Regolamento polizia urbana

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Regolamento polizia urbana
COMUNE DI VIMODRONE
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
Regolamento di Polizia Urbana
1
INDICE
CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Finalità
Ambito d'applicazione
Attività di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
Utilizzo del volontariato
Disposizioni di carattere generale
Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi
Pubblicità dei titoli autorizzativi
Pubblicità del regolamento
CAPO II° - USO MANTENIMENTO E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Divieto di giochi su suolo pubblico
Sgombero della neve
Occupazione di suolo pubblico
Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
Installazione di tende solari
Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni
pubblicitari - luminarie
Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili
Commercio su aree pubbliche
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
Installazioni di chioschi ed edicole
Cortei – Processioni – Riunioni – Manifestazioni e forme di propaganda
Collocamento o riparazioni di condutture fisse e/o provvisorie
CAPO III° - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Disposizioni di carattere generale
Raccolta e obbligo conferimento separato dei rifiuti urbani
Scarico di rottami e detriti
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
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31.
32.
33.
34.
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
Pulizia delle vetrine
Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti
Disinfestazione da zanzare
CAPO IV° - CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Attività di meretricio
Sosta di camper e caravan
Manutenzione degli edifici
Targhetta dell'amministratore di condominio
Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Ornamento esterno ai fabbricati
Depositi in proprietà privata
Lavatura, spolveramento ed esposizione di biancheria, panni e tappeti
Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
CAPO V° - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Inquinamento acustico
Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Esercizio dei mestieri e delle industrie
Funzionamento apparecchiature nelle abitazioni
Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Detenzione cani o altri animali nelle abitazioni
Suono delle campane
CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
56. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
57. Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in case di abitazione, altri
edifici e nei cortili
58. Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali
59. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
60. Custodia dei cani
61. Manutenzione di aree di pubblico transito
62. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
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CAPO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
63.
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66.
67.
68.
69.
Pesatura e vendita delle merci
Vendita del pane
Negozi e articoli per soli adulti
Sale giuochi
Esercizio del commercio su aree pubbliche
Mestieri girovaghi e venditori di giornali
Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune
CAPO VIII° - SANZIONI
70.
71.
72.
73.
Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi
Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
Sequestro e custodia di cose
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi, concessioni e/o nulla
osta
74. Recidiva
75. Chiusura coatta dell'attività
CAPO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
76.
77.
78.
79.
Disposizioni transitorie
Procedure autorizzative
Entrata in vigore
Norma finale
Regolamento di Polizia Urbana
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CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento, denominato regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme speciali in armonia con le finalità dello
Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti
e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, mediante
l’insieme delle precauzioni adottate per preservare la comunità cittadina da situazioni di
potenziale pericolo, danno, malattia, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni
di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni
comuni;
c) salvaguardare la sicurezza urbana, la qualità e il decoro ambientale, la convivenza tra
persone e tra persone e animali, nel rispetto della pubblica quiete e la tranquillità delle persone,
sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) favorirne la convivenza e la tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della
legalità, della mediazione dei conflitti e lo sviluppo di una coscienza civile;
e) garantire la protezione del patrimonio.
Come da disposto dell’art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del
successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s’intende per incolumità pubblica l'integrità fisica
della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste
a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione
sociale.
Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si
deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2
Ambito d'applicazione
1. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli
spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i
canali, tutte le aree non delimitate o recintate fiancheggianti le strade, le facciate degli edifici e
ogni altro manufatto la cui stabilità e decoro debbono essere salvaguardate.
Art. 3.
Attività di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente
regolamento sono svolte dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui
all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.
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2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli
atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle
officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga
attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria
competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa,
giusto quanto disposto dall'art. 13 legge 24.11.1981 n. 689.
3. Fatte salve le sanzioni penali, chiunque non ottempera alle disposizioni contenute nel
presente articolo o ostacola gli agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in
misura ridotta di euro 300,00.
Art. 4
Utilizzo del volontariato
1. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del
decoro urbano, l’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le
modalità, nei casi e nei limiti previsti dal quadro normativo vigente.
Art. 5
Disposizioni di carattere generale
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente
regolamento, saranno in ogni caso emesse per iscritto e accordate:
a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
d) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione
intentata da terzi per il fatto della concessione data;
e) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si
rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio
insindacabile i benefici concessi;
f) sotto l'osservanza delle prescrizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
g) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
Art. 6
Modalità di richiesta dei titoli autorizzativi
1. Le istanze di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento,
dovranno essere redatte in competente bollo ed essere corredate, ove richiesti, da elaborati
grafici e/o foto-planimetrici, ovvero da qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini
dell'istruttoria, in relazione all'attività che si intende esercitare.
2. Per l’esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modifiche e quelle del regolamento comunale per il procedimento amministrativo
oltre alle norme che disciplinano la specifica materia.
3. Il rilascio di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o relazioni tecniche, ai fini
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dell’accertamento della sicurezza o dell’idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti,
iscritti all’apposito albo, all’uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.
Art. 7
Pubblicità dei titoli autorizzativi
1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento
obiettivo, nei luoghi e per tutta la durata per i quali sono stati concessi, in modo da essere
chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno, comunque, essere esibiti agli agenti preposti al
controllo.
2. Il titolare di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, che non
espone/esibisce il titolo autorizzativo, a richiesta degli agenti preposti al controllo, è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 100,00.
Art. 8
Pubblicità del regolamento
1. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni
organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee,
delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano,
inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze
speciali o per determinati luoghi.
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CAPO II°
U S O, M A N T E N I M E N T O E
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 9
Divieto di giochi su suolo pubblico
1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare
giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per
sé o per gli altri.
2. E’ fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei
a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00.
4. E’, altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fatta salva l’applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il
pagamento in misura ridotta di euro 300,00.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a
commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E’ sempre disposto il sequestro
amministrativo.
Art. 10
Sgombero della neve
1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di
nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su
tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e
necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere
delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite
dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su
aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura
dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi;
si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio
sul suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla
sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei
rifiuti.
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5. E’ fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00.
Art. 11
Occupazione di suolo pubblico
1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Edilizio o da altri specifici regolamenti
comunali, le strade, le piazze, i portici, gli spazi pubblici o aperti al pubblico, il sottosuolo e il
soprasuolo pubblico, non possono essere oggetto di occupazione, anche temporanea, senza
l'autorizzazione del Comune.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo
pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.
3. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà presentare
domanda al Sindaco, indicando nella medesima l'ubicazione, l'estensione dello spazio da
occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.
4. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere temporanee o permanenti, quelle
temporanee, se la durata è inferiore o uguale a 12 mesi sono rilasciate dal Comandante della
Polizia Locale, tutte le altre sono rilasciate dal Dirigente dell'area Lavori Pubblici.
5. La concessione ad occupare suolo pubblico è subordinata al pagamento della relativa tassa
e può contenere le prescrizioni che saranno ritenute opportune nell'interesse pubblico e del
Comune.
6. E' vietato il comportamento di singoli comunque diretto ad impedire o a limitare con
occupazioni personali la fruibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché l'inosservanza
delle prescrizioni impartite.
7. Le occupazioni di suolo sono negate se non in linea con le norme sulla circolazione stradale,
quando pregiudicano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il pubblico decoro.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le
occupazioni di suolo pubblico senza la prescritta concessione comunale, sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente,
sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71 e l'eventuale
autorizzazione in sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione
prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di pagamento.
Art. 12
Modalità per il carico e lo scarico delle merci
1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali
operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni
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richiedano tempo e ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere una autorizzazione
dell’autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali
modalità ed anche negarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della
pavimentazione stradale.
2. Le autorizzazioni per il carico e lo scarico e per l’uso di scale aree, scale a mano, ponti
mobili ecc.., possono non essere concesse per le strade durante le ore in cui vi siano limitazioni
per la viabilità, salvo che l’operazione non rivesta carattere di assoluta urgenza, debitamente
constatata dall’autorità comunale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con
sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi
ha effettuato le operazioni predette.
