DocumentiAziendale_Definitivo - Unione Nazionale Giovani Dottori

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DOCUMENTI
ARISTEIA
- Area Aziendale -
Luglio 2003
Indice
Documenti pubblicati:
L’EQUILIBRIO FINANZIARIO ................................................................................................ 1
I FORWARD RATE AGREEMENT ........................................................................................ 24
GLI SWAP NELLA GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................ 34
LE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE............................................................................... 47
IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ...................... 74
LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA (PRIMA PARTE) ............................................................................... 94
LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA (SECONDA PARTE)....................................................................... 109
ELABORAZIONE DI STANDARDS CONTABILI IN AMBITO EUROPEO. ALCUNE
ESPERIENZE A CONFRONTO............................................................................................. 126
LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ................................................................. 141
LEGGE 488/92. GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E DELL’OCCUPAZIONE ...... 161
LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE ................... 188
II
DOCUMENTO ARISTEIA N. 12
L’EQUILIBRIO FINANZIARIO
SOMMARIO: 1. L’equilibrio finanziario - 2. Il fabbisogno finanziario - 3. Le fonti di copertura del
fabbisogno: la struttura finanziaria - 4. L’analisi dell’equilibrio finanziario - 4.1 Analisi per margini e per
indici - 4.2 Analisi per flussi - 5. Conclusioni
1.
L’EQUILIBRIO FINANZIARIO
L’azienda è un sistema economico, autonomo e durevole, che si realizza in modo dinamico mediante il
continuo, unitario e ciclico svolgimento, nel tempo e nello spazio, di coordinate funzioni ed operazioni,
attuate attraverso l’impiego di persone, di beni e di servizi, indirizzato al più conveniente conseguimento
possibile di mutevoli e dinamici obiettivi. Secondo la dottrina i profili identificativi dell’azienda sono il
dinamismo che pervade l’attività aziendale, la mutevolezza della struttura di questa e dei suoi processi
gestionali e l’attitudine a perdurare nel tempo. Siffatti profili identificativi si ritrovano, pertanto, anche e
soprattutto nell’azienda di produzione per il mercato, ovvero nell’impresa.
Condizione indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa è la creazione di uno stato di
“equilibrio generale”, da mantenere e possibilmente migliorare nel tempo. Ma cosa si intende per equilibrio?
In verità, sulla definizione di equilibrio nella dottrina economica si è molto discusso e si sono date svariate
definizioni. Pareto definisce l’equilibrio come “quello stato che si conserverebbe indefinitamente se non
sopravvenisse qualche modificazione nelle condizioni sotto le quali è stato osservato”.
Nell’evoluzione degli studi di economia aziendale si è dato sempre enfasi alla visione sistemica dell’azienda
e quindi alla nozione di equilibrio dell’intero sistema aziendale. La dottrina ha evidenziato, in modo sempre
crescente, la circostanza per la quale sul funzionamento dell’impresa influiscono in modo determinante sia il
“sistema ambiente”, nel quale l’impresa vive, sia il “sistema impresa” che la caratterizza, a sua volta
rappresentato dal capitale e dalle risorse umane e organizzative; i due sistemi sono legati da una serie di
interrelazioni che condizionano l’andamento della stessa e dei suoi processi economico – tecnici.
Il
raggiungimento dell’equilibrio aziendale, in questa ottica, è rappresentato, da un lato, dalla capacità
dell’impresa di gestire la variabilità esterna, dall’altro, di ottimizzare la combinazione delle risorse interne in
relazione ai prefissati obiettivi.
1
Pertanto, l’impostazione teorica ricorrente della gestione aziendale distingue tre profili di analisi in
riferimento a:
−
Il ciclo economico, ossia al susseguirsi di costi e ricavi;
−
Il ciclo finanziario, in riferimento alla ricorrenza di uscite ed entrate;
−
Il ciclo monetario, costituito dal momento terminale del ciclo finanziario.
Tale classificazione ha un’importante valenza esplicativa in quanto consente di distinguere il concetto di
equilibrio economico da quello di equilibrio finanziario.
Il primo si configura quando si ha un’eccedenza dei ricavi sui costi di gestione tale da remunerare
adeguatamente tutti i fattori produttivi, compreso il capitale investito.
L’equilibrio finanziario, invece, è conseguenza degli altri due cicli della gestione. Esso attiene alla capacità
dell’impresa di garantire, in ogni istante, un’adeguata copertura dei fabbisogni finanziari che si manifestano.
L’equilibrio finanziario, quindi, si riferisce all’esistenza, nell’impresa, delle masse monetarie per far fronte
agli impegni assunti.
A tal proposito, infatti, si osserva come il processo di produzione di beni e servizi a cui l’impresa si dedica
non può essere attuato se non viene alimentato finanziariamente in modo efficace. Per compiere le
operazioni di gestione sono necessari i mezzi finanziari nella quantità richiesta e nel momento adatto:
occorre, quindi, un’appropriata sincronizzazione quantitativa e temporale in modo da rendere disponibili i
mezzi liquidi occorrenti nei vari momenti in cui le operazioni sono da effettuare. Ciò comporta che
“l’equilibrio finanziario” deve sussistere sempre. La gestione deve svolgersi in modo continuo e ciò non può
avvenire se non vi sono i fondi a disposizione: si comprende, quindi, il ruolo strumentale e non finalistico
dell’equilibrio finanziario ai fini della vita aziendale.
Le operazioni vanno finanziate, ma in modo e per finalità economiche. L’equilibrio finanziario è
indispensabile, ma esso va correlato all’economicità del sistema: deve consentire di attuare le operazioni nel
momento ed in entità tali da cogliere nel modo migliore le opportunità che si manifestano. Le operazioni
vanno attuate in quanto ritenute economicamente convenienti; la sola possibilità di finanziarle non è motivo
valido per compierle. In linea teorica, il giudizio di convenienza economica di una operazione finanziaria
dovrebbe essere formulato solo dopo aver valutato e ponderato sia i mutamenti che detta operazione può
apportare al sistema d’impresa, sia i riflessi che potrebbero scaturire, in una visione prospettica, nel sistema
delle coordinazioni aziendali.
Si può pertanto definire l’equilibrio finanziario come la capacità dell’impresa di mantenere in equilibrio le sue
entrate e le sue uscite monetarie/finanziarie senza compromettere il suo equilibrio economico.
In tal senso, bisogna valutare attentamente le fonti di provenienza dei mezzi finanziari; questi, durante
l’attività aziendale, possono derivare dal collocamento dei prodotti sul mercato o da nuove raccolte di
denaro (a titolo di capitale o di prestito). Il modo in cui le operazioni vengono finanziate ha fondamentale
importanza per i riflessi economici che presentano. Si pensi, ad esempio, ad impieghi a carattere pluriennale
finanziati col ricorso al credito a breve termine. Ciò non è impossibile in assoluto, purché tale ricorso sia
temporaneo e destinato a trovare sostituzione con apporti più adeguati. Se ciò non avviene, la situazione
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diventa anomala, si appesantisce e si aggrava sempre più, talvolta fino al limite della sopportabilità da parte
dell’impresa.
L’equilibrio finanziario, dunque, è strettamente connesso con quello economico ma il suo accertamento deve
essere osservato, significativamente, nella prospettiva di breve/brevissimo termine. L’impresa, per svolgere
nel tempo la propria funzione, deve raggiungere e mantenere un adeguato rapporto tra costi e ricavi.
L’equilibrio fondamentale dell’impresa è, dunque, quello economico, che rappresenta la condizione di vita
della combinazione aziendale, l’unica atta a garantire la sopravvivenza dell’entità stessa, nella quale trovano
sintesi tutte le altre condizioni particolari.
Il rapporto favorevole tra costi e ricavi influisce in maniera positiva sull’aspetto finanziario della gestione
d’impresa. Se, infatti in un dato periodo i ricavi coprono i costi, è indubbio che lo stato di liquidità ne può
trarre vantaggio.
E’ chiaro che se l’equilibrio economico attuale ha carattere involutivo, i riflessi positivi sulla situazione
finanziaria tendono a diminuire per lasciare il posto a difficoltà più o meno notevoli. Se, invece, ha carattere
contingente, si possono avere andamenti finanziari abbastanza buoni, ma senza probabilità di mantenerli per
il futuro. A tal proposito, occorre, infatti, sottolineare come situazioni di efficienza finanziaria non si
accompagnano necessariamente ad altrettante situazioni di efficienza economica: così, una situazione
finanziaria efficiente che scaturisce dall’avvicendamento tra entrate ed uscite può trovare a monte una
politica di investimenti/disinvestimenti economicamente inefficienti denotando uno status non certamente
favorevole, nel lungo andare, per l’impresa.
Quando l’equilibrio attuale è “valido”, perché si inquadra in quello prospettabile per il futuro, vi sono
maggiori possibilità di sincronizzare adeguatamente flussi e deflussi nel tempo, sulla base del rapporto
favorevole ed evolutivo tra costi e ricavi e in funzione appunto del mantenimento e miglioramento di esso.
Si può, quindi, affermare che non esistono disfunzioni economiche e finanziarie da porre su un piano
alternativo, ma si determinano disfunzioni economiche in quanto preesistono e continuano a persistere, oltre
i limiti della resistenza della combinazione aziendale, disfunzioni finanziarie. Quindi, condizione necessaria
ed essenziale per l’esistenza dell’unità produttiva è il raggiungimento ed il miglioramento nel tempo
dell’equilibrio economico. L’equilibrio finanziario viene accertato, significativamente, nella prospettiva di
breve – brevissimo termine. Esso è sinteticamente espresso dalla condizione generale E > U (entrate
finanziarie maggiori delle uscite finanziarie). Tal equilibrio è strettamente connesso con quello economico e
può essere osservato con riferimento a varie scadenze, particolarmente nel breve periodo. Per esempio, con
riferimento alla sola dinamica monetaria ordinaria (flussi di cassa), tal equilibrio si determina quando il
totale delle entrate di denaro supera costantemente il totale delle uscite monetarie.
Gli equilibri di cui si è fatto cenno si compongono in sistema “nell’equilibrio generale dell’impresa”.
All’interno dello stesso, l’equilibrio patrimoniale si presenta quale equilibrio derivato, ovvero conseguente
dagli altri due, da quello economico e da quello finanziario.
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2. IL FABBISOGNO FINANZIARIO
Nel discorrere degli equilibri di gestione ed in particolare di quello finanziario emerge la centralità del
concetto di fabbisogno.
L’agire organizzativo necessita di risorse finanziarie per la sua implementazione generando continuamente
dei fabbisogni finanziari, definibili, pertanto, come l’insieme totale delle risorse monetario-finanziarie
necessarie per garantire il corretto funzionamento dell’attività d’impresa. E’ chiaro che il fabbisogno
finanziario è originato dalla struttura degli impieghi e, perciò su di esso influiscono tutte le variabili che
concorrono a determinare tale struttura.
In letteratura nella disamina del fabbisogno finanziario sono state riportate molte classificazioni e sono stati
proposti diversi schemi interpretativi. Tra questi differenti approcci è qui opportuno proporre un esame delle
due schematizzazioni che consentono, meglio di altri, di comprendere la natura dei fabbisogni. Tali
interpretazioni si sostanziano nelle contrapposizioni tra:
Il fabbisogno fisso e il fabbisogno variabile;
Il fabbisogno complessivo e il fabbisogno residuale.
La prima classificazione trova la sua ragion d’essere nella stretta correlazione tra impieghi e fabbisogni di
capitale, cui prima si accennava. La concettualizzazione che costituisce le fondamenta della prima
distinzione risiede nell’idea che l’attività d’investimento è la generatrice principale dei fabbisogni finanziari
e, per questo motivo, identificando la natura degli impieghi si ottiene un’analoga classificazione dei
fabbisogni.
Gli impieghi di capitale sono generalmente divisi, secondo il principio della liquidità, in immobilizzazioni e
capitale circolante.
Le immobilizzazioni sono investimenti a lungo termine, in quanto rappresentati, per la maggior parte da beni
a fecondità ripetuta, che partecipano direttamente al processo di trasformazione e che, pertanto, ritornano
nella originaria forma monetaria solo in maniera indiretta.
Il capitale circolante è un termine utilizzato per indicare un aggregato eterogeneo di investimenti.
Analizzando in dettaglio le singole attività che lo compongono, specificatamente rimanenze di magazzino,
crediti verso clienti e disponibilità liquide, si palesa la sua natura composita. Il fabbisogno di risorse
connesso con l’investimento in capitale circolante è in parte di breve termine e in parte di medio/lungo
termine. Rimanenze e crediti rappresentano, infatti, impieghi a rapido rigiro, cioè investimenti che si
rinnovano a scadenza e, di fatto, sempre presenti nell’attività di impresa. E’ ovvio che si tratta di fabbisogni
che pur essendo tipicamente di breve termine, sono in realtà durevoli; perciò per indicare queste poste, si
parla anche di capitale circolante immobilizzato.
Ciò non può dirsi per le disponibilità liquide, che devono essere, per loro natura, variabili e di breve termine,
in quanto tendenti a garantire le esigenze di cassa di breve o brevissimo termine e, quindi, a preservare
l’equilibrio monetario.
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Da quanto esposto consegue che il fabbisogno finanziario dell’impresa è fisso in riferimento agli
investimenti in immobilizzazioni ed in capitale circolante immobilizzato, che sono invenvestimenti
durevolmente legati all’attività d’impresa; mentre è variabile per gli investimenti in liquidità.
In effetti, i fabbisogni variabili o di liquidità derivano da temporanee eccedenze delle uscite sulle entrate,
dovute soprattutto allo sfasamento temporale tra il momento in cui si sostengono gli esborsi relativi ai costi
dei fattori della produzione ed il momento in cui si monetizzano i ricavi di vendita. Sebbene questi
fabbisogni possano risultare di difficile previsione, è indispensabile che l’impresa predisponga un piano di
tesoreria con il quale tenti di prevedere i cash-flow della gestione nel brevissimo termine, al fine di
evidenziare possibili squilibri temporanei per predisporne, in via anticipata, la copertura meno onerosa
possibile.
I fabbisogni fissi, invece, devono essere previsti perché sono connessi ad attività di investimento a mediolungo termine e rappresentano una classe di investimenti inquadrati nell’ambito della strategia complessiva
dell’impresa. Quanto detto è rilevante sia in riferimento agli incrementi di immobilizzazioni,
sia in
riferimento agli incrementi di capitale circolante che, generalmente accompagnano l’espansione dell’attività
d’impresa.
Una prospettiva di analisi differente è, invece, quella che distingue il fabbisogno finanziario complessivo da
quello residuale, definendo il primo come l’entità delle risorse necessarie per effettuare gli investimenti
programmati, ed il secondo come l’entità delle risorse finanziarie “esterne” che occorrono una volta
impiegate le risorse rinvenienti dai ricavi di vendita e dall’incasso dei correlati crediti.
Dall’analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa sono emersi diverse considerazioni fondamentali. Innanzi
tutto si è visto che i fabbisogni finanziari sono generati dagli impieghi di capitali e, quindi, la loro natura è
del tutto analoga a quella dell’investimento che li origina.
Seguendo tale approccio si sono distinti i fabbisogni finanziari fissi, derivanti da incrementi in
immobilizzazioni e capitale circolante immobilizzato, dal fabbisogno di liquidità, connesso ad investimenti
di breve termine.
Inoltre è stata sottolineata l’importanza e la necessità di una previsione dei fabbisogni finanziari, in un’ottica
di conservazione dell’equilibrio finanziario e miglioramento di quello economico.
Infine è stato esaminato un diverso approccio che porta a distinguere il fabbisogno finanziario complessivo
da quello residuale.
In seguito a questa rassegna sui fabbisogni finanziari della gestione si esamineranno le fonti idonee alla
copertura di detti fabbisogni con l’obiettivo di giungere a determinare un modello ottimale della struttura
finanziaria.
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3. LE FONTI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO: LA STRUTTURA FINANZIARIA
Considerata la natura dei fabbisogni finanziari, si possono esaminare le fonti di risorse più idonee a coprirli,
in un’ottica di conservazione dello stato di equilibrio finanziario. Occorre, in primo luogo, osservare che, in
genere, le fonti di finanziamento devono essere tali da soddisfare una duplice esigenza:
−
coprire gli investimenti programmati
−
garantire la esistenza di una riserva di liquidità
La riserva di liquidità costituisce una voce di fondamentale importanza per l’impresa in quanto permette di
fronteggiare eventuali uscite connesse, ad esempio, con immediati aumenti degli investimenti di solito a
rapido rigiro, come pure con il rischio imminente di rimborso di taluni debiti a breve termine. Pertanto,
l’entità di tale riserva sarà tanto maggiore quanto elevata è l’incertezza che caratterizza la gestione aziendale,
in considerazione altresì dell’ampiezza temporale alla quale riferire le previsioni ed i calcoli. Così, ad
esempio, una eventuale modifica dei programmi tale da determinare la diminuzione delle vendite e della
produzione richiede svariati mesi affinché l’entità delle scorte di magazzino e dei crediti commerciali si
possano assestare alle nuove condizioni. Si può osservare come la dimensione della riserva di liquidità sia
funzione della velocità di circolazione degli investimenti, del tasso di sviluppo prevedibile delle vendite
come pure delle caratteristiche e della entità dei debiti a breve; la copertura di detta riserva può avvenire sia
attraverso la disponibilità di mezzi liquidi, sia attraverso la disponibilità di crediti utilizzabili sia, infine,
attraverso il processo di autofinanziamento in senso ampio; le attività di disinvestimento e quella di
trattenimento degli utili rappresentano correttivi in diminuzione nel calcolo della riserva di liquidità ritenuta
necessaria in un dato momento. Questa, teoricamente, può essere calcolata come:
Nuovi investimenti + Rimborsi di debiti – Disinvestimenti – Utili conseguiti
Pertanto, tutti gli investimenti e, in parte, la riserva di liquidità devono trovare copertura nei mezzi finanziari.
E’ possibile distinguere due tipologie di fonti di finanziamento:
fonti di origine reddituale
fonti di origine patrimoniale
Ognuna di queste fonti di finanziamento possiede una propria specificità. Relativamente alla prima tipologia,
occorre distinguere le operazioni connesse con il conseguimento di ricavi da quelle connesse con l’incasso
dei correlati crediti a breve scadenza. Infatti, l’entità delle fonti finanziarie reddituali può esprimersi sia come
somma dei ricavi monetari conseguiti e dei crediti a breve incassati, sia come somma algebrica dei ricavi
totali e della variazione intervenuta nei predetti crediti. E’ evidente che la misura dei ricavi è inversamente
proporzionale al fabbisogno finanziario, in particolare a quello residuale.
Per quanto riguarda, invece, le fonti di origine patrimoniale, occorre distinguere quelle generate da
operazioni di finanziamento, a loro volta distinte in interne ed esterne, da quelle generate da operazioni di
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disinvestimento. Fanno parte della prima categoria gli aumenti di capitale proprio e di capitale di debito.
Rientrano, invece, nella categoria delle fonti patrimoniali per disinvestimento, le operazioni di dismissione
dei fattori a fecondità ripetuta come pure il realizzo di crediti di dilazione. Qui di seguito si riporta uno
schema di sintesi:
FONTI REDDITUALI DI FINANZIAMENTO
FONTI PATRIMONIALI DI FINANZIAMENTO
Utile d’esercizio
Dismissione di fattori a fecondità ripetuta
Ricavi di vendita +/- Var. crediti commerciali
Accensione di prestiti
Aumenti di capitale di rischio
Realizzi di crediti a breve termine
L’insieme delle fonti di finanziamento che consente la copertura dei fabbisogni finanziari determina la
struttura finanziaria dell’impresa.
In genere, è opinione diffusa ritenere la struttura finanziaria in equilibrio quando al fabbisogno finanziario
fisso durevole si contrappongono mezzi finanziari a lunga scadenza, mentre a quello variabile risorse
finanziarie a breve termine. Ciò è vero in parte, in quanto tale struttura si basa sul presupposto che tutte le
poste dell’attivo siano sempre liquidabili. Per tale ragione, al modello statico di cui sopra si preferisce un
modello dinamico, che consideri nel calcolo anche variabili prospettiche a breve, come i fattori che
concorrono alla copertura di parte della riserva di liquidità; qui di seguito si riporta tale schema:
FABBISOGNO FINANZIARIO
MEZZI DI COPERTURA
Investimenti durevoli
Capitale di rischio
magazzino
Debiti a m/l. termine
Investimenti a rapido rigiro
Crediti
Debiti “fisiologici” rinnovabili
Investimenti a breve termine
Debiti a breve termine
disponibile
Capitale di rischio
Riserva di liquidità
Debiti a m/l. termine
potenziale
Crediti liquidabili
Autofinanziamento
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La struttura in esame presuppone, tuttavia, l’esistenza di un livello di informazione aziendale puntuale e
preciso relativo, ad esempio, all’entità dei crediti/debiti in scadenza e/o rinnovabili, come pure al presumibile
comportamento dei creditori/debitori.
L’esigenza di verificare lo stato di salute finanziario dell’impresa si pone come finalità quella di esprimere
un giudizio sulla esistenza o meno di un valido equilibrio tra finanziamenti ed impieghi di mezzi finanziari,
tra entrate ed uscite monetarie, investigando sulla relazione liquidità/economicità, ovvero sulla relazione fra
disponibilità monetario-finanziarie sulle quali l’impresa potrà contare e quelle che saranno richieste dal fluire
della gestione, allo scopo di verificare l’esistenza della condizione di equilibrio finanziario.
Secondo una parte della dottrina, la struttura finanziaria di ogni impresa dovrebbe possedere quattro
caratteristiche, in un’ottica di costituzione e di mantenimento dell’equilibrio finanziario. Alcune di queste
condizioni mettono in risalto la necessaria corrispondenza della struttura finanziaria con quella degli
impieghi, altre invece sono caratteristiche proprie della prima. In dettaglio, tali condizioni sono:
−
Omogeneità tra fonte ed impiego;
−
Flessibilità delle fonti;
−
Elasticità dei finanziamenti;
−
Economicità della struttura finanziaria.
L’omogeneità si riferisce alla corrispondenza tra natura dell’impiego e della fonte deputata alla sua
copertura. In particolare, l’omogeneità indica la necessità che gli impieghi e le rispettive fonti abbiano lo
stesso orizzonte temporale. Tale corrispondenza temporale è necessaria per evitare possibili situazioni di
squilibrio finanziario che scaturirebbero, ad esempio, dalla presenza di un debito esigibile contrapposto ad
Fig. 1 Struttura finanziaria omogenea
Fabbisogno
Costante
Immobilizzazioni
- Investimenti duraturi Debiti a medio-lungo
termine
Investimenti a rapido
rigiro
Fonti a Lungo termine
Capitale Netto
- Capitale circolante imm.ato -
Debiti a breve
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Fonti a
breve
Fabbisogno
Variabile
Investimenti a breve
e
disponibilità
un’attività non ancora monetizzata. La figura 1 riassume quanto è stato sinteticamente affermato. Nella
prima colonna si mostrano i fabbisogni finanziari distinti in base alla liquidità e, accanto si presentano le
fonti di copertura adeguate per il raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. Si noti che gli
investimenti più duraturi sono coperti totalmente da capitali a lungo termine.
La omogeneità tra impieghi e fonti, tuttavia, è sinonimo di equilibrio finanziario solo per un dato istante.
Affinché tale struttura sia ritenuta costantemente in equilibrio occorre soddisfare anche le altre
caratteristiche.
Più precisamente, il requisito della flessibilità si identifica nella possibilità di modificare la struttura
finanziaria dell’impresa in funzione del cambiamento della composizione delle attività. La sua presenza,
dunque, risulta essenziale per due ordini di motivi. In primo luogo, perché garantisce la costante omogeneità
tra le fonti e gli impieghi di capitale. In secondo luogo, perché tale requisito riflette una delle caratteristiche
ed al contempo una delle condizioni di esistenza dell’impresa stessa.
Il terzo requisito che una struttura finanziaria ritenuta in equilibrio dovrebbe possedere è rappresentato
dall’elasticità. Con questo termine si intende la capacità dell’impresa di espandere la sua struttura
finanziaria, ossia la possibilità di accedere a nuovi capitali di debito quando le esigenze di espansione
aziendale e/o le condizioni di mercato lo richiedono.
Infine, l’economicità della struttura finanziaria si riferisce alla onerosità delle fonti di finanziamento. Queste
ultime, infatti, determinano il sostenimento di costi per l’impresa, la cui considerazione si rivela essenziale
per assicurare l’equilibrio economico e patrimoniale della gestione. La raccolta di capitale di rischio, infatti,
comporta una maggiore stabilità delle fonti, ma anche una onerosità superiore a causa del più elevato rischio
intrinseco; la raccolta del capitale di debito, invece, è meno onerosa, ma comporta maggiori rischi di liquidità
in quanto è subordinata a determinate scadenze.
Pertanto, secondo autorevole dottrina quando la struttura finanziaria di un’impresa possiede tutte le
condizioni sopra indicate significa che sussiste uno stato di equilibrio finanziario dinamico. Ciò è possibile
perché partendo da un equilibrio finanziario statico, garantito dall’omogeneità tra impieghi e fonti, l’impresa
può efficacemente adattare la sua struttura finanziaria sia alle esigenze congiunturali sia ai piani di sviluppo.
Tale capacità di adattamento è resa possibile dai caratteri della flessibilità e dell’elasticità. L’omogeneità tra
impieghi e fonti da sola, infatti, non garantisce la conservazione dell’equilibrio finanziario nel tempo.
Una esemplificazione grafica al riguardo è utile al chiarimento di quanto affermato. La figura 2 individua
una situazione di equilibrio finanziario dinamico nell’ipotesi di un’impresa in sviluppo. La linea continua
indica il fabbisogno finanziario permanente, mentre quella tratteggiata indica il fabbisogno finanziario totale,
quindi comprendente anche la sua componente variabile.
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Fig. 2 Una situazione di equilibrio finanziario dinamico
Fabbisogno
Debiti
a breve
C.c.
Immob
t0
t1
Capitale proprio e
termine
C.c.imm.
Debiti a M/L
lordo
tempo
Come risulta evidente esiste una notevole differenza tra i fabbisogni finanziari dell’impresa al tempo t0 ed al
tempo t1. Con il trascorrere del tempo, infatti, sono cresciuti sia gli investimenti in immobilizzazioni sia
quelli in componenti durevoli del circolante, mentre è sempre fluttuante la necessità di attività più liquide (si
noti le differente altezze delle frecce relative ad i due istanti). Per questo motivo la struttura finanziaria
dell’impresa dovrà essersi modificata per conservare l’equilibrio finanziario. In particolare, dovranno essere
cresciuti i capitali vincolati a lungo termine nell’impresa in misura analoga all’incremento netto di
immobilizzazioni e di capitale circolante immobilizzato.
La variabilità dei fabbisogni finanziari e le difficoltà che si incontrano nelle previsioni circa l’evoluzione
della domanda, impongono un costante controllo dell’equilibrio finanziario dell’impresa. Purtroppo il solo
bilancio d’esercizio, relativamente alla parte sinottica, non è sufficiente a rappresentare e ad informare, in
modo completo, sull’andamento della gestione in chiave finanziaria.
A tal proposito, la teoria ha elaborato molteplici strumenti di analisi, in particolare quello del sistema degli
indici e/o dei margini e quello dei flussi finanziari.
4. L’ANALISI DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO
L’analisi finanziaria si basa tipicamente su tre diverse tecniche principali, che sono:
−
L’analisi strutturale, che confronta grandezze finanziarie aggregate attraverso il calcolo di margini;
−
L’analisi per indici, che attraverso la costruzione di rapporti rende confrontabili nel tempo i dati;
10
−
L’analisi per flussi, che consente di seguire nel tempo la dinamica del fabbisogno finanziario e le
modalità di copertura.
Tra le tre tecniche delineate l’analisi per flussi è sicuramente la più importante al fine di pervenire alla
misurazione dell’equilibrio finanziario, perché esamina la gestione aziendale da un punto di vista dinamico,
mettendo in evidenza quali fabbisogni e quali fonti ha generato l’attività d’impresa.
Al contrario, attraverso l’impiego di ratios o di margini si costruiscono dei rapporti o delle differenze tra
grandezze stock appartenenti a classi di impieghi ed a classi di fonti dello stato patrimoniale, adeguatamente
riclassificato secondo la logica finanziaria, allo scopo di verificare la costanza o il progressivo
raggiungimento di obiettivi significativi in termini quantitativi. Le indicazioni desumibili dalla costruzione
dei margini (in particolare di struttura secca ed allargato) permettono di evidenziare eventuali stati di
equilibrio/squilibrio tra fonti ed impieghi.
4.1 ANALISI PER MARGINI E PER INDICI
Nella valutazione dell’equilibrio finanziario, attraverso l’analisi strutturale si osservano tre principali
margini: il margine di struttura, il capitale circolante netto ed il margine di tesoreria.
La differenza tra capitale netto e immobilizzazioni definisce il margine di struttura di primo livello che
indica la quota di immobilizzazioni finanziata da capitale proprio e, pertanto, dovrebbe avere un valore
prossimo allo zero. Tuttavia un valore negativo di questo margine non implica necessariamente una
sottocapitalizzazione dell’impresa, perciò per una corretta valutazione della situazione finanziaria è
necessario rilevare anche il margine di struttura allargato, definito dalla differenza tra le fonti a lungo
termine (patrimonio netto e debiti a medio/lungo termine) e le immobilizzazioni. In ogni caso il valore di
questo indicatore deve essere positivo. Un valore inferiore allo zero, infatti, implicherebbe una copertura
degli investimenti a lungo termine con passività correnti.
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra capitale circolante lordo e passività correnti, dovrebbe,
di norma, presentare un valore fortemente positivo. Se il suo valore è negativo, significa che parte delle
passività correnti va a finanziare investimenti a lungo termine.
Il margine di tesoreria, infine, si ottiene dalla differenza tra le attività liquide o prontamente liquidabili e le
passività correnti; anche questo valore dovrebbe essere positivo, indicando la presenza nell’impresa di fonti
liquide sufficienti per la copertura dei fabbisogni di breve termine.
L’analisi per indici, invece, consente di evidenziare le stesse grandezze dell’analisi strutturale, ma la
differenza sta nella peculiarità di quest’analisi, ovvero nella costruzione di rapporti. L’espressione dei
margini più sopra citati attraverso la costruzione di rapporti si rivela molto utile perché rende i valori
confrontabili; e il confronto può avvenire sia tra i valori riscontrati in tempi successivi dalla stessa impresa
(confronto nel tempo), sia tra valori rilevati, nello stesso periodo, in due imprese differenti (confronto nello
spazio).
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Tra gli indici più comuni per la valutazione dell’equilibrio finanziario dell’impresa possono essere compresi
quelli di liquidità e di solidità; tuttavia, per giungere ad una completa valutazione della situazione
dell’equilibrio finanziario dell’impresa e valutarlo anche in prospettiva, sono utili gli indici di rigidità che
sono strettamente correlati con gli indici di liquidità.
Gli indici di liquidità comprendono l’indice di liquidità corrente (disponibilità liquide e crediti su passività
correnti) e l’indice di liquidità differita (capitale circolante lordo su passività correnti). L’indice di liquidità
corrente, anche denominato acid test ratio o indice di tesoreria, è una grandezza sintetica utile alla
valutazione dell’attitudine dell’impresa a soddisfare impegni finanziari di breve termine mediante
l’utilizzazione della parte di capitale circolante lordo formata da crediti e disponibilità immediate.
Il quoziente standard di tesoreria dovrebbe essere, secondo la prassi internazionale, almeno pari ad uno. Un
simile valore, infatti indica che l’impresa dispone di disponibilità finanziarie immediate e differite almeno
pari agli impegni finanziari di breve termine, e, conseguentemente, la restante porzione del capitale
circolante lordo, caratterizzata da un minor grado di liquidabilità trova copertura con le fonti di lungo
termine.
È da aggiungere che detto margine varia in funzione di due fattori fondamentali, che sono:
−
il grado di liquidità del capitale investito (liquidità immediate e differite su capitale investito);
−
la rigidità delle fonti di finanziamento (capitale investito su passività correnti).
Va da se che, a parità di esigibilità degli impegni assunti, più il capitale dell’impresa è rapidamente
disponibile migliore sarà l’indice di liquidità immediata; per contro, quanto maggiore è la rigidità delle fonti
di finanziamento, tanto meno l’indice di liquidità presenterà dei valori positivi. Si può affermare, quindi che
l’acid test ratio è direttamente correlato con la liquidità del capitale investito ed inversamente correlato con
l’esigibilità delle fonti.
L’indice di disponibilità differite, invece, è espresso dal rapporto tra capitale circolante lordo e passività
correnti e, pertanto esprime una misura sintetica dell’attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni
finanziari a breve. Il suo valore dovrebbe essere ampiamente positivo, indicando una forte propensione
dell’impresa a soddisfare le esigenze del breve termine.
Il valore dell’indice di disponibilità differite dipende dal grado di flessibilità del capitale circolante lordo e
delle passività correnti. Più precisamente l’indice è direttamente correlato con l’entità del capitale circolante
lordo e inversamente correlato con la rigidità delle passività.
In riferimento alla valutazione della solvibilità dell’impresa gli indici più utilizzati sono:
−
l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio;
−
l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio ed i debiti a medio lungo termine.
L’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio fornisce un’informazione analoga a
quella del margine di struttura di primo livello, essendo espresso dal rapporto tra il capitale netto e le
immobilizzazioni.
Un valore di tale indice pari all’unità indica che vi è coincidenza tra il capitale proprio investito e
investimenti in immobilizzazioni e, pertanto, è sinonimo di un indice di struttura pari a zero.
12
Se il raggiungimento di una situazione simile è auspicabile, in realtà, specie per le aziende di più piccola
dimensione è accettabile anche un valore del rapporto maggiore o uguale a 0,66. Questo valore indica che
l’impresa deve ricorrere a capitali di debito a lungo termine per finanziare, non solo gli investimenti a rapido
rigiro, ma anche una quota consistente delle immobilizzazioni. Ciò, in realtà determina un margine di
struttura ampiamente negativo.
L’indice di copertura delle immobilizzazioni attraverso il capitale proprio ed i debiti a lungo termine, può
essere anche interpretato come quota del capitale circolante coperta a mezzo di debiti a lungo termine. Tale
quoziente risulta, infatti, dal rapporto tra la somma di capitale proprio e debiti a medio/lungo termine, al
numeratore e investimenti in immobilizzazioni al denominatore.
Non è accettabile un valore dell’indice inferiore all’unità, perché ciò indicherebbe una sottocapitalizzazione
dell’impresa e/o un eccessivo indebitamento a breve. Qualora l’indice presentasse un valore inferiore ad uno
indicherebbe che una quota dei capitali di debito a breve termine finanzia la copertura di investimenti a lungo
termine, con la conseguente possibilità di incorrere in temporanee situazioni di squilibrio finanziario.
Per la valutazione della solidità, soprattutto in un’ottica prospettica, all’analisi degli indici di disponibilità
deve affiancarsi l’esame del grado di rigidità/flessibilità dell’attivo (degli investimenti) e del passivo (delle
fonti). Gli indici che esaminano il grado di rigidità dell’attivo possono essere espressi dai rapporti seguenti:
Immobilizzazioni
Attivo
Capitale circolante lordo
Attivo
la cui somma è ovviamente pari ad uno.
Quanto più è maggiore il primo rapporto tanto più gli investimenti sono rigidi, perché il valore indica che la
maggior parte degli investimenti totali che l’impresa ha attivato sono costituiti da immobilizzazioni; di
conseguenza scarsamente liquidabili. Per contro tanto più si approssima all’unità il secondo rapporto, tanto
maggiore è il grado di flessibilità degli investimenti; in quanto la quota di impiego in capitale circolante è
maggiore di quella in immobilizzazioni. Per una migliore valutazione della flessibilità degli investimenti,
tuttavia è più opportuno calcolare il seguente rapporto:
Liquidità immediate + Liquidità differite
Capitale investito
Tale rapporto infatti esclude dal numeratore le scorte di magazzino che di fatto possono rappresentare poste
non prontamente liquidabili.
Del tutto analoghe sono le considerazioni che possono essere fatte nella valutazione della struttura del
passivo, che è determinato come segue:
Netto + Debiti a M/L
Passivo
Passività correnti
Passivo
13
Quanto più è vicino ad uno il primo rapporto tanto più la struttura finanziaria è rigida, mentre quanto più
vicino ad uno è il secondo rapporto tanto maggiore sarà la flessibilità delle fonti.
La lettura di tali quozienti deve avvenire congiuntamente alla valutazione degli indici di liquidità,
configurandosi una stretta interrelazione tra le grandezze osservate. La rigidità delle fonti di finanziamento e
della struttura dell’attivo può provocare una minore elasticità della struttura finanziaria, e di conseguenza una
minore possibilità di far fronte ad impegni finanziari improvvisi.
Le modalità di calcolo di questi indici sono proposte nello schema riassuntivo seguente, in cui si mostrano le
modalità di calcolo degli indici di bilancio ed accanto il valore “standard” che tali indici dovrebbero
assumere.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELL’ANALISI PER INDICI
Indici di liquidità
Formula di Calcolo
Valore consigliato
Disponibilità + Crediti
Acid test
>1
Passività correnti
Disponibilità + Crediti+Rimanenze
Liquidità differita
>2
Passività correnti
Indici di solidità
Copertura delle imm. con
il capitale proprio
Patr. Netto
Immobilizzi
> 0,6
Copertura delle imm.
Patr. Netto+Debiti a M/L
con capitale proprio e
Immobilizzi
Indici di rigidità
Dell’attivo
Del passivo
Immobilizzi
Attivo
Netto + Deb. M/L
Passivo
C.circol.
+
lordo
+
Passività correnti
Passivo
>1
Più vicino ad uno
è
il
primo
rapporto, più rigidi
Più vicino ad uno
è
il
primo
rapporto, minore è
Un’analoga e forse più appropriata modalità di calcolo della flessibilità degli investimenti è quella derivante
da un raffronto diretto tra le poste più liquide dell’attivo circolante ed il capitale complessivamente investito:
14
Liquidità immeditate + Liquidità differite
Capitale investito
L’utilità di questo indice è duplice perché da un lato è una delle determinanti dell’indice di liquidità
immediata (quindi idoneo a spiegare il valore dell’acid test); dall’altro escludendo le rimanenze di merci
esprime la più appropriata misura della flessibilità del capitale per le imprese le cui scorte non presentano
un’elevata liquidità.
Le “batterie di indicatori”, riassunte nello schema precedente, sono molto importanti al fine di valutare
correttamente l’attività di impresa sulla base dei dati di bilancio. Tramite questi rapporti, si può conoscere
quanta liquidità è assorbita da processo produttivo, e quanta ne è generata.
È importante sottolineare, tuttavia, che i valori qui consigliati rappresentano esclusivamente dei parametri di
riferimento “medi”, che devono essere contestualizzati nell’ambito di operatività dell’impresa oggetto di
analisi. I valori assunti da tali indici, infatti, possono presentare una forte divergenza confrontando imprese
appartenenti a settori diversi o che operano su mercati differenti. Un’impresa industriale, ad esempio,
presenterà una struttura degli impieghi molto più rigida di un’impresa commerciale, ma non per questo dovrà
essere giudicata meno solvibile o con maggiori possibilità di diventarlo in futuro. Per esprimere tale
valutazione dovranno essere esaminati altri aspetti come il grado di liquidità delle scorte o le politiche
commerciali dell’impresa.
La valutazione della situazione finanziaria dell’impresa, quindi, non può fondarsi sul confronto tra i valori
effettivi e quelli ottimali degli indici - circostanza che favorirebbe un’analisi meccanica e pressoché
automatica - ma deve tener in considerazione, nella misura dovuta, gli aspetti specifici caratterizzanti la
struttura delle singole aziende.
Prima di illustrare - attraverso un esempio concreto - le relazioni esistenti tra gli indici di bilancio descritte in
precedenza, è opportuno aggiungere che le modalità di calcolo degli indicatori proposte rappresentano una
soltanto delle possibili alternative, in quanto in relazione alla specificità delle singole imprese può essere
opportuno utilizzare particolari rapporti. Di seguito sono presentati due stati patrimoniali le rispettive
riclassificazioni e, infine, sono calcolati gli indici di bilancio.
Nel breve commento finale, oltre a verificare le relazioni tra gli indici, si sottolinea la necessità di reperire
informazioni suppletive ai dati di bilancio per esprimere un giudizio sulla situazione finanziaria dell’impresa.
15
STATO PATRIMONIALE della Società X
ATTIVO
A) Crediti verso soci
2001
2000
-
-
PASSIVO
2000
100.000
100.000
-
-
A) Patrimonio Netto
Capitale Sociale
B) Immobilizzazioni
2001
Riserva sovrapprezzo azioni
Immateriali
155.670
148.055
Riserva di rivalutazione
124.327
128.091
Materiali
544.548
524.509
Riserva legale
19.964
23.088
Finanziarie
133.009
124.105
Altre riserve
16.890
18.055
-
-
74.962
77.291
Imposte
15.000
15.120
Altri
16.079
16.085
42.669
48.905
Banche
542.267
603.002
di cui oltre i 12 mesi
446.087
442.009
Acconti
-
-
Fornitori
220.613
218.025
e controllanti
16.959
15.831
Debiti tributari
296.710
265.203
Debiti previdenziali
9.138
9.015
Altri debiti
79.636
63.690
di cui oltre i 12 mesi
68.700
60.598
14.455
12.002
Utili
(Perdite)
portati
a
Nuovo
C) Attivo Circolante
Utili (Perdite) d'esercizio
Rimanenze
331.528
336.058
Crediti
380.825
437.914
Attività finanziarie
Disponibilità liquide
D) Ratei e Risconti
582
705
43.507
42.057
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
Società controllate, collegate
E) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
1.589.669 1.613.403
TOTALE PASSIVO
16
1.589.669 1.613.403
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVO
ATTIVO
IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
Finanziarie
Totale immobilizzazioni
2001
2000
155.670
544.548
148.055
524.509
133.009
124.105
833.227
796.669
PASSIVO
PATRIMONIO
NETTO
2001
2000
336.143
346.525
PASSIVITA'
CONSOLIDATE
f.di rischi e oneri 30.000
Trattamento di fine
rapporto 42.669
Banche 446.087
controllanti collegate
controllate 16.959
Altri 68.700
30.000
48.905
442.009
15.831
60.598
ATTIVO CIRCOLANTE
Totale
consolidate
Scorte di magazzino
331.528
passività
604.415
597.343
Banche 96.180
Fornitori 220.613
160.993
218.025
Tributari 296.710
Previdenziali 9.138
265.203
9.015
336.058
PASSIVITA'
CORRENTI
Liquidità differite
Crediti
Ratei e risconti
Totale liquidità differite
Liquidità immediate
Totale attivo circolante
380.825
437.914
43.507
42.057
424.332
479.971
582
705
756.442
816.734
Altri
Ratei e risconti
f.di rischi e oneri
10.936
14.455
1.079
3.092
12.002
1.205
Totale passività correnti
649.111
669.535
TOTALE
CAPITALE
TOTALE FONTI DI
1.589.669 1.613.403 FINANZIAMENTO
1.589.669
INVESTITO
1.613.403
Di seguito si mostrano gli indici di disponibilità immediata, l’indice di liquidità del capitale investito e quello
di rigidità delle fonti di finanziamento:
LIQUIDITA'
IMMEDIATA
2001
2000
Disponibilità immediate + Crediti
Passività correnti
0,65
0,72
2001
2000
0,27
0,30
LIQUIDITA’ DEL CAPITALE
INVESTITO
Disponibilità immediate + Crediti
Capitale investito
RIGIDITA' DELLE
FONTI
Capitale investito
Passività correnti
17
2001
2000
2,45
2,41
I valori degli indici su esposti consentono di rilevare la stretta correlazione tra l’indice di disponibilità
immediata e gli altri indici. La bassa liquidità del capitale investito e l’elevata rigidità delle fonti di
finanziamento determinano, infatti un valore inferiore all’unità dell’acid test.
Sul valore assunto da detto indice nel secondo anno incidono due effetti: un incremento della rigidità delle
fonti di finanziamento ed una contestuale diminuzione nelle poste più liquide dell’attivo. Queste variazioni,
incidendo entrambe negativamente sull’indice di liquidità, producono un effetto moltiplicativo nella
diminuzione delle disponibilità immediate.
Un esame meccanico della situazione finanziaria dell’impresa X sulla base dei valori standard degli indici,
implicherebbe una valutazione negativa sulla possibilità dell’impresa di far fronte agli impegni di breve
termine, essendo l’indice di disponibilità immediate inferiore all’unità.
Tuttavia, per dare una valutazione sullo stato di solvibilità dell’impresa è opportuno osservare anche l’indice
di disponibilità differite e le sue determinanti:
LIQUIDITA' DIFFERITA
2001
2000
Capitale circolante lordo
Passività correnti
1,17
1,22
2001
2000
0,47
0,50
LIQUIDITA’ DEL CAPITALE
INVESTITO
Capitale circolante lordo
Capitale investito
RIGIDITA' DELLE
FONTI
Capitale investito
Passività correnti
2001
2000
2,45
2,41
Si evince chiaramente il peggioramento nelle disponibilità differite dell’impresa, dovuto ad una diminuzione
nell’incidenza del capitale circolante sull’attivo ed ad un contestuale irrigidimento delle fonti di
finanziamento.
Il valore dell’indice, tuttavia è superiore all’unità, il che indica un capitale circolante netto positivo e, di
conseguenza la solvibilità dell’impresa nel breve termine potrebbe non essere a rischio. Per dare una
valutazione corretta bisognerebbe conoscere più dettagliatamente il grado di liquidità delle scorte di
magazzino. Una simile situazione, seppure non ottimale, potrebbe non essere a rischio in presenza di scorte
facilmente liquidabili.
D’altra parte l’osservazione dei rapporti di solidità dell’impresa evidenziano un margine di struttura allargato
positivo, a fronte di un margine strutturale di primo livello negativo:
COPERTURA DELLE IMM.
CON CAPITALE PROPRIO E
DEBITO A M/L TERMINE
Netto + Passività consolidate
Immobilizzazioni
2001
2000
1,13
1,18
COPERTURA DELLE
IMM. CON CAPITALE
PROPRIO
Patrimonio netto
Immobilizzazioni
18
2001
2000
0,40
0,43
È evidente che l’entità delle fonti di finanziamento a lungo termine è adeguata alla copertura degli
investimenti in immobilizzazioni, sebbene anche questo rapporto è in peggioramento.
In definitiva l’esempio dimostra che la situazione finanziaria dell’impresa X presenta qualche valore
anomalo degno di un approfondimento ulteriore soprattutto in riferimento alla liquidabilità delle scorte ed al
ciclo monetario della gestione, cioè al ciclo pagamenti incassi.
In conclusione occorre ribadire che le analisi effettuate attraverso la costruzione del sistema di indici e/o di
margini viene comunemente definita analisi di tipo statico in quanto le informazioni desunte si riferiscono a
grandezze stock. Pertanto, tale tipo di indagine viene affiancata da quella di tipo dinamico, rappresentata
dall’analisi per flussi.
4.2 ANALISI PER FLUSSI
L’analisi dei flussi finanziari tende a fornire informazioni (di natura finanziaria) complementari a quelle
desumibili dalla sola lettura del bilancio d’esercizio opportunamente riclassificato, in quanto permette di
investigare sulle cause di variazione intervenute nella grandezza osservata, in un dato intervallo temporale.
Così operando, tale analisi consente di
−
analizzare la politica dei finanziamenti adottata dall’impresa;
−
giudicare la politica degli investimenti realizzati;
−
valutare la “sinergia” delle due politiche.
Ma cosa si intende per flusso? Sinteticamente, esso rappresenta un movimento elementare del fondo, non
scomponibile ulteriormente; il fondo è la grandezza osservata, e, nella pratica, esso può corrispondere alla
totalità degli aspetti finanziari delle operazioni d’impresa, al capitale circolante netto (d’ora in poi CCN) o al
cash flow.
Lo strumento che permette questo tipo di analisi è definito rendiconto finanziario: esso, in funzione delle
informazioni sulla situazione finanziaria di cui l’impresa necessita, può analizzare le variazioni delle risorse
finanziarie totali (funds flow statement), quelle del patrimonio circolante netto (working capital statement) ed
infine quelle delle variazioni della disponibilità monetaria netta (cash flow statement).
Relativamente alla prima tipologia di rendiconto, le indagini svolte su tale grandezza mirano ad individuare e
ad analizzare le relazioni intercorrenti tra fonti ed impieghi, legando in modo dinamico e complementare
visione economica e finanziaria. Si tratta, in sintesi, di un confronto tra flussi provenienti da fonti e destinati
a determinati impieghi, in modo da evidenziare come e perché si è modificata la struttura e la compagine
finanziaria dell’impresa in un dato intervallo temporale e come si prevede essa possa evolversi in futuro.
Al contrario, le analisi svolte attraverso il rendiconto del capitale circolante netto tendono ad investigare
sulle grandezze specifiche che spiegano le variazioni intervenute nell’entità della grandezza osservata
(CCN). Pertanto, scopo dell’analisi non è soltanto indagare di quanto è variato il CCN ma anche quali sono
stati i fattori e le cause che hanno determinato tale variazione. Così, ad esempio, l’impresa avrà interesse a
19
conoscere se la variazione riscontrata nell’entità del CCN è da attribuirsi alla gestione corrente o, al
contrario, ad operazioni estranee a quest’ultima. In particolare, i movimenti finanziari che alimentano e
condizionano la dimensione finanziaria dell’impresa possono riguardare due tipologie di operazioni: quelle
attinenti alla gestione corrente e quelle, invece, estranee alla stessa; rientrano in quest’ultima categoria le
operazioni di investimento/disinvestimento a medio e lungo termine, quelle di accensione/estinzione di
finanziamenti (a titolo di proprietà o di prestito) a medio e lungo termine, come pure la corresponsione dei
compensi a titolo di interesse o di dividendi.
Occorre, tuttavia, chiarire il contenuto di capitale circolante. A tal proposito, sono state fornite diverse
definizioni e cioè:
−
somma dei valori immediatamente disponibili (cassa e banca)
−
somma delle attività al netto delle immobilizzazioni
−
somma delle attività immediatamente disponibili
Se poi si parla di Capitale Circolante Netto, allora esso può essere visto come:
−
eccedenza del capitale proprio e di terzi a medio e lungo termine sulle immobilizzazioni
−
eccedenza dell’attivo disponibile sui debiti a breve termine
L’accezione più comunemente adottata è quella che vede il capitale circolante come attivo disponibile
(ovvero liquidità immediate, più liquidità differite, più rimanenze); deducendo dal capitale circolante il
passivo corrente si ottiene il CCN.
Quest’ultimo può essere, a sua volta, distinto in finanziario ed operativo: la configurazione di CCN operativo
presuppone la considerazione delle sole variabili di pertinenza della gestione appunto operativa; restano
pertanto esclusi, ad esempio, i crediti verso l’erario per gli anticipi delle imposte sul reddito, i conti correnti
bancari passivi che non scaturiscono da elasticità di cassa, i fondi svalutazione crediti come pure i debiti
correnti non relativi all’attività caratteristica. Sicché, le cause che spiegano la variazione di CCN operativo
riguardano i movimenti finanziari della gestione caratteristica ed i movimenti monetari derivanti dalle altre
aree gestionali.
Nel rendiconto in parola, i flussi di capitale circolante netto “in senso stretto” comprendono tutti quei
movimenti della gestione degli investimenti/disinvestimenti, dei finanziamenti e quello della gestione
reddituale che hanno diretti riflessi sull’entità del fondo osservato, escludendo le “non fund transactions”.
Sicché, ad esempio, nell’ambito della gestione reddituale, gli ammortamenti come pure gli accantonamenti,
costituiscono fonti di CCN. Tuttavia, tal risultato va comunque inquadrato in una visione economica
d’insieme, in cui i ricavi siano superiori ai costi totali (monetari e non monetari). Infatti, in presenza di
accantonamenti con un risultato dell’esercizio negativo, il contributo che la gestione reddituale apporta al
CCN non muta: questo infatti, sarà pari, secondo il procedimento diretto, alla somma algebrica del risultato
dell’esercizio, dei costi e dei ricavi non monetari. Ciò spiega come l’interpretazione delle informazioni
riguardanti la dinamica finanziaria si risolve spesso in termini di comportamenti valutativi adottati.
I diversi strumenti che compongono il rendiconto in oggetto (dimostrazione delle fonti e degli impieghi,
prospetto di variazione del CCN, prospetto di gestione reddituale) forniscono un sistema di informazioni
20
complementari. Se, ad esempio, le fonti di CCN superano gli impieghi, significa che l’impresa ha generato
risorse per ottemperare alle esigenze di breve periodo.
In ultimo, il rendiconto della liquidità espone le variazioni intervenute nella grandezza osservata (cash flow).
Siffatto strumento permette, così, di controllare la gestione della tesoreria ed al contempo di disporre di
informazioni per la costruzione del budget di cassa. Il concetto di cash flow può essere inteso come flusso di
cassa, ossia come differenza tra entrate ed uscite monetarie intercorsa in un determinato periodo osservato,
oppure come disponibilità di cassa generata dalle operazioni di esercizio (cash flow operazionale). Il concetto
di flusso finanziario, in tal caso, è osservato secondo il principio di cassa valutando se l’operazione ha
generato impiego o fonte di liquidità.
Tuttavia, è possibile attribuire al cash flow un concetto di autofinanziamento in senso ampio, ossia come
somma dell’utile non distribuito, dell’ammortamento e degli accantonamenti (si parla più precisamente di net
cash flow) ed esprime la capacità dell’impresa di finanziarie gli investimenti con mezzi interni. Nel
rendiconto, il significato riconosciutogli è quello di flusso di cassa, escludendo quei valori in entrata ed in
uscita che si realizzano entro l’anno (che rientrano, viceversa, nella composizione del CCN). Lo strumento in
oggetto permette, così, di ottenere informazioni sul contributo delle varie aree gestionali (reddituale, extra
reddituale, corrente) alla formazione/assorbimento di cash flow e, quindi, sulle relative cause di variazione.
E’ evidente che le variazioni intervenute, nelle consistenze di magazzino, nei debiti e nei crediti a breve
scadenza costituiscono fonti ed impieghi di liquidità.
In genere, la determinazione del flusso di cassa può avvenire in due modi:
−
diretto: considerando le sole entrate ed uscite connesse con i costi ed i ricavi della gestione (corrente,
tipica, reddituale).
−
indiretto: partendo dall’utile d’esercizio ed a ritroso operando le rettifiche per determinare
l’autofinanziamento ed i flussi di liquidità provenienti dalla gestione reddituale, corrente ed
operativa.
A livello regolamentare, occorre precisare che, in Italia, la Commissione Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri per la statuizione dei principi contabili ha emanato, nel 1977, il documento
n. 2 che regolamenta la compilazione del rendiconto finanziario relativo al capitale circolante netto ad al
flusso di cassa. Al contrario, nel panorama internazionale, lo ias n. 7 ha lasciato ampia discrezionalità circa
forma e contenuti del documento in parola, seppur con qualche nota di diversità nel contenuto e nel concetto
stesso di “rendiconto finanziario”. In tal senso, il successivo principio contabile ias n. 13 fornisce, fra l’altro,
informazioni sul concetto di attività e di passività correnti.
In sintesi, ciascuna tipologia di rendiconto più sopra adombrata permette di ottenere specifiche informazioni.
Tuttavia, occorre ribadire che i giudizi formulati appaiono strettamente condizionati dalla scelta dei criteri di
valutazione adottati come pure dai criteri di classificazione delle voci di bilancio. Inoltre, il documento in
oggetto mostra taluni limiti connessi con la scarsa capacità di misurazione della performance finanziaria
dell’impresa in un’ottica prospettica. Infatti, eventuali politiche aziendali caratterizzate da scarsi
investimenti, dalla crescita dell’indebitamento oppure da elevati disinvestimenti determinano sicuramente
21
flussi finanziari positivi che, tuttavia, preludono al deterioramento dell’economicità della combinazione
economica d’impresa.
Inoltre, è opportuno precisare che la ricostruzione puntuale di tutti i flussi è molto onerosa sia in termini di
tempo, sia in termini di effettiva utilità; pertanto, per le voci di bilancio che prevedono flussi in entrata ed in
uscita giornalieri è preferibile ricorrere direttamente all’impiego dei saldi, mentre per tutti i flussi di lungo
termine si ricercheranno i movimenti effettivi.
In ultimo, va osservato come un utilizzo più proficuo del rendiconto lo si ottiene operando anche in una
logica anticipatoria, oltre che consuntiva, ossia attraverso la previsione dei flussi finanziari nell’attività di
programmazione della gestione aziendale. Tale percorso richiede, in primo luogo, la conoscenza della
struttura finanziaria iniziale dell’impresa, quindi la elaborazione puntuale dei programmi di investimento
ipotizzati come pure il programma dei finanziamenti ed il livello di liquidità prescelto, il tutto in
considerazione delle condizioni di mercato e d’ambiente. L’impiego del rendiconto finanziario previsionale
consente all’impresa di ottenere informazioni sulla relazione esistente tra i flussi finanziari e le politiche di
finanziamento e tra i flussi finanziari e la gestione della tesoreria in chiave prospettica. Così, ad esempio, la
scelte delle fonti finanziarie deve essere effettuata in considerazione della struttura degli investimenti
programmati, così come si evincerà dal rendiconto derivante dai bilanci preventivi aziendali (stato
patrimoniale previsionale, conto economico previsionale, budget).
5. CONCLUSIONI
Il presente documento ha analizzato la condizione di equilibrio finanziario di un’impresa con il duplice
obiettivo di descriverne la rilevanza e di tracciare una mappa dei principali strumenti per l’analisi ed il
controllo. Per raggiungere tali obiettivi la trattazione è stata suddivisa in tre parti principali.
Nella prima parte si definisce l’equilibrio finanziario, inquadrandolo nella visione, largamente accettata in
letteratura, di impresa come sistema aperto e, pertanto, inserendolo nella più ampia concettualizzazione sulla
globalità degli equilibri di gestione. In questa parte sono state riassunte le principali conclusioni del dibattito
teorico sui tre equilibri di gestione (economico, finanziario e patrimoniale), evidenziando come tra essi
esistano degli stretti legami. Si è osservato che, sebbene nel lungo periodo l’equilibrio economico e quello
finanziario tendono a coincidere, nel breve/brevissimo termine ciò non accade a causa della discrepanza
esistente tra il ciclo economico e quello finanziario-monetario. Tra le due condizioni la prospettiva
economica è prevalente in quanto implica, nel lungo termine l’esistenza anche della condizione di equilibrio
finanziario. Per contro l’equilibrio patrimoniale è una condizione derivata rispetto agli altri equilibri della
gestione, perché soltanto se l’impresa è in equilibrio economico e finanziario può garantire il miglioramento
della situazione patrimoniale.
La seconda parte del documento è dedicata ad un’analisi più centrata del problema dell’equilibrio finanziario
e, pertanto, analizza i fabbisogni e le relative modalità di copertura. Si è distinto il concetto di equilibrio
22
finanziario “statico” da quello osservato da un punto di vista “dinamico”, sottolineando che nella pratica
l’insieme dei fabbisogni aziendale è continuamente mutevole e, pertanto, una corretta analisi dell’equilibrio
deve essere effettuata non solo in base alla visione statica, ma anche considerando la prospettiva dinamica. In
tal senso si è osservato che l’omogeneità tra fonti ed impieghi non è sinonimo di equilibrio finanziario
dinamico, ma che tale condizione deriva dalla compresenza di quattro caratteristiche della struttura del
passivo, specificatamente omogeneità, elasticità, flessibilità ed economicità.
In questa sezione del documento si è avuto modo di sottolineare l’importanza di predisporre delle modalità di
previsione dei fabbisogni finanziari di liquidità, al fine di evitare improvvise situazioni temporanee di
squilibrio per le quali, di norma, si ricorre a coperture più onerose.
La terza parte del documento è interamente dedicata agli strumenti operativi di analisi e gestione
dell’equilibrio finanziario. Tra le varie tecniche di analisi è stato dato un più ampio spazio alla trattazione
delle analisi per flussi perché queste rappresentano le modalità di analisi più importanti di cui l’impresa
dispone per monitorare le condizioni di equilibrio finanziario.
La differenza fondamentale tra l’analisi per flussi e le altre tipologie di valutazione e controllo, che la rende
particolarmente utile ai fini di controllo e gestione dell’equilibrio finanziario è rappresentata dall’opportunità
che essa offre di spiegare le cause delle variazioni intervenute in un dato periodo temporale. Gli altri tipi di
analisi, infatti, forniscono solo delle indicazioni generali sull’andamento gestionale nel periodo, in quanto
confrontano delle grandezze totali.
23
Documento Aristeia n. 20
I FORWARD RATE AGREEMENT
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Aspetti generali sui Forward rate agreement – 3. La quotazione –
4.Modalità di utilizzo dei forward rate agreement – 5 Il valore del forward rate agreement – 6. Conclusioni
1. INTRODUZIONE
La crescente dinamicità delle fluttuazioni dei tassi di interesse – oggi ai minimi storici – e la volontà, sempre
più sentita delle imprese, di controllare l’esposizione ai rischi di variazioni sfavorevoli degli stessi stimolano
la ricerca di modalità di copertura. In questo scenario, assumono particolare rilevanza i contratti noti come
forward rate agreement (nel prosieguo FRA), che si sostanziano in un accordo tra due soggetti sui tassi a
termine, il quale consente di definire e stabilizzare in anticipo il costo di un debito e/o il rendimento di una
attività.
Il FRA è negoziato esclusivamente nei mercati over the counter, ossia al di fuori delle Borse valori e,
pertanto, non è soggetto a rigide norme di struttura contrattuale. Per questo motivo il FRA è uno strumento
concettualmente flessibile ed adattabile alle più diverse esigenze aziendali. Al contempo, però, il mercato
secondario non è molto sviluppato e, di conseguenza la probabilità di cessione del contratto ad altre imprese
è piuttosto limitata, al punto che per estinguere anticipatamente il FRA l’unica soluzione disponibile è la
negoziazione di un contratto analogo ma di segno opposto, in modo da neutralizzare gli effetti del
precedente.
In relazione allo strumento in esame, appare opportuno analizzare gli aspetti tecnici, le modalità di
negoziazione, di quotazione e d’impiego, nonché i vantaggi ed i rischi, non solo economici, impliciti nell’uso
per copertura dal rischio di tasso ed il controllo dell’onerosità dell’indebitamento.
I FRA, prevedendo entrate asincrone rispetto alle uscite, stimola il controllo preventivo dei flussi di cassa,
migliorando la capacità dell’impresa di individuare possibili difficoltà a fronteggiare gli impegni finanziari.
In altri termini, l’uso dei FRA incita il management a prevedere il ciclo finanziario-monetario e, per questo
ad fornire strumenti di controllo per il corretto svolgimento della gestione.
24
2. ASPETTI GENERALI DEI FORWARD RATE AGREEMENT
Il termine FRA definisce una categoria di strumenti derivati sui tassi di interesse, idonei alla copertura del
rischio di variazioni sfavorevoli dell’onerosità del debito. Una particolarità di questi strumenti è l’orizzonte
temporale, estremamente breve, di produzione degli effetti, al punto che le quotazioni sono espresse in
capitalizzazione semplice.
Per tale motivo è possibile accostare i FRA ai future sui tassi di interesse (interest rate future): entrambi
consentono di operare a termine sui tassi di interesse ed entrambi hanno scadenze molto ravvicinate nel
tempo. Le differenze tra i due strumenti risiedono essenzialmente nella struttura del mercato in cui
avvengono le contrattazioni: i future sono negoziati in Borsa, mentre i FRA non sono negoziati in mercati
ufficiali e possono essere stipulati soltanto con intermediari abilitati. Ne segue che, mentre gli interest rate
future generano continue movimentazioni di cassa – per via del meccanismo dei margini proprio delle Borse
– e sono fortemente standardizzati, i FRA non prevedono alcuna movimentazione di denaro finché il
contratto non giunge a scadenza e le parti sono libere nello stabilire le clausole contrattuali.
In concreto, il FRA si sostanzia in un accordo contrattuale tra due soggetti che si impegnano a scambiarsi un
importo monetario avente natura di interesse. Tale importo è pari alla differenza esistente – ad una data
prestabilita (coincidente, di norma, con la data di rilevazione del tasso variabile) – tra l’interesse prodotto da
un tasso variabile (futuro e, dunque sconosciuto al momento della stipula del contratto) e quello prodotto da
un tasso fisso concordato, entrambi calcolati in riferimento ad un capitale nozionale (o teorico).
