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FOGLIO INFORMATIVO LOCAZIONE FINANZIARIA BENI STRUMENTALI (validità dal 1.10.2016) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO INFORMAZIONI SULL’ INTERMEDIARIO FINANZIARIO DEUTSCHE LEASING ITALIA S.P.A. Capitale Sociale di Euro 15.000.000,00 interamente versato Sottoposta al controllo e coordinamento della Deutsche Sparkassen Leasing Ag & Co. KG. Sede legale ed amministrativa Assago (MI), Milanofiori, Strada 4 Palazzo A5 Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro delle imprese di Milano Partita I.V.A. n. 04467040483 e-mail sito internet [email protected] www.deutsche-leasing.com Codice elenco speciale Banca d’Italia 32282 12559870154 INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Ragione sociale del soggetto che entra in contatto con il cliente: __________________________________________________________ Sede legale ed amministrativa: _______________________________________________________________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA/n. e iscrizione registro imprese: _______________________________________________________________ Estremi iscrizione in Albi/Elenchi: _____________________________________________________________________________________ Telefono: ______________________________________ email: _____________________________________________________________ Soggetto che entra fisicamente in rapporto con il Cliente: Nome e cognome __________________________________________________________ Qualifica __________________________________________________________________ Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA La Locazione Finanziaria è un’operazione a medio-lungo termine basata su un contratto di locazione. È posta in essere tra una banca o intermediario finanziario (locatore), il Cliente (conduttore) ed il fornitore. La Locazione Finanziaria consiste nella concessione in utilizzo per un determinato periodo (durata del contratto) e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal locatore presso un fornitore su scelta del conduttore, che ne assume così tutti i rischi. Nella Locazione finanziaria, fornitore e conduttore possono anche coincidere (c.d. lease-back), ed il conduttore ha la facoltà, al termine della durata del contratto, di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. La locazione finanziaria è volta a soddisfare le esigenze di privati, professionisti o imprese per l'acquisizione della disponibilità di beni necessari alla propria attività produttiva ed ha scopo di finanziamento. Pagina 1 di 10 Al momento della stipula del contratto il locatore può chiedere al conduttore il versamento di una parte del corrispettivo (anticipo) ed il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere coperto da polizza assicurativa, a cura e spese del conduttore. Il pagamento dei canoni periodici decorre in seguito alla avvenuta consegna del bene finanziato e può avere cadenza mensile, trimestrale o annuale. I TIPI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Locazione finanziaria a tasso fisso Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata della locazione. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Locazione Finanziaria a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. A maggior chiarimento di quanto sopra esposto, si riportano i parametri e criteri di indicizzazione utilizzati: • I canoni periodici del contratto di locazione finanziaria sono variabili, cioè sono adeguati in funzione del Tasso EURIBOR 3 mesi lettera – denominatore 365 - pubblicato su “Il Sole 24 Ore” (Tasso Base), il cui valore iniziale per ogni contratto è convenzionalmente fissato in fase di stipula contrattuale (Tasso di riferimento contrattuale). • Le variazioni sono calcolate in funzione del Tasso Base e del Capitale Residuo rilevati mensilmente in applicazione della formula di seguito indicata e sono liquidate con scadenza di trimestre solare con nota di accredito dal locatore al conduttore in caso di diminuzione e con fattura supplementare a carico del conduttore in caso di aumento del Tasso Base rispetto a quello di riferimento del presente contratto. DRA x ( TRC – TB) x P/ 36500 dove: DRA TRC TB P Debito Residuo Attualizzato rappresentato dalla sommatoria dei canoni non scaduti al momento del calcolo e del valore del diritto di opzione di acquisto attualizzati al tasso interno di rendimento. Il tasso interno di rendimento è il tasso per il quale attualizzando alla decorrenza del contratto tutti i canoni contrattualmente dovuti ed il valore residuo si ottiene un importo pari al costo del Bene. Tasso di Riferimento Contrattuale come convenzionalmente fissato al primo