ristrutt edilizia - Comune di Piacenza

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ristrutt edilizia - Comune di Piacenza
COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA - U.O. SUEAP
Via Scalabrini 11 – 29121 Piacenza – P.I. 00229080338 - Tel. 0523.492271 – Fax 0523.49.2249
Email : [email protected] - www.comune.piacenza.it
pec : [email protected]
Piacenza, 04.11.2016
Rif. ____ / _____
AI TECNICI U.O. SUEAP
AI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
EDILIZIA
Oggetto:
RUE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 24 DEL 06.06.2016 ESECUTIVO
DAL 29 GIUGNO 2016.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON /SENZA MODIFICA DELLA SAGOMA IN
CENTRO STORICO – INSERIMENTO NUOVI SOLAI CON AUMENTO DI SED.
Facendo seguito alle indicazioni di cui alla nota del 07.09.2016 ove si erano esaminati i casi di
ristrutturazione edilizia in Centro Storico con possibilità o meno di modifica della sagoma si intende
precisare che l'intervento che nella TAV P3 del RUE viene denominato “ristrutturazione pesante” non deve
riferirsi alla definizione di “ristrutturazione pesante” della normativa statale, ma come richiesto dall'art. 13
L.R. 15/2013 comma 4, all'individuazione degli edifici posti in Centro Storico per i quali è ammesso
l'intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.
Nella tabella riportata nella nota sopracitata si precisava quanto segue:
CLASSIFICAZIONE
TITOLO EDILIZIO
EDIFICI SOTTOPOSTI A SCIA con validità
RISTRUTTURAZIONE
differita di 30 gg
EDILIZIA (art. 160.3) (retino
color fucsia)
TIPOLOGIA
INTERVENTO
Nel rispetto dell'art. 17.2
è
possibile
la
demolizione
con
ricostruzione
senza
modifica della sagoma ,
è possibile modificare i
prospetti
e
quanto
previsto all'art. 166 del
RUE (senza possibilità
di
recuperare
l'eventuale
sottotetto
che viene a crearsi
come Sue)
EDIFICI
di
RECENTE SCIA con validità Nel rispetto dell'art. 17.2
FORMAZIONE (art. 160.4) differita di 30 gg
è
possibile
la
(retino azzurro rigato)
demolizione
con
ricostruzione
senza
modifica della sagoma
PIACENZA PRIMOGENITA
NOTE
Alla lett. b) dell'art. 215
del RUE è rimasto per
errore l'indicazione della
degli edifici di recente
formazione
quale
DELL’UNITÀ D'ITALIA
è possibile modificare i
prospetti
e
quanto
previsto all'art. 166 del
RUE (senza possibilità
di
recuperare
l'eventuale
sottotetto
che viene a crearsi
come Sue)
Edifici in ambiti individuati SCIA con validità
con apposita simbologia differita di 30 gg.
grafica di cui alla tavola P3
del
RUE
(cosiddetta
“ristrutturazione
edilizia
pesante”) (art. 160.3) (ambiti
perimetrati con trattini nella
tav. P3)
simbologia degli edifici
in cui si applica la
ristrutturazione edilizia
con
possibilità
di
modifica della sagoma -
E'
possibile
la
demolizione
con
ricostruzione
con
modifica della sagoma
nel rispetto dell'art. 17.2
e dell'art. 17.7 del RUE
(escludendo
la
possibilità di incentivi )
considerato che le zone
individuate sono degli
isolati
del
Centro
Storico
Nella tabella veniva indicato che per gli edifici classificati come “soggetti a ristrutturazione” art. 160.3 o
negli edifici “di recente formazione” art. 160.4 – non è ammesso il recupero del sottotetto con
creazione di nuova Sue – in quanto il primo periodo dell'art. 160.3 del RUE specifica “In tutti gli edifici
del centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ad esclusione degli ambiti..
Il testo indicato nel primo periodo dell'art. 160.3 del RUE è poi superato dal secondo periodo dello
stesso art. 160.3 che prevede :
In ottemperanza all’art. 13 comma 4 della L.R.15/2013, il Comune prevede che in tutti gli edifici del
centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume e della
sagoma, ad esclusione degli ambiti individuati con apposita simbologia grafica di cui alla tavola P3 del
RUE ….
Tale 2^ periodo risulta sostitutivo del 1^ periodo che, per un refuso è rimasto anch'esso nel testo .
La normativa statale che disciplina gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche in caso di
demolizione e ricostruzione pone infatti come riferimento il rispetto della volumetria esistente e non la
superficie esistente.
In conclusione anche per gli edifici “Sottoposti a ristrutturazione edilizia di cui all'art. 160.3 del RUE e
negli Edifici di recente formazione – art.160.4 del RUE , è possibile modificare la Superficie edilizia
esistente (inserendo eventualmente nuovi solai) ma non modificare la Volumetria o la sagoma
esistente, intervento consentito solo per gli ambiti individuati nella Tav. P3 del RUE.
La tabella precedente viene così aggiornata:
CLASSIFICAZIONE
TITOLO EDILIZIO
EDIFICI SOTTOPOSTI A SCIA con validità
RISTRUTTURAZIONE
differita di 30 gg
EDILIZIA (art. 160.3) (retino
color fucsia)
TIPOLOGIA
INTERVENTO
NOTE
Nel rispetto dell'art. 17.2
è
possibile
la
demolizione
con
ricostruzione
senza
modifica della sagoma e
del volume ; è possibile
modificare i prospetti e
la Superficie esistente
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EDIFICI
di
RECENTE SCIA con validità Nel rispetto dell'art. 17.2
FORMAZIONE (art. 160.4) differita di 30 gg
è
possibile
la
(retino azzurro rigato)
demolizione
con
ricostruzione
senza
modifica della sagoma
e del volume;
è possibile modificare i
prospetti e la Superficie
esistente.
Edifici in ambiti individuati SCIA con validità
con apposita simbologia differita di 30 gg.
grafica di cui alla tavola P3
del
RUE
(cosiddetta
“ristrutturazione
edilizia
pesante”) (art. 160.3) (ambiti
perimetrati con trattini nella
tav. P3)
Alla lett. b) dell'art. 215
del RUE è rimasto per
errore l'indicazione della
degli edifici di recente
formazione
quale
simbologia degli edifici
in cui si applica la
ristrutturazione edilizia
con
possibilità
di
modifica della sagoma -
E'
possibile
la
demolizione
con
ricostruzione
con
modifica della sagoma e
del volume nel rispetto
dell'art. 17.2 e dell'art.
17.7
del
RUE
(escludendo
la
possibilità di incentivi
di cui all'art. 171 del
RUE considerato che le
zone individuate sono
degli isolati del Centro
Storico )
Si precisa che per l'intervento di ristrutturazione edilizia che prevede la demolizione e ricostruzione
dovrà essere versato il contributo di costruzione il cui importo sarà calcolato in base alle tabelle e
tariffe relative alle “Nuove Costruzioni”.
p.o. U.O. SUEAP
(geom. Antonella Castioni)
IL DIRIGENTE
arch. Taziano Giannessi
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