Le componenti fondamentali del contratto di FRA – che le parti possono concordare tra loro – sono:
−
la data contrattuale, e cioè la data in cui è stato concluso il contratto;
−
il tasso contrattuale, ossia il tasso fisso predeterminato;
−
il capitale nozionale, che non costituendo oggetto di scambio rappresenta una capitale puramente
teorico utile esclusivamente per la determinazione del differenziale di interesse da scambiare;
−
il tasso variabile di riferimento;
−
la data di rilevazione del tasso di riferimento (fixing date);
−
la data di liquidazione (settlement date), ossia la data in cui saranno scambiati effettivamente gli
importi monetari;
−
la data di scadenza del contratto (maturity date)
−
le commissioni a carico dell’impresa.
È chiaro che, alla stipula del contratto, nessun flusso finanziario è scambiato e, fino alla settelement date, non
è prevista nessuna movimentazione di cassa.
Convenzionalmente, gli operatori definiscono “compratore del FRA” il soggetto che incassa il differenziale
se il tasso di regolamento si rivela maggiore del tasso contrattuale, ossia chi riceve il tasso variabile e paga il
tasso fisso. Per contro, è definito “venditore del FRA” colui che paga il tasso variabile ed incassa il tasso
fisso. Tali precisazioni terminologiche sono strumentali all’individuazione delle somme di denaro che
vengono scambiate.
25
In effetti, indicando con:
C
il tasso contrattuale (fisso);
X
il tasso variabile di regolamento;
N
il capitale nozionale;
gg
il periodo in cui il FRA produce effetti, espresso in giorni;
B
la base per il calcolo del tasso equivalente, espressa in giorni (è pari a 360 se si utilizza l’anno
commerciale, è 365 se si utilizza l’anno cilive);
il flusso di cassa netto per l’acquirente del FRA è:
(X − C) ⋅ N ⋅ gg
B
mentre, specularmene, il flusso per il venditore del FRA è:
(C − X ) ⋅ N ⋅ gg
B
Alla data di liquidazione non si verifica una doppia transazione (l’acquirente del FRA versa il tasso fisso e
riceve il tasso variabile), ma si procede al versamento del differenziale come sopra determinato. Ovviamente,
il flusso sarà positivo per l’acquirente del FRA se – al fixing – il tasso contrattuale è maggiore del tasso
rilevato dal mercato; viceversa sarà il venditore del FRA a conseguire un profitto.
3. LA QUOTAZIONE
La quotazione dei FRA avviene ad opera di market maker specializzati, che si dichiarano sempre disposti a
negoziare alle condizioni contrattuali da loro stessi stabilito. Per quotare un FRA, i market maker specificano
due differenti livelli del tasso fisso contrattuale: il tasso “denaro”, che esprime il livello del tasso fisso a cui
si dichiarano propensi ad acquistare un FRA; e il tasso “lettera”, ossia il tasso a cui sono disposti a vendere il
FRA. Ovviamente, il tasso lettera è maggiore del tasso denaro, per cui il market maker lucra tale differenza
(detta bid-ask spread) per ogni coppia di FRA (uno venduto, l’altro acquistato) negoziata, a patto che
entrambi i contratti abbiano il medesimo capitale nozionale.
Ne segue che il compratore del FRA – chi decide di pagare il tasso fisso e ricevere il variabile – deve
osservare le quotazioni “lettera”, mentre il venditore può incassare il “tasso denaro”.
Allo scopo di quotare lo strumento, il market maker specifica tutti gli elementi contrattuali fondamentali e
per individuare il periodo in cui il FRA produce effetti, l’accordo contrattualestabilisce le seguenti date
rilevanti: la data di stipula del contratto, la data di rilevazione del tasso di riferimento e la data di scadenza.
Nella quotazione dello strumento queste date sono espresse in modo sintetico da due cifre. Ad esempio, la
26
quotazione “FRA 3X9” indica che la rilevazione del tasso variabile avviene dopo tre mesi dalla stipula del
contratto, mentre la maturity date è tra nove mesi, per cui i flussi di interesse prodotti sono relativi ad un
periodo di sei mesi. A titolo esemplificativo si mostrano di seguito le quotazioni dei FRA apparse su “il Sole
24 ore” in data 11/02/2003:
Scadenza
Denaro
Lettera
3X6
2,43
2,47
6X9
2,32
2,36
9 X 12
2,34
2,38
6 X 12
2,35
2,39
12 X 18
2,51
2,55
Le quotazioni esposte non mostrano il tasso variabile di regolamento. Molto spesso, tale tasso di interesse
coincide con l’euribor relativo al periodo in cui il FRA produce effetti. Il tasso variabile implicito nel
FRA3X6, ad esempio, è l’euribor a 3 mesi, mentre in un FRA 3X9 è l’euribor a 6 mesi.
Lo schema riproposto di seguito descrive il profilo temporale del FRA 3X9, evidenziando che la
negoziazione del contratto non produce alcun effetto fino al fixing, in quanto gli interessi – calcolati in
riferimento al capitale nozionale – maturano dalla rilevazione del tasso variabile in poi.
Rappresentazione del profilo temporale dei flussi del FRA
Maturazione dell’interesse – periodo di
riferimento per il calcolo del differenziale
12/02/2003
Stipula del FRA
12/05/2003
12/11/2003
Rilevazione del tasso
Conclusione
variabile - fixing
contratto – maturity
del
La precedente rappresentazione non indica espressamente la data di liquidazione del differenziale (settlement
date), che – come precisato in sede di esplicazione delle specifiche contrattuali – deve essere predeterminata
dal contratto e, quindi, può differire dalla data di scadenza del FRA.
Nella prassi si tende a liquidare il FRA anteriormente alla scadenza e, più precisamente, due giorni dopo la
rilevazione del tasso di regolamento. Si ricorre alla liquidazione anticipata per due motivi: in primo luogo
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giacché dopo il fixing la transazione non presenta più alcun elemento di incertezza; in secondo luogo perché
le banche – che di norma sono i market makers nelle negoziazioni dei FRA – hanno l’obbligo dei ratios
patrimoniali e, dovendo detenere un capitale proporzionale al numero di operazioni in essere non hanno
interesse a detenere in portafoglio un contratto il cui esito è già predeterminato.
L’anticipazione del regolamento ad una data precedente alla scadenza naturale del periodo di maturazione
dei flussi di interesse rende necessaria l’attualizzazione del flusso monetario da scambiare al tasso di
interesse di mercato. Ricorrendo alla simbologia precedentemente introdotta, i flussi effettivamente
scambiati sono i seguenti:
per il compratore:
(X − C) ⋅ N ⋅ gg
B
1+ X⋅ (gg / B)
per il venditore:
(C − X ) ⋅ N ⋅ gg
B
1+ X⋅ (gg / B)
4. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FRA
Il FRA, al pari degli altri strumenti derivati, può essere utilizzato per fini immunizzativi o speculativi.
Quest’ultimo impiego è perseguibile attraverso l’apertura di una posizione nel FRA autonoma – ossia
disgiunta dalle altre attività e passività dell’impresa – che genera profitto per una variazione attesa dei tassi
di interesse. In questa prospettiva, attendendo un rialzo dei tassi, è necessario comprare il FRA, in quanto
tale posizione genera un flusso positivo per un aumento nei tassi; per contro per speculare al ribasso è
necessario vendere il FRA.
Il FRA può essere adoperato, inoltre, per la copertura dal rischio di interesse, in quanto consente di fissare
con largo anticipo, pagando una commissione, il costo del proprio indebitamento e/o il rendimento di una
attività.
In generale, per immunizzarsi dal rischio derivante da un evento sfavorevole si deve aprire una posizione che
generi un profitto al verificarsi dell’evento, in modo da determinare - in tale circostanza - un risultato,
complessivamente, migliore rispetto alla posizione non coperta. L’essenza della copertura con i FRA si
sostanzia quindi nell’acquisto di un contratto quando si è esposti al rischio di rialzi dei tassi di interesse, in
modo che, all’effettivo aumento del tasso di interesse, il maggior costo sostenuto sia interamente o
parzialmente compensato da un profitto nel FRA. Analogamente, la vendita del FRA può essere
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efficacemente implementata a copertura di un’uscita a tasso fisso nel caso di attese al ribasso dei tassi di
interesse.
Con maggiore precisione si deve affermare che l’acquisto del FRA – omogeneo ad un preesistente
fabbisogno – consente di fissare il costo dell’indebitamento. Al riguardo di consideri il caso di un’impresa
che prevede di doversi indebitare – ad un tasso variabile e per un capitale di importo N – per un periodo di
tre mesi a partire dal mese successivo a quello in corso. L’azienda ha un fabbisogno di tipo 1X4 ed è esposta
al rischio di interesse, in quanto il tasso di interesse potrebbe aumentare determinando un innalzamento del
costo del debito quando sarà necessario negoziarlo. Per questo motivo decide di acquistare un FRA 1X4,
pagando un tasso fisso del 5% ed incassando il tasso variabile (Euribor trimestrale). Il prospetto seguente
sintetizza il funzionamento della copertura:
– EURIBOR 3 mesi ⋅ N ⋅ (90/360)
Costo del indebitamento originario:
Flusso del FRA 1X4:
(EURIBOR 3 mesi – 5%) ⋅ N ⋅ (90/360)
Flusso di cassa netto:
– 5% ⋅ N ⋅ (90/360)
All’acquisto del FRA 1X4 consegue la stabilizzazione dell’onerosità del debito ad un valore del 5%. Ciò
accade solo nell’ipotesi in cui il capitale nozionale previsto dal contratto sia esattamente uguale al debito
residuo.
Concettualmente il flusso del FRA dovrebbe trovare manifestazione finanziaria alla conclusione del contratto
perché, di norma, i flussi di interesse sono versati al termine del periodo di maturazione; tuttavia – come
preannunciato – è pratica comune liquidare il differenziale alla data di rilevazione del tasso variabile (fixing
date). Tale prassi determina uno sfasamento temporale tra i flussi di cassa delineati prima ipotizzati. Il
prospetto seguente mostra il profilo temporale di un’operazione di copertura: il FRA è regolato – per valori
attualizzati – alla data del fixing, che cade al termine del primo mese, mentre gli interessi passivi del debito
comportano un’uscita solo al termine del periodo.
4° mese
1° mese
0
Stipula del
FRA
Conclusione
data del fixing
Flusso del debito
Flusso del FRA
Negoziazione del debito
29
Il profilo temporale dell’operazione e la conseguente attualizzazione del flusso scaturente dal FRA determina
la necessità di reinvestire il flusso dello strumento al tasso di mercato per ottenere, a scadenza, un costo
dell’indebitamento esattamente pari al tasso contrattuale.
I prospetti che seguono, riconsiderando il caso precedentemente descritto e supponendo che alla data del
fixing si rilevi un Euribor trimestrale pari al 6% e un capitale nozionale di un milione di Euro, dimostra che
in assenza di reinvestimento del flusso del FRA il costo dell’indebitamento bloccato risulta a scadenza
maggiore del tasso contrattuale.
Caso di mancato reinvestimento dei flussi del FRA:
Flusso per la liquidazione del FRA, scambiato alla fixing date:
(Euribor 3 mesi - 5%) * N * (90/360)
(1+ Euribor 3 mesi) * (90/360)
1% * 1 MLN * (90/360)
(1+6%) * (90/360)
=
= 2463 €
Flusso de debito, scambiato alla data di scadenza:
6% (90/360) * N = 15000
Costo effettivo del debito:
12537 €, pari al 5,015%
Caso di reinvestimento del flusso del FRA
Alla data di fixing si procede alla liquidazione del FRA:
(Euribor 3 mesi - 5%) * N * (90/360)
(1+ Euribor 3 mesi) * (90/360)
1% * 1 MLN * (90/360)
(1+6%) * (90/360)
=
= 2463 €
Tale flusso viene reinvestito al tasso di mercato fino alla maturazione degli interessi passivi:
Flusso del FRA * [1+Euribor 3 mesi*(90/360)]= 2500 €
Il flusso del debito è:
6% *(90/360) * 1 MLN € = 15000 €
Il costo netto dell’indebitamento è, dunque:
12500 €
esattamente pari al 5%
30
Nell’ipotesi di non reinvestimento del flusso del FRA, il costo effettivo dell’indebitamento è maggiore del
tasso contrattuale; tuttavia tale eccedenza – che nell’esempio è trascurabile – diviene elevata quando si
negoziano FRA per periodi più lunghi (ad esempio un FRA 3X12) o importi di capitale nozionale più
rilevanti.
Con la negoziazione del FRA non è possibile, inoltre, bloccare il tasso contrattuale per l’indebitamento nel
caso in cui il merito di credito dell’impresa sia tale da non consentire un indebitamento indicizzato
all’Euribor senza spread. L’acquisto di un FRA consente di eliminare l’indicizzazione al parametro variabile,
ma l’eventuale spread si aggiunge al tasso contrattuale.
Considerando l’esempio precedente, se le condizioni per l’indebitamento avessero imposto uno spread del
1,5%, attraverso la negoziazione del FRA si sarebbe potuto prevedere un costo ad un tasso del 6,5%:
Costo del indebitamento originario:
Flusso del FRA 1X4:
- EURIBOR 3 mesi +1,5% * N * (90/360)
(EURIBOR 3 mesi – 5%) * N * (90/360)
Flusso di cassa netto:
- 6,5% * N * (90/360)
È palese, quindi che con il FRA si blocca il tasso contrattuale, pur rimanendo esposti alle variazioni del
merito di credito. Nel caso proposto l’impresa è certa di fissare il tasso al 6,5% solo se il suo credit standing
non subisce variazioni sino a quando non dovrà essere negoziato il debito; in tal caso il costo previsto si
modificherà in misura pari alla variazione, in aumento o diminuizione, dello spread.
5.
IL VALORE DEL FRA
La determinazione del valore di mercato del FRA (mark to market del FRA) è essenziale per verificare
l’efficacia della copertura, non sussistendo di fatto un mercato secondario sul quale poter procedere a
rivendere il contratto.
Non prevedendo alcuna uscita di cassa, al momento della stipula del contratto con il market maker il FRA è
neutro, e cioè ha valore zero sia per il compratore che per il venditore. In seguito alle oscillazioni dei tassi di
interesse il FRA acquista o perde valore. L’acquisto del FRA ha valore positivo quando – in un momento
seguente l’acquisto – i tassi rialzano; al contrario ha valore negativo se i tassi ribassano. La ragione,
evidente, è che – come già sottolineato – il compratore del FRA ottiene un profitto quando le condizioni di
mercato spingono al rialzo i tassi di interesse.
Il valore di un FRA, definito dalle oscillazioni dei tassi di interesse, è determinabile come valore di
sostituzione dello stesso con un contratto avente la stessa scadenza. Il valore di sostituzione è determinabile
supponendo di chiudere la posizione negoziando un altro FRA di segno opposto con il quale neutralizzare gli
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effetti del primo contratto negoziato. In altri termini, per la determinazione del valore di un FRA acquistato è
necessario supporre di vendere un altro FRA identico per scadenza e capitale nozionale di riferimento.
A titolo esemplificativo si supponga di voler chiudere la posizione in acquisto di un FRA 3 X 6 al 2,5%
contro Euribor 3 mesi in seguito ad un incremento nei tassi di interesse avvenuto nella stessa data di stipula
del contratto. La chiusura dell’operazione è possibile con la vendita di un FRA 3 X 6. Supponendo che la
quotazione del “tasso denaro”, in seguito al rialzo dei tassi sia 2,75%, con la vendita del FRA si ottiene un
risultato pari allo 0,25 % del capitale nozionale. Il prospetto seguente esplicita più dettagliatamente i dati
dell’esempio:
Flusso da FRA acquistato:
(Euribor 3 mesi – 2,5%) * N * (90/360)
Flusso del FRA venduto:
(2.75% - Euribor 3 mesi) * N * (90/360)
Flusso netto
0,25% * N * (90/360)
Tale importo monetario, opportunamente attualizzato, è il valore del FRA 3X6 in portafoglio. La ragione è
intuitiva: se con la detenzione del FRA 3X6 è possibile bloccare un profitto certo, tale livello di profitto sarà
il prezzo che ogni operatore sarà disposto a pagare per subentrare nel contratto. Nessun operatore sarà
disposto ad un maggiore esborso, perché acquisirebbe un contratto con valore netto negativo; viceversa, il
detentore non cederà il contratto per un valore inferiore in quanto preferirebbe chiudere la posizione e lucrare
un profitto più alto. Ovviamente, però tale flusso deve essere attualizzato in quanto il flusso monetario
bloccato troverà manifestazione finanziaria alla conclusione naturale del contratto. Per l’attualizzazione il
tasso da utilizzare è l’Euribor riferito al periodo di maturazione degli interessi.
Anche per la valutazione di un FRA in un periodo intermedio tra la data di stipula del contratto e la fixing
date è necessario ricorrere al valore di sostituzione. In tal caso, tuttavia, per individuare correttamente il FRA
di sostituzione bisogna tener conto del tempo trascorso. In altri termini, per quantificare il valore di un FRA
3X9, un mese dopo l’acquisto, è necessario confrontarlo con le condizioni offerte per la negoziazione di un
FRA 2X8 in quanto è tale il profilo temporale del contratto in portafoglio. L’invecchiamento del contratto in
portafoglio comporta anche che per determinare il valore di sostituzione bisognerà attualizzare in riferimento
ad un periodo di otto mesi.
6. CONCLUSIONI
L’analisi degli aspetti tecnici principali del FRA ha messo in luce le potenzialità dello strumento che si presta
a molteplici utilizzi. Oltre all’attività di speculazione, il FRA può essere utilizzato per la copertura di singole
esposizioni al rischio di interesse o per la copertura dell’insieme delle poste del passivo.
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L’uso dei FRA, oltre all’evidente vantaggio diretto, espresso in termini di minori interessi pagati sul debito,
fornisce anche vantaggi indiretti. La progettazione di un’operazione di FRA richiede a priori un’analisi dei
fabbisogni finanziari futuri e quindi stimola il management a prevedere l’evoluzione dell’equilibrio
finanziario per periodi – pur sempre brevi – che si estendono anche oltre l’esercizio.
Il rischio principale nell’utilizzo del FRA per la copertura risiede nell’eventualità che i tassi si muovano in
direzione opposta a quella temuta. In tal caso l’operazione in FRA condurrà ad una perdita, e, per questo, il
risultato sarà peggiore rispetto alla posizione non coperta. Tuttavia, il costo massimo che l’impresa deve
sopportare è pari al tasso contrattuale del FRA e non potrà mai eccedere tale valore. Pertanto, la perdita
(eventuale) discendente dalla negoziazione del FRA – in seguito ad un imprevisto movimento dei tassi di
interesse – è da interpretarsi come il prezzo da pagare per stabilizzare con largo anticipo il costo del debito. I
vantaggi indirettamente offerti dal FRA discendono, appunto, dalla stabilità che viene conferita
anticipatamente alle uscite per oneri finanziari. La stabilizzazione del costo di un debito in anticipo offre,
infatti, notevoli vantaggi, poiché permette di eliminare l’incertezza relativa ad una futura uscita di cassa e, di
conseguenza, di programmare con maggiore precisione e tranquillità il piano di cassa. Ridurre l’alea che
caratterizza l’esborso monetario di un debito a tasso variabile è importante nella gestione della tesoreria
aziendale, in quanto libera le risorse in eccesso che sarebbero dovute essere rese prontamente disponibili nel
caso di incremento del costo dell’indebitamento.
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DOCUMENTO ARISTEIA N. 13
GLI SWAP NELLA GESTIONE DEI RISCHI
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Una classificazione degli swap – 3. Aspetti tecnici e profili operativi degli
interest rate swap– 3.1 L’arbitraggio sul merito di credito – 4. Gli swap su valute – 5. La valutazione ed il
pricing – 6. I rischi impliciti nei contratti swap – 7. Conclusioni
1.
INTRODUZIONE
Il presente documento propone un approfondimento di carattere teorico–pratico nell’utilizzo degli strumenti
di finanza innovativa per la gestione dei rischi dell’impresa, l’oggetto della trattazione è uno strumento
derivato, lo swap che sarà analizzato nelle due versioni più comuni: l’Interest Rate Swap (IRS) ed il Cross
Currency Swap (CCS), impiegato per tutelarsi dalle variazioni dei tassi di cambio.
L’obiettivo del documento è di indagare sulle più comuni modalità d’impiego di tale strumento, al fine di
comprendere come possa essere utilizzato nella gestione dei rischi dell’impresa. A tal scopo, si procederà di
seguito ad un esame degli aspetti tecnici dei contratti di swap, per poi descriverne le modalità di utilizzo e
commentarne, infine, i vantaggi ed i rischi.
Come noto, il termine swap configura una “classe” di strumenti derivati, comprendente una grande varietà di
contratti il cui elemento comune è lo scambio di flussi monetari per un determinato periodo di tempo
secondo regole prefissate.
Le operazioni di swap sono negoziate tra un’impresa ed un intermediario, al di fuori del mercato di Borsa
(mercato over the counter) e, pertanto, la stipulazione del contratto non segue rigide norme di struttura, e le
parti possono liberamente adeguarla alle proprie esigenze, potendo quindi plasmare lo strumento per la
copertura delle posizioni più diverse.
Alla flessibilità garantita dalla negoziazione dello strumento nel mercato over the counter, si aggiunge
l’esistenza di un mercato secondario molto sottile che comporta uno svantaggio ravvisabile nella scarsa
rivendibilità del contratto.
34
2.
UNA CLASSIFICAZIONE DEGLI SWAP
Lo swap, come detto, è uno strumento derivato il cui elemento caratterizzante è lo scambio di flussi
monetari. Da un esame della natura di tali flussi è possibile individuare due “classi” fondamentali di
operazioni in swap gli Interest Rate Swap (infra IRS), in cui si scambiano flussi di interesse ed i Currency
swap, ossia swap di valute.
Nell’ambito degli IRS, in funzione della differente modalità di determinazione del tasso di interesse, possono
essere distinti due fondamentali strutture contrattuali:
−
i plain vanilla swap;
−
i basis swap.
I plain vanilla swap si caratterizzano per lo scambio di un tasso fisso contro un tasso variabile: più
precisamente una parte si obbliga a corrispondere un flusso finanziario calcolato sulla base di un tasso fisso
rispetto ad un capitale (detto nozionale), mentre la controparte è obbligata a versare un flusso determinato
sulla base di un tasso variabile, applicato al medesimo capitale.
Nei basis swap, invece, lo scambio avviene tra due diversi tassi variabili, quindi indicizzati a parametri
differenti.
Le operazioni in swap su valute, invece, comprendono tre differenti tipologie di contratto che definiscono:
−
il cross currency swap, in cui un flusso è fisso, mentre l’altro è variabile;
−
il fixed-rate currecy swap, in cui entrambi i flussi sono calcolati sulla base di tassi fissi;
−
il floating to floating currency swap, dove i tassi di interesse sono entrambi variabili.
4.1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SWAP
Plain vanilla swap
Interest Rate Swap
(scambio tra tasso fisso e variabile)
-su tassi di interesse-
Basis Swap
(scambio tra due tassi variabili)
Fixed
rate
currency
swap
(scambio tra due tassi fissi)
Currency Swap
- su valute -
Cross currency swap
(scambio tra tasso fisso e tasso variabile)
Floating
to
floating
currency
(scambio tra due tassi variabili)
35
swap
3.
ASPETTI TECNICI E PROFILI OPERATIVI DEGLI INTEREST RATE SWAP
Un’operazione di interest rate swap è definita da un contratto tra due operatori, in cui si prevede lo scambio
in date prestabilite di una serie di flussi monetari aventi natura di interessi, che vengono calcolati sulla base
di un capitale teorico di riferimento.
Nell’accordo contrattuale di definizione dell’operazione di swap, dunque, dovranno essere specificati alcuni
elementi. In particolare si dovrà esplicitare:
−
la data in cui il contratto inizia a produrre effetti (effective date) e la data di scadenza del contratto
(termination date);
−
l’ammontare del capitale di riferimento per il calcolo degli interessi (definito “capitale nozionale”);
−
la periodicità dei pagamenti, ossia il profilo temporale della liquidazione dei flussi monetari;
−
il parametro di indicizzazione, ossia il parametro sulla base del quale calcolare il tasso variabile di
riferimento;
−
le date in cui procedere alla rilevazione del tasso variabile (reset date).
Un elemento di primaria importanza è la determinazione del capitale nozionale, perchè rappresenta la base
per la determinazione dei flussi di denaro da versare alla controparte. Ovviamente, quanto più è alto questo
valore, tanto maggiori saranno i flussi che derivano dallo swap. Inoltre, il capitale nozionale non è oggetto di
scambio e, quindi, è un capitale puramente teorico, al quale si fa riferimento esclusivamente per la
determinazione dei flussi.
L’accordo contrattuale deve specificare, inoltre, la periodicità dei pagamenti, ossia il profilo temporale della
liquidazione dei flussi monetari. Lo swap prevede flussi in entrata ed in uscita per entrambe le parti coinvolte
nell’operazione; pertanto, nel caso di coincidenza delle date di regolamento, la liquidazione avviene per
differenziali, per cui chi avrebbe dovuto incassare il flusso minore versa alla controparte il differenziale tra il
flusso in uscita e quello in entrata.
I flussi di cassa che derivano da una operazione di Interest Rate Swap sono rappresentabili come segue:
Tasso fisso : X % * Capitale Nozionale
Impresa A
Impresa B
Tasso variabile: Euribor 6 mesi * Capitale Nozionale
36
Il prospetto di seguito riportato fornisce una esemplificazione della dinamica dei flussi dello swap plain
vanilla.
Si suppone il pagamento di uno swap di durata residua 3 anni in cui:
−
il livello del tasso fisso è stabilito a 5%;
−
il tasso variabile di riferimento è il Libor a sei mesi;
−
la periodicità dei pagamenti è semestrale;
−
il capitale nozionale ha un importo generico N;
−
il contraente “A” incassa il tasso variabile e paga il fisso; viceversa il soggetto “B”.
Dinamica dei Flussi di un Plain Vanilla Swap
Tasso
Tasso
fisso
variabile
1/3/2001
5%
1/9/2001
Data
Flusso di A
Flusso di B
-
-
-
5%
5.25 %
+ 0.25 % * N
- 0.25 % * N
1/3/2002
5%
5%
-
-
1/9/2003
5%
4.5 %
- 0.5 % * N
+ 0.5 % * N
1/3/2003
5%
4.2 %
- 0.8 % * N
+ 0.8 % * N
Al momento della stipula del contratto non si manifesta nessun flusso finanziario, perché le parti hanno
disposto il differimento della rilevazione del tasso variabile e, di conseguenza, degli effetti del contratto.
Si deve sottolineare che sin dal primo momento sono conosciuti i flussi monetari in uscita dell’impresa A (o
in entrata per l’impresa B), perché calcolati in base al tasso fisso; per contro, il livello del tasso variabile ed i
conseguenti flussi finanziari saranno conosciuti soltanto uno per volta, man mano che sono raggiunte le date
di rilevazione del tasso. È proprio questa l’essenza dello swap plain vanilla: si tratta di uno strumento di
copertura e/o speculazione sulle variazioni dei tassi di interesse.
A livello operativo lo swap può essere utilizzato anche per speculare sull’andamento dei tassi di interesse.
Prevedendo un futuro rialzo dei tassi si può stipulare uno swap plain vacilla, decidendo di incassare il tasso
variabile e pagare il fisso. In tal caso, se l’aspettativa è confermata dal mercato, il contraente ottiene un
profitto, tanto maggiore quanto più alto è il rialzo del tasso variabile.
L’utilizzazione principale dello swap è, tuttavia, un’altra. Il successo di questo strumento è dovuto alla
possibilità che offre di trasformare l’onerosità del debito di un’impresa. Più precisamente, è possibile
trasformare un finanziamento a tasso fisso (o anche un’attività) in uno analogo indicizzato ad un tasso
variabile e viceversa.
37
Si supponga che l’impresa A si trovi nella seguente situazione:
−
ha contrattato un mutuo a 8 anni al tasso fisso dell’ 8%, per un capitale di 500.000 €, con pagamenti
semestrali;
−
ha stipulato con un intermediario un plain vanilla swap, in cui incassa il tasso fisso, stabilito al 7,5%,
e paga il tasso variabile, ossia il Libor a 6 mesi.
I flussi delle operazioni sono raffigurati di seguito:
Esempio di trasformazione del mutuo da tasso fisso a tasso variabile
Flusso da Indebitamento
Flusso da
(mutuo)
Swap
1/9/2000
-
-
-
1/1/2001
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2001
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2002
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2002
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2003
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2003
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2004
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2004
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2005
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2005
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2006
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2006
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2007
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2007
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/1/2008
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
1/7/2008
-8%
+ 7,5 % - Libor 6
- (Libor 6 + 0,5 %)
Data
Flusso Netto
Analizzando i dati della tabella è evidente che l’impresa è riuscita a trasformare la posizione debitoria netta:
l’uscita connessa al mutuo, che prevedeva in origine un interesse fisso dell’8 %, è stata trasformata in
un’uscita a tasso variabile indicizzata al Libor.
Ancora più evidente è l’utilizzo dello swap per il caso opposto (trasformazione di un debito da tasso variabile
a tasso fisso.
Si consideri, a titolo esemplificativo, un’impresa indebitata per dieci anni a tasso variabile (Libor semestrale
+ 1%) che ha negoziato uno swap in cui incassa il tasso variabile e paga il tasso fisso.
Supponendo le seguenti condizioni:
38
−
Swap:
−
Mutuo: tasso variabile a Libor a 6 mesi + 1%
tasso fisso del 5% contro tasso variabile Libor 6 mesi
Si osservano le seguenti dinamiche di cassa:
Flusso da Indebitamento
Flusso da
(mutuo)
Swap
1/9/2000
-
-
-
1/1/2001
- (Libor 6 + 1%)
- 5 % + Libor 6
-6%
1/7/2001
- (Libor 6 + 1%)
- 5 % + Libor 6
-6%
1/1/2002
- (Libor 6 + 1%)
- 5 % + Libor 6
-6%
1/7/2002
- (Libor 6 + 1%)
- 5 % + Libor 6
-6%
….
….
….
….
1/7/2008
- (Libor 6 + 1%)
- 5 % + Libor 6
-6%
Data
Flusso Netto
È chiaro che l’impresa, con l’utilizzo dello swap, è riuscita a bloccare il tasso da pagare per il prestito. I
flussi netti, infatti, non sono più contingentati alla rilevazione semestrale del libor, ma sono pari al 6 %.
Una lettura attenta degli esempi proposti potrebbe, tuttavia, far sorgere alcune perplessità circa l’effettiva
copertura. In effetti, il flusso derivante dallo swap, nei casi analizzati, non è perfettamente compensativo del
flusso del mutuo. Una perfetta compensazione tra i vari flussi è possibile soltanto se gli interessi sono
calcolati sullo stesso capitale, e ciò può accadere esclusivamente nella liquidazione del primo flusso se il
capitale nozionale dello swap è esattamente pari al capitale preso a prestito del mutuo. In tal caso si possono
effettuare le semplificazioni degli esempi precedenti, perché gli interessi vengono calcolati sullo stesso
capitale e, quindi, sono confrontabili.
Questo non vale per i flussi successivi, in quanto il flusso di interesse prodotto dallo swap è calcolato sempre
in riferimento allo stesso capitale nozionale, mentre, per il processo di ammortamento del debito, il mutuo
produrrà interessi minori.
Per questo motivo, nel caso proposto, il flusso dello swap non copre correttamente il mutuo e l’esposizione al
rischio di interesse dell’impresa è aumentata perché un incremento del libor genera un incremento degli oneri
finanziari superiore a quelli che si sarebbero dovuti sostenere per ottenere il capitale di finanziamento.
Proprio per ovviare a questo problema di copertura è stata ideata una variante dello swap, detta ammortizing
swap, in cui il valore del capitale nozionale viene ammortizzato secondo un piano identico a quello del
mutuo. Solo utilizzando tale strumento, dunque, è possibile trasformare correttamente un mutuo da tasso
fisso a tasso variabile o viceversa.
Vi è poi un’altra importante applicazione dello swap nota in letteratura come “arbitraggio sul merito di
credito”, cui è dedicato il paragrafo seguente.
39
3.1
L’ARBITRAGGIO SUL MERITO DI CREDITO
In letteratura è condivisa l’opinione che ravvisa proprio nell’opportunità di generare delle diminuzioni del
costo dell’indebitamento la motivazione che ha spinto all’ideazione ed alla diffusione degli swap. A tale
proposito, occorre sottolineare che il mercato del credito a tasso fisso è più sensibile al credito standing delle
società rispetto a quanto lo è il mercato del credito a tasso variabile. Ciò è probabilmente connesso ai
vantaggi che le banche hanno nell’impiegare i loro fondi a tasso variabile piuttosto che a tasso fisso. Tali
impieghi, infatti, sono di più facile copertura nel mercato interbancario; viceversa con gli impieghi a tasso
fisso le banche vincolano le proprie risorse nel medio/lungo termine al rischio di tasso di interesse.
Quando si verificano variazioni sensibili nella valutazione del merito di credito, sorge l’opportunità di porre
in essere uno swap per generare una riduzione dell’onere finanziario da sostenere.
Si supponga la seguente valutazione del merito di credito di due società A e B:
Condizione per l’indebitamento
Impresa A
Impresa B
Quality Spread
Tasso fisso
8%
10 %
+2%
Tasso variabile
Libor + 1%
Libor + 2%
+1%
Con queste condizioni, la società A dispone di un vantaggio assoluto nei confronti della società B, perché in
ogni caso può indebitarsi a costo minore; tuttavia, nel caso di indebitamento a tasso variabile, la differenza
tra il credit standing delle società è minore rispetto all’indebitamento a tasso fisso. In tale situazione, si dice
che la società B gode di un vantaggio comparato nell’indebitamento a tasso variabile, sebbene sia in una
posizione di svantaggio assoluto.
Supponiamo ora che per la società A sia necessario indebitarsi a tasso variabile, mentre la società B desideri
un indebitamento a tasso fisso. Le imprese hanno una duplice alternativa: in primo luogo possono accettare
le condizioni offerte dagli intermediari; in secondo luogo, possono scegliere una posizione debitoria opposta
a quella desiderata, salvo poi, negoziare uno swap tra loro per trasformare le rispettive strutture del debito.
In questa seconda ipotesi le imprese dovrebbero indebitarsi nel mercato in cui godono del vantaggio
comparato e negoziare uno swap per adeguare i flussi netti a quelli dell’indebitamento desiderato. In
particolare, l’impresa A che desidera un indebitamento a tasso variabile si indebita ad un tasso fisso perché
gode un vantaggio comparato su tale mercato rispetto all’impresa B, la quale, analogamente, pur
necessitando un indebitamento a tasso fisso, sceglie di contrarre un mutuo diverso da quello desiderato. Le
posizioni saranno ricondotte alla forma di indebitamento desiderato per effetto della negoziazione di uno
swap tra le due imprese, in cui l’impresa A paga il tasso fisso e, simmetricamente, l’azienda B paga il
variabile.
Supponendo che le imprese si accordino per la negoziazione di uno swap in cui l’impresa A versa un tasso
fisso dell’otto per cento, mentre l’impresa B paga il tasso variabile pari al libor semestrale maggiorato di uno
40
spread di un punto percentuale, si ottiene una situazione in cui:
Impresa A
Impresa B
-8%
- (Libor semestrale + 2 %)
+8%
-8%
- (Libor semestrale +0,5%)
+ (Libor semestrale +0,5%)
- (Libor semestrale + 0,5%)
- 9,5%
Flussi dal debito
(Tassi passivi dei mutui)
Flussi dello Swap
Flussi totali
(Indebitamento netto)
Entrambe le società si sono indebitate, dunque, ad un costo inferiore dello 0,5% rispetto alle condizioni che
le banche proponevano. Il risparmio totale dell’operazione è esattamente pari alla differenza tra i quality
spread, ossia alla differenza tra gli spread dei credit standing delle due società. In effetti, una siffatta
operazione conduce sempre ad un risparmio pari a tale differenza.
Nell’esempio proposto il differenziale tra i quality spread è equamente diviso tra le due aziende, ma, in realtà
è il potere contrattuale delle società che determina l’allocazione del risparmio.
È necessario puntualizzare che una simile operazione è possibile soltanto quando vi è la compresenza di tre
condizioni fondamentali:
−
deve esistere una differenza tra i quality spread;
−
le imprese devono volersi indebitare per uno stesso importo, con la stessa periodicità di pagamenti e
per lo stesso tempo;
−
le imprese devono possedere un vantaggio comparato nella forma di indebitamento indesiderata.
In conclusione, va anche detto che la commissione percepita dagli intermediari finanziari (che, di norma,
propongono simili operazioni di questo genere sono, di norma, proposte dagli stessi intermediari finanziari
riduce il beneficio dell’operazione in modo sensibile, soprattutto se l’intermediario garantisce il buon fine
dell’operazione intervenendo nei casi di insolvenza di una delle società. Quando tale garanzia non è offerta
dall’intermediario, le imprese devono considerare il rischio di insolvenza della controparte. Questo aspetto è
molto rilevante, perché qualora una delle due imprese non tenesse fede all’impegno assunto nel contratto di
swap, la controparte si troverebbe con un impegno indesiderato verso un istituto bancario e, nel contempo,
non potrebbe beneficiare del contratto.
4.
GLI SWAP SU VALUTE
Quando le operazioni di swap hanno ad oggetto lo scambio di flussi monetari espressi in valute differenti si
parla di “Currency Swap”.
41
Le caratteristiche tecniche di tali strumenti sono del tutto analoghe a quelle degli interest rate swap; le uniche
differenze riguardano il calcolo dei flussi da interessi ed il capitale nozionale. I flussi scambiati in un
contratto di currency swap sono determinati in due valute differenti, mentre il capitale nozionale viene
effettivamente scambiato, ed anch’esso è espresso in valute differenti.
A causa della diversità valutaria dei flussi monetari, il contratto prevede un tasso di cambio fisso per l’intera
durata dell’operazione.
Il funzionamento di un contratto di currency swap si sviluppa dunque su due diversi livelli, in relazione alle
due differenti tipologie di scambi attuati. In effetti, le parti si scambiano da un lato, flussi monetari aventi
natura di interesse sebbene calcolati in due valute differenti, dall’altro, quanto nel momento iniziale quanto
in quello finale dell’operazione sono scambiati gli importi dei capitali nozionali.
4.2 FUNZIONAMENTO DEL CURRENCY SWAP
Al momento iniziale:
Capitale in €
Impresa
A
Impresa
B
Capitale in $
Alle scadenze intermedie:
Flusso interessi in $
Impresa
A
Impresa
B
Flusso di interessi in €
Al momento finale:
Capitale in $
Impresa
A
Impresa
B
Capitale in €
Tra i vari tipi di currency swap figura il cross currency swap, il cui funzionamento è, in verità, molto simile a
quello dello swap plain vanilla, in quanto prevede lo scambio tra un tasso di interesse fisso ed uno variabile.
Una esemplificazione sarà utile per delineare più nettamente il funzionamento del cross currency swap e per
evidenziarne le differenze con i semplici plain vanilla.
Si consideri un cross currency swap in cui due imprese A e B si scambiano flussi monetari in dollari contro
euro, e le cui condizioni contrattuali siano riassunte come segue:
42
−
capitale nozionale:
10 MLN €
−
tasso di cambio:
1€ = 1,05$
−
periodicità pagamenti:
Semestrale
−
tassi di riferimento:
5% su € contro Libor semestrale su $
−
durata:
3 anni
Scadenza
Flusso per l’impresa A
Stipula del
contratto
- 1 MLN € + 1,05 MLN $
6° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
12° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
18° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
24° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
30° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
1 MLN € + 1,05 MLN $
36° mese
-(Libor 6 su $ * 1,05 MLN $) + (5 % € * 1 MLN €)
Ovviamente, i flussi dell’impresa B sono speculari rispetto al cash flow generato per l’impresa A.
L’esempio rende maggiormente evidenti le differenze tra il funzionamento del cross currency swap ed il
plain vanilla swap. Al momento della stipulazione del contratto le parti si accordano su un tasso di cambio
tra le due valute (1€ = 1,05$), che verrà mantenuto fisso per tutta la durata dello swap. Inoltre, sempre alla
stessa data avviene il primo scambio di capitale nozionale, mentre la restituzione avviene a scadenza del
contratto, unitamente al regolamento dell’ultimo flusso da interessi.
Il calcolo degli interessi avviene sulla valuta di riferimento, e cioè gli interessi in dollari vengono calcolati
sulla base del capitale nozionale espresso in dollari, viceversa gli interessi in euro sono calcolati sul capitale
nozionale in euro.
La nascita dei contratti currency swap deriva dall’esigenza delle società di coprire i propri investimenti e/o le
proprie passività, espresse in valuta differente, da variazioni sfavorevoli del tasso di cambio. In particolare, il
cross currency swap, al parai dei currency swap, rappresenta uno strumento importantissimo per le
multinazionali in quanto consente il reperimento dei fondi nel Paese in cui c’è maggiore convenienza e/o
maggiore capacità di assorbimento del mercato.
Al riguardo, si consideri il caso di un’impresa nazionale che, a causa della sua attività di importazione, ha un
fabbisogno finanziario in franchi svizzeri che decide di finanziare emettendo obbligazioni. Qualora il
43
mercato finanziario svizzero sia illiquido o meno liquido del mercato nazionale, l’impresa può efficacemente
emettere le obbligazioni in euro (sostenendo minori costi di emissione, a causa della maggiore liquidità del
mercato) e negoziare un currency swap per la trasformazione dei flussi in valuta differente.
5.
LA VALUTAZIONE E IL PRICING
In generale, il valore di una qualsiasi attività/passività finanziaria è definita dal suo valore attuale netto, ossia
dalla somma algebrica di tutti i flussi di cassa prodotti dall’investimento (finanziamento) attualizzati secondo
un opportuno tasso di interesse.
Anche nella determinazione del valore (mark to market) dello swap tale principio generale trova la sua
applicabilità, perché tutti i contratti di swap prevedono lo scambio tra due soggetti di una serie di flussi
monetari. La somma algebrica dei valori attuali di tali flussi definisce il prezzo del contratto, ossia la somma
che un terzo operatore dovrebbe pagare per subentrare nel contratto.
Nel discorrere del pricing degli swap è necessario distinguere il momento in cui viene fatta la valutazione del
contratto, ossia se questa avviene alla stipula, oppure quando il contratto ha già iniziato a produrre effetti.
Nel caso in cui si voglia valutare uno swap al momento della stipulazione del contratto, la somma dei flussi
prodotti dal contratto (attualizzata) deve essere nulla e, quindi, la sommatoria dei flussi derivanti dal tasso
fisso deve essere uguale alla somma dei flussi derivanti dal tasso variabile.
La ragione è semplice: se i due flussi non coincidessero si configurerebbe una situazione in cui una delle due
parti ha un profitto a fronte della perdita della controparte, e nessuno accetterebbe di vincolarsi in un
contratto in perdita. Se esistesse uno swap in cui i flussi derivanti dal tasso fisso fossero maggiori di quelli
(prevedibili) prodotti dal tasso variabile, tutti gli operatori razionali vorrebbero incassare il tasso fisso e
pagare il variabile, essendo superiore il valore dei flussi a tasso fisso. Conseguenza è, dunque, che il valore
dello swap al momento della stipulazione del contratto deve essere nullo.
Al contrario, la valutazione degli swap in un momento successivo alla sua stipulazione comporta maggiori
difficoltà. In quest’ultimo caso bisognerà osservare le condizioni di mercato correnti per la negoziazione di
un contratto analogo, cioè di uno swap esattamente identico a quello negoziato precedentemente.
Le posizioni in swap, infatti, possono essere annullate in due modi: con la cessione del contratto oppure
attraverso la negoziazione di un contratto analogo, in posizione opposta (contro-swap). Ciò significa che per
eliminare gli effetti di uno swap in cui l’impresa incassa il tasso fisso e paga il tasso variabile, dovrà
negoziare un ulteriore swap, identico al precedente, pagando il tasso fisso ed incassando il variabile.
Si supponga che l’impresa abbia negoziato uno swap in cui incassa il tasso fisso del 5 % e paga il tasso
variabile pari al libor annuale e che, dopo un anno, voglia chiudere la propria posizione. Il mercato offre la
possibilità di negoziare uno swap con lo stesso capitale nozionale e di durata pari alla vita residua dello swap
posseduto dall’impresa scambiando il libor annuale con un tasso fisso del 3 %.
44
La società può negoziare tale swap decidendo di pagare il tasso fisso. In questo caso il flusso di cassa netto
derivante dalle due posizioni è il seguente:
Flussi Vecchio Swap
Flussi del Nuovo Swap
+ 5 % - Libor 12 mesi
-
Primo anno
+ 5 % - Libor 12 mesi
- 3 % + Libor 12 mesi
+2%
Secondo anno
+ 5 % - Libor 12 mesi
- 3 % + Libor 12 mesi
+2%
Stipula del contratto di
chiusura (contro-swap)
Flussi Netti
Alle condizioni di mercato correnti, l’impresa negoziando il contro-swap, potrebbe bloccare un profitto certo
pari al 2% del capitale nozionale, da incassare in due periodi futuri.
Il valore del vecchio swap dell’impresa, coerentemente al principio generale di valutazione delle
attività/passività finanziarie, è pari alla somma dei flussi di cassa opportunamente attualizzati. Il problema è
ora determinare un giusto tasso di attualizzazione. Questo deve riflettere soltanto il rischio di controparte, in
quanto i flussi netti sono ricavi sicuri per l’impresa solo se la controparte dei contratti in essere si rivela
solvibile ed adempie le proprie obbligazioni. Per questo motivo è opportuno attualizzare al libor, visto che di
norma sono le banche le controparti di tali operazioni.
In conclusione, il valore di uno swap è inizialmente zero. Quando però, si assiste ad un cambiamento nella
struttura dei tassi di interesse, ossia quando il tasso variabile si modifica, il valore dello swap è destinato a
mutare. In particolare, il contratto assumerà un valore positivo per la posizione che ha beneficiato della
variazione del tasso; la posizione opposta avrà, ovviamente, valore negativo.
7. I RISCHI IMPLICITI NEI CONTRATTI SWAP
Gli swap nascono, come più volte ricordato, in risposta all’esigenza di ridurre i costi dell’indebitamento e di
coprire i rischi di tasso e di cambio.
La natura di “strumento di copertura” definisce un primo “rischio” derivante dalla negoziazione del
contratto, per altro comune per tutti gli strumenti di copertura. Tale rischio si sostanzia nell’impossibilità di
beneficiare delle variazioni favorevoli nella variabile coperta. In particolare, se si utilizza uno swap per la
trasformazione di un mutuo da tasso variabile a tasso fisso si blocca il costo dell’indebitamento, proteggendo
quindi il debito da rialzi nei tassi, ma impedendo di beneficiare dei ribassi dei tassi di interesse.
Altro rischio molto rilevante è quello di controparte, ossia il rischio che le obbligazioni scaturenti dal
contratto non vengano onorate. Questo è un rischio che deve essere monitorato già antecedentemente alla
stipulazione dello swap, ed assume particolare rilevanza quando l’accordo riguarda due imprese non
finanziarie.
45
Un ulteriore rischio è quello di liquidità, ossia il rischio di non poter “uscire dal contratto”, e cioè di non
poter liquidare velocemente la propria posizione. Tale rischio è intrinseco nella natura dello swap, che è uno
strumento non standardizzato; tuttavia la grande diffusione dei contratti più semplici (plain vanilla swap,
cross currency ecc.) ha limitato notevolmente l’illiquidità del contratto.
Più problematica, invece, risulta la chiusura dei contratti specificamente studiati per le esigenze dell’impresa,
come ad esempio l’ammortizing swap. La ragione evidente risiede nell’impossibilità di reperire un’altra
impresa con un identico fabbisogno a cui cedere il contratto. In questi casi, il rischio si configura anche
nell’impossibilità di sfruttare gli eventuali movimenti favorevoli dei tassi di interesse per via della difficoltà
di liquidare la posizione in swap.
8. CONCLUSIONI
La sintetica trattazione presentata riguarda le utilizzazioni fondamentali di uno dei primi e più usati strumenti
di risk management. I contributi teorici che si rinvengono in letteratura sono ampiamente concordi
nell’affermare che oggi, in misura costantemente crescente, le performance economiche delle imprese
dipendono dall’andamento di variabili finanziarie e valutarie quali i tassi di interesse e di cambio.
L’incremento dell’interesse per gli strumenti derivati è conseguenza, inoltre, anche della consapevolezza e
della volontà degli operatori di controllare le fonti di rischio potenzialmente pregiudizievoli della redditività
e del valore aziendale.
Anche gli enti locali di maggiori dimensioni stanno progressivamente incrementando il loro interesse per una
gestione attiva del debito con gli strumenti derivati.
La facilità nell’utilizzazione ed i benefici offerti dallo swap, però, non devono portare ad una
sottovalutazione dei rischi impliciti nella sua negoziazione, in particolare quello di controparte. Si è visto
infatti che le trasformazioni delle attività/passività operate attraverso questo strumento hanno valenza in
senso economico-tecnico, ma giuridicamente lo swap è un contratto distinto. Ne segue che l’inadempienza
nello swap provoca un duplice danno all’impresa, che, da un lato subisce una perdita per l’inadempimento
della controparte e, dall’altro, si ritrova con una attività/passività non gradita e, deve cercare nuovamente ed
in tempi rapidi una nuova copertura.
46
Documento Aristeia n. 26
LE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Aspetti generali – 3. Il valore delle opzioni – 4. La redditività delle
opzioni – 5. Le opzioni combinate – 6. Le opzioni sui tassi: aspetti definitori – 7. Gli elementi contrattuali e
la periodicità dei pagamenti – 8. L’utilizzo delle opzioni sui tassi – 9. Il collar: aspetti definitori ed operativi
10. Un’applicazione pratica – 11. Conclusioni
1. INTRODUZIONE
La seguente analisi ha ad oggetto le opzioni sui tassi, uno tra gli strumenti più efficaci per la gestione del
rischio di interesse, ossia per ridurre il costo dell’indebitamento. Le circostanze che stimolano
l’approfondimento degli aspetti tecnici e gli utilizzi operativi di questo strumento sono principalmente due.
In primo luogo l’incidenza del costo del denaro sulla redditività delle imprese, e in particolar modo su quella
delle pmi, rende opportuna una ricerca delle possibilità di risparmiare oneri finanziari. In secondo luogo, alle
attuali condizioni di mercato, i tassi di interesse si attestano su livelli rappresentanti i minimi storici, il che –
in alcuni Paesi – significa tassi reali negativi. Tale situazione, sebbene non sembri essere destinata a
cambiare nel breve termine, secondo il parere degli analisti finanziari non è destinata a perdurare per molto;
ne segue che è questo il momento opportuno per le imprese di rimodellare l’onerosità del proprio debito.
In quest’ottica è concepito il presente documento che, ponendosi l’obiettivo di fornire un supporto
immediatamente utilizzabile per quanti tra professionisti e studiosi siano interessati al tema, mostra le
caratteristiche principali delle opzioni esaminando come – in concreto – possono essere utilizzate per
limitare il costo dell’indebitamento.
Preliminare alla trattazione delle opzioni sui tassi di interesse – che costituiscono il nucleo centrale del
documento – si definiscono le caratteristiche generali comuni a tutti i tipi d’opzione, al fine di fornire gli
elementi utili per una maggiore comprensione delle specificità che caratterizzano tale strumento. Nell’analisi
degli utilizzi a cui si prestano le opzioni, particolare enfasi è rivolta alle posizioni protette ed alle posizioni
spread, perché consento di massimizzare i vantaggi della protezione dell’onerosità dell’indebitamento.
2. ASPETTI GENERALI
47
In generale si può definire l’opzione come uno strumento derivato attraverso il quale una parte, previo
pagamento di una somma di denaro, acquisisce la facoltà di vendere o comprare delle attività sottostanti. Le
tipologie fondamentali dei contratti d’opzione sono rappresentate dalle “opzioni call” e “opzioni put”:
−
Il contratto call dà diritto all’acquirente (holder) - previo pagamento di un premio - di acquistare
dalla controparte (writer) una determinata quantità di un’attività (detta sottostante o underlying
asset), ad un determinato prezzo (strike price), in o entro una data prestabilita (expiration date).
−
Il contratto put conferisce, invece, il diritto di vendere alla controparte l’underlyng asset con le stesse
modalità del contratto call.
Gli elementi contrattuali – di seguito analizzati separatamente – sono:
−
la data di scadenza o expiration date;
−
le modalità di esercizio del contratto di opzione;
−
il sottostante o underlying asset;
−
il prezzo d’esercizio o strike price;
−
il premio.
La data di scadenza esprime la durata del diritto d’opzione e indica il periodo temporale in cui l’opzione ha
vita utile.
Sulla base delle differenti modalità di esercizio del diritto di opzione si fonda la distinzione tra le opzioni di
tipo europeo e quelle americane. In particolare, l’opzione di tipo europeo conferisce la possibilità di
esercitare il diritto esclusivamente alla scadenza; quelle americane, invece, consentono di esercitare la facoltà
in qualsiasi momento precedente all’expiration date.
Il sottostante è l’attività oggetto di diritto di opzione. Tali attività sono differenziate, e in riferimento alla
natura dell’underlying asset si distinguono varie categorie di opzioni, ognuna delle quali presenta proprie
peculiarità. Al fine di dimostrare quanto flessibile possono essere le opzioni, di seguito si distinguono – sulla
base del sottostante – le categorie più utilizzate:
−
opzioni sui tassi di interesse;
−
stock index option (opzioni Mibo), scritte su indici azionari;
−
currency option, su tassi di cambio;
−
opzioni su future;
−
commodity option, ossia opzioni su merci;
−
equity option (opzioni ISO alfa), il cui sottostante è costituito da titoli azionari.
Una gran parte degli scambi di questi strumenti avviene all’esterno dei mercati ufficiali di Borsa, in effetti
solo le opzioni su titoli azionari (ISO alfa) e sull’indice di mercato (Mibo30) trovano quotazione a Piazza
Affari, mentre le altre categorie di opzioni possono essere trovate solo over the counter. La principale
differenza tra le opzioni negoziate over the counter e quelle trattate in Borsa è rappresentata dal fatto che
quest’ultime sono standardizzate negli elementi fondamentali del contratto. Più precisamente, nelle opzioni
over the counter le parti possono stabilire autonomamente data di scadenza, prezzo d’esercizio ecc.; mentre,
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per le opzioni negoziate in Borsa, tutte le variabili sono standardizzate, al fine di garantire lo sviluppo del
mercato secondario.
Lo strike price esprime la soglia di convenienza per l’esercizio dell’opzione, in quanto definisce il prezzo al
quale si ha diritto ad acquistare – nel caso di un’opzione call – o a vendere – nel caso di una put – l’attività
sottostante.
Il premio rappresenta il costo da sostenere per acquisire il diritto d’opzione. Esso è funzione di molte
variabili e, per questo motivo, molti studiosi hanno elaborato e progressivamente modificato complessi
modelli matematici per la determinazione del suo valore. Tuttavia, l’analisi di tali modelli esula dagli scopi
della presente trattazione e pertanto la valutazione delle opzioni è qui trattata ad un livello più intuitivo che
formale.
3. IL VALORE DELLE OPZIONI
Una delle variabili fondamentali che influenza il costo dell’opzione è la tipologia: un’opzione americana ha
un valore più alto di un’opzione europea, in quanto più ampio è il diritto che concede all’acquirente.
Prescindendo dai modelli teorici elaborati si può affermare che il costo di un’opzione o, più propriamente il
valore del premio, è interpretabile come somma di due componenti: il valore intrinseco ed il valore
temporale.
Il valore intrinseco è definito come il guadagno potenziale che si può realizzare detenendo un’opzione. Per
quanto riguarda le opzioni americane, esercitabili in qualsiasi momento, il valore intrinseco è dato dalla
semplice differenza tra la quotazione corrente del sottostante e lo strike price.
Definendo:
−
X
=
lo strike price;
−
St
=
il prezzo dell’underlying asset, al tempo t
−
c
=
il premio della call
−
v
=
il premio della put
il valore intrinseco delle opzioni americane può essere espresso in termini analitici come segue:
St – X per le opzioni call;
X – St per le opzioni put.
Le opzioni americane, infatti concedono la facoltà di acquistare (nel caso delle call) o vendere (con le put) ad
un prezzo prefissato (X) un’attività il cui costo di mercato è St. Ne segue che, detenendo un’opzione call, nel
caso in cui il prezzo di mercato dell’attività sottostante risulti maggiore del prezzo d’esercizio, si può
49
esercitare l’opzione e lucrare un profitto; simmetricamente, le put conferiscono il diritto di vendere l’attività
al prezzo d’esercizio, ovviamente consentono di realizzare un profitto quando il prezzo dell’attività è
inferiore al prezzo d’esercizio.
Per bloccare un guadagno con le opzioni europee – che sono esercitabili soltanto alla scadenza – è necessario
ricorrere al mercato a termine. Supponendo, infatti, nel caso di un’opzione call, che il prezzo forward del
sottostante sia maggiore dello strike price, è possibile bloccare il guadagno vendendo a termine l’underlying
asset ed esercitando poi l’opzione a scadenza.
Il valore intrinseco si riferisce ad un profitto potenziale e, pertanto non può mai essere considerato negativo,
quando un’opzione non consente di bloccare un guadagno il valore intrinseco è zero. Per le opzioni europee
il valore intrinseco è espresso dalle relazioni:
 S 0 (1 + it ) − X 
V .I . = Max  0;
 , per le Call;
1 + it


 X − S 0 (1 + it )
V .I . = Max  0;
 , per le Put
1 + it


dove
S0(1+it)
è il prezzo forward del sottostante nella data di scadenza dell’opzione.
Riassumendo, le variabili che influenzano il valore intrinseco di un’opzione sono:
−
lo strike price;
−
il prezzo del sottostante;
−
i tassi di interesse.
Lo strike price è interpretabile come la soglia di convenienza per l’esercizio del diritto d’opzione ed è
pertanto un punto di riferimento per il calcolo del valore intrinseco. L’influenza di tale parametro sul premio
di una call è negativa nel senso che maggiore è lo strike, minore è il valore dell’opzione; al contrario per le
put uno strike price maggiore comporta, ceteris paribus, un maggior valore del premio.
L’influenza del prezzo del sottostante sul costo di un’opzione è ancor più evidente, perché la convenienza
sull’esercizio del diritto di opzione dipende proprio dall’andamento di questa variabile. Indipendentemente
dal livello dello strike price quanto più è elevato il prezzo del sottostante tanto maggiore sarà il prezzo di
un’opzione call e più basso il premio di una put.
I tassi di interesse influenzano il prezzo a termine dell’underlying asset e il tasso di attualizzazione e, di
conseguenza hanno effetti sul valore del premio dell’opzione. In particolare l’aumento dei tassi di interesse
genera un apprezzamento dell’opzione call e un deprezzamento della put; tuttavia, le variazioni sul premio
dell’opzione dovute al cambiamento dei tassi di interesse sono trascurabili.
Sulla base del valore intrinseco, o più propriamente del raffronto tra prezzo del sottostante e strike price, le
opzioni sono classificate come:
50
−
At the money se S0 = X;
−
In the money se il valore intrinseco è positivo;
−
Out of money se l’opzione non possiede valore intrinseco.
Il valore temporale, invece, è la parte del premio che eccede il valore intrinseco. Il suo valore dipende dalle
variabili che possono stimolare gli operatori a pagare un’opzione più del valore intrinseco; tali variabili sono
indicate come segue:
−
la volatilità del prezzo dell’attività sottostante;
−
la vita residua dell’opzione.
La volatilità del prezzo del sottostante esprime l’ampiezza delle oscillazioni che il prezzo dell’attività fa
registrare; indica, cioè di quanto – in media – varia il prezzo del sottostante in un periodo di riferimento.
Aumenti della volatilità, quindi, indicano che i movimenti del prezzo del sottostante sono sempre più ampi e,
pertanto indicano una maggiore possibilità che l’opzione diventi “in the money”. In tale prospettiva la
volatilità genera aumenti nel valore temporale di un’opzione incrementando la possibilità che l’opzione
diventi in the money.
È intuitivo, inoltre, che il valore temporale dipende dalla vita residua di un’opzione; ovviamente una
maggiore vita utile dell’opzione conferisce maggiore possibilità di variazioni favorevoli dell’opzione.
4. LA REDDITIVITÀ DEL CONTRATTO D’OPZIONE
Al fine di comprendere le conseguenze economiche derivanti dalla negoziazione di opzioni è opportuno
analizzare la definizione offerta dei contratti call e put. Il contratto d’opzione, come detto, permette di
acquistare o vendere – a scadenza – una determinata quantità di un’attività sottostante allo strike price.
Nel caso di opzioni europee, a scadenza l’acquirente ha due possibilità: può esercitare il diritto, oppure
rinunciare all’esercizio e lasciar decorrere il termine. Tale scelta dipende dalla convenienza economica
dell’operazione e, dunque, si basa sul confronto tra lo strike price ed il prezzo di mercato dell’underlying
asset. A tal riguardo le situazioni possibili sono tre:
−
l’underlying asset quota un prezzo minore allo strike price;
−
il prezzo dell’underlying asset è maggiore dello strike price;
−
il prezzo dell’underlying asset è uguale al prezzo d’esercizio.
Nel primo caso l’acquirente dell’opzione call, che ha la facoltà di acquistare l’underlying asset allo strike
price, deciderà di non esercitare il diritto e di sopportare la perdita del valore del premio: è evidente che
l’acquisto del sottostante direttamente dal mercato è più conveniente. Per contro, l’acquirente di un’opzione
put – che possiede il diritto di vendere allo strike price – troverà conveniente esercitare l’opzione; in quanto
può ottenere un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato. Nel caso in cui il prezzo di mercato del
sottostante si riveli a scadenza inferiore allo strike price, dunque, l’acquirente della call sostiene una perdita
51
pari al premio che precedentemente aveva versato; mentre l’acquirente della put ottiene un profitto.
Riprendendo la simbologia introdotta in precedenza, il profitto realizzabile con la put è pari a:
X – St
perché l’opzione conferisce il diritto di vendere allo strike price (X), ma bisogna acquistare il sottostante è
sopportare un costo pari al prezzo di mercato (St).
Situazione diametralmente opposta si manifesta se la quotazione del sottostante a scadenza si rivela
maggiore dello strike price. In tal caso l’acquirente della put non eserciterà il diritto in quanto non lo troverà
conveniente, mentre il diritto d’opzione della call verrà esercitato e l’acquirente conseguirà un profitto pari a:
St – X
perché potrà acquistare il sottostante al prezzo d’esercizio (X) e venderlo immediatamente al prezzo di
mercato (St).
Nel caso di eguaglianza tra il prezzo del sottostante e lo strike price sia l’acquirente della call che quello
della put si trovano in perfetta indifferenza riguardo l’esercizio del loro diritto.
I possibili risultati economici che derivano dall’uso delle opzioni sono indicati dal pay-off delle stesse;
analiticamente tale pay-off è espresso dalle seguenti relazioni:
Call = max (0; St – X)
Put = max (0; X - St)
Con queste espressioni si vuole intendere che il risultato economico derivante dell’acquisto di un’opzione di
tipo call è il massimo valore tra zero – nel caso in cui a scadenza non sia conveniente esercitare il diritto – e
la differenza tra quotazione del sottostante e strike price. Al contrario l’opzione put – che viene esercitata se
il prezzo del sottostante è, a scadenza, inferiore allo strike – restituisce il massimo valore tra zero e X – St.
È bene precisare, tuttavia che il profitto conseguibile dalla negoziazione delle opzioni non è esattamente pari
al payoff espresso precedentemente, perché non si considera il premio pagato al momento della stipula del
contratto. L’acquirente di una call, infatti, può non ottenere alcun profitto anche nel caso in cui eserciti
l’opzione, in quanto la differenza di prezzo tra il sottostante (St) e lo strike (X) potrebbe non coprire il
premio pagato per acquisire l’opzione (c). Analogamente il compratore di una put ottiene un profitto quando
l’esercizio dell’opzione genera un flusso monetario che eccede il prezzo pagato per l’acquisto dell’opzione
stessa. Per questo motivo il profilo profitti e perdite, derivante dall’acquisto delle opzioni, è correttamente
espresso come segue:
max ( -c; St–X–c) per le Call
max ( -v; X–St–v) per le Put
La valutazione del risultato economico derivante dalla negoziazione di opzioni è più efficacemente mostrata
dalla rappresentazione grafica dei profitti e perdite della posizione con la quale si mostra la relazione
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esistente tra l’entità del profitto ottenibile e l’andamento del prezzo del sottostante. In particolare tale
rappresentazione mostra l’entità del profitto – misurato sull’asse verticale – per ogni differente livello di
prezzo del sottostante, posto sull’asse orizzontale.
a)
Call acquistata
b)
P/L
Put acquistata
P/L
X
X
St
St
L’osservazione dei profili di redditività evidenziano che quando il livello raggiunto dal sottostante è pari allo
strike la posizione in acquisto è ancora in perdita; il punto di break even si raggiunge, infatti, solo quando il
profitto dell’opzione eguaglia il premio pagato.