5. Nel caso in cui il suolo pubblico venga danneggiato o non venga ripulito, l’autorità comunale
potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio
delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
6. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque effettua operazioni di carico e
scarico senza essere munito di autorizzazione, quando richiesto, sarà soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00,
inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente, sino ad un
massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71, l'eventuale autorizzazione in
sanatoria potrà essere concessa solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per
l'occupazione abusiva esibendone la ricevuta di pagamento.
Art. 13
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
1. La concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a
pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere prevista davanti ai
negozi soltanto a favore dei proprietari/gestori dei negozi stessi, previo pagamento della relativa
tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità
consentite dal Codice della Strada e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia. In
ogni caso deve essere riservata una zona di transito pedonale non inferiore a m.1.50.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime
fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico, di ordine
pubblico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. Le fioriere, i paraventi e i manufatti ombreggianti, da esporre davanti ai pubblici esercizi,
devono essere tenuti sempre in ordine e puliti.
6. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea
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rimozione delle occupazioni di suolo pubblico sopra indicate od di altro oggetto occupante il
suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in
pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro
spese, rischio e pericolo.
7. L'autorità comunale nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della
giornata.
8. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, i gestori e i proprietari dei locali che
occupano suolo pubblico per svolgere la loro attività, senza la prescritta concessione comunale,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento
in misura ridotta di euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato
occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque
disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII°
all'art. 71. In caso di recidiva, verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo
autorizzativo rilasciato dal Comune relativo all’attività, con chiusura dell'attività stessa per un
periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni, secondo le norme
contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del presente regolamento.
9. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui al comma 5 sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in
misura ridotta di euro 100,00. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della
sospensione del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune relativo all’attività, con chiusura
dell'attività stessa per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni,
secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del presente regolamento.
Art. 14
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
1. Per le occupazioni di suolo o spazio pubblico, connesse all'esposizione di merce o derrate
alimentari, all'esterno dei negozi valgono le disposizioni di cui all'art. 11.
2. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei
negozi, sono disciplinate dalle vigenti normative igienico sanitarie e non possono prescindere
dal titolo autorizzativo, rilasciato dall'amministrazione comunale, previo pagamento della relativa
tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP.
3. I generi di cui al settore merceologico alimentare, che comunque dovranno essere riparati
dal sole, dall'acqua e dagli agenti atmosferici in genere e tenuti alla temperatura di
conservazione consigliata a seconda della tipologia, debbono essere esposti su ripiani rialzati da
terra per un altezza non inferiore ad un metro, escluso i prodotti ortofrutticoli freschi e i
prodotti alimentari non deperibili, confezionati o meno. Tali prodotti devono essere comunque
mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
4. In relazione a quanto stabilito dall’art. 13, co. 3, del presente regolamento, non potranno
essere concesse autorizzazioni quando, causa l’occupazione, venga meno l’area di transito
pedonale di dimensioni non inferiori a m.2,00.
5. Non è ammessa l’occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i
passanti e il suolo pubblico.
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6. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, le
occupazioni di suolo pubblico senza la prescritta concessione comunale, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00, inoltre, le occupazioni abusive e/o eccedenti saranno punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato occupato abusivamente,
sino ad un massimo, complessivo di euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino
dello stato dei luoghi e l'eventuale concessione in sanatoria potrà essere rilasciata solamente
dopo aver oblato la sanzione prevista per l'occupazione abusiva, esibendone la ricevuta di
pagamento.
7. I gestori e i proprietari dei locali che non ottemperano al disposto di cui ai commi 3 e 5 del
presente articolo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. In caso di
recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo
rilasciato dal Comune con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e
non superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75 del
presente regolamento.
Art. 15
Installazione di tende solari
1. Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal
regolamento edilizio comunale, chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a
capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su
aree private ad uso pubblico, dovrà presentare domanda all’ufficio comunale competente,
indicando la via e il numero civico dell’edificio, il numero e l’esatta posizione delle aperture che
si intende munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella
domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende,
il tutto correlato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un
appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.
3. Le tende dovranno essere mobili e non dovranno determinare, ostacolo di carattere
viabilistico, occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica e i cartelli della segnaletica
stradale.
4. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire pericolo
all’incolumità delle persone e alla circolazione. Le tende dovranno avere l’orlo inferiore, sia
frontale che laterale, compresi frange e ornamenti in genere, ad un altezza non inferiore a
m.2,20 dal suolo.
5. Le misure minime dettate nel presente articolo potranno essere modificate quando ciò sia
reso necessario dal pubblico interesse.
6. In caso di concessione, l’installazione delle tende può avvenire esclusivamente previo
pagamento della relativa tassa con le modalità contenute nel vigente regolamento TOSAP.
7. Chiunque installi tende solari senza la prescritta concessione, quando prevista, è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 200,00, inoltre, installazioni abusive, non corrispondenti e/o eccedenti saranno punite
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con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20,00 per ogni metro quadrato,
calcolato sulla proiezione al suolo, occupato abusivamente, sino ad un massimo, complessivo di
euro 500,00. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le
norme contenute al capo VIII° all'art. 71. L'eventuale concessione in sanatoria potrà essere
rilasciata solamente dopo aver oblato la sanzione prevista per l'installazione abusiva esibendone
la ricevuta di pagamento.
8. Chiunque trasgredisce alle altre disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 100,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le
norme contenute al capo VIII° all'art. 71 nel caso in cui la tenda rechi pericolo per la pubblica
incolumità, sia contraria al pubblico decoro o occulti ciò che è interesse pubblico.
Art. 16
Installazione di insegne – luci – targhe - vetrine – manifesti – striscioni pubblicitari
- luminarie
1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal presente regolamento e
dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di
insegne - luci - targhe – vetrine - manifesti – striscioni pubblicitari – luminarie, senza
l'autorizzazione del Comune.
2. Le luminarie e gli striscioni pubblicitari, poste trasversalmente alla pubblica via, devono
essere collocati ad un’altezza non inferiore a m 6.00 dal suolo, se sovrastano parte della strada
destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata
esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
3. Sono vietate quelle installazioni contrarie all'estetica cittadina e al pudore.
4. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo.
5. La ditta incaricata dei lavori di installazione, è tenuta a presentare al comune una
dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e
delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alla loro tenuta e alle
soluzioni adottate contro gli eventuali rischi di scariche dovute ad accidentale dispersione di
corrente.
6. E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e gli arredi di cui sopra, che
dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate decade il titolo autorizzativo.
8. Le richieste di installazione di quanto contenuto nel presente articolo, devono essere
corredate da rilievi foto-planimetrici e/o disegni grafici.
9. L'Amministrazione comunale potrà apporre sui fabbricati, anche di proprietà privata e sugli
impianti per l'illuminazione pubblica: cartelli per la denominazione delle vie; segnaletica
stradale; altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti, nel rispetto
della normativa sulla circolazione stradale.
10. Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con
addobbi, drappi e festoni in occasione di particolari cerimonie religiose e civili, per tutta la loro
durata, fatta salva la rimozione degli stessi entro tre giorni dalla conclusione della
Regolamento di Polizia Urbana
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manifestazione.
11. Chiunque proceda ad installazioni pubblicitarie sul territorio è altresì soggetto, se dovuta,
all’iscrizione ai competenti ruoli relativi al pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
12. Chiunque installa insegne, luci, targhe, vetrine, manifesti, striscioni pubblicitari e luminarie
senza autorizzazione e senza rispettare il contenuto del presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le
norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
13. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 300,00,
chiunque non ottempera a quanto disposto ai commi 5, 6 e 10 è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro
100,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme
contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 17
Pubblicità sulla vendita – locazione degli immobili
1. L'affissione di cartelli, manifesti, volantini o quant'altro, che hanno come scopo quello di
pubblicizzare la vendita e la locazione degli immobili, è consentita unicamente se posta
sull'immobile o sulla recinzione dello stesso stabile oggetto della vendita o della locazione.
