mod: ficcst foglio informativo conto corrente denominato

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mod: ficcst foglio informativo conto corrente denominato
MOD: FICCST
FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE
DENOMINATO “STANDARD”
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA
Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 42.500.000 interamente versato
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email:[email protected] - n. fax: 06/6845955
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE
L’OFFERTA)
COGNOME E NOME
QUALIFICA E E-MAIL
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
- ROMA
ISCRITTO ALL’ALBO
CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE / SERVIZIO
PRODOTTO
Conto Corrente denominato “STANDARD”
DESTINATARI
La presente tipologia di conto corrente è destinata a qualsiasi tipologia di Cliente.
Per i Clienti rientranti nella categoria “Consumatori” è previsto per lo stesso prodotto un apposito foglio informativo.
DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella
disponibilità dello stesso.
Il Cliente può effettuare:
I versamenti di contante e/o di assegni;
II ricevere bonifici e giroconti;
III effettuare prelevamenti;
IV trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile.
Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di
credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia a quanto di seguito indicato e ai relativi fogli informativi.
SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA E COLLEGATI AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
Al conto corrente bancario sono collegati i seguenti servizi offerti dalla Banca:
- pagamento con assegni bancari;
- pagamento delle utenze;
- addebito per utilizzo carte di credito;
- addebito/accredito bonifici;
- pagamento fatture, effetti commerciali e non;
- tutti gli altri ordini permanenti di addebito/accredito.
IMPORTO
Il Cliente è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l’utilizzo è consentito entro l’importo autorizzato.
DURATA
Fino al recesso di una delle parti.
ESTINZIONE
La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, senza alcun
onere per il Cliente.
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Il conto corrente sarà chiuso definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE
Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni trimestre solare.
PERIODICITÀ INVIO ESTRATTO CONTO
Di regola trimestrale.
COINTESTAZIONE
Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso
potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
ROMA, 01/10/2012 N.15
CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD
FOGLIO INFORMATIVO
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MOD: FICCST
RISCHI TIPICI
VARIAZIONI CONDIZIONI
La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) e contrattuali
con un preavviso minimo di 60 giorni.
In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione, in caso contrario la stessa si
intende approvata.
RISCHIO DI CAMBIO
Non presente in quanto il conto corrente è denominato in euro.
ACCREDITI SALVO BUON FINE
L’accredito di assegni e di altri titoli similari è effettuata salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul
conto prima della maturazione della disponibilità.
RISCHIO DI CONTROPARTE
A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite d'importo di Euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti sul
conto, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi (fondo interbancario di tutela dei depositi).
ASSEGNI
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente
riferibili al Cliente. Va osservata, pertanto, la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.
La traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, determina la conseguente iscrizione del
Cliente nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente.
CONTO NON MOVIMENTATO
Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258 euro la Banca avrà la facoltà di risolvere
il contratto senza necessità di alcuna comunicazione preventiva da parte della stessa e cesserà di corrispondere i relativi interessi, di addebitare le
spese di gestione e di inviare estratti conto.
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (CALCOLO DEL TAEG TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER LE IPOTESI DI CONCESSIONE DI UN FIDO)
IPOTESI 1
IL CONTRATTO PREVEDE L’APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal
momento della conclusione del contratto e per l’intera durata del medesimo.
Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base
trimestrale.
Oltre agli interessi e alla commissione non sono considerate nel calcolo altre spese.
TAEG 9,98%
IL CONTRATTO NON PREVEDE L’APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
IPOTESI 2
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
- ROMA
CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA
Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal
momento della conclusione del contratto e per l’intera durata del medesimo.
Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base
trimestrale.
Oltre agli interessi non sono considerate nel calcolo altre spese.
TAEG 9,44%
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.iblbanca.it
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura Legge. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in
conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.iblbanca.it.
