Regolamento polizia urbana
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Regolamento polizia urbana
COMUNE DI VIMODRONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Regolamento di Polizia Urbana 1 INDICE CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Finalità Ambito d'applicazione Attività di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana Utilizzo del volontariato Disposizioni di carattere generale Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi Pubblicità dei titoli autorizzativi Pubblicità del regolamento CAPO II° - USO MANTENIMENTO E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Divieto di giochi su suolo pubblico Sgombero della neve Occupazione di suolo pubblico Modalità per il carico e lo scarico delle merci Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi Installazione di tende solari Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari - luminarie Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili Commercio su aree pubbliche Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche Installazioni di chioschi ed edicole Cortei – Processioni – Riunioni – Manifestazioni e forme di propaganda Collocamento o riparazioni di condutture fisse e/o provvisorie CAPO III° - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI 23. 24. 25. 26. 27. 28. Disposizioni di carattere generale Raccolta e obbligo conferimento separato dei rifiuti urbani Scarico di rottami e detriti Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe Regolamento di Polizia Urbana 2 29. 30. 31. 32. 33. 34. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche Pulizia delle vetrine Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti Disinfestazione da zanzare CAPO IV° - CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere Attività di meretricio Sosta di camper e caravan Manutenzione degli edifici Targhetta dell'amministratore di condominio Collocamento di targhe o lapidi commemorative Ornamento esterno ai fabbricati Depositi in proprietà privata Lavatura, spolveramento ed esposizione di biancheria, panni e tappeti Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico CAPO V° - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Inquinamento acustico Pubblica quiete e tranquillità delle persone Esercizio dei mestieri e delle industrie Funzionamento apparecchiature nelle abitazioni Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie Detenzione cani o altri animali nelle abitazioni Suono delle campane CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI 56. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili 57. Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in case di abitazione, altri edifici e nei cortili 58. Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali 59. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti 60. Custodia dei cani 61. Manutenzione di aree di pubblico transito 62. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi Regolamento di Polizia Urbana 3 CAPO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Pesatura e vendita delle merci Vendita del pane Negozi e articoli per soli adulti Sale giuochi Esercizio del commercio su aree pubbliche Mestieri girovaghi e venditori di giornali Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune CAPO VIII° - SANZIONI 70. 71. 72. 73. Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio Sequestro e custodia di cose Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi, concessioni e/o nulla osta 74. Recidiva 75. Chiusura coatta dell'attività CAPO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 76. 77. 78. 79. Disposizioni transitorie Procedure autorizzative Entrata in vigore Norma finale Regolamento di Polizia Urbana 4 CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità Il presente regolamento, denominato regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme speciali in armonia con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di: a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, mediante l’insieme delle precauzioni adottate per preservare la comunità cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale; b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni; c) salvaguardare la sicurezza urbana, la qualità e il decoro ambientale, la convivenza tra persone e tra persone e animali, nel rispetto della pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo; d) favorirne la convivenza e la tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità, della mediazione dei conflitti e lo sviluppo di una coscienza civile; e) garantire la protezione del patrimonio. Come da disposto dell’art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s’intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana. Art. 2 Ambito d'applicazione 1. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, tutte le aree non delimitate o recintate fiancheggianti le strade, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro debbono essere salvaguardate. Art. 3. Attività di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana 1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono svolte dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni. Regolamento di Polizia Urbana 5 2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, giusto quanto disposto dall'art. 13 legge 24.11.1981 n. 689. 3. Fatte salve le sanzioni penali, chiunque non ottempera alle disposizioni contenute nel presente articolo o ostacola gli agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 300,00. Art. 4 Utilizzo del volontariato 1. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e nei limiti previsti dal quadro normativo vigente. Art. 5 Disposizioni di carattere generale 1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso emesse per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo; d) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; e) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi; f) sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte; g) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Art. 6 Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi 1. Le istanze di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo ed essere corredate, ove richiesti, da elaborati grafici e/o foto-planimetrici, ovvero da qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria, in relazione all'attività che si intende esercitare. 2. Per l’esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e quelle del regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la specifica materia. 3. Il rilascio di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o relazioni tecniche, ai fini Regolamento di Polizia Urbana 6 dell’accertamento della sicurezza o dell’idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all’apposito albo, all’uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti. Art. 7 Pubblicità dei titoli autorizzativi 1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per tutta la durata per i quali sono stati concessi, in modo da essere chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno, comunque, essere esibiti agli agenti preposti al controllo. 2. Il titolare di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, che non espone/esibisce il titolo autorizzativo, a richiesta degli agenti preposti al controllo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Art. 8 Pubblicità del regolamento 1. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi. Regolamento di Polizia Urbana 7 CAPO II° U S O, M A N T E N I M E N T O E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Art. 9 Divieto di giochi su suolo pubblico 1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri. 2. E’ fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale. 3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00. 4. E’, altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 5. Fatta salva l’applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 300,00. 6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E’ sempre disposto il sequestro amministrativo. Art. 10 Sgombero della neve 1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione. 2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio. 3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Regolamento di Polizia Urbana 8 5. E’ fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua. 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00. Art. 11 Occupazione di suolo pubblico 1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Edilizio o da altri specifici regolamenti comunali, le strade, le piazze, i portici, gli spazi pubblici o aperti al pubblico, il sottosuolo e il soprasuolo pubblico, non possono essere oggetto di occupazione, anche temporanea, senza l'autorizzazione del Comune. 2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe. 3. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà presentare domanda al Sindaco, indicando nella medesima l'ubicazione, l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa. 4. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere temporanee o permanenti, quelle temporanee, se la durata è inferiore o uguale a 12 mesi sono rilasciate dal Comandante della Polizia Locale, tutte le altre sono rilasciate dal Dirigente dell'area Lavori Pubblici. 5. La concessione ad occupare suolo pubblico è subordinata al pagamento della relativa tassa e può contenere le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell'interesse pubblico e del Comune. 6. E' vietato il comportamento di singoli comunque diretto ad impedire o a limitare con occupazioni personali la fruibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché l'inosservanza delle prescrizioni impartite. 7. Le occupazioni di suolo sono negate se non in linea con le norme sulla circolazione stradale, quando pregiudicano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il pubblico decoro. 8. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le occupazioni di suolo pubblico senza la prescritta concessione comunale, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71 e l'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento. Art. 12 Modalità per il carico e lo scarico delle merci 1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni Regolamento di Polizia Urbana 9 richiedano tempo e ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere una autorizzazione dell’autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche negarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. 2. Le autorizzazioni per il carico e lo scarico e per l’uso di scale aree, scale a mano, ponti mobili ecc.., possono non essere concesse per le strade durante le ore in cui vi siano limitazioni per la viabilità, salvo che l’operazione non rivesta carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall’autorità comunale. 3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico. 4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. 5. Nel caso in cui il suolo pubblico venga danneggiato o non venga ripulito, l’autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. 6. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque effettua operazioni di carico e scarico senza essere munito di autorizzazione, quando richiesto, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71, l'eventuale autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'occupazione abusiva esibendone la ricevuta di pagamento. Art. 13 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica 1. La concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere prevista davanti ai negozi soltanto a favore dei proprietari/gestori dei negozi stessi, previo pagamento della relativa tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP. 2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. 3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia. In ogni caso deve essere riservata una zona di transito pedonale non inferiore a m.1.50. 4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico, di ordine pubblico o di altri motivi di pubblico interesse. 5. Le fioriere, i paraventi e i manufatti ombreggianti, da esporre davanti ai pubblici esercizi, devono essere tenuti sempre in ordine e puliti. 6. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea Regolamento di Polizia Urbana 10 rimozione delle occupazioni di suolo pubblico sopra indicate od di altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo. 7. L'autorità comunale nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata. 8. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, i gestori e i proprietari dei locali che occupano suolo pubblico per svolgere la loro attività, senza la prescritta concessione comunale, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. In caso di recidiva, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune relativo all’attività, con chiusura dell'attività stessa per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del presente regolamento. 9. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui al comma 5 sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune relativo all’attività, con chiusura dell'attività stessa per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del presente regolamento. Art. 14 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi 1. Per le occupazioni di suolo o spazio pubblico, connesse all'esposizione di merce o derrate alimentari, all'esterno dei negozi valgono le disposizioni di cui all'art. 11. 2. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dalle vigenti normative igienico sanitarie e non possono prescindere dal titolo autorizzativo, rilasciato dall'amministrazione comunale, previo pagamento della relativa tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP. 3. I generi di cui al settore merceologico alimentare, che comunque dovranno essere riparati dal sole, dall'acqua e dagli agenti atmosferici in genere e tenuti alla temperatura di conservazione consigliata a seconda della tipologia, debbono essere esposti su ripiani rialzati da terra per un altezza non inferiore ad un metro, escluso i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati o meno. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo. 4. In relazione a quanto stabilito dall’art. 13, co. 3, del presente regolamento, non potranno essere concesse autorizzazioni quando, causa l’occupazione, venga meno l’area di transito pedonale di dimensioni non inferiori a m.2,00. 5. Non è ammessa l’occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico. Regolamento di Polizia Urbana 11 6. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le occupazioni di suolo pubblico senza la prescritta concessione comunale, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e l'eventuale concessione in sanatoria potrà essere rilasciata solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento. 7. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del presente regolamento. Art. 15 Installazione di tende solari 1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal regolamento edilizio comunale, chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare domanda all’ufficio comunale competente, indicando la via e il numero civico dell’edificio, il numero e l’esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda. 2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto correlato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti. 3. Le tende dovranno essere mobili e non dovranno determinare, ostacolo di carattere viabilistico, occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica e i cartelli della segnaletica stradale. 4. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire pericolo all’incolumità delle persone e alla circolazione. Le tende dovranno avere l’orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange e ornamenti in genere, ad un altezza non inferiore a m.2,20 dal suolo. 5. Le misure minime dettate nel presente articolo potranno essere modificate quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. 6. In caso di concessione, l’installazione delle tende può avvenire esclusivamente previo pagamento della relativa tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP. 7. Chiunque installi tende solari senza la prescritta concessione, quando prevista, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, installazioni abusive, non corrispondenti e/o eccedenti saranno punite Regolamento di Polizia Urbana 12 con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato, calcolato sulla proiezione al suolo, occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. L'eventuale concessione in sanatoria potrà essere rilasciata solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'installazione abusiva esibendone la ricevuta di pagamento. 8. Chiunque trasgredisce alle altre disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71 nel caso in cui la tenda rechi pericolo per la pubblica incolumità, sia contraria al pubblico decoro o occulti ciò che è interesse pubblico. Art. 16 Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari - luminarie 1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal presente regolamento e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne - luci - targhe – vetrine - manifesti – striscioni pubblicitari – luminarie, senza l'autorizzazione del Comune. 2. Le luminarie e gli striscioni pubblicitari, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un’altezza non inferiore a m 6.00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. 3. Sono vietate quelle installazioni contrarie all'estetica cittadina e al pudore. 4. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo. 5. La ditta incaricata dei lavori di installazione, è tenuta a presentare al comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alla loro tenuta e alle soluzioni adottate contro gli eventuali rischi di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente. 6. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e gli arredi di cui sopra, che dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato. 7. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate decade il titolo autorizzativo. 8. Le richieste di installazione di quanto contenuto nel presente articolo, devono essere corredate da rilievi foto-planimetrici e/o disegni grafici. 9. L'Amministrazione comunale potrà apporre sui fabbricati, anche di proprietà privata e sugli impianti per l'illuminazione pubblica: cartelli per la denominazione delle vie; segnaletica stradale; altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti, nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale. 10. Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di particolari cerimonie religiose e civili, per tutta la loro durata, fatta salva la rimozione degli stessi entro tre giorni dalla conclusione della Regolamento di Polizia Urbana 13 manifestazione. 11. Chiunque proceda ad installazioni pubblicitarie sul territorio è altresì soggetto, se dovuta, all’iscrizione ai competenti ruoli relativi al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. 12. Chiunque installa insegne, luci, targhe, vetrine, manifesti, striscioni pubblicitari e luminarie senza autorizzazione e senza rispettare il contenuto del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. 13. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 300,00, chiunque non ottempera a quanto disposto ai commi 5, 6 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 17 Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili 1. L'affissione di cartelli, manifesti, volantini o quant'altro, che hanno come scopo quello di pubblicizzare la vendita e la locazione degli immobili, è consentita unicamente se posta sull'immobile o sulla recinzione dello stesso stabile oggetto della vendita o della locazione. 