Regolamenti - Comune di Binasco
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Regolamenti - Comune di Binasco
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO REGOLAMENTI Comune di Binasco Febbraio 2008 Sede: Via Imperia, 26/3 – 20142 MILANO Tel. 02/84.800.210 – 02/89.51.33.90 – Fax 02/89.54.53.00 P.IVA 12689530157 Internet: www.safetyitalia.it - E-mail: [email protected] Regolamenti Referenti tecnici comunali: Ing. Domenico Martini, Responsabile Area Tecnica Arch. Gabriella Broglia, Responsabile Servizio Ecologia Professionista incaricato: Per.Ind. Damiano Romeo Rilievi fonometrici: Per.Ind. Fernando Carbone Consulente esterno: Per.Ind. Maurizio Santunione Pag. 2 di 37 INDICE INTRODUZIONE …………………………………………………………………………………….….… 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ………………………………..…… 6 1.1 ZONE OMOGENEE ………………………………………………………………………………………………………….. 6 1.2 ZONE PARTICOLARI ……………………………………………………………………………………………………….. 7 1.3 LIMITI ACUSTICI ..…………………………………………………………………………………………………………. 9 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI …………………………………………………………………. 11 2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI …………………………………………………………………………………………. 11 2.2 PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO …………………………………………………….. 12 1 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO ………………….. 12 3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ……………………………………………………………………….…………… 13 3.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA ………………………………………………………. 14 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ……………………………………………………………….. 14 4.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE …………………………………………………………………………….. 14 4.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI ……………………………………………………………………………………. 14 5 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI ……………………………………………………. 15 6 GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE …………………………………………………………… 16 7 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI ………………………………………………… 17 8 MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ……………………………………….. 17 8.1 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ……………………………. 17 8.2 APPROVAZIONE E ADOZIONE ……………………………………………………………………………………………. 17 8.3 CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE …………………………………………………………….…………………………………… 18 8.4 ELABORATI ………………………………………………………………………………………………………………….… 18 3 4 ALLEGATI REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ……………………………………………………………… 20 REGOLAMENTO EDILIZIO ………………………………………………………………………………. 24 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO …………………………………………….. 29 REGOLAMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEE ………………………………………………………………. 31 Pag. 3 di 37 Introduzione La Legge Regionale 10 agosto 2001 nr.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, emanata in attuazione della Legge statale 26 ottobre 1995 nr.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, definisce il quadro normativo di livello regionale per la tutela dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico, fornendo altresì agli enti locali gli strumenti normativi ed un contributo finanziario per l’attuazione delle competenze ad essi attribuite. La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. L’obiettivo fondamentale è quello di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente esterno i valori limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare. Per gli impianti esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di risanamento acustico. La zonizzazione è pertanto uno strumento necessario per poter procedere ad un controllo efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale. Oltre alla suddivisione del territorio comunale in zone acustiche, per mettere in atto quanto previsto dalle leggi statali e regionali, il Comune deve dotarsi di apposite norme e regolamenti peraltro già previsti dalla L.447/95, dai decreti attuativi e dalla LR13/2001. La prima parte della Legge Regionale 13/2001 è dedicata alla prevenzione dell’inquinamento acustico che si attua attraverso la classificazione del territorio e l’introduzione di elementi di valutazione acustica nella pianificazione urbanistica e nella progettazione di nuove infrastrutture produttive, commerciali, di trasporto. La classificazione acustica è approvata dai comuni a conclusione di una procedura che vede la partecipazione anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e dei comuni confinanti, nonché la pubblicità degli atti per consentire la presentazione di osservazioni a chiunque ne abbia interesse (art. 3). L’articolo 4 stabilisce dei termini entro i quali i comuni rendono coerenti la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica. Altri strumenti di prevenzione sono la previsione di impatto acustico e la valutazione previsionale di clima acustico, previste dalla legge-quadro statale n. 447/95. La prima consiste nella predisposizione di uno studio di impatto acustico nell’ambito della valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto opere che producono alti livelli di rumore, come aeroporti, autostrade, discoteche, attività produttive, ecc. La seconda consiste invece nella redazione di uno studio circa i livelli di inquinamento acustico in occasione della realizzazione di insediamenti particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, ecc. In relazione a tali strumenti di prevenzione la legge stabilisce l’emanazione delle norme tecniche regionali necessarie per la loro redazione, che deve avvenire a cura di tecnici competenti in acustica ambientale o mediante autocertificazione, e prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione presentata (art. 5). Disposizioni specifiche sono dettate per le aviosuperfici e le aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo: in particolare sono previsti il coinvolgimento della Provincia per la valutazione degli aspetti sovracomunali e la comunicazione delle valutazioni del comune all’Ente nazionale per l’aviazione civile, alla Direzione della circoscrizione aeroportuale territorialmente competente e alla Regione (art. 6). La legge detta poi norme per assicurare il rispetto dei requisiti acustici negli edifici, sia abitativi che produttivi. In special modo, è prevista una apposita dichiarazione del progettista per Pag. 4 di 37 interventi sul patrimonio edilizio esistente, mentre per i progetti relativi a nuove costruzioni è richiesta una valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale. E’ prevista una fase sperimentale per la individuazione dei parametri per definire i requisiti acustici sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni (art. 7). L’articolo 8 della legge stabilisce i criteri cui devono attenersi i comuni per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, come manifestazioni all’aperto, concerti, ecc., che comportino il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente, nonché le prescrizioni che possono essere indicate nelle autorizzazioni medesime. Il titolo II della legge (articoli da 9 a 14) si occupa dell’attività di risanamento dall’inquinamento acustico mediante prescrizioni relative alle infrastrutture di trasporto e alle imprese e la previsione di appositi piani comunali e regionali. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto la legge prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentino al comune e alla regione appositi piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Gli stessi soggetti devono successivamente eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi contenuti nei piani (art. 9). Per quanto attiene alle imprese, è previsto che queste presentino, in caso di superamento dei limiti, appositi piani di risanamento acustico ai comuni interessati dalle loro emissioni sonore. I criteri per la redazione dei piani sono stabiliti dalla Giunta regionale. E’ accordato un termine non superiore a trenta mesi per la realizzazione degli interventi di risanamento previsti dai piani (art. 10). Strumento di risanamento a livello comunale è il piano di risanamento acustico comunale, che è adottato dal comune e trasmesso alla provincia e alla regione. I comuni devono inoltre formulare delle relazioni biennali sullo stato acustico comunale, sulla base di linee guida stabilite dalla Giunta regionale (art. 11). Strumento di livello regionale per il risanamento acustico è il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale e contenente l’indicazione degli interventi di bonifica acustica del territorio, da finanziare poi in base ad apposito provvedimento della Giunta regionale (art. 12). La legge individua quindi gli strumenti che il Comune può utilizzare per favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale. Un