ore lavorate/ n. ore disponibili n. reclami/ n. pratiche svolte n. ore assenza/n. ore lavorative totali n. ritardi/ n. pratiche svolte n. ore straordinarie/n. ore lavorate totali unità servizio offerte/ unità servizio programmate n. domande soddisfatte/ n. domande presentate Alcuni indicatori di efficienza TIPOLOGIA DI SERVIZIO OSSERVATO INDICATORI DI EFFICIENZA TEATRI costo totale/ n. spettatori MUSEI costo totale/ n. visitatori 6. UN CASO CONCRETO Per comprendere in maniera più agevole il percorso logico di quantificazione del costo a consuntivo di un servizio attraverso l’implementazione della contabilità analitica per centri di costo, si illustrano, per grandi linee, alcuni steps fondamentali da seguire rispetto ad un caso concreto, prendendo a riferimento un comune di medie dimensioni. Per semplicità espositiva, a titolo esemplificativo, si assume la considerazione solo di due centri finali, asilo nido e demografia, al fine di agevolarne l’illustrazione pragmatica. Occorre osservare, tuttavia, che l’ultimo centro in parola è titolare della gestione di una pluralità di servizi; ciò significa che il costo totale va ripartito sui vari servizi erogati, determinando una ragionevole percentuale dei costi riferibili a ciascuno di essi. Qui di seguito, pertanto, si illustra in forma schematica e sintetica, una tabella di lavoro dalla quale emerge l’entità dei costi assegnati ai due centri di costo designati. 91 CENTRI DI COSTO FINALI ANALISI DEI COSTI BASE DI RIPARTO ASILO NIDO … DEMOGRAFIA Costi originari Personale tecnico Diretto Personale amministrativo Diretto Personale direttivo Diretto …. … Beni di consumo 201.000 85.000 31.000 42.000 Diretto 900 700 Cancelleria e stampati Diretto 700 10.000 Riscaldamento Diretto 56.000 8.000 Assicurazioni Diretto 2.200 3.600 … … Manutenzione Diretto 15.000 500 Ammortamenti Superficie in mq 9.000 14.000 Pulizia Superficie in mq. 7.500 6.200 Forza motrice Consumi rilevati Spese telefoniche n. postazioni … … Oneri tributari Diretta … … 1.500 1.000 4.200 15.000 7.000 339.300 182.700 TOTALE COSTI ORIGINARI Direzione generale n. determine 4.000 8.600 Ragioneria n. determine con 2.500 6.100 700 800 impegno di spesa Patrimonio Valore dei beni Provveditorato n. gare 11.000 1.800 Ufficio Tecnico n. interventi 33.000 6.500 390.500 206.500 TOTALE COSTI POST RIBALTAMENTO COSTRUZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI EFFICIENZA PER L’ASILO NIDO: 1) COSTO PER BAMBINO ISCRITTO = COSTO DEL CENTRO / N. BAMBINI ISCRITTI 390.500 = € 9762, 50 92 40 2) COSTO PER GIORNATE DI PRESENZA = COSTO DEL CENTRO / PRESENZA MEDIA * GG. FUNZIONAMENTO 390.500 30 * 220 = € 59,17 3)COSTO PER GIORNI APERTI = COSTO DEL CENTRO / GG. FUNZIONAMENTO 390.500 = € 1775,00 220 COSTRUZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI EFFICACIA PER L’ASILO NIDO: 1) N. POSTI OFFERTI / N. DOMANDE PRESENTATE = % DOMANDA SODDISFATTA Tale indicatore consente di ottenere informazioni sul livello di adeguatezza del servizio offerto rispetto alle reali esigenze manifestate. 2) N. DOMANDE OFFERTE / N. CLIENTI RESIDENTI = % SODDISFAZIONE DOMANDE Tale indicatore consente di valutare il grado di copertura del servizio offerto rispetto alla domanda potenziale. 93 DOCUMENTO ARISTEIA N. 21 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (PRIMA PARTE) SOMMARIO: 1. La riforma del trasporto pubblico locale – 2. alcune considerazione sui contratti di servizio 3. Cenni sul controllo di gestione nelle aziende di trasporto pubblico locale su gomma – 4. La contabilità analitica per centri di costo. – 5. Imputazione dei costi ai vari centri di responsabilità. 1. LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Il settore del trasporto pubblico locale è stato caratterizzato, nell’ultimo decennio, da un radicale processo di riordino avvenuto a seguito dell’emanazione della L. n. 59/97 (Bassanini) e del D.Lgs. n. 422 del 1997, modificato dal D.Lgs. n. 400 del 1999; alcuni articoli contenuti in tali ultimi decreti sono successivamente confluiti nel “Testo unico per l’ordinamento degli enti locali”, nel quale sono contenute specifiche disposizioni riguardanti il settore in oggetto e, più in generale, quello dei poteri pubblici locali; il testo unico è stato, poi, modificato dalla L. n. 448 del 2001. Un siffatto processo di riforma è scaturito dal fatto che, per anni, tale settore è stato caratterizzato da un fortissimo divario (negativo) tra costi e ricavi del traffico trattandosi di un servizio “sociale”, lo stesso deve essere offerto a prezzo politico; l’applicazione di prezzi imposti, insufficienti a coprire l’entità dei costi di gestione sostenuti per assicurare il servizio è, allora, compensata attraverso l’erogazione di finanziamenti pubblici a fondo perduto (contributi in c/esercizio). Il perdurare di questa situazione ha finito col tradursi, da un lato, in una sorta di “lassismo” da parte degli enti locali nella gestione dell’attività e, dall’altro, in un “abuso” nella richiesta di finanziamenti a fondo perduto, con la conseguenza che l’intervento statale ha fatto da “ammortizzatore” ad una gestione antieconomica ed inefficiente che ha gravato pesantemente sul bilancio pubblico. È proprio nella totale assenza di una logica manageriale, nel contesto fortemente normativo-burocratico di riferimento e nella costante erogazione di contributi a sostegno del settore che possono ravvisarsi alcune delle principali cause responsabili dello stato di “crisi” in cui versava il trasporto pubblico locale. Da qui l’esigenza di una radicale riforma, le cui principali novità introdotte possono essere così schematizzate: attribuzione alle Regioni della funzione di finanziamento e di programmazione strategica dei trasporti pubblici locali sul territorio di competenza e, viceversa, espletamento, da parte delle Province, dei 94 Comuni e degli altri enti locali, di tutte le funzioni che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, vale a dire quelle di gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. In particolare, nel decreto 422/97 si legge, fra l’altro, che le funzioni assegnate alla Regione riguardano: la definizione degli indirizzi per la pianificazione del trasporto locale, la redazione di piani regionali dei trasporti, l’approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale e la fissazione di parametri di riferimento per valutare la convenienza sulla fornitura del servizio di mobilità in zone a domanda debole. separazione fra l’attività di indirizzo, di programmazione e di controllo dei trasporti pubblici locali e l’attività di gestione, assegnando, quest’ultima, ad aziende nate dal processo di trasformazione di quelle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in cooperative, in cui la Regione e gli altri enti locali possono rimanere soci unici per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale delle società nate da tale processo “è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato” (art. 115 T.U.E.L.). affidamento alle aziende, a partire dal 1 gennaio 2004, dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad hoc (gare o altro) in modo da predisporre un meccanismo di affidamento di tipo concorrenziale. Più precisamente, con la L. 448/01, è stata inoltre stabilita una separazione tra la gestione degli assets e quella del servizio, riconoscendo l’affidamento della prima attività a soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con al partecipazione maggioritaria degli enti locali (art. 112 T.U.E.L.). Occorre, in proposito, precisare che, nell’ambito del panorama legislativo europeo, è possibile distinguere tre modelli di organizzazione e di gestione del trasporto pubblico locale: il modello holding, nel quale l’ente locale trasferisce le funzioni di gestione, di programmazione e di controllo ad una società di capitale, all’uopo costituita e di cui lo stesso ente è proprietario, la quale coordina le altre che gestiscono il servizio; il modello ente pubblico nel quale l’ente espleta le attività di programmazione e di controllo assegnando, viceversa, la gestione del servizio a società esterne, mediante lo svolgimento di gare; il modello agenzia, in cui l’ente svolge solo funzioni di programmazione, mentre le attività di affidamento e di controllo sono espletate da un’apposita “agenzia” che cura i rapporti con le aziende che gestiscono il servizio. regolazione dei rapporti tra gli enti locali e le aziende produttrici del servizio di trasporto attraverso la stipulazione di “contratti di servizio” che garantiscono l’equilibrio tra il costo del servizio e le risorse necessarie. In sintesi, quindi, la riforma ha previsto da un lato la netta separazione delle funzioni di programmazione e di regolazione delle amministrazioni pubbliche da quelle di gestione, queste ultime affidate ad aziende risultanti dal processo di trasformazione in società di capitale o in cooperative e dall’altro, l’obbligo di impiegare meccanismi concorrenziali per l’assegnazione dei servizi, al fine di favorirne l’efficienza gestionale. 95 Fra le novità apportate dalla riforma, particolare attenzione merita l’introduzione dei contratti di servizio che rappresentano, di fatto, uno strumento di politica tariffaria che mira prevalentemente al raggiungimento di condizioni di efficienza economica. Su tale ultimo punto, in particolare, la L. n. 204/95 introduce il cosiddetto coefficiente di esercizio, ovvero un indicatore standard di settore per misurare la capacità di copertura, da parte dei ricavi del traffico, dei costi caratteristici. Più precisamente, la regolamentazione contenuta nel D.Lgs. n. 400/99 prevede che le politiche tariffarie siano definite nella prospettiva di favorire il rispetto del vincolo della copertura, da parte dei ricavi del traffico, di almeno il 35% dei correlati costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Tale “coefficiente d’esercizio” costituisce il parametro in base al quale la Regione dovrebbe riconoscere e quantificare l’attribuzione dei contributi a fondo perduto alle aziende; a livello teorico, infatti, solo le aziende che riuscissero a raggiungere il livello percentuale di cui sopra potrebbero usufruire dei sussidi. La Federtrasporti, in data 10 gennaio 1996, ha fornito una interpretazione più ampia dell’articolo 1 della L. n. 204/95 introduttiva del coefficiente d’esercizio, precisando che nella considerazione dei ricavi e dei costi caratteristici, occorre includere le seguenti voci: INTERPRETAZIONE DELLA FEDERTRASPORTI DELL’ART. 1 DELLA L. n. 204/95 RELATIVA AL CALCOLO DEL “COEFFICIENTE D’ESERCIZIO” RICAVI RICAVI DELLE VENDITE: 1) Proventi del Traffico da incasso biglietti 2) Proventi del Traffico da incassi abbonamenti 3) Proventi del Traffico da servizi fatturati 4) Proventi accessori (relativi alla gestione caratteristica) PROVENTI PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI 1) Fitti attivi 2) Altri proventi immobiliari PROVENTI DIVERSI 1) Da sinistri attivi 2) Da lavorazioni c/terzi eseguite 3) Da concessioni spazi pubblicitari 4) Da multe viaggiatori 5) Da provvigioni attive 96 6) Da rimborso anticipazioni bolli e registrazione contratti 7) Da rimborso per anticipazioni tessere per abbonamenti 8) Da ricavi diversi INTERESSI ATTIVI 1) Da depositi bancari e postali 2) Da titoli 3) Da depositi cauzionali ALTRI RICAVI CARATTERISTICI COSTI COSTI DEL PERSONALE 1) Salari e stipendi 2) Contributi previdenziali ed assistenziali; premi assicurativi 3) Quota annua TFR 4) Costi accessori caratteristici CONSUMI 1) Materiale parco rotabile 2) Carburanti e lubrificanti 3) Pneumatici 4) Piccola utensileria MANUTENZIONE AFFIDATA A TERZI 1) Per manutenzione parco rotabile, infrastrutture, impianti, fabbricati COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI 1) Consulenze legali e tecniche; spese giudiziarie 2) Fitti e canoni 3) Consumi di energia 4) Studi e ricerche 5) Premi assicurativi 97 6) Controlli sanitari, prestazioni e materiale di pulizia 7) Vigilanza 8) Diritti di agenzia 9) Spese condominiali 10) Provvigioni passive IMPOSTE E TASSE (relative alla gestione caratteristica) SPESE GENERALI (relative alla gestione caratteristica) AMMORTAMENTI (relative alla gestione caratteristica ed al netto dell’eventuale quota di contributo in c/ capitale) PERDITE SU CREDITI (relative alla gestione caratteristica) INTERESSI PASSIVI (relative alla gestione caratteristica) COSTI IMPREVISTI (relative alla gestione caratteristica) Secondo la circolare, inoltre, occorre inserire anche le minusvalenze, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, come pure le rimanenze finali limitatamente alla gestione caratteristica. Tra i metodi di determinazione tariffaria impiegabili, si annoverano quello marginalista, in cui la tariffa è fissata a livello di costo marginale, e quello integralista, in cui, invece, la tariffa è stabilita a livello di costo medio; l’adeguamento tariffario dovrebbe avvenire con la tecnica “price cup”, in cui l’incremento tariffario è effettuato considerando la differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il recupero di produttività. Più precisamente, si ha: Variazione tariffaria = tasso inflazione programmato - tasso di variazione della produttività + miglioramento qualità conseguita + costo investimenti realizzati per razionalizzare l’impiego dei fattori produttivi Anche se l’aspetto operativo e fattivo della riforma varia in relazione alle peculiarità delle singole realtà locali considerate, è evidente il suo intento fortemente innovativo che risiede nel processo di riordino che si è avviato, ispirato ad una logica di “managerializzazione” del trasporto pubblico locale. 98 2. ALCUNE CONSIDERAZIONE SUI CONTRATTI DI SERVIZIO L’elemento centrale della normativa nazionale e comunitaria si identifica, come più sopra accennato, nella separazione tra la responsabilità della programmazione e del finanziamento dei servizi, affidata agli organi pubblici, e la responsabilità della gestione ed erogazione del servizio. Conseguentemente, il rapporto tra l’impresa e l’ente locale è regolamentato dalla stipulazione di “contratti di servizio”; nella realtà, le diverse fattispecie di contratto esistenti si differenziano in funzione dell’entità del rischio che sussiste a carico delle parti contraenti. In particolare, si suole distinguere un rischio di tipo commerciale, relativo all’attività di vendita, ed uno di tipo industriale, connesso con lo svolgimento dell’attività tipica aziendale. Le tipologie di contratti esistenti possono essere sintetizzate come segue: GROSS COST Rischio industriale a carico L’impresa riceve un corrispettivo stabilito ex ante CONTRACT dell’impresa; rischio con l’ente e pagato in funzione della produzione di commerciale a carico servizio da erogare prestabilita. In tal modo, si dell’ente locale. riduce il rischio imprenditoriale e l’impresa si focalizza sulla riduzione dei costi. NET COST Rischio industriale e L’impresa riceve un corrispettivo pattuito ex ante CONTRACT commerciale a carico di misura pari alla differenza tra i costi di esercizio dell’impresa. ed i proventi del traffico preventivati. Ciò implica un aumento dei rischi a carico dell’impresa ed una focalizzazione dell’attività sia alla riduzione dei costi, sia all’aumento dei ricavi. MANAGEMENT Rischio industriale e rischio L’impresa riceve un corrispettivo pattuito che CONTRACT commerciale a carico prescinde dal risultato raggiunto. dell’ente locale. La normativa italiana, sul punto, non fornisce disposizioni precise, orientandosi, implicitamente, sia verso l’impiego di contratti “net cost”, sia verso quelli di tipo “gross cost”. 3. CENNI SUL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA 99 Nell’ambito del panorama evolutivo sopra esposto, occorre soffermare l’attenzione su di un aspetto particolarmente delicato, che costituisce oggetto del presente documento: la definizione delle basi per implementare un sistema di “controllo di gestione” nel trasporto pubblico locale su gomma. Quando si parla di controllo di gestione si allude ad un processo operativo che mira a “modellare” ed a verificare che i comportamenti aziendali siano stati assunti in coerenza con gli obiettivi prefissati, avvalendosi di strumenti di supporto che permettono di rilevare, di misurare e di valutare le performance aziendali. E’ interessante osservare come il tema in oggetto sia diventato di grande attualità nell’ambito del settore pubblico, a seguito del processo di riordino che lo ha caratterizzato. In particolare, se si considera il settore del trasporto pubblico, fino a pochi anni fa, il concetto di controllo era inteso esclusivamente in senso “burocratico”, ovvero come responsabilizzazione formale, come capacità di adempiere agli obblighi formali connessi con il contesto fortemente normativo, trascurando aspetti, oggi divenuti fondamentali, quali l’economicità, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Nonostante alcuni interventi normativi, quali ad esempio il D.PR. n. 902/1986 e il D.M. del 2/6/1989 che ha introdotto un sistema di indicatori quantitativi di efficienza, di struttura, di efficacia e di economicità per le aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali, la realtà effettiva rimaneva ancora fortemente legata ad un concetto di controllo burocratico. Il processo di “managerializzazione” che ha caratterizzato il settore in oggetto in questi ultimi anni, ha contribuito ad avviare, seppur gradualmente e con lentezza, il passaggio da un sistema di controllo di tipo “burocratico” ad un sistema di controllo di tipo “manageriale”, dove la formulazioni di giudizi sul grado di efficienza economica di una linea di trasporto, sul livello di efficacia economica e sociale dell’attività o, ancora, sulla convenienza ad intraprendere operazioni di outsourcing rappresentano alcune delle leve-chiavi, espressione del “nuovo” modo di concepire il controllo di gestione in tale settore. Un sistema di controllo così inteso richiede, tuttavia, una struttura organizzativa adeguata e ben definita ed un sistema di rete informativa altamente sofisticato. In questo senso, l’adozione di una “piattaforma integrata” - nell’era dell’Information Technology che consente di disporre di informazioni in quantità ed in tempi molto rapidi permette di gestire le informazioni secondo criteri di completezza, di utilità e di tempestività, attivando un meccanismo di partecipazione globale che coinvolge i responsabili di ciascuna area individuata e contribuendo, così, a fare del controllo una leva a supporto delle funzioni di governo. La presenza di vincoli esterni connessi con la socialità dell’attività, tuttavia, si scontra con la incalzante pressione derivante dal riposizionamento strategico di tipo manageriale dove, a fianco di un obiettivo istituzionale, se ne pone uno di carattere economico espresso non in termini di reddito ma di “sufficiente copertura dei costi” attraverso i ricavi caratteristici. 4. LA CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO 100 L’implementazione di un sistema di controllo di gestione mira, come accennato più sopra, a verificare ed a misurare, fra le altre cose, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività, avvalendosi di strumenti che permettano di esprimere un giudizio in tal senso; l’analisi dei costi, pertanto, è sicuramente il primo passo da compiere per ottenere tali informazioni. L’avvio del sistema di contabilità analitica si rileva particolarmente utile in quanto consente, fra l’altro, di quantificare: - i costi delle varie funzioni aziendali, come ad esempio quella del movimento oppure dell’officina; - i costi ed i ricavi dei servizi erogati; - i risultati intermedi delle linee di trasporto. Per operare in tale direzione, la costruzione di un sistema di contabilità analitica richiede, preliminarmente, la conoscenza della struttura organizzativa e, quindi, l’individuazione delle attività e delle funzioni che caratterizzano la gestione del settore considerato, in modo da identificare i vari centri di responsabilità verso i quali far confluire i relativi costi. Le informazioni periodiche richieste, in particolare, dovranno essere elaborate in modo da considerare la tipologia del servizio reso, ossia se si tratta di attività monoservizio o pluriservizio, se c’è la prevalenza di costi fissi su quelli variabili e via discorrendo. Più precisamente: - è preferibile far riferimento al costo standard in quelle aziende dove l’incidenza di costi variabili è elevata; in tal modo, se i proventi caratteristici non sono in grado di coprire i costi variabili, l’azienda può puntare alla riduzione dell’attività in termini di numero di corse; - è preferibile indirizzarsi verso un modello di direct costing evoluto in quelle aziende dove l’attività risente della forte incidenza dei costi fissi e, quindi, non si presta ad eventuali cambiamenti; Sotto il profilo organizzativo, è possibile, in genere, riassumere le principali funzioni gestionali di un’azienda di trasporto locale su gomma secondo il seguente raggruppamento: § Movimento: comprende tutte le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di esercizio ed alla erogazione materiale del servizio di trasporto. Rientrano, quindi, in tale area, le attività di definizione del numero di corse per linea, degli orari di partenza, come pure la predisposizione dei turni di guida; § Manutenzione (gestione materiale rotabile): comprende le funzioni di manutenzione e riparazione - ordinarie e straordinarie - del materiale rotabile e delle infrastrutture. Occorre sottolineare la complessità di tale attività, la quale si sviluppa lungo una filiera particolarmente articolata che va dal controllo dell’acqua alla vera e propria “ricostruzione” dei mezzi; risulta evidente che laddove tale attività sia affidata a terzi (outsourcing) l’azienda si troverà a pagare periodicamente un costo per la prestazione del servizio; § Commerciale: comprende le funzioni di vendita e di marketing. Il modello di riferimento impiegato per il calcolo del costo del servizio è quello della “contabilità analitica per centri”, in quanto più compatibile con la realtà organizzativa, gestionale ed operativa in cui versa la maggior parte delle aziende italiane operanti nel settore considerato. Occorre, anzitutto, fissare la logica di base da seguire; in tal senso, le opzioni possibili sono tre: la logica del direct costing, che considera i soli costi variabili, quella del direct costing evoluto che considera i costi variabili ed i costi fissi diretti ed, infine, 101 quella del full costing, che concepisce una configurazione di costo pieno. Se si considera la tipologia dei costi prevalenti nell’attività in parola, è preferibile far riferimento alla seconda metodologia di calcolo che analizza solo i costi variabili e quelli fissi diretti, come mostra lo schema di seguito esposto: Ricavi diretti - Costi variabili = Margine lordo di contribuzione - Costi fissi diretti = Margine semilordo di contribuzione Gli steps fondamentali da rispettare sono sintetizzati come segue: - definizione del piano dei centri di costo: finali ed intermedi (ausiliari e funzionali); - imputazione dei costi ai centri; - ribaltamento dei costi dai centri intermedi ai centri finali; - calcolo degli indicatori. Nella pratica, come tra l’altro già precisato, un probabile obiettivo conoscitivo sotteso al sistema di contabilità analitica nel trasporto locale è rappresentato dalla quantificazione della redditività di una linea; partendo da tale ipotesi, pertanto, la stessa linea, ossia ciascun autonomo tratto di percorrenza, viene assunta come autonomo centro di profitto “improprio”, il cui output è rappresentato dai Km erogati. I componenti positivi da considerare sono esclusivamente quelli caratteristici direttamente riferibili alla linea oggetto della valutazione, vale a dire i ricavi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti, risultanti dai sistemi di rilevazione interni all’azienda. Questo processo di imputazione, però, è valido nella misura in cui è possibile riferire, in modo specifico, ciascun titolo di viaggio alla linea considerata. Se, al contrario, uno stesso titolo di viaggio viene utilizzato su più linee (è il caso del trasporto urbano) l’entità dei ricavi riferibile ad una specifica linea analizzata dovrebbe essere il risultato di una sua ripartizione su quelle materialmente interessate. Nella pratica, invece, il ricavo viene imputato alla linea dove è avvenuta l’obliterazione, tralasciando così l’eventuale ripartizione della voce sul pool di linee coinvolte e questo a causa della difficoltà di individuare quelle effettivamente interessate. Più complesso, invece, risulta il discorso relativo alla determinazione dei costi da imputare all’oggetto osservato – appunto la linea. Occorre, infatti, individuare le funzioni che generano costi e, per questi ultimi, distinguere opportunamente quelli di natura variabile da quelli di natura fissa, il tutto coerentemente con la logica prescelta inizialmente, e cioè del direct costing evoluto. Per esigenze di praticità, l’autobus viene 102 assunto come centro intermedio di aggregazione dei costi, il cui ammontare andrà, successivamente, ribaltato sulla linea considerata in base, per esempio, ai Km percorsi dal mezzo su quella specifica linea. Il piano dei principali centri di costo è schematizzato come segue: CENTRI FINALI CENTRI INTERMEDI AUTOBUS A CENTRI INTERMEDI AUSILIARI MOVIMENTO CENTRI INTERMEDI FUNZIONALI COMMERCIALE LINEA OFFICINA X UTENZE AUTOBUS B … … MAGAZZINO / DEPOSITO … AMMINISTRATIVO … Nella individuazione dei centri funzionali non sempre quello relativo alle ”utenze” è presente, in quanto i costi di pertinenza, ossia quelli dell’energia elettrica oppure del servizio idrico, vengono considerati e quantificati direttamente nell’ambito dei centri intermedi ausiliari osservati, attraverso l’impiego di appositi contatori che permettono di calcolare la quantità di risorsa utilizzata. Occorre, inoltre, rilevare che laddove l’attività di manutenzione e di riparazione sia affidata a terzi il relativo centro “officina” non figurerà nel piano dei centri di costo dell’azienda considerata. 5. IMPUTAZIONE DEI COSTI AI VARI CENTRI DI RESPONSABILITÀ Una volta predisposto il piano dei centri di costo, al fine di pervenire alla conoscenza del costo e, quindi, della redditività di una linea, occorre proseguire individuando le principali ”voci di costo” caratteristiche da ripartire e da imputare. Tale operazione rappresenta una fase particolarmente delicata nell’ambito del sistema 103 di contabilità analitica, in quanto il controller deve aver cura di individuare e selezionare le voci di costo direttamente ed effettivamente interessate, di pertinenza del/dei centri osservati. Il percorso da seguire è illustrato nelle pagine che seguono: 1) Movimento I principali costi industriali imputabili sono: √ Consumi di trazione: tale tipologia di costi include le risorse assorbite per lo svolgimento del servizio, quali carburante, lubrificanti, pneumatici, forza elettromotrice ed altro, avendo cura di distinguere i “consumi di esercizio” pertinenti alle tratte, dai “consumi di servizio” relativi, invece, al percorso effettuato dal mezzo tra il deposito e lo stazionamento degli autobus. L’entità dei costi di ciascuna risorsa è calcolata considerando il prodotto tra i Km percorsi in un anno (di esercizio e di servizio), il consumo unitario delle risorse (desumibile dalla lettura delle bolle di prelievo) ed il loro costo unitario. Si tratta di costi variabili diretti di linea, la cui entità corrisponde all’ammontare di competenza economica del periodo considerato in base all’effettivo consumo delle risorse considerate. L’imputazione dei costi in oggetto al centro di profitto avviene in base all’utilizzo del mezzo sulla linea considerata, proporzionalmente ai Km percorsi. È possibile, altresì, riferire tali costi direttamente all’autobus, qualora si assume quest’ultimo come oggetto di imputazione intermedio. √ Costi del personale movimento: i costi in oggetto sono considerati fissi rispetto alla linea e si riferiscono al personale viaggiante (autisti) ed al personale di coordinamento su strada. L’entità dei costi del personale viaggiante è desumibile dai fogli di servizio da cui è possibile trarre le informazioni sulla retribuzione oraria e sulle ore di servizio prestate. In genere, però, capita che un autista operi su più linee, in quanto si tratta di personale “mobile”; di conseguenza, i parametri di riferimento saranno calcolati assumendo dei valori di “media”. I componenti da considerare nel calcolo del costo medio orario del personale sono dati dalla retribuzione diretta (paga base, indennità e premi) da una quota oraria di retribuzione indiretta (ferie, festività eccetera) - da ripartire sulla base delle ore lavorative annue, al netto delle assenze - e dai contributi sociali a carico del datore di lavoro. I costi relativi, invece, al personale di coordinamento su strada sono considerati comuni a più linee, e, pertanto, essi vanno ripartiti, per esempio, in base al numero di autobus presenti su ciascuna linea considerata. Nel calcolo del costo del personale in oggetto occorre far riferimento al tempo effettivo di impiego della risorsa, includendo, pertanto, anche i cosiddetti “tempi di sosta e di attesa”. 2) Officina I principali costi industriali imputabili sono: 104 √ Costi di manutenzione e riparazione ordinaria dei mezzi: in tale categoria sono ricompresi i costi connessi con gli interventi manutentivi e di riparazione volti a “preservare” la funzionalità del mezzo. Nella realtà delle aziende di trasporto osservate, tuttavia, la distinzione tra costi di manutenzione e riparazione ordinaria e quelli di manutenzione e riparazione straordinaria si allontana dalla logica economico-aziendale. La straordinarietà dell’intervento, infatti, è solitamente parametrata ai Km percorsi, ovvero ogni intervento realizzato oltre un certo numero di Km effettuati (ad esempio 150.000) è trattato come straordinario, viceversa, se compiuto prima di raggiungere quel limite, lo stesso è considerato ordinario; ciò perché si presuppone che gli interventi oltre un certo livello di percorrenza effettuata dal mezzo siano necessari per migliorarne la potenzialità e quindi la vita utile. Tale pratica risponde, sicuramente, ad una soluzione di tipo “tecnica” piuttosto che ad una di tipo economica-aziendale, e questo si spiega probabilmente con l’enorme casistica di interventi che si verificano e per i quali l’individuazione e la distinzione degli stessi in ordinario oppure straordinario richiederebbe un dispendio di tempo e di risorse; ciononostante, è comunque opportuno individuare quegli interventi che sicuramente si annoverano fra gli straordinari, a prescindere dai Km percorsi, e questo anche in considerazione del diverso trattamento contabile ad essi riservato. Con riferimento alla manutenzione/riparazione programmata, la quantificazione dell’intervento diretto rispetto alla linea, è data dalla manodopera impiegata, il cui costo è pari al costo medio orario per il numero di ore lavorate per desumibili dalle bolle di lavoro (sulle quali, fra l’altro, è indicato il mezzo, oggetto dell’intervento, sotto forma di codice, in modo da risalire, ove possibile, alla linea di riferimento) e dal materiale impiegato (ricambi, materiale vario ed altro) il cui ammontare è pari alla quantità di risorsa utilizzata per il suo costo unitario. I componenti da considerare nel calcolo del costo medio orario del personale sono dati dalla retribuzione diretta (paga base, indennità e premi) da una quota oraria di retribuzione indiretta (ferie, festività eccetera) - da ripartire sulla base delle ore lavorative annue, al netto delle assenze - e dai contributi sociali a carico del datore di lavoro. L’imputazione del costo al centro di profitto “linea” è fatta in base al grado di utilizzo dei mezzi, proporzionalmente ai Km percorsi, su ciascuna linea oppure in base alle ore di manodopera lavorate dal personale, calcolando un coefficiente orario di costo da moltiplicare di volta in volta per le ore impiegate sui vari mezzi, come risulta dalle bolle. In alternativa, è possibile riferire il costo in parola al centro di aggregazione intermedio “autobus” e successivamente ripartire l’entità del costo di tale centro sulle varie linee interessate in funzione dei Km percorsi dall’autobus su ciascuna di esse. √ Costi di pulizia: l’intervento in oggetto si riferisce al mantenimento delle condizioni igieniche dei mezzi, la cui quantificazione del costo, diretto rispetto alla linea, è pari al costo della manodopera impiegata, desumibile dalle bolle di lavoro, ed a quello del materiale utilizzato. L’imputazione alla linea avviene in modo analogo a quello della manutenzione ordinaria. È evidente che qualora l’azienda si affidasse a terzi per l’espletamento delle attività di manutenzione e di riparazione dei mezzi e/o delle infrastrutture (outsourcing) ci si troverà in presenza di un costo fisso diretto 105 di linea. In tal caso, occorrerà imputare il costo della prestazione direttamente al mezzo interessato e, successivamente, ripartirlo sulle varie linee interessate in proporzionale ai Km percorsi. 3) Magazzino Il “magazzino” costituisce una particolare tipologia di centro intermedio che serve direttamente il centro funzionale officina; più precisamente, l’attività si sostanzia nella gestione degli ordini di acquisto relativi ai materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione e di riparazione dei mezzi. In tal senso, l’esistenza di una piattaforma integrata che consenta la gestione dei flussi di informazione dal magazzino all’officina e viceversa, è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del sistema di contabilità analitica. La maggior parte dei costi imputabili al centro magazzino, pertanto, deve essere riferito direttamente al centro officina e, successivamente, ribaltata sui mezzi interessati - individuabili attraverso le schede di lavorazione in funzione dei materiali (o interventi) impiegati su ognuno di essi. Nell’ipotesi in cui il magazzino funzioni anche da “deposito”, l’entità dei costi ad esso riferibili va distinto in due parti: una prima riferibile al centro officina, in funzione dei prelievi di materiale provenienti dallo stesso, ed una seconda parte, invece, di pertinenza dello stesso centro. In tal ultimo caso, il costo riferito al magazzino-depositi va, successivamente, imputato agli autobus in base alle informazioni desumibili dalle schede di lavorazione. Autobus Si è detto più sopra che, per semplicità di calcolo, nella pratica si può assumere l’autobus come centro intermedio sul quale confluiscono i costi ad esso direttamente riferibili e, successivamente, si procede al ribaltamento dell’ammontare degli stessi sulle varie linee osservate, in proporzione ai Km percorsi dal mezzo su ognuna di esse. I costi direttamente riferibili all’autobus sono rappresentati da quelli di assicurazione, dalla quota di ammortamento, dalla tassa di circolazione e dalle manutenzioni straordinarie; l’incidenza di queste ultime, per la determinazione del costo della linea, è inclusa nelle quote di ammortamento calcolate sugli autobus impiegati. Per il calcolo di tali ultime voci, sarebbe opportuno procedere in modo diverso rispetto ai criteri adottati per la contabilità generale; infatti, se i mezzi vengono impiegati indistintamente tra le varie linee, la quota di ammortamento da imputare ad una specifica linea è pari a quella media riferita al parco mezzi da cui i veicoli provengono ed il calcolo è dato dal rapporto tra il costo dell’autobus ed il numero di anni di vita utile “convenzionali” risultanti dal rapporto tra la vita utile stimata del veicolo in termini di Km percorribili ed i Km di percorrenza annuale effettuati dallo stesso. Qualora, invece, fosse possibile individuare l’impiego dei veicoli distintamente per ogni linea, il calcolo andrà effettuato su ognuno di essi. E’ possibile, altresì, calcolare la quota di ammortamento secondo una logica meramente temporale, trascurando la proporzionalità alla quantità di servizio effettuato in termini di Km. 106 Per quanto concerne, invece, gli altri costi fissi riferibili direttamente all’autobus e, cioè, quelli della tassa di circolazione oppure della revisione, l’imputazione alle linee può avvenire impiegando come driver di ripartizione i Km percorsi dal mezzo su ciascuna linea considerata. ESEMPIO COSTI DELL’AUTOBUS COSTO LINEA a= N. AUTOBUS b = COSTO AUTOBUS 200.000 c = KM EFFETTIVI ANNUI PER AUTOBUS 60.000 d = N. ANNI AMM.TO * 10* E = COSTO ANNUO PER AUTOBUS f = COSTO DIRETTOP TOTALE (b/d) ( e x a) 20.000 120.000 Ammortamento A 6 Assicurazione A 6 5.000 30.000 Tassa A 6 300 1.800 circolazione TOTALE 151.800 * N. anni amm.to = vita utile stimata in Km /Km annui = 600.000 / 60.000 = 10 È interessante osservare come nella realtà esistano dei problemi pratici di gestione: si consideri, ad esempio, la categoria dei motori: può capitare, in genere, che il loro valore è ricompreso in quello totale dell’autobus per cui, quando tali motori devono essere revisionati, vengono smontati e caricati nel magazzino-depositi in attesa di essere controllati; nel frattempo, sul mezzo sarà caricato un altro motore funzionante in modo da consentire la circolazione del mezzo. Il motore da revisionare viene cariato nel centro deposito con un valore pari a zero. Successivamente, quando siffatto motore è stato riparato e viene montato su un altro mezzo, si pone il problema relativo al valore al quale esso va caricato, così che il costo dell’autobus ricomprende anche quello del motore. La soluzione ottimale è quella di caricare sull’autobus un valore comprendente il costo dell’intervento, facendo attenzione ad evitare duplicazioni di costo. È sotteso che l’entità dei costi di ciascun centro ausiliare accoglie anche quelli provenienti, se esistenti, dai centri funzionali, limitatamente alla parte industriale. I costi relativi ai servizi amministrativi, come ad esempio l’ufficio contabilità e le utenze, trovano allocazione o direttamente negli appositi centri ausiliari, il cui costo viene quantificato attraverso l’installazione di appositi contatori e definendo dei parametri di misurazione, oppure mediante l’individuazione di autonomi centri funzionali ad hoc, come risulta dallo schema più sopra elaborato. In quest’ultimo caso, il relativo costo deve essere ribaltato proporzionalmente sui vari centri fruitori, avendo cura di individuare dei driver di imputazione. Il calcolo del margine di contribuzione di una linea, con la metodologia del direct costing evoluto, presuppone, infine, la individuazione e la ripartizione di una serie di costi che sono di pertinenza di svariati centri intermedi ausiliari, prima ancora di essere assegnati alla linea. Si tratta dei “costi fissi comuni” a più linee come, ad esempio, quello relativo al personale di coordinamento su strada oppure quello relativo agli impianti fissi, in particolare, delle strutture di fermata e di stazionamento. 