Diapositiva 1 - Coldiretti Pavia

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Diapositiva 1 - Coldiretti Pavia
Filiera agricola italiana
Manuale di corretta prassi per l’etichettatura
dei prodotti agricoli
di Campagna Amica
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI
Area Sicurezza Alimentare e Produttiva
Ufficio Nutrizione e Sicurezza Alimentare
Indice
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Prodotti inclusi
Scopo
Legenda
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
MIELE
MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE
SUCCHI DI FRUTTA
FRUTTA E VERDURA
PANE
RISO, FARRO, CEREALI
FARINE
PRODOTTI DA FORNO
ACETO
VINO
PASSATA
BIRRA
GRAPPA
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
UOVA
LATTE
YOGURT
BURRO
FORMAGGI
CARNE BOVINA
CARNE AVICOLA
CARNE SUINA/SALUMI
PESCE E CROSTACEI
Note legali
5
6
8
22
28
34
42
48
58
61
66
73
82
94
98
104
109
116
126
137
143
148
155
179
188
196
203
2
Filiera agricola italiana
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
A partire dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 06-2011, “nuovo elenco delle attività agricole connesse”
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (p.
MIELE
MARMELLATE, CONFETTURE, GELATINE
SUCCHI DI FRUTTA
FRUTTA E VERDURA
PANE
RISO, FARRO, CEREALI
FARINE
PRODOTTI DA FORNO
ACETO
VINO
PASSATA
BIRRA
GRAPPA
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UOVA
LATTE
YOGURT
BURRO
FORMAGGI
CARNE BOVINA
CARNE AVICOLA
CARNE SUINA/SALUMI
PESCE E CROSTACEI
3
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Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività
agricole connesse”. La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
2007.
Ecco l’elenco aggiornato:
produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0);
produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di
patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
produzione di pane (10.71.1);
produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
produzione di grappa (ex 11.01.0);
produzione di aceto (ex 10.84.0);
produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione,
affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23,
01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
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Scopo
• Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di
etichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possono
favorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano.
• Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quelle
volontarie (in blu). E’ in ogni caso auspicabile che certe indicazioni
volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione degli
elementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e del
differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici.
• Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari
(legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioni
in etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle vendite
tramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.
• Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto reale
pronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guida
interpretativa
BLU
Indicazioni
volontarie
Indicazioni
obbligatorie
ROSSO
5
Legenda
•
Denominazione di vendita E’ il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o
in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di
pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc)
•
Lotto: Identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze
praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una
bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di produzione da considerarsi omogenea. E’ in
caratteri alfanumerici.
•
Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”: Indica
il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione. La data può essere indicata:
Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: “da consumarsi preferibilmente entro il
6 maggio”)
Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: “ da
consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011)
Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, “ da consumarsi
preferibilmente entro la fine del 2014”)
•
L’olio extravergine va confezionato con una data di consumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantire
l’apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche. E’ sempre bene indicare mese e anno entro
cui è preferibile consumare, meglio se insieme all’annata del raccolto (es, Raccolto 2011), che pure è una
menzione facoltativa.
6
Legenda
Data di scadenza: E’ la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati
rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la
salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsi entro …”. Tale modalità di designazione vale
indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza
indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul
banco di vendita.
In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza
comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la
enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita‘”
Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve
figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno
visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte
del consumatore.».
Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l’alimento o è unito a
esso).
Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a
gamme unitarie costanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). E’ considerata a tutti gli
effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92).
e
Marchio “ ”: rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i
controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in
carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo
visivo della quantità, e indelebile.
7
Olio Extravergine di oliva
8
Format etichetta Olio DOP
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DENOMINAZIONE DI
VENDITA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici»
CATEGORIA DI OLIO
Nome e della Dop/Igp, senza
bisogno ulteriore di indicare
l’origine
TERRA DI BARI DOP
Logo comunitario ex
Regolamento n. 628/2008
Termine minimo di
conservazione
Azienda Agricola XXX (Nome
Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da
fonti di calore
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai
Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
Produttore
Stabilimento (se diverso
dalla sede legale)
e
1l e
0,75 l
QUANTITÀ
Netta (in : litri,
oppure
decilitri,
oppure
millilitri)
Modalità conservazione
Riconoscimento ministeriale
9
Format etichetta Olio IGP
DENOMINAZIO
NE DI VENDITA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici»
CATEGORIA DI OLIO
Olio Toscano IGP
Nome e della Dop/Igp,
senza bisogno ulteriore di
indicare l’origine
Logo comunitario ex
Regolamento n. 628/2008
Termine minimo di
conservazione
Azienda Agricola XXX (Nome
Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da
fonti di calore
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai
Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
Produttore
Stabilimento (se diverso
dalla sede legale)
e
1l e
0,75 l
QUANTITÀ
Netta (in : litri,
oppure
decilitri,
oppure
millilitri)
Modalità conservazione
Riconoscimento ministeriale
10
Format etichetta Olio 100% Italiano
DENOMINAZIO
NE DI VENDITA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici»
OLIO 100% ITALIANO
Olio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive
coltivate e frante in Italia
Termine minimo di
conservazione
Azienda Agricola XXX (Nome
Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da
fonti di calore
CATEGORIA DI OLIO
Origine ex
Regolamento n. 182/2009
Produttore
Stabilimento (se diverso
dalla sede legale)
e
1l e
0,75 l
QUANTITÀ
Netta (in : litri,
oppure
decilitri,
oppure
millilitri)
Modalità conservazione
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Format etichetta Olio Biologico
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
BIOLOGICO
oppure
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
DENOMINAZIONE
DI VENDITA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici»
CATEGORIA DI OLIO
Logo biologico a norma (format vari scaricabili
da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
Anche se il prodotto è italiano va indicato il
regime UE di agricoltura biologica. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo
e in carattere pari (colore, dimensione,)a
quello della denominazione di vendita
AGRICOLTURA UE
Termine minimo di
conservazione
Azienda Agricola XXX (Nome
Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Produttore
Stabilimento (se diverso
dalla sede legale)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Codice identificativo XXXXXXX
Organismo di controllo XXX autorizzato con DM
Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del
Reg. CE n. 834/2007
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da
fonti di calore
Lotto
Codice
indentificativo e
organismo di
controllo
L XXXXX (numero
di lotto)
e
1l e
0,75 l
Modalità
conservazione
QUANTITÀ
Netta (in : litri,
oppure
decilitri,
oppure
millilitri)
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Olio extravergine di oliva
• Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92
• «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall’ art. 3
reg. 1019
• Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto,
etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circa
proprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti o
proprie di tutti i prodotti analoghi)
• Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,
“norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei
prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di
1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine
di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di
contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80
cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
13
Altri aspetti di etichetta
- l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini
o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura
meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche
- l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extra
vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o
centrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplinare UNAPROL per un
corretto
uso
della
produzione
ed
etichettatura
(http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf)
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare,
esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto
all’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
- l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se
accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello
stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e
dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE)
n. 2568/91.
Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE
14
Caratteristiche organolettiche
•
•
•
•
Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche
caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII)
Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una
valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolo
internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine”, e descritto
all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91.
Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”, “intenso”
E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito
certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita
certificata.
Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche
organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.
15
Le informazioni nutrizionali
Per 100
grammi
Tali informazioni
vanno adeguatamente
supportate da puntuali
esami analitici.
Indicazioni più generali
ed indicative sulla tabella
nutrizionale possono
essere rinvenute presso
INRAN:
http://www.inran.it/646/
tabelle_di_composizione
_degli_alimenti.html?idal
imento=009210&quant=
100
Per dose
Indicazione di salute volontaria ammessa
giornaliera (pari a
30 grammi, pari a
2 cucchiai)
assumibile
nell'ambito di una
dieta varia ed
equilibrata
3762 kjoule
Valore
energetico
Proteine
Grassi
di cui
monoinsaturi
900
kilocal
0
90 gr
72,95
di cui saturi
di cui
polinsaturi
carboidrati
di cui zuccheri
14,5
7,52
4,35
2,25
0
0
0
0
fibre
sodio
Vitamina E
0
0
22,4 mg
0
0
6,7 mg, pari al
33,5 % della Dose
Giornaliera
Raccomandata
Polifenoli dell'olio di oliva
0
27gr
21,9
5 mg di
idrossitirosolo
(consumabili
entro una dieta
bilanciata)
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in
materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi
monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di
oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo
LDL nel sangue"
"In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in
materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto
contenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di
vitamina E”), riconosciuta proteggere le cellule del corpo
umano dal danno ossidativo”
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in
materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo
stress ossidativo”
16
Le informazioni nutrizionali (II)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE
indicazioni sulla salute riferite a
protezione cardiovascolare,
regolazione del glucosio del sangue,
mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue
mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue
mantenimento di una pressione sanguigna normale,
mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel
sangue
proprietà anti-infiammatorie
difesa del corpo dagli agenti esterni,
aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale
aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore
17
•
Altre indicazioni aggiuntive
- cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”)
-anno di produzione (“Raccolto 2011”)
•
Dicitura riciclaggio imballi
Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta
va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi.
