INFORMATIVA TARI 2016

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INFORMATIVA TARI 2016
INFORMATIVA IUC
Tassa sui Rifiuti - TARI
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU,
della TASI e della TARI.
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La disciplina applicativa del tributo è stabilita nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti IUC-TARI.
DOVE RIVOLGERSI:
SPORTELLI IREN – Piacenza via Sopramuro n. 15
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
IREN AMBIENTE s.p.a. è il soggetto che gestisce la tassa sui rifiuti (TARI) per conto dell’Ente.
Gli sportelli di IREN curano i rapporti con gli utenti. I contribuenti del Comune di Piacenza possono rivolgersi
a qualsiasi sportello della provincia, le sedi dei quali, gli orari di apertura al pubblico, i recapiti telefonici,
ecc, sono reperibili su questo sito alla pagina dedicata “Ufficio TARI”.
CHI DEVE PAGARE (SOGGETTI PASSIVI)
(art. 6 – regolamento TARI)
La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene nel territorio
comunale locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si considera in ogni caso soggetto passivo:
a)
per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha
sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;
b)
per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona
giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
Casi particolari:
-
pluralità di possessori o di detentori: sono tenuti in solido al pagamento della tassa;
-
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello
stesso anno solare: il contribuente è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie;
-
abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti: il contribuente è il
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
-
locali in multiproprietà e centri commerciali integrati: il contribuente è il soggetto che
gestisce i servizi comuni ;
-
parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva: il contribuente è il
detentore.
CATEGORIE DI UTENZA
(Art. 13 – regolamento TARI)
La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra
domestica e non domestica.
Le UTENZE DOMESTICHE sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
1) DOMESTICHE RESIDENTI: occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come
risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato da
quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile
permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di
recupero.
Non rilevano, invece, i ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al
proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Badanti e colf : nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che dai membri nel nucleo famigliare
anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, quali, ad esempio,
badanti e colf, questi devono essere dichiarati.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
2) DOMESTICHE NON RESIDENTI: sono occupate da persone che non vi hanno stabilito la propria
residenza, oppure sono tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze, salvo prova contraria, si
considera un numero fisso di occupanti pari a DUE.
⇒ Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già
ivi anagraficamente residenti, deceduti e tenute a disposizione dagli eredi e non locate o
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in UNA unità, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del decesso.
⇒ Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già
ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in UNA unità.
⇒ Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito: si considerano utenze domestiche
condotte da UN occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche
UTENZE NON DOMESTICHE: i locali e le aree sono classificati in relazione alla destinazione d’uso e alla
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.
Le categorie di contribuenza sono individuate nella
tabella allegata al regolamento TARI. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate
alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della
connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
Sono classificati nella medesima categoria dell’immobile principale, anche se da questo separati, i locali
pertinenziali o accessori dell’immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree
scoperte produttive o comunque connesse all’esercizio dell’attività e funzionalmente collegate
all’immobile principale.
Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia
possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con
riferimento all’attività prevalente.
È prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel
caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata
incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica
categoria di tariffa .
PAGAMENTO
IREN AMBIENTE s.p.a. invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle date di scadenza, il
prospetto di liquidazione della TARI e il modello F24 precompilato.
Dal 2014 per le UTENZE NON DOMESTICHE la comunicazione degli importi dovuti con riferimento alla
seconda rata potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.
(art. 27 – regolamento TARI)
La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, aventi le seguenti scadenze:
30 aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente, quest’ultimo deve tenere
conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell’anno precedente e l’acconto relativo al primo
semestre,
31 ottobre: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre.
La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di
riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla
tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12,00
euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
ACCOLLO: E' consentito l’accollo del debito da parte di un terzo senza liberazione dell’obbligazione in capo
al contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.
Esempio: il proprietario dei locali che intende pagare la tassa sui rifiuti per il suo inquilino, deve compilare
la “dichiarazione di accollo” da allegare alla dichiarazione TARI compilata dall'inquilino.
MODELLO F24 e CODICI TRIBUTO
Di seguito si riportano i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TARI– Codice Comune G535:
con modello F24 :
- codice 3944 – Tari (e Tares)
- codice 3945 – Tari (e Tares), interessi
- codice 3946 – Tari (e Tares), sanzioni
con modello F24 EP (enti pubblici):
- codice 365E – Tari (e Tares)
- codice 366E – Tari (e Tares), interessi
- codice 367E – Tari (e Tares), sanzioni
I codici per la Tari possono essere utilizzati anche per versare i tributi dovuti a seguito dell’attività di
controllo.
In sede di compilazione del mod. F24 si raccomanda di verificare l'esattezza dei codici tributo riportati nel
modello e che il codice Ente sia “G535”, in quanto eventuali errori materiali nell'indicazione (o nella
digitazione da parte degli intermediari) di detti codici comportano l'accredito dell'importo versato ad altro
Comune oppure riferito ad altro tributo, con conseguente difficoltà di recuperare l'importo medesimo.
