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NEWSLETTER FISCALE IMMOBILIA RE Ottobre 2013 Novità in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale 1. Il quadro normativo di riferimento 2. La modifica della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale 3. La modifica dell’imposta di registro proporzionale sulle compravendite immobiliari e le correlate modifiche alle imposte ipotecaria e catastale 4. L’abolizione di esenzioni e agevolazioni 5. Brevi considerazioni su alcuni casi particolari Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2013 (di seguito il “Decreto”) introduce alcune modifiche alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione – principalmente – agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014, salvo eventuali modifiche apportate in sede di conversione in legge, che dovrà avvenire entro la data del 11 novembre 2013. Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra EC2N 1AR 15th Floor 125 Old Broad Street Tel.: +44 20 75691500 Fax: +44 20 75691501 Email: [email protected] Pechino 100022 36/F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel.+86 10 65633988 Fax: +86 10 65633986 Email: [email protected] Milano I-20121 Via G. 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Restano escluse dalle modifiche le compravendite immobiliari soggette a IVA e a imposta di registro in misura fissa (cfr. infra par. 3). In termini di tecnica legislativa, le modifiche relative alle compravendite immobiliari sono state introdotte modificando l’art 10 del D.Lgs. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, norma che a sua volta emenda, sempre a far data dal 1 gennaio 2014, l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (di seguito “Testo unico del registro”), ossia la norma che disciplina l’imposta di registro proporzionale sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Le modifiche introdotte dal recente intervento legislativo possono essere così riassunte: incremento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da € 168 a € 200 (cfr. infra par. 2); sostituzione delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale relativa ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, che attualmente variano dal 1% al 15%, con un’aliquota unica pari al 9% (cfr. infra par. 3); riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro applicabile nel caso di trasferimenti che beneficiano della c.d. agevolazione prima casa, che passa dall’attuale 3% al 2% (cfr. infra par. 3); individuazione degli immobili che si qualificano come case di abitazione “di lusso”, in base alla categoria catastale; abolizione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, per le compravendite immobiliari soggette a imposta di registro proporzionale e applicazione delle stesse nella misura fissa di € 50 (cfr. infra par.3); abolizione delle esenzioni e agevolazioni previste per le compravendite immobiliari soggette a imposta di registro proporzionale anche se stabilite da leggi speciali (cfr. infra par.4). 2. La modifica della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale L’art. 26 comma 2 del Decreto prevede l’aumento dell’importo fisso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da € 168 a € 200, con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Si tratta di una disposizione di portata generale, che riguarda qualsiasi disposizione attualmente in vigore che preveda le imposte di registro, ipotecaria o catastale nella misura fissa di € 168. Pertanto, tale aumento riguarda non solo gli atti traslativi di beni immobili, bensì anche gli altri atti soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di € 168, come ad esempio: il contratto preliminare di compravendita immobiliare, gli atti costitutivi di società, gli aumenti di capitale a fronte di conferimenti, gli atti di fusione o scissione, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale. Per contro, tale aumento non riguarda il caso in cui la misura fissa sia prevista per un importo diverso da € 168 (si tratta invero di ipotesi marginali). Per inciso, si segnala che, per effetto delle citate modifiche, la disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del Testo unico del registro, che prevede l’importo minimo dell’imposta di registro, debba essere coordinata con il nuovo importo di € 200. Pertanto, dal 1 gennaio 2014, l’ammontare dell’imposta di registro proporzionale dovuta non potrà essere inferiore a € 200, con esclusione dei casi CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Registro Ottobre 2013 Pagina 2 particolari disciplinati dagli artt. 5 e 7 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del registro (per i quali l’imposta di registro continuerà a essere inferiore a € 200). Inoltre, il comma 3 precisa il momento rilevante per stabilire se un atto giuridico è soggetto alle nuove disposizioni (ossia, quando un atto si considera successivo al 1 gennaio 2014): per gli atti giudiziari, rileva la data di pubblicazione o emanazione; per gli atti pubblici, rileva la data di formazione; per le scritture private autenticate, rileva la data dell’autenticazione; per le scritture private non autenticate, rileva la data di registrazione; per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, rileva la data in cui sono eseguite le formalità; per le domande di annotazione, rileva la data di presentazione della domanda. 