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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I (corso A-L, Prof. Carlo Granelli) SEMINARIO III – 15.4.2010 I modi di acquisto della proprietà MATERIALI 1. invenzione (Cass., sez. I, 11 agosto 2000, n. 10687)…………………………………………p. 1; 2. specificazione (Cass., sez. II, 12 dicembre 1991, n. 13399)………………………………...p. 4; 3. accessione invertita (Cass., sez. II, 04-03-2005, n. 4774)…………………………….…….. p. 8. 4. esercizio………………………………………………………………………………………p. 11. invenzione Cassazione civile , sez. I, 11 agosto 2000, n. 10687 Il premio dovuto al ritrovatore di cosa mobile deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 930, commi primo e secondo, cod. civ., ogni volta il bene rinvenuto abbia in sè un valore economico e, quindi, un'ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito ed, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione normativa, qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche di natura non economica, per il proprietario o detentore; utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine oggettivo e generale (nella specie, l'economo di un Comune aveva smarrito un assegno bancario tratto per un'ingente somma di danaro; il ritrovatore aveva restituito al Comune il titolo di credito, chiedendo il premio normativamente previsto; il titolo stesso veniva incassato, ma l'Ente si rifiutava di concedere il premio sul presupposto che, una volta fatta la denuncia alla banca, l'assegno non poteva più essere incassato e che, quindi, nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il premio al ritrovatore, ha ritenuto che tale utilità poteva essere riscontrata nel fatto che, prima della procedura di ammortamento, il titolo poteva continuare a girare, esponendo il possessore alla responsabilità per danni subiti da terzi in buona fede). Fatto Il sig. Renato Mazzoni, economo del Comune di Orvieto, nel percorrere il tratto di strada che corre fra il suo ufficio e la sede centrale della Cassa di Risparmio di Orvieto, smarriva un assegno bancario dell'importo di L. 100.875.700. Accortosi dello smarrimento provvedeva immediatamente a chiedere alla banca il blocco del titolo; contestualmente la sig.na Simona Palazzetti rinveniva nell'atrio dell'Ufficio tributi del Comune di Orvieto il titolo smarrito, che provvedeva a restituire all'avente diritto. Il titolo veniva incassato dall'economo del Comune. La Palazzetti chiedeva quindi il pagamento del premio previsto dall'art. 930 c.c. e, ottenuta risposta negativa, conveniva avanti al Pretore di Orvieto il Comune omonimo per sentirlo condannare al pagamento della somma di L 5.043.785, ai sensi dell'art. 930 II comma c.c., ovvero della somma ritenuta equa dal giudice, ai sensi del III comma dello stesso articolo. Con sentenza in data 13.5.1997 il Pretore di Orvieto respingeva la domanda. Proponeva appello Simona Palazzetti ed il Tribunale di Orvieto, con sentenza in data 22.7.1998, accoglieva la domanda attrice e condannava il Comune di Orvieto a pagare all'appellante la somma di L 2.000.000, oltre agli interessi dalla domanda. Ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Orvieto il Comune omonimo, con ricorso fondato su due motivi. Resiste con controricorso Simona Palazzetti. Diritto 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 927 e 930 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto rilevante della vertenza. Assume l'Amministrazione ricorrente che il Tribunale di Orvieto ha omesso totalmente di motivare in ordine all'utilità che il ritrovamento dell'assegno poteva avere per il soggetto che l'aveva smarrito, posto che a seguito della denunzia di smarrimento fatta alla banca, l'assegno non poteva più essere 1 incassato. Accertato che il titolo non poteva essere incassato e che nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento al soggetto che l'aveva smarrito, il giudice di merito avrebbe dovuto respingere 1' appello, confermando la decisione di primo grado. Il motivo è (interpretazione della norma) infondato e va pertanto respinto. Al riguardo si osserva che l'art. 927 c.c. stabilisce in via generale che colui che ritrovi una cosa mobile altrui deve restituirla al proprietario e l'art. 930 c.c. che il proprietario a sua volta è tenuto a corrispondere al ritrovatore un premio. Dal combinato disposto delle norme su riportate si può quindi desumere, in via di prima approssimazione, che il premio è dovuto qualora sia rinvenuto un bene che uscito dalla sfera di immediata vigilanza del proprietario o possessore e non sia da questi rinvenibile, se non a seguito di ricerche dall'esito incerto. Il primo problema che in dottrina e in giurisprudenza, sopratutto di merito, si è posto è se il premio sia sempre dovuto, a prescindere dal valore commerciale del bene rinvenuto e dall'utilità che dal bene stesso possa ricavare il proprietario, o se di tali elementi si debba tenere conto. Al