107 Relativamente ai cespiti, in particolare, la categoria di costi più rilevante è rappresentata dalle quote di ammortamento dei vari capannoni adibiti, ad esempio, al “magazzino” oppure all’ “officina”. I criteri da adottare variano in funzione dell’oggetto di costo considerato. Così, ad esempio, se si considera il centro magazzino il quale funge da ausilio direttamente al centro officina, la quota di ammortamento del capannone ad esso relativo può essere imputata direttamente sugli autobus impiegando come driver il numero di interventi effettuati. È dalle commesse di lavorazione che si evince l’entità degli interventi effettuati sugli autobus ed, in proporzione, si calcola la quota di ammortamento da imputare. Ipotizzando, ad esempio, pari a 48.000 la quota annua di ammortamento del magazzino e ponendo pari al 25% il numero degli interventi effettuati direttamente su tre autobus (35% sull’autobus A, 40% sull’autobus B e 25% sull’autobus C) la quota di ammortamento imputabile a ciascuno di essi e, quindi, alle linee interessate, è pari rispettivamente a 4.200 per il mezzo A, 4.800 per il mezzo B e 3.000 per il mezzo C. Per i mezzi che operano su più linee, il costo imputato verrà ripartito sulle varie linee in base ai Km percorsi dall'autobus su ciascuna di esse. Qualora i locali considerati non sono di proprietà, il costo oggetto della ripartizione sarà rappresentato dal fitto; i criteri di imputazione relativi alla quota di ammortamento sono analoghi a quelli sopra esposti. Un altro caso è rappresentato dall’ammortamento degli impianti di rifornimento gasolio; tale quota va ripartita sui vari autobus proporzionalmente alla quantità di carburante caricata sugli stessi. Successivamente, il costo così determinato viene imputato alle linee in base ai km percorsi dal mezzo. Tali analisi vanno fatte per tutti i costi fissi individuati comuni a più linee; ne costituiscono, pertanto, un esempio i costi degli ispettori, del personale del movimento, di ammortamento degli impianti di lavaggio, di ammortamento delle pensiline, come pure quelli per manutenzione e riparazione delle strutture di fermata e di stazionamento. La definizione dei criteri di ribaltamento e di imputazione dei costi ai diversi centri intermedi e finali, come sopra illustrato, rappresenta una delle premesse necessarie per poter pervenire alla elaborazione di un modello-tipo di “conto economico analitico” riclassificato per linea, sulla base del quale costruire i relativi indicatori di efficacia e di efficienza e, al contempo, per poter disporre di precise ed immediate informazioni sul livello di redditività di ciascuna linea osservata. A tal proposito, si è provveduto ad elaborare in un apposito successivo documento, un caso pratico di conto economico analitico di linea. 108 DOCUMENTO ARISTEIA N. 22 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (SECONDA PARTE) SOMMARIO: 1. Un caso concreto di conto economico analitico di linea – 2. Il conto economico globale di contabilità analitica - 3. Il sistema degli indicatori 1. UN CASO CONCRETO DI CONTO ECONOMICO ANALITICO DI LINEA La definizione dei criteri di ribaltamento e di imputazione dei costi ai diversi centri intermedi e finali come illustrato nel documento Aristeia n. 21, I parte, rappresenta una delle premesse necessarie per poter, successivamente, elaborare un modello-tipo di “conto economico analitico” riclassificato per linea, sulla base del quale costruire i relativi indicatori di efficacia e di efficienza; tale prospetto permette di avere precise ed immediate informazioni sul livello di redditività di ciascuna linea osservata. Pertanto, nelle pagine che seguono si ritiene utile fornire un esempio concreto di tale prospetto, illustrando le modalità di calcolo dei principali costi industriali come pure la definizione dei parametri di aggregazione degli stessi per centri di costo. L’esempio è elaborato facendo riferimento ad un’azienda di grandi dimensioni che gestisce circa cinquanta linee, con una percorrenza media annua di 10.000.000 di chilometri; l’attività di manutenzione e di riparazione è effettuata internamente e, pertanto, l’azienda dispone di centri officina i quali sono collegati ai centri “magazzino”. Il centro movimento, invece, è adibito alla programmazione del servizio relativo a tutte le linee; il numero medio dei dipendenti è di 400. Partendo da tali dati, per semplicità di calcolo, l’attenzione si focalizza sulla costruzione del conto economico analitico relativo ad una sola linea extraurbana (linea Y) di lunghezza pari a circa Km 30, con numero medio di corse giornaliere pari a 8, con un numero medio di fermate pari a 4 e sul quale circolano due autobus con una percorrenza chilometrica effettiva annua di circa 71.000 Km (di cui 70.000 di esercizio e 1.000 di servizio). 109 CONTO ECONOMICO di CO.AN. semplificato DELLA LINEA Y (logica del direct costing evoluto in unità di euro, ipotizzando, per semplicità, l’impiego di due autobus sulla linea considerata) 1. RICAVI DIRETTI DELLA LINEA Y - Biglietti ed abbonamenti venduti, relativi alla linea Y 95.000 ( n. viaggiatori x costo biglietto/abbonamento) TOTALE RICAVI DIRETTI (RD) 95.000 2.COSTI VARIABILI DIRETTI MOVIMENTO Costi di trazione (di esercizio e di servizio) - Carburanti (costo totale) Carburante 19.800 a) Cons. Km annui Km annui b) Km totali Consumo Costo Costo diretto unitario effettivi di effettivi di percorsi totale (a x b) unitario della linea a Km. * esercizio servizio 0,310 70.000 1.000 ** 71.000 22.000 0,90 19.800 TOTALE 19.800 *consumo unitario chilometrico della linea Y= stimato dall'azienda, tramite rilevazioni interne ad hoc, considerando il rapporto tra consumo totale effettivo annuo della linea Y ed i Km effettivi annui. ** costo unitario chilometrico del carburante = stima dei prezzi storici - Lubrificanti (costo totale) Lubrificanti Olio motori 990 a) Consumi Km Km effettivi di unit. per Km effettivi di servizio * esercizio b) Km totali percorsi Costo Consumo unitario totale (a x b) ** Costo diretto della linea 0,00042 70.000 1.000 71.000 30 15 450 0,00042 70.000 1.000 71.000 30 18 540 … Olio cambio Altro TOTALE 990 110 * *consumo unitario chilometrico della linea Y= stimato dall'azienda, tramite rilevazioni interne ad hoc, considerando il rapporto tra consumo totale effettivo annuo a consuntivo ed i Km effettivi annui totali. ** costo unitario lubrificante = prezzo unitario a chilometro - Pneumatici (costo totale) Pneumatici a) Costo unitario * 180 2.765 c = N. pneumatici per 2 autobus 12 Costo parziale del secondo cambio di pneumatici 28% (180x12) Costo diretto dell'autobus (axc) 2.765 TOTALE *Ipotizzando che ogni pneumatico ha una percorrenza di circa 50.000 Km e considerando che, per la linea Y, i Km percorsi sono 71.000, ne consegue che vengono effettuati due cambi di pneumatici all’anno con un costo totale per autobus pari a quello di un cambio, più il 28% circa di un altro nuovo connesso con i restanti 20.000 Km. Quindi, il costo totale relativo a due autobus è pari a : (180 x 12) + il 28% (180 x 12) = 2.765. In alternativa il costo dei pneumatici può essere determinato considerando un parametro di consumo fisico (battistrada, camera d'aria, ecc.). Totale costi diretti di trazione (CDT) 23.555 OFFICINA Costi di manutenzione e riparazione dell'autobus Il costo relativo alla manodopera di officina rappresenta un costo fisso diretto e, pertanto, è stato inserito insieme agli altri costi fissi diretti. Ricambi (costo totale) Ricambi Consumo 10.000 Costo medio Costo diretto Per 2 autobus* unitario totale 50 200 10.000 Vario TOTALE 10.000 * Quantità utilizzate come risultanti dalle schede di lavorazione Costi per la pulizia tecnica ed ordinaria autobus Materiali utilizzati Materiali … TOTALE Consumo Per autobus* 100 1.200 Costo medio unitario 12 Costo diretto totale 1.200 1.200 * Quantità utilizzate come risultanti dalle schede di lavorazione 111 Totale Costi di manutenzione ordinaria (CMO) 11.200 TOT. COSTI DIRETTI VARIABILI (CDV) 34.755 (CDT + CMO) (MLC)MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE (RD- CDV) 60.245 3. COSTI FISSI DIRETTI MOVIMENTO Costi autobus - Ammortamento Linea 50.000 a = Costo totale b= Km di un autobus effettivi Y 200.000 c = Anni di d = Quota di N. Autobus ammortamento ammortam.to percorsi * ( a/ c) 71.000 8 25.000 Costo diretto ( d x N. autobus) 2 50.000 Anni di ammortamento = Vita utile dell'autobus stimata in km / percorrenza annuale dell'autobus stimata in km = 600.000 / 75.000; il costo qui considerato è di tipo standard in quanto si basa su dati stimati. - Assicurazione annua dei due autobus 12.400 (responsabilità civile e incendio) - Tassa di circolazione dei due autobus 1.000 Totale 63.400 Costi del personale di movimento 93.600 Costi del personale di movimento (autisti) AUTOBUS 1 2 a) n. ore b) Retribuzione guida annue* oraria ** 1.800 13 1.800 13 Turni di guida per autobus linea Y 2 2 Costo degli autisti 46.800 46.800 TOTALE 93.600 * Per prestazione di guida annue si intende il tempo effettivo di guida di un autista, pari alla durata del turno giornaliero meno i tempi accessori, quali la presa in consegna dell'autobus, il trasferimento al/dal capolinea e le soste; per i giorni 112 effettivi di lavoro si considera il numero dei giorni lavorativi al netto di quelli per riposi settimanali, per ferie e per festività soppresse. **Il costo del personale è comprensivo della retribuzione, degli oneri sociali e della quota di accantonamento al TFR. Più precisamente, la retribuzione oraria è stata calcolata tenendo presente che le ferie, le festività, le indennità di licenziamento e le altre indennità devono essere precalcolate e ripartite sulle ore lavorative effettive (gg.lavorativi gg.per ferie e assenze previste * ore gg. di lavoro). Costi del personale officina 1.335 Manutenzione Codice N. ore* Programmata Autobus 1 Annue effettive Meccanici CM002 30 15 450 CM002 15 15 225 CM 002 5 15 75 Costo orario Costo diretto annuo della linea Y … Carrozzieri …. Verniciatori TOTALE 750 *Desunte dalle schede di lavorazione; il n. di ore si riferisce all'attività degli operai che hanno specificamente operato sull'autobus 1 con codice CM002 Manutenzione Codice N. ore Programmata Autobus 2 Annue effettive* Meccanici CM003 25 15 375 CM003 10 15 150 CM 003 4 15 60 Costo orario Costo diretto annuo della linea Y … Carrozzieri …. Verniciatori TOTALE 585 *Desunte dalle schede di lavorazione; il n. di ore si riferisce all'attività degli operai che hanno specificamente operato sull'autobus 1 con codice CM003 TOTALE COSTI FISSI DIRETTI (CFD) 158.335 (MSC)MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE (MLC -CFD) - 98.090 4. COSTI FISSI COMUNI A PIU' LINEE: - Costi verificatori titoli di viaggio 18.000 Tale voce di costo va ripartita sulle linee in funzione del servizio prestato da ciascun addetto su ognuna di esse. Un parametro di ripartizione utilizzabile può essere quello relativo al numero di autobus oggetto 113 dell'attività ispettiva presenti sulle linee ed assegnate alle diverse categorie di personale considerate. In particolare, nell'esempio è stato ipotizzato di assegnare un ispettore ogni due linee. Costo ipotetico personale ispettivo 900.000 N. ispettori Costo degli ispettori per la linea Y 25 = (900.000/ 25) x 0,5 = 18.000 Tale procedimento va applicato ad ogni categoria componente il personale di coordinamento su strada. - Costi impianti fissi (ammortamenti, pulizia…) 1) Ammortamento Impianti fissi (deposito, officina….) DEPOSITO 6.000 Deposito: Tale voce di costo può essere ripartita sulle linee considerando il numero di autobus ricoverati all'interno della struttura. Ipotizzando che i due autobus circolanti sulla linea Y vengano ricoverati presso un deposito la cui quota annua di ammortamento è pari ad € 30.000 e considerando pari a 10 il numero di autobus ivi ricoverati, si può calcolare la seguente quota di ammortamento da imputare al singolo automezzo: 30.000/ 10 = 3.000 A sua volta la quota di ammortamento imputata all'autobus verrà ribaltata sulla linea in base al numero di autobus che sono stati utilizzati sulla stessa. Per la linea Y, dove è stato ipotizzato l'uso di due autobus, la quota di ammortamento è pari a 6.000. OFFICINA 2.280 Officina: Tale voce di costo può essere ripartita sulle linee in base agli interventi effettuati sugli autobus, come si evincono dalle schede di lavorazione. La quota di ammortamento viene ripartita sugli automezzi in proporzione alla quantità di interventi effettuati su ogni autobus. Si consideri pari a 38.000 la quota di ammortamento di una delle tre officine, nella quale vengono riparati anche gli autobus circolanti sulla linea 114 Y. Si ipotizza una quantità di interventi (desumibili dalle schede di lavorazione) totale del 6% su tali due autobus. La quota di ammortamento relativa all'officina da imputare ai mezzi impiegati sulla linea Y è pari al 6% di 38.000, cioè 2.280. Per gli autobus che operano su più linee, il costo imputato verrà ripartito sulle varie linee in base ai Km percorsi dall'autobus su ciascuna di esse. 2) Ammortamento strutture di fermata e strutture di stazionamento (costo totale) 30 Il costo da imputare alle varie linee è rappresentato dalla quota-parte di ammortamento ad esse relative. Anche in questo caso occorre stabilire un parametro di ripartizione considerando che ciascuna struttura di fermata copre più linee. Un criterio possibile potrebbe essere quello di ripartire il costo in base al numero di linee passanti per ogni struttura. Ipotizzando che la quota di ammortamento delle paline sia pari a 6.000 ed il numero delle paline totali sia pari a 800, allora la quota parte di costo riferibile alla linea Y, sulla quali si ipotizza siano situate 4 paline, è pari a: (6.000 / 800) x 4 = 30 Tale procedimento si applica anche per le altre strutture. 3) Ammortamento Impianti di rifornimento gasolio (costo totale) 45 Tale quota di ammortamento va ripartita sui vari autobus proporzionalmente alla quantità di carburante caricata sugli stessi. Successivamente, il costo così determinato viene imputato alle linee in base ai km percorsi. Si suppone una quota di ammortamento dell'impianto pari a € 6.200; si ipotizza inoltre che la quantità di carburante caricata sui due autobus viaggianti sulla linea Y, come risulta dalle schede di prelievo, sia pari a 22.000 litri annui rispetto ad un consumo totale (annuo) di carburante di 3.000.000 di litri. La quota di ammortamento verrà attribuita proporzionalmente al consumo: rappresentando il consumo degli autobus viaggianti sulla linea Y lo 0,73 % del consumo totale, la quota da attribuire alla linea sarà pari a 45 (0,73% di 6.200). Qualora l'autobus risulti impiegato su più linee, il costo andrà ripartito in funzione dei Km percorsi dallo stesso su ciascuna linea interessata. 4) Ammortamento Impianti di lavaggio (costo totale) 115 222 Tale quota di ammortamento va ripartita sugli autobus proporzionalmente al numero di ore di funzionamento dell'impianto per autobus. Successivamente il costo così determinato viene imputato alle linee proporzionalmente ai Km percorsi. Si supponga la quota di ammortamento pari a € 20.000 ed il numero di ore di funzionamento pari a 720, di cui 8 relative agli autobus viaggianti sulla linea Y. La quota di costo da imputare sarà allora pari a: (20.000/720) x 8 = 222 Qualora l'autobus risulti impiegato su più linee, il costo andrà ripartito in funzione dei Km percorsi dallo stesso su ciascuna linea interessata. Totale ammortamenti 8.577 - Personale tecnico officina 5.800 (costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta) - Personale amministrativo dei centri ausiliari 2.160 (costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta) - Personale movimento 3.600 (costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta) L'importo relativo a tali voci di costo del personale è stato determinato considerando solo la quota parte di rilevanza industriale. TOTALE COSTI FISSI COMUNI (CFC) 38.137 (MC) REDDITO OPERATIVO INDUSTRIALE (MSC -CFC) - 136.227 In linea con la logica del direct costing evoluto, il margine “lordo” di contribuzione misura la capacità della linea di produrre ricavi in misura sufficiente alla copertura, almeno, dei costi variabili diretti di linea. Laddove tale margine lordo fosse negativo, emergerebbe l’incapacità della stessa linea di coprire i costi fissi generati nel breve periodo, come ad esempio quelli degli stipendi e degli ammortamenti, la cui entità, appunto, prescinde dalla erogazione del servizio. In quest’ultima fattispecie, l’intensificazione del servizio, in termini, ad esempio, di numero di corse, potrebbe provocare un peggioramento del risultato economico generale dell’azienda. In caso contrario, se il margine lordo di contribuzione si presentasse positivo, esso esprimerebbe la capacità della linea di coprire, in tutto o in parte, l’ammontare dei costi fissi diretti. 116 Nell’esempio più sopra riportato, considerando l’assenza della voce rappresentata dai contributi in c/esercizio, emerge un valore del margine lordo di contribuzione positivo di € 60.245 e ciò significa che l’azienda si trova in una condizione di convenienza, in termini assoluti, per lo svolgimento della produzione, in quanto i ricavi sono sufficienti a coprire almeno i costi variabili. Detto valore esprimerebbe, in sintesi, la condizione minima essenziale di permanenza dell’impresa nel settore, in cui le entrate derivanti dai ricavi delle vendite riescono a coprire almeno i “costi-uscita”, ovvero quelli variabili; tali valutazioni, si ribadisce, sono fatte senza considerare l’erogazione di contributi in c/esercizio che caratterizza il settore in parola, focalizzando l’attenzione esclusivamente sul livello di efficienza tipico aziendale. Proseguendo nell’analisi, si osserva come l’entità dei costi fissi diretti non trovi adeguata copertura in quanto il margine lordo si presenta di valore nettamente inferiore. Ciò si verifica in quanto nel settore dei trasporti pubblici l’applicazione di prezzi tariffati impedisce alle aziende di poter stabilire i livelli di ricavi sulla base di prezzi di mercato. La funzione dei citati contributi in c/esercizio erogati dalle Regioni è proprio quella di integrare tali ricavi non incrementabili a causa del regime tariffario imposto. Tuttavia, per l’analisi economica delle scelte aziendali in termini di efficienza in un’ottica di breve periodo, l’attenzione va focalizzata essenzialmente sui costi variabili, in quanto quelli fissi restano invariati. Per avere informazioni relative, invece, al livello di efficacia della linea, occorre integrare tali dati con altri indicatori; in particolare, occorrerà osservare sia il grado di utilizzazione del servizio, calcolato in termini di rapporto tra “posti per Km offerti” ed il numero dei passeggeri trasportati, sia il costo unitario chilometrico del servizio rapportato al risultato economico della linea. In tal senso, cioè, la linea che fornirà il miglior “margine di contribuzione”, fra tutte le altre gestite dall’azienda, sarà quella che riuscirà a compensare una minore produttività, espressa in termini di maggiori costi unitari, con una soddisfacente efficacia, espressa in termini di maggiori ricavi per chilometro. 2. IL CONTO ECONOMICO GLOBALE DI CONTABILITÀ ANALITICA L’aggregazione dei “conti economici analitici per linea” concorre a determinare “il conto economico globale dell’azienda”; l’impiego di specifici indicatori, come pure la conoscenza del reddito operativo industriale, permette di verificare se il costo complessivo del servizio offerto si mantiene entro limiti di efficienza così che i proventi del traffico ed i contributi in c/esercizio riescono a coprire i costi totali. La predisposizione di tali prospetti, fra l’altro, permette di ottenere dati ed informazioni di sintesi sul livello di efficienza e di efficacia gestionale, attraverso l’impiego di specifici indicatori quali-quantitativi, consentendo, al contempo, di operare sia un benchmark spaziale e temporale in merito alla situazione economica, sia di definire dei parametri ad hoc per il riparto dei contributi regionali. Si pensi al coefficiente d’esercizio sopra citato: tale indicatore, oltre a rappresentare un parametro di efficienza aziendale, costituisce il presupposto in base al quale le Regioni erogano i contributi a fondo perduto. 117 Di seguito si riporta l’esempio di conto economico generale riclassificato sintetico espresso, per semplicità, in migliaia di euro: ESERCIZIO 200n+ A) PROVENTI DEL TRAFFICO 8.000 COSTI CARATTERISTICI INDUSTRIALI B) COSTI INDUSTRIALI VARIABILI DIRETTI Costi del movimento Costi di trazione 3.837 … … Altri costi del movimento 50 Costi di officina Materiali e ricambi 1.572 … … Altri costi di officina 15 Totale B 5.474 C= MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE (A – B) 2.526 D) COSTI INDUSTRIALI FISSI DIRETTI Costi del movimento Costi dell’autobus 1000 Costi del personale movimento 9.200 Ammortamenti ed altri costi del movimento 100 Costi di officina Materiali e ricambi 10 Costi del personale manutenzione 3.508 Ammortamenti ed altri costi dell’officina 100 Altri costi di officina 46 Totale D 13.964 E= MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE (C – D) (11.438) F) COSTI INDUSTRIALI FISSI INDIRETTI (comuni a pool di linee) Costi del movimento Ammortamenti 600 Costi del personale movimento 1.000 Altri costi del movimento 100 Costi di officina Ammortamenti 900 Costi del personale manutenzione 400 Altri costi di officina 136 … … TOTALE F 3.136 118 G = REDDITO OPERATIVO INDUSTRIALE (E – F) (14.574) (-) COSTI DI STRUTTURA (70) (-) COSTI COMMERCIALI (120) (-) COSTI AMMINISTRATIVI (230) REDDITO OPERATIVO ANTE CONTRIBUTI (14.994) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 16.200 REDDITO OPERATIVO POST CONTRIBUTI 1.206 GESTIONE FINANZIARIA 200 GESTIONE STRAORDINARIA ED EXTRAOPERATIVA (80) RISULTATI ANTEIMPOSTE 1.326 AREA FISCALE 1.120 206 RISULTATO D’ESERCIZIO SPECIFICA DEI RICAVI RICAVI RICAVI DA SERVIZI IN CONCESSIONE 7. 300 RICAVI DA SERVIZI NON IN CONCESSIONE 400 RICXAVI DA SERVIZI SPECIALI 300 TOTALE RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI 8.000 SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI REDDITO OPERATIVO ANTE CONTRIBUTI (14.994) REDDITO OPERATIVO POST CONTRIBUTI 1.206 COEFFICIENTE D’ESERCIZIO 34,80% I dati sopra esposti esprimono l’ammontare dei ricavi totali e dei costi delle varie funzioni gestionali caratteristiche, quali il movimento oppure l’officina. Attraverso un procedimento a cascata, gli importi in oggetto possono essere successivamente “aperti” in modo da ottenere i vari conti economici analitici di linea. È evidente che la considerazione delle aree finanziaria ed extracaratteristica ha significatività solo a livello generale ma non anche nell’ambito della contabilità analitica; se, infatti, l’attenzione è focalizzata sulla linea, ciò che all’azienda interessa conoscere è il “margine di contribuzione”, ossia il contributo offerto da ciascuna linea alla copertura dei costi industriali variabili e/o fissi diretti e quindi, in altri termini, il livello di redditività operativa. L’analisi, in quest’ultimo caso, si limita alla considerazione della sola gestione caratteristica industriale. Il conto economico generale più sopra rappresentato riflette, su scala aziendale, la situazione economica precedentemente esposta con riferimento alla singola linea. Infatti, l’azienda mostra un valore del margine 119 lordo di contribuzione positivo di € 2.526 (in migliaia) e ciò significa che i ricavi sono sufficienti a coprire almeno i costi variabili. Come si evince dal prospetto, ciò che incide maggiormente sulla struttura dei costi aziendali è il costo del personale. In tali aziende, questa è una variabile non comprimibile per effetto della rigidità del sistema normativo e contrattuale di riferimento. La forbice tra i ricavi conseguiti, la cui determinazione è comunque condizionata dal regime tariffario che sconta il settore, ed i costi caratteristici è colmata dai contributi erogati dall’Ente territoriale. Tuttavia, il coefficiente di esercizio, il quale - si ribadisce - misura la capacità di copertura dei costi caratteristici da parte dei ricavi del traffico, presentandosi di entità pari a 34,80%, denota un sufficiente livello di efficienza gestionale. Se si considera, infatti, che la L. n. 204/95 identifica come livello minimo del coefficiente in parola la misura del 35%, già di per sé particolarmente significativo tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il settore del trasporto pubblico, una percentuale del 34,80% si può considerare un traguardo comunque positivo. Per quanto riguarda l’incidenza dell’area fiscale, occorre fare alcune precisazioni relativamente al trattamento, ai fini IRPEG, dei contributi in c/esercizio che viene riservato dalla normativa al settore dei trasporti pubblici di persone. Infatti, mentre per il trattamento degli stessi ai fini IRAP non sussistono distinzioni, per cui tali contributi sono sempre da considerarsi rilevanti ai fini del loro inserimento nella base imponibile, per quanto riguarda l’IRPEG è possibile individuare due fattispecie: la prima è quella relativa alle aziende di trasporto che svolgono il servizio in base al sistema dell’affidamento in concessione, regolamentato dalla L. 10/04/1981 n. 151; la seconda, invece, fa riferimento alle aziende che hanno attivato il contratto di servizio previsto dal D.Lgs n. 422 del 19/11/1997. Nel primo caso si applicano le disposizioni previste dalla L. n. 18 del 6/02/1987 in base alla quale i contributi in parola non sono considerati componenti positivi di reddito ai fini della determinazione della basa imponibile IRPEG. Nel secondo caso, invece, tali disposizioni normative non trovano applicazione e, quindi, detti contributi rientrano nella base imponibile per il calcolo dell’imposta. Nell’esempio di conto economico proposto più sopra, in linea con quanto sta accadendo nel settore per effetto del processo di deregolamentazione e “privatizzazione”, reso ancor più pressante dall’entrata in vigore del TUEL e delle modifiche apportate allo stesso dalla L. n. 448 del 28/12/2001, è stato considerato il caso di un’azienda che ha attivato il contratto di servizio. Pertanto nel calcolo della base imponibile ai fini IRPEG sono stati inclusi i contributi ricevuti dall’Ente territoriale. 3. IL SISTEMA DEGLI INDICATORI La necessità di disporre di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità, che sintetizzino l’andamento della gestione e la coerenza della stessa rispetto agli obiettivi prefissati, permette alla direzione di assumere le opportune decisioni di tipo strategico ed operativo. In tal senso, la conoscenza del grado di redditività di una linea di trasporto oppure la stima dell’entità dei costi connessi con nuovi investimenti sono alcuni indicatori chiave di cui la direzione generale necessita; è evidente che un sistema di indicatori è funzionale se 120 e nella misura in cui la comunicazione (reporting) dei dati a livello di corporate avviene in maniera puntuale, precisa e tempestiva. Nel tentativo di definire un quadro di sintesi dei più comuni indicatori impiegati nel settore considerato occorre aggiungere una precisazione: al fianco di parametri di tipo statico, ossia costruiti su dati a consuntivo, è opportuno elaborare un insieme di indicatori di tipo dinamico che permetta di cogliere, in chiave prospettica, informazioni anche sulla programmazione aziendale orientata verso obiettivi di crescita e di sviluppo dell’attività. Se da un lato il D.M. del 2 giugno 1989 fornisce una griglia comune di indicatori da applicare alle realtà gestionali delle aziende di trasporto pubblico locale, dall’altro la stessa costituisce semplicemente una base informativa di partenza che deve essere affiancata da altri indicatori più specifici e mirati in funzione delle esigenze conoscitive della direzione aziendale. INDICATORI PREVISTI DAL D.M. DEL 2/06/1989 INDICATORI DI STRUTTURA STRUTTURA DELLA RETE Lunghezza di esercizio della rete / Lunghezza di esercizio della rete riservata STRUTTURA DEL PERSONALE N. addetti medi al Movimento / N. medio mezzi disponibili in servizio VELOCITÀ COMMERCIALE Vetture per Km prodotte / N. ore servizio dei veicoli ANZIANITÀ DEL PARCO MEZZI N. medio mezzi in dotazione ultimi 5 anni / N. medio mezzi in dotazione INDICATORI DI EFFICIENZA PRODUTTIVITÀ DEI MEZZI Vetture per Km prodotti / N. mezzi in dotazione Posti per Km prodotti / N. medio mezzi in dotazione Vetture per Km prodotte / N. mezzi disponibili in servizio Posti per Km prodotti / N. mezzi disponibili in servizio PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO Vetture per Km prodotte / N. medio addetti Posti per Km prodotti / N. medio addetti Vetture per Km prodotte / N. medio addetti INDICATORI DI ECONOMICITÀ 121 COSTO PER UNITÀ DI SERVIZIO Costi totali / Vetture per Km prodotte PRODOTTO Costi totali / Posti per Km prodotti Ricavi del traffico / Posti per Km prodotti INDICI DI ESERCIZIO Ricavi del traffico / Costi totali Ricavi totali / Costi totali INDICATORI DI EFFICACIA Offerta media di servizio per Posti per Km prodotti / N. abitanti territorio servito abitante Viaggiatore per Km / Posti per Km prodotti Intensità del servizio Vetture per Km prodotte / Lunghezza di esercizio della rete Integrando il quadro sopra esposto, è possibile costruire ulteriori indicatori ad hoc (di efficacia, di efficienza e di economicità) che considerino, da un lato, la competitività e l’entità delle performance economicofinanziarie delle aziende di trasporto e, dall’altro, i determinanti di risultato quali l’innovazione oppure l’impiego delle risorse. Più precisamente, i parametri di efficacia prendono in considerazione le caratteristiche e le peculiarità del servizio offerto e, pertanto, tendono a misurare la capacità dell’azienda di soddisfare le richieste dei clienti/consumatori in termini, ad esempio, di tempi di erogazione del servizio, di attrattività oppure di diffusione dello stesso. In dettaglio si ha: Alcuni indicatori di Efficacia Puntualità del servizio N. passaggi in orario / totale passaggi effettuati Provento per trasportato Ricavi del traffico / n. viaggiatori trasportati per km Grado di affollamento N. viaggiatori per Km / n. posti per Km offerti Gli indicatori di efficienza, viceversa, tendono a fornire informazioni sulle condizioni operative dell’azienda e, più precisamente, su quei fattori che condizionano il conseguimento dei risultati. Essi, pertanto, possono indagare sul livello di tecnologia impiegata come pure sulle caratteristiche della struttura organizzativa. 122 Alcuni indicatori di Efficienza economica e tecnica Livello di sviluppo Investimenti programmati / tot. Attivo fisso Incidenza dei costi operativi per Costi operativi / n. viaggiatori Km singolo viaggiatore Innovazione del parco mezzi N. mezzi immatricolati in 1 anno/ n. mezzi in dotazione Alcuni indicatori di Economicità Coefficiente d’esercizio Ricavi del traffico/costi operativi Ricavi per Km Ricavi traffico/ km percorsi Costo per Km Costi operativi/ Km percorsi Alcuni indicatori di Produttività dei fattori N. dipendenti / n. mezzi in dotazione x 1000 N. ore lavorate / n. dipendenti Oneri del personale / n. medio dei dipendenti x 1000 La considerazione dell’elevato contenuto sociale che contraddistingue l’attività delle aziende operanti in tale settore pone in essere un altro aspetto del controllo che non va trascurato: quello della qualità del servizio offerto. Coerentemente con questa affermazione, quindi, è opportuno che le aziende si avvalgano di un modello idoneo a tale scopo, procedendo, in primis, alla identificazione dei fattori della qualità, ovvero di quegli elementi la cui presenza consente di verificare e di giudicare il livello qualitativo del servizio reso: tali fattori possono essere rappresentati dalla puntualità del servizio, dalla pulizia dei mezzi, dalla presenza di strutture per portatori di handicap oppure dal livello di informazioni disponibili sul servizio. L’analisi di siffatti indicatori deve avvenire in maniera dinamica e complementare: così, ad esempio, il numero dei reclami degli utenti per i tempi di attesa dovrebbe collegarsi all’analisi dell’entità dei mezzi in dotazione e, conseguentemente, al numero di ore di manutenzioni prestate in modo da innescare un meccanismo di collegamento a catena in cui possono essere chiamate in causa più variabili di processo sulle quali la direzione può intervenire per migliorare i risultati di performance. È attraverso l’attività di reporting che l’alta direzione dispone di informazioni analitiche in merito all’andamento della gestione aziendale. Tuttavia, affinché l’intera piattaforma di controllo funzioni, è indispensabile creare un sistema integrato dove le informazioni ed i dati viaggino in modo complementare e 123 interscambiabile. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, uno schema di sintesi, elaborato ad hoc da esperti operanti nel settore del trasporto pubblico locale, che illustra il lay out per il supporto alle decisioni aziendali: PREZZI DOMANDA POTENZIALE RICAVI TOT. DI DOMANDA SERVIZIO STIMATI EFFETTIVA COSTI - RICAVI STIMATI PROGRAMMA DI ESERCIZIO A GARA ACCET TABILE: TOT. COSTI GESTIONE CARATTERISTICA FABBISOGNO AUTOBUS AUTISTI COSTI AUTOBUS MOVIMENTO N. MEZZI DEPOSITO MANUTENZIONE COSTI AMMORTAMENTO DEPOSITO E CONSUMI DIRETTI F F COSTI DI MANUTENZIONE N. AUTISTI PERSONALE AMM.VO DIR.; VEND. I CONSUMI TRAZIONE C COSTI PERSONALE MOVIMENTO I E ALTRO PERSONALE MOVIMENTO N COSTI AMM.VI; DIR.; VEND. COSTI UNITARI ACQUISTO RISORSE FEED BACK 124 SI NO L’analisi dello schema sopra esposto sottolinea l’importanza che assume, per l’azienda, l’esistenza di una corretta gestione dei flussi informativi tra le diverse aree; partendo da un obiettivo di gestione efficiente del servizio, occorrerà indirizzare scelte ed azioni relative ad ogni funzione (movimento, officina, deposito ed altro) verso tal obiettivo e, laddove eventuali risultati parziali si scostino da quest’ultimo, bisognerà intervenire sulle variabili governabili, attraverso procedure di feedback. 125 Documento Aristeia n. 18 ELABORAZIONE DI STANDARDS CONTABILI IN AMBITO EUROPEO. ALCUNE ESPERIENZE A CONFRONTO SOMMARIO: 1. Evoluzione in corso in Europa – 2. Il sistema contabile in Francia – 3. La predisposizione degli accounting standards nel Regno Unito – 4. Il caso della Germania – 5. Il sistema belga – 6. L’Organismo italiano di contabilità: evoluzione del ruolo di standard setter nazionale. – 7. Considerazioni conclusive. 