3. La modifica dell’imposta di registro proporzionale sulle compravendite immobiliari e le correlate modifiche alle imposte ipotecaria e catastale 3.1. L’art. 26 del Decreto, intervenendo sull’art. 10 del D.Lgs. 23/2011, ha sostituito l’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del registro, che prevede le aliquote proporzionali dell’imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili, differenziate – in sintesi – a seconda della tipologia di immobili (1%, 3%, 7% e 15%). Per effetto di tali modifiche, dal 1 gennaio 2014, i predetti trasferimenti saranno assoggettati ad imposta di registro proporzionale con aliquota unica del 9%. Nel caso di trasferimenti aventi ad oggetto immobili che beneficiano della c.d. agevolazione prima casa (prevista nella Nota II-bis) dell’art. 1, l’imposta di registro proporzionale (agevolata) si riduce dall’attuale 3% al 2%. A tal proposito, si evidenzia come la novella normativa abbia anche inciso sull’individuazione degli immobili che si qualificano come case di abitazione “di lusso” e che, pertanto, non possono usufruire dell’aliquota ridotta del 2%. Con la riforma dell’art. 1, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del registro, è stato infatti eliminato il riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e, a far data dal 1 gennaio 2014, dovranno considerarsi case di abitazione “di lusso”, ai fini dell’agevolazione prima casa, gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. In virtù di tali modifiche, quindi, alcuni trasferimenti immobiliari subiranno un aggravio di imposizione (si pensi all’imposta sul trasferimento di immobili di interesse storico-artistico, che passerà dal 3% al 9%) mentre altri beneficeranno di una riduzione (si pensi all’imposta sul trasferimento dei terreni agricoli, che passerà dal 15% al 9%). Per un confronto tra l’attuale regime e quello in vigore dal 1 gennaio 2014 si vedano le Tabelle alla fine del presente paragrafo. 3.2. Inoltre, per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso soggetti a imposta di registro proporzionale, l’art. 26 ha, di fatto, abolito le attuali imposte ipotecaria e catastale, sia proporzionali sia fisse, prevedendo che tali imposte saranno dovute nella misura di € 50 ciascuna. Di conseguenza, per tali atti, in luogo delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali attualmente applicabili (2% o 3% per l’ipotecaria; 1% per la catastale), dal 1 gennaio 2014 si applicherà la misura fissa di € 50. Occorre precisare che tale esenzione riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili soggetti all’imposta di registro proporzionale del 9% (o del 2%). Di conseguenza, l’esenzione da imposte ipotecaria e catastale non si applicherà agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Registro Ottobre 2013 Pagina 3 beni immobili soggetti all’IVA e all’imposta di registro in misura fissa. Nel caso invece di cessione di fabbricati abitativi in regime di esenzione IVA, cui si applica l’imposta di registro in misura proporzionale (attualmente pari al 7% o al 3% in caso di agevolazione prima casa), le suindicate modifiche alle imposte ipotecaria e catastale risulteranno applicabili. È il caso, in particolare, delle cessioni effettuate da un soggetto IVA diverso dall’impresa di costruzione/ristrutturazione oppure delle cessioni effettuate dall’impresa di costruzione/ristrutturazione dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, senza esercizio dell’opzione per l’imponibilità IVA. Di conseguenza, tali atti saranno assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 ciascuna. Al riguardo si noti che, attualmente, tali atti sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali, complessivamente pari al 3% (salvo che si applichi l’agevolazione prima casa). Tabella 1 - Atti fuori campo IVA Oggetto Fabbricati abitativi con agevolazione prima casa Fabbricati abitativi senza agevolazione prima casa Fabbricati strumentali Regime in vigore fino al 31.12.2013 Imposta di registro: 3%. Imposte ipotecaria e catastale: €168 ciascuna. Imposta di registro: 7%. Imposte ipotecaria e catastale: 2% e 1%. Imposta di registro: 7%. Imposte ipotecaria e catastale: 2% e 1%. Imposta di registro: 15% Regime applicabile dal 01.01.2014 Imposta di registro: 2%. Imposte ipotecaria e catastale: €50 ciascuna. Imposta di registro 9%. Imposte ipotecaria e catastale: €50 ciascuna. Imposta di registro 9%. Imposte ipotecaria e catastale: €50 ciascuna. Imposta di registro: 9%. (terreni agricoli) o 8% (terreni agricoli trasferiti a imprenditori agricoli oppure altri terreni). Imposte ipotecaria e catastale 