ELEMENTO
CONDIZIONI APPLICABILI
INTERESSI
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE
TASSO CREDITORE ANNUO EFFETTIVO
0,1000%
0,1000%
AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
RITENUTA FISCALE
20,00 %
FIDI E SCONFINAMENTI
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE
TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO
PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI NEL LIMITE DI FIDO
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE
TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO
PER SALDI DEBITORI SU CONTI NON AFFIDATI O ECCEDENTI IL FIDO
NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
APPLICABILE NEI CASI IN CUI SIA STATO CONCESSO UN AFFIDAMENTO SU CONTO CORRENTE
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRAFIDO
NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA
NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA
ROMA, 01/10/2012 N.15
CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD
9,1250 %
9,4420 %
in ogni caso non superiore al limite previsto ai fini della legge
sull’usura
13,1250 %
13,7852 %
in ogni caso non superiore al limite previsto ai fini della legge
sull’usura
0,50 % dell’importo concesso
addebitata con cadenza trimestrale
Euro 15,00
addebitata con cadenza trimestrale
FOGLIO INFORMATIVO
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MOD: FICCST
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO SENZA FIDO
NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA
NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA
Euro 15,00
addebitata con cadenza trimestrale
CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE
PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI
Trimestrale
BASE CALCOLO PER INTERESSE ANNO CIVILE – 365 GIORNI
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITÀ
CANONE MENSILE DI TENUTA CONTO
Euro 10,00
SPESE PER OPERAZIONE
Euro 1,50
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO
I
RICHIESTO ALLO SPORTELLO PER LE ULTIME
10 OPERAZIONI
Euro 1,00
II
INVIATO AL DOMICILIO CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE
Compreso nel canone mensile
III
INVIATO AL DOMICILIO CON PERIODICITÀ INFERIORE AL TRIMESTRE
Euro 3,00
IV
RICHIESTA DUPLICATO E/O STORICO PER OGNI TRIMESTRE O FRAZIONE
Euro 10,00
SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO CONTABILI A DOMICILIO
I
POSTA ORDINARIA
Euro 1,05
II
TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE
Zero
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
- ROMA
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI
I
POSTA ORDINARIA
Euro 1,20
II
TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE
Zero
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI
DI MODIFICA CONDIZIONI ECONOMICHE E/O CONTRATTUALI (AI SENSI ARTICOLO 118 TUB)
Zero
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO
Secondo tariffa in vigore
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI DUPLICATI (PER SINGOLO DOCUMENTO)
I
RIPRODUZIONE ASSEGNI O DOCUMENTI CONTABILI DIRETTAMENTE PRESSO LA FILIALE DI IBL
BANCA
Euro 5,00
II
RIPRODUZIONE ASSEGNI O DOCUMENTI CONTABILI PRESSO L’ARCHIVIO O ALTRA STRUTTURA
CENTRALE
Euro 12,50
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI SALDI O NOTIZIE SUL RAPPORTO
(PER SINGOLO DOCUMENTO)
I
CERTIFICAZIONE SALDI, MOVIMENTAZIONE E NOTIZIE RAPPORTO
Euro 30,00
II
CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI
Euro 12,00
SERVIZI DI PAGAMENTO
ASSEGNI
COSTO PER CARNET ASSEGNI
Euro 1,50
SPESE RICHIAMO ASSEGNI
Euro 15,00
COMMISSIONI PER RICHIESTA BENEFONDI SU ASSEGNI (COMPRESE SPESE TELEFONICHE)
Euro 10,00
COMMISSIONI PER ASSEGNI RESTITUITI A TERZI (PER OGNI ASSEGNO INSOLUTO NON
Euro 7,75
ADDEBITATO IN CONTO CORRENTE A CAUSA DI IRREGOLARITÀ FORMALE O SOSTANZIALE DEL TITOLO)
COMMISSIONI PER ASSEGNI SOSPESI
Euro 25,00
(PER OGNI ASSEGNO NON ADDEBITATO IN CONTO CORRENTE A CAUSA DI ASSENZA O INSUFFICIENZA DI
FONDI VERRÀ ADDEBITATA UNA SOLA VOLTA LA COMMISSIONE, OLTRE AL RECUPERO DELLE SPESE
RECLAMATE DAL PUBBLICO UFFICIALE PER L’EVENTUALE AZIONE DI PROTESTO)
COMMISSIONE PER BLOCCO ASSEGNO BANCARIO
Euro 8,00 con un massimo per più assegni di Euro 35,00
(A SEGUITO SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE OD ALTRO)
SPESE PER ASSEGNI TORNATI IMPAGATI
I