18
Giustificazione info volontarie
etichetta
L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla
base di uno o più dei seguenti elementi:
• a) dati di fatto o dati scientificamente provati;
• b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
• c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative
comunitarie e/o nazionali.
“Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla
scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei
consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione”
(considerando 11° reg. 1019/2002)
19
Altre informazioni utili per la vendita
diretta
Obbligo di fornire prodotti:
• Ermeticamente sigillati
• In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la
collettività
20
Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D. lgs 109/92
Reg.CE 182/2009 (origine)
Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche
volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-.
Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche
decreto 5464 del 3 agosto 2011
Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel)
Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche)
Reg. CE 834/2007 (biologico)
Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni)
21
Miele
22
* Un sigillo di
garanzia di
integrità della
confezione è
necessario per la
messa in vendita
MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA
MIELE
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004
almeno 1,2 mm * di carattere
ITALIANO
MIELE di ACACIA
TIPOLOGIA, floreale o vegetale
Termine minimo di
conservazione
Apicoltura XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Produttore
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
(2 ANNI)
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di
calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
XXXX
Modalità
conservazione
Anno di produzione
e
500 g e
0,5 Kg
Dicitura per
riciclaggio imballi o
rispetto ambiente
QUANTITÀ
Netta (in :Kg
o grammi))
23
MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA
* Un sigillo di
garanzia di
integrità della
confezione è
necessario per la
messa in vendita
DENOMINAZIONE DI VENDITA
MIELE BIOLOGICO oppure
“Da Agricoltura Biologica”
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004
almeno 1,2 mm * di carattere
ITALIANO
MIELE di ACACIA
TIPOLOGIA, floreale o vegetale
Logo biologico a norma (format vari scaricabili
da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
Anche se il prodotto è italiano va
indicato il regime UE di agricoltura
biologica. Tale indicazione va posta in
prossimità del logo e in carattere pari
(colore, dimensione,) a quello della
denominazione di vendita
AGRICOLTURA UE
Produttore
Apicoltura XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Termine
minimo di
conserva
zione
Sede stabilimento XXX (Indirizzo
stabilimento e CAP )
Stabilimento (se diverso dalla sede legale del
produttore)
Codice identificativo XXXXXXX
Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del
Reg. CE n. 834/2007
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
(2 ANNI)
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di
calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Codice indentificativo e organismo di
controllo
Anno di
produzione
XXXX
Modalità
conservazione
Dicitura per
riciclaggio imballi o
rispetto ambiente
e
500 g e
0,5 Kg
QUANTITÀ
Netta (in :Kg
o grammi))
24
• Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a
regioni, luoghi o territori ben identificati.
• La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata
da origine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di
melata”.
25
Riferimenti normativi
• La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio
• il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del
miele” (la nuova Direttiva dispone l’obbligo di menzione del Paese di
origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle
confezioni “Miele Italiano”).
• Il D.lgs 109/92
26
Riferimenti normativi (II)
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità
delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione
dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere
mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile
al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui
superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o
superiore a 0,9 mm.
27
Marmellate, confetture e gelatine
28
* Un sigillo di
garanzia di
integrità della
confezione è
necessario per la
messa in vendita
MARMELLATAE, CONFETTURE, GELATINE FORMAT ETICHETTA CORRETTA
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE e
LAMPONI
DENOMINAZIONE DI VENDITA
(Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Responsabile commerciale e
sede di stabilimento
Ingredienti: Fragole, lamponi
zucchero, acqua
Termine minimo di
conservazione
Lista ingredienti, comprensiva di
tenore di zuccheri e frutta utilizzata
Zuccheri totali: 60 g per 100 g
Frutta
Frutta utilizzata: 80 g per 100
100 g.
g.
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
L XXXXX (numero di lotto)
Se il tenore residuo di anidride
solforosa e' superiore a 10 milligrammi
per chilogrammo, la sua presenza
deve essere menzionata nell'elenco
degli ingredienti.
Lotto
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da
fonti di calore
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Modalità
conservazione
400 g
e
QUANTITÀ
Netta (in :Kg
o grammi))
Dicitura per
riciclaggio imballi
o rispetto
ambiente
29
Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n.50
Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture,
le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni,
destinate all'alimentazione umana.
DENOMINAZIONE DI VENDITA
I prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo di
lavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguono
in:
• confettura
un preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti
zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.
• confettura extra
un preparato a base di almeno il 45 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti
zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.
• gelatina
La gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza
polpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo.
• gelatina extra
E' un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senza
buccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo.
I prodotti che non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 per
cento si chiamano anch'essi marmellata: per legge, devono contenere almeno 20 per cento di
frutta.
DIRETTIVA 2001/113/CE
30
Ingredienti: Fragole, lamponi
zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 g
Frutta utilizzata: 80 g per 100 g.
• Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli
all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004
• Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi
format etichetta sopra). Tale indicazione deve figurare a caratteri
chiaramente leggibili nello stesso campo della denominazione di vendita
• Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la
tabella nutrizionale
• Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio,
zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e
zucchero bruno.
• A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (=
“zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome
specifico, es “zucchero di mela”, “zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc
31
Casi particolari
• Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del
range 20%-35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in
ogni caso “marmellata” (vedi
http://conservedellanonna.it/homemadelike/prodotti/dettaglio.aspx?id=
37)
• ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita e'
completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente
rispetto al loro peso.
•Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei
frutti puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile
oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.
32
Riferimenti normativi
•
•
•
•
Direttiva 2001/113
D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004
D. lgs 109/92
D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004
33
Succhi di frutta
34
SUCCO DI/NETTARE DI
“XXXX”(nome frutta)
OTTENUTO PER SPREMITURA
DIRETTA
Modalità
conservazione
Oppure “DA CONCENTRATO” (solo se il succo viene da
concentrato)
CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO
Conservare in luogo
fresco e asciutto, al
riparo dalla luce e da
fonti di calore
Non disperdere il
contenitore
nell’ambiente
seguita dall'indicazione
del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in
sostanza secca e espresso in grammi per litro.
Ingredienti: frutta, zucchero,
aromi/additivi…..
Da consumarsi preferibilmente entro la fine:
mese/anno (1 anno di conservabilità)
(Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Dicitura per riciclaggio
imballi o rispetto
ambiente
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Indicazione SOLO in caso la frutta
provenga da succo concentrato e
poi ridiluito per avere la
proporzione originale tra frutta ed
acqua
Indicazione SOLO in caso siano stati
aggiunti zuccheri
La lista degli ingredienti non è
obbligatoria se il succo è mono ingrediente (solo succo). Nel caso
invece siano aggiunti zuccheri, o
anche aromi o addtivi, e la lista
degli ingredienti risulta obbligatoria
Termine minimo di
conservazione
Responsabile commerciale e
sede di stabilimento
L XXXXX (numero di lotto)
400 ml
Lotto
e
QUANTITÀ
Netta (in Litri,
decilitri, 35
millilitri)
“Succo” o “nettare”?
Oltre il 50%
è SEMPRE
succo?
• Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da
frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e
avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la
polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti
allo stesso succo.
• Nettare di frutta: Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto
•
minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura
«frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di
vendita.
La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25% al 50% a seconda di quanto
previsto dalla normativa
• L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al
20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.
36
Succhi, divieto di aggiungere
zuccheri (nuova norma)
• Secondo la nuova regolamentazione http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, che
riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più contenere
zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza
zuccheri aggiunti” non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli
operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa
data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti.
• Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa
nazionale ( si attendono atti di ricezione).
• Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da
diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in
etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Anche il pomodoro entrerà nella
lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi.
• INFO:
www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalParlamentoEuropeo
nuoveregoleperl’etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx
37
Nettare, contenuto minimo frutta o purea
Quantità minima(per 100
ml)
Ribes (nero, bianco, rosso)
25 ml
Uva spina
30 ml
Prugne
30 ml
Marasche
35 ml
Altre ciliegie
40 ml
Mirtilli
40 ml
Sambuco
50 ml
Lamponi
40 ml
Albicocche
40 ml
Fragole
40 ml
More
40 ml
Ulteriori dati rinvenibili all’Allegato
IV della Direttiva 2001/112/CE
Tipo di frutta
Mele, pere, pesche, agrumi 50 ml
Limoni e limette
25 ml
38
Miscele
Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare
nella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere e
mele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella
denominazione di vendita (che può essere “Succo di più
specie di frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine
ponderale decrescente).
39
“SPREMUTA”
• Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli
agrumi, si può usare la dicitura “spremuta”,
che permette di sottolineare le qualità di
freschezza del prodotto ottenuto.
40
Riferimenti normativi
• D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri
prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (attuazione
direttiva europea 2001/112/CE
• D.lgs 109/92
• RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal Consiglio
e da recepire in Italia http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN
:EN:PDF
41
Frutta e verdura
42
PRODOTTO SFUSO (CARTELLO
ESPOSITIVO PRESSO LA MERCE)
PREZZO/KG
DENOMINAZION
E DI VENDITA
(es, Mele,
Pere…..)
Gala, Golden,
Stark …..