riguardo si osserva che la ratio dell'art. 930 c.c. è certamente quella di indurre i consociati a cooperare al fine di limitare i danni che i proprietari o detentori possano subire in conseguenza dello smarrimento del bene, ( Cass. civ. 13.11.1982 n. 6060 ) come si desume dall'espressione " chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario" contenuta nell'art. 927 c.c. e dall'espressione "il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore" contenuta nell'art. 930 c.c. talché si potrebbe ritenere in base al solo esame del contenuto letterale degli articoli citati, che ciò che rileva è la cooperazione, il servizio prestato, a prescindere da ogni interesse del proprietario, posto che l'interesse potrebbe individuarsi nel retto vivere sociale perseguito dal legislatore. Siffatta interpretazione della normativa in esame non sembra però rispondere ad un corretto bilanciamento dell'interesse di chi il bene abbia ritrovato e di chi il bene stesso abbia smarrito, considerato che la remunerazione del servizio non può prescindere dall'utilità del servizio stesso per chi lo riceva, posto che una diversa interpretazione potrebbe rivolgersi in danno del proprietario o detentore che si vedrebbe esposto all'obbligo di corrispondere un premio, anche per il ritrovamento di un bene smarrito, di nessun valore commerciale e di nessuna utilità. Si deve pertanto ritenere, più riduttivamente, che il premio debba essere riconosciuto al ritrovatore, ai sensi dell'art. 930 I e Il comma c.c., ogni qual volta il bene rinvenuto abbia in sè un valore economico e quindi un'ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito, ed ai sensi dell'art. 930 III comma c.c. qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche non di natura economica per il proprietario o detentore, utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine generale. (applicazione al caso concreto) In particolare, venendo al caso di specie, nell'ipotesi di smarrimento dei titoli di credito regolarmente girati, il valore commerciale del titolo e l'utilità del ritrovamento devono certamente ritenersi inesistenti qualora il ritrovamento avvenga dopo la conclusione della procedura di ammortamento del titolo, mentre non può escludersi quanto meno l'interesse del possessore del titolo alla sua riconsegna, fino a che detta procedura non sia stata completata. Infatti la semplice denunzia alla banca dello smarrimento non esclude la possibilità che il titolo continui a circolare, munito di una serie di girate, sia pure illegittimamente apposte, e che al possessore, che non abbia eseguito la procedura di ammortamento, che sola estingue ogni efficacia 2 dell'assegno, possa essere attribuita una responsabilità extracontrattuale per danni subiti da terzi di buona fede, proprio a causa della circolazione del titolo. Inoltre, in base all'art. 70 R.D. 21.12.1933 n. 1736, malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno, prima della notifica del decreto di ammortamento, libera il trattario. Pertanto il ritrovamento e la consegna del titolo, prima dell'espletamento dell'intera procedura di ammortamento, riveste comunque l'utilità oggettiva di escludere la necessità della procedura di ammortamento, altrimenti necessaria, come detto, sia per togliere ogni efficacia all'assegno, sia per consentire al legittimo titolare del titolo di incassare presso il trattario la relativa somma, ai sensi dell'art.69 e segg. R.D. n. 1736-1933. Il Tribunale, avendo accertato in fatto, che il titolo aveva perso il suo valore commerciale, a seguito della denunzia di smarrimento, presentata alla banca dall'economo del Comune di Orvieto, punto non censurato, ha ritenuto comunque dovuto il premio, evidentemente per presupposta l'utilità del ritrovamento, ipotizzabile per i motivi esposti. Pertanto avendo il Tribunale implicitamente accertato l'utilità del ritrovamento, che non coincide con il valore commerciale del titolo, va confermata sul punto l'impugnata sentenza, integrata con le argomentazioni in precedenza svolte la motivazione della sentenza stessa, il cui dispositivo è conforme a diritto. Il primo motivo va quindi respinto. 2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 930 Il e III comma c.c., nonché per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Rileva al riguardo il Comune di Orvieto che il Tribunale, dopo avere affermato che l'assegno non aveva più alcun valore commerciale e che quindi il premio doveva essere liquidato in base al III comma dell'art. 930 c.c., ha poi motivato il quantum del premio in riferimento al valore dell'assegno, con ciò venendo ad utilizzare in parte anche il II comma dello stesso articolo. