schema di contratto PNEUMATICI
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schema di contratto PNEUMATICI
PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO Tra la Provincia di Pavia (di seguito “Stazione Appaltante” o “Committente”) e “[•]” (di seguito la “Società” o il “Fornitore”) Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura è costituita da pneumatici nuovi di prima scelta di una delle seguenti marche: GOODYEAR, MICHELIN, CONTINENTAL, PIRELLI, BRIDGESTONE, DUNLOP per i veicoli del parco mezzi della Provincia di Pavia. Gli pneumatici forniti dovranno risultare fabbricati da non più di un anno rispetto alla data di montaggio. In ogni caso gli pneumatici dovranno essere fabbricati in conformità alla normativa comunitaria. Nel testo che segue la dizione “copertura” e/o “gomme” corrisponde alla dicitura “pneumatici”. ART 2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Gli pneumatici forniti dovranno riportare su ciascun fianco in caso di pneumatici simmetrici e sul fianco esterno in caso di pneumatici asimmetrici tutte le marcature previste dalla normativa comunitaria e riportate di seguito a titolo di esempio: a) marchio di fabbrica e nome del costruttore; b) le dimensioni dello pneumatico; c) la caratteristica di servizio formata da: o Indice di carico (cifre) o Indice di velocità (lettera); d) struttura Tubeless; e) l’iscrizione M+S in caso di utilizzo anche su neve; f) la settimana e l’anno di fabbricazione; g) l’omologazione ed il Paese in cui viene fabbricato lo pneumatico; h) il numero dell’omologazione. ART. 3 PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO Di seguito viene indicato il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto, così come indicato in sede di offerta economica. [•] L’importo massimo impegnato per i servizi di cui al presente contratto è pari ad € 48.000,00 (IVA esclusa) finanziata con fondi di bilancio provinciale. Ciascun intervento dovrà costituire oggetto di autonoma fattura, nella quale dovranno essere indicati la marca, il modello, le caratteristiche tecniche ed il numero degli pneumatici montati nonché i dati identificativi del veicolo oggetto di intervento. Il pagamento delle fatture rispetto alle quali non vi siano state contestazioni verrà effettuato entro il termine di 60 giorni, previa verifica della regolarità contributiva secondo la normativa vigente. I prezzi unitari contrattuali indicati nell’offerta economica delle coperture nuove resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. ART. 4 DURATA Il contratto avrà durata di un anno a decorrere dal 15/06/2012. Qualora alla data di scadenza residuassero risorse nell’ambito dell’impegno di spesa assunto per l’affidamento del presente contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare la durata del medesimo di ulteriori 6 mesi o di altro termine inferiore determinato in funzione dell’entità delle risorse residue. ART. 5 COMUNICAZIONI Sono pienamente efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale tutte le comunicazioni effettuate per fax o per posta elettronica. Pagina 1 di 5 Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto i propri recapiti di fax e di posta elettronica e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento. ART. 6 ORDINATIVI DI FORNITURA E TERMINI DI ESECUZIONE L’effettuazione della fornitura avrà luogo a seguito di ordini che saranno trasmessi di volta in volta a mezzo fax o posta elettronica in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di scegliere gli pneumatici tra le marche oggetto del presente contratto. Per ogni ordine, la Società dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo fax o posta elettronica l’eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture, degli pneumatici richiesti, entro 24 ore dalla data di ricevimento dell’ordine. In particolare, qualora non possa fornire la quantità di pneumatici ordinata, ovvero non possa rispettare i termini di consegna previsti, il Fornitore dovrà proporre ed indicare nuovi termini di consegna. Dovrà essere comunicata, altresì, l’eventuale sostituzione e/o esaurimento degli pneumatici del listino di riferimento scelto dalla Stazione Appaltante. In mancanza di tali comunicazioni, si intendono integralmente accettati i termini e le quantità degli pneumatici da fornire contenuti nell’ordinativo. La Società si impegna a fissare l’appuntamento per l’esecuzione del lavoro entro 3 giorni lavorativi dall’ordinativo e si obbliga ad eseguirlo, entro il termine di 4 ore lavorative dalla consegna del mezzo. ART. 7 ACQUISTO PRESSO ALTRO FORNITORE La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate dal Fornitore e, ove lo ritenga opportuno, potrà procedere all’acquisto degli pneumatici specificati nell’ordinativo, non consegnabili nei termini richiesti, da altro fornitore. In tal caso la Stazione Appaltante recupererà le maggiori spese di acquisto degli pneumatici presso altro fornitore, rivalendosi sulla cauzione e provvederà all’annullamento del relativo ordine. ART. 8 CASI PARTICOLARI Per i casi documentati di causa di forza maggiore (unicamente eventi straordinari ambientali e scioperi) non imputabili alla Società, se oggetto di tempestiva comunicazione, accompagnata da debita documentazione, non si procederà all’applicazione delle penali. L’eventuale indisponibilità di pneumatici dovuta alla propria organizzazione, ivi compreso i rapporti con i propri sub-fornitori e/o produttori dello pneumatico commercializzato, espone la Società all’applicazione delle penali. ART. 9 ACCETTAZIONE L’accettazione da parte della Stazione Appaltante consisterà nell’accertamento delle caratteristiche degli pneumatici montati con quelli dichiarati e offerti dalla Società e precisati di volta in volta nell’ordine ed avverrà nel seguente modo: Verifica di corrispondenza tra la tipologia e marca richiesta e tipologia e marca montati; Integrità a vista degli pneumatici Verifica che la data di fabbricazione dello pneumatico risultante dalla marcatura non sia antecedente un anno dalla data di montaggio. In caso di non conformità rispetto ad almeno una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la consegna sarà respinta e la Società dovrà provvedere alla sostituzione a propria cura e spese degli pneumatici non conformi, senza pregiudizio per l’integrale applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle penali, qualora detta sostituzione fosse causa di ritardata consegna rispetto ai tempi prescritti. Qualora si verificassero, durante la vigenza del contratto, più di 3 consegne di pneumatici non conformi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto a norma dell’art. 1456 c.c. e si riserva, altresì, di escludere il Fornitore dalle gare che verranno in seguito promosse per un periodo non inferiore a 3 anni. ART. 10 QUANTITÀ La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di determinare i quantitativi richiesti adeguando l’ordinativo alle proprie esigenze di servizio o di non ordinare alcuna tipologia di pneumatici. Pagina 2 di 5 ART. 11 PENALI Salvo quanto previsto nell’art. 8, 1° comma, la Stazione Appaltante potrà procedere ad applicare una penale per ritardata consegna pari ad € 50,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto alla consegna del mezzo. E’ fatta comunque salva la facoltà del committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 Codice Civile. ART. 12 APPLICAZIONE DELLE PENALI L’applicazione di ciascuna penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del Dirigente Responsabile del Procedimento. Tale contestazione deve avvenire entro 10 giorni dal verificarsi dell’inadempienza ovvero dalla data successiva in cui il Committente ne è venuto a conoscenza, purché il ritardo non sia imputabile a colpa del Committente stesso. Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Il provvedimento finale è assunto entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per le eventuali controdeduzioni. L’importo della penale verrà trattenuto rivalendosi sulla cauzione. A seguito dell’applicazione della penale, la cauzione dovrà essere integrata dell’importo corrispondente entro il termine di 30 giorni dal provvedimento finale. ART. 13 OBBLIGO DI CAUZIONE E DIRITTO DI RIVALSA La cauzione definitiva è posta a garanzia del pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’affidamento del presente contratto. Prima della stipulazione del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso la Tesoreria della Provincia, una cauzione pari al 10% dell’importo oggetto del contratto, pari ad € 4.800,00 a garanzia della regolare esecuzione del servizio, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o determinati da errori nell’esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. In alternativa, la cauzione potrà essere costituita da polizza fidejussoria bancaria, o assicurativa, o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993. In questi casi, la fidejussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, il Committente ha diritto di rivalersi di propria autorità sulla cauzione. Qualora il Committente abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di reintegrare la cauzione entro un mese dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa. ART. 14 PRIVACY E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE E’ fatto obbligo al Fornitore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie sottoposti al regime di privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003. ART. 15 FORMA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata e verrà registrato solo in caso d’uso. ART. 16 REFERENTI CONTRATTUALI Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale per il Committente in capo al Dirigente Responsabile del Procedimento, che rimane inoltre l’unico soggetto titolato all’applicazione definitiva delle sanzioni contrattuali di cui all’art. 11, la gestione del presente contratto è affidata a Giovanni Fiocca e Vito Scanarotti, che rivestono disgiuntamente tra loro la funzione di Referenti Contrattuali per la controparte. Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un incaricato e di un supplente a cui la Stazione Appaltante farà riferimento per tutte le questioni inerenti la fornitura e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di lavoro. ART. 17 ASSICURAZIONE Pagina 3 di 5 La Società si impegna a consegnare copia della polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da qualsiasi evento all’interno dei centri di autoriparazione alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 RCT/O. ART. 18 DANNI A PERSONE O COSE La ditta affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa: - a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione provinciale; - a terzi e/o cose di loro proprietà. ART. 19 ACCERTAMENTO DANNI L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Dirigente Responsabile del Procedimento alla presenza della controparte. A tale scopo il Dirigente comunicherà con sufficiente anticipo alla Società il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni. Qualora la Società non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Dirigente procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Società. ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTI IMPUTABILI AL FORNITORE E’ facoltà del committente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: applicazione di penali per un importo complessivo pari al 30% dell’importo contrattuale; sottoscrizione di documenti contrattuali per conto della Provincia; inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto, in particolare con riferimento alla sicurezza; divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la fornitura. violazione delle normative, anche contrattuali, in materia di lavoro; grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; dichiarazione di concordato preventivo o fallimento; stato di moratoria con conseguente atto di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Fornitore incorre nella perdita della cauzione che resta in possesso del Committente, e può inoltre essere chiamato a risarcire tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il committente dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale e/o per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Pavia. ART. 22 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La Società, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare per iscritto al Committente, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente acceso esclusivamente presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Pagina 4 di 5 Il Committente ha l’onere di verificare che, nei contratti eventualmente sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma precedente, a pena di nullità assoluta. Nel caso di inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria, la Provincia di Pavia procederà all’immediata risoluzione del contratto. Letto, approvato e sottoscritto. Pavia, ____________________ Per la Provincia di Pavia __________________________________ Per la Società ______________________________________ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e ss. del codice civile, approva specificamente l’Art. 11 “Penali”, l’Articolo 12 “Applicazione delle penali”, l’Articolo 13 “ Obbligo di cauzione e diritto di rivalsa”, l'Articolo 20 “Risoluzione del contratto per fatti imputabili a Fornitore”, l’articolo 21 "Foro competente". Pavia, ____________________ Per la Società ______________________________________ Allegato al contratto: Tabella riepilogativa del parco mezzi della Provincia di Pavia Allegati all’Avviso: a) Fac simile di autocertificazione; b) Fac simile di offerta economica. Pagina 5 di 5