paragrafo del presente articolo Tasso Base come definito al primo paragrafo del presente articolo e rilevato quale media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere disponibili nel mese di riferimento. Tali rilevazioni sono effettuate a decorrere dal mese successivo alla prima scadenza di canone e fino al termine del contratto di locazione. Periodo, espresso in giorni, intercorrente fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente. Qualora il suddetto conguaglio risulti a favore del conduttore, l’importo dovuto è riconosciuto a meno che non risultino inadempienze contrattuali o amministrative; in tale ipotesi il Locatore può compensare detti conguagli, totalmente o parzialmente, con il proprio credito. Il Locatore non riconosce al conduttore note di accredito a fronte di variazioni imponibili mensili inferiori a Euro 25. Gli importi relativi ai conguagli a favore del locatore devono essere corrisposti a presentazione fattura e comunque non oltre il 10° giorno successivo al trimestre solare di riferimento. I RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Sul piano contrattuale il conduttore si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche alla presenza di contestazioni che non riguardino il locatore, della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Inoltre, il conduttore si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali: • • la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa; dei vizi e/o i difetti di funzionamento del bene; Pagina 2 di 10 • • • della mancanza delle qualità del bene promesse dal fornitore; della distruzione, perimento, furto o danneggiamento del bene; dell’obsolescenza tecnica o normativa del bene; A fronte dell’assunzione di tali rischi, il conduttore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario il conduttore si assume l’obbligo dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi: • • • • • • i rischi connessi a modifiche fiscali; i rischi connessi alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura; il rischio di cambio nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro; il rischio che i canoni possono aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri se ha optato per l’indicizzazione del contratto a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor); il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale. Il conduttore si assume anche l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni. Il parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing” definito, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, come il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi”. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Categoria di operazioni Leasing strumentale Leasing autoveicoli e aeronavale Classi di importo Tasso massimo praticabile Fino a € 25.000 14,1125% Oltre € 25.000 9,2250% Fino a € 25.000 11,3500% Oltre € 25.000 11,1625% Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione è espressamente indicato in contratto ed è in funzione, fra l’altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa. . Il cliente può inoltre consultare sul sito internet www.deutsche-leasing.com (sezione dedicata alla trasparenza bancaria) il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull’usura. SERVIZI ACCESSORI L’operazione di locazione finanziaria deve essere integrata dalla copertura assicurativa i cui costi sono a carico del Conduttore. Il Conduttore ha facoltà di stipulare un’adeguata copertura assicurativa con vincolo a favore del Locatore con Compagnia di Suo gradimento oppure, può richiedere di assicurare i beni finanziati usufruendo di una copertura assicurativa scelta dal Locatore. Deutsche Leasing Italia S.p.A. ha stipulato con Assicurazioni Generali S.p.A. la Convenzione Assicurativa Leasing n. 350674909. Il dettaglio delle coperture assicurative è indicato nell’informativa “Estratto della Convenzione Assicurativa Leasing” disponibile anche sul sito internet www.deutsche-leasing.com (sezione dedicata alla trasparenza bancaria). Prima di aderire alla copertura assicurativa proposto dal Locatore, il Conduttore riceverà informazione dei costi e dei contenuti nonché le informative previste ai sensi del Regolamento ISVASS (i.e. Regolamento ISVAP n.5/2006). Pagina 3 di 10 AGEVOLAZIONI ACCESSORIE - “PLAFOND BENI STRUMENTALI” C.D. SABATINI TER Qualora ne ricorrano le condizioni la locazione finanziaria potrà essere supportata da agevolazione “PLAFOND BENI STRUMENTALI”. Il Conduttore potrà fare richiesta dell’agevolazione se alla data di presentazione della domanda: • ha una sede operativa in Italia ed