sintesi progetto comitato donne ces sicura a casa
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sintesi progetto comitato donne ces sicura a casa
SINTESI PROGETTO COMITATO DONNE CES SICURA A CASA SICURA AL LAVORO CASO STUDIO ITALIA Introduzione La ricerca condotta dalla Confederazione europea dei sindacati CES mostra che: • I sindacati hanno una comprovata esperienza di azione contro la violenza sulle donne, sia sul posto di lavoro che a casa. • La stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali in Europa sono coinvolte nella lotta alla violenza contro le donne. • le azioni intraprese comprendono la contrattazione collettiva a livello nazionale, settoriale e aziendale che prevede l’inserimento nei contratti di clausole in materia di violenza contro le donne. • Gli accordi hanno previsto l’obbligo per i datori di lavoro di sviluppare procedure per affrontare casi di violenza; la formazione per dirigenti e dipendenti, al fine di identificare e prevenire il fenomeno sul posto di lavoro; e il supporto medico e psicologico per i dipendenti vittime di violenza domestica. • Molti sindacati offrono un supporto sia legale che di altro tipo per le/gli iscritte/i vittime di violenza sul posto di lavoro, e in alcuni casi anche di violenza domestica. • Molti sindacati hanno organizzato eventi per accrescere la sensibilizzazione, e preso parte a iniziative del governo al fine di arrivare ad accordi ed impegni specifici da parte delle istituzioni. Contesto normativo Le molestie sessuali e le molestie sono definite come discriminazione sessuale nella legge (Codice delle pari opportunità / Decreto n. 145/2005). L'articolo 26 del Codice si riferisce ai “lavoratori “, escludendo quindi i “terzi” presenti nella organizzazione. L’attuazione è in gran parte lasciata alla contrattazione collettiva. Nel diritto penale: la legge n. 38 del 23 aprile 2009 ha introdotto il nuovo reato di "atti persecutori" (stalking). In Italia, grande attenzione è stata data al mobbing. Mobbing non è un reato definito da una legge, ma l'articolo 2087 del codice civile è rilevante ai fini dei danni “morali” subiti dalla vittima. L'Italia ha una legislazione pro-attiva sulla tratta per sfruttamento sessuale e le mutilazioni genitali femminili (come buona pratica si avvicina all’Europa). Si fa riferimento alla normativa introdotta nel 2016 per il congedo per violenza domestica. Contratti collettivi I contratti collettivi sono stati firmati ai due livelli principali: settoriale e aziendale e, talvolta, anche a livello territoriale. Tuttavia, nel settore pubblico nessun accordo nazionale è stato rinnovato dal 2007. La contrattazione è stata decentrata e il contratto nazionale del 2011 ha portato a un accordo comune tra le tre confederazioni e l'organizzazione dei datori di lavoro Confindustria, ottenendo un controllo più rigido sui contratti di lavoro. Nonostante questi sviluppi e la grave crisi economica, i sindacati italiani sono riusciti a concludere una serie di importanti accordi settoriali e aziendali. Clausole sulla prevenzione e la lotta contro le molestie e le molestie sessuali sono incluse in alcuni accordi generali settoriali e aziendali. Questi tendono ad includere dichiarazioni di intenti o dichiarazioni generiche, piuttosto che specifiche clausole che stabiliscano denunce o altre procedure. In alcuni casi, la prevenzione delle molestie sessuali è demandata a Osservatori o a Commissioni pari opportunità locali, nazionali o congiunte. Alcuni accordi (ad esempio gas, acqua, elettricità, prodotti chimici) hanno clausole specifiche in materia di molestie e molestie sessuali in cui il datore di lavoro si impegna ad adottare tutte le misure atte a prevenire le molestie e implementare procedure disciplinari e prevedere sanzioni. La violenza di genere è stata recentemente discussa in Italia come “un problema di salute e sicurezza”, riportato tra gli elementi di valutazione dei rischi sul posto di lavoro, riguardando stress e benessere psicologico. Si tratta di un nuovo passo avanti in materia di protezione dalla violenza compiuto in Italia e i sindacati hanno evidenziato l’importanza di integrare la parità di genere e la violenza di genere nelle politiche di salute e sicurezza. L'accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro è stata recepito in un accordo quadro nazionale sottoscritto dalle tre confederazioni CGIL, CISL e UIL e Confindustria nel 2016, dopo nove anni di negoziati. L'accordo prevede che le parti concordino sul fatto che le associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati a livello territoriale si riuniscano entro tre mesi dalla firma della dichiarazione, per identificare procedure necessarie e strutture più adatte per il supporto anche psicologico e legale - alle vittime di violenza e di molestie sul posto di lavoro a livello aziendale. L'obiettivo è di promuovere in ogni azienda un accordo “tolleranza zero” contro le molestie e la violenza sul posto di lavoro. Recenti accordi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati sono stati firmati a Vicenza e in Sicilia e comprendono un piano triennale di azioni positive nei luoghi di lavoro. Esempi recenti di accordi: • Settore