ITALIA (paese +
facoltativo
regione/luogo)
Categoria: Extra, 1 categoria,
2 categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti
del reg. 1221/2008, vedi slides successive)
Calibro: facoltativo nelo sfuso
Additivi se presenti
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza 43
Frutta in confezioni
- Azienda XXX
Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
- Ragione Sociale dell’operatore (e
del confezionatore se diverso
dall’operatore)
-Denominazione di vendita
(“arance”)
- Varietà prodotto (es “navelinas”)
- Origine (paese + facoltativo
regione/luogo)
Marchio ufficiale UE
-Peso netto
-Lotto di produzione
Categoria: Extra, 1° categoria,
2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10
prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides
successive)
Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
-Prezzo (al Kg e per unità di vendita)
-Additivi se presenti
44
Prodotti in confezioni -IV gamma*
-Denominazione di vendita
- Azienda XXX
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
- Ragione Sociale dell’operatore (e del
confezionatore se diverso dall’operatore)
( * crudi tagliati, lavati ed
imbustati o inseriti in
vaschette generalmente
già pronti all’uso)
- Ingredienti (in ordine ponderale decrescente)
--Istruzioni uso e modalità conservazione
-- data di scadenza
-Peso netto
- Lotto di produzione/data di confezionamento
--Origine
-Varietà
--additivi se presenti
45
Extra, 1° categoria, 2° categoria …
• A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la
categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria.
• Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal
successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità,
presentazione e tolleranze SOLO per a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe,
indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni
dolci; i) uve da tavola; j) pomodori.
• Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni
superficiali
• Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di
colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati
• Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di
colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epidermide,
purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità,
conservazione e presentazione.
46
Riferimenti normativi
•
•
•
•
Direttiva materia (Ce 2200/96).
Decreto legislativo n. 306 del 2002
Reg. (CE) n. 1580/2007
Reg. (CE) 1221/2008
47
Pane
48
Denominazi
one
commercial
e
(volontaria,
tipo Rosetta,
Filone ….
Ingredienti obbligatori
in ordine ponderale
decrescente: farina,
acqua, lievito e sale
Peso netto
Denominazione di vendita:
(vedi slide successiva)
Ingredienti volontari : latte, olio…. E nel
caso, % dell’ingrediente caratterizzante
(es, farro) presente in denominazione di
vendita*
- Prodotto/confezionato da
XXX
- con farina macinata presso
Mulino XXX
Data di confezionamento
Termine minimo di
conservazione
Denominazione di vendita
Farina impiegata
Denominazione
Grano tenero tipo “00”
Pane di tipo “00”
Grano tenero tipo “0”
Pane di tipo “0”
Grano tenero tipo “1”
Pane di tipo “1”
Grano tenero tipo “2”
Pane di tipo “2”
Grano integrale
Pane di tipo integrale
Semola di grano duro
Pane di semola
Semolato di grano duro
Pane di semolato
Rimacine di semola
Pane di semola rimacinata
Rimacine di semolato
Pane di semolato rimacinato
50
Tipi di farina (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
Denominazio
ne del
prodotto (in
Italia)
Umidità max
Farina di
grano tenero
tipo 00
14,50%
–
0,55%
9,00%
pastry flour
405
40
Farina di
grano tenero
tipo 0
14,50%
–
0,65%
11,00%
all-purpose
flour
550
55
Farina di
grano tenero
tipo 1
14,50%
–
0,80%
12,00%
high gluten
flour
812
80
Farina di
grano tenero
tipo 2
14,50%
–
0,95%
12,00%
first clear
flour
1050
110
Farina
integrale di
grano tenero
14,50%
1,30%
1,70%
12,00%
white whole
wheat
1600
150
Ceneri min
Ceneri max
Proteine min
USA
Germania
Francia
51
Integrazione obbligatoria
• In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a
farina, acqua lievito e sale, va data una Denominazione di
vendita integrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al
latte, pane all’olio, pane di zucca), riportando nella lista
ingredienti il quantitativo % dell’ingrediente caratterizzante,
come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno
sempre indicati in ordine decrescente
• In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DI
BASE (farina, acqua lievito e sale), va data una
Denominazione di vendita integrata che sottolinei l’aspetto
(es, Pane di tipo “0” “senza sale”, “senza lievito”….)
*in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione per il pre-incartato, ma
solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque
sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente
52
caratterizzante.
Integrazione volontaria della
denominazione di vendita
• Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro,
avena, etc) il pane è denominato “Pane al XXX
(farro, avena …)”.
53
Integrazione volontaria della denominazione di
vendita:
“pane integrale” (I)
•
-
La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fatta valere sia nel caso
di uso di
Farina integrale tal quale
Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello
54
Integrazione volontaria della denominazione di
vendita:
“pane integrale” (II)
• Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella
denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina
di frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le
medesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o
cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti,
implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale da
assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.
• La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la
farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero.
55
Integrazione volontaria della denominazione di
vendita:
“pane integrale” (III)
Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare, è fatta possibilità di sottolinearne la
presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta:
“FONTE DI FIBRE”
• L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se
il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre
per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”
L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono
consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o
almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
56
Altre indicazioni volontarie
• In base al Reg. (UE) 1047/2012, è possibile indicare “senza sale aggiunto”
a patto che il contenuto finale di sodio non ecceda gli 0,12 gr/100 gr nel
prodotto finito. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:IT:
PDF
57
Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
Legge 580/67 (denominazione di vendita)
Decreto PdR 502/97
D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia
venduti sfusi”
Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso
del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso
la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con
farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
58
Riso, farro, cereali
59
Denominazione di vendita
“riso”+ varietà (“arborio, “roma”,
“carnaroli”…)
Etichettatura
nutrizionale per
100 grami di
prodotto
(carboidrati,
zuccheri, grassi,
grassi saturi,
proteine, sale,
valore energetico)
Termine minimo di
conservazione
Lotto/data
confezionamento
“FONTE DI FIBRE”
se il prodotto contiene
almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di
fibre per 100 kcal.
Ragione
sociale e
stabilime
nto di
produzio
n
Quantità
netta
Indicazioni di
cottura
“AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE”
se il prodotto contiene
almeno 6 g di fibre per
100 g o almeno 3 g di
fibre per
100 kcal.
60
Riferimenti normativi
• D. Lgs 109/92
• Reg. CE 1169/2011
61
Farine
62
Etichettatura
nutrizionale per
100 grami di
prodotto
(carboidrati,
zuccheri, grassi,
grassi saturi,
proteine, sale,
valore energetico)
Denominazione di vendita
Termine minimo di
conservazione
Lotto/data
confezionamento
Ragione
sociale e
stabilime
nto di
produzio
n
Quantità
netta
“FONTE DI FIBRE”
se il prodotto contiene
almeno 3 g di fibre per
100 g o almeno 1,5 g di
fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE”
se il prodotto contiene
almeno 6 g di fibre per
100 g o almeno 3 g di
fibre per
100 kcal.
63
Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
Legge 580/67 (denominazione di vendita)
Decreto PdR 502/97
D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia
venduti sfusi”
Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso
del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso
la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con
farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
64
Valori nutrizionali corretti da
riportare in etichetta
FARINA DI FRUMENTO TIPO OO
Per 100 gr
Calorie
340 kcal
Grassi
0,7
Grassi saturi
(0,3)
Carboidrati
77,3
Zuccheri
1,7
Proteine
11
sodio
3
Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN
65
Denominazione di vendita e caratteristiche
merceologiche
(ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
Denominazione
del prodotto (in
Italia)
Umidità max
Ceneri min
Ceneri max
Proteine min
Farina di grano
tenero tipo 00
14,50%
–
0,55%
9,00%
Farina di grano
tenero tipo 0
14,50%
–
0,65%
11,00%
Farina di grano
tenero tipo 1
14,50%
–
0,80%
12,00%
Farina di grano
tenero tipo 2
14,50%
–
0,95%
12,00%
Farina integrale di
grano tenero
14,50%
1,30%
1,70%
12,00%
66
Prodotti da forno
67
Denominazione di vendita (es
“biscotti alle mandorle”: in tal caso,
indicare nello stesso campo la % del
prodotto caratterizzante )
Etichettatura
nutrizionale per
100 grami di
prodotto
(carboidrati,
zuccheri, grassi,
grassi saturi,
proteine, sale,
valore energetico)
Termine minimo di
conservazione
Lotto/data
confezionamento
“FONTE DI FIBRE”
se il prodotto
contiene almeno 3 g
di fibre per 100 g o
almeno 1,5 g di
fibre per 100 kcal.
Ragione
sociale e
stabiliment
o di
produzione
Quantità
netta
ingredienti
Modalità di conservazione
“AD ALTO
CONTENUTO DI
FIBRE”
se il prodotto
contiene almeno 6 g
di fibre per 100 g o
almeno 3 g di fibre
per
100 kcal.
68
Indicazione ingredienti
Nei prodotti da forno (es biscotti) come in genere negli alimenti composti da
più di un ingrediente, questi vanno indicati:
-In ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in maggiori
quantità a quello contenuto in minori quantità)
- per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di
vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evidenza (in una
immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale di
farro presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata
alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in
prossimità della denominazione di vendita
-“farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “grano
tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6)
69
Indicazione ingredienti composti
Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc
Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordine
ponderale decrescente.
Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre in
ordine ponderale decrescente, i sotto-ingredienti .