è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese; • è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali; • non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • non si trova in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER. Non può beneficiare delle agevolazioni il Conduttore operante nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). L’agevolazione è correlata al finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni strumentali devono presentare un’autonomia funzionale o integrare con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Il contributo concesso dal Ministero al Conduttore, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni. L’operazione di locazione finanziaria deve avere durata massima (comprensiva di un eventuale periodo di prelocazione non superiore a 12 mesi) di 5 anni decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura attenga ad una pluralità di beni, la durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene. Il bene è acquistato su scelta e indicazione del cliente e dovrà essere consegnato dal fornitore al Conduttore non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria; la mancata consegna dei beni da parte del fornitore entro tale termine comporta la perdita dell’agevolazione. Il rischio della mancata consegna è posto contrattualmente a carico del Conduttore. Sono ammesse operazioni di locazione finanziaria con un importo compreso tra € 20.000 e € 2.000.000 (anche se frazionato in più iniziative di acquisto) per ciascun Conduttore. Nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, il Conduttore è tenuto a fornire la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. La concessione del finanziamento potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del finanziamento stesso. Il ricorso al Fondo di Garanzia implicherà il rispetto dei requisiti previsti per l’accesso e concessione della Garanzia Diretta. Maggiori informazioni sono contenute nella sezione dedicata a “LA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” disponibile nel presente foglio informativo. La stipula del contratto potrà avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. In questo genere di operazioni di leasing agevolato il Conduttore deve esercitare anticipatamente l’opzione di acquisto del bene, sin dal momento della stipula del contratto. Il Locatore concederà il leasing finanziario al Conduttore tramite l’utilizzo di provvista diversa da quella resa disponibile da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp). Si precisa che il Conduttore può essere sottoposto a revoca totale o parziale da parte del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) nel caso: a) venga accertato che in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità; c) non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale; d) i beni oggetto del contratto siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento; e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati; f) l’investimento non sia stato concluso nei termini previsti; g) non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento, entro i termini previsti; h) non presenti le richieste di erogazione (richiesta di prima erogazione e, successivamente, riformulazione su base annuale) delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016. Pagina 4 di 10 i) non ottemperi all’obbligo di apporre la dicitura prescritta dall’articolo 10, comma 6 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016; j) sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento; k) non consenta lo svolgimento dei controlli da parte del MiSE; l) abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili; m) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di riscatto anticipato; n) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. Ulteriori informazioni sull’agevolazione e sulle condizioni di accesso sono altresì disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it. LA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamenti che perseguono finalità di interesse pubblico generale ed è stato istituito con legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) per facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI. Il Fondo di Garanzia opera tramite la concessione di garanzie a valere sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo di Garanzia non interviene direttamente nel rapporto tra il Locatore e la PMI; tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Soggetti beneficiari sono le PMI situate sul territorio nazionale (fatta eccezione per le Regioni specificamente individuate nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo di Garanzia) in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, valutate