Regolamenti - Comune di Binasco

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Regolamenti - Comune di Binasco
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
REGOLAMENTI
Comune di Binasco
Febbraio 2008
Sede: Via Imperia, 26/3 – 20142 MILANO
Tel. 02/84.800.210 – 02/89.51.33.90 – Fax 02/89.54.53.00
P.IVA 12689530157
Internet: www.safetyitalia.it - E-mail: [email protected]
Regolamenti
Referenti tecnici comunali:
Ing. Domenico Martini, Responsabile Area Tecnica
Arch. Gabriella Broglia, Responsabile Servizio Ecologia
Professionista incaricato:
Per.Ind. Damiano Romeo
Rilievi fonometrici:
Per.Ind. Fernando Carbone
Consulente esterno:
Per.Ind. Maurizio Santunione
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INDICE
INTRODUZIONE …………………………………………………………………………………….….…
4
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ………………………………..……
6
1.1
ZONE OMOGENEE …………………………………………………………………………………………………………..
6
1.2
ZONE PARTICOLARI ………………………………………………………………………………………………………..
7
1.3
LIMITI ACUSTICI ..………………………………………………………………………………………………………….
9
TRASFORMAZIONI TERRITORIALI ………………………………………………………………….
11
2.1
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI ………………………………………………………………………………………….
11
2.2
PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ……………………………………………………..
12
1
2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO …………………..
12
3.1
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ……………………………………………………………………….……………
13
3.2
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA ……………………………………………………….
14
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ………………………………………………………………..
14
4.1
PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE ……………………………………………………………………………..
14
4.2
PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI …………………………………………………………………………………….
14
5
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI …………………………………………………….
15
6
GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE ……………………………………………………………
16
7
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI …………………………………………………
17
8
MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ………………………………………..
17
8.1
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA …………………………….
17
8.2
APPROVAZIONE E ADOZIONE …………………………………………………………………………………………….
17
8.3
CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE …………………………………………………………….……………………………………
18
8.4
ELABORATI ………………………………………………………………………………………………………………….…
18
3
4
ALLEGATI
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ………………………………………………………………
20
REGOLAMENTO EDILIZIO ……………………………………………………………………………….
24
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO ……………………………………………..
29
REGOLAMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEE ……………………………………………………………….
31
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Introduzione
La Legge Regionale 10 agosto 2001 nr.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”,
emanata in attuazione della Legge statale 26 ottobre 1995 nr.447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”, definisce il quadro normativo di livello regionale per la tutela
dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico, fornendo altresì agli enti
locali gli strumenti normativi ed un contributo finanziario per l’attuazione delle competenze ad
essi attribuite.
La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti
o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di
controllo o riduzione dell’inquinamento acustico.
L’obiettivo fondamentale è quello di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di
risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai
valori limite.
La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta
pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo
urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già
urbanizzate.
La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente esterno i
valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase
di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non
temporanea deve rispettare. Per gli impianti esistenti diventa così possibile individuare
esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in
opera sistemi di risanamento acustico. La zonizzazione è pertanto uno strumento necessario
per poter procedere ad un controllo efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di
rumorosità ambientale.
Oltre alla suddivisione del territorio comunale in zone acustiche, per mettere in atto quanto
previsto dalle leggi statali e regionali, il Comune deve dotarsi di apposite norme e regolamenti
peraltro già previsti dalla L.447/95, dai decreti attuativi e dalla LR13/2001.
La prima parte della Legge Regionale 13/2001 è dedicata alla prevenzione dell’inquinamento
acustico che si attua attraverso la classificazione del territorio e l’introduzione di elementi di
valutazione acustica nella pianificazione urbanistica e nella progettazione di nuove
infrastrutture produttive, commerciali, di trasporto.
La classificazione acustica è approvata dai comuni a conclusione di una procedura che vede la
partecipazione anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e dei comuni
confinanti, nonché la pubblicità degli atti per consentire la presentazione di osservazioni a
chiunque ne abbia interesse (art. 3).
L’articolo 4 stabilisce dei termini entro i quali i comuni rendono coerenti la classificazione
acustica e la pianificazione urbanistica.
Altri strumenti di prevenzione sono la previsione di impatto acustico e la valutazione
previsionale di clima acustico, previste dalla legge-quadro statale n. 447/95. La prima consiste
nella predisposizione di uno studio di impatto acustico nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale avente ad oggetto opere che producono alti livelli di rumore, come aeroporti,
autostrade, discoteche, attività produttive, ecc. La seconda consiste invece nella redazione di
uno studio circa i livelli di inquinamento acustico in occasione della realizzazione di
insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, ecc. In relazione a
tali strumenti di prevenzione la legge stabilisce l’emanazione delle norme tecniche regionali
necessarie per la loro redazione, che deve avvenire a cura di tecnici competenti in acustica
ambientale o mediante autocertificazione, e prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione presentata (art. 5).
Disposizioni specifiche sono dettate per le aviosuperfici e le aree per atterraggi e decolli degli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo: in particolare sono previsti il
coinvolgimento della Provincia per la valutazione degli aspetti sovracomunali e la
comunicazione delle valutazioni del comune all’Ente nazionale per l’aviazione civile, alla
Direzione della circoscrizione aeroportuale territorialmente competente e alla Regione (art. 6).
La legge detta poi norme per assicurare il rispetto dei requisiti acustici negli edifici, sia abitativi
che produttivi. In special modo, è prevista una apposita dichiarazione del progettista per
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interventi sul patrimonio edilizio esistente, mentre per i progetti relativi a nuove costruzioni è
richiesta una valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica
ambientale. E’ prevista una fase sperimentale per la individuazione dei parametri per definire i
requisiti acustici sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni (art. 7).
L’articolo 8 della legge stabilisce i criteri cui devono attenersi i comuni per il rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, come manifestazioni all’aperto,
concerti, ecc., che comportino il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa
vigente, nonché le prescrizioni che possono essere indicate nelle autorizzazioni medesime.
Il titolo II della legge (articoli da 9 a 14) si occupa dell’attività di risanamento
dall’inquinamento acustico mediante prescrizioni relative alle infrastrutture di trasporto e alle
imprese e la previsione di appositi piani comunali e regionali.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto la legge prevede che le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentino al comune e alla
regione appositi piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Gli stessi soggetti devono
successivamente eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi contenuti
nei piani (art. 9).
Per quanto attiene alle imprese, è previsto che queste presentino, in caso di superamento dei
limiti, appositi piani di risanamento acustico ai comuni interessati dalle loro emissioni sonore. I
criteri per la redazione dei piani sono stabiliti dalla Giunta regionale. E’ accordato un termine
non superiore a trenta mesi per la realizzazione degli interventi di risanamento previsti dai
piani (art. 10).
Strumento di risanamento a livello comunale è il piano di risanamento acustico comunale, che
è adottato dal comune e trasmesso alla provincia e alla regione. I comuni devono inoltre
formulare delle relazioni biennali sullo stato acustico comunale, sulla base di linee guida
stabilite dalla Giunta regionale (art. 11).
Strumento di livello regionale per il risanamento acustico è il piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale e
contenente l’indicazione degli interventi di bonifica acustica del territorio, da finanziare poi in
base ad apposito provvedimento della Giunta regionale (art. 12).
