regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea
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regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA Provincia di Treviso Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26/11/2013 e approvato dalla Provincia di Treviso con determinazione n. 3679 del 17/12/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento 1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge 15.1.1992 n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996 n. 22, degli artt. 82, comma 5, lett. b ) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada), del D.Lgs. 22.12.2000 n. 395. Art. 2 – Definizioni del servizio 1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente (appresso “servizio”) è autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea; viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 2. Il “servizio” si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all’interno delle rimesse, presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore oppure dalla rimessa esclusivamente se ubicata in territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell’autovettura. Art. 3 – Determinazione del contingente 1. Il numero delle autorizzazioni per l’esercizio del “servizio” è determinato con deliberazione consiliare in base al provvedimento della Giunta Regionale che stabilisce i contingenti delle autorizzazioni assentibili dai comuni. 2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. 10.11.1998 n. 4125, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con “mezzi speciali”, come individuati al successivo art. 28, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga. 3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate in “deroga”, ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragionevolmente rapportato all’entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale. TITOLO II – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ Art. 4 – Titoli per l’esercizio dei servizi 1. L’esercizio del noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla L.R. 22/96. Art. 5 – Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del “servizio” disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge; b) idoneità morale di cui al successivo art. 6; c) idoneità professionale di cui al successivo art.7; d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. nei casi previsti dalla legge; e) proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale è rilasciata l’autorizzazione; f) non avere trasferito nei 5 anni precedenti una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio; g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune; h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; i) come previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. 22/96, disporre nel territorio comunale, come ufficio di prenotazione della clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere: regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; registrate al registro delle imprese come sede legale o sede secondaria dell’impresa; pubblicizzate mediante apposita targa apposta all’esterno in luogo visibile al pubblico; nella disponibilità giuridica dell’impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all’ufficio comunale. Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare. 2. L’accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente comporta la revoca dell’autorizzazione. Art. 6 – Idoneità morale 1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. (1). Art. 7 – Idoneità professionale 1. Il requisito è soddisfatto con l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/96 – sezione conducenti autovetture - istituito presso la C.C.I.A.A. di Treviso, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera di Commercio. 2. In caso di società, il requisito dell’iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. Art. 8 – Forme giuridiche di esercizio del servizio 1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del “servizio” possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche riportate all’art. 14 della L.R. 22/96. 2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi. 3. Il conferimento è consentito su presentazione all’ufficio comunale competente dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti: a) denuncia scritta, in carta semplice, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l’espressa dichiarazione di consentire l’esercizio in capo all’organismo associativo, ferma restando la titolarità dell’autorizzazione in capo al conferente; b) certificato di iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione; c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita l’autorizzazione, o relativa autocertificazione; d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l’autorizzazione, comprensivo anche dell’uso dell’autovettura; e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti. 4. L’ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell’autorizzazione. 5. A tal fine sull’autorizzazione rilasciata al titolare è riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3 lett. a), la data di inizio del conferimento e i dati dell’organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento. 6. in caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. TITOLO III – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE Art. 9 – Commissione Consultiva Comunale 1. Ai sensi dell’art. 96 del D.L. 223/2006 è soppressa la Commissione consultiva comunale prevista all’art. 13, comma 2, della L.R. 22/96. Art. 10 – Partecipazione al procedimento di modifica del Regolamento comunale 1. In luogo dell’acquisizione del parere della soppressa Commissione Consultiva Comunale, resta fermo l’obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento comunale o per l’emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo. Art. 11 – Pareri consultivi della Commissione di concorso 1. Per l’istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo, il responsabile del servizio ha in ogni caso facoltà di avvalersi del parere consultivo della Commissione di cui al successivo art. 13. TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ Art. 12 - Previsioni generali 1. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 e previo versamento di diritti di istruttoria pari a euro 1.000,00 (mille,00). Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. 2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione o al verificarsi per qualsiasi motivo della disponibilità di autorizzazioni. 3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento del concorso è fissata in euro 100,00 (cento,00) la quota che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al medesimo. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. 4. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento del rinnovo e del controllo delle autorizzazioni è fissata in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) la quota che ogni titolare di licenza deve versare al Comune. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Art. 13 – Commissione di concorso 1. Per l’espletamento dei concorsi di cui al precedente art. 12, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione comunale di concorso. 2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum nelle discipline previste per le prove d’esame, di cui uno esterno all’Amministrazione, dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appositamente incaricato dal responsabile del servizio. 3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato nella domanda. 4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. 5. La Commissione una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l’approvazione al responsabile del servizio. Art. 14 – Bando di Concorso 1. Il bando di concorso deve prevedere: - il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare; - il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente; - i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso; - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre; - l’indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio; - le materie d’esame; - i criteri di valutazione dei titoli; - le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria; - la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità; - la seguente incidenza della votazione d’esame e dei titoli sul punteggio complessivo: 55% votazione d’esame; 35% dei titoli valutabili di cui al successivo art. 17; 10% per età del concorrente sotto i trenta anni o per non essere titolare di altra autorizzazione. 