ruolo primario a questo proposito è assegnato al Piano urbano del traffico, di cui la legge integra i contenuti a fini di introdurre il risanamento acustico. E’ previsto inoltre che i finanziamenti e gli incentivi regionali per l’acquisto di mezzi di trasporto pubblico privilegino i veicoli che producono ridotte emissioni sonore (art. 13). Una apposita norma è dedicata al traffico aereo (art. 14). Si stabilisce il termine di tre mesi per l’adeguamento dei piani regolatori generali dei comuni a seguito della determinazione delle aree di rispetto dell’intorno aeroportuale. E’ prevista la concessione di incentivi e finanziamenti per interventi che riducano l’incompatibilità tra livelli di rumore aeroportuale e usi del suolo nell’intorno aeroportuale, previo provvedimento della Giunta regionale che ne definisca i criteri e le modalità. E’ demandato all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell’indice di valutazione del rumore aeroportuale. Si prescrive inoltre che le società o enti gestori degli aeroporti forniscano annualmente a Regione e Provincia le informazioni relative all’impatto acustico dell’attività aeroportuale. Si rimanda infine a un provvedimento della Giunta regionale la formulazione di direttive e linee guida relative ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la riduzione al minimo dell’impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali. Il titolo III della legge (articoli da 15 a 17) è dedicato ai controlli, ai poteri sostitutivi, alle sanzioni e alla disciplina della concessione di contributi agli enti locali. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono affidate ai Comuni e alle Province, nell’ambito delle competenze individuate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, che le svolgono con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente; gli oneri sostenuti dall’Agenzia per l’accertamento dell’ottemperanza dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture a provvedimenti dell’amministrazione comunale o del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico sono a carico dei medesimi soggetti. Alla regione spetta l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti di province e comuni inadempienti, da esercitare mediante la nomina di un commissario ad acta, previa diffida (art. 15). Pag. 5 di 37 L’articolo 16 contiene la graduazione della sanzione prevista per la violazione all’adempimento relativo all’obbligo di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di bonifica acustica da parte delle imprese. Per quanto riguarda i contributi agli enti locali, la legge prevede che gli stessi vengano assegnati da parte della Giunta regionale per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e per la realizzazione di interventi di risanamento acustico in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico. Gli aspetti di dettaglio relativi all’erogazione sono rimessi ad apposito provvedimento della Giunta regionale (art. 17). L’entità complessiva delle somme stanziate per i contributi ai comuni è di lire 950 milioni (art. 18). La legge prevede infine i regolamenti edilizi e di igiene siano adeguati alle disposizioni dalla stessa dettate entro un anno dalla sua entrata in vigore (art. 19). 1. Classificazione acustica del territorio comunale 1.1 Zone omogenee Ai sensi dell’art 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune di Binasco ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 12/07/2002 “Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto: CLASSE I: Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. CLASSE III: Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. Pag. 6 di 37 1.2 Zone particolari Aree di cava L’attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva. e più specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 14/98 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali. La Classe IV è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 14/98 e s.m.i.. Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PRG. Aree militari Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n° 898, e successive modificazioni". Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente. Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95. In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali il relativo decreto attuativo è il DPR 30/03/04 nr.142; per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono individuate all’art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459. All’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. All’esterno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura il rumore da questa prodotto concorre al raggiungimento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. Aree adibite ad attività temporanee Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune e non comportare il superamento dei limiti di zona cui l’area appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica all’interno, sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 1, lettera h della Legge 447/95 che attribuisce al comune il compito di rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. Data la mancanza di normativa regionale in merito e recependo le indicazioni pervenute con nota dell’ARPA in data 12/06/2001 (prot. 1322) si ritiene che le attività temporanee possono essere suddivise nelle seguenti categorie: • cantieri edili, stradali o assimilabili; • luna park e circhi equestri; • manifestazioni musicali; • manifestazioni popolari; • fiere e sagre • feste private e di associazioni • altre attività con caratteristiche temporanee. Pag. 7 di 37 Per ciascuna delle presenti categorie di attività temporanee, se viene richiesta la deroga ai vigenti limiti di legge da parte dei titolari, gestori, organizzatori delle medesime, deve essere fornita al Comune opportuna documentazione descrittiva di: a) contenuti e finalità dell’attività; b) durata dell’attività; c) periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; f) nel caso di manifestazioni pubbliche, una stima dell’afflusso e delle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare; infine deve essere fornita: g1) nel caso di superamento dei livelli di cui alla tabella A (tabella con indicazione di livelli di pressione sonora limite ed orari di esposizione i cui valori sono stabiliti dal Comune), una stima del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq) sui ricettori sensibili più prossimi all’area interessata dall’attività temporanea; la stima di tale livello deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi o g2) nel caso di non superamento dei livelli di cui alla tabella A, una dichiarazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi, di rispetto dei limiti riportati nella tabella A valutati sui ricettori sensibili più prossimi all’area interessata dall’attività temporanea. Tale dichiarazione può essere proposta anche nella forma di autocertificazione del richiedente la deroga. Tale documentazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività; l’autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato. Il Sindaco ha facoltà di emettere deroghe ai livelli massimi stabiliti per autorizzare attività di pubblica utilità indicandone i tempi di attuazione. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire: a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento; b) limitazioni di orario allo svolgimento dell’attività; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore. Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale. Quanto sopra indicato sarà soggetto a revisione al momento di predisposizione del documento previsto all’art. 4, c. 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi. Pag. 8 di 37 1.3 Limiti acustici Limiti di zona In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95: • valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; • valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in: • valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; • valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; • valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; • valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. CLASSE AREA Valori limite di emissione in dB(A) diurni (ore 06-22) notturni (ore 22-06) I particolarmente protetta 45 35 II prevalentemente residenziale 50 40 III di tipo misto 55 45 IV di intensa attività umana 60 50 V prevalentemente industriale 65 55 VI esclusivamente industriale 65 65 Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) CLASSE AREA Valori limite assoluti di immissione dB(A) diurni (ore 06-22) notturni 06) (ore I particolarmente protetta 50 40 II prevalentemente residenziale 55 45 III di tipo misto 60 50 IV di intensa attività umana 65 55 V prevalentemente industriale 70 60 VI esclusivamente industriale 70 70 22- Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) Pag. 9 di 37 CLASSE AREA Valori di qualità in dB(A) diurni (ore 06-22) notturni 06) I particolarmente protetta 47 37 II prevalentemente residenziale 52 42 III di tipo misto 57 47 IV di intensa attività umana 62 52 V prevalentemente industriale 67 57 VI (ore 22- esclusivamente industriale 70 70 Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) I valori di attenzione sono quelli di tab.2 se relativi ai tempi di riferimento oppure sono aumentati di 10 dB se riferiti ad un’ora diurna e 5 dB se riferiti ad un’ora notturna, sempre rispetto alla tab.2. Non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza infrastruttrali. E’ richiesto anche il rispetto del criterio differenziale (5 dB in periodo diurno e 3 dB in periodo notturno) nei casi previsti dalla normativa specifica nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. Prescrizioni per le sorgenti sonore All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R 30/03/04 n°142. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo 7 delle presenti norme tecniche. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento. Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. Considerando che il rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto non contribuisce al raggiungimento dei limiti di zona entro le fasce di pertinenza della infrastruttura stessa, in relazione alla suddivisione in zone acustiche si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale: a) Situazioni di compatibilità Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento. b) Situazioni di potenziale incompatibilità Pag. 10 di 37 Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti si rendono necessari interventi di risanamento. In attesa che si attuino e si completino detti interventi, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà comunque alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c). c) Situazioni di incompatibilità Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l’ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti. 2. Trasformazioni territoriali La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Binasco, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale. 2.1 Piani urbanistici attuativi Per Piani Urbanistici attuativi si intenda: Piani Particolareggiati, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione. In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue: - all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di zona” diurno e notturno); - nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti; - qualora invece il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area. A tal fine si considera anche il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto per garantire la tutela delle persone e la salute pubblica. In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi: a) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447. b) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, aree verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.). La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la Pag. 11 di 37 contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all’interno sia all’esterno dell’area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi (titolari o costruttori degli insediamenti). L’ottenimento della agibilità del bene è vincolato alla avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione acustica, qualora la Amministrazione comunale lo ritenga opportuno potrà richiedere misure di verifica al termine delle opere per valutarne l’efficacia. 2.2 Progettazione delle infrastrutture di trasporto All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d’esecuzione di cui all’art. 11, comma 1 della legge 26.10.1995 n° 447. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto. 3. Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico Unitamente ai piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell’art. 8 della legge 26.10.1995 n° 447, andrà predisposta la “Documentazione d’impatto acustico” (o “Previsione di Impatto acustico”) o la “Valutazione previsionale di clima acustico” (o “Valutazione di Clima Acustico”). Si cita il termine “impatto” in relazione all’inserimento di sorgenti sonore sul territorio, si cita il termine “clima” in relazione all’inserimento di ricettori (persone potenzialmente disturbate). La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: a) opere soggette a V.I.A.; b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992; d) discoteche; e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; f) impianti sportivi o ricreativi; g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; h) esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori, i) inserimento nell’ambiente di potenziali sorgenti di rumore. Devono altresì contenere una Documentazione d’impatto acustico le domande per il rilascio: j) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; k) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a); l) di licenza od autorizzazione all’esercizio di attività di servizio o produttive o commerciali comprese le variazioni di orario con particolare attenzione al periodo notturno; m) di licenza od autorizzazione riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno. Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alla lettere a),b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l’intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette Pag. 12 di 37 alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e prossime alle strade esistenti o di progetto già approvate; f) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti, la realizzazione di tali eventuali opere diventa parte integrante del progetto. Scopo di tale documentazione è la valutazione previsionale dei livelli acustici, in particolare per quei ricettori sensibili per i quali la quiete costituisce requisito fondamentale. La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di valutazione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447. L’Ente, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e ne acquisisce il parere, se tale parere rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A potrà richiedere un rimborso al titolare dell’intervento. Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, c. 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente. 3.1. Documentazione da produrre Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico. In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta dell'8 marzo 2002 con la deliberazione n.VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione deve essere redatta secondo le indicazioni esposte nella Delibera, in particolare deve consentire: • Impatto acustico: la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività • Clima acustico: la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2. La Delibera è pubblicata sul B.U.R. Lombardia Estratto Serie Ordinaria n.12 del 18/3/2002. 3.2. Realizzazione delle opere di protezione passiva La realizzazione e la verifica dell’efficiacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle Pag. 13 di 37 disposizioni di legge vigenti (v. punti 2.1, ultimo comma, 2.2, ultimo comma e 2.3, terzultimo comma) è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità/agibilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell’efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente, come già indicato al punto 2.3 (ultimo comma). La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì Piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 447/1995. 4. Piani di risanamento acustico 4.1 Piani di risanamento delle imprese Il piano di risanamento acustico di cui all’art.15, comma 2 della L447/95, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell’impresa. Il Comune entro novanta giorni dalla approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale richiede alle imprese la verifica dei livelli assoluti di immissione e la stima dei livelli differenziali in relazione ai limiti stabiliti dallo stesso Piano. Sono comprese le imprese residenti in comuni contermini qualora confinanti o qualora presentino emissioni sonore rilevabili in territorio di Binasco. Entro sei mesi da tale comunicazione le imprese produrranno una documentazione di verifica, qualora in tale documento si riscontri il superamento dei limiti vigenti, dovrà essere presentato un piano di risanamento da produrre entro successivi sei mesi. Il piano di risanamento acustico dell’impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla DGR 16 novembre 2001 n.VII/6906, approvazione del documento “Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese”, Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui sopra e provvede, se opportuno, a richiedere le integrazioni necessarie. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al comune. Il comune potrà richiedere la ulteriore verifica per valutare l’efficacia degli interventi. Tutte le verifiche e le realizzazioni delle opere di mitigazione sono a carico delle imprese. 4.2.Piani di risanamento comunali Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all’adozione del piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente: a) del Piano Urbano del Traffico di cui al D.Lgs. 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché degli ulteriori piani adottati; b) di programmi di riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada. La legge regionale 10 agosto 2001 n.13, all'articolo 11 "Piani di risanamento comunale", comma 4, stabilisce che la Giunta Regionale debba formulare linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 447/1995. La Giunta Regionale Lombardia ha emesso la Deliberazione n°VII/11582 in data 13/12/2002 “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune” riguardante le Amministrazioni con più di cinquantamila abitanti. Questo documento intende fornire indicazioni di supporto alle amministrazioni comunali, ed ai funzionari/tecnici incaricati di predisporre la relazione, per effettuare la raccolta e la sistematizzazione di dati tecnicamente corretti ed il più possibile completi, così che il Comune possa avere le informazioni per valutare la fattibilità degli interventi di bonifica e l'efficacia delle politiche per il miglioramento della qualità acustica dell'ambiente su scala comunale. Pag. 14 di 37 Le linee guida vogliono inoltre favorire la raccolta e rielaborazione, su scala regionale, delle informazioni contenute nelle relazioni comunali. I dati della relazione devono servire alla risoluzione di problemi locali, tuttavia la raccolta e sistematizzazione di informazioni può costituire una importante fonte di dati affidabili e comparabili per l'analisi dei problemi di inquinamento acustico su scala nazionale ed europea. Il testo della Delibera, con l'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul bollettino del 30 dicembre 2002, Serie Ordinaria n.53. 5. Requisiti acustici passivi degli edifici La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, con i connessi decreti attuativi, ed in particolare il DPCM. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", ha introdotto nuovi criteri che fanno riferimento all'isolamento delle chiusure esterne e delle partizioni interne, all'isolamento del rumore di calpestio ed al contenimento del rumore prodotto dagli impianti tecnologici indipendentemente dalla zona ove si trova l’edificio. Il fine è ridurre l’esposizione umana al rumore. Conseguentemente alla profonda innovazione del quadro normativo nazionale, nella famiglia relativa ai requisiti tecnici in materia di rumore ed isolamento acustico sono stati definiti i requisiti relativi a: • Isolamento acustico ai rumori aerei, ovvero con propagazione via aerea, requisito cogente; • Isolamento acustico ai rumori impattivi, requisito cogente; • Massimo livello di rumore prodotto, requisito cogente; • Tempo di riverberazione ottimale, requisito cogente per edilizia scolastica e requisito volontario per edilizia privata. Il tempo di riverberazione ottimale, mira a garantire dai disagi della riverberazione sonora soprattutto nei locali ampi, dove questa può essere particolarmente fastidiosa (ambienti collettivi e spazi di circolazione e collegamento dell’edificio). Viene specificato il campo di applicazione dei due requisiti di isolamento, non chiarito completamente dal D.P.C.M. 5.12.1997, precisando che i requisiti sono richiesti per le nuove costruzioni, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia globale. Si chiarisce che i valori di isolamento acustico indicati per le partizioni dal D.P.C.M. 5.12.1997 vanno riferiti alle partizioni tra distinte unità immobiliari e che, nel caso di contatto tra destinazioni d'uso diverse, va considerato il livello di isolamento attribuito dal decreto alla destinazione più disturbante ovvero alla destinazione sovrapposta, nel caso di solai. Con riferimento all’edilizia scolastica si considerano i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, nel caso di requisiti non considerati da questo decreto, restano validi quelli stabiliti dal D.M. 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica”. Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto: • per gli interventi soggetti ad autorizzazione/concessione edilizia od asseverazione di tecnico abilitato prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo, • per gli interventi soggetti ad autorizzazione/concessione edilizia od asseverazione di tecnico abilitato dopo il 20/02/1998 si fa riferimento allo stesso DPCM 05/12/1997. A tale riguardo, l’art.7 comma 5 della L.R.13/2001 recita “In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente”. 6. Gestione degli esposti da rumore Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente: Pag. 15 di 37 • • il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Milano; il Comune (o la Provincia di Milano) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione: copia dell'esposto presentato alla P.A.; nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto; copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo; nominativo del responsabile del procedimento amministrativo; nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori; estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in riferimento ai soli luoghi interessati; estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori; informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento; informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore; nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore. • • • • • se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo; il personale tecnico di A.R.P.A. ed eventualmente quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa; il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza; nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e collaudo; al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento. 7. Provvedimenti amministrativi e sanzioni Chiunque nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95. Pag. 16 di 37 In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonchè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall’art. 10 comma 3 della L. 447/95. 8. Modifiche al Piano di Classificazione Acustica 8.1. Aggiornamento e revisione del Piano di Classificazione Acustica L’aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l’obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L’aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente: 1. nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l’Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG); 2. all’atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi. Il Comune provvede anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti. 8.2. Approvazione e adozione Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13): 1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio. 2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero , si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni. 4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate. 5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3. 6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri Pag. 17 di 37 definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali. 8.3. Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 12 luglio 2002 con la deliberazione n.VII/9776, il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale". La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. La Delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 29 del 15/7/2002 8.4. Elaborati Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve comprendere la seguente documentazione. 1. Una relazione tecnica contenente: a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della classificazione; b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone; c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l’individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico; d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali. e) La descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei documenti di accompagnamento alle tavole): CLASSE COLORE TIPO DI TRATTEGGIO I Grigio Piccoli punti, bassa densità II Verde scuro Punti grossi, alta densità III Giallo Linee orizzontali, bassa densità IV Arancione Linee verticali, alta densità V Rosso Tratteggio incrociato, bassa densità VI Blu Tratteggio incrociato, alta densità Pag. 18 di 37 3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta. Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5000 o anche 1:2000) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva di classificazione acustica. Gli elaborati grafici devono comprendere: a. Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti - scala 1:25.000 / 1: 10.000; b. Planimetria dello stato di fatto (lettura del territorio - stato delle urbanizzazioni condizioni dell'edificazione) - scala 1:5000 e 1:2000; c. Tavola delle zone omogenee ex d.i. 1444/68 - scala almeno 1:5000; d. Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato - scala non inferiore 1:5000; e. Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000; f. Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte. Milano, 18/02/08 p.i.Damiano Romeo tecnico competente in acustica (L.447/95) ALLEGATI: Regolamento Urbanistico Edilizio Regolamento Edilizio Estratto del regolamento locale di igiene tipo Regolamento attività temporanee Pag. 19 di 37 Regolamento Urbanistico Edilizio CAPO V/ 4 - INQUINAMENTO ACUSTICO 99 RUE Tutela acustica del territorio 99.1 Le attività edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall’inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 99.2 La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta compatibile con il nuovo insediamento. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile realizzare l’intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate (o siano a carico) degli attuatori del nuovo insediamento. 99.3 Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l’adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447. 99.4 La zonizzazione acustica (Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale) rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all’interno del territorio urbano. 99.5 La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di Binasco, è redatta in scala 1:5.000 su base topografica del Comune e classifica il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d’uso del territorio. 100 RUE Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall’inquinamento acustico 100.1 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue: - all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di zona” diurno e notturno); - nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento portassero al superamento di dette limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti; - Qualora invece il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale aerea e preesistenti, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area. 100.2 In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi: c) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell’art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447. d) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.). 100.3 La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro Pag. 20 di 37 reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere. 100.4 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all’interno che all’esterno dell’area di intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi. Progettazione delle infrastrutture di trasporto 100.5 All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d’esecuzione di cui all’art.11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447. 100.6 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto. Disposizioni in materia di impatto acustico 100.7 Unitamente ai piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell’art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la “Documentazione d’impatto acustico” o la “Valutazione previsionale di clima acustico”. 100.8 La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: a) opere soggette a V.I.A.; b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992; d) discoteche; e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; f) impianti sportivi o ricreativi; g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; h) esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori, i) di inserimento nell’ambiente di potenziali sorgenti di rumore. Devono altresì contenere una documentazione d’impatto acustico le domande per il rilascio: j) di permessi di costruire o concessioni edilizie relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; k) gli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a); l) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività di servizio o produttive o commerciali comprese le variazioni di orario di lavoro con particolare attenzione al periodo notturno m) di qualunque altra licenza od autorizzazione riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno. 100.9 Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. 100.10 Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l’intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente. Pag. 21 di 37 100.11 E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: g) scuole e asili nido; h) ospedali; i) case di cura e di riposo; j) parchi pubblici urbani ed extraurbani; k) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e prossime alle strade esistenti o di progetto già approvate l) di qualunque altra licenza od autorizzazione all’esercizio di attività riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso o di altro tipo qualora l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno. 100.12 Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione, assoluti o differenziali, ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui ai commi 100.8 e 100.10 deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti. 100.13 La documentazione di cui ai commi 100.8 e 100.10 dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso. 100.14 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art.2 della legge 26.10.1995, n. 447. 101 RUE Modifiche alla Zonizzazione Acustica 101.1 Il comune assicura il coordinamento tra la zonizzazione acustica e gli strumenti urbanistici (PRG, PUT, PSC, POC, ecc...). 101.2 Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono quelle previste all’art. 3 della Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13. 101.3 I criteri tecnici e gli elaborati relativi alla delibera di zonizzazione sono riportati al capitolo 8 della D.G. VII/9776 del 12 luglio 2002. 102 RUE Documentazione da produrre Ai piani urbanistici attuativi ed ai progetti delle infrastrutture di trasporto dovrà essere allegata una previsione di impatto acustico redatta ai sensi della L.447/1995 e relativi decreti attuativi. La relazione suddetta dovrà essere conforme alla delibera di Giunta Regionale n°VII/8313 del 08/03/2002 e dovrà almeno contenere: a) indicazione dell’ubicazione dell’opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall’opera stessa; b) descrizione dell’eventuale attività e/o dell’eventuale ciclo produttivo; c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all’area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati); d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse); e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall’attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati); f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto; g) individuazione dei ricettori all’interno dell’area di studio; Pag. 22 di 37 h) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.); i) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall’eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime. 103 RUE Realizzazione delle opere di protezione passiva 103.1 La realizzazione e la verifica dell’efficacia delle opere di protezione passiva di cui ai punti 100.4, 100.6 e 100.11 è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell’efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in acustica, come già indicato al punto 100.13. La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica stabilita all’art. 99, costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell’art. 7 della L. 447 del 26.10.1995. Pag. 23 di 37 Regolamento edilizio CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO SPECIFICA N 19 CATEGORIA ( C ) ESIGENZA N°4:BENESSERE E’ la condizione che negli spazi esterni di fruizione il livello equivalente di pressione sonora sia compatibile con le normali esigenze fisiologiche di benessere ambientale. Per la verifica di tale condizione, il territorio comunale è suddiviso in zone classificate ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991, a seconda della destinazione d’uso prevalente, in funzione dei limiti massimi ammissibili dei livelli sonori equivalenti negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. CAMPO D’APPLICAZIONE: zone territoriali = A - B - C - D - F - G usi collettivi = tutti fuorché 9 e 10 sottosistemi ambientali = 1 - 3 - 4 componenti tecniche = 6.9 PRESTAZIONE RICHIESTA: Applicazione della L. n° 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”. Ai sensi di tale normativa, in presenza di classificazione acustica del territorio comunale, è richiesto il contenimento del livello continuo equivalente di pressione sonora Leq.