ES, Torta alla pesca.
Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero,
sciroppo di glucosio, fruttosio)
70
Aromi
-GLI AROMI vanno indicati
-- in forma generale (aromi naturali/ aromi)
(Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze non presenti in
natura che mimano un sentore invece presente in natura)
-In forma specifica (es, “vanillina”)
-come estratto “estratto di menta”
71
Additivi
-GLI ADDITIVI comprendono:
-Coloranti
-Edulcoranti
-Conservanti
Possono essere indicati:
-con il nome della categoria di appartenenza generale (es, “Conservante
…”)
- seguito dal nome specifico (“ carbonato di sodio”) oppure dal numero
CE (“E500”)
72
Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia
venduti sfusi”
Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso
del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso
la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con
farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)
Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)
D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il
quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato
chiaramente (in %)
Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari
D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi)
73
Aceto
74
Aceto comune
Le quantità obbligatorie di vendita
dell’aceto sono: 250-500-750-1000-20005000 ml se destinate al mercato
nazionale.
Denominazione di vendita
Ingredienti:
Elenco ingredienti: non
obbligatorio indicare l’acqua se
si indica il contenuto acetico (°)
Aceto di vino
6,5°
Quantità netta
0,25 cl
e
Data di scadenza o TMC non richiesti
Prodotto da Azienda Agricola
Tiberti Giuseppe- via Fanti 4
43010 Medesano- Parma
Modalità di conservazione
Sede produttore (nome
produttore via, ComuneProvincia
Lotto/data di confezionamento
75
Aceto balsamico di Modena IGP
La designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” deve essere accompagnata
sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e
leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di
destinazione.
Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi aggettivo
qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”, “superiore”,
“classico” od altro similare.
È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare,
qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o
altri recipienti in legno.
76
Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP/Reggio Emilia DOP
Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta)
La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena“/di Reggio Emilia
deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da
essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione
"denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione.
In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria
"denominazione di origine protetta" o "D.O.P.".
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente
prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva",
"superiore", "classico" e similari.
La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la
denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.
È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di
produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non
inferiore ai 25 anni.
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del
prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta
principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di
produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
77
Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (*etichetta
preposta dal Consorzio)
Denominazione di vendita
Invecchiamento (possibile vantare
“extravecchio” come menzione
speciale; resta inteso che è Balsamico
Tradizionale l’Aceto che è stato
invecchiato almeno 12 anni nel
rispetto del Disciplinare Produttivo
Logo comunitario e
dicitura DOP ex
Regolamento n.
628/2008
Riconoscimento ministeriale
ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA
EXTRAVECCHIO (25 ANNI)
DOP – Denominazione di
Origina Protetta
6,5°
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ai
Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
Quantità netta
Sede produttore (nome
produttore via, ComuneProvincia
0,25 cl
e
Prodotto da Azienda Agricola
Via Fanti 6, 41100- Modena
Ingredienti:
Elenco ingredienti: non e
obbligatorio indicare
l’acqua se si indica il
contenuto acetico (°)
Data di scadenza / TMC non richiesti
Lotto/data di confezionamento
Modalità di conservazione
(volontaria)
78
Le bottiglie
•
•
•
•
L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere
confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per
tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da
Giorgetto Giugiaro, e resa obbligatoria dal disciplinare della
DOP
I contenitori in cui e' confezionato l'Aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella
forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità
ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle
misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:
tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto,
della forma simile ad un tulipano rovesciato. tipo B:
bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della
forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate
nel disciplinare produttivo
L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia
unica (vedi slide seguente) e solo quella
79
Fascette, pendagli ed etichetta
• Le informazioni obbligatorie –e diverse nel caso dell’aceto comune o
dell’aceto DOP/IGP- vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta
ordinaria.
• Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia non
possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quanto tale, stante il
rischio di perdita durante la movimentazione; non forniscono cioè
adeguate garanzie ai consumatori finali
80
Accorgimenti volontari per
valorizzare il prodotto (IGP)
•
•
•
•
•
•
L'Aceto Balsamico di Modena si produce
secondo varie ricette.
Il disciplinare di produzione IGP lascia
ampio margine di azione, prevedendo
l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra
il 20 e il 90% e di aceto di vino dal 10 al
80%.
È consentito l'uso di caramello, fino al
2%.
Nel caso dell’aceto balsamico di Modena
IGP, molti piccoli produttori rispettano
standard qualitativi più restrittivi di
quelli possibili per legge
Il disciplinare produttivo lascia spazio per
valorizzare adeguatamente il prodotto
La lettura dell'etichetta può fornire utili
informazioni sugli ingredienti usati e sui
metodi di lavorazione.
•È ammessa la dicitura "invecchiato"
per il prodotto di almeno 3 anni.
•Si può volontariamente indicare in
etichetta
“senza aggiunta di caramello”
•Si può volontariamente specificare la %
di mosto
81
Riferimenti normativi
Legge 82/2006
Legge n° 1151 del 14/12/1950
D. lgs 109/92
Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP)
Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP)
Aceto aromatizzante
• All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […] o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107).
• E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
• L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...)
Aceto balsamico
• Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato
• D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M. 9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazione
della materia prima
82
Vino
83
Obbligo di indicare gli allergeni in etichetta
•
•
•
Dal 1° luglio 2012 così come disposto dal Reg. 579 del 29 giugno 2012 e’ scattato l’obbligo di
indicare in etichetta l’impiego dei derivati dell’uovo (albumina) e del latte (caseina)
Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della
vendemmia degli anni 2012 e successivi, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Così come già
previsto per i solfiti, anche l’indicazione delle due nuove sostanze allergeniche dovrà essere
riportata dopo la scritta “contiene”.
Le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012, a
tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già imbottigliati, a tutti i vini sfusi dei
Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nel mercato europeo prima del 1
luglio 2012;
Si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna vendemmiale 2012, ai vini sfusi
dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno
2012.
Il regolamento riporta anche i nuovi loghi che i produttori potranno utilizzare in aggiunta alle
diciture.
L’etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elaborazione dei vini è
obbligatoria solo quando gli allergeni sono ancora presenti nel prodotto finale e rilevabili
con l’impiego dei metodi di analisi approvati dall’Oiv.
84
Loghi
85
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGP)
1. Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) o “Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “ (DOCG), oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica
Protetta (IGP)
10. Denominazione commerciale
3. Origine e provenienza
5. Indicazione su allergenti
(solfiti)
9. Annata
Obbligatoria per DOC e DOCG
Facoltativa per IGT
4. Nome o marchio
con
inidirizzo
dell’imbottigliatore
6. Lotto
7. Quantità netta
(8.
tenore
zuccherino
solo
per spumanti)
2. Tenore di alcol in volume %
86
Origine: i vini con denominazione
•
DAL 2009 I VINI con legame territoriale (a denominazione di origine) possono essere
alternativamente menzionati sia come DOP- IGP che secondo la modalità attuale
DOC/DOCG- IGT
Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve
essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a
seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.
87
Origine: I vini senza denominazione
I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:
• - “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino ottenuto da uve
vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese Membro/Stato terzo
• - “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in
caso di vini originari di diversi Stati Membri;
• “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “Miscela di vini di
…” in caso di vini originari da uno o più Paesi Terzi;
• “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dal nome dello Stato Membro
/Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.
•
•
•
I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” indicando
il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e
vinificate le uve.
I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l’indicazione “Vino di …” o
“Prodotto in …” o “Prodotto di …” o “Sekt di
… seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono state vendemmiate e vinificate
le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.
88
ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE
(VINI DOC-DOCG-DOP-IGT/ IGP)
89
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE VINI COMUNI (SENZA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE)
90
INFORMAZIONI FACOLTATIVE VINO COMUNE (SENZA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE)
91
“integralmente prodotto da …”
• il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che,
raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le diciture
sulle etichette.
• Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmente
prodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a quei
vignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uve
AUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino.
92
Riferimenti normativi e allegati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reg. CE 607/2009
Reg. CE 606/2009
Reg. 436/2009
Reg. CE 479/2008 (OCM vino)
Reg. Ce 555/2008
Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine)
DM 6 agosto 2009
DM 31 luglio 2009
Circolare Mipaaf 30 luglio 2009
93
Allegati
Numero dei vini DOCG, DOC e IGT al 19 ottobre
2011 (sito Mipaaf)
94
Passata di pomodoro
95
Passata di pomodoro
Passata di pomodoro
“I LEONI”
DECRETO 17/2/2006,
"Passata di pomodoro.
Origine del pomodoro
fresco" (G.U. n. 57 del
9/3/2006)
Ingredienti: pomodori,
sale
Va sempre indicata la
zona di produzione del
pomodoro (almeno con
Regione/Stato).
Prodotto e
confezionato da:
Azienda agricola Carpi
via Polesine 3- NocetoPR
Quando non coincida con
la zona di
confezionamento e con il
confezionatore, anche
questi va indicato in
etichetta per esteso
(Nome azienda, Comune,
Provincia)
Non vanno indicati
riferimenti REA come
codici
Prodotta con
pomodoro fresco
Data di scadenza:
mm/aa
LXXXXX
600 g
e
Denominazione di vendita:
“PASSATA DI POMODORO” può
essere usata solo per pomodoro
fresco spremuto
Nome commerciale -marchio di
fantasia
Lavorazione
Ingredienti (solitamente,
pomodori, sale)
Sede produttore (nome produttore
via, Comune-Provincia
Data di scadenza
Lotto/data di confezionamento
Peso Netto
96
Origine in etichetta
• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità
delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, art. 6.
