Diapositiva 1 - Coldiretti Pavia
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Diapositiva 1 - Coldiretti Pavia
Filiera agricola italiana Manuale di corretta prassi per l’etichettatura dei prodotti agricoli di Campagna Amica CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI Area Sicurezza Alimentare e Produttiva Ufficio Nutrizione e Sicurezza Alimentare Indice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prodotti inclusi Scopo Legenda OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MIELE MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE SUCCHI DI FRUTTA FRUTTA E VERDURA PANE RISO, FARRO, CEREALI FARINE PRODOTTI DA FORNO ACETO VINO PASSATA BIRRA GRAPPA PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE UOVA LATTE YOGURT BURRO FORMAGGI CARNE BOVINA CARNE AVICOLA CARNE SUINA/SALUMI PESCE E CROSTACEI Note legali 5 6 8 22 28 34 42 48 58 61 66 73 82 94 98 104 109 116 126 137 143 148 155 179 188 196 203 2 Filiera agricola italiana PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE A partire dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 06-2011, “nuovo elenco delle attività agricole connesse” • • • • • • • • • • • • • • OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (p. MIELE MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE SUCCHI DI FRUTTA FRUTTA E VERDURA PANE RISO, FARRO, CEREALI FARINE PRODOTTI DA FORNO ACETO VINO PASSATA BIRRA GRAPPA • • • • • • • • • UOVA LATTE YOGURT BURRO FORMAGGI CARNE BOVINA CARNE AVICOLA CARNE SUINA/SALUMI PESCE E CROSTACEI 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”. La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Ecco l’elenco aggiornato: produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0); produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0); lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0); produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0); produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0); produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2); produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 10.62.0); trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2); lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3); produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4); produzione di pane (10.71.1); produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2); produzione di grappa (ex 11.01.0); produzione di aceto (ex 10.84.0); produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0); produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0); disidratazione di erba medica (ex 10.91.0); lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0); produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0); manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi. 4 Scopo • Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di etichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possono favorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano. • Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quelle volontarie (in blu). E’ in ogni caso auspicabile che certe indicazioni volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione degli elementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e del differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici. • Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari (legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioni in etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle vendite tramite l’illustrazione delle qualità di prodotto. • Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto reale pronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guida interpretativa BLU Indicazioni volontarie Indicazioni obbligatorie ROSSO 5 Legenda • Denominazione di vendita E’ il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc) • Lotto: Identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di produzione da considerarsi omogenea. E’ in caratteri alfanumerici. • Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”: Indica il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata: Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: “da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio”) Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: “ da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011) Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, “ da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014”) • L’olio extravergine va confezionato con una data di consumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantire l’apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche. E’ sempre bene indicare mese e anno entro cui è preferibile consumare, meglio se insieme all’annata del raccolto (es, Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa. 6 Legenda Data di scadenza: E’ la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsi entro …”. Tale modalità di designazione vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita. In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita‘” Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.». Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l’alimento o è unito a esso). Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). E’ considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92). e Marchio “ ”: rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile. 7 Olio Extravergine di oliva 8 Format etichetta Olio DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DENOMINAZIONE DI VENDITA «Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» CATEGORIA DI OLIO Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine TERRA DI BARI DOP Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) e 1l e 0,75 l QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Modalità conservazione Riconoscimento ministeriale 9 Format etichetta Olio IGP DENOMINAZIO NE DI VENDITA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» CATEGORIA DI OLIO Olio Toscano IGP Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l’origine Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) e 1l e 0,75 l QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Modalità conservazione Riconoscimento ministeriale 10 Format etichetta Olio 100% Italiano DENOMINAZIO NE DI VENDITA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» OLIO 100% ITALIANO Olio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive coltivate e frante in Italia Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore CATEGORIA DI OLIO Origine ex Regolamento n. 182/2009 Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) e 1l e 0,75 l QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Modalità conservazione 11 Format etichetta Olio Biologico OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA DENOMINAZIONE DI VENDITA «Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» CATEGORIA DI OLIO Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a quello della denominazione di vendita AGRICOLTURA UE Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Lotto Codice indentificativo e organismo di controllo L XXXXX (numero di lotto) e 1l e 0,75 l Modalità conservazione QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) 12 Olio extravergine di oliva • Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92 • «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall’ art. 3 reg. 1019 • Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto, etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circa proprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti o proprie di tutti i prodotti analoghi) • Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm. 13 Altri aspetti di etichetta - l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche - l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplinare UNAPROL per un corretto uso della produzione ed etichettatura (http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf) - le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto all’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91; - l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE 14 Caratteristiche organolettiche • • • • Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII) Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91. Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”, “intenso” E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”. Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto. 15 Le informazioni nutrizionali Per 100 grammi Tali informazioni vanno adeguatamente supportate da puntuali esami analitici. Indicazioni più generali ed indicative sulla tabella nutrizionale possono essere rinvenute presso INRAN: http://www.inran.it/646/ tabelle_di_composizione _degli_alimenti.html?idal imento=009210&quant= 100 Per dose Indicazione di salute volontaria ammessa giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai) assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata 3762 kjoule Valore energetico Proteine Grassi di cui monoinsaturi 900 kilocal 0 90 gr 72,95 di cui saturi di cui polinsaturi carboidrati di cui zuccheri 14,5 7,52 4,35 2,25 0 0 0 0 fibre sodio Vitamina E 0 0 22,4 mg 0 0 6,7 mg, pari al 33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata Polifenoli dell'olio di oliva 0 27gr 21,9 5 mg di idrossitirosolo (consumabili entro una dieta bilanciata) “In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo LDL nel sangue" "In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto contenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di vitamina E”), riconosciuta proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo” “In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress ossidativo” 16 Le informazioni nutrizionali (II) • • • • • • • • • • • Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE indicazioni sulla salute riferite a protezione cardiovascolare, regolazione del glucosio del sangue, mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue mantenimento di una pressione sanguigna normale, mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel sangue proprietà anti-infiammatorie difesa del corpo dagli agenti esterni, aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore 17 • Altre indicazioni aggiuntive - cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”) -anno di produzione (“Raccolto 2011”) • Dicitura riciclaggio imballi Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi. 18 Giustificazione info volontarie etichetta L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi: • a) dati di fatto o dati scientificamente provati; • b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; • c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali. “Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione” (considerando 11° reg. 1019/2002) 19 Altre informazioni utili per la vendita diretta Obbligo di fornire prodotti: • Ermeticamente sigillati • In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la collettività 20 Riferimenti normativi • • • • • • • • • D. lgs 109/92 Reg.CE 182/2009 (origine) Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-. Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche decreto 5464 del 3 agosto 2011 Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel) Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche) Reg. CE 834/2007 (biologico) Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni) 21 Miele 22 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA MIELE DENOMINAZIONE DI VENDITA Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere ITALIANO MIELE di ACACIA TIPOLOGIA, floreale o vegetale Termine minimo di conservazione Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Produttore Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell’ambiente XXXX Modalità conservazione Anno di produzione e 500 g e 0,5 Kg Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 23 MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita DENOMINAZIONE DI VENDITA MIELE BIOLOGICO oppure “Da Agricoltura Biologica” Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere ITALIANO MIELE di ACACIA TIPOLOGIA, floreale o vegetale Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,) a quello della denominazione di vendita AGRICOLTURA UE Produttore Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Termine minimo di conserva zione Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Stabilimento (se diverso dalla sede legale del produttore) Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell’ambiente Codice indentificativo e organismo di controllo Anno di produzione XXXX Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente e 500 g e 0,5 Kg QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 24 • Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati. • La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata da origine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di melata”. 25 Riferimenti normativi • La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio • il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” (la nuova Direttiva dispone l’obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni “Miele Italiano”). • Il D.lgs 109/92 26 Riferimenti normativi (II) • In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm. 27 Marmellate, confetture e gelatine 28 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MARMELLATAE, CONFETTURE, GELATINE FORMAT ETICHETTA CORRETTA CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE e LAMPONI DENOMINAZIONE DI VENDITA (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Responsabile commerciale e sede di stabilimento Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua Termine minimo di conservazione Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata Zuccheri totali: 60 g per 100 g Frutta Frutta utilizzata: 80 g per 100 100 g. g. Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti. Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell’ambiente Modalità conservazione 400 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 29 Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.50 Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana. DENOMINAZIONE DI VENDITA I prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo di lavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguono in: • confettura un preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi. • confettura extra un preparato a base di almeno il 45 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi. • gelatina La gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo. • gelatina extra E' un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senza buccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo. I prodotti che non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 per cento si chiamano anch'essi marmellata: per legge, devono contenere almeno 20 per cento di frutta. DIRETTIVA 2001/113/CE 30 Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua Zuccheri totali: 60 g per 100 g Frutta utilizzata: 80 g per 100 g. • Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004 • Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione deve figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo della denominazione di vendita • Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la tabella nutrizionale • Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno. • A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (= “zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es “zucchero di mela”, “zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc 31 Casi particolari • Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del range 20%-35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in ogni caso “marmellata” (vedi http://conservedellanonna.it/homemadelike/prodotti/dettaglio.aspx?id= 37) • ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. •Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati. 32 Riferimenti normativi • • • • Direttiva 2001/113 D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004 D. lgs 109/92 D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004 33 Succhi di frutta 34 SUCCO DI/NETTARE DI “XXXX”(nome frutta) OTTENUTO PER SPREMITURA DIRETTA Modalità conservazione Oppure “DA CONCENTRATO” (solo se il succo viene da concentrato) CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell’ambiente seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro. Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi….. Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (1 anno di conservabilità) (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente DENOMINAZIONE DI VENDITA Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed acqua Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o anche aromi o addtivi, e la lista degli ingredienti risulta obbligatoria Termine minimo di conservazione Responsabile commerciale e sede di stabilimento L XXXXX (numero di lotto) 400 ml Lotto e QUANTITÀ Netta (in Litri, decilitri, 35 millilitri) “Succo” o “nettare”? Oltre il 50% è SEMPRE succo? • Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo. • Nettare di frutta: Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto • minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25% al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa • L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito. 36 Succhi, divieto di aggiungere zuccheri (nuova norma) • Secondo la nuova regolamentazione http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, che riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti. • Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione). • Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi. • INFO: www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalParlamentoEuropeo nuoveregoleperl’etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx 37 Nettare, contenuto minimo frutta o purea Quantità minima(per 100 ml) Ribes (nero, bianco, rosso) 25 ml Uva spina 30 ml Prugne 30 ml Marasche 35 ml Altre ciliegie 40 ml Mirtilli 40 ml Sambuco 50 ml Lamponi 40 ml Albicocche 40 ml Fragole 40 ml More 40 ml Ulteriori dati rinvenibili all’Allegato IV della Direttiva 2001/112/CE Tipo di frutta Mele, pere, pesche, agrumi 50 ml Limoni e limette 25 ml 38 Miscele Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare nella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere e mele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella denominazione di vendita (che può essere “Succo di più specie di frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente). 39 “SPREMUTA” • Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli agrumi, si può usare la dicitura “spremuta”, che permette di sottolineare le qualità di freschezza del prodotto ottenuto. 