Analiticamente, il prezzo di break even del sottostante è il valore di St che rende vere le seguenti
uguaglianze:
St – X = c
per le call
X – St = v
per le put
Le opzioni hanno un’altra importante proprietà, possono essere vendute allo scoperto; ciò significa che è
possibile vendere un contratto call senza averlo in precedenza acquistato. Il profilo dei profitti e delle perdite
è, per le operazioni di vendita, speculare rispetto a quello visto in precedenza perché il venditore
dell’opzione consegue un profitto solo quando il diritto d’opzione ceduto non viene esercitato; viceversa le
perdite sono potenzialmente illimitate. Di seguito si mostra la rappresentazione grafica del profilo profitti e
perdite derivante dalla vendita delle opzioni.
È evidente dall’osservazione delle rappresentazioni grafiche la particolarità che distingue le opzioni dagli
altri strumenti finanziari: l’asimmetria del risultato in termini di profitto atteso. L’acquisto di un’opzione,
infatti, espone l’acquirente ad un rischio limitato – la perdita del premio – mentre concede il beneficio di
guadagni illimitati. Per questo motivo le opzioni sono spesso paragonate ai contratti d’assicurazione, in
quanto proteggono l’acquirente da verificarsi di un determinato evento. Più precisamente con l’acquisto di
una opzione put l’acquirente si assicura contro i ribassi del prezzo dell’attività sottostante; analogamente
l’acquisto dell’opzione call protegge l’acquirente da rialzi dell’attività sottostante.
53
a)
b)
Call venduta
P/L
Put venduta
P/L
St
X
X
5.
St
LE OPZIONI COMBINATE
Le tipologie call e put rappresentano i due tipi più semplici di opzioni; dalla combinazione di posizioni in
una o in entrambe le tipologie di opzioni possono essere costruite molteplici posizioni più complesse
classificabili come segue:
−
posizione non coperta (uncovered);
−
posizione protetta;
−
posizione spread;
−
posizione combinata.
La posizione uncovered è la più semplice in assoluto e coincide con l’acquisto o la vendita di un’opzione
senza assumere posizioni nell’underlying asset; si configura in tal caso un profilo profitti e perdite
esattamente pari a quanto visto precedentemente.
La posizione protetta, invece, si riferisce ad una posizione combinata tra un’opzione ed il titolo sottostante
studiata in modo tale che entrambe si proteggano a vicenda da possibili perdite. Un esempio di posizione
coperta è fornito dal contestuale acquisto di un’opzione put e dell’attività sottostante. L’acquirente di
un’attività, considerando isolatamente l’acquisto, guadagna se il prezzo dell’attività cresce, viceversa – in
caso di ribassi – subisce una perdita. Per contro l’acquisto di una opzione put genera un profitto quando si
verificano a ribassi del sottostante che eccedono il prezzo d’esercizio. È ovvio, quindi che l’acquisto della
put protegge l’acquirente da ribassi dell’attività detenuta.
È possibile rappresentare graficamente il risultato economico derivante dall’oscillazione del prezzo di una
attività (detenuta) indicando sull’asse verticale l’ammontare dei profitti o delle perdite e sull’asse orizzontale
i possibili prezzi di vendita dell’attività. Di seguito si mostra tale rappresentazione grafica:
È appena il caso di ricordare che se la vendita dell’attività è fatta al prezzo di acquisto – in assenza di costi di
transazione – il risultato dell’operazione è nullo e, pertanto si trova sull’asse orizzontale.
54
Profilo profitti e perdite per l’acquisto di un’attività
P/L
Prezzo d’acquisto
St
Sommando al risultato dell’acquisto dell’attività quello frutto dell’acquisto della put si ottiene lo spettro dei
risultati possibili di una posizione protetta. I possibili risultati di una posizione coperta sono rappresentati dal
grafico seguente, dove si evidenzia anche il risultato derivante dall’acquisto della put (tratteggio rosso) e
quello relativo all’acquisto dell’attività sottostante (tratteggio blu).
Nella costruzione del grafico si è supposto che lo strike price dell’opzione put fosse maggiore del prezzo di
acquisto dell’attività.
Profilo profitti e perdite della posizione protetta
P/L
St
È palese come l’acquisto della put abbia limitato fortemente le perdite possibili: la posizione protetta (linea
nera) stabilisce un limite alla perdita di valore che il detentore dell’attività può subire.
Le posizioni in spread consistono nella costruzione di una posizione che utilizzi opzioni dello stesso tipo
diverse in almeno un solo elemento. Si è soliti distinguere gli spread in orizzontali, quando l’elemento
discriminante tra le opzioni utilizzate è la scadenza; verticali in cui le opzioni differiscono per lo strike price
ed in diagonali quando le opzioni utilizzate presentano scadenza e strike price diversi.
Le posizioni combinate sono formate da insiemi di opzioni che vengono tutte comprate o tutte vendute.
55
Le posizioni in spread e le posizioni combinate che è possibile costruire sono molteplici ed ognuna si
propone di raggiungere un obiettivo specifico. Senza entrare troppo nel dettaglio degli aspetti tecnici e dei
profili reddituali di tali posizioni si può affermare in generale che le posizioni combinate più diffuse sono gli
straddle – usati per sfruttare aumenti o diminuzioni di volatilità delle variazioni del prezzo dell’attività
sottostante – mentre tra le posizioni in spread le più utilizzate sono i cosiddetti bull spread ed i bear spread i
primi usati per speculare al rialzo delle posizioni sottostanti; i secondi volti a speculare al ribasso
dell’underlying asset.
6. LE OPZIONI SUI TASSI: ASPETTI DEFINITORI
Le opzioni possono essere scritte, come detto, su una grande varietà di attività sottostanti. Nel caso delle
opzioni sui tassi di interesse l’underlyng asset è costituito da un deposito nozionale in relazione al quale
avviene il calcolo degli interessi. Le opzioni sui tassi d’interesse consentono di effettuare efficaci coperture
e/o di speculare sull’andamento futuro dei tassi di interesse, consentendo di porre un tetto massimo al costo
di un debito o di fissare un tasso minimo di rendimento di una attività a tasso variabile.
Anche quando il sottostante è costituito da tassi di interesse si distinguono due tipologie fondamentali di
opzioni: gli interest rate cap e gli interest rate floor.
Gli interest rate cap sono stati creati per fornire protezione a chi contrae un prestito a tasso variabile contro la
possibilità che i tassi di interesse superino un certo livello.
Le opzioni cap – previo pagamento del premio – conferiscono all’acquirente il diritto di incassare in date
periodiche una somma di denaro avente natura di interesse pari alla differenza tra un tasso di riferimento ed
un tasso strike (strike rate). Ovviamente, ha poco senso parlare di scambio di differenziali d’interesse se non
è specificato un ammontare di capitale in riferimento al quale calcolare gli importi dovuti. Tale capitale –
detto nozionale – viene specificato dal contratto d’opzione ed è una somma puramente teorica che non
costituisce oggetto di scambio. Analogamente, l’interest rate floor conferisce il diritto di ricevere in date
periodiche – previo pagamento di un premio – il differenziale d’interesse (se positivo) tra il montante
prodotto dal tasso strike e quello prodotto dal tasso di riferimento specificato dal contratto, entrambi calcolati
in riferimento allo stesso capitale nozionale.
Già dalla definizione dei contratti cap e floor è percepibile una similitudine con le generiche opzioni call e
put; tale analogia diviene più evidente osservando la rappresentazione grafica del risultato in termini di
profitti e perdite derivante dall’acquisto delle opzioni sui tassi.
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Profilo profitti e perdite per l’acquisto di opzioni sui tassi d’interesse
a)
CAP
b)
P/L
FLOOR
P/L
X
X
Tasso di
interesse
Tasso di
interesse
È palese che l’interest rate cap è un’opzione call il cui sottostante è un tasso di interesse applicato ad un
capitale nozionale; analogamente l’interest rate floor è un’opzione put il cui underlying asset è un tasso
d’interesse su un capitale nozionale. A conferma si riporta il profilo profitti e perdite derivante dall’acquisto
di un’opzione cap e di un’opzione floor descritto analiticamente:
Flusso del cap = max [– c ; (E – X)*N]
Flusso del floor = max [– f; (X – E)*N]
dove:
c
è il premio da pagare per ricevere l’opzione cap
f
è il premio da pagare per ricevere l’opzione floor
X
è il tasso strike
E
è il tasso variabile di riferimento
N
è l’importo del capitale nozionale
Al pari delle generiche call e put, anche per gli interest rate cap e per gli interest rate floor è data la
possibilità di cedere il contratto senza aver precedentemente provveduto all’acquisto (vendita allo scoperto);
in tal caso si sottolinea che il profilo profitti perdite offerto dallo strumento è speculare rispetto a quello visto
precedentemente. Riprendendo la simbologia precedente, il risultato derivante dalla vendita delle opzioni sui
tassi è espresso analiticamente dalle seguenti espressioni:
+c
se E<X
perché l’opzione non è esercitata
Flusso del cap =
X–E
se E>X
perché l’opzione è esercitata
57
+f
se E>X
perché l’opzione non è esercitata
Flusso del floor =
E–X
se E<X
perché l’opzione è esercitata
La vendita allo scoperto delle opzioni – a fronte di un profitto limitato – espone al rischio di perdite
indeterminate. Quanto detto è immediatamente visibile nell’esame del diagramma di profitti e perdite
derivanti dalla vendita delle opzioni sui tassi; il profitto massimo è pari al premio ricevuto per la vendita
dell’opzione e, per contro, le perdite possibili non hanno un limite inferiore.
Profilo profitti e perdite derivanti dalla vendita delle opzioni sui tassi
a)
CAP
b)
1.
P/L
FLOOR
P/L
Tasso di
interesse
Tasso di
interesse
X
X
I prospetti seguenti forniscono un quadro di sintesi riguardo le caratteristiche tipiche delle opzioni sui tassi:
INTEREST RATE CAP
Compratore del cap
Acquista
Venditore del cap
Diritto di ricevere in date prefissate la differenza tra
un tasso variabile di riferimento (E) ed il tasso strike
(X) entrabi calcolati in riferimento allo stesso
capitale nozionale:
(E – X) ⋅ N
58
Vende
INTEREST RATE FLOOR
Compratore del Floor
Acquista
Venditore del Floor
Diritto di ricevere in date prefissate la differenza tra
il tasso strike (X) ed il tasso variabile di riferimento
(E), entrambi rapportati allo stesso capitale
nozionale (N):
Vende
(X – E) ⋅ N
7. GLI ELEMENTI CONTRATTUALI E LA PERIODICITÀ DEI PAGAMENTI
Per quanto riguarda le specifiche contrattuali di un contratto di opzione sui tassi d’interesse, bisogna
affermare che queste sono definite in totale analogia alle generiche opzioni call e put; salvo specificare anche
altri elementi che dipendono essenzialmente dalla peculiarità delle opzioni sui tassi. In altri termini, oltre
all’indicazione dei seguenti elementi di base:
−
la data di stipula del contratto;
−
la data di scadenza;
−
le modalità di esercizio del contratto di opzione;
−
il sottostante, in tal caso il tasso di interesse su un deposito nozionale;
−
il tasso di interesse d’esercizio (strike rate);
−
il premio.
il contratto d’opzione sui tassi di interesse dovrà specificare anche:
−
l’ammontare del capitale nozionale in riferimento al quale, come detto, vengono calcolati i
differenziali di interesse;
−
il tasso di riferimento per la determinazione dei differenziali (normalmente è l’Euribor)
−
la periodicità di rilevazione del tasso variabile;
−
le date di esercizio del diritto di opzione.
Le opzioni sui tassi di interesse si differenziano dalle generiche opzioni call e put per effetto di alcune
peculiarità specifiche dei contratti. In primo luogo tali opzioni sono negoziate nei mercati over the counter e,
pertanto, rappresentano degli strumenti flessibili per la protezione dal rischio di variazioni del tasso di
interesse.
La differenza più importante, però, riguarda la durata del contratto: mentre, generalmente, le opzioni call e
put hanno una durata limitata ad un breve periodo di tempo e conferiscono la possibilità di esercitare il diritto
una sola volta, le opzioni sui tassi di interesse hanno una durata più lunga offrendo la possibilità di esercitare
il diritto più volte in date predefinite.
59
La ragione di quest’ultima differenza va rintracciata essenzialmente nella funzione principale cui le opzioni
sui tassi sono deputate. In effetti, anche la stessa denominazione con la quale tali opzioni vengono indicate
sottolinea che il cap (= tetto) è rivolto a determinare un tetto massimo per il costo di un mutuo a tasso
variabile, mentre il floor (= pavimento) si utilizza per fissare il rendimento minimo per un investimento a
tasso variabile.
Quanto detto impone un approfondimento riguardo al profilo temporale degli effetti del contratto di opzione,
che – come detto – si estendono per un lungo periodo temporale. Per l’individuazione del profilo temporale
degli effetti di un’opzione è necessario indagare tre elementi contrattuali:
−
il tasso variabile sulla base del quale verranno scambiati i flussi monetari;
−
le date di rilevazione del tasso variabile;
−
la periodicità dei pagamenti.
Questi tre elementi contrattuali sono strettamente correlati, in quanto la determinazione del primo influenza
gli altri, che di norma hanno una periodicità equivalente. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi che venga
scelto un tasso variabile semestrale per il regolamento dei flussi, la periodicità delle date di rilevazione del
tasso sarà semestrale e tale sarà anche la periodicità dei pagamenti. L’unico elemento da definire è la prima
data di rilevazione del tasso a partire dalla quale il contratto ha effetto. È da aggiungere che, di norma, la
liquidazione dei differenziali di interesse avviene posticipatamente rispetto al periodo di maturazione degli
interesse, per cui avviene solo in seguito alla rilevazione dell’importo monetario da scambiare. Il quadro
seguente riassume il profilo temporale di produzione di effetti di un contratto d’opzione sui tassi di interesse.
Profilo temporale degli effetti del contratto d’opzione sui tassi d’interesse
Rilevazione
del
primo tasso variabile
Stipula del
contratto
Rilevazione
del
secondo tasso variabile
Liquidazione del
primo flusso
Rilevazione del
terzo tasso variabile
Liquidazione del
secondo flusso
Liquidazione
dell’ultimo flusso
Un’opzione sui tassi di interesse ha effetti prolungati nel tempo e determina lo scambio di molti importi
monetari; in tal senso è interpretabile come la composizione di più opzioni elementari, che prevedono lo
scambio di un solo differenziale di interesse. Tali opzioni elementari, relative ad un singolo scambio
monetario, sono definite caplet e floorlet quando, rispettivamente, si riferiscono ad una singola transazione
implicita in un cap o in un floor.
60
8. L’UTILIZZO DELLE OPZIONI SUI TASSI DI INTERESSE
Come già si è avuto modo di precisare le opzioni cap e floor sono utilizzate per la gestione del rischio di
tasso di interesse, attraverso la costruzione delle posizioni che sono state precedentemente definite “posizioni
coperte”. In particolare, quando un agente economico si indebita a tasso variabile per un generico importo N
ha assunto una posizione nell’underlying asset delle opzioni sui tassi d’interesse e, pertanto può ricorrere a
questi strumenti per assicurarsi contro rischi nelle variazioni dello stesso. La contrazione di un debito
comporta l’esborso periodico di denaro ed è quindi equivalente alla vendita dell’attività sottostante
dell’opzione. Quanto affermato si giustifica considerando che per effetto di ribassi nel tasso di interesse il
costo dell’indebitamento decresce generando un miglioramento nella posizione debitoria; al contrario quando
i tassi aumentano il costo dell’indebitamento si eleva provocando maggiori oneri per l’agente economico.
Tale situazione può essere schematizzata come segue.
Profitti
Costo
originario
dell’indebitamento
Tasso d’interesse
Perdite
La precedente rappresentazione grafica evidenzia che – data una onerosità iniziale dell’indebitamento a tasso
variabile – si subisce una perdita (definita come maggiore costo dell’indebitamento) in caso di rialzi del tasso
di riferimento; al contrario si genera un utile (inteso in termini di oneri finanziari risparmiati) in caso di
ribassi del tasso di interesse.
Per limitare l’esposizione al rischio di rialzi del tasso di interesse, è necessario utilizzare un’opzione che
generi profitti quando aumentano i tassi: è opportuno acquistare un interest rate cap. Tale acquisto genera
due vantaggi per il debitore: limita il costo massimo dell’indebitamento e consente di beneficiare dei ribassi
nei tassi di interesse.
Quanto detto è ravvisabile sovrapponendo il profilo profitti perdite del cap con il grafico precedente. La
figura seguente analizza come varia il costo dell’indebitamento al variare del tasso variabile di riferimento
quando è acquistata un cap per protezione. La linea nera evidenzia il costo netto dell’indebitamento della
posizione protetta, mentre le linee tratteggiate in rosso ed in blu evidenziano rispettivamente il profilo profitti
e perdite derivanti dall’indebitamento e dall’acquisto del cap.
61
Benefici
Tasso d’interesse
Svantaggi
È evidente che la posizione protetta formata dall’indebitamento a tasso variabile e l’acquisto di un’opzione
cap genera, nel caso di rialzi del tasso di interesse una maggiorazione minima del tasso di interesse e,
contestualmente consente di beneficiare delle diminuzioni nel costo dell’indebitamento.
Quanto affermato può essere più efficacemente dimostrato con la presentazione di un caso reale. Si considera
un’azienda X indebitata, per un importo pari a 1.000.000 Euro, a tasso variabile – pari all’Euribor semestrale
senza spread – per una durata di tre anni. Per proteggersi dagli aumenti del costo dell’indebitamento
l’impresa X negozia un cap, con periodicità semestrale, indicizzato all’Euribor semestrale con tasso strike
pari al 5%, calcolato in riferimento ad un capitale nozionale di 1.000.000 Euro. Il prospetto seguente analizza
i flussi di cassa della posizione protetta costruita dall’impresa X, nella prima colonna si indicano le date di
scadenza per il pagamento dei differenziali del cap coincidenti con i flussi per il pagamento del debito, nella
seconda colonna si indica il livello del tasso variabile rilevato per la liquidazione dei flussi del debito e del
cap. La quarta colonna indica il costo netto dell’indebitamento in percentuale individuato come somma
algebrica del flusso del debito ed il flusso del cap; nell’ultima colonna si indica il risparmio dovuto
all’utilizzo dell’opzione.
21/06/2003
Euribor
semestrale
5%
Flussi del
CAP
-
Costo netto dell’indebitamento
%
5%
21/12/2003
5,8%
5,8% – 5,3%
5,3%
5000 Euro
21/06/2004
5,4%
5,4% - 5,3%
5,3%
1000 Euro
21/12/2004
4,7%
-
4,7%
0
21/06/2005
5,6%
5,6% - 5,3%
5,3%
3000 Euro
21/12/2005
6,2%
6,2% - 5,3%
5,3%
9000 Euro
Data
Risparmio
0
È evidente dall’analisi del caso precedente con l’acquisto del cap l’impresa è riuscita a contenere il costo
dell’indebitamento all’interno del limite massimo definito dal tasso strike del cap. È da notare che l’impresa
X ha beneficiato della riduzione dei tassi di interesse: con il cap l’impresa non blocca un tasso passivo ma
fissa un costo massimo per l’indebitamento potendo continuare a beneficiare dei ribassi nei tassi.
62
Al pari della call, dunque, anche il cap è interpretabile come un’assicurazione contro il rischio di rialzi del
sottostante (nel caso specifico del tasso d’interesse); quando il tasso d’interesse decresce non si limita la
possibilità di beneficiare della diminuzione del costo dell’indebitamento, viceversa quando rialza superando
il tasso strike dell’opzione si attiva la protezione, derivante dal flusso di cassa positivo del cap. In tal senso è
possibile definire il tasso strike del cap come il “tetto massimo dell’indebitamento”.
Occorre precisare che, anche qualora il merito di credito dell’impresa sia tale da permetterle di indebitarsi ad
un tasso indicizzato all’Euribor maggiorato di uno spread, l’acquisto del cap consente di porre un limite
massimo all’indebitamento; tuttavia tale “tetto” sarà pari al tasso strike dell’opzione maggiorato dello spread
applicato per l’indebitamento.
L’acquisto di una opzione del tipo floor consente di stabilire un limite minimo per il rendimento –
indicizzato a tasso variabile – di un’attività; e, se collegato ad un prestito a tasso fisso ne consente la
trasformazione in uno a tasso variabile con un costo massimo. Questa seconda modalità di utilizzo
dell’opzione è particolarmente interessante per i fini della trattazione e verrà discussa di seguito.
L’acquirente dell’opzione floor ottiene un flusso monetario positivo pari alla differenza tra il tasso strike
(fisso) ed il tasso variabile di riferimento soltanto quando tale differenza è positiva; al contrario,
l’indebitamento genera – in ogni caso – l’esborso di un tasso fisso. Considerando congiuntamente i flussi che
derivano dall’indebitamento e dall’acquisto del floor si evidenziano due situazioni possibili:
−
il tasso variabile di riferimento è maggiore del tasso strike;
−
il tasso variabile rilevato è inferiore al tasso strike.
Nel primo caso non è conveniente esercitare l’opzione e, di conseguenza, il costo dell’indebitamento resta
pari al tasso fisso prestabilito; nel secondo caso, invece il floor viene esercitato generando pertanto un
risparmio di interessi ed un abbattimento nell’onerosità del debito. La tabella seguente schematizza la
situazione appena descritta, evidenziando i possibili risultati per ogni livello del tasso di interesse rilevato.
Nella costruzione della tabella si considera un tasso fisso per l’indebitamento pari al 5%; e un floor il cui
tasso strike sia pari al 4% contro l’Euribor semestrale.
Stato del mondo a scadenza
Euribor < 4%
- il floor è esercitato -5%
Euribor > 4%
- il floor non è esercitato -5%
Flusso del floor
+ 4 % - Euribor
0
Costo netto dell’indebitamento
- (Euribor + 1%)
-5%
Flusso dell’indebitamento
Si evince che qualora il floor venisse esercitato il costo del debito diminuisce, in quanto il valore che può
assumere il tasso Euribor in tal caso è inferiore al 4%; il tetto massimo per l’indebitamento è quindi definito
dal livello del tasso fisso applicato al debito preesistente.
63
9. IL COLLAR: ASPETTI DEFINITORI E OPERATIVI
Una particolare strategia attuabile con le opzioni sui tassi di interesse per attuare una protezione dai tassi di
interesse è il collar, che consiste nell’acquisto di un cap e nella contestuale vendita di un’opzione floor.
Il collar è una delle posizioni in “spread verticale” definite precedentemente, perché il floor ed il cap
negoziati sono identici in tutti gli elementi contrattuali fatta eccezione per lo strike rate.
L’acquirente di tale strategia stabilisce un range di variazione per il costo dell’indebitamento definito dai due
tassi strike delle opzioni. Più precisamente, il collar pone un limite superiore – definito dal tasso strke del cap
– e uno inferiore – definito dal tasso strike del floor – all’oscillazione del costo di un prestito a tasso
variabile.
Il vantaggio principale di tale strategia rispetto all’acquisto di un semplice cap è ravvisabile principalmente
nel costo che bisogna sostenere per porla in essere; in effetti, nel collar il costo sostenuto è notevolmente
inferiore rispetto al caso dell’acquisto di un cap in quanto la vendita del floor – che pur sempre diminuisce le
possibilità di beneficiare di ribassi del tasso di interesse oltre il suo tasso strike – costituisce un flusso in
entrata che determina la riduzione del costo dell’operazione di copertura.
L’implementazione di un collar è collegata – per definizione – alla copertura di un debito a tasso variabile e
si pone come fine quello di limitare gli oneri finanziari che derivano dalle oscillazioni del costo
dell’indebitamento. Ne segue che il profilo profitti e perdite del collar può essere correttamente evidenziato
soltanto tenendo in considerazione l’esistenza di un debito pregresso. L’esistenza di uno spread in
maggiorazione del tasso variabile di riferimento, comporta un maggior onere finanziario anche con l’uso del
collar, in quanto tale spread – non potendo essere eliminato – è sommato ai tassi strike del cap e del floor per
la determinazione del range di variazione del costo dell’indebitamento risultante dall’implementazione della
copertura.
In concreto, il collar è formato dalla vendita allo scoperto di un’opzione floor il cui tasso strike è
relativamente basso e dall’acquisto di un cap con tasso strike relativamente elevato. La differenza tra i due
tassi strike definisce il costo del collar: al crescere di tale differenza aumenta il costo della copertura;
viceversa quando gli strike rate sono vicini il costo decresce sensibilmente.
Il funzionamento del collar può essere illustrato attraverso un caso concreto. Un ente locale è indebitato per
28 milioni di Euro con la Cassa depositi e prestiti; il debito prevede pagamenti semestrali indicizzati
all’Euribor con uno spread pari a 2%. L’ente ha perciò deciso di stipulare un collar acquistando un cap con
tasso strike pari al 6% e vendendo un floor con uno strike del 3%.
La tabella seguente analizza in dettaglio il funzionamento della copertura attuata dall’ente nei cinque anni di
vita residua del prestito. Nella prima colonna sono indicate le date di liquidazione del differenziale e di
pagamento del mutuo; nella seconda colonna si riporta il tasso variabile rilevato per il regolamento dei flussi.
La terza colonna indica il flusso del debito espresso in percentuale, la quarta e la quinta colonna espongono,
rispettivamente, il flusso derivante dal cap e dal floor. Nella penultima colonna è precisato il costo netto
dell’indebitamento e, nell’ultima si indica il risparmio netto in interessi che deriva dall’uso del collar. Tale
64
risparmio è calcolato confrontando il costo dell’indebitamento originario con il costo effettivamente
sostenuto.
Costo
Flusso del
indebitamento
Cap
originario - %
%
8,5%
6,5% - 6%
Flusso del
Floor
%
0
Costo netto
indebitamento
%
8%
140.000 Euro
0
0
7%
0
7,8%
0
0
7,8%
0
6,5%
8,5%
6,5% - 6%
0
8%
140.000 Euro
1/06/2003
6,2%
8,2%
6,2% - 6%
0
8%
52.000 Euro
1/12/2003
6,8%
8,8%
6,8% - 6%
0
8%
224.000 Euro
1/06/2004
5,4%
7,4%
0
0
7,4%
0
1/12/2004
4,2%
6,2%
0
0
6,2%
0
1/06/2005
2,5%
4,5%
0
2,5% - 3%
5%
- 140.000 Euro
1/12/2005
2,9%
4,9%
0
2,8% - 3%
5%
- 26.000 Euro
Data
Euribor
Semestrale
1/06/2001
6,5%
1/12/2001
5%
7%
1/06/2002
5,8%
1/12/2002
Risparmio
Il collar – come evidenziato dal funzionamento su esposto – ha contenuto le fluttuazioni del tasso di interesse
all’interno del range di variazione compreso tra il tasso strike del floor (3%) ed il tasso strike del cap (6%).
L’indebitamento risulta maggiormente oneroso di tali livelli per la presenza dello spread del 2% imposto
sull’indebitamento originario: in assenza di spread l’ente avrebbe sopportato oneri finanziari compresi tra i
due strike. In questo caso, invece, ai tassi strike deve essere sommato tale maggiorazione per determinare gli
estremi del range di variazione del costo dell’indebitamento.
Il funzionamento della copertura attraverso il collar è comprensibile dall’osservazione dell’esempio: ha
definito un range di variazione entro cui è sempre compreso il costo effettivo dell’indebitamento, perché
quando il tasso rialza oltre il tasso strike del cap si attiva la protezione derivante dall’acquisto del cap;
mentre non si può beneficiare dei ribassi che eccedono il tasso strike del floor.
I risultati garantiti dalla copertura con il collar sono rappresentati graficamente come segue:
Il costo dell’indebitamento protetto con un COLLAR
Costo indebitamento
Strike rate cap +
(eventuale) spread
Strike rate floor +
(eventuale) spread
Tassi d’interesse
X1
X2
65
Per la rappresentazione grafica si iscrive sull’asse verticale il costo dell’indebitamento effettivo del prestito e
sull’asse orizzontale il livello rilevato del tasso variabile e si indicano rispettivamente con X1 lo strike rate
del floor e con X2 il tasso strike del cap.
L’osservazione del grafico consente di generalizzare le conclusioni riguardanti l’efficacia della copertura
operata attraverso il collar. L’uso di questa strategia ci porta a distinguere tre casi differenti:
−
Euribor < X1,
−
X1< Euribor <X2 il tasso rilevato è compreso tra i due strike;
−
Euribor >X2,
il tasso variabile rilevato è inferiore allo strike rate del floor;
il tasso variabile è maggiore del tasso strike del cap.
Nel primo caso l’operatore subisce una perdita, perché il floor – venduto – è esercitato; di conseguenza il
collar non consente di beneficiare dei ribassi dei tassi di interesse che eccedono la soglia definita dallo strike
rate del floor. Quando il tasso rilevato è intermedio rispetto ai due strike il collar non fornisce alcun flusso,
perché non risulta conveniente l’esercizio di nessuna delle due opzioni.
Infine, per valori del tasso variabile di riferimento che eccedono il tasso strike del cap si attiva la protezione
in favore dell’acquirente del collar, in quanto il maggior costo dell’indebitamento viene compensato dal
flusso positivo del cap.
10. UN’APPLICAZIONE PRATICA
La possibilità di utilizzare le opzioni sui tassi per bilanciare il rischio di variazioni sfavorevoli dipende da
una valutazione di convenienza che tenga conto dei possibili benefici e dei rischi che discendono
dall’utilizzo dello strumento di copertura. Le opzioni sui tassi, diversamente dagli swap, consentono di
beneficiare delle variazioni dei tassi di interesse, senza prevedere esborsi per variazioni opposte;
rappresentano, dunque delle vere e proprie assicurazioni e, in quanto tali, presentano un costo di acquisto.
L’acquisto di un’opzione espone al rischio di perdere l’intero premio, qualora le oscillazioni dei tassi di
interesse rendano l’opzione costantemente out of money. Nel valutare la convenienza della copertura, è da
esaminare attentamente il costo necessario per la sua costruzione, confrontandolo con le previsioni
sull’andamento futuro dei tassi e, pertanto con i benefici in termini di risparmio di oneri finanziari.
Una valutazione comparata della convenienza di procedere alla copertura del rischio di interesse presuppone
che l’impresa abbia già considerato le ipotesi di gestione strategica del rischio. In generale, infatti, un
processo di risk management – come quello in questione – si articola in due fasi principali: la gestione
strategica e la gestione tattica. A livello strategico si stabilisce, in primo luogo qual è il rischio per l’impresa,
identificando quale è la categoria di rischio che si intende coprire (rischio di conto economico, rischio di
cash flow, rischio inerente al valore dell’impresa). La gestione strategica del rischio include poi, la
determinazione delle “soglie di tolleranza”. Tali soglie possono essere definite come il livello di protezione
che si vuole ottenere o, al contrario, come il livello massimo di rischio che si intende sopportare.
66
La tolleranza al rischio deve essere definita in funzione dell’orizzonte temporale di riferimento; in tal senso
si distinguono:
−
tolleranza assoluta, che definisce il livello della perdita massima che si ritiene di sopportare in un
tempo breve;
−
tolleranza relativa, che si riferisce alla copertura di un rischio già esistente nel medio termine.
L’aspetto tattico dei processi di risk management coinvolge, anch’esso due fasi distinte: la mappatura dei
rischi e la gestione tattica degli stessi. La mappatura di rischi è una fase di importanza fondamentale per
l’impresa in quanto comporta la necessità di comprendere e definire la natura dei rischi sopportati
specificandone l’area di interesse. Si tratta di osservare, ad esempio se l’attività dell’impresa presenta il
rischio di tasso di interesse e quanto tale fattore di rischio influenza la gestione finanziaria o quella operativa.
Definita la natura del rischio e stabilite le soglie di tolleranza dello stesso, bisogna procedere all’attivazione
dei processi di risk management per contenere il rischio all’interno di quanto stabilito e, a tal fine occorre
misurare il rischio.
Gli strumenti utilizzati per determinare il rischio sopportato dall’impresa sono molteplici, tra i quali si
ricordano i tre principali:
−
l’analisi di sensibilità;
−
l’analisi degli scenari;
−
la simulazione.
L’output dell’analisi di sensibilità è la stima dei profitti e delle perdite originate da un movimento
(ipotizzato) di un parametro del mercato. Ad esempio, un’analisi di sensitività si suppone un rialzo dei tassi
di interesse e si misura l’influenza della variazione sull’impresa.
L’analisi degli scenari è un’estensione dell’analisi di sensibilità e si sostanzia nella costruzione di più scenari
futuri ipotetici e di misurarne le conseguenze per l’impresa. Ogni scenario racchiude diverse ipotesi di
variazione di parametri di mercato, quali tassi di interesse, di cambio ecc.
Gli scenari sono – di norma – disegnati dal management dell’impresa con o senza l’ausilio di un consulente
e, per una maggiore efficacia dell’analisi, devono essere costantemente aggiornati.
Un approccio diverso, più sofisticato, largamente utilizzato dalle banche ma pressoché inutilizzato dalle
imprese industriali è la simulazione. Tale approccio è del tutto analogo, concettualmente, all’analisi degli
scenari, da cui si differenzia per la costruzione di migliaia di situazioni future ed ipotetiche realizzate con
l’ausilio di simulazioni computerizzate e non attraverso la discrezionalità del management o dei consulenti.
L’utilizzo della simulazione consente di misurare per ciascuna delle situazioni future non solo l’impatto
sull’azienda, ma anche la probabilità del verificarsi di quel determinato scenario. Il risultato della
simulazione evidenzia, dunque, una distribuzione della probabilità dei rischi.
Una volta effettuata la misurazione del rischio bisogna stabilire quanto coprire. In particolare, si può
decidere di proteggere il valore nominale dell’esposizione (ossia procedere ad acquisti o vendite a termine
per importi pari a quello dell’esposizione) oppure si può coprire la posizione netta, con l’obiettivo di ridurre
la volatilità globale dei flussi finanziari.
67
Tra i due approcci il secondo richiede una certa competenza matematica, in quanto si devono considerare
anche le correlazioni esistenti tra le varie posizioni che si intendono coprire.
Quando le precedenti analisi sono state effettuate è possibile ricercare lo strumento da utilizzare per la
copertura, prestando particolare attenzione alle caratteristiche dello strumento, in particolare il costo e la
flessibilità.
In riferimento al costo, è necessario precisare che con tale termine non deve intendersi solo l’ammontare
pagato per l’acquisizione dello strumento di copertura, ma bisogna considerare anche la difficoltà per
procedere alla liquidazione al momento opportuno.
La flessibilità indica, invece, la possibilità di adattare lo strumento di copertura nel caso in cui le previsioni
effettuate si rivelino errate e, per questo è una delle caratteristiche principali da considerare.
Tutto ciò premesso si consideri il caso dell’azienda Alfa che, avendo precedentemente stipulato un contratto
di mutuo a tasso variabile, ad oggi si trova indebitata per un importo residuo di 500.000 euro. Di seguito si
riportano i dati del mutuo:
−
Debito residuo:
500.000 Euro;
−
Tasso di interesse:
Euribor semestrale + 2%;
−
Periodicità di pagamento:
semestrale;
−
Durata residua del fin.to:
10 anni.
L’impresa, che non aveva previsto una gestione attiva del rischio di tasso di interesse, presenta un costo
dell’indebitamento del 4,447 % come dimostrato dalla curva dei tassi spot rilevati sul mercato.
Tassi di interesse
Curva dei Tassi spot
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
30 anni
10 anni
5 anni
4 anni
3 anni
2 anni
6 mesi
3 mesi
2,563%
2,597%
2,577%
2,553%
2,530%
2,500%
2,474%
2,447%
2,402%
2,451%
2,500%
2,700%
2,900%
3,300%
3,900%
4,900%
O.N
O.N
1 settimana
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
12 mesi
18 mesi
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
10 anni
30 anni
Temendo un rialzo dei tassi di interesse, l’impresa attiva un processo di studio del rischio implementa una
analisi degli scenari. Si considerano plausibili le seguenti previsioni:
68
SCENARI
Ipotesi rialzo Ipotesi di costanza Ipotesi di ribasso
Num. Rata Euribor a sei mesi Euribor a sei mesi Euribor a sei mesi
1
2,90%
2,59%
2,28%
2
2,83%
2,36%
2,12%
3
3,06%
2,55%
2,29%
4
3,18%
2,65%
2,38%
5
3,60%
3,00%
2,70%
6
3,84%
3,20%
2,88%
7
4,08%
3,40%
3,06%
8
4,32%
3,60%
3,24%
9
5,66%
4,71%
4,24%
10
6,14%
5,12%
4,61%
11
4,75%
3,96%
3,57%
12
4,90%
4,08%
3,67%
13
5,04%
4,20%
3,78%
14
5,19%
4,32%
3,89%
15
5,33%
4,44%
4,00%
16
5,48%
4,56%
4,11%
17
5,62%
4,68%
4,22%
18
5,77%
4,81%
4,32%
19
5,91%
4,93%
4,43%
20
6,06%
5,05%
4,54%
Evidenziati gli scenari futuri si procede ad evidenziare come variazioni dei tassi di interesse sopra previste
possano influenzare il costo dell’indebitamento dell’impresa. A tal fine si confronta il costo attuale del
finanziamento con quello da sostenere qualora si verificassero le variazioni previste; ovviamente in tale
calcolo si considera il processo di ammortamento del mutuo. L’analisi mostra i seguenti risultati:
Numero
Costo attualmente sostenuto
rata
2
€
11.117,50
3
€
10.561,63
4
€
10.005,75
5
€
9.449,88
6
€
8.894,00
7
€
8.338,13
8
€
7.782,25
9
€
7.226,38
10
€
6.670,50
11
€
6.114,63
12
€
5.558,75
13
€
5.002,88
14
€
4.447,00
15
€
3.891,13
16
€
3.335,25
17
€
2.779,38
18
€
2.223,50
19
€
1.667,63
20
€
1.111,75
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Costo Futuro Atteso
Rialzo
Costanza
Ribasso
12.073 €
11.371 €
10.305
12.645 €
11.618 €
10.734
12.941 €
12.502 €
10.956
14.003 €
13.004 €
11.752
14.604 €
13.505 €
12.203
15.206 €
14.007 €
12.655
15.808 €
16.785 €
13.106
19.142 €
17.794 €
15.607
20.353 €
14.905 €
16.514
16.886 €
15.206 €
13.914
17.247 €
15.507 €
14.185
17.608 €
15.808 €
14.456
17.970 €
16.109 €
14.727
18.331 €
16.410 €
14.998
18.693 €
16.712 €
15.269
19.054 €
17.013 €
15.541
19.416 €
17.315 €
15.812
19.778 €
17.617 €
16.083
20.140 €
17.617 €
16.355
69
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Rialzo
-956
-1.527
-1.824
-2.885
-3.487
-4.089
-4.691
-8.025
-9.235
-5.768
-6.129
-6.491
-6.852
-7.213
-7.575
-7.937
-8.298
-8.660
-9.022
Scostamenti
Costanza
€
-253
€
-500
€
-1.385
€
-1.886
€
-2.388
€
-2.889
€
-5.668
€
-6.676
€
-3.787
€
-4.088
€
-4.389
€
-4.690
€
-4.992
€
-5.293
€
-5.594
€
-5.896
€
-6.197
€
-6.499
€
-6.499
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ribasso
812
384
161
-635
-1.086
-1.537
-1.989
-4.489
-5.397
-2.797
-3.068
-3.339
-3.610
-3.881
-4.152
-4.423
-4.694
-4.966
-5.237
In tutti gli scenari prospettati si genera, in coerenza con la pendenza della curva dei tassi spot osservata, un
rialzo sui tassi di interesse che produce un incremento dell’onerosità del debito. La maggiorazione del costo
del debito, nel caso dell’ipotesi più pessimistica (rialzo dei tassi), è sensibile; ciò stimola l’impresa a
utilizzare uno strumento di copertura. È da evidenziare che tale strumento di copertura sarà osservato con
particolare riguardo allo scenario dal quale l’impresa intende proteggersi.
Di seguito si mostrano i prezzi delle opzioni sui tassi di interesse:
3,75%
Tasso di
riferimento
Euribor semestrale
Capitale
Nozionale
€ 500.000
CAP
3,13 %
Euribor semestrale
CAP
3%
Euribor semestrale
Tipo Opzione
Strike rate
CAP
Durata
Periodicità
Prezzo
10 anni
semestrale
€ 31.466
€ 500.000
10 anni
semestrale
€ 28.831
€ 500.000
10 anni
semestrale
€ 45.945
Al fine di valutare adeguatamente il costo della copertura l’impresa decide di confrontare il costo delle
opzioni con i benefici che derivano dall’acquisto, ossia misurando quanto l’opzione consente di risparmiare.
Tale procedimento di calcolo intende verificare se, date le previsioni sui tassi di interesse, il guadagno
derivante dall’uso dell’opzione – opportunamente attualizzato – consente di bilanciare il suo costo. Questa
analisi è effettuata sull’opzione cap con strike 3,13%; la seguente tabella mostra i risultati.
Nella prima colonna si mostra il risparmio atteso dall’uso del cap, calcolato in riferimento all’ipostesi di tassi
costanti. Il calcolo è effettuato supponendo che lo scenario di tassi costanti si verifichi effettivamente e che
in riferimento ai tassi rilevati si eserciti o meno l’opzione cap. In particolare, quando il tasso risulta inferiore
al 3,13% l’esercizio del diritto d’opzione è conveniente e si evidenzia un risparmio, al contrario il beneficio
della copertura è pari a zero. La seconda colonna, poi, mostra il corretto tasso di attualizzazione dei singoli
flussi (pari al tasso implicito nella curva dei tassi spot); nell’ultima colonna si mostra il benefico attualizzato
derivante dall’utilizzo del cap.
Numero
Rata
Risparmio
Atteso
TASSO DI
ATTUALIZZAZIONE
Risparmio
Attualizzato
2
€
-
2,36%
€
-
3
€
-
2,55%
€
-
4
€
-
2,65%
€
-
5
€
-
3,00%
€
-
6
€
-
3,20%
€
7
€
175,26
3,40%
€
155,58
8
€
676,72
3,60%
€
585,90
9
€
1.178,42
4,71%
€
953,17
10
€
3.956,74
5,12%
€
3.063,45
11
€
4.965,47
3,96%
€
3.993,24
12
€
2.076,40
4,08%
€
1.625,31
13
€
2.377,35
4,20%
€
1.809,07
14
€
2.678,40
4,32%
€
1.979,01
15
€
2.979,53
4,44%
€
2.135,05
16
€
3.280,75
4,56%
€
2.277,18
17
€
3.582,05
4,68%
€
2.405,44
18
€
3.883,44
4,81%
€
2.519,96
19
€
4.184,91
4,93%
€
2.620,91
20
€
4.486,47
5,05%
€
2.708,53
TOTALE
€
40.481,91
-
€
28.831,79
70
-
Confrontando il beneficio atteso con il costo del cap è evidente come tale strumento non fornisce adeguata
protezione in riferimento allo scenario che suppone tassi di interesse costanti. In tal caso, infatti, il risparmio
atteso, opportunamente attualizzato è appena sufficiente a coprire il costo della copertura.
Tuttavia – come sottolineato in precedenza – l’impresa vuole considerare la copertura dallo scenario di rialzo
dei tassi di interesse, in quanto il verificarsi di tale situazione comporterebbe un incremento notevole del
costo dell’indebitamento.
Si procede, dunque, ad evidenziare il beneficio attualizzato derivante dall’utilizzo del cap precedente (con
strike 3,13%) nell’ipotesi di rialzo dei tassi di interesse.
Num. Rata Flussi attesi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
113,02
1.174,53
1.775,99
2.377,74
2.979,78
6.313,77
7.524,24
4.057,36
4.418,51
4.779,76
5.141,12
5.502,58
5.864,14
6.225,81
6.587,58
6.949,45
€ 71.785,36
Tasso
2,36%
2,55%
2,65%
3,00%
3,20%
3,40%
3,60%
4,71%
5,12%
3,96%
4,08%
4,20%
4,32%
4,44%
4,56%
4,68%
4,81%
4,93%
5,05%
-
Flussi Attualizzati
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
104,85
1.066,97
1.576,62
2.058,63
2.410,22
4.888,35
6.051,01
3.175,91
3.362,30
3.531,66
3.683,99
3.819,36
3.937,92
4.039,91
4.125,64
4.195,45
52.028,79
A priori la copertura sembra efficace e, pertanto, l’azienda Alfa decide di acquistare il cap con strike 3,13%
su un valore del capitale nozionale pari all’ammontare del debito residuo, ossia 500.000 €.
Occorre – a questo punto – specificare che la valutazione dell’efficacia della copertura deve basarsi non solo
sul beneficio atteso in termini di risparmio di interessi, ma anche sulla rischiosità implicita dello strumento e
sulla volatilità attesa della variabile coperta. In sostanza, sebbene una copertura possa sembrare molto
appetibile in quanto i vantaggi attesi – in funzione di determinate previsioni – sono maggiori dei costi,
bisogna verificare:
−
se e quanto l’uso dello strumento di copertura aumenta la volatilità (ossia la variabilità) dei risultati.
In quanto un incremento della variabilità dei risultati genera un maggiore rischio per l’impresa;
−
i rischi impliciti nell’uso dello strumento. In altri termini bisogna stimere qual è la perdita massima
cui si va incontro con l’utilizzo dell’ strumento di copertura.
In seguito alla costruzione della copertura – attraverso il cap – si rilevano i seguenti tassi di interesse:
71
Num. Rata
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tassi spot a sei mesi
rilevati
3,28%
3,36%
3,48%
3,91%
4,15%
4,39%
4,63%
5,98%
5,85%
5,72%
5,59%
5,46%
5,33%
5,20%
4,88%
4,60%
4,28%
3,93%
3,15%
Di seguito si mostrano quindi i flussi del debito e quelli derivanti dalla copertura dello stesso:
Num. Rata
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Quota interessi
del debito
€
12.540,00
€
12.060,00
€
11.645,00
€
11.820,00
€
11.531,25
€
11.182,50
€
10.773,75
€
11.970,00
€
10.793,75
€
9.650,00
€
8.538,75
€
7.460,00
€
6.413,75
€
5.400,00
€
4.300,00
€
3.300,00
€
2.355,00
€
1.482,50
€
643,75
Flusso del cap
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
371,60
571,60
871,60
1.946,60
2.546,60
3.146,60
3.746,60
7.121,60
6.796,60
6.471,60
6.146,60
5.821,60
5.496,60
5.171,60
4.371,60
3.671,60
2.871,60
1.996,60
46,60
È evidente l’efficacia della copertura attuata dall’impresa Alfa, che in alcuni casi ha generato un flusso
positivo eccedente il costo dell’indebitamento. È da notare, tuttavia, che l’andamento effettivo dei tassi è
stato maggiormente rialzista di quanto previsto dalle ipotesi prospettate, il che ha generato un maggior costo
del debito e, parallelamente un migliore funzionamento della copertura.
72
Un ulteriore considerazione da proporre riguarda il maggior peso che il flusso dello strumento di copertura
ha in confronto all’onerosità del debito, in date più vicine alla scadenza. Ciò è dovuto alla divergenza tra il
capitale nozionale previsto nelle opzioni e il valore residuo del debito da ammortizzare. In effetti, tale
differenza è da considerarsi una fonte di rischio, in quanto può condurre a perdite notevoli per variazioni
sfavorevoli dei tassi, che eccedono il miglioramento nella onerosità del debito.
11. CONCLUSIONI
La trattazione ha esaminato gli aspetti tecnici ed operativi delle opzioni in generale e delle opzioni sui tassi
in particolare, al fine di fornire un supporto immediatamente utilizzabile per quanti tra professionisti e
studiosi siano interessati al tema della gestione del rischio di interesse.
In coerenza a quanto precedentemente affermato, la progressiva diminuzione dei tassi di interesse stimola –
oggi particolarmente – la ricerca delle modalità e degli strumenti idonei a garantire una riduzione del costo
dell’indebitamento. In tale prospettiva, tra gli altri strumenti utilizzabili, quali i derivati o la rinegoziazione
del debito – laddove possibile – le opzioni sui tassi sono le più appetibili in quanto l’asimmetria del pay-off e
le caratteristiche tecniche consentono – ad un tempo – di sfruttare i movimenti favorevoli dei tassi e di
proteggersi dai movimenti sfavorevoli.
Per questo motivo la trattazione ha esaminato principalmente da un punto di vista operativo come in concreto
tali strumenti possono essere adoperati non solo dalle imprese, ma anche dagli enti locali e, in generale da
tutti gli agenti economici, per offrire adeguata tutela contro i rischi di rialzo dei tassi di interesse.
In merito all’utilizzo delle opzioni nel controllo dei rischi aziendali occorre ricordare che attivare un
processo di risk management presuppone una attenta pianificazione della copertura ed un controllo costante
delle analisi di scenario possibili; ciò al fine di comprendere e misurare i rischi che l’impresa corre
nell’utilizzare gli strumenti di copertura. Se non opportunamente utilizzati gli strumenti derivati possono
condurre a disastri finanziari. È ciò che accadde alla Procter&Gamble che, per aver venduto un’opzione sui
tassi perse circa 200 milioni di dollari per un mutamento inatteso delle condizioni di mercato.
I derivati possono esser utilizzati per coprire ma anche per prendere dei rischi, ed è proprio l’elevata alea
intrinseca a questi strumenti che ha spinto in passato a considerare l’applicabilità l’art. 1933 del codice civile
in tema di strumenti derivati. Oggi, la consapevolezza delle possibilità offerte da questi strumenti ha superato
le barriere psicologiche che, per lungo tempo, ne hanno limitato l’utilizzo, ciononostante non è da
dimenticare che tali strumenti vanno utilizzati quando vi è consapevolezza dei rischi che si corrono.
Per fornire un contributo alla comprensione di quanto il prezzo delle opzioni sui tassi possa variare in
conseguenza di cambiamenti in alcuni dati di mercato (tassi di interesse, strike rate, scadenza ecc.) è
disponibile un allegato al presente documento in cui è possibile procedere al pricing delle opzioni.
73
Documento Aristeia n. 14
IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
SOMMARIO: 1. La riforma dei controlli interni negli enti locali. – 2. Il controllo di gestione negli enti locali:
struttura e caratteristiche (artt. 196 e 197 d.lgs.n. 267/2000). – 3. Le fasi del controllo di gestione nell’ente
locale (art. 197 comma 2 d. lgs. n. 267/2000). – 4. La contabilità analitica nell’ente locale. – 4.1 La
contabilità analitica nell’ente locale per centri di costo. - 4.2 I costi direttamente imputabili ai centri. - 4.3 I
costi non direttamente imputabili ai centri. - 5. Il sistema degli indicatori. – 6. Un caso concreto.
1. LA RIFORMA DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI
I principi di programmazione e di pianificazione - a livello strategico ed a livello operativo –ispirano da
sempre l’attività di governo e di indirizzo delle aziende con finalità lucrativa.
Da molto tempo, ormai, gli operatori del “sistema impresa” hanno conosciuto ed apprezzato l'operatività dei
legami di interazione che uniscono, in un processo circolare, il momento della misurazione delle
performance con quello dell'azione di indirizzo della gestione su più archi temporali di riferimento.
Sul piano puramente concettuale esiste però un momento di separazione tra il controllo strategico e quello
cosiddetto “operativo”. Il controllo operativo serve a valutare la bontà delle decisioni assunte ed è articolato
sulla base di misurazioni quantitative (momento cognitivo) senza l’esplicazione di una successiva attività di
approfondimento critico. Il controllo strategico si inserisce, invece, immediatamente nei processi decisori di
organizzazione e programmazione della gestione, è legato strettamente a tali processi ed è rivolto a fornire
elementi informativi e rigore procedurale all'attività di programmazione di lungo periodo.
Tali concetti, noti al mondo privato, non sembrano ancora completamente acquisiti nelle realtà delle
Pubbliche Amministrazioni. Il rivoluzionario processo di rinnovamento teso alla più ampia diffusione della
“cultura della programmazione e della valutazione delle prestazioni in chiave strategica” avviato già da
tempo, non appare sortire ancora gli effetti desiderati, così come il progressivo riconoscimento normativo del
profilo economico-aziendale degli Enti Pubblici - ai quali, pur nel rispetto delle prioritarie finalità sociali, si
rendono necessariamente applicabili i principi della qualità e dell'efficienza delle prestazioni – non sembra
ancora avere rilevanza concreta.
A livello legislativo, una prima svolta nella direzione della managerialità si è registrata con l’introduzione
della figura del revisore dei conti (Legge n. 142/90), nonché con l’emanazione delle norme concernenti il
controllo di gestione (artt. 39-40-41 del D.Lgs n. 77/95). In particolare, tale ultimo provvedimento - ormai
trasfuso nelle norme del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) -
ha delineato nei dettagli contenuti e
metodologia del cosiddetto "controllo interno", peraltro già menzionato nell’art. 20 del D.Lgs n. 29/93.
74
Occorre, però, segnalare che a diversi anni dall’introduzione di tali normative sono ancora pochi i comuni
(nel 2000 il 35% del totale, secondo la Corte dei Conti) ad aver attivato tale funzione, a differenza di quanto
è stato, invece, realizzato dalle province (nel 2000 l’85% del totale, secondo la stessa fonte). I principali
motivi del mancato decollo del controllo di gestione negli enti comunali sono da ricercarsi nelle forti
resistenze culturali da parte del management pubblico e, soprattutto, nel limitato coordinamento tra i
dispositivi delle due norme (l’art. 20 del D.Lgs. n. 29/93 e gli artt. 39-40-41 del D.Lgs. n. 77/95).
Combinando tali due norme non emergeva, infatti, immediatamente la separazione materiale e concettuale
tra controllo strategico e controllo di gestione né quest’ultimo era stato inteso come strumentale e, pertanto,
separato dalla funzione propria dei nuclei di valutazione (formulazione di giudizi, supportati da dati
oggettivi, sulle performance della struttura). A carico dei predetti organi sono state concentrate, nella pratica,
una serie di funzioni eterogenee e comunque lontane da quella più propria di sintesi e di giudizio sulla scorta
delle risultanze e delle indicazioni emerse dall’implementazione del controllo di gestione. In alcuni casi,
addirittura, ai nuclei di valutazione sono state conferite funzioni di mero riscontro di dati gestionali o, ancor
più gravemente, di verifica della regolarità dell’azione amministrativa.
Fu proprio tale situazione di confusione a dare impulso ad un’opera di rinnovamento del sistema dei controlli
interni concretizzatasi prima con la delega dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e,
successivamente, con l’emanazione del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.
Tal ultimo provvedimento ha inteso riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche,
abrogando l’articolo 20 del D.Lgs. n. 29/93.
L’opera di ristrutturazione sembrava però non rivolgersi direttamente agli enti locali; il decreto - ai sensi
dell’art. 1, comma 3 – rappresentava, infatti, una norma di riferimento poiché gli stessi – recita la legge –
“possono” adeguarsi alle disposizioni dell’articolato nel rispetto dei propri ordinamenti e delle norme
concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. La facoltà indicata nella disposizione citata doveva,
peraltro, essere coordinata con l’avvenuta abrogazione dell’articolo 20 del D.Lgs n. 29/93 che avrebbe reso
privi di significato i rinvii degli articoli 39 e 41 del D.Lgs n. 77/95 alla medesima norma, se non riferiti alle
disposizioni del nuovo decreto. Si era, pertanto, dell’avviso, già da allora e prima, dunque, del recepimento
dei principi nel Testo Unico, che la facoltà concessa dal citato comma terzo dell’articolo 1 del D.Lgs. n.
286/99 si indirizzava, in particolare, agli enti territoriali di ridotte dimensione ove, in verità, risultava
particolarmente onerosa l’implementazione del complesso sistema di controlli così come strutturato dalla
riforma. Inoltre, il contenuto dell’art. 10, comma 4, del decreto prevede che:
“[...] fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 e 3, le amministrazioni non statali
provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi
dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non
compatibili”.
Nel dettaglio, il decreto legislativo n. 286 introduce una netta separazione fra la funzione di controllo di
gestione e la funzione di valutazione delle performance, individuando come organi deputati alle stesse
75
strutture ed organismi differenziati. In particolare, l’articolato prevede quattro forme di attività di controllo
ben individuate:
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
Tale tipologia di controllo ha l’obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa. Essa si sostanzia in una verifica, effettuata ex post dagli organi di
revisione, dagli uffici di ragioneria e dai servizi ispettivi, che si lega profondamente ai principi di
garanzia e legalità dell’azione amministrativa. Tale tipo di controllo è attribuito ad organi interni alle
organizzazioni pubbliche dovendosi ritenere esaurita la funzione di controllo delle Ragionerie
centrali e non trascurando tuttavia il ruolo centrale conferito alla Corte dei Conti - cui sono riservati
compiti di controllo preventivo su taluni atti e successivi su pubbliche gestioni e organi di supporto come garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.
Il controllo di gestione
Esso si sostanzia in un processo regolare e sistematico e richiede sempre l'interazione dei vertici
della struttura con gli altri membri dell'organizzazione, in particolar modo con le figure apicali. Per
l’implementazione di tale strumento, l’alta dirigenza aziendale utilizza un sistema informativo basato
su dati quantitativo/monetari - che formano la "contabilità direzionale" o di "controllo" - in grado di
fornire, nei tempi e nei modi più opportuni, informazioni specifiche ed adeguate. Tale tipologia di
controllo è diretta a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e
viene affidata ad un'unica struttura interna all'ente nel caso di piccoli comuni o a singoli uffici per le
diverse articolazioni, nel caso di enti di rilevanti dimensioni.
Il controllo strategico
Tale tipologia di controllo è rivolto al monitoraggio dell’effettiva attuazione delle scelte contenute
nei documenti di indirizzo politico e si basa su una serie di indagini, preventive e successive, sulla
congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative
effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. L’identificazione ed il riconoscimento
di eventuali fattori ostativi e delle responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché
l’individuazione dei possibili rimedi è affidato alle strutture deputate a tale forma di controllo.
La valutazione dei dirigenti
Essa dovrà essere realizzata dalla stessa struttura che effettua il controllo strategico, di concerto con
l’organo di indirizzo politico, per la valutazione dei dirigenti apicali. Diverso trattamento è riservato
ai dirigenti e quadri intermedi, per i quali, invece, il giudizio dovrà essere espresso dai capi
ripartizione, sulla base delle indicazioni emerse dalle risultanze del controllo di gestione.
76
L’annoso problema relativo alla separazione delle attività di controllo da quelle di valutazione è stato
definitivamente risolto anche se restano ancora aperte alcune questioni riguardanti la composizione
ed il funzionamento dell’organo deputato al controllo strategico.
Le forme di controllo negli enti locali secondo il D.Lgs. n. 286/99
Tipologia di controllo
Controllo di regolarità
amministrativa e
contabile
Controllo di gestione
Contenuto del controllo
Organo deputato
Verifica
della
legittimità Organo di revisione, ufficio di
dell’azione
amministrativa
in ragioneria, servizi ispettivi.
relazione alle norme vigenti
Analisi dei rapporti costi/risultati Uffici
interni
alle
singole
intesi alla verifica dell’efficienza, ripartizioni (per gli enti di rilevanti
dell’efficacia e dell’economicità dimensioni) – Ufficio controllo di
della gestione
Controllo strategico
Coerenza
gestione (per quelli piccoli)
tra
gli
obiettivi Nucleo di valutazione
raggiunti e le risorse messe in (denominazione
campo
adottata
dalla
prassi e contenuta nel c.c.n.l. del
comparto regioni ed enti locali)
Valutazione dei dirigenti
Valutazione
delle
personali
performance Nucleo
di
valutazione
(per
i
dirigenti apicali)
Capi ripartizione (per i dirigenti
intermedi)
2. IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI: STRUTTURA E CARATTERISTICHE (ARTT. 196 E 197
D.LGS.N.
267/2000)
Il controllo di gestione negli enti locali si identifica in un processo di tipo “collaborativo” che coinvolge
tanto i responsabili dei servizi, allo scopo di ottimizzare i costi ed i risultati conseguibili/conseguiti, quanto
gli organi di direzione politica, al fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute per
77
attuare i piani, i programmi e gli orientamenti designati dall’organo di governo, valutando i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
L’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, recependo quanto già disposto dall’art. 1 del d.lgs. n. 286/1999, esplicita
l’articolazione del controllo dell’ente locale nelle quattro tipologie:
-
di regolarità amministrativa e contabile;
-
di gestione;
-
di valutazione della dirigenza;
-
strategico.
Nell’ambito del controllo di gestione viene identificato quello di tipo operativo, teso a verificare l’esatta
esecuzione di precisi compiti, e quello di tipo direzionale finalizzato, al contrario, a garantire la realizzazione
efficiente ed efficace delle strategie formulate in sede di pianificazione.
Il legislatore, al comma 2 dell’art. 196 del d. lgs. n. 267/2000, definisce il controllo di gestione dell’ente
locale come quella procedura finalizzata a verificare, da un lato, lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, dall’altro, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e del raffronto tra costi sostenuti e
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della struttura organizzativa dell’ente, in termini di
efficienza, efficacia e di economicità.
Pertanto, lo scopo del controllo, come disposto dall’articolo in questione, è così sintetizzabile:
1) verifica periodica tra obiettivi assegnati e programmi e progetti realizzati dai dirigenti, attraverso il
controllo dei costi e dei rendimenti connessi con l’utilizzo delle risorse assegnate all’ente locale; ciò
si rende attuabile solo attraverso l’introduzione della contabilità economica al fianco di quella
finanziaria;
2) verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’attività gestionale;
3) verifica dei livelli quali/quantitativi dei servizi offerti alla collettività, mediante attività di
benchmarking spaziale e temporale, al fine di valutare le politiche fiscali e tariffarie adottate
dall’ente;
4) valutazione dell’opportunità di outsourcing, attraverso l’analisi della convenienza economica dei
servizi offerti.
Affinché tale processo di controllo sia attuabile si rende necessario definire:
a) le fasi e le attività da sottoporre a verifica;
b) la periodicità per la presentazione delle relazioni da parte del responsabile al controllo;
c) le fasi significative del processo, identificabili nella elaborazione di un piano di obiettivi,
nella rilevazione delle risorse assorbite e nella valutazione dei risultati conseguiti;
d) i centri di responsabilità.
Occorre, a tal proposito, precisare che il processo di controllo di gestione dell’ente locale costituisce
un’attività a supporto degli organi politici in quanto permette loro sia l’ottenimento di un flusso di
78
informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati e sulle modalità di gestione, sia
l’espletamento della funzione di indirizzo nei confronti dell’azione amministrativa.
Nell’ente locale l’attività direzionale si articola in un processo di pianificazione strategica e di
programmazione operativa in cui l’attività decisionale anticipa la gestione. La fissazione preventiva di
obiettivi strategici che orientano la gestione futura dell’ente determina una fitta rete di responsabilità che
coinvolge i vari soggetti ed organi. Tale ultima configurazione si spiega anche con il fatto che nell’ente
locale vi è scarsa inerenza tra entrate e spese, e ciò a causa sia del principio di unità del bilancio, sia perché
le entrate correnti sono prevalentemente costituite da entrate di natura fiscale ed erariali e, quindi,
indipendenti dal processo di produzione dei servizi. Conseguentemente, per l’ente locale il confronto tra
entrate e spese non ha significato se non si sostituisce il concetto di costo con quello di costo-opportunità, il
concetto di ricavo con quello di beneficio sociale ed il concetto di profitto con quello di beneficio sociale
netto.
Le disposizioni normative vigenti inerenti all’attività previsionale richiedono che il bilancio dell’ente
conservi la sua natura finanziaria ma, al contempo, sia in grado di alimentare o di definire:
a) un
sistema
di
contabilità
direzionale
per
ciascun
servizio,
cercando
di
esaminare
contemporaneamente aspetto finanziario, economico e patrimoniale, almeno in relazione ai servizi
produttivi, al fine di conoscerne il livello di efficienza e di efficacia;
b) un sistema di budget coerente con la identificazione dei centri di responsabilità (nella fattispecie di
costo, di ricavo oppure di investimento);
c) un adeguato livello di specificità delle azioni svolte o in corso di svolgimento al fine di rendere
possibile eventuale interventi correttivi in termini di allocazioni finanziarie;
d) un adeguato livello di specificità nell’assegnazione delle funzioni e dei compiti ai vari soggetti al fine
di consentire, con facilità, l’individuazione dell’organo o del soggetto responsabile dei risultati
conseguiti. Tal livello di dettaglio si realizza nel piano esecutivo di gestione (PEG).