COSA FARE NEL CASO DI:
1) ERRORE DELL'INTERMEDIARIO (BANCA/POSTA): può capitare che , a causa di un errore di digitazione
dell'operatore, il pagamento della TARI non venga effettuato correttamente (codice fiscale/codice
tributo/codice catastale errato). In questo caso sia gli uffici postali che le banche, su richiesta del cittadino
DEVONO procedere alla rettifica del modello F24, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nel caso in cui sia già stato emesso sollecito o avviso di accertamento per omesso/parziale versamento da
parte del Comune di Piacenza, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che la banca/posta
effettui la correzione.
Tale operazione è un diritto del contribuente e non comporta nessun costo aggiuntivo.
Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca/posta ,in quanto si tratta
di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il cittadino e, pertanto, è quest'ultimo che deve chiedere la
correzione.
2) ERRORE DEL CONTRIBUENTE: nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare un codice comune
errato, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, è necessario che il cittadino presenti richiesta di riversamento a favore del Comune di Piacenza .
Il credito di un tributo erariale (es: IRPEF,IVA) di regola è compensabile con un tributo locale, come previsto
dalle
istruzioni per la compilazione del modello F24 dettate dall'Agenzia delle Entrate e nel rispetto di
tutte le condizioni normative previste per l'utilizzo di tale strumento.
MODALITA' DI PAGAMENTO PER RESIDENTI ALL'ESTERO e PER
ENTI PUBBLICI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. F 24/EP
Risoluzione ministeriale n. 10/DF del 2 dicembre 2013
Per i residenti all'estero:
bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole
(sede di Piacenza) – Servizio di Tesoreria Comunale – IT18J0623012601000031286163 - codice BIC
"CRPPIT2P001".
Per gli Enti Pubblici che non possono utilizzare il mod. F24/EP:
a)
girofondo
presso
Banca
d'Italia
sul
conto
corrente
del
Comune
di
Piacenza
-
IT52P0100003245245300062378,
oppure:
b) bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Credit
Agricole (sede di Piacenza) – Servizio di Tesoreria Comunale – IT18J0623012601000031286163 - codice BIC
"CRPPIT2P001".
Nella causale del versamento DEVONO essere indicati:
il codice fiscale del contribuente o in mancanza, per i residenti all'estero, il codice di identificazione
fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
la sigla “TARI – tassa sui rifiuti” ed il codice tributo 3944, il Comune ove sono ubicati gli immobili ed
il codice identificativo presente nel mod. F24 allegato all'avviso di pagamento;
l'annualità di riferimento.
Copia dell'operazione effettuata deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(art. 24 – bis – Regolamento TARI)
Il Ravvedimento Operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare
violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in
relazione alla tempestività del ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997 come da ultima modifica del D.Lgs. n.
158/2015), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 , barrando il
riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo:
3944 tassa sui rifiuti
3945 interessi
3946 sanzioni
Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati
SAGGIO INTERESSI LEGALI: Dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,20% annuo.
MANCATO PAGAMENTO
(art. 24 – regolamento TARI)
In caso di mancato pagamento del mod. F24, IREN notifica un atto di sollecito, con la richiesta di
pagamento della tassa dovuta.
Se l’atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica, il Comune/IREN emette un avviso di
accertamento, comprensivo di interessi legali e sanzioni previste dalla legge.
Alle utenze non domestiche, alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite
posta elettronica certificata, il Comune/IREN notifica l’atto di accertamento , come sopra determinato,
omettendo l’invio del sollecito di pagamento.
Chiunque riceva un avviso di accertamento per omesso versamento TARES e/o TARI può richiedere
informazioni telefonando ad IREN Ambiente S.p.a. - numero verde 800922932, dalle ore 8:30 alle ore 13:30,
dal lunedì al venerdì.
BASE IMPONIBILE
(art. 7 – regolamento TARI)
Attualmente la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
Solo per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, dopo che
saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la
superficie imponibile ai fini TARI sarà pari all’80 per cento di quella catastale.
Vedere, al riguardo, le esclusioni elencate all’art. 8 del regolamento TARI e le riduzioni della superficie
soggetta indicate all’art. 20 del Regolamento TARI.
TARIFFE
L’importo della rata di acconto con scadenza al 30 aprile 2016 è stato determinato sulla base del 50%
dell’importo dovuto nell’anno 2015 a titolo di TARI.
Le tariffe TARI 2016 sono state approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 22 maggio 2016.
L'eventuale versamento a conguaglio sarà effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe
stabilite per l’anno 2016
TRIBUTO GIORNALIERO
(Art. 15 – regolamento TARI)
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di
un importo percentuale pari al 10% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di
superficie occupata e per giorno di occupazione.
La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla
sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI
ATTENZIONE:
E' prevista l'esenzione della prima rata TARI 2016 a favore delle
utenze, domestiche e non domestiche, ubicate nell'area interessata dall'alluvione dovuta
all'esondazione dei fiumi Nure e Trebbia avvenuta il 14 settembre 2015
1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa
è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale
riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta. (art.
