Assicurazione della mobilia domestica
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Assicurazione della mobilia domestica
Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 Condizioni Generali (CGA) Assicurazione mobilia domestica Edizione H 16 Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 1/10 A Oggetto dell'assicurazione D Sinistro A1 A 1.1 A 1.2 A2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 A 2.8 Oggetti e spese assicurati Sono assicurati Non sono assicurati Prestazioni e rischi assicurati Incendio/Eventi naturali Furto Acque Rottura vetri Bagaglio Apparecchi elettronici Attrezzi sportivi Motocicli/biciclette elettriche muniti di targa da controllo SOS-Home-Assistance D1 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 1.5 D 1.6 D2 D 2.1 D 2.2 D3 D4 D5 D6 D7 Obblighi in caso di sinistro In generale Inoltre in caso di furto Inoltre in caso di bagaglio Inoltre in caso di motocicli, biciclette e bicilette elettriche Inoltre in caso di attrezzi sportivi Inoltre in caso di SOS-Home-Assistance Liquidazione del sinistro Bagaglio SOS-Home-Assistance Valutazione del danno Calcolo dell’indennizzo Ammontare dell'indennità / Sottoassicurazione Pagamento dell'indennizzo Disdetta in caso di sinistro E Disposizioni finali E1 E2 Obblighi di diligenza e altri obblighi Foro competente A 2.9 B Validità territoriale e temporale, durata del contratto B1 B 1.1 B 1.2 B 1.3 B 1.4 B 1.5 B2 B3 Validità territoriale Mobilia domestica Bagaglio Attrezzi sportivi ed equipaggiamento SOS-Home-Assistance Motocicli e biciclette elettriche muniti di targa da controllo Validità temporale Durata del contratto C Premi C1 C2 Pagamento del premio Cambiamento dei premi, delle franchigie e delle limitazioni della garanzia / Indicizzazione della somma d'assicurazione Rimborso del premio Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 C3 Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 2/10 Condizioni Generali (CGA) Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche. A Oggetto dell'assicurazione A 1.2 Non sono assicurati A 1 Oggetti e spese assicurati A 1.1 Sono assicurati A 1.1.1 la mobilia domestica al valore a nuovo, a meno che non sia stata convenuta l'assicurazione al valore venale. Essa comprende tutti gli oggetti mobili che servono all'uso privato e che sono di proprietà dello stipulante e delle persone che vivono in comunione domestica con lui. Rientrano nella mobilia domestica anche le costruzioni mobili, gli oggetti presi in leasing o in affitto e i gioielli. Sono equiparati ai gioielli gli orologi da tasca e da polso a partire da un valore per oggetto singolo pari a CHF 1 000; Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 A 1.1.2 le spese che si verificano in relazione a un sinistro assicurato; le spese per lo sgombero e lo smaltimento, le spese supplementari relative al costo della vita, le spese per vetrate, porte e serrature provvisorie (escluse in caso di furto semplice); le spese di sorveglianza: le spese effettive di una guardia addetta alla sorveglianza dello stabile danneggiato se, a causa di un danno improvviso, imprevisto e assicurato, i locali dello stipulante non risultano più sufficientemente protetti contro i rischi assicurati; le spese per il cambiamento delle serrature come pure le spese per la riproduzione di tessere personali e altri documenti (incluse in caso di furto semplice) fino a concorrenza della somma d’assicurazione indicata nella polizza; i veicoli a motore (esclusi gli accessori conservati in casa e non montati sul veicolo, ad es. gomme, portasci), i rimorchi, i motocicli, le biciclette elettriche munite di targa di controllo (ossia con ausilio elettrico del pedale superiore a 25 km/h o di una potenza nominale di più di 500 watt); i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, nonché i natanti che non vengono regolarmente riportati a domicilio dopo l'uso, compresi i rispettivi accessori; gli aeromobili soggetti all'immatricolazione nel registro dell'aviazione; gli oggetti, le spese e gli utili contro i rischi che sono o che dovrebbero essere coperti presso un istituto cantonale di assicurazione; gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione separata. Questa clausola non si applica se l’assicurazione in questione a cui si fa qui riferimento contiene una clausola analoga; i danni in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, inoltre i danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, inoltre in caso di danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici artificiali, se lo stipulante non prova che gli stessi non hanno alcuna relazione con questi eventi; in caso di danni dovuti a furto, acque e rottura vetri: i danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosione, eventi naturali, caduta o atterraggio d’emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; in abitazioni mobili/caravan con ubicazione fissa, apiari e capanni d'orto, nonché in caso di mobilia domestica immagazzinata: i valori pecuniari, gioielli, pellicce, effetti degli ospiti, abiti e utensili da lavoro propri e le spese (ad eccezione delle spese di sgombero di cui all art. D 4.3 punto 2). A 1.1.3 oggetti particolari, ossia gli abiti e gli utensili da lavoro propri (procurati privatamente da persone esercenti un'attività lucrativa dipendente), gli effetti personali di ospiti e gli oggetti affidati (senza valori pecuniari), per ogni punto fino a CHF 5 000; A 1.1.4 se indicato nella polizza: i valori pecuniari, ossia il