L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteri
tipografici la cui parte mediana - pari all’altezza della minuscola “x”, è pari o superiore a
1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della
denominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq,
l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm
97
Riferimenti normativi
•
•
•
•
Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull’etichettatura di alcuni
prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro.
Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro” al succo di pomodoro
ottenuto per spremitura diretta del pomodoro fresco, sano e maturo
Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005,
pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232, in concerto con i Ministeri delle
politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero delle politiche
comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di “passata“.
Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23
giugno 2003, n. 181, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari.
Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità delle etichette
98
BIRRA
99
Box tratteggiati:
Le indicazioni
entro tali box
vanno nello
stesso campo
visivo principale
Modalità di conservazione
Conservare in luogo
fresco e asciutto, al
riparo dalla luce e da
fonti di calore
Non disperdere il
contenitore
nell’ambiente
Quantità (cl)
Birrificio a XXX
(Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX
(Indirizzo azienda)
Ragione sociale e sede del
produttore
Sede stabilimento XXX
(Indirizzo stabilimento e CAP
)
L XXXXX (numero di lotto)
BIRRA
Ingredienti: acqua, malto
d’orzo, luppolo
33 cl
6° alc
Da consumarsi
preferibilmente entro la fine:
mese/anno
(2 ANNI)
Lotto/ data di confezionamento
Denominazione di vendita:
Elenco ingredienti
Volume alcolometrico (nello
stesso campo visivo della
Denominazione di vendita
Termine minimo di conservazione
(TMC)
100
Denominazione di vendita
•
Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR 272/98), che
definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni
di vendita ammesse sono:
1. BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%)
2. BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e
3,5%)
3. BIRRA
4. BIRRA SPECIALE
5. BIRRA DOPPIO MALTO
(Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100 grammi di mosto da
cui la birra è derivata)
101
“Birra Artigianale”…
• Si può mettere SOLO su etichetta secondaria
(NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove
per contro compare la denominazione di
vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”,
“birra doppio malto”, etc …), PENA SANZIONI
102
Quantità di vendita ammesse
• La birra può essere venduta in bottiglie o
recipienti pari a 20 cl, 33 cl, 50 cl, 66 cl
• Per i fusti non vi sono gamme quantitative
obbligatorie
• Per ogni capacità vi sono poi tolleranze
consentite
103
Riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legge 16.8.1962 n° 1354;
Legge 16.7.1974 n° 329;
Legge 3.7.1976 n° 454;
Legge 17.4.1989 n° 141;
D.M. 1.7.1994 n° 519;
D.M. 19.11.1996 n° 682;
D.P.R. 30.06.1998 n. 272;
D.M. 26.02.1996;
D.M. 30.06.1998 n.250
104
GRAPPA
105
L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
Puo' essere specificato il nome del
vitigno o del vino a denominazione di
origine (es, Chianti)
Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e
in anni, o soltanto in mesi;
Ragione sociale e
sede del
produttore
STRAVECCHIA
Da uve nebbiolo
Denominazione di vendita
(ammesse menzioni aggiuntive
come stravecchia, invecchiata,
vecchia, riserva)
Elenco ingredienti (se sono
aggiunte erbe aromatiche, o frutta
Volume alcolometrico (minimo
37,5°)
Quantità (l, cl)
106
Presentazione in etichetta (I)
•
•
•
•
•
Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione
di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.
Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia»
o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno
non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di
sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.
E' consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa
invecchiata almeno diciotto mesi.
Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni,
o soltanto in mesi;
Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deve
avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume;
Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di:
(*- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero
invertito;
- caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi,
secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti)
107
Presentazione in etichetta (II)
il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:
• a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime
provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una
tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
• b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie
prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non
e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione
dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;
• c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve
utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture
(DOC, DOCG e IGT) o (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
• d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;
2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti
a), b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;
108
Riferimenti normativi
•
-
-
DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione
Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante modalità di applicazione del reg. 479/2008)
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, recante norme in materia di produzione e
commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee,
Regolamento (CEE) n. 1576/89
Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;
Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre
2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria.
109
Prodotti di origine animale
110
BOLLINO SANITARIO/
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato solo prodotti di origine
animale contrassegnati da un bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora
tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di
identificazione apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004.
*Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche
* il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base di carne, latte e derivati,
prodotti della pesca, uova e miele.
BOLLINO SANITARIO
MARCHIO IDENTIFICATIVO
SULLA CARCASSA ANIMALE, E
NECESSARIO PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE
CARNI FRESCHE, MA NON VA IN
ETICHETTA
SULLA ETICHETTATURA O SUL
PRODOTTO, SULL’INVOLUCRO O
SULL’IMBALLAGGIO, PUÒ
EVENTUALMENTE
ESSERE RAPPRESENTATO DA UNA
TARGHETTA FISSA DI MATERIALE
RESISTENTE
111
MARCHIO IDENTIFICATIVO:
Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C
Etichetta o imballaggio si equivalgono
Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al
consumatore finale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie
esterna
di
detto
imballaggio.
112
Bollo sanitario
Il bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di
altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili:
-il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in
lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente
norma ISO);
- il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della
Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE.
- L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di almeno 0,8 cm e 1 cm.
Nel caso di agnelli, capretti e porcellini le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitario
possono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse.
La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal veterinario ufficiale.
Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell’animale,
ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano.
*Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna della
carcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ogni
singola parte ottenuta.
113
Marchio di identificazione
Il marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed
indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare:
1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o
mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente);
2. il numero di riconoscimento dello stabilimento;
3. l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE se applicato in
uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non
devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità
da imprese situate all’esterno della stessa.
NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia
nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di
riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dei
prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei
fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati e dei clienti ai quali hanno
consegnato il prodotto finito.
114
Esempio di Marchio di
identificazione
115
Qual è la procedura per poter operare con il bollo sanitario/marchio di
identicazione?
- Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che
gli stabilimenti di preparazione/produzione, localizzati in Ue, abbiano i requisiti
richiesti dal Regolamento CE n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II
e III).
- Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse richiesto,
riconosciute dall’autorità competente come previsto dall’art. 4 del Regolamento
CE n. 853/04.
In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale)
competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione.
- A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della
Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del
Ministero della Sanità.
Attualmente è presente elenco dei marchi
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp
116
Uova
117
Aspetti di vendita diretta
È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al
consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento o
nelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia in un
territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di
produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a
porta.
Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, ad
eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline
ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano
indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di
vendita porta a porta
118
Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte
del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in caso in cui le uova
siano
vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a)
nel
luogo
di
produzione,
o
b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella
regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può
decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono
essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale,
la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita
porta
a
porta»
e
«regione
di
produzione»
REG.
CE
1234/2007
Allegato
XIV,
“A”
119
INDICAZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA
(O SUL LATO O NELLA PARTE SUPERIORE)
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Bollo CE sanitario per alimenti di
origine animale
QUALITA’ (A= UOVA FRESCHE DA
CONSUMO)
E MODALITA’ ALLEVAMETO
cat
”A”
Allevamento a
terra
Produttore
Data di
scadenza
(MAX 28 GG
DA
DEPOSIZIONE)
SUGLI IMBALLAGGI PUÒ ESSERE APPOSTA LA DICITURA «EXTRA» O «EXTRA
FRESCHE», A CONDIZIONE CHE SULL’IMBALLAGGIO STESSO VENGA ANCHE
INDICATA IN MANIERA VISIBILE:
- LA DATA DI DEPOSIZIONE
- IL TERMINE DI NOVE GIORNI DALLA PREDETTA DATA DI DEPOSIZIONE
XL
CATEGORIA (PESO)
XL = GRANDISSIME (73 G
e più)
L= 63-73 g
M= 53 -63 g
S= < 53 g
NUMERO CENTRO
IMBALLAGGIO (O
NUMERO MIPAAF)
RILASCIATO DA ASL
COMPETENTE SUL
TERRITORIO
(modulo entro il D.M.
11-12-2009)
Dicitura per riciclaggio imballi o
rispetto ambiente
120
MODALITA’ DI
ALLEVAMENTO
0= BIOLOGICO
1= ALL’APERTO
2= A TERRA
3= GABBIA o
BATTERIA
CODICE ISTAT COMUNE
DI PRODUZIONE
http://www.istat.it/it/arc
hivio/6789
PROVINCIA DI
PRODUZIONE
3 IT 001 PR 036
Giorno/mese
CODICE DI
ALLEVAMENTO
(ASSEGNATO
DALL’ASL)
NAZIONE DI
PRODUZIONE
Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione)
o in alternativa anche solo
Data di deposizione. Le uova devono essere ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC
121
Indicazioni obbligatorie
• Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate al
consumatore finale)
• Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro apposita
domanda alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogni
regione ha una propria modulistica che l’azienda deve
richiedere e compilare
• ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dal
servizio veterinario dell’ASL competente per territorio che ha
funzione di autorità sanitaria di controllo
122
Indicazioni volontarie
• “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni.
Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” a partire dal
10 ° giorno? Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al
consumatore finale o all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad
essere uova di categoria “A”.
123
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE)
n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n.
2295/2003 della Commissione, di applicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004 )
•
Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda per il rilascio
del codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentire
all'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specifica
normativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazione
per via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalle
ASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamente
al MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.
124
Codice identificativo
• Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf (sulla
confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo (cd
“stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio, anche
se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore
finale;
• l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti con
meno di 50 galline: in tal caso il produttore può omettere l’apposizione di
un proprio codice identificativo.
125
Normativa vigente
• D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF. Modalità applicazione
Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione
delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della
Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
•
Reg. CE 598/2008
• Reg CE 589/2008
• DGR 738/2008
• Legge comunitaria 34/2008
• Reg. CE 1243/2007
Richiesta
autorizzazione
alla
classificazione
ed
imballaggio
http://agricoltura.regione.campania.it/uova/uova-index.html (modulo scaricabile)
delle
uova
126
Latte
127
Denominazione di vendita
va indicato: la materia grassa, ovvero intero,
scremato, parzialmente scremato;
Va indicato il trattamento termico subito
(PASTORIZZATO)
Va Indicato se risponde ai criteri per “ALTA
QUALITA’”
Quantità netta
Latte intero
pastorizzato di alta
qualità
Data di
scadenza/
(sostitutiva del
Lotto)
1l
Prodotto o confezionato
da Clarabella srl, Via XXXX
Topolinia
( “da consumarsi entro
XX/XX/XXXX per latte
fresco)
Confezionato il
XX/XX/XXXX
Latte proveniente da
allevamenti italiani
Sede produttore/confezionatore (nome produttore
via, città)
Termine minimo di conservazione (in caso
di latte a lunga conservazione “da
consumarsi preferibilmente entro
XX/XX/XXXX)
Origine- zona di mungitura
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
128
Latte fresco pastorizzato di alta
qualità
•
Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta
qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo
destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:
a) requisiti di composizione;
tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;
tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;
b) requisiti igienico-sanitari:
tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];
tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2];
contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.
(D.M. 9 maggio 1991 n. 185)
129
Latte fresco pastorizzato
Art. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e della commercializzazione del
latte alimentare vaccino
Latte fresco pastorizzato
1. Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene crudo allo stabilimento di
confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla
mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento
delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
130
Latte fresco
(EX ARTICOLO 5 DECRETO MINISTERIALE NUMERO 5464 DEL 3 AGOSTO 2011)
L’INDICAZIONE GEOGRAFICA RELATIVA ALLA ZONA DI MUNGITURA E ALLA
PROVENIENZA DEL LATTE SONO STAMPATE CON CARATTERI TIPOGRAFICI LA CUI
PARTE MEDIANA/ALTEZZA DELLA MINUSCOLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 1,2
mm E SONO APPOSTE IN ETICHETTA NELLO STESSO CAMPO VISIVO ED IN
PROSSIMITA’ DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA.
NEL CASO DI IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE MAGGIORE RISULTA
MENO DI 80 CM2, L’ALTEZZA MINIMA DELLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 0,9 mm.
131
Info su zona mungituraprovenienza
132
Latte crudo
 INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE
 INFORMAZIONI SULLA BOTTIGLIA
133
Latte crudo, indicazioni sul distributore *
AL DISTRIBUTORE
Denominazione vendita (Latte
crudo)
Ragione sociale e sede
(anche nell’insegna)
Data di mungitura
Data di fornitura
all’erogatore
Data di scadenza del latte
posto in vendita (gg/mm/
aa)
Istruzioni conservazione
domestica: tra 0 °e 4°C
Fermi restando gli obblighi disposti circa i
requisiti sanitari e relativi adempimenti,
che non sono trattati in questa sede
Informazioni al consumatore per
mezzo delle apposite diciture:
“LATTE CRUDO NON
PASTORIZZATO. PRODOTTO DA
CONSUMARSI SOLO DOPO
BOLLITURA”
(tale dicitura deve essere ben
visibile, con caratteri di colore
rosso e di almeno 4 centimetri )
Nel caso l’erogatore disponga di
sistema di imbottigliamento o il
latte sia confezionato dal
distributore, le bottiglie dovranno
riportare in etichetta anche le
seguenti diciture:
SULLA BOTTIGLIA
Quantità netta in Litri
Data di
confezionamento
(gg/mm/aa)
Data di scadenza (da
consumarsi entro
gg/mm/aa)
134
Riferimenti normativi (I)
•
Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg Ce 2597 del 1997
•
D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti l’origine dei prodotti alimentari
•
Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10/12/2008 (Misure urgenti in materia di
produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana);
•
Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto “latte”)
•
d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore);
•
d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte);
•
d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco);
•
d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta
qualità);
•
d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli
interessi del consumatore);
135
Riferimenti normativi (II)
•
DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive)
Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del
termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei
produttori.
•
Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti
alimentari
•
d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco);
•
d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare);
•
d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/Cee in materia di
produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);
•
D. lgs 109/92
•
d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di
composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco
pastorizzato di alta qualità”);
•
l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e circolari
Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24 e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in
riferimento alla legge 169
136
Latticini
137
Yogurt
138
- Per legge si definisce yogurt quell'alimento che contiene i fermenti:
Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus.
- Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale, che si tratti
di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente questo influisce sui
grassi e i contenuti nutrizionali.
139
Bollo CE sanitario per alimenti di origine
animale
Yogurt alla fragola
“Il Latticello”
Azienda agricola XXX,
Via dei lattai 11- Parma (PR)
Quantità nominale (L/cl/ml)
125 g
Da consumarsi entro
12/12/2011
Ingredienti: Yogurt intero (latte
intero, Spretpococcus
termophilus, Lactobacillus
bulgaricus, fragole 10%,
zucchero)
Conservare in frigorifero a +0-+4 C°
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Denominazione di vendita
Nome di fantasia
Ragione sociale azienda e
stabilimento di produzione
Data di scadenza
“da consumarsi entro
XX/XX/XXXX)
Ingredienti
Lotto (numero)
Condizioni di conservazione
Non disperdere il contenitore
nell’ambiente
140
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei
suddetti microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto.
Ciascuna delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo.
La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve essere superiore al 30% del prodotto
finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt
Il base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in:
Magri (< 1%)
Parzialmente scremati (1,5%/2%)
Interi (> 3%)
Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare le seguenti indicazioni:
“yogurt con...” o “yogurt al...”: quando gli ingredienti evidenziati sono effettivamente presenti nel prodotto
finito, per esempio “yogurt alla banana” deve contenere il frutto banana, in pezzi o purea;.
141
Altri micro-organismi
• Nel caso in cui la fermentazione del latte non
sia operata dai microrganismi specifici dello
yogurt ma da altri microrganismi, anche in
associazione con questi, il prodotto assume la
generica denominazione di "latte
fermentato".
142
Riferimenti normativi
•
•
•
•
Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt
Circolare n. 40 del 12 marzo 1974
Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere
per l’alimentazione umana (resta proibito produrre yogurt da latte in polvere)
Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3
febbraio 1986, n. 9
143
Burro
144
Bollo CE sanitario per alimenti di origine
animale
Termine minimo di
conservazione “da
consumarsi
preferibilmente
entro XX/XX/XXXX)
Denominazione di vendita
“burro tradizionale” può essere usata in certi casi*
N° Lotto
Eventuale nome di fantasia
Ragione
sociale
azienda e
stabilimento
di
produzione
Quantità netta
Il sale (se aggiunto)
145
Quantità netta
Bollo CE sanitario per
alimenti di origine animale
Modalità di
conservazione
Quantità netta
Denominazione di vendita
“burro tradizionale” può essere usata in certi casi *
N° Lotto
Data di scadenza
Le condizioni di
conservazione
Il sale (se aggiunto)
Ragione
sociale
azienda e
stabilimento
di
produzione
146
Denominazione
• E’ denominato burro il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieri
tra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non
grasso lattiero del 2% (reg. CE 2991/1994)
• * La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a
“tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla
crema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autorità
competenti per territorio
•Le denominazioni del burro sono:
-“burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62%
- “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di grassi lattieri è
tra il 62% e il 41%
- “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il tenore di grassi
lattieri è inferiore al 40%
- “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39% e il 41%
- “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale; il
quantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Questi burri
possono contenere anche grassi diversi dal latte ma il contenuto dei grassi
147
lattieri non deve essere inferiore al 75%
Riferimenti normativi
•
•
•
Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genuinità del burro
Legge 202/83
Reg. CE 2991/1994
148
Formaggi
149
Criteri di classificazione
I formaggi si possono classificare:
1.
in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …)
2.
“Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nella pasta, ottenute con l’aggiunta nel
latte o nella cagliata di muffe selezionate)
3.
“Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in acqua
bollente, come la mozzarella)
4.
“Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti
5.
In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta):
a pasta molle (dal 45% al 60%)
Semidura (40%-45%)
Dura (< 40%)
6.
In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda” (nessuna cottura dopo il taglio),
“semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C)
7.