1. EVOLUZIONE IN CORSO IN EUROPA. La recente evoluzione registrata sul fronte comunitario relativamente al financial reporting rappresenta una risposta all’esigenza emersa tra gli operatori di poter disporre di informazioni realmente comparabili, attesa l’unitarietà del mercato finanziario in cui si trovano ad operare. Dopo un lungo iter di studi e ricerche, tesi a verificare la rispondenza ai principi generali e particolari delle direttive comunitarie, la scelta operata a fini interni dal legislatore comunitario - mirante all’adozione di un sistema contabile tra quelli predominanti a livello mondiale - è caduta sugli IAS (Regolamento CE n.1606/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali, in G.U.C.E. 11.9.2002) in quanto standards elaborati in una prospettiva internazionale, sufficientemente comprensibili e concettualmente robusti (in tal senso la COMMISSIONE CE, La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire, 5, COM (2000), 359 def., 13.06.2000). A partire dal 2005 le società quotate su mercati regolamentati dell’Unione Europea - come definiti dall’art.1, punto 13 della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, in G.U.C.E. L 141, 11.06.1993, 27 - saranno obbligate a predisporre il bilancio consolidato secondo gli IAS recepiti in seno all’ordinamento comunitario (art. 4 del Regolamento 1606/’02), mentre sarà rimesso ai legislatori dei Paesi membri la decisione tra obbligo o facoltà di utilizzo nella redazione tanto del bilancio d’esercizio delle imprese quotate quanto del bilancio consolidato e d’esercizio delle imprese not listed (art. 5, lett. a e b del Regolamento 1606/’02). E’ altresì prevista la facoltà di prolungare al 2007 l’applicazione degli IAS per le società che hanno emesso solo titoli di debito quotati (art. 9, lett. a del Regolamento 1606/’02) e per quelle che anteriormente alla pubblicazione del Regolamento 126 1606/’02 applicano standards contabili internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio gli US-Gaap (art. 9 lett. b del Regolamento 1606/’02). Alla luce di tale nuova prospettiva e con l’intento di eliminare cause di frizione, il Parlamento europeo ha già provveduto ad emendare le direttive contabili CE nn. 78/660, 83/349 e 86/635 (UNIONE EUROPEA, Direttiva 2001/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, in G.U.C.E. 27.10.2001, L 283/28), per prevedere l’applicazione - per tutte le società o per alcune categorie di esse - dei principi contabili internazionali riguardanti gli “strumenti finanziari” (specie gli IAS 32 e 39). Anche in questo caso, gli Stati Membri potranno imporre o consentire l’applicazione di tali principi, che può essere limitata al solo bilancio consolidato. Il “battesimo” degli International Financial Reporting Standards (infra, I.F.R.S.) si realizzerà attraverso un meccanismo di omologazione (endorsement mechanism) secondo il quale un Gruppo di esperti, indicati dall’European Financial Reporting Advisory Group, una volta esaminati gli Ias attualmente in vigore, sarà preposto alla prevenzione dell’insorgenza di contrasti tra i futuri I.F.R.S. e le direttive contabili. Tale comitato tecnico supporterà, quindi, le decisioni assunte dal Comitato di Regolamentazione contabile il quale, essendo l’organismo politico rappresentativo degli Stati membri, sarà deputato ad esprimersi sull’opportunità o meno di adottare un principio IAS nell’UE. Che ci si trovi innanzi ad un cambiamento epocale è riprovato anche da una recente iniziativa della Commissione Europea: atteso, infatti, l’importante traguardo della accettazione degli IAS in ambito UE ancorché limitatamente a determinate fattispecie - il legislatore comunitario è in procinto di compiere i primi passi su un altro fronte. Con un recente documento di consultazione (The application of IAS in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax base for companies’ EU-wide activities), la Commissione Europea ha inteso sondare l’opinione degli operatori circa l’utilizzo tributario degli IAS nella definizione di un imponibile consolidato ponendo, in sostanza, l’interrogativo se gli IAS possano assumere una valenza anche tributaria. Dopo un periodo di consultazione e riflessione, è verosimile che entro il prossimo ottobre sia ufficializzata la posizione della Commissione al riguardo. Sul fronte nazionale, si è in attesa di conoscere le determinazioni che assumeranno ufficialmente le Autorità preposte alla vigilanza su determinati settori dell’economia – quale il bancario, finanziario ed assicurativo – con riferimento alle società non quotate. Allo stato attuale, si ritiene auspicabile l’opportunità di applicare gli IAS ai bilanci tanto individuali quanto consolidati di tutte le banche e le società finanziarie sottoposte a vigilanza. Ciò per poter, da un lato, estendere regole contabili uniformi, dall’altro lato, salvaguardare condizioni di parità di trattamento sul piano prudenziale (segnalazioni, patrimonio di vigilanza, coefficienti di solvibilità, ecc.). Le sopra citate disposizioni comunitarie, che in Italia si inseriscono in un periodo di transizioni teso a dar corso alla riforma del diritto societario introdotta con i D. Lgs. nn.5 e 6 del 17 gennaio 2003 (in G.U. n.17 del 22/1/2003, S.O. n. 8), e soprattutto le implicazioni che sul piano pratico ne derivano, saranno recepite anche grazie al contributo dell’Organismo italiano di contabilità recentemente costituito, con il concorso delle rappresentanze degli operatori economici nazionali, per divenire lo standard setter nazionale dedicato 127 alla risoluzione di problematiche afferenti i temi della contabilità tanto per le organisations private quanto per gli enti pubblici più in generale (vedi infra). Parallelamente alle iniziative legislative comunitarie di cui si è dato sinteticamente conto, anche per effetto delle implicazioni che le stesse indurranno, le Autorità di Vigilanza europee - riunite nel Committee of European Securities Regulators - hanno avviato, a partire dalla seconda metà del 2002, un progetto teso a definire uno standard di best practice in materia di vigilanza. Tale documento (Standard n.1 on Financial Information: Enforcement of Standards on Financial Information in Europe – CESR/03-073), frutto di un joint working group all’interno del Committee of European Securities Regulators (Sottocomitato per l’enforcement – Sce), è stato licenziato solo di recente e reso noto in Italia con un comunicato stampa Consob diffuso il 2 aprile 2003, sebbene fosse stato già anticipato nei suoi contenuti con un documento (Proposed Statement of Principles of Enforcement of Accounting Standards in Europe, consultation paper – CESR/02-188b) reso pubblico a fine 2002 ove, delineandosi possibili modalità di armonizzazione dei sistemi di vigilanza istituzionale in Europa, si forniva una definizione di enforcement e si individuavano le tecniche potenzialmente applicabili. D’altronde, che a fronte del recepimento dei principi contabili internazionali presenti e futuri si ponesse il problema di esercitare un’attività di vigilanza circa la bontà della loro applicazione rispetto agli interessi ultimi che la rendicontazione finanziaria intende esaudire, era piuttosto plausibile. Si tratta del primo standard sulla vigilanza dell’informazione finanziaria resa dalle società quotate (e da quelle che abbiano attivato la procedura di quotazione) e rappresenta un contributo significativo allo sviluppo e alla realizzazione di un approccio comune alla vigilanza sull’applicazione degli I.F.R.S. in Europa. In esso vengono delineati i principi chiave per l’armonizzazione dei sistemi di vigilanza europei sull’informazione contabile, con la duplice finalità, da un lato, di proteggere l’integrità del mercato e gli investitori dell’Unione Europea, dall’altro, di facilitare l’accesso ai mercati internazionali dei capitali da parte delle società europee. Tale documento intende, quindi, offrire un contributo alla trasparenza in materia di “financial information”, in quanto rilevante per i processi decisionali dell’ampia platea degli investitori. In tal senso, una comune cornice per le autorità di vigilanza sui mercati non può che contribuire ad una applicazione coerente dei principi internazionali nei mercati finanziari regolamentati dell’Unione europea. Con riguardo alla predetta finalità, la vigilanza viene ad assumere concreto significato se intesa quale complesso di attività tese preliminarmente a monitorare la rispondenza dell’informazione finanziaria resa ai principi generali del financial reporting e, in secondo luogo, a prendere misure appropriate ove emergessero casi di infrazione. La responsabilità di tale attività deve essere esclusivamente degli organismi di vigilanza, sebbene – secondo tale documento - possa essere svolta per loro conto anche da altri soggetti sotto l’egida comunque delle stesse autorità di vigilanza. Tale incarico richiede indipendenza tanto dai governi nazionali quanto dagli attori del mercato, sia sul piano operativo che finanziario, e potere istruttorio articolantesi nella facoltà sia di 128 richiedere agli emittenti e ai rispettivi auditors informazioni supplementari sia di assumere le azioni che si dovessero rendere necessarie per esperire una efficace attività di vigilanza. Nonostante la “rivoluzione copernicana” che nel prossimo futuro attende, in prima istanza, alcune tipologie di società europee, i principi contabili nazionali non saranno, almeno in questa prima fase, del tutto superati dalle novità fin qui richiamate, in quanto continueranno ad essere attuali per le società non quotate non appartenenti a settori specifici dell’economia, mentre per altre fattispecie giuridiche occorrerà attendere le scelte che i singoli legislatori opereranno, tenuto conto delle opzioni loro rimesse. Per tale motivo, si è ritenuto di estremo interesse porre in evidenza con riferimento a taluni paesi dell’Europa, la permanente esistenza di caratteristiche piuttosto singolari tanto nei criteri di elaborazione quanto nella validità a fini interni degli standards contabili, lasciando intendere come la ricerca di uniformità anche su questioni solo apparentemente di secondo ordine, non possa che agevolare ulteriormente il processo di interrelazione esistente tra le economie dei singoli stati europei. 2. IL SISTEMA CONTABILE IN FRANCIA. Il sistema francese di elaborazione dei principi contabili è stato di recente innovato. Ad oggi risulta incentrato su uno Statutory public accounting council, dotato di piena responsabilità per quanto attiene la regolamentazione della disciplina del bilancio. Prima di tale riforma, la funzione di regolamentazione contabile era unicamente svolta dal Conseil National de la Comptabilitè che, operando quale Agenzia statale del Ministero delle Finanze, sviluppava principalmente regole da promulgare poi con decreto nel Plan Comptable Général, promovendo al contempo la loro uniforme applicazione. Oltre a svolgere attività di advisory al Governo sulle problematiche contabili e a predisporre la normativa da sottoporre all’approvazione del Ministero delle Finanze, il Conseil National de la Comptabilitè era anche investito della pubblicazione di opinions su aspetti tecnici e dell’interpretazione di disposizioni normative. Nel corso del 1998, con un apposito intervento normativo, è stato modificato l’impianto istituzionale del Conseil National de la Comptabilitè con il duplice obiettivo di renderlo un organismo più flessibile e, al tempo stesso, conferirgli potestà regolamentare in tema di contabilità attraverso un nuovo board esecutivo, il Comité de la Reglementation Comptable. Il numero dei partecipanti del Conseil National de la Comptabilitè è stato, pertanto, ridotto a 58, tant’è che oggi si compone di un Presidente nominato dal Ministro con un incarico di sei anni, di sei vicepresidenti – ossia, il Direttore della Contabilità pubblica del Ministero competente, il Presidente dell'ordine degli esperti contabili, il Presidente della Compagnia dei revisori dei conti, un rappresentante delle associazioni della professione contabile, due rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese – e, inoltre, di quaranta esperti di financial accounting in rappresentanza delle categorie economiche (enti finanziari, i sindacati; ecc.); infine, vi sono undici componenti in rappresentanza di autorità pubbliche quali i Ministeri, la C.O.B., la Corte dei Conti, la Commissione bancaria, ecc.. 129 Il nuovo board esecutivo, il Comité de la Reglementation Comptable, si compone normalmente di 15 membri: un Presidente – normalmente, il Ministro dell'Economia o un suo delegato - un vice presidente nella persona del Ministro della Giustizia (o un suo delegato), il Ministro del Bilancio (o un suo delegato), un membro del Consiglio di Stato, un altro della Corte dei Conti, un consigliere della Corte di Cassazione, il Presidente della C.O.B., il Presidente della Conseil National de la Comptabilitè, il Presidente dell'ordine degli esperti contabili (o un suo delegato), il Presidente della Compagnia dei Revisori dei Conti, tre rappresentanti delle imprese, scelti a loro volta tra i membri del Conseil National de la Comptabilitè, due rappresentanti dei Sindacati, scelti tra i membri del Conseil National de la Comptabilitè. Inoltre, in funzione della complessità delle tematiche in discussione, al Comité de la Reglementation Comptable possono partecipare sia un rappresentante del Ministero sia un membro del Conseil National de la Comptabilitè di spiccata competenza sulle materie in questione. Il Conseil National de la Comptabilitè elabora gli standards contabili, tenendo in dovuta considerazione la disciplina nazionale e le evoluzioni europee. Esso si articola in commissioni, gruppi e sottogruppi (task forces) che si occupano di norme applicabili alle imprese industriali e commerciali, di conti consolidati e dei rapporti semestrali, di problemi specifici connessi alle problematiche tipiche delle svalutazioni, degli accantonamenti, ecc., mentre rimane fuori dalle sue prerogative le questione attinenti la contabilità pubblica e di società di persone. Tale imponente articolazione necessita di un coordinamento che viene garantito da un Bureau operante quale cabina di regia, composta dal Presidente e dai sei vice presidenti. L’adozione delle conclusioni spetta all’Assemblea plenaria; di norma, riunendosi almeno tre volte l’anno, si limita a votare i testi già approvati dal Bureau senza apportare alcun emendamento, ferma restando comunque la facoltà di respingerli in presenza di valutazioni difformi. Per dirimere le questioni più urgenti per le quali non è opportuno rispettare il complesso iter fin qui descritto, è stato creato un Comitato di Urgenza composto dal Presidente del Conseil National de la Comptabilitè, dai vice presidenti, dai rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, del Bilancio e della Giustizia. Una volta convocato si iniziativa del Presidente del Conseil National de la Comptabilitè o dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, le determinazioni assunte necessitano per assumere una valenza cogente di essere ratificate attraverso opportuni regolamenti del Comité de la Reglementation Comptable. Il Comité de la Reglementation Comptable, quindi, non crea nuovi standards ma rende solo obbligatori i principi e le raccomandazioni del Conseil National de la Comptabilitè attraverso l’emissione di regolamenti giuridicamente vincolanti, senza che a ciò necessiti di alcuna approvazione governativa. La relativa adozione, comunque, viene deliberata dopo le approvazioni dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia, del Bilancio (e degli Affari Sociali quando si tratta dei conti di enti privati che gestiscono la Sicurezza Sociale, come alcune società mutue di assicurazione), da ritenersi necessarie affinché diventino normativa contabile e siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Journal Officiel). Va altresì ricordato che il Comitato può deliberare solo dopo aver sentito il parere del Conseil National de la Comptabilitè il quale, 130 ovviamente, dovrà garantire che il testo emanato rifletta correttamente lo standard contabile da esso elaborato. Preme osservare come il sistema di elaborazione di standards contabili francese assicuri un coordinamento tra i vari organismi competenti sulla materia, creando un quadro di certezza giuridica che il precedente regime non garantiva, allorché il potere di moral suasion attribuito al Conseil National de la Comptabilitè non era tuttavia sufficientemente supportato da poteri sanzionatori altrettanti efficaci, da esercitarsi in caso di non corretta applicazione dei principi contabili. E’ altresì evidente, per quanto esposto, che l’attuale meccanismo di elaborazione degli standards contabili risulti complesso, eccezion fatta per le procedure di urgenza peraltro circoscritte a casi piuttosto definiti. Ciò è confermato dal fatto che un progetto di standards contabile deve essere prima accuratamente studiato in seno alla competente divisione del Conseil National de la Comptabilitè, per essere poi approvato dal Bureau e - solamente in un secondo momento - essere oggetto di discussione, approfondimento e votazione da parte dell’Assemblea plenaria. Spetterà, infine, al Comité de la Reglementation Comptable, di norma su iniziativa del Presidente del Conseil National de la Comptabilitè - che ne è membro di diritto - o del Ministro dell’Economia e delle Finanze, rendere esecutivo lo standards contabile con un apposito regolamento. In conclusione, segnaliamo che nel gennaio del 1998 l’Assemblea Nazionale francese ha approvato l’inserimento dell’art. 357-8-1 nella Legge n.66-537 del 1996 sulle società commerciali. La nuova disposizione consente alle società con titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di non uniformarsi alla disciplina relativa alla redazione e pubblicazione del bilancio consolidato (artt. 357-3 ss. L. n.66-537) qualora dette società utilizzino, alle condizioni fissate dal Comité de la Reglementation Comptable con proprio regolamento, principi contabili internazionali tradotti in lingua francese che siano conformi alle direttive europee. In assenza di un corpus di principi contabili internazionali adottati in accordo alle prescritte condizioni, la stessa disposizione prevede che le società possano utilizzare fino a 2002 anche altri principi riconosciuti a livello internazionale. In pratica, mentre nella prima ipotesi ci si riferisce unicamente agli IAS perché l’US-Gaap non esistono in lingua francese, la seconda ipotesi registra un’apertura temporalmente definita ai principi americani. Naturalmente, tali disposizioni assumono ben altro valore oggi, alla luce del richiamato Regolamento n.1606/’02. 3. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCOUNTING STANDARDS NEL REGNO UNITO. Prima del 1970, le sole previsioni normative che interessavano i bilanci delle imprese rappresentavano una disciplina minimale e le raccomandazione dell’Institute of Chartered Accountants of England and Wales avevano carattere non vincolante. Nel 1976 sorse l’Accounting Standards Committee largamente rappresentativo delle professioni contabili sia inglesi – per le quali ricordiamo The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, The Institute of Chartered Accountants of Ireland, The Chartered 131 Association of Certified Accountants, The Chartered Institute of Management Accountants e The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy - sia irlandesi. Stante il precedente sistema, le raccomandazioni contabili dell’Accounting Standards Committee assumevano la forma di Statement of Standards Accounting Practice. Gli standards emanati dall’Accounting Standards Committee interessavano un’ampia casistica di problematiche; tuttavia, nel novembre del 1987, a seguito di una complessiva rivisitazione del meccanismo di elaborazione degli standards contabili inglesi, si addivenne alla sostituzione dell’Accounting Standards Committee con una nuova struttura, cui corrisponde un ridimensionamento del ruolo delle professioni contabili nell’elaborazione degli standards, avendo perso ogni diretta responsabilità nonostante abbiamo mantenuto un’influenza non trascurabile tanto sulla forma quanto nei contenuti dei principi contabili inglesi. L’attuale sistema di elaborazione degli standards contabili si articola in tre organismi funzionalmente indipendenti anche se strettamente collegati tra loro: il Financial Reporting Council, l’Accounting Standards Board e il Financial Reporting Review Panel. Essi rappresentano organismi di natura privata, le cui decisioni sono, di norma, tradotte in legge su iniziativa del Governo. Quest’ultimo, infatti, dichiaratosi favorevole per l’autoregolamentazione della materia tanto da demandarla agli operatori sotto la supervisione delle autorità, si esime dall’influenzare sia l’attività che la composizione di detti organismi, tanto meno le regole che essi stabiliscono. Considerata, comunque, la rilevanza del tema per l’economia nazionale, il Governo partecipa alla loro copertura finanziaria, unitamente alle professioni contabili ed alla Comunità finanziaria quale le banche, la Borsa e, più in generale, gli intermediari finanziari. Esaminiamoli, quindi, in dettaglio. Il Financial Reporting Council è l’organismo più importante. Di norma si riunisce due volte l'anno, sebbene possa riunirsi con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dal suo presidente. Questi ultimo, al pari dei tre vice presidenti, è nominato dal Ministro dell'Industria e Commercio, d’intesa con il Governatore della Banca Centrale inglese, mentre nel Consiglio di Amministrazione siede anche un rappresentante del Comitato Consultivo delle professioni contabili, uno della Borsa di Londra, un altro della Associazione nazionale degli industriali. Sono anche membri di diritto i Presidenti dell’Accounting Standard Board e del Financial Reporting Review Panel. Il Governo e la Banca d'Inghilterra hanno poi diritto di nomina di un membro ciascuno, indipendentemente dal designato comune per la presidenza. Partecipano al Consiglio in qualità di osservatori, alcuni membri nominati dal Presidente e dai Vice Presidenti, scelti tra coloro che materialmente redigono i bilanci societari (preparers), i revisori e gli analisti finanziari, questi ultimi in quanto fruitori delle informazioni contabili rese. Come può facilmente immaginarsi, il Financial Reporting Council assolve la funzione di impartire opportune istruzioni agli altri due organismi, in guisa da assicurare - sul piano generale - un sistema efficiente di informazione dei mercati finanziari. Tale funzione si manifesta, tra l’altro, attraverso la pubblicazioni occasionale di rapporti su standards contabili e iniziative sul piano politico, indirizzando opportune raccomandazioni al Governo affinché prenda i necessari interventi legislativi – quale, ad esempio, 132 taluni emendamenti al Companies’ Act – per poter recepire le nuove evoluzioni sul fronte del financial reporting. Tra i suoi compiti istituzionali, quindi, vi è una intensa attività di indirizzo dei lavori dell’Accounting Standards Board nell’elaborazione degli standards contabili. L’Accounting Standards Board è un organo autonomo permanente, seppur controllato dal Financial Reporting Council che ne nomina gli amministratori. Istituito nel 1990 per sostituire l’Accounting Standards Committee, l’Accounting Standards Board ha il compito di elaborare, emendare e - se del caso - ritirare i Financial Reporting Standards. Ha iniziato la sua attività adottando 22 Statements of Standard Accounting Practice elaborati dal predente l’Accounting Standards Committee e sostituendone alcuni con dei propri. I suoi dieci componenti, di cui solo due - il presidente ed il direttore tecnico - sono full time, sono nominati da un “Comitato nomine” del Financial Reporting Council composto dal presidente, dai tre vice presidenti e da altri tre membri del Consiglio di Amministrazione. Sono inoltre ammessi due osservatori, generalmente provenienti dalle professioni contabili. Ogni decisione è assunta con il voto favorevole di almeno sei membri ovvero sette se il Board è riunito al completo dei suoi dieci membri. Sotto il profilo operativo, l'Accounting Standards Board elabora dei discussion papers cui dare massima pubblicità. Ricevuti i commenti, il working paper viene trasformato in Exposure Draft e, dopo ulteriore consultazioni, viene steso il testo definitivo del Financial Reporting Standard. Un regolamento del Ministro dell’Industria e Commercio prescrive che gli standards contabili così elaborati siano cogenti, proprio ai sensi del Companies’ Act del 1985. Come noto, lo schedule 4, part 2, Accounting principles and rules del Companies’ Act disciplina i principi generali della redazione del bilancio di esercizio ed i differenti criteri utilizzati per la valutazione degli elementi che lo compongono. Lo schedule 4 si articola, infatti, in sections dedicate agli «Accounting Principles» - peraltro, contemplati anche dagli Statements of Standard Accounting Practice e dai Financial Reporting Standard - agli «Historical Cost Accounting Rules», infine agli «Alternative Accounting Rules». In seno all’Accounting Standards Board è stato istituito l’Urgent Issues Task Force per fornire, da un lato, interpretazioni risolutive sugli standards che si siano rivelati in conflitto, dall’altro, soluzioni appropriate in assenza di riferimenti contabili. Composto di 15 persone designate dallo stesso Accounting Standards Board, occorre un quorum di 11 senza che intervengano almeno due voti contrari per poter assumere delle decisione, che saranno poi pubblicate in appositi bollettini. L’Accounting Standards Board fa proprie le conclusioni della Task Force, a meno che esse siano in contrasto con gli standards aventi forza di legge o non siano conformi alla politica perseguita dall’Accounting Standards Board. Una volta recepite dall’Accounting Standards Board, le determinazioni della Task Force sono vincolanti per le società, tanto che sulla loro osservanza vigila il Financial Reporting Review Panel. Il Financial Reporting Review Panel, analogamente all’Accounting Standards Board è controllato dal Financial Reporting Council; sotto il profilo operativo, è del tutto autonomo non dovendo sottoporre le proprie decisioni al vaglio preventivo del Financial Reporting Council. I membri del Financial Reporting Review Panel sono nominati da un Nominating Committee, composto dal presidente, dai tre vice presidenti e da tre membri del Financial Reporting Council. Il presidente è sempre un 133 membro del Financial Reporting Council, mentre i restanti componenti membri scelti tra accountants, avvocati e rappresentanti del mondo delle imprese e della finanza. Il compito del Financial Reporting Review Panel consiste nel verificare la rispondenza alle prescrizioni del Companies’ Act in materia contabile e agli stessi standards dei conti annuali e consolidati delle società per azioni e delle società in accomandita. Non potendo controllare materialmente tutte le società rientranti nella sua competenza, il Financial Reporting Review Panel opera, quindi, sulla base di denuncie più o meno dirette. In ciò è agevolato dalle stesse disposizioni del Companies’ Act che richiedono alle società di render note le ragioni che le hanno indotte a discostarsi dalle regole e standards contabili vigenti. I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L’obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto, il Panel deve adire le vie giudiziarie per ottenere un’ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto disposto. Laddove il Financial Reporting Review Panel non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali. La giurisprudenza del Financial Reporting Review Panel, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuali scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli standards contabili propriamente detti. L’Accounting Standards Board, infine, segue da vicino anche altri due Commissioni (The Financial Sector and other Industries Committee e The Public Sector and Not for profit Committee) le quali emanano disposizioni a carattere interpretativo per regolare dettagli non sufficientemente precisati dagli standards contabili (Statements of Recommended Practice, infra SORPs). Va detto infine che l’Accounting Standards Board elabora - assistito da un Comitato per la contabilità delle piccole e medie imprese - anche degli standards contabili appositi per le PMI allorché l’applicazione degli standards ordinari causi eccessive difficoltà. Il presidente è un membro del Board dell’Accounting Standards Board (come del resto lo sono i presidenti degli altri Comitati sopra richiamati), ed è composto da otto membri, nominati dall'Accounting Standards Board, e da un osservatore del Ministero dell’Industria e Commercio. La maggioranza dei membri proviene dalle professioni contabili. Il sistema sopra descritto vale anche per l’Irlanda, tanto che l’Institute of Chartered Accountants in Ireland ha un proprio rappresentante nel Financial Reporting Council. L’Accounting Standards Board eventualmente può emanare standards contabili adattati alle specifiche condizioni dell’Irlanda. La legge irlandese attribuisce al locale Institute of Chartered Accountants poteri normativi sugli standards contabili. Inoltre, le funzione del Financial Reporting Review Panel in Irlanda sono svolte dallo stesso Institute. 134 4. IL CASO DELLA GERMANIA. L’articolo 342 del Codice di Commercio (infra H.G.B.) attribuisce al Ministero Federale della Giustizia la facoltà di delegare ad una istituzione privata: a) lo sviluppo dei principi contabili; b) l’elaborazione di raccomandazioni per l’applicazione degli standards concernenti i conti consolidati; c) la formulazione di pareri al Ministero su progetti relativi a standards contabili; d) la rappresentanza della Germania nelle organizzazioni internazionali. Tale incarico è stato attribuito contrattualmente al German Accounting Standards Committee (Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee), creato per introdurre in Germania degli standards contabili sul modello anglo-americano e internazionale, con lo scopo di facilitare l’armonizzazione internazionale, di collaborare con gli altri “standards setting committees”. L’articolo 342 va letto congiuntamente all’articolo 292 che prevede per le società quotate l’esenzione dall’applicazione della normativa nazionale relativa ai conti consolidati purché siano predisposti secondo principi contabili riconosciuti in campo internazionale e che, interpretati dalle raccomandazioni del Comitato, risultino conformi alle direttive europee sui conti delle società e a patto che sia garantita adeguata disclosure della non conformità dei conti consolidati alle norme vigenti. Prima di adottare uno standards, il Comitato deve ricevere, da una discussione più ampia ed entro sei settimane, informazioni ed osservazioni migliorative. Se il risultato di tale consultazione determina un testo sensibilmente diverso dal progetto originario, su di essa occorrerà attendere entro quattro settimane ulteriori indicazioni. Oltre ad elaborare standards contabili che il Ministero può ratificare o meno, il Comitato predispone pareri, note tecniche, nonché - se il Ministero lo esige - standards particolari per dar corso ad accordi internazionali. Il Comitato è costituito da un Direttorio (Management Board) che nomina il Segretario Generale, da un Consiglio di Amministrazione (the Administrative Board), dal Consiglio responsabile degli standards contabili (Accounting Standards Board) e dal Consiglio consultivo (Consultative Council). Il Management Board è composto dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Tesoriere e da un quarto membro eletto ogni tre anni dall'Assemblea Generale, il Management Board è responsabile della gestione del Comitato, potendo nominare tutto il personale. La nomina dei membri dell’organo responsabile degli standards contabili viene comunque effettuata dal Consiglio di Amministrazione. L’Administrative Board è composto dal Direttorio più altri 14 membri, eletti dall’Assemblea Generale ogni tre anni. Il presidente del Direttorio presiede di diritto anche il Consiglio di Amministrazione. L’Accounting Standards Board è composto da sette membri di cui un presidente ed un vice presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione per quattro anni. Esso può cooptare altri due membri, per la loro elevata professionalità. La composizione del Consultative Council è determinata dal Direttorio, sulla base di candidature presentate da ogni interessato. E’ presieduto dal Presidente dell’Accounting Standards Board. 135 L’Assemblea Generale, che si riunisce annualmente salvo convocazioni straordinarie, elegge i membri del Direttorio e del Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio, decide dei cambiamenti dello Statuto e dell’eventuale dissoluzione del Comitato. L’organo più importante è l’Accounting Standards Board in quanto è responsabile dell’elaborazione e dell’interpretazione degli standards contabili, della loro promozione internazionale e della rappresentanza tedesca nelle organizzazioni internazionali. Gli standards adottati dall’Accounting Standards Board sono considerati German Accounting Standards dal Ministero della Giustizia, il quale può solo ratificarli per renderli obbligatori per le società quotate. In assenza della ratifica, tali standards rappresentano comunque un’opzione per le società quotate. La legge che consente al Ministero della Giustizia di riconoscere gli standards contabili elaborati dal German Accounting Standards Committee prevede anche la costituzione di un Accounting Board presieduto da un rappresentante del Ministero della Giustizia (di regola un sottosegretario) e composto da un rappresentante del Ministro delle Finanze ed uno del Ministero dell’Economia, più quattro rappresentanti delle imprese, altrettanti per le professioni contabili e due rappresentanti delle Università, nominati dal Ministero della Giustizia. Tutti devono essere dei professionisti nella materia contabile. Occorre rilevare che l’Accounting Standards Board viene attivato solo nel caso in cui venga ritirato il riconoscimento al Comitato. Il sistema tedesco di elaborazione degli standards contabili ha una durata di 5 anni a partire dal 1999 e si applica alle sole società quotate per quanto attiene i conti consolidati. Infine, in virtù di una recente legge sulla semplificazione della raccolta dei capitali (Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz), è stato consentito alle società holding di gruppi operanti su scala internazionale di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali elaborati dallo IASB o secondo i principi statunitensi dell’US-Gaap, in deroga alla disciplina dettata dal H.G.B. 5. IL SISTEMA BELGA. La Commissione delle norme contabili, organismo pubblico sotto la tutela del Ministero dell’Economia, è l’organismo preposto alla elaborazione degli standards contabili. La normativa relativa ai suoi compiti ed al suo funzionamento è stata recentemente modificata con un decreto legge del 14 gennaio 1999. La Commissione delle norme contabili è formata da 16 membri designati dal Ministro dell’Economia, quattro sono i Ministeri rappresentati (Ministero delle Finanze, Ministero degli Affari Economici, Ministero del commercio, artigianato, PMI, Ministero della Giustizia). Le due autorità di vigilanza sulle attività finanziarie (Commissione Bancaria e Finanziaria; Organismo di controllo delle assicurazioni) hanno un rappresentante ciascuno, mentre le professioni contabili ne hanno tre (per i revisori e per gli esperti contabili). Le imprese hanno tre rappresentanti (due per le grandi imprese designati del Consiglio Centrale dell’Economia (simile al CNEL italiano) ed uno per le PMI). Anche i sindacati hanno due rappresentanti, designati dal Consiglio Centrale dell’Economia. La pubblica amministrazione ha 8 membri su 16 (tra cui il 136 Presidente) per cui ha il controllo effettivo della Commissione delle norme contabili. I rimanenti 8 membri sono distribuiti tra gruppi non omogenei di provenienza privata (tre per le imprese, tre per le professioni contabili, due per i sindacati dei lavoratori). La Commissione delle norme contabili, sulla base di una legge del 17 luglio 1975, fornisce pareri al Governo e al Parlamento, sviluppa la dottrina contabile e formula i principi di una contabilità regolare mediante pareri e raccomandazioni. In linea di massima, la Commissione non si pronuncia sui singoli casi né fornisce interpretazioni autentiche delle proprie raccomandazioni, salvo che su questioni a carattere generale. È prassi, infatti, che la Commissione rinvii agli organismi rappresentativi delle professioni contabili le richieste di parere o d’interpretazione su singoli casi che normalmente sorgono nell’applicazione delle norme contabili. Inoltre, dovendo rappresentare il Belgio in tutti gli organismi internazionali competenti in tema di accounting, la Commissione ha istituito al suo interno un Comitato tecnico per la normalizzazione contabile europea ed internazionale composto dal presidente, da quattro a sei membri scelti in seno alla Commissione nonché da alcuni membri esterni scelti tra rappresentanti di Ministeri, delle professioni contabili e delle Università (che non sono rappresentate nella Commissione principale). Come regola generale, l’elaborazione degli standards contabili avviene dopo una larga concertazione con le parti sociali interessate (pubbliche autorità, le imprese, le professioni contabili, ecc.). L’iter seguito dalla Commissione per l’elaborazione di un parere o una raccomandazione prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un rapporto che viene sottoposto alla Commissione per l’approvazione. Prima di procedere alla stesura finale, la Commissione pubblica un progetto di testo per raccogliere ulteriori opinioni da parte degli interessati. Gli standards contabili elaborati dalla Commissione non sono giuridicamente vincolanti. Una società che non li rispetti è tenuta a motivare tale scelta nell’allegato dei conti annuali; in tal caso, risulterà difficile ottenere la certificazione dei propri conti, giacché l’Istituto dei Revisori, rappresentato nella Commissione, prevede - nel suo regolamento interno - che i membri debbano conformarsi agli standards emanati dalla Commissione nello svolgimento dell’incarico di audit. È altresì vero che il Ministero dell’Economia è solito rendere obbligatori per decreto gli standards della Commissione la quale, di fatto, assurge al ruolo di standards-setter nazionale. Vi sono tuttavia due eccezioni importanti. La prima concerne le entità aziendali che esercitano attività particolari, specie nel campo finanziario (banche, assicurazioni): gli standards contabili che si applicano ad essi sono determinati dalle rispettive Autorità di Vigilanza e sono sempre obbligatori. Dato che le Autorità in questione sono rappresentate nella Commissione delle norme contabili, esse cercano di discostarsi il meno possibile dagli standards elaborati dalla Commissione stessa. La seconda concerne i cosiddetti global players: dette società possono chiedere al Ministero competente una deroga che consenta loro di applicare standards contabili internazionalmente riconosciuti. La maggioranza delle società in questione fino ad oggi ha adottato gli US-Gaap. 137 6. L’ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ: EVOLUZIONE DEL RUOLO DI STANDARD SETTER NAZIONALE. L’ Organismo italiano di contabilità è nato per coinvolgere nella stesura di un corpus di principi contabili nazionali di riferimento tutte le categorie interessate alla materia, onde soddisfare i requisiti di neutralità e autonomia dell’organismo preposto a redigere tali principi. I principali compiti dell’Organismo italiano di contabilità sono: • operare con l’ European Financial Reporting Advisory Group • rapportarsi con l’IASB avendo a mente gli interessi del sistema paese, specie per quanto attiene la revisione di standards prossimi all’emanazione • fornire supporto all’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali • coadiuvare il legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile e connessa • emanare principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, non profit e pubbliche per i quali non è prevista l’applicazione degli Ias. L’Organismo italiano di contabilità si è costituito il 27 novembre 2001, assumendo la forma di Fondazione di diritto privato. Ne fanno parte, in qualità di fondatori, associazioni rappresentative della professione contabile (Assirevi, Consiglio nazionale dottori commercialisti, Consiglio nazionale ragionieri commercialisti), dei prepares (Abi, Andaf, Ania, Assilla, Assonime, Confapi, Confcommercio, Confindustria), degli users (Aiaf, Assogestioni, Centrale Bilanci), della Borsa italiana. L’autorevolezza e la rappresentatività dell’Organismo italiano di contabilità producono: • certezza delle regole da applicare • facilità dei controlli legali da espletare • una credibile lettura, comparazione e analisi dei bilanci • una diminuzione della litigiosità in materia di bilanci • una riduzione dei costi amministrativi delle imprese La struttura organizzativa dell’Organismo italiano di contabilità risponde a criteri di efficacia organizzativa per realizzare una partecipazione il più possibile equilibrata tra gli attori dello scenario economico internazionale che si mostrino interessati ai temi dell’accounting relativa alle realtà pubbliche e private. L’Organismo italiano di contabilità è così composto da un Collegio dei fondatori, Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, Comitato tecnico-scientifico Il Collegio dei fondatori Raccoglie i fondatori dell’organismo, e cioè gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della fondazione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio stesso. Si tratta di un organo che sovrintende l’attività istituzionale, verificando che lo 138 svolgimento di tale attività avvenga in conformità agli scopi assegnati all’organismo. Il Collegio dei Fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Consiglio di amministrazione Assolve a una funzione generale di indirizzo e di controllo dell’attività dell’organismo. Questo organo è, tra l’altro, tenuto ad approvare il preventivo e il consuntivo della fondazione. Il consiglio si compone di 15 membri, di cui 6 nominati dalla professione contabile, 5 dai preparers, 2 dagli users, 1 dalla Borsa italiana e 1 dal dipartimento della ragioneria generale dello stato. In sede di prima nomina, avvenuta in occasione della stipula dell’atto costitutivo, questo organismo risulta costituito, in un equilibrato assortimento, da personalità del mondo imprenditoriale, professionale, accademico e associativo, nonché da un rappresentante delle istituzioni. Comitato esecutivo E’ l’organo deputato effettivamente alla gestione della fondazione. Questo organo si occupa, tra l’altro, dell’approvazione dei principi contabili nazionali e delle linee di indirizzo da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Esso si compone di 9 membri, in grado di assicurare un’elevata professionalità in relazione ai diversi settori dell’economia in cui viene utilizzata la contabilità e alla diversa dimensione e natura (pubblica o privata) dei soggetti a cui l’attività dell’Organismo italiano di contabilità si rivolge. Comitato tecnico-scientifico E’ l’organo che svolge in concreto l’attività tecnica, provvedendo, da un lato, all’elaborazione dei principi contabili nazionali, dall’altro, assumendo un ruolo “pro-attivo” nel processo di formazione dei principi contabili internazionali e di loro omologazione a livello comunitario. Esso si compone di 9 membri in grado di esprimere il meglio dell’expertise contabile nazionale. I Ministeri (Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia) e le autorità di settore (Banca d’Italia, Consob e Isvap), partecipano, in qualità di osservatori, ai lavori del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico. Collegio dei revisori dei conti Ha la funzione di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono tre, di 139 cui uno viene designato dalla professione contabile, uno dai preparers, uno dalla Borsa unitamente agli users. 