PROTESTATI (OLTRE AL RECUPERO SPESE DI PROTESTO)
1,50% con minimo Euro 10,00 e massimo Euro 30,00
II
INSOLUTI
Euro 7,75
ADDEBITI PER ASSEGNI BANCARI CIRCOLANTI ALL'ESTERO (TRATTI IN EURO E/O DIVISA)
I
COMMISSIONI PER ADDEBITO ASSEGNO
Euro 5,00
II
RECUPERO SPESE
Euro 8,00
III
VALUTA DI ADDEBITO
Data emissione
CHECK TRUNCATION (ADEMPIMENTI PER CONTO DI PROPRIA CLIENTELA)
I
COMUNICAZIONE DI ASSEGNO IMPAGATO, STORNO O COPIA STORNO
Euro 6,00
II
ALTRI MESSAGGI
Euro 8,00
ASSEGNI ESTERI ASSUNTI “AL SALVO BUON FINE” IN EURO O IN DIVISA”
I
COMMISSIONE DI INCASSO (OLTRE AL RECUPERO DI SPESE O IMPOSTE RECLAMATE)
1,25% Importo - Minino Euro 10,00 - Massimo Euro 35,00
II
RECUPERO SPESE FISSE PER APERTURA O VARIAZIONE PRATICA
Euro 25,80
III
RITORNO INSOLUTO / IMPAGATO (OLTRE AL RECUPERO DI SPESE O IMPOSTE RECLAMATE)
Euro 10,00
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CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD
FOGLIO INFORMATIVO
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TERMINI DI NON STORNABILITÀ
I
ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA
1 Giorno Lavorativo successivo a quello di versamento
II
ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA
6 Giorni Lavorativi successivi a quello di versamento
III
ASSEGNI CIRCOLARI/BANCARI EMESS/EMESSI DA/SU ALTRE BANCHE, ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI
POSTALI
15 Giorni Lavorativi successivi a quello di versamento
GIROCONTI
GIROCONTI (DISPOSIZIONI DI ACCREDITO SU ALTRO CONTO PROPRIO ACCESO PRESSO IBL BANCA)
I
COMMISSIONI
Zero
II
VALUTA DI ADDEBITO
Data Esecuzione
BONIFICI
BONIFICI IN USCITA ITALIA
I
COMMISSIONI SU OPERAZIONE EFFETTUATA ALLO SPORTELLO
Euro 2,10
II
COMMISSIONI SU OPERAZIONE EFFETTUATA TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING
Zero
III
VALUTA DI ADDEBITO
Data Esecuzione
BONIFICI IN USCITA ITALIA URGENTI CON REGOLAMENTO DIRETTO (BIR)
I
COMMISSIONI SUPPLETIVE
Euro 11,00
II
VALUTA DI ADDEBITO
Data Esecuzione
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
- ROMA
BONIFICI IN USCITA ALL’ESTERO
A BONIFICI TRASFRONTALIERI OVVERO BONIFICI DI IMPORTO SINO AD EURO 50.000,00 DESTINATI AD
UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA, ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA LE CUI SPESE VENGONO PAGATE
CON MODALITÀ SHARE (CIASCUN SOGGETTO ORDINANTE E BENEFICIARIO PAGHERÀ LE SPESE
PREVISTE DALLE PROPRIE BANCHE)
Vengono applicate le condizioni previste per i bonifici Italia
B BONIFICI NON TRANSFRONTALIERI OVVERO PER BONIFICI SUPERIORI AD EURO 50.0000 O DIFFORMI
DA QUELLO TRANSFRONTALIERI
I
COMMISSIONE DI ESECUZIONE
Euro 15,00
II
VALUTA DI ADDEBITO
Data Esecuzione
C PER I BONIFICI IN DIVISA
I
IMPORTO DI ADDEBITO
Euro al controvalore derivante dall’applicazione del cambio
vigente alla data di effettuazione dell’ordine
II
COMMISSIONE DI ESECUZIONE PER BONIFICI CON TIPO COMMISSIONI “BEN”
Euro 15,00
III
COMMISSIONE DI ESECUZIONE PER BONIFICI CON TIPO COMMISSIONI “OUR”
Euro 30,00
IV
VALUTA DI ADDEBITO
Data Esecuzione
BONIFICI IN ENTRATA ITALIA
I
VALUTA DI ACCREDITO
Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca
BONIFICI IN ENTRATA ESTERO
I
COMMISSIONE
Zero
I
VALUTA DI ACCREDITO
Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca
SPESE IN CASO DI MANCANZA INDICAZIONI UTILI PER IL BUON ESITO DEL BONIFICO
Euro 5,00
UTENZE
DOMICILIAZIONE UTENZE TRAMITE RID
I
ATTIVAZIONE
Zero
II
COMMISSIONE PER ADDEBITO
Zero
III
VALUTA DI ADDEBITO
Ultimo giorno consentito per il pagamento
PAGAMENTO UTENZE ALLO SPORTELLO A MEZZO BOLLETINO POSTALE (SERVIZIO ATTIVO SOLO PER LE FILIALI DI ROMA)
I
COMMISSIONI SINGOLO BOLLETTINO CON QUIETANZA IBL BANCA
Euro 1,50
II
COMMISSIONI SINGOLO BOLLETTINO CON QUIETANZA POSTE ITALIANE O ALTRA AZIENDA
Euro 2,00
III
VALUTA DI ADDEBITO (STACCO VALUTA RISPETTO A DATA ESECUZIONE)
1 Giorno Lavorativo
TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI NON RILEVANTI (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO)
I
SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 15:00
Data consegna ordine
II
SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 15:00
1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell’ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI RILEVANTI/URGENTI (BIR) (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO)