2. Il bando approvato dal responsabile del servizio è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale. Art. 15 – Materie d’esame 1. L’esame verte su una prova nelle materie sotto elencate: - conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relative all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; - conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune e della provincia. Art. 16 – Presentazione delle domande 1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune con le modalità previste dal bando di concorso, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti al precedente art. 5. Per l’autovettura vanno indicati i dati identificativi. Per la sede o unità locale e l’autorimessa può essere dichiarato l’impegno a possederle entro la data di rilascio dell’autorizzazione. 2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente art. 7, comma 2, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società. 3. Nello stesso concorso: - una società può presentare un’unica richiesta; - una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può essere delegata da una società concorrente. 4. In sede di presentazione delle domande i concorrenti dichiarano l’interesse ad esercitare il servizio di trasporto dedicato agli utenti del volo libero. Art. 17 – Titoli valutabili e di preferenza 1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d’esame: a) l’anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura; b) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, purché non coincidente con l’anzianità di cui al punto a); c) i titoli di studio; d) i carichi di famiglia; e) l’utilizzo di autoveicoli a bassa emissione inquinante, dimostrabile mediante l’accertamento della classificazione EURO (che identifica i gruppi di direttive UE che riguardano le emissioni inquinanti dei veicoli) dei medesimi più recente. I punteggi attribuibili a tali titoli sono cumulabili. 2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d’esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato. 3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, e il titolo preferenziale di cui al secondo comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d’esame. Art. 18 – Validità della graduatoria 1. Le graduatorie hanno validità per 3 anni dalla data di approvazione. 2. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie anche per eventuale ampliamento del contingente comunale devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. Art. 19 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni 1. Il responsabile del servizio, concluse le operazioni di concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione e procede, in base alla graduatoria, all’invio della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione agli aventi diritto. 2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare, al fine del rilascio dell’autorizzazione: una autocertificazione indicante: - i dati identificativi dell’autovettura (marca, modello, numero di telaio); - i dati identificativi della sede o della rimessa, con le caratteristiche previste al precedente art. 5, comma 1, lett. i); - gli estremi del contratto di assicurazione, di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. h); copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP); marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 3. All’acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio procede al rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta all’immatricolazione dell’autoveicolo, indicandone i dati identificativi. 4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell’autorizzazione, l’intestatario ha l’obbligo di iniziare il servizio previa presentazione all’ufficio comunale competente di copia della carta di circolazione dell’autovettura destinata al servizio di noleggio, immatricolata per tale uso. 5. L’ufficio comunale competente provvede immediatamente ad annotare sull’autorizzazione i dati dell’immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvede ad acquisire d’ufficio la visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all’esercizio del “servizio”. 6. Nel caso l’assegnatario dell’autorizzazione non provveda, entro i termini fissati, salvo proroga per comprovati motivi, ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il responsabile del servizio procederà alla revoca dell’autorizzazione. Art. 20 – Durata e validità delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio e si intendono automaticamente rinnovate, previa presentazione di apposita istanza entro 60 giorni antecedenti il termine dell’autorizzazione, se non vi sono motivi ostativi accertati dall’ufficio comunale competente. 2. Per il rinnovo il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d’ufficio e mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni. 3. L’eventuale documentazione di cui al precedente comma deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta. 4. Al fine di concorrere alle spese di espletamento del rinnovo e del controllo delle autorizzazioni, l’istanza di rinnovo, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, deve essere corredata dalla ricevuta del versamento dei diritti di cui al precedente art. 12, comma 4. Art. 21 – Trasferibilità per atto tra vivi 1. L’autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto dell’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa. 2. Il trasferimento dell’autorizzazione è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni: essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno cinque anni dal conferimento; avere raggiunto il sessantesimo anno di età; essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali. 3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2 deve essere dimostrata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tale caso i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro 10 giorni all’ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro 6 mesi dall’accertamento dell’impedimento. 4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del medesimo “servizio” conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento. Art. 22 – Trasferibilità per causa di morte del titolare 1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita: ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell’autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del “servizio” e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto; ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/1996 – sezione conducenti di autovetture, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del “servizio”; nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi, se maggiorenni, o da chi ne esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o all’acquisizione dei requisiti. 2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste dal comma precedente intendono usufruire. 3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, idoneamente documentati. 4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 23 – Tariffe 1. Le tariffe del “servizio” sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993. 2. Le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno dell’autovettura indicando anche l’ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami. Art. 24 – Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio 1. I titolari di autorizzazioni per l’esercizio del “servizio” che esercitino personalmente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 10, comma 6, della L.R. 22/96 – sezione conducenti di autovetture presso la C.C.I.A.A. di Treviso, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del “servizio”. 2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96 – sezione conducenti di autovetture presso la C.C.I.A.A. di Treviso e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge. 4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti. 5. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio competente. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai precedenti commi 3 e 4. Art. 25 – Addetti alla guida 1. I titolari di autorizzazioni per l’esercizio del “servizio” che svolgono l’attività nella forma di impresa familiare possono avvalersi della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile. 2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell’impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell’impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa. 3. L’azienda dell’impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore. 4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia determinata di familiari, e precisamente: a) il coniuge; b) i parenti entro il terzo grado, cioè: - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; c) gli affini, entro il secondo grado, cioè: - suoceri, generi, nuore, cognati. 