Per il tenore di grassi
Magri (< 20%)
Leggeri (tra il 20% e il 35%)
Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che superino il 35% di grassi (la normativa prevede
che un formaggio generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore al 35%), eccezion
fatta per i formaggi DOP e IGP.
8.
In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati:
da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi)
150
Formaggi a pasta filata
PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (ES mozzarella) se destinati al consumatore finale
devono secondo l’articolo 23 del D. lgs del 109/1992 ed essere posti in vendita
preconfezionati
Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI
Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto
sfuso
151
Formaggi
Bollo CE sanitario per alimenti di origine
animale
Nome commerciale (caciotta,
mozzarella, parmigiano reggiano …) +
eventuale nome fantasia
Ingredienti
Parmigiano Reggiano “La Biada”
Denominazione di vendita
Formaggio stagionato di latte vaccino
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma
Sede produttore (nome
produttore via, ComuneProvincia
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Peso netto: 500 g
Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa
Confezionato il gg/mm/aa
Conservare tra +0° e 4 C°
Quantità
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine
minimo di conservazione per stagionati e
semistagionati
Lotto (può bastare la data o qualsiasi
altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Modalità di conservazione
152
Formaggi- Biologico
Bollo CE sanitario per alimenti di origine
animale
Nome commerciale (caciotta,
mozzarella, parmigiano
reggiano …) + eventuale nome
fantasia e menziona
BIOLOGICO
Codice indentificativo e
organismo di controllo
Logo biologico a norma (format vari scaricabili
da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
Codice identificativo XXXXXXX
Organismo di controllo XXX
autorizzato con DM Mipaaf n. XXX
del XX/XX/XX in applicazione del
Reg. CE n. 834/2007
AGRICOLTURA UE
Parmigiano Reggiano “La Biada”
Da agricoltura biologica/biologico
Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime
UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va
posta in prossimità del logo e in carattere pari
(colore, dimensione,)a quello della denominazione
di vendita
Denominazione di vendita
Ingredienti
Formaggio stagionato di latte vaccino
Sede produttore (nome
produttore via, ComuneProvincia
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Quantità
Peso netto: 500 g
Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine
minimo di conservazione per stagionati e
semistagionati
Confezionato il gg/mm/aa
Conservare tra +0° e 4 C°
Lotto (può bastare la data o qualsiasi
altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Modalità di conservazione
153
Ingredienti
• Se è presente solo latte, non è necessaria una
indicazione analitica degli ingredienti.
154
Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
•
•
•
R. d. n. 2033 del 1925
D. Lgs 109/92
L n° 142 del 19.02.92
DPR n° 54 del 14.01.97
CIRC MIN n° 167 del 02.08.01
CIRC MIN n° 168 del 10.11.03
DLGS n°181 del 23.06.03
(non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in genere alla
normativa specifica per determinati tipi di formaggi)
155
Carne bovina
156
Informazioni obbligatorie carne bovina
Denominazione di vendita :
Taglio commerciale e
animale (bovino adulto,
vitellone, vitello, etc)
Bollo CE sanitario per alimenti di origine
animale
Data
confezion
amento/d
ata
scadenza/
peso
- Prezzo unitario per kg
- Quantità netta
Stato di macellazione e
numero di approvazione del
macello
Quantità
Stato di sezionamento delle
carcasse e
Numero del laboratorio
Lotto (può
bastare la data o
qualsiasi altro
codice che
permetta
l’identificazione
della partita
Stato di nascita e di
allevamento (“NATO E
ALLEVATO IN ITALIA”)
Modalità di conservazione
Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13)
Codice di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni
e l'animale o gli animali.
157
Denominazione di vendita
(SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO*)
Razza, menzioni Dop/IGP
Stato di nascita e
di allevamento
(“NATO E
ALLEVATO IN
ITALIA”)
Data
confezionamento/
data scadenza/
peso
Codice
riferimento/rintr
acciabilità
Stato di
macellazione e
numero di
approvazione del
macello
Stato di sezionamento
delle carcasse e
Numero del laboratorio
- Prezzo unitario
per kg
- Quantità netta
Codice di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni
e l'animale o gli animali
(animale/lott0).
158
Specie
•
•
•
•
•
•
•
Le specie sono:
bovine: vitello o bovino adulto
bufaline
suine
ovine: agnello o ovino adulto
caprine: capretto o caprino adulto
avicunicole: pollo, coniglio ed altri.
159
Categoria
Il Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la
commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi.
L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelate
vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alle
indicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12
mesi devono essere classificate al momento della macellazione come:
*“Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenienti da bovini di
età non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello)
* “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenienti da animali
di età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone).
160
*Tagli anatomici
161
Ruolo organizzazioni produttori
• Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni che
commercializzano carni bovine e che intendono etichettare le
proprie carni fornendo al cliente informazioni ulteriori rispetto
a quelle obbligatorie (lotto, paese di nascita, di allevamento,
di macellazione - bollo CE dello stabilimento di macellazione e
di sezionamento) devono presentare un disciplinare di
etichettatura al Mi.P.A.A.F. e sottoporsi ai controlli di un
Organismo terzo.
162
Etichettatura volontaria…
• In base ad una proposta di regolamento al vaglio della commissione
europea, potrebbe essere abolita dal 1° gennaio 2014, per tagliare costi
dei controlli da Brussels sulla stessa
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=200765
#419050
• OGGI E NEL FRATTEMPO: va fatta con diciture validate entro un
disciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000
• Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN 45011 per i
controlli (su disciplinare etichettatura carni)
• Con possibilità di usare loghi
163
Decreto 30/08/2000
Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 14
Ciascun operatore ed organizzazione responsabile
etichettare le carni deve assicurare su base informatica:
di
 l’elenco delle aziende agrarie interessate
 L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di
identificazione
 L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione
 Identificazione dei lotti commerciali
 L’elenco degli esercizi di vendita
 Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
164
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
Informazioni in etichetta:
 Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per
animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico)
o se figlio di genitori entrambi iscritti
 Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando
l’informazione si desume dal passaporto bovino
 Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita la
dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”
 Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate
 Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con
molte limitazioni
 Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo
se indicata nel disciplinare
……continua…..
165
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001


Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo
dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di
loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo
indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare
confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabile
nell’etichettatura delle carni.
Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni di
certificazione volontaria di processo o prodotto (vedere anche Circolare 1 del 15
Febbraio 2008)
166
ORIGINE
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.
A tutela del consumatore, non e' conforme all'attuale normativa la presenza sulle
confezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture)
riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull'origine ed alimentazione degli
animali, sulle proprieta' qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni
italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).
Per gli stessi motivi non e' ugualmente ammissibile l'uso di immagini che
richiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricolore
ecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne
innevate con animali al pascolo, ecc.).
167
ORIGINE
Consigli dei NAS
L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato,
ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione "Carni di
bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione
"origine Italia".
168
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Dicitura “alimentazione non OGM”
OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGM
FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di
rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA
 NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA

• Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni
operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e,
funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita' certificata) e
"ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorso di tutti i componenti
materiali della filiera.
169
Ruolo organizzazioni per “non OGM”
Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM
nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare,
apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzi
richiamate, precisando tra l'altro:
a) i metodi di analisi ufficiali;
b) i metodi ufficiali di campionamento;
c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito
per garantire con ragionevole certezza
l'assenza di OGM nella razione alimentare;
d) eventuali percentuali di tolleranza.
170
Medicinali, additivi, antibiotici …?
circolare 09-042003
circolare 15-102001
Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinali
la dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che
implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere
anche se consentito.
171
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato
brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione
libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto, in
stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su
pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento
fessurato, in stabulazione fissa
172
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie
Ad integrazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001,
e' ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative alla certificazione
volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione
e organismo certificatore) allorche' l'operatore voglia organizzare un sistema
qualita' e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacita' organizzative e
funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze.
Puo' essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali o
consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' non miranti a
sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono
comparire in etichetta, traendo cosi' in inganno il consumatore.
173
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo
3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono,
da parte dell’organizzazione certificata, il controllo
centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi
rispetto a quelli normalmente previsti dalla
normativa vigente sono ammesse a condizione di
riportare chiaramente sulla confezione gli estremi
della certificazione (ente, tipo di certificazione,
numero di certificato)
4. Non possono, invece, essere citate in etichetta
certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti
specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale,
omega 3, benessere animale) in assenza di un
disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai
sensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30
agosto 2000.
174
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi
L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle
carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali
da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un
disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE
1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia
riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal
MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni
obbligatorie
175
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
4.3 Carni macinate
La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un
codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali
(lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:
"Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)";
"Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi
da quello in cui e' avvenuta la preparazione del macinato;
Paese di macellazione.
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in
"Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato
avviene in Italia, l'etichetta deve riportare: numero di riferimento;
preparato in: Italia;
origine: Francia/Germania/lrlanda;
macellato in Italia.