I
SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00
Data consegna ordine
II
SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00
1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell’ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - INTERNET BANKING -)
I
SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 17:00
Data consegna ordine
II
SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 17:00
1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell’ordine
ROMA, 01/10/2012 N.15
CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD
FOGLIO INFORMATIVO
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MOD: FICCST
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI ESTERI (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO)
I
SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00
Data consegna ordine
II
SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00
1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell’ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMSTICI (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - CBI -)
I
SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00
Data ricezione del flusso telematico
II
SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00
1 Giorno Lavorativo successivo alla data ricezione flusso
VALUTE
VERSAMENTI
I
CONTANTI E VALORI ASSIMILATI
Stesso Giorno
II
ASSEGNI CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA
Stesso Giorno
III
ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA
Stesso Giorno
IV
ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA
1 Giorno Lavorativo
V
ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
1 Giorno Lavorativo
VI
ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE
3 Giorni Lavorativi
VII
ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI POSTALI
4 Giorni Lavorativi
VERSAMENTI SU PRELIEVI A MEZZO ASSEGNO BANCARIO
Data emissione
I
PER ASSEGNI EUROPA IN EURO
10 Giorni Lavorativi
- ROMA
II
PER ASSEGNI EUROPA IN DIVISA
10 Giorni Lavorativi
III
PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN DIVISA
10 Giorni Lavorativi
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
VERSAMENTI ASSEGNI ESTERI ASSUNTI “AL SALVO BUON FINE” IN EURO O IN DIVISA”
IV
PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN EURO
10 Giorni Lavorativi
PRELEVAMENTI
I
CONTANTI E VALORI ASSIMILATI
Stesso Giorno
II
BONIFICI
Vedi sezione Bonifici in Uscita
TERMINI DI DISPONIBILITÀ
TERMINI DI DISPONIBILITÀ (SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE - PER LE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE SUCCESSIVI ALLA DATA NEGOZIAZIONE E/O DI LAVORAZIONE)
I
CONTANTI E VALORI ASSIMILATI
Stesso Giorno
II
ASSEGNI CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA
Stesso Giorno
III
ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA
1 Giorno Lavorativo
IV
ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA
1 Giorno Lavorativo
V
ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
4 Giorno Lavorativo
VI
ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE
4 Giorni Lavorativi
VII
ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI POSTALI
4 Giorni Lavorativi
TERMINI DI DISPONIBILITÀ SU ASSEGNI ESTERI ASSUNTI “AL SALVO BUON FINE” IN EURO O IN DIVISA” (SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE - PER LE AZIENDE DI CREDITO
ITALIANE SUCCESSIVI ALLA DATA NEGOZIAZIONE E/O DI LAVORAZIONE)
I
PER ASSEGNI EUROPA IN EURO
20 Giorni Lavorativi
II
PER ASSEGNI EUROPA IN DIVISA
20 Giorni Lavorativi
III
PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN DIVISA
20 Giorni Lavorativi
IV
PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN EURO
20 Giorni Lavorativi
ALTRO
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO
ROMA, 01/10/2012 N.15
CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD
Secondo tariffa vigente
FOGLIO INFORMATIVO
PAGINA 5 DI 8
MOD: FICCST
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE / SERVIZIO
RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Il Cliente in ogni caso è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di
ogni conseguenza derivante dall’utilizzo successivo dei servizi.
La Banca può recedere con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno e senza alcun onere per il Cliente.