denaro, le carte di credito, le carte clienti, le cartevalori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (come riserva, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza. Per le carte di credito e le carte clienti, la copertura vale soltanto per quella parte del danno per cui il detentore della carta assicurata risponde nei confronti dell’emittente della carta (grande magazzino, istituto emittente di carte di credito, banca, ecc.) secondo le condizioni di transazione generali. A 2 Prestazioni e rischi assicurati Se stabilito specificatamente nella polizza, la copertura assicurativa è prevista per A 2.1 Incendio/Eventi naturali Sono assicurati i danni causati A 2.1.1 da incendio, fumo (azione improvvisa e accidentale, non però l’esposizione al fumo con un determinato scopo o l’azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione; A 1.1.5. gli oggetti non più utilizzati al valore venale. A 2.1.2 da eventi naturali quali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea Pagina 3/10 edifici nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti del terreno, caduta di sassi, frane (danni causati da eventi naturali). Non sono considerati danni causati da eventi naturali i danni causati dal cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione insufficiente dell’edificio, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, per esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi; senza tenere conto della loro causa, i danni causati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici artificiali, come pure dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione; i danni d'esercizio che, per esperienza, sono prevedibili, come per es. i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile; A 2.1.3 dalla caduta o dall'atterraggio d’emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; A 2.1.4 da abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica che è stata esposta involontariamente al fuoco utilitario o al calore, fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza; A 2.1.5 dalle conseguenze di un calo di corrente al contenuto in congelatori, frigoriferi, acquari, terrari in seguito a un guasto tecnico del gruppo d'azionamento; corto circuito senza sviluppo d'incendio; interruzione accidentale dell'approvvigionamento energetico dal contenitore alla fonte energetica; interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia elettrica, a condizione che questi sia riconducibile ad un guasto degli impianti di produzione o della rete di distribuzione del fornitore d'energia e non sia avvenuta in seguito a disposizione delle autorità pubbliche o a un'interruzione programmata dal fornitore energetico, fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza; L'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel deterioramento o nella scomparsa di oggetti assicurati in seguito ad un evento coperto ai sensi degli artt. da A 2.1.1 a 2.1.5. A 2.1.6 Non sono assicurati i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa; i danni provocati da tempeste e dall’acqua a natanti che si trovano sull’acqua. A.2.2 Furto Sono assicurati i danni attestati in modo convincente da tracce, testimoni o dalle circostanze in seguito a Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 A 2.2.1 furto con scasso, ossia furto perpetrato da persone che s'introducono con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova all'interno. È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi, i codici o i regolari badge, se l'autore se ne è indebitamente appropriato mediante furto con scasso o rapina; per i gioielli la copertura assicurativa vale anche oltre la somma d'assicurazione indicata nella polizza se gli stessi sono racchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg di peso o in una cassaforte murata. Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea A 2.2.2 rapina, ossia furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro lo stipulante, contro le persone che vivono in comunione domestica con lui o che lavorano nella sua economia domestica, nonché furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. I furti commessi da borsaioli o mediante stratagemma non sono considerati rapina; A 2.2.3 furto semplice, ossia furto che non è considerato né furto con scasso né rapina. Non vi rientrano i danni risultanti da perdite o smarrimento di oggetti. Il contenuto di abitazioni mobili/caravan con ubicazione fissa, o di capanni d'orto/apiari è assicurato contro furto semplice solo se viene sottratto assieme a quest'ultimi o dopo che sono stati scassinati. A 2.2.4 Sono assicurati nell’ambito della somma d’assicurazione per la mobili domestica, anche se non conseguenti a un furto i danneggiamenti dolosi della mobilia domestica da parte di terzi: i danneggiamenti allo stabile al luogo assicurato, a condizione che lo stipulante sia proprietario dello stabile/dell‘appartamento, se l’autore è penetrato nello stabile o nell’appartamento senza averne il diritto. A 2.2.5 Non sono assicurati i valori pecuniari ai sensi dell’art. A 1.1.4 in caso di furto semplice; le spese per il riordino dei locali messi a soqquadro (ad es. tramite un'impresa di pulizie) e la pulizia degli oggetti personali (ad es. indumenti, la biancheria da letto o bagno ecc.) A 2.3 Acque Sono assicurati i danni causati da A 2.3.1 acqua e altri liquidi provenienti dalle condutture che servono soltanto agli edifici nei quali si trovano gli oggetti assicurati; inoltre da acqua proveniente