491_GUIDA CANONE RAI AGGIORNATA 26
Transcript
491_GUIDA CANONE RAI AGGIORNATA 26
INDICE Cosa cambia?........................................................................................................................................................4 Quando parte?.....................................................................................................................................................4 Chi lo paga?...........................................................................................................................................................4 Posso farmi addebitare il Canone direttamente sulla pensione? ..................................................5 Ho più di una casa di proprietà con utenza elettrica intestata a mio nome, devo pagare il Canone Rai per ogni casa?......................................................................................................... 5 Il mio coniuge ha la residenza in una casa diversa da quella in cui conviviamo e ha le bollette intestate a suo nome. Paghiamo due volte?..............................................................6 Ho il domicilio in una casa diversa da quella di residenza e l’utenza elettrica è intestata a mio nome. Devo pagare il Canone?....................................................................................6 Non possiedo un apparecchio radio televisivo e non voglio pagare il Canone in bolletta. Cosa posso fare?.................................................................................................................................................7 Cosa succede se non invio l’autocertificazione entro le scadenze? ..............................................8 Come funzionerà per l’autocertificazione dal 2017?..........................................................................9 Ho inviato l’autocertificazione per l’anno 2016. Devo inviarla nuovamente anche nei prossimi anni?......................................................................................................................................................9 Ho presentato in passato una richiesta per non pagare il Canone Rai. Devo ripresentarla?.......................................................................................................................................................9 La situazione rispetto a quando ho inviato la dichiarazione è cambiata, perché ho comprato una TV che prima non avevo e/o perché il familiare a cui pagavo il Canone è uscito dal nucleo. Cosa devo fare?………………………………………………………………………….. 10 Come si procede nel caso di persona deceduta?……………………………………………………….. 10 Vorrei cambiare l’intestazione del Canone, cosa devo fare?………………………………………..11 Ho almeno 75 anni, non pago il Canone? Le bollette sono intestate a me, ma è il coniuge ad avere almeno 75 anni, ho diritto all’esenzione? Posso chiedere il rimborso dei precedenti Canoni pagati anche se potevo chiedere l’esenzione?...................................................................................................… 12 NOVITÀ 27 APRILE: Coppie di fatto e casi specifici risolti…………………………… 14 Per informazioni, a chi devo rivolgermi?……………………………………………………………………..15 Cosa cambia? Il nuovo Canone Rai per uso privato avrà importo pari a 100 euro e lo troveremo nella bolletta elettrica, indicato in una specifica voce. Quindi non si riceverà nessun bollettino e non conterà più l’intestazione del vecchio Canone: ci si dovrà basare solo sulla bolletta della luce e sulla persona a cui è intestata. Rimane tutto invariato invece per i Canoni Speciali e l'utilizzo commerciale, salvo che per l'impossibilità di disdire presentando la denuncia di cessazione per suggellamento (si dovrà dare disdetta alla sede regionale Rai tramite raccomandata con ricevuta di ritorno specificando la destinazione d'uso dell'apparecchio). A pagina 9 le Novità introdotte il 26 Aprile 2016. Quando parte? Dal 2016, a Luglio troveremo in bolletta una prima rata di circa 70 euro comprensiva di tutta la prima parte dell'anno. Successivamente pagheremo nella bolletta della luce rate di 10 euro al mese (quindi di 20 euro visto che la bolletta elettrica arriva di norma ogni 2 mesi). Chi lo paga? Tutti i soggetti intestatari di un'utenza elettrica. Da quest'anno infatti si presume automaticamente che chi ha una fornitura di energia elettrica abbia anche una tv o altro apparecchio radio televisivo presso la propria residenza anagrafica. Quindi è compito di chi non possiede nessun apparecchio darne comunicazione alla sede torinese dell'Agenzia delle Entrate. 