La legge individua quindi gli strumenti che il Comune può utilizzare per favorire il contenimento
delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale. Un ruolo primario a questo proposito è
assegnato al Piano urbano del traffico, di cui la legge integra i contenuti a fini di introdurre il
risanamento acustico. E’ previsto inoltre che i finanziamenti e gli incentivi regionali per
l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico privilegino i veicoli che producono ridotte emissioni
sonore (art. 13).
Una apposita norma è dedicata al traffico aereo (art. 14). Si stabilisce il termine di tre mesi per
l’adeguamento dei piani regolatori generali dei comuni a seguito della determinazione delle
aree di rispetto dell’intorno aeroportuale. E’ prevista la concessione di incentivi e finanziamenti
per interventi che riducano l’incompatibilità tra livelli di rumore aeroportuale e usi del suolo
nell’intorno aeroportuale, previo provvedimento della Giunta regionale che ne definisca i criteri
e le modalità. E’ demandato all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell’indice di valutazione del rumore
aeroportuale. Si prescrive inoltre che le società o enti gestori degli aeroporti forniscano
annualmente a Regione e Provincia le informazioni relative all’impatto acustico dell’attività
aeroportuale. Si rimanda infine a un provvedimento della Giunta regionale la formulazione di
direttive e linee guida relative ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli
interventi per la riduzione al minimo dell’impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali.
Il titolo III della legge (articoli da 15 a 17) è dedicato ai controlli, ai poteri sostitutivi, alle
sanzioni e alla disciplina della concessione di contributi agli enti locali.
Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono affidate ai Comuni
e alle Province, nell’ambito delle competenze individuate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447,
che le svolgono con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente; gli oneri
sostenuti dall’Agenzia per l’accertamento dell’ottemperanza dei soggetti titolari di impianti o
infrastrutture a provvedimenti dell’amministrazione comunale o del conseguimento degli
obiettivi del piano di risanamento acustico sono a carico dei medesimi soggetti. Alla regione
spetta l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti di province e comuni inadempienti, da
esercitare mediante la nomina di un commissario ad acta, previa diffida (art. 15).
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L’articolo 16 contiene la graduazione della sanzione prevista per la violazione all’adempimento
relativo all’obbligo di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di bonifica acustica da parte
delle imprese.
Per quanto riguarda i contributi agli enti locali, la legge prevede che gli stessi vengano
assegnati da parte della Giunta regionale per la predisposizione della classificazione acustica
del territorio e per la realizzazione di interventi di risanamento acustico in attuazione dei piani
comunali di risanamento acustico. Gli aspetti di dettaglio relativi all’erogazione sono rimessi ad
apposito provvedimento della Giunta regionale (art. 17).
L’entità complessiva delle somme stanziate per i contributi ai comuni è di lire 950 milioni (art.
18). La legge prevede infine i regolamenti edilizi e di igiene siano adeguati alle disposizioni
dalla stessa dettate entro un anno dalla sua entrata in vigore (art. 19).
1. Classificazione acustica del territorio comunale
1.1 Zone omogenee
Ai sensi dell’art 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, il Comune di Binasco ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la
classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”. La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento
alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” ed ai
criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 12/07/2002 “Approvazione del
documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale”), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:
CLASSE I: Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata
presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di
strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata
presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in
particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa
classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente
industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali
all'attività produttiva.
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1.2
Zone particolari
Aree di cava
L’attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.
Tale attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva. e più
specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 12
della L.R. 14/98 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali.
La Classe IV è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia
stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 14/98 e s.m.i..
Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione
acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle norme tecniche di attuazione del
vigente P.R.G. Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni
e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna
vigente la classe acustica di PRG.
Aree militari
Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica,
la Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento
acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle
Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3
della Legge 34 dicembre 1976, n° 898, e successive modificazioni". Dopo la dismissione tali
aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.
Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti
imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.
In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali il
relativo decreto attuativo è il DPR 30/03/04 nr.142;
per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono
individuate all’art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459.
All’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo
Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore
presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.
All’esterno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura il rumore da questa prodotto concorre al
raggiungimento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.
Aree adibite ad attività temporanee
Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) devono svolgersi in accordo dello
specifico regolamento del comune e non comportare il superamento dei limiti di zona cui l’area
appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica all’interno,
sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto
previsto dall’art. 6, c. 1, lettera h della Legge 447/95 che attribuisce al comune il compito di
rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e
per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
Data la mancanza di normativa regionale in merito e recependo le indicazioni pervenute con
nota dell’ARPA in data 12/06/2001 (prot. 1322) si ritiene che le attività temporanee possono
essere suddivise nelle seguenti categorie:
• cantieri edili, stradali o assimilabili;
• luna park e circhi equestri;
• manifestazioni musicali;
• manifestazioni popolari;
• fiere e sagre
• feste private e di associazioni
• altre attività con caratteristiche temporanee.
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Per ciascuna delle presenti categorie di attività temporanee, se viene richiesta la deroga ai
vigenti limiti di legge da parte dei titolari, gestori, organizzatori delle medesime, deve essere
fornita al Comune opportuna documentazione descrittiva di:
a) contenuti e finalità dell’attività;
b) durata dell’attività;
c) periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai
limiti vigenti;
e) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della
tutela dei recettori particolarmente sensibili;
f) nel caso di manifestazioni pubbliche, una stima dell’afflusso e delle variazioni indotte
nei volumi di traffico veicolare;
infine deve essere fornita:
g1) nel caso di superamento dei livelli di cui alla tabella A (tabella con indicazione di livelli
di pressione sonora limite ed orari di esposizione i cui valori sono stabiliti dal Comune),
una stima del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq) sui
ricettori sensibili più prossimi all’area interessata dall’attività temporanea; la stima di
tale livello deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ai sensi della
legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli
appositi elenchi
o
g2) nel caso di non superamento dei livelli di cui alla tabella A, una dichiarazione redatta
da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n°
447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi, di rispetto
dei limiti riportati nella tabella A valutati sui ricettori sensibili più prossimi all’area
interessata dall’attività temporanea. Tale dichiarazione può essere proposta anche nella
forma di autocertificazione del richiedente la deroga.
Tale documentazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività;
l’autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione della
domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato.
Il Sindaco ha facoltà di emettere deroghe ai livelli massimi stabiliti per autorizzare attività di
pubblica utilità indicandone i tempi di attuazione.
Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire:
a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento;
b) limitazioni di orario allo svolgimento dell’attività;
c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le
modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio
comunale.
Quanto sopra indicato sarà soggetto a revisione al momento di predisposizione del documento
previsto all’art. 4, c. 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza
regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
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1.3
Limiti acustici
Limiti di zona
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il
territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore
22:00-6:00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95:
•
valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
•
valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori;
i valori limite di immissione sono distinti in:
•
valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
•
valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
•
valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana o per l'ambiente;
•
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
CLASSE
AREA
Valori limite di emissione in dB(A)
diurni (ore 06-22)
notturni (ore 22-06)
I
particolarmente protetta
45
35
II
prevalentemente residenziale
50
40
III
di tipo misto
55
45
IV
di intensa attività umana
60
50
V
prevalentemente industriale
65
55
VI
esclusivamente industriale
65
65
Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
CLASSE
AREA
Valori limite assoluti di immissione dB(A)
diurni (ore 06-22)
notturni
06)
(ore
I
particolarmente protetta
50
40
II
prevalentemente residenziale
55
45
III
di tipo misto
60
50
IV
di intensa attività umana
65
55
V
prevalentemente industriale
70
60
VI
esclusivamente industriale
70
70
22-
Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
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CLASSE
AREA
Valori di qualità in dB(A)
diurni (ore 06-22)
notturni
06)
I
particolarmente protetta
47
37
II
prevalentemente residenziale
52
42
III
di tipo misto
57
47
IV
di intensa attività umana
62
52
V
prevalentemente industriale
67
57
VI
(ore
22-
esclusivamente industriale
70
70
Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
I valori di attenzione sono quelli di tab.2 se relativi ai tempi di riferimento oppure sono
aumentati di 10 dB se riferiti ad un’ora diurna e 5 dB se riferiti ad un’ora notturna, sempre
rispetto alla tab.2. Non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza infrastruttrali.