2. Se la pubblicità di cui sopra supera i 50 cm quadrati, ancorché collocata secondo quanto
indicato nel comma 1, deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme contenute
nell'art. 11 del presente regolamento e comunque devono essere rispettate in materia le norme
che disciplinano la circolazione stradale e il vigente regolamento che disciplina la pubblicità.
3.
E' vietata l'affissione in ogni altro luogo o manufatto sia esso pubblico o privato.
4. Le agenzie immobiliari, i proprietari degli immobili e chiunque affigga cartelli, manifesti o
quant’altro, relativo alla pubblicità sulla vendita o locazione degli immobili, in difformità da
quanto previsto dal comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00, sarà comunque disposto
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
5. I soggetti di cui sopra che non ottemperano a quanto disposto dal comma 2 sono soggetti
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura
ridotta di euro 200,00, sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi
secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 18
Commercio su aree pubbliche
1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è
consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti dalle leggi
statali, regionali e dagli appositi regolamenti comunali e a condizione che risultino regolarmente
effettuati i pagamenti riferiti alle tasse comunali applicabili in relazione alla specifica attività
svolta.
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Art. 19
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
1. Ferme le prescrizioni delle leggi di Pubblica Sicurezza, circa il rilascio delle licenze per
spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune
per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso
dell'autorità comunale, previo parere del comando di Polizia Locale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a
collaudo tecnico ai fini statici e antincendio, da parte dei competenti organi; le strutture e i
dispositivi tecnici, devono essere corredati da apposita relazione da eseguirsi a spese del
richiedente da parte di un professionista iscritto negli appositi albi, che attesti la loro regolarità.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni suindicate decade il titolo autorizzatorio.
4. E’ vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento al
pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o
parziale l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche, esotiche e domestiche.
5. Ferme le prescrizioni contenute nelle normative vigenti e il possesso di specifica
autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante e circensi, per la detenzione di animali
in esposizione e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore, è obbligatorio l’atto autorizzativo
rilasciato dall’autorità comunale o dall’A.S.L.
6. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chiunque non ottemperi a quanto
disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque disposto
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 20
Installazione di chioschi ed edicole
1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per istallare posti di
rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni o riduca la visibilità agli incroci e lungo le curve; può essere
negata per motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia
previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché dei regolamenti
comunali vigenti e previo pagamento delle specifiche tasse. Al riguardo, dovrà essere sempre
sentito il parere del comando di Polizia Locale.
3. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00.
Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme
contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 21
Cortei – Processioni – Riunioni - Manifestazioni e forme di propaganda
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie
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o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello
fissato per il loro svolgimento. A fronte di casi di particolare gravità che non consentono la
comunicazione preventiva, i cortei e/o le manifestazioni pubbliche, sono indette, previa
comunicazione all’autorità competente, in deroga ai limiti dei dieci giorni.
2. Le manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli
itinerari preventivamente concordati con il comando di Polizia Locale.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle normativa in materia di propaganda elettorale, è fatto
divieto a chiunque di utilizzare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza autorizzazione,
strumenti di amplificazione vocale.
4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 3 è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00,
è altresì disposta la sospensione immediata dell’attività.
Art. 22
Collocamento o riparazione di condutture fisse e/o provvisorie
1. Il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, di impianti di
linee telefoniche, di condutture di acqua potabile o di acque reflue e di cavi in genere, nonché
di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc.., sono concesse in seguito
a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei
regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere
dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla
occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere
tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e
conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice
richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di
pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per
mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati
dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci
degli edifici. Ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo,
saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il
giorno in cui si darà inizio ai lavori.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il comando di Polizia Locale, i tempi e le
modalità per l'esecuzione dei lavori, allorquando gli stessi ricadano o interessano in qualsiasi
modo il suolo pubblico.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio
dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di
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funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare
qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi,
l'amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di
isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti, a tale scopo i
concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale
necessario a loro spese.
10. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00. Sarà comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le
norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
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CAPO III°
PULIZIA E IGIENE DEI CENTRI ABITATI
Art. 23
Disposizione di carattere generale
1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a
servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti
costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine, è
proibito qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o
danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su
terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a
tale scopo;
c) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti
e simili se non espressamente autorizzato;
f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni
procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
g) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
h) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di
rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali
e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
i) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre
prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
j) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
k) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
l) imbrattare le pubbliche vie;
m) segare o spaccare legna sul suolo pubblico.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo il suolo pubblico, i segnali stradali ed ogni altro
manufatto di proprietà pubblica.
3. E' vietato abbandonare materiali e oggetti (siringhe o altro), che possono costituire veicoli
d'infezione.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 150,00.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura
ridotta di euro 100,00.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera e), del presente articolo è soggetto alla
Regolamento di Polizia Urbana
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sanzione amministrativa pecuniaria secondo le norme contenute al capo II° all'art. 11.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 50,00.
Art. 24
Raccolta e obbligo conferimento separato dei rifiuti urbani
1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, vista l'ordinanza sindacale
n.100 del 19.10.2010 è fatto obbligo sul territorio comunale di effettuare la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo le seguenti modalità.
A. Rifiuti organici compostabili
a) umido: utilizzando sacchetti biodegradabili da conferire in secchi o bidoni carrellati marroni;
b) erba: utilizzando bidoni carrellati verdi;
c) ramaglie: legate in fascine (peso inferiore ai 20 KG) e depositate in modo ordinato vicino ai
contenitori.
B. Rifiuti solidi
d) carta: in sacchi di carta, scatole di cartone, pacchi legati posti ordinatamente accanto ai
bidoni o utilizzando i bidoni bianchi;
e) cartone: piegati e legati posti ordinatamente accanto ai bidoni o utilizzando i bidoni bianchi;
f) vetro: bottiglie e vasetti anche con tappi metallici, utilizzando sacchi o bidoni carrellati
verdi;
g) multipack: bottiglie e flaconi in plastica, vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, film
e pellicole, barattoli vari, contenitori in tetrapak, vaschette in polistirolo, lattine, bombolette
spray, scatolette di tonno, pellicole in alluminio, ecc, utilizzando sacchi semitrasparenti (da
conferire a terra o nei bidoni già in uso);
h) ingombranti: mobili, materassi e altro, conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV
Martiri;
i) ferro: conferendolo nella piattaforma ecologica di via XV Martiri.
C. Rifiuti pericolosi
j) farmaci scaduti: utilizzando gli appositi contenitori collocati sul territorio comunale;
k) pile esauste: utilizzando gli appositi contenitori collocati sul territorio comunale.
l) rifiuti chimici domestici: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri;
m) lampade a scarica e tubi catodici: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri.
D. Rifiuti liquidi
n) oli e grassi vegetali e animali: conferendoli nella piattaforma ecologica di via XV Martiri.
E. Rifiuti indifferenziati
o) frazione secca residua: tutti quelli che non sono recuperabili, né riciclabili, utilizzando
l'apposito sacco semitrasparente.
2. I contenitori e i sacchi devono essere esposti, a cura degli utenti, in modo ordinato sul suolo
pubblico antistante il proprio numero civico non prima delle 21.00 (non prima delle 18.00 per le
attività commerciali) del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6.00 del giorno del
passaggio.
3. Fatte salve le sanzioni penali e le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente:
a) chiunque non ottempera all'obbligo di raccolta separata dei rifiuti è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00;
b) chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato sul suolo o nel suolo i rifiuti solidi o
Regolamento di Polizia Urbana
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liquidi destinati al recupero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale
è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00;
c) chiunque abbandona i rifiuti ingombranti è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00;
d) chiunque non sistema i rifiuti negli appositi contenitori o sacchi come sopra indicato è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in
misura ridotta di euro 150,00;
e) chiunque non osserva gli orari sopra indicati per l'esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico al
fine della raccolta è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00;
f) Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi secondo le
norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 25
Scarico di rottami e di detriti
1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati
dall'amministrazione comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali,
chiunque viola il disposto di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00, se si tratta di
piccole quantità; ed è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00 se si tratta di quantità ingenti e
comunque superiori a 2 mc. E' comunque disposto l'immediato ripristino dello stato dei luoghi
secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 26
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie, gelaterie e simili, che occupano suolo
pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche
momentaneamente, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o
rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la
relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata
immediatamente.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, i gestori dei locali i proprietari dei
locali, che non ottemperano a quanto previsto dal presente articolo sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 250,00. In caso di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione
dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai trenta giorni,
secondo le norme contenute al capo VIII° all’art. 73.