4 Il pagamento è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, intendendosi per essa un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti, e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Posso farmi addebitare il Canone direttamente sulla pensione? Per poter pagare il Canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 Novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato. Ho più di una casa di proprietà con utenza elettrica intestata a mio nome, devo pagare il Canone Rai per ogni casa? No, si paga il Canone una sola volta sulla prima casa. Ovviamente è necessario che sulla bolletta elettrica della seconda casa sia indicata la dicitura “uso non residenziale” e che quindi nessun altro componente della famiglia abbia la sua residenza nell’abitazione: in questo caso non dovrete presentare nessuna domanda poiché il Canone arriverà solo una volta all’indirizzo di residenza. 5 Il mio coniuge ha la residenza in una casa diversa da quella in cui conviviamo e ha le bollette intestate a suo nome. Paghiamo due volte? Teoricamente sì. Tuttavia, trattandosi dello stesso nucleo familiare, ed essendo richiesto il semplice requisito della coabitazione, basterà inviare il modello di autocertificazione, o Dichiarazione Sostitutiva, barrando il Quadro “B” e indicando il Codice Fiscale del coniuge intestatario dell’utenza elettrica dell’abitazione dove si convive (segue un’illustrazione dopo la prossima domanda). Ho il domicilio in una casa diversa da quella di residenza e l’utenza elettrica è intestata a mio nome. Devo pagare il Canone? Assolutamente no. Ma attenzione, è necessario darne comunicazione attraverso il modulo di autocertificazione, barrando la relativa opzione nel quadro “B” nella sezione Dichiarazione e indicando il codice fiscale del componente del nucleo familiare che pagherà il canone al posto nostro. Esempio: uno studente fuori sede si è intestato la bolletta della luce della casa presa in affitto. Compilando il modulo dichiarerà che a pagare il Canone sarà il genitore presso la sua residenza. 6 Non possiedo un apparecchio radio televisivo e non voglio pagare il Canone in bolletta. Cosa posso fare? Dal 2016 sarà necessario fare richiesta di non detenzione dell'apparecchio radiotelevisivo esclusivamente con il modulo ufficiale di autocertificazione presente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e chiamato “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento”. Per farlo avete due possibilità: 1) Stampare il modulo , compilarlo, allegare un documento d’identità in corso di validità e inviare il tutto entro il 16 Maggio 2016 (fa fede il timbro postale) tramite posta raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv Casella Postale 22 – 10121 Torino Il modulo lo trovate a questo indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Co saDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero +TV/Contribuenti+con+utenza+elettrica+residenziale/Modello/ Dich_sost_TV_mod.pdf 2) Compilare il modulo online e inviarlo entro il 16 Maggio 2016. Per farlo dovrete registrarvi sul sito dell'Agenzia delle Entrate a questo indirizzo: 7 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Hom e/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Invio+web+esonero+c anone+Rai/ In entrambi i casi dovrete poi barrare soltanto la prima casella del Quadro “A”, alla sezione “Dichiarazione”, per affermare di non avere apparecchi radio televisivi in nessuna vostra abitazione: Cosa succede se non invio l'autocertificazione entro le scadenze? Se il modulo è inviato, tramite raccomandata dal 17 Maggio al 30 Giugno, oppure in via telematica dal 17 Maggio al 30 Giugno, si dovrà pagare per i primi 6 mesi del 2016 e non si pagherà per il semestre Luglio-Dicembre 2016. Se invece la dichiarazione di non detenzione si presenta dal 1 Luglio 2016 al 31 Gennaio 2017, si sarà esonerati dall’obbligo di pagare il Canone per tutto il 2017. 