E’ richiesto anche il rispetto del criterio differenziale (5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo
notturno) nei casi previsti dalla normativa specifica nazionale e regionale in materia di
inquinamento acustico.
Prescrizioni per le sorgenti sonore
All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni
previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture
ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R.
18/11/98 n° 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R
30/03/04 n°142.
Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione
del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di
rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”.
I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo 7 delle presenti norme
tecniche.
Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di
riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di
riferimento.
Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione
acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.
Considerando che il rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto non contribuisce al
raggiungimento dei limiti di zona entro le fasce di pertinenza della infrastruttura stessa, in
relazione alla suddivisione in zone acustiche si individuano tre possibili situazioni rispetto ai
confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella
situazione attuale:
a) Situazioni di compatibilità
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del
D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5
dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
b) Situazioni di potenziale incompatibilità
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Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure
effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona
assoluto. Per tali ambiti si rendono necessari interventi di risanamento.
In attesa che si attuino e si completino detti interventi, in relazione alla loro potenziale
problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico
in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria,
potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.
In caso di superamento di tali limiti si procederà comunque alla predisposizione di un Piano di
risanamento acustico come al successivo punto c).
c) Situazioni di incompatibilità
Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.
In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l’ambito territoriale della situazione
di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico
entro tali limiti.
2. Trasformazioni territoriali
La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Binasco, nonché gli usi
consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi
di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del
territorio comunale.
2.1
Piani urbanistici attuativi
Per Piani Urbanistici attuativi si intenda: Piani Particolareggiati, Piani per l’Edilizia Economica e
Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione
ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
- all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti
della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di zona”
diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di
intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione
acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento portassero al
superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed
attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- qualora invece il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore
proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà
prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell’area
di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.
A tal fine si considera anche il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto per garantire la
tutela delle persone e la salute pubblica.
In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana
e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:
a) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che
rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi
c) e d) dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447.
b) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che
costituiscono potenziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure di
tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, aree verdi o di tutela
ambientale, residenza, ecc.).
La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le
funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con
specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti
con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di
protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la
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contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di
esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.
La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti
relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all’interno sia all’esterno dell’area di
intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi (titolari o
costruttori degli insediamenti). L’ottenimento della agibilità del bene è vincolato alla avvenuta
realizzazione delle opere di mitigazione acustica, qualora la Amministrazione comunale lo
ritenga opportuno potrà richiedere misure di verifica al termine delle opere per valutarne
l’efficacia.
2.2
Progettazione delle infrastrutture di trasporto
All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal
D.P.C.M. del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio indicate dalla
zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali,
ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d’esecuzione di cui all’art. 11,
comma 1 della legge 26.10.1995 n° 447.
La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti
di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del
territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.
3. Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico
Unitamente ai piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai
sensi dell’art. 8 della legge 26.10.1995 n° 447, andrà predisposta la “Documentazione
d’impatto acustico” (o “Previsione di Impatto acustico”) o la “Valutazione previsionale di clima
acustico” (o “Valutazione di Clima Acustico”).
Si cita il termine “impatto” in relazione all’inserimento di sorgenti sonore sul territorio, si cita il
termine “clima” in relazione all’inserimento di ricettori (persone potenzialmente disturbate).
La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione,
modifica o potenziamento delle seguenti opere:
a)
opere soggette a V.I.A.;
b)
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
c)
strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
d)
discoteche;
e)
circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
f)
impianti sportivi o ricreativi;
g)
ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
h)
esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori,
i)
inserimento nell’ambiente di potenziali sorgenti di rumore.
Devono altresì contenere una Documentazione d’impatto acustico le domande per il rilascio:
j) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
k) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lettera a);
l) di licenza od autorizzazione all’esercizio di attività di servizio o produttive o commerciali
comprese le variazioni di orario con particolare attenzione al periodo notturno;
m) di licenza od autorizzazione riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di
destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno.
Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alla lettere a),b) e c)
sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta
deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.
Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l’intervento che necessita della
documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative,
verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette
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alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa
in sicurezza della rete viaria esistente.
E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la
documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e prossime
alle strade esistenti o di progetto già approvate;
f) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività riguardanti
ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora
l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno.
Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora
stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e
quella di previsione di clima acustico devono contenere l’indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti, la realizzazione
di tali eventuali opere diventa parte integrante del progetto.
Scopo di tale documentazione è la valutazione previsionale dei livelli acustici, in particolare per
quei ricettori sensibili per i quali la quiete costituisce requisito fondamentale.
La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di valutazione di clima acustico
dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel
caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del
rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai
sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447.
L’Ente, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente e ne acquisisce il parere, se tale parere rientra nella
fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto
previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A potrà richiedere un rimborso al titolare dell’intervento.
Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, c. 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve
essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di
autocertificazione previste dalla legislazione vigente.
3.1. Documentazione da produrre
Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale del clima acustico. In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e
8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta dell'8 marzo
2002 con la deliberazione n.VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima
acustico". La documentazione deve essere redatta secondo le indicazioni esposte nella
Delibera, in particolare deve consentire:
• Impatto acustico: la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con
assenza delle opere ed attività
• Clima acustico: la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla
realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici
urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla
L. 447/95, articolo 8, comma 2.
La Delibera è pubblicata sul B.U.R. Lombardia Estratto Serie Ordinaria n.12 del 18/3/2002.
3.2. Realizzazione delle opere di protezione passiva
La realizzazione e la verifica dell’efficiacia delle opere di protezione passiva finalizzate al
rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle
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disposizioni di legge vigenti (v. punti 2.1, ultimo comma, 2.2, ultimo comma e 2.3, terzultimo
comma) è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di
abitabilità/agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la
messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica
dell’efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente, come
già indicato al punto 2.3 (ultimo comma).
La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del
territorio, costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 7 della Legge n°
447/1995.
4. Piani di risanamento acustico
4.1 Piani di risanamento delle imprese
Il piano di risanamento acustico di cui all’art.15, comma 2 della L447/95, deve essere
presentato al comune o ai comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli
insediamenti dell’impresa.
Il Comune entro novanta giorni dalla approvazione del Piano di Classificazione Acustica del
territorio comunale richiede alle imprese la verifica dei livelli assoluti di immissione e la stima
dei livelli differenziali in relazione ai limiti stabiliti dallo stesso Piano. Sono comprese le imprese
residenti in comuni contermini qualora confinanti o qualora presentino emissioni sonore
rilevabili in territorio di Binasco. Entro sei mesi da tale comunicazione le imprese produrranno
una documentazione di verifica, qualora in tale documento si riscontri il superamento dei limiti
vigenti, dovrà essere presentato un piano di risanamento da produrre entro successivi sei
mesi.