Art. 27
Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun
residuo o rifiuto di qualsiasi natura, danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano
e il patrimonio arboreo.
Regolamento di Polizia Urbana
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2. E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche, concessionari di posteggi dei
mercati, delle fiere, delle sagre, dei luoghi di sosta giornalieri e di posteggi comunque
autorizzati e dislocati sul territorio comunale:
a) di ultimare lo sgombero dell'area occupata da automezzi e attrezzature, entro un’ora
dall’orario previsto per il termine delle operazioni di vendita;
b) di lasciare l'area utilizzata libera da ogni ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti
prodotti, avendo cura di accatastarli nell'area occupata, separati per tipologia, così come
indicato nell'art. 24 di questo regolamento.
3. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo è soggetto, oltre alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e
successive modifiche, all’applicazione, in caso di recidiva della sanzione accessoria della
sospensione del titolo autorizzativo posseduto, per un periodo non inferiore ai dieci giorni e non
superiore ai venti giorni di calendario, secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 73.
4. Chiunque non ottemperi a quanto disposto dalla lettera a) e b) del comma 2 è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 100,00.
Art. 28
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar, gelaterie e simili esistenti al piano terreno,
di spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie
e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono
collocare sulla soglia dell'esercizio appositi contenitori di capacità sufficiente e travasarne il
contenuto con adeguata frequenza. I contenitori devono essere assicurati in modo da impedirne
il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario sui marciapiedi.
4. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
Art. 29
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a
cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili,
portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca
l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio
o di impedimento.
3. I proprietari degli immobili e gli amministratori di condomini che non ottemperino a quanto
disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 30
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura e/o la manutenzione (cambio
olio, batterie, filtri ecc…), delle autovetture e dei veicoli in genere.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli,
autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
3. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
Art. 31
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale su aree pubbliche
1. E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e
specifica autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale.
2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00,
è comunque disposta l'immediata sospensione dell'attività con la rimozione degli eventuali
materiali e/o attrezzature poste sul suolo pubblico, secondo le norme contenute al capo VIII°,
art. 71 del presente regolamento.
Art. 32
Pulizia delle vetrine
1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la
pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle
ore 9,30 del mattino.
2. Chi non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00.
Art. 33
Pubblicità e divieto di getto di opuscoli o foglietti
1. E’ fatto divieto di effettuare pubblicità su pali della segnaletica stradale, in tutto il territorio
comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non appositamente autorizzato.
2. E’ vietato apporre su manufatti di arredo urbano, segnaletica stradale, pali luce e ogni altro
luogo pubblico o aperto al pubblico adesivi di ogni genere e tipo.
3. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di
opuscoli e la collocazione sui veicoli in sosta di opuscoli, foglietti, volantini ed altro materiale
non di interesse pubblico.
4. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio
Regolamento di Polizia Urbana
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comunale.
5. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi
condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non
gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.
6. E' vietato depositare negli spazi pubblici, senza la preventiva concessione di suolo pubblico,
opuscoli, pieghevoli e adesivi informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fine della
distribuzione gratuita con modalità self service.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal
presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto
il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il
beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido, o il legale rappresentante
della società redattrice in caso di mancanza del soggetto beneficiario della pubblicità.
Art. 34
Disinfestazione da zanzare
1. I proprietari, gli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva
disponibilità di edifici ad abitazione o ad altri usi devono: assicurare lo stato di efficienza degli
impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte
d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni.
2. I soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate stradali, cigli stradali devono:
a) curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque
stesse;
b) mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte
stagnanti d'acqua;
c) eliminare le eventuali sterpaglie.
3. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo
zoofilo devono:
a) curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli
sparsi nella campagna;
b) qualora. le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre
situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti
appositi.
4. Tutti i conduttori di orti devono:
a) privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in
volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
b) sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi
d'acqua.
5. I proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con
particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di
recupero devono:
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a) adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte
d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato ben teso onde impedire
raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni
pioggia e altri;
b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare
ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato.
6. I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione
e vendita e ai detentori di copertoni in genere devono:
a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto
o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da
evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e
coperti con teli impermeabili ben fìssati;
b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli
difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
c) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e
di commercializzazione;
d) in caso di documentata impossibilità di procedere a quanto sopra precisato, dovrà
procedere a periodici trattamenti larvicidi e adulticidi;
7. I responsabili dei cantieri devono:
a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità
di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere
svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con
accumulo d'acqua;
c) provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.
8. I conduttori di orti che non ottemperano a quanto previsto dal comma 4 sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00; chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00. E’ sempre disposto l’obbligo di effettuare le operazioni omesse, in caso di ulteriore
inadempienza le opere saranno eseguite dalla pubblica amministrazione secondo le norme
contenute al capo VIII° all’art. 71.
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CAPO IV°
CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO
Art. 35
Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni
spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a
chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare
turbamento all’ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza
o ribrezzo.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti
comunali, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui
abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
3. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o
disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto
anche di piccolo volume.
4. E’ fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi
altro pregiudizio all’igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore.
5. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a
quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per
la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 250,00; chi non ottempera al disposto
di cui al comma 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto
il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. Sarà comunque sempre disposto l'immediato
ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71.
Art. 36
Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
1. Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di
pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza od
esibire parti intime del corpo;
b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dai luoghi a ciò destinati;
c) mendicare, raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando
intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al
seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come avvicinarsi ai veicoli in
circolazione, ovvero causando disturbo alle persone;
d) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o
lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
e) suonare o cantare recando disturbo.
2. Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a
particolari situazioni di tempo e di luogo.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera al
Regolamento di Polizia Urbana
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disposto di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale
è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00.
4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con
attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i
macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza, lo
sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a
dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di individui, tale
da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
5. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, il proprietario, il locatario
o chiunque sia riconosciuto tra i responsabili dell'utilizzo dell'immobile, come indicato nel comma
4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento
in misura ridotta di euro 500,00. Sarà comunque sempre disposto l'immediato ripristino dello
stato dei luoghi secondo le norme contenute al capo VIII° all'art. 71. In caso di recidiva verrà
disposto il sequestro amministrativo dell’immobile secondo le norme contenute al capo VIII°
all’art. 72.
Art. 37
Attività di meretricio
1. E’ fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici,
spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
2. E’ fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio
comunale con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o, che per il loro
atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l’intenzione di esercitare
prestazioni sessuali.
3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, le modalità di contrasto e
gli aspetti sanzionatori sono regolamentati da specifica ordinanza sindacale.
Art. 38
Sosta di camper e caravan
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, è vietata su tutto il
territorio comunale, la sosta di camper, caravan e veicoli in genere, finalizzata alla dimora di
persone al loro interno, in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.
2. E’ vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su
terreni pubblici o privati, e comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale
scopo.
3. Nei confronti di coloro i quali contravvenissero a tali disposizioni, la Polizia Locale e gli
agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., procederanno all'ordine verbale di portarsi
immediatamente fuori dal territorio comunale, ferma restando la possibilità di sequestrare i
veicoli e le attrezzature impiegate, rimuovere e far abbattere le occupazioni o i ripari di fortuna
utilizzati, ai sensi al capo VIII° artt. 71 e 72 del presente regolamento.
4. In caso di inottemperanza gli operatori di polizia procederanno all'allontanamento e al
deferimento dei renitenti all'Autorità Giudiziaria.
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5. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, chi non ottempera a
quanto previsto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00.