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nel quadro di una evoluzione che può definirsi “storica” per quanto concerne la normativa regolante il bilancio, il presente documento ha inteso offrire una panoramica sui criteri di elaborazione degli standards contabili in alcuni paesi dell’area UE. Ne è emerso come, allo stato attuale, esistano alcune diversità che interessano tanto il piano della valenza normativa quanto il percorso stesso di elaborazione e predisposizione dei principi contabili tra i singoli standards setters. Preso dunque atto con soddisfazione della prospettiva che interesserà le società quotate su mercati regolamentati europei a partire dal 2005 certamente per la predisposizione dei bilanci consolidati - anche se è ipotizzabile che la stessa possa riguardare la redazione dei bilanci individuali di società rientranti in particolari fattispecie (si ricorderà come ciò dipenda dalle scelte che i singoli legislatori nazionali opereranno relativamente alle opzioni loro concesse dal Regolamento 1606/’02, vedi supra) - è auspicabile che anche per le società che al momento risultano escluse da tale processo, perché non appartenenti a settori soggetti a normazione speciale, si possa – evidentemente con la gradualità necessaria, in funzione delle specificità nazionali – addivenire ad una concreta omogeneità contabile. A tal proposito, anche raccogliendo l’invito avanzato da più parti, in seno allo Iasb sta maturando concretamente il convincimento circa la bontà di un corpus di principi contabili specificatamente dedicato alle piccole e medie imprese. Naturalmente, siamo ancora in una fase iniziale su questo fronte, anche se meritevole di menzione in questa sede, specie per le implicazioni che ne derivano. È indubbio che siffatta ipotesi possa rappresentare l’anello al momento mancante affinché, in un mercato europeo integrato nell’economia e nella finanza, si possa – con i dovuti pesi e contrappesi – approdare ad un sistema contabile pressoché omogeneo, senza disparità alcuna circa l’appartenenza a questa o quella tipologia societaria. È altrettanto evidente, tuttavia, come l’auspicio testé formulato incontrerà non pochi ostacoli, specie per effetto dei potenziali risvolti fiscali che verosimilmente è destinato a produrre, come emerge anche dai dibattiti in corso a livello comunitario e, di riflesso, a livello nazionale. 140 Documento Aristeia n. 15 LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I contributi: definizioni e classificazioni – 3. Il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio – 4. I contributi in conto capitale / impianti – 4.1 La prassi contabile – 4.2 La norma fiscale – 4.3 Il trattamento contabile e fiscale dei contributi in c/impianti – 5. Il credito d’imposta. Il caso dell’art.8 ex Legge 388/2000 – 6. Un caso di contabilizzazione dei contributi – 7. Conclusioni 1. INTRODUZIONE Il sostegno pubblico alle imprese genera per i beneficiari una duplice responsabilità: da un lato, si vincolano ad effettuare una corretta progettazione dell’investimento per il quale si richiedono i fondi pubblici; e, dall’altro si rende necessaria un’adeguata rendicontazione dell’attuazione del programma, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’entità del patrimonio aziendale. Il presente documento è proposto per rispondere all’esigenza di chiarezza su quest’ultimo tema e, a tal proposito si descrive quanto il legislatore e i principi contabili stabiliscono in riferimento al trattamento contabile dei contributi. 2. I CONTRIBUTI: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI Preliminarmente all’esame delle problematiche di natura contabile si rende necessaria una definizione delle varie tipologie di contributi, in quanto è sulla base di tale qualificazione che trova fondamento la differenziazione del loro trattamento contabile e fiscale. Sebbene sia possibile indicare, generalmente, con il termine contributo un insieme di proventi diretti a ridurre il carico finanziario gravante sull’impresa, una distinzione largamente condivisa – che trova fondamento nella differente destinazione economica del contributo ed è rilevante sia dal punto di vista fiscale che per la prassi contabile – è quella tra i contributi in conto esercizio ed i contributi in conto capitale. I contributi in conto esercizio sono definiti come quei conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento di esigenze di gestione; per contro i contributi in conto capitale si qualificano nell’essere quei conferimenti destinati ad aiutare il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimonio aziendale. All’interno della categoria generale dei contributi in conto capitale è necessario distinguere, soprattutto ai fini fiscali, un’altra categoria indicata come “contributi in conto impianti”. 141 I contributi in conto capitale sono definiti dal principio contabile n.16 – specificamente per i fini perseguiti dal documento, sulle immobilizzazioni materiali – come “le somme di denaro erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla riattivazione ed all’ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime”. Tale formulazione, che sembrerebbe sovrapporre i contributi in conto capitale ai contributi in conto impianti, deve essere inquadrata nel contesto in cui trova espressione. In realtà, infatti, la comune interpretazione data al termine “contributo in conto capitale” è più ampia e, come sottolineato dalla circolare Assonime n.9 del 9 febbraio 1998, si qualificano tali tutti i contributi per i quali le relative normative di concessione non indichino specificatamente la finalità dell’erogazione. A confronto della definizione offerta dai principi contabili, i contributi in conto capitale – anche chiamati “a fondo perduto” – secondo la prassi corrente descrivono un insieme più ampio di aiuti statali rivolti anche al finanziamento investimenti immateriali, nonché di investimenti che non prevedono entrate (come ad esempio gli investimenti in formazione). Quanto detto porta a definire i contributi in conto capitale come gli apporti di risorse finanziarie che si pongono il fine di rafforzare la posizione competitiva del beneficiario, favorendone l’incremento della capacità produttiva, promuovendo la qualificazione del personale e l’innovazione di prodotto e di processo. Per contro, manca una previsione normativa sull’interpretazione del significato di “contributo in conto impianti” e, pertanto, non risulta agevole fornire una precisa definizione. L’unica indicazione al riguardo può essere implicitamente dedotta dall’art. 55 del TUIR comma 3 lett. b) dalla cui previsione sembrerebbe che tale tipologia di contributi debba comprendere gli aiuti di Stato, in qualsiasi forma erogati, destinati all’acquisto di beni ammortizzabili. In concreto, la differenza tra i contributi in conto capitale e in conto impianti è da rintracciarsi nella correlazione esistente tra l’aiuto erogato e la finalità cui è destinato: si parla di contributi in conto impianti, quindi, in riferimento ai conferimenti concessi specificamente per consentire l’acquisizione agevolata di beni strumentali ammortizzabili. Classificazione dei contributi Contributi in conto esercizio: aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia rivolti alla copertura dei costi o all’integrazione dei ricavi. Contributi in conto impianti: aiuti volti a fornire i mezzi per l’acquisizione di specifici beni ammortizzabili Contributi in conto capitale: aiuti, in qualsiasi forma erogati, rivolti a potenziare, accrescere o ristrutturare il patrimonio aziendale È appena il caso di ricordare, infine, che di frequente, la tipologia del contributo cui riferirsi è citata esplicitamente dalla stessa legge che lo istituisce. 142 3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO La contabilizzazione dei contributi è in linea con la loro destinazione economica al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale dell’impresa. In tale prospettiva, dal momento che i contributi in conto esercizio rappresentano essenzialmente degli apporti tesi ad integrare i ricavi e/o ridurre i costi di un singolo esercizio, è pacifico che l’opportuna soluzione al problema della loro contabilizzazione è l’imputazione diretta al bilancio cui si riferiscono. A conferma si ricorda che i principi contabili nazionali si esprimono in merito evidenziando la necessità di contabilizzare tale tipologia di contributi secondo il criterio di competenza e non per cassa. I contributi in conto esercizio devono essere rilevati quando sorge con certezza il diritto a percepirli, momento che può anche essere successivo all’esercizio in cui tali contributi sono riferiti. La scrittura contabile da utilizzare è: BANCA C/C a CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ……… In riferimento all’iscrizione in bilancio, al termine dell’esercizio, è utile distinguere la natura e la finalità per il quale è stato erogato il contributo; al riguardo, infatti le situazioni possibili sono tre: − contributi concessi per integrare ricavi e/o ridurre i costi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria; − contributi di natura finanziaria concessi per ridurre l’onere degli interessi passivi; − contributi erogati in relazione ad avvenimenti eccezionali. Nel primo caso, trattandosi di contributi specificamente rivolti all’attività ordinaria dell’impresa, l’iscrizione dei contributi a conto economico deve avvenire alla voce A5) Altri Ricavi e proventi, dove devono essere indicati separatamente in una sottovoce ad hoc. Nel secondo caso, si fa riferimento alla gestione finanziaria dell’impresa, e pertanto, in presenza di contributi concessi allo scopo di ridurre i costi per interessi è opportuno detrarre direttamente l’ammontare del contributo ottenuto dalla voce C.17) Oneri finanziari. Qualora poi, la rilevazione del contributo sia intervenuta in un esercizio successivo a quello di rilevazione degli interessi passivi, è più opportuno comprendere tali apporti nella voce C.16) Altri proventi finanziari. Nel terzo caso, infine, si è in presenza di aiuti tesi a fronteggiare eventi particolari e del tutto eccezionali, per cui la soluzione più corretta si sostanzia nell’iscrizione di tali somme alla voce E.20) Proventi straordinari. Ai fini fiscali i contributi in conto esercizio – secondo il disposto dell’art.53 del TUIR – costituiscono ricavi e, in quanto tali, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza. Sorge dunque il problema di identificare quale sia l’esercizio di competenza. Fornisce una risposta al quesito il disposto dell’art. 75 del TUIR che, al primo comma, precisa che i ricavi, le spese e gli altri componenti di reddito di 143 cui, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o non siano determinabili in modo obiettivo nell’ammontare concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui queste condizioni si verificano. In sintesi, dunque, l’esercizio di competenza è identificato dal periodo amministrativo in cui l’impresa può effettivamente usufruire del contributo o, comunque è certa di ottenerlo essendo stato notificato attraverso il decreto di concessione. Per quanto riguarda le imposte indirette, il contributo in conto esercizio – iscritto alla voce A.5) del conto economico – costituisce base imponibile IRAP. Tuttavia, poiché tra gli utilizzi del contributo è annoverata anche la copertura dei costi per il personale – indeducibili ai fini IRAP – per evitare una duplicazione di detti costi nella base imponibile, la risoluzione n.8 del 28 Gennaio 2000 del Ministero delle Finanze ha stabilito che non costituisce base imponibile IRAP la quota del contributo in conto esercizio utilizzata per il pagamento di spese per il personale. In sintesi, quindi, è necessario suddividere il contributo in conto esercizio ricevuto in due parti, in relazione agli utilizzi dello stesso e, in particolare distinguendo: − La quota del contributo utilizzata per il pagamento dei costi del personale, che è esclusa dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP; − 4. La quota rientrante nel valore della produzione che, al contrario, è rilevante per il calcolo del tributo. I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Per esporre efficacemente il trattamento contabile e fiscale dei contributi in conto capitale e di quelli in conto impianti la trattazione seguente analizza separatamente i due aspetti; ciò anche al fine di evidenziarne le differenze. In merito alla contabilizzazione occorre far riferimento a quanto stabilito dalla prassi contabile, che fornisce criteri e metodi di rilevazione di carattere generale in linea con le norme civilistiche. 4.1 LA PRASSI CONTABILE Il principio contabile n.16, sulle immobilizzazioni materiali, fornisce delle indicazioni pratiche generali per procedere alla rilevazione ed alla iscrizione in bilancio dei contributi in conto capitale, che possono essere rilevati secondo diverse modalità. Per specifica indicazione del documento in questione, infatti, si propongono due differenti metodi attraverso cui procedere alla rilevazione dei contributi in conto capitale ed in conto impianti, che trovano fondamento in altrettante teorie. Secondo quanto previsto dalla prima teoria – indicata come “metodo reddituale” – l’ammontare del contributo è iscritto in conto economico in funzione alla vita utile del cespite a cui si riferisce; per contro, la seconda teoria – “metodo patrimoniale” – considera il contributo parte integrante del patrimonio netto. Con il metodo reddituale, il contributo partecipa in modo progressivo alla formazione del reddito d’impresa e, pertanto la contabilizzazione può avvenire in conformità a due soluzioni alternative: 144 − Il contributo è qualificato come un ricavo anticipato da riscontare (criterio del ricavo pluriennale); − Il contributo è posto a diretta rettifica del costo storico del bene, ammortizzabile, cui si riferisce (criterio della rettifica del costo pluriennale). La differenza tra le scritture nel primo e nel secondo caso è evidente: con il primo criterio il contributo – iscritto tra i ricavi d’esercizio – viene stornato attraverso l’iscrizione di risconti passivi determinando l’imputazione a conto economico di: − ricavi per la quota del contributo di competenza dell’esercizio; − ammortamenti calcolati sul valore storico del bene. Al contrario, seguendo il secondo criterio, quindi rettificando direttamente il costo dell’immobilizzazione per l’ammontare del contributo, l’unica iscrizione che deriva a conto economico è determinata dall’ammortamento del valore dell’immobilizzazione al netto del contributo. L’alternativa alle due tecniche di contabilizzazione su citate è fornita dal metodo patrimoniale, secondo cui, come già annunciato, il contributo viene rilevato tra le poste del patrimonio netto. Più precisamente, la contabilizzazione dei contributi avviene in una riserva del passivo dello stato patrimoniale specificamente dedicata (A.VII Altre riserve). La premessa concettuale per l’applicazione del metodo reddituale è la considerazione di tali contributi come riduzioni di costo degli investimenti, e non invece come integrazioni del capitale di rischio. In effetti considerando gli apporti a fondo perduto come aiuti concessi per superare le oggettive difficoltà che si riscontrano nell’attività d’impresa delle aree svantaggiate, di competenza di più esercizi, appare idonea l’imputazione degli stessi a conto economico. Diversa è la prospettiva che giustifica il ricorso al metodo patrimoniale secondo cui i contributi in conto capitale – non dovendo essere oggetto di restituzione (se non per specifici inadempimenti contrattuali) – rappresentano integrazioni del capitale di rischio e, come tali, devono essere iscritte nel patrimonio netto. In tal caso, è corretto definire i contributi come capitale sociale improprio, perché non ricevuto dagli azionisti. Anche i principi contabili internazionali regolano la contabilizzazione dei contributi facendo riferimento ai due metodi di rilevazione previsti dal principio contabile nazionale; tuttavia, il principio internazionale (IAS 20) stabilisce che i contributi pubblici devono essere imputati come provento negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati e esclude, di fatto, il metodo del patrimonio netto come criterio di contabilizzazione. I principi contabili, inoltre specificano quale debba essere considerato il momento rilevante per la contabilizzazione dei contributi. Considerando il generale principio della prudenza che impone – come noto – che i profitti debbano essere contabilizzati solo se realizzati, è essenziale individuare il momento in cui l’ottenimento dei contributi soddisfa il requisito della certezza. Il principio contabile n.16, al riguardo dispone che per avere la certezza del contributo deve intervenire una delibera formale dell’ente concedente, e precisa, inoltre, che tale delibera segue – di norma – l’accertamento dell’esecuzione dei lavori e l’adempimento di tutte le clausole sottostanti all’erogazione del contributo. Sul punto la previsione dei principi contabili internazionali è sostanzialmente in linea con quanto previsto a livello nazionale. Ne segue 145 che, in coerenza a tale impostazione si dovrebbero contabilizzare i contributi solo in seguito alla corretta implementazione dell’investimento ed alla decadenza di tutte le clausole contrattuali. Di norma, tuttavia, l’erogazione del contributo avviene per tranche in seguito alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e, pertanto, in conformità alle previsioni dei principi contabili si dovrebbe procedere all’iscrizione tra i debiti delle tranche del contributo già ricevute ed utilizzate, ma non definitive. 4.2 LA NORMA FISCALE Considerando quanto disposto dall’art.55 TUIR comma 3 lettera b), i contributi in conto capitale – intesi come prima specificato (cfr. par.2) – devono essere considerati sopravvenienze attive e, pertanto iscritte a conto economico tra i proventi di natura straordinaria (lett. E, punto 20). La norma fiscale in parola, inoltre, concede la facoltà di scegliere se iscrivere l’intero contributo in un singolo esercizio – secondo il principio di cassa – oppure procedere alla rateizzazione in un massimo di cinque esercizi successivi. Al riguardo, considerando che la finalità perseguita dai contributi in conto capitale è di far migliorare la posizione competitiva dell’impresa, è opinione diffusa che la rateizzazione degli contributo sia la procedura di rilevazione preferibile. Per altro, gli stessi principi contabili (n.16 lett. F.II d) affermano espressamente che l’accredito a conto economico dei contributi in conto capitale in un’unica soluzione è in contrasto con le finalità ed i postulati di bilancio. La previsione della norma fiscale, imponendone il passaggio al conto economico, di fatto, esclude l’applicazione del metodo patrimoniale per la rilevazione dei contributi in conto capitale. Inoltre, essendo tale contributo non correlato con alcun investimento in particolare, la modalità di contabilizzazione da preferire è il metodo reddituale seguendo il criterio del ricavo pluriennale. L’implementazione di tale procedura contabile prevede che al momento dell’incasso del contributo debba essere contabilizzato l’intero ricavo, salvo poi procedere all’iscrizione (eventuale) di risconti passivi per stornare dal conto economico la quota di ricavo che si intende rimandare agli esercizi futuri. In particolare, le scritture interessate sono le seguenti: CASSA a CONTRIBUTI IN C/CAPITALE (sopravvenienze attive) ……… Al termine dell’esercizio si precede allo storno delle sopravvenienze con l’iscrizione di risconti passivi: CONTRIBUTI IN C/CAPITALE a RISCONTI PASSIVI ……… Ai fini fiscali – come detto – tali contributi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono stati incassati o, alternativamente, in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei 146 successivi, ma non oltre il quarto. In sostanza, quindi, la contabilizzazione dei contributi in conto capitale segue il principio di cassa: sono contabilizzati solo nel momento in cui sono effettivamente incassati. 4.3 IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI Contrariamente a quanto previsto per le precedenti tipologie di aiuti di stato manca una specifica previsione normativa per i contributi in conto impianti. Il già citato art. 55 TUIR, infatti, si limita ad escludere dal proprio campo d’applicazione “i contributi concessi per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” e, di fatto, a tali aiuti non si fa più riferimento in nessuna parte del Testo Unico. Sia per la contabilizzazione che per la determinazione del reddito imponibile i contributi in conto impianti, quindi, devono essere trattati con riferimento esclusivo alle norme civilistiche. Da ciò sono generate due conseguenze principali: − devono concorrere alla formazione del reddito secondo il principio della competenza; − i criteri di rilevazione adottati ai fini civilistici assumono automaticamente rilevanza ai fini fiscali (art. 52 TUIR primo comma). In concreto, quindi, per la rilevazione dei contributi in questione si deve seguire il principio di competenza ex art.75 TUIR, secondo cui il ricavo connesso al contributo deve essere correlato ai risultati degli esercizi in cui sono utilizzate le immobilizzazioni acquisite. Una prima modalità di contabilizzazione ammessa è il criterio del ricavo pluriennale, che – come detto – considera il contributo come un ricavo (da iscrivere nella voce A5 del conto economico). Considerando, a titolo esemplificativo, un contributo di 300 , l’applicazione di questo criterio evidenzia le seguenti scritture: BANCA C/C a CONTRIBUTO C/IMPIANTI 300 In primo luogo è necessario rilevare il contributo, che costituisce conto economico acceso a ricavi pluriennali anticipati. Tale contributo è erogato a fronte dell’acquisto di “beni ammortizzabili”, quindi si deve procedere ad evidenziare l’acquisto dei beni. Supponendo per semplicità l’acquistato un solo impianto del valore di 1.000 si evidenzia la seguente scrittura: IMPIANTI A BANCA C/C 1.000 Al termine dell’esercizio, quando sarà rilevato l’ammortamento dell’impianto dovrà essere rilevata anche la quota di contributo da imputare all’esercizio. Con maggiore precisione si deve sottolineare che l’accredito del contributo a conto economico deve essere proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato e, pertanto deve prendere a riferimento l’aliquota utilizzata per l’ammortamento dell’immobilizzazione. 147 Nel caso in questione, l’agevolazione riguarda l’acquisto di un solo bene e, di conseguenza la quota da imputare a conto economico deve essere determinata moltiplicando il contributo totale per l’aliquota di ammortamento del bene acquistato utilizzando l’aiuto. Concretamente, quindi, supponendo un’aliquota di ammortamento pari al 20% la quota di contributo da imputare all’esercizio è pari al 20% dell’ammontare ricevuto. Ne segue che, deve essere rinviata agli esercizi futuri la parte del contributo eccedente con l’uso di risconti passivi. Ritornando all’esempio precedente, considerando un aliquota di ammortamento pari al 20%, si evidenziano le seguenti scritture: AMMORTAMENTO IMPIANTI a F.DO AMM.TO IMPIANTI 200 CONTRIBUTO C/IMPIANTI a RISCONTI PASSIVI 240 Una notazione particolare merita il conto “risconti passivi” acceso per rettificare il valore del contributo da utilizzare negli esercizi seguenti. Si tratta di una voce che configura un debito, ma che può essere considerata facente parte del patrimonio netto perché il contributo non è oggetto di restituzione. In alternativa, quindi sempre nell’ottica del criterio reddituale si potrebbe evidenziare l’incasso del contributo in una apposita riserva da iscrivere nel patrimonio netto, salvo poi procedere ad ammortizzare tale valore iscrivendolo a conto economico. In quest’ultima prospettiva si evidenziano le seguenti scritture. BANCA C/C A F.DO CONTRIBUTI IMPIANTI A BANCA C/C AMM.TO IMPIANTI A F.DO AMM.TO IMPIANTI 200 F.DO CONTRIBUTI A QUOTA AMM.TO CONTRIBUTI 60 300 1000 In entrambi i casi, comunque il saldo delle operazioni a conto economico è pari a 140 in dare. L’ipotesi d’utilizzo dell’agevolazione per l’acquisto di un solo bene è esemplificatrice. Tuttavia, l’acquisizione agevolata di più beni pone molteplici problemi per individuare la quota del contributo da imputare a conto economico. Le difficoltà nascono essenzialmente perché, di norma, i beni hanno vita utile e aliquote d’ammortamento differenti. In tali circostanze, visto che l’imputazione del contributo a conto economico deve essere proporzionale allo sfruttamento dei beni, è palese che la parte del contributo utilizzata per l’acquisto dei beni con vita utile breve sarà accreditata a conto economico in pochi esercizi; al contrario la quota del contributo impiegata per il finanziamento dei beni che presentano vita utile più lunga dovranno essere accreditati a conto economico per un tempo maggiore. 148 Quanto detto implica che, al fine di calcolare la quota del contributo da imputare a conto economico in modo proporzionale allo sfruttamento dei beni, occorre preventivamente allocare sui singoli beni l’ammontare totale del contributo per determinare poi, separatamente per ogni singolo bene, la quota da imputare all’esercizio. Rimandando all’ultima parte del documento per le esemplificazioni pratiche più approfondite, il quadro seguente schematizza, attraverso un semplice esempio, il procedimento di calcolo della quota di contributo da imputare all’esercizio. Nell’esempio si suppone di aver acquisito tre beni ammortizzabili (A, B, C) usufruendo di un contributo in conto impianti (pari a € 150.000) e, inoltre, nella parte superiore dello schema si descrivono le fasi per il calcolo della quota del contributo da imputare ad ogni esercizio . II Fase: I Fase: Determinazione contributo del Valore del bene Contributo Totale Calcolo amm.to A 50% del contributo contributo B d l Calcolo della quota da imputare: (a) * (b) * (c) BENE Amm.to BENE A 5% A B 15 % B C 10 % C ib C 150.000 € aliquote (c) (b) (a) IV Fase: III Fase: d l ib Contributo (€) 3.750 150.000 * 50% *5% 5.625 150.000 * 25% *15% 3.750 150.000 * 25% *10% L’esempio evidenzia che il calcolo delle quote del contributo da iscrivere a conto economico è effettuato in modo separato per ogni bene. Con maggiore precisione, il processo di ammortamento del contributo utilizzato per l’acquisto di “B” (37.500 €) terminerà quando saranno trascorsi sette anni, mentre l’accredito completo del contributo utilizzato per l’acquisto di A (75.000 €) si chiuderà dopo venti anni. La prospettiva è differente qualora si utilizzi per la contabilizzazione dei contributi in conto impianti il criterio della rettifica di costo pluriennale. In tal caso, infatti, il contributo è contabilizzato a diretta rettifica del costo storico da ammortizzare. Con questo secondo criterio il contributo non viene iscritto nel conto economico, in quanto rettifica il costo del bene a cui si riferisce; tuttavia, il risultato d’esercizio è influenzato ugualmente dal contributo perché l’ammortamento del bene è calcolato sul valore del bene al netto dell’agevolazione e, pertanto, si iscrive al conto economico un ammortamento più basso. Ritornando ai dati dell’esempio precedente, in questo caso le scritture da utilizzare sono le seguenti: − la rilevazione del contributo: BANCA C/C − a CONTRIBUTI C/IMPIANTI l’acquisto dell’impianto correlato; 149 300 IMPIANTI − a BANCA C/C 1.000 la rettifica di valore dell’impianto per effetto del contributo. CONTRIBUTO C/IMPIANTI a IMPIANTI 300 L’unica iscrizione a conto economico è, quindi, l’ammortamento dell’impianto calcolato sul valore al netto del contributo. AMM.TO IMPIANTI a F.DO AMM.TO IMPIANTI 140 È facilmente verificabile che, al pari del caso precedente, il conto economico è addebitato complessivamente per un valore di 140. Occorre notare che sebbene la scelta tra questi due criteri di contabilizzazione sia indifferente sul risultato d’esercizio, in quanto – come visto – si producono analoghi effetti sul conto economico, il criterio del ricavo pluriennale è preferibile, per via dell’informazione che con tale metodo si espone in bilancio. Con l’applicazione del metodo della rettifica di costo pluriennale in bilancio si indica il valore netto dell’immobilizzazione, evidenziando il costo che l’azienda ha effettivamente sostenuto. In tal modo si perde un’informazione importante in quanto non viene indicato l’effettivo valore degli investimenti realizzati – da remunerare con i flussi futuri – e, pertanto in nota integrativa bisogna esporre tale informazione. Al contrario la tecnica dei risconti consente di evidenziare in bilancio il reale ammontare delle attività in essere in seguito all’investimento e, di conseguenza la reale struttura delle fonti di finanziamento. È dunque pacifico che per via di questa maggiore potenzialità informativa è preferibile l’applicazione del metodo del ricavo pluriennale. La terza modalità di rappresentazione dei contributi prevista dai principi contabili è il metodo patrimoniale, secondo cui, come noto, non è previsto il passaggio del contributo a conto economico e, lo stesso deve essere iscritto in una apposita riserva del patrimonio netto. Utilizzando i dati dell’esempio precedente, l’applicazione di tale metodo mette in luce le seguenti scritture − l’incasso del contributo; BANCA C/C − RISERVA CONTRIBUTI a BANCA C/C 300 l’acquisto dell’impianto: IMPIANTI − a a fine esercizio, l’ammortamento dell’impianto 150 1.000 AMM.TO IMPIANTI a F.DO AMM.TO IMPIANTI 200 Ai fini fiscali il contributo in conto impianti – generalmente – costituisce base imponibile ed è tassato indipendentemente dal metodo di contabilizzazione utilizzato. 5. IL CREDITO D’IMPOSTA – IL CASO ART.8 EX LEGGE 388/2000 Il credito d’imposta, pur configurandosi come un aiuto di Stato alle imprese, si differenzia dai contributi visti precedentemente sotto vari profili. Tale forma di incentivazione consiste in un risparmio per l’impresa beneficiaria dovuto alla riduzione dei tributi, ed è perciò – a differenza dei contributi visti precedentemente – un bonus fiscale. Da una comparazione delle differenti forme di incentivazione è chiaro che il credito d’imposta si caratterizza per la compresenza di numerosi vantaggi sia per lo Stato che eroga il contributo, sia per i soggetti beneficiari. In particolare, lo Stato finanzia l’attività senza dover sopportare alcun esborso di denaro, ma vedendo ridurre il gettito annuale; analogamente i beneficiari ricevono il contributo in maniera indiretta, corrispondendo una minore imposizione fiscale. I vantaggi più rilevanti che tale strumento offre alla imprese si sostanziano, tuttavia, nella certezza e nella rapidità attraverso cui l’aiuto può essere percepito, in quanto, di norma, la concessione del credito d’imposta è automatica e, non sostanziandosi in un trasferimento di una somma di denaro, l’impresa può usufruirne immediatamente senza dover attendere il momento dell’erogazione. Il meccanismo di ottenimento e utilizzo del credito d’imposta è subordinato alle singole previsioni normative che lo istituiscono; in generale, in riferimento al trattamento contabile e fiscale dei crediti d’imposta si può affermare che – in considerazione delle specifiche finalità cui il beneficio è destinato – segue quanto argomentato per i contributi diretti. In altri termini, se il credito d’imposta è rivolto a facilitare l’investimento in beni ammortizzabili – in assenza di una specifica indicazione normativa – seguirà il trattamento contabile per i contributi in conto impianti. Analogamente, quando il credito d’imposta non sia specificatamente riconducibile ad alcun investimento, ma sia rivolto a facilitare l’attività dell’impresa al fine di migliorarne la posizione competitiva, il trattamento fiscale e contabile da seguire sarà analogo a quello previsto per i contributi in conto capitale. Una nota particolare merita il credito d’imposta ex art. 8 Legge 388/2000. Tale credito d’imposta, è rivolto specificamente a finanziare l’acquisto di nuovi beni strumentali ammortizzabili, pertanto è da considerarsi un contributo in conto impianti. In tale prospettiva, la contabilizzazione del credito d’imposta può seguire sia il criterio del ricavo pluriennale sia quello della rettifica di costo pluriennale. La differenza con quanto generalmente visto per i contributi in conto impianti emerge dal profilo fiscale, in quanto – come noto – il credito d’imposta è un bonus fiscale e, per specifica previsione normativa, è esente da imposizione. Ciò 151 comporta che, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione utilizzata, in sede di dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in diminuzione del reddito imponibile. In particolare, se i contributi sono stati trattati come ricavi anticipati, la quota di contributo iscritta a conto economico deve essere interamente sottratta dalla base imponibile. Qualora, invece, il contributo sia contabilizzato a diretta diminuzione del costo ammortizzabile, per la determinazione dell’imponibile la quota di ammortamento imputata a conto economico deve essere adeguata al costo originario del bene; in altri termini, si deve procedere al calcolo dell’ammortamento dei beni acquistati usufruendo dell’agevolazione senza tener conto del contributo. La Finanziaria 2003 ha stabilito, tuttavia, che le imprese beneficiarie possano utilizzare il credito d’imposta maturato in tre anni consecutivi rispettando determinati limiti percentuali massimi e minimi, rappresentati dalla tabella seguente. LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO Minimo Massimo Anno di presentazione istanza 20% 30% I anno successivo 60% 70% II anno successivo 100% Inoltre, la stessa Legge ha sensibilmente ridotto i contributi stabilendo le seguenti nuove aliquote: AREE Grandi Imprese PMI Calabria 42.5% 55.25% Basilicata 29.75% 42.5% Campania 29.75% 42.5% Puglia 29.75% 42.5% Sardegna 29.75% 42.5% Sicilia 29.75% 42.5% Molise 20% 30% Abruzzo 20% 30% La distinzione tra piccola e grande impresa è quella comunitaria: è considerata PMI l’impresa che detiene contemporaneamente i tre requisiti seguenti: − meno di 250 dipendenti; − fatturato inferiore a 40 milioni di euro o totale attivo non superiore a 27 milioni di euro; − deve essere indipendente, ossia l’impresa non deve essere partecipata da una grande impresa in misura pari o superiore al 25%. 152 Alla situazione attuale, dunque le imprese ammesse al beneficio maturano un credito d’imposta pari ad una percentuale (come determinata dalla seconda tabella esposta) dell’investimento realizzato. 