40 Riferimenti normativi • D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (attuazione direttiva europea 2001/112/CE • D.lgs 109/92 • RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal Consiglio e da recepire in Italia http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN :EN:PDF 41 Frutta e verdura 42 PRODOTTO SFUSO (CARTELLO ESPOSITIVO PRESSO LA MERCE) PREZZO/KG DENOMINAZION E DI VENDITA (es, Mele, Pere…..) Gala, Golden, Stark ….. ITALIA (paese + facoltativo regione/luogo) Categoria: Extra, 1 categoria, 2 categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive) Calibro: facoltativo nelo sfuso Additivi se presenti http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza 43 Frutta in confezioni - Azienda XXX Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) - Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso dall’operatore) -Denominazione di vendita (“arance”) - Varietà prodotto (es “navelinas”) - Origine (paese + facoltativo regione/luogo) Marchio ufficiale UE -Peso netto -Lotto di produzione Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides successive) Calibro: solo per alcune tipologie di frutta -Prezzo (al Kg e per unità di vendita) -Additivi se presenti 44 Prodotti in confezioni -IV gamma* -Denominazione di vendita - Azienda XXX Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) - Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso dall’operatore) ( * crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente già pronti all’uso) - Ingredienti (in ordine ponderale decrescente) --Istruzioni uso e modalità conservazione -- data di scadenza -Peso netto - Lotto di produzione/data di confezionamento --Origine -Varietà --additivi se presenti 45 Extra, 1° categoria, 2° categoria … • A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria. • Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO per a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori. • Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali • Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati • Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epidermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione. 46 Riferimenti normativi • • • • Direttiva materia (Ce 2200/96). Decreto legislativo n. 306 del 2002 Reg. (CE) n. 1580/2007 Reg. (CE) 1221/2008 47 Pane 48 Denominazi one commercial e (volontaria, tipo Rosetta, Filone …. Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina, acqua, lievito e sale Peso netto Denominazione di vendita: (vedi slide successiva) Ingredienti volontari : latte, olio…. E nel caso, % dell’ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in denominazione di vendita* - Prodotto/confezionato da XXX - con farina macinata presso Mulino XXX Data di confezionamento Termine minimo di conservazione Denominazione di vendita Farina impiegata Denominazione Grano tenero tipo “00” Pane di tipo “00” Grano tenero tipo “0” Pane di tipo “0” Grano tenero tipo “1” Pane di tipo “1” Grano tenero tipo “2” Pane di tipo “2” Grano integrale Pane di tipo integrale Semola di grano duro Pane di semola Semolato di grano duro Pane di semolato Rimacine di semola Pane di semola rimacinata Rimacine di semolato Pane di semolato rimacinato 50 Tipi di farina (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187) Denominazio ne del prodotto (in Italia) Umidità max Farina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00% pastry flour 405 40 Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00% all-purpose flour 550 55 Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00% high gluten flour 812 80 Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00% first clear flour 1050 110 Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,70% 12,00% white whole wheat 1600 150 Ceneri min Ceneri max Proteine min USA Germania Francia 51 Integrazione obbligatoria • In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a farina, acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita integrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, pane all’olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quantitativo % dell’ingrediente caratterizzante, come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine decrescente • In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DI BASE (farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di vendita integrata che sottolinei l’aspetto (es, Pane di tipo “0” “senza sale”, “senza lievito”….) *in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione per il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente 52 caratterizzante. Integrazione volontaria della denominazione di vendita • Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il pane è denominato “Pane al XXX (farro, avena …)”. 53 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: “pane integrale” (I) • - La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fatta valere sia nel caso di uso di Farina integrale tal quale Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello 54 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: “pane integrale” (II) • Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito. • La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero. 55 Integrazione volontaria della denominazione di vendita: “pane integrale” (III) Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare, è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta: “FONTE DI FIBRE” • L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 56 Altre indicazioni volontarie • In base al Reg. (UE) 1047/2012, è possibile indicare “senza sale aggiunto” a patto che il contenuto finale di sodio non ecceda gli 0,12 gr/100 gr nel prodotto finito. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:IT: PDF 57 Riferimenti normativi • • • • • • • Legge 580/67 (denominazione di vendita) Decreto PdR 502/97 D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi” Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) 58 Riso, farro, cereali 59 Denominazione di vendita “riso”+ varietà (“arborio, “roma”, “carnaroli”…) Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Termine minimo di conservazione Lotto/data confezionamento “FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. Ragione sociale e stabilime nto di produzio n Quantità netta Indicazioni di cottura “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 60 Riferimenti normativi • D. Lgs 109/92 • Reg. CE 1169/2011 61 Farine 62 Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Denominazione di vendita Termine minimo di conservazione Lotto/data confezionamento Ragione sociale e stabilime nto di produzio n Quantità netta “FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 63 Riferimenti normativi • • • • • • • Legge 580/67 (denominazione di vendita) Decreto PdR 502/97 D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi” Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) 64 Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta FARINA DI FRUMENTO TIPO OO Per 100 gr Calorie 340 kcal Grassi 0,7 Grassi saturi (0,3) Carboidrati 77,3 Zuccheri 1,7 Proteine 11 sodio 3 Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN 65 Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187) Denominazione del prodotto (in Italia) Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min Farina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00% Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00% Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00% Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00% Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,70% 12,00% 66 Prodotti da forno 67 Denominazione di vendita (es “biscotti alle mandorle”: in tal caso, indicare nello stesso campo la % del prodotto caratterizzante ) Etichettatura nutrizionale per 100 grami di prodotto (carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, proteine, sale, valore energetico) Termine minimo di conservazione Lotto/data confezionamento “FONTE DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. Ragione sociale e stabiliment o di produzione Quantità netta ingredienti Modalità di conservazione “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 68 Indicazione ingredienti Nei prodotti da forno (es biscotti) come in genere negli alimenti composti da più di un ingrediente, questi vanno indicati: -In ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in maggiori quantità a quello contenuto in minori quantità) - per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evidenza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale di farro presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denominazione di vendita -“farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “grano tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6) 69 Indicazione ingredienti composti Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordine ponderale decrescente. Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre in ordine ponderale decrescente, i sotto-ingredienti . ES, Torta alla pesca. Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio) 70 Aromi -GLI AROMI vanno indicati -- in forma generale (aromi naturali/ aromi) (Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze non presenti in natura che mimano un sentore invece presente in natura) -In forma specifica (es, “vanillina”) -come estratto “estratto di menta” 71 Additivi -GLI ADDITIVI comprendono: -Coloranti -Edulcoranti -Conservanti Possono essere indicati: -con il nome della categoria di appartenenza generale (es, “Conservante …”) - seguito dal nome specifico (“ carbonato di sodio”) oppure dal numero CE (“E500”) 72 Riferimenti normativi • • • • • • • • D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi” Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001. D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero) Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”) D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare) Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato chiaramente (in %) Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi) 73 Aceto 74 Aceto comune Le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono: 250-500-750-1000-20005000 ml se destinate al mercato nazionale. Denominazione di vendita Ingredienti: Elenco ingredienti: non obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°) Aceto di vino 6,5° Quantità netta 0,25 cl e Data di scadenza o TMC non richiesti Prodotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe- via Fanti 4 43010 Medesano- Parma Modalità di conservazione Sede produttore (nome produttore via, ComuneProvincia Lotto/data di confezionamento 75 Aceto balsamico di Modena IGP La designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione. Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”, “superiore”, “classico” od altro similare. È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno. 76 Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP/Reggio Emilia DOP Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta) La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena“/di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta. La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione "denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione. In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine protetta" o "D.O.P.". Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari. La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione. È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni. Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto. 77 Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (*etichetta preposta dal Consorzio) Denominazione di vendita Invecchiamento (possibile vantare “extravecchio” come menzione speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l’Aceto che è stato invecchiato almeno 12 anni nel rispetto del Disciplinare Produttivo Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008 Riconoscimento ministeriale ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA EXTRAVECCHIO (25 ANNI) DOP – Denominazione di Origina Protetta 6,5° Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Quantità netta Sede produttore (nome produttore via, ComuneProvincia 0,25 cl e Prodotto da Azienda Agricola Via Fanti 6, 41100- Modena Ingredienti: Elenco ingredienti: non e obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°) Data di scadenza / TMC non richiesti Lotto/data di confezionamento Modalità di conservazione (volontaria) 78 Le bottiglie • • • • L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro, e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP I contenitori in cui e' confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate: tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato. tipo B: bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate nel disciplinare produttivo L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica (vedi slide seguente) e solo quella 79 Fascette, pendagli ed etichetta • Le informazioni obbligatorie –e diverse nel caso dell’aceto comune o dell’aceto DOP/IGP- vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta ordinaria. • Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia non possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quanto tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; non forniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali 80 Accorgimenti volontari per valorizzare il prodotto (IGP) • • • • • • L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette. Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azione, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20 e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%. È consentito l'uso di caramello, fino al 2%. Nel caso dell’aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli produttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli possibili per legge Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adeguatamente il prodotto La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredienti usati e sui metodi di lavorazione. •È ammessa la dicitura "invecchiato" per il prodotto di almeno 3 anni. •Si può volontariamente indicare in etichetta “senza aggiunta di caramello” •Si può volontariamente specificare la % di mosto 81 Riferimenti normativi Legge 82/2006 Legge n° 1151 del 14/12/1950 D. lgs 109/92 Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP) Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP) Aceto aromatizzante • All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […] o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107). • E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. • L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...) Aceto balsamico • Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato • D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M. 9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazione della materia prima 82 Vino 83 Obbligo di indicare gli allergeni in etichetta • • • Dal 1° luglio 2012 così come disposto dal Reg. 579 del 29 giugno 2012 e’ scattato l’obbligo di indicare in etichetta l’impiego dei derivati dell’uovo (albumina) e del latte (caseina) Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Così come già previsto per i solfiti, anche l’indicazione delle due nuove sostanze allergeniche dovrà essere riportata dopo la scritta “contiene”. Le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012, a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già imbottigliati, a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nel mercato europeo prima del 1 luglio 2012; Si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna vendemmiale 2012, ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno 2012. Il regolamento riporta anche i nuovi loghi che i produttori potranno utilizzare in aggiunta alle diciture. L’etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elaborazione dei vini è obbligatoria solo quando gli allergeni sono ancora presenti nel prodotto finale e rilevabili con l’impiego dei metodi di analisi approvati dall’Oiv. 84 Loghi 85 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGP) 1. Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) o “Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ (DOCG), oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) 10. Denominazione commerciale 3. Origine e provenienza 5. Indicazione su allergenti (solfiti) 9. Annata Obbligatoria per DOC e DOCG Facoltativa per IGT 4. Nome o marchio con inidirizzo dell’imbottigliatore 6. Lotto 7. Quantità netta (8. tenore zuccherino solo per spumanti) 2. Tenore di alcol in volume % 86 Origine: i vini con denominazione • DAL 2009 I VINI con legame territoriale (a denominazione di origine) possono essere alternativamente menzionati sia come DOP- IGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica. 87 Origine: I vini senza denominazione I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità: • - “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese Membro/Stato terzo • - “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in caso di vini originari di diversi Stati Membri; • “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “Miscela di vini di …” in caso di vini originari da uno o più Paesi Terzi; • “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dal nome dello Stato Membro /Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia. • • • I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” indicando il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve. I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l’indicazione “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” o “Sekt di … seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono state vendemmiate e vinificate le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione. 88 ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGT/ IGP) 89 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE VINI COMUNI (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE) 90 INFORMAZIONI FACOLTATIVE VINO COMUNE (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE) 91 “integralmente prodotto da …” • il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che, raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le diciture sulle etichette. • Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmente prodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a quei vignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uve AUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino. 92 Riferimenti normativi e allegati • • • • • • • • • Reg. CE 607/2009 Reg. CE 606/2009 Reg. 436/2009 Reg. CE 479/2008 (OCM vino) Reg. Ce 555/2008 Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine) DM 6 agosto 2009 DM 31 luglio 2009 Circolare Mipaaf 30 luglio 2009 93 Allegati Numero dei vini DOCG, DOC e IGT al 19 ottobre 2011 (sito Mipaaf) 94 Passata di pomodoro 95 Passata di pomodoro Passata di pomodoro “I LEONI” DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco" (G.U. n. 57 del 9/3/2006) Ingredienti: pomodori, sale Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno con Regione/Stato). Prodotto e confezionato da: Azienda agricola Carpi via Polesine 3- NocetoPR Quando non coincida con la zona di confezionamento e con il confezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nome azienda, Comune, Provincia) Non vanno indicati riferimenti REA come codici Prodotta con pomodoro fresco Data di scadenza: mm/aa LXXXXX 600 g e Denominazione di vendita: “PASSATA DI POMODORO” può essere usata solo per pomodoro fresco spremuto Nome commerciale -marchio di fantasia Lavorazione Ingredienti (solitamente, pomodori, sale) Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia Data di scadenza Lotto/data di confezionamento Peso Netto 96 Origine in etichetta • In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, art. 6. L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - pari all’altezza della minuscola “x”, è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm 97 Riferimenti normativi • • • • Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro. Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro” al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta del pomodoro fresco, sano e maturo Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero delle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di “passata“. Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità delle etichette 98 BIRRA 99 Box tratteggiati: Le indicazioni entro tali box vanno nello stesso campo visivo principale Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell’ambiente Quantità (cl) Birrificio a XXX (Nome Azienda) Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Ragione sociale e sede del produttore Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) L XXXXX (numero di lotto) BIRRA Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo 33 cl 6° alc Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) Lotto/ data di confezionamento Denominazione di vendita: Elenco ingredienti Volume alcolometrico (nello stesso campo visivo della Denominazione di vendita Termine minimo di conservazione (TMC) 100 Denominazione di vendita • Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR 272/98), che definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono: 1. BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%) 2. BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e 3,5%) 3. BIRRA 4. BIRRA SPECIALE 5. BIRRA DOPPIO MALTO (Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100 grammi di mosto da cui la birra è derivata) 101 “Birra Artigianale”… • Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazione di vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”, “birra doppio malto”, etc …), PENA SANZIONI 102 Quantità di vendita ammesse • La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl, 33 cl, 50 cl, 66 cl • Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie • Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite 103 Riferimenti normativi • • • • • • • • • Legge 16.8.1962 n° 1354; Legge 16.7.1974 n° 329; Legge 3.7.1976 n° 454; Legge 17.4.1989 n° 141; D.M. 1.7.1994 n° 519; D.M. 19.11.1996 n° 682; D.P.R. 30.06.1998 n. 272; D.M. 26.02.1996; D.M. 30.06.1998 n.250 104 GRAPPA 105 L XXXXX (numero di lotto) Lotto Puo' essere specificato il nome del vitigno o del vino a denominazione di origine (es, Chianti) Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; Ragione sociale e sede del produttore STRAVECCHIA Da uve nebbiolo Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come stravecchia, invecchiata, vecchia, riserva) Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta Volume alcolometrico (minimo 37,5°) Quantità (l, cl) 106 Presentazione in etichetta (I) • • • • • Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale. E' consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno diciotto mesi. Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume; Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di: (*- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito; - caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti) 107 Presentazione in etichetta (II) il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento: • a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; • b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica; • c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) o (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; • d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco; 2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita; 108 Riferimenti normativi • - - DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante modalità di applicazione del reg. 479/2008) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Regolamento (CEE) n. 1576/89 Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166; Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria. 109 Prodotti di origine animale 110 BOLLINO SANITARIO/ MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato solo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004. *Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche * il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele. BOLLINO SANITARIO MARCHIO IDENTIFICATIVO SULLA CARCASSA ANIMALE, E NECESSARIO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI FRESCHE, MA NON VA IN ETICHETTA SULLA ETICHETTATURA O SUL PRODOTTO, SULL’INVOLUCRO O SULL’IMBALLAGGIO, PUÒ EVENTUALMENTE ESSERE RAPPRESENTATO DA UNA TARGHETTA FISSA DI MATERIALE RESISTENTE 111 MARCHIO IDENTIFICATIVO: Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C Etichetta o imballaggio si equivalgono Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio. 112 Bollo sanitario Il bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili: -il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO); - il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE. - L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di almeno 0,8 cm e 1 cm. Nel caso di agnelli, capretti e porcellini le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitario possono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse. La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal veterinario ufficiale. Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell’animale, ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano. *Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ogni singola parte ottenuta. 113 Marchio di identificazione Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare: 1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente); 2. il numero di riconoscimento dello stabilimento; 3. l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE se applicato in uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa. NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito. 114 Esempio di Marchio di identificazione 115 Qual è la procedura per poter operare con il bollo sanitario/marchio di identicazione? - Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione, localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III). - Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse richiesto, riconosciute dall’autorità competente come previsto dall’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04. In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione. - A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità. Attualmente è presente elenco dei marchi http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp 116 Uova 117 Aspetti di vendita diretta È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento o nelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia in un territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta. Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta 118 Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in caso in cui le uova siano vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione, o b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi. Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso. Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione» REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, “A” 119 INDICAZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA (O SUL LATO O NELLA PARTE SUPERIORE) DENOMINAZIONE DI VENDITA Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale QUALITA’ (A= UOVA FRESCHE DA CONSUMO) E MODALITA’ ALLEVAMETO cat ”A” Allevamento a terra Produttore Data di scadenza (MAX 28 GG DA DEPOSIZIONE) SUGLI IMBALLAGGI PUÒ ESSERE APPOSTA LA DICITURA «EXTRA» O «EXTRA FRESCHE», A CONDIZIONE CHE SULL’IMBALLAGGIO STESSO VENGA ANCHE INDICATA IN MANIERA VISIBILE: - LA DATA DI DEPOSIZIONE - IL TERMINE DI NOVE GIORNI DALLA PREDETTA DATA DI DEPOSIZIONE XL CATEGORIA (PESO) XL = GRANDISSIME (73 G e più) L= 63-73 g M= 53 -63 g S= < 53 g NUMERO CENTRO IMBALLAGGIO (O NUMERO MIPAAF) RILASCIATO DA ASL COMPETENTE SUL TERRITORIO (modulo entro il D.M. 11-12-2009) Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 120 MODALITA’ DI ALLEVAMENTO 0= BIOLOGICO 1= ALL’APERTO 2= A TERRA 3= GABBIA o BATTERIA CODICE ISTAT COMUNE DI PRODUZIONE http://www.istat.it/it/arc hivio/6789 PROVINCIA DI PRODUZIONE 3 IT 001 PR 036 Giorno/mese CODICE DI ALLEVAMENTO (ASSEGNATO DALL’ASL) NAZIONE DI PRODUZIONE Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione) o in alternativa anche solo Data di deposizione. Le uova devono essere ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC 121 Indicazioni obbligatorie • Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate al consumatore finale) • Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro apposita domanda alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogni regione ha una propria modulistica che l’azienda deve richiedere e compilare • ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL competente per territorio che ha funzione di autorità sanitaria di controllo 122 Indicazioni volontarie • “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni. Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” a partire dal 10 ° giorno? Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al consumatore finale o all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova di categoria “A”. 123 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004 ) • Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda per il rilascio del codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazione per via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalle ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamente al MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti. 124 Codice identificativo • Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf (sulla confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo (cd “stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio, anche se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale; • l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti con meno di 50 galline: in tal caso il produttore può omettere l’apposizione di un proprio codice identificativo. 