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero il Tribunale di Orvieto ha testualmente precisato che il premio "dovrà essere corrisposto secondo i parametri di cui allo art. 930 III comma e non 930 II comma" con ciò chiarendo al di là di ogni ragionevole dubbio quale fosse la norma applicata. Il successivo riferimento all'ammontare dell'assegno è stato infatti effettuato all'unico fine di indicare un parametro dello adottato giudizio di equità, ma certamente non per liquidare l'ammontare del premio in base al valore dell'assegno, come stabilito dallo art. 930 II comma c.c., la cui applicazione avrebbe comportato del resto una liquidazione sensibilmente superiore. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M respinge il ricorso e condanna il Comune di Orvieto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui L. 150.000 per esborsi e L 1.200.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 8 maggio.2000 3 Specificazione Cassazione civile, sez. II, 12 dicembre 1991, n. 13399 La specificazione, che è un modo di acquisto della proprietà, consistente nella trasformazione di una materia in un oggetto avente una propria distinta individualità economico - sociale, non può concretarsi solo nella originale disposizione della cosa ideata e realizzata per raggiungere un particolare effetto. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva escluso l'acquisto per specificazione con riguardo all'opera "Olivestone", realizzata da Joseph Beuys per la collocazione di cinque vasche di pietra, utilizzate dai contadini abruzzesi per fare decantare l'olio, nelle ricche sale di un castello, in modo da fare risaltare il contrasto). Fatto Dopo aver chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Pescara autorizzazione del sequestro giudiziario di un'opera costituita da cinque vasche di pietra, realizzata da Joseph Beuys e da lei concessa in comodato al Castello di Rivoli, Lucrezia De Domizio Durini, eseguita la misura cautelare, conveniva dinanzi a quel Tribunale, con atto notificato il 6 ottobre 1986, il "Castello di Rivoli - Comitato per l'art. in Piemonte", in persona del suo legale rappresentante, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione dell'opera ("Olivestone") e al risarcimento del danno, nonché la convalida del sequestro. Costituitosi in giudizio, il Comitato contestava il fondamento della domanda, precisando di non aver proceduto alla restituzione dell'opera, in quanto gli eredi dell'autore gli avevano comunicato di esserne i proprietari. Interveniva volontariamente in giudizio la vedova Eva Beuys rivendicando la proprietà dell'opera. Veniva, a sua richiesta, autorizzato altro sequestro giudiziario. Il Tribunale, con sentenza 3 ottobre 1987, condannava il Castello di Rivoli a restituire l'opera alla De Domizio, nonché a risarcirle i danni, e convalidava il primo sequestro. Peraltro, pronunciando non definitivamente con la stessa sentenza, convalidava anche il secondo sequestro, disponendo in ordine al prosieguo del processo nei rapporti tra la Beuys e la De Domizio. Con sentenza definitiva 11 maggio 1988 il Tribunale rigettava la domanda svolta in intervento dalla Beuys, dichiarava l'inefficacia del secondo sequestro, rigettava anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e condannava la Beuys a rimborsare alla controparte le spese del giudizio. Contro tale sentenza interponeva appello la Beuys nei confronti della De Domizio. Costei resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza 9 maggio - 30 giugno 1989 la Corte di appello dell'Aquila rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. Condannava l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado. La Beuys ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso la De Domizio Durini. Diritto 1. Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di legge; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla rivendica dell'opera d'arte", la ricorrente deduce che la Corte di appello non ha tenuto minimamente conto del fondamentale elemento, costituito dal fatto che l'opera denominata "Olivestone" era stata ideata e realizzata dal 4 prof. Beuys e che, pertanto, egli ne divenne proprietario con la sua creazione. La Corte si è, infatti, limitata ad affermare che il corpus mechanicum (cioè le vasche, prima di essere "trattate" dal Beuys) era nel possesso della De Domizio, senza conferire rilievo alcuno al corpus mysticum, frutto dell'originale inventiva del Maestro, mercè la quale le vasche di pietra erano state trasformate dopo opportuni adattamenti in un capolavoro dell'arte contemporanea. Nei riguardi di questo motivo va anzitutto osservato che non sussiste l'inammissibilità, per omessa indicazione delle norme di diritto su cui esso di fonda, sostenuta nel controricorso, essendo evidente che la ricorrente ha inteso sostanzialmente denunciare, più che la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, un difetto di motivazione della sentenza d'appello. Trattasi, però, di censura infondata. La Corte di merito non ha limitato il suo esame al c.d. corpus mechanicum (le vasche) dell'opera in questione, trascurando il c.d. corpus mysticum. Infatti nella sentenza impugnata si parla di "Olivestone" come frutto di elaborazione artistica e l'esame si incentra sul possesso e sulla proprietà della composizione senza che sia posto in dubbio l'intervento del Beuys per consentirne l'esposizione al Castello di Rivoli. 