2. Se la pubblicità di cui sopra supera i 50 cm quadrati, ancorché collocata secondo quanto indicato nel comma 1, deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme contenute nell'art. 11 del presente regolamento e comunque devono essere rispettate in materia le norme che disciplinano la circolazione stradale e il vigente regolamento che disciplina la pubblicità. 3. E' vietata l'affissione in ogni altro luogo o manufatto sia esso pubblico o privato. 4. Le agenzie immobiliari, i proprietari degli immobili e chiunque affigga cartelli, manifesti o quant’altro, relativo alla pubblicità sulla vendita o locazione degli immobili, in difformità da quanto previsto dal comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00, sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. 5. I soggetti di cui sopra che non ottemperano a quanto disposto dal comma 2 sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 18 Commercio su aree pubbliche 1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti dalle leggi statali, regionali e dagli appositi regolamenti comunali e a condizione che risultino regolarmente effettuati i pagamenti riferiti alle tasse comunali applicabili in relazione alla specifica attività svolta. Regolamento di Polizia Urbana 14 Art. 19 Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche 1. Ferme le prescrizioni delle leggi di Pubblica Sicurezza, circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del comando di Polizia Locale. 2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio, da parte dei competenti organi; le strutture e i dispositivi tecnici, devono essere corredati da apposita relazione da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli appositi albi, che attesti la loro regolarità. 3. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate decade il titolo autorizzatorio. 4. E’ vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento al pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche, esotiche e domestiche. 5. Ferme le prescrizioni contenute nelle normative vigenti e il possesso di specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante e circensi, per la detenzione di animali in esposizione e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore, è obbligatorio l’atto autorizzativo rilasciato dall’autorità comunale o dall’A.S.L. 6. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 20 Installazione di chioschi ed edicole 1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o riduca la visibilità agli incroci e lungo le curve; può essere negata per motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana. 2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché dei regolamenti comunali vigenti e previo pagamento delle specifiche tasse. Al riguardo, dovrà essere sempre sentito il parere del comando di Polizia Locale. 3. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 21 Cortei – Processioni – Riunioni - Manifestazioni e forme di propaganda 1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie Regolamento di Polizia Urbana 15 o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento. A fronte di casi di particolare gravità che non consentono la comunicazione preventiva, i cortei e/o le manifestazioni pubbliche, sono indette, previa comunicazione all’autorità competente, in deroga ai limiti dei dieci giorni. 2. Le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il comando di Polizia Locale. 3. Fatto salvo quanto previsto dalle normativa in materia di propaganda elettorale, è fatto divieto a chiunque di utilizzare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza autorizzazione, strumenti di amplificazione vocale. 4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00, è altresì disposta la sospensione immediata dell’attività. Art. 22 Collocamento o riparazione di condutture fisse e/o provvisorie 1. Il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, di impianti di linee telefoniche, di condutture di acqua potabile o di acque reflue e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc.., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche. 2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. 3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. 4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. 5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici. Ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito. 6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori. 7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, allorquando gli stessi ricadano o interessano in qualsiasi modo il suolo pubblico. 8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di Regolamento di Polizia Urbana 16 funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. 9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti, a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese. 10. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Regolamento di Polizia Urbana 17 CAPO III° PULIZIA E IGIENE DEI CENTRI ABITATI Art. 23 Disposizione di carattere generale 1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine, è proibito qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato: a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; c) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici; e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato; f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; g) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale; h) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; i) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; j) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica; k) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche; l) imbrattare le pubbliche vie; m) segare o spaccare legna sul suolo pubblico. 2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo il suolo pubblico, i segnali stradali ed ogni altro manufatto di proprietà pubblica. 3. E' vietato abbandonare materiali e oggetti (siringhe o altro), che possono costituire veicoli d'infezione. 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00. 6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. 7. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera e), del presente articolo è soggetto alla Regolamento di Polizia Urbana 18 sanzione amministrativa pecuniaria secondo le norme contenute al capo II° all'art. 11. 8. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 50,00. Art. 24 Raccolta e obbligo conferimento separato dei rifiuti urbani 1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, vista l'ordinanza sindacale n.100 del 19.10.2010 è fatto obbligo sul territorio comunale di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo le seguenti modalità. A. Rifiuti organici compostabili a) umido: utilizzando sacchetti biodegradabili da conferire in secchi o bidoni carrellati marroni; b) erba: utilizzando bidoni carrellati verdi; c) ramaglie: legate in fascine (peso inferiore ai 20 KG) e depositate in modo ordinato vicino ai contenitori. B. Rifiuti solidi d) carta: in sacchi di carta, scatole di cartone, pacchi legati posti ordinatamente accanto ai bidoni o utilizzando i bidoni bianchi; e) cartone: piegati e legati posti ordinatamente accanto ai bidoni o utilizzando i bidoni bianchi; f) vetro: bottiglie e vasetti anche con tappi metallici, utilizzando sacchi o bidoni carrellati verdi; g) multipack: bottiglie e flaconi in plastica, vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, film e pellicole, barattoli vari, contenitori in tetrapak, vaschette in polistirolo, lattine, bombolette spray, scatolette di tonno, pellicole in alluminio, ecc, utilizzando sacchi semitrasparenti (da conferire a terra o nei bidoni già in uso); h) ingombranti: mobili, materassi e altro, conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri; i) ferro: conferendolo nella piattaforma ecologica di via XV Martiri. C. Rifiuti pericolosi j) farmaci scaduti: utilizzando gli appositi contenitori collocati sul territorio comunale; k) pile esauste: utilizzando gli appositi contenitori collocati sul territorio comunale. l) rifiuti chimici domestici: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri; m) lampade a scarica e tubi catodici: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri. D. Rifiuti liquidi n) oli e grassi vegetali e animali: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri. E. Rifiuti indifferenziati o) frazione secca residua: tutti quelli che non sono recuperabili, né riciclabili, utilizzando l'apposito sacco semitrasparente. 2. I contenitori e i sacchi devono essere esposti, a cura degli utenti, in modo ordinato sul suolo pubblico antistante il proprio numero civico non prima delle 21.00 (non prima delle 18.00 per le attività commerciali) del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno del passaggio. 3. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente: a) chiunque non ottempera all'obbligo di raccolta separata dei rifiuti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00; b) chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato sul suolo o nel suolo i rifiuti solidi o Regolamento di Polizia Urbana 19 liquidi destinati al recupero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00; c) chiunque abbandona i rifiuti ingombranti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00; d) chiunque non sistema i rifiuti negli appositi contenitori o sacchi come sopra indicato è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00; e) chiunque non osserva gli orari sopra indicati per l'esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico al fine della raccolta è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00; f) Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 25 Scarico di rottami e di detriti 1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'amministrazione comunale. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque viola il disposto di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00, se si tratta di piccole quantità; ed è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00 se si tratta di quantità ingenti e comunque superiori a 2 mc. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 26 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche 1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. 2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, i gestori dei locali i proprietari dei locali, che non ottemperano a quanto previsto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° all’art. 73. Art. 27 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche 1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura, danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo. Regolamento di Polizia Urbana 20 2. E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche, concessionari di posteggi dei mercati, delle fiere, delle sagre, dei luoghi di sosta giornalieri e di posteggi comunque autorizzati e dislocati sul territorio comunale: a) di ultimare lo sgombero dell'area occupata da automezzi e attrezzature, entro un’ora dall’orario previsto per il termine delle operazioni di vendita; b) di lasciare l'area utilizzata libera da ogni ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, avendo cura di accatastarli nell'area occupata, separati per tipologia, così come indicato nell'art. 24 di questo regolamento. 3. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo è soggetto, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche, all’applicazione, in caso di recidiva della sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo posseduto, per un periodo non inferiore ai dieci giorni e non superiore ai venti giorni di calendario, secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 73. 4. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dalla lettera a) e b) del comma 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Art. 28 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe 1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar, gelaterie e simili esistenti al piano terreno, di spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. 2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. 3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio appositi contenitori di capacità sufficiente e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I contenitori devono essere assicurati in modo da impedirne il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario sui marciapiedi. 4. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Art. 29 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale 1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. 2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento. 3. I proprietari degli immobili e gli amministratori di condomini che non ottemperino a quanto disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Regolamento di Polizia Urbana 21 Art. 30 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche 1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura e/o la manutenzione (cambio olio, batterie, filtri ecc…), delle autovetture e dei veicoli in genere. 2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite. 3. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Art. 31 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche 1. E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale. 2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00, è comunque disposta l'immediata sospensione dell'attività con la rimozione degli eventuali materiali e/o attrezzature poste sul suolo pubblico, secondo le norme contenute al capo VIII°, art. 71 del presente regolamento. Art. 32 Pulizia delle vetrine 1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino. 2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Art. 33 Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti 1. E’ fatto divieto di effettuare pubblicità su pali della segnaletica stradale, in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non appositamente autorizzato. 2. E’ vietato apporre su manufatti di arredo urbano, segnaletica stradale, pali luce e ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico adesivi di ogni genere e tipo. 3. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli e la collocazione sui veicoli in sosta di opuscoli, foglietti, volantini ed altro materiale non di interesse pubblico. 4. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio Regolamento di Polizia Urbana 22 comunale. 5. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. 6. E' vietato depositare negli spazi pubblici, senza la preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli e adesivi informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fine della distribuzione gratuita con modalità self service. 7. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. 8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido, o il legale rappresentante della società redattrice in caso di mancanza del soggetto beneficiario della pubblicità. Art. 34 Disinfestazione da zanzare 1. I proprietari, gli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione o ad altri usi devono: assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni. 2. I soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali devono: a) curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; b) mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua; c) eliminare le eventuali sterpaglie. 3. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono: a) curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna; b) qualora. le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi. 4. Tutti i conduttori di orti devono: a) privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; b) sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua. 5. I proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero devono: Regolamento di Polizia Urbana 23 a) adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri; b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato. 6. I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere devono: a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fìssati; b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario; c) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; d) in caso di documentata impossibilità di procedere a quanto sopra precisato, dovrà procedere a periodici trattamenti larvicidi e adulticidi; 7. I responsabili dei cantieri devono: a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua; c) provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche. 8. I conduttori di orti che non ottemperano a quanto previsto dal comma 4 sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00; chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. E’ sempre disposto l’obbligo di effettuare le operazioni omesse, in caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dalla pubblica amministrazione secondo le norme contenute al capo VIII° all’art. 71. Regolamento di Polizia Urbana 24 CAPO IV° CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO Art. 35 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo. 2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. 3. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. 4. E’ fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all’igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore. 5. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00; chi non ottempera al disposto di cui al comma 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. Art. 36 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere 1. Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti: a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza od esibire parti intime del corpo; b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò destinati; c) mendicare, raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone; d) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli; e) suonare o cantare recando disturbo. 2. Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo. 3. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera al Regolamento di Polizia Urbana 25 disposto di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00. 4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di individui, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose. 5. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, il proprietario, il locatario o chiunque sia riconosciuto tra i responsabili dell'utilizzo dell'immobile, come indicato nel comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. In caso di recidiva verrà disposto il sequestro amministrativo dell’immobile secondo le norme contenute al capo VIII° all’art. 72. Art. 37 Attività di meretricio 1. E’ fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio. 2. E’ fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali. 3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, le modalità di contrasto e gli aspetti sanzionatori sono regolamentati da specifica ordinanza sindacale. Art. 38 Sosta di camper e caravan 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, è vietata su tutto il territorio comunale, la sosta di camper, caravan e veicoli in genere, finalizzata alla dimora di persone al loro interno, in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. 2. E’ vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, e comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. 