6. UN CASO DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI Le riflessioni sui modelli e le tecniche più idonee alla contabilizzazione dei contributi possono apparire eccessivamente esemplificatrici, in quanto, in alcuni casi il verificarsi delle particolarità di ordine pratico può creare delle difficoltà nel procedere alla rilevazione contabile dei contributi. Per superare le difficoltà connesse con questa circostanza sarà analizzato un caso concreto di contabilizzazione dei contributi. La contabilizzazione dei contributi ex legge 488/92 Le spese finanziate dalla legge 488/92 si possono sostanzialmente identificare nelle seguenti: − spese di progettazione e direzione lavori, consulenze, studi di fattibilità e oneri accessori alla realizzazione dell’investimento; − acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni; − realizzazione di opere murarie ed assimilate; − realizzazione di infrastrutture specifiche aziendali; − acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi; − programmi informatici; − brevetti. Escludendo tra questi gli investimenti previsti ai primi due punti, è chiaro che i restanti si rivolgono direttamente all’acquisizione di beni ammortizzabili. Per questo motivo la quota del contributo concesso che è destinata al finanziamento di queste spese costituisce senza dubbio un contributo in conto impianti. Tuttavia, in presenza di contributi rivolti a finanziare investimenti complessi che coinvolgono sia beni ammortizzabili sia altri beni e servizi, per poter considerare come “contributo in conto impianti” la quota del contributo totale indirizzata al finanziamento dei beni ammortizzabili è necessario che tale frazione dell’ammontare complessivamente ricevuto sia determinabile in modo oggettivo. In riferimento alle somme ricevute ai sensi della legge 488/92, la possibilità di determinare tali spese attraverso criteri oggettivi esiste, vista la necessità di indicare gli investimenti programmati – raggruppandoli per categorie omogenee – nella Scheda Tecnica da allegare alla richiesta di finanziamento. Si presenta ora il caso della società Alfa che, in data 29/10/2000, presenta la domanda per essere ammessa ad usufruire del contributo. Per semplicità, nella illustrazione delle tecniche di contabilizzazione, si procede con l’indicazione degli importi in Lire, moneta utilizzata nella redazione della domanda. Si mostra di seguito una visione sintetica delle spese da allegato tecnico presentato dalla società e riguardante l’ipotesi di ampliamento: 153 Dati in milioni di lire SPESE DA ALLEGATO TECNICO Progettazione e studi 270 Capannoni e fabbricati 2.372 Impianti generali 719 Opere murarie e assimilate 3.091 Macchinari 545 Impianti generali 2.525 Attrezzature 90 Software 1 Mezzi mobili 168 Macchinari, impianti, attrez. 3.329 TOTALE INVESTIMENTO 6.690 Successivamente, in data 09/04/2001, con decreto n.91 (decreto provvisorio di concessione) il MAP comunica alla società l’ammissione all’incentivo, evidenziando le seguenti spese ammissibili: Dati in milioni di lire Progettazione e studi 270 Opere murarie e assimilate 2.822 Macchinari, impianti, attrezzature 3.219 TOTALE INVESTIMENTO 6.311 Dal decreto emerge la concessione in via provvisoria di un contributo globale nella misura di Lit. 2.604.880.000, pari al 48% della misura massima consentita, precisando, inoltre, che l’erogazione del contributo avverrà in due quote annuali di pari importo (L. 1.302.440.000) e imponendo che l’investimento dovrà completarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Ciascuna delle quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che potrebbe anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 154 Nella esemplificazione che si propone le quote vengono erogate in relazione alla realizzazione dei SAL e per momento rilevante, ai fini contabili e fiscali del contributo, si decide di prendere quello della data di emissione del decreto definitivo di concessione, in linea con il pensiero della gran parte degli autori. Secondo altri studiosi, invece, il diritto alla concessione dei contributi sorge al momento della emissione del decreto di concessione provvisorio; qualora si dovesse sposare tale orientamento, da tale ultimo momento potrà avvenire la rilevazione in bilancio del contributo. In data 21/10/2001 la società Alfa invia la documentazione relativa alla richiesta di erogazione della prima tranche del contributo, ricevendo la disposizione di incasso in data 17/01/2002. Tale documentazione è relativa al sostenimento delle suddette spese: Dati in milioni di lire Progettazione e studi 270 Opere murarie e assimilate Macchinari, impianti, attrezzature TOTALE INVESTIMENTO 2.822 64 3.156 È da evidenziare che tra le spese annoverate alla voce “Progettazione e Studi”, l’importo complessivo pari a Lit 270.000.000 è considerato onere accessorio relativo alle opere murarie. Alla notifica della disposizione d’incasso si procede del debito per acconti su contributi: data 17/01/2002 BANCA C/C a DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI 1.302.440.000 In data 02/08/2003, sarà incassato l’importo di L. 1.302.440.000 ed in data 10/08/2003 sarà emanato il decreto definitivo di concessione. Le spese sostenute per l’erogazione della seconda tranche sono le seguenti: Dati in milioni di lire Macchinari, impianti, attrezzature 3.155 TOTALE INVESTIMENTO 3.155 A tal proposito si segnala che, sulla base degli accertamenti bancari e della relazione sullo stato finale del programma da parte delle banche concessionarie, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni e all’emanazione del decreto definitivo di concessione o anche alla revoca delle stesse. Può dunque accadere – 155 anche se non è questo il caso – che l’importo definitivo concesso a contributo, sia inferiore a quello indicato nel decreto provvisorio di concessione. Si evidenziano pertanto le seguenti scritture: data 02/08/2003 BANCA C/C A DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI 1.302.440.000 data 10/08/2003 DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI a CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI 2.604.880.000 In chiusura dell’esercizio è necessario determinare la quota di contributo da imputare a conto economico. A tal fine si ricorda che l’agevolazione in questione è un contributo in conto impianti e, pertanto l’imputazione deve seguire l’ammortamento del bene secondo quanto esposto precedentemente (cfr.4.3). Un’ulteriore complicazione deriva dalla constatazione che alcuni investimenti sono entrati in funzione in precedenza alla prima registrazione in conto economico, che avviene solo nell’anno 2003. In tale ipotesi, le quote del contributo complessivo relative al periodo in cui i beni erano già entrati in funzione, iniziando l’ammortamento, devono essere accreditate interamente a conto economico nell’esercizio 2003. Tali quote del contributo, saranno iscritte alla voce “sopravvenienze attive” e saranno riferite, dunque, all’ammortamento dedotto negli esercizi precedenti. A conto economico, poi, dovranno essere accreditate le quote del contributo di competenza dell’esercizio. Per la determinazione delle quote di contributo relative agli anni precedenti alla concessione definitiva si suppone che i beni siano entrati in funzione nel seguente ordine: Dati in milioni di lire INVESTIMENTI ENTRATI IN FUNZIONE Anno 2001 Valore da ammortizzare Macchinari, impianti, attrezzature. Opere murarie + oneri access 64 3.092 Anno 2002 Macchinari, impianti, attrezzature. 3.000 Anno 2003 Macchinari, impianti, attrezzature. 155 Si procede con l’evidenziazione delle scritture relative agli ammortamenti dei beni entrati in funzione nel corso degli anni 2001 e 2002. Le quote di ammortamento, come già evidenziato, saranno rettificate nel 2003 per tener conto della parte di contributo non rilevato in precedenza attraverso l’iscrizione di una 156 sopravvenienza attiva. Tali quote sono state determinate, per semplicità, supponendo che il periodo di effettiva entrata in funzione coincida con l’anno solare; in caso contrario, sarà sufficiente commisurare le quote di ammortamento alla frazione di anno corrispondente al periodo suddetto. Data 31.12.2001 AMMORT. OPERE MURARIE a FONDO AMMORT. OPERE MUR. AMMORT. MACCHIN., IMP. a FONDO AMMORT. MACCHIN.,IMP. 6.400.000 a FONDO AMMORT. MACCHIN.,IMP. 300.000.000 46.380.000 Data 31.12.2002 AMMORT. MACCHIN., IMP. Per la determinazione delle quote da imputare a conto economico si deve procedere extra-contabilmente. A tal fine è utile utilizzare una tabella come la seguente, in cui indicare nelle prime colonne – distintamente per ogni categoria – i beni acquistati utilizzando l’agevolazione. La seconda colonna mostra l’incidenza della voce di spesa sul totale dell’investimento, nella terza colonna viene evidenziato l’ammontare del contributo relativo ad ogni voce di spesa e nell’ultima sono individuate le aliquote di ammortamento relative ai beni, utilizzate per spalmare il contributo nei vari anni. La voce macchinari, impianti e attrezzature è stata suddivisa tenendo conto della tempistica nel sostenimento delle spese così come evidenziata nella tabella precedente. Dati in milioni di lire Tipologia di investimento Progettazione e studi Importo Incidenza Incidenza Contr. Aliquota di Spese Fin. ammortamento 0 0% 0 Oneri acc. 3.092.000.000 49% 1.276.230.227 3% Macchinari, impianti, attrezzature 64.000.000 1% 26.416.150 20% Macchinari, impianti, attrezzature 3.000.000.000 48% 1.238.257.012 20% Macchinari, impianti, attrezzature 155.000.000 2% 63.976.612 20% 6.311.000.000 100% 2.604.880.000 Opere murarie e assimilate TOTALE INVESTIMENTO La tabella contiene tutte le informazioni necessarie per procedere al calcolo della quota di contributo da imputare al conto economico sia come quota parte per l’esercizio in corso, sia come quota relativa ai beni già entrati in funzione. Di seguito si evidenziano gli elementi necessari per la ripartizione del contributo e la registrazione contabile. 157 TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO RIPARTIZIONE CONTRIBUTO (a) IMPORTO INVESTITO Anno 2001 3.092.000.000 19.143.453 (b) 38.286.906 38.286.906 Macchinari, impianti, attrezzature 64.000.000 2.641.615 (b) 5.283.230 5.283.230 Macchinari, impianti, attrezzature 3.000.000.000 - 123.825.701 (b) 247.651.402 Macchinari, impianti, attrezzature 155.000.000 - - 6.397.661 Opere murarie e oneri accessori TOTALE (a) 21.785.068 Anno 2003 167.395.837 297.619.199 la ripartizione del contributo è calcolata facendo riferimento alla seguente formula: Valore dell’investimento Totale importo investito Quota del contributo da= imputare (b) Anno 2002 * Tot. Contributo * Aliquota d’ammortamento le aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell’immobilizzazione sono dimezzate. Dalla tabella precedente si può osservare che, in precedenza alla concessione del contributo a titolo definitivo, alcuni beni sono entrati in funzione e, di conseguenza hanno iniziato l’ammortamento. In coerenza si sarebbe dovuto contabilizzare anche una quota di contributo. Tale quota, pari a complessivi 189.180.906 (di cui 21.785.068 relativi all’anno 2001 e 167.395.837 del 2002), costituisce pertanto un componente straordinario di reddito da iscrivere in bilancio come sopravvenienze attive. Oltre a questa quota del contributo, poi, è necessario contabilizzare imputare a conto economico i contributi di competenza dell’esercizio, pari a 297.619.199. La scrittura contabile è, pertanto: CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI 7. a DIVERSI 2.307.260.800 Risconti passivi 2.118.079.894 Sopravvenienze attive 189.180.906 CONCLUSIONI L’obiettivo del documento era di approfondire sotto il profilo teorico pratico il trattamento contabile e fiscale dei contributi generalmente intesi. L’analisi ha considerato quanto statuito dai principi contabili nazionali e internazionali che, sul punto, appaiono sostanzialmente in linea. All’interno delle disposizioni delle norme contabili è necessario distinguere due fattispecie: il momento rilevante per la rilevazione dei contributi e le modalità di contabilizzazione degli stessi. 158 In riferimento alla prima questione, le previsioni dei principi affermano che i contributi devono essere contabilizzati nel momento in cui si è certi di ricevere l’aiuto. Con maggiore precisione, tale momento coincide con la delibera formale dell’ente concedente e con la decadenza di tutte le condizioni sospensive. Sull’argomento i principi contabili internazionali, si spingono oltre, affermando che la riscossione del contributo non fornisce prova che l’impresa rispetterà tutte le condizioni per ottenerlo. Il che implicherebbe la contabilizzazione di un debito quando si ricevono acconti su contributi. Anche con riferimento alle modalità con cui procedere alla contabilizzazione, le norme contabili nazionali ed internazionali sono coincidenti nella sostanza. Entrambi i principi, infatti, prevedono due metodi di rilevazione, il metodo reddituale e quello patrimoniale, distinguendo nell’ambito del primo due differenti criteri: quello del ricavo pluriennale e della rettifica di costo pluriennale. Le complicazioni per la corretta rilevazione ed iscrizione in bilancio dei contributi discende, tuttavia, dalle previsioni della normativa fiscale. Con la Legge 449 del 1997, infatti, si è modificata la disciplina dei contributi “rivolti all’acquisto di beni ammortizzabili” che non costituiscono più sopravvenienze attive. Tale previsione ha creato ex-novo una nuova categoria di contributi che la teoria ha indicato come “contributi in conto impianti”, difficilmente qualificabile. Le ragioni di questa difficoltà andavano rintracciate nel carattere pluriennale del beneficio connesso al contributo. La definizione maggiormente condivisa dagli studiosi, che deriva da una riflessione sulle peculiarità dei singoli contributi, ha indicato il rapporto esistente tra contributi in conto capitale e in conto impianti come rapporto di genere a specie. Più precisamente all’interno della categoria generale descritta dal termine “contributi in conto capitale” si è inserita una sub-categoria definita “contributi in conto impianti”, comprendente i soli aiuti di stato specificamente rivolti ad agevolare l’acquisizione di beni ammortizzabili. In conseguenza alla stessa legge, poi, si è differenziato il trattamento contabile dei due contributi, in quanto i contributi in conto capitale, rappresentativi di interventi non direttamente correlati ad un investimento specifico, per espressa volontà del legislatore costituiscono sopravvenienze attive, mentre i contributi in conto impianti devono essere contabilizzati in funzione alla vita utile del bene finanziato. Una ulteriore precisazione – discendente dalla previsione della norma fiscale – riguarda il criterio da seguire per individuare il momento utile per la rilevazione del contributo. Espressamente la legge stabilisce che la rilevazione dei contributi in conto capitale deve essere effettuata per cassa e non per competenza come stabiliscono, invece i principi contabili. Al contrario, mancando una specifica indicazione normativa sui contributi in conto impianti, questi restano soggetti alle norme civilistiche e, pertanto, devono essere contabilizzati secondo competenza. Su tale ultimo punto, come già evidenziato nella esposizione del caso concreto relativo ai contributi ex legge 488/92, permangono ancora elementi di incertezza circa il momento a decorrere dal quale si possono considerare “acquisiti” i contributi in questione. Resta inteso, in ogni caso, che le tecniche di contabilizzazione così come i valori da riportare in bilancio non cambiano ma restano semplicemente ancorati a due momenti: il decreto provvisorio di concessione o quello definitivo. Considerata la delicatezza e la portata della problematica relativa all’individuazione del c.d. “momento rilevante”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 159 promuoverà un’azione tesa a sollecitare al Ministero un chiarimento – quanto mai opportuno – sulla questione. 160 DOCUMENTO ARISTEIA N. 29 LEGGE 488/92. GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E DELL’OCCUPAZIONE SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli indicatori per l’istruttoria – 3. Alcune osservazioni sull’indicatore dei mezzi propri – 4. La procedura d’istruttoria con riguardo ai mezzi propri – 5. Osservazioni sull’indicatore occupazionale – 6. L’istruttoria relativa all’indicatore occupazionale. - 7. Conclusioni 2. INTRODUZIONE La legge 488/92 rappresenta uno dei più importanti strumenti di incentivazione pensato ed attuato a livello nazionale per rilanciare l’attività produttiva delle aree svantaggiate del Paese e favorire l’attuazione di progetti di investimento organici e funzionali da parte delle imprese operanti nei settori del commercio, del turismo, dell’industria e dei servizi. Il sistema degli incentivi, disciplinato dalla citata legge, si sostanzia nella erogazione di contributi in c/impianti a fondo perduto; tali contributi vengono calcolati in equivalente sovvenzione lorda e/o equivalente sovvenzione netta, applicando delle percentuali variabili per dimensione (piccole, medie o grandi imprese) della richiedente e per ubicazione dell’unità produttiva variabili dal 50% +15% al 35%+ 15% area obiettivo 1 per PMI. Le domande vanno presentate alle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e sono composte di tre elementi: il modulo di domanda, la scheda tecnica e la documentazione da allegare. 3. GLI INDICATORI PER L’ISTRUTTORIA L’assegnazione di finanziamenti a fondo perduto, nelle diverse configurazioni esistenti e sulla base delle disposizioni normative vigenti, può avvenire sia attraverso un meccanismo di procedura automatica, sotto forma di “prenotazione”, sia attraverso un meccanismo di selezione, meglio noto come procedura di merito. Nel caso specifico, il criterio di assegnazione delle agevolazioni adottato dalla L. 488 è quello basato sulla seconda tipologia procedurale, ovvero in base alla posizione che il programma presentato da ciascuna impresa partecipante al bando di gara assume all’interno di specifiche graduatorie di merito. Siffatte graduatorie vengono determinate in funzione del valore assunto da specifici indicatori, previsti esplicitamente dalla legge, calcolati dalle banche concessionarie su ogni progetto presentato. Il processo di valutazione e selezione delle domande costituisce, in sintesi, la procedura dell’istruttoria, la cui regolamentazione è stata recentemente integrata dalle disposizioni contenute nella circolare numero 972064 161 del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle Attività Produttive e rivolta proprio alle Banche Concessionarie; più precisamente, tale circolare contiene disposizioni generali che integrano e supportano quelle previste nelle precedenti, relative ad ogni settore considerato, esplicitando i criteri e le modalità attraverso le quali le banche devono verificare l’ammissibilità dei progetti al finanziamento. L’intento della citata circolare è quello di garantire la valutazione della fattibilità, da parte delle banche, dei progetti presentati secondo criteri di costanza e di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento prevedendo, al contempo, l’impiego di due strumenti che fungono da ausilio al loro operato: un sistema di scoring basato su alcuni indici di bilancio per verificare lo stato di salute finanziario e patrimoniale dell’impresa, ed una tabella elaborata dall’ISTAT che fornisce dati inerenti al fatturato medio per addetto in base all’attività d’impresa ed alle classi di fatturato individuate. Tale ultimo strumento, in particolare, si rileva di grande supporto alle banche nella valutazione dell’indicatore relativo al numero di occupati. In tal senso, quindi, la circolare non suggerisce “nuovi” metodi di valutazione ma, semplicemente, fornisce alle banche indicazioni dettagliate, precise e puntuali sulle modalità di attuazione dei criteri di valutazione esistenti, al fine di garantire una selezione valida ed omogenea dei progetti; le stesse imprese, ancor prima di presentare il progetto, possono effettuare una sorta di processo “autovalutativo” circa la possibilità di ammissibilità alla graduatoria di merito. Le disposizioni contenute nella circolare sopra citata, rese già operative dal XIV bando del settore “industria”, prevedono in sintesi tre tipologie di verifica che le banche concessionarie devono effettuare: 1) valutazione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria e dell’affidabilità imprenditoriale dell’impresa richiedente: con tale disposizione, la norma ha inteso integrare i semplici controlli formali con quelli prettamente sostanziali, volti a verificare l’effettivo stato di salute delle imprese in termini di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale mediante il calcolo di specifici indicatori sui bilanci regolarmente approvati, relativi ai due esercizi consecutivi antecedenti alla presentazione della domanda. Per ogni indice calcolato viene riconosciuto un punteggio e per ciascun punteggio il relativo rating; conseguentemente, per ogni rating la circolare fornisce indicazioni di comportamento per le Banche Concessionarie, le quali tra l’altro, potranno anche avvalersi dell’ausilio della sezione “Centrale dei rischi” della Banca d’Italia per ottenere ulteriori informazioni sull’esposizione al rischio “finanziario” delle imprese considerate, come pure sulle condizioni del settore di mercato di appartenenza. In particolare, per le imprese che hanno linee di credito superiori a 150.000 euro, la Banca d’Italia, può fornire chiarimenti riguardanti: a) l’eventuale esistenza, per l’impresa richiedente, di contenziosi oppure di sconfinamenti; b) la corrispondenza e la veridicità dei dati di bilancio sulla posizione debitoria; c) il grado di utilizzo delle linee di credito; Ovviamente, per le imprese di nuova costituzione, per le quali non è possibile calcolare un rating, la circolare richiede particolare attenzione alla verifica dell’affidabilità dei soggetti circa l’effettiva capacità di apporto di mezzi finanziari come pure di ottenimenti di prestiti bancari fornendo, tuttavia, disposizioni differenti a seconda che si tratti di casi di persone fisiche e di casi di persone giuridiche. 162 Si riportano, di seguito, gli indicatori che la circolare richiede di calcolare ed il punteggio ad essi attribuito: RATING ATTRIBUITO Classe di merito A B C Punteggio >6 5o4 <4 Indicazioni per il Rating Istruttoria positiva Istruttoria da approfondire Istruttoria negativa INDICATORI A) INDIPENDENZA FINANZIARIA CLASSI DI VALORE PATRIMONIO NETTO/ TOTALE PASSIVO PUNTEGGIO > o = a 15% Tra 15% e 10% incluso Tra 10% e 0 incluso <o=a 0 3 2 1 0 > o = ad 1,25 Tra 1,25 ed 1 incluso Tra 1 e 0 <o=a0 3 2 1 0 < o = a 5% Tra 5% e 10% incluso Tra 10% e 20% incluso < di 20% 3 2 1 0 B) COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO+ DEBITI mlt / IMMOBILIZZAZIONI C) INCIDENZA ONERI FINANZIARI SALDO GESTIONE FINANZIARIA/ FATTURATO In base al punteggio totale conseguito dall’impresa, pertanto, per ogni rating sono previste le indicazioni, per le banca, in termini di “istruttoria positiva”(classe di merito A), “da approfondire” (classe di merito B) e “negativa” (classe di merito C). Nel caso in cui l’impresa si trovi nella posizione “da approfondire”, sarà necessario che la stessa fornisca ulteriori informazioni e che la banca proceda alla determinazione del seguente ulteriore rapporto: ((Attico Circolante – Rimanenze)/Passivo Circolante). Infine, per quanto concerne l’analisi della redditività dell’impresa, l’Istituto di Credito dovrà valutare, nei due esercizi di riferimento, i valori e l’andamento del ROI (Reddito operativo/Totale impieghi) e del ROE (Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto). Se i valori di tali indici risultassero uguali o inferiori a zero nei due esercizi considerati, l’istruttoria dovrà concludersi con esito negativo. Sul punto occorre, tuttavia, rilevare che tale ratios analysis, prescritta dalla circolare e necessaria per valutare la situazione finanziaria pregressa, necessita di alcuni approfondimenti: infatti i prospetti che la banca deve utilizzare per acquisire i dati necessari per il calcolo dei quozienti sono quelli previsti nella sezione della scheda tecnica dove vanno riportati i bilanci degli ultimi due esercizi (punti D3 e D4) ove va operata una opportuna riclassificazione secondo criteri di natura finanziaria. Infatti, lo schema di Stato patrimoniale previsto dalla normativa civilistica ha una struttura basata sul criterio misto della natura e della destinazione economica degli elementi patrimoniali, pertanto esso non può fornire informazioni di carattere finanziario se non opportunamente riclassificato. 163 Così, ad esempio, l’indicatore (ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE/PASSIVO CIRCOLANTE) che la circolare prevede di analizzare nel caso in cui, dall’istruttoria, l’impresa si trovi nella classe di merito che necessita di ulteriori approfondimenti e precisazioni, va calcolato avendo cura di estrapolare i crediti di natura commerciale e quelli aventi scadenza superiore all’esercizio successivo dall’attivo circolante (per i quali il legislatore si è limitato solo a prescrivere la separata indicazione rispetto a quelli scadenti nell’esercizio) e di inserirli, più correttamente, tra le immobilizzazioni finanziarie. Per i ratei e per i risconti (attivi e passivi), invece, che nella scheda tecnica sono stati considerati come classe autonoma e, quindi, “tralasciati” nel calcolo dei citati indicatori, essi devono trovare, al contrario, adeguata collocazione nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni per quelli attivi, nelle passività correnti o consolidate per quelli passivi. Ne costituisce un esempio la posta “risconti passivi pluriennali” relativa ad eventuali contributi in c/impianti percepiti e contabilizzati con il metodo reddituale; tale posta contabile, infatti, secondo la chiave di lettura finanziaria, dovrebbe essere inserita nella macrocategoria dei debiti a medio/lungo termine (passività consolidate) in modo da determinare correttamente il numeratore del secondo indicatore. La griglia degli indicatori che la circolare prescrive ai fini dell’analisi finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa, tuttavia, è sicuramente carente sia sotto l’aspetto quantitativo, sia sotto quello quanlitativo. Più precisamente, la norma tralascia una serie di indicatori necessari a fornire un quadro completo e puntuale dell’equilibrio finanziario-patrimoniale aziendale: mancano, infatti, gli indicatori finalizzati a sondare il grado di liquidità e di solidità dell’impresa richiedente. In questo senso, un indice importante a tal fine, quale quello di liquidità corrente ((disponibilità liquide+crediti a breve)/passività correnti) anche denominato acid test ratio o indice di tesoreria, rappresentante una grandezza sintetica utile per la valutazione dell’attitudine dell’impresa a soddisfare gli impegni finanziari di breve termine mediante l’utilizzazione della parte di capitale circolante lordo, è esplicitamente previsto solo nella fattispecie “da approfondire” laddove, viceversa, sarebbe opportuno che lo stesso venisse considerato anche nelle altre fattispecie previste dalla norma. L’equilibrio finanziario e patrimoniale va, altresì, analizzato rispetto alle dinamiche con cui fonti e impieghi di breve periodo interagiscono, e ciò in quanto un’alterazione del rapporto tra queste ultime classi di valori può avere ripercussioni di medio lungo periodo sull’equilibrio generale dell’impresa (per un’analisi approfondita degli strumenti statici e dinamici tesi a valutare la situazione finanziaria d’impresa si veda il documento aristeia n.12). Concludendo, sul punto si può sottolineare come, con tale circolare, il Ministero sia voluto andare incontro alle istanze che i diversi operatori ponevano circa la necessità di approfondire, nell’ambito dell’istruttoria, gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali aziendali, troppo spesso sacrificati a controlli di carattere formale o finalizzati a verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento. Ciononostante, al di la dei limiti oggettivi che ogni ratios analysis contiene, sembra poter rilevare che quella suggerita nella circolare, per taluni dei motivi più sopra descritti, presenta ancora molti limiti e necessita di ulteriori integrazioni. 2) valutazione tecnico-economico-finanziaria dell’iniziativa: tale secondo punto ha per obiettivo quello di verificare la fattibilità tecnica del progetto in coerenza con la situazione tecnologico-produttiva e di mercato 164 dell’impresa, oltre che quello di valutare l’impatto degli investimenti programmati sulla situazione economica e finanziaria avvalendosi, ove richiesto, dei business plan predisposti dalle imprese. In tal senso, le banche devono osservare l’andamento di alcuni indicatori di redditività – ROI e ROE - come pure di indici di produttività per addetto (valore della produzione/numero dipendenti) al fine di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti degli stessi lungo l’orizzonte temporale di osservazione (più precisamente, tra i dati a regime e quelli anteriori alla realizzazione del progetto) ponendo altresì a confronto i dati di conto economico a regime con quelli risultanti dal “prototipo” desumibile dalla Centrale Bilanci. Ai fini dell’analisi economico-finanziaria è necessario distinguere: − imprese operative alla data di presentazione della domanda tenute alla presentazione del business plan; per queste imprese, è necessario valutare l’impatto che il progetto d’investimento determina sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, soffermandosi sulle variazioni degli indicatori (di copertura delle immobilizzazioni, di indipendenza finanziaria, di incidenza degli oneri finanziari, del ROI e del ROE) a seguito della realizzazione del programma d’investimenti. In tal senso, il confronto avverrà tra gli indici relativi al consuntivo e quelli relativi all’anno di avvio a regime dell’investimento, desunti da business plan. L’istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per l’anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero − imprese operative alla data di presentazione della domanda non tenute alla presentazione del business plan; per queste ultime, l’analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi forniti al punto D5 della scheda tecnica, mentre l’analisi economica viene effettuata operando il confronto tra gli indicatori di redditività calcolati sui dati dell’esercizio precedente all’avvio del programma e quelli relativi all’anno di entrata a regime dell’investimento desumibili al punto D1 della citata cheda; l’istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per l’anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero. La banca verifica inoltre anche l’andamento, nei due esercizi presi in considerazione, del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti; − imprese neo costituite o non operative alla data di presentazione della domanda e non tenuta alla redazione del business plan; per tali imprese l’analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi forniti al punto D5 della scheda tecnica. Successivamente, per l’analisi economica, si valutano gli indicatori di redditività solo rispetto all’anno a regime. L’istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per quest’ultimo esercizio, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero. La banca verifica inoltre anche l’andamento del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti. Sul secondo tipo di valutazione, è dato rilevare principalmente il limite connesso con la scarsa considerazione degli indici di natura reddituale; in particolare, la circolare fa riferimento esclusivamente al ROI ed al ROE laddove, un’analisi completa della situazione economica prospettica d’impresa richiede l’impiego ed il calcolo anche di altri indicatori, tra i quali il ROS ed il ROA, tutti fra loro complementari ed interagenti. Inoltre, le informazioni economiche derivanti dal raffronto dei dati previsti al punto D1 della scheda tecnica (dati a consuntivo e dati a regime) possono risultare in qualche modo “significative” solo per le imprese 165 appartenenti alla prima fattispecie (imprese esistenti tenute alla redazione del business plan) poiché i dati a regime devono necessariamente corrispondere con quelli indicati nel business plan; al contrario, per le imprese appartenenti alla seconda ed alla terza categoria, l’“affidabilità” delle informazioni è limitata poiché tali imprese non sono tenute alla redazione del business plan, oppure non possono fornire il dato a consuntivo (in quanto neocostituite). Ne consegue che, per queste ultime due fattispecie, sussiste una considerevole arbitrarietà e manipolabilità degli importi da inserire e la quantificazione è molto spesso dettata dall’esigenza di produrre semplicemente un indicatore (ROI e ROE) maggiore di zero (si ricorda inoltre che per gli investimenti inferiori ad €. 1.500.000,00 il ROI ed il ROE non sono determinabili sulla scorta dei dati forniti dalla scheda tecnica). 3) valutazione dei dati rilevanti per il calcolo degli indicatori: tale disposizione si sostanzia nella verifica, da parte delle banche durante la fase d’istruttoria, dell’attendibilità dei dati, risultanti dai progetti presentati, che si qualificano rilevanti per il calcolo degli indicatori. In particolare, la circolare invita le banche a dedicare particolare attenzione a tre specifici indicatori, ovvero numero occupati a regime, apporto di mezzi propri e prestazioni ambientali, suggerendo per ognuno di essi precise indicazioni. Per le imprese neo costituite, infine, alle banche concessionarie è richiesta, altresì, la necessità di accertare la “bancabilità o la possibilità di offrire garanzie a copertura cauzionale del finanziamento” in quei casi ove le imprese ricorrano anche a fonti di copertura finanziaria esterne per realizzare il progetto d’investimento. In linea generale, come indicato dalla circolare 900315/2000, gli indicatori in base ai quali le banche valutano la fattibilità, l’adeguatezza e la meritevolezza dei progetti, al fine di elaborare la graduatoria finale, sono i seguenti cinque: 1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all’investimento complessivo; tale indicatore, come precisa la legge, non può essere inferiore al 25% dell’investimento ammissibile; 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all’investimento complessivo; relativamente a tal indicatore, la legge fa riferimento al livello occupazione dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, concentrandosi sull’incremento atteso derivante dall’avvio del progetto. Per la determinazione del numero di occupati, i valori da considerare e da porre a confronto sono dati dalla differenza tra quelli riferibili all’esercizio a regime e quelli inerenti alla media degli ultimi dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda; i soggetti da considerare sono le maestranze impiegate sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato e sia pure coloro che si trovano in condizioni di cassa integrazione ordinaria; 3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta (cosiddetto indicatore di ribasso); 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali; 5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali; 166 Con la emanazione del Decreto Ministeriale del 7/10/2002, gli indicatori impiegati per la valutazione di merito dei progetti sono stati ridotti a quattro, eliminando quello relativo all’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta (punto 3). Tuttavia, tale modifica non ha assunto valore generale, in quanto ha investito soltanto le graduatorie regionali, ordinarie e speciali, tralasciando invece quelle multiregionali, per le quali l’indicatore continua ad essere calcolato (non è, invece, previsto l’indicatore per le priorità regionali). Detto decreto ha previsto, inoltre, già per il bando del “settore industria 2003”, che ogni impresa ammessa alle agevolazioni avrà diritto all’80% della misura massima concedibile per dimensione e area territoriale di appartenenza, elevabile al 90% per i programmi di ampliamento di unità produttive già esistenti ed al 100 % per i nuovi impianti produttivi. Oltre a tal ultima novità, che appunto si è sostanziata nella eliminazione del parametro relativo alla percentuale di agevolazione richiesta, riconoscendo, così, a tutte le imprese partecipanti al bando il diritto al potenziale percepimento dell’80% a fondo perduto della misura massima spettante, è stata altresì ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti percepiti ai sensi della L. 488 con quelli percepiti a titolo de minimis, come pure l’eliminazione del limite del 5% ammesso a finanziamento per le attività di servizi. 4. ALCUNE OSSERVAZIONI SULL’INDICATORE DEI MEZZI PROPRI La procedura d’istruttoria che contempla la valutazione di merito dei progetti pone particolare attenzione all’indicatore dei “mezzi propri” ed al controllo, operato da parte delle banche, circa l’adeguatezza e la veridicità del piano finanziario, presentato dall’impresa, sulla fattibilità dell’investimento. A prescindere dal limite minimo imposto dalla normativa (copertura minima dell’investimento con mezzi propri non inferiore al 25%) l’indicatore in parola assume una considerevole rilevanza man mano che l’incidenza della politica di autofinanziamento ipotizzata tende a crescere. L’analisi finanziaria che impegna le banche, dunque, investe due ambiti: da un lato, la verifica dell’esistenza della condizione di equilibrio finanziario pregresso dell’impresa e, dall’altro, la valutazione dell’idoneità e congruenza delle fonti finanziarie per la copertura dell’investimento; in sintesi, nel primo caso, la banca verifica lo stato di salute finanziario esistente dell’impresa mentre, nel secondo caso quello previsionale. Relativamente al primo punto, infatti, la circolare numero 900315 del 14/07/2000 dispone che, ai fini del calcolo dell’indicatore, la Banca Centrale può prendere in considerazione l’ammontare indicato dall’impresa “solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non piuttosto alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa”. Tale presupposto viene comprovato dalla banca attraverso l’impiego di taluni specifici indicatori da riferire all’ultimo esercizio chiuso prima della presentazione della domanda. Più precisamente, l’indice di riferimento è rappresentato dal “margine di struttura allargato” (diversamente inteso da quello in chiave economico-aziendale) calcolato come differenza tra l’attivo fisso e le passività consolidate: se tale risultato è positivo significa che l’impresa presenta una situazione di squilibrio finanziario, in quanto le fonti a medio e lungo termine non sono in grado 167 di coprire gli investimenti immobilizzati e, pertanto, l’impresa dovrà indicare, nel programma, gli strumenti che intenderà adottare per ripristinare lo stato di equilibrio. In tal ultimo caso, infatti, le banche chiederanno informazioni alle imprese relative alle modalità di fronteggiamento dello squilibrio. CALCOLO DEL MARGINE DI COPERTURA COME PREVISTO DALLA LEGGE (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + Immobilizzazioni + Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo) / (Patrimonio netto + Fondi per rischi ed oneri + TFR + Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo). -Tra questi ultimi vanno inseriti i risconti passivi pluriennali di cui si è detto prima - . STRUMENTI PER IL RIPRISTINO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO TERMINE STRUMENTI ESTERNI Accensione finanziamenti Strumenti di raccolta in qualsiasi forma non inferiori a 5 anni Finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve non inferiori a 5 anni STRUMENTI INTERNI Aumenti di capitale sociale Versamenti di somme in conto futuro aumento del capitale L’eventuale esistenza della condizione di squilibrio può determinare il vincolo del risanamento quale condizione preliminare per l’accesso alle agevolazioni. Per quel che concerne il secondo aspetto, invece, la verifica che la banca deve effettuare si pone in chiave prospettica, valutando l’idoneità, la fondatezza e la coerenza delle fonti finanziarie prescelte ed indicate dall’impresa per realizzare il progetto d’investimento. La fonte alla quale qui si fa riferimento è quella di natura interna costituita dai mezzi propri , sotto forma di: 1) aumenti di capitale sociale; 2) conferimenti dei soci in c/ futuro aumento del capitale sociale. 