17 – regolamento TARI)
2) In caso di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti superiore a 30 giorni
consecutivi o che, comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per
ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20%
della tariffa. (art. 17 – regolamento TARI) .
3) Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%. (art. 18
– regolamento TARI).
4) Alle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una
riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile, pari al 10% della tariffa. (art. 18 – regolamento TARI).
5)
Riduzioni per aree operative pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio: si
applica una riduzione della tariffa pari al 50% ai soggetti che occupano o detengono aree pubbliche
o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a servizio di locali sedi di pubblici
esercizi o di attività commerciali/artigianali o di esercizi di vicinato. Presentano tali caratteristiche, a
titolo meramente esemplificativo (art. 19 – regolamento TARI):
-
aree occupate da dehors (intendendosi per tali gli elementi annessi a locali di pubblici esercizi di
somministrazione, facilmente rimovibili, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro
all’aperto);
6)
-
aree occupate da espositori di merce;
-
aree occupate da arredi vari (es. panchine).
Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta
del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare. La riduzione si applica se le
condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. (art. 19 – regolamento TARI).
7) Riduzioni per parcheggi coperti gratuiti: ai soggetti che occupano o detengono locali adibiti a
parcheggio coperto gratuito chiusi al pubblico in determinate fasce orarie si applica una riduzione della
tariffa in misura non superiore al 40% della tariffa stessa (art. 19 – regolamento TARI).
7) Riduzione della superficie soggetta alla TARI: all’art. 20 del regolamento TARI sono previste diverse
riduzioni della superficie soggetta alla tassa.
8) le agevolazioni per la raccolta differenziata sono determinate, su base comunale e collettiva, nel
preventivo del costo del servizio che genera la tariffa stessa.
(art. 21 – regolamento TARI)
9) utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative : riduzione, applicata a consuntivo, pari all’importo massimo del 60% della
quota variabile della tassa, proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto
dimostri di aver avviato al recupero secondo le modalità indicate all’art. 21 del regolamento TARI.
10) Agevolazione “Più pesi meno paghi”: per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani
conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è
riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La
predetta riduzione non potrà superare i limiti previsti all’art. 22 del regolamento TARI.
(art. 21 –
regolamento TARI).
11) Asili nido pubblici e privati: è riconosciuta una riduzione pari al 25% della tassa, in relazione ad un
progetto di raccolta differenziata, secondo i criteri già previsti dalla delibera di ATO Piacenza n. 10
del 16.5.2007 (art. 21 – regolamento TARI).
ATTENZIONE:
si ricorda che per beneficiare di riduzioni (di tassa o di superficie),
agevolazioni e/o esclusioni dal pagamento della tassa sui rifiuti, il contribuente deve presentare ad
IREN idonea documentazione, così come dettagliato nel regolamento TARI.
ATTENZIONE: In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia
dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della
tassa dovuta (ART. 22 – regolamento TARI)
DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi devono dichiarare al soggetto gestore ogni circostanza rilevante per l’applicazione della
TARI ed in particolare:
a)
l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b)
la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti , in quanto
compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La mancata
sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
ATTENZIONE: a decorrere mese di giugno 2014, nell’ambito della semplificazione
amministrativa promossa da Comune di Piacenza, al cittadino che si presenta presso gli sportelli
polifunzionali – QUIC – di viale Beverora n. 57 per chiedere il cambio di residenza (cambio all’interno del
territorio comunale o proveniente da altro comune o dall’estero), sarà consegnata una modulistica
(attualmente distribuita dal QUIC e presente sul sito istituzionale dell’Ente), da restituire compilata,
comprendente anche il modello di “DICHIARAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE” ai fini del pagamento
della tassa sui rifiuti (TARI).
Pertanto, solo nei casi sopra descritti, non sarà più necessario recarsi anche presso gli sportelli di IREN
AMBIENTE s.p.a. per aggiornare la propria posizione ai fini della tassa sui rifiuti.
DILAZIONE PAGAMENTO TRIBUTO ORDINARIO TARI
(ART. 25 – regolamento TARI)
A decorrere dall’anno 2014 il contribuente potrà chiedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà economica, la ripartizione delle somme indicate sugli avvisi di pagamento della TARI
(tributo ordinario). La dilazione sarà concessa in modo che l’importo da pagare indicato in ogni avviso
debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell’avviso successivo.
RIMBORSO
(art. 28 - regolamento TARI)
Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento
della somma della quale si chiede la restituzione e consegnata a IREN Ambiente spa.
Non sono rimborsati importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.
RIFERIMENTI
link correlati: http://www.irenambiente.it
Riferimenti normativi:
•D. Lgs 24 settembre 2015 n. 158 – Revisione del sistema sanzionatorio
•Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) art. 1 commi 637/640
•Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - (Legge di stabilità 2014);
•Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ;
•Legge 2 maggio 2014, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo
2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082);
•Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva
Italia);
•Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato
(legge finanziaria 2007) - art. 1, commi dal 161 al 170;
•Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 - Potestà regolamentare generale delle
province e dei comuni;
•Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani;
•Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504., art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo
provinciale) - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
•Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione
e di conciliazione giudiziale.