3. Nei confronti di coloro i quali contravvenissero a tali disposizioni, la Polizia Locale e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., procederanno all'ordine verbale di portarsi immediatamente fuori dal territorio comunale, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature impiegate, rimuovere e far abbattere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati, ai sensi al capo VIII° artt. 71 e 72 del presente regolamento. 4. In caso di inottemperanza gli operatori di polizia procederanno all'allontanamento e al deferimento dei renitenti all'Autorità Giudiziaria. Regolamento di Polizia Urbana 26 5. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Art. 39 Manutenzione degli edifici 1. I proprietari delle case e degli edifici in genere, nonché gli amministratori di condominio, devono mantenere in buono stato di conservazione i tetti, i cornicioni, i fumaioli, i balconi, i terrazzi, le facciate delle case, degli stabili e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, a salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana; i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, curando la manutenzione anche delle coloriture. 2. Tutte le parti mobili devono essere convenientemente assicurate in modo da evitare la caduta di tegole, lastre, calcinacci o di qualsiasi altro materiale. 3. Le inferriate e qualsiasi altra recinzione dovranno essere curate. 4. Qualora si renda necessario, per il grave stato d’abbandono e/o degrado di quanto indicato nei commi precedenti, il dirigente comunale competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei componenti degli uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. 5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. 6. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. 7. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. 8. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. 9. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. 10. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza. 11. E’ consentita l’applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse. 12. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle siepi che dalla proprietà privata fuoriescono sulla sede stradale, al taglio dei rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata, all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, nonché la rimozione e pulizia di eventuali residui vegetali (bacche, foglie ecc…). Regolamento di Polizia Urbana 27 13. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno il godimento del fabbricato e gli amministratori di condominio, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'autorità comunale. 14. Fatte salve le sanzioni penali previste dal nostro ordinamento, chiunque venga sorpreso a disegnare o a imbrattare sui muri degli stabili e sulle recinzioni, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Le vernici e i materiali usati verranno sottoposti a sequestro amministrativo, con l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, come indicato al capo VIII° artt. 71 e 72 del presente regolamento 15. I proprietari delle case e degli edifici in genere nonché gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto prescritto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. 16. In caso di inottemperanza delle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese, come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. Art. 40 Targhetta dell’amministratore di condominio 1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso degli stabili di competenza o nell’atrio degli stessi, una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. 2. A chi non ottempera verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni. Art. 41 Collocamento di targhe o lapidi commemorative 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. 2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. 3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta euro 500,00, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. Regolamento di Polizia Urbana 28 Art. 42 Ornamento esterno ai fabbricati 1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ecc..), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. 2. Nel procedere alla pulizia dei balconi e dei terrazzi, si deve evitare la caduta di qualsiasi tipo di materiale nelle zone sottostanti siano esse pubbliche o private. 3. E' vietato collocare oggetti sulle finestre sui balconi e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile. 4. I proprietari degli stabili e i loro amministratori devono mantenere l’edificio e tutte le parti di esso: a) in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, fruibilità e decoro pubblico; b) in buono stato di manutenzione indipendentemente dal fatto che prospettino o meno su spazi pubblici; c) la manutenzione è da intendersi anche la conservazione al più alto livello di trasparenza e pulizia delle facciate vetrate continue. 5. Le facciate degli stabili visibili dalla sede stradale devono essere munite di tende omogenee per tipologia e per colore. 6. La collocazione delle parabole satellitari e delle antenne, sia condominiali che singole, deve essere effettuata sul tetto degli edifici, in tutti i casi le parabole devono presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura della facciata, oppure essere in materiale trasparente. 7. E’ fatto obbligo agli amministratori condominiali o ai proprietari degli immobili di prevedere l’installazione di impianti centralizzati per le antenne di ricezione dei segnali radiotelevisivi e le parabole satellitari, entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento. 8. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. 9. Chiunque non ottempera al disposto di cui al comma 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00 per ogni impianto installato difformemente alle disposizioni in esso contenute. 10. Gli amministratori di condominio o i proprietari degli immobili che entro 1 anno dall’approvazione del regolamento non hanno provveduto a munire lo stabile di impianto di ricezione del segnale radiotelevisivo centralizzato saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. Regolamento di Polizia Urbana 29 Art. 43 Depositi in proprietà privata 1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città. 2. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. Art. 44 Lavatura, spolveramento ed esposizione di biancheria, panni e tappeti, 1. E' vietato scuotere, spolverare, battere, stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti ed altri oggetti simili fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti le vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. 2. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso pubblico. 3. Nei cortili ed anditi interni, lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino. 4. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è oggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 50,00 con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento. Art. 45 Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche 1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree pubbliche è vietato: a) introdursi e sostare nelle parti riservate ai soli pedoni, con autovetture, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, compresi i velocipedi, i carretti, i cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, fatto salvo che gli stessi siano portati nelle aree a loro dedicate; b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, impedendone di fatto il libero e corretto utilizzo; c) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento; d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili; e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati dalla autorità; salire o comunque usare le attrezzature e i giuochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età a cui sono destinati; Regolamento di Polizia Urbana 30 g) è vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane e nelle vasche h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione; i) accendere fuochi, bracieri, effettuare picnic, feste o merende, allestire tavoli o altre attrezzature. 2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. 3. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche: pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili. 4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane e fontanelle, attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. 5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole, panchine, fontane e quant'altro esistente nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune. 6. Chiunque circoli con veicoli a motore all'interno di parchi, giardini, aree verdi è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00; ai veicoli in sosta nelle suddette aree verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00; chiunque trasgredisce alle altre disposizioni contenute nei punti a), b), f), g) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00; chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei punti c), d), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00; chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei punti e), h), i) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00. Nel caso in cui il trasgressore abbia provocato danni, allo stesso verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Art. 46 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità 1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sotto i portici pubblici o privati ad uso pubblico, sulle soglie degli edifici pubblici e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti. 2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili. 3. Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. 4. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione Regolamento di Polizia Urbana 31 amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00, verrà applicata la sanzione accessoria della rimozione degli eventuali rifiuti prodotti secondo le norme indicate al capo VIII° art. 71 e gli stessi potranno venire diffidati ad allontanarsi dal luogo. Art. 47 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico 1. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti. 2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. 3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. 4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. 5. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. 7. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso curato in modo da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti. 8. I proprietari e i locatari dei terreni che non ottemperano al disposto del presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00, all'atto dell’accertamento verrà applicata la sanzione accessoria della rimessa in ripristino delle opere secondo le modalità previste al capo VIII° all'art. 71, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio. Regolamento di Polizia Urbana 32 CAPO V° Q U I E T E P U B B L I C A E T R A N Q U I L L I T A' D E L L E P E R S O N E Art. 48 Inquinamento acustico 1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo. Art. 49 Pubblica quiete e tranquillità delle persone 1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale per le attività rumorose, è fatto divieto nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. 3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 08,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra. 4. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi. 5. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. 6. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. 7. Fatte salve la sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, i proprietari e i locatari degli immobili che non ottemperano al disposto di cui ai commi 4° e 5° sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Regolamento di Polizia Urbana 33 Art. 50 Esercizio dei mestieri e delle industrie 1. Chi esercita un mestiere o un'industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare comunque il disturbo alla quiete pubblica e privata. 2. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 9.00 nei giorni festivi. L’autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima e deve contenere l’indicazione della tipologia dell’attività da eseguirsi. 3. Comunque nelle vicinanze di scuole, istituti d'educazione, chiese, uffici pubblici, ecc... è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta. 4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia. 5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano il mancato rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico, avvalendosi del personale tecnico dell‘Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), promuovono i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose adottino idonei interventi di bonifica acustica. 6. Lo svolgimento di attività temporanee, quali attività di cantiere, attività di spettacolo o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportano l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, è disciplinato dal Piano di Classificazione Acustica, che prevede il rilascio di un’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 1 lett. h) della L. 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01. 7. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00, con l'ordine di sospendere l'attività che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. Art. 51 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni 1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. 2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. 3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. Regolamento di Polizia Urbana 34 Art. 52 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo 1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano grida, schiamazzi e rumori. Sul suolo pubblico, la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione deve comunque cessare dalle 22.00 alle 8.00, salvo specifica autorizzazione. 2. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. L’amministrazione comunale a seguito di violazione rilevata può ridurre l’orario di apertura di singoli locali. In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75. Art. 53 Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie 1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte. 2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. 3. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici, di riproduzione audio o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi. 4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. Art. 54 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni 1. La presenza di cani in luoghi privati ancorché aperti al pubblico, deve essere segnalata dall’esterno con l’apposizione di idoneo cartello. I cani detenuti in cortili o aree private, non devono recare pericolo a chi transita su suolo pubblico o accede in modo legittimo all’interno dei suddetti luoghi. A tale fine è fatto obbligo ai proprietari di mettere in atto le necessarie misure al fine di garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso l’installazione di idonea recinzione o altri mezzi di contenimento. 2. Chiunque non ottempera a quanto indicato dal comma 1, fatte salve le sanzioni penali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. 3. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani Regolamento di Polizia Urbana 35 o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o quant’altro la pubblica quiete. 4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 1° del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. 5. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. 6. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina. Art. 55 Suono delle campane 1. Il suono delle campane o altra modalità è consentito di norma per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, nonché per i rintocchi riferiti all’orario. Regolamento di Polizia Urbana 36 CAPO VI° NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI Art. 56 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili 1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. 2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, il fieno, la paglia, la carta, i cartoni, il cotone, la canapa, il lino, lo sparto, la iuta, i fili vegetali in genere, il sughero, i tessuti, il materiale da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, le gomme elastiche, le plastiche e derivati. 3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale o dell’A.S.L. competente per territorio, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate. 4. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. 5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi». 6. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Art. 57 Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in case di abitazione, altri edifici e nei cortili 1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione degli incendi. 2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto è conforme alle norme di al comma 1. 3. Le bombole e i contatori di gas, devono essere collocati all'esterno dei locali abitati, ad esclusione del vano scale, chiusi in un contenitore metallico provvisto di apposite fessure di areazione diretta verso l’esterno. Non è ammessa una ventilazione indiretta attraverso locali Regolamento di Polizia Urbana 37 interni adiacenti, anche se trattasi di vano scale finestrato. 4. Nelle cantine, nei box e nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. 5. Negli anditi delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, non si possono depositare materiali facilmente combustibili. 6. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere. 7. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi». 8. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Art. 58 Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali 1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere sostanze infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. 2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di Pubblica Sicurezza, deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. 3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Art. 59 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti 1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità. 2. Coloro che, a causa della loro attività debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente. 3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale. Regolamento di Polizia Urbana 38 4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti, ed eventualmente essere provvisti di sistemi di abbattimento per polveri e/o odori. 5. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione. In caso di inosservanza e recidiva, Il Sindaco su parere del competente ufficio sanitario, dispone la sospensione dell'attività inquisita. 6. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Art. 60 Custodia dei cani 1. E’ fatto divieto di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, che contrasti con le vigenti disposizioni ed e’ altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali. 2. E’ vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario, tenere animali in terrazzi o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine. 3. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o con punte). 4. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 5. E’ vietato custodire animali in automobili in sosta senza adeguato ricambio d’aria nel periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi, e’ vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole. E’ comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque ore consecutive. 6. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane di qualunque razza o taglia, deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale in luogo pubblico o aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani appositamente individuate e delimitate. 7. Il proprietario o il detentore del cane, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali o su richiesta delle autorità competenti. 8. I cani circolanti senza guinzaglio e museruola, come sopra è descritto, che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. 9. È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di Regolamento di Polizia Urbana 39 cani nell'esercizio delle loro funzioni. 10. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo di cui sopra sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro), dell’intero territorio comunale, comprese le aree a loro destinate. 11. I proprietari o i detentori di cani devono utilizzare le apposite aree predisposte in parchi e giardini e riservate alle deiezioni canine, come identificate da apposita segnaletica. 12. I proprietari o detentori di cani, ad esclusione di cani per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati o accompagnatori di portatori di handicap, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi, i proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, raccolte in sacchetti, nei cestini porta rifiuti. 13. Nei parchi e nei giardini pubblici i cani possono essere lasciati liberi unicamente nelle aree attrezzate a loro dedicate, opportunamente segnalate e recintate a condizione che vi sia un costante controllo da parte del proprietario/conduttore. 14. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali, con cuccioli lattanti o da svezzare, non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell’accattonaggio. 15. I proprietari o detentori di cani che non osservano le disposizioni previste dai commi 6, 11 e 13 di cui al presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria , per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. I conduttori di cani che non hanno con se l'apposita paletta o altro strumento idoneo a rimuovere le deiezioni canine o non le depositano nei contenitori di rifiuti ma in altro luogo non idoneo, o non hanno con sé la museruola nel caso di rischio per l’incolumità delle persone o degli animali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 50,00. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 14 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati presso il canile convenzionato con il comune. Art. 61 Manutenzione di aree di pubblico transito 1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente segnalato, in modo da evitare pericolo per i passanti e adeguatamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale. 2. L'obbligo di segnalazione vi è anche per gli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico. 3. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate nel capo VIII° all'art. 71. Regolamento di Polizia Urbana 40 Art. 62 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi 1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. 2. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba. 3. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art. 71. Regolamento di Polizia Urbana 41 CAPO VII° DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI Art. 63 Pesatura e vendita delle merci 1. Gli esercenti il commercio hanno l’obbligo di: a) vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara; b) munirsi di strumenti metrici (bilance) che abbiano la possibilità dell’azzeramento della tara e che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce; c) collocare la bilancia, da tenere sempre pulita, in modo tale da consentire all’acquirente “la visione libera e immediata” non solo dell’indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura. 2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. 3. I gestori e i proprietari delle attività commerciali sia quelle in sede fissa che quelle su aree pubbliche che si svolgano in forma itinerante o meno, che non ottemperano al disposto di cui al presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Art. 64 Vendita del pane 1. Il pane deve essere posto in vendita in scomparti separati per tipo, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. 2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. 3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio. 4. La vendita di pane su aree pubbliche è consentita fatte salve le norme speciali in materia e le norme igienico-sanitarie. 5. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia e dalle normative igienico sanitarie, chiunque non ottempera al disposto di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Art. 65 Negozi e articoli per soli adulti 1. L’apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali in cui sono posti in vendita articoli erotici riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne, è ammessa solamente se l’ingresso di Regolamento di Polizia Urbana 42 tali attività è distante almeno m. 1000 (utilizzando il percorso pedonale più breve), da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle vetrine o mostre non deve essere possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita. 2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. 3. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. L'attività deve essere immediatamente sospesa, con le modalità di cui al capo VIII° all'art. 73, in caso di recidiva verrà disposta la chiusura coatta dell’attività secondo quanto previsto dall’art. 75. Art. 66 Sale giuochi 1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) sala giochi: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all’intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente. b) giochi leciti: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall’art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia. c) apparecchi: sono considerati tali quelli adibiti a divertimento ed intrattenimento in esercizio quando sono collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i video terminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco, ai sensi della Legge del 13.12.2010 n. 220. d) sorvegliabilità: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentirne in qualsiasi momento lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte delle autorità competenti. e) ubicazione: luogo censito nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, e il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i video terminali risultino allocati in stato di esercizio. 2. Il presente articolo si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed in particolare riguarda: a) a norma dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di attuazione, la disciplina dell’apertura, del trasferimento, delle modificazioni e delle cessazioni delle attività esercitate in locali allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti; b) a norma dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di attuazione, la disciplina dell’insediamento e/o inizio delle attività, il trasferimento, le modificazioni e le cessazioni delle agenzie di raccolta di scommesse Regolamento di Polizia Urbana 43 ippiche e sportive, delle sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal). 3. Le procedure amministrative previste dal presente articolo si informano ai seguenti principi: a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 41 della Costituzione; b) tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; 4. I vincoli previsti dal presente articolo sono diretti alla tutela: a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività; b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; c) della quiete della collettività; d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali; A tale scopo, il presente articolo, integra i requisiti strutturali, urbanistico - edilizio, igienico sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l’esercizio dell’attività. 5. L’apertura di sala giochi e l’installazione di apparecchi da trattenimento, l’ampliamento strutturale, l’ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell’attività di sala giochi è subordinata agli adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti. 6. L’Ufficio competente, nei termini e ai sensi di legge verifica la correttezza degli adempimenti amministrativi e le denunce di inizio attività, verificando altresì che i locali destinati ad attività di sala gioco dimostrino di possedere i seguenti requisiti: a) siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.; b) i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d’uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti; c) i locali per le sale da gioco non potranno essere ubicati in edifici vincolati, né sottostanti a civili abitazioni e alle loro pertinenze. L’installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all’interno dell’esercizio di sala giochi; d) siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi; e) i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile; f) per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, né altresì è consentito l’utilizzo di aree esterne, anche se private per l’installazione dei giochi; g) è condizione necessaria per l’apertura di tutte le sale da gioco avere la dotazione minima di parcheggi prevista dallo strumento urbanistico vigente e comunque senza nessuna possibilità di monetizzazione; h) sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere, centri di recupero, sedi operative di associazioni di volontariato, oratori, centri sportivi, parchi pubblici, centri educativi e/o culturali (in particolare biblioteche), altre sale da gioco. 7. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e Regolamento di Polizia Urbana 44 sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l’autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi. 8. L’autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. 9. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell’art.110 del T.U.L.P.S. 10. E’ vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge. 11. E’ obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio dove sono allestiti gli apparecchi, la tabella dei giochi proibiti, la tariffa di ciascun gioco presente e il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Inoltre i titolari di sale gioco dovranno apporre agli ingressi e all’interno dei locali manifesti e/o locandine che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d’azzardo patologico nonché predisporre apposita sorveglianza. 12. Gli avvisi, le comunicazioni e i regolamenti di cui al comma 11 devono essere anche in lingua italiana. 13. Copia del “nulla osta di distribuzione”, copia del “nulla osta per la messa in esercizio” e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico. 14. E’ fatto divieto per i titolari di sale da gioco di pubblicizzare l’attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine “casinò”, “slot -machine” o termini che richiamino il gioco d’azzardo. All’esterno della sala giochi il titolare non potrà esporre insegne che pubblicizzano l’attività secondaria e complementare di somministrazione e neppure il materiale pubblicitario dei prodotti vari. 15. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S., chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00 . L'attività deve essere immediatamente sospesa, con le modalità di cui al capo VIII° all'art. 73, in caso di recidiva verrà disposta la chiusura coatta dell’attività secondo quanto previsto dall’art. 75. Art. 67 Esercizio del commercio su aree pubbliche 1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, è subordinata alle procedure amministrative specificatamente previste dalla Legge e dalla denuncia di inizio di attività che Regolamento di Polizia Urbana 45 abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante o su posteggi dati in concessione. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall’apposito regolamento comunale in materia. 3. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare. 4. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato nelle strade ed aree individuate dal Sindaco, con apposita Ordinanza, per motivi di polizia stradale o di ordine pubblico. 5. E' vietato agli esercenti il commercio, di gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente. 6. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e spazi pubblici, si dovrà comunque svolgere nel rispetto delle norme speciali in materia, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada, delle norme igienico sanitarie e delle norme contenute nel presente regolamento. 7. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi), su aree pubbliche è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, al controllo del competente servizio d'igiene pubblica. 8. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Art. 68 Mestieri girovaghi e venditori di giornali 1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato, sia abitualmente che occasionalmente, esercitare mestieri girovaghi nell’ambito del territorio comunale, se non preventivamente autorizzati e unicamente nei luoghi indicati. 2. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi, o utilizzando strumenti di amplificazione. 3. I permessi rilasciati per impagliatori, lustrascarpe ecc..., dovranno specificatamente indicare la località da occupare con cassetta e con sedile. 4. I venditori di giornali a posto fisso, non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco, ovvero oltre l'occupazione eventualmente posseduta e rilasciata dall'autorità comunale. 5. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Regolamento di Polizia Urbana 46 Art. 69 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune 1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo deleghe autorizzate. 2. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. L'agente accertatore ordinerà l'immediata sospensione dell'utilizzo del contrassegno, stemma, simbolo del gonfalone, trasmettendo immediatamente il rapporto al Sindaco. Regolamento di Polizia Urbana 47 CAPO VIII° SANZIONI Art. 70 Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi 1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p.. 2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione o al testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. 3. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, ai sensi degli artt. 10, 11,12 e 16 della citata L. 689/1981, come integrato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, fermo restando il limite edittale minimo e massimo previsto dal D.Lgs n.267/2000, in ogni articolo è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dal presente regolamento. 5. Nel caso di mancato pagamento nelle forme prescritte ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla L.689/1981. 6. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della Legge 689/81 è il Sindaco. I proventi sono destinati al Comune. Art. 71 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio 1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. 2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500.00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato. Ove il responsabile sia minore o incapace, l’onere del pagamento delle spese di ripristino spetteranno a chi esercita la patria potestà. 3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo l'obbligo al trasgressore di procedere entro e non oltre le 48 ore. Trascorso inutilmente tale termine, il Regolamento di Polizia Urbana 48 trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Copia del verbale con specifico rapporto dovrà essere inviato all'ufficio competente per il ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Art. 72 Sequestro e custodia di cose 1. Gli ufficiali e gli agenti di cui all’art. 57 del c.p.p., all'atto dell'accertamento delle infrazioni previste dal presente regolamento, quando previsto, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione o delle cose che ne sono il prodotto. 2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. 3. Le cose sequestrate saranno conservate presso idoneo deposito. 4. Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 689/81. Art. 73 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi, concessioni e/o nulla osta 1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli rilasciati dal Comune possono essere sospesi nei seguenti casi: a) quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso, dalla normativa vigente e dal presente regolamento, relativamente l'attività specifica del concessionario; b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguente al fatto infrazionale; c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare; d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'amministrazione comunale, incorra due volte nella medesima violazione. 2. La sospensione, si potrà protrarre fino a quando il trasgressore, non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta. 3. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli rilasciati dal Comune possono essere revocati nei seguenti casi: a) quando vengono meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati; b) quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse o pericolo per l'incolumità pubblica; c) in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente, o nel caso in cui, a seguito di un provvedimento di sospensione non vengono adempiuti gli obblighi imposti; d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo rilasciato dall'amministrazione comunale, incorra in due sospensioni. Regolamento di Polizia Urbana 49 4. La sospensione e la revoca sono adottate con ordinanza del Sindaco o di un suo delegato. 5. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando il titolare abbia cessato l'attività. In questo ultimo caso dovrà essere ripresentata l'istanza a cura del subentrante. 6. Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato. Art. 74 Recidiva 1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Art. 75 Chiusura coatta delle attività 1. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Sindaco o un suo delegato, dispongono con Ordinanza motivata la chiusura dei locali destinati alle attività lavorative, i cui gestori/titolari abbiano commesso delle violazioni per le quali è disposta tale sanzione accessoria. 2. La Polizia Locale e gli agenti di cui all'art. 57 del c.p.p. sono incaricati di procedere all'esecuzione dell'Ordinanza. 3. Il mancato rispetto dell'ordinanza di sospensione o di revoca disposta dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 73, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di 500,00 €, nonché alla sanzione accessoria della chiusura coatta, con apposizione di sigilli. Regolamento di Polizia Urbana 50 CAPO IX° DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 76 Disposizioni transitorie 1. Le attività esistenti, soggette al rilascio di titolo autorizzativo o a nulla osta, dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente regolamento entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, salvo proroga concessa a seguito di motivata richiesta. Art. 77 Procedure autorizzative 1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso. Art. 78 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Art. 79. Norma finale 1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. 2. Ai fini del presente regolamento con il termine “titolo autorizzativo” si intende: segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, concessione e nulla-osta, in coerenza con le specifiche normative e/o regolamenti comunali di riferimento. Regolamento di Polizia Urbana 51