In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dall’intermediario per la chiusura del
rapporto (esempio apparecchiature elettroniche per la generazione delle password nel caso di attivazione del servizio di internet banking).
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
RECLAMI
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46
- ROMA
I reclami vanno inviati a mezzo raccomandata a/r all’Ufficio Reclami della Banca, Via Campo Marzio n. 46, 00186 Roma, o mediante invio di
comunicazione telematica al seguente indirizzo internet [email protected].
L’Ufficio risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso
le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.
ESTRATTO DALLE NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
Articolo 2 Uso dei moduli per assegni
1. La Banca si riserva di consentire l’utilizzazione di assegni mediante l’uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli forniti dalla Banca
medesima contro rimborso del costo.
2. La modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l’utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in
forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (www.iblbanca.it.). La consegna al Correntista (o la spedizione al medesimo) di uno o più
moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della Convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni danno
che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare
comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla
eventuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.
Articolo 6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati
in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e
non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la
disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato
l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La
Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso
in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di
effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
Articolo 7 Apertura di credito e facoltà di recesso e sconfinamenti
1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole: a) il Correntista può
utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di
credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese,
imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento,
dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al
Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di
chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
2. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore (di seguito definito Correntista Consumatore), ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera a), del
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato la Banca ha facoltà di: a) recedere, ai sensi
dell’articolo 1845 del codice civile, ovvero di ridurre l’ammontare o sospendere l’utilizzo dell’affidamento, in qualunque momento, dandone
comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Correntista Consumatore con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia; b)
esclusivamente in presenza di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Correntista Consumatore, la Banca ha facoltà di procedere, anche senza preavviso, al recesso dell’apertura di credito, ovvero alla
riduzione del suo ammontare o alla sospensione del suo utilizzo, previa comunicazione scritta 3 giorni prima rispetto alla data di efficacia, ovvero, ove
ciò non sia possibile, immediatamente dopo la riduzione o la sospensione.
Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nei casi sopra indicati è dato al Correntista Consumatore un termine di 15 giorni di calendario a
decorrere dalla data di efficacia del recesso, della riduzione o della sospensione dell’apertura di credito o comunque dalla ricezione della relativa
comunicazione, fatta salva l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell‘articolo 1186 codice civile,
In ogni caso il Correntista Consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese rispetto
alla data di efficacia previo rimborso dell’importo utilizzato e degli oneri e competenze maturate sull’apertura di credito.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
3. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e
l’apertura di credito sia stata concessa a tempo determinato la Banca ha facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere o di ridurre l’affidamento
o sospendere l’utilizzo al ricorrere di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Correntista Consumatore. A tal fine, la Banca comunicherà al Correntista Consumatore il recesso, a mezzo lettera raccomandata, con un
preavviso di 15 giorni rispetto alla data di efficacia. Il Correntista Consumatore dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di
15 giorni dalla data di efficacia della comunicazione del recesso o della riduzione o della sospensione dell’apertura di credito, fatta salva l’intervenuta
decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 codice civile.
Il Correntista Consumatore ha diritto di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato senza penalità e senza indicare il motivo, entro 14 giorni
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di calendario decorrenti dalla data di apertura dell’apertura di credito, dandone comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo di
cui all’articolo 17 delle Norme Generali. Se l’apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Correntista Consumatore entro 30 giorni dalla
comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l’importo dell’apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati
secondo quanto convenuto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da quest’ultima versate alla pubblica amministrazione. Nell’apertura di
credito a tempo determinato, il Correntista Consumatore, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare l’apertura di credito in
anticipo, in qualsiasi momento in tutto o in parte. In tali casi il Correntista Consumatore deve dare comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera
raccomandata e versare: a) in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende rimborsare; b) in caso di rimborso anticipato totale, l’importo
totale utilizzato; c) gli interessi e gli altri oneri maturati, ivi compresi le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro accessorio fino alla data di rimborso
anticipato.
Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell’apertura di credito.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
4. L’esercizio del diritto di recesso o il rimborso anticipato comporta la sospensione immediata dell'utilizzo del credito concesso;
5. Eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non
comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di
credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall’estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso
di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La Banca non sarà più tenuta all’invio dell’estratto conto periodico, fatta
eccezione per la rendicontazione dovuta per l’estinzione del conto.
6. Le norme che disciplinano il diritto di recesso si applicano in ogni caso ad qualsiasi sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al
Correntista ed al Correntista Consumatore.
7. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Correntista e al Correntista Consumatore una comunicazione, inviata a mezzo posta ordinaria, in
merito allo svolgimento del rapporto di apertura di credito.
8. La comunicazione di cui al precedente comma 7 del presente articolo, resa sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l’estratto conto si
riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi
effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare.
9. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunica al Correntista Consumatore a mezzo posta ordinaria: a)
lo sconfinamento, b) l’importo interessato, c) il tasso di interesse; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. Lo
sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore al 5 per cento dell’importo totale del credito previsto dal contratto di apertura
di credito. La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo
sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento della soglia, in un momento antecedente. Restano
fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dal precedente comma 7 del presente articolo.
10. In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sull’affidamento
cui sono applicate le condizioni di tasso più sfavorevoli al Correntista e al Correntista Consumatore e così via secondo limiti di tasso decrescente,
ciascuno corrispondente ad una diversa apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente.
11. Le aperture di credito eventualmente concesse dalla Banca sono disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto
convenuto dalle parti all’interno degli specifici regolamenti contrattuali disciplinanti i singoli affidamenti. Resta inteso che in caso di contrasto tra le
disposizioni dei contratti di apertura di credito e le norme di cui al presente articolo, prevarranno le prime sulle seconde.
12. Salvo diversa espressa comunicazione del Cliente, in assenza di apertura di credito la Banca potrà autorizzare temporaneamente, a sua discrezione,
sconfinamenti temporanei sul conto corrente, In tal caso la Banca potrà addebitare oltre agli interessi debitori per sconfino una commissione
determinata secondo le condizioni economiche convenute.
Articolo 8 Interessi - chiusura contabile conti debitori e creditori - capitalizzazione infrannuale
1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e producono, a loro volta,
interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante
dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Correntista.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le
commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura
periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità può essere
annuale o inferiore all’anno (e pertanto anche semestrale o trimestrale) in base a quanto pattuito nel singolo conto corrente.
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di conto corrente, divenuti esigibili a carico del Correntista
matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella
della data di pagamento ai sensi dell’articolo 31 della legge assegni.
6. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna
delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
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BONIFICO
Operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica
(chiamata ordinante) ad un'altra (chiamata beneficiario).
Il giroconto consiste in un trasferimento di fondi in cui sia il conto di accredito che il conto di addebito
sono conti aperti sulla stessa banca intestati alla stessa persona fisica.
BIR
Bonifico di importo rilevante. sono i bonifici superiori a € 500.000,00; vengono inoltrati in rete
interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale.
BONIFICI URGENTI
Sono bonifici fino a € 500.000,00, hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR.
CANONE ANNUO
Spese fisse per la gestione del conto.
CANONE MENSILE/TRIMESTRALE
Spese fisse per la gestione del conto addebitate con cadenza mensile/trimestrale.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro
volta interessi.
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE
Commissione applicata dalla banca in caso di autorizzazione allo sconfinamento per utilizzo extrafido
o in assenza di fido. La suddetta commissione non è applicabile nel caso in cui lo sconfinamento
extrafido o in assenza di fido derivi dal saldo per valuta.
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA
Commissione applicata dalla banca in caso di concessione del fido.
CONSUMATORE
Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
DATA DI ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE
Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l’esecuzione di un ordine di
bonifico.
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme
versate.
FIDO O AFFIDAMENTO
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
SALDO DISPONIBILE
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
SALVO BUON FINE
Clausola in virtù della quale il Cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di
credito accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero
impagati.
SCONFINAMENTO PER UTILIZZO EXTRAFIDO
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO
Somma di denaro utilizzata dal Cliente o comunque addebitategli in eccedenza rispetto
all’affidamento concesso dalla banca (sconfinamento per utilizzo extrafido) o in mancanza di un
affidamento in eccedenza rispetto al proprio saldo (sconfinamento in assenza di fido).
SPESA SINGOLA OPERAZIONE
NON COMPRESA NEL CANONE
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel
canone annuo.
SPESE ANNUE PER CONTEGGIO
INTERESSI E COMPETENZE
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il
canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme
utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo del 25%
ed aggiungere un ulteriore margine del 4%. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio
(TEGM) non può superare gli 8 punti percentuali.
VALUTE SUI PRELIEVI
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere
addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
VALUTE SUI VERSAMENTI
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.
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