125 Normativa vigente • D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF. Modalità applicazione Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. • Reg. CE 598/2008 • Reg CE 589/2008 • DGR 738/2008 • Legge comunitaria 34/2008 • Reg. CE 1243/2007 Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio http://agricoltura.regione.campania.it/uova/uova-index.html (modulo scaricabile) delle uova 126 Latte 127 Denominazione di vendita va indicato: la materia grassa, ovvero intero, scremato, parzialmente scremato; Va indicato il trattamento termico subito (PASTORIZZATO) Va Indicato se risponde ai criteri per “ALTA QUALITA’” Quantità netta Latte intero pastorizzato di alta qualità Data di scadenza/ (sostitutiva del Lotto) 1l Prodotto o confezionato da Clarabella srl, Via XXXX Topolinia ( “da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte fresco) Confezionato il XX/XX/XXXX Latte proveniente da allevamenti italiani Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città) Termine minimo di conservazione (in caso di latte a lunga conservazione “da consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX) Origine- zona di mungitura Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale 128 Latte fresco pastorizzato di alta qualità • Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente: a) requisiti di composizione; tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%; tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro; b) requisiti igienico-sanitari: tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1]; tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2]; contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m. (D.M. 9 maggio 1991 n. 185) 129 Latte fresco pastorizzato Art. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino Latte fresco pastorizzato 1. Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo: a) prova della fosfatasi alcalina negativa; b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali; c) prova della perossidasi positiva. 130 Latte fresco (EX ARTICOLO 5 DECRETO MINISTERIALE NUMERO 5464 DEL 3 AGOSTO 2011) L’INDICAZIONE GEOGRAFICA RELATIVA ALLA ZONA DI MUNGITURA E ALLA PROVENIENZA DEL LATTE SONO STAMPATE CON CARATTERI TIPOGRAFICI LA CUI PARTE MEDIANA/ALTEZZA DELLA MINUSCOLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 1,2 mm E SONO APPOSTE IN ETICHETTA NELLO STESSO CAMPO VISIVO ED IN PROSSIMITA’ DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA. NEL CASO DI IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE MAGGIORE RISULTA MENO DI 80 CM2, L’ALTEZZA MINIMA DELLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 0,9 mm. 131 Info su zona mungituraprovenienza 132 Latte crudo INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE INFORMAZIONI SULLA BOTTIGLIA 133 Latte crudo, indicazioni sul distributore * AL DISTRIBUTORE Denominazione vendita (Latte crudo) Ragione sociale e sede (anche nell’insegna) Data di mungitura Data di fornitura all’erogatore Data di scadenza del latte posto in vendita (gg/mm/ aa) Istruzioni conservazione domestica: tra 0 °e 4°C Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e relativi adempimenti, che non sono trattati in questa sede Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture: “LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. PRODOTTO DA CONSUMARSI SOLO DOPO BOLLITURA” (tale dicitura deve essere ben visibile, con caratteri di colore rosso e di almeno 4 centimetri ) Nel caso l’erogatore disponga di sistema di imbottigliamento o il latte sia confezionato dal distributore, le bottiglie dovranno riportare in etichetta anche le seguenti diciture: SULLA BOTTIGLIA Quantità netta in Litri Data di confezionamento (gg/mm/aa) Data di scadenza (da consumarsi entro gg/mm/aa) 134 Riferimenti normativi (I) • Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg Ce 2597 del 1997 • D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti l’origine dei prodotti alimentari • Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana); • Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto “latte”) • d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore); • d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte); • d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco); • d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità); • d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore); 135 Riferimenti normativi (II) • DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive) Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori. • Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari • d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco); • d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare); • d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte); • D. lgs 109/92 • d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”); • l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24 e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in riferimento alla legge 169 136 Latticini 137 Yogurt 138 - Per legge si definisce yogurt quell'alimento che contiene i fermenti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus. - Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale, che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente questo influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali. 139 Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Yogurt alla fragola “Il Latticello” Azienda agricola XXX, Via dei lattai 11- Parma (PR) Quantità nominale (L/cl/ml) 125 g Da consumarsi entro 12/12/2011 Ingredienti: Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus termophilus, Lactobacillus bulgaricus, fragole 10%, zucchero) Conservare in frigorifero a +0-+4 C° Non disperdere il contenitore nell’ambiente Denominazione di vendita Nome di fantasia Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione Data di scadenza “da consumarsi entro XX/XX/XXXX) Ingredienti Lotto (numero) Condizioni di conservazione Non disperdere il contenitore nell’ambiente 140 Caratteristiche • • • • • • Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo. La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve essere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt Il base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in: Magri (< 1%) Parzialmente scremati (1,5%/2%) Interi (> 3%) Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare le seguenti indicazioni: “yogurt con...” o “yogurt al...”: quando gli ingredienti evidenziati sono effettivamente presenti nel prodotto finito, per esempio “yogurt alla banana” deve contenere il frutto banana, in pezzi o purea;. 141 Altri micro-organismi • Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai microrganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, anche in associazione con questi, il prodotto assume la generica denominazione di "latte fermentato". 142 Riferimenti normativi • • • • Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt Circolare n. 40 del 12 marzo 1974 Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana (resta proibito produrre yogurt da latte in polvere) Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3 febbraio 1986, n. 9 143 Burro 144 Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Termine minimo di conservazione “da consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX) Denominazione di vendita “burro tradizionale” può essere usata in certi casi* N° Lotto Eventuale nome di fantasia Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione Quantità netta Il sale (se aggiunto) 145 Quantità netta Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Modalità di conservazione Quantità netta Denominazione di vendita “burro tradizionale” può essere usata in certi casi * N° Lotto Data di scadenza Le condizioni di conservazione Il sale (se aggiunto) Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione 146 Denominazione • E’ denominato burro il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieri tra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso lattiero del 2% (reg. CE 2991/1994) • * La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a “tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autorità competenti per territorio •Le denominazioni del burro sono: -“burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62% - “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di grassi lattieri è tra il 62% e il 41% - “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il tenore di grassi lattieri è inferiore al 40% - “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39% e il 41% - “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale; il quantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Questi burri possono contenere anche grassi diversi dal latte ma il contenuto dei grassi 147 lattieri non deve essere inferiore al 75% Riferimenti normativi • • • Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genuinità del burro Legge 202/83 Reg. CE 2991/1994 148 Formaggi 149 Criteri di classificazione I formaggi si possono classificare: 1. in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …) 2. “Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nella pasta, ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate) 3. “Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella) 4. “Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti 5. In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta): a pasta molle (dal 45% al 60%) Semidura (40%-45%) Dura (< 40%) 6. In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda” (nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C) 7. Per il tenore di grassi Magri (< 20%) Leggeri (tra il 20% e il 35%) Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che superino il 35% di grassi (la normativa prevede che un formaggio generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore al 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP. 8. In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi) 150 Formaggi a pasta filata PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (ES mozzarella) se destinati al consumatore finale devono