3) utili accantonati; 4) ammortamenti anticipati. Limitatamente ai primi due punti, la legge dispone che la delibera di aumento del capitale sociale deve avvenire prima dell’erogazione delle agevolazioni e che i versamenti possono essere effettuati a partire dall’anno solare di presentazione della domanda e fino ad ultimazione del progetto (data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni) ma non oltre; se le delibere di aumento riguardano più progetti, l’impresa è tenuta altresì a specificare la quota parte relativa ad ognuno di essi. Secondo l’interpretazione del Comitato tecnico consultivo, a fronte dell’aumento del capitale sociale, non può costituire oggetto di conferimento l’apporto di un ramo d’azienda derivante da un’operazione di scissione. Inoltre, l’immissione di mezzi freschi può avvenire solo secondo le modalità previste dalla circolare sopra citata, escludendo così dal computo dell’indicatore eventuali “riserve” derivanti da operazioni straordinarie, quali quelle di conferimento, di fusione o di scissione; in questi casi, infatti, il compimento di tali operazioni può determinare la formazione di particolari riserve (ad esempio di avanzo da fusione) che derivano da processi di (ri)valutazioni di beni piuttosto che da versamenti di nuovi capitali. In merito alla seconda fattispecie (conferimenti in c/futuro aumento del capitale) invece, sono sorte perplessità circa la possibilità di equiparare a quest’ultima operazione le delibere che recitano la formula di 168 “versamenti in conto capitale”. Una recente interpretazione fornita dal citato Comitato, ha precisato che i “versamenti” in c/aumento del capitale sono pienamente assimilabili ai “conferimenti” in c/aumento. Per quanto riguarda, invece, le modalità attraverso le quali procedere all’apporto di mezzi freschi, sia a seguito di aumento di capitale, sia come conferimento in c/futuro aumento del capitale, il Comitato ha riconosciuto la possibilità di realizzare tali operazioni anche con conversione di finanziamenti effettuati dai soci dietro rilascio di cambiali da questi sottoscritte. L’effetto dell’operazione, tuttavia, viene preso in considerazione per il calcolo dell’indicatore solo nel momento di concreto incasso delle cambiali. Per quanto riguarda i versamenti, la norma dispone che essi siano effettuati prima della richiesta di erogazione delle quote di contributo ed in percentuale almeno corrispondente a queste ultime. Più precisamente, la norma subordina l’erogazione delle quote di contributo, al versamento o accantonamento, da parte dell’impresa di: − almeno la metà del capitale proprio risultante dall’istruttoria a fronte della prima quota di contributo, nel caso in cui ne siano erogate due; − almeno un terzo del capitale proprio a fronte della prima di contributo, ed almeno due terzi per la seconda, qualora siano erogate tre: I versamenti di cui sopra possono essere effettuati sia con nuovi apporti, sia con conversione dei debiti verso i soci o di atri debiti assimilabili come pure mediante utili risultanti da bilanci regolarmente approvati o dalla dichiarazione dei redditi relativo all’anno antecedente a quello di presentazione della domanda; è considerato, altresì, equivalenti ai mezzi propri la riserva sovrapprezzo azioni connesso con operazioni di aumento del capitale sociale e, pertanto, è possibile considerarlo nel computo della percentuale minima richiesta. Qualora nel corso di realizzazione del progetto, la società consegua delle perdite, queste ultime devono essere portate in detrazione, nel calcolo della parte nuova del capitale proprio, solo se vengono computati anche utili accantonati e/o ammortamenti anticipati. Relativamente al terzo e al quarto punto, essi rappresentano l’autofinanziamento lordo prodotto da indicare al punto D5 della scheda tecnica; la norma prevede la possibilità di sostituire ai versamenti effettuati per aumenti di capitale sociale sia gli utili conseguiti, sia gli ammortamenti anticipati accantonati in apposito fondo, il tutto al netto delle eventuali perdite non coperte e risultanti da bilanci approvati. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che dette voci risultino da bilanci regolarmente approvati o da dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del progetto d’investimento, escludendo, in definitiva, l’ipotesi di poter considerare, come fonti di copertura nel piano finanziario, utili e/o ammortamenti soltanto previsti. Nel caso in cui parte del progetto d’investimento sia già stato realizzato, gli utili conseguiti e/o gli ammortamenti anticipati sono rappresentati da quelli generali prodotti dall’azienda, e non da quelli derivanti dalla proporzionalità del programma agevolabile rispetto a quello totale. Per le imprese individuali, l’entità del capitale proprio viene calcolata come differenza tra l’ammontare dei patrimoni netti risultanti dai bilanci previsionali relativi al periodo di riferimento dell’investimento. 169 Una recente interpretazione fornita dal Comitato tecnico per le attività produttive, a seguito dell’entrata in vigore della ex lege 449/97, dispone che per la determinazione dell’indicatore dei mezzi propri è possibile non operare alcuna rettifica in diminuzione, dal patrimonio netto, delle somme percepite a titolo di contributo ed iscritti a riserva. Come noto, infatti, la suddetta legge ha creato una terza pseudo-categoria di contributi, ossia quelli in conto impianti; la circolare ministeriale n. 900043 del 5/02/98 li ha definiti come “somme erogate dallo Stato per l’acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili” sicché, dal punto di vista contabile, si è sviluppata la tendenza interpretativa che attribuisce il metodo reddituale di contabilizzazione ai contributi in conto impianti, trattandoli pertanto come ricavi anticipati e, invece, riservando il metodo patrimoniale ai contributi in conto capitale. Dal punto di vista fiscale, i primi seguono il principio di competenza, stesso criterio tra l’altro previsto per i contributi in conto esercizio, mentre quelli in conto capitale fanno riferimento al principio di cassa. Partendo da tali osservazioni, come noto, la legge 488/92, per il calcolo dell’indicatore sui mezzi propri, riconosce la possibilità di sostituire gli aumenti di capitale sociale con eventuali utili conseguiti e/o ammortamenti anticipati (politica di autofinanziamento) effettuati durante la realizzazione del progetto d’investimento. L’orientamento adottato dalla prassi fino a poco tempo fa, tuttavia, è stato quello di considerare le voci di cui sopra al netto degli effetti reddituale derivanti dall’imputazione a conto economico, fra i ricavi, delle quote di contributo ottenute ai sensi della legge 488/92, in modo da evitare che siffatte quote percepite potessero essere intese indirettamente come “capitale proprio”. Al contrario, con l’emanazione della circolare numero 900315 del 14/7/2000, il Comitato tecnico ha fatto chiarezza sul punto, disponendo che sia per gli utili, sia per gli ammortamenti anticipati accantonati dall’esercizio 1998 in poi, non occorre operare alcuna rettifica in diminuzione dei contributi ottenuti, ma considerare l’intero importo del contributo percepito direttamente in sede di verifica finale. Il punto 6.2 della citata circolare, infatti, sancisce che “nel caso in cui l’impresa, nel corso dei suddetti anni solari, produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate”. 5. LA PROCEDURA D’ISTRUTTORIA CON RIGUARDO AI MEZZI PROPRI Recentemente il MAP ha emesso una circolare che ha integrato e precisato quelli che sono gli elementi che le banche devono verificare per accertare l’effettiva capacità dei soci e degli imprenditori di apportare i mezzi propri, in particolar modo quando si tratta di imprese neo costituite o non operative. Più precisamente, secondo quanto disposto dalla circolare n. 972064 del 15/01/2003, per le ditte individuali o per i soci in qualità di persone fisiche, la banca può valutare l’effettiva capacità di apporto dei mezzi propri attraverso: 1) la verifica dell’esistenza o meno di “protesti” sui soggetti richiedenti, avvalendosi dell’ausilio della Cerved; 170 2) la verifica della posizione professionale storica dei soci, al fine di accertare se questi ultimi siano stati, a loro volta, soci o amministratori di altre aziende, avvalendosi della collaborazione della Cerved; 3) la richiesta di rilascio, da parte di istituti finanziari con i quali l’imprenditore (o socio/i) intrattiene abituali rapporti, di apposita dichiarazione scritta, dalla quale risulti il valore della giacenza media annua delle disponibilità mobiliari e liquide in suo possesso, dettagliandone, se possibile, per ognuna la natura. Tale dichiarazione può essere supportata da estratti di conto corrente e/o da estratti di conti titoli; 4) la richiesta di rilascio, da parte dell’imprenditore (o socio/soci), di apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti il dettaglio delle proprietà immobiliari, specificandone l’ubicazione, la tipologia, il valore commerciale ed, infine, eventuali garanzie o debiti che gravano su di esse. Dalla dichiarazione scritta deve, altresì, risultare la destinazione degli immobili, ad esempio di comodato, di locazione oppure abitativa; in quest’ultimo caso le proprietà possono svolgere semplicemente funzione di garanzia per eventuali prestiti personali. Relativamente al quarto punto, tuttavia, la banca deve effettuare ulteriori accurati controlli per accertare la veridicità del contenuto della dichiarazione; in particolare, il primo riscontro da compiere è rappresentato dal controllo incrociato tra la dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni ICI e la dichiarazione di cui sopra, al fine di accertarne la coerenza e la corrispondenza dei contenuti dei tre citati documenti. La banca deve, poi, verificare la concreta e piena disponibilità degli immobili come pure la manifesta intenzione del soggetto richiedente o di dismetterli per ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare l’apporto di mezzi propri oppure, semplicemente, di avvalersi di tali beni come fonte di garanzie per l’ottenimento di affidamenti personali. Qualora i beni fossero cointestati a più soggetti, occorre presentare dichiarazioni di assenso sulla piena disponibilità del bene da parte di ognuno di essi. Per quanto, invece, attiene al valore commerciale indicato, l’istituto bancario deve confrontare tal ultimo importo con quello risultante da eventuali pubblicazioni ufficiali, tollerando una percentuale di scarto non superiore rispettivamente al 10% in caso di alienazione, oppure al 30% qualora il bene ha funzione di garanzia per affidamenti. Per quanto concerne le persone giuridiche titolari di almeno il 25% di quote di partecipazione al capitale dell’impresa richiedente, la verifica della banca si sostanzia, prevalentemente, nella determinazione del cash flow aziendale relativo agli ultimi due esercizi chiusi antecedenti alla presentazione della domanda, in modo da poter stimare la capacità prospettica dell’azienda di generare flussi di cassa. Sulla scorta di quest’ultima direttiva del Ministero è opportuno che, in sede di presentazione della documentazione per l’istruttoria della domanda, venga allegato tutta una serie di documenti atti a dimostrare la capacità della richiedente di fare fronte ai versamenti dei mezzi propri così come previsto nel piano finanziario. E’ opportuno accertare, in via preventiva, quali sono, in linea con le direttive ministeriali, le effettiva capacità di immissione di nuovi mezzi finanziari per dimensionare l’investimento su valori adeguati 171 e sostenibili partendo dal presupposto che pur non esistendo un obbligo (limitato al 25% dell’investimento) è opportuno che l’indicatore dei mezzi propri venga sempre massimizzato per aumentare le possibilità della richiedente di acquisire una posizione utile in graduatoria (in allegato tabella di massimizzazione dei mezzi propri per le aree obiettivo 1). Compiuto questo preliminare accertamento, per poter dimostrare le capacità finanziarie della società, dei soci in qualità di persone fisiche o del titolare (ditta individuale) vengono suggeriti i seguenti criteri: Accertamento in capo alla società 1. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa in attività con almeno un bilancio regolarmente approvato andrà condotta un’analisi preliminare per accertare l’esistenza di riserve disponibili utilmente destinabili alla copertura del piano finanziario. Tale possibilità sarà attuabile solo nel caso vi sia in bilancio eccedenza di capitali permanenti rispetto alle attività immobilizzate, in tal caso potranno utilmente destinarsi al programma la conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili, riserve di utili, riserve di patrimonio disponili. Nell’ipotesi in esame andrà assunta dall’assemblea dei soci opportuna delibera di conversione delle voci disponibili in una riserva destinata a parziale copertura del piano finanziario indisponibile fino alla conclusione del programma di investimenti. 2. Capacità dell’impresa di generare utili, nel periodo di realizzazione dell’investimento, sufficienti alla parziale o totale copertura del piano finanziario. L’accertamento potrà essere effettuato sulla base di una analisi storica dei bilanci che possa in modo attendibile ed affidabile dimostrare la continuità dei risultati positivi. Accertamento in capo ai soci o al titolare –alternativo e complementare al punto precedente 1. Soggetto con disponibilità finanziarie liquide sufficienti alla copertura del piano: a. attestato di un Istituto di Credito che dichiari, in riferimento al progetto ed all’apporto di mezzi propri, la capacità dell’impresa richiedente a far fronte al piano finanziario nei tempi previsti (vedi allegato schema di attestazione); b. Estratti conti correnti e/o dossier titoli dai quali emerga con periodicità una giacenza pari alle somme destinate al pino finanziario; 2. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide e liquidabili per la copertura del piano: a. come sopra per quanto attiene alle attività liquide; 172 b. documentazione certa per quanto attiene attività liquidabili nel breve periodo (titoli di credito con scadenza entro il periodo di copertura del piano, crediti chirografari certi ed esigibili nel periodo, altri crediti vari per i quali è dimostrabile in maniera attendibile ed affidabile la esigibilità). 3. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide, liquidabili e/o ad altre fonti per la copertura del piano: a. per la quota parte relativa alle disponibilità finanziarie liquide o liquidabili vale quanto riferito ai punti 1) e 2); b. per le proprietà immobiliari da destinare alla vendita è necessario esibire titolo di proprietà, denunzia ICI, perizia tecnica di stima del valore commerciale corrente (vedi schema allegato) -in tale categoria, sulla base della Circolare Ministeriale, non vanno considerati le unità immobiliari destinate ad abitazione private del soggetto o del suo nucleo familiare-. c. vendita di beni mobili (automezzi quadri gioielli ecc.) per i quali sia possibile dimostrare la legittima proprietà e documentazione atta a dimostrare il valore e la commerciabilità (perizia di stima) d. mutui da richiedere sulle proprietà immobiliari; in questo caso il valore del mutuo non può superare il 70% del valore immobiliare del cespite evidenziando le capacità di rimborso da parte del soggetto – per tale finalità è utilizzabile l’abitazione propri e dei propri familiari e. flussi di reddito provenienti dalle proprie attività; modello unico del triennio precedente dal quale emerga un flusso di reddito costante che possa consentire l’accantonamento di una quota parte dopo il soddisfacimento dei bisogni primari. Volendo riepilogare le varie fonti sopra elencate è possibile utilizzare il seguente schema predisposto per un piano triennale: DESCRIZIONE Attività liquide Attività liquidabili Beni immobili destinati alla vendita Beni mobili destinati alla vendita Mutui da beni immobili Flussi di reddito periodici Totale Anno di realizzo Anno di realizzo 173 Anno di realizzo Totale 6. OSSERVAZIONI SULL’INDICATORE OCCUPAZIONALE Al fine di delineare la disciplina relativa all’indicatore occupazionale occorre far riferimento in primis alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Industria n. 900315 del 14 luglio 2000, regolante l’accesso alle agevolazioni con riferimento al “settore industria”. Tali indicazioni sono riproposte – in maniera equivalente - nelle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 regolanti rispettivamente gli interventi per il settore “turistico-alberghiero” e del “commercio”. L’indicatore n. 2 è espresso come il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l’investimento complessivo. La circolare precisa che il numero degli occupati attivati dal programma va rilevato relativamente alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo. Ciò al fine di evitare che un’impresa dotata di più unità possa conteggiare nell’indicatore anche incrementi occupazionali relativi a strutture non incentivate. Il numero degli occupati è calcolato come differenza - positiva o uguale a zero – tra il dato riferito all’esercizio a “regime” e quello riferito ai 12 mesi precedenti quello di presentazione del modulo di domanda. A tal fine si evidenzia che per data di entrata “a regime” deve intendersi quella in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti; per convenzione – ai fini delle verifiche a consuntivo – la data di entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l’entrata in funzione del programma. Per esercizio “a regime” si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. Con l’intento di orientare sia le imprese che gli istituti concessionari nell’esatta determinazione dell’indicatore la circolare precisa, ancora, gli elementi riepilogati nella seguente tabella. NUMERO DEI DIPENDENTI ESPRESSIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI EVENTUALE ESISTENZA DI UN PROGRAMMA PRECEDENTE DIMINUZIONE NUMERO OCCUPATI Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento. Per la corretta determinazione occorre far riferimento ai dati rilevati alla fine di ciascun mese con riguardo agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola (compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS). I lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle determinate dal contratto collettivo di riferimento. Il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Nel caso in cui i 12 mesi “precedenti” siano antecedenti, in tutto o in parte, all’esercizio “a regime” di un eventuale programma precedente, quale dato “precedente” deve assumersi quello “a regime” previsto per il programma precedente come aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da questa confermato. Nel caso di diminuzione del numero di occupati – ai fini del conteggio dell’indicatore – la relativa variazione è assunta pari a 0, a prescindere dall’effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto della scheda tecnica. 174 IMPRESE DI COSTRUZIONI Nell’ipotesi in cui il programma è proposto dalle imprese di costruzioni che prevedano l’uso di beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di una sola regione, i livelli occupazionali devono far riferimento a detti cantieri. Pena la revoca delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a conservare presso la sede operativa i libri matricola riferiti a ciascun cantiere dai quali si evincono i livelli occupazionali relativamente a ciascun cantiere e a ciascun mese. I contenuti e la disciplina prevista nella circolare citata hanno lasciato però, molto spazio a diversi orientamenti interpretativi. Nel corso degli anni – e quindi anche con riferimento alle precedenti circolari emanate - il Comitato Tecnico Consultivo per l’esame delle problematiche connesse all’attuazione degli interventi, si è espresso in numerose occasioni sulla corretta quantificazione del parametro occupazione. Di seguito si riportano i principali interventi del Comitato al riguardo, mentre si può fare riferimento al sito del Ministero delle Attività Produttive per un più completo esame. Contratti di formazione. Si chiede se i posti di lavoro creati a seguito dell'investimento possono essere occupati da personale con contratto di formazione? Se si, quando devono ultimare il contratto di formazione? Il Comitato risponde che i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non vengono presi in considerazione né ai fini della determinazione della dimensione aziendale, né ai fini del calcolo del secondo indicatore. Essi possono esserlo, in entrambi i casi, a decorrere dall'assunzione, e, cioè, una volta ultimato il periodo di formazione. Ai fini della dimensione aziendale, tale condizione deve verificarsi, al massimo, nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda; ai fini del calcolo del secondo indicatore, deve verificarsi, per il dato "precedente", nel corso dell'esercizio precedente quello di avvio a realizzazione del programma, per il dato a "regime", nel corso dell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianto oggetto del programma medesimo. Il relativo numero di unità lavorative viene calcolato, in frazioni di unità (espresse con un decimale), in proporzione al numero dei mesi di tali esercizi, da quello dell'assunzione in poi. Ipotesi di riconversione. Si domanda come si calcolano le maestranze in incremento in caso di riconversione? Il Comitato precisa che anche per la riconversione, come per l'ampliamento, il numero di occupati attivati dall'iniziativa è individuato con i criteri indicati al punto 3.3 della circolare n.38522/95. Si chiede se in presenza di azienda che trasferisca da un'unità produttiva ad altra oggetto di richiesta di agevolazioni una parte delle maestranze, come si devono considerare queste ultime ai fini dell'indicatore? 175 Il Comitato risponde che nel caso prospettato le maestranze trasferite devono essere considerate "preesistenti" e, quindi, computate tra gli occupati relativi all'esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione dell'iniziativa. Ipotesi di ristrutturazione e rilevazione di ramo aziendale. L'ipotesi riguarda la costituzione di una nuova società per rilevare (acquisto o affitto) un'azienda esistente (per esempio ex pubblica). Contemporaneamente al passaggio di proprietà viene impostato un programma di riorganizzazione e razionalizzazione comportante nuovi investimenti che vengono realizzati dalla nuova società. I dipendenti vengono mantenuti o addirittura ridotti alla precedente gestione deficitaria. La società acquirente sostiene che se non fosse intervenuta, tutti i dipendenti avrebbero perso il posto e chiede che gli sia riconosciuto un incremento di dipendenti pari ai dipendenti a fine programma, dato che all'inizio del programma nel suo libro matricola i dipendenti erano zero. Si ritiene che in un caso del genere non si possa prescindere dal numero di dipendenti che l'unità produttiva (e non la nuova società) aveva prima dell'inizio del programma, indicando incremento zero nel caso in cui ci sia stata una diminuzione. Si chiede quale comportamento seguire. Il Comitato chiarisce che nel caso specifico, dal momento che l'iniziativa sembra inquadrabile come "ristrutturazione", il numero di occupati attivati dall'iniziativa è convenzionalmente assunto pari a zero (vedi art. 6, comma 6, lettera c) del regolamento). In linea generale, come specificato al punto 3.3. della circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2) è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio "a regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore. La Società richiedente le agevolazioni è di nuova costituzione e rileva un ramo aziendale Enichem riassumendone il relativo personale. Nella determinazione degli occupati attivati dall'iniziativa si dovrà considerare il differenziale tra il numero di occupati ex Enichem ed il numero degli occupati della richiedente a regime, ovvero tutti gli occupati della richiedente a regime, assumendo come precedente zero? Il Comitato precisa che l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2), è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio a "regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore. Ipotesi di rinuncia alle agevolazioni. 176 Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. 488 in favore di quelle della legge Tremonti. Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della parte di investimento esclusa)? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti), entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero (restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle spese non più agevolata con la legge 488) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione. A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che concorrono alla formazione degli indicatori) permangono comunque invariati anche i dati degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo spettante. Il Comitato precisa che qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la legge 488. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri eventuali investimenti agevolati con la legge 488, si ritiene che il valore già calcolato possa essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95. Modalità di calcolo. Il regolamento (art. 6, comma 4, lettera b) definisce il secondo indicatore quale "...numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo". La circolare ministeriale n. 38522/95, al punto 3.5, definendo le modalità per la rilevazione dell'incremento dell'occupazione, afferma che "...si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con 177 esclusione di quello in C.I.G.S. compreso quello stagionale, quello part-time...". Quanto sopra vale anche per il calcolo del dato occupazionale relativo all'anno precedente. Qualora dall'esame dei dati occupazionali a regime evidenziati nel punto C2 del modulo domanda emerga che l'incremento occupazionale sia in massima parte determinato da occupati a tempo determinato, stagionali o part-time, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2 occorre fare riferimento all'incremento numerico di detti lavoratori risultante dal libro matricola, oppure l'incremento va imputato in proporzione alle giornate effettive di lavoro prestate nell'anno a regime? R. Il numero di occupati "precedente" e "a regime" deve essere valutato rilevando quello dei dipendenti iscritti nel libro matricola alla fine di ciascun mese dell'anno di competenza, sommando tali valori e dividendo il risultato per il numero dei mesi dell'anno. Ipotesi di programmi di investimento consecutivi. Un'azienda ha ottenuto le agevolazioni a valere sui fondi del 1996 per un programma di ristrutturazione che è stato regolarmente ultimato il 31/12/96. Alla stessa data tale programma è entrato in funzione ed a regime. Come anno a regime si è quindi assunto il 1997. Il numero medio di dipendenti con riferimento al 31/12/96 era di 80 unità. La stessa azienda avvia l'1/1/97 un programma di ampliamento per il quale richiederà le agevolazioni a valere sui fondi del 1998 e che porterà a termine entro la fine del '97. Per tale programma l'azienda ha già provveduto nel corso del '97 ad assumere, onde poterli formare e renderli immediatamente operativi in concomitanza con l'entrata a regime degli investimenti 20 operai. La produzione verrà avviata nel corso del '98 grazie all'impiego di queste nuove maestranze nelle linee di produzione oggetto del programma agevolabile. Attenendosi al punto 6.3 della Nuova Circolare, che conferma la disposizione della circolare n. 38522 del 15/12/95, quale dato precedente in questo specifico caso dovrebbe essere assunto l'anno 1997 e quale anno a regime il 1998. L'indicatore occupazionale in questo incremento occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa pari a 20 caso assumerebbe, per assurdo, un valore pari a zero nonostante il reale unità. L'impresa richiede pertanto di poter indicare tale incremento ai fini della determinazione dell'indicatore. Il Comitato chiarisce che secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 234363/97, il dato occupazionale "precedente" da assumere per la determinazione del relativo indicatore è, di norma, quello medio mensile dei dodici mesi che precedono l'avvio del programma (per gli avvii successivi alla domanda si fa riferimento ai dodici mesi antecedenti la domanda stessa). Nel caso in questione, dal momento che il programma è stato avviato l'1/1/97, occorrerebbe fare riferimento alla media del 1996; dal momento, però, che era allora in corso un precedente programma, occorrerà, convenzionalmente, assumere il dato previsto a regime per detto precedente programma, che non è detto che coincida (come in questo caso) con quello effettivamente registrato nel relativo anno di regime. Potrebbe, infatti, verificarsi che l'occupazione sia superiore, per effetto di altri programmi in corso (è questo il caso) o per un risultato migliore del previsto, 178 ovvero inferiore, a causa del mancato raggiungimento dei livelli ipotizzati. In tali ultime due ipotesi il dato "precedente" del nuovo programma potrà coincidere con quello dell'anno di regime del precedente programma solo qualora l'impresa, con nota ufficiale e per tempo, abbia modificato, a seconda dei casi, in aumento o in diminuzione, le previsioni del programma precedente stesso. Il quesito non indica qual è il dato previsto a regime (1997) del precedente programma, ma indica quello al 31.12.1996; supponendo che sia quest'ultimo, appunto il livello occupazionale che l'impresa aveva previsto a regime, sarà da quest'ultimo che occorrerà partire per la determinazione dell'incremento occupazionale del nuovo programma. 7. L’ISTRUTTORIA RELATIVA ALL’INDICATORE OCCUPAZIONALE. Come già anticipato in apertura del documento la procedura istruttoria si sostanzia nell’attività di valutazione e selezione delle domande. Recentemente la disciplina della procedura è stata integrata dalle disposizioni contenute nella recente circolare numero 972064 del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle attività produttive e rivolta proprio alle banche concessionarie. I contenuti di tale ultimo provvedimento esplicitano, in buona sostanza, i criteri e le modalità attraverso le quali le banche devono verificare l’ammissibilità dei progetti al finanziamento. Con particolare riferimento all’indicatore occupazionale la circolare fornisce alcune indicazioni per le banche sulla valutazione della congruità del numero degli occupati a regime dichiarati dall’impresa nella scheda tecnica. La congruità del dato dichiarato va verificata in primis sulla base di apposite rilevazioni dell’ISTAT relative al valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati, formulate in funzione al settore di riferimento e alla classe di fatturato di appartenenza. Nei processi valutativi gli istituti devono necessariamente ispirarsi ai suddetti valori indicati nella tabella allegata alla circolare; nell’ipotesi in cui gli importi inseriti nella scheda tecnica non siano in linea con il valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati formulato dall’ISTAT è necessario un intervento da parte delle banche. In particolare, se l’istituto concessionario ritiene congruo un valore – fatturato per addetto - inferiore al 30% rispetto a quello medio desumibile dalla tabella ISTAT (per le imprese operanti nello stesso settore e appartenenti alla stessa classe di fatturato) dovrà giustificare lo scostamento. In tal caso, la banca è obbligata a motivare – e a riportare anche nella relazione istruttoria - la valutazione di congruità dell’incremento occupazionale tenendo conto di ragioni tecniche e organizzative della variazione basate sugli elementi indicati nella tabella che segue. 179 Descrizione delle mansioni previste per ciascuna delle nuove unità lavorative; Compatibilità dei turni di lavorazione previsti con le previsioni degli sblocchi di mercato, con le valutazioni di ordine economico, nonché con le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del programma di investimenti; Compatibilità del costo dell’incremento occupazionale previsto con i presupposti di validità economicofinanziaria del programma di investimenti. I valori indicati nelle tabelle della circolare sembrano, però, non risultare aderenti ai parametri espressi dal mercato, soprattutto perché al crescere delle classi di fatturato, non sempre corrisponde una crescita del fatturato per addetto. Da ciò deriva che la piena conformità ai valori indicati nelle tabelle ISTAT nelle procedure valutative potrebbe, in realtà, avvantaggiare le imprese in determinate classi di fatturato, spingendo – nei limiti delle previsioni tecnico produttive e di mercato – a collocare le previsioni, riferite all’anno a regime, nelle classi migliori di fatturato ai fini dell’indicatore occupazionale ma non ai fini della redditività dell’investimento. Al fine di dimostrare quanto detto si procede con alcune esemplificazione esprimendo i valori di fatturato in Lire, così come riportato nelle tabelle ISTAT della circolare. Si considera una azienda che opera nel settore della produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo con codice DJ 272 – fabbricazione di tubi. In presenza di un fatturato annuo di L. 990.000.000 le tabelle ISTAT evidenziano un valore congruo di fatturato per addetto di 108,5 milioni di lire, vale a dire 9,12 addetti. Se consideriamo una azienda dello stesso settore di attività economica ma con un fatturato lievemente maggiorato, i valori di congruità espressi dalle tabelle cambiano sensibilmente. Infatti, in ipotesi di un volume di fatturato L. 1.100.000.000 le tabelle evidenziano un valore congruo di 130,1 milioni di lire di fatturato per addetto e dunque 8,46 addetti. Di seguito si riepilogano i risultati. SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICA CLASSE DI FATTURATO FATTURATO PER ADDETTO NUMERO ADDETTI Produzione di metallo e fabbricazione 990.000.000 (0-1 miliardi di lire) 108,5 9,12 1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire) 130,1 8,46 di prodotti in metallo - DJ 272 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - DJ 272 In una situazione del genere, il richiedente delle agevolazioni starà attento a presentare un conto economico di previsione entro la classe del miliardo per ottenere un migliore beneficio occupazionale. Procedendo con una estensione della esemplificazione precedente a tutte le classi di fatturato si ottengono tali risultati. 180 SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICA Produzione di fabbricazione di metallo - DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo - DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo - DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo – DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo – DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo – DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo – DJ 272 Produzione di fabbricazione di metallo – DJ 272 CLASSE DI FATTURATO FATTURATO PER ADDETTO N. ADDETTI metallo e prodotti in 990.000.000 (0-1 miliardi di lire) 108,5 9,12 metallo e prodotti in 1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire) 130,1 8,46 metallo e prodotti in 2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire) 282,9 10,43 metallo e prodotti in 3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire) 281,6 10,76 metallo e prodotti in 9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire) 266,3 33,83 metallo e prodotti in 10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire) 485,6 21,62 metallo e prodotti in 29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire) 385,6 76,50 metallo e prodotti in 30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire) 390,0 78,21 75.100.000.000 (75 miliardi e oltre) 504,4 148,89 Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo – DJ 272 Una prima anomalia si registra con riferimento ai valori rilevati – in termini di congruità di addetti - nella classe 3° di fatturato. Quest’ultima ha un fatturato per addetto quasi 3 volte quello della prima classe vale a dire, a L. 990.000.000 di fatturato si associa un valore congruo di 9,12 addetti, se l’azienda registra L. 2.950.000.000 di fatturato il valore congruo di addetti passa a 10,43. Chiaramente i due conti economici di previsione saranno correlati ad investimenti diversi nel loro ammontare. Provando a fare un’ipotesi con un’ investimento di L. 900 milioni ed un fatturato previsto di L. 990 milioni, gli addetti ammessi sarebbero n. 9.12, l’indicatore occupazionale 9,12/990 milioni = 0,00000000921; azienda con un’ investimento di L. 2.500 milioni, fatturato previsto L. 3.200 milioni, addetti ammessi n. 11,3, indicatore occupazionale 11,3/2.500 milioni = 0,00000000452. Altra incongruenza sembra rilevarsi con riferimento al passaggio dalla 5° classe alla 6°; ad un volume di fatturato di L. 9.010.000.000 si associa un valore di 33,83 addetti mentre ad un volume di L. 10.500.000.000 corrispondono 21,62 addetti. Stranamente il fatturato per addetto si riduce nella classe 7° e 8° per risalire nella 9°. 