Il piano di risanamento acustico dell’impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla
DGR 16 novembre 2001 n.VII/6906, approvazione del documento “Criteri di redazione dei
piani di risanamento acustico delle imprese”, Il comune, entro novanta giorni dalla
presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di
cui sopra e provvede, se opportuno, a richiedere le integrazioni necessarie.
Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque
essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni
dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa al comune.
Il comune potrà richiedere la ulteriore verifica per valutare l’efficacia degli interventi.
Tutte le verifiche e le realizzazioni delle opere di mitigazione sono a carico delle imprese.
4.2.Piani di risanamento comunali
Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all’adozione del piano di
risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:
a) del Piano Urbano del Traffico di cui al D.Lgs. 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della
Strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno,
prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta
rifiuti, pulizia strada.
La legge regionale 10 agosto 2001 n.13, all'articolo 11 "Piani di risanamento comunale",
comma 4, stabilisce che la Giunta Regionale debba formulare linee guida relativamente ai
contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall'articolo 7, comma
5, della legge 447/1995.
La Giunta Regionale Lombardia ha emesso la Deliberazione n°VII/11582 in data 13/12/2002
“Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune”
riguardante le Amministrazioni con più di cinquantamila abitanti.
Questo documento intende fornire indicazioni di supporto alle amministrazioni comunali, ed ai
funzionari/tecnici incaricati di predisporre la relazione, per effettuare la raccolta e la
sistematizzazione di dati tecnicamente corretti ed il più possibile completi, così che il Comune
possa avere le informazioni per valutare la fattibilità degli interventi di bonifica e l'efficacia
delle politiche per il miglioramento della qualità acustica dell'ambiente su scala comunale.
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Le linee guida vogliono inoltre favorire la raccolta e rielaborazione, su scala regionale, delle
informazioni contenute nelle relazioni comunali.
I dati della relazione devono servire alla risoluzione di problemi locali, tuttavia la raccolta e
sistematizzazione di informazioni può costituire una importante fonte di dati affidabili e
comparabili per l'analisi dei problemi di inquinamento acustico su scala nazionale ed europea.
Il testo della Delibera, con l'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è
pubblicata sul bollettino del 30 dicembre 2002, Serie Ordinaria n.53.
5. Requisiti acustici passivi degli edifici
La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, con i connessi decreti attuativi, ed in
particolare il DPCM. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici",
ha introdotto nuovi criteri che fanno riferimento all'isolamento delle chiusure esterne e delle
partizioni interne, all'isolamento del rumore di calpestio ed al contenimento del rumore
prodotto dagli impianti tecnologici indipendentemente dalla zona ove si trova l’edificio.
Il fine è ridurre l’esposizione umana al rumore. Conseguentemente alla profonda innovazione
del quadro normativo nazionale, nella famiglia relativa ai requisiti tecnici in materia di rumore
ed isolamento acustico sono stati definiti i requisiti relativi a:
• Isolamento acustico ai rumori aerei, ovvero con propagazione via aerea, requisito cogente;
• Isolamento acustico ai rumori impattivi, requisito cogente;
• Massimo livello di rumore prodotto, requisito cogente;
• Tempo di riverberazione ottimale, requisito cogente per edilizia scolastica e requisito
volontario per edilizia privata.
Il tempo di riverberazione ottimale, mira a garantire dai disagi della riverberazione sonora
soprattutto nei locali ampi, dove questa può essere particolarmente fastidiosa (ambienti
collettivi e spazi di circolazione e collegamento dell’edificio). Viene specificato il campo di
applicazione dei due requisiti di isolamento, non chiarito completamente dal D.P.C.M.
5.12.1997, precisando che i requisiti sono richiesti per le nuove costruzioni, per gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia globale. Si chiarisce che i valori di
isolamento acustico indicati per le partizioni dal D.P.C.M. 5.12.1997 vanno riferiti alle partizioni
tra distinte unità immobiliari e che, nel caso di contatto tra destinazioni d'uso diverse, va
considerato il livello di isolamento attribuito dal decreto alla destinazione più disturbante
ovvero alla destinazione sovrapposta, nel caso di solai.
Con riferimento all’edilizia scolastica si considerano i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97,
nel caso di requisiti non considerati da questo decreto, restano validi quelli stabiliti dal D.M.
18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”.
Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto:
• per gli interventi soggetti ad autorizzazione/concessione edilizia od asseverazione di tecnico
abilitato prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale
di igiene tipo,
• per gli interventi soggetti ad autorizzazione/concessione edilizia od asseverazione di tecnico
abilitato dopo il 20/02/1998 si fa riferimento allo stesso DPCM 05/12/1997.
A tale riguardo, l’art.7 comma 5 della L.R.13/2001 recita “In attesa della emanazione del
decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione
Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale
individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente”.
6. Gestione degli esposti da rumore
Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento
acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati,
può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:
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•
•
il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico
rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di
appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni
comunali, all'Amministrazione Provinciale di Milano;
il Comune (o la Provincia di Milano) inoltrano una motivata richiesta di intervento
all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione:
copia dell'esposto presentato alla P.A.;
nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel
procedimento amministrativo;
nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante
l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni
amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale
comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza;
planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione
delle sorgenti di rumore e dei recettori;
estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in
riferimento ai soli luoghi interessati;
estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono
ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle
sorgenti di rumore;
nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari
delle sorgenti di rumore.
•
•
•
•
•
se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a
titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai
latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata
all'accettazione di tale preventivo;
il personale tecnico di A.R.P.A. ed eventualmente quello di vigilanza del Comune effettuano
i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico
superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione
di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua
competenza;
nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico
superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle
attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente
entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica
acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e collaudo;
al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di
attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla
verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore
inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare
dell'attività oggetto del provvedimento.
7. Provvedimenti amministrativi e sanzioni
Chiunque nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti
di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L.
447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito
decreto ai sensi della L. 447/95.
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In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della
documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa
tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato
rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della
procedura autorizzativa, nonchè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall’art. 10 comma 3 della L. 447/95.
8. Modifiche al Piano di Classificazione Acustica
8.1. Aggiornamento e revisione del Piano di Classificazione Acustica
L’aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l’obiettivo generale di miglioramento del
clima acustico complessivo del territorio. Ordinariamente la classificazione acustica del
territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni
mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L’aggiornamento o la modificazione
della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
1. nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue
varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la
coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l’Amministrazione comunale
predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini
della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in
itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG);
2. all’atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle
porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
Il Comune provvede anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento
acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
8.2. Approvazione e adozione
Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge
Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13):
1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia
con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la
pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei
rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di
infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di
conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in
misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero , si provvede a mezzo
di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque
può presentare osservazioni.
4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se
pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e quello dei
comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni
presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla
classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a
darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento
regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri
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definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad
una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto
prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la
variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.
8.3. Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale
In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la
Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 12 luglio 2002 con la deliberazione n.VII/9776,
il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale". La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i
livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare
interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.
Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di
risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai
valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una
corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di
sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in
aree già urbanizzate. La Delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria n. 29 del 15/7/2002
8.4. Elaborati
Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica
deve comprendere la seguente documentazione.
1. Una relazione tecnica contenente:
a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della
classificazione;
b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile
il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano
univocamente identificabile il confine tra le due zone;
c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla
classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non
porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di
due classi interessa aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di
risanamento che deve comprendere l’individuazione dei soggetti, pubblici o privati,
responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico;
d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di
infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali.
e) La descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di
spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.