Le prime considerazioni più sopra illustrate mostrano come la riforma attuata con il d.lgs. n. 286/1999 e con
il d. lgs. n. 267/2000, soprattutto in tema di controllo di gestione, si rilevi più “adattabile” negli enti locali di
medio-grandi dimensioni anziché in quelli di piccole dimensioni e ciò a causa dei rilevanti sforzi che tale
ultima categoria di enti deve compiere per adattare le proprie strutture alle disposizioni normative (si pensi
che i comuni di grandi dimensioni rappresentano l’8% del totale, ossia 636 su 8103).
Il fatto che il PEG sia stato reso facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e
per le comunità montane non implica che gli stessi non debbano impiegare tutti gli altri strumenti di
previsione e di programmazione.
La portata normativa in tema di controllo di gestione, in secondo luogo, limita tale processo a quello
operativo ed a quello direzionale, tralasciando, al contrario, quello di tipo organizzativo. Quest’ultimo, in
particolare, viene concepito ed identificato dalla norma nella sola valutazione della performance, attraverso
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la remunerazione dell’indennità connessa con il risultato conseguito dal soggetto responsabile. Tale attività
di valutazione, secondo quanto disposto dal d.lgs 267/2000, è distinta in valutazione dei dirigenti
(disciplinato dall’art. 147 del T.U.E.L.; tale compito è affidato ad un nucleo di valutazione - denominazione
adottata nella prassi e contenuta nel c.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali) ed in controllo strategico, i
cui destinatari delle informazioni sono rappresentati dagli organi politico-amministrativi. Si presuppone che
anche tale ultima attività di controllo sia espletata da un nucleo di valutazione, oppure, secondo quanto
disposto dall’art. 147, comma 3, del d.lgs. 267/2000, da un altro organo designato dalla delibera della giunta.
Occorre, tuttavia osservare che recenti orientamenti di studio propenderebbero, almeno per i comuni di
piccole dimensioni, di snellire le procedure in tema di controllo e di istituire un organo monocratico
competente sia della valutazione dei dirigenti sia del controllo di gestione.
Ciò che va opportunamente sottolineato è che nell’introduzione delle tecniche e dei processi di controllo
economico in ambito pubblico si deve evitare di traslare e di imporre gli strumenti tipici del settore profit per
tentare, al contrario, di costruire in modo del tutto autonomo indicatori, parametri e modalità proprie della
realtà locale considerata.
3. LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE NELL’ENTE LOCALE (ART. 197 COMMA 2 D. LGS. N. 267/2000)
Come già adombrato, l’art. 197, comma 2 del T.U., articola il controllo di gestione nell’ente locale in tre fasi:
1) elaborazione del piano degli obiettivi;
2) rilevazione dei costi e dei proventi come pure dei risultati conseguiti;
3) analisi degli scostamenti, con valutazione del grado di efficienza, efficacia e di economicità.
La prima attività, in particolare, corrisponde a quella di pianificazione e di programmazione che l’organo
politico deve predisporre per adeguare la gestione dell’ente al relativo programma elettorale, individuando in
tal modo gli obiettivi programmatici che la giunta intende realizzare nel futuro. I modelli di bilancio come
pure quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica devono essere compilati dai servizi
competenti, i quali potranno avvalersi di budget settoriali che evidenzino, sulla base del trend storico del
servizio, le dotazioni impiegate nel periodo che precede quello oggetto della programmazione. Ciascun
servizio, pertanto, in accordo con l’assessore al ramo, deve individuare e quantificare obiettivi, risorse
umane, finanziarie (queste ultime in linea con il principio dell’equilibrio economico del bilancio) e
strumentali necessarie per l’espletamento del programma, seguendo le linee di indirizzo del consiglio. In tal
senso, occorre distinguere la parte degli interventi di investimento da quella corrente, quest’ultima
ulteriormente classificata in quota-parte destinata a finanziare spese consolidate - fisse e correnti - che
presentano carattere di ordinarietà, e in quota-parte destinata a finanziarie spese di sviluppo (ovvero spese di
80
investimento in beni durevoli, in assunzioni di nuove funzioni, in ampliamento degli interventi in settori di
competenza o in attivazione di nuovi servizi).
L’art. 169 del T.U.E.L. affida alla giunta la predisposizione degli obiettivi di gestione, delle azioni
amministrative e dei fattori produttivi occorrenti da assegnare alla competenza di ciascun responsabile di
servizio designato.
I costi ed i ricavi che si generano dalle diverse operazioni poste in essere devono andare attribuiti per
“tipologie di intervento” ai vari servizi costituenti i centri di responsabilità. In tal senso, l’implementazione
di un sistema di contabilità analitica (d’ora in poi CO.AN.) rappresenta il primo passo per ottenere
informazioni sul livello di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. In particolare essa:
1) fornisce informazioni a supporto delle scelte e delle decisioni operative e strategiche in tema di
allocazione delle risorse, di gestione dei servizi come pure in materia di politiche tariffarie;
2) rappresenta un valido supporto alle politiche di valutazione e di incentivazione del personale.
4.
LA CONTABILITÀ ANALITICA NELL’ENTE LOCALE
Il controllo del livello di economicità e di efficienza dell’attività espletata dall’ente richiede a monte,
l’implementazione di un adeguato sistema di contabilità analitica. Quest’ultima poggia le basi su due
riferimenti normativi, ossia sull’articolo 232 (d.lgs. 267/2000), che impone agli enti locali di adottare un
sistema di contabilità economica, e sull’articolo 147 (d.lgs. 267/2000) il quale prevede l’adozione di
strumenti ad hoc tesi a verificare il grado di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Va ricordato,
altresì, il riferimento normativo dell’art. 1 del d. lgs. 165/2001 il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche devono “attivare un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di
costo”.
L’ottenimento di informazioni rinvenibili da un sistema di CO.AN. passa inevitabilmente per la
determinazione della configurazione di costo prescelta, rispetto all’oggetto osservato.
In riferimento all’ente locale, pertanto, le configurazioni di costo individuabili possono essere così
schematizzate:
81
1.
Costo materie prime
COSTO PRIMO
Costo manodopera diretta
Costi diretti del centro
Manodopera, ammortamenti, utenze
COSTO DI
Costi indiretti
EROGAZIONE
Manodopera indiretta, ammortamenti,
costi amministrativi e commerciali
COSTO
Oneri finanziari e tributari
COMPLESSIVO
Oneri figurativi
COSTO
Interessi di computo, canoni di
ECONOMICO
locazione figurativi
L’implementazione del sistema di contabilità analitica è, ovviamente, fortemente condizionata dalla tipologia
di contabilità adottata dall’ente (allo stato, occorre osservare che solo poche realtà locali hanno avviato
l’adozione di una contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia). Infatti, la
CO.AN. può avvalersi del metodo della partita doppia oppure far ricorso a metodi extracontabili, realizzati
attraverso l’impiego di fogli di lavoro oppure di tabelle. Chiaramente, in quest’ultimo caso, occorrerà
predisporre un sistema di collegamento tra la contabilità generale e quella analitica. Se la contabilità generale
(economico-patrimoniale) dell’ente è collegata alla contabilità finanziaria, attraverso la compilazione del
prospetto di conciliazione alla fine di ogni esercizio, la soluzione adottabile è esclusivamente quella
extracontabile, dove il dato di partenza rilevato nella contabilità finanziaria viene successivamente
rielaborato ed espresso in chiave economica, ai fini della CO.AN.
Il metodo contabile, al contrario, presuppone l’esistenza nell’ente di un sistema di rilevazioni contabili
economico-patrimoniali tenute con il metodo partita doppia, al quale viene correlata la contabilità analitica
secondo un sistema unico contabile (quindi con un unico piano dei conti) oppure secondo un sistema duplice
contabile (la CO.AN. cioè è autonoma e con un proprio piano dei conti). In tal caso, il collegamento tra le
due contabilità viene assicurata da appositi “conti di ripresa” creati per integrare la CO.AN. di dati già
rilevati nella CO.GE., ma con criteri diversi. I conti invece creati ad hoc per la CO.AN. sono denominati di
sviluppo e si riferiscono in genere ai prodotti, ai centri di costo istituiti come pure alle immobilizzazioni
internamente generate (si pensi al saldo del conto acceso al centro “ufficio ragioneria”: esso esprime il costo
82
totale imputato a quel centro). L’insieme dei conti della CO.AN, tenuta secondo il metodo duplice contabile,
determina il piano dei conti della contabilità analitica, il quale si mantiene autonomo rispetto a quello della
contabilità generale. E’ sottointeso che la contabilità generale si collega a quella finanziaria o attraverso un
unico contemporaneo processo di rilevazione oppure attraverso la duplicazione della rilevazione.
OPERAZIONE
OPERAZIONE
CONTABILITA’
GENERALE
CONTABILITA’
FINANZIARIA
CO. AN.
CONTABILITA’
FINANZIARIA
CONTABILITA’
GENERALE e
CO.AN .
Conti di ripresa
Conti di sviluppo
SISTEMA DUPLICE CONTABILE
SISTEMA UNICO CONTABILE
Altro aspetto che occorre considerare riguarda il momento “contabile” di rilevazione, ossia quando si ritiene
opportuno integrare la contabilità analitica dei relativi dati. Alcuni orientamenti propendono per
l’imputazione dei costi nella CO.AN. nella fase della liquidazione (analogo anche per la CO.GE.):
ipotizzando un sistema integrato tra contabilità finanziaria ed economica (generale ed analitica), attraverso
una sola rilevazione si alimenterebbero contestualmente le tre contabilità.
CONTABILITA’ FINANZIARIA
FUNZIONI
Fasi della spesa
1) previsioni
SERVIZI
2) impegno
3) liquidazione
INTERVENTI
4) ordinazione
5) pagamento
IMPUTAZIONE VOCI DI COSTO
ALLA CONTABILITA’ ANALITICA
Occorre, infine, rilevare che la determinazione della configurazione di costo (secondo la logica direct, direct
evoluto o full costing) richiede alla base la fissazione della metodologia di imputazione dei costi comuni.
Allo stato, soprattutto considerando le notevoli difficoltà che la maggior parte degli enti locali si trova a
83
dover gestire per adeguare la propria struttura organizzativa, culturale e strategica alle disposizioni
normative, si ritiene sicuramente più approcciabile ed adattabile la contabilità per centri di responsabilità.
Qui di seguito si illustrano le diverse tecniche di calcolo dei costi, con riguardo alla sola parte operativa:
DIRECT COSTING
DIRECT COSTING EVOLUTO
FULL COSTING OPERATVO
RICAVI
RICAVI
RICAVI
(-) COSTI VARIABILI
(-) COSTI VARIABILI
(-) COSTI VARIABILI
= M. lordo di CONTRIBUZIONE
=M.lordo di CONTRIBUZIONE
=M. lordo di CONTRIBUZIONE
(-) COSTI FISSI DIRETTI
(-) COSTI FISSI DIRETTI
= M. Semilordo di CONTRIBUZIONE
=M.Semilordo di CONTRIBUZIONE
(-) COSTI FISSI INDIRETTI
= M. Netto di CONTRIBUZIONE
4.1 LA CONTABILITÀ ANALITICA NELL’ENTE LOCALE PER CENTRI DI COSTO
La tenuta della contabilità analitica per “centri” impone, in primis, la definizione del piano dei centri di costo
(finali, ausiliari e funzionali). Nella identificazioni di tali centri, in relazione alle finalità conoscitive assunte
dall’ente, occorre garantire la omogeneità sia in termini di fattori produttivi utilizzati, sia in termini di
operazioni aggregate.
Se si fa riferimento agli organi politici, è possibile individuare i centri di costo nella figura del sindaco come
pure nell’organo della giunta; al contrario, se si considera che nella contabilità finanziaria le spese sono
distinte, secondo il criterio della destinazione, in “funzioni” ed in “servizi” (art. 165, comma 8, d.lgs.
267/2000) e, che questi ultimi sono correlati a specifici reparti organizzativi, è possibile rinvenire in questi
stessi “servizi” probabili configurazioni di centri di costo.
Qui di seguito si riporta un esempio di schema sintetico relativo ad un ipotetico piano di centri di costo di un
Comune:
84
CENTRI DI
RESPONSABILITA’
FINALI
CENTRI AUSILIARI
CENTRI FUNZIONALI
Polizia municipale
Magazzino
Segreteria generale
Scuola materna, elementare,
Centrale elettrica
Personale
Servizio demografico
Manutenzioni
Ufficio gare e contratti
Asilo nido
Autoparco
Economato
media
Uffici giudiziari
Ragioneria
Tributi
Patrimonio
Musei
Direzione generale
Appare evidente che la tipologia dei centri di responsabilità, individuabili nell’ambito degli enti locali,
difficilmente si presta ad avere centri di profitto o di ricavo e ciò a causa della forte connotazione sociale che
caratterizza l’attività dell’ente stesso; i responsabili dei centri, infatti, non hanno discrezionalità decisionale
in termini di prezzi praticabili, essendo questi ultimi “prezzi politici”. Conseguentemente, i costi trovano
copertura prevalentemente in proventi da trasferimento (contributi a fondo perduto) oppure in proventi di
natura tributaria. Gli eventuali centri deputati all’acquisizione di proventi (ufficio tributi) non possono
considerarsi come centri di ricavo in quanto non dispongono di leve manovrabili in ordine alle aliquote
applicabili (disposte dalla giunta) oppure ai presupposti d’imposta. Ne consegue che, in genere, i centri di
responsabilità identificabili nell’ente locale possono essere solo “di costo”, “di spesa” o “di risultato”.
Costituiscono centri di “costo” quelli in cui l’attività può essere misurata in termini quantitativi; nella
fattispecie, ad esempio, la “demografia” può assurgere a centro di costo finale e l’eventuale attività può
essere misurata in termini di numero di certificati rilasciati; la “manutenzione”, al contrario, si presta a centro
di costo ausiliare, la cui l’attività può essere misurata in termini di numero di interventi effettuati.
Sono denominati, al contrario, centri di “spesa” quelle unità organizzative in cui l’attività non può essere
espressa in termini quantitativi; ne costituiscono un esempio la segreteria generale, oppure la direzione.
Si parla, infine, di centri di risultato se l’attività può essere misurata sia in termini quantitativi, sia in termini
qualitativi: ne è un esempio la farmacia.
Ciascun centro di responsabilità più sopra adombrato, in sintesi, assurge ad “unità organizzativa” che
impiega risorse e produce output, la cui attività deve essere oggetto di valutazione e misurazione in termini
di efficienza, di efficacia e di economicità. Ne consegue, pertanto, la necessità di rilevare i risultati
effettivamente conseguiti a consuntivi e di confrontare tali dati con quelli risultanti dal PEG, il quale, si
ricorda, individua risorse ed obiettivi assegnati a ciascun centro designato, in sede di programmazione.
85
Per procedere in tal senso, si rende opportuno in primis individuare e quantificare i costi riferibili ai diversi
centri, avendo cura di distinguere quelli ad essi direttamente imputabili da quelli non direttamente imputabili
e, relativamente a questi ultimi, assumere altresì dei driver di ripartizione. In sintesi si ha tale schema grafico
riassuntivo:
Centri di costo
ausiliari
COSTI OPERATIVI INDIRETTI
Centri
di
costo finali
COSTI OPERATIVI DIRETTI
Servizio
COSTI NON OPERATIVI
Centri di costo
funzionali
4.2 I COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AI CENTRI
I costi sono considerati diretti quando sono, appunto, direttamente riferibili al servizio/centro (o bene) al
quale si riferiscono: essi, generalmente, sono rappresentati dai costi del personale e dai consumi di materie
prime. Proprio per tale ragione, essi non trovano allocazione nei relativi centri ma vengono riferiti all’oggetto
di costo osservato. Da un punto di vista operativo, tale aspetto non presenta elementi di criticità in quanto
occorrerà semplicemente moltiplicare la quantità impiegata per il prezzo unitario determinato. L’entità della
risorsa effettivamente assorbita è, in genere, desumibile da apposite schede di rilevazione. Se, ad esempio, si
considera il centro “mensa”, il costo relativo al consumo delle materie sarà quantificato moltiplicando la
quantità impiegata (ingredienti) per il prezzo unitario. Analogo discorso vale per i costi del personale diretto.
L’entità dei costi diretti va integrata con quella dei costi non direttamente riferibili al centro considerato;
questo passaggio richiede la identificazione di appositi parametri di ripartizione che, ragionevolmente,
quantifichino la quota parte di costo da imputare a ciascun centro interessato.
4.3 I COSTI NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI AI CENTRI
Le operazioni di ripartizione dei costi per i quali non sussiste una diretta correlazione con i centri interessati
presentano notevoli elementi di criticità perché richiedono, a monte, la identificazione di parametri
discrezionali, e pertanto soggettivi, necessari per calcolare ed imputare la quota parte di costo di competenza
dei vari centri.
L’attività gestionale dell’ente locale si sostanzia nella erogazione di prestazioni di servizi per la collettività e,
pertanto, risente della forte dominanza del fattore personale; la maggior parte dei costi, di conseguenza, sono
86
rappresentati proprio da quelli del “personale”. Il costo relativo al fattore umano è generalmente un costo di
diretta imputazione ma, la complessità dell’attività dell’ente può comportare sia il trasferimento di risorse da
un centro ad un altro, sia la non precisa assegnazione delle stesse ad uno specifico centro. Ciò determina
delle difficoltà in termini di corretta imputazione del costo ai servizi di pertinenza, poiché trattasi di costi
indiretti (comuni). Si rende necessario, per questo motivo, gestire i flussi informativi attraverso la tenuta di
apposite schede del personale dalle quali risultano le ore prestate da ciascun dipendente presso gli eventuali
centri: in tal modo, il costo totale del personale “mobile” viene ripartito adottando come parametro di
imputazione il monte ore eseguito in ogni unità. Se si considera, invece, il personale direttivo, il parametro di
ripartizione del relativo costo può identificarsi, ad esempio, nel numero di risorse umane da gestire.
La seconda tipologia di costi che occorre sottoporre a ripartizione e ad imputazione è rappresentata dagli
ammortamenti economici; in particolare, trattandosi in genere di costi fissi comuni, le quote da sottoporre a
ripartizione dovrebbero essere calcolate considerando l’effettiva vita utile del cespite anziché far riferimento
all’applicazione delle aliquote disposte dall’art. 229 del d.lgs. 267/2000. L’imputazione del costo così
determinato può essere ripartito ed imputato ai vari centri in base alla superficie occupata in metri quadrati
da ciascun cespite. La quota di ammortamento relativo al fabbricato dove hanno sede i vari centri di
responsabilità (uffici, organi…), ad esempio, viene ripartita adottando come parametro la superficie occupata
da ciascuno di essi.
La terza rilevante categoria di costi indiretti che va considerata è quella dei costi delle varie utenze, i quali
possono trovare modalità di quantificazione direttamente nei centri interessati, impiegando appositi driver di
imputazione, oppure creando un centro funzionale, il cui costo viene ribaltato sui vari centri ausiliari. In
quest’ultimo caso, l’entità dei costi ad esempio telefonici o di riscaldamento o altro, rilevata nell’apposito
centro, deve essere ripartita attraverso la identificazione di un parametro di imputazione quale, ad esempio, il
n. di postazioni telefoniche in ogni centro.
Analogo discorso vale per i costi di consumo di carburante dei veicoli dell’ente; se si ricorre ad un centro
ausiliare ad hoc (esempio Automezzi) occorrerà ribaltare l’entità del costo in oggetto sui vari centri utenti,
mediante un driver di imputazione del tipo numero ore di utilizzo del veicolo, oppure Km percorsi.
Con riguardo ai costi di illuminazione ed alla forza motrice, invece, qualora si decide di procedere
direttamente all’imputazione degli stessi ai vari centri interessati, si può far riferimento, come parametro di
ripartizione, alla misurazione effettiva del consumo di energia attraverso appositi contatori installati.
Il discorso è più complesso se si considerano i costi connessi con i contributi erogati dall’ente: in tal ipotesi,
in genere, si preferisce imputare tali voci direttamente al centro di costo relativo agli organi istituzionali, più
precisamente alla giunta. In caso contrario, il costo viene assegnato al centro che ha disposto l’erogazione.
Qualora si volesse allargare la sfera di indagine oltre quella operativa, si dovranno considerare anche i costi
di natura commerciale, amministrativa, finanziaria e tributaria. Con particolare riguardo ai costi finanziari, i
quali costituiscono una parte rilevante nella contabilità dell’ente, non sembrano sussistere notevoli difficoltà,
in quanto detti oneri si correlano ai finanziamenti e, questi ultimi, a loro volta, sono facilmente correlabili
agli specifici investimenti programmati dai vari centri.
87
I costi di natura tributaria, come ad esempio l’I.R.A.P, o l’imposta di registro, invece, possono essere
imputati ai centri finali, ausiliari o funzionali adottando come driver la quantificazione della base imponibile
relativa a ciascuno di essi.
Una fase importante per il corretto funzionamento della CO.AN. è il ribaltamento degli eventuali costi
attribuiti ai centri ausiliari e funzionali su quelli finali, ricercando dei parametri ad hoc che consentano tale
operazione, ovviamente prima dai funzionali agli ausiliari, quindi dai centri ausiliari a quelli finali. Il
processo di ribaltamento può essere effettato scegliendo driver sia che misurino l’entità dell’attività prestata
dal centro intermedio a quello finale, sia che esprimano il volume di attività posto in essere dal centro. Con
riguardo ai centri funzionali, il ribaltamento dei costi su quelli ausiliari, ed eventualmente sui finali, può
avvenire impiegando un parametro ad hoc ritenuto coerente con la tipologia del costo (e quindi con la natura
dell’attività del centro) oggetto del ribaltamento: possono costituirne un esempio il numero di accertamenti
oppure il numero degli addetti riferibili al centro di destinazione. Analogo discorso vale per i centri ausiliari;
ad esempio se si considera il centro “Manutenzione”, l’imputazione del costo ai vari centri finali può essere
effettuato adottando come driver il numero delle ore di intervento richieste. Ancora, riferendosi
all’“Autoparco”, il numero di trasferte eseguite per ciascun centro rappresenta un possibile parametro di
ribaltamento del costo.
Il procedimento più sopra descritto viene illustrato nella pagina che segue, attraverso una “tabella di lavoro”
che riporta, per riga, i vari costi attribuiti direttamente o indirettamente ai relativi centri e, per colonna,
l’ammontare complessivo dei costi di pertinenza dei centri finali, ausiliari e funzionali. Per i centri finali, il
costo totale accoglierà anche quelli post ribaltamento.
88
COMUNE Y
VOCI DI COSTO
BASE DI
RIPARTO
CENTRI DI COSTO FINALI
ALFA
COSTI ORIGINARI
Personale tecnico
DIRETTO
Personale ammin.
DIRETTO
Materie prime
DIRETTO
…
…
Illuminazione
CONSUMI
…
…
BETA
GAMMA
CENTRI DI COSTO
AUSILIARI
A
B
CENTRI DI COSTO
FUNZIONALI
C
D
TOT. COSTI
ORIGINARI
COSTI
DA
RIBALTARE
CENTRO aus. A
CENTRO aus. B
CENTRO fun. C
CENTRO fun. D
TOT.
COSTI
POST
RIBALTAMENTO
5.
IL SISTEMA DEGLI INDICATORI
Una delle fasi critiche del controllo di gestione è rappresentata dalla misurazione dei risultati conseguiti e dal
confronto di questi ultimi con gli obiettivi programmati, il tutto allo scopo di verificare il livello di efficienza
e di efficacia della gestione, intendendo per efficienza la capacità dell’ente di impiegare in modo ottimale le
risorse disponibile e, per efficacia la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
Per fare ciò, si rende necessaria la costruzione di uno specifico sistema di indicatori e di parametri qualiquantitativi da adattare alla realtà dell’ente locale considerato. Tale sistema va ad alimentare il processo di
89
reporting, ossia la produzione e l’alimentazione di quel flusso costante e periodico di informazioni che
consentono di monitorare l’attività dell’ente. Gli indicatori in parola si discostano da quelli generali di natura
economico-finanziaria, fra l’altro previsti dal dettato normativo, per orientarsi, al contrario, verso un sistema
volontario e specifico di indicatori tesi a misurare, appunto, l’efficacia e l’efficienza gestionale dell’ente.
La valutazione dei risultati dell’attività pubblica si caratterizza, da un lato, per la mancanza di un mercato
concorrenziale di riferimento e, dall’altro, per l’assenza di profitto, determinando così, molto spesso, la
oggettiva difficoltà di misurazione quantitativa dell’output offerto. Proprio l’assenza del profitto determina la
necessità di costruire degli indicatori di efficienza e di efficacia specifici della realtà considerata, che tengano
conto delle funzioni proprie espletate dall’ente.
Quando si parla di efficienza si allude alla valutazione dei fattori produttivi impiegati nella produzione
dell’output, distinta a sua volta in efficienza tecnica, intesa come capacità dell’unità produttiva di conseguire
il massimo risultato con la dotazione delle risorse assegnate e in efficienza economica, intesa come capacità
di minimizzare il costo unitario di produzione. Nella realtà dell’ente locale, in una logica di breve periodo,
tal ultimo aspetto è conseguibile puntando essenzialmente alla riduzione dei costi di acquisizione piuttosto
che alla modifica della combinazione produttiva. Nella prassi, invece, il termine di efficienza viene spesso
impiegato come sinonimo di produttività. In chiave etimologica, al contrario, quest’ultimo termine esprime
la quantità di output ottenibile dato un certo livello di risorse impiegate; l’efficienza invece si esprime come
rapporto inverso tra quantità di input necessaria per ottenere una determinato livello di output.
L’efficacia, al contrario, si identifica come capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati; più specificamente
essa può esprimersi come:
-
capacità dell’ente di realizzare i programmi assunti;
-
capacità di soddisfare la domanda potenziale attraverso l’attuazione dei programmi;
-
gradimento dell’utenza.
Il conseguimento di risultati efficacemente ed efficientemente “validi” sottende che la gestione si è svolta
anche secondo criteri di economicità, intesa quest’ultima come attitudine a soddisfare le attese della
collettività in relazione alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego. In genere, essa si esprime come
differenza positiva tra il valore dei servizi erogati (ricavi) e quello delle risorse impiegate (costi) ma,
considerando la realtà dell’ente locale caratterizzata per l’assenza di profitto, tale requisito non può che
esprimersi come miglioramento nella soddisfazione dei clienti/consumatori.
Di seguito si riportano alcuni indicatori tipo economico-finanziari, di efficienza e di efficacia:
Sistema classico di indicatori economico-finanziari
Autonomia finanziaria
(Titolo I+ t. III/ Titolo I+ t. II+ t. III) * 100
Pressione finanziaria
(Titolo I + Titolo II) / popolazione
Pressione tributaria
Titolo I / popolazione
Intervento erariale
Trasferimenti statali / popolazione
90
Incidenza residui attivi
(Tot. residui attivi / accertamenti competenza) * 100
Incidenza residui passivi
(Tot. residui passivi / Impegni competenza ) * 100
Indebit. locale pro capite
Residui debiti mutui / popolazione
Velocità
riscossione
entrate Riscossione titolo I + titolo III / accertamenti titolo I + tit.III
proprie
Rigidità spesa corrente
((Spese personale + amm.to mutui) / Entrate titolo. I + II + III) *
100
Redditività del patrimonio
(Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponibile) * 100
Patrimonio disponibile pro capite
Valore patrimoniale disponibile / popolazione
Alcuni indicatori di efficacia
INDICATORI
QUANTITATIVI
DI INDICATORI QUALITATIVI DI EFFICACIA
EFFICACIA
n.ore lavorate/ n. ore disponibili
n. reclami/ n. pratiche svolte
n. ore assenza/n. ore lavorative totali
n. ritardi/ n. pratiche svolte
n. ore straordinarie/n. ore lavorate totali
unità servizio offerte/ unità servizio programmate
n. domande soddisfatte/ n. domande presentate
Alcuni indicatori di efficienza
TIPOLOGIA DI SERVIZIO OSSERVATO
INDICATORI DI EFFICIENZA
TEATRI
costo totale/ n. spettatori
MUSEI
costo totale/ n. visitatori
6.
UN CASO CONCRETO
Per comprendere in maniera più agevole il percorso logico di quantificazione del costo a consuntivo di un
servizio attraverso l’implementazione della contabilità analitica per centri di costo, si illustrano, per grandi
linee, alcuni steps fondamentali da seguire rispetto ad un caso concreto, prendendo a riferimento un comune
di medie dimensioni.
Per semplicità espositiva, a titolo esemplificativo, si assume la considerazione solo di due centri finali, asilo
nido e demografia, al fine di agevolarne l’illustrazione pragmatica. Occorre osservare, tuttavia, che l’ultimo
centro in parola è titolare della gestione di una pluralità di servizi; ciò significa che il costo totale va ripartito
sui vari servizi erogati, determinando una ragionevole percentuale dei costi riferibili a ciascuno di essi.
Qui di seguito, pertanto, si illustra in forma schematica e sintetica, una tabella di lavoro dalla quale emerge
l’entità dei costi assegnati ai due centri di costo designati.
91
CENTRI DI COSTO FINALI
ANALISI DEI COSTI
BASE DI RIPARTO
ASILO NIDO
…
DEMOGRAFIA
Costi originari
Personale tecnico
Diretto
Personale amministrativo
Diretto
Personale direttivo
Diretto
….
…
Beni di consumo
201.000
85.000
31.000
42.000
Diretto
900
700
Cancelleria e stampati
Diretto
700
10.000
Riscaldamento
Diretto
56.000
8.000
Assicurazioni
Diretto
2.200
3.600
…
…
Manutenzione
Diretto
15.000
500
Ammortamenti
Superficie in mq
9.000
14.000
Pulizia
Superficie in mq.
7.500
6.200
Forza motrice
Consumi rilevati
Spese telefoniche
n. postazioni
…
…
Oneri tributari
Diretta
…
…
1.500
1.000
4.200
15.000
7.000
339.300
182.700
TOTALE COSTI
ORIGINARI
Direzione generale
n. determine
4.000
8.600
Ragioneria
n. determine con
2.500
6.100
700
800
impegno di spesa
Patrimonio
Valore dei beni
Provveditorato
n. gare
11.000
1.800
Ufficio Tecnico
n. interventi
33.000
6.500
390.500
206.500
TOTALE COSTI
POST RIBALTAMENTO
COSTRUZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI EFFICIENZA PER L’ASILO NIDO:
1) COSTO PER BAMBINO ISCRITTO = COSTO DEL CENTRO / N. BAMBINI ISCRITTI
390.500
= € 9762, 50
92
40
2) COSTO PER GIORNATE DI PRESENZA = COSTO DEL CENTRO / PRESENZA MEDIA * GG. FUNZIONAMENTO
390.500
30 * 220
=
€ 59,17
3)COSTO PER GIORNI APERTI = COSTO DEL CENTRO / GG. FUNZIONAMENTO
390.500 = € 1775,00
220
COSTRUZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI EFFICACIA PER L’ASILO NIDO:
1) N. POSTI OFFERTI / N. DOMANDE PRESENTATE = % DOMANDA SODDISFATTA
Tale indicatore consente di ottenere informazioni sul livello di adeguatezza del servizio offerto rispetto alle
reali esigenze manifestate.
2) N. DOMANDE OFFERTE / N. CLIENTI RESIDENTI = % SODDISFAZIONE DOMANDE
Tale indicatore consente di valutare il grado di copertura del servizio offerto rispetto alla domanda
potenziale.
93
DOCUMENTO ARISTEIA N. 21
LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU
GOMMA (PRIMA PARTE)
SOMMARIO: 1. La riforma del trasporto pubblico locale – 2. alcune considerazione sui contratti di servizio 3. Cenni sul controllo di gestione nelle aziende di trasporto pubblico locale su gomma – 4. La contabilità
analitica per centri di costo. – 5. Imputazione dei costi ai vari centri di responsabilità.
1. LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il settore del trasporto pubblico locale è stato caratterizzato, nell’ultimo decennio, da un radicale processo di
riordino avvenuto a seguito dell’emanazione della L. n. 59/97 (Bassanini) e del D.Lgs. n. 422 del 1997,
modificato dal D.Lgs. n. 400 del 1999; alcuni articoli contenuti in tali ultimi decreti sono successivamente
confluiti nel “Testo unico per l’ordinamento degli enti locali”, nel quale sono contenute specifiche
disposizioni riguardanti il settore in oggetto e, più in generale, quello dei poteri pubblici locali; il testo unico
è stato, poi, modificato dalla L. n. 448 del 2001.
Un siffatto processo di riforma è scaturito dal fatto che, per anni, tale settore è stato caratterizzato da un
fortissimo divario (negativo) tra costi e ricavi del traffico trattandosi di un servizio “sociale”, lo stesso deve
essere offerto a prezzo politico; l’applicazione di prezzi imposti, insufficienti a coprire l’entità dei costi di
gestione sostenuti per assicurare il servizio è, allora, compensata attraverso l’erogazione di finanziamenti
pubblici a fondo perduto (contributi in c/esercizio). Il perdurare di questa situazione ha finito col tradursi, da
un lato, in una sorta di “lassismo” da parte degli enti locali nella gestione dell’attività e, dall’altro, in un
“abuso” nella richiesta di finanziamenti a fondo perduto, con la conseguenza che l’intervento statale ha fatto
da “ammortizzatore” ad una gestione antieconomica ed inefficiente che ha gravato pesantemente sul
bilancio pubblico.
È proprio nella totale assenza di una logica manageriale, nel contesto fortemente normativo-burocratico di
riferimento e nella costante erogazione di contributi a sostegno del settore che possono ravvisarsi alcune
delle principali cause responsabili dello stato di “crisi” in cui versava il trasporto pubblico locale.
Da qui l’esigenza di una radicale riforma, le cui principali novità introdotte possono essere così
schematizzate:
attribuzione alle Regioni della funzione di finanziamento e di programmazione strategica dei
trasporti pubblici locali sul territorio di competenza e, viceversa, espletamento, da parte delle Province, dei
94
Comuni e degli altri enti locali, di tutte le funzioni che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale,
vale a dire quelle di gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte
a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
In particolare, nel decreto 422/97 si legge, fra l’altro, che le funzioni assegnate alla Regione riguardano: la
definizione degli indirizzi per la pianificazione del trasporto locale, la redazione di piani regionali dei
trasporti, l’approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale e la fissazione di
parametri di riferimento per valutare la convenienza sulla fornitura del servizio di mobilità in zone a
domanda debole.
separazione fra l’attività di indirizzo, di programmazione e di controllo dei trasporti pubblici
locali e l’attività di gestione, assegnando, quest’ultima, ad aziende nate dal processo di trasformazione di
quelle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in cooperative, in cui la Regione e gli altri enti
locali possono rimanere soci unici per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
delle società nate da tale processo “è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non
inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato”
(art. 115 T.U.E.L.).
affidamento alle aziende, a partire dal 1 gennaio 2004, dei servizi di trasporto pubblico locale
attraverso procedure ad hoc (gare o altro) in modo da predisporre un meccanismo di affidamento di tipo
concorrenziale. Più precisamente, con la L. 448/01, è stata inoltre stabilita una separazione tra la gestione
degli assets e quella del servizio, riconoscendo l’affidamento della prima attività a soggetti allo scopo
costituiti, nella forma di società di capitali con al partecipazione maggioritaria degli enti locali (art. 112
T.U.E.L.).
Occorre, in proposito, precisare che, nell’ambito del panorama legislativo europeo, è possibile distinguere tre
modelli di organizzazione e di gestione del trasporto pubblico locale: il modello holding, nel quale l’ente
locale trasferisce le funzioni di gestione, di programmazione e di controllo ad una società di capitale,
all’uopo costituita e di cui lo stesso ente è proprietario, la quale coordina le altre che gestiscono il servizio; il
modello ente pubblico nel quale l’ente espleta le attività di programmazione e di controllo assegnando,
viceversa, la gestione del servizio a società esterne, mediante lo svolgimento di gare; il modello agenzia, in
cui l’ente svolge solo funzioni di programmazione, mentre le attività di affidamento e di controllo sono
espletate da un’apposita “agenzia” che cura i rapporti con le aziende che gestiscono il servizio.
regolazione dei rapporti tra gli enti locali e le aziende produttrici del servizio di trasporto
attraverso la stipulazione di “contratti di servizio” che garantiscono l’equilibrio tra il costo del servizio e le
risorse necessarie.
In sintesi, quindi, la riforma ha previsto da un lato la netta separazione delle funzioni di
programmazione e di regolazione delle amministrazioni pubbliche da quelle di gestione, queste ultime
affidate ad aziende risultanti dal processo di trasformazione in società di capitale o in cooperative e
dall’altro, l’obbligo di impiegare meccanismi concorrenziali per l’assegnazione dei servizi, al fine di
favorirne l’efficienza gestionale.
95
Fra le novità apportate dalla riforma, particolare attenzione merita l’introduzione dei contratti di servizio che
rappresentano, di fatto, uno strumento di politica tariffaria che mira prevalentemente al raggiungimento di
condizioni di efficienza economica. Su tale ultimo punto, in particolare, la L. n. 204/95 introduce il
cosiddetto coefficiente di esercizio, ovvero un indicatore standard di settore per misurare la capacità di
copertura, da parte dei ricavi del traffico, dei costi caratteristici. Più precisamente, la regolamentazione
contenuta nel D.Lgs. n. 400/99 prevede che le politiche tariffarie siano definite nella prospettiva di favorire il
rispetto del vincolo della copertura, da parte dei ricavi del traffico, di almeno il 35% dei correlati costi
operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Tale “coefficiente d’esercizio” costituisce il parametro in base al
quale la Regione dovrebbe riconoscere e quantificare l’attribuzione dei contributi a fondo perduto alle
aziende; a livello teorico, infatti, solo le aziende che riuscissero a raggiungere il livello percentuale di cui
sopra potrebbero usufruire dei sussidi.
La Federtrasporti, in data 10 gennaio 1996, ha fornito una interpretazione più ampia dell’articolo 1 della L.
n. 204/95 introduttiva del coefficiente d’esercizio, precisando che nella considerazione dei ricavi e dei costi
caratteristici, occorre includere le seguenti voci:
INTERPRETAZIONE DELLA FEDERTRASPORTI DELL’ART. 1 DELLA L. n. 204/95 RELATIVA
AL CALCOLO DEL “COEFFICIENTE D’ESERCIZIO”
RICAVI
RICAVI DELLE VENDITE:
1) Proventi del Traffico da incasso biglietti
2) Proventi del Traffico da incassi abbonamenti
3) Proventi del Traffico da servizi fatturati
4) Proventi accessori (relativi alla gestione caratteristica)
PROVENTI PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI
1) Fitti attivi
2) Altri proventi immobiliari
PROVENTI DIVERSI
1) Da sinistri attivi
2) Da lavorazioni c/terzi eseguite
3) Da concessioni spazi pubblicitari
4) Da multe viaggiatori
5) Da provvigioni attive
96
6) Da rimborso anticipazioni bolli e registrazione contratti
7) Da rimborso per anticipazioni tessere per abbonamenti
8) Da ricavi diversi
INTERESSI ATTIVI
1) Da depositi bancari e postali
2) Da titoli
3) Da depositi cauzionali
ALTRI RICAVI CARATTERISTICI
COSTI
COSTI DEL PERSONALE
1) Salari e stipendi
2) Contributi previdenziali ed assistenziali; premi assicurativi
3) Quota annua TFR
4) Costi accessori caratteristici
CONSUMI
1) Materiale parco rotabile
2) Carburanti e lubrificanti
3) Pneumatici
4) Piccola utensileria
MANUTENZIONE AFFIDATA A TERZI
1) Per manutenzione parco rotabile, infrastrutture, impianti, fabbricati
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI
1) Consulenze legali e tecniche; spese giudiziarie
2) Fitti e canoni
3) Consumi di energia
4) Studi e ricerche
5) Premi assicurativi
97
6) Controlli sanitari, prestazioni e materiale di pulizia
7) Vigilanza
8) Diritti di agenzia
9) Spese condominiali
10) Provvigioni passive
IMPOSTE E TASSE
(relative alla gestione caratteristica)
SPESE GENERALI
(relative alla gestione caratteristica)
AMMORTAMENTI
(relative alla gestione caratteristica ed al netto dell’eventuale quota di contributo in c/ capitale)
PERDITE SU CREDITI
(relative alla gestione caratteristica)
INTERESSI PASSIVI
(relative alla gestione caratteristica)
COSTI IMPREVISTI
(relative alla gestione caratteristica)
Secondo la circolare, inoltre, occorre inserire anche le minusvalenze, le plusvalenze e le sopravvenienze
attive e passive, come pure le rimanenze finali limitatamente alla gestione caratteristica.
Tra i metodi di determinazione tariffaria impiegabili, si annoverano quello marginalista, in cui la tariffa è
fissata a livello di costo marginale, e quello integralista, in cui, invece, la tariffa è stabilita a livello di costo
medio; l’adeguamento tariffario dovrebbe avvenire con la tecnica “price cup”, in cui l’incremento tariffario è
effettuato considerando la differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il recupero di produttività. Più
precisamente, si ha:
Variazione tariffaria = tasso inflazione programmato - tasso di variazione della produttività + miglioramento
qualità conseguita + costo investimenti realizzati per razionalizzare l’impiego dei fattori produttivi
Anche se l’aspetto operativo e fattivo della riforma varia in relazione alle peculiarità delle singole realtà
locali considerate, è evidente il suo intento fortemente innovativo che risiede nel processo di riordino che si è
avviato, ispirato ad una logica di “managerializzazione” del trasporto pubblico locale.
98
2.
ALCUNE CONSIDERAZIONE SUI CONTRATTI DI SERVIZIO
L’elemento centrale della normativa nazionale e comunitaria si identifica, come più sopra accennato, nella
separazione tra la responsabilità della programmazione e del finanziamento dei servizi, affidata agli organi
pubblici, e la responsabilità della gestione ed erogazione del servizio. Conseguentemente, il rapporto tra
l’impresa e l’ente locale è regolamentato dalla stipulazione di “contratti di servizio”; nella realtà, le diverse
fattispecie di contratto esistenti si differenziano in funzione dell’entità del rischio che sussiste a carico delle
parti contraenti. In particolare, si suole distinguere un rischio di tipo commerciale, relativo all’attività di
vendita, ed uno di tipo industriale, connesso con lo svolgimento dell’attività tipica aziendale.
Le tipologie di contratti esistenti possono essere sintetizzate come segue:
GROSS COST
Rischio industriale a carico
L’impresa riceve un corrispettivo stabilito ex ante
CONTRACT
dell’impresa; rischio
con l’ente e pagato in funzione della produzione di
commerciale a carico
servizio da erogare prestabilita. In tal modo, si
dell’ente locale.
riduce il rischio imprenditoriale e l’impresa si
focalizza sulla riduzione dei costi.
NET COST
Rischio industriale e
L’impresa riceve un corrispettivo pattuito ex ante
CONTRACT
commerciale a carico
di misura pari alla differenza tra i costi di esercizio
dell’impresa.
ed i proventi del traffico preventivati. Ciò implica
un aumento dei rischi a carico dell’impresa ed una
focalizzazione dell’attività sia alla riduzione dei
costi, sia all’aumento dei ricavi.
MANAGEMENT
Rischio industriale e rischio
L’impresa riceve un corrispettivo pattuito che
CONTRACT
commerciale a carico
prescinde dal risultato raggiunto.
dell’ente locale.
La normativa italiana, sul punto, non fornisce disposizioni precise, orientandosi, implicitamente, sia verso
l’impiego di contratti “net cost”, sia verso quelli di tipo “gross cost”.
3. CENNI SUL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
99
Nell’ambito del panorama evolutivo sopra esposto, occorre soffermare l’attenzione su di un aspetto
particolarmente delicato, che costituisce oggetto del presente documento: la definizione delle basi per
implementare un sistema di “controllo di gestione” nel trasporto pubblico locale su gomma. Quando si parla
di controllo di gestione si allude ad un processo operativo che mira a “modellare” ed a verificare che i
comportamenti aziendali siano stati assunti in coerenza con gli obiettivi prefissati, avvalendosi di strumenti
di supporto che permettono di rilevare, di misurare e di valutare le performance aziendali.
E’ interessante osservare come il tema in oggetto sia diventato di grande attualità nell’ambito del settore
pubblico, a seguito del processo di riordino che lo ha caratterizzato.
In particolare, se si considera il settore del trasporto pubblico, fino a pochi anni fa, il concetto di controllo era
inteso esclusivamente in senso “burocratico”, ovvero come responsabilizzazione formale, come capacità di
adempiere agli obblighi formali connessi con il contesto fortemente normativo, trascurando aspetti, oggi
divenuti fondamentali, quali l’economicità, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Nonostante alcuni interventi normativi, quali ad esempio il D.PR. n. 902/1986 e il D.M. del 2/6/1989 che ha
introdotto un sistema di indicatori quantitativi di efficienza, di struttura, di efficacia e di economicità per le
aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali, la realtà effettiva rimaneva ancora fortemente legata
ad un concetto di controllo burocratico.
Il processo di “managerializzazione” che ha caratterizzato il settore in oggetto in questi ultimi anni, ha
contribuito ad avviare, seppur gradualmente e con lentezza, il passaggio da un sistema di controllo di tipo
“burocratico” ad un sistema di controllo di tipo “manageriale”, dove la formulazioni di giudizi sul grado di
efficienza economica di una linea di trasporto, sul livello di efficacia economica e sociale dell’attività o,
ancora, sulla convenienza ad intraprendere operazioni di outsourcing rappresentano alcune delle leve-chiavi,
espressione del “nuovo” modo di concepire il controllo di gestione in tale settore. Un sistema di controllo
così inteso richiede, tuttavia, una struttura organizzativa adeguata e ben definita ed un sistema di rete
informativa altamente sofisticato. In questo senso, l’adozione di una “piattaforma integrata” - nell’era
dell’Information Technology che consente di disporre di informazioni in quantità ed in tempi molto rapidi permette di gestire le informazioni secondo criteri di completezza, di utilità e di tempestività, attivando un
meccanismo di partecipazione globale che coinvolge i responsabili di ciascuna area individuata e
contribuendo, così, a fare del controllo una leva a supporto delle funzioni di governo.
La presenza di vincoli esterni connessi con la socialità dell’attività, tuttavia, si scontra con la incalzante
pressione derivante dal riposizionamento strategico di tipo manageriale dove, a fianco di un obiettivo
istituzionale, se ne pone uno di carattere economico espresso non in termini di reddito ma di “sufficiente
copertura dei costi” attraverso i ricavi caratteristici.
4.
LA CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO
100
L’implementazione di un sistema di controllo di gestione mira, come accennato più sopra, a verificare ed a
misurare, fra le altre cose, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività, avvalendosi di
strumenti che permettano di esprimere un giudizio in tal senso; l’analisi dei costi, pertanto, è sicuramente il
primo passo da compiere per ottenere tali informazioni. L’avvio del sistema di contabilità analitica si rileva
particolarmente utile in quanto consente, fra l’altro, di quantificare:
-
i costi delle varie funzioni aziendali, come ad esempio quella del movimento oppure dell’officina;
-
i costi ed i ricavi dei servizi erogati;
-
i risultati intermedi delle linee di trasporto.
Per operare in tale direzione, la costruzione di un sistema di contabilità analitica richiede, preliminarmente,
la conoscenza della struttura organizzativa e, quindi, l’individuazione delle attività e delle funzioni che
caratterizzano la gestione del settore considerato, in modo da identificare i vari centri di responsabilità verso
i quali far confluire i relativi costi. Le informazioni periodiche richieste, in particolare, dovranno essere
elaborate in modo da considerare la tipologia del servizio reso, ossia se si tratta di attività monoservizio o
pluriservizio, se c’è la prevalenza di costi fissi su quelli variabili e via discorrendo. Più precisamente:
- è preferibile far riferimento al costo standard in quelle aziende dove l’incidenza di costi variabili è
elevata; in tal modo, se i proventi caratteristici non sono in grado di coprire i costi variabili, l’azienda può
puntare alla riduzione dell’attività in termini di numero di corse;
- è preferibile indirizzarsi verso un modello di direct costing evoluto in quelle aziende dove l’attività
risente della forte incidenza dei costi fissi e, quindi, non si presta ad eventuali cambiamenti;
Sotto il profilo organizzativo, è possibile, in genere, riassumere le principali funzioni gestionali di un’azienda
di trasporto locale su gomma secondo il seguente raggruppamento:
§ Movimento: comprende tutte le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di esercizio
ed alla erogazione materiale del servizio di trasporto. Rientrano, quindi, in tale area, le attività di definizione
del numero di corse per linea, degli orari di partenza, come pure la predisposizione dei turni di guida;
§ Manutenzione (gestione materiale rotabile): comprende le funzioni di manutenzione e riparazione
- ordinarie e straordinarie - del materiale rotabile e delle infrastrutture. Occorre sottolineare la complessità
di tale attività, la quale si sviluppa lungo una filiera particolarmente articolata che va dal controllo dell’acqua
alla vera e propria “ricostruzione” dei mezzi; risulta evidente che laddove tale attività sia affidata a terzi
(outsourcing) l’azienda si troverà a pagare periodicamente un costo per la prestazione del servizio;
§ Commerciale: comprende le funzioni di vendita e di marketing.
Il modello di riferimento impiegato per il calcolo del costo del servizio è quello della “contabilità analitica
per centri”, in quanto più compatibile con la realtà organizzativa, gestionale ed operativa in cui versa la
maggior parte delle aziende italiane operanti nel settore considerato. Occorre, anzitutto, fissare la logica di
base da seguire; in tal senso, le opzioni possibili sono tre: la logica del direct costing, che considera i soli
costi variabili, quella del direct costing evoluto che considera i costi variabili ed i costi fissi diretti ed, infine,
101
quella del full costing, che concepisce una configurazione di costo pieno. Se si considera la tipologia dei
costi prevalenti nell’attività in parola, è preferibile far riferimento alla seconda metodologia di calcolo che
analizza solo i costi variabili e quelli fissi diretti, come mostra lo schema di seguito esposto:
Ricavi diretti
- Costi variabili
= Margine lordo di contribuzione
- Costi fissi diretti
= Margine semilordo di contribuzione
Gli steps fondamentali da rispettare sono sintetizzati come segue:
-
definizione del piano dei centri di costo: finali ed intermedi (ausiliari e funzionali);
-
imputazione dei costi ai centri;
-
ribaltamento dei costi dai centri intermedi ai centri finali;
-
calcolo degli indicatori.
Nella pratica, come tra l’altro già precisato, un probabile obiettivo conoscitivo sotteso al sistema di
contabilità analitica nel trasporto locale è rappresentato dalla quantificazione della redditività di una linea;
partendo da tale ipotesi, pertanto, la stessa linea, ossia ciascun autonomo tratto di percorrenza, viene assunta
come autonomo centro di profitto “improprio”, il cui output è rappresentato dai Km erogati. I componenti
positivi da considerare sono esclusivamente quelli caratteristici direttamente riferibili alla linea oggetto della
valutazione, vale a dire i ricavi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti, risultanti dai sistemi
di rilevazione interni all’azienda. Questo processo di imputazione, però, è valido nella misura in cui è
possibile riferire, in modo specifico, ciascun titolo di viaggio alla linea considerata. Se, al contrario, uno
stesso titolo di viaggio viene utilizzato su più linee (è il caso del trasporto urbano) l’entità dei ricavi riferibile
ad una specifica linea analizzata dovrebbe essere il risultato di una sua ripartizione su quelle materialmente
interessate. Nella pratica, invece, il ricavo viene imputato alla linea dove è avvenuta l’obliterazione,
tralasciando così l’eventuale ripartizione della voce sul pool di linee coinvolte e questo a causa della
difficoltà di individuare quelle effettivamente interessate.
Più complesso, invece, risulta il discorso relativo alla determinazione dei costi da imputare all’oggetto
osservato – appunto la linea. Occorre, infatti, individuare le funzioni che generano costi e, per questi ultimi,
distinguere opportunamente quelli di natura variabile da quelli di natura fissa, il tutto coerentemente con la
logica prescelta inizialmente, e cioè del direct costing evoluto. Per esigenze di praticità, l’autobus viene
102
assunto come centro intermedio di aggregazione dei costi, il cui ammontare andrà, successivamente, ribaltato
sulla linea considerata in base, per esempio, ai Km percorsi dal mezzo su quella specifica linea.
Il piano dei principali centri di costo è schematizzato come segue:
CENTRI FINALI
CENTRI INTERMEDI
AUTOBUS A
CENTRI INTERMEDI AUSILIARI
MOVIMENTO
CENTRI
INTERMEDI
FUNZIONALI
COMMERCIALE
LINEA
OFFICINA
X
UTENZE
AUTOBUS B
…
…
MAGAZZINO /
DEPOSITO
…
AMMINISTRATIVO
…
Nella individuazione dei centri funzionali non sempre quello relativo alle ”utenze” è presente, in quanto i
costi di pertinenza, ossia quelli dell’energia elettrica oppure del servizio idrico, vengono considerati e
quantificati direttamente nell’ambito dei centri intermedi ausiliari osservati, attraverso l’impiego di appositi
contatori che permettono di calcolare la quantità di risorsa utilizzata. Occorre, inoltre, rilevare che laddove
l’attività di manutenzione e di riparazione sia affidata a terzi il relativo centro “officina” non figurerà nel
piano dei centri di costo dell’azienda considerata.
5. IMPUTAZIONE DEI COSTI AI VARI CENTRI DI RESPONSABILITÀ
Una volta predisposto il piano dei centri di costo, al fine di pervenire alla conoscenza del costo e, quindi,
della redditività di una linea, occorre proseguire individuando le principali ”voci di costo” caratteristiche da
ripartire e da imputare. Tale operazione rappresenta una fase particolarmente delicata nell’ambito del sistema
103
di contabilità analitica, in quanto il controller deve aver cura di individuare e selezionare le voci di costo
direttamente ed effettivamente interessate, di pertinenza del/dei centri osservati.
Il percorso da seguire è illustrato nelle pagine che seguono:
1) Movimento
I principali costi industriali imputabili sono:
√ Consumi di trazione: tale tipologia di costi include le risorse assorbite per lo svolgimento del servizio,
quali carburante, lubrificanti, pneumatici, forza elettromotrice ed altro, avendo cura di distinguere i “consumi
di esercizio” pertinenti alle tratte, dai “consumi di servizio” relativi, invece, al percorso effettuato dal mezzo
tra il deposito e lo stazionamento degli autobus. L’entità dei costi di ciascuna risorsa è calcolata
considerando il prodotto tra i Km percorsi in un anno (di esercizio e di servizio), il consumo unitario delle
risorse (desumibile dalla lettura delle bolle di prelievo) ed il loro costo unitario.
Si tratta di costi variabili diretti di linea, la cui entità corrisponde all’ammontare di competenza economica
del periodo considerato in base all’effettivo consumo delle risorse considerate. L’imputazione dei costi in
oggetto al centro di profitto avviene in base all’utilizzo del mezzo sulla linea considerata, proporzionalmente
ai Km percorsi. È possibile, altresì, riferire tali costi direttamente all’autobus, qualora si assume quest’ultimo
come oggetto di imputazione intermedio.
√ Costi del personale movimento: i costi in oggetto sono considerati fissi rispetto alla linea e si riferiscono al
personale viaggiante (autisti) ed al personale di coordinamento su strada. L’entità dei costi del personale
viaggiante è desumibile dai fogli di servizio da cui è possibile trarre le informazioni sulla retribuzione oraria
e sulle ore di servizio prestate. In genere, però, capita che un autista operi su più linee, in quanto si tratta di
personale “mobile”; di conseguenza, i parametri di riferimento saranno calcolati assumendo dei valori di
“media”. I componenti da considerare nel calcolo del costo medio orario del personale sono dati dalla
retribuzione diretta (paga base, indennità e premi) da una quota oraria di retribuzione indiretta (ferie, festività
eccetera) - da ripartire sulla base delle ore lavorative annue, al netto delle assenze - e dai contributi sociali a
carico del datore di lavoro.
I costi relativi, invece, al personale di coordinamento su strada sono considerati comuni a più linee, e,
pertanto, essi vanno ripartiti, per esempio, in base al numero di autobus presenti su ciascuna linea
considerata.
Nel calcolo del costo del personale in oggetto occorre far riferimento al tempo effettivo di impiego della
risorsa, includendo, pertanto, anche i cosiddetti “tempi di sosta e di attesa”.
2) Officina
I principali costi industriali imputabili sono:
104
√ Costi di manutenzione e riparazione ordinaria dei mezzi: in tale categoria sono ricompresi i costi connessi
con gli interventi manutentivi e di riparazione volti a “preservare” la funzionalità del mezzo.
Nella realtà delle aziende di trasporto osservate, tuttavia, la distinzione tra costi di manutenzione e
riparazione ordinaria e quelli di manutenzione e riparazione straordinaria si allontana dalla logica
economico-aziendale. La straordinarietà dell’intervento, infatti, è solitamente parametrata ai Km percorsi,
ovvero ogni intervento realizzato oltre un certo numero di Km effettuati (ad esempio 150.000) è trattato
come straordinario, viceversa, se compiuto prima di raggiungere quel limite, lo stesso è considerato
ordinario; ciò perché si presuppone che gli interventi oltre un certo livello di percorrenza effettuata dal
mezzo siano necessari per migliorarne la potenzialità e quindi la vita utile. Tale pratica risponde,
sicuramente, ad una soluzione di tipo “tecnica” piuttosto che ad una di tipo economica-aziendale, e questo si
spiega probabilmente con l’enorme casistica di interventi che si verificano e per i quali l’individuazione e la
distinzione degli stessi in ordinario oppure straordinario richiederebbe un dispendio di tempo e di risorse;
ciononostante, è comunque opportuno individuare quegli interventi che sicuramente si annoverano fra gli
straordinari, a prescindere dai Km percorsi, e questo anche in considerazione del diverso trattamento
contabile ad essi riservato.
Con riferimento alla manutenzione/riparazione programmata, la quantificazione dell’intervento diretto
rispetto alla linea, è data dalla manodopera impiegata, il cui costo è pari al costo medio orario per il numero
di ore lavorate per desumibili dalle bolle di lavoro (sulle quali, fra l’altro, è indicato il mezzo, oggetto
dell’intervento, sotto forma di codice, in modo da risalire, ove possibile, alla linea di riferimento) e dal
materiale impiegato (ricambi, materiale vario ed altro) il cui ammontare è pari alla quantità di risorsa
utilizzata per il suo costo unitario. I componenti da considerare nel calcolo del costo medio orario del
personale sono dati dalla retribuzione diretta (paga base, indennità e premi) da una quota oraria di
retribuzione indiretta (ferie, festività eccetera) - da ripartire sulla base delle ore lavorative annue, al netto
delle assenze - e dai contributi sociali a carico del datore di lavoro.
L’imputazione del costo al centro di profitto “linea”
è fatta in base al grado di utilizzo dei mezzi,
proporzionalmente ai Km percorsi, su ciascuna linea oppure in base alle ore di manodopera lavorate dal
personale, calcolando un coefficiente orario di costo da moltiplicare di volta in volta per le ore impiegate sui
vari mezzi, come risulta dalle bolle.
In alternativa, è possibile riferire il costo in parola al centro di aggregazione intermedio “autobus” e
successivamente ripartire l’entità del costo di tale centro sulle varie linee interessate in funzione dei Km
percorsi dall’autobus su ciascuna di esse.
√ Costi di pulizia: l’intervento in oggetto si riferisce al mantenimento delle condizioni igieniche dei mezzi, la
cui quantificazione del costo, diretto rispetto alla linea, è pari al costo della manodopera impiegata,
desumibile dalle bolle di lavoro, ed a quello del materiale utilizzato. L’imputazione alla linea avviene in
modo analogo a quello della manutenzione ordinaria.
È evidente che qualora l’azienda si affidasse a terzi per l’espletamento delle attività di manutenzione e di
riparazione dei mezzi e/o delle infrastrutture (outsourcing) ci si troverà in presenza di un costo fisso diretto
105
di linea. In tal caso, occorrerà imputare il costo della prestazione direttamente al mezzo interessato e,
successivamente, ripartirlo sulle varie linee interessate in proporzionale ai Km percorsi.
3) Magazzino
Il “magazzino” costituisce una particolare tipologia di centro intermedio che serve direttamente il centro
funzionale officina; più precisamente, l’attività si sostanzia nella gestione degli ordini di acquisto relativi ai
materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione e di riparazione dei mezzi. In tal senso, l’esistenza
di una piattaforma integrata che consenta la gestione dei flussi di informazione dal magazzino all’officina e
viceversa, è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del sistema di contabilità analitica. La
maggior parte dei costi imputabili al centro magazzino, pertanto, deve essere riferito direttamente al centro
officina e, successivamente, ribaltata sui mezzi interessati - individuabili attraverso le schede di lavorazione in funzione dei materiali (o interventi) impiegati su ognuno di essi.
Nell’ipotesi in cui il magazzino funzioni anche da “deposito”, l’entità dei costi ad esso riferibili va distinto in
due parti: una prima riferibile al centro officina, in funzione dei prelievi di materiale provenienti dallo stesso,
ed una seconda parte, invece, di pertinenza dello stesso centro. In tal ultimo caso, il costo riferito al
magazzino-depositi va, successivamente, imputato agli autobus in base alle informazioni desumibili dalle
schede di lavorazione.
Autobus
Si è detto più sopra che, per semplicità di calcolo, nella pratica si può assumere l’autobus come centro
intermedio sul quale confluiscono i costi ad esso direttamente riferibili e, successivamente, si procede al
ribaltamento dell’ammontare degli stessi sulle varie linee osservate, in proporzione ai Km percorsi dal mezzo
su ognuna di esse. I costi direttamente riferibili all’autobus sono rappresentati da quelli di assicurazione,
dalla quota di ammortamento, dalla tassa di circolazione e dalle manutenzioni straordinarie; l’incidenza di
queste ultime, per la determinazione del costo della linea, è inclusa nelle quote di ammortamento calcolate
sugli autobus impiegati.
Per il calcolo di tali ultime voci, sarebbe opportuno procedere in modo diverso rispetto ai criteri adottati per
la contabilità generale; infatti, se i mezzi vengono impiegati indistintamente tra le varie linee, la quota di
ammortamento da imputare ad una specifica linea è pari a quella media riferita al parco mezzi da cui i veicoli
provengono ed il calcolo è dato dal rapporto tra il costo dell’autobus ed il numero di anni di vita utile
“convenzionali” risultanti dal rapporto tra la vita utile stimata del veicolo in termini di Km percorribili ed i
Km di percorrenza annuale effettuati dallo stesso. Qualora, invece, fosse possibile individuare l’impiego dei
veicoli distintamente per ogni linea, il calcolo andrà effettuato su ognuno di essi. E’ possibile, altresì,
calcolare la quota di ammortamento secondo una logica meramente temporale, trascurando la proporzionalità
alla quantità di servizio effettuato in termini di Km.
106
Per quanto concerne, invece, gli altri costi fissi riferibili direttamente all’autobus e, cioè, quelli della tassa di
circolazione oppure della revisione, l’imputazione alle linee può avvenire impiegando come driver di
ripartizione i Km percorsi dal mezzo su ciascuna linea considerata.
ESEMPIO
COSTI DELL’AUTOBUS
COSTO
LINEA
a= N.
AUTOBUS
b = COSTO
AUTOBUS
200.000
c = KM EFFETTIVI
ANNUI PER
AUTOBUS
60.000
d = N. ANNI
AMM.TO *
10*
E = COSTO
ANNUO PER
AUTOBUS
f = COSTO
DIRETTOP
TOTALE
(b/d)
( e x a)
20.000
120.000
Ammortamento
A
6
Assicurazione
A
6
5.000
30.000
Tassa
A
6
300
1.800
circolazione
TOTALE
151.800
* N. anni amm.to = vita utile stimata in Km /Km annui = 600.000 / 60.000 = 10
È interessante osservare come nella realtà esistano dei problemi pratici di gestione: si consideri, ad esempio,
la categoria dei motori: può capitare, in genere, che il loro valore è ricompreso in quello totale dell’autobus
per cui, quando tali motori devono essere revisionati, vengono smontati e caricati nel magazzino-depositi in
attesa di essere controllati; nel frattempo, sul mezzo sarà caricato un altro motore funzionante in modo da
consentire la circolazione del mezzo. Il motore da revisionare viene cariato nel centro deposito con un valore
pari a zero. Successivamente, quando siffatto motore è stato riparato e viene montato su un altro mezzo, si
pone il problema relativo al valore al quale esso va caricato, così che il costo dell’autobus ricomprende anche
quello del motore. La soluzione ottimale è quella di caricare sull’autobus un valore comprendente il costo
dell’intervento, facendo attenzione ad evitare duplicazioni di costo.