economicamente e finanziariamente sane, operanti nei settori economici individuati dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia. Qualora il finanziamento e l’impresa soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa, la PMI, rivolgendosi al Fondo di Garanzia, ha la concreta possibilità di ottenere dei finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. La PMI non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo di Garanzia ma dovrà rivolgersi al Locatore e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta del Fondo. Sarà il Locatore stesso ad occuparsi della domanda. L’intervento del Fondo di Garanzia è concesso in misura non superiore all’80% del finanziamento (nel caso dell’operazione di leasing finanziario inteso quale prezzo di acquisto del bene da parte del Locatore al netto dell’anticipo previsto nel contratto di locazione finanziaria). Il Fondo di Garanzia può garantire ciascuna impresa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. A fronte di delibera positiva di concessione della garanzia, il Fondo di Garanzia richiede una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Deustche Leasing Italia S.p.A. opera con Garanzia Diretta del fondo di garanzia prestata dal Fondo di Garanzia direttamente a favore del Locatore. La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata e irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione. La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste dalle relative Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. Gestore del Fondo di Garanzia è la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Viale America n. 351 - 00144 Roma. Pagina 5 di 10 ALTRE SPESE DA SOSTENERE – CONDIZIONI MASSIME PRATICABILI Voce Importo o valore Spese di istruttoria e stipula € 350 Spese incasso canone periodico € 4,50 Spese esercizio diritto di opzione di acquisto finale € 150 Spese comunicazioni periodiche come da legge sulla “trasparenza” €5 Spese consegna contratto e documento di sintesi “precontrattuale” €0 Spese ritorno canone insoluto € 10 Spese recupero del credito presso il Conduttore (direttamente o tramite terzi) 10% del credito vantato per canoni, accessori ed interessi moratori, con un minimo di € 300 a visita. Interesse di mora Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti percentuali annui , con le limitazioni previste dall’art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n° 108. Rivalsa imposte, tasse, multe e sanzioni amministrative sostenute per conto del Conduttore € 300 oltre a spese vive sostenute Estratti, comunicazioni, dichiarazioni e solleciti € 30 Spese gestione trasferimento proprietà o perdita di possesso € 450 oltre a spese vive sostenute Gestione variazioni amministrative e contrattuali € 300 Gestione altre richieste amministrative € 300 Gestione sinistri presso Compagnia Assicurativa € 300 Spese istruttoria pratica MCC € 400 a titolo di spese per la gestione delle formalità necessarie all’invio della richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia al Gestore del Fondo di Garanzia. Il conduttore pagherà la somma al locatore alla firma della richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia. Spese per istruttoria pratica agevolata € 500 Spese per gestione e liquidazione contributi legati a pratica agevolata € 70 Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia L.662/96, attualmente la commissione “una tantum” è calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo con un massimo dell’1%. Maggiori dettagli sono www.fondidigaranzia.it reperibili sul sito dell’ente gestore: I suddetti importi sono da intendersi al netto I.V.A. (ove applicabile). Deutsche Leasing Italia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al conduttore ulteriori spese, oggi non qualificabili, a fronte di adempimenti particolari non previsti in contratto e che dovessero essere concordati a seguito di esplicita richiesta da parte del conduttore stesso, ovvero determinati da disposizioni di Legge o Amministrative. Pagina 6 di 10 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Totale operazione Durata (mesi) Anticipo alla firma del contratto (€) € 100.000 60 10.000 59 € 1.000 Fisso esclusa € 150 € 1.750 5,98% € 500.000 60 50.000 59 € 5.000 Fisso esclusa € 150 € 8.748 5,98% € 1.000.000 60 100.000 59 € 10.000 Fisso esclusa € 150 € 17.497 5,98% Canoni periodici posticipati Opzione d'acquisto (€) Tasso Assicurazione Furto & Incendio Spese Istruttoria (€) Importo canone Periodico (€) Tasso Leasing LEGENDA locatore conduttore tasso leasing opzione di acquisto finale valuta canone tasso di mora parametro di indicizzazione foro competente Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) è