Indicazioni nutrizionali e sulla salute
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Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Indicazioni nutrizionali e sulla salute Reg. CE 1924/2006 Dott.ssa Linda Chioffi 19 giugno 2014 Sian Aulss 20 Verona Etichetta alimenti oltre a fornire informazioni prodotto commercializzato può essere utilizzata: dal produttore come mezzo per valorizzare propri prodotti dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità Regolamento (CE) 1924/2006 armonizza i cosidetti "claims", ossia le indicazioni nutrizionali e sulla salute volte ad informare consumatore su alcune caratteristiche salutistiche e/o nutrizionali presenti nel prodotto medesimo • Garantire funzionamento mercato interno • Elevato livello tutela consumatori Ambito di applicazione art. 1 • Si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali: etichettatura presentazione pubblicità • Prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa • Prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività Marchi -denominazioni commerciali e di fantasia (art. 1 c.3) • Marchi (anche non registrati) • denominazione commerciale • denominazione di fantasia che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute utilizzabili senza autorizzazione a condizione che venga inserita anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme al regolamento CLAIM «indicazione» Regolamento (CE) 1924/2006 Qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatori in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche DEFINIZIONI DI CLAIM «indicazione» Regolamento (CE) 1924/2006 1) CLAIM articolo 2, paragrafo 2, punto 1) 2) CLAIM NUTRIZIONALE articolo 2, paragrafo 2, punto 4) 3) CLAIM SULLA SALUTE articolo 2, paragrafo 2, punto 5) 4) CLAIM SULLA RIDUZIONE DI RISCHIO DI MALATTIA articolo 2, paragrafo 2, punto 6) COSTITUENTI DEGLI ALIMENTI Regolamento (CE) 1924/2006 sui claims nutrizionali e sulla salute «Sostanza nutritiva» Es.: probiotici, antiossidanti Sono esclusi ingredienti di ordinario utilizzo (latte, cereali, uova,….) nonché enzimi coadiuvanti tecnologici Indicazione nutrizionale art. 2 Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: • all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta • alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene Esempi di indicazioni nutrizionali Le indicazioni nutrizionali, come ad esempio “a basso contenuto di grassi”, “senza zuccheri”, “fonte di fibre”, “light”, fanno riferimento alla presenza o all’assenza in un determinato alimento di principi nutrivi, quali grassi, zuccheri, sodio, fibra, proteine, vitamine e minerali, e/o alla quantità di energia (Kcalorie) che fornisce. Esempio claim scorretto: ″Senza zuccheri aggiunti″, violato Regolamento Claim 1924/2006 CE: la frase “senza zuccheri aggiunti” «è ammessa solo se il prodotto non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri deve figurare sull’etichetta l’indicazione “Contiene in natura zuccheri”». confettura Fiordifrutta contiene frutta, succo di mela e pectina di agrumi, Secondo l’Antitrust la presenza di ingredienti come il succo di mela e la purea di mela, che hanno la chiara funzione di dolcificare il prodotto, è incompatibile con le diciture “senza zuccheri aggiunti”, “a ridotto contenuto di zuccheri” e “a basso indice glicemico” utilizzate nelle etichette o nelle promozioni di ………. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono-o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri,l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta:«CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI ». la confettura senza zucchero non esiste Senza quantità minima di zuccheri, normalmente intorno al 40%, la pectina, che è l’agente gelificante utilizzato nelle confetture, difficilmente agisce. senza gelificazione, quella specie di maglia che rende denso il preparato, non solo la confettura non sarebbe più confettura ma anche la conservazione sarebbe minore e non si potrebbero avere quelle scadenze così prolungate”. Indicazioni sulla salute art. 2 Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute Indicazioni sulla salute art. 2 Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute Nella categoria è compreso CLAIM SULLA RIDUZIONE RISCHIO DUI MALATTIA Indicazioni sulla salute Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; Claims salutistici devono essere corrispondenti ad un effetto fisiologico benefico sulla base di prove scientifiche generalmente accettate Per le verifiche sulle indicazioni salutistiche costituisce fondamentale parametro di diligenza il rispetto dei principi generali espressi nel c.d. Regolamento claims (n. 1924/2006/CE) Claims salutistici A) Il claim utilizzato deve risultare tra quelli approvati Il Reg. CE n. 432/2012 ha formalizzato l’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, ex art. 13, parag. 