2% e 1%. Terreni Imposte ipotecaria e catastale: €50. Tabella 2 - Atti soggetti a IVA Oggetto Terreni edificabili Fabbricati abitativi imponibili IVA senza agevolazione prima casa Fabbricati abitativi imponibili IVA con agevolazione prima casa Fabbricati abitativi in esenzione IVA Fabbricati strumentali imponibili IVA o in esenzione IVA Regime in vigore fino al 31.12.2013 IVA 22% Regime applicabile dal 01.01.2014 IVA 22% Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €168 ciascuna. IVA 10% (22% se di lusso) Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €200 ciascuna. IVA 10% (22% se di lusso) Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €168. IVA 4% Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €200. IVA 4% Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €168. Imposte di registro, ipotecaria e catastale: €200. Imposta di registro: 7% (3% se prima casa). Imposte ipotecaria e catastale: 2% e 1% (oppure €168 se prima casa). Imposta di registro: €168. Imposte ipotecaria e catastale: 3% e 1%. Imposta di registro: 9% (2% se prima casa). Imposte ipotecaria e catastale €50. CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Registro Imposta di registro: €200. Imposte ipotecaria e catastale: 3% e 1%. Ottobre 2013 Pagina 4 4. L’abolizione di esenzioni e agevolazioni L’art. 26 del Decreto non ha modificato l’art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, che prevede – con una disposizione invero poco chiara – la cancellazione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di diritti reali immobiliari. In effetti, l’applicazione di tale norma richiederà di comprendere, con un’analisi caso per caso, se una certa disposizione contiene una “agevolazione” o una “esenzione” oppure, al contrario, un trattamento tributario “a regime”. Inoltre, sono abrogate le Note all’art. 1 della Tariffa, Parte I, ad esclusione della Nota II-bis che disciplina la c.d. agevolazione prima casa. 5. Brevi considerazioni su alcuni casi particolari Occorre considerare l’incidenza delle suindicate modifiche su alcune disposizioni specifiche relative alla fiscalità immobiliare. Innanzitutto, l’introduzione di un’aliquota unica per l’imposta di registro proporzionale sui trasferimenti immobiliari inciderà sul regime applicabile alle c.d. immobiliari di rivendita. Infatti, l’attuale formulazione dell’art. 1 della Tariffa prevede l’imposta di registro al 1% nel caso di cessione di fabbricati abitativi in regime di esenzione IVA a favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la rivendita di immobili (c.d. immobiliari di rivendita) e che dichiarino nell’atto l’intenzione di trasferire tali fabbricati entro 3 anni. Dal 1 gennaio 2014 tale imposta passerà al 9%. Tali modifiche non dovrebbero incidere, invece, sull’art. 8 del D.L. 351/2001 ai sensi del quale l’apporto ai fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto è assimilato al conferimento d’azienda e, quindi, è escluso dal campo di applicazione dell’IVA ed è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa (che dal 1 gennaio 2014 sarà pari a € 200). Infatti, tale disposizione estende agli apporti a fondi immobiliari di beni immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto il regime fiscale ordinario previsto per il conferimento d’azienda. In sostanza, si tratta di una norma che prevede il trattamento “a regime” di tali apporti. Di conseguenza, i citati apporti non rientrano tra gli atti disciplinati dall’art. 1 della Tariffa (in quanto il conferimento d’azienda è disciplinato dall’art. 4 della Tariffa), di talché le suindicate modifiche non dovrebbero trovare applicazione. Infine, occorre considerare la norma che riduce alla metà le imposte ipotecaria e catastale sugli atti di cui sono parte fondi immobiliari, ai sensi dell’art. 35, comma 10-ter, D.L. 223/2006. Questa dovrebbe restare in vigore, nei casi in cui tali atti non sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale (ad es. compravendite soggette a IVA e a imposta di registro fissa). In questo caso, infatti, non si renderebbe applicabile né l’art. 26, comma 1, del Decreto, che prevede l’esenzione da imposte ipotecaria e catastale, né l’art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, che prevede la cancellazione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, atteso che, come si è visto, tali norme riguardano le compravendite immobiliari soggette all’imposta di registro proporzionale. Per contro, nel caso di atti di compravendita immobiliare soggetti a imposta di registro proporzionale di cui sia parte un fondo immobiliare (ad es. vendita di un fabbricato da un privato a un fondo immobiliare), in virtù delle modifiche in esame, dal 1 gennaio 2014 le imposte ipotecaria e catastale proporzionali non sarebbero dovute, neppure nella misura ridotta (ma risulterebbero sostituite dalla misura fissa di € 50 ciascuna). Dipartimento Fiscale Chiomenti Studio Legale CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Registro Ottobre 2013 Pagina 5