Indicazioni nutrizionali e sulla salute

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Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Reg. CE 1924/2006
Dott.ssa Linda Chioffi 19 giugno 2014
Sian Aulss 20 Verona
Etichetta alimenti
oltre a fornire informazioni
prodotto commercializzato
può essere utilizzata:
dal produttore come mezzo per
valorizzare propri prodotti
dal consumatore per fare scelte
più attente e in linea con le sue
necessità
Regolamento (CE) 1924/2006
armonizza i cosidetti "claims", ossia le
indicazioni nutrizionali e sulla salute volte ad
informare consumatore su alcune caratteristiche
salutistiche e/o nutrizionali presenti nel
prodotto medesimo
• Garantire funzionamento mercato interno
• Elevato livello tutela consumatori
Ambito di applicazione
art. 1
• Si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali:
 etichettatura
 presentazione
 pubblicità
• Prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza
imballaggio o offerti alla rinfusa
• Prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di
ristorazione di collettività
Marchi -denominazioni commerciali e di fantasia (art. 1 c.3)
• Marchi (anche non registrati)
• denominazione commerciale
• denominazione di fantasia che può essere interpretato come
indicazione nutrizionale o sulla salute
utilizzabili senza autorizzazione
a condizione che venga inserita anche una corrispondente indicazione
nutrizionale o sulla salute conforme al regolamento
CLAIM «indicazione»
Regolamento (CE) 1924/2006
Qualunque messaggio o
rappresentazione
non
obbligatori in base alla
legislazione comunitaria o
nazionale,
comprese
le
rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche in
qualsiasi forma, che affermi,
suggerisca o sottintenda che
un alimento abbia particolari
caratteristiche
DEFINIZIONI DI CLAIM «indicazione»
Regolamento (CE) 1924/2006
1) CLAIM articolo 2, paragrafo 2, punto 1)
2) CLAIM NUTRIZIONALE articolo 2, paragrafo 2, punto 4)
3) CLAIM SULLA SALUTE articolo 2, paragrafo 2, punto 5)
4) CLAIM SULLA RIDUZIONE DI RISCHIO DI MALATTIA
articolo 2, paragrafo 2, punto 6)
COSTITUENTI DEGLI ALIMENTI
Regolamento (CE) 1924/2006
sui claims nutrizionali e sulla salute
«Sostanza nutritiva»
Es.: probiotici,
antiossidanti
Sono esclusi ingredienti di ordinario
utilizzo (latte, cereali, uova,….) nonché
enzimi coadiuvanti tecnologici
Indicazione nutrizionale
art. 2
Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia
particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
• all'energia (valore calorico) che
 apporta,
 apporta a tasso ridotto o accresciuto o,
 non apporta
• alle sostanze nutritive o di altro tipo che
 contiene,
 contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
 non contiene
Esempi di indicazioni nutrizionali
Le indicazioni nutrizionali, come ad esempio
“a basso contenuto di grassi”, “senza zuccheri”, “fonte di fibre”, “light”, fanno riferimento alla
presenza o all’assenza in un determinato alimento di principi nutrivi, quali grassi, zuccheri,
sodio, fibra, proteine, vitamine e minerali, e/o alla quantità di energia (Kcalorie) che fornisce.
Esempio claim scorretto: ″Senza zuccheri aggiunti″,
violato Regolamento Claim 1924/2006 CE: la frase “senza
zuccheri aggiunti” «è ammessa solo se il prodotto non contiene
mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare
utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento
contiene naturalmente zuccheri deve figurare sull’etichetta
l’indicazione “Contiene in natura zuccheri”».
confettura Fiordifrutta contiene frutta, succo di mela e
pectina di agrumi, Secondo l’Antitrust la presenza di
ingredienti come il succo di mela e la purea di mela, che
hanno la chiara funzione di dolcificare il prodotto, è
incompatibile con le diciture “senza zuccheri aggiunti”, “a
ridotto contenuto di zuccheri” e “a basso indice glicemico”
utilizzate nelle etichette o nelle promozioni di ……….
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri
per 100 ml per i liquidi.
SENZA ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere
lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene
non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
prodotto non contiene mono-o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare
utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente
zuccheri,l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta:«CONTIENE IN NATURA
ZUCCHERI ».
la confettura senza zucchero non esiste
Senza quantità minima di zuccheri, normalmente
intorno al 40%, la pectina, che è l’agente gelificante
utilizzato nelle confetture, difficilmente agisce.
senza gelificazione, quella specie di maglia che
rende denso il preparato, non solo la confettura
non sarebbe più confettura ma anche la
conservazione sarebbe minore e non si potrebbero
avere quelle scadenze così prolungate”.