È sotteso che l’entità dei costi di ciascun centro ausiliare accoglie anche quelli provenienti, se esistenti, dai
centri funzionali, limitatamente alla parte industriale. I costi relativi ai servizi amministrativi, come ad
esempio l’ufficio contabilità e le utenze, trovano allocazione o direttamente negli appositi centri ausiliari, il
cui costo viene quantificato attraverso l’installazione di appositi contatori e definendo dei parametri di
misurazione, oppure mediante l’individuazione di autonomi centri funzionali ad hoc, come risulta dallo
schema più sopra elaborato. In quest’ultimo caso, il relativo costo deve essere ribaltato proporzionalmente
sui vari centri fruitori, avendo cura di individuare dei driver di imputazione.
Il calcolo del margine di contribuzione di una linea, con la metodologia del direct costing evoluto,
presuppone, infine, la individuazione e la ripartizione di una serie di costi che sono di pertinenza di svariati
centri intermedi ausiliari, prima ancora di essere assegnati alla linea. Si tratta dei “costi fissi comuni” a più
linee come, ad esempio, quello relativo al personale di coordinamento su strada oppure quello relativo agli
impianti fissi, in particolare, delle strutture di fermata e di stazionamento.
107
Relativamente ai cespiti, in particolare, la categoria di costi più rilevante è rappresentata dalle quote di
ammortamento dei vari capannoni adibiti, ad esempio, al “magazzino” oppure all’ “officina”. I criteri da
adottare variano in funzione dell’oggetto di costo considerato. Così, ad esempio, se si considera il centro
magazzino il quale funge da ausilio direttamente al centro officina, la quota di ammortamento del capannone
ad esso relativo può essere imputata direttamente sugli autobus impiegando come driver il numero di
interventi effettuati. È dalle commesse di lavorazione che si evince l’entità degli interventi effettuati sugli
autobus ed, in proporzione, si calcola la quota di ammortamento da imputare.
Ipotizzando, ad esempio, pari a 48.000 la quota annua di ammortamento del magazzino e ponendo pari al
25% il numero degli interventi effettuati direttamente su tre autobus (35% sull’autobus A, 40% sull’autobus
B e 25% sull’autobus C) la quota di ammortamento imputabile a ciascuno di essi e, quindi, alle linee
interessate, è pari rispettivamente a 4.200 per il mezzo A, 4.800 per il mezzo B e 3.000 per il mezzo C.
Per i mezzi che operano su più linee, il costo imputato verrà ripartito sulle varie linee in base ai Km percorsi
dall'autobus su ciascuna di esse.
Qualora i locali considerati non sono di proprietà, il costo oggetto della ripartizione sarà rappresentato dal
fitto; i criteri di imputazione relativi alla quota di ammortamento sono analoghi a quelli sopra esposti.
Un altro caso è rappresentato dall’ammortamento degli impianti di rifornimento gasolio; tale quota va
ripartita sui vari autobus proporzionalmente alla quantità di carburante caricata sugli stessi. Successivamente,
il costo così determinato viene imputato alle linee in base ai km percorsi dal mezzo.
Tali analisi vanno fatte per tutti i costi fissi individuati comuni a più linee; ne costituiscono, pertanto, un
esempio i costi degli ispettori, del personale del movimento, di ammortamento degli impianti di lavaggio, di
ammortamento delle pensiline, come pure quelli per manutenzione e riparazione delle strutture di fermata e
di stazionamento.
La definizione dei criteri di ribaltamento e di imputazione dei costi ai diversi centri intermedi e finali, come
sopra illustrato, rappresenta una delle premesse necessarie per poter pervenire alla elaborazione di un
modello-tipo di “conto economico analitico” riclassificato per linea, sulla base del quale costruire i relativi
indicatori di efficacia e di efficienza e, al contempo, per poter disporre di precise ed immediate informazioni
sul livello di redditività di ciascuna linea osservata.
A tal proposito, si è provveduto ad elaborare in un apposito successivo documento, un caso pratico di conto
economico analitico di linea.
108
DOCUMENTO ARISTEIA N. 22
LA CONTABILITÀ ANALITICA NELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU
GOMMA (SECONDA PARTE)
SOMMARIO: 1. Un caso concreto di conto economico analitico di linea – 2. Il conto economico globale di
contabilità analitica - 3. Il sistema degli indicatori
1. UN CASO CONCRETO DI CONTO ECONOMICO ANALITICO DI LINEA
La definizione dei criteri di ribaltamento e di imputazione dei costi ai diversi centri intermedi e finali come
illustrato nel documento Aristeia n. 21, I parte, rappresenta una delle premesse necessarie per poter,
successivamente, elaborare un modello-tipo di “conto economico analitico” riclassificato per linea, sulla base
del quale costruire i relativi indicatori di efficacia e di efficienza; tale prospetto permette di avere precise ed
immediate informazioni sul livello di redditività di ciascuna linea osservata. Pertanto, nelle pagine che
seguono si ritiene utile fornire un esempio concreto di tale prospetto, illustrando le modalità di calcolo dei
principali costi industriali come pure la definizione dei parametri di aggregazione degli stessi per centri di
costo.
L’esempio è elaborato facendo riferimento ad un’azienda di grandi dimensioni che gestisce circa cinquanta
linee, con una percorrenza media annua di 10.000.000 di chilometri; l’attività di manutenzione e di
riparazione è effettuata internamente e, pertanto, l’azienda dispone di centri officina i quali sono collegati ai
centri “magazzino”. Il centro movimento, invece, è adibito alla programmazione del servizio relativo a tutte
le linee; il numero medio dei dipendenti è di 400.
Partendo da tali dati, per semplicità di calcolo, l’attenzione si focalizza sulla costruzione del conto
economico analitico relativo ad una sola linea extraurbana (linea Y) di lunghezza pari a circa Km 30, con
numero medio di corse giornaliere pari a 8, con un numero medio di fermate pari a 4 e sul quale circolano
due autobus con una percorrenza chilometrica effettiva annua di circa 71.000 Km (di cui 70.000 di esercizio
e 1.000 di servizio).
109
CONTO ECONOMICO di CO.AN. semplificato DELLA LINEA Y
(logica del direct costing evoluto in unità di euro, ipotizzando, per semplicità, l’impiego di due autobus sulla
linea considerata)
1. RICAVI DIRETTI DELLA LINEA Y
-
Biglietti ed abbonamenti venduti, relativi alla linea Y
95.000
( n. viaggiatori x costo biglietto/abbonamento)
TOTALE RICAVI DIRETTI (RD)
95.000
2.COSTI VARIABILI DIRETTI
MOVIMENTO
Costi di trazione (di esercizio e di servizio)
- Carburanti (costo totale)
Carburante
19.800
a) Cons.
Km annui
Km annui
b) Km totali
Consumo
Costo
Costo diretto
unitario
effettivi di
effettivi di
percorsi
totale (a x b)
unitario
della linea
a Km. *
esercizio
servizio
0,310
70.000
1.000
**
71.000
22.000
0,90
19.800
TOTALE
19.800
*consumo unitario chilometrico della linea Y= stimato dall'azienda, tramite rilevazioni interne ad hoc,
considerando il rapporto tra consumo totale effettivo annuo della linea Y ed i Km effettivi annui.
** costo unitario chilometrico del carburante = stima dei prezzi storici
- Lubrificanti (costo totale)
Lubrificanti
Olio motori
990
a) Consumi
Km
Km effettivi di
unit. per Km effettivi di
servizio
*
esercizio
b) Km totali
percorsi
Costo
Consumo
unitario
totale (a x b)
**
Costo diretto
della linea
0,00042
70.000
1.000
71.000
30
15
450
0,00042
70.000
1.000
71.000
30
18
540
…
Olio cambio
Altro
TOTALE
990
110
* *consumo unitario chilometrico della linea Y= stimato dall'azienda, tramite rilevazioni interne ad hoc,
considerando il rapporto tra consumo totale effettivo annuo a consuntivo ed i Km effettivi annui totali.
** costo unitario lubrificante = prezzo unitario a chilometro
- Pneumatici (costo totale)
Pneumatici
a) Costo
unitario *
180
2.765
c = N.
pneumatici
per 2 autobus
12
Costo parziale del
secondo cambio di
pneumatici
28% (180x12)
Costo diretto
dell'autobus
(axc)
2.765
TOTALE
*Ipotizzando che ogni pneumatico ha una percorrenza di circa 50.000 Km e considerando che, per la linea Y, i Km
percorsi sono 71.000, ne consegue che vengono effettuati due cambi di pneumatici all’anno con un costo totale per
autobus pari a quello di un cambio, più il 28% circa di un altro nuovo connesso con i restanti 20.000 Km. Quindi, il
costo totale relativo a due autobus è pari a : (180 x 12) + il 28% (180 x 12) = 2.765.
In alternativa il costo dei pneumatici può essere determinato considerando un parametro di consumo fisico (battistrada,
camera d'aria, ecc.).
Totale costi diretti di trazione (CDT)
23.555
OFFICINA
Costi di manutenzione e riparazione dell'autobus
Il costo relativo alla manodopera di officina rappresenta un costo fisso diretto e, pertanto, è stato inserito
insieme agli altri costi fissi diretti.
Ricambi (costo totale)
Ricambi
Consumo
10.000
Costo medio Costo diretto
Per 2 autobus*
unitario
totale
50
200
10.000
Vario
TOTALE
10.000
* Quantità utilizzate come risultanti dalle schede di lavorazione
Costi per la pulizia tecnica ed ordinaria autobus
Materiali utilizzati
Materiali
…
TOTALE
Consumo
Per autobus*
100
1.200
Costo medio
unitario
12
Costo diretto
totale
1.200
1.200
* Quantità utilizzate come risultanti dalle schede di lavorazione
111
Totale Costi di manutenzione ordinaria (CMO)
11.200
TOT. COSTI DIRETTI VARIABILI (CDV)
34.755
(CDT + CMO)
(MLC)MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE (RD- CDV)
60.245
3. COSTI FISSI DIRETTI
MOVIMENTO
Costi autobus
- Ammortamento
Linea
50.000
a = Costo totale
b= Km
di un autobus
effettivi
Y
200.000
c = Anni di
d = Quota di
N. Autobus
ammortamento ammortam.to
percorsi
*
( a/ c)
71.000
8
25.000
Costo diretto
( d x N. autobus)
2
50.000
Anni di ammortamento = Vita utile dell'autobus stimata in km / percorrenza annuale dell'autobus stimata
in km = 600.000 / 75.000; il costo qui considerato è di tipo standard in quanto si basa su dati stimati.
- Assicurazione annua dei due autobus
12.400
(responsabilità civile e incendio)
- Tassa di circolazione dei due autobus
1.000
Totale
63.400
Costi del personale di movimento
93.600
Costi del personale di movimento (autisti)
AUTOBUS
1
2
a) n. ore
b) Retribuzione
guida annue* oraria **
1.800
13
1.800
13
Turni di guida per
autobus linea Y
2
2
Costo degli autisti
46.800
46.800
TOTALE
93.600
* Per prestazione di guida annue si intende il tempo effettivo di guida di un autista, pari alla durata del turno giornaliero
meno i tempi accessori, quali la presa in consegna dell'autobus, il trasferimento al/dal capolinea e le soste; per i giorni
112
effettivi di lavoro si considera il numero dei giorni lavorativi al netto di quelli per riposi settimanali, per ferie e per
festività soppresse.
**Il costo del personale è comprensivo della retribuzione, degli oneri sociali e della quota di accantonamento al TFR.
Più precisamente, la retribuzione oraria è stata calcolata tenendo presente che le ferie, le festività, le indennità di
licenziamento e le altre indennità devono essere precalcolate e ripartite sulle ore lavorative effettive (gg.lavorativi gg.per ferie e assenze previste * ore gg. di lavoro).
Costi del personale officina
1.335
Manutenzione
Codice
N. ore*
Programmata
Autobus 1
Annue effettive
Meccanici
CM002
30
15
450
CM002
15
15
225
CM 002
5
15
75
Costo orario
Costo diretto annuo
della linea Y
…
Carrozzieri
….
Verniciatori
TOTALE
750
*Desunte dalle schede di lavorazione; il n. di ore si riferisce all'attività degli operai che hanno specificamente
operato sull'autobus 1 con codice CM002
Manutenzione
Codice
N. ore
Programmata
Autobus 2
Annue effettive*
Meccanici
CM003
25
15
375
CM003
10
15
150
CM 003
4
15
60
Costo orario
Costo diretto annuo
della linea Y
…
Carrozzieri
….
Verniciatori
TOTALE
585
*Desunte dalle schede di lavorazione; il n. di ore si riferisce all'attività degli operai
che hanno specificamente operato sull'autobus 1 con codice CM003
TOTALE COSTI FISSI DIRETTI (CFD)
158.335
(MSC)MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE
(MLC -CFD)
- 98.090
4. COSTI FISSI COMUNI A PIU' LINEE:
- Costi verificatori titoli di viaggio
18.000
Tale voce di costo va ripartita sulle linee in funzione del servizio prestato da ciascun addetto su ognuna di
esse. Un parametro di ripartizione utilizzabile può essere quello relativo al numero di autobus oggetto
113
dell'attività ispettiva presenti sulle linee ed assegnate alle diverse categorie di personale considerate. In
particolare, nell'esempio è stato ipotizzato di assegnare un ispettore ogni due linee.
Costo ipotetico personale ispettivo
900.000
N. ispettori
Costo degli ispettori per la linea Y
25
=
(900.000/ 25) x 0,5 =
18.000
Tale procedimento va applicato ad ogni categoria componente il personale di coordinamento su strada.
- Costi impianti fissi
(ammortamenti, pulizia…)
1) Ammortamento Impianti fissi
(deposito, officina….)
DEPOSITO
6.000
Deposito: Tale voce di costo può essere ripartita sulle linee considerando il numero di autobus ricoverati
all'interno della struttura.
Ipotizzando che i due autobus circolanti sulla linea Y vengano ricoverati presso un deposito la cui quota
annua di ammortamento è pari ad € 30.000 e considerando pari a 10 il numero di autobus ivi ricoverati, si
può calcolare la seguente quota di ammortamento da imputare al singolo automezzo:
30.000/ 10 = 3.000
A sua volta la quota di ammortamento imputata all'autobus verrà ribaltata sulla linea in base al numero di
autobus che sono stati utilizzati sulla stessa. Per la linea Y, dove è stato ipotizzato l'uso di due autobus, la
quota di ammortamento è pari a 6.000.
OFFICINA
2.280
Officina: Tale voce di costo può essere ripartita sulle linee in base agli interventi effettuati sugli autobus,
come si evincono dalle schede di lavorazione. La quota di ammortamento viene ripartita sugli automezzi in
proporzione alla quantità di interventi effettuati su ogni autobus. Si consideri pari a 38.000 la quota di
ammortamento di una delle tre officine, nella quale vengono riparati anche gli autobus circolanti sulla linea
114
Y. Si ipotizza una quantità di interventi (desumibili dalle schede di lavorazione) totale del 6% su tali due
autobus. La quota di ammortamento relativa all'officina da imputare ai mezzi impiegati sulla linea Y è pari al
6% di 38.000, cioè 2.280.
Per gli autobus che operano su più linee, il costo imputato verrà ripartito sulle varie linee in base ai Km
percorsi dall'autobus su ciascuna di esse.
2) Ammortamento strutture di fermata e
strutture di stazionamento (costo totale)
30
Il costo da imputare alle varie linee è rappresentato dalla quota-parte di ammortamento ad esse relative.
Anche in questo caso occorre stabilire un parametro di ripartizione considerando che ciascuna struttura di
fermata copre più linee. Un criterio possibile potrebbe essere quello di ripartire il costo in base al numero di
linee passanti per ogni struttura.
Ipotizzando che la quota di ammortamento delle paline sia pari a 6.000 ed il numero delle paline totali sia
pari a 800, allora la quota parte di costo riferibile alla linea Y, sulla quali si ipotizza siano situate 4 paline, è
pari a:
(6.000 / 800) x 4 = 30
Tale procedimento si applica anche per le altre strutture.
3) Ammortamento Impianti di rifornimento gasolio (costo totale)
45
Tale quota di ammortamento va ripartita sui vari autobus proporzionalmente alla quantità di carburante
caricata sugli stessi. Successivamente, il costo così determinato viene imputato alle linee in base ai km
percorsi.
Si suppone una quota di ammortamento dell'impianto pari a € 6.200; si ipotizza inoltre che la quantità di
carburante caricata sui due autobus viaggianti sulla linea Y, come risulta dalle schede di prelievo, sia pari a
22.000 litri annui rispetto ad un consumo totale (annuo) di carburante di 3.000.000 di litri. La quota di
ammortamento verrà attribuita proporzionalmente al consumo: rappresentando il consumo degli autobus
viaggianti sulla linea Y lo 0,73 % del consumo totale, la quota da attribuire alla linea sarà pari a 45 (0,73% di
6.200). Qualora l'autobus risulti impiegato su più linee, il costo andrà ripartito in funzione dei Km percorsi
dallo stesso su ciascuna linea interessata.
4) Ammortamento Impianti di lavaggio (costo totale)
115
222
Tale quota di ammortamento va ripartita sugli autobus proporzionalmente al numero di ore di funzionamento
dell'impianto per autobus. Successivamente il costo così determinato viene imputato alle linee
proporzionalmente ai Km percorsi.
Si supponga la quota di ammortamento pari a € 20.000 ed il numero di ore di funzionamento pari a 720, di
cui 8 relative agli autobus viaggianti sulla linea Y. La quota di costo da imputare sarà allora pari a:
(20.000/720) x 8 =
222
Qualora l'autobus risulti impiegato su più linee, il costo andrà ripartito in funzione dei Km percorsi dallo
stesso su ciascuna linea interessata.
Totale ammortamenti
8.577
- Personale tecnico officina
5.800
(costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta)
- Personale amministrativo dei centri ausiliari
2.160
(costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta)
- Personale movimento
3.600
(costo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella sopra descritta)
L'importo relativo a tali voci di costo del personale è stato determinato considerando solo la quota parte di
rilevanza industriale.
TOTALE COSTI FISSI COMUNI (CFC)
38.137
(MC) REDDITO OPERATIVO INDUSTRIALE
(MSC -CFC)
- 136.227
In linea con la logica del direct costing evoluto, il margine “lordo” di contribuzione misura la capacità della
linea di produrre ricavi in misura sufficiente alla copertura, almeno, dei costi variabili diretti di linea.
Laddove tale margine lordo fosse negativo, emergerebbe l’incapacità della stessa linea di coprire i costi fissi
generati nel breve periodo, come ad esempio quelli degli stipendi e degli ammortamenti, la cui entità,
appunto, prescinde dalla erogazione del servizio. In quest’ultima fattispecie, l’intensificazione del servizio,
in termini, ad esempio, di numero di corse, potrebbe provocare un peggioramento del risultato economico
generale dell’azienda. In caso contrario, se il margine lordo di contribuzione si presentasse positivo, esso
esprimerebbe la capacità della linea di coprire, in tutto o in parte, l’ammontare dei costi fissi diretti.
116
Nell’esempio più sopra riportato, considerando l’assenza della voce rappresentata dai contributi in
c/esercizio, emerge un valore del margine lordo di contribuzione positivo di € 60.245 e ciò significa che
l’azienda si trova in una condizione di convenienza, in termini assoluti, per lo svolgimento della produzione,
in quanto i ricavi sono sufficienti a coprire almeno i costi variabili. Detto valore esprimerebbe, in sintesi, la
condizione minima essenziale di permanenza dell’impresa nel settore, in cui le entrate derivanti dai ricavi
delle vendite riescono a coprire almeno i “costi-uscita”, ovvero quelli variabili; tali valutazioni, si ribadisce,
sono fatte senza considerare l’erogazione di contributi in c/esercizio che caratterizza il settore in parola,
focalizzando l’attenzione esclusivamente sul livello di efficienza tipico aziendale. Proseguendo nell’analisi,
si osserva come l’entità dei costi fissi diretti non trovi adeguata copertura in quanto il margine lordo si
presenta di valore nettamente inferiore. Ciò si verifica in quanto nel settore dei trasporti pubblici
l’applicazione di prezzi tariffati impedisce alle aziende di poter stabilire i livelli di ricavi sulla base di prezzi
di mercato. La funzione dei citati contributi in c/esercizio erogati dalle Regioni è proprio quella di integrare
tali ricavi non incrementabili a causa del regime tariffario imposto.
Tuttavia, per l’analisi economica delle scelte aziendali in termini di efficienza in un’ottica di breve periodo,
l’attenzione va focalizzata essenzialmente sui costi variabili, in quanto quelli fissi restano invariati.
Per avere informazioni relative, invece, al livello di efficacia della linea, occorre integrare tali dati con altri
indicatori; in particolare, occorrerà osservare sia il grado di utilizzazione del servizio, calcolato in termini di
rapporto tra “posti per Km offerti” ed il numero dei passeggeri trasportati, sia il costo unitario chilometrico
del servizio rapportato al risultato economico della linea. In tal senso, cioè, la linea che fornirà il miglior
“margine di contribuzione”, fra tutte le altre gestite dall’azienda, sarà quella che riuscirà a compensare una
minore produttività, espressa in termini di maggiori costi unitari, con una soddisfacente efficacia, espressa in
termini di maggiori ricavi per chilometro.
2. IL CONTO ECONOMICO GLOBALE DI CONTABILITÀ ANALITICA
L’aggregazione dei “conti economici analitici per linea” concorre a determinare “il conto economico globale
dell’azienda”; l’impiego di specifici indicatori, come pure la conoscenza del reddito operativo industriale,
permette di verificare se il costo complessivo del servizio offerto si mantiene entro limiti di efficienza così
che i proventi del traffico ed i contributi in c/esercizio riescono a coprire i costi totali.
La predisposizione di tali prospetti, fra l’altro, permette di ottenere dati ed informazioni di sintesi sul livello
di efficienza e di efficacia gestionale, attraverso l’impiego di specifici indicatori quali-quantitativi,
consentendo, al contempo, di operare sia un benchmark spaziale e temporale in merito alla situazione
economica, sia di definire dei parametri ad hoc per il riparto dei contributi regionali. Si pensi al coefficiente
d’esercizio sopra citato: tale indicatore, oltre a rappresentare un parametro di efficienza aziendale, costituisce
il presupposto in base al quale le Regioni erogano i contributi a fondo perduto.
117
Di seguito si riporta l’esempio di conto economico generale riclassificato sintetico espresso, per semplicità,
in migliaia di euro:
ESERCIZIO 200n+
A) PROVENTI DEL TRAFFICO
8.000
COSTI CARATTERISTICI INDUSTRIALI
B) COSTI INDUSTRIALI VARIABILI DIRETTI
Costi del movimento
Costi di trazione
3.837
…
…
Altri costi del movimento
50
Costi di officina
Materiali e ricambi
1.572
…
…
Altri costi di officina
15
Totale B
5.474
C= MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE (A – B)
2.526
D) COSTI INDUSTRIALI FISSI DIRETTI
Costi del movimento
Costi dell’autobus
1000
Costi del personale movimento
9.200
Ammortamenti ed altri costi del movimento
100
Costi di officina
Materiali e ricambi
10
Costi del personale manutenzione
3.508
Ammortamenti ed altri costi dell’officina
100
Altri costi di officina
46
Totale D
13.964
E= MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE (C – D)
(11.438)
F) COSTI INDUSTRIALI FISSI INDIRETTI (comuni a pool di linee)
Costi del movimento
Ammortamenti
600
Costi del personale movimento
1.000
Altri costi del movimento
100
Costi di officina
Ammortamenti
900
Costi del personale manutenzione
400
Altri costi di officina
136
…
…
TOTALE F
3.136
118
G = REDDITO OPERATIVO INDUSTRIALE (E – F)
(14.574)
(-) COSTI DI STRUTTURA
(70)
(-) COSTI COMMERCIALI
(120)
(-) COSTI AMMINISTRATIVI
(230)
REDDITO OPERATIVO ANTE CONTRIBUTI
(14.994)
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
16.200
REDDITO OPERATIVO POST CONTRIBUTI
1.206
GESTIONE FINANZIARIA
200
GESTIONE STRAORDINARIA ED EXTRAOPERATIVA
(80)
RISULTATI ANTEIMPOSTE
1.326
AREA FISCALE
1.120
206
RISULTATO D’ESERCIZIO
SPECIFICA DEI RICAVI
RICAVI
RICAVI DA SERVIZI IN CONCESSIONE
7. 300
RICAVI DA SERVIZI NON IN CONCESSIONE
400
RICXAVI DA SERVIZI SPECIALI
300
TOTALE RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI
8.000
SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI
REDDITO OPERATIVO ANTE CONTRIBUTI
(14.994)
REDDITO OPERATIVO POST CONTRIBUTI
1.206
COEFFICIENTE D’ESERCIZIO
34,80%
I dati sopra esposti esprimono l’ammontare dei ricavi totali e dei costi delle varie funzioni gestionali
caratteristiche, quali il movimento oppure l’officina. Attraverso un procedimento a cascata, gli importi in
oggetto possono essere successivamente “aperti” in modo da ottenere i vari conti economici analitici di linea.
È evidente che la considerazione delle aree finanziaria ed extracaratteristica ha significatività solo a livello
generale ma non anche nell’ambito della contabilità analitica; se, infatti, l’attenzione è focalizzata sulla linea,
ciò che all’azienda interessa conoscere è il “margine di contribuzione”, ossia il contributo offerto da ciascuna
linea alla copertura dei costi industriali variabili e/o fissi diretti e quindi, in altri termini, il livello di
redditività operativa. L’analisi, in quest’ultimo caso, si limita alla considerazione della sola gestione
caratteristica industriale.
Il conto economico generale più sopra rappresentato riflette, su scala aziendale, la situazione economica
precedentemente esposta con riferimento alla singola linea. Infatti, l’azienda mostra un valore del margine
119
lordo di contribuzione positivo di € 2.526 (in migliaia) e ciò significa che i ricavi sono sufficienti a coprire
almeno i costi variabili. Come si evince dal prospetto, ciò che incide maggiormente sulla struttura dei costi
aziendali è il costo del personale. In tali aziende, questa è una variabile non comprimibile per effetto della
rigidità del sistema normativo e contrattuale di riferimento. La forbice tra i ricavi conseguiti, la cui
determinazione è comunque condizionata dal regime tariffario che sconta il settore, ed i costi caratteristici è
colmata dai contributi erogati dall’Ente territoriale. Tuttavia, il coefficiente di esercizio, il quale - si ribadisce
- misura la capacità di copertura dei costi caratteristici da parte dei ricavi del traffico, presentandosi di entità
pari a 34,80%, denota un sufficiente livello di efficienza gestionale. Se si considera, infatti, che la L. n.
204/95 identifica come livello minimo del coefficiente in parola la misura del 35%, già di per sé
particolarmente significativo tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il settore del trasporto
pubblico, una percentuale del 34,80% si può considerare un traguardo comunque positivo.
Per quanto riguarda l’incidenza dell’area fiscale, occorre fare alcune precisazioni relativamente al
trattamento, ai fini IRPEG, dei contributi in c/esercizio che viene riservato dalla normativa al settore dei
trasporti pubblici di persone. Infatti, mentre per il trattamento degli stessi ai fini IRAP non sussistono
distinzioni, per cui tali contributi sono sempre da considerarsi rilevanti ai fini del loro inserimento nella base
imponibile, per quanto riguarda l’IRPEG è possibile individuare due fattispecie: la prima è quella relativa
alle aziende di trasporto che svolgono il servizio in base al sistema dell’affidamento in concessione,
regolamentato dalla L. 10/04/1981 n. 151; la seconda, invece, fa riferimento alle aziende che hanno attivato
il contratto di servizio previsto dal D.Lgs n. 422 del 19/11/1997. Nel primo caso si applicano le disposizioni
previste dalla L. n. 18 del 6/02/1987 in base alla quale i contributi in parola non sono considerati componenti
positivi di reddito ai fini della determinazione della basa imponibile IRPEG. Nel secondo caso, invece, tali
disposizioni normative non trovano applicazione e, quindi, detti contributi rientrano nella base imponibile
per il calcolo dell’imposta. Nell’esempio di conto economico proposto più sopra, in linea con quanto sta
accadendo nel settore per effetto del processo di deregolamentazione e “privatizzazione”, reso ancor più
pressante dall’entrata in vigore del TUEL e delle modifiche apportate allo stesso dalla L. n. 448 del
28/12/2001, è stato considerato il caso di un’azienda che ha attivato il contratto di servizio. Pertanto nel
calcolo della base imponibile ai fini IRPEG sono stati inclusi i contributi ricevuti dall’Ente territoriale.
3. IL SISTEMA DEGLI INDICATORI
La necessità di disporre di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità, che sintetizzino l’andamento
della gestione e la coerenza della stessa rispetto agli obiettivi prefissati, permette alla direzione di assumere
le opportune decisioni di tipo strategico ed operativo. In tal senso, la conoscenza del grado di redditività di
una linea di trasporto oppure la stima dell’entità dei costi connessi con nuovi investimenti sono alcuni
indicatori chiave di cui la direzione generale necessita; è evidente che un sistema di indicatori è funzionale se
120
e nella misura in cui la comunicazione (reporting) dei dati a livello di corporate avviene in maniera
puntuale, precisa e tempestiva.
Nel tentativo di definire un quadro di sintesi dei più comuni indicatori impiegati nel settore considerato
occorre aggiungere una precisazione: al fianco di parametri di tipo statico, ossia costruiti su dati a
consuntivo, è opportuno elaborare un insieme di indicatori di tipo dinamico che permetta di cogliere, in
chiave prospettica, informazioni anche sulla programmazione aziendale orientata verso obiettivi di crescita e
di sviluppo dell’attività.
Se da un lato il D.M. del 2 giugno 1989 fornisce una griglia comune di indicatori da applicare alle realtà
gestionali delle aziende di trasporto pubblico locale, dall’altro la stessa costituisce semplicemente una base
informativa di partenza che deve essere affiancata da altri indicatori più specifici e mirati in funzione delle
esigenze conoscitive della direzione aziendale.
INDICATORI PREVISTI DAL D.M. DEL 2/06/1989
INDICATORI DI STRUTTURA
STRUTTURA DELLA RETE
Lunghezza di esercizio della rete / Lunghezza di
esercizio della rete riservata
STRUTTURA DEL PERSONALE
N. addetti medi al Movimento / N. medio mezzi
disponibili in servizio
VELOCITÀ COMMERCIALE
Vetture per Km prodotte / N. ore servizio dei veicoli
ANZIANITÀ DEL PARCO MEZZI
N. medio mezzi in dotazione ultimi 5 anni / N. medio
mezzi in dotazione
INDICATORI DI EFFICIENZA
PRODUTTIVITÀ DEI MEZZI
Vetture per Km prodotti / N. mezzi in dotazione
Posti per Km prodotti / N. medio mezzi in dotazione
Vetture per Km prodotte / N. mezzi disponibili in
servizio
Posti per Km prodotti / N. mezzi disponibili in servizio
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO
Vetture per Km prodotte / N. medio addetti
Posti per Km prodotti / N. medio addetti
Vetture per Km prodotte / N. medio addetti
INDICATORI DI ECONOMICITÀ
121
COSTO PER UNITÀ DI SERVIZIO Costi totali / Vetture per Km prodotte
PRODOTTO
Costi totali / Posti per Km prodotti
Ricavi del traffico / Posti per Km prodotti
INDICI DI ESERCIZIO
Ricavi del traffico / Costi totali
Ricavi totali / Costi totali
INDICATORI DI EFFICACIA
Offerta media di servizio per Posti per Km prodotti / N. abitanti territorio servito
abitante
Viaggiatore per Km / Posti per Km prodotti
Intensità del servizio
Vetture per Km prodotte / Lunghezza di esercizio della
rete
Integrando il quadro sopra esposto, è possibile costruire ulteriori indicatori ad hoc (di efficacia, di efficienza
e di economicità) che considerino, da un lato, la competitività e l’entità delle performance economicofinanziarie delle aziende di trasporto e, dall’altro, i determinanti di risultato quali l’innovazione oppure
l’impiego delle risorse. Più precisamente, i parametri di efficacia prendono in considerazione le
caratteristiche e le peculiarità del servizio offerto e, pertanto, tendono a misurare la capacità dell’azienda di
soddisfare le richieste dei clienti/consumatori in termini, ad esempio, di tempi di erogazione del servizio, di
attrattività oppure di diffusione dello stesso.
In dettaglio si ha:
Alcuni indicatori di Efficacia
Puntualità del servizio
N. passaggi in orario / totale passaggi
effettuati
Provento per trasportato
Ricavi del traffico / n. viaggiatori
trasportati per km
Grado di affollamento
N. viaggiatori per Km / n. posti per
Km offerti
Gli indicatori di efficienza, viceversa, tendono a fornire informazioni sulle condizioni operative dell’azienda
e, più precisamente, su quei fattori che condizionano il conseguimento dei risultati. Essi, pertanto, possono
indagare sul livello di tecnologia impiegata come pure sulle caratteristiche della struttura organizzativa.
122
Alcuni indicatori di Efficienza economica e tecnica
Livello di sviluppo
Investimenti programmati / tot. Attivo
fisso
Incidenza dei costi operativi per Costi operativi / n. viaggiatori Km
singolo viaggiatore
Innovazione del parco mezzi
N. mezzi immatricolati in 1 anno/ n.
mezzi in dotazione
Alcuni indicatori di Economicità
Coefficiente d’esercizio
Ricavi del traffico/costi operativi
Ricavi per Km
Ricavi traffico/ km percorsi
Costo per Km
Costi operativi/ Km percorsi
Alcuni indicatori di Produttività dei fattori
N. dipendenti / n. mezzi in dotazione x 1000
N. ore lavorate / n. dipendenti
Oneri del personale / n. medio dei dipendenti x 1000
La considerazione dell’elevato contenuto sociale che contraddistingue l’attività delle aziende operanti in tale
settore pone in essere un altro aspetto del controllo che non va trascurato: quello della qualità del servizio
offerto. Coerentemente con questa affermazione, quindi, è opportuno che le aziende si avvalgano di un
modello idoneo a tale scopo, procedendo, in primis, alla identificazione dei fattori della qualità, ovvero di
quegli elementi la cui presenza consente di verificare e di giudicare il livello qualitativo del servizio reso: tali
fattori possono essere rappresentati dalla puntualità del servizio, dalla pulizia dei mezzi, dalla presenza di
strutture per portatori di handicap oppure dal livello di informazioni disponibili sul servizio.
L’analisi di siffatti indicatori deve avvenire in maniera dinamica e complementare: così, ad esempio, il
numero dei reclami degli utenti per i tempi di attesa dovrebbe collegarsi all’analisi dell’entità dei mezzi in
dotazione e, conseguentemente, al numero di ore di manutenzioni prestate in modo da innescare un
meccanismo di collegamento a catena in cui possono essere chiamate in causa più variabili di processo sulle
quali la direzione può intervenire per migliorare i risultati di performance.
È attraverso l’attività di reporting che l’alta direzione dispone di informazioni analitiche in merito
all’andamento della gestione aziendale. Tuttavia, affinché l’intera piattaforma di controllo funzioni, è
indispensabile creare un sistema integrato dove le informazioni ed i dati viaggino in modo complementare e
123
interscambiabile. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, uno schema di sintesi, elaborato ad hoc da
esperti operanti nel settore del trasporto pubblico locale, che illustra il lay out per il supporto alle decisioni
aziendali:
PREZZI
DOMANDA
POTENZIALE
RICAVI TOT. DI
DOMANDA
SERVIZIO STIMATI
EFFETTIVA
COSTI - RICAVI
STIMATI
PROGRAMMA DI ESERCIZIO A GARA
ACCET
TABILE:
TOT. COSTI
GESTIONE
CARATTERISTICA
FABBISOGNO AUTOBUS AUTISTI
COSTI AUTOBUS
MOVIMENTO
N. MEZZI
DEPOSITO
MANUTENZIONE
COSTI
AMMORTAMENTO
DEPOSITO
E
CONSUMI DIRETTI
F
F
COSTI DI
MANUTENZIONE
N. AUTISTI
PERSONALE AMM.VO
DIR.; VEND.
I
CONSUMI
TRAZIONE
C
COSTI
PERSONALE
MOVIMENTO
I
E
ALTRO PERSONALE
MOVIMENTO
N
COSTI AMM.VI;
DIR.; VEND.
COSTI UNITARI ACQUISTO RISORSE
FEED BACK
124
SI
NO
L’analisi dello schema sopra esposto sottolinea l’importanza che assume, per l’azienda, l’esistenza di una
corretta gestione dei flussi informativi tra le diverse aree; partendo da un obiettivo di gestione efficiente del
servizio, occorrerà indirizzare scelte ed azioni relative ad ogni funzione (movimento, officina, deposito ed
altro) verso tal obiettivo e, laddove eventuali risultati parziali si scostino da quest’ultimo, bisognerà
intervenire sulle variabili governabili, attraverso procedure di feedback.
125
Documento Aristeia n. 18
ELABORAZIONE DI STANDARDS CONTABILI IN AMBITO EUROPEO. ALCUNE ESPERIENZE A
CONFRONTO
SOMMARIO: 1. Evoluzione in corso in Europa – 2. Il sistema contabile in Francia – 3. La predisposizione
degli accounting standards nel Regno Unito – 4. Il caso della Germania – 5. Il sistema belga – 6.
L’Organismo italiano di contabilità: evoluzione del ruolo di standard setter nazionale. – 7. Considerazioni
conclusive.
1. EVOLUZIONE IN CORSO IN EUROPA.
La recente evoluzione registrata sul fronte comunitario relativamente al financial reporting rappresenta una
risposta all’esigenza emersa tra gli operatori di poter disporre di informazioni realmente comparabili, attesa
l’unitarietà del mercato finanziario in cui si trovano ad operare.
Dopo un lungo iter di studi e ricerche, tesi a verificare la rispondenza ai principi generali e particolari delle
direttive comunitarie, la scelta operata a fini interni dal legislatore comunitario - mirante all’adozione di un
sistema contabile tra quelli predominanti a livello mondiale - è caduta sugli IAS (Regolamento CE n.1606/02
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili
internazionali, in G.U.C.E. 11.9.2002) in quanto standards elaborati in una prospettiva internazionale,
sufficientemente comprensibili e concettualmente robusti (in tal senso la COMMISSIONE CE, La strategia
dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire, 5, COM (2000), 359 def., 13.06.2000).
A partire dal 2005 le società quotate su mercati regolamentati dell’Unione Europea - come definiti dall’art.1,
punto 13 della Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari, in G.U.C.E. L 141, 11.06.1993, 27 - saranno obbligate a predisporre il bilancio
consolidato secondo gli IAS recepiti in seno all’ordinamento comunitario (art. 4 del Regolamento 1606/’02),
mentre sarà rimesso ai legislatori dei Paesi membri la decisione tra obbligo o facoltà di utilizzo nella
redazione tanto del bilancio d’esercizio delle imprese quotate quanto del bilancio consolidato e d’esercizio
delle imprese not listed (art. 5, lett. a e b del Regolamento 1606/’02). E’ altresì prevista la facoltà di
prolungare al 2007 l’applicazione degli IAS per le società che hanno emesso solo titoli di debito quotati (art.
9, lett. a del Regolamento 1606/’02) e per quelle che anteriormente alla pubblicazione del Regolamento
126
1606/’02 applicano standards contabili internazionalmente riconosciuti, quali ad esempio gli US-Gaap (art. 9
lett. b del Regolamento 1606/’02).
Alla luce di tale nuova prospettiva e con l’intento di eliminare cause di frizione, il Parlamento europeo ha già
provveduto ad emendare le direttive contabili CE nn. 78/660, 83/349 e 86/635 (UNIONE EUROPEA, Direttiva
2001/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, in G.U.C.E. 27.10.2001, L
283/28), per prevedere l’applicazione - per tutte le società o per alcune categorie di esse - dei principi
contabili internazionali riguardanti gli “strumenti finanziari” (specie gli IAS 32 e 39). Anche in questo caso,
gli Stati Membri potranno imporre o consentire l’applicazione di tali principi, che può essere limitata al solo
bilancio consolidato.
Il “battesimo” degli International Financial Reporting Standards (infra, I.F.R.S.) si realizzerà attraverso un
meccanismo di omologazione (endorsement mechanism) secondo il quale un Gruppo di esperti, indicati
dall’European Financial Reporting Advisory Group, una volta esaminati gli Ias attualmente in vigore, sarà
preposto alla prevenzione dell’insorgenza di contrasti tra i futuri I.F.R.S. e le direttive contabili. Tale
comitato tecnico supporterà, quindi, le decisioni assunte dal Comitato di Regolamentazione contabile il
quale, essendo l’organismo politico rappresentativo degli Stati membri, sarà deputato ad esprimersi
sull’opportunità o meno di adottare un principio IAS nell’UE.
Che ci si trovi innanzi ad un cambiamento epocale è riprovato anche da una recente iniziativa della
Commissione Europea: atteso, infatti, l’importante traguardo della accettazione degli IAS in ambito UE ancorché limitatamente a determinate fattispecie - il legislatore comunitario è in procinto di compiere i primi
passi su un altro fronte. Con un recente documento di consultazione (The application of IAS in 2005 and the
implications for the introduction of a consolidated tax base for companies’ EU-wide activities), la
Commissione Europea ha inteso sondare l’opinione degli operatori circa l’utilizzo tributario degli IAS nella
definizione di un imponibile consolidato ponendo, in sostanza, l’interrogativo se gli IAS possano assumere
una valenza anche tributaria. Dopo un periodo di consultazione e riflessione, è verosimile che entro il
prossimo ottobre sia ufficializzata la posizione della Commissione al riguardo.
Sul fronte nazionale, si è in attesa di conoscere le determinazioni che assumeranno ufficialmente le Autorità
preposte alla vigilanza su determinati settori dell’economia – quale il bancario, finanziario ed assicurativo –
con riferimento alle società non quotate. Allo stato attuale, si ritiene auspicabile l’opportunità di applicare gli
IAS ai bilanci tanto individuali quanto consolidati di tutte le banche e le società finanziarie sottoposte a
vigilanza. Ciò per poter, da un lato, estendere regole contabili uniformi, dall’altro lato, salvaguardare
condizioni di parità di trattamento sul piano prudenziale (segnalazioni, patrimonio di vigilanza, coefficienti
di solvibilità, ecc.).
Le sopra citate disposizioni comunitarie, che in Italia si inseriscono in un periodo di transizioni teso a dar
corso alla riforma del diritto societario introdotta con i D. Lgs. nn.5 e 6 del 17 gennaio 2003 (in G.U. n.17
del 22/1/2003, S.O. n. 8), e soprattutto le implicazioni che sul piano pratico ne derivano, saranno recepite
anche grazie al contributo dell’Organismo italiano di contabilità recentemente costituito, con il concorso
delle rappresentanze degli operatori economici nazionali, per divenire lo standard setter nazionale dedicato
127
alla risoluzione di problematiche afferenti i temi della contabilità tanto per le organisations private quanto
per gli enti pubblici più in generale (vedi infra).
Parallelamente alle iniziative legislative comunitarie di cui si è dato sinteticamente conto, anche per effetto
delle implicazioni che le stesse indurranno, le Autorità di Vigilanza europee - riunite nel Committee of
European Securities Regulators - hanno avviato, a partire dalla seconda metà del 2002, un progetto teso a
definire uno standard di best practice in materia di vigilanza. Tale documento (Standard n.1 on Financial
Information: Enforcement of Standards on Financial Information in Europe – CESR/03-073), frutto di un
joint working group all’interno del Committee of European Securities Regulators (Sottocomitato per
l’enforcement – Sce), è stato licenziato solo di recente e reso noto in Italia con un comunicato stampa
Consob diffuso il 2 aprile 2003, sebbene fosse stato già anticipato nei suoi contenuti con un documento
(Proposed Statement of Principles of Enforcement of Accounting Standards in Europe, consultation paper –
CESR/02-188b) reso pubblico a fine 2002 ove, delineandosi possibili modalità di armonizzazione dei sistemi
di vigilanza istituzionale in Europa, si forniva una definizione di enforcement e si individuavano le tecniche
potenzialmente applicabili. D’altronde, che a fronte del recepimento dei principi contabili internazionali
presenti e futuri si ponesse il problema di esercitare un’attività di vigilanza circa la bontà della loro
applicazione rispetto agli interessi ultimi che la rendicontazione finanziaria intende esaudire, era piuttosto
plausibile.
Si tratta del primo standard sulla vigilanza dell’informazione finanziaria resa dalle società quotate (e da
quelle che abbiano attivato la procedura di quotazione) e rappresenta un contributo significativo allo
sviluppo e alla realizzazione di un approccio comune alla vigilanza sull’applicazione degli I.F.R.S. in
Europa.
In esso vengono delineati i principi chiave per l’armonizzazione dei sistemi di vigilanza europei
sull’informazione contabile, con la duplice finalità, da un lato, di proteggere l’integrità del mercato e gli
investitori dell’Unione Europea, dall’altro, di facilitare l’accesso ai mercati internazionali dei capitali da
parte delle società europee.
Tale documento intende, quindi, offrire un contributo alla trasparenza in materia di “financial information”,
in quanto rilevante per i processi decisionali dell’ampia platea degli investitori. In tal senso, una comune
cornice per le autorità di vigilanza sui mercati non può che contribuire ad una applicazione coerente dei
principi internazionali nei mercati finanziari regolamentati dell’Unione europea.
Con riguardo alla predetta finalità, la vigilanza viene ad assumere concreto significato se intesa quale
complesso di attività tese preliminarmente a monitorare la rispondenza dell’informazione finanziaria resa ai
principi generali del financial reporting e, in secondo luogo, a prendere misure appropriate ove emergessero
casi di infrazione.
La responsabilità di tale attività deve essere esclusivamente degli organismi di vigilanza, sebbene – secondo
tale documento - possa essere svolta per loro conto anche da altri soggetti sotto l’egida comunque delle
stesse autorità di vigilanza. Tale incarico richiede indipendenza tanto dai governi nazionali quanto dagli
attori del mercato, sia sul piano operativo che finanziario, e potere istruttorio articolantesi nella facoltà sia di
128
richiedere agli emittenti e ai rispettivi auditors informazioni supplementari sia di assumere le azioni che si
dovessero rendere necessarie per esperire una efficace attività di vigilanza.
Nonostante la “rivoluzione copernicana” che nel prossimo futuro attende, in prima istanza, alcune tipologie
di società europee, i principi contabili nazionali non saranno, almeno in questa prima fase, del tutto superati
dalle novità fin qui richiamate, in quanto continueranno ad essere attuali per le società non quotate non
appartenenti a settori specifici dell’economia, mentre per altre fattispecie giuridiche occorrerà attendere le
scelte che i singoli legislatori opereranno, tenuto conto delle opzioni loro rimesse.
Per tale motivo, si è ritenuto di estremo interesse porre in evidenza con riferimento a taluni paesi
dell’Europa, la permanente esistenza di caratteristiche piuttosto singolari tanto nei criteri di elaborazione
quanto nella validità a fini interni degli standards contabili, lasciando intendere come la ricerca di uniformità
anche su questioni solo apparentemente di secondo ordine, non possa che agevolare ulteriormente il processo
di interrelazione esistente tra le economie dei singoli stati europei.
2. IL SISTEMA CONTABILE IN FRANCIA.
Il sistema francese di elaborazione dei principi contabili è stato di recente innovato. Ad oggi risulta
incentrato su uno Statutory public accounting council, dotato di piena responsabilità per quanto attiene la
regolamentazione della disciplina del bilancio. Prima di tale riforma, la funzione di regolamentazione
contabile era unicamente svolta dal Conseil National de la Comptabilitè che, operando quale Agenzia statale
del Ministero delle Finanze, sviluppava principalmente regole da promulgare poi con decreto nel Plan
Comptable Général, promovendo al contempo la loro uniforme applicazione. Oltre a svolgere attività di
advisory al Governo sulle problematiche contabili e a predisporre la normativa da sottoporre
all’approvazione del Ministero delle Finanze, il Conseil National de la Comptabilitè era anche investito della
pubblicazione di opinions su aspetti tecnici e dell’interpretazione di disposizioni normative.
Nel corso del 1998, con un apposito intervento normativo, è stato modificato l’impianto istituzionale del
Conseil National de la Comptabilitè con il duplice obiettivo di renderlo un organismo più flessibile e, al
tempo stesso, conferirgli potestà regolamentare in tema di contabilità attraverso un nuovo board esecutivo, il
Comité de la Reglementation Comptable.
Il numero dei partecipanti del Conseil National de la Comptabilitè è stato, pertanto, ridotto a 58, tant’è che
oggi si compone di un Presidente nominato dal Ministro con un incarico di sei anni, di sei vicepresidenti –
ossia, il Direttore della Contabilità pubblica del Ministero competente, il Presidente dell'ordine degli esperti
contabili, il Presidente della Compagnia dei revisori dei conti, un rappresentante delle associazioni della
professione contabile, due rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese – e, inoltre, di quaranta
esperti di financial accounting in rappresentanza delle categorie economiche (enti finanziari, i sindacati;
ecc.); infine, vi sono undici componenti in rappresentanza di autorità pubbliche quali i Ministeri, la C.O.B.,
la Corte dei Conti, la Commissione bancaria, ecc..
129
Il nuovo board esecutivo, il Comité de la Reglementation Comptable, si compone normalmente di 15
membri: un Presidente – normalmente, il Ministro dell'Economia o un suo delegato - un vice presidente nella
persona del Ministro della Giustizia (o un suo delegato), il Ministro del Bilancio (o un suo delegato), un
membro del Consiglio di Stato, un altro della Corte dei Conti, un consigliere della Corte di Cassazione, il
Presidente della C.O.B., il Presidente della Conseil National de la Comptabilitè, il Presidente dell'ordine
degli esperti contabili (o un suo delegato), il Presidente della Compagnia dei Revisori dei Conti, tre
rappresentanti delle imprese, scelti a loro volta tra i membri del Conseil National de la Comptabilitè, due
rappresentanti dei Sindacati, scelti tra i membri del Conseil National de la Comptabilitè. Inoltre, in funzione
della complessità delle tematiche in discussione, al Comité de la Reglementation Comptable possono
partecipare sia un rappresentante del Ministero sia un membro del Conseil National de la Comptabilitè di
spiccata competenza sulle materie in questione.
Il Conseil National de la Comptabilitè elabora gli standards contabili, tenendo in dovuta considerazione la
disciplina nazionale e le evoluzioni europee. Esso si articola in commissioni, gruppi e sottogruppi (task
forces) che si occupano di norme applicabili alle imprese industriali e commerciali, di conti consolidati e dei
rapporti semestrali, di problemi specifici connessi alle problematiche tipiche delle svalutazioni, degli
accantonamenti, ecc., mentre rimane fuori dalle sue prerogative le questione attinenti la contabilità pubblica
e di società di persone.
Tale imponente articolazione necessita di un coordinamento che viene garantito da un Bureau operante quale
cabina di regia, composta dal Presidente e dai sei vice presidenti.
L’adozione delle conclusioni spetta all’Assemblea plenaria; di norma, riunendosi almeno tre volte l’anno, si
limita a votare i testi già approvati dal Bureau senza apportare alcun emendamento, ferma restando
comunque la facoltà di respingerli in presenza di valutazioni difformi.
Per dirimere le questioni più urgenti per le quali non è opportuno rispettare il complesso iter fin qui descritto,
è stato creato un Comitato di Urgenza composto dal Presidente del Conseil National de la Comptabilitè, dai
vice presidenti, dai rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, del Bilancio e della Giustizia. Una volta
convocato si iniziativa del Presidente del Conseil National de la Comptabilitè o dal Ministro dell'Economia e
delle Finanze, le determinazioni assunte necessitano per assumere una valenza cogente di essere ratificate
attraverso opportuni regolamenti del Comité de la Reglementation Comptable.
Il Comité de la Reglementation Comptable, quindi, non crea nuovi standards ma rende solo obbligatori i
principi e le raccomandazioni del Conseil National de la Comptabilitè attraverso l’emissione di regolamenti
giuridicamente vincolanti, senza che a ciò necessiti di alcuna approvazione governativa. La relativa
adozione, comunque, viene deliberata dopo le approvazioni dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze,
della Giustizia, del Bilancio (e degli Affari Sociali quando si tratta dei conti di enti privati che gestiscono la
Sicurezza Sociale, come alcune società mutue di assicurazione), da ritenersi necessarie affinché diventino
normativa contabile e siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Journal Officiel). Va altresì ricordato che il
Comitato può deliberare solo dopo aver sentito il parere del Conseil National de la Comptabilitè il quale,
130
ovviamente, dovrà garantire che il testo emanato rifletta correttamente lo standard contabile da esso
elaborato.
Preme osservare come il sistema di elaborazione di standards contabili francese assicuri un coordinamento
tra i vari organismi competenti sulla materia, creando un quadro di certezza giuridica che il precedente
regime non garantiva, allorché il potere di moral suasion attribuito al Conseil National de la Comptabilitè
non era tuttavia sufficientemente supportato da poteri sanzionatori altrettanti efficaci, da esercitarsi in caso di
non corretta applicazione dei principi contabili.
E’ altresì evidente, per quanto esposto, che l’attuale meccanismo di elaborazione degli standards contabili
risulti complesso, eccezion fatta per le procedure di urgenza peraltro circoscritte a casi piuttosto definiti. Ciò
è confermato dal fatto che un progetto di standards contabile deve essere prima accuratamente studiato in
seno alla competente divisione del Conseil National de la Comptabilitè, per essere poi approvato dal Bureau
e - solamente in un secondo momento - essere oggetto di discussione, approfondimento e votazione da parte
dell’Assemblea plenaria. Spetterà, infine, al Comité de la Reglementation Comptable, di norma su iniziativa
del Presidente del Conseil National de la Comptabilitè - che ne è membro di diritto - o del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, rendere esecutivo lo standards contabile con un apposito regolamento.
In conclusione, segnaliamo che nel gennaio del 1998 l’Assemblea Nazionale francese ha approvato
l’inserimento dell’art. 357-8-1 nella Legge n.66-537 del 1996 sulle società commerciali. La nuova
disposizione consente alle società con titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di non
uniformarsi alla disciplina relativa alla redazione e pubblicazione del bilancio consolidato (artt. 357-3 ss. L.
n.66-537) qualora dette società utilizzino, alle condizioni fissate dal Comité de la Reglementation Comptable
con proprio regolamento, principi contabili internazionali tradotti in lingua francese che siano conformi alle
direttive europee. In assenza di un corpus di principi contabili internazionali adottati in accordo alle
prescritte condizioni, la stessa disposizione prevede che le società possano utilizzare fino a 2002 anche altri
principi riconosciuti a livello internazionale. In pratica, mentre nella prima ipotesi ci si riferisce unicamente
agli IAS perché l’US-Gaap non esistono in lingua francese, la seconda ipotesi registra un’apertura
temporalmente definita ai principi americani.
Naturalmente, tali disposizioni assumono ben altro valore oggi, alla luce del richiamato Regolamento
n.1606/’02.
3. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCOUNTING STANDARDS NEL REGNO UNITO.
Prima del 1970, le sole previsioni normative che interessavano i bilanci delle imprese rappresentavano una
disciplina minimale e le raccomandazione dell’Institute of Chartered Accountants of England and Wales
avevano carattere non vincolante.
Nel 1976 sorse l’Accounting Standards Committee largamente rappresentativo delle professioni contabili sia
inglesi – per le quali ricordiamo The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, The Institute
of Chartered Accountants of Scotland, The Institute of Chartered Accountants of Ireland, The Chartered
131
Association of Certified Accountants, The Chartered Institute of Management Accountants e The Chartered
Institute of Public Finance and Accountancy - sia irlandesi.
Stante il precedente sistema, le raccomandazioni contabili dell’Accounting Standards Committee
assumevano la forma di Statement of Standards Accounting Practice. Gli standards emanati dall’Accounting
Standards Committee interessavano un’ampia casistica di problematiche; tuttavia, nel novembre del 1987, a
seguito di una complessiva rivisitazione del meccanismo di elaborazione degli standards contabili inglesi, si
addivenne alla sostituzione dell’Accounting Standards Committee con una nuova struttura, cui corrisponde
un ridimensionamento del ruolo delle professioni contabili nell’elaborazione degli standards, avendo perso
ogni diretta responsabilità nonostante abbiamo mantenuto un’influenza non trascurabile tanto sulla forma
quanto nei contenuti dei principi contabili inglesi.
L’attuale sistema di elaborazione degli standards contabili si articola in tre organismi funzionalmente
indipendenti anche se strettamente collegati tra loro: il Financial Reporting Council, l’Accounting Standards
Board e il Financial Reporting Review Panel. Essi rappresentano organismi di natura privata, le cui decisioni
sono, di norma, tradotte in legge su iniziativa del Governo. Quest’ultimo, infatti, dichiaratosi favorevole per
l’autoregolamentazione della materia tanto da demandarla agli operatori sotto la supervisione delle autorità,
si esime dall’influenzare sia l’attività che la composizione di detti organismi, tanto meno le regole che essi
stabiliscono. Considerata, comunque, la rilevanza del tema per l’economia nazionale, il Governo partecipa
alla loro copertura finanziaria, unitamente alle professioni contabili ed alla Comunità finanziaria quale le
banche, la Borsa e, più in generale, gli intermediari finanziari.
Esaminiamoli, quindi, in dettaglio.
Il Financial Reporting Council è l’organismo più importante. Di norma si riunisce due volte l'anno, sebbene
possa riunirsi con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dal suo presidente. Questi ultimo, al pari dei tre
vice presidenti, è nominato dal Ministro dell'Industria e Commercio, d’intesa con il Governatore della Banca
Centrale inglese, mentre nel Consiglio di Amministrazione siede anche un rappresentante del Comitato
Consultivo delle professioni contabili, uno della Borsa di Londra, un altro della Associazione nazionale degli
industriali. Sono anche membri di diritto i Presidenti dell’Accounting Standard Board e del Financial
Reporting Review Panel.
Il Governo e la Banca d'Inghilterra hanno poi diritto di nomina di un membro ciascuno, indipendentemente
dal designato comune per la presidenza. Partecipano al Consiglio in qualità di osservatori, alcuni membri
nominati dal Presidente e dai Vice Presidenti, scelti tra coloro che materialmente redigono i bilanci societari
(preparers), i revisori e gli analisti finanziari, questi ultimi in quanto fruitori delle informazioni contabili
rese.
Come può facilmente immaginarsi, il Financial Reporting Council assolve la funzione di impartire
opportune istruzioni agli altri due organismi, in guisa da assicurare - sul piano generale - un sistema
efficiente di informazione dei mercati finanziari. Tale funzione si manifesta, tra l’altro, attraverso la
pubblicazioni occasionale di rapporti su standards contabili e iniziative sul piano politico, indirizzando
opportune raccomandazioni al Governo affinché prenda i necessari interventi legislativi – quale, ad esempio,
132
taluni emendamenti al Companies’ Act – per poter recepire le nuove evoluzioni sul fronte del financial
reporting. Tra i suoi compiti istituzionali, quindi, vi è una intensa attività di indirizzo dei lavori
dell’Accounting Standards Board nell’elaborazione degli standards contabili.
L’Accounting Standards Board è un organo autonomo permanente, seppur controllato dal Financial
Reporting Council che ne nomina gli amministratori. Istituito nel 1990 per sostituire l’Accounting Standards
Committee, l’Accounting Standards Board ha il compito di elaborare, emendare e - se del caso - ritirare i
Financial Reporting Standards. Ha iniziato la sua attività adottando 22 Statements of Standard Accounting
Practice elaborati dal predente l’Accounting Standards Committee e sostituendone alcuni con dei propri.
I suoi dieci componenti, di cui solo due - il presidente ed il direttore tecnico - sono full time, sono nominati
da un “Comitato nomine” del Financial Reporting Council composto dal presidente, dai tre vice presidenti e
da altri tre membri del Consiglio di Amministrazione. Sono inoltre ammessi due osservatori, generalmente
provenienti dalle professioni contabili. Ogni decisione è assunta con il voto favorevole di almeno sei membri
ovvero sette se il Board è riunito al completo dei suoi dieci membri.
Sotto il profilo operativo, l'Accounting Standards Board elabora dei discussion papers cui dare massima
pubblicità. Ricevuti i commenti, il working paper viene trasformato in Exposure Draft e, dopo ulteriore
consultazioni, viene steso il testo definitivo del Financial Reporting Standard.
Un regolamento del Ministro dell’Industria e Commercio prescrive che gli standards contabili così elaborati
siano cogenti, proprio ai sensi del Companies’ Act del 1985. Come noto, lo schedule 4, part 2, Accounting
principles and rules del Companies’ Act disciplina i principi generali della redazione del bilancio di esercizio
ed i differenti criteri utilizzati per la valutazione degli elementi che lo compongono. Lo schedule 4 si articola,
infatti, in sections dedicate agli «Accounting Principles» - peraltro, contemplati anche dagli Statements of
Standard Accounting Practice e dai Financial Reporting Standard - agli «Historical Cost Accounting
Rules», infine agli «Alternative Accounting Rules».
In seno all’Accounting Standards Board è stato istituito l’Urgent Issues Task Force per fornire, da un lato,
interpretazioni risolutive sugli standards che si siano rivelati in conflitto, dall’altro, soluzioni appropriate in
assenza di riferimenti contabili. Composto di 15 persone designate dallo stesso Accounting Standards Board,
occorre un quorum di 11 senza che intervengano almeno due voti contrari per poter assumere delle decisione,
che saranno poi pubblicate in appositi bollettini.
L’Accounting Standards Board fa proprie le conclusioni della Task Force, a meno che esse siano in contrasto
con gli standards aventi forza di legge o non siano conformi alla politica perseguita dall’Accounting
Standards Board. Una volta recepite dall’Accounting Standards Board, le determinazioni della Task Force
sono vincolanti per le società, tanto che sulla loro osservanza vigila il Financial Reporting Review Panel.
Il Financial Reporting Review Panel, analogamente all’Accounting Standards Board è controllato dal
Financial Reporting Council; sotto il profilo operativo, è del tutto autonomo non dovendo sottoporre le
proprie decisioni al vaglio preventivo del Financial Reporting Council.
I membri del Financial Reporting Review Panel sono nominati da un Nominating Committee, composto dal
presidente, dai tre vice presidenti e da tre membri del Financial Reporting Council. Il presidente è sempre un
133
membro del Financial Reporting Council, mentre i restanti componenti membri scelti tra accountants,
avvocati e rappresentanti del mondo delle imprese e della finanza.
Il compito del Financial Reporting Review Panel consiste nel verificare la rispondenza alle prescrizioni del
Companies’ Act in materia contabile e agli stessi standards dei conti annuali e consolidati delle società per
azioni e delle società in accomandita. Non potendo controllare materialmente tutte le società rientranti nella
sua competenza, il Financial Reporting Review Panel opera, quindi, sulla base di denuncie più o meno
dirette. In ciò è agevolato dalle stesse disposizioni del Companies’ Act che richiedono alle società di render
note le ragioni che le hanno indotte a discostarsi dalle regole e standards contabili vigenti.
I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che
devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L’obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo
scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli
scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto, il
Panel deve adire le vie giudiziarie per ottenere un’ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto
disposto.
Laddove il Financial Reporting Review Panel non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un
punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali.
La giurisprudenza del Financial Reporting Review Panel, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuali
scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli standards contabili propriamente
detti.
L’Accounting Standards Board, infine, segue da vicino anche altri due Commissioni (The Financial Sector
and other Industries Committee e The Public Sector and Not for profit Committee) le quali emanano
disposizioni a carattere interpretativo per regolare dettagli non sufficientemente precisati dagli standards
contabili (Statements of Recommended Practice, infra SORPs). Va detto infine che l’Accounting Standards
Board elabora - assistito da un Comitato per la contabilità delle piccole e medie imprese - anche degli
standards contabili appositi per le PMI allorché l’applicazione degli standards ordinari causi eccessive
difficoltà.
Il presidente è un membro del Board dell’Accounting Standards Board (come del resto lo sono i presidenti
degli altri Comitati sopra richiamati), ed è composto da otto membri, nominati dall'Accounting Standards
Board, e da un osservatore del Ministero dell’Industria e Commercio. La maggioranza dei membri proviene
dalle professioni contabili.