l’intermediario finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria è il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione “Condizioni Economiche del Servizio e dell’Operazione” la facoltà in forza alla quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato nelle condizioni particolari del contratto è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità d’uopo indicate è l’autorità giudiziaria territoriale competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L’OPERAZIONE Il contratto di locazione finanziaria è strutturato in due parti: - nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, incluso l’eventuale parametro di indicizzazione; - nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con il conduttore. Di seguito si riporta l’elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali del contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali del contratto effettivamente stipulato. CANONI - INTERESSI Il corrispettivo della locazione finanziaria è suddiviso in canoni periodici, dovuti dal Conduttore nella misura e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto. I pagamenti dei canoni e di ogni altro accessorio dovuto contrattualmente dovranno essere effettuati con valuta fissa per il beneficiario alle convenute scadenze a mezzo Rapporto Interbancario Diretto Single Europe Payment Area, Direct Debit (S.E.P.A. DD) indipendentemente dal ricevimento della relativa fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei canoni e/o di qualsiasi altro importo contrattualmente dovuto, il Conduttore, senza necessità di una preventiva messa in mora, dovrà corrispondere gli interessi moratori ad un tasso annuo pari al Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea, tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti percentuali, con le limitazioni previste dall’art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n° 108. Il Conduttore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Locatore per il recupero del credito, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Pagina 7 di 10 CONSEGNA E INSTALLAZIONE - RECESSO Dal momento in cui il Fornitore mette i Beni a disposizione del Conduttore, si attua il relativo passaggio di rischi e responsabilità in capo a quest’ultimo, che da tale momento è costituito custode dei Beni. La consegna si intenderà perfezionata con il ricevimento da parte del Locatore dell’apposita dichiarazione di accettazione senza riserve dei Beni - “Verbale di Consegna e Collaudo” – attestante la consegna da parte del Fornitore dei Beni e di tutti i documenti previsti contrattualmente ed in base agli accordi intercorsi. Il contratto produrrà i suoi effetti giuridici da tale data. Il Conduttore sarà tenuto a verificare la corrispondenza dei Beni rispetto a quelli ordinati, la loro conformità a tutte le norme che li riguardano, nessuna esclusa. Il Conduttore dovrà astenersi dal sottoscrivere il Verbale di Consegna e Collaudo e dare immediata comunicazione scritta al Fornitore, ed in copia al Locatore, qualora i Beni risultassero non conformi a quelli ordinati, mancanti di qualità, affetti da vizi e difetti, ovvero privi dei prescritti documenti, certificazioni e marcature. In tale ipotesi il Conduttore dovrà astenersi dall’utilizzo anche parziale dei Beni, rendendosi comunque responsabile del possesso dei Beni. Il mancato uso dei Beni, anche superiore ad un sesto della durata del presente contratto, per qualsiasi ragione o causa, comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni, in deroga all’ art. 1584 Codice Civile, cause di forza maggiore, scioperi, fatti di terzi, non darà diritto al Conduttore di ridurre o sospendere il pagamento del canone né chiedere indennità di alcun genere. I Beni saranno installati presso la sede aziendale, salvo patto contrario, garantendo, in qualsiasi momento, l’accesso di personale incaricato del Locatore per la verifica dello stato di conservazione e manutenzione dei Beni nonché per l’eventuale ritiro degli stessi. Essi non potranno essere trasferiti dal luogo di installazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Se i locali ove saranno immessi i beni apparterranno a persone diverse dal Conduttore, questi dovrà farsi rilasciare, in data antecedente a tale immissione, una dichiarazione scritta, da rimettere al locatore, con cui il proprietario dei locali riconosca, per sé ed aventi causa, i diritti del Locatore sui Beni stessi al fine di evitare la costituzione del privilegio di cui all’art. 2764 del codice civile. Qualora entro il termine di consegna indicato nelle Condizioni particolari di contratto, per qualsivoglia motivo non imputabile