8 Come funzionerà per l'autocertificazione dal 2017? Relativamente al 2017, per le dichiarazioni inviate dal 1 Luglio 2016 al 31 Gennaio 2017 si sarà esonerati dall’obbligo di pagare il Canone per tutto il 2017. Per le dichiarazioni inviate dal 1 Febbraio al 30 Giugno, non si pagherà il semestre LuglioDicembre 2017. Per le dichiarazioni presentate dal 1 Luglio al 31 Gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Ho inviato l’autocertificazione per l’anno 2016. Devo inviarla nuovamente anche nei prossimi anni? Dipende dai casi: se l'autocertificazione viene utilizzata per dichiarare il non possesso di un apparecchio radio televisivo, barrando quindi il quadro A, sarà valida solo per un anno e dovrà essere inviata tutti gli anni secondo le scadenze. Per le dichiarazioni che invece riguardano il quadro B basterà presentare il modulo una sola volta, salvo poi dover comunicare eventuali modifiche intervenute successivamente. Ho presentato in passato una richiesta per non pagare il Canone Rai. Devo ripresentarla? Assolutamente sì. Se in passato avete fatto le dovute comunicazioni e smesso di pagare il Canone Rai, dovrete necessariamente compilare il modulo per la dichiarazione sostitutiva (l'indirizzo web per scaricarlo lo trovate poco sopra) e, nel quadro ”A“, barrare soltanto la seconda casella della sezione ”Dichiarazione“ per affermare di non avere altri apparecchi radio televisivi oltre a quelli già tolti. 9 La situazione rispetto a quando ho inviato la dichiarazione è cambiata, perché ho comprato una TV che prima non avevo e/o perché il familiare a cui pagavo il Canone è uscito dal nucleo. Cosa devo fare? Basta utilizzare il consueto modulo di cui sopra e avvalersi della sezione in basso denominata “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, riferita al Quadro che si è compilato, indicando la data in cui si era inviata la Dichiarazione precedente e che non è più valida. Come si procede nel caso di persona deceduta? Ci sono due casi. - Il primo è quello per cui l’erede o uno degli eredi si intestano la fornitura di energia elettrica, di solito con la voltura. In questo caso semplicemente si vedrà la condizione dell’erede: se ad esempio il figlio si intesta la fornitura del genitore deceduto ma ha la residenza in un’altra abitazione, allora si tratterà di seconda casa e pagherà il Canone Rai soltanto presso la sua residenza. Se invece porta in quell’abitazione ereditata la sua residenza e si intesta la fornitura della luce, allora dovrà pagare il Canone. 10 - Il secondo caso invece è quello in cui la persona deceduta è ancora l’intestatario della bolletta. Se la situazione è questa, l’erede o uno degli eredi dovrà inviare l’autocertificazione, ossia il modulo della dichiarazione sostitutiva , inserendo i propri dati come “dati del dichiarante” e compilando anche la sezione seguente chiamata “in qualità di erede di”, inserendo in essa i dati anagrafici della persona deceduta. Nel caso in cui non volesse pagare il Canone, dovrà compilare normalmente il Quadro A per dichiarare che presso l'utenza elettrica del “de cuius” non è presente nessun apparecchio televisivo ovvero il Quadro B nel caso in cui l'erede voglia affermare che il pagamento del Canone presso la residenza del “de cuius” non è dovuto perché sarà lui ad adempiere una sola volta presso la propria residenza. Vorrei cambiare l’intestazione del Canone, cosa devo fare? È necessario andare sul sito Rai www.rai.it . Di questo infatti non si occupa l’Agenzia delle Entrate. 11 Ho almeno 75 anni, non pago il Canone? Le bollette sono intestate a me, ma è il coniuge ad avere almeno 75 anni, ho diritto all’esenzione? Posso chiedere il rimborso dei precedenti Canoni pagati anche se potevo chiedere l’esenzione? Sì, chi ha compiuto 75 anni entro il termine di pagamento è esentato dal pagamento del Canone Rai, ma a due condizioni: - la prima è che non si debba convivere con persone diverse dal coniuge che abbiano un reddito proprio. Se ad esempio si convive con il figlio che lavora o con l’assistente familiare si pagherà il Canone normalmente. - la seconda, almeno fino ad oggi, è che il proprio reddito, cumulato insieme a quello del coniuge, non debba superare i 6713,98 euro lordi annui (516,46 euro lordi