Il sistema sopra descritto vale anche per l’Irlanda, tanto che l’Institute of Chartered Accountants in Ireland
ha un proprio rappresentante nel Financial Reporting Council. L’Accounting Standards Board
eventualmente può emanare standards contabili adattati alle specifiche condizioni dell’Irlanda. La legge
irlandese attribuisce al locale Institute of Chartered Accountants poteri normativi sugli standards contabili.
Inoltre, le funzione del Financial Reporting Review Panel in Irlanda sono svolte dallo stesso Institute.
134
4. IL CASO DELLA GERMANIA.
L’articolo 342 del Codice di Commercio (infra H.G.B.) attribuisce al Ministero Federale della Giustizia la
facoltà di delegare ad una istituzione privata: a) lo sviluppo dei principi contabili; b) l’elaborazione di
raccomandazioni per l’applicazione degli standards concernenti i conti consolidati; c) la formulazione di
pareri al Ministero su progetti relativi a standards contabili; d) la rappresentanza della Germania nelle
organizzazioni internazionali.
Tale incarico è stato attribuito contrattualmente al German Accounting Standards Committee (Deutsche
Rechnungslegungs Standards Committee), creato per introdurre in Germania degli standards contabili sul
modello anglo-americano e internazionale, con lo scopo di facilitare l’armonizzazione internazionale, di
collaborare con gli altri “standards setting committees”.
L’articolo 342 va letto congiuntamente all’articolo 292 che prevede per le società quotate l’esenzione
dall’applicazione della normativa nazionale relativa ai conti consolidati purché siano predisposti secondo
principi contabili riconosciuti in campo internazionale e che, interpretati dalle raccomandazioni del
Comitato, risultino conformi alle direttive europee sui conti delle società e a patto che sia garantita adeguata
disclosure della non conformità dei conti consolidati alle norme vigenti.
Prima di adottare uno standards, il Comitato deve ricevere, da una discussione più ampia ed entro sei
settimane, informazioni ed osservazioni migliorative. Se il risultato di tale consultazione determina un testo
sensibilmente diverso dal progetto originario, su di essa occorrerà attendere entro quattro settimane ulteriori
indicazioni.
Oltre ad elaborare standards contabili che il Ministero può ratificare o meno, il Comitato predispone pareri,
note tecniche, nonché - se il Ministero lo esige - standards particolari per dar corso ad accordi internazionali.
Il Comitato è costituito da un Direttorio (Management Board) che nomina il Segretario Generale, da un
Consiglio di Amministrazione (the Administrative Board), dal Consiglio responsabile degli standards
contabili (Accounting Standards Board) e dal Consiglio consultivo (Consultative Council).
Il Management Board è composto dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Tesoriere e da un quarto membro
eletto ogni tre anni dall'Assemblea Generale, il Management Board è responsabile della gestione del
Comitato, potendo nominare tutto il personale. La nomina dei membri dell’organo responsabile degli
standards contabili viene comunque effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
L’Administrative Board è composto dal Direttorio più altri 14 membri, eletti dall’Assemblea Generale ogni
tre anni. Il presidente del Direttorio presiede di diritto anche il Consiglio di Amministrazione.
L’Accounting Standards Board è composto da sette membri di cui un presidente ed un vice presidente,
nominati dal Consiglio di Amministrazione per quattro anni. Esso può cooptare altri due membri, per la loro
elevata professionalità.
La composizione del Consultative Council è determinata dal Direttorio, sulla base di candidature presentate
da ogni interessato. E’ presieduto dal Presidente dell’Accounting Standards Board.
135
L’Assemblea Generale, che si riunisce annualmente salvo convocazioni straordinarie, elegge i membri del
Direttorio e del Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio, decide dei cambiamenti dello Statuto e
dell’eventuale dissoluzione del Comitato.
L’organo più importante è l’Accounting Standards Board in quanto è responsabile dell’elaborazione e
dell’interpretazione degli standards contabili, della loro promozione internazionale e della rappresentanza
tedesca nelle organizzazioni internazionali. Gli standards adottati dall’Accounting Standards Board sono
considerati German Accounting Standards dal Ministero della Giustizia, il quale può solo ratificarli per
renderli obbligatori per le società quotate. In assenza della ratifica, tali standards rappresentano comunque
un’opzione per le società quotate. La legge che consente al Ministero della Giustizia di riconoscere gli
standards contabili elaborati dal German Accounting Standards Committee prevede anche la costituzione di
un Accounting Board presieduto da un rappresentante del Ministero della Giustizia (di regola un
sottosegretario) e composto da un rappresentante del Ministro delle Finanze ed uno del Ministero
dell’Economia, più quattro rappresentanti delle imprese, altrettanti per le professioni contabili e due
rappresentanti delle Università, nominati dal Ministero della Giustizia. Tutti devono essere dei professionisti
nella materia contabile. Occorre rilevare che l’Accounting Standards Board viene attivato solo nel caso in
cui venga ritirato il riconoscimento al Comitato.
Il sistema tedesco di elaborazione degli standards contabili ha una durata di 5 anni a partire dal 1999 e si
applica alle sole società quotate per quanto attiene i conti consolidati.
Infine,
in
virtù
di
una
recente
legge
sulla
semplificazione
della
raccolta
dei
capitali
(Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz), è stato consentito alle società holding di gruppi operanti su scala
internazionale di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali elaborati dallo
IASB o secondo i principi statunitensi dell’US-Gaap, in deroga alla disciplina dettata dal H.G.B.
5. IL SISTEMA BELGA.
La Commissione delle norme contabili, organismo pubblico sotto la tutela del Ministero dell’Economia, è
l’organismo preposto alla elaborazione degli standards contabili. La normativa relativa ai suoi compiti ed al
suo funzionamento è stata recentemente modificata con un decreto legge del 14 gennaio 1999.
La Commissione delle norme contabili è formata da 16 membri designati dal Ministro dell’Economia,
quattro sono i Ministeri rappresentati (Ministero delle Finanze, Ministero degli Affari Economici, Ministero
del commercio, artigianato, PMI, Ministero della Giustizia). Le due autorità di vigilanza sulle attività
finanziarie (Commissione Bancaria e Finanziaria; Organismo di controllo delle assicurazioni) hanno un
rappresentante ciascuno, mentre le professioni contabili ne hanno tre (per i revisori e per gli esperti
contabili). Le imprese hanno tre rappresentanti (due per le grandi imprese designati del Consiglio Centrale
dell’Economia (simile al CNEL italiano) ed uno per le PMI). Anche i sindacati hanno due rappresentanti,
designati dal Consiglio Centrale dell’Economia. La pubblica amministrazione ha 8 membri su 16 (tra cui il
136
Presidente) per cui ha il controllo effettivo della Commissione delle norme contabili. I rimanenti 8 membri
sono distribuiti tra gruppi non omogenei di provenienza privata (tre per le imprese, tre per le professioni
contabili, due per i sindacati dei lavoratori).
La Commissione delle norme contabili, sulla base di una legge del 17 luglio 1975, fornisce pareri al Governo
e al Parlamento, sviluppa la dottrina contabile e formula i principi di una contabilità regolare mediante pareri
e raccomandazioni.
In linea di massima, la Commissione non si pronuncia sui singoli casi né fornisce interpretazioni autentiche
delle proprie raccomandazioni, salvo che su questioni a carattere generale. È prassi, infatti, che la
Commissione rinvii agli organismi rappresentativi delle professioni contabili le richieste di parere o
d’interpretazione su singoli casi che normalmente sorgono nell’applicazione delle norme contabili.
Inoltre, dovendo rappresentare il Belgio in tutti gli organismi internazionali competenti in tema di
accounting, la Commissione ha istituito al suo interno un Comitato tecnico per la normalizzazione contabile
europea ed internazionale composto dal presidente, da quattro a sei membri scelti in seno alla Commissione
nonché da alcuni membri esterni scelti tra rappresentanti di Ministeri, delle professioni contabili e delle
Università (che non sono rappresentate nella Commissione principale).
Come regola generale, l’elaborazione degli standards contabili avviene dopo una larga concertazione con le
parti sociali interessate (pubbliche autorità, le imprese, le professioni contabili, ecc.). L’iter seguito dalla
Commissione per l’elaborazione di un parere o una raccomandazione prevede la costituzione di un gruppo di
lavoro che, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un rapporto che viene sottoposto alla
Commissione per l’approvazione. Prima di procedere alla stesura finale, la Commissione pubblica un
progetto di testo per raccogliere ulteriori opinioni da parte degli interessati.
Gli standards contabili elaborati dalla Commissione non sono giuridicamente vincolanti. Una società che
non li rispetti è tenuta a motivare tale scelta nell’allegato dei conti annuali; in tal caso, risulterà difficile
ottenere la certificazione dei propri conti, giacché l’Istituto dei Revisori, rappresentato nella Commissione,
prevede - nel suo regolamento interno - che i membri debbano conformarsi agli standards emanati dalla
Commissione nello svolgimento dell’incarico di audit.
È altresì vero che il Ministero dell’Economia è solito rendere obbligatori per decreto gli standards della
Commissione la quale, di fatto, assurge al ruolo di standards-setter nazionale.
Vi sono tuttavia due eccezioni importanti. La prima concerne le entità aziendali che esercitano attività
particolari, specie nel campo finanziario (banche, assicurazioni): gli standards contabili che si applicano ad
essi sono determinati dalle rispettive Autorità di Vigilanza e sono sempre obbligatori. Dato che le Autorità in
questione sono rappresentate nella Commissione delle norme contabili, esse cercano di discostarsi il meno
possibile dagli standards elaborati dalla Commissione stessa. La seconda concerne i cosiddetti global
players: dette società possono chiedere al Ministero competente una deroga che consenta loro di applicare
standards contabili internazionalmente riconosciuti. La maggioranza delle società in questione fino ad oggi
ha adottato gli US-Gaap.
137
6. L’ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ: EVOLUZIONE DEL RUOLO DI STANDARD SETTER NAZIONALE.
L’ Organismo italiano di contabilità è nato per coinvolgere nella stesura di un corpus di principi contabili
nazionali di riferimento tutte le categorie interessate alla materia, onde soddisfare i requisiti di neutralità e
autonomia dell’organismo preposto a redigere tali principi.
I principali compiti dell’Organismo italiano di contabilità sono:
•
operare con l’ European Financial Reporting Advisory Group
•
rapportarsi con l’IASB avendo a mente gli interessi del sistema paese, specie per quanto attiene la
revisione di standards prossimi all’emanazione
•
fornire supporto all’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali
•
coadiuvare il legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile e connessa
•
emanare principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, non profit e pubbliche
per i quali non è prevista l’applicazione degli Ias.
L’Organismo italiano di contabilità si è costituito il 27 novembre 2001, assumendo la forma di Fondazione di
diritto privato. Ne fanno parte, in qualità di fondatori, associazioni rappresentative della professione
contabile
(Assirevi,
Consiglio
nazionale
dottori
commercialisti,
Consiglio
nazionale
ragionieri
commercialisti), dei prepares (Abi, Andaf, Ania, Assilla, Assonime, Confapi, Confcommercio,
Confindustria), degli users (Aiaf, Assogestioni, Centrale Bilanci), della Borsa italiana.
L’autorevolezza e la rappresentatività dell’Organismo italiano di contabilità producono:
•
certezza delle regole da applicare
•
facilità dei controlli legali da espletare
•
una credibile lettura, comparazione e analisi dei bilanci
•
una diminuzione della litigiosità in materia di bilanci
•
una riduzione dei costi amministrativi delle imprese
La struttura organizzativa dell’Organismo italiano di contabilità risponde a criteri di efficacia organizzativa
per realizzare una partecipazione il più possibile equilibrata tra gli attori dello scenario economico
internazionale che si mostrino interessati ai temi dell’accounting relativa alle realtà pubbliche e private.
L’Organismo italiano di contabilità è così composto da un Collegio dei fondatori, Consiglio di
amministrazione, Comitato esecutivo, Comitato tecnico-scientifico
Il Collegio dei fondatori
Raccoglie i fondatori dell’organismo, e cioè gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che
contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della fondazione, nelle forme e nella misura determinate
dal Collegio stesso. Si tratta di un organo che sovrintende l’attività istituzionale, verificando che lo
138
svolgimento di tale attività avvenga in conformità agli scopi assegnati all’organismo. Il Collegio dei
Fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Consiglio di amministrazione
Assolve a una funzione generale di indirizzo e di controllo dell’attività dell’organismo. Questo organo è, tra
l’altro, tenuto ad approvare il preventivo e il consuntivo della fondazione. Il consiglio si compone di 15
membri, di cui 6 nominati dalla professione contabile, 5 dai preparers, 2 dagli users, 1 dalla Borsa italiana e
1 dal dipartimento della ragioneria generale dello stato. In sede di prima nomina, avvenuta in occasione della
stipula dell’atto costitutivo, questo organismo risulta costituito, in un equilibrato assortimento, da personalità
del mondo imprenditoriale, professionale, accademico e associativo, nonché da un rappresentante delle
istituzioni.
Comitato esecutivo
E’ l’organo deputato effettivamente alla gestione della fondazione. Questo organo si occupa, tra l’altro,
dell’approvazione dei principi contabili nazionali e delle linee di indirizzo da seguire nei confronti del lavoro
degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Esso si compone di 9 membri, in
grado di assicurare un’elevata professionalità in relazione ai diversi settori dell’economia in cui viene
utilizzata la contabilità e alla diversa dimensione e natura (pubblica o privata) dei soggetti a cui l’attività
dell’Organismo italiano di contabilità si rivolge.
Comitato tecnico-scientifico
E’ l’organo che svolge in concreto l’attività tecnica, provvedendo, da un lato, all’elaborazione dei principi
contabili nazionali, dall’altro, assumendo un ruolo “pro-attivo” nel processo di formazione dei principi
contabili internazionali e di loro omologazione a livello comunitario. Esso si compone di 9 membri in grado
di esprimere il meglio dell’expertise contabile nazionale.
I Ministeri (Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia) e le autorità di settore (Banca d’Italia,
Consob e Isvap), partecipano, in qualità di osservatori, ai lavori del Comitato Esecutivo e del Comitato
Tecnico-Scientifico.
Collegio dei revisori dei conti
Ha la funzione di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di accertare la regolare tenuta
della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza dei principi di redazione del bilancio. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono tre, di
139
cui uno viene designato dalla professione contabile, uno dai preparers, uno dalla Borsa unitamente agli
users.
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel quadro di una evoluzione che può definirsi “storica” per quanto concerne la normativa regolante il
bilancio, il presente documento ha inteso offrire una panoramica sui criteri di elaborazione degli standards
contabili in alcuni paesi dell’area UE.
Ne è emerso come, allo stato attuale, esistano alcune diversità che interessano tanto il piano della valenza
normativa quanto il percorso stesso di elaborazione e predisposizione dei principi contabili tra i singoli
standards setters.
Preso dunque atto con soddisfazione della prospettiva che interesserà le società quotate su mercati
regolamentati europei a partire dal 2005 certamente per la predisposizione dei bilanci consolidati - anche se è
ipotizzabile che la stessa possa riguardare la redazione dei bilanci individuali di società rientranti in
particolari fattispecie (si ricorderà come ciò dipenda dalle scelte che i singoli legislatori nazionali opereranno
relativamente alle opzioni loro concesse dal Regolamento 1606/’02, vedi supra) - è auspicabile che anche
per le società che al momento risultano escluse da tale processo, perché non appartenenti a settori soggetti a
normazione speciale, si possa – evidentemente con la gradualità necessaria, in funzione delle specificità
nazionali – addivenire ad una concreta omogeneità contabile.
A tal proposito, anche raccogliendo l’invito avanzato da più parti, in seno allo Iasb sta maturando
concretamente il convincimento circa la bontà di un corpus di principi contabili specificatamente dedicato
alle piccole e medie imprese. Naturalmente, siamo ancora in una fase iniziale su questo fronte, anche se
meritevole di menzione in questa sede, specie per le implicazioni che ne derivano.
È indubbio che siffatta ipotesi possa rappresentare l’anello al momento mancante affinché, in un mercato
europeo integrato nell’economia e nella finanza, si possa – con i dovuti pesi e contrappesi – approdare ad un
sistema contabile pressoché omogeneo, senza disparità alcuna circa l’appartenenza a questa o quella
tipologia societaria.
È altrettanto evidente, tuttavia, come l’auspicio testé formulato incontrerà non pochi ostacoli, specie per
effetto dei potenziali risvolti fiscali che verosimilmente è destinato a produrre, come emerge anche dai
dibattiti in corso a livello comunitario e, di riflesso, a livello nazionale.
140
Documento Aristeia n. 15
LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I contributi: definizioni e classificazioni – 3. Il trattamento contabile dei
contributi in conto esercizio – 4. I contributi in conto capitale / impianti – 4.1 La prassi contabile – 4.2 La
norma fiscale – 4.3 Il trattamento contabile e fiscale dei contributi in c/impianti – 5. Il credito d’imposta. Il
caso dell’art.8 ex Legge 388/2000 – 6. Un caso di contabilizzazione dei contributi – 7. Conclusioni
1.
INTRODUZIONE
Il sostegno pubblico alle imprese genera per i beneficiari una duplice responsabilità: da un lato, si vincolano
ad effettuare una corretta progettazione dell’investimento per il quale si richiedono i fondi pubblici; e,
dall’altro si rende necessaria un’adeguata rendicontazione dell’attuazione del programma, al fine di fornire
una rappresentazione veritiera e corretta dell’entità del patrimonio aziendale.
Il presente documento è proposto per rispondere all’esigenza di chiarezza su quest’ultimo tema e, a tal
proposito si descrive quanto il legislatore e i principi contabili stabiliscono in riferimento al trattamento
contabile dei contributi.
2.
I CONTRIBUTI: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Preliminarmente all’esame delle problematiche di natura contabile si rende necessaria una definizione delle
varie tipologie di contributi, in quanto è sulla base di tale qualificazione che trova fondamento la
differenziazione del loro trattamento contabile e fiscale. Sebbene sia possibile indicare, generalmente, con il
termine contributo un insieme di proventi diretti a ridurre il carico finanziario gravante sull’impresa, una
distinzione largamente condivisa – che trova fondamento nella differente destinazione economica del
contributo ed è rilevante sia dal punto di vista fiscale che per la prassi contabile – è quella tra i contributi in
conto esercizio ed i contributi in conto capitale.
I contributi in conto esercizio sono definiti come quei conferimenti in denaro o in natura che vengono
destinati al finanziamento di esigenze di gestione; per contro i contributi in conto capitale si qualificano
nell’essere quei conferimenti destinati ad aiutare il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del
patrimonio aziendale. All’interno della categoria generale dei contributi in conto capitale è necessario
distinguere, soprattutto ai fini fiscali, un’altra categoria indicata come “contributi in conto impianti”.
141
I contributi in conto capitale sono definiti dal principio contabile n.16 – specificamente per i fini perseguiti
dal documento, sulle immobilizzazioni materiali – come “le somme di denaro erogate dallo Stato o da altri
enti ad imprese per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla riattivazione ed all’ampliamento
di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime”. Tale formulazione, che sembrerebbe
sovrapporre i contributi in conto capitale ai contributi in conto impianti, deve essere inquadrata nel contesto
in cui trova espressione. In realtà, infatti, la comune interpretazione data al termine “contributo in conto
capitale” è più ampia e, come sottolineato dalla circolare Assonime n.9 del 9 febbraio 1998, si qualificano
tali tutti i contributi per i quali le relative normative di concessione non indichino specificatamente la finalità
dell’erogazione. A confronto della definizione offerta dai principi contabili, i contributi in conto capitale –
anche chiamati “a fondo perduto” – secondo la prassi corrente descrivono un insieme più ampio di aiuti
statali rivolti anche al finanziamento investimenti immateriali, nonché di investimenti che non prevedono
entrate (come ad esempio gli investimenti in formazione).
Quanto detto porta a definire i contributi in conto capitale come gli apporti di risorse finanziarie che si
pongono il fine di rafforzare la posizione competitiva del beneficiario, favorendone l’incremento della
capacità produttiva, promuovendo la qualificazione del personale e l’innovazione di prodotto e di processo.
Per contro, manca una previsione normativa sull’interpretazione del significato di “contributo in conto
impianti” e, pertanto, non risulta agevole fornire una precisa definizione. L’unica indicazione al riguardo può
essere implicitamente dedotta dall’art. 55 del TUIR comma 3 lett. b) dalla cui previsione sembrerebbe che
tale tipologia di contributi debba comprendere gli aiuti di Stato, in qualsiasi forma erogati, destinati
all’acquisto di beni ammortizzabili. In concreto, la differenza tra i contributi in conto capitale e in conto
impianti è da rintracciarsi nella correlazione esistente tra l’aiuto erogato e la finalità cui è destinato: si parla
di contributi in conto impianti, quindi, in riferimento ai conferimenti concessi specificamente per consentire
l’acquisizione agevolata di beni strumentali ammortizzabili.
Classificazione dei contributi
Contributi in conto esercizio:
aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia
rivolti alla copertura dei costi o all’integrazione dei ricavi.
Contributi in conto impianti:
aiuti volti a fornire i mezzi per l’acquisizione di specifici
beni ammortizzabili
Contributi in conto capitale:
aiuti, in qualsiasi forma erogati, rivolti a potenziare,
accrescere o ristrutturare il patrimonio aziendale
È appena il caso di ricordare, infine, che di frequente, la tipologia del contributo cui riferirsi è citata
esplicitamente dalla stessa legge che lo istituisce.
142
3.
IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
La contabilizzazione dei contributi è in linea con la loro destinazione economica al fine di rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale dell’impresa. In tale prospettiva, dal
momento che i contributi in conto esercizio rappresentano essenzialmente degli apporti tesi ad integrare i
ricavi e/o ridurre i costi di un singolo esercizio, è pacifico che l’opportuna soluzione al problema della loro
contabilizzazione è l’imputazione diretta al bilancio cui si riferiscono.
A conferma si ricorda che i principi contabili nazionali si esprimono in merito evidenziando la necessità di
contabilizzare tale tipologia di contributi secondo il criterio di competenza e non per cassa. I contributi in
conto esercizio devono essere rilevati quando sorge con certezza il diritto a percepirli, momento che può
anche essere successivo all’esercizio in cui tali contributi sono riferiti.
La scrittura contabile da utilizzare è:
BANCA C/C
a
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
………
In riferimento all’iscrizione in bilancio, al termine dell’esercizio, è utile distinguere la natura e la finalità per
il quale è stato erogato il contributo; al riguardo, infatti le situazioni possibili sono tre:
−
contributi concessi per integrare ricavi e/o ridurre i costi della gestione caratteristica o delle gestioni
accessorie diverse da quella finanziaria;
−
contributi di natura finanziaria concessi per ridurre l’onere degli interessi passivi;
−
contributi erogati in relazione ad avvenimenti eccezionali.
Nel primo caso, trattandosi di contributi specificamente rivolti all’attività ordinaria dell’impresa, l’iscrizione
dei contributi a conto economico deve avvenire alla voce A5) Altri Ricavi e proventi, dove devono essere
indicati separatamente in una sottovoce ad hoc.
Nel secondo caso, si fa riferimento alla gestione finanziaria dell’impresa, e pertanto, in presenza di contributi
concessi allo scopo di ridurre i costi per interessi è opportuno detrarre direttamente l’ammontare del
contributo ottenuto dalla voce C.17) Oneri finanziari. Qualora poi, la rilevazione del contributo sia
intervenuta in un esercizio successivo a quello di rilevazione degli interessi passivi, è più opportuno
comprendere tali apporti nella voce C.16) Altri proventi finanziari.
Nel terzo caso, infine, si è in presenza di aiuti tesi a fronteggiare eventi particolari e del tutto eccezionali, per
cui la soluzione più corretta si sostanzia nell’iscrizione di tali somme alla voce E.20) Proventi straordinari.
Ai fini fiscali i contributi in conto esercizio – secondo il disposto dell’art.53 del TUIR – costituiscono ricavi
e, in quanto tali, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza. Sorge dunque il
problema di identificare quale sia l’esercizio di competenza. Fornisce una risposta al quesito il disposto
dell’art. 75 del TUIR che, al primo comma, precisa che i ricavi, le spese e gli altri componenti di reddito di
143
cui, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o non siano determinabili in modo
obiettivo nell’ammontare concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui queste condizioni si
verificano. In sintesi, dunque, l’esercizio di competenza è identificato dal periodo amministrativo in cui
l’impresa può effettivamente usufruire del contributo o, comunque è certa di ottenerlo essendo stato
notificato attraverso il decreto di concessione.
Per quanto riguarda le imposte indirette, il contributo in conto esercizio – iscritto alla voce A.5) del conto
economico – costituisce base imponibile IRAP. Tuttavia, poiché tra gli utilizzi del contributo è annoverata
anche la copertura dei costi per il personale – indeducibili ai fini IRAP – per evitare una duplicazione di detti
costi nella base imponibile, la risoluzione n.8 del 28 Gennaio 2000 del Ministero delle Finanze ha stabilito
che non costituisce base imponibile IRAP la quota del contributo in conto esercizio utilizzata per il
pagamento di spese per il personale. In sintesi, quindi, è necessario suddividere il contributo in conto
esercizio ricevuto in due parti, in relazione agli utilizzi dello stesso e, in particolare distinguendo:
−
La quota del contributo utilizzata per il pagamento dei costi del personale, che è esclusa dalla base
imponibile per il calcolo dell’IRAP;
−
4.
La quota rientrante nel valore della produzione che, al contrario, è rilevante per il calcolo del tributo.
I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Per esporre efficacemente il trattamento contabile e fiscale dei contributi in conto capitale e di quelli in conto
impianti la trattazione seguente analizza separatamente i due aspetti; ciò anche al fine di evidenziarne le
differenze. In merito alla contabilizzazione occorre far riferimento a quanto stabilito dalla prassi contabile,
che fornisce criteri e metodi di rilevazione di carattere generale in linea con le norme civilistiche.
4.1 LA PRASSI CONTABILE
Il principio contabile n.16, sulle immobilizzazioni materiali, fornisce delle indicazioni pratiche generali per
procedere alla rilevazione ed alla iscrizione in bilancio dei contributi in conto capitale, che possono essere
rilevati secondo diverse modalità. Per specifica indicazione del documento in questione, infatti, si
propongono due differenti metodi attraverso cui procedere alla rilevazione dei contributi in conto capitale ed
in conto impianti, che trovano fondamento in altrettante teorie.
Secondo quanto previsto dalla prima teoria – indicata come “metodo reddituale” – l’ammontare del
contributo è iscritto in conto economico in funzione alla vita utile del cespite a cui si riferisce; per contro, la
seconda teoria – “metodo patrimoniale” – considera il contributo parte integrante del patrimonio netto.
Con il metodo reddituale, il contributo partecipa in modo progressivo alla formazione del reddito d’impresa
e, pertanto la contabilizzazione può avvenire in conformità a due soluzioni alternative:
144
−
Il contributo è qualificato come un ricavo anticipato da riscontare (criterio del ricavo pluriennale);
−
Il contributo è posto a diretta rettifica del costo storico del bene, ammortizzabile, cui si riferisce
(criterio della rettifica del costo pluriennale).
La differenza tra le scritture nel primo e nel secondo caso è evidente: con il primo criterio il contributo –
iscritto tra i ricavi d’esercizio – viene stornato attraverso l’iscrizione di risconti passivi determinando
l’imputazione a conto economico di:
−
ricavi per la quota del contributo di competenza dell’esercizio;
−
ammortamenti calcolati sul valore storico del bene.
Al contrario, seguendo il secondo criterio, quindi rettificando direttamente il costo dell’immobilizzazione per
l’ammontare del contributo, l’unica iscrizione che deriva a conto economico è determinata
dall’ammortamento del valore dell’immobilizzazione al netto del contributo.
L’alternativa alle due tecniche di contabilizzazione su citate è fornita dal metodo patrimoniale, secondo cui,
come già annunciato, il contributo viene rilevato tra le poste del patrimonio netto. Più precisamente, la
contabilizzazione dei contributi avviene in una riserva del passivo dello stato patrimoniale specificamente
dedicata (A.VII Altre riserve).
La premessa concettuale per l’applicazione del metodo reddituale è la considerazione di tali contributi come
riduzioni di costo degli investimenti, e non invece come integrazioni del capitale di rischio. In effetti
considerando gli apporti a fondo perduto come aiuti concessi per superare le oggettive difficoltà che si
riscontrano nell’attività d’impresa delle aree svantaggiate, di competenza di più esercizi, appare idonea
l’imputazione degli stessi a conto economico.
Diversa è la prospettiva che giustifica il ricorso al metodo patrimoniale secondo cui i contributi in conto
capitale – non dovendo essere oggetto di restituzione (se non per specifici inadempimenti contrattuali) –
rappresentano integrazioni del capitale di rischio e, come tali, devono essere iscritte nel patrimonio netto. In
tal caso, è corretto definire i contributi come capitale sociale improprio, perché non ricevuto dagli azionisti.
Anche i principi contabili internazionali regolano la contabilizzazione dei contributi facendo riferimento ai
due metodi di rilevazione previsti dal principio contabile nazionale; tuttavia, il principio internazionale (IAS
20) stabilisce che i contributi pubblici devono essere imputati come provento negli esercizi necessari a
contrapporli ai costi correlati e esclude, di fatto, il metodo del patrimonio netto come criterio di
contabilizzazione.
I principi contabili, inoltre specificano quale debba essere considerato il momento rilevante per la
contabilizzazione dei contributi. Considerando il generale principio della prudenza che impone – come noto
– che i profitti debbano essere contabilizzati solo se realizzati, è essenziale individuare il momento in cui
l’ottenimento dei contributi soddisfa il requisito della certezza. Il principio contabile n.16, al riguardo
dispone che per avere la certezza del contributo deve intervenire una delibera formale dell’ente concedente, e
precisa, inoltre, che tale delibera segue – di norma – l’accertamento dell’esecuzione dei lavori e
l’adempimento di tutte le clausole sottostanti all’erogazione del contributo. Sul punto la previsione dei
principi contabili internazionali è sostanzialmente in linea con quanto previsto a livello nazionale. Ne segue
145
che, in coerenza a tale impostazione si dovrebbero contabilizzare i contributi solo in seguito alla corretta
implementazione dell’investimento ed alla decadenza di tutte le clausole contrattuali. Di norma, tuttavia,
l’erogazione del contributo avviene per tranche in seguito alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori
e, pertanto, in conformità alle previsioni dei principi contabili si dovrebbe procedere all’iscrizione tra i debiti
delle tranche del contributo già ricevute ed utilizzate, ma non definitive.
4.2 LA NORMA FISCALE
Considerando quanto disposto dall’art.55 TUIR comma 3 lettera b), i contributi in conto capitale – intesi
come prima specificato (cfr. par.2) – devono essere considerati sopravvenienze attive e, pertanto iscritte a
conto economico tra i proventi di natura straordinaria (lett. E, punto 20).
La norma fiscale in parola, inoltre, concede la facoltà di scegliere se iscrivere l’intero contributo in un
singolo esercizio – secondo il principio di cassa – oppure procedere alla rateizzazione in un massimo di
cinque esercizi successivi. Al riguardo, considerando che la finalità perseguita dai contributi in conto capitale
è di far migliorare la posizione competitiva dell’impresa, è opinione diffusa che la rateizzazione degli
contributo sia la procedura di rilevazione preferibile. Per altro, gli stessi principi contabili (n.16 lett. F.II d)
affermano espressamente che l’accredito a conto economico dei contributi in conto capitale in un’unica
soluzione è in contrasto con le finalità ed i postulati di bilancio.
La previsione della norma fiscale, imponendone il passaggio al conto economico, di fatto, esclude
l’applicazione del metodo patrimoniale per la rilevazione dei contributi in conto capitale. Inoltre, essendo
tale contributo non correlato con alcun investimento in particolare, la modalità di contabilizzazione da
preferire è il metodo reddituale seguendo il criterio del ricavo pluriennale.
L’implementazione di tale procedura contabile prevede che al momento dell’incasso del contributo debba
essere contabilizzato l’intero ricavo, salvo poi procedere all’iscrizione (eventuale) di risconti passivi per
stornare dal conto economico la quota di ricavo che si intende rimandare agli esercizi futuri.
In particolare, le scritture interessate sono le seguenti:
CASSA
a
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
(sopravvenienze attive)
………
Al termine dell’esercizio si precede allo storno delle sopravvenienze con l’iscrizione di risconti passivi:
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
a
RISCONTI PASSIVI
………
Ai fini fiscali – come detto – tali contributi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’esercizio
in cui sono stati incassati o, alternativamente, in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei
146
successivi, ma non oltre il quarto. In sostanza, quindi, la contabilizzazione dei contributi in conto capitale
segue il principio di cassa: sono contabilizzati solo nel momento in cui sono effettivamente incassati.
4.3 IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
Contrariamente a quanto previsto per le precedenti tipologie di aiuti di stato manca una specifica previsione
normativa per i contributi in conto impianti. Il già citato art. 55 TUIR, infatti, si limita ad escludere dal
proprio
campo
d’applicazione
“i
contributi
concessi
per
l’acquisto
di
beni
ammortizzabili,
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” e, di fatto, a tali aiuti non si fa più riferimento in
nessuna parte del Testo Unico. Sia per la contabilizzazione che per la determinazione del reddito imponibile i
contributi in conto impianti, quindi, devono essere trattati con riferimento esclusivo alle norme civilistiche.
Da ciò sono generate due conseguenze principali:
−
devono concorrere alla formazione del reddito secondo il principio della competenza;
−
i criteri di rilevazione adottati ai fini civilistici assumono automaticamente rilevanza ai fini fiscali
(art. 52 TUIR primo comma).
In concreto, quindi, per la rilevazione dei contributi in questione si deve seguire il principio di competenza
ex art.75 TUIR, secondo cui il ricavo connesso al contributo deve essere correlato ai risultati degli esercizi in
cui sono utilizzate le immobilizzazioni acquisite.
Una prima modalità di contabilizzazione ammessa è il criterio del ricavo pluriennale, che – come detto –
considera il contributo come un ricavo (da iscrivere nella voce A5 del conto economico). Considerando, a
titolo esemplificativo, un contributo di 300 , l’applicazione di questo criterio evidenzia le seguenti scritture:
BANCA C/C
a
CONTRIBUTO C/IMPIANTI
300
In primo luogo è necessario rilevare il contributo, che costituisce conto economico acceso a ricavi pluriennali
anticipati.
Tale contributo è erogato a fronte dell’acquisto di “beni ammortizzabili”, quindi si deve procedere ad
evidenziare l’acquisto dei beni. Supponendo per semplicità l’acquistato un solo impianto del valore di 1.000
si evidenzia la seguente scrittura:
IMPIANTI
A BANCA C/C
1.000
Al termine dell’esercizio, quando sarà rilevato l’ammortamento dell’impianto dovrà essere rilevata anche la
quota di contributo da imputare all’esercizio.
Con maggiore precisione si deve sottolineare che l’accredito del contributo a conto economico deve essere
proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato e, pertanto deve prendere a riferimento l’aliquota
utilizzata per l’ammortamento dell’immobilizzazione.
147
Nel caso in questione, l’agevolazione riguarda l’acquisto di un solo bene e, di conseguenza la quota da
imputare a conto economico deve essere determinata moltiplicando il contributo totale per l’aliquota di
ammortamento del bene acquistato utilizzando l’aiuto. Concretamente, quindi, supponendo un’aliquota di
ammortamento pari al 20% la quota di contributo da imputare all’esercizio è pari al 20% dell’ammontare
ricevuto.
Ne segue che, deve essere rinviata agli esercizi futuri la parte del contributo eccedente con l’uso di risconti
passivi. Ritornando all’esempio precedente, considerando un aliquota di ammortamento pari al 20%, si
evidenziano le seguenti scritture:
AMMORTAMENTO IMPIANTI
a
F.DO AMM.TO IMPIANTI
200
CONTRIBUTO C/IMPIANTI
a
RISCONTI PASSIVI
240
Una notazione particolare merita il conto “risconti passivi” acceso per rettificare il valore del contributo da
utilizzare negli esercizi seguenti. Si tratta di una voce che configura un debito, ma che può essere considerata
facente parte del patrimonio netto perché il contributo non è oggetto di restituzione. In alternativa, quindi
sempre nell’ottica del criterio reddituale si potrebbe evidenziare l’incasso del contributo in una apposita
riserva da iscrivere nel patrimonio netto, salvo poi procedere ad ammortizzare tale valore iscrivendolo a
conto economico. In quest’ultima prospettiva si evidenziano le seguenti scritture.
BANCA C/C
A F.DO CONTRIBUTI
IMPIANTI
A BANCA C/C
AMM.TO IMPIANTI
A F.DO AMM.TO IMPIANTI
200
F.DO CONTRIBUTI
A QUOTA AMM.TO CONTRIBUTI
60
300
1000
In entrambi i casi, comunque il saldo delle operazioni a conto economico è pari a 140 in dare.
L’ipotesi d’utilizzo dell’agevolazione per l’acquisto di un solo bene è esemplificatrice. Tuttavia,
l’acquisizione agevolata di più beni pone molteplici problemi per individuare la quota del contributo da
imputare a conto economico. Le difficoltà nascono essenzialmente perché, di norma, i beni hanno vita utile e
aliquote d’ammortamento differenti. In tali circostanze, visto che l’imputazione del contributo a conto
economico deve essere proporzionale allo sfruttamento dei beni, è palese che la parte del contributo
utilizzata per l’acquisto dei beni con vita utile breve sarà accreditata a conto economico in pochi esercizi; al
contrario la quota del contributo impiegata per il finanziamento dei beni che presentano vita utile più lunga
dovranno essere accreditati a conto economico per un tempo maggiore.
148
Quanto detto implica che, al fine di calcolare la quota del contributo da imputare a conto economico in modo
proporzionale allo sfruttamento dei beni, occorre preventivamente allocare sui singoli beni l’ammontare
totale del contributo per determinare poi, separatamente per ogni singolo bene, la quota da imputare
all’esercizio.
Rimandando all’ultima parte del documento per le esemplificazioni pratiche più approfondite, il quadro
seguente schematizza, attraverso un semplice esempio, il procedimento di calcolo della quota di contributo
da imputare all’esercizio. Nell’esempio si suppone di aver acquisito tre beni ammortizzabili (A, B, C)
usufruendo di un contributo in conto impianti (pari a € 150.000) e, inoltre, nella parte superiore dello schema
si descrivono le fasi per il calcolo della quota del contributo da imputare ad ogni esercizio .
II Fase:
I Fase:
Determinazione
contributo
del
Valore del bene
Contributo
Totale
Calcolo
amm.to
A
50% del contributo
contributo
B
d l
Calcolo della quota
da imputare:
(a) * (b) * (c)
BENE
Amm.to
BENE
A
5%
A
B
15 %
B
C
10 %
C
ib
C
150.000 €
aliquote
(c)
(b)
(a)
IV Fase:
III Fase:
d l
ib
Contributo (€)
3.750
150.000 * 50% *5%
5.625
150.000 * 25% *15%
3.750
150.000 * 25% *10%
L’esempio evidenzia che il calcolo delle quote del contributo da iscrivere a conto economico è effettuato in
modo separato per ogni bene. Con maggiore precisione, il processo di ammortamento del contributo
utilizzato per l’acquisto di “B” (37.500 €) terminerà quando saranno trascorsi sette anni, mentre l’accredito
completo del contributo utilizzato per l’acquisto di A (75.000 €) si chiuderà dopo venti anni.
La prospettiva è differente qualora si utilizzi per la contabilizzazione dei contributi in conto impianti il
criterio della rettifica di costo pluriennale. In tal caso, infatti, il contributo è contabilizzato a diretta rettifica
del costo storico da ammortizzare. Con questo secondo criterio il contributo non viene iscritto nel conto
economico, in quanto rettifica il costo del bene a cui si riferisce; tuttavia, il risultato d’esercizio è influenzato
ugualmente dal contributo perché l’ammortamento del bene è calcolato sul valore del bene al netto
dell’agevolazione e, pertanto, si iscrive al conto economico un ammortamento più basso.
Ritornando ai dati dell’esempio precedente, in questo caso le scritture da utilizzare sono le seguenti:
−
la rilevazione del contributo:
BANCA C/C
−
a
CONTRIBUTI C/IMPIANTI
l’acquisto dell’impianto correlato;
149
300
IMPIANTI
−
a
BANCA C/C
1.000
la rettifica di valore dell’impianto per effetto del contributo.
CONTRIBUTO C/IMPIANTI
a
IMPIANTI
300
L’unica iscrizione a conto economico è, quindi, l’ammortamento dell’impianto calcolato sul valore al netto
del contributo.
AMM.TO IMPIANTI
a
F.DO AMM.TO IMPIANTI
140
È facilmente verificabile che, al pari del caso precedente, il conto economico è addebitato complessivamente
per un valore di 140. Occorre notare che sebbene la scelta tra questi due criteri di contabilizzazione sia
indifferente sul risultato d’esercizio, in quanto – come visto – si producono analoghi effetti sul conto
economico, il criterio del ricavo pluriennale è preferibile, per via dell’informazione che con tale metodo si
espone in bilancio.
Con l’applicazione del metodo della rettifica di costo pluriennale in bilancio si indica il valore netto
dell’immobilizzazione, evidenziando il costo che l’azienda ha effettivamente sostenuto. In tal modo si perde
un’informazione importante in quanto non viene indicato l’effettivo valore degli investimenti realizzati – da
remunerare con i flussi futuri – e, pertanto in nota integrativa bisogna esporre tale informazione.
Al contrario la tecnica dei risconti consente di evidenziare in bilancio il reale ammontare delle attività in
essere in seguito all’investimento e, di conseguenza la reale struttura delle fonti di finanziamento. È dunque
pacifico che per via di questa maggiore potenzialità informativa è preferibile l’applicazione del metodo del
ricavo pluriennale.
La terza modalità di rappresentazione dei contributi prevista dai principi contabili è il metodo patrimoniale,
secondo cui, come noto, non è previsto il passaggio del contributo a conto economico e, lo stesso deve essere
iscritto in una apposita riserva del patrimonio netto.
Utilizzando i dati dell’esempio precedente, l’applicazione di tale metodo mette in luce le seguenti scritture
−
l’incasso del contributo;
BANCA C/C
−
RISERVA CONTRIBUTI
a
BANCA C/C
300
l’acquisto dell’impianto:
IMPIANTI
−
a
a fine esercizio, l’ammortamento dell’impianto
150
1.000
AMM.TO IMPIANTI
a
F.DO AMM.TO IMPIANTI
200
Ai fini fiscali il contributo in conto impianti – generalmente – costituisce base imponibile ed è tassato
indipendentemente dal metodo di contabilizzazione utilizzato.
5.
IL CREDITO D’IMPOSTA – IL CASO ART.8 EX LEGGE 388/2000
Il credito d’imposta, pur configurandosi come un aiuto di Stato alle imprese, si differenzia dai contributi visti
precedentemente sotto vari profili. Tale forma di incentivazione consiste in un risparmio per l’impresa
beneficiaria dovuto alla riduzione dei tributi, ed è perciò – a differenza dei contributi visti precedentemente –
un bonus fiscale.
Da una comparazione delle differenti forme di incentivazione è chiaro che il credito d’imposta si caratterizza
per la compresenza di numerosi vantaggi sia per lo Stato che eroga il contributo, sia per i soggetti beneficiari.
In particolare, lo Stato finanzia l’attività senza dover sopportare alcun esborso di denaro, ma vedendo ridurre
il gettito annuale; analogamente i beneficiari ricevono il contributo in maniera indiretta, corrispondendo una
minore imposizione fiscale.
I vantaggi più rilevanti che tale strumento offre alla imprese si sostanziano, tuttavia, nella certezza e nella
rapidità attraverso cui l’aiuto può essere percepito, in quanto, di norma, la concessione del credito d’imposta
è automatica e, non sostanziandosi in un trasferimento di una somma di denaro, l’impresa può usufruirne
immediatamente senza dover attendere il momento dell’erogazione.
Il meccanismo di ottenimento e utilizzo del credito d’imposta è subordinato alle singole previsioni normative
che lo istituiscono; in generale, in riferimento al trattamento contabile e fiscale dei crediti d’imposta si può
affermare che – in considerazione delle specifiche finalità cui il beneficio è destinato – segue quanto
argomentato per i contributi diretti. In altri termini, se il credito d’imposta è rivolto a facilitare l’investimento
in beni ammortizzabili – in assenza di una specifica indicazione normativa – seguirà il trattamento contabile
per i contributi in conto impianti. Analogamente, quando il credito d’imposta non sia specificatamente
riconducibile ad alcun investimento, ma sia rivolto a facilitare l’attività dell’impresa al fine di migliorarne la
posizione competitiva, il trattamento fiscale e contabile da seguire sarà analogo a quello previsto per i
contributi in conto capitale.
Una nota particolare merita il credito d’imposta ex art. 8 Legge 388/2000. Tale credito d’imposta, è rivolto
specificamente a finanziare l’acquisto di nuovi beni strumentali ammortizzabili, pertanto è da considerarsi un
contributo in conto impianti. In tale prospettiva, la contabilizzazione del credito d’imposta può seguire sia il
criterio del ricavo pluriennale sia quello della rettifica di costo pluriennale. La differenza con quanto
generalmente visto per i contributi in conto impianti emerge dal profilo fiscale, in quanto – come noto – il
credito d’imposta è un bonus fiscale e, per specifica previsione normativa, è esente da imposizione. Ciò
151
comporta che, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione utilizzata, in sede di dichiarazione dei redditi
deve essere effettuata una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
In particolare, se i contributi sono stati trattati come ricavi anticipati, la quota di contributo iscritta a conto
economico deve essere interamente sottratta dalla base imponibile. Qualora, invece, il contributo sia
contabilizzato a diretta diminuzione del costo ammortizzabile, per la determinazione dell’imponibile la quota
di ammortamento imputata a conto economico deve essere adeguata al costo originario del bene; in altri
termini, si deve procedere al calcolo dell’ammortamento dei beni acquistati usufruendo dell’agevolazione
senza tener conto del contributo.
La Finanziaria 2003 ha stabilito, tuttavia, che le imprese beneficiarie possano utilizzare il credito d’imposta
maturato in tre anni consecutivi rispettando determinati limiti percentuali massimi e minimi, rappresentati
dalla tabella seguente.
LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Minimo
Massimo
Anno di presentazione istanza
20%
30%
I anno successivo
60%
70%
II anno successivo
100%
Inoltre, la stessa Legge ha sensibilmente ridotto i contributi stabilendo le seguenti nuove aliquote:
AREE
Grandi Imprese
PMI
Calabria
42.5%
55.25%
Basilicata
29.75%
42.5%
Campania
29.75%
42.5%
Puglia
29.75%
42.5%
Sardegna
29.75%
42.5%
Sicilia
29.75%
42.5%
Molise
20%
30%
Abruzzo
20%
30%
La distinzione tra piccola e grande impresa è quella comunitaria: è considerata PMI l’impresa che detiene
contemporaneamente i tre requisiti seguenti:
−
meno di 250 dipendenti;
−
fatturato inferiore a 40 milioni di euro o totale attivo non superiore a 27 milioni di euro;
−
deve essere indipendente, ossia l’impresa non deve essere partecipata da una grande impresa in
misura pari o superiore al 25%.
152
Alla situazione attuale, dunque le imprese ammesse al beneficio maturano un credito d’imposta pari ad una
percentuale (come determinata dalla seconda tabella esposta) dell’investimento realizzato.
6.
UN CASO DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le riflessioni sui modelli e le tecniche più idonee alla contabilizzazione dei contributi possono apparire
eccessivamente esemplificatrici, in quanto, in alcuni casi il verificarsi delle particolarità di ordine pratico può
creare delle difficoltà nel procedere alla rilevazione contabile dei contributi. Per superare le difficoltà
connesse con questa circostanza sarà analizzato un caso concreto di contabilizzazione dei contributi.
La contabilizzazione dei contributi ex legge 488/92
Le spese finanziate dalla legge 488/92 si possono sostanzialmente identificare nelle seguenti:
−
spese di progettazione e direzione lavori, consulenze, studi di fattibilità e oneri accessori alla
realizzazione dell’investimento;
−
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni;
−
realizzazione di opere murarie ed assimilate;
−
realizzazione di infrastrutture specifiche aziendali;
−
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
−
programmi informatici;
−
brevetti.
Escludendo tra questi gli investimenti previsti ai primi due punti, è chiaro che i restanti si rivolgono
direttamente all’acquisizione di beni ammortizzabili. Per questo motivo la quota del contributo concesso che
è destinata al finanziamento di queste spese costituisce senza dubbio un contributo in conto impianti.
Tuttavia, in presenza di contributi rivolti a finanziare investimenti complessi che coinvolgono sia beni
ammortizzabili sia altri beni e servizi, per poter considerare come “contributo in conto impianti” la quota del
contributo totale indirizzata al finanziamento dei beni ammortizzabili è necessario che tale frazione
dell’ammontare complessivamente ricevuto sia determinabile in modo oggettivo.
In riferimento alle somme ricevute ai sensi della legge 488/92, la possibilità di determinare tali spese
attraverso criteri oggettivi esiste, vista la necessità di indicare gli investimenti programmati – raggruppandoli
per categorie omogenee – nella Scheda Tecnica da allegare alla richiesta di finanziamento.
Si presenta ora il caso della società Alfa che, in data 29/10/2000, presenta la domanda per essere ammessa ad
usufruire del contributo. Per semplicità, nella illustrazione delle tecniche di contabilizzazione, si procede
con l’indicazione degli importi in Lire, moneta utilizzata nella redazione della domanda.
Si mostra di seguito una visione sintetica delle spese da allegato tecnico presentato dalla società e
riguardante l’ipotesi di ampliamento:
153
Dati in milioni di lire
SPESE DA ALLEGATO TECNICO
Progettazione e studi
270
Capannoni e fabbricati
2.372
Impianti generali
719
Opere murarie e assimilate
3.091
Macchinari
545
Impianti generali
2.525
Attrezzature
90
Software
1
Mezzi mobili
168
Macchinari, impianti, attrez.
3.329
TOTALE INVESTIMENTO
6.690
Successivamente, in data 09/04/2001, con decreto n.91 (decreto provvisorio di concessione) il MAP
comunica alla società l’ammissione all’incentivo, evidenziando le seguenti spese ammissibili:
Dati in milioni di lire
Progettazione e studi
270
Opere murarie e assimilate
2.822
Macchinari, impianti, attrezzature
3.219
TOTALE INVESTIMENTO
6.311
Dal decreto emerge la concessione in via provvisoria di un contributo globale nella misura di Lit.
2.604.880.000, pari al 48% della misura massima consentita, precisando, inoltre, che l’erogazione del
contributo avverrà in due quote annuali di pari importo (L. 1.302.440.000) e imponendo che l’investimento
dovrà completarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Ciascuna delle quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all’effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che potrebbe anche essere erogata a
titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
154
Nella esemplificazione che si propone le quote vengono erogate in relazione alla realizzazione dei SAL e per
momento rilevante, ai fini contabili e fiscali del contributo, si decide di prendere quello della data di
emissione del decreto definitivo di concessione, in linea con il pensiero della gran parte degli autori. Secondo
altri studiosi, invece, il diritto alla concessione dei contributi sorge al momento della emissione del decreto di
concessione provvisorio; qualora si dovesse sposare tale orientamento, da tale ultimo momento potrà
avvenire la rilevazione in bilancio del contributo.
In data 21/10/2001 la società Alfa invia la documentazione relativa alla richiesta di erogazione della prima
tranche del contributo, ricevendo la disposizione di incasso in data 17/01/2002.
Tale documentazione è relativa al sostenimento delle suddette spese:
Dati in milioni di lire
Progettazione e studi
270
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti, attrezzature
TOTALE INVESTIMENTO
2.822
64
3.156
È da evidenziare che tra le spese annoverate alla voce “Progettazione e Studi”, l’importo complessivo pari a
Lit 270.000.000 è considerato onere accessorio relativo alle opere murarie. Alla notifica della disposizione
d’incasso si procede del debito per acconti su contributi:
data 17/01/2002
BANCA C/C
a
DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI
1.302.440.000
In data 02/08/2003, sarà incassato l’importo di L. 1.302.440.000 ed in data 10/08/2003 sarà emanato il
decreto definitivo di concessione.
Le spese sostenute per l’erogazione della seconda tranche sono le seguenti:
Dati in milioni di lire
Macchinari, impianti, attrezzature
3.155
TOTALE INVESTIMENTO
3.155
A tal proposito si segnala che, sulla base degli accertamenti bancari e della relazione sullo stato finale del
programma da parte delle banche concessionarie, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni e
all’emanazione del decreto definitivo di concessione o anche alla revoca delle stesse. Può dunque accadere –
155
anche se non è questo il caso – che l’importo definitivo concesso a contributo, sia inferiore a quello indicato
nel decreto provvisorio di concessione.
Si evidenziano pertanto le seguenti scritture:
data 02/08/2003
BANCA C/C
A
DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI
1.302.440.000
data 10/08/2003
DEBITI PER ACC. SU CONTRIBUTI
a CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
2.604.880.000
In chiusura dell’esercizio è necessario determinare la quota di contributo da imputare a conto economico. A
tal fine si ricorda che l’agevolazione in questione è un contributo in conto impianti e, pertanto l’imputazione
deve seguire l’ammortamento del bene secondo quanto esposto precedentemente (cfr.4.3).
Un’ulteriore complicazione deriva dalla constatazione che alcuni investimenti sono entrati in funzione in
precedenza alla prima registrazione in conto economico, che avviene solo nell’anno 2003. In tale ipotesi, le
quote del contributo complessivo relative al periodo in cui i beni erano già entrati in funzione, iniziando
l’ammortamento, devono essere accreditate interamente a conto economico nell’esercizio 2003. Tali quote
del contributo, saranno iscritte alla voce “sopravvenienze attive” e saranno riferite, dunque,
all’ammortamento dedotto negli esercizi precedenti.
A conto economico, poi, dovranno essere accreditate le quote del contributo di competenza dell’esercizio.
Per la determinazione delle quote di contributo relative agli anni precedenti alla concessione definitiva si
suppone che i beni siano entrati in funzione nel seguente ordine:
Dati in milioni di lire
INVESTIMENTI ENTRATI IN FUNZIONE
Anno 2001
Valore da ammortizzare
Macchinari, impianti, attrezzature.
Opere murarie + oneri access
64
3.092
Anno 2002
Macchinari, impianti, attrezzature.
3.000
Anno 2003
Macchinari, impianti, attrezzature.
155
Si procede con l’evidenziazione delle scritture relative agli ammortamenti dei beni entrati in funzione nel
corso degli anni 2001 e 2002. Le quote di ammortamento, come già evidenziato, saranno rettificate nel 2003
per tener conto della parte di contributo non rilevato in precedenza attraverso l’iscrizione di una
156
sopravvenienza attiva. Tali quote sono state determinate, per semplicità, supponendo che il periodo di
effettiva entrata in funzione coincida con l’anno solare; in caso contrario, sarà sufficiente commisurare le
quote di ammortamento alla frazione di anno corrispondente al periodo suddetto.
Data 31.12.2001
AMMORT. OPERE MURARIE
a
FONDO AMMORT. OPERE MUR.
AMMORT. MACCHIN., IMP.
a
FONDO AMMORT. MACCHIN.,IMP.
6.400.000
a
FONDO AMMORT. MACCHIN.,IMP.
300.000.000
46.380.000
Data 31.12.2002
AMMORT. MACCHIN., IMP.
Per la determinazione delle quote da imputare a conto economico si deve procedere extra-contabilmente. A
tal fine è utile utilizzare una tabella come la seguente, in cui indicare nelle prime colonne – distintamente per
ogni categoria – i beni acquistati utilizzando l’agevolazione.
La seconda colonna mostra l’incidenza della voce di spesa sul totale dell’investimento, nella terza colonna
viene evidenziato l’ammontare del contributo relativo ad ogni voce di spesa e nell’ultima sono individuate le
aliquote di ammortamento relative ai beni, utilizzate per spalmare il contributo nei vari anni. La voce
macchinari, impianti e attrezzature è stata suddivisa tenendo conto della tempistica nel sostenimento delle
spese così come evidenziata nella tabella precedente.
Dati in milioni di lire
Tipologia di investimento
Progettazione e studi
Importo
Incidenza
Incidenza Contr.
Aliquota di
Spese
Fin.
ammortamento
0
0%
0
Oneri acc.
3.092.000.000
49%
1.276.230.227
3%
Macchinari, impianti, attrezzature
64.000.000
1%
26.416.150
20%
Macchinari, impianti, attrezzature
3.000.000.000
48%
1.238.257.012
20%
Macchinari, impianti, attrezzature
155.000.000
2%
63.976.612
20%
6.311.000.000
100%
2.604.880.000
Opere murarie e assimilate
TOTALE INVESTIMENTO
La tabella contiene tutte le informazioni necessarie per procedere al calcolo della quota di contributo da
imputare al conto economico sia come quota parte per l’esercizio in corso, sia come quota relativa ai beni già
entrati in funzione. Di seguito si evidenziano gli elementi necessari per la ripartizione del contributo e la
registrazione contabile.
157
TIPOLOGIA DI
INVESTIMENTO
RIPARTIZIONE CONTRIBUTO (a)
IMPORTO
INVESTITO
Anno 2001
3.092.000.000
19.143.453 (b)
38.286.906
38.286.906
Macchinari, impianti, attrezzature
64.000.000
2.641.615 (b)
5.283.230
5.283.230
Macchinari, impianti, attrezzature
3.000.000.000
-
123.825.701 (b)
247.651.402
Macchinari, impianti, attrezzature
155.000.000
-
-
6.397.661
Opere murarie e oneri accessori
TOTALE
(a)
21.785.068
Anno 2003
167.395.837
297.619.199
la ripartizione del contributo è calcolata facendo riferimento alla seguente formula:
Valore dell’investimento
Totale importo investito
Quota del contributo da=
imputare
(b)
Anno 2002
*
Tot. Contributo * Aliquota d’ammortamento
le aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell’immobilizzazione sono
dimezzate.
Dalla tabella precedente si può osservare che, in precedenza alla concessione del contributo a titolo
definitivo, alcuni beni sono entrati in funzione e, di conseguenza hanno iniziato l’ammortamento. In
coerenza si sarebbe dovuto contabilizzare anche una quota di contributo. Tale quota, pari a complessivi
189.180.906 (di cui 21.785.068 relativi all’anno 2001 e 167.395.837 del 2002), costituisce pertanto un
componente straordinario di reddito da iscrivere in bilancio come sopravvenienze attive. Oltre a questa quota
del contributo, poi, è necessario contabilizzare imputare a conto economico i contributi di competenza
dell’esercizio, pari a 297.619.199.
La scrittura contabile è, pertanto:
CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI
7.
a
DIVERSI
2.307.260.800
Risconti passivi
2.118.079.894
Sopravvenienze attive
189.180.906
CONCLUSIONI
L’obiettivo del documento era di approfondire sotto il profilo teorico pratico il trattamento contabile e fiscale
dei contributi generalmente intesi.
L’analisi ha considerato quanto statuito dai principi contabili nazionali e internazionali che, sul punto,
appaiono sostanzialmente in linea. All’interno delle disposizioni delle norme contabili è necessario
distinguere due fattispecie: il momento rilevante per la rilevazione dei contributi e le modalità di
contabilizzazione degli stessi.
158
In riferimento alla prima questione, le previsioni dei principi affermano che i contributi devono essere
contabilizzati nel momento in cui si è certi di ricevere l’aiuto. Con maggiore precisione, tale momento
coincide con la delibera formale dell’ente concedente e con la decadenza di tutte le condizioni sospensive.
Sull’argomento i principi contabili internazionali, si spingono oltre, affermando che la riscossione del
contributo non fornisce prova che l’impresa rispetterà tutte le condizioni per ottenerlo. Il che implicherebbe
la contabilizzazione di un debito quando si ricevono acconti su contributi.
Anche con riferimento alle modalità con cui procedere alla contabilizzazione, le norme contabili nazionali ed
internazionali sono coincidenti nella sostanza. Entrambi i principi, infatti, prevedono due metodi di
rilevazione, il metodo reddituale e quello patrimoniale, distinguendo nell’ambito del primo due differenti
criteri: quello del ricavo pluriennale e della rettifica di costo pluriennale.
Le complicazioni per la corretta rilevazione ed iscrizione in bilancio dei contributi discende, tuttavia, dalle
previsioni della normativa fiscale. Con la Legge 449 del 1997, infatti, si è modificata la disciplina dei
contributi “rivolti all’acquisto di beni ammortizzabili” che non costituiscono più sopravvenienze attive. Tale
previsione ha creato ex-novo una nuova categoria di contributi che la teoria ha indicato come “contributi in
conto impianti”, difficilmente qualificabile. Le ragioni di questa difficoltà andavano rintracciate nel carattere
pluriennale del beneficio connesso al contributo. La definizione maggiormente condivisa dagli studiosi, che
deriva da una riflessione sulle peculiarità dei singoli contributi, ha indicato il rapporto esistente tra contributi
in conto capitale e in conto impianti come rapporto di genere a specie. Più precisamente all’interno della
categoria generale descritta dal termine “contributi in conto capitale” si è inserita una sub-categoria definita
“contributi in conto impianti”, comprendente i soli aiuti di stato specificamente rivolti ad agevolare
l’acquisizione di beni ammortizzabili.
In conseguenza alla stessa legge, poi, si è differenziato il trattamento contabile dei due contributi, in quanto i
contributi in conto capitale, rappresentativi di interventi non direttamente correlati ad un investimento
specifico, per espressa volontà del legislatore costituiscono sopravvenienze attive, mentre i contributi in
conto impianti devono essere contabilizzati in funzione alla vita utile del bene finanziato.
Una ulteriore precisazione – discendente dalla previsione della norma fiscale – riguarda il criterio da seguire
per individuare il momento utile per la rilevazione del contributo. Espressamente la legge stabilisce che la
rilevazione dei contributi in conto capitale deve essere effettuata per cassa e non per competenza come
stabiliscono, invece i principi contabili.
Al contrario, mancando una specifica indicazione normativa sui contributi in conto impianti, questi restano
soggetti alle norme civilistiche e, pertanto, devono essere contabilizzati secondo competenza. Su tale ultimo
punto, come già evidenziato nella esposizione del caso concreto relativo ai contributi ex legge 488/92,
permangono ancora elementi di incertezza circa il momento a decorrere dal quale si possono considerare
“acquisiti” i contributi in questione. Resta inteso, in ogni caso, che le tecniche di contabilizzazione così come
i valori da riportare in bilancio non cambiano ma restano semplicemente ancorati a due momenti: il decreto
provvisorio di concessione o quello definitivo. Considerata la delicatezza e la portata della problematica
relativa all’individuazione del c.d. “momento rilevante”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
159
promuoverà un’azione tesa a sollecitare al Ministero un chiarimento – quanto mai opportuno – sulla
questione.
160
DOCUMENTO ARISTEIA N. 29
LEGGE 488/92. GLI INDICATORI DEI MEZZI PROPRI E DELL’OCCUPAZIONE
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli indicatori per l’istruttoria – 3. Alcune osservazioni sull’indicatore dei
mezzi propri – 4. La procedura d’istruttoria con riguardo ai mezzi propri – 5. Osservazioni sull’indicatore
occupazionale – 6. L’istruttoria relativa all’indicatore occupazionale. - 7. Conclusioni
2. INTRODUZIONE
La legge 488/92 rappresenta uno dei più importanti strumenti di incentivazione pensato ed attuato a livello
nazionale per rilanciare l’attività produttiva delle aree svantaggiate del Paese e favorire l’attuazione di
progetti di investimento organici e funzionali da parte delle imprese operanti nei settori del commercio, del
turismo, dell’industria e dei servizi. Il sistema degli incentivi, disciplinato dalla citata legge, si sostanzia nella
erogazione di contributi in c/impianti a fondo perduto; tali contributi vengono calcolati in equivalente
sovvenzione lorda e/o equivalente sovvenzione netta, applicando delle percentuali variabili per dimensione
(piccole, medie o grandi imprese) della richiedente e per ubicazione dell’unità produttiva variabili dal 50%
+15% al 35%+ 15% area obiettivo 1 per PMI.
Le domande vanno presentate alle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e sono composte di
tre elementi: il modulo di domanda, la scheda tecnica e la documentazione da allegare.
3. GLI INDICATORI PER L’ISTRUTTORIA
L’assegnazione di finanziamenti a fondo perduto, nelle diverse configurazioni esistenti e sulla base delle
disposizioni normative vigenti, può avvenire sia attraverso un meccanismo di procedura automatica, sotto
forma di “prenotazione”, sia attraverso un meccanismo di selezione, meglio noto come procedura di merito.