Art. 39
Manutenzione degli edifici
1. I proprietari delle case e degli edifici in genere, nonché gli amministratori di condominio,
devono mantenere in buono stato di conservazione i tetti, i cornicioni, i fumaioli, i balconi, i
terrazzi, le facciate delle case, degli stabili e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno,
a salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana; i proprietari degli edifici le cui facciate
prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere
le stesse in buono stato di conservazione, curando la manutenzione anche delle coloriture.
2. Tutte le parti mobili devono essere convenientemente assicurate in modo da evitare la
caduta di tegole, lastre, calcinacci o di qualsiasi altro materiale.
3. Le inferriate e qualsiasi altra recinzione dovranno essere curate.
4. Qualora si renda necessario, per il grave stato d’abbandono e/o degrado di quanto indicato
nei commi precedenti, il dirigente comunale competente, con proprio provvedimento, su
proposta motivata dei componenti degli uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere
al ripristino in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o
dai canali di gronda su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad
imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
7. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri
civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
8. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel
vigente regolamento edilizio.
9. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come
pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, i muri degli edifici e le porte esterne, i
monumenti ed i manufatti pubblici.
10. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive
a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
11. E’ consentita l’applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o
favoriscano la ripulitura delle stesse.
12. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle siepi che dalla
proprietà privata fuoriescono sulla sede stradale, al taglio dei rami degli alberi che si
protendono sulla carreggiata, all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo
i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, nonché la rimozione e pulizia di
eventuali residui vegetali (bacche, foglie ecc…).
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13. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro
che hanno il godimento del fabbricato e gli amministratori di condominio, hanno l'obbligo di
provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica
incolumità e di darne contestuale avviso all'autorità comunale.
14. Fatte salve le sanzioni penali previste dal nostro ordinamento, chiunque venga sorpreso a
disegnare o a imbrattare sui muri degli stabili e sulle recinzioni, sarà soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00.
Le vernici e i materiali usati verranno sottoposti a sequestro amministrativo, con l’obbligo del
ripristino dello stato dei luoghi, come indicato al capo VIII° artt. 71 e 72 del presente
regolamento
15. I proprietari delle case e degli edifici in genere nonché gli amministratori di condominio che
non ottemperano a quanto prescritto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00.
16. In caso di inottemperanza delle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con
rivalsa delle spese, come indicato al capo VIII° art. 71 del presente regolamento.
Art. 40
Targhetta dell’amministratore di condominio
1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di
ingresso degli stabili di competenza o nell’atrio degli stessi, una targhetta indicante il proprio
nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. A chi non ottempera verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 e l’obbligo dell’adeguamento alle vigenti
disposizioni.
Art. 41
Collocamento di targhe o lapidi commemorative
1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze
pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione
dell'amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al
riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le
fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a
collaudo le opere.
3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta euro
500,00, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del
presente regolamento.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 42
Ornamento esterno ai fabbricati
1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ecc..),
posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne
la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta
dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
2. Nel procedere alla pulizia dei balconi e dei terrazzi, si deve evitare la caduta di qualsiasi tipo
di materiale nelle zone sottostanti siano esse pubbliche o private.
3. E' vietato collocare oggetti sulle finestre sui balconi e sulle terrazze o comunque in vista, in
modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile.
4. I proprietari degli stabili e i loro amministratori devono mantenere l’edificio e tutte le parti di
esso:
a) in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, fruibilità e
decoro pubblico;
b) in buono stato di manutenzione indipendentemente dal fatto che prospettino o meno su
spazi pubblici;
c) la manutenzione è da intendersi anche la conservazione al più alto livello di trasparenza e
pulizia delle facciate vetrate continue.
5. Le facciate degli stabili visibili dalla sede stradale devono essere munite di tende omogenee
per tipologia e per colore.
6. La collocazione delle parabole satellitari e delle antenne, sia condominiali che singole, deve
essere effettuata sul tetto degli edifici, in tutti i casi le parabole devono presentare una
colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura della facciata, oppure
essere in materiale trasparente.
7. E’ fatto obbligo agli amministratori condominiali o ai proprietari degli immobili di prevedere
l’installazione di impianti centralizzati per le antenne di ricezione dei segnali radiotelevisivi e le
parabole satellitari, entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento.
8. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00,
con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente
regolamento.
9. Chiunque non ottempera al disposto di cui al comma 5 è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00
per ogni impianto installato difformemente alle disposizioni in esso contenute.
10. Gli amministratori di condominio o i proprietari degli immobili che entro 1 anno
dall’approvazione del regolamento non hanno provveduto a munire lo stabile di impianto di
ricezione del segnale radiotelevisivo centralizzato saranno soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00,
con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente
regolamento.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 43
Depositi in proprietà privata
1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di
qualsiasi cosa, che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al
decoro della città.
2. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00
con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente
regolamento.
Art. 44
Lavatura, spolveramento ed esposizione di biancheria, panni e tappeti,
1. E' vietato scuotere, spolverare, battere, stendere ed appendere per qualsiasi motivo
biancheria, panni o tappeti ed altri oggetti simili fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi
prospicienti le vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino
gocciolamento sull'area pubblica o di uso pubblico.
3. Nei cortili ed anditi interni, lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore
10 del mattino.
4. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è oggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 50,00
con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come indicato al capo VIII° art. 71 del presente
regolamento.
Art. 45
Parchi, giardini pubblici, aree verdi, fontane e vasche
1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree pubbliche è vietato:
a) introdursi e sostare nelle parti riservate ai soli pedoni, con autovetture, motoveicoli,
ciclomotori e veicoli in genere, compresi i velocipedi, i carretti, i cavalli od altri animali eccettuati
i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, fatto salvo che gli stessi siano portati
nelle aree a loro dedicate;
b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle
panche o sedie, impedendone di fatto il libero e corretto utilizzo;
c) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle
recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi
posto a pubblico uso od ornamento;
d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi
oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili;
e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i
pubblici luoghi;
f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano
stati espressamente vietati dalla autorità; salire o comunque usare le attrezzature e i giuochi
destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della
fascia di età a cui sono destinati;
Regolamento di Polizia Urbana
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g) è vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane e nelle
vasche
h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
i) accendere fuochi, bracieri, effettuare picnic, feste o merende, allestire tavoli o altre
attrezzature.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini,
l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici,
automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a
persone o cose.
3. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche: pietre, detriti e qualsiasi altra materia
solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia
strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato
il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili.
4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle
vasche o presso le pubbliche fontane e fontanelle, attingere, con qualunque sistema, acqua
dalle pubbliche vasche.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole, panchine,
fontane e quant'altro esistente nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
6. Chiunque circoli con veicoli a motore all'interno di parchi, giardini, aree verdi è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 200,00; ai veicoli in sosta nelle suddette aree verrà applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 150,00;
chiunque trasgredisce alle altre disposizioni contenute nei punti a), b), f), g) è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 100,00; chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei punti c), d), è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 150,00; chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei punti e), h), i) è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura
ridotta di euro 250,00. Nel caso in cui il trasgressore abbia provocato danni, allo stesso verrà
applicata la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate
al capo VIII° all'art. 71.
Art. 46
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sotto i portici pubblici o privati ad uso pubblico, sulle soglie
degli edifici pubblici e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre,
sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle
cancellate, sui muri di cinta e simili.
3. Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma
palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere
atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. Chiunque non ottempera al disposto del presente articolo è soggetto ad una sanzione
Regolamento di Polizia Urbana
31
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro
100,00, verrà applicata la sanzione accessoria della rimozione degli eventuali rifiuti prodotti
secondo le norme indicate al capo VIII° art. 71 e gli stessi potranno venire diffidati ad
allontanarsi dal luogo.
Art. 47
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
1. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della
Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire
l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio
comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel
pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata
o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con
altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e
decoro, da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in
condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di
malattie.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o
piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
7. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso curato in modo da non essere
potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.
8. I proprietari e i locatari dei terreni che non ottemperano al disposto del presente articolo
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento
in misura ridotta di euro 500,00, all'atto dell’accertamento verrà applicata la sanzione accessoria
della rimessa in ripristino delle opere secondo le modalità previste al capo VIII° all'art. 71, fatte
salve le ulteriori disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio.