Indicazioni sulla salute
art. 2
Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra
una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute
Indicazioni sulla salute
art. 2
Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra
una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute
Nella categoria è compreso
CLAIM SULLA RIDUZIONE RISCHIO DUI MALATTIA
Indicazioni sulla salute
Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra
una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute
«indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda
l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi
componenti e la salute;
«indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»:
qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il
consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti
riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;
Claims salutistici
devono essere corrispondenti ad
un effetto fisiologico benefico
sulla base di prove scientifiche
generalmente accettate
Per le verifiche sulle indicazioni
salutistiche
costituisce
fondamentale
parametro
di
diligenza il rispetto dei principi
generali
espressi
nel
c.d.
Regolamento
claims
(n.
1924/2006/CE)
Claims salutistici
A) Il claim utilizzato deve risultare tra quelli
approvati
Il Reg. CE n. 432/2012 ha formalizzato l’elenco
definitivo delle indicazioni sulla salute
consentite, ex art. 13, parag. 1, Reg. CE n.
1924/2006.
Elenco provvisorio valido per claims non ancora
esaminati
(botanicals);
pareri
EFSA
costituiscono parametro di riferimento
scientifico
Principi generali
art. 3
L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
a)
essere falso, ambiguo o fuorviante
b) dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri
alimenti
c)
incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento
d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non
possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive
e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero
suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto
sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche
β-glucani (o beta-glucani)
maggiori componenti frazione
solubile di fibra alimentare
effetti benefici correlati alla fibra
alimentare, quali: rallentamento
svuotamento
gastrico,
incremento peristalsi intestinale
evidenze sperimentali,
ruolo b-glucani orzo e avena in
contenimento
colesterolo e
glicemia uomo e animali
laboratorio
A metà dicembre 2010 l’Autorità garante per la
concorrenza e il mercato (Antitrust) ha condannato la
pubblicità di PastaRiso Scotti arricchita con betaglucani, in
cui si diceva che aiutava a ridurre il colesterolo
EFSA 1° valutazione scientifica ottobre 2009 :
scientificamente dimostrato che
“il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le
normali concentrazioni di colesterolo nel sangue”
tale indicazione può venire utilizzata “in relazione ad alimenti
che forniscano almeno 3 g/die di betaglucani, siano essi derivati
da avena, fiocchi di avena, orzo, fiocchi di orzo, o misture di
betaglucani non trasformati o minimamente trasformati, in una
o più porzioni
A dicembre 2010 l’Efsa ha pubblicato un nuovo
dossier sui betaglucani basandosi su 22 studi
scientifici. Il nuovo documento ha validato la
fondatezza scientifica dell’indicazione “i betaglucani
aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue. La riduzione
del colesterolo nel sangue può effettivamente
diminuire i rischi di malattie cardiovascolari”. Anche in
questo caso l’Efsa si è riferita a un apporto giornaliero
di almeno 3 g di betaglucani, precisando che tale
quantità “può venire ragionevolmente assunta
nell’ambito di una dieta equilibrata”
(link
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1885.pdf
ART 5 L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso solo
se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto di una sostanza nutritiva
rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico
sulla base di prove scientifiche
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione
comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, o
ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;
c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in
una forma utilizzabile dall'organismo;
d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una
quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi
della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre
l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;
e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso
I CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI
sono consentiti solo se il
consumatore
medio
(il
consumatore
“normalmente
informato,
ragionevolmente
attento e cauto”) comprende
gli effetti benefici secondo la
formulazione dell’indicazione
sull’alimento
FONDATEZZA SCIENTIFICA INFORMAZIONI ART 6
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente
accettate.
2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla
salute deve poter giustificare l'impiego di tale indicazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore
alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i
dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento claims.
Prove scientifiche generalmente accettate: complesso di dati scientifici
1. “universalmente” disponibili, anche, se del caso, corredati di elementi di prova riferibili
alla fattispecie concreta (dossier tecnico‐scientifici, prove di laboratorio, perizie, ecc.)
che costruiscono PROVA della sussistenza dell’effetto nutrizionale o fisiologico benefico
riferito alla/e sostanza/e interessata/e.
Art 12 RESTRIZIONI SULL’IMPIEGO DI TALUNE INDICAZIONI DELLA SALUTE
NON POSSONO
• suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo
dell’alimento;
• fare riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso;
• fare riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e associazioni
non riconosciute.
“La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce
alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale”
“La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina”
“La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti”
“Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule”
“Il folato contribuisce alla normale emopoiesi”
“Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico”
“Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi”
“Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base”
CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI
Art.8 Condizioni specifiche
Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e
conformi alle condizioni stabilite dal regolamento
A BASSO CONTENUTO CALORICO
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il
prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal
(17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.
A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore
energetico è ridotto di almeno il 30 %,con specificazione delle caratteristiche che
provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.
