ristrutt edilizia - Comune di Piacenza
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ristrutt edilizia - Comune di Piacenza
COMUNE DI PIACENZA DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA - U.O. SUEAP Via Scalabrini 11 – 29121 Piacenza – P.I. 00229080338 - Tel. 0523.492271 – Fax 0523.49.2249 Email : [email protected] - www.comune.piacenza.it pec : [email protected] Piacenza, 04.11.2016 Rif. ____ / _____ AI TECNICI U.O. SUEAP AI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA Oggetto: RUE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 24 DEL 06.06.2016 ESECUTIVO DAL 29 GIUGNO 2016. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON /SENZA MODIFICA DELLA SAGOMA IN CENTRO STORICO – INSERIMENTO NUOVI SOLAI CON AUMENTO DI SED. Facendo seguito alle indicazioni di cui alla nota del 07.09.2016 ove si erano esaminati i casi di ristrutturazione edilizia in Centro Storico con possibilità o meno di modifica della sagoma si intende precisare che l'intervento che nella TAV P3 del RUE viene denominato “ristrutturazione pesante” non deve riferirsi alla definizione di “ristrutturazione pesante” della normativa statale, ma come richiesto dall'art. 13 L.R. 15/2013 comma 4, all'individuazione degli edifici posti in Centro Storico per i quali è ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. Nella tabella riportata nella nota sopracitata si precisava quanto segue: CLASSIFICAZIONE TITOLO EDILIZIO EDIFICI SOTTOPOSTI A SCIA con validità RISTRUTTURAZIONE differita di 30 gg EDILIZIA (art. 160.3) (retino color fucsia) TIPOLOGIA INTERVENTO Nel rispetto dell'art. 17.2 è possibile la demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma , è possibile modificare i prospetti e quanto previsto all'art. 166 del RUE (senza possibilità di recuperare l'eventuale sottotetto che viene a crearsi come Sue) EDIFICI di RECENTE SCIA con validità Nel rispetto dell'art. 17.2 FORMAZIONE (art. 160.4) differita di 30 gg è possibile la (retino azzurro rigato) demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma PIACENZA PRIMOGENITA NOTE Alla lett. b) dell'art. 215 del RUE è rimasto per errore l'indicazione della degli edifici di recente formazione quale DELL’UNITÀ D'ITALIA è possibile modificare i prospetti e quanto previsto all'art. 166 del RUE (senza possibilità di recuperare l'eventuale sottotetto che viene a crearsi come Sue) Edifici in ambiti individuati SCIA con validità con apposita simbologia differita di 30 gg. grafica di cui alla tavola P3 del RUE (cosiddetta “ristrutturazione edilizia pesante”) (art. 160.3) (ambiti perimetrati con trattini nella tav. P3) simbologia degli edifici in cui si applica la ristrutturazione edilizia con possibilità di modifica della sagoma - E' possibile la demolizione con ricostruzione con modifica della sagoma nel rispetto dell'art. 17.2 e dell'art. 17.7 del RUE (escludendo la possibilità di incentivi ) considerato che le zone individuate sono degli isolati del Centro Storico Nella tabella veniva indicato che per gli edifici classificati come “soggetti a ristrutturazione” art. 160.3 o negli edifici “di recente formazione” art. 160.4 – non è ammesso il recupero del sottotetto con creazione di nuova Sue – in quanto il primo periodo dell'art. 160.3 del RUE specifica “In tutti gli edifici del centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ad esclusione degli ambiti.. Il testo indicato nel primo periodo dell'art. 160.3 del RUE è poi superato dal secondo periodo dello stesso art. 160.3 che prevede : In ottemperanza all’art. 13 comma 4 della L.R.15/2013, il Comune prevede che in tutti gli edifici del centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume e della sagoma, ad esclusione degli ambiti individuati con apposita simbologia grafica di cui alla tavola P3 del RUE …. Tale 2^ periodo risulta sostitutivo del 1^ periodo che, per un refuso è rimasto anch'esso nel testo . La normativa statale che disciplina gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche in caso di demolizione e ricostruzione pone infatti come riferimento il rispetto della volumetria esistente e non la superficie esistente. In conclusione anche per gli edifici “Sottoposti a ristrutturazione edilizia di cui all'art. 160.3 del RUE e negli Edifici di recente formazione – art.160.4 del RUE , è possibile modificare la Superficie edilizia esistente (inserendo eventualmente nuovi solai) ma non modificare la Volumetria o la sagoma esistente, intervento consentito solo per gli ambiti individuati nella Tav. P3 del RUE. La tabella precedente viene così aggiornata: CLASSIFICAZIONE TITOLO EDILIZIO EDIFICI SOTTOPOSTI A SCIA con validità RISTRUTTURAZIONE differita di 30 gg EDILIZIA (art. 160.3) (retino color fucsia) TIPOLOGIA INTERVENTO NOTE Nel rispetto dell'art. 17.2 è possibile la demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma e del volume ; è possibile modificare i prospetti e la Superficie esistente Pag. 2 di 3 EDIFICI di RECENTE SCIA con validità Nel rispetto dell'art. 17.2 FORMAZIONE (art. 160.4) differita di 30 gg è possibile la (retino azzurro rigato) demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma e del volume; è possibile modificare i prospetti e la Superficie esistente. Edifici in ambiti individuati SCIA con validità con apposita simbologia differita di 30 gg. grafica di cui alla tavola P3 del RUE (cosiddetta “ristrutturazione edilizia pesante”) (art. 160.3) (ambiti perimetrati con trattini nella tav. P3) Alla lett. b) dell'art. 215 del RUE è rimasto per errore l'indicazione della degli edifici di recente formazione quale simbologia degli edifici in cui si applica la ristrutturazione edilizia con possibilità di modifica della sagoma - E' possibile la demolizione con ricostruzione con modifica della sagoma e del volume nel rispetto dell'art. 17.2 e dell'art. 17.7 del RUE (escludendo la possibilità di incentivi di cui all'art. 171 del RUE considerato che le zone individuate sono degli isolati del Centro Storico ) Si precisa che per l'intervento di ristrutturazione edilizia che prevede la demolizione e ricostruzione dovrà essere versato il contributo di costruzione il cui importo sarà calcolato in base alle tabelle e tariffe relative alle “Nuove Costruzioni”. p.o. U.O. SUEAP (geom. Antonella Castioni) IL DIRIGENTE arch. Taziano Giannessi Pag. 3 di 3