Regolamento di Polizia Urbana
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CAPO V°
Q U I E T E P U B B L I C A E T R A N Q U I L L I T A' D E L L E P E R S O N E
Art. 48
Inquinamento acustico
1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento
acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente
capo.
Art. 49
Pubblica quiete e tranquillità delle persone
1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della
qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale per le attività rumorose, è fatto divieto nei luoghi
pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle
persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso,
secondo il normale apprezzamento.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 08,00 (alle ore
09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici
pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di
quanto sopra.
4. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1,
lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici,
negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un
funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti
complessivi.
5. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto
ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il
recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
6. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, per la quale è previsto il
pagamento in misura ridotta di euro 150,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha
ingenerato il disturbo. Chi non ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità
giudiziaria.
7. Fatte salve la sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, i proprietari e i locatari
degli immobili che non ottemperano al disposto di cui ai commi 4° e 5° sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 50
Esercizio dei mestieri e delle industrie
1. Chi esercita un mestiere o un'industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici,
deve evitare comunque il disturbo alla quiete pubblica e privata.
2. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di
rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino nei giorni feriali e dalle ore 20.00
alle ore 9.00 nei giorni festivi. L’autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima e
deve contenere l’indicazione della tipologia dell’attività da eseguirsi.
3. Comunque nelle vicinanze di scuole, istituti d'educazione, chiese, uffici pubblici, ecc... è
assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi
di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare
particolare molestia.
5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano il mancato
rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico,
avvalendosi del personale tecnico dell‘Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA), promuovono i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose
adottino idonei interventi di bonifica acustica.
6. Lo svolgimento di attività temporanee, quali attività di cantiere, attività di spettacolo o
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportano l’utilizzo di macchinari o
impianti rumorosi, è disciplinato dal Piano di Classificazione Acustica, che prevede il rilascio di
un’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora, secondo quanto disposto
dall’art. 6 comma 1 lett. h) della L. 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01.
7. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo, è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 250,00, con l'ordine di sospendere l'attività che ha ingenerato il disturbo. Chi non
ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria.
Art. 51
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di
limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 150,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non
ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 52
Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le
attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano grida, schiamazzi e rumori. Sul
suolo pubblico, la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione deve
comunque cessare dalle 22.00 alle 8.00, salvo specifica autorizzazione.
2. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 500,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non
ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria. L’amministrazione
comunale a seguito di violazione rilevata può ridurre l’orario di apertura di singoli locali. In caso
di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzativo rilasciato
dal Comune, con chiusura dell'attività per un periodo non inferiore ai cinque giorni e non
superiore ai trenta giorni, secondo le norme contenute al capo VIII° agli artt. 73 e 75.
Art. 53
Rumori, schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree
private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o
spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del Codice della Strada, nell'usare apparecchi
radiofonici, di riproduzione audio o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale
a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori
dell'abitacolo dei medesimi.
4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00, con ordine di sospendere il comportamento che ha ingenerato il disturbo. Chi non
ottempera all'ordine di sospensione verrà deferito all'autorità giudiziaria.
Art. 54
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
1. La presenza di cani in luoghi privati ancorché aperti al pubblico, deve essere segnalata
dall’esterno con l’apposizione di idoneo cartello. I cani detenuti in cortili o aree private, non
devono recare pericolo a chi transita su suolo pubblico o accede in modo legittimo all’interno dei
suddetti luoghi. A tale fine è fatto obbligo ai proprietari di mettere in atto le necessarie misure
al fine di garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso l’installazione di idonea
recinzione o altri mezzi di contenimento.
2. Chiunque non ottempera a quanto indicato dal comma 1, fatte salve le sanzioni penali, è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in
misura ridotta di euro 200,00.
3. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani
Regolamento di Polizia Urbana
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o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con
guaiti o quant’altro la pubblica quiete.
4. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 1° del presente articolo è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura
ridotta di euro 200,00.
5. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico
del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui
sopra e se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi
disturbo.
6. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle
strutture di accoglienza canina.
Art. 55
Suono delle campane
1. Il suono delle campane o altra modalità è consentito di norma per l'annuncio delle funzioni
prescritte dai riti religiosi, nonché per i rintocchi riferiti all’orario.
Regolamento di Polizia Urbana
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CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 56
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è
vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della
minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità
comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente
detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, il fieno, la
paglia, la carta, i cartoni, il cotone, la canapa, il lino, lo sparto, la iuta, i fili vegetali in genere, il
sughero, i tessuti, il materiale da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, le gomme elastiche, le
plastiche e derivati.
3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico
comunale o dell’A.S.L. competente per territorio, non dovessero risultare sufficienti condizioni di
sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento
dei locali non fossero attuate.
4. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere
conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e
disposizioni vigenti, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di
prevenzione incendi».
6. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la
sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo
VIII° all'art. 71.
Art. 57
Impianti, contatori, bombole di gas e altri combustibili in case di abitazione, altri
edifici e nei cortili
1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, dovranno essere installati secondo le
norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati nelle norme di prevenzione
degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o
da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto è conforme alle norme di al comma 1.
3. Le bombole e i contatori di gas, devono essere collocati all'esterno dei locali abitati, ad
esclusione del vano scale, chiusi in un contenitore metallico provvisto di apposite fessure di
areazione diretta verso l’esterno. Non è ammessa una ventilazione indiretta attraverso locali
Regolamento di Polizia Urbana
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interni adiacenti, anche se trattasi di vano scale finestrato.
4. Nelle cantine, nei box e nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra
materia di facile combustione.
5. Negli anditi delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, non si possono
depositare materiali facilmente combustibili.
6. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati
da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando
le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
7. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e
disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di
prevenzione incendi».
8. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la
sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo
VIII° all'art. 71.
Art. 58
Accensione di sostanze infiammabili e fuochi artificiali
1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere sostanze
infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di Pubblica Sicurezza, deve essere
sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od
altri incidenti.
3. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la
sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo
VIII° all'art. 71.
Art. 59
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero
che risultino nauseanti per la comunità.
2. Coloro che, a causa della loro attività debbano compiere operazioni che possano sollevare
polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele
necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale.
Regolamento di Polizia Urbana
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4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori
d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da
eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti, ed eventualmente essere provvisti di
sistemi di abbattimento per polveri e/o odori.
5. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento
atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente
potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione. In caso di inosservanza e recidiva, Il
Sindaco su parere del competente ufficio sanitario, dispone la sospensione dell'attività inquisita.
6. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle leggi speciali, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00. Verrà applicata la
sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo
VIII° all'art. 71.
Art. 60
Custodia dei cani
1. E’ fatto divieto di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali, che contrasti con le vigenti disposizioni ed e’ altresì vietata qualsiasi
azione che possa nuocere al benessere degli animali.
2. E’ vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario, tenere
animali in terrazzi o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine.
3. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti
(collari elettrici o con punte).
4. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente
ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
5. E’ vietato custodire animali in automobili in sosta senza adeguato ricambio d’aria nel periodo
compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi, e’ vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al
sole. E’ comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque ore
consecutive.
6. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il
detentore di un cane di qualunque razza o taglia, deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una
misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale in luogo pubblico o aperti al
pubblico, fatte salve le aree per i cani appositamente individuate e delimitate.
7. Il proprietario o il detentore del cane, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al
pubblico, devono portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o di animali o su richiesta delle autorità competenti.
8. I cani circolanti senza guinzaglio e museruola, come sopra è descritto, che non siano
convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico
dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della
sanzione pecuniaria.
9. È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di
Regolamento di Polizia Urbana
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cani nell'esercizio delle loro funzioni.
10. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato
di igiene e decoro del luogo. L’obbligo di cui sopra sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso
pubblico (via, piazza, giardino o altro), dell’intero territorio comunale, comprese le aree a loro
destinate.