al Locatore il Verbale di Consegna e Collaudo non fosse stato ancora consegnato al Locatore, debitamente sottoscritto dal Conduttore e dal Fornitore, il Locatore avrà la facoltà, esercitabile mediante lettera raccomandata A.R., di recedere dal contratto senza oneri o responsabilità nei confronti del Conduttore salvo quello di restituirgli i corrispettivi contrattuali eventualmente già incassati, una volta adempiuto da parte del Conduttore al proprio obbligo di rimborso di eventuali anticipi versati dal Locatore al Fornitore e di eventuali altre spese sostenute dal Locatore. La suddetta facoltà di recesso sarà esercitabile dal Locatore anche qualora, prima della consegna al Locatore del Verbale di Consegna e Collaudo debitamente sottoscritto, il Conduttore divenga insolvente, o subisca protesti o procedure esecutive, ovvero chieda di essere ammesso o sia assoggettato a procedure concorsuali. USO DEI BENI E RELATIVI OBBLIGHI DEL CONDUTTORE Per tutta la durata del contratto il Conduttore sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni, usare e fare in modo che i Beni vengano usati in conformità alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento, osservando in tal senso tutte le istruzioni impartite dal Fornitore circa le modalità di impiego dei Beni. Il Conduttore deve controllare, anche in avvenire, ed aggiornare, se necessario, a sua cura e spese, la conformità dei Beni alle norme vigenti o future in materia, alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sull’igiene e sull’antinquinamento, assumendosi ogni responsabilità al riguardo anche nei confronti di terzi danneggiati e manlevare e garantire il Locatore da ogni rischio e responsabilità in tal senso. Il Conduttore altresì deve dare immediata notizia al Locatoredi ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del Locatore, assumendo a proprie spese e cura ogni opportuna iniziativa, anche in sede giudiziale, nell’interesse del Locatore medesimo, al quale non potrà chiedere di intervenire direttamente. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ – RISCHI e GARANZIE In considerazione della natura del rapporto di locazione finanziaria, il Conduttore riconosce che l’unica responsabilità del Locatore nei suoi confronti è di garantirgli il pacifico godimento dei Beni dopo averli acquistati dal Fornitore. In ogni caso il Locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze o ritardi del Fornitore, compresa la mancata consegna parziale o totale dei Beni. In tal caso si procederà allo scioglimento del contratto con esclusione di ogni diritto del Conduttore al risarcimento del danno nei confronti del Locatore; il Conduttore sarà tenuto a rimborsare immediatamente al Locatore tutte le somme che questo avesse già corrisposto per anticipi al Fornitore, aumentate degli interessi maturati nel periodo in questione computati al Tasso Ufficiale di Riferimento della banca Centrale Europea aumentato di 6 punti percentuali ed a rimborsare tutte le spese sostenute dal Locatore. Ogni rischio e responsabilità relativi ai Beni gravano esclusivamente sul Conduttore. Il Locatore non assume alcun obbligo di garanzia in ordine a vizi (palesi od occulti), difetti (originari o sopravvenuti), difformità, inidoneità o mancanza di qualità dei Beni concessi in locazione. Il Conduttore potrà chiedere al Locatore di trasferirgli i poteri e le facoltà spettanti a quest’ultimo nei confronti del Fornitore per, all’occorrenza, far valere reclami ed azioni nei confronti del Fornitore relativamente alle condizioni di funzionamento dei Beni. Il Conduttore, indipendentemente dall’instaurazione e dall’esito delle azioni esperite, non potrà in alcun caso ritardare, sospendere o interrompere il pagamento delle somme contrattualmente dovute. Il Conduttore potrà formulare la richiesta a condizione che questi non sia moroso nel pagamento delle somme contrattualmente dovute. Il Locatore avrà la facoltà di accettare o meno quanto richiesto dal Conduttore. Il Conduttore si impegna ad utilizzare i Beni soltanto in territorio italiano e, tuttavia, a rispettare le disposizioni prescritte dalle legislazioni dei Paesi esteri nei quali – eccezionalmente, previo assenso scritto del Locatore – i Beni dovessero essere utilizzati, manlevando e tenendo indenne il Locatore da qualsiasi pretesa di terzi dovesse derivare dal suddetto utilizzo dei Beni in tali Paesi esteri. Pagina 8 di 10 CESSIONE DEL CONTRATTO e DIVIETO DI SUBLOCAZIONE Il Conduttore non potrà cedere il contratto di locazione finanziaria senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Il Locatore potrà in qualsiasi momento cedere il presente contratto e/o i diritti che gli derivano in tutto o in