alimentare - in un accordo nazionale sulla prevenzione della discriminazione, firmato il 5 feb 2016 dai sindacati (FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL) e datori di lavoro, le parti si impegnano alla finalizzazione di un codice di comportamento nazionale, da attuare in tutte le società, contro molestie sessuali e mobbing. • Un accordo settoriale firmato nel 2016 nel settore acqua/gas ha istituito un Comitato congiunto nazionale sulle pari opportunità per promuovere la pari dignità dei lavoratori, prevenire e contrastare i casi di molestie sessuali e di elaborare un codice di condotta da applicare in ogni azienda. • La proposta per il rinnovo del contratto del settore elettrico 2016/18 fa riferimento alle "molestie e violenza sul luogo di lavoro" e richiede a tutte le aziende di firmare una dichiarazione pubblica di "intolleranza". • In base al contratto collettivo nazionale (2013-2016) un accordo sui codici di condotta da attuare per combattere le molestie sessuali e mobbing è stato firmato il 4 febbraio 2016 dai sindacati del settore del legno e del mobile (FILLEA CGIL, FILCA CISL, Feneal UIL) e l'organizzazione dei datori di lavoro (FederlegnoArredo). Si tratta di un buon di accordo dettagliato che stabilisce: principi, definizioni di molestie sessuali, comportamenti che costituiscono le molestie sessuali e mobbing, le procedure formali e informali, l’arbitrato e i meccanismi di denuncia formali; così come le attività di prevenzione e sensibilizzazione. • Nel settore dei trasporti la FIT CISL è stata attiva con diversi progetti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione e un sondaggio con oltre 1.000 risposte, per aumentare la sensibilizzazione sulla violenza di genere. E’ stata realizzata una partnership con l'organizzazione anti-violenza delle donne Telefona Rosa. Sono stati firmati due accordi nazionali innovativi sulla violenza di genere sul posto di lavoro: 1) Accordo tra i sindacati e ANAS (l'autorità nazionale di gestione della strada) per prevenire e affrontare le molestie sul luogo di lavoro. Il protocollo concordato prevede le azioni e le procedure che l’azienda deve attivare per identificare eventuali casi, per garantire la riservatezza e il sostegno alle vittime che saranno indirizzate dal comitato aziendale per le pari opportunità. 2) Accordo tra sindacati e ENAV (Ente Nazionale controllori del traffico aereo): stabilisce il principio che i rapporti di lavoro devono avere luogo in un ambiente adatto, con metodi e condizioni che garantiscano la pari dignità tra uomini e donne, che identifichino le molestie, per modificare il comportamento e correggere gli atteggiamenti che provocano il mancato sviluppo di buone relazioni sul posto di lavoro. • Ulteriori accordi sono stati firmati nel settore del trasporto merci (25 gennaio 2016); nel trasporto aereo nella compagnia aerea Easyjet (4 marzo 2015) e Busitalia (18 febbraio 2015). Problemi evidenziati e iniziative del sindacato I sindacati in Italia hanno evidenziato un mercato del lavoro caratterizzato da piccole imprese e un aumento dei rapporti di lavoro non standard e precari, nel settore privato. Questo, sostengono, ha portato a maggiori rischi di molestie sessuali. I più alti rischi esistono nel settore agricolo e nel lavoro domestico - questi sono settori in cui sono occupati molti lavoratori migranti spesso poco sindacalizzati. I coordinamenti donne delle tre confederazioni hanno lavorato insieme su una serie di iniziative di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Un’intesa comune tra i coordinamenti delle tre confederazioni è stato firmato il 27 novembre 2012 che stabilisce la priorità di affrontare il fenomeno della violenza contro le donne nei luoghi di lavoro. Ci sono molti esempi di campagne sindacali per accrescere la sensibilizzazione, per la formazione e l'impegno con le organizzazioni di polizia e le autorità locali. La violenza domestica nel diritto del lavoro Nel 2016 il Jobs Act riconosce il diritto alle donne vittime di violenza domestica, debitamente certificata, un percorso di protezione di genere, con un congedo retribuito per un massimo di tre mesi. Durante tale congedo le vittime possono contare sullo stipendio pieno, sui contributi previdenziali e su altri compensi previsti dal contratto di lavoro, oltre alle ferie, con lo stesso criterio stabilito per il congedo di maternità. I datori di lavoro possono dedurre l'importo degli oneri previdenziali. I lavoratori, su loro richiesta, hanno anche il diritto di cambiare la tipologia del contratto da tempo pieno a part-time, o di prendere il congedo in modo flessibile, su base giornaliera o oraria, per un periodo massimo di tre anni. Queste richieste devono essere negoziate nei contratti collettivi e discusse congiuntamente dalle parti sociali. In una dichiarazione congiunta nel settore alimentare (5 febbraio 2016) concordata tra sindacati (FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL) e datori di lavoro (Federalimentare) le parti hanno convenuto che le lavoratrici - vittime di violenza secondo i criteri legislativi - hanno diritto a un prolungamento del congedo, retribuito dall’azienda, fino ad un massimo di tre mesi.