Nel caso specifico, il criterio di assegnazione delle agevolazioni adottato dalla L. 488 è quello basato sulla
seconda tipologia procedurale, ovvero in base alla posizione che il programma presentato da ciascuna
impresa partecipante al bando di gara assume all’interno di specifiche graduatorie di merito.
Siffatte graduatorie vengono determinate in funzione del valore assunto da specifici indicatori, previsti
esplicitamente dalla legge, calcolati dalle banche concessionarie su ogni progetto presentato. Il processo di
valutazione e selezione delle domande costituisce, in sintesi, la procedura dell’istruttoria, la cui
regolamentazione è stata recentemente integrata dalle disposizioni contenute nella circolare numero 972064
161
del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle Attività Produttive e rivolta proprio alle Banche Concessionarie;
più precisamente, tale circolare contiene disposizioni generali che integrano e supportano quelle previste
nelle precedenti, relative ad ogni settore considerato, esplicitando i criteri e le modalità attraverso le quali le
banche devono verificare l’ammissibilità dei progetti al finanziamento.
L’intento della citata circolare è quello di garantire la valutazione della fattibilità, da parte delle banche, dei
progetti presentati secondo criteri di costanza e di omogeneità, onde evitare disparità di trattamento
prevedendo, al contempo, l’impiego di due strumenti che fungono da ausilio al loro operato: un sistema di
scoring basato su alcuni indici di bilancio per verificare lo stato di salute finanziario e patrimoniale
dell’impresa, ed una tabella elaborata dall’ISTAT che fornisce dati inerenti al fatturato medio per addetto in
base all’attività d’impresa ed alle classi di fatturato individuate. Tale ultimo strumento, in particolare, si
rileva di grande supporto alle banche nella valutazione dell’indicatore relativo al numero di occupati.
In tal senso, quindi, la circolare non suggerisce “nuovi” metodi di valutazione ma, semplicemente, fornisce
alle banche indicazioni dettagliate, precise e puntuali sulle modalità di attuazione dei criteri di valutazione
esistenti, al fine di garantire una selezione valida ed omogenea dei progetti; le stesse imprese, ancor prima di
presentare il progetto, possono effettuare una sorta di processo “autovalutativo” circa la possibilità di
ammissibilità alla graduatoria di merito.
Le disposizioni contenute nella circolare sopra citata, rese già operative dal XIV bando del settore
“industria”, prevedono in sintesi tre tipologie di verifica che le banche concessionarie devono effettuare:
1) valutazione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria e dell’affidabilità imprenditoriale
dell’impresa richiedente: con tale disposizione, la norma ha inteso integrare i semplici controlli
formali con quelli prettamente sostanziali, volti a verificare l’effettivo stato di salute delle imprese in
termini di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale mediante il calcolo di specifici indicatori
sui bilanci regolarmente approvati, relativi ai due esercizi consecutivi antecedenti alla presentazione
della domanda. Per ogni indice calcolato viene riconosciuto un punteggio e per ciascun punteggio il
relativo rating; conseguentemente, per ogni rating la circolare fornisce indicazioni di
comportamento per le Banche Concessionarie, le quali tra l’altro, potranno anche avvalersi
dell’ausilio della sezione “Centrale dei rischi” della Banca d’Italia per ottenere ulteriori informazioni
sull’esposizione al rischio “finanziario” delle imprese considerate, come pure sulle condizioni del
settore di mercato di appartenenza. In particolare, per le imprese che hanno linee di credito superiori
a 150.000 euro, la Banca d’Italia, può fornire chiarimenti riguardanti:
a) l’eventuale esistenza, per l’impresa richiedente, di contenziosi oppure di sconfinamenti;
b) la corrispondenza e la veridicità dei dati di bilancio sulla posizione debitoria;
c) il grado di utilizzo delle linee di credito;
Ovviamente, per le imprese di nuova costituzione, per le quali non è possibile calcolare un rating, la
circolare richiede particolare attenzione alla verifica dell’affidabilità dei soggetti circa l’effettiva capacità
di apporto di mezzi finanziari come pure di ottenimenti di prestiti bancari fornendo, tuttavia, disposizioni
differenti a seconda che si tratti di casi di persone fisiche e di casi di persone giuridiche.
162
Si riportano, di seguito, gli indicatori che la circolare richiede di calcolare ed il punteggio ad essi attribuito:
RATING ATTRIBUITO
Classe di merito
A
B
C
Punteggio
>6
5o4
<4
Indicazioni per il Rating
Istruttoria positiva
Istruttoria da approfondire
Istruttoria negativa
INDICATORI
A) INDIPENDENZA FINANZIARIA
CLASSI DI VALORE
PATRIMONIO NETTO/ TOTALE PASSIVO
PUNTEGGIO
> o = a 15%
Tra 15% e 10% incluso
Tra 10% e 0 incluso
<o=a 0
3
2
1
0
> o = ad 1,25
Tra 1,25 ed 1 incluso
Tra 1 e 0
<o=a0
3
2
1
0
< o = a 5%
Tra 5% e 10% incluso
Tra 10% e 20% incluso
< di 20%
3
2
1
0
B) COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI
PATRIMONIO NETTO+ DEBITI mlt /
IMMOBILIZZAZIONI
C) INCIDENZA ONERI FINANZIARI
SALDO GESTIONE FINANZIARIA/ FATTURATO
In base al punteggio totale conseguito dall’impresa, pertanto, per ogni rating sono previste le indicazioni, per
le banca, in termini di “istruttoria positiva”(classe di merito A), “da approfondire” (classe di merito B) e
“negativa” (classe di merito C). Nel caso in cui l’impresa si trovi nella posizione “da approfondire”, sarà
necessario che la stessa fornisca ulteriori informazioni e che la banca proceda alla determinazione del
seguente ulteriore rapporto: ((Attico Circolante – Rimanenze)/Passivo Circolante).
Infine, per quanto concerne l’analisi della redditività dell’impresa, l’Istituto di Credito dovrà valutare, nei
due esercizi di riferimento, i valori e l’andamento del ROI (Reddito operativo/Totale impieghi) e del ROE
(Risultato al netto delle imposte/Patrimonio netto). Se i valori di tali indici risultassero uguali o inferiori a
zero nei due esercizi considerati, l’istruttoria dovrà concludersi con esito negativo.
Sul punto occorre, tuttavia, rilevare che tale ratios analysis, prescritta dalla circolare e necessaria per
valutare la situazione finanziaria pregressa, necessita di alcuni approfondimenti: infatti i prospetti che la
banca deve utilizzare per acquisire i dati necessari per il calcolo dei quozienti sono quelli previsti nella
sezione della scheda tecnica dove vanno riportati i bilanci degli ultimi due esercizi (punti D3 e D4) ove va
operata una opportuna riclassificazione secondo criteri di natura finanziaria. Infatti, lo schema di Stato
patrimoniale previsto dalla normativa civilistica ha una struttura basata sul criterio misto della natura e della
destinazione economica degli elementi patrimoniali, pertanto esso non può fornire informazioni di carattere
finanziario se non opportunamente riclassificato.
163
Così, ad esempio, l’indicatore (ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE/PASSIVO CIRCOLANTE) che la
circolare prevede di analizzare nel caso in cui, dall’istruttoria, l’impresa si trovi nella classe di merito che
necessita di ulteriori approfondimenti e precisazioni, va calcolato avendo cura di estrapolare i crediti di
natura commerciale e quelli aventi scadenza superiore all’esercizio successivo dall’attivo circolante (per i
quali il legislatore si è limitato solo a prescrivere la separata indicazione rispetto a quelli scadenti
nell’esercizio) e di inserirli, più correttamente, tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i ratei e per i risconti (attivi e passivi), invece, che nella scheda tecnica sono stati considerati come classe
autonoma e, quindi, “tralasciati” nel calcolo dei citati indicatori, essi devono trovare, al contrario, adeguata
collocazione nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni per quelli attivi, nelle passività correnti o
consolidate per quelli passivi. Ne costituisce un esempio la posta “risconti passivi pluriennali” relativa ad
eventuali contributi in c/impianti percepiti e contabilizzati con il metodo reddituale; tale posta contabile,
infatti, secondo la chiave di lettura finanziaria, dovrebbe essere inserita nella macrocategoria dei debiti a
medio/lungo termine (passività consolidate) in modo da determinare correttamente il numeratore del secondo
indicatore.
La griglia degli indicatori che la circolare prescrive ai fini dell’analisi finanziaria, patrimoniale ed economica
dell’impresa, tuttavia, è sicuramente carente sia sotto l’aspetto quantitativo, sia sotto quello quanlitativo. Più
precisamente, la norma tralascia una serie di indicatori necessari a fornire un quadro completo e puntuale
dell’equilibrio finanziario-patrimoniale aziendale: mancano, infatti, gli indicatori finalizzati a sondare il
grado di liquidità e di solidità dell’impresa richiedente. In questo senso, un indice importante a tal fine, quale
quello di liquidità corrente ((disponibilità liquide+crediti a breve)/passività correnti) anche denominato acid
test ratio o indice di tesoreria, rappresentante una grandezza sintetica utile per la valutazione dell’attitudine
dell’impresa a soddisfare gli impegni finanziari di breve termine mediante l’utilizzazione della parte di
capitale circolante lordo, è esplicitamente previsto solo nella fattispecie “da approfondire” laddove,
viceversa, sarebbe opportuno che lo stesso venisse considerato anche nelle altre fattispecie previste dalla
norma. L’equilibrio finanziario e patrimoniale va, altresì, analizzato rispetto alle dinamiche con cui fonti e
impieghi di breve periodo interagiscono, e ciò in quanto un’alterazione del rapporto tra queste ultime classi
di valori può avere ripercussioni di medio lungo periodo sull’equilibrio generale dell’impresa (per un’analisi
approfondita degli strumenti statici e dinamici tesi a valutare la situazione finanziaria d’impresa si veda il
documento aristeia n.12).
Concludendo, sul punto si può sottolineare come, con tale circolare, il Ministero sia voluto andare incontro
alle istanze che i diversi operatori ponevano circa la necessità di approfondire, nell’ambito dell’istruttoria,
gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali aziendali, troppo spesso sacrificati a controlli di carattere
formale o finalizzati a verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento. Ciononostante, al di la dei limiti
oggettivi che ogni ratios analysis contiene, sembra poter rilevare che quella suggerita nella circolare, per
taluni dei motivi più sopra descritti, presenta ancora molti limiti e necessita di ulteriori integrazioni.
2) valutazione tecnico-economico-finanziaria dell’iniziativa: tale secondo punto ha per obiettivo quello di
verificare la fattibilità tecnica del progetto in coerenza con la situazione tecnologico-produttiva e di mercato
164
dell’impresa, oltre che quello di valutare l’impatto degli investimenti programmati sulla situazione
economica e finanziaria avvalendosi, ove richiesto, dei business plan predisposti dalle imprese. In tal senso,
le banche devono osservare l’andamento di alcuni indicatori di redditività – ROI e ROE - come pure di indici
di produttività per addetto (valore della produzione/numero dipendenti) al fine di verificare eventuali
miglioramenti o peggioramenti degli stessi lungo l’orizzonte temporale di osservazione (più precisamente,
tra i dati a regime e quelli anteriori alla realizzazione del progetto) ponendo altresì a confronto i dati di conto
economico a regime con quelli risultanti dal “prototipo” desumibile dalla Centrale Bilanci.
Ai fini dell’analisi economico-finanziaria è necessario distinguere:
−
imprese operative alla data di presentazione della domanda tenute alla presentazione del business
plan; per queste imprese, è necessario valutare l’impatto che il progetto d’investimento determina sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria, soffermandosi sulle variazioni degli indicatori (di
copertura delle immobilizzazioni, di indipendenza finanziaria, di incidenza degli oneri finanziari, del
ROI e del ROE) a seguito della realizzazione del programma d’investimenti. In tal senso, il confronto
avverrà tra gli indici relativi al consuntivo e quelli relativi all’anno di avvio a regime
dell’investimento, desunti da business plan. L’istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per
l’anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero
−
imprese operative alla data di presentazione della domanda non tenute alla presentazione del business
plan; per queste ultime, l’analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi forniti al punto D5
della scheda tecnica, mentre l’analisi economica viene effettuata operando il confronto tra gli
indicatori di redditività calcolati sui dati dell’esercizio precedente all’avvio del programma e quelli
relativi all’anno di entrata a regime dell’investimento desumibili al punto D1 della citata cheda;
l’istruttoria sarà conclusa con esito negativo se, per l’anno a regime, i suddetti indici risultino uguali o
inferiori a zero. La banca verifica inoltre anche l’andamento, nei due esercizi presi in considerazione,
del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti;
−
imprese neo costituite o non operative alla data di presentazione della domanda e non tenuta alla
redazione del business plan; per tali imprese l’analisi finanziaria viene effettuata in base agli importi
forniti al punto D5 della scheda tecnica. Successivamente, per l’analisi economica, si valutano gli
indicatori di redditività solo rispetto all’anno a regime. L’istruttoria sarà conclusa con esito negativo
se, per quest’ultimo esercizio, i suddetti indici risultino uguali o inferiori a zero. La banca verifica
inoltre anche l’andamento del rapporto tra Valore della produzione e numero dei dipendenti.
Sul secondo tipo di valutazione, è dato rilevare principalmente il limite connesso con la scarsa
considerazione degli indici di natura reddituale; in particolare, la circolare fa riferimento esclusivamente al
ROI ed al ROE laddove, un’analisi completa della situazione economica prospettica d’impresa richiede
l’impiego ed il calcolo anche di altri indicatori, tra i quali il ROS ed il ROA, tutti fra loro complementari ed
interagenti.
Inoltre, le informazioni economiche derivanti dal raffronto dei dati previsti al punto D1 della scheda tecnica
(dati a consuntivo e dati a regime) possono risultare in qualche modo “significative” solo per le imprese
165
appartenenti alla prima fattispecie (imprese esistenti tenute alla redazione del business plan) poiché i dati a
regime devono necessariamente corrispondere con quelli indicati nel business plan; al contrario, per le
imprese appartenenti alla seconda ed alla terza categoria, l’“affidabilità” delle informazioni è limitata poiché
tali imprese non sono tenute alla redazione del business plan, oppure non possono fornire il dato a
consuntivo (in quanto neocostituite). Ne consegue che, per queste ultime due fattispecie, sussiste una
considerevole arbitrarietà e manipolabilità degli importi da inserire e la quantificazione è molto spesso
dettata dall’esigenza di produrre semplicemente un indicatore (ROI e ROE) maggiore di zero (si ricorda
inoltre che per gli investimenti inferiori ad €. 1.500.000,00 il ROI ed il ROE non sono determinabili sulla
scorta dei dati forniti dalla scheda tecnica).
3) valutazione dei dati rilevanti per il calcolo degli indicatori: tale disposizione si sostanzia nella verifica, da
parte delle banche durante la fase d’istruttoria, dell’attendibilità dei dati, risultanti dai progetti presentati, che
si qualificano rilevanti per il calcolo degli indicatori. In particolare, la circolare invita le banche a dedicare
particolare attenzione a tre specifici indicatori, ovvero numero occupati a regime, apporto di mezzi propri e
prestazioni ambientali, suggerendo per ognuno di essi precise indicazioni.
Per le imprese neo costituite, infine, alle banche concessionarie è richiesta, altresì, la necessità di accertare la
“bancabilità o la possibilità di offrire garanzie a copertura cauzionale del finanziamento” in quei casi ove le
imprese ricorrano anche a fonti di copertura finanziaria esterne per realizzare il progetto d’investimento.
In linea generale, come indicato dalla circolare 900315/2000, gli indicatori in base ai quali le banche
valutano la fattibilità, l’adeguatezza e la meritevolezza dei progetti, al fine di elaborare la graduatoria finale,
sono i seguenti cinque:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all’investimento complessivo; tale
indicatore, come precisa la legge, non può essere inferiore al 25% dell’investimento ammissibile;
2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all’investimento complessivo; relativamente a tal
indicatore, la legge fa riferimento al livello occupazione dell’unità produttiva oggetto
dell’investimento, concentrandosi sull’incremento atteso derivante dall’avvio del progetto. Per la
determinazione del numero di occupati, i valori da considerare e da porre a confronto sono dati dalla
differenza tra quelli riferibili all’esercizio a regime e quelli inerenti alla media degli ultimi dodici
mesi antecedenti alla presentazione della domanda; i soggetti da considerare sono le maestranze
impiegate sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato e sia pure coloro che si trovano in
condizioni di cassa integrazione ordinaria;
3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta (cosiddetto indicatore di
ribasso);
4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali;
166
Con la emanazione del Decreto Ministeriale del 7/10/2002, gli indicatori impiegati per la valutazione di
merito dei progetti sono stati ridotti a quattro, eliminando quello relativo all’agevolazione massima
ammissibile rispetto a quella richiesta (punto 3). Tuttavia, tale modifica non ha assunto valore generale, in
quanto ha investito soltanto le graduatorie regionali, ordinarie e speciali, tralasciando invece quelle
multiregionali, per le quali l’indicatore continua ad essere calcolato (non è, invece, previsto l’indicatore per
le priorità regionali).
Detto decreto ha previsto, inoltre, già per il bando del “settore industria 2003”, che ogni impresa ammessa
alle agevolazioni avrà diritto all’80% della misura massima concedibile per dimensione e area territoriale di
appartenenza, elevabile al 90% per i programmi di ampliamento di unità produttive già esistenti ed al 100 %
per i nuovi impianti produttivi. Oltre a tal ultima novità, che appunto si è sostanziata nella eliminazione del
parametro relativo alla percentuale di agevolazione richiesta, riconoscendo, così, a tutte le imprese
partecipanti al bando il diritto al potenziale percepimento dell’80% a fondo perduto della misura massima
spettante, è stata altresì ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti percepiti ai sensi della L. 488 con quelli
percepiti a titolo de minimis, come pure l’eliminazione del limite del 5% ammesso a finanziamento per le
attività di servizi.
4. ALCUNE OSSERVAZIONI SULL’INDICATORE DEI MEZZI PROPRI
La procedura d’istruttoria che contempla la valutazione di merito dei progetti pone particolare attenzione
all’indicatore dei “mezzi propri” ed al controllo, operato da parte delle banche, circa l’adeguatezza e la
veridicità del piano finanziario, presentato dall’impresa, sulla fattibilità dell’investimento. A prescindere dal
limite minimo imposto dalla normativa (copertura minima dell’investimento con mezzi propri non inferiore
al 25%) l’indicatore in parola assume una considerevole rilevanza man mano che l’incidenza della politica di
autofinanziamento ipotizzata tende a crescere.
L’analisi finanziaria che impegna le banche, dunque, investe due ambiti: da un lato, la verifica dell’esistenza
della condizione di equilibrio finanziario pregresso dell’impresa e, dall’altro, la valutazione dell’idoneità e
congruenza delle fonti finanziarie per la copertura dell’investimento; in sintesi, nel primo caso, la banca
verifica lo stato di salute finanziario esistente dell’impresa mentre, nel secondo caso quello previsionale.
Relativamente al primo punto, infatti, la circolare numero 900315 del 14/07/2000 dispone che, ai fini del
calcolo dell’indicatore, la Banca Centrale può prendere in considerazione l’ammontare indicato dall’impresa
“solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non piuttosto
alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa”. Tale presupposto viene
comprovato dalla banca attraverso l’impiego di taluni specifici indicatori da riferire all’ultimo esercizio
chiuso prima della presentazione della domanda. Più precisamente, l’indice di riferimento è rappresentato dal
“margine di struttura allargato” (diversamente inteso da quello in chiave economico-aziendale) calcolato
come differenza tra l’attivo fisso e le passività consolidate: se tale risultato è positivo significa che l’impresa
presenta una situazione di squilibrio finanziario, in quanto le fonti a medio e lungo termine non sono in grado
167
di coprire gli investimenti immobilizzati e, pertanto, l’impresa dovrà indicare, nel programma, gli strumenti
che intenderà adottare per ripristinare lo stato di equilibrio. In tal ultimo caso, infatti, le banche chiederanno
informazioni alle imprese relative alle modalità di fronteggiamento dello squilibrio.
CALCOLO DEL MARGINE DI COPERTURA COME PREVISTO DALLA LEGGE
(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + Immobilizzazioni + Crediti esigibili oltre l’esercizio
successivo) / (Patrimonio netto + Fondi per rischi ed oneri + TFR + Debiti esigibili oltre l’esercizio
successivo). -Tra questi ultimi vanno inseriti i risconti passivi pluriennali di cui si è detto prima - .
STRUMENTI PER IL RIPRISTINO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO DI LUNGO TERMINE
STRUMENTI ESTERNI
Accensione finanziamenti
Strumenti di raccolta in qualsiasi forma non inferiori a 5 anni
Finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve non inferiori a 5 anni
STRUMENTI INTERNI
Aumenti di capitale sociale
Versamenti di somme in conto futuro aumento del capitale
L’eventuale esistenza della condizione di squilibrio può determinare il vincolo del risanamento quale
condizione preliminare per l’accesso alle agevolazioni.
Per quel che concerne il secondo aspetto, invece, la verifica che la banca deve effettuare si pone in chiave
prospettica, valutando l’idoneità, la fondatezza e la coerenza delle fonti finanziarie prescelte ed indicate
dall’impresa per realizzare il progetto d’investimento.
La fonte alla quale qui si fa riferimento è quella di natura interna costituita dai mezzi propri , sotto forma di:
1) aumenti di capitale sociale;
2) conferimenti dei soci in c/ futuro aumento del capitale sociale.
3) utili accantonati;
4) ammortamenti anticipati.
Limitatamente ai primi due punti, la legge dispone che la delibera di aumento del capitale sociale deve
avvenire prima dell’erogazione delle agevolazioni e che i versamenti possono essere effettuati a partire
dall’anno solare di presentazione della domanda e fino ad ultimazione del progetto (data dell’ultimo titolo di
spesa ammissibile alle agevolazioni) ma non oltre; se le delibere di aumento riguardano più progetti,
l’impresa è tenuta altresì a specificare la quota parte relativa ad ognuno di essi.
Secondo l’interpretazione del Comitato tecnico consultivo, a fronte dell’aumento del capitale sociale, non
può costituire oggetto di conferimento l’apporto di un ramo d’azienda derivante da un’operazione di
scissione. Inoltre, l’immissione di mezzi freschi può avvenire solo secondo le modalità previste dalla
circolare sopra citata, escludendo così dal computo dell’indicatore eventuali “riserve” derivanti da operazioni
straordinarie, quali quelle di conferimento, di fusione o di scissione; in questi casi, infatti, il compimento di
tali operazioni può determinare la formazione di particolari riserve (ad esempio di avanzo da fusione) che
derivano da processi di (ri)valutazioni di beni piuttosto che da versamenti di nuovi capitali.
In merito alla seconda fattispecie (conferimenti in c/futuro aumento del capitale) invece, sono sorte
perplessità circa la possibilità di equiparare a quest’ultima operazione le delibere che recitano la formula di
168
“versamenti in conto capitale”. Una recente interpretazione fornita dal citato Comitato, ha precisato che i
“versamenti” in c/aumento del capitale sono pienamente assimilabili ai “conferimenti” in c/aumento.
Per quanto riguarda, invece, le modalità attraverso le quali procedere all’apporto di mezzi freschi, sia a
seguito di aumento di capitale, sia come conferimento in c/futuro aumento del capitale, il Comitato ha
riconosciuto la possibilità di realizzare tali operazioni anche con conversione di finanziamenti effettuati dai
soci dietro rilascio di cambiali da questi sottoscritte. L’effetto dell’operazione, tuttavia, viene preso in
considerazione per il calcolo dell’indicatore solo nel momento di concreto incasso delle cambiali.
Per quanto riguarda i versamenti, la norma dispone che essi siano effettuati prima della richiesta di
erogazione delle quote di contributo ed in percentuale almeno corrispondente a queste ultime. Più
precisamente, la norma subordina l’erogazione delle quote di contributo, al versamento o accantonamento,
da parte dell’impresa di:
−
almeno la metà del capitale proprio risultante dall’istruttoria a fronte della prima quota di contributo,
nel caso in cui ne siano erogate due;
−
almeno un terzo del capitale proprio a fronte della prima di contributo, ed almeno due terzi per la
seconda, qualora siano erogate tre:
I versamenti di cui sopra possono essere effettuati sia con nuovi apporti, sia con conversione dei debiti verso
i soci o di atri debiti assimilabili come pure mediante utili risultanti da bilanci regolarmente approvati o dalla
dichiarazione dei redditi relativo all’anno antecedente a quello di presentazione della domanda; è
considerato, altresì, equivalenti ai mezzi propri la riserva sovrapprezzo azioni connesso con operazioni di
aumento del capitale sociale e, pertanto, è possibile considerarlo nel computo della percentuale minima
richiesta. Qualora nel corso di realizzazione del progetto, la società consegua delle perdite, queste ultime
devono essere portate in detrazione, nel calcolo della parte nuova del capitale proprio, solo se vengono
computati anche utili accantonati e/o ammortamenti anticipati.
Relativamente al terzo e al quarto punto, essi rappresentano l’autofinanziamento lordo prodotto da indicare al
punto D5 della scheda tecnica; la norma prevede la possibilità di sostituire ai versamenti effettuati per
aumenti di capitale sociale sia gli utili conseguiti, sia gli ammortamenti anticipati accantonati in apposito
fondo, il tutto al netto delle eventuali perdite non coperte e risultanti da bilanci approvati. Tale possibilità,
tuttavia, è subordinata alla condizione che dette voci risultino da bilanci regolarmente approvati o da
dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del progetto d’investimento,
escludendo, in definitiva, l’ipotesi di poter considerare, come fonti di copertura nel piano finanziario, utili e/o
ammortamenti soltanto previsti.
Nel caso in cui parte del progetto d’investimento sia già stato realizzato, gli utili conseguiti e/o gli
ammortamenti anticipati sono rappresentati da quelli generali prodotti dall’azienda, e non da quelli derivanti
dalla proporzionalità del programma agevolabile rispetto a quello totale.
Per le imprese individuali, l’entità del capitale proprio viene calcolata come differenza tra l’ammontare dei
patrimoni netti risultanti dai bilanci previsionali relativi al periodo di riferimento dell’investimento.
169
Una recente interpretazione fornita dal Comitato tecnico per le attività produttive, a seguito dell’entrata in
vigore della ex lege 449/97, dispone che per la determinazione dell’indicatore dei mezzi propri è possibile
non operare alcuna rettifica in diminuzione, dal patrimonio netto, delle somme percepite a titolo di contributo
ed iscritti a riserva. Come noto, infatti, la suddetta legge ha creato una terza pseudo-categoria di contributi,
ossia quelli in conto impianti; la circolare ministeriale n. 900043 del 5/02/98 li ha definiti come “somme
erogate dallo Stato per l’acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili” sicché, dal punto
di vista contabile, si è sviluppata la tendenza interpretativa che attribuisce il metodo reddituale di
contabilizzazione ai contributi in conto impianti, trattandoli pertanto come ricavi anticipati e, invece,
riservando il metodo patrimoniale ai contributi in conto capitale. Dal punto di vista fiscale, i primi seguono il
principio di competenza, stesso criterio tra l’altro previsto per i contributi in conto esercizio, mentre quelli in
conto capitale fanno riferimento al principio di cassa. Partendo da tali osservazioni, come noto, la legge
488/92, per il calcolo dell’indicatore sui mezzi propri, riconosce la possibilità di sostituire gli aumenti di
capitale sociale con eventuali utili conseguiti e/o ammortamenti anticipati (politica di autofinanziamento)
effettuati durante la realizzazione del progetto d’investimento. L’orientamento adottato dalla prassi fino a
poco tempo fa, tuttavia, è stato quello di considerare le voci di cui sopra al netto degli effetti reddituale
derivanti dall’imputazione a conto economico, fra i ricavi, delle quote di contributo ottenute ai sensi della
legge 488/92, in modo da evitare che siffatte quote percepite potessero essere intese indirettamente come
“capitale proprio”. Al contrario, con l’emanazione della circolare numero 900315 del 14/7/2000, il Comitato
tecnico ha fatto chiarezza sul punto, disponendo che sia per gli utili, sia per gli ammortamenti anticipati
accantonati dall’esercizio 1998 in poi, non occorre operare alcuna rettifica in diminuzione dei contributi
ottenuti, ma considerare l’intero importo del contributo percepito direttamente in sede di verifica finale. Il
punto 6.2 della citata circolare, infatti, sancisce che “nel caso in cui l’impresa, nel corso dei suddetti anni
solari, produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio
netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei
versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno
nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni
dei redditi presentate”.
5. LA PROCEDURA D’ISTRUTTORIA CON RIGUARDO AI MEZZI PROPRI
Recentemente il MAP ha emesso una circolare che ha integrato e precisato quelli che sono gli elementi che
le banche devono verificare per accertare l’effettiva capacità dei soci e degli imprenditori di apportare i
mezzi propri, in particolar modo quando si tratta di imprese neo costituite o non operative. Più precisamente,
secondo quanto disposto dalla circolare n. 972064 del 15/01/2003, per le ditte individuali o per i soci in
qualità di persone fisiche, la banca può valutare l’effettiva capacità di apporto dei mezzi propri attraverso:
1) la verifica dell’esistenza o meno di “protesti” sui soggetti richiedenti, avvalendosi dell’ausilio della
Cerved;
170
2) la verifica della posizione professionale storica dei soci, al fine di accertare se questi ultimi siano
stati, a loro volta, soci o amministratori di altre aziende, avvalendosi della collaborazione della
Cerved;
3) la richiesta di rilascio, da parte di istituti finanziari con i quali l’imprenditore (o socio/i) intrattiene
abituali rapporti, di apposita dichiarazione scritta, dalla quale risulti il valore della giacenza media
annua delle disponibilità mobiliari e liquide in suo possesso, dettagliandone, se possibile, per ognuna
la natura. Tale dichiarazione può essere supportata da estratti di conto corrente e/o da estratti di conti
titoli;
4) la richiesta di rilascio, da parte dell’imprenditore (o socio/soci), di apposita dichiarazione scritta
dalla quale risulti il dettaglio delle proprietà immobiliari, specificandone l’ubicazione, la tipologia, il
valore commerciale ed, infine, eventuali garanzie o debiti che gravano su di esse. Dalla dichiarazione
scritta deve, altresì, risultare la destinazione degli immobili, ad esempio di comodato, di locazione
oppure abitativa; in quest’ultimo caso le proprietà possono svolgere semplicemente funzione di
garanzia per eventuali prestiti personali.
Relativamente al quarto punto, tuttavia, la banca deve effettuare ulteriori accurati controlli per accertare la
veridicità del contenuto della dichiarazione; in particolare, il primo riscontro da compiere è rappresentato dal
controllo incrociato tra la dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni ICI e la dichiarazione di cui sopra, al fine
di accertarne la coerenza e la corrispondenza dei contenuti dei tre citati documenti. La banca deve, poi,
verificare la concreta e piena disponibilità degli immobili come pure la manifesta intenzione del soggetto
richiedente o di dismetterli per ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare l’apporto di mezzi propri
oppure, semplicemente, di avvalersi di tali beni come fonte di garanzie per l’ottenimento di affidamenti
personali.
Qualora i beni fossero cointestati a più soggetti, occorre presentare dichiarazioni di assenso sulla piena
disponibilità del bene da parte di ognuno di essi.
Per quanto, invece, attiene al valore commerciale indicato, l’istituto bancario deve confrontare tal ultimo
importo con quello risultante da eventuali pubblicazioni ufficiali, tollerando una percentuale di scarto non
superiore rispettivamente al 10% in caso di alienazione, oppure al 30% qualora il bene ha funzione di
garanzia per affidamenti.
Per quanto concerne le persone giuridiche titolari di almeno il 25% di quote di partecipazione al capitale
dell’impresa richiedente, la verifica della banca si sostanzia, prevalentemente, nella determinazione del cash
flow aziendale relativo agli ultimi due esercizi chiusi antecedenti alla presentazione della domanda, in modo
da poter stimare la capacità prospettica dell’azienda di generare flussi di cassa.
Sulla scorta di quest’ultima direttiva del Ministero è opportuno che, in sede di presentazione della
documentazione per l’istruttoria della domanda, venga allegato tutta una serie di documenti atti a dimostrare
la capacità della richiedente di fare fronte ai versamenti dei mezzi propri così come previsto nel piano
finanziario. E’ opportuno accertare, in via preventiva, quali sono, in linea con le direttive ministeriali, le
effettiva capacità di immissione di nuovi mezzi finanziari per dimensionare l’investimento su valori adeguati
171
e sostenibili partendo dal presupposto che pur non esistendo un obbligo (limitato al 25% dell’investimento) è
opportuno che l’indicatore dei mezzi propri venga sempre massimizzato per aumentare le possibilità della
richiedente di acquisire una posizione utile in graduatoria (in allegato tabella di massimizzazione dei mezzi
propri per le aree obiettivo 1).
Compiuto questo preliminare accertamento, per poter dimostrare le capacità finanziarie della società, dei soci
in qualità di persone fisiche o del titolare (ditta individuale) vengono suggeriti i seguenti criteri:
Accertamento in capo alla società
1. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa in attività con almeno un bilancio
regolarmente approvato andrà condotta un’analisi preliminare per accertare l’esistenza di riserve
disponibili utilmente destinabili alla copertura del piano finanziario. Tale possibilità sarà attuabile
solo nel caso vi sia in bilancio eccedenza di capitali permanenti rispetto alle attività immobilizzate,
in tal caso potranno utilmente destinarsi al programma la conversione di finanziamenti dei soci,
prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili, riserve di utili, riserve di patrimonio disponili.
Nell’ipotesi in esame andrà assunta dall’assemblea dei soci opportuna delibera di conversione delle
voci disponibili in una riserva destinata a parziale copertura del piano finanziario indisponibile fino
alla conclusione del programma di investimenti.
2. Capacità dell’impresa di generare utili, nel periodo di realizzazione dell’investimento, sufficienti alla
parziale o totale copertura del piano finanziario. L’accertamento potrà essere effettuato sulla base di
una analisi storica dei bilanci che possa in modo attendibile ed affidabile dimostrare la continuità dei
risultati positivi.
Accertamento in capo ai soci o al titolare –alternativo e complementare al punto precedente
1. Soggetto con disponibilità finanziarie liquide sufficienti alla copertura del piano:
a. attestato di un Istituto di Credito che dichiari, in riferimento al progetto ed all’apporto di mezzi
propri, la capacità dell’impresa richiedente a far fronte al piano finanziario nei tempi previsti (vedi
allegato schema di attestazione);
b. Estratti conti correnti e/o dossier titoli dai quali emerga con periodicità una giacenza pari alle somme
destinate al pino finanziario;
2. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide e liquidabili per la copertura del piano:
a. come sopra per quanto attiene alle attività liquide;
172
b. documentazione certa per quanto attiene attività liquidabili nel breve periodo (titoli di credito con
scadenza entro il periodo di copertura del piano, crediti chirografari certi ed esigibili nel periodo,
altri crediti vari per i quali è dimostrabile in maniera attendibile ed affidabile la esigibilità).
3. soggetto obbligato a ricorrere a disponibilità finanziarie liquide, liquidabili e/o ad altre fonti per la
copertura del piano:
a. per la quota parte relativa alle disponibilità finanziarie liquide o liquidabili vale quanto riferito ai
punti 1) e 2);
b. per le proprietà immobiliari da destinare alla vendita è necessario esibire titolo di proprietà, denunzia
ICI, perizia tecnica di stima del valore commerciale corrente (vedi schema allegato) -in tale
categoria, sulla base della Circolare Ministeriale, non vanno considerati le unità immobiliari
destinate ad abitazione private del soggetto o del suo nucleo familiare-.
c. vendita di beni mobili (automezzi quadri gioielli ecc.) per i quali sia possibile
dimostrare la
legittima proprietà e documentazione atta a dimostrare il valore e la commerciabilità (perizia di
stima)
d. mutui da richiedere sulle proprietà immobiliari; in questo caso il valore del mutuo non può superare
il 70% del valore immobiliare del cespite evidenziando le capacità di rimborso da parte del soggetto
– per tale finalità è utilizzabile l’abitazione propri e dei propri familiari
e. flussi di reddito provenienti dalle proprie attività; modello unico del triennio precedente dal quale
emerga un flusso di reddito costante che possa consentire l’accantonamento di una quota parte dopo
il soddisfacimento dei bisogni primari.
Volendo riepilogare le varie fonti sopra elencate è possibile utilizzare il seguente schema predisposto per un
piano triennale:
DESCRIZIONE
Attività liquide
Attività liquidabili
Beni immobili destinati
alla vendita
Beni mobili destinati
alla vendita
Mutui da beni
immobili
Flussi di reddito
periodici
Totale
Anno di realizzo
Anno di realizzo
173
Anno di realizzo
Totale
6. OSSERVAZIONI SULL’INDICATORE OCCUPAZIONALE
Al fine di delineare la disciplina relativa all’indicatore occupazionale occorre far riferimento in primis alle
indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Industria n. 900315 del 14 luglio 2000, regolante
l’accesso alle agevolazioni con riferimento al “settore industria”. Tali indicazioni sono riproposte – in
maniera equivalente - nelle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000
e n. 900047 del 25 gennaio 2001
regolanti rispettivamente gli interventi per il settore “turistico-alberghiero” e del “commercio”. L’indicatore
n. 2 è espresso come il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l’investimento
complessivo. La circolare precisa che il numero degli occupati attivati dal programma va rilevato
relativamente alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo. Ciò al fine di evitare
che un’impresa dotata di più unità possa conteggiare nell’indicatore anche incrementi occupazionali relativi a
strutture non incentivate. Il numero degli occupati è calcolato come differenza - positiva o uguale a zero –
tra il dato riferito all’esercizio a “regime” e quello riferito ai 12 mesi precedenti quello di presentazione del
modulo di domanda. A tal fine si evidenzia che per data di entrata “a regime” deve intendersi quella in cui
tutti i fattori della produzione oggetto del programma si integrano tra loro e con gli eventuali impianti
preesistenti; per convenzione – ai fini delle verifiche a consuntivo – la data di entrata a regime si intende
raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l’entrata in funzione del programma. Per
esercizio “a regime” si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.
Con l’intento di orientare sia le imprese che gli istituti concessionari nell’esatta determinazione
dell’indicatore la circolare precisa, ancora, gli elementi riepilogati nella seguente tabella.
NUMERO DEI DIPENDENTI
ESPRESSIONE DEL NUMERO
DEI DIPENDENTI
EVENTUALE ESISTENZA DI UN
PROGRAMMA PRECEDENTE
DIMINUZIONE NUMERO
OCCUPATI
Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli
occupati durante i dodici mesi di riferimento. Per la corretta
determinazione occorre far riferimento ai dati rilevati alla fine
di ciascun mese con riguardo agli occupati a tempo
determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola
(compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in
CIGS). I lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati in
frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di
lavoro previste dal contratto part-time e quelle determinate dal
contratto collettivo di riferimento.
Il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale
superiore.
Nel caso in cui i 12 mesi “precedenti” siano antecedenti, in
tutto o in parte, all’esercizio “a regime” di un eventuale
programma precedente, quale dato “precedente” deve
assumersi quello “a regime” previsto per il programma
precedente come aggiornato con nota ufficiale alla competente
banca concessionaria e da questa confermato.
Nel caso di diminuzione del numero di occupati – ai fini del
conteggio dell’indicatore – la relativa variazione è assunta pari
a 0, a prescindere dall’effettiva variazione connessa al
programma risultante dal prospetto della scheda tecnica.
174
IMPRESE DI COSTRUZIONI
Nell’ipotesi in cui il programma è proposto dalle imprese di
costruzioni che prevedano l’uso di beni agevolati nei cantieri
ubicati nelle aree ammissibili di una sola regione, i livelli
occupazionali devono far riferimento a detti cantieri.
Pena la revoca delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a
conservare presso la sede operativa i libri matricola riferiti a
ciascun cantiere dai quali si evincono i livelli occupazionali
relativamente a ciascun cantiere e a ciascun mese.
I contenuti e la disciplina prevista nella circolare citata hanno lasciato però, molto spazio a diversi
orientamenti interpretativi. Nel corso degli anni – e quindi anche con riferimento alle precedenti circolari
emanate - il Comitato Tecnico Consultivo per l’esame delle problematiche connesse all’attuazione degli
interventi, si è espresso in numerose occasioni sulla corretta quantificazione del parametro occupazione. Di
seguito si riportano i principali interventi del Comitato al riguardo, mentre si può fare riferimento al sito del
Ministero delle Attività Produttive per un più completo esame.
Contratti di formazione.
Si chiede se i posti di lavoro creati a seguito dell'investimento possono essere occupati da personale con
contratto di formazione? Se si, quando devono ultimare il contratto di formazione?
Il Comitato risponde che i lavoratori con contratto di formazione e lavoro non vengono presi in
considerazione né ai fini della determinazione della dimensione aziendale, né ai fini del calcolo del secondo
indicatore. Essi possono esserlo, in entrambi i casi, a decorrere dall'assunzione, e, cioè, una volta ultimato il
periodo di formazione. Ai fini della dimensione aziendale, tale condizione deve verificarsi, al massimo, nel
corso dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di sottoscrizione del modulo di
domanda; ai fini del calcolo del secondo indicatore, deve verificarsi, per il dato "precedente", nel corso
dell'esercizio precedente quello di avvio a realizzazione del programma, per il dato a "regime", nel corso
dell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianto oggetto del programma medesimo. Il
relativo numero di unità lavorative viene calcolato, in frazioni di unità (espresse con un decimale), in
proporzione al numero dei mesi di tali esercizi, da quello dell'assunzione in poi.
Ipotesi di riconversione.
Si domanda come si calcolano le maestranze in incremento in caso di riconversione?
Il Comitato precisa che anche per la riconversione, come per l'ampliamento, il numero di occupati attivati
dall'iniziativa è individuato con i criteri indicati al punto 3.3 della circolare n.38522/95.
Si chiede se in presenza di azienda che trasferisca da un'unità produttiva ad altra oggetto di richiesta di
agevolazioni una parte delle maestranze, come si devono considerare queste ultime ai fini dell'indicatore?
175
Il Comitato risponde che nel caso prospettato le maestranze trasferite devono essere considerate
"preesistenti" e, quindi, computate tra gli occupati relativi all'esercizio antecedente a quello di avvio a
realizzazione dell'iniziativa.
Ipotesi di ristrutturazione e rilevazione di ramo aziendale.
L'ipotesi riguarda la costituzione di una nuova società per rilevare (acquisto o affitto) un'azienda esistente
(per esempio ex pubblica). Contemporaneamente al passaggio di proprietà viene impostato un programma di
riorganizzazione e razionalizzazione comportante nuovi investimenti che vengono realizzati dalla nuova
società. I dipendenti vengono mantenuti o addirittura ridotti alla precedente gestione deficitaria. La società
acquirente sostiene che se non fosse intervenuta, tutti i dipendenti avrebbero perso il posto e chiede che gli
sia riconosciuto un incremento di dipendenti pari ai dipendenti a fine programma, dato che all'inizio del
programma nel suo libro matricola i dipendenti erano zero. Si ritiene che in un caso del genere non si possa
prescindere dal numero di dipendenti che l'unità produttiva (e non la nuova società) aveva prima dell'inizio
del programma, indicando incremento zero nel caso in cui ci sia stata una diminuzione. Si chiede quale
comportamento seguire.
Il Comitato chiarisce che nel caso specifico, dal momento che l'iniziativa sembra inquadrabile come
"ristrutturazione", il numero di occupati attivati dall'iniziativa è convenzionalmente assunto pari a zero
(vedi art. 6, comma 6, lettera c) del regolamento). In linea generale, come specificato al punto 3.3. della
circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento occupazionale (da
computare ai fini dell'indicatore n. 2) è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il
numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile
nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio "a regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità
produttiva interessata e non al soggetto promotore.
La Società richiedente le agevolazioni è di nuova costituzione e rileva un ramo aziendale Enichem
riassumendone il relativo personale. Nella determinazione degli occupati attivati dall'iniziativa si dovrà
considerare il differenziale tra il numero di occupati ex Enichem ed il numero degli occupati della
richiedente a regime, ovvero tutti gli occupati della richiedente a regime, assumendo come precedente zero?
Il Comitato precisa che l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2), è dato dalla
differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità
produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio
a "regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore.
Ipotesi di rinuncia alle agevolazioni.
176
Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni
della L. 488 in favore di quelle della legge Tremonti. Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8,
comma 1, lettera f del regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è
possibile mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti
inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti dai macchinari
che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura patrimoniale, se una parte dei mezzi
propri fosse direttamente riconducibile a copertura della parte di investimento esclusa)? In caso positivo
(cioè di mantenimento dei dati acquisiti), entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando
l'investimento comunque realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o
migliorerebbero (restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle
spese non più agevolata con la legge 488) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca dei contributi,
cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore occupazionale (o di quello
patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione. A parere della scrivente, visto che la
realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che concorrono alla formazione degli indicatori)
permangono comunque invariati anche i dati degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la
parziale scelta di altro strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento
agevolativo spettante.
Il Comitato precisa che qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano
estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca Concessionaria,
occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale misura, imputabili alla realizzazione
di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo
scostamento rispetto al valore posto a base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti
investimenti siano funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche
gli occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la legge 488.
Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della disponibilità di capitale
proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri eventuali investimenti agevolati con la
legge 488, si ritiene che il valore già calcolato possa essere mantenuto inalterato, ferma restando,
naturalmente, la verifica del tetto di cui al terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.
Modalità di calcolo.
Il regolamento (art. 6, comma 4, lettera b) definisce il secondo indicatore quale "...numero di occupati attivati
dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo".
La circolare ministeriale n. 38522/95, al punto 3.5, definendo le modalità per la rilevazione dell'incremento
dell'occupazione, afferma che "...si prende in considerazione il numero medio mensile dei dipendenti a
tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con
177
esclusione di quello in C.I.G.S. compreso quello stagionale, quello part-time...". Quanto sopra vale anche per
il calcolo del dato occupazionale relativo all'anno precedente.
Qualora dall'esame dei dati occupazionali a regime evidenziati nel punto C2 del modulo domanda emerga
che l'incremento occupazionale sia in massima parte determinato da occupati a tempo determinato, stagionali
o part-time, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 2 occorre fare riferimento all'incremento numerico di detti
lavoratori risultante dal libro matricola, oppure l'incremento va imputato in proporzione alle giornate
effettive di lavoro prestate nell'anno a regime?
R. Il numero di occupati "precedente" e "a regime" deve essere valutato rilevando quello dei dipendenti
iscritti nel libro matricola alla fine di ciascun mese dell'anno di competenza, sommando tali valori e
dividendo il risultato per il numero dei mesi dell'anno.
Ipotesi di programmi di investimento consecutivi.
Un'azienda ha ottenuto le agevolazioni a valere sui fondi del 1996 per un programma di ristrutturazione che è
stato regolarmente ultimato il 31/12/96. Alla stessa data tale programma è entrato in funzione ed a regime.
Come anno a regime si è quindi assunto il 1997. Il numero medio di dipendenti con riferimento al 31/12/96
era di 80 unità. La stessa azienda avvia l'1/1/97 un programma di ampliamento per il quale richiederà le
agevolazioni a valere sui fondi del 1998 e che porterà a termine entro la fine del '97. Per tale programma
l'azienda ha già provveduto nel corso del '97 ad assumere, onde poterli formare e renderli immediatamente
operativi in concomitanza con l'entrata a regime degli investimenti 20 operai. La produzione verrà avviata
nel corso del '98 grazie all'impiego di queste nuove maestranze nelle linee di produzione oggetto del
programma agevolabile. Attenendosi al punto 6.3 della Nuova Circolare, che conferma la disposizione della
circolare n. 38522 del 15/12/95, quale dato precedente in questo specifico caso dovrebbe essere assunto
l'anno 1997 e quale anno a regime il 1998. L'indicatore occupazionale in questo incremento occupazionale
strettamente riconducibile all'iniziativa pari a 20 caso assumerebbe, per assurdo, un valore pari a zero
nonostante il reale unità. L'impresa richiede pertanto di poter indicare tale incremento ai fini della
determinazione dell'indicatore.
Il Comitato chiarisce che secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 234363/97, il dato
occupazionale "precedente" da assumere per la determinazione del relativo indicatore è, di norma, quello
medio mensile dei dodici mesi che precedono l'avvio del programma (per gli avvii successivi alla domanda
si fa riferimento ai dodici mesi antecedenti la domanda stessa). Nel caso in questione, dal momento che il
programma è stato avviato l'1/1/97, occorrerebbe fare riferimento alla media del 1996; dal momento, però,
che era allora in corso un precedente programma, occorrerà, convenzionalmente, assumere il dato previsto
a regime per detto precedente programma, che non è detto che coincida (come in questo caso) con quello
effettivamente registrato nel relativo anno di regime. Potrebbe, infatti, verificarsi che l'occupazione sia
superiore, per effetto di altri programmi in corso (è questo il caso) o per un risultato migliore del previsto,
178
ovvero inferiore, a causa del mancato raggiungimento dei livelli ipotizzati. In tali ultime due ipotesi il dato
"precedente" del nuovo programma potrà coincidere con quello dell'anno di regime del precedente
programma solo qualora l'impresa, con nota ufficiale e per tempo, abbia modificato, a seconda dei casi, in
aumento o in diminuzione, le previsioni del programma precedente stesso. Il quesito non indica qual è il
dato previsto a regime (1997) del precedente programma, ma indica quello al 31.12.1996; supponendo che
sia quest'ultimo, appunto il livello occupazionale che l'impresa aveva previsto a regime, sarà da quest'ultimo
che occorrerà partire per la determinazione dell'incremento occupazionale del nuovo programma.
7. L’ISTRUTTORIA RELATIVA ALL’INDICATORE OCCUPAZIONALE.
Come già anticipato in apertura del documento la procedura istruttoria si sostanzia nell’attività di valutazione
e selezione delle domande. Recentemente la disciplina della procedura è stata integrata dalle disposizioni
contenute nella recente circolare numero 972064 del 15/01/2003 emanata dal Ministero delle attività
produttive e rivolta proprio alle banche concessionarie. I contenuti di tale ultimo provvedimento esplicitano,
in buona sostanza, i criteri e le modalità attraverso le quali le banche devono verificare l’ammissibilità dei
progetti al finanziamento.
Con particolare riferimento all’indicatore occupazionale la circolare fornisce alcune indicazioni per le
banche sulla valutazione della congruità del numero degli occupati a regime dichiarati dall’impresa nella
scheda tecnica. La congruità del dato dichiarato va verificata in primis sulla base di apposite rilevazioni
dell’ISTAT relative al valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati, formulate in funzione
al settore di riferimento e alla classe di fatturato di appartenenza.
Nei processi valutativi gli istituti devono necessariamente ispirarsi ai suddetti valori indicati nella tabella
allegata alla circolare; nell’ipotesi in cui gli importi inseriti nella scheda tecnica non siano in linea con il
valore del fatturato in rapporto al numero medio degli occupati formulato dall’ISTAT è necessario un
intervento da parte delle banche. In particolare, se l’istituto concessionario ritiene congruo un valore –
fatturato per addetto - inferiore al 30% rispetto a quello medio desumibile dalla tabella ISTAT (per le
imprese operanti nello stesso settore e appartenenti alla stessa classe di fatturato) dovrà giustificare lo
scostamento. In tal caso, la banca è obbligata a motivare – e a riportare anche nella relazione istruttoria - la
valutazione di congruità dell’incremento occupazionale tenendo conto di ragioni tecniche e organizzative
della variazione basate sugli elementi indicati nella tabella che segue.
179
Descrizione delle mansioni previste per ciascuna delle nuove unità lavorative;
Compatibilità dei turni di lavorazione previsti con le previsioni degli sblocchi di mercato, con le
valutazioni di ordine economico, nonché con le caratteristiche tecniche degli impianti oggetto del
programma di investimenti;
Compatibilità del costo dell’incremento occupazionale previsto con i presupposti di validità economicofinanziaria del programma di investimenti.
I valori indicati nelle tabelle della circolare sembrano, però, non risultare aderenti ai parametri espressi dal
mercato, soprattutto perché al crescere delle classi di fatturato, non sempre corrisponde una crescita del
fatturato per addetto. Da ciò deriva che la piena conformità ai valori indicati nelle tabelle ISTAT nelle
procedure valutative potrebbe, in realtà,
avvantaggiare le imprese in determinate classi di fatturato,
spingendo – nei limiti delle previsioni tecnico produttive e di mercato – a collocare le previsioni, riferite
all’anno a regime, nelle classi migliori di fatturato ai fini dell’indicatore occupazionale ma non ai fini della
redditività dell’investimento. Al fine di dimostrare quanto detto si procede con alcune esemplificazione
esprimendo i valori di fatturato in Lire, così come riportato nelle tabelle ISTAT della circolare.
Si considera una azienda che opera nel settore della produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in
metallo con codice DJ 272 – fabbricazione di tubi. In presenza di un fatturato annuo di L. 990.000.000 le
tabelle ISTAT evidenziano un valore congruo di fatturato per addetto di 108,5 milioni di lire, vale a dire 9,12
addetti. Se consideriamo una azienda dello stesso settore di attività economica ma con un fatturato
lievemente maggiorato, i valori di congruità espressi dalle tabelle cambiano sensibilmente. Infatti, in ipotesi
di un volume di fatturato L. 1.100.000.000 le tabelle evidenziano un valore congruo di 130,1 milioni di lire
di fatturato per addetto e dunque 8,46 addetti.
Di seguito si riepilogano i risultati.
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICA
CLASSE DI FATTURATO
FATTURATO PER
ADDETTO
NUMERO
ADDETTI
Produzione di metallo e fabbricazione
990.000.000 (0-1 miliardi di lire)
108,5
9,12
1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)
130,1
8,46
di prodotti in metallo - DJ 272
Produzione di metallo e fabbricazione
di prodotti in metallo - DJ 272
In una situazione del genere, il richiedente delle agevolazioni starà attento a presentare un conto economico
di previsione entro la classe del miliardo per ottenere un migliore beneficio occupazionale.
Procedendo con una estensione della esemplificazione precedente a tutte le classi di fatturato si ottengono
tali risultati.
180
SETTORE ATTIVITA’
ECONOMICA
Produzione di
fabbricazione di
metallo - DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo - DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo - DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo – DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo – DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo – DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo – DJ 272
Produzione di
fabbricazione di
metallo – DJ 272
CLASSE DI FATTURATO
FATTURATO
PER ADDETTO
N. ADDETTI
metallo e
prodotti in
990.000.000 (0-1 miliardi di lire)
108,5
9,12
metallo e
prodotti in
1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)
130,1
8,46
metallo e
prodotti in
2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire)
282,9
10,43
metallo e
prodotti in
3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire)
281,6
10,76
metallo e
prodotti in
9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire)
266,3
33,83
metallo e
prodotti in
10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire)
485,6
21,62
metallo e
prodotti in
29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire)
385,6
76,50
metallo e
prodotti in
30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire)
390,0
78,21
75.100.000.000 (75 miliardi e oltre)
504,4
148,89
Produzione di metallo e
fabbricazione di prodotti in
metallo – DJ 272
Una prima anomalia si registra con riferimento ai valori rilevati – in termini di congruità di addetti - nella
classe 3° di fatturato. Quest’ultima ha un fatturato per addetto quasi 3 volte quello della prima classe vale a
dire, a L. 990.000.000 di fatturato si associa un valore congruo di 9,12 addetti, se l’azienda registra L.
2.950.000.000 di fatturato il valore congruo di addetti passa a 10,43. Chiaramente i due conti economici di
previsione saranno correlati ad investimenti diversi nel loro ammontare. Provando a fare un’ipotesi con un’
investimento di L. 900 milioni ed un fatturato previsto di L. 990 milioni, gli addetti ammessi sarebbero n.
9.12, l’indicatore occupazionale 9,12/990 milioni = 0,00000000921; azienda con un’ investimento di L.
2.500 milioni, fatturato previsto L. 3.200 milioni, addetti ammessi n. 11,3, indicatore occupazionale
11,3/2.500 milioni = 0,00000000452. Altra incongruenza sembra rilevarsi con riferimento al passaggio dalla
5° classe alla 6°; ad un volume di fatturato di L. 9.010.000.000 si associa un valore di 33,83 addetti mentre
ad un volume di L. 10.500.000.000 corrispondono 21,62 addetti. Stranamente il fatturato per addetto si
riduce nella classe 7° e 8° per risalire nella 9°.
181
Anche con riferimento al settore turismo si notano delle distorsioni nel passaggio da alcune classi di
fatturato ad altre. Si evidenziano i seguanti valori
SETTORE ATTIVITA’
CLASSE DI FATTURATO
ECONOMICA
FATTURATO
N. ADDETTI
PER
ADDETTO
Alberghi – H 551
990.000.000 (0-1 miliardi di lire)
81,9
12,09
Alberghi – H 551
1.100.000.000 (1-2 miliardi di lire)
127,2
8,65
Alberghi – H 551
2.950.000.000 (2-3 miliardi di lire)
94,8
31,12
Alberghi – H 551
3.030.000.000 (3-5 miliardi di lire)
138,0
21,96
Alberghi – H 551
9.010.000.000 (5-10 miliardi di lire)
122,3
73,67
Alberghi – H 551
10.500.000.000 (10-20 miliardi di lire)
145,5
72,16
Alberghi – H 551
29.500.000.000 (20-30 miliardi di lire)
151,6
194,59
Alberghi – H 551
30.500.000.000 (30-75 miliardi di lire)
164,1
185,86
Alberghi – H 551
75.100.000.000 (75 miliardi e oltre)
200,0
375,50
Ad una valore di L. 990 milioni di fatturato corrispondono 12,09 addetti mentre ad una valore superiore di
110 milioni di volume di vendite corrispondono 8,65 addetti. Il calo occupazionale è rilevabile anche nel
passaggio tra la 3° e la 4° classe; addirittura ad un aumento di L. 80 milioni di volume di affari corrisponde
una diminuzione in termini di addetti di quasi 10 unità.
Questa considerazione deve indurre a riflettere sia gli Organi Ministeriali che quelli degli Istituti addetti alle
Istruttorie. Le tabelle ISTAT devono rappresentare un indirizzo, un monitoraggio per evitare “le pazze
assunzioni” al solo scopo di guadagnare punti nelle graduatorie di merito, non possono essere utilizzati in
modo rigoroso per evitare le distorsioni prima indicate.
La determinazione del numero degli addetti.
Per la quantificazione del numero degli addetti suddivisi tra i vari reparti è necessario fare riferimento
all’analisi tecnica produttiva ed al layout degli impianti. Risulta ovvio che al numero degli addetti necessario
potrà essere aggiunto del personale di sostituzione per assicurare i turni di lavoro in caso di assenza.
Se si concentra l’attenzione sul personale operativo-esecutivo di un’impresa addetto alla produzione
manifatturiera, che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’organico aziendale e delle aziende che in
genere richiedono finanziamenti ai sensi della L. n. 488/92, per la determinazione del numero degli addetti si
dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:
−
il ciclo di lavorazione ed i reparti di lavorazione;
182
−
i diversi ruoli coinvolti nell’attività (operai, magazzinieri e trasportatori, responsabili di reparto,
controllori delle macchine, manutentori);
−
il personale di impiego nel turno ed il personale di sostituzione necessari per assicurare i turni di
lavoro in caso di assenze.
Al fine di pervenire ad una stima ragionevole e realistica, sarà quindi opportuno effettuare o consultare la
documentazione eventualmente già disponibile di analisi tecnico-produttiva. Potrebbe essere utile
predisporre uno schema di disposizione dei macchinari e del personale lungo il ciclo di lavorazione (cd.
layout di fabbrica, reparto o linea di prodotto), evidenziando il personale di diretto intervento nella
lavorazione, il personale di sostituzione del precedente ed il personale di controllo dei macchinari (tecnici di
controllo, addetti alle manutenzioni ecc.). Le opzioni possibili per il layout sono generalmente dipendenti dal
tipo di prodotto realizzato e dalle tecnologie di processo usate:
−
nel caso di produzioni su commessa, altamente variabili, personalizzate e stagionali, si tende ad
optare per layout per processo o reparto, ossia le macchine sono disposte per tipologia o funzione
tecnica, per cui il personale risulta specializzato per operazione e macchina usata. In questa ipotesi,
dalle previsioni sull’occupazione incrementale dovrebbe risultare una correlazione tra tempo di
lavorazione su macchina, volumi prodotti e personale impiegato per turno;
−
nel caso di produzioni più standardizzate e stabili, in termini di volumi produttivi e di tipo di prodotto
fabbricato, si tende ad optare per layout per prodotto o linea di produzione, ossia le macchine sono
disposte per formare stazioni di lavoro progressive per tipo di produzione. In questa ipotesi, tanto
maggiore è il numero di linee (ciascuna con un specifica capacità produttiva per turno), tanto maggiore
è il personale previsto;
−
nel caso di produzioni molto standardizzate, altamente automatizzate e attive su turni continui o quasi
continui (24 ore su 24), dovrebbe risultare che il personale impiegato sia relativamente contenuto
(trattandosi di ciclo altamente tecnologico) e sia in prevalenza formato da personale indiretto e di
controllo (tecnici, manutentori, attrezzisti ecc.) piuttosto che da personale diretto, generico e
strettamente operativo;
−
infine nel caso delle imprese di costruzione, cantieristiche e di realizzazione di grandi progetti, il
personale si trova ubicato per un certo periodo presso la sede dell’opera (edificio o altra costruzione) o
presso il cantiere e deve essere graduato rispetto alla mole e complessità del progetto e della sua
articolazione.
In definitiva, ai fini di asseverare con maggiore persuasività la congruità ed attendibilità del calcolo
dell’indicatore occupazione, è opportuno allegare alla documentazione la rappresentazione planimetrica del
layout dell’unità produttiva in senso lato per il quale si richiede il finanziamento specificando le mansioni
singolarmente svolte dagli occupati. Per quanto concerne invece l’ultima ipotesi (produzioni cantieristiche,
edili e su pezzo unico di grandi dimensioni), è opportuno allegare un apposito documento che dettaglia le
fasi di lavorazione dell’opera, i tempi e la strumentazione usata, in modo da determinare oculatamente il
fabbisogno di personale.
183
Schema esemplificativo di LayOut
Personale di
macchina
Personale di
movimentazione
Personale di
controllo
Un tipico layout per processo o reparto di lavorazione. In questo caso, la presenza di personale è legata sia
alle lavorazioni che al trasporto di semilavorati da un tipo di macchina ad un altro e si formano
formano scorte intermedie. Si noti il diverso assorbimento di personale per tipo di macchina.
8. CONCLUSIONI
Si è prima riferito delle modifiche introdotte sugli indicatori passati da 5 a 4 per le piccole e medie imprese a
seguito della eliminazione della “percentuale di contributo”. Sulla base delle considerazione prima esposte,
le future graduatorie saranno notevolmente influenzate dagli indicatori regionali che potranno operare una
selezione delle iniziative, infatti l’opzione sulla “qualità- ambiente” è ormai effettuata da quasi tutte le
imprese, la massimizzazione dei mezzi propri è diventata anch’essa una prassi perseguita da quasi tutte le
imprese richiedenti, resta quindi l’occupazione l’unico elemento sul quale sarà necessario il massimo rigore
nel rispetto però delle logiche produttive e di mercato. E’ evidente però che la nuova norma miri ad
avvantaggiare le imprese più piccole così come gli ampliamenti e gli ammodernamenti per i quali, secondo
quanto prima riportato, è consentito alle imprese richiedenti una più alta massimizzazione dell’indicatore dei
mezzi propri. ( Vedi tabella massimizzazione mezzi propri)
E’ inoltre auspicabile che le riflessioni prima esposte non comportino lo sviluppo di micro imprese per le
quali il ricorso alle agevolazioni sarà sicuramente più agevole esistendo sempre una correlazione tra valore
degli investimenti – conto economico di previsione - fatturato per addetto.
184
Allegato 1
TABELLA DI MASSIMIZZAZIONE
REGIONI
100 %
90%
80%
NUOVO IMPIANTO
AMPLIAMENTO
TUTTE LE ALTRE
Contributo*
Mezzi propri
Contributo
Mezzi propri
Contributo
Mezzi propri
%
%
%
%
%
%
PMI**
65
35
58,5
41,5
52
48
GI***
50
50
45
55
40
60
PMI
50
50
45
55
40
60
GI
35
65
31,5
68,5
28
72
CALABRIA
Altre
regioni
obiettivo 1
*Contributo= ESN 35% + ESL15%, ad eccezione della Calabria dove per le PMI è ESN 50%+ESL 15% e per le GI è ESN 50%.