5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto l’impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto. 6. Qualora il titolare dell’autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del “servizio”, deve presentare all’ufficio comunale competente apposita segnalazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo di cui al precedente art. 7 e corredata dalla seguente documentazione: atto notarile comprovante la costituzione dell’impresa con il familiare interessato ai sensi della L. 576/75. L’atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, deve riportare l’assunzione della responsabilità tributaria e l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore; dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare e di essere regolarmente iscritto all’INPS ed all’INAIL. 7. I titolari di autorizzazione che svolgono l’attività nella forma di impresa societaria devono presentare denuncia ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell’iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 7 ed essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria. 8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al comune, deve essere allegata all’autorizzazione. Art. 26 – Obblighi degli esercenti il servizio 1. Gli esercenti il “servizio” devono: comunicare il cambio di residenza o di sede legale della ditta entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta rispettivamente al Comune o alla C.C.I.A.A., documentandolo con copia della richiesta medesima; comunicare entro 30 giorni all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della sede o autorimessa che funge da ufficio prenotazioni per la clientela, al fine della relativa annotazione sull’autorizzazione; applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento; curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza; conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l’autorizzazione comunale all’esercizio del “servizio” debitamente aggiornati; curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore, salvo documentati gravi motivi, al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo e il motivo. Art. 27 – Stazionamento delle autovetture 1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente a disposizione della clientela deve avvenire presso la sede o all’interno della rimessa indicate in autorizzazione. 2. Per i comuni sprovvisti del servizio di taxi, l’eventuale facoltà di autorizzare la sosta dei noleggiatori con conducente in area pubblica deve essere prevista: mediante deliberazione della Giunta Comunale; sentite le associazioni di categoria delle imprese di noleggio con conducente e dei consumatori; individuando per la sosta dei noleggiatori il numero e l’esatta ubicazione dei posteggi, da contrassegnare mediante apposita segnaletica orizzontale e con cartelli indicanti la dicitura “area sosta auto in noleggio con conducente” e l’orario di effettuazione del servizio; autorizzando alla sosta i singoli noleggiatori che ne facciano richiesta, senza diritto di esclusiva, secondo una turnazione giornaliera e oraria concordata e con la fissazione delle tariffe da parte del Comune. Art. 28 – Trasporto con mezzi “speciali” - autorizzazioni in deroga 1. Il “servizio” deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso alle autovetture. 2. Il Comune, ferma restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell’ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina. 3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 384/78. 4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui al precedente art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli: a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, tipo b del D.M. 553/87; b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti; c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. 31.01.1997. 5. Poiché, nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell’esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio. 6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile. Art. 29 – Ferie, assenze, aspettative 1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio. 2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Art. 30 – Qualità del servizio 1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del “servizio” e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune può attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione. 2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune per la realizzazione dei sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato. TITOLO VI – CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 31 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture 1. Le autovetture adibite al “servizio” devono: essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente; essere del colore eventualmente determinato dal Comune; recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione. 2. Sulle autovetture adibite al “servizio” è vietata l’installazione a bordo di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe. E’ altresì vietato apporre sulle stesse scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi. Art. 32 – Scorta e sostituzione delle autovetture 1. In deroga al contingente di cui al precedente art. 3, da utilizzare unicamente per esigenze di “scorta tecnica” in caso di fermo tecnico dell’autovettura può essere rilasciata ad un consorzio o ad una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta. 2. Ai fini del controllo circa il legittimo utilizzo della suddetta autovettura l’azienda titolare dell’autorizzazione deve comunicare immediatamente al Comune l’inizio e la durata della sostituzione e la relativa autovettura in fermo tecnico. 3. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa comunicazione ai comuni interessati. TITOLO VII – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 33 – Sanzioni 1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 22/96. Art. 34 – Norma transitoria 1. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 3 sono fatte salve e cesseranno unicamente in caso di rinuncia, decadenza o revoca. Art. 35 – Abrogazioni di precedenti disposizioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato. 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento. (1) D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 Articolo 5 (Onorabilità) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo, 3, comma 1: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare. a) b) c) d) e) f) g) h) 2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che: sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma l, numeri 2 e 4 dei codice penale; abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per il delitto di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992; abbia subito l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge 298/1974 o abbia subito per tre volte, nel corso dell'ultimo decennio, una delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 10, 61, 62, 78, 80, 167, 174 e 179 del decreto legislativo 285/1992 o la sanzione amministrativa, accessoria della sospensione della patente di guida; abbia subito, in qualità di datore di lavoro, l'applicazione di qualunque sanzione, comunque comminata, per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali od assistenziali; sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitatone a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) dei comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f),commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. 7. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito. 8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono. 9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 dei codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato: a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice; b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate; c) per le ipotesi di cui alle lettere f) e g), decorsi sei mesi dalla data dei provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.