11. I proprietari o i detentori di cani devono utilizzare le apposite aree predisposte in parchi e
giardini e riservate alle deiezioni canine, come identificate da apposita segnaletica.
12. I proprietari o detentori di cani, ad esclusione di cani per la guida dei non vedenti e da essi
accompagnati o accompagnatori di portatori di handicap, che si trovano su area pubblica o di
uso pubblico, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito
strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi, i proprietari sono altresì
obbligati a depositare le deiezioni, raccolte in sacchetti, nei cestini porta rifiuti.
13. Nei parchi e nei giardini pubblici i cani possono essere lasciati liberi unicamente nelle aree
attrezzate a loro dedicate, opportunamente segnalate e recintate a condizione che vi sia un
costante controllo da parte del proprietario/conduttore.
14. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali, con cuccioli lattanti o da svezzare, non in
buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la
pratica dell’accattonaggio.
15. I proprietari o detentori di cani che non osservano le disposizioni previste dai commi 6, 11 e
13 di cui al presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria , per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 100,00. I conduttori di cani che non
hanno con se l'apposita paletta o altro strumento idoneo a rimuovere le deiezioni canine o non
le depositano nei contenitori di rifiuti ma in altro luogo non idoneo, o non hanno con sé la
museruola nel caso di rischio per l’incolumità delle persone o degli animali, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta
di euro 50,00. Chiunque non ottempera a quanto disposto dal comma 14 è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di
euro 200,00. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati
presso il canile convenzionato con il comune.
Art. 61
Manutenzione di aree di pubblico transito
1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, telai dei portici e
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere
prontamente segnalato, in modo da evitare pericolo per i passanti e adeguatamente riparato a
cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.
2. L'obbligo di segnalazione vi è anche per gli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul
suolo pubblico.
3. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto
disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate nel capo VIII° all'art.
71.
Regolamento di Polizia Urbana
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Art. 62
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località
private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne,
convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
2. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione
pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino
all'alba.
3. I proprietari, i locatari e gli amministratori di condominio che non ottemperano a quanto
disposto dal presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la
quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Verrà applicata la sanzione
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate al capo VIII° all'art.
71.
Regolamento di Polizia Urbana
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CAPO VII°
DISPOSIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
Art. 63
Pesatura e vendita delle merci
1. Gli esercenti il commercio hanno l’obbligo di:
a) vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della
tara;
b) munirsi di strumenti metrici (bilance) che abbiano la possibilità dell’azzeramento della tara e
che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce;
c) collocare la bilancia, da tenere sempre pulita, in modo tale da consentire all’acquirente “la
visione libera e immediata” non solo dell’indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale
e laterale dello strumento di pesatura.
2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti
in misura minima.
3. I gestori e i proprietari delle attività commerciali sia quelle in sede fissa che quelle su aree
pubbliche che si svolgano in forma itinerante o meno, che non ottemperano al disposto di cui al
presente articolo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
Art. 64
Vendita del pane
1. Il pane deve essere posto in vendita in scomparti separati per tipo, difesi dalle mosche e
situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente
lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità
richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile
nell'esercizio.
4. La vendita di pane su aree pubbliche è consentita fatte salve le norme speciali in materia e
le norme igienico-sanitarie.
5. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia e dalle normative igienico sanitarie,
chiunque non ottempera al disposto di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro
200,00.
Art. 65
Negozi e articoli per soli adulti
1. L’apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali in cui sono posti in vendita articoli
erotici riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne, è ammessa solamente se l’ingresso di
Regolamento di Polizia Urbana
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tali attività è distante almeno m. 1000 (utilizzando il percorso pedonale più breve), da scuole,
giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle vetrine o mostre non
deve essere possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita,
deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati
esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente
visibili.
3. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro
500,00. L'attività deve essere immediatamente sospesa, con le modalità di cui al capo VIII°
all'art. 73, in caso di recidiva verrà disposta la chiusura coatta dell’attività secondo quanto
previsto dall’art. 75.
Art. 66
Sale giuochi
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) sala giochi: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all’intrattenimento di
persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici
di svago e similari come attività esclusiva o prevalente.
b) giochi leciti: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e
giochi similari disciplinati dall’art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali,
regionali in materia.
c) apparecchi: sono considerati tali quelli adibiti a divertimento ed intrattenimento in
esercizio quando sono collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto
di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i video terminali tramite il
sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco, ai sensi della Legge del
13.12.2010 n. 220.
d) sorvegliabilità: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di
consentirne in qualsiasi momento lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte delle
autorità competenti.
e) ubicazione: luogo censito nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, risultante dal punto di accesso,
utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, e il punto di vendita presso ciascun
esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel
quale gli apparecchi o i video terminali risultino allocati in stato di esercizio.
2. Il presente articolo si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si
pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al
corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed in particolare
riguarda:
a) a norma dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.
del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo
Regolamento di attuazione, la disciplina dell’apertura, del trasferimento, delle
modificazioni e delle cessazioni delle attività esercitate in locali allestiti specificatamente
per lo svolgimento di giochi leciti;
b) a norma dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo
Regolamento di attuazione, la disciplina dell’insediamento e/o inizio delle attività, il
trasferimento, le modificazioni e le cessazioni delle agenzie di raccolta di scommesse
Regolamento di Polizia Urbana
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ippiche e sportive, delle sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco
VLT (Video Lottery Terminal).
3. Le procedure amministrative previste dal presente articolo si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 41 della
Costituzione;
b) tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
4. I vincoli previsti dal presente articolo sono diretti alla tutela:
a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
c) della quiete della collettività;
d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all’accoglienza di persone per finalità
educative, aggregative o socio-assistenziali;
A tale scopo, il presente articolo, integra i requisiti strutturali, urbanistico - edilizio, igienico
sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l’esercizio dell’attività.
5. L’apertura di sala giochi e l’installazione di apparecchi da trattenimento, l’ampliamento
strutturale, l’ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede
dell’attività di sala giochi è subordinata agli adempimenti amministrativi previsti dalle
normative vigenti.
6. L’Ufficio competente, nei termini e ai sensi di legge verifica la correttezza degli adempimenti
amministrativi e le denunce di inizio attività, verificando altresì che i locali destinati ad
attività di sala gioco dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’art.153 del R.D.
635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M.
564/92 e succ. mod.;
b) i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d’uso conforme alle previsioni
degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
c) i locali per le sale da gioco non potranno essere ubicati in edifici vincolati, né sottostanti
a civili abitazioni e alle loro pertinenze. L’installazione degli apparecchi è consentita
esclusivamente all’interno dell’esercizio di sala giochi;
d) siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione incendi;
e) i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non
costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La
superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
f) per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e
bevande, non è consentito il rilascio di concessione per l’occupazione di suolo pubblico,
né altresì è consentito l’utilizzo di aree esterne, anche se private per l’installazione dei
giochi;
g) è condizione necessaria per l’apertura di tutte le sale da gioco avere la dotazione minima
di parcheggi prevista dallo strumento urbanistico vigente e comunque senza nessuna
possibilità di monetizzazione;
h) sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve
che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole
di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri,
caserme e strutture protette in genere, centri di recupero, sedi operative di associazioni
di volontariato, oratori, centri sportivi, parchi pubblici, centri educativi e/o culturali (in
particolare biblioteche), altre sale da gioco.
7. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e
Regolamento di Polizia Urbana
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sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte
del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l’autorizzazione è revocata quando il
titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo
superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si
protragga per oltre sei mesi.
8. L’autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio
del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di
celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei
cittadini.
9. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell’art.110 del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è
vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del
comma 8-bis dell’art.110 del T.U.L.P.S.
10. E’ vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti
di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti
soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite
stabilito dalla legge.
11. E’ obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio dove sono allestiti gli apparecchi, la
tabella dei giochi proibiti, la tariffa di ciascun gioco presente e il divieto di utilizzo ai minori
di 18 anni. Inoltre i titolari di sale gioco dovranno apporre agli ingressi e all’interno dei locali
manifesti e/o locandine che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri
di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d’azzardo patologico nonché
predisporre apposita sorveglianza.