parte da esso e dalla proprietà dei Beni. Il Conduttore non potrà sublocare i Beni o cederli in uso a terzi senza preventivo consenso scritto del Locatore. ASSICURAZIONE DEI BENI Il Conduttore è tenuto a custodire i Beni con la massima diligenza e risponde della perdita e dei danni subiti dai Beni stessi, da qualsiasi causa derivanti, incluse le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore. Per tutta la durata del contratto, e comunque fino alla effettiva riconsegna dei Beni al Locatore, i Beni dovranno essere assicurati contro i rischi di furto, rapina, incendio, scoppio, esplosione, fulmine, atti vandalici e contro qualsiasi altro tipo di danno cagionato da terzi, Conduttore incluso. Qualora nelle Condizioni particolari del contratto sia indicato “Assicurazione a cura del Locatore”, i Beni verranno assicurati esclusivamente contro i rischi esplicitamente indicati in polizza, a cura del Locatore ed a spese del Conduttore, con primaria Compagnia Assicuratrice scelta dal Locatore. Qualora nelle Condizioni particolari del contratto sia indicato “Assicurazione a cura del Conduttore”, il Conduttore provvederà ad assicurare i Beni contro tutti i suddetti rischi, a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice e massimali di gradimento del Locatore. La polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di vincolo a favore del Locatore. In caso di mancata produzione di copia della polizza assicurativa e/o in caso di incompletezza della stessa e/o in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte del Conduttore il Locatore avrà la facoltà di sostituirsi al Conduttore nel pagamento dei premi assicurativi ovvero di provvedere ad analoga copertura assicurativa con altra Compagnia di proprio gradimento, sempre con diritto di rivalsa nei confronti del Conduttore per l’importo dei premi. Al verificarsi di un sinistro il Conduttore dovrà darne immediata denuncia alla Compagnia Assicuratrice ed al Locatore. In caso di sinistro parziale, per tale intendendosi quel sinistro a seguito del quale i Beni oggetto del presente Contratto risultino essere utilmente riparabili, il Conduttore proseguirà con il pagamento integrale dei canoni e provvederà a proprie spese alle necessarie operazioni di riparazione. In caso di sinistro totale, per tale intendendosi quel sinistro a seguito del quale i Beni siano andati totalmente distrutti o comunque non siano più utilmente riparabili, il Conduttore proseguirà con il pagamento integrale dei canoni, fermo il proprio diritto a chiedere la risoluzione del Contratto contro il pagamento in una unica soluzione, oltre che dei canoni già scaduti e di quant’altro eventualmente ancora dovuto alla data di efficacia della risoluzione, anche dei canoni tutti in scadenza successiva a tale data fino alla naturale scadenza del contratto oltre al prezzo finale di acquisto, attualizzati con le modalità indicate nella Clausola Risolutiva espressa. In ogni caso di sinistro il Conduttore avrà il diritto a percepire, tramite il Locatore vincolatario della polizza, gli indennizzi liquidati dalla Compagnia Assicuratrice, sempre che il Conduttore abbia provveduto alla riparazione dei Beni, ove possibile, e non abbia ulteriori pendenze nei confronti del Locatore, suscettibili di compensazione da parte di quest’ultimo. DIRITTO DI OPZIONE DI ACQUISTO FINALE Il Conduttore, con decorrenza dal termine finale della locazione, potrà rendersi acquirente della totalità dei Beni oggetto della locazione a condizione che abbia inviato al Locatore una comunicazione scritta di volersi avvalere del diritto di opzione a mezzo lettera raccomandata AR con un preavviso di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza del presente contratto; abbia completamente e regolarmente versato ogni importo dovuto al Locatore in forza del presente contratto; abbia pagato al Locatore, anteriormente alla scadenza del contratto, il prezzo di acquisto (oltre I.V.A.) indicato come diritto di opzione d’acquisto finale nelle Condizioni Particolari del contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione il Conduttore, su richiesta del Locatore, consentirà ad eventuali acquirenti di visionare i Beni nei 90 giorni antecedenti la scadenza della locazione. RICONSEGNA DEI BENI In caso di mancato esercizio del diritto di opzione ovvero di anticipata cessazione del rapporto per qualsiasi altro motivo, il Conduttore, a propria cura e spese (comprendendo con queste anche le spese necessarie per la disinstallazione, carico e trasposto dei Beni), dovrà restituire al Locatore i Beni con ogni pertinenza ed accessorio, inclusi i manuali d’uso, istruzioni ed ogni altra documentazione relativa ai Beni stessi, in