SENZA CALORIE
L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non
più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal
(1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero
ELENCO DINAMICO che può essere aggiornato come dimostrano le recenti modifiche
approvate con il Regolamento (UE) n. 1047/2012
INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL
REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010
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1. A BASSO CONTENUTO CALORICO
2. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
3. SENZA CALORIE
4. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
5. SENZA GRASSI
6. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
7. SENZA GRASSI SATURI
8. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
9. SENZA ZUCCHERI
10. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
11. A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE
12. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE
13. SENZA SODIO O SENZA SALE
14. FONTE DI FIBRA
INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL
REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010
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15. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
16. FONTE DI PROTEINE
17. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE
18. FONTE DI (NOME DELLE VITAMINA/E) E/O (NOME DEI MINERALE/I)
19. CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO)
20. A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)
21. A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)
22. LEGGERO/LIGHT
23. NATURALMENTE/NATURALE
24. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
25. ELEVATO IN ACIDI GRASSI OMEGA-3
26. ELEVATO IN ACIDI GRASSI MONOINSATURI
27. ELEVATO IN ACIDI GRASSI POLINSATURI
28. ELEVATO IN ACIDI GRASSI INSATURI
CAPO IV INDICAZIONI SULLA SALUTE
Art. 10 Condizioni specifiche
Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti
generali ………….. E non siano autorizzate a norma del Regolamento
1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai
requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non
siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco
delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in
mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono
comprese le seguenti informazioni:
•dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano;
•quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere
l'effetto benefico indicato;
•se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di
consumare l'alimento, e un'appropriata avvertenza per i prodotti che
potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità
eccessive
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o
dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo
stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica
sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
Art 13 – Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio
di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
1) Possono essere fornite le indicazioni (par. 3) che fanno riferimento ….
a) ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni
dell’organismo
b) funzioni psicologiche e comportamentali,
c) il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o
un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime
alimentare” (fatta salva la direttiva 96/8/CE [ Dec. Min.Salute 7.10.98, n. 519] ) …senza
essere soggette alle procedure di cui agli art 15-19.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al
paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili
e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente
ELENCO COMUNITARIO EX ART 13 PARAGRAFO 3
Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla
compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari,
diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e
alla salute dei bambini (Rettifica in G.U.U.E. L. 154 del 15.6.2012)
Articolo 1: Indicazioni sulla salute consentite
L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura
nell’allegato del presente regolamento
Tra i compiti dell’EFSA rientra quello di fornire consulenza scientifica su:
Indicazioni "funzionali generiche" sulla salute ai sensi dell’art.13, paragrafo 1, Reg CE
Nuove indicazioni funzionali sulla salute ai sensi dell’art. 13, par. 5, del Reg CE
Indicazioni su riduzione rischi di malattia e sviluppo o salute bambini ai sensi art. 14 Reg CE
Criteri per definire profili nutrizionali
L’EFSA ha il compito di verificare le argomentazioni fornite in tal senso dai richiedenti per
giustificare le indicazioni nutrizionali, che possono essere già in uso o il cui utilizzo viene
proposto dal richiedente. Di queste informazioni si avvalgono poi la Commissione europea e
gli Stati membri, cui spetta decidere se autorizzare o meno le indicazioni.
Regolamento
1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni
sugli alimenti ai
consumatori
Applicabile dal
13.12.2014
allergeni
Reg (UE) n. 1169/2011
Le indicazione sul contenuto di
allergeni diverranno inoltre più
visibili e dovranno essere
indicate anche per i cibi non
imballati, ad esempio quelli
venduti nei ristoranti o nelle
mense
allergeni
Reg. (UE) n. 1169/2011
l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato
da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o
intolleranze dovrà:
a)figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento
chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto
allergizzante, nonché
b)la denominazione della sostanza o del prodotto
allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di
carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti
elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di
sfondo.
NB regole grafiche destinate a porre in evidenza la presenza
di allergeni.
allergeni
Reg. (UE) n. 1169/2011
Le indicazione sul contenuto di allergeni
diverranno inoltre più visibili e dovranno essere
indicate anche per i cibi non imballati, ad
esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle
mense
Additivo di cui è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’allergene:
GRANA PADANO
INGREDIENTI: latte, caglio, conservante:
lisozima DA UOVO
Reg. (UE) n. 1169/2011
CON IL NUOVO REGOLAMNETO
⇓
L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DIVENTA
OBBLIGATORIA PER LA GENERALITA’ DEI
PRODOTTI
NORMATIVA VIGENTE:
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
BIG 4
Etichettatura nutrizionale obbligatoria per 100 g (o 100 ml)
Muta ordine ed elenco
• Energia kJ/kcal
E
• Grassi g
• Acidi grassi saturi g
• Carboidrati g
• Zuccheri g
• Proteine g
• Sale g
Sale = Sodio x 2.5
E’ possibile indicare, ove del caso, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto
claims e pubblicità
Da sistemi di produzione a
propaganda naturale persuasiva prodotto
Dai claim su presenza nutrienti
Ai claim assenza di ingredienti “dannosi”
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