L'etichetta, inoltre, puo' riportare una o piu' indicazioni tra quelle obbligatorie
previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000 e la data di preparazione
delle carni in questione
176
Informazioni facoltative approvate:
1. Data di nascita
2. Sesso
3. Tipo genetico
4. Denominazione e sede dell’allevamento
5. Periodo di ingrasso in Italia
6. Razza
7. Sistema di allevamento
8. Composizione razione alimentare
9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
10.Alimentazione NO OGM
177
Informazioni facoltative approvate:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Alimentazione senza additivi antibiotici
Esclusione fattori di crescita
Sospensione trattamenti terapeutici
Denominazione macello
Data di macellazione
Categoria
Denominazione laboratorio di sezionamento
Periodo di frollatura
178
Riferimenti normativi
•
•
•
•
Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute
Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le regole generali per un sistema di
etichettatura obbligatorio delle carni bovine).
Reg. CE 1760/00
Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00
•
Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applicazione del Regolamento CE
n. 1760/2000 del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine);
•
•
•
D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. CE 1760 e
1825 del 2000);
DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti non preimballati)
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in etichetta)
•
Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle carni bovine);
•
•
•
•
Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Decreto 25 febbraio 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per i controlli sulla etichettatura
delle carni bovine
179
Carne avicola
180
Premessa
Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartate
esposte per la vendita al consumatore, le informazioni
previste devono essere fornite mediante cartello esposto
in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita.
181
* Etichetta:
Se la carne è confezionata dallo
stesso responsabile delle
operazioni di SEZIONAMENTO …
182
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie,
della categoria e del taglio.
*Data
confezionamento/n°lotto
* Sigla Paese/
Provincia
Per le carni di pollame fresche, il
termine minimo di conservazione è
sostituito dalla data di scadenza, in
conformità dell’articolo 10 della
Direttiva 2000/13/CE.
Numero di riconoscimento del
macello o del laboratorio di
sezionamento, eccettuati i casi in cui il
sezionamento e il disosso si effettuano
sul luogo di venditail marchio sanitario può essere
apposto anche fuori dall’etichetta, ma
sulla confezione e chiaramente leggibile
Categoria (classe A o B), in
funzione della loro conformazione
e dell’aspetto della carcassa o dei
tagli
Lo stato in cui le carni di pollame
sono commercializzate (fresche,
congelate, surgelate), nonché la
temperatura di magazzinaggio
raccomandata
*numero di
riconoscimento dello
stabilimento di
sezionamento.
Per le carni di pollame fresche, il prezzo
totale e il prezzo per unità di peso a 183
livello di vendita al dettaglio
* Etichetta:
Se la carne è confezionata dallo
stesso responsabile delle
operazioni di MACELLAZIONE…
184
il numero di riconoscimento dello stabilimento
di macellazione ANCHE sulla carcassa o sul
materiale di confezionamento
o di imballaggio:
* Sigla Paese
Codice identificativo
allevamento
(numero)
… OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE
CARNI AVICOLE ….(v. slide precedente)
In aggiunta, nel caso di carcasse intere,
viene indicato il riferimento alla
presentazione. Oltre alle denominazioni
“parzialmente eviscerate” (“sfilate” o
“tradizionali”), “con frattaglie”, “senza
frattaglie”, può essere aggiunto il termine
“sviscerate”;
la data o il
numero di
lotto di
macellazione
185
RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ ORIGINE
Gli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichetta delle carni di pollame fresche
preconfezionate, oltre alle diciture obbligatorie, le informazioni riportate nel seguito.
Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, mediante ’apposizione su
un’etichetta, sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal numero identificativo di
registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di macellazione
3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovranno indicare su apposita etichetta,
apposta su ogni singolo pezzo, o sul materiale di confezionamento od imballaggio:
1.L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla sigla della provincia o province
degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni nel caso di
allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di sezionamento
3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
186
Menzione “allevamento organico/
biologico”
• Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, ad
eccezione dell’allevamento organico biologico,
l’etichettatura non può recare termini diversi da
quelli previsti dal Regolamento CE 543/2008. I
macelli autorizzati ad indicare “allevamento
organico/ biologico” sono soggetti a speciali
riconoscimenti, sottoposti a regolari controlli e
obbligati a tenere una registrazione dettagliata
187
Riferimenti legislativi
• Il Regolamento CE 543/2008
• Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine carne
avicola)
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità per
l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle
carni di pollame”.
• Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE
188
Carni suine
189
FAC-SIMILE 1
• bollo sanitario dello stabilimento che ha
effettuato il sezionamento ed il
confezionamento;
• ragione sociale e sede dello stabilimento;
• denominazione commerciale: specie,
categoria e taglio;
•peso netto;
• modalità di conservazione.
• lotto di produzione;
• data di scadenza/data di confezionamento (i
prodotti pre-incartati recano data di
confezionamento, i preconfezionati di
scadenza)
- Prezzo unitario
190
Marchio sanitario
identificativo
stabilimento di
selezione e
confezionamento
Ragione sociale
e sede dello
stabilimento
Denominazione di
vendita (con
specie es“di
suino”), categoria,
tagliio
Modalità di
conservazione
Ingredienti in
ordine
decrescente di
peso
Data produzione
Lotto
Peso netto e
prezzo al kg
FAC-SIMILE 2
191
Marchio sanitario
identificativo
stabilimento di
selezione e
confezionamento
Peso netto
(in alternativa, se pesata sul momento,
“da vendersi a peso”), oppure, per
prodotti soggetti a calo di peso,
“quantità minima”, o “peso
predeterminato meccanicamente”
•Inoltre, il cartellino o le etichette
per le carni esposte al pubblico
devono recare il prezzo unitario
per chilogrammo, la specie e
lo stato fisico (fresche,
congelate, scongelate).
Ingredienti in
ordine
decrescente di
peso
Ragione sociale
e sede dello
stabilimento
Denominazione di
vendita
(“salsiccia”) con
specie (“di suino”),
categoria, tagliio
•data di scadenza o TMC
(prodotto
preconfezionato);
•lotto di produzione;
•modalità di
conservazione.
192
ALTRO ESEMPIO
(CARNE BIOLOGICA)
COME PER I PRODOTTI
BIOLOGICI,
EUROFOGLIA, + indicazione
“AGRICOLTURA UE” +
Indicazione “BIOLOGICO” o
“DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA”+
CODICE IDENTIFICATIVO
ORGANISMO DI CONTROLLO
ACCREDITATO MIPAAF
(VEDI SLIDE OLIO EV
BIOLOGICO PER RISCONTRI)
193
Peste suina
2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a
talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana
in Sardegna, Italia
Articolo 4
• Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli
altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna
• L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri
prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano
contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che
non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di
forma ovale.
194
Riferimenti normativi
• Non vi sono particolari aspetti normativi oltre
al D. lgs 109/92
195
CARNE: Data di scadenza o data di confezionamento?
Per carni avicole
Per carni bovine
Volendo entrare nello
specifico, prodotti preincartati recano data di
confezionamento, i
preconfezionati di
scadenza
il problema non si pone
(data scadenza)
DATA DI SCADENZA È SEMPRE RACCOMANDABILE E
GARANTISCE MAGGIORE SICUREZZA, MEGLIO SE
INSIEME ALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO
BUONA PRASSI
196
Pesce e crostacei
197
ETICHETTA
1.
2.
3.
La denominazione commerciale della specie ovvero il nome del pesce;
La denominazione scientifica della specie (facoltativa);
Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può
comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”);
4. La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in zone FAO.
5. (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato di origine
su cui insistono le acque interne di riferimento territoriale)
6. Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato)
7. Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”)
8. Lotto (numero)
9. Quantità netta
10. Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di scadenza
198
ZONE FAO
(*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o la zona FAO sintetica)
199
Metodo di produzione
•
•
•
•
Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce, salata o salmastra,
e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete
specificamente formulate per ogni singola specie. La maricoltura rientra in tale
fattispecie
Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, che vede una base di
alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali
Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato” allo stato
giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in maniera esclusivamente naturale,
sfruttando le risorse dell’ambiente.
IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUO’ ESSERE
SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTAGLIO DI CUI SOPRA
200
Metodo di conservazione: in
frigorifero a 0/ +2;
Data di scadenza: da consumarsi
entro il: giorno-mese;
Ragione sociale e nome
produttore o dell’importatore
che commercializza il
prodotto;
Metodo di
produzione:
Allevamento
(precisazione se
biologico, quindi
allevamento
estensivo;
altrimenti si tratta
di allevamento
intensivo o
semiestensivo);
Quantità
Marchio sanitario
Paese di allevamento per i pesci di
acqua dolce: esempio Italia
(Orbetello – precisazione
facoltativa;)
ZONA FAO/Mare di riferimento
come codificato per pescato di
mare
categoria di freschezza
Denominazione di vendita,
costituita dall’indicazione
della specie,
Altre diciture facoltative per il
pesce di filiera controllata:
esempio descrizione dei
mangimi, contenuto in grassi e se
allevato con rintracciabilità di
filiera, nome dell’ente
certificatore e numero del
certificato.
201
Normativa di riferimento
•
D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo
•
Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf
•
Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalità di
applicazione del
•
Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai consumatori nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
•
Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del 14/01/2001 e DM del
25/07/2001, che ne disciplina l’etichettatura e fissa i criteri attuativi del
regolamento (Ce) 2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalità
applicative del reg. 104)
•
Reg.
2406/96
(categoria
di
freschezza)
202
Note legali
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