1, Reg. CE n. 1924/2006. Elenco provvisorio valido per claims non ancora esaminati (botanicals); pareri EFSA costituiscono parametro di riferimento scientifico Principi generali art. 3 L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: a) essere falso, ambiguo o fuorviante b) dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche β-glucani (o beta-glucani) maggiori componenti frazione solubile di fibra alimentare effetti benefici correlati alla fibra alimentare, quali: rallentamento svuotamento gastrico, incremento peristalsi intestinale evidenze sperimentali, ruolo b-glucani orzo e avena in contenimento colesterolo e glicemia uomo e animali laboratorio A metà dicembre 2010 l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) ha condannato la pubblicità di PastaRiso Scotti arricchita con betaglucani, in cui si diceva che aiutava a ridurre il colesterolo EFSA 1° valutazione scientifica ottobre 2009 : scientificamente dimostrato che “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue” tale indicazione può venire utilizzata “in relazione ad alimenti che forniscano almeno 3 g/die di betaglucani, siano essi derivati da avena, fiocchi di avena, orzo, fiocchi di orzo, o misture di betaglucani non trasformati o minimamente trasformati, in una o più porzioni A dicembre 2010 l’Efsa ha pubblicato un nuovo dossier sui betaglucani basandosi su 22 studi scientifici. Il nuovo documento ha validato la fondatezza scientifica dell’indicazione “i betaglucani aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue. La riduzione del colesterolo nel sangue può effettivamente diminuire i rischi di malattie cardiovascolari”. Anche in questo caso l’Efsa si è riferita a un apporto giornaliero di almeno 3 g di betaglucani, precisando che tale quantità “può venire ragionevolmente assunta nell’ambito di una dieta equilibrata” (link http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1885.pdf ART 5 L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso solo se sono rispettate le seguenti condizioni: a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto di una sostanza nutritiva rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico sulla base di prove scientifiche b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione: i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo; d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso I CLAIMS NUTRIZIONALI E SALUTISTICI sono consentiti solo se il consumatore medio (il consumatore “normalmente informato, ragionevolmente attento e cauto”) comprende gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione sull’alimento FONDATEZZA SCIENTIFICA INFORMAZIONI ART 6 1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate. 2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute deve poter giustificare l'impiego di tale indicazione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento claims. Prove scientifiche generalmente accettate: complesso di dati scientifici 1. “universalmente” disponibili, anche, se del caso, corredati di elementi di prova riferibili alla fattispecie concreta (dossier tecnico‐scientifici, prove di laboratorio, perizie, ecc.) che costruiscono PROVA della sussistenza dell’effetto nutrizionale o fisiologico benefico riferito alla/e sostanza/e interessata/e. Art 12 RESTRIZIONI SULL’IMPIEGO DI TALUNE INDICAZIONI DELLA SALUTE NON POSSONO • suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento; • fare riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso; • fare riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e associazioni non riconosciute. “La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale” “La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina” “La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti” “Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule” “Il folato contribuisce alla normale emopoiesi” “Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico” “Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi” “Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base” CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI Art.8 Condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal regolamento A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %,con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero ELENCO DINAMICO che può essere aggiornato come dimostrano le recenti modifiche approvate con il Regolamento (UE) n. 1047/2012 INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010 • • • • • • • • • • • • • • 1. A BASSO CONTENUTO CALORICO 2. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO 3. SENZA CALORIE 4. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI 5. SENZA GRASSI 6. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI 7. SENZA GRASSI SATURI 8. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI 9. SENZA ZUCCHERI 10. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 11. A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE 12. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE 13. SENZA SODIO O SENZA SALE 14. FONTE DI FIBRA INDICAZIONI NUTRIZIONALI ELENCATE NELL’ALLEGATO AL REG. 1924/2006 E Reg. 116/2010 • • • • • • • • • • • • • • 15. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE 16. FONTE DI PROTEINE 17. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE 18. FONTE DI (NOME DELLE VITAMINA/E) E/O (NOME DEI MINERALE/I) 19. CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO) 20. A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) 21. A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) 22. LEGGERO/LIGHT 23. NATURALMENTE/NATURALE 24. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 25. ELEVATO IN ACIDI GRASSI OMEGA-3 26. ELEVATO IN ACIDI GRASSI MONOINSATURI 27. ELEVATO IN ACIDI GRASSI POLINSATURI 28. ELEVATO IN ACIDI GRASSI INSATURI CAPO IV INDICAZIONI SULLA SALUTE Art. 10 Condizioni specifiche Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali ………….. E non siano autorizzate a norma del Regolamento 1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. 2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: •dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; •quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; •se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive 3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14. Art 13 – Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 1) Possono essere fornite le indicazioni (par. 3) che fanno riferimento …. a) ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo b) funzioni psicologiche e comportamentali, c) il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare” (fatta salva la direttiva 96/8/CE [ Dec. Min.Salute 7.10.98, n. 519] ) …senza essere soggette alle procedure di cui agli art 15-19. 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente ELENCO COMUNITARIO EX ART 13 PARAGRAFO 3 Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Rettifica in G.U.U.E. L. 154 del 15.6.2012) Articolo 1: Indicazioni sulla salute consentite L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento Tra i compiti dell’EFSA rientra quello di fornire consulenza scientifica su: Indicazioni "funzionali generiche" sulla salute ai sensi dell’art.13, paragrafo 1, Reg CE Nuove indicazioni funzionali sulla salute ai sensi dell’art. 13, par. 5, del Reg CE Indicazioni su riduzione rischi di malattia e sviluppo o salute bambini ai sensi art. 14 Reg CE Criteri per definire profili nutrizionali L’EFSA ha il compito di verificare le argomentazioni fornite in tal senso dai richiedenti per giustificare le indicazioni nutrizionali, che possono essere già in uso o il cui utilizzo viene proposto dal richiedente. Di queste informazioni si avvalgono poi la Commissione europea e gli Stati membri, cui spetta decidere se autorizzare o meno le indicazioni. Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Applicabile dal 13.12.2014 allergeni Reg (UE) n. 1169/2011 Le indicazione sul contenuto di allergeni diverranno inoltre più visibili e dovranno essere indicate anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense allergeni Reg. (UE) n. 1169/2011 l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà: a)figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante, nonché b)la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. NB regole grafiche destinate a porre in evidenza la presenza di allergeni. allergeni Reg. (UE) n. 1169/2011 Le indicazione sul contenuto di allergeni diverranno inoltre più visibili e dovranno essere indicate anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense Additivo di cui è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’allergene: GRANA PADANO INGREDIENTI: latte, caglio, conservante: lisozima DA UOVO Reg. (UE) n. 1169/2011 CON IL NUOVO REGOLAMNETO ⇓ L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA PER LA GENERALITA’ DEI PRODOTTI NORMATIVA VIGENTE: ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BIG 4 Etichettatura nutrizionale obbligatoria per 100 g (o 100 ml) Muta ordine ed elenco • Energia kJ/kcal E • Grassi g • Acidi grassi saturi g • Carboidrati g • Zuccheri g • Proteine g • Sale g Sale = Sodio x 2.5 E’ possibile indicare, ove del caso, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto claims e pubblicità Da sistemi di produzione a propaganda naturale persuasiva prodotto Dai claim su presenza nutrienti Ai claim assenza di ingredienti “dannosi” Copyright Total Quality Food Consultants Srl