12. Gli avvisi, le comunicazioni e i regolamenti di cui al comma 11 devono essere anche in
lingua italiana.
13. Copia del “nulla osta di distribuzione”, copia del “nulla osta per la messa in esercizio” e
copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun
apparecchio in modo visibile al pubblico.
14. E’ fatto divieto per i titolari di sale da gioco di pubblicizzare l’attività con insegne, cartelli o
altro, utilizzando il termine “casinò”, “slot -machine” o termini che richiamino il gioco
d’azzardo. All’esterno della sala giochi il titolare non potrà esporre insegne che pubblicizzano
l’attività secondaria e complementare di somministrazione e neppure il materiale
pubblicitario dei prodotti vari.
15. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S., chiunque non ottempera a quanto disposto dal presente
articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il
pagamento in misura ridotta di euro 500,00 . L'attività deve essere immediatamente
sospesa, con le modalità di cui al capo VIII° all'art. 73, in caso di recidiva verrà disposta la
chiusura coatta dell’attività secondo quanto previsto dall’art. 75.
Art. 67
Esercizio del commercio su aree pubbliche
1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, è subordinata alle procedure
amministrative specificatamente previste dalla Legge e dalla denuncia di inizio di attività che
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abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, è consentito nelle località e nei giorni stabiliti
dall’apposito regolamento comunale in materia.
3. I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e
piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non
esercitare.
4. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato nelle strade ed aree individuate dal
Sindaco, con apposita Ordinanza, per motivi di polizia stradale o di ordine pubblico.
5. E' vietato agli esercenti il commercio, di gridare o usare amplificatori per reclamizzare le
proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente.
6. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e spazi pubblici, si dovrà
comunque svolgere nel rispetto delle norme speciali in materia, nel rispetto delle norme
contenute nel codice della strada, delle norme igienico sanitarie e delle norme contenute nel
presente regolamento.
7. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande
(gelati compresi), su aree pubbliche è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, al controllo
del competente servizio d'igiene pubblica.
8. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per
la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
Art. 68
Mestieri girovaghi e venditori di giornali
1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato, sia abitualmente che
occasionalmente, esercitare mestieri girovaghi nell’ambito del territorio comunale, se non
preventivamente autorizzati e unicamente nei luoghi indicati.
2. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i
passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi, o
utilizzando strumenti di amplificazione.
3. I permessi rilasciati per impagliatori, lustrascarpe ecc..., dovranno specificatamente indicare
la località da occupare con cassetta e con sedile.
4. I venditori di giornali a posto fisso, non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di
altro materiale oltre i limiti del loro banco, ovvero oltre l'occupazione eventualmente posseduta
e rilasciata dall'autorità comunale.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia, chiunque non ottempera a
quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro 200,00.
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Art. 69
Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune
1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del
gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi
comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, salvo deleghe autorizzate.
2. Chiunque non ottempera quanto disposto dal presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di euro
500,00. L'agente accertatore ordinerà l'immediata sospensione dell'utilizzo del contrassegno,
stemma, simbolo del gonfalone, trasmettendo immediatamente il rapporto al Sindaco.
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CAPO VIII°
SANZIONI
Art. 70
Accertamento delle violazioni, sanzioni e ricorsi
1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dagli ufficiali ed agenti
di polizia locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista
per tale violazione o al testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
3. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia
punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, ai sensi degli artt. 10, 11,12 e 16
della citata L. 689/1981, come integrato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa
legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, fermo restando il limite edittale minimo e massimo
previsto dal D.Lgs n.267/2000, in ogni articolo è stabilito l'importo per il pagamento in misura
ridotta delle violazioni previste dal presente regolamento.
5. Nel caso di mancato pagamento nelle forme prescritte ovvero perché non ammesso, si
applicheranno le procedure di cui alla L.689/1981.
6. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui
all'art.18 della Legge 689/81 è il Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.
Art. 71
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia
necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere
abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo
tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di
immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente
accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o
la rimozione delle opere, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è
previsto il pagamento in misura ridotta di euro 500.00. In caso di mancata ottemperanza si può
provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del
Comune e a spese dell’interessato. Ove il responsabile sia minore o incapace, l’onere del
pagamento delle spese di ripristino spetteranno a chi esercita la patria potestà.
3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la
violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità,
l'agente ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo l'obbligo al
trasgressore di procedere entro e non oltre le 48 ore. Trascorso inutilmente tale termine, il
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trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il
pagamento in misura ridotta di euro 500,00. Copia del verbale con specifico rapporto dovrà
essere inviato all'ufficio competente per il ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese
a carico del trasgressore.
Art. 72
Sequestro e custodia di cose
1. Gli ufficiali e gli agenti di cui all’art. 57 del c.p.p., all'atto dell'accertamento delle infrazioni
previste dal presente regolamento, quando previsto, potranno procedere al sequestro cautelare
delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione o delle cose che ne sono il
prodotto.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di
procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque
osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative
successive modifiche ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate saranno conservate presso idoneo deposito.
4. Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 della
legge 689/81.
Art. 73
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli autorizzativi, concessioni e/o nulla osta
1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle
sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli rilasciati dal Comune possono
essere sospesi nei seguenti casi:
a) quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso, dalla
normativa vigente e dal presente regolamento, relativamente l'attività specifica del
concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguente al
fatto infrazionale;
c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare;
d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo
rilasciato dall'amministrazione comunale, incorra due volte nella medesima violazione.
2. La sospensione, si potrà protrarre fino a quando il trasgressore, non abbia adempiuto agli
obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo
massimo di giorni trenta.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e indipendentemente dalle
sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, i titoli rilasciati dal Comune possono
essere revocati nei seguenti casi:
a) quando vengono meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati;
b) quando sopravvenga un motivo di pubblico interesse o pericolo per l'incolumità pubblica;
c) in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa
vigente, o nel caso in cui, a seguito di un provvedimento di sospensione non vengono adempiuti
gli obblighi imposti;
d) per recidiva nel caso in cui, in un periodo di due anni, il possessore di un titolo autorizzativo
rilasciato dall'amministrazione comunale, incorra in due sospensioni.
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4. La sospensione e la revoca sono adottate con ordinanza del Sindaco o di un suo delegato.
5. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o
quando il titolare abbia cessato l'attività. In questo ultimo caso dovrà essere ripresentata
l'istanza a cura del subentrante.
6. Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei
presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.
Art. 74
Recidiva
1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte
in due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Art. 75
Chiusura coatta delle attività
1. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Sindaco o un suo delegato, dispongono con
Ordinanza motivata la chiusura dei locali destinati alle attività lavorative, i cui gestori/titolari
abbiano commesso delle violazioni per le quali è disposta tale sanzione accessoria.
2. La Polizia Locale e gli agenti di cui all'art. 57 del c.p.p. sono incaricati di procedere
all'esecuzione dell'Ordinanza.
3. Il mancato rispetto dell'ordinanza di sospensione o di revoca disposta dall'autorità comunale
ai sensi dell'art. 73, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è previsto il
pagamento in misura ridotta di 500,00 €, nonché alla sanzione accessoria della chiusura coatta,
con apposizione di sigilli.
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CAPO IX°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 76
Disposizioni transitorie
1. Le attività esistenti, soggette al rilascio di titolo autorizzativo o a nulla osta, dovranno essere
adeguate alle prescrizioni del presente regolamento entro il termine di un anno dall'entrata in
vigore dello stesso, salvo proroga concessa a seguito di motivata richiesta.
Art. 77
Procedure autorizzative
1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal
presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio
attività e di silenzio-assenso.
Art. 78
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di
approvazione del medesimo, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini
riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
Art. 79.
Norma finale
1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle
materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine “titolo autorizzativo” si intende: segnalazione
certificata di inizio attività, autorizzazione, concessione e nulla-osta, in coerenza con le
specifiche normative e/o regolamenti comunali di riferimento.
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