(A), espresso in dB(A), nel tempo di riferimento rispettivamente diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6) e per la specifica zona acustica in cui trovasi lo spazio esterno considerato, entro i seguenti limiti massimi dei valori di: emissione: immissione: qualità: (Tab. B) (Tab. C) (Tab. D) - zona particolarmente protetta, 45 - 35 50 - 40 47 - 37 - zona prevalentemente residenziale, 50 - 40 55 - 45 52 - 42 - zona di tipo misto, 55 - 45 60 - 50 57 - 47 - zona di intensa attività umana, 60 - 50 65 - 55 62 - 52 - zona prevalentemente industriale, 65 - 55 70 - 60 67 - 57 - zona esclusivamente industriale, 65 - 65 70 - 70 70 - 70 E’ inoltre richiesto il contenimento del livello differenziale di immissione negli ambienti abitativi entro i 5 dB (diurno) ed i 3 dB (notturno), salve le eccezioni di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Nei casi di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997 (superamento dei valori di attenzione) e dell’art. 4 della L. n° 447/1995 (specifiche regionali), è prevista l’adozione comunale di un Piano di risanamento acustico: in tali casi, la prestazione richiesta è quella stabilita dal Piano. Parere di conformità e monitoraggio da parte dell’A.R.P.A., quando richiesto. METODO DI VERIFICA: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ai 14/11/1997. Prova diretta in opera del livello di rumore ambientale integratore almeno di classe 1, munito di cuffia antivento. Controlli di competenza comunale ai sensi dell’Art. 14 L. n° Controlli di competenza provinciale ai sensi dell’Art. 14 L. sensi del D.P.C.M. mediante fonometro 447/1995. n° 447/1995. Pag. 24 di 37 CONTROLLO DEL LIVELLO DI RUMORE DEGLI IMPIANTI SPECIFICA N° 40 CATEGORIA ( C ) ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE E’ l’attitudine delle diverse componenti edilizie ed impiantistiche dell’edificio a non produrre, per effetto dell’uso e di agenti naturali esterni, un rumore tale da provocare disturbo. CAMPO D’APPLICAZIONE: usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 sottosistemi ambientali = 1 - 2 componenti tecnologiche = 2 - 5 - 6.4 - 7.1 - 7.2.4 PRESTAZIONE RICHIESTA: Per le chiusure deve essere verificata la scarsa attitudine a produrre rumore in conseguenza a: - variazioni termiche, - vibrazioni per effetto del vento, - sollecitazioni delle precipitazioni meteoriche. Per i serramenti esterni va controllata la rumorosità della manovra. Per gli impianti tecnologici (sanitari, ascensori, bruciatori, ecc.), il livello massimo prodotto di pressione sonora ponderata, deve risultare contenuto entro i seguenti valori, in dB: - per impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria) : LASmax = 35 dBA; - per impianti a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) : LAeq = 25 dBA. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente in cui il rumore è più elevato, tale locale deve essere diverso da quello in cui il rumore si genera. E’ richiesto il rispetto del D.M.11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impinanti a ciclo continuo”, e del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinante dei valori limite delle sorgenti sonore”. In generale, emissione sonora degli impianti tecnici verso l’esterno, < 70 dB. La rumorosità, misurata con fonometro posto sul davanzale della più vicina finestra appartenente ad altra unità immobiliare, non deve superare i limiti stabiliti, per la zona acustica di cui trattasi, dal D.P.C.M. 14/11/1997: limite di emissione, se questo è altrimenti rispettato, ovvero limite differenziale, se il primo è già superato. Per gli impianti d’allarme sonori la durata massima è di 15 primi ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991. Gli impianti che possono dar luogo a vibrazioni o trasmissioni di rumore per via strutturale, devono essere collocati al piano terra, su appositi supporti antivibrazione; collocazioni diverse devono essere giustificate e studiate con idonee soluzioni. METODO DI VERIFICA: Applicazione del D.M. 16/03/1998 dell’inquinamento acustico”. “Tecniche di rilevamento e di misurazione Controllo in opera misurando il livello della pressione sonora con fonometro integratore. Prova secondo norma UNI 8199 seconda edizione del novembre 1998. Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica. Certificazioni sui componenti e sugli impianti. Pag. 25 di 37 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI SPECIFICA N° 41 CATEGORIA ( C ) ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE E’ l’attitudine degli elementi tecnici che costituiscono le strutture, le chiusure e le partizioni interne degli spazi chiusi di fruizione dell’utenza, a fornire adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei, per assicurare un adeguato benessere uditivo. E’ l’attitudine delle chiusure e delle partizioni che delimitano locali destinati ai servizi tecnici ed igienici, a fornire un’adeguata resistenza ai rumori trasmessi per via solida, attraverso le componenti impiantistiche, le tubazioni, ecc.. CAMPO D’APPLICAZIONE: usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 componenti tecnologiche = 2 - 3 PRESTAZIONE RICHIESTA: A seconda degli usi a cui é destinato l’edificio, l’indice di isolamento acustico normalizzato fornito dagli elementi tecnici, partizioni interne fra unità immobiliari e facciate esterne (comprese di chiusure), per la riduzione del livello di pressione sonora, espresso in dB, deve risultare non inferiore a: - A B C D E F G - usi usi usi usi usi usi usi R’w per partizioni interne residenziali 50 direzionali 50 ricettivi 50 sanitari 55 scolastici 50 culturali e ricreativi 50 commerciali 50 D2m,nT,w per facciate esterne 40 42 40 45 48 42 42 Le soluzioni tecnologiche adottate devono avere scarsa attitudine alla propagazione dei rumori, per effetto della qualità dei materiali e dei componenti utilizzati, per le modalità di messa in opera e di esecuzione dei giunti, delle connessioni e degli ancoraggi, per l’isolamento delle tubazioni e degli altri conduttori solidi dei rumori. È richiesto il rispetto del D.P.C.M. requisiti acustici passivi degli edifici. 5/12/1997 sulla determinazione dei METODO DI VERIFICA: Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora, determinando l’indice di potere fonoisolante apparente R’w secondo il metodo della norma UNI EN ISO 140-4:2000 e UNI EN ISO 717-1:1997. Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora, determinando l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w secondo il metodo della norma UNI EN ISO 140-5:2000 e UNI EN ISO 717-1:1997. Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica. Certificazioni di laboratorio secondo norme UNI vigenti. Pag. 26 di 37 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI SPECIFICA N° 42 CATEGORIA ( C ) ESIGENZA N 6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE E’ l’attitudine dei pavimenti e delle coperture ad un’adeguata resistenza ai rumori che si generano quando sono percorsi da un’agente esterno, prodotto dall’utenza, da fattori meteorici o altro. CAMPO D’APPLICAZIONE: usi urbanistici = 1 - 2 - 3 - 4 (tranne 4.11) - 6.1 sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.2.1 - 1.3.1 - 1.4.1 componenti tecnologiche = 2.2.1 - 2.3.1 - 2.4.1 - 3.2.1 - 3.2.2 - 3.3.1 - 3.3.2 PRESTAZIONE RICHIESTA: Il livello normalizzato di pressione sonora L’n,w dovuto ai rumori impattivi sul solaio è riferito al pavimento stesso montato su soletta normalizzata, e prescinde quindi dai sottofondi più o meno fonoisolanti. A seconda degli usi a cui è destinato l’edificio, per la limitazione del rumore impattivo trasmesso, l’indice di livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato L’n,w, espresso in dB, deve risultare non superiore a: - A - usi residenziali 63 - B - usi direzionali 55 - C - usi ricettivi 63 - D - usi sanitari 58 - E - usi scolastici 58 - F - usi culturali e ricreativi 55 - G - usi commerciali 55 È richiesto il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. METODO DI VERIFICA: Prova in opera mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora determinando L’n,w secondo il metodo della norma UNI EN ISO 140-7:2000 e UNI EN ISO 717-2:1997. Giudizio sintetico del collaudatore secondo le regole della buona tecnica. Certificazioni di laboratorio secondo norme UNI vigenti. Pag. 27 di 37 CONTROLLO DELLA RIVERBERAZIONE SONORA SPECIFICA N° 43 CATEGORIA ( R* ) ESIGENZA N°6:PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE E’ la caratteristica di uno spazio chiuso destinato ad attività collettive per soggiorno, svago, studio, lavoro e riunioni in genere, di presentare un tempo di riverberazione contenuto entro un opportuno valore limite, con riferimento alla frequenza della sorgente sonora, al fine di evitare un disagio auditivo per l’utenza. CAMPO D’APPLICAZIONE: usi urbanistici = 2 - 4 (tranne 4.11) sottosistemi ambientali = 1.1.1 - 1.3.1 componenti tecnologiche = 2 - 3 - 4 PRESTAZIONE RICHIESTA: Il tempo di riverberazione (TR) è il tempo necessario perché in un determinato punto dell’ambiente considerato, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto al livello che si ha nell’istante in cui la sorgente sonora - di una determinata frequenza - cessa. Il tempo di riverberazione (in secondi) dipende da: - volume dell’ambiente (mc.), - area delle superfici delle pareti che delimitano l’ambiente (mq.), - coefficiente di assorbimento delle pareti (α), - frequenza della sorgente sonora (Hz). Il tempo di riverberazione normalmente richiesto, in relazione alla volumetria del locale, è generalmente: 0,8 s < TR <1,8 s. Per l’edilizia scolastica si richiede la conformità alle prescrizioni del D.M. 18/12/1975 e successive modificazioni. (*) Il requisito è cogente nel caso di ambienti destinati a scuole, riunioni, conferenze, musica, spettacoli, sport e assimilabili. METODO DI VERIFICA: Determinazione del valore (TR) mediante il metodo di prova diretta indicato nella norma ISO/R 354. Verifica di conformità alle prescrizioni di legge. Pag. 28 di 37 Estratto del regolamento locale di igiene tipo Regolamento locale di igiene dei Comuni della ASL Milano 2 TITOLO III “Ambienti confinanti – Igiene edilizia” Approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.1290 del 20.10.1992 E) ISOLAMENTO ACUSTICO 1. Difesa dal rumore I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. 2. Parametri di riferimento I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne: a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti; b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno; c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile d) rumori da calpestio 3. Misurazioni e valutazioni Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera. La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato all’art. 2.7.2 del Titolo II. 4. Indici di valutazione di isolamento acustico Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell’autorizzazione all’uso della costruzione, a secondo della zona come definita all’art. 2.7.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella. I: Indice di valutazione isolamento acustico delle strutture: Zone Pareti interne di confine Pareti esterne con altri alloggi o vani Con serramento Industriale 1 40 dB 35 dB Mista 2 40 dB 35 dB Residenziale 3 40 dB 32 dB Particolare Tutela 40 dB 30 dB Senza serramento Solette 45 dB 42 dB 42 dB 42 dB 40 dB 42 dB 35 dB 42 dB 5. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, o che si trovano in aree delimitate dalle curve X e Y di passaggio degli aerei in fase di atterraggio, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.7.8 del Titolo II regolamento locale di igiene tipo, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente. Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate. Pag. 29 di 37 6. Rumorosità degli impianti Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A) Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo. Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui. 7. Rumore da calpestio Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio. 8. Procedura di verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire, in alcuni casi, è facoltà della Amministrazione Comunale richiedere al proponente l’intervento di corredare il progetto delle informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisori, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.) atte al raggiungimento delle prestazioni richieste. Detta integrazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti istituito in applicazione dell’art.2 della Legge nr.447/95. L’Ufficiale Sanitario potrà richiedere al proponente l’intervento edilizio la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio che dovrà essere eseguita prima della consegna dei locali mediante collaudo in opera eseguito da un tecnico competente in acustica ambientale. In ogni caso, l’Ufficiale Sanitario potrà procedere, se lo ritiene necessario, a verifiche a campione tese a saggiare l’effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell’edificio. La metodica di tali verifiche dovrà essere quella indicata dalla normativa tecnica nazionale vigente (UNI). Il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste, con deviazione sfavorevole dai requisiti indicati in misura maggiore o uguale a 3 dB, dà luogo all’impossibilità di rilascio del provvedimento di agibilità o abitabilità dei locali interessati. Nel caso di deviazione sfavorevole inferiore ai 3 dB, il rilascio dell’abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla messa in opera di interventi tecnici addizionali, tesi a migliorare, per quanto possibile, le prestazioni acustiche rivelatesi inadeguate. Pag. 30 di 37 REGOLAMENTO ATTIVITA’ TEMPORANEE In osservanza a quanto previsto all’art.8 della Legge Regionale della Lombardia n° 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” e quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 12 luglio 2002: 1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dall’art.8 della L.R. 13/2001; 2. i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco; 3. le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della citata legge regionale (non necessitano quindi di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili). Il presente documento fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 riferiti alla classificazione acustica del territorio comunale. Sono sempre autorizzati i comizi elettorali, gli scioperi e le attività per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi di rete di pubblica utilità ovvero le attività temporanee per far fronte a situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione e di pericolo per l’ambiente e il territorio e le altre attività ritenute urgenti dal Settore competente del procedimento in esame. E’ fatto salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora si accerti la difformità dell’attività rispetto a quanto autorizzato. Cantieri All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq,TM = 75 dBA, con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq,TM = 65 dBA, con TM (tempo di misura) 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che: Pag. 31 di 37 a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività; b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al modulo “Rumore 1” allegato. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nel modulo “Rumore 2” allegato, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune puo' richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. Manifestazioni Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. 8 della L.R. 13/2001 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella A allegata. La tabella fornisce anche una proposta di durata degli eventi. Le limitazioni riportate nella tabella A devono essere rispettate anche nel periodo della installazione e rimozione delle attrezzature e nelle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella Tabella A, anche nel rispetto del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dBA LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione piu' esposta (più rumorosa) occupabile dal pubblico. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione come da modulo “Rumore 3” allegato. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Pag. 32 di 37 Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tabella A allegata possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata in forma espressa, previa acquisizione del parere di A.R.P.A. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. Particolari sorgenti sonore Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali: Macchine da giardino. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. Altoparlanti. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Cannoncini antistorno. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei seguenti criteri: - fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.; - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: - fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; - ubicazione del dispositivo: il piu' possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi. Misurazioni e controlli I parametri di misura riportati nella Tabella A sono rilevati: - per le attività di cantiere: • in facciata agli edifici maggiormente esposti con ambienti abitativi, • all’interno di un ambiente abitativo con permanenza di persone a finestre chiuse, - per le manifestazioni: • ai limiti dell'area destinata alle attività autorizzate, • ad un metro dalla facciata esterna degli edifici con ambienti abitativi, con le seguenti modalità: a) LAeq,TM come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) non inferiore a 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione; b) LASmax definito come massimo livello di pressione ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della memorizzazione o della registrazione grafica. Non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. Presentazione domanda La comunicazione o la domanda di autorizzazione si intende presentata solo se corredata dalla documentazione richiesta. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni, la decorrenza dei termini sarà interrotta e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. Pag. 33 di 37 Eventuali proroghe al numeri di giorni autorizzati devono essere richieste almeno due giorni prima della scadenza della autorizzazione. Costi Marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sulla autorizzazione che verrà rilasciata; se il parere A.R.P.A. rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. potrà richiedere un rimborso al titolare dell’intervento. Con Delibera di Giunta Comunale vengono stabilite le spese istruttorie per il rilascio della autorizzazione in deroga in forma espressa. All’atto del ritiro della autorizzazione, il richiedente deve presentare al Comune documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei diritti istruttori. Il rilascio della autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali pendenze con il Comune di Binasco. Sanzioni Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa: • da 516 a 5164 Euro per mancanza della autorizzazione in deroga ai limiti di legge; • da 258 a 10329 Euro per violazione degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di legge; • da 258 a 10329 Euro per violazione dei valori di rumorosità autorizzati, se accertati durante l’orario in cui è autorizzata la deroga dei limiti di legge; • da 258 a 10329 Euro per ogni accertata violazione di prescrizioni contenute nella autorizzazione. Oltre al pagamento della sanzione il trasgressore è tenuto ad interrompere immediatamente la attività rumorosa. ALLEGATI AL REGOLAMENTO ATTIVITA’ TEMPORANEE Tabella A – Limiti di livello di pressione sonora riferiti al tempo di misura TM (non inferiore a 10 minuti) da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97. tipo di attività cantieri edili, stradali o assimilabili luna park e circhi equestri manifestazioni musicali (concerti) con forte affluenza di pubblico manifestazioni popolari altre attività con caratteristiche temporanee: manifestazioni musicali, feste, piccoli concerti con limitata affluenza di pubblico orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga - dalle 07:00 alle 19:00 da ottobre/aprile - dalle 08:00 alle 20:00 negli altri mesi - dalla domenica al giovedì fino alle 23:30; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00; - tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a bassa densità abitativa. - dalla domenica al giovedì fino alle 23:30; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00; - tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a bassa densità abitativa. - dalla domenica al giovedì fino alle 23:30; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00; - tutti i giorni fino alle 24:00 in zone a bassa densità abitativa. a discrezione dell’Amministrazione Comunale in relazione al tipo di manifestazione e al luogo prescelto per lo svolgimento livello limite di pressione sonora LAeq, TM [dBA] facciata interni limite area 75 65 -- 70 -- 85 75 -- 95 70 -- 85 70 -- 80 Pag. 34 di 37 Modulo Rumore 1 Allo Sportello Unico Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................; residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......; in qualità di .................................................. della ........................................................ Sede legale in: ....................................; via ..................................................................; Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................; C.F. o P.IVA .................................................................................................................; per l'attivazione di un cantiere edile: - edile, stradale o assimilabile - per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; con sede in Via ..............................................................................................., n. ........; per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................; richiedo l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee. Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Timbro/Firma ........................ N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). Pag. 35 di 37 Modulo Rumore 2 Allo Sportello Unico Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................; residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......; in qualità di .................................................. della ........................................................ Sede legale in: ....................................; via ..................................................................; Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................; C.F. o P.IVA .................................................................................................................; per l'attivazione di un cantiere edile: - edile, stradale o assimilabile - per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; con sede in Via ..............................................................................................., n. ........; per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................; richiedo l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare: gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee per i seguenti motivi: .................................................................................................................................... ......................................................................................................……......................... .................................................................................................................................... ...............................................................................….................................................. .................................................................................................................................... ..........................................................................................................…....................... Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Timbro/Firma ........................ N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00) Pag. 36 di 37 Modulo Rumore 3 Allo Sportello Unico Io sottoscritto ................................................; nato a .........................; il .....................; residente a: ........................................; in via: ................................................; n. .......; in qualità di .................................................. della ........................................................ Sede legale in: ....................................; via ..................................................................; Iscrizione alla CCICAA: ..................................................................................................; C.F. o P.IVA .................................................................................................................; per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo con sede in Via ..............................................................................................., n. ........; per il periodo dal (g/m/a) ............................................ al (g/m/a) ..................................; con il seguente orario: dalle ..................... alle ................................. domanda l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di : rispettare gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee non essere in grado di rispettare gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee per i seguenti motivi: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Timbro/Firma ........................ N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00) Pag. 37 di 37