buono stato di conservazione e manutenzione, regolarmente funzionanti, salvo il normale degrado d’uso. La riconsegna dovrà essere effettuata nel luogo e con le modalità che verranno indicate dal Locatore. Il Conduttore potrà ritenersi liberato dalle proprie responsabilità solo dopo aver effettuato la consegna nei suddetti termini ed aver provveduto al pagamento di ogni somma dovuta al Locatore per canoni, interessi, spese e tasse e quant’altro eventualmente dovuto per legge e per contratto CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di un solo corrispettivo periodico o di una qualsiasi delle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione finanziaria e/o richiamate nella “clausola risolutiva espressa”, il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione scritta. Realizzatasi una delle ipotesi di risoluzione, il Conduttore, fermo restando l’obbligazione di restituzione immediata dei Beni e salvo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuto: I. al pagamento di tutte le somme dovute al Locatore per canoni, interessi di mora, spese e quant’altro, maturate e non pagate alla data di efficacia della risoluzione; Pagina 9 di 10 II. III. al pagamento a titolo di penale in un'unica soluzione, ove richiesto dal Locatore che ne ha facoltà, (a) di tutti i canoni ancora a scadere tra la data di efficacia della risoluzione e quella che sarebbe stata la data di scadenza naturale del contratto oltre all’importo (b) di quanto pattuito per l’esercizio del diritto di opzione. Qualora nelle Condizioni particolari di Contratto sia indicato “tasso fisso”, gli importi a) e b) di cui sopra saranno attualizzati ad un tasso pari al 75% del “Tasso leasing annuo” indicato nelle Condizioni particolari di Contratto. Qualora nelle Condizioni particolari di Contratto sia indicato “tasso indicizzato”, gli importi a) e b) di cui sopra saranno attualizzati al “tasso di riferimento contrattuale” indicato nelle Condizioni Particolari; nell’ipotesi in cui tale tasso di riferimento fosse negativo non si procederà alla attualizzazione degli importi a) e b). al pagamento, su tali importi, degli interessi di mora. Dall’importo complessivamente dovuto, pari alla sommatoria di quanto ai precedenti punti I., II., III., andrà detratto un importo pari al prezzo incassato dalla eventuale vendita dei Beni a terzi, al netto di ogni relativa spesa gravata sul Locatore. Peraltro il Locatore, nelle ipotesi di cui ai punti precedenti del presente articolo, potrà non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e richiederne invece l’adempimento. In questo caso, dietro semplice dichiarazione in tal senso del Locatore, il Conduttore si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà corrispondere in un'unica soluzione, oltre a tutte le somme scadute e non pagate maggiorate di interessi, anche tutti i canoni a scadere non pagati, previa attualizzazione di questi ultimi con le modalità previste al punto II. di cui sopra. ONERI FISCALI E ACCESSORI Sono a carico del Conduttore tutte le spese, imposte, tasse e tutti gli oneri comunque afferenti questo contratto, diretti o indiretti, vigenti e che dovessero in futuro essere introdotti ed inerenti o conseguenti alla stipula o conclusione del contratto stesso, alla sua esecuzione o risoluzione, ovvero inerente la proprietà o l’utilizzo dei Beni. FORO COMPETENTE In deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, tutte le controversie derivanti, direttamente o indirettamente, dal contratto e/o della sua cessazione per qualunque causa, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. RECLAMI - COMUNICAZIONI TRASPARENZA Il Conduttore, potrà fare reclamo inoltrandolo all’Ufficio Reclami del Locatore: - via posta ordinaria all’indirizzo Milanofiori – Strada 4 Palazzo A5 - 20090 Assago (MI) - via posta elettronica al seguente indirizzo [email protected] - via posta elettronica certificata (PEC): [email protected] - via fax al numero +39 02 89.23.94.32 Il Locatore si impegna a fornire risposta scritta entro i termini prescritti dalla normativa vigente (30 giorni dalla ricezione del reclamo). Qualora il Conduttore non fosse soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure direttamente al Locatore. Ai sensi della normativa sulla trasparenza in vigore, il Locatore fornirà al Conduttore annualmente per tutta la durata del contratto ed alla scadenza dello stesso, una comunicazione in forma cartacea costituita da un rendiconto analitico sull’andamento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate e dal Documento di Sintesi. È facoltà del Conduttore richiedere tale comunicazione con diversa periodicità e/o in forma elettronica. Pagina 10 di 10