2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture
grafiche, la seguente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei
documenti di accompagnamento alle tavole):
CLASSE
COLORE
TIPO DI TRATTEGGIO
I
Grigio
Piccoli punti, bassa densità
II
Verde scuro
Punti grossi, alta densità
III
Giallo
Linee orizzontali, bassa densità
IV
Arancione
Linee verticali, alta densità
V
Rosso
Tratteggio incrociato, bassa densità
VI
Blu
Tratteggio incrociato, alta densità
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3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata
farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso
prevale la norma scritta. Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di
progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in
modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Deve
comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e
delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5000 o anche 1:2000) per
le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la
determinazione definitiva di classificazione acustica.
Gli elaborati grafici devono comprendere:
a. Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei
comuni confinanti - scala 1:25.000 / 1: 10.000;
b. Planimetria dello stato di fatto (lettura del territorio - stato delle urbanizzazioni condizioni dell'edificazione) - scala 1:5000 e 1:2000;
c. Tavola delle zone omogenee ex d.i. 1444/68 - scala almeno 1:5000;
d. Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato - scala non inferiore
1:5000;
e. Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000;
f. Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte.
Milano, 18/02/08
p.i.Damiano Romeo
tecnico competente in acustica (L.447/95)
ALLEGATI:
Regolamento Urbanistico Edilizio
Regolamento Edilizio
Estratto del regolamento locale di igiene tipo
Regolamento attività temporanee
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Regolamento Urbanistico Edilizio
CAPO V/
4 -
INQUINAMENTO ACUSTICO
99 RUE Tutela acustica del territorio
99.1
Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela
dall’inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi.
99.2
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque
sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta
compatibile con il nuovo insediamento. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è
comunque possibile realizzare l’intervento a condizione che le opere di risanamento
acustico siano realizzate (o siano a carico) degli attuatori del nuovo insediamento.
99.3
Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la classificazione acustica del
territorio, l’adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per
la tutela dall’inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447.
99.4
La zonizzazione acustica (Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale)
rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali
per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno e
il miglioramento del clima acustico all’interno del territorio urbano.
99.5
La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del
Comune di Binasco, è redatta in scala 1:5.000 su base topografica del Comune e classifica
il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi,
definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di
destinazione d’uso del territorio.
100
RUE
Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle
infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall’inquinamento acustico
100.1 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
- all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti
della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di
zona” diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di
intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione
acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento
portassero al superamento di dette limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere
progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- Qualora invece il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di
rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale aerea e preesistenti, l’intervento
stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa
antirumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona
entro tale area.
100.2 In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività
umana e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:
c) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che
rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai
commi c) e d) dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.
d) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che
costituiscono potenziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di
misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di
tutela ambientale, residenza, ecc.).
100.3 La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la
compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro
Pag. 20 di 37
reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o
nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà
prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano
compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad
esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali,
costruttivi o di altro genere.
100.4 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto
dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all’interno che all’esterno
dell’area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.
Progettazione delle infrastrutture di trasporto
100.5 All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti
previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio
indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti
d’esecuzione di cui all’art.11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447.
100.6 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto
dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione
acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di
trasporto.
Disposizioni in materia di impatto acustico
100.7 Unitamente ai piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di
trasporto, ai sensi dell’art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la
“Documentazione d’impatto acustico” o la “Valutazione previsionale di clima acustico”.
100.8 La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione,
modifica o potenziamento delle seguenti opere:
a) opere soggette a V.I.A.;
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
d) discoteche;
e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
f) impianti sportivi o ricreativi;
g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
h) esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori,
i) di inserimento nell’ambiente di potenziali sorgenti di rumore.
Devono altresì contenere una documentazione d’impatto acustico le domande per il rilascio:
j) di permessi di costruire o concessioni edilizie relativi a nuovi impianti e infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali
polifunzionali;
k) gli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lettera a);
l) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività di servizio o
produttive o commerciali comprese le variazioni di orario di lavoro con particolare
attenzione al periodo notturno
m) di qualunque altra licenza od autorizzazione riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e
cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo
ritenga opportuno.
100.9 Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a),
b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione
prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di
iniziativa.
100.10
Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l’intervento che
necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti
sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso
tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di
manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.
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100.11
E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle
aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
g) scuole e asili nido;
h) ospedali;
i) case di cura e di riposo;
j) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
k) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la
documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e
prossime alle strade esistenti o di progetto già approvate
l) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività riguardanti
ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora
l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno.
100.12
Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione, assoluti o
differenziali, ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di
cui ai commi 100.8 e 100.10 deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre
o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.
100.13
La documentazione di cui ai commi 100.8 e 100.10 dovrà essere predisposta dai
soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere
pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
100.14
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità
di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico
competente di acustica ai sensi dell’art.2 della legge 26.10.1995, n. 447.
101
RUE Modifiche alla Zonizzazione Acustica
101.1 Il comune assicura il coordinamento tra la zonizzazione acustica e gli strumenti
urbanistici (PRG, PUT, PSC, POC, ecc...).
101.2 Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono quelle previste all’art. 3
della Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13.
101.3 I criteri tecnici e gli elaborati relativi alla delibera di zonizzazione sono riportati al
capitolo 8 della D.G. VII/9776 del 12 luglio 2002.
102
RUE Documentazione da produrre
Ai piani urbanistici attuativi ed ai progetti delle infrastrutture di trasporto dovrà essere
allegata una previsione di impatto acustico redatta ai sensi della L.447/1995 e relativi
decreti attuativi. La relazione suddetta dovrà essere conforme alla delibera di Giunta
Regionale n°VII/8313 del 08/03/2002 e dovrà almeno contenere:
a) indicazione dell’ubicazione dell’opera in progetto e contesto in cui è inserita,
specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti
potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall’opera stessa;
b) descrizione dell’eventuale attività e/o dell’eventuale ciclo produttivo;
c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili
preesistenti in adiacenza all’area di intervento e valutazione del livello di rumorosità
presunto dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali
utilizzati);
d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di
immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti
differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di
traffico indotte dall’attuazione del programma edificatorio relativo al comparto
urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e
valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi
specifici del patrimonio edilizio di progetto;
g) individuazione dei ricettori all’interno dell’area di studio;
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h) indicazione
delle
caratteristiche
temporali
di
funzionamento
(attività
continue/discontinue,
diurne/notturne,
stagionali,
frequenza
di
esercizio,
contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);
i) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall’eventuale
movimentazione di prodotti e/o materie prime.
103
RUE Realizzazione delle opere di protezione passiva
103.1 La realizzazione e la verifica dell’efficacia delle opere di protezione passiva di cui ai punti
100.4, 100.6 e 100.11 è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del
certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o
per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica
dell’efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in
acustica, come già indicato al punto 100.13.
La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica
stabilita all’art. 99, costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell’art. 7 della
L. 447 del 26.10.1995.
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Regolamento edilizio
CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO
SPECIFICA N 19
CATEGORIA ( C )
ESIGENZA N°4:BENESSERE
E’ la condizione che negli spazi esterni di fruizione il livello equivalente di
pressione sonora sia compatibile con le normali esigenze fisiologiche di
benessere ambientale. Per la verifica di tale condizione, il territorio comunale
è suddiviso in zone classificate ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991, a seconda della
destinazione d’uso prevalente, in funzione dei limiti massimi ammissibili dei
livelli sonori equivalenti negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
zone territoriali = A - B - C - D - F - G usi collettivi = tutti fuorché 9 e 10 sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 componenti tecniche = 6.9 PRESTAZIONE RICHIESTA:
Applicazione della L. n° 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e
del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti
sonore”.