181 Anche con riferimento al settore turismo si notano delle distorsioni nel passaggio da alcune classi di fatturato ad altre. Si evidenziano i seguanti valori SETTORE ATTIVITA’ CLASSE DI FATTURATO ECONOMICA FATTURATO N. ADDETTI PER ADDETTO Alberghi – H 551 990.000.000 (0-1 miliardi di lire) 81,9 12,09 Alberghi – H 551 1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire) 127,2 8,65 Alberghi – H 551 2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire) 94,8 31,12 Alberghi – H 551 3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire) 138,0 21,96 Alberghi – H 551 9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire) 122,3 73,67 Alberghi – H 551 10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire) 145,5 72,16 Alberghi – H 551 29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire) 151,6 194,59 Alberghi – H 551 30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire) 164,1 185,86 Alberghi – H 551 75.100.000.000 (75 miliardi e oltre) 200,0 375,50 Ad una valore di L. 990 milioni di fatturato corrispondono 12,09 addetti mentre ad una valore superiore di 110 milioni di volume di vendite corrispondono 8,65 addetti. Il calo occupazionale è rilevabile anche nel passaggio tra la 3° e la 4° classe; addirittura ad un aumento di L. 80 milioni di volume di affari corrisponde una diminuzione in termini di addetti di quasi 10 unità. Questa considerazione deve indurre a riflettere sia gli Organi Ministeriali che quelli degli Istituti addetti alle Istruttorie. Le tabelle ISTAT devono rappresentare un indirizzo, un monitoraggio per evitare “le pazze assunzioni” al solo scopo di guadagnare punti nelle graduatorie di merito, non possono essere utilizzati in modo rigoroso per evitare le distorsioni prima indicate. La determinazione del numero degli addetti. Per la quantificazione del numero degli addetti suddivisi tra i vari reparti è necessario fare riferimento all’analisi tecnica produttiva ed al layout degli impianti. Risulta ovvio che al numero degli addetti necessario potrà essere aggiunto del personale di sostituzione per assicurare i turni di lavoro in caso di assenza. Se si concentra l’attenzione sul personale operativo-esecutivo di un’impresa addetto alla produzione manifatturiera, che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’organico aziendale e delle aziende che in genere richiedono finanziamenti ai sensi della L. n. 488/92, per la determinazione del numero degli addetti si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: − il ciclo di lavorazione ed i reparti di lavorazione; 182 − i diversi ruoli coinvolti nell’attività (operai, magazzinieri e trasportatori, responsabili di reparto, controllori delle macchine, manutentori); − il personale di impiego nel turno ed il personale di sostituzione necessari per assicurare i turni di lavoro in caso di assenze. Al fine di pervenire ad una stima ragionevole e realistica, sarà quindi opportuno effettuare o consultare la documentazione eventualmente già disponibile di analisi tecnico-produttiva. Potrebbe essere utile predisporre uno schema di disposizione dei macchinari e del personale lungo il ciclo di lavorazione (cd. layout di fabbrica, reparto o linea di prodotto), evidenziando il personale di diretto intervento nella lavorazione, il personale di sostituzione del precedente ed il personale di controllo dei macchinari (tecnici di controllo, addetti alle manutenzioni ecc.). Le opzioni possibili per il layout sono generalmente dipendenti dal tipo di prodotto realizzato e dalle tecnologie di processo usate: − nel caso di produzioni su commessa, altamente variabili, personalizzate e stagionali, si tende ad optare per layout per processo o reparto, ossia le macchine sono disposte per tipologia o funzione tecnica, per cui il personale risulta specializzato per operazione e macchina usata. In questa ipotesi, dalle previsioni sull’occupazione incrementale dovrebbe risultare una correlazione tra tempo di lavorazione su macchina, volumi prodotti e personale impiegato per turno; − nel caso di produzioni più standardizzate e stabili, in termini di volumi produttivi e di tipo di prodotto fabbricato, si tende ad optare per layout per prodotto o linea di produzione, ossia le macchine sono disposte per formare stazioni di lavoro progressive per tipo di produzione. In questa ipotesi, tanto maggiore è il numero di linee (ciascuna con un specifica capacità produttiva per turno), tanto maggiore è il personale previsto; − nel caso di produzioni molto standardizzate, altamente automatizzate e attive su turni continui o quasi continui (24 ore su 24), dovrebbe risultare che il personale impiegato sia relativamente contenuto (trattandosi di ciclo altamente tecnologico) e sia in prevalenza formato da personale indiretto e di controllo (tecnici, manutentori, attrezzisti ecc.) piuttosto che da personale diretto, generico e strettamente operativo; − infine nel caso delle imprese di costruzione, cantieristiche e di realizzazione di grandi progetti, il personale si trova ubicato per un certo periodo presso la sede dell’opera (edificio o altra costruzione) o presso il cantiere e deve essere graduato rispetto alla mole e complessità del progetto e della sua articolazione. In definitiva, ai fini di asseverare con maggiore persuasività la congruità ed attendibilità del calcolo dell’indicatore occupazione, è opportuno allegare alla documentazione la rappresentazione planimetrica del layout dell’unità produttiva in senso lato per il quale si richiede il finanziamento specificando le mansioni singolarmente svolte dagli occupati. Per quanto concerne invece l’ultima ipotesi (produzioni cantieristiche, edili e su pezzo unico di grandi dimensioni), è opportuno allegare un apposito documento che dettaglia le fasi di lavorazione dell’opera, i tempi e la strumentazione usata, in modo da determinare oculatamente il fabbisogno di personale. 183 Schema esemplificativo di LayOut Personale di macchina Personale di movimentazione Personale di controllo Un tipico layout per processo o reparto di lavorazione. In questo caso, la presenza di personale è legata sia alle lavorazioni che al trasporto di semilavorati da un tipo di macchina ad un altro e si formano formano scorte intermedie. Si noti il diverso assorbimento di personale per tipo di macchina. 8. CONCLUSIONI Si è prima riferito delle modifiche introdotte sugli indicatori passati da 5 a 4 per le piccole e medie imprese a seguito della eliminazione della “percentuale di contributo”. Sulla base delle considerazione prima esposte, le future graduatorie saranno notevolmente influenzate dagli indicatori regionali che potranno operare una selezione delle iniziative, infatti l’opzione sulla “qualità- ambiente” è ormai effettuata da quasi tutte le imprese, la massimizzazione dei mezzi propri è diventata anch’essa una prassi perseguita da quasi tutte le imprese richiedenti, resta quindi l’occupazione l’unico elemento sul quale sarà necessario il massimo rigore nel rispetto però delle logiche produttive e di mercato. E’ evidente però che la nuova norma miri ad avvantaggiare le imprese più piccole così come gli ampliamenti e gli ammodernamenti per i quali, secondo quanto prima riportato, è consentito alle imprese richiedenti una più alta massimizzazione dell’indicatore dei mezzi propri. ( Vedi tabella massimizzazione mezzi propri) E’ inoltre auspicabile che le riflessioni prima esposte non comportino lo sviluppo di micro imprese per le quali il ricorso alle agevolazioni sarà sicuramente più agevole esistendo sempre una correlazione tra valore degli investimenti – conto economico di previsione - fatturato per addetto. 184 Allegato 1 TABELLA DI MASSIMIZZAZIONE REGIONI 100 % 90% 80% NUOVO IMPIANTO AMPLIAMENTO TUTTE LE ALTRE Contributo* Mezzi propri Contributo Mezzi propri Contributo Mezzi propri % % % % % % PMI** 65 35 58,5 41,5 52 48 GI*** 50 50 45 55 40 60 PMI 50 50 45 55 40 60 GI 35 65 31,5 68,5 28 72 CALABRIA Altre regioni obiettivo 1 *Contributo= ESN 35% + ESL15%, ad eccezione della Calabria dove per le PMI è ESN 50%+ESL 15% e per le GI è ESN 50%. **PMI= piccole e medie imprese *** GI= grandi imprese Le tre categorie di percentuali si riferiscono, rispettivamente, all’ipotesi di nuovo impianto, di ampliamento ed a tutte le altre tipologie di investimento (ammodernamento, trasferimento, riattivazione, ristrutturazione e riconversione). 185 Allegato 2 Spett.le Banca Concessionaria OGGETTO: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE EX LEGGE 488/92 Ditta _________________con sede legale in _____________via ________________ Progetto n°_____________________ Investimento previsto: €. _______________ Apporto di capitale proprio: €. ___________ Con riferimento al succitato programma di investimenti e a seguito delle verifiche condotte sulla situazione economico – finanziario dei soci della richiedente le agevolazioni in oggetto Sig: ___________, nato a ___________, prov.(__) il ___________ e residente in ____________via _____________n._____ e Sig. _______________, nato a __________prov.(__) il _________e residente in ____________, via _____________n._____, si attesta che gli stessi dispongono di mezzi finanziari liquidi e di immediata liquidità, adeguati nella loro consistenza, per far fronte agli apporti di mezzi propri per €.____________necessari per la copertura dell’investimento nei previsti tempi di realizzazione. Luogo, lì __/__/____ Timbro e firma _____________________________ 186 Allegato 3 Schema di dichiarazione su disponibilità immobiliari Il sottoscritto _____________, nato a __________, prov. (__) il __/__/____ e residente in ___________ prov. (__) via _______ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara • di essere a conoscenza che la ditta ________________- ha presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge 488/92 ; • N. di essere proprietario dei seguenti immobili: Sintetica Ubicazione Valore descrizione (via, commerciale immobile comune, (€) Superficie Valore % di sviluppata parametrico proprietà (mq) Destinazione Libero Eventuale attuale da debito (€/mq) ipoteche residuo (€) provincia) e gravami 1 2 3 4 5 6 7 • di essere disponibile, in caso la ditta anzidetta ottenga le agevolazioni richieste, ad utilizzare in tutto o in parte il proprio patrimonio immobiliare (alienandolo o piuttosto ponendolo a garanzia di affidamenti personali) al fine di ottenere la liquidità necessaria per il previsto apporto di mezzi propri nella ditta stessa. Al riguardo allega: • copia del documento di identità ; • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; • copia delle dichiarazioni ICI relative agli anzidetti immobili • Perizia giurata di stima In fede ……………………. __________, li ………….. N.B.: i cespiti indicati devono essere disponibili al 100%, nel caso di beni condivisi la volontà del socio dovrà essere integrata da analoga dichiarazione da parte degli altri contestatari dei beni. 187 DOCUMENTO ARISTEIA N. 30 LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ingresso del fair value nel quadro normativo comunitario e nazionale – 2.1. La direttiva n. 2001/65/CE – 2.2. Il regolamento sull’applicazione dei principi contabili internazionali n. 1606/02 – 2.3. Verso le nuove direttive comunitarie in materia di bilanci ordinari e consolidati – 2.4. Il fair value nella riforma del diritto societario e contabile italiano: la legge delega 1° marzo 2002 n. 39 ed il d.lgs. N. 6/2003 – 3. Elementi per un inquadramento sistematico del concetto di fair value – 4. Le valutazioni al fair value delle immobilizzazioni immateriali di durata indefinita e degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti finanziari derivati – 4.1. La valutazione al fair value delle immobilizzazioni immateriali di durata indefinita ed i suoi riflessi sulle operazioni di merger and acquisitions (M&A) – 4.2. La valutazione al fair value degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti finanziari derivati – 5. Un’analisi costi-benefici dell’adozione del modello contabile orientato al fair value 1. INTRODUZIONE Il presente documento intende fornire un inquadramento del concetto di «fair value», indagandone le principali conseguenze e ripercussioni in ordine alla formazione del bilancio d’esercizio ed al sottostante procedimento di analisi e valutazione contabile. Nell’ambito di tale percorso di conoscenza ed analisi, particolare attenzione è dedicata al trattamento contabile degli strumenti finanziari, in particolare di quelli detenuti ad uso speculativo o immunizzativo ed il più delle volte aventi la natura di strumenti finanziari derivati. L’importanza di una focalizzazione sul c.d. fair value accounting è resa palese da almeno tre fattori: − la particolare enfasi ed evidenza deputata a tale criterio valutativo dalla migliore prassi contabile internazionale, ovvero dai principi contabili emanati dallo IASC; − la convergenza degli normativi più recenti, emersi a livello tanto comunitario quanto nazionale, verso l’adozione dei suddetti principi contabili internazionali e, più in particolare, del fair value; − le recenti dinamiche e tendenze effettuali dei mercati finanziari regolamentati e dei sistemi economici occidentali, che lasciano presumere una nuova attenzione alla questione della trasparenza e completezza dell’informativa contabile delle imprese, soprattutto se operanti e quotate a livello internazionale. Infatti, è orami sempre più evidente che l’attività di emissione di titoli e, quindi, l’investimento si presenta come un fenomeno sensibilmente internazionalizzato, il quale interessa sempre meno un singolo mercato o un singolo Paese, coinvolgendo contesti nazionali all’interno dell’Unione o, addirittura, extracomunitari. L’adozione del fair value nella redazione del bilancio, con riguardo a talune voci dello stesso, sembra essere una delle condizioni attualmente ritenute più importanti per addivenire ad superiore un livello di trasparenza informativa (disclosure), compatibile con le crescenti attese e richieste dei molteplici pubblici di riferimento (stakeholder). Insomma, l’introduzione e l’ammissione del fair value quale apposito e legittimo criterio di valutazione di bilancio sembrano qualificarsi come un aspetto determinante di quella ricerca di «eccellenza informativa» che ha assunto una crescente ed inedita rilevanza sullo scenario internazionale attuale, anche e soprattutto in conseguenza di alcuni recenti eventi non trascurabili, tra i quali: − la non lieve volatilità e turbolenza registratasi negli ultimi anni sui diversi mercati finanziari regolamentati (in particolare, quello nipponico, le altre piazze asiatiche e le borse sudamericane); − gli scandali finanziari che hanno coinvolto anche grandi imprese operanti su mercati finanziari regolamentati ritenuti molto sviluppati, efficienti e trasparenti, come quello statunitense; − la complessiva involuzione verificatasi nella generalità dei mercati finanziari regolamentati, con la sensibile caduta di corsi e quotazioni ed il rischio di perdita di fiducia da parte degli investitori, specialmente dei piccoli risparmiatori. Se l’oggetto del presente documento è la delineazione e l’analisi delle caratteristiche qualificanti e del campo di applicazione del fair value, fornendone un primo inquadramento sistematico, il suo scopo è la valutazione in ordine alla ricaduta dell’adozione del suddetto criterio sulla funzione e la valenza informativa ed esplicativa del bilancio nell’attuale fase storica, contraddistinta appunto da crescenti interconnessione dei mercati, competizione tra imprese e sistemi economici e rapidità della circolazione informativa. Infatti, è evidente che, in un periodo di elevata finanziarizzazione dell’economia e di accentuata abbondanza dell’offerta di alternative di investimento, devono essere attentamente riconsiderate e contestualizzate le tipiche e prioritarie finalità del bilancio rispetto al singolo lettore od interessato, le quali possono essere compendiate nelle seguenti aspettative o interessi: − comparabilità intersoggettiva, più intertemporale, delle informazioni fornite; − evidenza del risultato della gestione e, conseguentemente, dell’andamento dell’organizzazione aziendale nel suo mercato di riferimento; − immediatezza di impiego delle informazioni desumibili dal bilancio ai fini dell’effettuazione di decisioni di investimento. Declinando le suddette funzioni dell’informazione rinvenibile nel bilancio in considerazione delle attuali esigenze ed aspettative rispettivamente palesate e proiettate sull’informativa esterna d’impresa da mercati finanziari più efficienti e liquidi, da risparmiatori più attenti e critici e da istituzioni maggiormente sensibili al fabbisogno informativo degli operatori, deriva una visione del ruolo dell’informazione contabile di bilancio essenzialmente incentrata sulla comunicazione dei seguenti aspetti problematici: − l’andamento anche stagionale dei risultati della gestione; − il valore economico del capitale di impresa, inteso nella sua effettività e completezza; 189 − la qualità del governo del business aziendale. Evidentemente, tali interessi prioritari non possono non comportare un’evoluzione, un mutamento della disciplina e della prassi inerenti alla redazione del bilancio. Infatti, l’ancoramento, integrale o prevalente, al criterio del costo storico e la forte diversificazione nazionale della normativa sulla formazione del bilancio e dei principi contabili sono condizioni che non favoriscono il soddisfacimento delle suddette esigenze informative. Conseguentemente, l’introduzione del criterio del fair value e l’apertura del legislatore, prima comunitario e poi nazionale, al suo impiego nel bilancio d’esercizio e consolidato appaiono segnali importanti e manifesti di un cambiamento in atto, la cui direzione sembra orientata, da un lato, all’armonizzazione delle prassi contabili su scala internazionale e, dall’altro, alla formulazione di una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione economica caratterizzata dai tratti dell’attualità, della completezza e della superiore chiarezza ed effettività. 2. L’INGRESSO DEL FAIR VALUE NEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE 2.1. LA DIRETTIVA N. 2001/65/CE Al di là delle tendenze evolutive indotte dai mercati finanziari e dall’attività degli stessi variegati portatori d’interessi che ruotano attorno all’informativa di bilancio, l’avvento del fair value è stato negli ultimi anni testimoniato ed affermato esplicitamente da emanazioni normative su scala comunitaria e nazionale. In primo luogo, la direttiva comunitaria sugli strumenti finanziari (Direttiva n. 2001/65/CE) ha modificato le vigenti normative europee (precisamente, la Direttiva 78/660/CE sui conti annuali delle società non finanziarie, meglio nota come IV Direttive CEE, la Direttiva 83/349/CE sui conti consolidati delle società non finanziarie, meglio nota come VII Direttiva CEE e la Direttiva 86/635/CE e la Direttiva n. 86/635/CE in materia di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari), prevedendo esplicitamente l’ipotesi dell’iscrizione in bilancio al fair value degli strumenti finanziari, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati. Ciò in ottemperanza al principio contabile internazionale IAS n. 39, che disciplina appunto la valutazione al fair value degli strumenti finanziari, con particolare attenzione agli strumenti della cd. finanza derivata ed innovativa. Evidentemente, la Direttiva in commento si propone l’obiettivo di armonizzare le norme comunitarie in materia di bilanci con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto, essa rappresenta una tappa importante del cammino intrapreso verso il traguardo dell’armonizzazione transnazionale dei principi e delle prassi contabili: tale percorso è stato avviato il 14 novembre 1995 con la Comunicazione n. 508 «Accounting Harmonisation: a New Strategy vis-à-vis International Harmonisation», è proseguito con la Direttiva stessa, è stato confermato con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali n. 1606/02 del 19 luglio 2002 (ma già approvato il 7 190 giugno del 2001) ed ha segnato un ulteriore avanzamento con la Proposta di modifica della IV e VII Direttive CEE del 9 luglio 2002. I benefici attesi dall’armonizzazione contabile sono evidenti e noti. Per gli analisti finanziari e gli investitori, l’armonizzazione dell’informativa di bilancio consentirebbe una più agevole e sicura comparabilità internazionale, con conseguenti minori costi di analisi ed un superiore livello di trasparenza e comprensibilità. Per le società emittenti si registrerebbero minori costi di riconciliazione e conversione dell’informativa sulla base dei diversi standards locali, con una conseguente maggiore facilità nel reperimento dei capitali ed un incentivo alla globalizzazione ed all’internazionalizzazione delle attività di business. Per gli esperti contabili (dottori commercialisti, revisori contabili ecc.), tale omogeneizzazione consentirebbe l’acquisizione di competenze internazionali, l’aggiornamento delle conoscenze e capacità professionali secondo i più moderni orientamenti emergenti dal mercato e minori complicazioni in fase sia di redazione che di controllo e verifica dei bilanci. Infine, per i Paesi di nuova industrializzazione e le piazze finanziarie emergenti, tale prospettiva permetterebbe di evitare i costi e i tempi dell’emanazione di standard appositi e locali e la maggiore facilità di attrazione di imprese ed investitori, grazie all’adesione ad uno standard ampiamente condiviso. Come premesso, il riferimento della Direttiva 2001/65/CE ai principi contabili internazionali risiede nel fatto che l’International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, in materia di strumenti finanziari, due appositi principi contabili: lo IAS n. 32, avente ad oggetto gli «Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazioni integrative», e lo IAS n. 39, riguardante gli «Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione», nel quale ultimo trova enunciazione il criterio del fair value. Secondo quest’ultimo documento, per «strumento finanziario» si intende qualsiasi contratto che dia origina ad un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa; mentre lo «strumento finanziario derivato» è il particolare strumento finanziario in cui risultano soddisfatte tre condizioni essenziali: − la funzionalità o reattività del valore rispetto allo stato di un predeterminato tasso di interesse, presso di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o altra variabile definita talora «sottostante»; − l’assenza o relativa esiguità dell’investimento netto iniziale rispetto ad altre tipologie di contratti aventi analoga reattività a mutamenti delle condizioni di mercato; − il regolamento ad una data futura. La Direttiva 2001/65/CE rifugge dalla definizione del concetto tanto di «strumento finanziario» quanto di «strumento finanziario derivato», allo scopo di evitare classificazioni rese rapidamente obsolete dall’evoluzione della tecnica finanziaria e, seguendo l’impostazione dello IAS n. 39, statuisce che gli strumenti finanziari interessati dalla valutazione al fair value sono: − gli strumenti finanziari non derivati, vale a dire qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa; 191 − gli strumenti finanziari derivati, ossia qualsiasi strumento finanziario il cui valore dipenda da uno strumento finanziario sottostante Diversamente, sono esclusi dalla valutazione al fair value i seguenti strumenti finanziari: − strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; − prestiti e crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; − partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture; − azioni proprie; − contratti che prevedano un corrispettivo condizionato nell’ambito di un’operazione di aggregazione di imprese; − altri strumenti finanziari che per la loro specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. Ovviamente, gli strumenti finanziari ai quali non può essere applicata la valutazione al fair value sono valutati secondo i criteri attualmente previsti, a seconda che si tratti di attività finanziarie o di passività finanziarie. Alla precedente circoscrizione dell’ambito di applicazione deve aggiungersi la cautela secondo cui le passività finanziarie che possono essere iscritte al fair value sono esclusivamente quelle aventi natura di strumenti finanziari derivati oppure detenute come elementi del portafoglio di negoziazione (vendite allo scoperto di titoli). In definitiva, in obbedienza al documento IAS n. 39, è possibile individuare quattro macrocategorie di strumenti finanziari, in ragione della finalità per la quale tali strumenti sono stati presi in considerazione e trattati dall’impresa. Le macrocategorie sono sintetizzabili nella seguente tassonomia: − strumenti finanziari per la negoziazione (held for trading); − strumenti finanziari per la detenzione, in quanto mezzo per la conduzione di attività di gestione e controllo (held to maturity); − prestiti emessi dall’impresa; − strumenti finanziari suscettibili di negoziazione (available for sale). Nel prospetto di seguito presentato sono riportate alcune informazioni ulteriori sulla tassonomia richiamata. Classe di strumenti finanziari Dettaglio della classe • Attività e passività finanziarie acquisite principalmente con lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del Strumenti di negoziazione (held for trading) fair value • Tutti i derivati (ad esclusione di quelli di copertura ) • Attività finanziarie originate dall’impresa fornendo denaro (o Crediti originati dall’impresa altri beni) ad un debitore. Non vengono incluse fra quelle mantenute a scadenza e vengono trattate separatamente Investimenti posse-duti sino a scadenza (held to maturity) • Attività finanziarie a scadenza fissa e con pagamenti fissi (o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di 192 mantenere sino alla scadenza Attività finanziarie disponibili per • Attività finanziarie residuali e che non rientrano fra: la vendita (available for sale) • Strumenti finanziari di negoziazione • Crediti originati dall’impresa • Investimenti posseduti sino a scadenza Essenzialmente, il principio contabile internazionale richiamato autorizza una valutazione sulla base del fair value limitatamente per gli strumenti destinati ab origine alla negoziazione o, comunque, suscettibili di scambio, come evidenziato dal prospetto di seguito riportato. Tipologia di strumento Valorizzazione iniziale in Destinazione delle variazioni del valore di finanziario bilancio carico Held for trading Fair value Conto Economico Held to maturity Amortized cost Conto Economico (per l’importo differenziale) Conto Economico / Stato Patrimoniale (riserva Available for sale Fair value di PN, imputata a CE al momento del trasferimento a terzi o dell’incasso) 2.2. IL REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI N. 1606/02 Se la Direttiva n. 2001/65/CE ha introdotto per la prima volta il criterio del fair value nel quadro della disciplina positiva in materia di redazione dei bilanci ordinari e consolidati europei, è con il Regolamento 1606/02 – approvato il 27 maggio 2002, pubblicato il 19 luglio 2002 e preceduto dalla Comunicazione della Commissione «La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire» del 13 giugno 2000 – che l’approccio del fair value accouting è ufficialmente entrato a far parte, in maniera sistematica, del novero dei criteri di valutazione che contraddistinguono il sistema normativo comunitario sulla predisposizione dei conti annuali delle imprese, finanziarie e non. Infatti, il provvedimento richiamato, informato ai principi della trasparenza informativa e dell’adeguata comparabilità dei valori di bilancio: − dispone, per le società dell’Unione Europea quotate in un mercato regolamentato, l’obbligo di presentare i bilanci consolidati relativi ad esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2005 conformemente ai principi contabili internazionali IAS emanati dallo IASB; − conferisce agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre alle società quotate l’applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali ordinari (non consolidati); 193 − conferisce agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre alle società non quotate l’applicazione degli IAS nella redazione dei conti annuali ordinari e dei conti consolidati. La piena e sistematica adesione agli IAS sancita dal Regolamento trova motivazione e fondamento nella convinzione secondo cui, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati. Inoltre, è importante che i principi dell’informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari regolamentati siano accettati a livello internazionale e costituiscano statuizioni di carattere veramente globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello internazionale, con l’obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale. Pertanto, obiettivo del Regolamento è quello di contribuire ad un funzionamento efficiente, sotto il profilo operativo e dei costi, dei mercati dei capitali, a beneficio della tutela degli investitori e del mantenimento della fiducia, attraverso il rafforzamento della libertà di movimento dei capitali nel mercato interno ed il tentativo di porre le imprese comunitarie nelle condizioni di competere senza penalizzazione alcuna per l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali, nonché in quelli mondiali. Il Regolamento, in piena continuità con la Direttiva 2001/65/CE e la proposta di modificazione della IV e VII Direttive CEE, fa esplicito riferimento all’esigenza di convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci con quelli internazionali, allo scopo di: − elevare il grado di competitività dei mercati comunitari dei capitali; − eliminare le barriere alle operazioni transfrontaliere di negoziazione dei titoli; − promuovere l’ammissione alla quotazione degli emittenti sui mercati finanziari di qualsiasi nazionalità; − incrementare il grado di sicurezza ed affidabilità delle transazioni, fornendo agli investitori la possibilità di comparare le voci di bilancio delle diverse società. Invero, il Regolamento in commento non contiene diretti e specifici riferimenti alla valutazione secondo il fair value; nondimeno, nella previsione della creazione di un «meccanismo di omologazione» comunitario (endorsement mechanism) per sovrintendere all’introduzione nell’U.E. dei nuovi principi IAS, esso riconosce sistematicamente l’esistenza ed il ruolo non secondario del criterio valutativo del fair value, ammettendone – a regime – l’utilizzo per la valutazione non soltanto degli strumenti finanziari, ma anche delle altre poste per le quali i principi contabili internazionali lo prevedono. 2.3. VERSO LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI BILANCI ORDINARI E CONSOLIDATI L’ultima espressione dell’interesse del legislatore comunitario per la questione delle valutazioni di bilancio secondo il fair value è rappresentata dalla Proposta di modifica della IV e VII Direttive CEE, contenuta nella Proposta di Direttiva COM(2002)259/2final del 9 luglio 2002, in attesa di approvazione. Tale provvedimento 194 intende perseguire il duplice obiettivo di eliminare conflitti ed incompatibilità tra le Direttive contabili originarie e gli IAS in vigore ed aggiornare la struttura delle Direttive contabili, modernizzandole. Allo scopo di non privare di effettività il Regolamento 1606/02, la Direttiva dovrebbe essere approvata, presumibilmente, entro il 2003 e dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 2005. Le nuove Direttive contabili comportano mutamenti piuttosto profondi nell’informativa di bilancio e nella sua disciplina positiva, intervenendo anche piuttosto sensibilmente sulla composizione del documento del bilancio e sulla struttura delle sue parti. Tra le altre modifiche prefigurate dalla Proposta di modifica, figura il diretto riconoscimento del criterio del fair value e la sua ulteriore estensione oltre l’ambito di applicazione degli strumenti finanziari individuato dalla Direttiva 2001/65/CE, al punto che il fair value si prefigurerebbe come criterio generale di valutazione di bilancio e le nuove Direttive ne assicurandone l’ampio impiego, rimuovendo gli ostacoli che le normative nazionali di recepimento delle Direttive originarie attualmente frappongono. Quindi, la principale e più rilevante novità delle nuove Direttive contabili dovrebbe appunto essere la previsione generale, in deroga al criterio del costo storico, del principio di valutazione al fair value per tutte le attività e passività, anche non legate agli strumenti finanziari, con la rilevazione nel conto economico delle differenze di valore, persino quando il fair value risulti superiore al costo storico e si determini, quindi, una vera e propria rivalutazione. Conseguenza diretta di tale apertura al fair value sarebbe la previsione di un nuovo prospetto della gestione economica, il quale dovrebbe evidenziare, oltre ai costi e ricavi realizzati, in un’apposita sezione anche gli utili e le perdite non realizzati, derivanti principalmente dalla volatilità dei fair values delle attività e passività presenti in bilancio. In definitiva, gli indirizzi emergenti dalla Proposta di modifica sembrano lasciare trasparire l’adozione di un metodo contabile misto, in cui il riferimento al principio del costo viene ridimensionato in favore della valutazione al fair value. 2.4. IL FAIR VALUE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E CONTABILE ITALIANO: LA LEGGE DELEGA 1° MARZO 2002 N. 39 ED IL D.LGS. N. 6/2003 In considerazione della sensibile evoluzione in atto nel quadro giuridico comunitario e coniugando l’esigenza di adattamento allo stesso con la volontà di ammodernamento e revisione della disciplina civilistica societaria interna, il legislatore nazionale ha manifestato anch’esso una non trascurabile apertura al fair value, introducendolo ed ammettendone l’impiego almeno con riguardo a due diverse voci di valutazione. Infatti, in primo luogo, con la Legge delega 1° marzo 2002 n. 39 («Legge comunitaria 2001»), il legislatore ha previsto (art. 1 c. 1) il recepimento della Direttiva 2001/65/CE sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari. Tuttavia, rispetto a tale provvedimento – il quale prevedeva come termine di recepimento il mese di aprile 2003 – la successiva «Legge comunitaria 2002» ha concesso una proroga della scadenza originaria, posticipandola al mese di ottobre 2003. Si tratta, in ogni caso, di un rinvio del termine 195 ultimo che non lascia, verosimilmente, presagire un revirement del legislatore, essendo ormai evidente che la mancata applicazione del fair value comporta: − l’ancoramento delle valutazioni ad un costo storico sempre meno rappresentativo delle rapide dinamiche del mercato finanziario; oppure − la mancata rilevazione in bilancio di molte transazioni di cagione prettamente finanziaria, le quali troverebbero rappresentazione semplicemente «sotto la linea», ossia come «operazioni fuori bilancio» iscritte nei conti d’ordine, con ciò alterando l’originaria natura residuale di questi ultimi e limitando l’effettiva chiarezza dell’informativa contabile. In secondo luogo, con il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S. O. n. 8) di «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», viene espressamente riconosciuto che il criterio del fair value possa essere adottato anche in sede di bilancio d’esercizio per la valutazione dell’avviamento di durata indefinita. Invero, .dall’art. 6 (Disciplina del bilancio) della Legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, si evince una più ampia, seppure implicita ed ellittica, apertura al fair value, giacché la norma stabilisce che «la revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (…) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; (…) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente (…)». La norma richiamata sancisce, di fatto, la piena sistematizzazione, nel sistema giuridico interno, del principio di omologazione alle convenzioni contabili osservate nei maggiori mercati finanziari regolamentati introdotto per la prima volta dalla c.d. «Riforma Draghi» con l’art. 117 del d.lgs. n. 58/98 (meglio noto come «Decreto Draghi» o Testo Unico della Finanza), il quale riconosce la «possibilità per le imprese quotate anche in Paesi stranieri di redigere il bilancio consolidato secondo “principi riconosciuti in ambito internazionale”». Al di là del richiamo alla riforma dei mercati mobiliari del 1998, in merito ai principi ispiratori della delega legislativa, si può constatare che essi lasciano ragionevolmente presumere, almeno in prospettiva – ossia una volta rimossi gli attuali ostacoli codicistici al supermento delle valutazioni del costo storico delle voci di bilancio – una non marginale applicazione del criterio del fair value con riguardo non soltanto alle operazioni strettamente finanziarie, ma anche alle altre poste per le quali già attualmente i principi contabili internazionali prescrivono o consentono la valutazione con siffatto criterio. Ad ogni conto, in attuazione della delega parlamentare, il decreto di riforma del diritto societario stabilisce all’art. 2427 n. 3 bis, che la Nota Integrativa del bilancio deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, 196 segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione». Dunque, il nuovo articolato relativo alla disciplina del bilancio d’esercizio annovera una specifica disposizione che riconosce il principio del fair value attraverso la prescrizione secondo cui nella Nota Integrativa deve essere data obbligatoriamente informazione circa la determinazione dell’entità e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, segnalando in modo adeguato il loro impatto sul risultato di gestione attuale e sulla prevedibile attitudine reddituale dell’impresa. Insomma, con il nuovo quadro del diritto societario, trova esplicitazione nel bilancio d’esercizio, sia pure a livello di informativa di tipo integrativo, il c.d. capitale immateriale d’impresa o, meglio, complesso degli intangibile assets. Nello specifico, particolare rilievo assume la questione dell’avviamento, il quale – in conformità dei prevalenti orientamenti rinvenibili nella prassi contabile internazionale – viene trattato non attraverso il consueto procedimento di ammortamento, bensì mediante quello di valutazione ed iscrizione, appunto, al fair value. 