mensili). In futuro sarà possibile alzare questa soglia con apposito decreto del Ministero dell'Economia. Nel caso in cui sia il coniuge ad avere il requisito dell’età e non l’intestatario dell’utenza elettrica, è possibile comunque richiedere l’esenzione, sempre rispettando anche gli altri requisiti della convivenza e del reddito di cui sopra. Se ad esempio io ho le bollette intestate ma ho 72 anni, mentre mia moglie convive con me e ha 76 anni, potrò richiedere l’esenzione dal Canone, rispettando gli altri requisiti. Ricapitolando quindi è sufficiente che solo uno dei due coniugi abbia almeno 75 anni. 12 Per l’anno 2016 quindi si può trovare il modulo da stampare e inviare a questo indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Co saDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero +TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/Dichiarazione+sostitutiva +per+esenzione+pagamento+canone+TV/Circolaren46E_Allegat o+n1.pdf . Se invece avete pagato il Canone non dovuto negli anni compresi dal 2008 al 2015, potete fare domanda di rimborso con il modulo che trovate a questo indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/Co saDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Casi+particolari+di+esoner o+Rai/Cittadini+ultrasettantacinquenni/Modello+richiesta+rim borso+canone+Rai/Circolare46E_Allegato_n2.pdf Attenzione: per chiedere il rimborso per l’anno 2015 è necessario aver compiuto 75 anni entro il 31 Gennaio 2015. In alternativa è possibile richiedere il rimborso per il secondo semestre del 2015 è necessario aver compiuto i 75 anni entro il 31 Luglio. Per farlo utilizzate il modulo relativo ai rimborsi 2008/2014 qui sopra. In entrambi i casi, potete stampare il modulo , compilarlo, allegare un documento d’identità in corso di validità e inviare il tutto entro il 30 Aprile 2016 (fa fede il timbro postale) tramite posta raccomandata senza busta, all’indirizzo: 13 Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv Casella Postale 22 – 10121 Torino In alternativa, solo nel caso in cui si tratti di esonero, è possibile consegnare il tutto presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. NOVITÀ DEL 27 APRILE: COPPIE DI FATTO E CASI RISOLTI Oltre alla già citata proroga della scadenza per le autocertificazioni al 16 Maggio, sono arrivate altre importanti precisioni, che elenchiamo qui di seguito: • Le coppie di fatto che hanno la residenza nella stessa abitazione pagano il Canone una sola volta; • Il Canone si versa una sola volta anche se si hanno più apparecchi televisivi dentro casa; • Gli Smartphone, i tablet e i computer sono esentati dal pagamento; • Gli accertamenti avviati dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni del 16 Maggio non saranno retroattivi e quindi non potranno essere richiesti pagamenti di somme arretrate eventualmente dovute con il precedente Canone Rai; • Per le nuove utenze elettriche, si potranno inviare le autocertificazioni entro il mese successivo all'attivazione; in regime transitorio, per le nuove utenze attivate tra gennaio e marzo 2016, la scadenza è fissata al 16 maggio. In entrambi i casi la dichiarazione ha effetto dalla data di attivazione dell'utenza elettrica. 14 • Se si è ricoverati presso una casa di riposo, si è comunque tenuti al pagamento del Canone Rai se si possiede un'utenza elettrica attiva, fatto salvo il non possesso dell'apparecchio tv, per cui si potrà presentare l'autocertificazione. Se invece non si possiede né la tv né l'utenza elettrica, si dovrà inviare raccomandata secondo le vecchie regole per la disdetta dell'Abbonamento. • I proprietari di Bed&Breakfast pagano il Canone Speciale per gli apparecchi televisivi messi a disposizione dei clienti, pertanto, per evitare di dover pagare anche il canone per sull'apparecchio per uso privato possono presentare la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro A. Per informazioni, a chi devo rivolgermi? Trovate tutte le informazioni necessarie sul sito www.agenziaentrate.gov.it , in particolare a questo link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Hom e/CosaDeviFare/Richiedere/Canon e+Rai/ oppure sul sito www.abbonamenti.rai.it . Se invece volete telefonare, il numero verde è 800.93.83.62 15