2. Con il secondo motivo, denunciando "falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione nel punto in cui la corte di merito non ha ritenuto applicare l'istituto della specificazione con riferimento alla fattispecie controversa (art. 940 c.c.)", la ricorrente deduce che non è concepibile che nel caso di specie non sia stato ritenuto operante il disposto dell'art. 940 c.c. Pur ritenendo, infatti, di proprietà della De Domizio la materia prima (cioè le vasche), tali vasche, attraverso l'opera creativa del Beuys, erano state trasformate in un aliquid novum, avente una propria individualità economico-sociale completamente diversa rispetto alla materia trasformata. La ricorrente lamenta, inoltre, che al corte abbia asserito assiomaticamente che la materia prima con cui l'opera è stata realizzata è stata certamente fornita dalla De Domizio e che, comunque, costei, anche ammettendosi l'acquisto della proprietà dell'opera in capo al Beuys per effetto della specificazione, l'avrebbe, poi, acquistata dal Beuys dopo la specificazione. A tal riguardo deduce che l'ipotetico acquisto da parte della De Domizio di "Olivestone" non solo non è avvenuto, ma se così fosse stato, sarebbe stato nullo per violazione della normativa valutaria. La ricorrente deduce, infine, che in assenza di un valido negozio causale, idoneo a realizzare il trasferimento della proprietà, la dichiarazione notarile rilasciata dal Beuys il 13 dicembre 1984 non ha e non può produrre effetti di sorta. Neppure questo motivo può essere accolto. Con giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità perché congruamente motivato, la Corte di appello ha ritenuto non fondato il contrario assunto della Beuys circa il possesso e la proprietà delle vasche utilizzate per comporre l'opera anzidetta, condividendo il convincimento del Tribunale, che le aveva riconosciute di proprietà della De Domizio già prima che l'artista iniziasse il suo lavoro. Posto, dunque, che le vasche utilizzate per comporre "Olivestone" furono procurate dalla De Domizio, si tratta di stabilire se sia applicabile o non al caso di specie la norma sulla specificazione, come modo di acquisto a titolo originario della species nova regolato dall'art. 940 c.c. La specificazione, secondo il concetto comunemente accolto, è un modo d'acquisto della proprietà consistente nella trasformazione di una materia in un oggetto avente una propria individualità economico-sociale. 5 Essa sarebbe riscontrabile - secondo la ricorrente - nel caso in esame, poiché il Beuys avrebbe operato materialmente sulle vasche, di per sè prive di valore artistico-commerciale, trasformandole in un'opera di notevole valore artistico. La Corte di appello ha, invece, escluso la sussistenza dei presupposti dell'acquisto per specificazione, giacché nell'opera non poteva ravvisarsi la species o nova res, tenuto conto sia dello scarso pregio delle antiche vasche (approntate da contadini) sia del fatto che, in definitiva, si era trattato di una semplice combinazione di cose procurate dalla De Domizio. L'individualità della cosa nuova viene, in concreto, esclusa dalle stesse deduzioni della ricorrente, la quale evidenzia il solo mutamento funzionale delle vasche che, disposte in un certo modo nello spazio, all'interno di una delle sale del Castello di Rivoli, appositamente scelta dallo stesso Beuys, e colmate d'olio secondo l'intenzione dell'autore, in modo da far apparire il contrasto tra le ricche decorazioni del castello, riflettentisi nello specchio d'olio, e le stesse umili vasche, utilizzate dai contadini abruzzesi per la decantazione dell'olio d'oliva, darebbe a queste appunto la diversa individualità. Osservava il Collegio che la particolare collocazione delle vasche nel museo per evidenziarne la destinazione naturale (e giustificare evidentemente il titolo dell'opera) non può far pensare alla creazione di una nuova specie, secondo la previsione dell'art. 940 c.c., che richiede, invero, la formazione, mediante elaborazione, di una res nova e, quindi, la trasformazione della materia. Nel caso di "Olivestone" la materia non è stata trasformata, ma solo disposta in un modo particolare, per raggiungere un certo effetto, il che è ben diverso dall'acquisizione nel mondo fisico di una nuova cosa, nel senso inteso dalla predetta norma. Le altre deduzioni svolte con il secondo motivo concernono argomenti che formano oggetto anche dei successivi motivi. Vanno, perciò, esaminate unitamente ad essi. 3. Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 legge 786-1956) laddove la sentenza ritiene che la De Domizio avrebbe acquistato validamente dal prof. Beuys l'opera "Olivestone", la ricorrente deduce che, anche ammesso che la De Domizio abbia effettivamente acquistato l'opera, tale acquisto sarebbe radicalmente nullo in quanto posto in essere in violazione della disciplina di cui al decreto legge 6 giugno 1956 n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786 (c.d. legge valutaria), che all'art. 2 stabilisce che ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti (qual era il prof. Beuys) se non in base ad autorizzazione ministeriale. Anche questo motivo va disatteso perché la sentenza impugnata è già validamente motivata sul punto per quanto sopra riportato, avendo la Corte di appello condiviso la statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla insussistenza delle condizioni richieste per la specificazione di materiali forniti dalla De Domizio, ragion per cui, non sussistendo trapasso di proprietà fra il prof. Beuys e la De Domizio, non è a parlare di nullità alcuna. Le ulteriori considerazioni - che il Beuys sia divenuto proprietario della "Olivestone" e che la De Domizio l'abbia, a sua volta, acquistata dopo la specificazione - sono svolte dalla Corte, per l'appunto, in via meramente ipotetica, per completezza, e nulla tolgono agli argomenti che costituiscono la vera "ratio" della pronuncia di appello. Ne consegue che il motivo in esame si risolve in una prospettazione che non può considerarsi rilevanti ai fini della decisione. 4. Con il quarto motivo, denunciando omessa motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento del possesso dell'opera in capo alla De Domizio, la ricorrente deduce che gli elementi di giudizio in base ai quali la Corte di merito ha riconosciuto questo possesso si rivelano inidonei, posto che, se è vero che la De Domizio era presente al momento della creazione dell'opera, è altrettanto vero ed incontrastato che il creatore dell'opera era egli stesso presente in quanto, per l'appunto, la stava creando; non era provato che la De Domizio avesse procurato le vasche; il contratto di comodato con cui l'opera era stata consegnata al Castello di Rivoli disponeva espressamente che la durata del prestito doveva essere concordata non con la De Domizio, ma esclusivamente con il prof. Beuys, dal che si evince che la De Domizio non aveva la piena disponibilità dell'opera, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, ma la deteneva precariamente per conto del Beuys, effettivo proprietario. Si sostiene, inoltre, che la motivazione adottata dalla Corte di appello per attribuire il possesso alla De Domizio è insufficiente anche perché non tiene alcun conto della corrispondente situazione di fatto che caratterizza la pretesa possessoria della Beuys. 6 Osserva il Collegio che neanche nei riguardi di questo motivo può ritenersi fondata, per la stessa considerazione fatta esaminando il primo, l'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso sul rilievo della omessa indicazione delle norme di legge. Peraltro esso va ugualmente disatteso, in quanto si risolve in censure rivolte avverso valutazioni di merito del giduice di appello che - come si è appena finito di precisare a proposito del motivo precedente - ha compiutamente indicato le ragioni del suo convincimento in ordine alla proprietà, al possesso e alla disponibilità, da parte della De Domizio, dell'opera, essenzialmente costituita dalle vasche, che ella appunto aveva procurato per la sua composizione. D'altra parte la ricorrente neanche con questo motivo offre elementi che possano validamente contrastare tale apprezzamento, facendolo apparire non suffragato dalle risultanze processuali. 5. Con il quinto motivo, denunciando "errore di diritto ed omessa motivazione", la ricorrente ritorna ancora sulla questione della proprietà delle vasche e deduce che ciascuno degli elementi noti da cui è stata desunta la prova per presunzioni del diritto dominicale della De Domizio sulla "Olivestone" (dichiarazione del defunto artista, l'essere la De Domizio nel possesso dell'opera, l'essere stata sempre presente nel corso dello svolgimento dell'intera vicenda, dopo aver procurato vasche ed altra materia) è frutto di un'erronea applicazione da parte del giudice d'appello dei principi generali del diritto, sia sostanziale che processuale. Neppure questo motivo può essere accolto e sempre per le ragioni già dette. La Corte di appello - si ripete - ha correttamente motivato la decisione adottata circa la proprietà di "Olivestone" evidenziando vari elementi presuntivi che consentivano di attribuirla alla De Domizio già prima della elaborazione artistica, compreso quello emergente dalla scheda 13 dicembre 1984 a firma Beuys autenticata dal notaio, in cui si dichiara che l'"opera" è di proprietà della De Domizio (ed è proprio su tale elemento che la corte costruisce l'altra motivazione, quella svolta in via ipotetica: se non fosse vero che la De Domizio era proprietaria delle vasche già prima che l'artista vi lavorasse, lo sarebbe diventata dopo, quella scheda essendo stata redatta in data successiva). 