Privacy e trasparenza: slides seminario 15 ottobre 2014
Transcript
Privacy e trasparenza: slides seminario 15 ottobre 2014
PROTEZIONE DEI DATI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Seminario di formazione I PROFILI SANZIONATORI dr. Alessandro Bartolozzi Profili sanzionatori desumibili dalle linee-guida DATI COMUNI «La diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice». «La diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o regolamento (art. 19, comma 3, del Codice)». 4 Profili sanzionatori desumibili dalle linee-guida DATI SENSIBILI «E’ invece sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo ‘stato di salute’ (art. 22, comma 8, del Codice) e la ‘vita sessuale’ (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013)». La diffusione di dati sensibili è consentita solo nel caso in cui sia prevista da espressa disposizione di legge (art. 22, comma 11, del Codice) e sia indispensabile per «il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l’utilizzo di dati anonimi». 4 Le sanzioni previste dal Codice L’ILLECITO TRATTAMENTO IN AMBITO PENALE Le norme citate (art. 19; art. 22, commi 8 e 11) sono richiamate dall’art. 167 del Codice che delinea la fattispecie sanzionatoria penale dell’illecito trattamento. Occorre che sia dimostrato il dolo specifico e il «nocumento» inteso come pregiudizio economicamente apprezzabile (Corte di Cassazione, sezione III penale, Sent. n. 1134 del 28 maggio/9 luglio 2004). 4 Le sanzioni previste dal Codice L’ILLECITO TRATTAMENTO IN AMBITO AMMINISTRATIVO Nel 2009 è stata introdotto nel Codice l’art. 162, comma 2bis: «in ogni caso» di violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 euro. Trattandosi di norma sanzionatoria applicata in sede amministrativa non occorre che sia dimostrato il dolo o il nocumento ma la condotta «cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (art. 3, legge n. 689/1981). 4 Il procedimento sanzionatorio LEGGE N. 689/1981 E REGOLAMENTO N. 1/2007 - Procedimento attivato con segnalazione dell’interessato o su iniziativa dell’Ufficio; - Ad una fase di accertamento deve seguire, entro 90 giorni, un atto di contestazione di violazione amministrativa; - Possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni; - Possibilità di invio, entro 30 giorni, di memorie difensive o richiesta di audizione per la successiva fase; - Provvedimento collegiale di applicazione della sanzione o provvedimento dell’Ufficio di archiviazione del procedimento sanzionatorio 4 Ulteriori profili sanzionatori di carattere generale Gli obblighi relativi all’informativa e alla sicurezza sono espressamente richiamati nelle linee-guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di enti locali del 19 aprile 2007 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1407101). Il d. lg. n. 33/2013 non ha introdotto nuove deroghe all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Codice. Eventuali violazioni delle disposizioni in tema di informativa sono sanzionate in sede amministrativa (art. 161). 4 Ulteriori profili sanzionatori di carattere generale Possibili violazioni delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza (artt. 33 e segg. del Codice) possono ricorrere in particolare in relazione all’accesso selettivo alla documentazione trasferita nella sezione «archivio» del sito web istituzionale. Dalle omissioni nell’adozione delle misure minime di sicurezza (art. 33 del Codice) conseguono sia sanzioni penali (con possibilità di oblazione) che sanzioni amministrative (senza possibilità di definizione in via breve). 4 Attenuanti e aggravanti (art. 164-bis, del Codice) La minore gravità della condotta o la particolare rilevanza sociale o economica dell’attività svolta dal titolare del trattamento possono consentire l’applicazione della diminuente di cui al 1° comma dell’art. 164-bis del Codice. Il coinvolgimento di numerosi interessati può determinare il raddoppio della sanzione prevista (art. 164-bis, comma 3). La concorrenza di più violazioni in relazione ad una banca dati di particolare rilevanza o dimensione può configurare l’autonoma fattispecie di cui all’art. 164-bis, comma 2. 4 Le decisioni del Garante Il Garante ha già applicato numerose sanzioni per la diffusione di dati comuni e sensibili, fuori da espresse disposizioni di legge, fra le quali: - doc. web n. 3393362, ordinanza-ingiunzione del 6 febbraio 2014, nella quale sono state riconosciute anche circostanze aggravanti; - doc. web n. 3348446, ordinanza-ingiunzione del 10 luglio 2014, nella quale è stato anche trattato il tema della buona fede, invocata dal titolare; - doc. web n. 3281922, ordinanza-ingiunzione del 5 giugno 2014, che ha preso in esame il tema dell’indicizzazione nei motori di ricerca, dei provvedimenti oggetto di pubblicazione on-line. 4