**PMI= piccole e medie imprese
*** GI= grandi imprese
Le tre categorie di percentuali si riferiscono, rispettivamente, all’ipotesi di nuovo impianto, di ampliamento
ed a tutte le altre tipologie di investimento (ammodernamento, trasferimento, riattivazione, ristrutturazione e
riconversione).
185
Allegato 2
Spett.le
Banca Concessionaria
OGGETTO: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE EX LEGGE 488/92
Ditta _________________con sede legale in _____________via ________________
Progetto n°_____________________
Investimento previsto: €. _______________
Apporto di capitale proprio: €. ___________
Con riferimento al succitato programma di investimenti e a seguito delle verifiche condotte sulla situazione
economico – finanziario dei soci della richiedente le agevolazioni in oggetto Sig: ___________, nato a
___________, prov.(__) il ___________ e residente in ____________via _____________n._____ e Sig.
_______________, nato a __________prov.(__) il _________e residente in ____________, via
_____________n._____, si attesta che gli stessi dispongono di mezzi finanziari liquidi e di immediata
liquidità, adeguati nella loro consistenza, per far fronte agli apporti di mezzi propri per
€.____________necessari per la copertura dell’investimento nei previsti tempi di realizzazione.
Luogo, lì __/__/____
Timbro e firma
_____________________________
186
Allegato 3
Schema di dichiarazione su disponibilità immobiliari
Il sottoscritto _____________, nato a __________, prov. (__) il __/__/____ e residente in ___________
prov. (__) via _______ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara
•
di essere a conoscenza che la ditta ________________- ha presentato una domanda di agevolazioni
ai sensi della legge 488/92 ;
•
N.
di essere proprietario dei seguenti immobili:
Sintetica
Ubicazione
Valore
descrizione
(via,
commerciale
immobile
comune,
(€)
Superficie
Valore
% di
sviluppata parametrico proprietà
(mq)
Destinazione
Libero
Eventuale
attuale
da
debito
(€/mq)
ipoteche residuo (€)
provincia)
e
gravami
1
2
3
4
5
6
7
•
di essere disponibile, in caso la ditta anzidetta ottenga le agevolazioni richieste, ad utilizzare in tutto o in
parte il proprio patrimonio immobiliare (alienandolo o piuttosto ponendolo a garanzia di affidamenti
personali) al fine di ottenere la liquidità necessaria per il previsto apporto di mezzi propri nella ditta
stessa.
Al riguardo allega:
• copia del documento di identità ;
• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
• copia delle dichiarazioni ICI relative agli anzidetti immobili
• Perizia giurata di stima
In fede
…………………….
__________, li …………..
N.B.: i cespiti indicati devono essere disponibili al 100%, nel caso di beni condivisi la volontà del socio
dovrà essere integrata da analoga dichiarazione da parte degli altri contestatari dei beni.
187
DOCUMENTO ARISTEIA N. 30
LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ingresso del fair value nel quadro normativo comunitario e nazionale –
2.1. La direttiva n. 2001/65/CE – 2.2. Il regolamento sull’applicazione dei principi contabili internazionali n.
1606/02 – 2.3. Verso le nuove direttive comunitarie in materia di bilanci ordinari e consolidati – 2.4. Il fair
value nella riforma del diritto societario e contabile italiano: la legge delega 1° marzo 2002 n. 39 ed il d.lgs.
N. 6/2003 – 3. Elementi per un inquadramento sistematico del concetto di fair value – 4. Le valutazioni al
fair value delle immobilizzazioni immateriali di durata indefinita e degli strumenti finanziari, con particolare
riguardo agli strumenti finanziari derivati – 4.1. La valutazione al fair value delle immobilizzazioni
immateriali di durata indefinita ed i suoi riflessi sulle operazioni di merger and acquisitions (M&A) – 4.2. La
valutazione al fair value degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti finanziari derivati
– 5. Un’analisi costi-benefici dell’adozione del modello contabile orientato al fair value
1. INTRODUZIONE
Il presente documento intende fornire un inquadramento del concetto di «fair value», indagandone le
principali conseguenze e ripercussioni in ordine alla formazione del bilancio d’esercizio ed al sottostante
procedimento di analisi e valutazione contabile. Nell’ambito di tale percorso di conoscenza ed analisi,
particolare attenzione è dedicata al trattamento contabile degli strumenti finanziari, in particolare di quelli
detenuti ad uso speculativo o immunizzativo ed il più delle volte aventi la natura di strumenti finanziari
derivati.
L’importanza di una focalizzazione sul c.d. fair value accounting è resa palese da almeno tre fattori:
−
la particolare enfasi ed evidenza deputata a tale criterio valutativo dalla migliore prassi contabile
internazionale, ovvero dai principi contabili emanati dallo IASC;
−
la convergenza degli normativi più recenti, emersi a livello tanto comunitario quanto nazionale, verso
l’adozione dei suddetti principi contabili internazionali e, più in particolare, del fair value;
−
le recenti dinamiche e tendenze effettuali dei mercati finanziari regolamentati e dei sistemi economici
occidentali, che lasciano presumere una nuova attenzione alla questione della trasparenza e
completezza dell’informativa contabile delle imprese, soprattutto se operanti e quotate a livello
internazionale. Infatti, è orami sempre più evidente che l’attività di emissione di titoli e, quindi,
l’investimento si presenta come un fenomeno sensibilmente internazionalizzato, il quale interessa
sempre meno un singolo mercato o un singolo Paese, coinvolgendo contesti nazionali all’interno
dell’Unione o, addirittura, extracomunitari.
L’adozione del fair value nella redazione del bilancio, con riguardo a talune voci dello stesso, sembra essere
una delle condizioni attualmente ritenute più importanti per addivenire ad superiore un livello di trasparenza
informativa (disclosure), compatibile con le crescenti attese e richieste dei molteplici pubblici di riferimento
(stakeholder). Insomma, l’introduzione e l’ammissione del fair value quale apposito e legittimo criterio di
valutazione di bilancio sembrano qualificarsi come un aspetto determinante di quella ricerca di «eccellenza
informativa» che ha assunto una crescente ed inedita rilevanza sullo scenario internazionale attuale, anche e
soprattutto in conseguenza di alcuni recenti eventi non trascurabili, tra i quali:
−
la non lieve volatilità e turbolenza registratasi negli ultimi anni sui diversi mercati finanziari
regolamentati (in particolare, quello nipponico, le altre piazze asiatiche e le borse sudamericane);
−
gli scandali finanziari che hanno coinvolto anche grandi imprese operanti su mercati finanziari
regolamentati ritenuti molto sviluppati, efficienti e trasparenti, come quello statunitense;
−
la complessiva involuzione verificatasi nella generalità dei mercati finanziari regolamentati, con la
sensibile caduta di corsi e quotazioni ed il rischio di perdita di fiducia da parte degli investitori,
specialmente dei piccoli risparmiatori.
Se l’oggetto del presente documento è la delineazione e l’analisi delle caratteristiche qualificanti e del campo
di applicazione del fair value, fornendone un primo inquadramento sistematico, il suo scopo è la valutazione
in ordine alla ricaduta dell’adozione del suddetto criterio sulla funzione e la valenza informativa ed
esplicativa del bilancio nell’attuale fase storica, contraddistinta appunto da crescenti interconnessione dei
mercati, competizione tra imprese e sistemi economici e rapidità della circolazione informativa. Infatti, è
evidente che, in un periodo di elevata finanziarizzazione dell’economia e di accentuata abbondanza
dell’offerta di alternative di investimento, devono essere attentamente riconsiderate e contestualizzate le
tipiche e prioritarie finalità del bilancio rispetto al singolo lettore od interessato, le quali possono essere
compendiate nelle seguenti aspettative o interessi:
−
comparabilità intersoggettiva, più intertemporale, delle informazioni fornite;
−
evidenza del risultato della gestione e, conseguentemente, dell’andamento dell’organizzazione
aziendale nel suo mercato di riferimento;
−
immediatezza di impiego delle informazioni desumibili dal bilancio ai fini dell’effettuazione di
decisioni di investimento.
Declinando le suddette funzioni dell’informazione rinvenibile nel bilancio in considerazione delle attuali
esigenze ed aspettative rispettivamente palesate e proiettate sull’informativa esterna d’impresa da mercati
finanziari più efficienti e liquidi, da risparmiatori più attenti e critici e da istituzioni maggiormente sensibili
al fabbisogno informativo degli operatori, deriva una visione del ruolo dell’informazione contabile di
bilancio essenzialmente incentrata sulla comunicazione dei seguenti aspetti problematici:
−
l’andamento anche stagionale dei risultati della gestione;
−
il valore economico del capitale di impresa, inteso nella sua effettività e completezza;
189
−
la qualità del governo del business aziendale.
Evidentemente, tali interessi prioritari non possono non comportare un’evoluzione, un mutamento della
disciplina e della prassi inerenti alla redazione del bilancio. Infatti, l’ancoramento, integrale o prevalente, al
criterio del costo storico e la forte diversificazione nazionale della normativa sulla formazione del bilancio e
dei principi contabili sono condizioni che non favoriscono il soddisfacimento delle suddette esigenze
informative. Conseguentemente, l’introduzione del criterio del fair value e l’apertura del legislatore, prima
comunitario e poi nazionale, al suo impiego nel bilancio d’esercizio e consolidato appaiono segnali
importanti e manifesti di un cambiamento in atto, la cui direzione sembra orientata, da un lato,
all’armonizzazione delle prassi contabili su scala internazionale e, dall’altro, alla formulazione di una
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione economica caratterizzata dai
tratti dell’attualità, della completezza e della superiore chiarezza ed effettività.
2. L’INGRESSO DEL FAIR VALUE NEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE
2.1. LA DIRETTIVA N. 2001/65/CE
Al di là delle tendenze evolutive indotte dai mercati finanziari e dall’attività degli stessi variegati portatori
d’interessi che ruotano attorno all’informativa di bilancio, l’avvento del fair value è stato negli ultimi anni
testimoniato ed affermato esplicitamente da emanazioni normative su scala comunitaria e nazionale.
In primo luogo, la direttiva comunitaria sugli strumenti finanziari (Direttiva n. 2001/65/CE) ha modificato le
vigenti normative europee (precisamente, la Direttiva 78/660/CE sui conti annuali delle società non
finanziarie, meglio nota come IV Direttive CEE, la Direttiva 83/349/CE sui conti consolidati delle società
non finanziarie, meglio nota come VII Direttiva CEE e la Direttiva 86/635/CE e la Direttiva n. 86/635/CE in
materia di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari), prevedendo esplicitamente
l’ipotesi dell’iscrizione in bilancio al fair value degli strumenti finanziari, ivi compresi gli strumenti
finanziari derivati. Ciò in ottemperanza al principio contabile internazionale IAS n. 39, che disciplina
appunto la valutazione al fair value degli strumenti finanziari, con particolare attenzione agli strumenti della
cd. finanza derivata ed innovativa.
Evidentemente, la Direttiva in commento si propone l’obiettivo di armonizzare le norme comunitarie in
materia di bilanci con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto, essa rappresenta una
tappa importante del cammino intrapreso verso il traguardo dell’armonizzazione transnazionale dei principi e
delle prassi contabili: tale percorso è stato avviato il 14 novembre 1995 con la Comunicazione n. 508
«Accounting Harmonisation: a New Strategy vis-à-vis International Harmonisation», è proseguito con la
Direttiva stessa, è stato confermato con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’applicazione dei principi contabili internazionali n. 1606/02 del 19 luglio 2002 (ma già approvato il 7
190
giugno del 2001) ed ha segnato un ulteriore avanzamento con la Proposta di modifica della IV e VII
Direttive CEE del 9 luglio 2002.
I benefici attesi dall’armonizzazione contabile sono evidenti e noti. Per gli analisti finanziari e gli investitori,
l’armonizzazione dell’informativa di bilancio consentirebbe una più agevole e sicura comparabilità
internazionale, con conseguenti minori costi di analisi ed un superiore livello di trasparenza e
comprensibilità. Per le società emittenti si registrerebbero minori costi di riconciliazione e conversione
dell’informativa sulla base dei diversi standards locali, con una conseguente maggiore facilità nel
reperimento dei capitali ed un incentivo alla globalizzazione ed all’internazionalizzazione delle attività di
business. Per gli esperti contabili (dottori commercialisti, revisori contabili ecc.), tale omogeneizzazione
consentirebbe l’acquisizione di competenze internazionali, l’aggiornamento delle conoscenze e capacità
professionali secondo i più moderni orientamenti emergenti dal mercato e minori complicazioni in fase sia di
redazione che di controllo e verifica dei bilanci. Infine, per i Paesi di nuova industrializzazione e le piazze
finanziarie emergenti, tale prospettiva permetterebbe di evitare i costi e i tempi dell’emanazione di standard
appositi e locali e la maggiore facilità di attrazione di imprese ed investitori, grazie all’adesione ad uno
standard ampiamente condiviso.
Come premesso, il riferimento della Direttiva 2001/65/CE ai principi contabili internazionali risiede nel fatto
che l’International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, in materia di strumenti finanziari, due
appositi principi contabili: lo IAS n. 32, avente ad oggetto gli «Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
d’esercizio e informazioni integrative», e lo IAS n. 39, riguardante gli «Strumenti finanziari: rilevazione e
valutazione», nel quale ultimo trova enunciazione il criterio del fair value. Secondo quest’ultimo documento,
per «strumento finanziario» si intende qualsiasi contratto che dia origina ad un’attività finanziaria per
un’impresa e ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa;
mentre lo «strumento finanziario derivato» è il particolare strumento finanziario in cui risultano soddisfatte
tre condizioni essenziali:
−
la funzionalità o reattività del valore rispetto allo stato di un predeterminato tasso di interesse, presso
di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o altra
variabile definita talora «sottostante»;
−
l’assenza o relativa esiguità dell’investimento netto iniziale rispetto ad altre tipologie di contratti
aventi analoga reattività a mutamenti delle condizioni di mercato;
−
il regolamento ad una data futura.
La Direttiva 2001/65/CE rifugge dalla definizione del concetto tanto di «strumento finanziario» quanto di
«strumento finanziario derivato», allo scopo di evitare classificazioni rese rapidamente obsolete
dall’evoluzione della tecnica finanziaria e, seguendo l’impostazione dello IAS n. 39, statuisce che gli
strumenti finanziari interessati dalla valutazione al fair value sono:
−
gli strumenti finanziari non derivati, vale a dire qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività
finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale
per un’altra impresa;
191
−
gli strumenti finanziari derivati, ossia qualsiasi strumento finanziario il cui valore dipenda da uno
strumento finanziario sottostante
Diversamente, sono esclusi dalla valutazione al fair value i seguenti strumenti finanziari:
−
strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
−
prestiti e crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione;
−
partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture;
−
azioni proprie;
−
contratti che prevedano un corrispettivo condizionato nell’ambito di un’operazione di aggregazione di
imprese;
−
altri strumenti finanziari che per la loro specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella
degli altri strumenti finanziari.
Ovviamente, gli strumenti finanziari ai quali non può essere applicata la valutazione al fair value sono
valutati secondo i criteri attualmente previsti, a seconda che si tratti di attività finanziarie o di passività
finanziarie. Alla precedente circoscrizione dell’ambito di applicazione deve aggiungersi la cautela secondo
cui le passività finanziarie che possono essere iscritte al fair value sono esclusivamente quelle aventi natura
di strumenti finanziari derivati oppure detenute come elementi del portafoglio di negoziazione (vendite allo
scoperto di titoli).
In definitiva, in obbedienza al documento IAS n. 39, è possibile individuare quattro macrocategorie di
strumenti finanziari, in ragione della finalità per la quale tali strumenti sono stati presi in considerazione e
trattati dall’impresa. Le macrocategorie sono sintetizzabili nella seguente tassonomia:
−
strumenti finanziari per la negoziazione (held for trading);
−
strumenti finanziari per la detenzione, in quanto mezzo per la conduzione di attività di gestione e
controllo (held to maturity);
−
prestiti emessi dall’impresa;
−
strumenti finanziari suscettibili di negoziazione (available for sale).
Nel prospetto di seguito presentato sono riportate alcune informazioni ulteriori sulla tassonomia richiamata.
Classe di strumenti finanziari
Dettaglio della classe
•
Attività e passività finanziarie acquisite principalmente con lo
scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del
Strumenti di negoziazione (held for
trading)
fair value
•
Tutti i derivati (ad esclusione di quelli di copertura )
•
Attività finanziarie originate dall’impresa fornendo denaro (o
Crediti originati dall’impresa
altri beni) ad un debitore. Non vengono incluse fra quelle
mantenute a scadenza e vengono trattate separatamente
Investimenti posse-duti sino a
scadenza (held to maturity)
•
Attività finanziarie a scadenza fissa e con pagamenti fissi (o
determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di
192
mantenere sino alla scadenza
Attività finanziarie disponibili per
•
Attività finanziarie residuali e che non rientrano fra:
la vendita
(available for sale)
•
Strumenti finanziari di negoziazione
•
Crediti originati dall’impresa
•
Investimenti posseduti sino a scadenza
Essenzialmente, il principio contabile internazionale richiamato autorizza una valutazione sulla base del fair
value limitatamente per gli strumenti destinati ab origine alla negoziazione o, comunque, suscettibili di
scambio, come evidenziato dal prospetto di seguito riportato.
Tipologia di strumento
Valorizzazione iniziale in
Destinazione delle variazioni del valore di
finanziario
bilancio
carico
Held for trading
Fair value
Conto Economico
Held to maturity
Amortized cost
Conto Economico (per l’importo differenziale)
Conto Economico / Stato Patrimoniale (riserva
Available for sale
Fair value
di PN, imputata a CE al momento del
trasferimento a terzi o dell’incasso)
2.2. IL REGOLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI N. 1606/02
Se la Direttiva n. 2001/65/CE ha introdotto per la prima volta il criterio del fair value nel quadro della
disciplina positiva in materia di redazione dei bilanci ordinari e consolidati europei, è con il Regolamento
1606/02 – approvato il 27 maggio 2002, pubblicato il 19 luglio 2002 e preceduto dalla Comunicazione della
Commissione «La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire» del 13 giugno
2000 – che l’approccio del fair value accouting è ufficialmente entrato a far parte, in maniera sistematica, del
novero dei criteri di valutazione che contraddistinguono il sistema normativo comunitario sulla
predisposizione dei conti annuali delle imprese, finanziarie e non. Infatti, il provvedimento richiamato,
informato ai principi della trasparenza informativa e dell’adeguata comparabilità dei valori di bilancio:
−
dispone, per le società dell’Unione Europea quotate in un mercato regolamentato, l’obbligo di
presentare i bilanci consolidati relativi ad esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2005
conformemente ai principi contabili internazionali IAS emanati dallo IASB;
−
conferisce agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre alle società quotate l’applicazione
degli IAS nella redazione dei conti annuali ordinari (non consolidati);
193
−
conferisce agli Stati membri la facoltà di permettere o imporre alle società non quotate l’applicazione
degli IAS nella redazione dei conti annuali ordinari e dei conti consolidati.
La piena e sistematica adesione agli IAS sancita dal Regolamento trova motivazione e fondamento nella
convinzione secondo cui, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le
società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili
internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati. Inoltre, è importante che i
principi dell’informativa finanziaria applicati dalle società comunitarie attive nei mercati finanziari
regolamentati siano accettati a livello internazionale e costituiscano statuizioni di carattere veramente
globale. Ciò implica una maggiore convergenza dei principi contabili attualmente utilizzati a livello
internazionale, con l’obiettivo finale di conseguire un insieme unico di principi contabili su scala mondiale.
Pertanto, obiettivo del Regolamento è quello di contribuire ad un funzionamento efficiente, sotto il profilo
operativo e dei costi, dei mercati dei capitali, a beneficio della tutela degli investitori e del mantenimento
della fiducia, attraverso il rafforzamento della libertà di movimento dei capitali nel mercato interno ed il
tentativo di porre le imprese comunitarie nelle condizioni di competere senza penalizzazione alcuna per
l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali, nonché in quelli
mondiali. Il Regolamento, in piena continuità con la Direttiva 2001/65/CE e la proposta di modificazione
della IV e VII Direttive CEE, fa esplicito riferimento all’esigenza di convergenza dei principi seguiti in
Europa per redigere i bilanci con quelli internazionali, allo scopo di:
−
elevare il grado di competitività dei mercati comunitari dei capitali;
−
eliminare le barriere alle operazioni transfrontaliere di negoziazione dei titoli;
−
promuovere l’ammissione alla quotazione degli emittenti sui mercati finanziari di qualsiasi
nazionalità;
−
incrementare il grado di sicurezza ed affidabilità delle transazioni, fornendo agli investitori la
possibilità di comparare le voci di bilancio delle diverse società.
Invero, il Regolamento in commento non contiene diretti e specifici riferimenti alla valutazione secondo il
fair value; nondimeno, nella previsione della creazione di un «meccanismo di omologazione» comunitario
(endorsement mechanism) per sovrintendere all’introduzione nell’U.E. dei nuovi principi IAS, esso
riconosce sistematicamente l’esistenza ed il ruolo non secondario del criterio valutativo del fair value,
ammettendone – a regime – l’utilizzo per la valutazione non soltanto degli strumenti finanziari, ma anche
delle altre poste per le quali i principi contabili internazionali lo prevedono.
2.3. VERSO LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI BILANCI ORDINARI E CONSOLIDATI
L’ultima espressione dell’interesse del legislatore comunitario per la questione delle valutazioni di bilancio
secondo il fair value è rappresentata dalla Proposta di modifica della IV e VII Direttive CEE, contenuta nella
Proposta di Direttiva COM(2002)259/2final del 9 luglio 2002, in attesa di approvazione. Tale provvedimento
194
intende perseguire il duplice obiettivo di eliminare conflitti ed incompatibilità tra le Direttive contabili
originarie e gli IAS in vigore ed aggiornare la struttura delle Direttive contabili, modernizzandole. Allo
scopo di non privare di effettività il Regolamento 1606/02, la Direttiva dovrebbe essere approvata,
presumibilmente, entro il 2003 e dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 2005.
Le nuove Direttive contabili comportano mutamenti piuttosto profondi nell’informativa di bilancio e nella
sua disciplina positiva, intervenendo anche piuttosto sensibilmente sulla composizione del documento del
bilancio e sulla struttura delle sue parti. Tra le altre modifiche prefigurate dalla Proposta di modifica, figura il
diretto riconoscimento del criterio del fair value e la sua ulteriore estensione oltre l’ambito di applicazione
degli strumenti finanziari individuato dalla Direttiva 2001/65/CE, al punto che il fair value si prefigurerebbe
come criterio generale di valutazione di bilancio e le nuove Direttive ne assicurandone l’ampio impiego,
rimuovendo gli ostacoli che le normative nazionali di recepimento delle Direttive originarie attualmente
frappongono.
Quindi, la principale e più rilevante novità delle nuove Direttive contabili dovrebbe appunto essere la
previsione generale, in deroga al criterio del costo storico, del principio di valutazione al fair value per tutte
le attività e passività, anche non legate agli strumenti finanziari, con la rilevazione nel conto economico delle
differenze di valore, persino quando il fair value risulti superiore al costo storico e si determini, quindi, una
vera e propria rivalutazione. Conseguenza diretta di tale apertura al fair value sarebbe la previsione di un
nuovo prospetto della gestione economica, il quale dovrebbe evidenziare, oltre ai costi e ricavi realizzati, in
un’apposita sezione anche gli utili e le perdite non realizzati, derivanti principalmente dalla volatilità dei fair
values delle attività e passività presenti in bilancio.
In definitiva, gli indirizzi emergenti dalla Proposta di modifica sembrano lasciare trasparire l’adozione di un
metodo contabile misto, in cui il riferimento al principio del costo viene ridimensionato in favore della
valutazione al fair value.
2.4. IL FAIR VALUE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E CONTABILE ITALIANO: LA LEGGE DELEGA 1°
MARZO 2002 N.
39 ED IL D.LGS. N. 6/2003
In considerazione della sensibile evoluzione in atto nel quadro giuridico comunitario e coniugando l’esigenza
di adattamento allo stesso con la volontà di ammodernamento e revisione della disciplina civilistica
societaria interna, il legislatore nazionale ha manifestato anch’esso una non trascurabile apertura al fair
value, introducendolo ed ammettendone l’impiego almeno con riguardo a due diverse voci di valutazione.
Infatti, in primo luogo, con la Legge delega 1° marzo 2002 n. 39 («Legge comunitaria 2001»), il legislatore
ha previsto (art. 1 c. 1) il recepimento della Direttiva 2001/65/CE sulla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari. Tuttavia, rispetto a tale provvedimento – il quale prevedeva come termine di
recepimento il mese di aprile 2003 – la successiva «Legge comunitaria 2002» ha concesso una proroga della
scadenza originaria, posticipandola al mese di ottobre 2003. Si tratta, in ogni caso, di un rinvio del termine
195
ultimo che non lascia, verosimilmente, presagire un revirement del legislatore, essendo ormai evidente che la
mancata applicazione del fair value comporta:
−
l’ancoramento delle valutazioni ad un costo storico sempre meno rappresentativo delle rapide
dinamiche del mercato finanziario;
oppure
−
la mancata rilevazione in bilancio di molte transazioni di cagione prettamente finanziaria, le quali
troverebbero rappresentazione semplicemente «sotto la linea», ossia come «operazioni fuori bilancio»
iscritte nei conti d’ordine, con ciò alterando l’originaria natura residuale di questi ultimi e limitando
l’effettiva chiarezza dell’informativa contabile.
In secondo luogo, con il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2003 - S. O. n. 8) di «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», viene espressamente riconosciuto che il
criterio del fair value possa essere adottato anche in sede di bilancio d’esercizio per la valutazione
dell’avviamento di durata indefinita. Invero, .dall’art. 6 (Disciplina del bilancio) della Legge delega 3 ottobre
2001 n. 366, si evince una più ampia, seppure implicita ed ellittica, apertura al fair value, giacché la norma
stabilisce che «la revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (…)
dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli
strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre
operazioni finanziarie; (…) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della
loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato
principi contabili riconosciuti internazionalmente (…)». La norma richiamata sancisce, di fatto, la piena
sistematizzazione, nel sistema giuridico interno, del principio di omologazione alle convenzioni contabili
osservate nei maggiori mercati finanziari regolamentati introdotto per la prima volta dalla c.d. «Riforma
Draghi» con l’art. 117 del d.lgs. n. 58/98 (meglio noto come «Decreto Draghi» o Testo Unico della Finanza),
il quale riconosce la «possibilità per le imprese quotate anche in Paesi stranieri di redigere il bilancio
consolidato secondo “principi riconosciuti in ambito internazionale”». Al di là del richiamo alla riforma dei
mercati mobiliari del 1998, in merito ai principi ispiratori della delega legislativa, si può constatare che essi
lasciano ragionevolmente presumere, almeno in prospettiva – ossia una volta rimossi gli attuali ostacoli
codicistici al supermento delle valutazioni del costo storico delle voci di bilancio – una non marginale
applicazione del criterio del fair value con riguardo non soltanto alle operazioni strettamente finanziarie, ma
anche alle altre poste per le quali già attualmente i principi contabili internazionali prescrivono o consentono
la valutazione con siffatto criterio.
Ad ogni conto, in attuazione della delega parlamentare, il decreto di riforma del diritto societario stabilisce
all’art. 2427 n. 3 bis, che la Nota Integrativa del bilancio deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni, «la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali
di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato,
196
segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro
influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data
comunicazione». Dunque, il nuovo articolato relativo alla disciplina del bilancio d’esercizio annovera una
specifica disposizione che riconosce il principio del fair value attraverso la prescrizione secondo cui nella
Nota Integrativa deve essere data obbligatoriamente informazione circa la determinazione dell’entità e le
motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata,
segnalando in modo adeguato il loro impatto sul risultato di gestione attuale e sulla prevedibile attitudine
reddituale dell’impresa.
Insomma, con il nuovo quadro del diritto societario, trova esplicitazione nel bilancio d’esercizio, sia pure a
livello di informativa di tipo integrativo, il c.d. capitale immateriale d’impresa o, meglio, complesso degli
intangibile assets. Nello specifico, particolare rilievo assume la questione dell’avviamento, il quale – in
conformità dei prevalenti orientamenti rinvenibili nella prassi contabile internazionale – viene trattato non
attraverso il consueto procedimento di ammortamento, bensì mediante quello di valutazione ed iscrizione,
appunto, al fair value.
3. ELEMENTI PER UN INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL CONCETTO DI FAIR VALUE
Dall’esame delle più recenti evoluzioni normative interne, nazionali e comunitarie, è emersa l’estrema
attualità delle valutazioni di bilancio al fair value, i cui primi segnali di affermazione nell’ambito della
disciplina positiva del bilancio sono ormai particolarmente evidenti e sembrano avanzare congiuntamente
con la tendenza all’internazionalizzazione dell’informativa esterna d’impresa e con l’armonizzazione delle
prassi promosse dai principi contabili. Tuttavia, la normativa primaria non offre una chiara ed esauriente
contestualizzazione e specificazione del criterio del fair value: al contrario, la Direttiva 2001/65/CE rinuncia
a priori a fornire una definizione ufficiale di tale criterio, rinviando ai principi contabili internazionali e
richiamando in ogni caso l’idea di equità e liberta dello scambio. Invero, ancora oggi non esiste un definitivo
inquadramento della nozione di fair value, per quanto siano molteplici i tentativi interpretativi formulati al
riguardo.
È evidente che il riferimento primario per tutti gli operatori è rappresentato dallo IAS n. 39, il quale
qualifica, al paragrafo 8 e richiamando lo IAS n. 32, il fair value come «il corrispettivo al quale un’attività
può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa». In
sostanza, il principio citato postula una correlazione tra l’espressività e la significatività del valore contabile
in esame e lo stato di consapevolezza e consenso delle parti coinvolte in un ipotetico scambio, il quale si
atteggia come una libera ed equilibrata contrattazione. Sebbene l’ambito di applicazione del fair value
secondo i principi elaborati dello IASB non sembri offrire di per sé elementi immediatamente utili ad una
maggiore e più definita esplicitazione della suddetta definizione, appare opportuno precisare che la
valutazione secondo il criterio in commento risulta espressamente richiesta dallo:
197
−
IAS 16 in tema di «Property, plant equipment» (immobilizzazioni materiali);
−
IAS 38 in tema di «Intangible assets» (immobilizzazioni immateriali);
−
IAS 39 in tema di «Financial instruments» (Immobili mantenuti a scopo di investimento);
−
IAS 40 in tema di «Agricultural Products» (prodotti delle attività agricole e dell’allevamento del
bestiame);
−
IAS 41 in tema di «Investiment property» (immobili mantenuti a scopo di investimento).
Volendo esaminare più attentamente e criticamente il concetto di concetto di fair value, si può osservare che
esso è stato reso in termini di:
−
«valore corretto», ossia determinato e migliore. La debolezza di fondo di tale accezione è la
qualificazione in chiave assoluta e deterministica, che postula una condizione di certezza ed univocità
del dato contabile in realtà non verificabile;
−
«valore equo», come recita la stessa traduzione italiana della Direttiva 2001/65/CE, intendendosi
come tale il prezzo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività regolata tra due parti
informate agenti in tuta libertà in un’operazione realizzata alle condizioni di mercato. Il limite
principale di tale interpretazione è il richiamo all’idea di equità, la quale postula implicitamente che
configurazioni alternative del valore di un’attività o passività siano inique, non giustificate e razionali;
−
«valore neutrale», ossia come valore tendenzialmente neutro ed oggettivo, equidistante dalle diverse
particolari categorie stakeholder e verificabile. Anche tale costruzione, che pure generalmente trova
accordo tra gli interpreti, non è esente da obiezioni, soprattutto perché postula l’ipotesi di un valore per
così dire medio, asettico, che difficilmente può trovare conferma nella vasta dottrina aziendalistica che
postula l’irriducibile soggettività e relatività di qualsiasi configurazione e metrica del valore;
−
«valore coerente o congruo», in considerazione del rispetto di un insieme di principi contabili e
giuridici. Tale definizione appare condivisibile e, almeno superficialmente, non particolarmente
criticabile sul piano concettuale. Tuttavia, a ben vedere, essa risulta sostanzialmente autoreferenziale e
formalistica, in quanto nulla dice nel merito dell’indirizzo valutativo concretamente promanante dai
principi contabili e giuridici assunti a riferimento e potrebbe, anzi, essere sottoposta alla contestazione
secondo cui, specialmente nei confronti delle valutazioni al fair value, il ruolo omogeneizzante degli
standards appare relativamente «debole»;
−
«valore corrente» (current value) o «valore di mercato» (market value), in quanto corrispondente alle
quotazioni ed ai prezzi desumibili da fenomeni e processi di negoziazione relativamente stabili,
omogenei ed efficienti. Il limite principale di tale impostazione è nel postulare l’esistenza di un
mercato attivo, affidabile ed efficiente per qualsiasi attività, con la conseguente banalizzazione del
concetto di fair value a quello di mero prezzo rinvenibile sul mercato in un dato istante. In realtà, tale
coincidenza può verificarsi in condizioni particolari, ma non esprime la regola definitoria e, quindi, il
contenuto più consistente della nozione di fair value. In ogni caso, l’istituzione di una corrispondenza
biunivoca tra fair value e valore di mercato postulerebbe il riferimento ad una configurazione di valore
estremamente volatile, instabile e precaria, soggetta alla massima storicità spazio-temporale;
198
−
«valore adeguato», qualificato come indicazione documentabile e non tendente a privilegiare alcun
particolare tipo di stakeholder dell’utilità di un determinato oggetto, la quale tiene conto sia delle
condizioni di mercato sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene nel momento e nelle
condizioni assunti a riferimento per la sua valutazione. Tale accezione presenta un deciso
avanzamento e ampliamento rispetto al mero concetto di valore di mercato, perché introduce la
specificità della singola potenziale transazione e del suo contenuto. Tuttavia, essa contiene ancora una
non celata aspirazione alla neutralità, all’equidistanza, addirittura all’oggettività, sia pure tendenziale,
che non consentono una completa adesione. In altre parole, il costante riferimento all’assenza di
vincoli, distorsioni o asimmetrie informative e/o negoziali tra le parti sembra richiamare con forse
eccessiva insistenza il concetto dello scambio in ipotesi di ideale perfezione ed efficienza dei mercati,
condizioni difficilmente rinvenibili nella realtà;
−
«valore normale», nel senso di valore più probabile, ragionevole e verosimile rispetto ad una
distribuzione attesa e prevista di possibili valori, dipendenti da diversi scenari di riferimento.
Per poter comprendere appieno la portata esplicativa dell’ultima accezione – fatti salvi tutti gli spunti
interessanti comunque offerti dalle altre indicazioni – occorre richiamare la stessa genesi del criterio del fair
value e, dunque, l’evoluzione dei principi contabili nordamericani. Infatti, nel dicembre del 1991, il FAS 107
impose l’obbligo di rendere noto, sia all’interno del bilancio che nelle note di accompagnamento, il «fair
value» o valore normale di tutti gli strumenti finanziari per i quali risulta possibile calcolare tale valore, a
prescindere dall’eventualità che detti strumenti siano o meno stati contabilizzati nel bilancio d’esercizio. In
questo contesto il fair value è descrivibile come «il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra le
parti in causa in una operazione monetaria, e non in una vendita forzata o in una liquidazione». Nel caso in
cui il suddetto valore non possa essere calcolato per motivi di impossibilità tecnica o di antieconomicità (ad
esempio, per via di inesistenza o irreperibilità dei dati oppure di costi eccessivi), devono essere fornite
informazioni qualitative equivalenti, quali potrebbero essere rappresentate dal valore netto iscritto (carrying
amount) dello strumento finanziario, il suo tasso di interesse attuale, la sua scadenza e le cause per le quali
non è possibile procedere al calcolo del fair value.
In definitiva, dall’evoluzione degli stessi principi contabili statunitensi e internazionali, è possibile
riscontrare un progressivo affrancamento del concetto di fair value dal valore di mercato e l’approdo verso
una determinazione più relativa di valore, per quanto comunque orientata a cogliere una dinamica ordinaria,
verificabile e non particolaristica di scambio. In questo senso, dunque, il fair value assurge ad identificare
quell’ammontare per il quale un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta tra parti
indipendenti, consapevoli e determinate a concludere l’operazione.
In concreto, le situazioni nelle quali il fair value è misurabile attendibilmente comprendono:
−
la quotazione pubblicata in un mercato regolamentato;
−
la valutazione da parte di un’agenzia primaria di rating;
−
l’esistenza di un appropriato modello valutativo, con dati provenienti da mercati attivi.
199
Quando non esiste una valutazione attendibile del fair value nel senso appena richiamato, allora occorre
applicare un procedimento analogico, facendo ricorso a parametri e situazioni od oggetti di scambio
analoghi, comparabili.
In sostanza, come si può comprendere, il criterio del fair value intrattiene un rapporto anche molto stringente
con il valore di mercato, ossia con valori rilevati in base alle quotazioni in un mercato attivo. Ma questo
legame risulta dotato di senso solo a condizione che le quotazioni suddette riflettano transazioni normali e
siano facilmente e regolarmente disponibili dagli operatori finanziari. In assenza di un mercato attivo,
occorre far riferimento a transazioni recenti relative alle attività da valutare, secondo un approccio
sostanzialmente retrospettico. Se anche questi elementi di giudizio risultano non disponibili o poco
significativi, bisogna ricorrere all’applicazione di tecniche o modelli di valutazione di generale utilizzo nei
mercati finanziari, che facciano riferimento a valori correnti di mercato relativi ad altre attività similari
oppure alla tecnica del valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dall’elemento di valutare, a quelle
per il calcolo del valore delle opzioni o ancora ad altri modelli probabilistici e di analisi più o meno raffinati
formalizzati dalla tecnica finanziaria.
4. LE VALUTAZIONI AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDEFINITA E
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
4.1. LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDEFINITA ED I
SUOI RIFLESSI SULLE OPERAZIONI DI MERGER AND ACQUISITIONS (M&A)
Come precedentemente notato, con la riforma del diritto societario, è stata prevista la segnalazione in Nota
Integrativa della valutazione delle immobilizzazioni immateriali con durata indeterminata (avviamento) al
fair value e l’evidenziazione dei suoi effetti sulle performance dell’organizzazione. In verità, la nuova
disciplina dettata dal legislatore nazionale non menziona direttamente il concetto di fair value e non specifica
in maniera esauriente e dettagliata la configurazione di tale valore, facendo rinvio al valore di mercato, con
ciò istituendo una corrispondenza non proprio esente da eccezioni tra i due termini. Comunque sia, la regola
sancita dall’art. 2427 n. 3 bis cod. civ. produce un evidente effetto sul risultato della gestione, nel senso che
nel conto economico trovano accoglimento non gli ammortamenti relativi all’avviamento, ma
esclusivamente le eventuali perdite durevoli di valore dello stesso, salvo oltretutto il caso che esse non
riducano una rivalutazione precedentemente effettuata.
L’impatto dell’applicazione sistematica del suddetto trattamento dell’avviamento direttamente nel bilancio
potrebbe essere, presumibilmente, quello di una certa variabilizzazione e volatilità dei risultati di gestione, in
quanto le perdite durevoli di valore tendono ad essere inevitabilmente meno costanti e di incidenza superiore
rispetto al processo di ammortamento sistematico. Questa considerazione sembra peraltro corroborata dalla
constatazione per cui la migliore prassi contabile internazionale adotta una nozione di immobilizzazioni
200
immateriali più restrittiva di quella nostrana, in quanto comprensiva dei beni immateriali, ma non delle spese
e degli oneri pluriennali. Infatti, l’orientamento dominante a livello internazionale non ammette il
procedimento della c.d. capitalizzazione o patrimonializzazione dei costi ad utilità pluriennale (spese di
costituzione, consulenze e spese notarili in momenti particolari dell’esistenza aziendale, altre spese connesse
ad operazioni straordinarie, spese d’impianto ed ampliamento, spese di ricerca, spese di pubblicità di lancio
ecc.), per cui il capitale immateriale cui potrebbe nel prossimo futuro applicarsi la valutazione al fair value
risulterebbe oltretutto maggiormente soggetto, rispetto a quello prevalente nei bilanci attuali delle società
italiane, a perdite periodali di valore, essendo composto pressoché integralmente da brevetti, marchi, know
how, spese di sviluppo ed altre attività non di rado sottoposte a rapidi processi di obsolescenza per motivi
tecnologici o mercatistico-competitivi.
È noto, infatti, che, secondo l’impostazione d’analisi anglosassone (specialmente nordamericana),
l’avviamento si configura come un bene con vita indefinita, il quale non va assoggettato al processo di
ammortamento, bensì semplicemente sottoposto a verifica annuale della presenza di perdite di valore, da
iscrivere in conto economico. Coerentemente con tale inquadramento, lo IAS n. 38 prevede, per le
immobilizzazioni immateriali, il divieto di iscrizione degli oneri pluriennali ed un ammortamento in venti
anni.
Giova, ad ogni conto, ribadire che la previsione inserita per la prima volta dal legislatore nell’art. 2427 cod.
civ. novellato trova applicazione esclusivamente con riguardo al contenuto della Nota Integrativa, in qualità
di informazione non tanto aggiuntiva e di dettaglio rispetto ai valori esposti nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico, quanto piuttosto sostitutivo-complementare degli stessi. Tale soluzione, che
probabilmente importa una complicazione ulteriore nel processo di formazione e redazione del bilancio, è
essenzialmente dipesa dall’impossibilità, per il legislatore delegato, di innovare direttamente i criteri di
valutazione del bilancio ex art. 2426 cod. civ. e, quindi, da un limite di delega e dal conseguente rischio di
incorrere in un vizio di incostituzionalità.
In definitiva, si può osservare che, con l’emanazione della nuova disciplina del diritto societario ed in attesa
delle prossime Direttive contabili e del loro recepimento, il legislatore interno, ancora vincolato alle Direttive
contabili originarie, abbia inteso compiere, con l’art. 2427 n. 3 bis cod. civ., un primo e pur lieve
allineamento o avvicinamento alle tendenze in atto nella disciplina comunitaria del bilancio, ammettendo –
per quanto nella sola informazione riportata dalla Nota Integrativa – l’estensione alle immobilizzazioni
immateriali di durata indeterminata – della possibilità di rivalutazione sistematica e periodica. Possibilità
che, all’epoca del recepimento della IV e VII Direttive CEE originarie, configuravano metodi di valutazione
alternativi al criterio del costo storico e dei quali il legislatore italiano allora non intese avvalersi.
Per quanto concerne l’accertamento di perdite di valore dell’avviamento, i principi contabili internazionali –
più precisamente, lo IAS n. 36 – predisposte il c.d. procedimento dell’impairment test, ossia il calcolo del
valore recuperabile dell’avviamento attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, con la conseguente
effettuazione di svalutazioni delle immobilizzazioni qualora il valore attuale netto dell’avviamento risulti
inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio. Tale verifica risponde, essenzialmente, al principio della
201
prudenza e non è del tutto inedita nella disciplina comunitaria dei conti annuali ordinari e consolidati,
albergando già nelle originarie Direttive contabili e nelle discipline nazionali del bilancio d’impresa, come
nel caso degli artt. 2426 nn. 3 e 6 cod. civ.
L’applicazione del fair value all’avviamento richiama, infine, la questione delle operazioni straordinarie di
concentrazione o disaggregazione societaria (fusioni proprie o per con cambio, fusioni improprie o per
incorporazione, scissioni totali o parziali ecc.), nelle quali generalmente la negoziazione determina, per così
dire, «premi e sanzioni» sottoforma di riconoscimento alla controparte dell’avviamento (goodwill) o
disavviamento (badwill). In tali situazioni, il complesso delle attività e passività costituenti le aziende
trasferite subisce un processo di ridefinizione e riassegnazione dei rispettivi valori, che è strettamente
connesso:
−
alle previsioni reddituali della o delle organizzazioni aziendali scaturenti dall’operazione
straordinaria;
−
alle dinamiche negoziali tra le parti interessate.
In simili situazioni, la valutazione al fair value rappresenta una soluzione rilevante, che può condurre ad una
rivalutazione delle attività e passività anche indipendentemente dal rispettivo costo sostenuto o dalla
percentuale di controllo, ovvero ad una svalutazione dell’avviamento e, in caso di insufficienza di questo, ad
una svalutazione in modo proporzionale delle stesse attività acquisite o assorbite.
4.2. LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Ancorché il trattamento delle immobilizzazioni immateriali secondo il criterio del fair value fornisca
elementi di non secondario interesse per il redattore di bilancio, al momento l’ambito principale e prioritario
di applicazione del suddetto criterio resta l’iscrizione e valorizzazione contabile degli strumenti finanziari, in
particolare degli strumenti finanziari. Tale rappresentazione richiede che lo strumento finanziario venga
inizialmente iscritto in bilancio al costo sostenuto per la sua acquisizione, in quanto quest’ultimo risulta
rappresentativo del valore di mercato. Successivamente, lo strumento finanziario deve essere valutato al fair
value, il quale, come anticipato, può corrispondere a:
−
il valore di mercato, nell’ipotesi in cui allo strumento finanziario considerato sia possibile riferire un
mercato attivo ed affidabile;
−
un valore discendente dal valore di mercato, nell’ipotesi in cui non sia possibile selezionare un
mercato di riferimento per lo strumento finanziario esaminato, ma sia comunque possibile identificare
un mercato affidabile o per strumenti finanziari analoghi o per le singole componenti dello strumento;
−
il valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente noti e condivisi (in quanto
metodologicamente consolidati ed orientati all’approssimazione dell’ipotetico valore di mercato),
202
nell’ipotesi in cui per lo strumento finanziario non sia possibile selezionare un mercato attivo ed
affidabile.
Nel caso alcuna delle tre ipotesi sopra richiamate sia ragionevolmente perseguibile, lo strumento finanziario
deve essere valutato secondo i criteri attualmente previsti, a seconda che si tratti di attività finanziarie o di
passività finanziarie. In ogni caso, ammettendo che la valutazione in bilancio dello strumento finanziario
secondo il fair value sia fattibile, si possono presentare tre diverse situazioni:
L’iscrizione in bilancio dello strumento finanziario secondo il criterio del fair value può determinare le
seguenti situazioni:
−
in primo luogo, può verificarsi la rilevazione di un utile, quantunque non realizzato. Ciò avviene
quando il fair value di un’attività finanziaria risulta maggiore del valore attualmente iscritto in
bilancio, oppure quando il fair value di una passività finanziaria risulta inferiore al valore attualmente
iscritto in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere modificato attraverso un
intervento di adeguamento nello Stato Patrimoniale e l’iscrizione nel Conto Economico del rispettivo
«utile», in deroga al principio della prudenza;
−
in secondo luogo, può verificarsi la rilevazione di una perdita, quantunque non realizzata. Ciò avviene
quando il fair value di un’attività finanziaria risulta inferiore al valore attualmente iscritto in bilancio,
oppure quando il fair value di una passività finanziaria risulta superiore al valore attualmente iscritto
in bilancio. Il valore dello strumento finanziario deve essere modificato attraverso un intervento di
adeguamento nello Stato Patrimoniale e l’iscrizione nel Conto Economico della rispettiva perdita;
−
infine, può verificarsi che i differenziali positivi di valore tra la valutazione al fair value e quella
preesistete siano direttamente imputati in una riserva adeguatamente identificata del patrimonio netto.
Tale opzione è possibile soltanto quanto le variazioni di valore registrare abbiano a riferimento
strumenti finanziari utilizzati nell’ambito di un sistema di copertura, quindi per scopi immunizzativi,
oppure una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della
società in un’impresa estera. Un esempio di investimento netto in un’impresa di diversa nazionalità
potrebbe essere l’utilizzo di uno swap per la copertura del rischio di cambio su incassi di interessi
denominati in valuta estera, mentre un esempio di uso immunizzativo di strumenti derivati per la
copertura di flussi finanziari potrebbe essere il ricorso ad uno swap per lo scambio di un debito a tasso
variabile con uno a tasso fisso, in cui flussi futuri sono rappresentati dai flussi futuri di interessi.
Giova precisare che il trattamento contabile accordato alla valutazione al fair value degli strumenti derivati
acquisiti a scopo immunizzativo deve essere interpretato in senso residuale, in quanto nello IAS n. 39 si
presume che le attività e le passività finanziarie derivate siano sempre detenute in previsione della
negoziazione (fine speculativo), a meno che non siano designate come strumenti di copertura e siano efficaci
per tale funzione. D’altra parte, le condizioni per il riconoscimento della funzione immunizzativa assunta da
uno strumento sono le seguenti:
−
esistenza di documentazione iniziale (formale);
−
chiara definizione del legame fra strumento di copertura e attività/passività aperte;
203
−
efficacia (intesa come è il livello al quale è ottenuta dallo strumento di copertura la compensazione
dei cambiamenti di fair value o di flussi finanziari attribuibili a un rischio coperto);
−
alta probabilità dei flussi di cassa attesi, nel caso di strumenti derivati per le coperture di flussi di
cassa;
−
misurabilità dell’efficacia in maniera affidabile e riconoscibile per tutto l’esercizio in corso.
Più precisamente, ai fini contabili, la copertura o immunizzazione è la designazione di uno o più strumenti
(quasi esclusivamente derivati) di copertura, cosicché i loro cambiamenti di fair value determinino una
compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di fair value o dei flussi finanziari di un elemento
coperto. Quest’ultimo, a sua volta, è un’attività, passività, impegno irrevocabile od operazione futura
prevista che:
−
espone l’impresa al rischio di cambiamenti di fair value o di flussi finanziari futuri;
−
ai fini della contabilizzazione di copertura è designata come coperta.
Nel prospetto di seguito riportato, si illustra l’effetto compensativo dell’impiego di uno strumento derivato a
fini immunizzativi. Si presuppone, una volta registrato in chiusura del primo esercizio il fair value dello
strumento finanziario coperto, di cautelarsi da variazioni della variabile sottostante, che regola l’andamento
dello strumento detto.
•
•
•
•
•
Esercizio X
Acquisto dello strumento finanziario coperto
Rilevazione del fair value a fine anno
Situazione di bilancio:
Strumento finanziario coperto
Fondo patrimoniale
•
•
•
•
•
•
•
•
Esercizio X+1
Utile dello strumento derivato di copertura
Rilevazione del fair value a fine anno
Situazione di bilancio:
Strumento finanziario coperto (in Stato Patrimoniale)
Fondo patrimoniale (in Stato Patrimoniale)
Strumento finanziario derivato (in Stato Patrimoniale)
Utili su strumento derivato (in Conto Economico)
Perdite su strumento finanziario coperto (in Conto Economico)
€ 2.000
€2.400
€ 2.400
€ 400
€ 200
€ 2.200
€ 2.200
€ 400
€ 200
€ 200
€ 200
Nelle scritture successive, si riassumono brevemente ed in modo semplificato le diverse situazioni cui può
approdare l’iscrizione in bilancio e la valutazione contabile degli strumenti finanziari al fair value:
204
Acquisto di un titolo (strumento finanziario) in data 31/01/2003
Strumento finanziario
a
Banca
€ 10.000
Rilevazione di una perdita in data 31/12/2003
Strumento finanziario
a
Utile
su
strumento
€ 1.500
finanziario
Rilevazione di un utile in data 31/12/2003
Perdita
su
strumento
a
Strumento finanziario
€ 1.000
finanziario
Iscrizione del maggior valore in una riserva patrimoniale in data 31/12/2003
Strumento finanziario
a
Riserva adeguamento al fair
€ 1.200
value
Indipendentemente dalla situazione verificatasi nei prospetti contabili e dalla stessa adozione del fair value
per le valutazioni di bilancio, in Nota Integrativa devono risultare esposte le informazioni legate alla
valutazione degli strumenti finanziari secondo il criterio in esame. Nel caso specifico in cui il fair value
venga selezionato quale criterio di iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari, l’impresa è
tenuta a fornire nella Nota Integrativa le seguenti informazioni:
−
nell’ipotesi di determinazione del valore «equo» mediante il riscorso a pricing model, devono essere
spiegati gli assunti sui quali si fondano i modelli e le tecniche di valutazione;
−
per ciascuna categoria di strumento finanziario, l’indicazione del valore equo, delle variazioni di
valore iscritte in Conto Economico e delle variazioni di valore iscritte nella riserva di patrimonio
netto;
−
per ciascuna categoria di strumento finanziario, le indicazioni sull’entità e sulla natura degli
strumenti. In particolare, devono essere specificate le condizioni significative che possono
condizionare l’importo e la scadenza, nonché la certezza dei flussi finanziari futuri;
−
l’inserimento di un prospetto gabellare recante le variazioni intervenute nell’esercizio nella riserva di
patrimonio netto che accoglie i maggiori ed i minori valori derivanti dall’applicazione del valore equo.
Diversamente, nel caso specifico in cui il fair value non sia selezionato quale criterio di iscrizione e
valutazione in bilancio degli strumenti finanziari, l’impresa deve fornire in Nota Integrativa le seguenti
informazioni:
205
−
per ciascuna categoria di strumento finanziario, l’indicazione del valore equo (determinato secondo
una delle tre modalità precedentemente richiamate), nonché l’entità e la natura degli strumenti
finanziari;
−
per gli strumenti finanziari immobilizzati, iscritti ad un valore superiore al valore equo e non svalutati
per perdite durevoli di valore, l’indicazione del valore contabile precedente e del valore equo delle
singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività, nonché delle motivazioni che hanno
indotto a non effettuare la svalutazione e, pertanto, a ritenere recuperabile il valore contabile.
In definitiva, dall’applicazione del criterio del fair value agli strumenti finanziari, in particolare derivati,
emerge la netta contrapposizione tra la valutazione al costo storico e quella al fair value , la quale si qualifica
agli occhi dell’esperto contabile e del redattore del bilancio come un approccio contabile e valutativo del
tutto distinto ed autonomo, in quanto dotato di una sua impostazione, sia pure ancora in attesa di un completo
consolidamento teorico-scientifico e metodologico, soggetta ad assestamento pratico e non priva di margini
di indeterminatezza ed evanescenza. In particolare, il passaggio dai tradizionali sistemi di valutazione al
costo storico a quelli incentrati sul valore corrente in circostanze ordinarie di scambio comporta il delinearsi
della distinzione tra alcune tipiche configurazioni di valore, quali:
−
il valore contabile o valore nominale o prezzo storico, che in sostanza coincide con il prezzo
originario di acquisto/entrata nel portafoglio della società, comprensivo dei costi di negoziazione;
−
il prezzo storico rettificato, che è pari al prezzo storico aumentato o diminuito dell’amortized cost,
ossia del costo residuo derivante dall’attualizzazione dei cash flow attesi;
−
il prezzo contabile lordo, da intendersi come il valore iscritto in bilancio ed adeguato al «fair value»;
−
il prezzo contabile netto, che coincide con il prezzo contabile lordo al netto di eventuali impairment
(svalutazioni permanenti).
Sarà proprio nella dialettica tra tali configurazioni che si consumerà, nel corso dei prossimi anni, la
transizione dal consueto approccio del costo storico a quello, più dinamico ed innovativo, del fair value.
5. UN’ANALISI COSTI-BENEFICI DELL’ADOZIONE DEL MODELLO CONTABILE ORIENTATO AL FAIR VALUE
Dalle notazioni precedentemente svolte, emerge innanzitutto una fondamentale ed indefettibile
considerazione: che l’adozione di un criterio di valutazione più orientato e, per così dire, «sensibile» alle
vicende evolutive dei mercati ed ai riflessi sulla determinazione del reddito di periodo e del capitale di
funzionamento della crescente competizione osservabile su scala planetaria appare un’esigenza ampiamente
condivisibile e difficilmente procrastinabile. Infatti, risulta quantomeno arduo ritenere che sistemi di
rappresentazione contabile di bilancio integralmente o prevalentemente incentrati sul costo storico possano
essere sostenibili nel lungo periodo, in uno scenario economico rappresentato dall’elevato grado di
finanziarizzazione dell’economia, dalla crescente saturazione della domanda e da una superiore intensità
competitiva, la quale si riverbera in cicli innovativi sempre più brevi e frequenti, alta propensione ad
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investimenti ad alta immaterialità, forte reattività dell’immagine e della reputazione aziendale alle
informazioni presenti sui mercati ecc. In un simile contesto, ben diverso da quello che favorì nel corso del
secolo scorso l’affermazione della contabilità al costo storico, la redazione di bilanci essenzialmente ispirati
al costo storico più o meno rettificato può risultare foriera di distorsioni o rischiare di scadere in formalismi
altamente convenzionalizzati ma scarsamente rispondenti alle esigenze informative dei portatori d’interesse.
In altri termini, l’adozione del fair value sembra rivelarsi una risposta opportuna e congeniale alle attese dei
principali pubblici di riferimento dell’informativa di bilancio, nonché un criterio in grado di far emergere con
maggiore evidenza le capacità amministrative e le best practices aziendali.
Tuttavia, la prospettiva di una modernizzazione della disciplina della redazione del bilancio fortemente
proiettata verso l’adozione sistematica del criterio del fair value non appare priva di criticità e perplessità e
suscita non pochi interpretativi. Il riferimento dei principi contabili internazionali alla valutazione al fair
value cela, per un verso, degli elementi di ambiguità e rigidità e, per un altro verso, profili di
indeterminatezza forse anche superiori a quanto registrato in passato con riguardo all’adozione del criterio
del costo storico. In primo luogo, l’ambiguità e rigidità dell’orientamento al fair value risiede
nell’aspirazione, sottostante a tale criterio, ad un massiccio orientamento ai valori di mercato, che negli
ultimi tempi hanno dimostrato una volatilità non trascurabile e, quindi, una scarsa efficienza e stabilità. Un
eccessivo orientamento ai prezzi ed alle quotazioni di mercato può essere anacronistico ed inadeguato
almeno quanto il mantenimento della consueta valutazione di bilancio al costo storico, perché la trasparenza
e la capacità segnaletica dei prezzi e dei corsi azionari sono condizioni spesso semplicemente illusorie, non
effettive, validi in intervalli di tempo estremamente esigui e in situazioni negoziali non proprio definibili
come «ordinarie», «normali» e «consuete». Soprattutto, però, alla base del fair value è facile riscontrare
anche una ricerca di neutralità ed oggettività che può essere fuorviante. Sicuramente, la ricerca di valori più
proiettati verso il futuro ed attenti al presente che tesi al passato può favorire una maggiore attenzione alla
pluralità di fabbisogni informativi che ruotano attorno al bilancio e, quindi, una superiore misura e cautela
nella predisposizione dell’informativa di bilancio; ma potrebbe risultare inopportuno o semplicemente
infondato pensare che si possa raggiungere mai una versa imparzialità ed impersonalità della
rappresentazione contabile.
Ancora più consistenti, ma non per questo insormontabili, sono gli interrogativi che suscitano alcuni profili
di incertezza ed indeterminatezza metodologica del criterio del fair value, che si caratterizza ancora per la
sua relativa giovinezza e per la sua vocazione essenzialmente pragmatica ed operativa. D’altra parte, non si
deve dimenticare che tutto il fenomeno della contabilizzazione delle operazioni fuori bilancio (in particolar
modo quelle in strumenti finanziari derivati) e il successivo sviluppo di impostazioni che hanno ammesso la
rappresentazione nel bilancio di quelle stesse operazioni sono il prodotto di esigenze contingenti e di principi
che si sono sviluppati in modo frammentario, cercando di affrontare i problemi che, non ultima,
l’innovazione finanziaria solleva costantemente con il proprio dinamismo. In quest’ottica, il fair value è sia il
portato ultimo di tale sviluppo non regolato, sia un tentativo di fornire gradualmente un quadro generale
coerente per la valutazione e rappresentazione dei nuovi strumenti finanziari.
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È in considerazione di questi aspetti che pare opportuno tentare di addivenire ad una riflessione conclusiva in
ordine ai benefici, ai vantaggi ed ai costi attesi dell’assunzione del fair value accounting quale criterio
valutativo guida nell’elaborazione dei conti annuali, ordinari e consolidati.
Al riguardo, è chiaro che la definitiva e sistematica adozione del modello del «full fair value» comporta un
impatto piuttosto netto e macroscopico sulla rappresentazione contabile, il quale può essere sinteticamente
descritto con una sorta di sensibile incremento del dinamismo dei valori, massicciamente transitanti nel
Conto Economico. Infatti, con il passaggio al valore equo, risulteranno iscritte al Conto Economico molte
delle variazioni relative alle attività e passività sganciate dalla valutazione al costo storico. A fronte di questa
apparente complicazione del processo di valutazione, appare tuttavia evidente che il ricorso al criterio del
fairi value risponde meglio e prontamente a quelle aspettative del mercato incentrate sull’utilizzo agevole,
diretto ed immediato dei dati di bilancio per le decisioni finanziarie. In particolare, tale valutazione consente
di ottenere la misura del flusso di reddito coerente con un patrimonio valutato secondo il sistema di prezzi
relativi in cui l’impresa si trova ad operare alla data del bilancio.
Ancora, con il proprio orientamento alla dinamica attuale ed attesa dei rendimenti, dei corsi e dei prezzi del
mercato, la valutazione secondo il fair value consente di apprezzare la qualità della gestione degli
amministratori, valutando, tra l’altro, se ed in quale misura il management e la direzione siano stati in grado
di cogliere le opportunità finanziarie espresse dal mercato. Tali capacità ed abilità saranno, evidentemente,
direttamente connesse all’adeguato sfruttamento o meno degli andamenti di variabili quali prezzi, tassi di
interesse, tassi di cambio, ratings ecc.
Insomma, il passaggio al c.d. valore equo consentirebbe all’informativa di bilancio di essere maggiormente
espressiva, trasparente e reattiva al mutare dei contesti mercatistici. Eppure, tale maggiore rispondenza e
capacità segnaletiche potrebbero non compensare adeguatamente il rischio di instabilità del capitale e dei
risultati di gestione. Infatti, è indubbio che l’adozione del fair value può ingenerare una superire variabilità
dei risultati economici delle imprese, ma è da ritenere che quella variabilità corrisponda unicamente ad una
rappresentazione fedele della concreta situazione economica che l’impresa si trova a dover fronteggiare
nell’attuale panorama globale, caratterizzato da complessità, dinamismo, turbolenza. Tale realtà verrebbe ad
essere così più chiaramente rappresentata e comunicata agli investitori, ai potenziali clienti ed alle istituzioni,
in modo da evitare visioni distorte e incompatibili delle situazioni aziendali e dei loro assetti organizzativi e
produttivi.
Alla maggiore variabilità intertemporale, dovrebbe pure affiancarsi una crescente eterogeneizzazione e
astrazione del risultato economico, nel senso che, all’interno del risultato di esercizio, si amplierà la
componente prettamente valutativa, estimatoria, con conseguente perdita di rilevanza o, quantomeno,
evidenza della componente effettivamente realizzata. Eppure, simile conseguenza non significa un maggiore
«inquinamento contabile» ed un innalzamento del grado di oscurità informativa, poiché si tratterà piuttosto di
porre maggiore attenzione alle questioni delle interferenze fiscali e della distribuzione degli utili tra i
componenti della compagine societaria.
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In definitiva, dalle considerazioni finora svolte, si può concludere che l’adozione del fair value comporterà
certamente alcuni benefici, tra i quali:
−
il maggiore dinamismo dei valori, quale condizione di crescente adeguamento alle dinamiche
effettuali dei mercati;
−
la valorizzazione esplicita e compiuta degli intangibles;
−
l’aggiornamento delle consistenze patrimoniali, anche mediante cospicue variazioni;
Nondimeno, alcuni effetti appaiono piuttosto inquietanti e meritano di essere tenuti in attenta considerazione.
Tra questi, è possibile annoverare:
−
la significativa volatilità dei risultati conseguiti;
−
la soggettività delle ipotesi adottate, soprattutto per la determinazione di valori in mercati non attivi o
non attendibili;
−
la complicatezza delle proiezioni necessarie per la stima dei valori recuperabili;
−
la necessità di modificare il sistema di reporting ed i sistemi informativi attuali per l’adeguamento ai
nuovi fabbisogni di informazione emergenti all’interno dell’organizzazione societaria;
−
la maggiore laboriosità delle analisi e delle elaborazioni dei dati per comprendere, motivare e
illustrare i risultati conseguiti;
−
il tendenziale peggioramento dell’analisi comparativa intertemporale o dinamica e la necessità di
rielaborare i dati degli esercizi precedenti al passaggio al nuovo regime;
−
la maggiore difficoltà di adattamento delle organizzazioni con modesti sistemi informativi (le PMI) e
radicate in sistemi socioeconomici fortemente orientati alla valutazione al costo storico (come l’Italia).
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Stampato presso la sede della Fondazione – Luglio 2003
FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti
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