6. Con il sesto motivo, denunciando "insufficiente e contraddittoria motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie", la ricorrente deduce che non è dato comprendere quali siano i motivi del rigetto di dette istanze, volte alla dimostrazione sia del suo possesso sia del suo diritto di proprietà sull'opera di cui trattasi. Anche questo motivo va disatteso. Non può essere, infatti, sindacata la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza e concludenza di mezzi istruttori richiesti quando - come accade nella specie - egli, dando compiuta giustificazione della soluzione accolta, dimostra la sufficienza degli elementi probatori già acquisiti. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, che si liquidano in 102.600 lire, oltre agli onorari in 3.000.000 di lire. Così deciso in Roma l'otto maggio 1991 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. 7 Accessione invertita art. 938 c.c. Cass., sez. II, 04-03-2005, n. 4774. In tema di accessione invertita, la buona fede richiesta dall’art. 938 c.c., che consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione, deve sussistere fino al completamento della costruzione, non operando la norma citata alcuna distinzione fra l’inizio e il termine delle opere; inoltre, la buona fede non può essere presunta, ma deve essere dimostrata - al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie - dallo stesso costruttore, che, in deroga al principio generale dell’accessione (superficies solo cedit), voglia conseguire il trasferimento della proprietà, essendo al riguardo irrilevante la mancata opposizione entro tre mesi da parte del confinante (nella specie, è stata esclusa la buona fede dei ricorrenti, che nell’occupare la porzione del terreno confinante, avevano costruito nonostante che il confine tra i fondi, essendo delimitato da una scarpata, fosse facilmente riscontrabile). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9 giugno 1989 Milva Lupinelli conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Perugia la società semplice "Azienda Agraria Binaglia di Marcello Binaglia & C." ss., in persona del legale rappresentante, nonchè i soci Marcello e Gino Binaglia in proprio, e premesso: che questi avevano costruito un fabbricato, che si incuneava nella proprietà di lei, che è confinante; che con tale costruzione perciò essi, oltre ad avere occupato parte del suo fondo, recavano molestia, per avere eliminato la relativa colonna d'aria, e determinavano lo stillicidio sul medesimo; tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva quindi che i convenuti venissero condannati in solido ad arretrare detta costruzione alla distanza regolamentare prevista in m. 5, e al risarcimento del danno scaturito da tale violazione, con vittoria di spese e compensi. La società Azienda Agricola Binaglia & C. e i soci Binaglia si costituivano con comparsa di risposta, contestando l'assunto "ex adverso" dedotto. In particolare in via pregiudiziale eccepivano la carenza di legittimazione passiva di Marcello e Gino Binaglia, atteso che il terreno e il fabbricato costruitovi sono di esclusiva proprietà della società, la quale, ancorchè avente la natura di società semplice, tuttavia ha una sua autonomia di carattere economico e gestiona-le, cioè una sua soggettività, distinta dai soci. Chiedevano quindi che il giudice dichiarasse la mancanza di legittimazione passiva dei due soggetti. Nel merito, eccepivano di avere operato in buona fede, e quindi proponevano domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano l'attribuzione della proprietà della porzione di suolo occupata e del fabbricato, per accessione invertita, previo pagamento della relativa indennità. Nel corso del processo veniva disposta consulenza tecnica di ufficio. Indi, con sentenza non definitiva, il tribunale rigettava la domanda dell'attrice; attribuiva la proprietà della porzione di suolo occupata ai convenuti, e rimetteva le parti dinanzi a sè per la prosecuzione della causa, al fine di stabilire la misura dell'indennità da corrispondere all'attrice. Il giudice osservava che in realtà i convenuti avevano agito in buona fede, posto che avevano occupato solamente mq. 1,80 di suolo di questa, quindi una superficie molto modesta; tra i due fondi infatti si trova una scarpata; il confine ha un andamento fortemente irregolare, ed inoltre Lupinelli aveva omesso un'immediata contestazione in proposito. Pertanto il principio dell'accessione invertita ben poteva trovare applicazione nella fattispecie. Avverso tale provvedimento Lupinelli interponeva appello principale, dinanzi alla competente corte di Perugia, lamentando il mancato accoglimento della domanda. I convenuti a loro volta proponevano appello incidentale, con cui si dolevano che il tribunale non avesse dichiarato la