3. ELEMENTI PER UN INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL CONCETTO DI FAIR VALUE Dall’esame delle più recenti evoluzioni normative interne, nazionali e comunitarie, è emersa l’estrema attualità delle valutazioni di bilancio al fair value, i cui primi segnali di affermazione nell’ambito della disciplina positiva del bilancio sono ormai particolarmente evidenti e sembrano avanzare congiuntamente con la tendenza all’internazionalizzazione dell’informativa esterna d’impresa e con l’armonizzazione delle prassi promosse dai principi contabili. Tuttavia, la normativa primaria non offre una chiara ed esauriente contestualizzazione e specificazione del criterio del fair value: al contrario, la Direttiva 2001/65/CE rinuncia a priori a fornire una definizione ufficiale di tale criterio, rinviando ai principi contabili internazionali e richiamando in ogni caso l’idea di equità e liberta dello scambio. Invero, ancora oggi non esiste un definitivo inquadramento della nozione di fair value, per quanto siano molteplici i tentativi interpretativi formulati al riguardo. È evidente che il riferimento primario per tutti gli operatori è rappresentato dallo IAS n. 39, il quale qualifica, al paragrafo 8 e richiamando lo IAS n. 32, il fair value come «il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa». In sostanza, il principio citato postula una correlazione tra l’espressività e la significatività del valore contabile in esame e lo stato di consapevolezza e consenso delle parti coinvolte in un ipotetico scambio, il quale si atteggia come una libera ed equilibrata contrattazione. Sebbene l’ambito di applicazione del fair value secondo i principi elaborati dello IASB non sembri offrire di per sé elementi immediatamente utili ad una maggiore e più definita esplicitazione della suddetta definizione, appare opportuno precisare che la valutazione secondo il criterio in commento risulta espressamente richiesta dallo: 197 − IAS 16 in tema di «Property, plant equipment» (immobilizzazioni materiali); − IAS 38 in tema di «Intangible assets» (immobilizzazioni immateriali); − IAS 39 in tema di «Financial instruments» (Immobili mantenuti a scopo di investimento); − IAS 40 in tema di «Agricultural Products» (prodotti delle attività agricole e dell’allevamento del bestiame); − IAS 41 in tema di «Investiment property» (immobili mantenuti a scopo di investimento). Volendo esaminare più attentamente e criticamente il concetto di concetto di fair value, si può osservare che esso è stato reso in termini di: − «valore corretto», ossia determinato e migliore. La debolezza di fondo di tale accezione è la qualificazione in chiave assoluta e deterministica, che postula una condizione di certezza ed univocità del dato contabile in realtà non verificabile; − «valore equo», come recita la stessa traduzione italiana della Direttiva 2001/65/CE, intendendosi come tale il prezzo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività regolata tra due parti informate agenti in tuta libertà in un’operazione realizzata alle condizioni di mercato. Il limite principale di tale interpretazione è il richiamo all’idea di equità, la quale postula implicitamente che configurazioni alternative del valore di un’attività o passività siano inique, non giustificate e razionali; − «valore neutrale», ossia come valore tendenzialmente neutro ed oggettivo, equidistante dalle diverse particolari categorie stakeholder e verificabile. Anche tale costruzione, che pure generalmente trova accordo tra gli interpreti, non è esente da obiezioni, soprattutto perché postula l’ipotesi di un valore per così dire medio, asettico, che difficilmente può trovare conferma nella vasta dottrina aziendalistica che postula l’irriducibile soggettività e relatività di qualsiasi configurazione e metrica del valore; − «valore coerente o congruo», in considerazione del rispetto di un insieme di principi contabili e giuridici. Tale definizione appare condivisibile e, almeno superficialmente, non particolarmente criticabile sul piano concettuale. Tuttavia, a ben vedere, essa risulta sostanzialmente autoreferenziale e formalistica, in quanto nulla dice nel merito dell’indirizzo valutativo concretamente promanante dai principi contabili e giuridici assunti a riferimento e potrebbe, anzi, essere sottoposta alla contestazione secondo cui, specialmente nei confronti delle valutazioni al fair value, il ruolo omogeneizzante degli standards appare relativamente «debole»; − «valore corrente» (current value) o «valore di mercato» (market value), in quanto corrispondente alle quotazioni ed ai prezzi desumibili da fenomeni e processi di negoziazione relativamente stabili, omogenei ed efficienti. Il limite principale di tale impostazione è nel postulare l’esistenza di un mercato attivo, affidabile ed efficiente per qualsiasi attività, con la conseguente banalizzazione del concetto di fair value a quello di mero prezzo rinvenibile sul mercato in un dato istante. In realtà, tale coincidenza può verificarsi in condizioni particolari, ma non esprime la regola definitoria e, quindi, il contenuto più consistente della nozione di fair value. In ogni caso, l’istituzione di una corrispondenza biunivoca tra fair value e valore di mercato postulerebbe il riferimento ad una configurazione di valore estremamente volatile, instabile e precaria, soggetta alla massima storicità spazio-temporale; 198 − «valore adeguato», qualificato come indicazione documentabile e non tendente a privilegiare alcun particolare tipo di stakeholder dell’utilità di un determinato oggetto, la quale tiene conto sia delle condizioni di mercato sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene nel momento e nelle condizioni assunti a riferimento per la sua valutazione. Tale accezione presenta un deciso avanzamento e ampliamento rispetto al mero concetto di valore di mercato, perché introduce la specificità della singola potenziale transazione e del suo contenuto. Tuttavia, essa contiene ancora una non celata aspirazione alla neutralità, all’equidistanza, addirittura all’oggettività, sia pure tendenziale, che non consentono una completa adesione. In altre parole, il costante riferimento all’assenza di vincoli, distorsioni o asimmetrie informative e/o negoziali tra le parti sembra richiamare con forse eccessiva insistenza il concetto dello scambio in ipotesi di ideale perfezione ed efficienza dei mercati, condizioni difficilmente rinvenibili nella realtà; − «valore normale», nel senso di valore più probabile, ragionevole e verosimile rispetto ad una distribuzione attesa e prevista di possibili valori, dipendenti da diversi scenari di riferimento. Per poter comprendere appieno la portata esplicativa dell’ultima accezione – fatti salvi tutti gli spunti interessanti comunque offerti dalle altre indicazioni – occorre richiamare la stessa genesi del criterio del fair value e, dunque, l’evoluzione dei principi contabili nordamericani. Infatti, nel dicembre del 1991, il FAS 107 impose l’obbligo di rendere noto, sia all’interno del bilancio che nelle note di accompagnamento, il «fair value» o valore normale di tutti gli strumenti finanziari per i quali risulta possibile calcolare tale valore, a prescindere dall’eventualità che detti strumenti siano o meno stati contabilizzati nel bilancio d’esercizio. In questo contesto il fair value è descrivibile come «il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra le parti in causa in una operazione monetaria, e non in una vendita forzata o in una liquidazione». Nel caso in cui il suddetto valore non possa essere calcolato per motivi di impossibilità tecnica o di antieconomicità (ad esempio, per via di inesistenza o irreperibilità dei dati oppure di costi eccessivi), devono essere fornite informazioni qualitative equivalenti, quali potrebbero essere rappresentate dal valore netto iscritto (carrying amount) dello strumento finanziario, il suo tasso di interesse attuale, la sua scadenza e le cause per le quali non è possibile procedere al calcolo del fair value. In definitiva, dall’evoluzione degli stessi principi contabili statunitensi e internazionali, è possibile riscontrare un progressivo affrancamento del concetto di fair value dal valore di mercato e l’approdo verso una determinazione più relativa di valore, per quanto comunque orientata a cogliere una dinamica ordinaria, verificabile e non particolaristica di scambio. In questo senso, dunque, il fair value assurge ad identificare quell’ammontare per il quale un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta tra parti indipendenti, consapevoli e determinate a concludere l’operazione. In concreto, le situazioni nelle quali il fair value è misurabile attendibilmente comprendono: − la quotazione pubblicata in un mercato regolamentato; − la valutazione da parte di un’agenzia primaria di rating; − l’esistenza di un appropriato modello valutativo, con dati provenienti da mercati attivi. 199 Quando non esiste una valutazione attendibile del fair value nel senso appena richiamato, allora occorre applicare un procedimento analogico, facendo ricorso a parametri e situazioni od oggetti di scambio analoghi, comparabili. In sostanza, come si può comprendere, il criterio del fair value intrattiene un rapporto anche molto stringente con il valore di mercato, ossia con valori rilevati in base alle quotazioni in un mercato attivo. Ma questo legame risulta dotato di senso solo a condizione che le quotazioni suddette riflettano transazioni normali e siano facilmente e regolarmente disponibili dagli operatori finanziari. In assenza di un mercato attivo, occorre far riferimento a transazioni recenti relative alle attività da valutare, secondo un approccio sostanzialmente retrospettico. Se anche questi elementi di giudizio risultano non disponibili o poco significativi, bisogna ricorrere all’applicazione di tecniche o modelli di valutazione di generale utilizzo nei mercati finanziari, che facciano riferimento a valori correnti di mercato relativi ad altre attività similari oppure alla tecnica del valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dall’elemento di valutare, a quelle per il calcolo del valore delle opzioni o ancora ad altri modelli probabilistici e di analisi più o meno raffinati formalizzati dalla tecnica finanziaria. 4. LE VALUTAZIONI AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDEFINITA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 4.1. LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDEFINITA ED I SUOI RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI MERGER AND ACQUISITIONS (M&A) Come precedentemente notato, con la riforma del diritto societario, è stata prevista la segnalazione in Nota Integrativa della valutazione delle immobilizzazioni immateriali con durata indeterminata (avviamento) al fair value e l’evidenziazione dei suoi effetti sulle performance dell’organizzazione. In verità, la nuova disciplina dettata dal legislatore nazionale non menziona direttamente il concetto di fair value e non specifica in maniera esauriente e dettagliata la configurazione di tale valore, facendo rinvio al valore di mercato, con ciò istituendo una corrispondenza non proprio esente da eccezioni tra i due termini. Comunque sia, la regola sancita dall’art. 2427 n. 3 bis cod. civ. produce un evidente effetto sul risultato della gestione, nel senso che nel conto economico trovano accoglimento non gli ammortamenti relativi all’avviamento, ma esclusivamente le eventuali perdite durevoli di valore dello stesso, salvo oltretutto il caso che esse non riducano una rivalutazione precedentemente effettuata. L’impatto dell’applicazione sistematica del suddetto trattamento dell’avviamento direttamente nel bilancio potrebbe essere, presumibilmente, quello di una certa variabilizzazione e volatilità dei risultati di gestione, in quanto le perdite durevoli di valore tendono ad essere inevitabilmente meno costanti e di incidenza superiore rispetto al processo di ammortamento sistematico. Questa considerazione sembra peraltro corroborata dalla constatazione per cui la migliore prassi contabile internazionale adotta una nozione di immobilizzazioni 200 immateriali più restrittiva di quella nostrana, in quanto comprensiva dei beni immateriali, ma non delle spese e degli oneri pluriennali. Infatti, l’orientamento dominante a livello internazionale non ammette il procedimento della c.d. capitalizzazione o patrimonializzazione dei costi ad utilità pluriennale (spese di costituzione, consulenze e spese notarili in momenti particolari dell’esistenza aziendale, altre spese connesse ad operazioni straordinarie, spese d’impianto ed ampliamento, spese di ricerca, spese di pubblicità di lancio ecc.), per cui il capitale immateriale cui potrebbe nel prossimo futuro applicarsi la valutazione al fair value risulterebbe oltretutto maggiormente soggetto, rispetto a quello prevalente nei bilanci attuali delle società italiane, a perdite periodali di valore, essendo composto pressoché integralmente da brevetti, marchi, know how, spese di sviluppo ed altre attività non di rado sottoposte a rapidi processi di obsolescenza per motivi tecnologici o mercatistico-competitivi. È noto, infatti, che, secondo l’impostazione d’analisi anglosassone (specialmente nordamericana), l’avviamento si configura come un bene con vita indefinita, il quale non va assoggettato al processo di ammortamento, bensì semplicemente sottoposto a verifica annuale della presenza di perdite di valore, da iscrivere in conto economico. Coerentemente con tale inquadramento, lo IAS n. 38 prevede, per le immobilizzazioni immateriali, il divieto di iscrizione degli oneri pluriennali ed un ammortamento in venti anni. Giova, ad ogni conto, ribadire che la previsione inserita per la prima volta dal legislatore nell’art. 2427 cod. civ. novellato trova applicazione esclusivamente con riguardo al contenuto della Nota Integrativa, in qualità di informazione non tanto aggiuntiva e di dettaglio rispetto ai valori esposti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, quanto piuttosto sostitutivo-complementare degli stessi. Tale soluzione, che probabilmente importa una complicazione ulteriore nel processo di formazione e redazione del bilancio, è essenzialmente dipesa dall’impossibilità, per il legislatore delegato, di innovare direttamente i criteri di valutazione del bilancio ex art. 2426 cod. civ. e, quindi, da un limite di delega e dal conseguente rischio di incorrere in un vizio di incostituzionalità. In definitiva, si può osservare che, con l’emanazione della nuova disciplina del diritto societario ed in attesa delle prossime Direttive contabili e del loro recepimento, il legislatore interno, ancora vincolato alle Direttive contabili originarie, abbia inteso compiere, con l’art. 2427 n. 3 bis cod. civ., un primo e pur lieve allineamento o avvicinamento alle tendenze in atto nella disciplina comunitaria del bilancio, ammettendo – per quanto nella sola informazione riportata dalla Nota Integrativa – l’estensione alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata – della possibilità di rivalutazione sistematica e periodica. Possibilità che, all’epoca del recepimento della IV e VII Direttive CEE originarie, configuravano metodi di valutazione alternativi al criterio del costo storico e dei quali il legislatore italiano allora non intese avvalersi. Per quanto concerne l’accertamento di perdite di valore dell’avviamento, i principi contabili internazionali – più precisamente, lo IAS n. 36 – predisposte il c.d. procedimento dell’impairment test, ossia il calcolo del valore recuperabile dell’avviamento attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, con la conseguente effettuazione di svalutazioni delle immobilizzazioni qualora il valore attuale netto dell’avviamento risulti inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Tale verifica risponde, essenzialmente, al principio della 201 prudenza e non è del tutto inedita nella disciplina comunitaria dei conti annuali ordinari e consolidati, albergando già nelle originarie Direttive contabili e nelle discipline nazionali del bilancio d’impresa, come nel caso degli artt. 2426 nn. 3 e 6 cod. civ. L’applicazione del fair value all’avviamento richiama, infine, la questione delle operazioni straordinarie di concentrazione o disaggregazione societaria (fusioni proprie o per con cambio, fusioni improprie o per incorporazione, scissioni totali o parziali ecc.), nelle quali generalmente la negoziazione determina, per così dire, «premi e sanzioni» sottoforma di riconoscimento alla controparte dell’avviamento (goodwill) o disavviamento (badwill). In tali situazioni, il complesso delle attività e passività costituenti le aziende trasferite subisce un processo di ridefinizione e riassegnazione dei rispettivi valori, che è strettamente connesso: − alle previsioni reddituali della o delle organizzazioni aziendali scaturenti dall’operazione straordinaria; − alle dinamiche negoziali tra le parti interessate. In simili situazioni, la valutazione al fair value rappresenta una soluzione rilevante, che può condurre ad una rivalutazione delle attività e passività anche indipendentemente dal rispettivo costo sostenuto o dalla percentuale di controllo, ovvero ad una svalutazione dell’avviamento e, in caso di insufficienza di questo, ad una svalutazione in modo proporzionale delle stesse attività acquisite o assorbite. 4.2. LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Ancorché il trattamento delle immobilizzazioni immateriali secondo il criterio del fair value fornisca elementi di non secondario interesse per il redattore di bilancio, al momento l’ambito principale e prioritario di applicazione del suddetto criterio resta l’iscrizione e valorizzazione contabile degli strumenti finanziari, in particolare degli strumenti finanziari. Tale rappresentazione richiede che lo strumento finanziario venga inizialmente iscritto in bilancio al costo sostenuto per la sua acquisizione, in quanto quest’ultimo risulta rappresentativo del valore di mercato. Successivamente, lo strumento finanziario deve essere valutato al fair value, il quale, come anticipato, può corrispondere a: − il valore di mercato, nell’ipotesi in cui allo strumento finanziario considerato sia possibile riferire un mercato attivo ed affidabile; − un valore discendente dal valore di mercato, nell’ipotesi in cui non sia possibile selezionare un mercato di riferimento per lo strumento finanziario esaminato, ma sia comunque possibile identificare un mercato affidabile o per strumenti finanziari analoghi o per le singole componenti dello strumento; − il valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente noti e condivisi (in quanto metodologicamente consolidati ed orientati all’approssimazione dell’ipotetico valore di mercato), 202 nell’ipotesi in cui per lo strumento finanziario non sia possibile selezionare un mercato attivo ed affidabile. Nel caso alcuna delle tre ipotesi sopra richiamate sia ragionevolmente perseguibile, lo strumento finanziario deve essere valutato secondo i criteri attualmente previsti, a seconda che si tratti di attività finanziarie o di passività finanziarie. In ogni caso, ammettendo che la valutazione in bilancio dello strumento finanziario secondo il fair value sia fattibile, si possono presentare tre diverse situazioni: L’iscrizione in bilancio dello strumento finanziario secondo il criterio del fair value può determinare le seguenti situazioni: − in primo luogo, può verificarsi la rilevazione di un utile, quantunque non realizzato. Ciò avviene quando il fair value di un’attività finanziaria risulta maggiore del valore attualmente iscritto in bilancio, oppure quando il fair value di una passività finanziaria risulta inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere modificato attraverso un intervento di adeguamento nello Stato Patrimoniale e l’iscrizione nel Conto Economico del rispettivo «utile», in deroga al principio della prudenza; − in secondo luogo, può verificarsi la rilevazione di una perdita, quantunque non realizzata. Ciò avviene quando il fair value di un’attività finanziaria risulta inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio, oppure quando il fair value di una passività finanziaria risulta superiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere modificato attraverso un intervento di adeguamento nello Stato Patrimoniale e l’iscrizione nel Conto Economico della rispettiva perdita; − infine, può verificarsi che i differenziali positivi di valore tra la valutazione al fair value e quella preesistete siano direttamente imputati in una riserva adeguatamente identificata del patrimonio netto. Tale opzione è possibile soltanto quanto le variazioni di valore registrare abbiano a riferimento strumenti finanziari utilizzati nell’ambito di un sistema di copertura, quindi per scopi immunizzativi, oppure una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un’impresa estera. Un esempio di investimento netto in un’impresa di diversa nazionalità potrebbe essere l’utilizzo di uno swap per la copertura del rischio di cambio su incassi di interessi denominati in valuta estera, mentre un esempio di uso immunizzativo di strumenti derivati per la copertura di flussi finanziari potrebbe essere il ricorso ad uno swap per lo scambio di un debito a tasso variabile con uno a tasso fisso, in cui flussi futuri sono rappresentati dai flussi futuri di interessi. Giova precisare che il trattamento contabile accordato alla valutazione al fair value degli strumenti derivati acquisiti a scopo immunizzativo deve essere interpretato in senso residuale, in quanto nello IAS n. 39 si presume che le attività e le passività finanziarie derivate siano sempre detenute in previsione della negoziazione (fine speculativo), a meno che non siano designate come strumenti di copertura e siano efficaci per tale funzione. D’altra parte, le condizioni per il riconoscimento della funzione immunizzativa assunta da uno strumento sono le seguenti: − esistenza di documentazione iniziale (formale); − chiara definizione del legame fra strumento di copertura e attività/passività aperte; 203 − efficacia (intesa come è il livello al quale è ottenuta dallo strumento di copertura la compensazione dei cambiamenti di fair value o di flussi finanziari attribuibili a un rischio coperto); − alta probabilità dei flussi di cassa attesi, nel caso di strumenti derivati per le coperture di flussi di cassa; − misurabilità dell’efficacia in maniera affidabile e riconoscibile per tutto l’esercizio in corso. Più precisamente, ai fini contabili, la copertura o immunizzazione è la designazione di uno o più strumenti (quasi esclusivamente derivati) di copertura, cosicché i loro cambiamenti di fair value determinino una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di fair value o dei flussi finanziari di un elemento coperto. Quest’ultimo, a sua volta, è un’attività, passività, impegno irrevocabile od operazione futura prevista che: − espone l’impresa al rischio di cambiamenti di fair value o di flussi finanziari futuri; − ai fini della contabilizzazione di copertura è designata come coperta. Nel prospetto di seguito riportato, si illustra l’effetto compensativo dell’impiego di uno strumento derivato a fini immunizzativi. Si presuppone, una volta registrato in chiusura del primo esercizio il fair value dello strumento finanziario coperto, di cautelarsi da variazioni della variabile sottostante, che regola l’andamento dello strumento detto. • • • • • Esercizio X Acquisto dello strumento finanziario coperto Rilevazione del fair value a fine anno Situazione di bilancio: Strumento finanziario coperto Fondo patrimoniale • • • • • • • • Esercizio X+1 Utile dello strumento derivato di copertura Rilevazione del fair value a fine anno Situazione di bilancio: Strumento finanziario coperto (in Stato Patrimoniale) Fondo patrimoniale (in Stato Patrimoniale) Strumento finanziario derivato (in Stato Patrimoniale) Utili su strumento derivato (in Conto Economico) Perdite su strumento finanziario coperto (in Conto Economico) € 2.000 €2.400 € 2.400 € 400 € 200 € 2.200 € 2.200 € 400 € 200 € 200 € 200 Nelle scritture successive, si riassumono brevemente ed in modo semplificato le diverse situazioni cui può approdare l’iscrizione in bilancio e la valutazione contabile degli strumenti finanziari al fair value: 204 Acquisto di un titolo (strumento finanziario) in data 31/01/2003 Strumento finanziario a Banca € 10.000 Rilevazione di una perdita in data 31/12/2003 Strumento finanziario a Utile su strumento € 1.500 finanziario Rilevazione di un utile in data 31/12/2003 Perdita su strumento a Strumento finanziario € 1.000 finanziario Iscrizione del maggior valore in una riserva patrimoniale in data 31/12/2003 Strumento finanziario a Riserva adeguamento al fair € 1.200 value Indipendentemente dalla situazione verificatasi nei prospetti contabili e dalla stessa adozione del fair value per le valutazioni di bilancio, in Nota Integrativa devono risultare esposte le informazioni legate alla valutazione degli strumenti finanziari secondo il criterio in esame. Nel caso specifico in cui il fair value venga selezionato quale criterio di iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari, l’impresa è tenuta a fornire nella Nota Integrativa le seguenti informazioni: − nell’ipotesi di determinazione del valore «equo» mediante il riscorso a pricing model, devono essere spiegati gli assunti sui quali si fondano i modelli e le tecniche di valutazione; − per ciascuna categoria di strumento finanziario, l’indicazione del valore equo, delle variazioni di valore iscritte in Conto Economico e delle variazioni di valore iscritte nella riserva di patrimonio netto; − per ciascuna categoria di strumento finanziario, le indicazioni sull’entità e sulla natura degli strumenti. In particolare, devono essere specificate le condizioni significative che possono condizionare l’importo e la scadenza, nonché la certezza dei flussi finanziari futuri; − l’inserimento di un prospetto gabellare recante le variazioni intervenute nell’esercizio nella riserva di patrimonio netto che accoglie i maggiori ed i minori valori derivanti dall’applicazione del valore equo. Diversamente, nel caso specifico in cui il fair value non sia selezionato quale criterio di iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari, l’impresa deve fornire in Nota Integrativa le seguenti informazioni: 205 − per ciascuna categoria di strumento finanziario, l’indicazione del valore equo (determinato secondo una delle tre modalità precedentemente richiamate), nonché l’entità e la natura degli strumenti finanziari; − per gli strumenti finanziari immobilizzati, iscritti ad un valore superiore al valore equo e non svalutati per perdite durevoli di valore, l’indicazione del valore contabile precedente e del valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività, nonché delle motivazioni che hanno indotto a non effettuare la svalutazione e, pertanto, a ritenere recuperabile il valore contabile. In definitiva, dall’applicazione del criterio del fair value agli strumenti finanziari, in particolare derivati, emerge la netta contrapposizione tra la valutazione al costo storico e quella al fair value , la quale si qualifica agli occhi dell’esperto contabile e del redattore del bilancio come un approccio contabile e valutativo del tutto distinto ed autonomo, in quanto dotato di una sua impostazione, sia pure ancora in attesa di un completo consolidamento teorico-scientifico e metodologico, soggetta ad assestamento pratico e non priva di margini di indeterminatezza ed evanescenza. In particolare, il passaggio dai tradizionali sistemi di valutazione al costo storico a quelli incentrati sul valore corrente in circostanze ordinarie di scambio comporta il delinearsi della distinzione tra alcune tipiche configurazioni di valore, quali: − il valore contabile o valore nominale o prezzo storico, che in sostanza coincide con il prezzo originario di acquisto/entrata nel portafoglio della società, comprensivo dei costi di negoziazione; − il prezzo storico rettificato, che è pari al prezzo storico aumentato o diminuito dell’amortized cost, ossia del costo residuo derivante dall’attualizzazione dei cash flow attesi; − il prezzo contabile lordo, da intendersi come il valore iscritto in bilancio ed adeguato al «fair value»; − il prezzo contabile netto, che coincide con il prezzo contabile lordo al netto di eventuali impairment (svalutazioni permanenti). Sarà proprio nella dialettica tra tali configurazioni che si consumerà, nel corso dei prossimi anni, la transizione dal consueto approccio del costo storico a quello, più dinamico ed innovativo, del fair value. 5. UN’ANALISI COSTI-BENEFICI DELL’ADOZIONE DEL MODELLO CONTABILE ORIENTATO AL FAIR VALUE Dalle notazioni precedentemente svolte, emerge innanzitutto una fondamentale ed indefettibile considerazione: che l’adozione di un criterio di valutazione più orientato e, per così dire, «sensibile» alle vicende evolutive dei mercati ed ai riflessi sulla determinazione del reddito di periodo e del capitale di funzionamento della crescente competizione osservabile su scala planetaria appare un’esigenza ampiamente condivisibile e difficilmente procrastinabile. Infatti, risulta quantomeno arduo ritenere che sistemi di rappresentazione contabile di bilancio integralmente o prevalentemente incentrati sul costo storico possano essere sostenibili nel lungo periodo, in uno scenario economico rappresentato dall’elevato grado di finanziarizzazione dell’economia, dalla crescente saturazione della domanda e da una superiore intensità competitiva, la quale si riverbera in cicli innovativi sempre più brevi e frequenti, alta propensione ad 206 investimenti ad alta immaterialità, forte reattività dell’immagine e della reputazione aziendale alle informazioni presenti sui mercati ecc. In un simile contesto, ben diverso da quello che favorì nel corso del secolo scorso l’affermazione della contabilità al costo storico, la redazione di bilanci essenzialmente ispirati al costo storico più o meno rettificato può risultare foriera di distorsioni o rischiare di scadere in formalismi altamente convenzionalizzati ma scarsamente rispondenti alle esigenze informative dei portatori d’interesse. In altri termini, l’adozione del fair value sembra rivelarsi una risposta opportuna e congeniale alle attese dei principali pubblici di riferimento dell’informativa di bilancio, nonché un criterio in grado di far emergere con maggiore evidenza le capacità amministrative e le best practices aziendali. Tuttavia, la prospettiva di una modernizzazione della disciplina della redazione del bilancio fortemente proiettata verso l’adozione sistematica del criterio del fair value non appare priva di criticità e perplessità e suscita non pochi interpretativi. Il riferimento dei principi contabili internazionali alla valutazione al fair value cela, per un verso, degli elementi di ambiguità e rigidità e, per un altro verso, profili di indeterminatezza forse anche superiori a quanto registrato in passato con riguardo all’adozione del criterio del costo storico. In primo luogo, l’ambiguità e rigidità dell’orientamento al fair value risiede nell’aspirazione, sottostante a tale criterio, ad un massiccio orientamento ai valori di mercato, che negli ultimi tempi hanno dimostrato una volatilità non trascurabile e, quindi, una scarsa efficienza e stabilità. Un eccessivo orientamento ai prezzi ed alle quotazioni di mercato può essere anacronistico ed inadeguato almeno quanto il mantenimento della consueta valutazione di bilancio al costo storico, perché la trasparenza e la capacità segnaletica dei prezzi e dei corsi azionari sono condizioni spesso semplicemente illusorie, non effettive, validi in intervalli di tempo estremamente esigui e in situazioni negoziali non proprio definibili come «ordinarie», «normali» e «consuete». Soprattutto, però, alla base del fair value è facile riscontrare anche una ricerca di neutralità ed oggettività che può essere fuorviante. Sicuramente, la ricerca di valori più proiettati verso il futuro ed attenti al presente che tesi al passato può favorire una maggiore attenzione alla pluralità di fabbisogni informativi che ruotano attorno al bilancio e, quindi, una superiore misura e cautela nella predisposizione dell’informativa di bilancio; ma potrebbe risultare inopportuno o semplicemente infondato pensare che si possa raggiungere mai una versa imparzialità ed impersonalità della rappresentazione contabile. Ancora più consistenti, ma non per questo insormontabili, sono gli interrogativi che suscitano alcuni profili di incertezza ed indeterminatezza metodologica del criterio del fair value, che si caratterizza ancora per la sua relativa giovinezza e per la sua vocazione essenzialmente pragmatica ed operativa. D’altra parte, non si deve dimenticare che tutto il fenomeno della contabilizzazione delle operazioni fuori bilancio (in particolar modo quelle in strumenti finanziari derivati) e il successivo sviluppo di impostazioni che hanno ammesso la rappresentazione nel bilancio di quelle stesse operazioni sono il prodotto di esigenze contingenti e di principi che si sono sviluppati in modo frammentario, cercando di affrontare i problemi che, non ultima, l’innovazione finanziaria solleva costantemente con il proprio dinamismo. In quest’ottica, il fair value è sia il portato ultimo di tale sviluppo non regolato, sia un tentativo di fornire gradualmente un quadro generale coerente per la valutazione e rappresentazione dei nuovi strumenti finanziari. 207 È in considerazione di questi aspetti che pare opportuno tentare di addivenire ad una riflessione conclusiva in ordine ai benefici, ai vantaggi ed ai costi attesi dell’assunzione del fair value accounting quale criterio valutativo guida nell’elaborazione dei conti annuali, ordinari e consolidati. Al riguardo, è chiaro che la definitiva e sistematica adozione del modello del «full fair value» comporta un impatto piuttosto netto e macroscopico sulla rappresentazione contabile, il quale può essere sinteticamente descritto con una sorta di sensibile incremento del dinamismo dei valori, massicciamente transitanti nel Conto Economico. Infatti, con il passaggio al valore equo, risulteranno iscritte al Conto Economico molte delle variazioni relative alle attività e passività sganciate dalla valutazione al costo storico. A fronte di questa apparente complicazione del processo di valutazione, appare tuttavia evidente che il ricorso al criterio del fairi value risponde meglio e prontamente a quelle aspettative del mercato incentrate sull’utilizzo agevole, diretto ed immediato dei dati di bilancio per le decisioni finanziarie. In particolare, tale valutazione consente di ottenere la misura del flusso di reddito coerente con un patrimonio valutato secondo il sistema di prezzi relativi in cui l’impresa si trova ad operare alla data del bilancio. Ancora, con il proprio orientamento alla dinamica attuale ed attesa dei rendimenti, dei corsi e dei prezzi del mercato, la valutazione secondo il fair value consente di apprezzare la qualità della gestione degli amministratori, valutando, tra l’altro, se ed in quale misura il management e la direzione siano stati in grado di cogliere le opportunità finanziarie espresse dal mercato. Tali capacità ed abilità saranno, evidentemente, direttamente connesse all’adeguato sfruttamento o meno degli andamenti di variabili quali prezzi, tassi di interesse, tassi di cambio, ratings ecc. Insomma, il passaggio al c.d. valore equo consentirebbe all’informativa di bilancio di essere maggiormente espressiva, trasparente e reattiva al mutare dei contesti mercatistici. Eppure, tale maggiore rispondenza e capacità segnaletiche potrebbero non compensare adeguatamente il rischio di instabilità del capitale e dei risultati di gestione. Infatti, è indubbio che l’adozione del fair value può ingenerare una superire variabilità dei risultati economici delle imprese, ma è da ritenere che quella variabilità corrisponda unicamente ad una rappresentazione fedele della concreta situazione economica che l’impresa si trova a dover fronteggiare nell’attuale panorama globale, caratterizzato da complessità, dinamismo, turbolenza. Tale realtà verrebbe ad essere così più chiaramente rappresentata e comunicata agli investitori, ai potenziali clienti ed alle istituzioni, in modo da evitare visioni distorte e incompatibili delle situazioni aziendali e dei loro assetti organizzativi e produttivi. Alla maggiore variabilità intertemporale, dovrebbe pure affiancarsi una crescente eterogeneizzazione e astrazione del risultato economico, nel senso che, all’interno del risultato di esercizio, si amplierà la componente prettamente valutativa, estimatoria, con conseguente perdita di rilevanza o, quantomeno, evidenza della componente effettivamente realizzata. Eppure, simile conseguenza non significa un maggiore «inquinamento contabile» ed un innalzamento del grado di oscurità informativa, poiché si tratterà piuttosto di porre maggiore attenzione alle questioni delle interferenze fiscali e della distribuzione degli utili tra i componenti della compagine societaria. 208 In definitiva, dalle considerazioni finora svolte, si può concludere che l’adozione del fair value comporterà certamente alcuni benefici, tra i quali: − il maggiore dinamismo dei valori, quale condizione di crescente adeguamento alle dinamiche effettuali dei mercati; − la valorizzazione esplicita e compiuta degli intangibles; − l’aggiornamento delle consistenze patrimoniali, anche mediante cospicue variazioni; Nondimeno, alcuni effetti appaiono piuttosto inquietanti e meritano di essere tenuti in attenta considerazione. Tra questi, è possibile annoverare: − la significativa volatilità dei risultati conseguiti; − la soggettività delle ipotesi adottate, soprattutto per la determinazione di valori in mercati non attivi o non attendibili; − la complicatezza delle proiezioni necessarie per la stima dei valori recuperabili; − la necessità di modificare il sistema di reporting ed i sistemi informativi attuali per l’adeguamento ai nuovi fabbisogni di informazione emergenti all’interno dell’organizzazione societaria; − la maggiore laboriosità delle analisi e delle elaborazioni dei dati per comprendere, motivare e illustrare i risultati conseguiti; − il tendenziale peggioramento dell’analisi comparativa intertemporale o dinamica e la necessità di rielaborare i dati degli esercizi precedenti al passaggio al nuovo regime; − la maggiore difficoltà di adattamento delle organizzazioni con modesti sistemi informativi (le PMI) e radicate in sistemi socioeconomici fortemente orientati alla valutazione al costo storico (come l’Italia). 209 Stampato presso la sede della Fondazione – Luglio 2003 FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti Via Torino 98 – 00184 Roma Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it