Ai sensi di tale normativa, in presenza di classificazione acustica del
territorio comunale, è richiesto il contenimento del livello continuo
equivalente di pressione sonora Leq.(A), espresso in dB(A), nel tempo di
riferimento rispettivamente diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6) e per la
specifica zona acustica in cui trovasi lo spazio esterno considerato, entro i
seguenti limiti massimi dei valori di:
emissione:
immissione:
qualità:
(Tab. B)
(Tab. C)
(Tab. D)
- zona particolarmente protetta,
45 - 35
50 - 40
47 - 37
- zona prevalentemente residenziale, 50 - 40
55 - 45
52 - 42
- zona di tipo misto,
55 - 45
60 - 50
57 - 47
- zona di intensa attività umana,
60 - 50
65 - 55
62 - 52
- zona prevalentemente industriale, 65 - 55
70 - 60
67 - 57
- zona esclusivamente industriale, 65 - 65
70 - 70
70 - 70
E’ inoltre richiesto il contenimento del livello differenziale di immissione
negli ambienti abitativi entro i 5 dB (diurno) ed i 3 dB (notturno), salve le
eccezioni di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
Nei casi di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997 (superamento dei valori di
attenzione) e dell’art. 4 della L. n° 447/1995 (specifiche regionali), è
prevista l’adozione comunale di un Piano di risanamento acustico: in tali casi,
la prestazione richiesta è quella stabilita dal Piano.
Parere di conformità e monitoraggio da parte dell’A.R.P.A., quando richiesto.
METODO DI VERIFICA:
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ai
14/11/1997.
Prova diretta in opera del livello di rumore ambientale
integratore almeno di classe 1, munito di cuffia antivento.
Controlli di competenza comunale ai sensi dell’Art. 14 L. n°
Controlli di competenza provinciale ai sensi dell’Art. 14 L.
sensi del D.P.C.M.
mediante fonometro
447/1995.
n° 447/1995.
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CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE DEGLI IMPIANTI
SPECIFICA N° 40
CATEGORIA
(
C
)
ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
E’
l’attitudine
delle
diverse
componenti
edilizie
ed
impiantistiche
dell’edificio a non produrre, per effetto dell’uso e di agenti naturali esterni,
un rumore tale da provocare disturbo.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 sottosistemi ambientali = 1 - 2 componenti tecnologiche = 2 - 5 - 6.4 - 7.1 - 7.2.4 PRESTAZIONE RICHIESTA:
Per le chiusure deve essere verificata la scarsa attitudine a produrre rumore in
conseguenza a:
- variazioni termiche,
- vibrazioni per effetto del vento,
- sollecitazioni delle precipitazioni meteoriche.
Per i serramenti esterni va controllata la rumorosità della manovra.
Per gli impianti tecnologici (sanitari, ascensori, bruciatori, ecc.), il livello
massimo prodotto di pressione sonora ponderata, deve risultare contenuto entro i
seguenti valori, in dB:
- per impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici,
bagni, servizi igienici e rubinetteria) : LASmax = 35 dBA;
- per impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento) : LAeq = 25 dBA.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente in cui il
rumore è più elevato, tale locale deve essere diverso da quello in cui il rumore
si genera.
E’ richiesto il rispetto del D.M.11/12/1996 “Applicazione del criterio
differenziale per gli impinanti a ciclo continuo”, e del D.P.C.M. 14/11/1997
“Determinante dei valori limite delle sorgenti sonore”.
In generale, emissione sonora degli impianti tecnici verso l’esterno, < 70 dB.
La rumorosità, misurata con fonometro posto sul davanzale della più vicina
finestra appartenente ad altra unità immobiliare, non deve superare i limiti
stabiliti, per la zona acustica di cui trattasi, dal D.P.C.M. 14/11/1997: limite
di emissione, se questo è altrimenti rispettato, ovvero limite differenziale, se
il primo è già superato.
Per gli impianti d’allarme sonori la durata massima è di 15 primi ai sensi del
D.P.C.M. 1/3/1991.
Gli impianti che possono dar luogo a vibrazioni o trasmissioni di rumore per via
strutturale, devono essere collocati al piano terra, su appositi supporti
antivibrazione; collocazioni diverse devono essere giustificate e studiate con
idonee soluzioni.
METODO DI VERIFICA:
Applicazione del D.M. 16/03/1998
dell’inquinamento acustico”.
“Tecniche
di
rilevamento
e
di
misurazione
Controllo in opera misurando il livello della pressione sonora con fonometro
integratore. Prova secondo norma UNI 8199 seconda edizione del novembre 1998.
Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica.
Certificazioni sui componenti e sugli impianti.
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ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI
SPECIFICA N° 41
CATEGORIA
(
C
)
ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
E’ l’attitudine degli elementi tecnici che costituiscono le strutture, le
chiusure e le partizioni interne degli spazi chiusi di fruizione dell’utenza, a
fornire adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei, per assicurare un
adeguato benessere uditivo.
E’ l’attitudine delle chiusure e delle partizioni che delimitano locali
destinati ai servizi tecnici ed igienici, a fornire un’adeguata resistenza ai
rumori trasmessi per via solida, attraverso le componenti impiantistiche, le
tubazioni, ecc..
CAMPO D’APPLICAZIONE:
usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 componenti tecnologiche = 2 - 3 PRESTAZIONE RICHIESTA:
A seconda degli usi a cui é destinato l’edificio, l’indice di isolamento
acustico normalizzato fornito dagli elementi tecnici, partizioni interne fra
unità immobiliari e facciate esterne (comprese di chiusure), per la riduzione
del livello di pressione sonora, espresso in dB, deve risultare non inferiore a:
-
A
B
C
D
E
F
G
-
usi
usi
usi
usi
usi
usi
usi
R’w per partizioni interne
residenziali
50
direzionali
50
ricettivi
50
sanitari
55
scolastici
50
culturali e ricreativi
50
commerciali
50
D2m,nT,w per facciate esterne
40
42
40
45
48
42
42
Le soluzioni tecnologiche adottate devono avere scarsa attitudine alla
propagazione dei rumori, per effetto della qualità dei materiali e dei
componenti utilizzati, per le modalità di messa in opera e di esecuzione dei
giunti, delle connessioni e degli ancoraggi, per l’isolamento delle tubazioni e
degli altri conduttori solidi dei rumori.
È richiesto il rispetto del D.P.C.M.
requisiti acustici passivi degli edifici.
5/12/1997
sulla
determinazione
dei
METODO DI VERIFICA:
Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione
sonora, determinando l’indice di potere fonoisolante apparente R’w secondo il
metodo della norma UNI EN ISO 140-4:2000 e UNI EN ISO 717-1:1997.
Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione
sonora, determinando l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di
facciata D2m,nT,w secondo il metodo della norma UNI EN ISO 140-5:2000 e UNI EN ISO
717-1:1997.
Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica.
Certificazioni di laboratorio secondo norme UNI vigenti.