mancanza di legittimazione passiva da parte dei due soci. 8 Con sentenza dell'I febbraio 2001 la corte perlina, in riforma di quella impugnata, in via pregiudiziale ha rigettato l'appello incidentale, osservando che, trattandosi di società semplice, i soci sono responsabili in solido con la società stessa dei rapporti che fanno capo ad essa, tranne che non risulti diversamente dall'atto costitutivo, e ciò non sia stato portato a conoscenza dei terzi. In accoglimento dell'appello principale ha condannato i convenuti in solido alla demolizione dello spigolo nord-ovest dell'edificio di loro proprietà, fino a ricondurlo sul confine comune, così come individuato dal CTU, osservando che la buona fede doveva essere provata dai medesimi, e che i presupposti per presumerla non vi erano nel caso in esame. Inoltre la corte ha posto le spese del doppio grado a carico degli appellati soccombenti. Avverso tale sentenza la società "Azienda Agraria Binaglia di Marcello Binaglia & C." e il socio Marcello Binaglia hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. Lupinelli resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 dello stesso codice, in quanto la corte di appello non ha considerato che la sentenza di primo grado già era passata in giudicato nei e fronti della società, posto che l'atto di appello stato notificato all'Azienda Binaglia, bensì solamente ai due Binaglia, e per di più in proprio, e non invece quali soci di essa, nonostante che essi avessero sempre dedotto la loro carenza di legittimazione passiva. Inoltre l'impugnazione era stata notificata fuori termine, giacchè la notifica della sentenza era stata effettuata il giorno 15 maggio 1997, mentre quella dell'appello era stata eseguita il 16 giugno dello stesso anno. Sebbene la relativa doglianza fosse stata prospettata con l'appello incidentale, la corte di appello non l'ha delibata. Questo motivo è infondato. Infatti dall'esame dell'atto di appello risulta che esso veniva notificato alla società stessa, oltre che ai due soci. Pertanto nessun giudicato poteva essersi formato nei confronti dell'Azienda Binaglia. Si tratta perciò di un rigetto implicito dell'eccezione proposta da parte della corte territoriale. Per quanto poi attiene alla posizione di Marcello Binaglia e dell'altro socio, la corte di appello ha messo esattamente in evidenza che nella società semplice i soci che amministrano la società stessa sono solidalmente responsabili con essa ai sensi dell'art. 2267 cc. Inoltre parimenti rispondono delle obbligazioni della stessa anche gli altri soci, tra che non vi sia patto contrario. Nel caso in esame e avevano provveduto a depositare il contratto costitutivo della società. Pertanto deve presumersi che a ciascuno dei soci spetti l'amministrazione, come pure la rappresentanza in giudizio, a mente dell'art. 2266 cc, con la conseguente responsabilità di ciascuno per le obbligazioni sociali. Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto. Quanto alla dedotta mancanza di tempestività dell'appello, la doglianza benchè non fosse stata proposta dinanzi al giudice del riesame, è ammissibile, perchè la relativa questione può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio. Essa, però, è priva di pregio, questa Corte rileva che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il giorno 19 novembre 1996, ma non era stata notificata. Quindi essa era impugnabile nel termine lungo di un anno. Poichè l'appello era stato notificato il 16 giugno 1997, l'impugnazione deve essere ritenuta tempestiva. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2251 e segg. cc, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., giacchè la corte distrettuale non ha considerato che Marcello e Gino Binaglia non erano stati evocati in giudizio nella qualità di soci, bensì in proprio, e quindi non potevano rispondere delle eventuali obbligazioni della società, questa, ancorchè sfornita di personalità giuridica, tuttavia ha pur sempre una soggettività autonoma, per la quale i rapporti che fanno capo ad essa non possono estendersi ai soci. Inoltre la sentenza impugnata già era passata in giudicato nei confronti dell'Azienda Binaglia, e quindi le obbligazioni facenti carico su di essa non possono coevamente gravare sui soci, altrimenti si creerebbe una situazione di conflittualità tra il soggetto autonomo e i soci medesimi. Questa censura rimane assorbita da quanto enunciato con riferimento al motivo più sopra esaminato. 3. Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativamente all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., dal momento che la corte di appello non ha considerato che i ricorrenti avevano agito in buona fede, atteso che tra i due fondi delle parti non vi è alcun confine naturale o apposto dall'uomo, ma si trova una scarpata; inoltre questo è irregolare; lo sconfinamento era stato molto modesto; la costruzione era stata realizzata per una superficie inferiore a quella di cui alla concessione edilizia, che era per mq. 1000, mentre il fabbricato ne ha una ridotta per mq. 873; esso anziché avere un orientamento ovest-est, ha quello nord-sud; nessuna contestazione era stata mai mossa dalla resistente. Quindi l'uomo medio non poteva che essere in buona fede, atteso che lo stesso CTU aveva accertato il modestissimo 9 sconfinamento solo dopo avere fatto uso di sofisticatissime strumentazioni, e avere sfruttato conoscenze tecniche, che ovviamente non appartengono al bagaglio culturale dell'"uomo medio". Anche tale doglianza è priva di pregio. Infatti la corte di appello ha osservato esattamente che in tema di accessione invertita non può trovare ingresso la prova per presunzione. D'altra parte nel caso in specie, a parte la modesta entità della superficie occupata, come evidenziato anche dal CTU il confine ricade sulla scarpata che divide i due fondi, sicchè esso era facilmente riscontrabile. Inoltre la buona fede non può presumersi, ma va provata dal costruttore che la invochi. Questo principio è perfettamente in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita ex art. 938 cod. civ. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Il predetto stato soggettivo deve sussistere fino al completamento della costruzione non operando l'art. 938 nel richiedere tale requisito, alcuna distinzione tra l'inizio ed il termine della costruzione. Inoltre la buona fede del costruttore non può essere presunta, ma deve essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie, dallo stesso costruttore che voglia conseguire, contro il principio generale dell'accessione ("superficies solo cedit") il trasferimento della proprietà del suolo occupato con la costruzione" (V. SENT. 03058 DEL 30/03/1999; CONF 9410784 489240 CONF 9709786 508648; SEZ. 2^ SENT. 02589 DEL 25/03/1997). La corte di appello inoltre ha messo in evidenza esattamente che la mancata opposizione della vicina interessata alla non occupazione non poteva dispiegare alcun rilievo, atteso che per la buona fede richiesta ai fini della accessione invertita occorre avere riguardo al comportamento dell'agente e non alla mancata tempestiva opposizione della parte danneggiata. In proposito questa Corte ha statuito che "nella fattispecie costitutiva dell'accessione invertita prevista dall'art. 938 cod. civ. sono distinti i requisiti della buona fede del soggetto che, sconfinando dal proprio terreno, costruisce su una porzione del fondo attiguo, e quello della mancata opposizione entro tre mesi del confinante. Quindi la mancata opposizione di quest'ultimo non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede (ragionevole convincimento di avere diritto sulla porzione occupata e quindi di non commettere usurpazione) del soggetto che ha eseguito la costruzione, stato soggettivo che richiede una positiva dimostrazione da parte dell'interessato (Cfr. SENT. 10784 DEL 15/12/1994; CONF 9109373 473740; VEDI 9311836 484545; VEDI 8709619 456650). Su questi punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto. Nè in sede di legittimità le parti possono proporre una differente valutazione del quadro probatorio acquisito dal giudice di merito, mediante la proposizione di un vaglio alternativo di esso. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge relativamente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della controricorrente, e che liquida in complessivi euro cento/00 per esborsi, ed euro duemila/00 per onorari, oltre agli accessori di legge. 10 ESERCIZIO Leggere l’atto allegato ed individuare le inesattezze giuridiche in esso contenute, anche alla luce della seguente premessa. Premessa. Il sig. R., residente a Roma, intenzionato a vendere il proprio camper, affiggeva sullo stesso un cartello con scritto “vendesi”. Nel mese di dicembre, mentre si trovava alla guida del mezzo in questione, veniva fermato da una donna (P), residenti in Milano, che si dicevano intenzionati ad acquistare il camper. A tal fine il sig. R provvedeva ad intestare il camper alla P e si recava a Milano per ricevere il corrispettivo della vendita, tramite assegni. Alcuni giorni dopo scopriva che gli assegni risultavano scoperti e che la donna si era resa irreperibile. Il sig. R quindi sporgeva denuncia per truffa, a seguito della quale iniziavano le ricerche della donna e del camper, che si scopriva essere stato, pochi giorni dopo averlo prelevato da R, intestato al sig. E. Il GIP provvedeva quindi al sequestro del camper al sig. E, sulla base delle seguenti considerazioni: a) si tratta di un mezzo oggetto di denuncia; b) il sig. E dice di averlo acquistato da P ma non è in grado di dimostrare né l’acquisto né il pagamento; c) la presunta vendita sarebbe avvenuta a pochi giorni di distanza dal fatto denunciato da R; d) il sig. E dice di aver deciso di acquistare il camper dalla P dopo averlo visto nel mese di ottobre a Milano. 11