secondo l’articolo 23 del D. lgs del 109/1992 ed essere posti in vendita preconfezionati Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso 151 Formaggi Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …) + eventuale nome fantasia Ingredienti Parmigiano Reggiano “La Biada” Denominazione di vendita Formaggio stagionato di latte vaccino Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma Sede produttore (nome produttore via, ComuneProvincia Ingredienti: Latte, caglio, sale Peso netto: 500 g Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa Confezionato il gg/mm/aa Conservare tra +0° e 4 C° Quantità Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e semistagionati Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l’identificazione della partita Modalità di conservazione 152 Formaggi- Biologico Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Nome commerciale (caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …) + eventuale nome fantasia e menziona BIOLOGICO Codice indentificativo e organismo di controllo Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 AGRICOLTURA UE Parmigiano Reggiano “La Biada” Da agricoltura biologica/biologico Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a quello della denominazione di vendita Denominazione di vendita Ingredienti Formaggio stagionato di latte vaccino Sede produttore (nome produttore via, ComuneProvincia Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma Ingredienti: Latte, caglio, sale Quantità Peso netto: 500 g Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e semistagionati Confezionato il gg/mm/aa Conservare tra +0° e 4 C° Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l’identificazione della partita Modalità di conservazione 153 Ingredienti • Se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti. 154 Normativa di riferimento • • • • • • • • R. d. n. 2033 del 1925 D. Lgs 109/92 L n° 142 del 19.02.92 DPR n° 54 del 14.01.97 CIRC MIN n° 167 del 02.08.01 CIRC MIN n° 168 del 10.11.03 DLGS n°181 del 23.06.03 (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in genere alla normativa specifica per determinati tipi di formaggi) 155 Carne bovina 156 Informazioni obbligatorie carne bovina Denominazione di vendita : Taglio commerciale e animale (bovino adulto, vitellone, vitello, etc) Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale Data confezion amento/d ata scadenza/ peso - Prezzo unitario per kg - Quantità netta Stato di macellazione e numero di approvazione del macello Quantità Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta l’identificazione della partita Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”) Modalità di conservazione Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13) Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. 157 Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO*) Razza, menzioni Dop/IGP Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”) Data confezionamento/ data scadenza/ peso Codice riferimento/rintr acciabilità Stato di macellazione e numero di approvazione del macello Stato di sezionamento delle carcasse e Numero del laboratorio - Prezzo unitario per kg - Quantità netta Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali (animale/lott0). 158 Specie • • • • • • • Le specie sono: bovine: vitello o bovino adulto bufaline suine ovine: agnello o ovino adulto caprine: capretto o caprino adulto avicunicole: pollo, coniglio ed altri. 159 Categoria Il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi. L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alle indicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono essere classificate al momento della macellazione come: *“Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenienti da bovini di età non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello) * “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenienti da animali di età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone). 160 *Tagli anatomici 161 Ruolo organizzazioni produttori • Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni che commercializzano carni bovine e che intendono etichettare le proprie carni fornendo al cliente informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie (lotto, paese di nascita, di allevamento, di macellazione - bollo CE dello stabilimento di macellazione e di sezionamento) devono presentare un disciplinare di etichettatura al Mi.P.A.A.F. e sottoporsi ai controlli di un Organismo terzo. 162 Etichettatura volontaria… • In base ad una proposta di regolamento al vaglio della commissione europea, potrebbe essere abolita dal 1° gennaio 2014, per tagliare costi dei controlli da Brussels sulla stessa http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=200765 #419050 • OGGI E NEL FRATTEMPO: va fatta con diciture validate entro un disciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000 • Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN 45011 per i controlli (su disciplinare etichettatura carni) • Con possibilità di usare loghi 163 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 14 Ciascun operatore ed organizzazione responsabile etichettare le carni deve assicurare su base informatica: di l’elenco delle aziende agrarie interessate L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione Identificazione dei lotti commerciali L’elenco degli esercizi di vendita Lo scarico dei singoli animali e dei lotti 164 Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figlio di genitori entrambi iscritti Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando l’informazione si desume dal passaporto bovino Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita la dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti” Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se indicata nel disciplinare ……continua….. 165 Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabile nell’etichettatura delle carni. Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto (vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008) 166 ORIGINE Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti. A tutela del consumatore, non e' conforme all'attuale normativa la presenza sulle confezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture) riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull'origine ed alimentazione degli animali, sulle proprieta' qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.). Per gli stessi motivi non e' ugualmente ammissibile l'uso di immagini che richiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricolore ecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo, ecc.). 167 ORIGINE Consigli dei NAS L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione "origine Italia". 168 Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Dicitura “alimentazione non OGM” OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA • Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita' certificata) e "ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera. 169 Ruolo organizzazioni per “non OGM” Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzi richiamate, precisando tra l'altro: a) i metodi di analisi ufficiali; b) i metodi ufficiali di campionamento; c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di OGM nella razione alimentare; d) eventuali percentuali di tolleranza. 170 Medicinali, additivi, antibiotici …? circolare 09-042003 circolare 15-102001 Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinali la dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito. 171 Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto, in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato, in stabulazione fissa 172 Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie Ad integrazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001, e' ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorche' l'operatore voglia organizzare un sistema qualita' e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacita' organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze. Puo' essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' non miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo cosi' in inganno il consumatore. 173 Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo 3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell’organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, numero di certificato) 4. Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000. 174 Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.2: Marchi privati e collettivi L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE 1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie 175 Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 4.3 Carni macinate La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni: "Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)"; "Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui e' avvenuta la preparazione del macinato; Paese di macellazione. Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare: numero di riferimento; preparato in: Italia; origine: Francia/Germania/lrlanda; macellato in Italia. L'etichetta, inoltre, puo' riportare una o piu' indicazioni tra quelle obbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000 e la data di preparazione delle carni in questione 176 Informazioni facoltative approvate: 1. Data di nascita 2. Sesso 3. Tipo genetico 4. Denominazione e sede dell’allevamento 5. Periodo di ingrasso in Italia 6. Razza 7. Sistema di allevamento 8. Composizione razione alimentare 9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti 10.Alimentazione NO OGM 177 Informazioni facoltative approvate: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Alimentazione senza additivi antibiotici Esclusione fattori di crescita Sospensione trattamenti terapeutici Denominazione macello Data di macellazione Categoria Denominazione laboratorio di sezionamento Periodo di frollatura 178 Riferimenti normativi • • • • Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine). Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00 • Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine); • • • D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. CE 1760 e 1825 del 2000); DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti non preimballati) Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in etichetta) • Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle carni bovine); • • • • Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008 Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Decreto 25 febbraio 2005 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine 179 Carne avicola 180 Premessa Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartate esposte per la vendita al consumatore, le informazioni previste devono essere fornite mediante cartello esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita. 181 * Etichetta: Se la carne è confezionata dallo stesso responsabile delle operazioni di SEZIONAMENTO … 182 Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie, della categoria e del taglio. *Data confezionamento/n°lotto * Sigla Paese/ Provincia Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza, in conformità dell’articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE. Numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di venditail marchio sanitario può essere apposto anche fuori dall’etichetta, ma sulla confezione e chiaramente leggibile Categoria (classe A o B), in funzione della loro conformazione e dell’aspetto della carcassa o dei tagli Lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate (fresche, congelate, surgelate), nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata *numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. Per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a 183 livello di vendita al dettaglio * Etichetta: Se la carne è confezionata dallo stesso responsabile delle operazioni di MACELLAZIONE… 184 il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione ANCHE sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio: * Sigla Paese Codice identificativo allevamento (numero) … OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE CARNI AVICOLE ….(v. slide precedente) In aggiunta, nel caso di carcasse intere, viene indicato il riferimento alla presentazione. Oltre alle denominazioni “parzialmente eviscerate” (“sfilate” o “tradizionali”), “con frattaglie”, “senza frattaglie”, può essere aggiunto il termine “sviscerate”; la data o il numero di lotto di macellazione 185 RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ ORIGINE Gli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichetta delle carni di pollame fresche preconfezionate, oltre alle diciture obbligatorie, le informazioni riportate nel seguito. Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, mediante ’apposizione su un’etichetta, sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio: 1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali. 2. la data o il numero di lotto di macellazione 3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione. Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovranno indicare su apposita etichetta, apposta su ogni singolo pezzo, o sul materiale di confezionamento od imballaggio: 1.L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni nel caso di allevamenti nazionali. 2. la data o il numero di lotto di sezionamento 3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 186 Menzione “allevamento organico/ biologico” • Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell’allevamento organico biologico, l’etichettatura non può recare termini diversi da quelli previsti dal Regolamento CE 543/2008. I macelli autorizzati ad indicare “allevamento organico/ biologico” sono soggetti a speciali riconoscimenti, sottoposti a regolari controlli e obbligati a tenere una registrazione dettagliata 187 Riferimenti legislativi • Il Regolamento CE 543/2008 • Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine carne avicola) • Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame”. • Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE 188 Carni suine 189 FAC-SIMILE 1 • bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il sezionamento ed il confezionamento; • ragione sociale e sede dello stabilimento; • denominazione commerciale: specie, categoria e taglio; •peso netto; • modalità di conservazione. • lotto di produzione; • data di scadenza/data di confezionamento (i prodotti pre-incartati recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza) - Prezzo unitario 190 Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e confezionamento Ragione sociale e sede dello stabilimento Denominazione di vendita (con specie es“di suino”), categoria, tagliio Modalità di conservazione Ingredienti in ordine decrescente di peso Data produzione Lotto Peso netto e prezzo al kg FAC-SIMILE 2 191 Marchio sanitario identificativo stabilimento di selezione e confezionamento Peso netto (in alternativa, se pesata sul momento, “da vendersi a peso”), oppure, per prodotti soggetti a calo di peso, “quantità minima”, o “peso predeterminato meccanicamente” •Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico devono recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato fisico (fresche, congelate, scongelate). Ingredienti in ordine decrescente di peso Ragione sociale e sede dello stabilimento Denominazione di vendita (“salsiccia”) con specie (“di suino”), categoria, tagliio •data di scadenza o TMC (prodotto preconfezionato); •lotto di produzione; •modalità di conservazione. 192 ALTRO ESEMPIO (CARNE BIOLOGICA) COME PER I PRODOTTI BIOLOGICI, EUROFOGLIA, + indicazione “AGRICOLTURA UE” + Indicazione “BIOLOGICO” o “DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”+ CODICE IDENTIFICATIVO ORGANISMO DI CONTROLLO ACCREDITATO MIPAAF (VEDI SLIDE OLIO EV BIOLOGICO PER RISCONTRI) 193 Peste suina 2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia Articolo 4 • Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna • L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale. 194 Riferimenti normativi • Non vi sono particolari aspetti normativi oltre al D. lgs 109/92 195 CARNE: Data di scadenza o data di confezionamento? Per carni avicole Per carni bovine Volendo entrare nello specifico, prodotti preincartati recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza il problema non si pone (data scadenza) DATA DI SCADENZA È SEMPRE RACCOMANDABILE E GARANTISCE MAGGIORE SICUREZZA, MEGLIO SE INSIEME ALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO BUONA PRASSI 196 Pesce e crostacei 197 ETICHETTA 1. 2. 3. La denominazione commerciale della specie ovvero il nome del pesce; La denominazione scientifica della specie (facoltativa); Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”); 4. La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in zone FAO. 5. (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato di origine su cui insistono le acque interne di riferimento territoriale) 6. Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato) 7. Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”) 8. Lotto (numero) 9. Quantità netta 10. Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di scadenza 198 ZONE FAO (*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o la zona FAO sintetica) 199 Metodo di produzione • • • • Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce, salata o salmastra, e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni singola specie. La maricoltura rientra in tale fattispecie Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, che vede una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato” allo stato giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in maniera esclusivamente naturale, sfruttando le risorse dell’ambiente. IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUO’ ESSERE SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTAGLIO DI CUI SOPRA 200 Metodo di conservazione: in frigorifero a 0/ +2; Data di scadenza: da consumarsi entro il: giorno-mese; Ragione sociale e nome produttore o dell’importatore che commercializza il prodotto; Metodo di produzione: Allevamento (precisazione se biologico, quindi allevamento estensivo; altrimenti si tratta di allevamento intensivo o semiestensivo); Quantità Marchio sanitario Paese di allevamento per i pesci di acqua dolce: esempio Italia (Orbetello – precisazione facoltativa;) ZONA FAO/Mare di riferimento come codificato per pescato di mare categoria di freschezza Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie, Altre diciture facoltative per il pesce di filiera controllata: esempio descrizione dei mangimi, contenuto in grassi e se allevato con rintracciabilità di filiera, nome dell’ente certificatore e numero del certificato. 201 Normativa di riferimento • D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo • Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf • Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del • Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; • Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del 14/01/2001 e DM del 25/07/2001, che ne disciplina l’etichettatura e fissa i criteri attuativi del regolamento (Ce) 2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalità applicative del reg. 104) • Reg. 2406/96 (categoria di freschezza) 202 Note legali Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Coldiretti declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente o l’uso del materiale contenuto in siti citati e/o collegati. 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