Pag. 26 di 37
ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI
SPECIFICA N° 42
CATEGORIA
(
C
)
ESIGENZA N 6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
E’ l’attitudine dei pavimenti e delle coperture ad un’adeguata resistenza ai
rumori che si generano quando sono percorsi da un’agente esterno, prodotto
dall’utenza, da fattori meteorici o altro.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 componenti tecnologiche = 2.2.1 - 2.3.1 - 2.4.1 - 3.2.1 - 3.2.2 - 3.3.1 - 3.3.2
PRESTAZIONE RICHIESTA:
Il livello normalizzato di pressione sonora L’n,w dovuto ai rumori impattivi sul
solaio è riferito al pavimento stesso montato su soletta normalizzata, e
prescinde quindi dai sottofondi più o meno fonoisolanti.
A seconda degli usi a cui è destinato l’edificio, per la limitazione del rumore
impattivo trasmesso, l’indice di livello di rumore di calpestio dei solai
normalizzato L’n,w, espresso in dB, deve risultare non superiore a:
- A - usi residenziali
63
- B - usi direzionali
55
- C - usi ricettivi
63
- D - usi sanitari
58
- E - usi scolastici
58
- F - usi culturali e ricreativi
55
- G - usi commerciali
55
È richiesto il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici”.
METODO DI VERIFICA:
Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione
sonora determinando L’n,w secondo il metodo della norma UNI EN ISO 140-7:2000 e
UNI EN ISO 717-2:1997.
Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica.
Certificazioni di laboratorio secondo norme UNI vigenti.
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CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA
SPECIFICA N° 43
CATEGORIA
(
R* )
ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE
E’ la caratteristica di uno spazio chiuso destinato ad attività collettive per
soggiorno, svago, studio, lavoro e riunioni in genere, di presentare un tempo di
riverberazione contenuto entro un opportuno valore limite, con riferimento alla
frequenza della sorgente sonora, al fine di evitare un disagio auditivo per
l’utenza.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
usi urbanistici = 2 - 4 (tranne 4.11) sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 PRESTAZIONE RICHIESTA:
Il tempo di riverberazione (TR) è il tempo necessario perché in un determinato
punto dell’ambiente considerato, il livello di pressione sonora si riduca di 60
dB rispetto al livello che si ha nell’istante in cui la sorgente sonora - di una
determinata frequenza - cessa.
Il tempo di riverberazione (in secondi) dipende da:
- volume dell’ambiente (mc.),
- area delle superfici delle pareti che delimitano l’ambiente (mq.),
- coefficiente di assorbimento delle pareti (α),
- frequenza della sorgente sonora (Hz).
Il tempo di riverberazione normalmente richiesto, in relazione alla volumetria
del locale, è generalmente: 0,8 s < TR <1,8 s.
Per l’edilizia scolastica si richiede la conformità alle prescrizioni del D.M.
18/12/1975 e successive modificazioni.
(*) Il requisito è cogente nel caso di ambienti destinati a scuole, riunioni,
conferenze, musica, spettacoli, sport e assimilabili.
METODO DI VERIFICA:
Determinazione del valore (TR) mediante il metodo di prova diretta indicato
nella norma ISO/R 354.
Verifica di conformità alle prescrizioni di legge.
Pag. 28 di 37
Estratto del regolamento locale di igiene tipo
Regolamento locale di igiene dei Comuni della ASL Milano 2
TITOLO III “Ambienti confinanti – Igiene edilizia”
Approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.1290 del 20.10.1992
E) ISOLAMENTO ACUSTICO
1. Difesa dal rumore
I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono
garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di
calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi
comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da
locali o spazi destinati a servizi comuni.
2. Parametri di riferimento
I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio, dovranno essere verificati per
quanto concerne:
a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;
b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;
c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile
d) rumori da calpestio
3. Misurazioni e valutazioni
Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in
opera. La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai
limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione
internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale
I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all’art. 2.7.2 del Titolo II.
4. Indici di valutazione di isolamento acustico
Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione
di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla
direzione lavori prima dell’autorizzazione all’uso della costruzione, a secondo della zona come
definita all’art. 2.7.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella.
I: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture:
Zone
Pareti interne di confine Pareti esterne
con altri alloggi o vani
Con serramento
Industriale 1
40 dB
35 dB
Mista 2
40 dB
35 dB
Residenziale 3
40 dB
32 dB
Particolare Tutela
40 dB
30 dB
Senza serramento Solette
45 dB
42 dB
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB
35 dB
42 dB
5. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi
Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane
commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di
traffico, o che si trovano in aree delimitate dalle curve X e Y di passaggio degli aerei in fase di
atterraggio, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.7.8 del Titolo II
regolamento locale di igiene tipo, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o
del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella
di cui all'articolo precedente.
Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti
dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi
disattivate.
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6. Rumorosità degli impianti
Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore,
impianto termico, impianti di condizionamento ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni,
anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A)
Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati,
mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili
accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.
Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno
essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali
degli alloggi contigui.
7. Rumore da calpestio
Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro
maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina
normalizzata generatrice di calpestio.
8. Procedura di verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici
In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire, in alcuni casi, è facoltà della
Amministrazione Comunale richiedere al proponente l’intervento di corredare il progetto delle
informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es.
serramenti, muri divisori, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti,
isolamento delle tubazioni, etc.) atte al raggiungimento delle prestazioni richieste.
Detta integrazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale
iscritto nell’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti istituito in applicazione dell’art.2 della
Legge nr.447/95.
L’Ufficiale Sanitario potrà richiedere al proponente l’intervento edilizio la verifica del rispetto
dei requisiti acustici passivi dell’edificio che dovrà essere eseguita prima della consegna dei
locali mediante collaudo in opera eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale.
In ogni caso, l’Ufficiale Sanitario potrà procedere, se lo ritiene necessario, a verifiche a
campione tese a saggiare l’effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica
dell’edificio. La metodica di tali verifiche dovrà essere quella indicata dalla normativa tecnica
nazionale vigente (UNI).
Il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste, con deviazione sfavorevole dai
requisiti indicati in misura maggiore o uguale a 3 dB, dà luogo all’impossibilità di rilascio del
provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali interessati.
Nel caso di deviazione sfavorevole inferiore ai 3 dB, il rilascio dell’abitabilità o agibilità dei locali
è subordinato alla messa in opera di interventi tecnici addizionali, tesi a migliorare, per quanto
possibile, le prestazioni acustiche rivelatesi inadeguate.
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REGOLAMENTO ATTIVITA’ TEMPORANEE
In osservanza a quanto previsto all’art.8 della Legge Regionale della Lombardia n° 13 del
10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” e quanto indicato nella Deliberazione
di Giunta Regionale n.VII/9776 del 12 luglio 2002:
1.
le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora
comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in
deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati
dall’art.8 della L.R. 13/2001;
2.
i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi
biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze
autorizzate dal sindaco;
3.
le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che
rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso
autorizzate ai sensi della citata legge regionale (non necessitano quindi di un provvedimento
espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle
date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui
al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della
stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili).
Il presente documento fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le
manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività
temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un
arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.
Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e
di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 riferiti alla classificazione acustica del territorio
comunale.
Sono sempre autorizzati i comizi elettorali, gli scioperi e le attività per il ripristino urgente
dell’erogazione di servizi di rete di pubblica utilità ovvero le attività temporanee per far fronte
a situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione e di pericolo per l’ambiente e il
territorio e le altre attività ritenute urgenti dal Settore competente del procedimento in esame.
E’ fatto salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora si accerti la difformità
dell’attività rispetto a quanto autorizzato.
Cantieri
All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in
conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e
gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli
avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore
7 alle ore 20.
L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego
di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari,
gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.
Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere
superato il valore limite LAeq,TM = 75 dBA, con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in
facciata ad edifici con ambienti abitativi.
Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il
limite di LAeq,TM = 65 dBA, con TM (tempo di misura) 10 minuti misurato nell'ambiente
disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli
ambienti confinanti occorre che:
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a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con
l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità
del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni
previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità
(linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di
pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti
amministrativi previsti dalla presente direttiva.
Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e
specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere
prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da
osservare per il funzionamento dei medesimi.
Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e
di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20
giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di
cui al modulo “Rumore 1” allegato.
L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione non sono
richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in
condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere
specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità
previste nel modulo “Rumore 2” allegato, corredata della documentazione tecnica redatta da
un tecnico competente in acustica ambientale.
L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro
30 giorni dalla richiesta.
Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune puo' richiedere la
presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un
piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
Manifestazioni
Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli
spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le
celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore,
amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di
tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. 8 della L.R. 13/2001 devono,
di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella A allegata. La tabella fornisce anche una
proposta di durata degli eventi.
Le limitazioni riportate nella tabella A devono essere rispettate anche nel periodo della
installazione e rimozione delle attrezzature e nelle prove tecniche degli impianti audio.
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM
14/11/1997.
Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito
oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella Tabella A, anche nel
rispetto del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela
della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dBA LASmax, da misurarsi in
prossimità della posizione piu' esposta (più rumorosa) occupabile dal pubblico.
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da
richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione come da
modulo “Rumore 3” allegato. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da
un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se
entro 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
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Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le
prescrizioni di cui alla Tabella A allegata possono richiedere allo sportello unico autorizzazione
in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga
può essere rilasciata in forma espressa, previa acquisizione del parere di A.R.P.A.
Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e
specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere
autorizzate in maniera espressa.
Particolari sorgenti sonore
Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale,
l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:
Macchine da giardino. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di
giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30
alle 19.30. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da
limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
Altoparlanti. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice
della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Cannoncini antistorno. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:
- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non
orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.
Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la
difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze
meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il piu' possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza
inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del
servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi.
Misurazioni e controlli
I parametri di misura riportati nella Tabella A sono rilevati:
- per le attività di cantiere:
• in facciata agli edifici maggiormente esposti con ambienti abitativi,
• all’interno di un ambiente abitativo con permanenza di persone a finestre chiuse,
- per le manifestazioni:
• ai limiti dell'area destinata alle attività autorizzate,
• ad un metro dalla facciata esterna degli edifici con ambienti abitativi,
con le seguenti modalità:
a) LAeq,TM come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) non inferiore a 10 minuti;
tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della
manifestazione;
b) LASmax definito come massimo livello di pressione ponderato A e dinamica Slow, attribuibile
agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio
della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento
del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere
eseguita con l'utilizzo della memorizzazione o della registrazione grafica.
Non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti totali o
impulsive). L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia Municipale,
nell'ambito delle rispettive competenze.
Presentazione domanda
La comunicazione o la domanda di autorizzazione si intende presentata solo se corredata dalla
documentazione richiesta. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni, la decorrenza
dei termini sarà interrotta e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.
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Eventuali proroghe al numeri di giorni autorizzati devono essere richieste almeno due giorni
prima della scadenza della autorizzazione.
Costi
Marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sulla autorizzazione che verrà rilasciata; se il parere
A.R.P.A. rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in
ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. potrà richiedere un rimborso al
titolare dell’intervento.
Con Delibera di Giunta Comunale vengono stabilite le spese istruttorie per il rilascio della
autorizzazione in deroga in forma espressa. All’atto del ritiro della autorizzazione, il richiedente
deve presentare al Comune documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei diritti
istruttori. Il rilascio della autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali
pendenze con il Comune di Binasco.
Sanzioni
Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla
presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa:
• da 516 a 5164 Euro per mancanza della autorizzazione in deroga ai limiti di legge;
• da 258 a 10329 Euro per violazione degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di
legge;
• da 258 a 10329 Euro per violazione dei valori di rumorosità autorizzati, se accertati
durante l’orario in cui è autorizzata la deroga dei limiti di legge;
• da 258 a 10329 Euro per ogni accertata violazione di prescrizioni contenute nella
autorizzazione.
Oltre al pagamento della sanzione il trasgressore è tenuto ad interrompere immediatamente la
attività rumorosa.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO ATTIVITA’ TEMPORANEE
Tabella A – Limiti di livello di pressione sonora riferiti al tempo di misura TM (non inferiore a
10 minuti) da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97.
tipo di attività
cantieri edili, stradali
o assimilabili
luna park e circhi
equestri
manifestazioni
musicali (concerti)
con forte affluenza di
pubblico
manifestazioni
popolari
altre attività con
caratteristiche
temporanee:
manifestazioni
musicali, feste,
piccoli concerti con
limitata affluenza di
pubblico
orari entro i quali sono autorizzati i
limiti in deroga
- dalle 07:00 alle 19:00 da ottobre/aprile
- dalle 08:00 alle 20:00 negli altri mesi
- dalla domenica al giovedì fino alle 23:30;
- il venerdì e il sabato fino alle 24:00;
- tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a
bassa densità abitativa.
- dalla domenica al giovedì fino alle 23:30;
- il venerdì e il sabato fino alle 24:00;
- tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a
bassa densità abitativa.
- dalla domenica al giovedì fino alle 23:30;
- il venerdì e il sabato fino alle 24:00;
- tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a
bassa densità abitativa.
a
discrezione
dell’Amministrazione
Comunale in relazione al tipo di
manifestazione e al luogo prescelto per
lo svolgimento
livello limite di pressione sonora
LAeq, TM [dBA]
facciata
interni
limite
area
75
65
--
70
--
85
75
--
95
70
--
85
70
--
80
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Modulo Rumore 1
Allo Sportello Unico
Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................;
residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......;
in qualità di .................................................. della ........................................................
Sede legale in: ....................................; via ..................................................................;
Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................;
C.F. o P.IVA .................................................................................................................;
per l'attivazione di un cantiere edile:
- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via ..............................................................................................., n. ........;
per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................;
richiedo
l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella Tabella A del
Regolamento Comunale per le attività temporanee.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Timbro/Firma
........................
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).
Pag. 35 di 37
Modulo Rumore 2
Allo Sportello Unico
Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................;
residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......;
in qualità di .................................................. della ........................................................
Sede legale in: ....................................; via ..................................................................;
Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................;
C.F. o P.IVA .................................................................................................................;
per l'attivazione di un cantiere edile:
- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via ..............................................................................................., n. ........;
per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................;
richiedo
l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.
A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:
gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
per i seguenti motivi:
....................................................................................................................................
......................................................................................................…….........................
....................................................................................................................................
...............................................................................…..................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................….......................
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Timbro/Firma
........................
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
Pag. 36 di 37
Modulo Rumore 3
Allo Sportello Unico
Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................;
residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......;
in qualità di .................................................. della ........................................................
Sede legale in: ....................................; via ..................................................................;
Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................;
C.F. o P.IVA .................................................................................................................;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via ..............................................................................................., n. ........;
per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................;
con il seguente orario: dalle ..................... alle .................................
domanda
l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di :
rispettare
gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
non essere in grado di rispettare
gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
per i seguenti motivi:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Timbro/Firma
........................
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
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