dai dispositivi e apparecchi che vi sono collegati, da letti ad acqua, da fontane ornamentali, da acquari e da piscine mobili, installate in maniera fissa o gonfiabili o spa con una capacità massima fino a 2 000 litri; A 2.3.2 acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio che si infiltra nell’edificio dai tubi esterni di scarico, dalle grondaie o attraverso il tetto stesso, ma non da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di ristrutturazione o di altro genere; A 2.3.3 dal rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione, se non risponde di ciò il proprietario della canalizzazione, e dall'acqua del sottosuolo. Sono assicurati soltanto i danni causati all'interno dell’edificio; A 2.3.4 fuoruscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento o da serbatoi come pure dai circuiti dei permutatori termici e/o delle pompe per il calore, destinati a raccogliere il calore naturale di ogni genere, proveniente da irradiamento solare, calore del terreno, acqua del sottosuolo, aria ambientale e simili che servono soltanto all’edificio in cui si trovano gli oggetti assicurati. I danni causati durante il riempimento e i lavori di revisione non sono assicurati; Pagina 4/10 A 2.4 Rottura vetri Sono assicurati A 2.4.1 i danni di rottura alle vetrate della mobilia, inclusi i piani di pietra naturale e artificiale di tavoli nonché ai lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, bidè, piani doccia e vasche da bagno, comprese le spese di montaggio e smontaggio. Per le abitazioni mobili/caravan con ubicazione fissa, i capanni d'orto e gli apiari, le vetrate della mobilia sono intese comprensivi di danni di rottura alle finestre e lucernari. A 2.4.2 i danni di rottura alle vetrate di edifici che fanno parte dei locali usati esclusivamente dallo stipulante e dalle persone che vivono in comunione domestica con lui, inclusi i piani cottura in vetroceramica e a induzione, i rivestimenti in pietra naturale e artificiale in cucine e bagni e ai vetri di collettori e cellule solari. A 2.4.3 i danni di rottura alle vetrate con plexiglas o materie sintetiche simili se vengono utilizzati al posto del vetro. A 2.4.4 Non sono assicurati i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, vetri concavi e corpi illuminanti di ogni genere, lampadine, tubi fluorescenti e tubi al neon, schermi LCD; i danni agli accessori come rubinetterie, portasciugamani e simili. A 2.5 Bagaglio A 2.5.1 Sono assicurati gli oggetti che lo stipulante e le persone che vivono con lui in comunione domestica portano con sé ad uso personale durante il viaggio contro danneggiamento o distruzione; perdita durante il trasporto effettuato da un’impresa di trasporti; consegna tardiva da parte di un’impresa di trasporti pubblici. Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 A 2.5.2 L’EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA a Basilea (in seguito chiamata «EUROPEA») risarcisce in caso di danno totale degli oggetti assicurati, il valore a nuovo; in caso di danno parziale, le spese per la riparazione, al massimo però il valore a nuovo; gli occhiali, le lenti a contatto e le protesi fino a un importo pari al 20 % della somma d’assicurazione; le spese per la riemissione, in caso di perdita di passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi; in caso di consegna tardiva dei bagagli da parte di un’impresa di trasporti pubblici, le spese per l’acquisto di oggetti indispensabili fino all'importo indicato nella polizza. A 2.5.3 Non sono assicurati i titoli di viaggio, i certificati e i documenti di ogni genere (con riserva dell’art. 2.5.2, punto 4), il software, i francobolli, gli articoli commerciali, i campioni di merci e gli oggetti con valore artistico o di collezione; i valori pecuniari ai sensi dell'art. A 1.1.4 i danni coperti o che possono essere coperti tramite un’assicurazione contro i danni d’incendio, di furto (furto con scasso, rapina e furto semplice), di acque o di rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali per l’assicurazione della mobilia domestica; gli articoli elettronici, per cui sussiste un'assicurazione separata. Questa clausola non si applica se Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea l’assicurazione in questione a cui si fa qui riferimento contiene una clausola analoga; i danni dovuti ad usura, alla qualità naturale o difettosa degli oggetti assicurati e agli agenti atmosferici o a influssi della temperatura; i danni in seguito alla caduta di oggetti; i danni ad attrezzi sportivi come sci, snowboard, racchette da tennis, tavole da surf, pattini a rotelle nonché biciclette e monopattini durante la loro utilizzazione; i danni risultanti da disposizioni emanate dalle autorità. A 2.5.4 Se le persone assicurate possono far valere le loro pretese anche verso altri assicuratori concessionari, l’EUROPEA prende a suo carico nell’ambito delle prestazioni convenute solo la parte non coperta da questi. A 2.6 Apparecchi elettronici A 2.6.1 Sono assicurati esclusivamente gli apparecchi mobili, non installati in maniera fissa e alimentati da energia elettrica (batterie o con corrente elettrica) a uso privato e di proprietà dello stipulante e delle persone che vivono in comunione domestica con lui, come elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavatrici e asciugatrici, attrezzi da casa, impianti multimediali, come PC (laptop, notebook, tablet pc), schermi, impianti video, Hi-Fi, televisivi, tecnica fotografica, incl. accessori come docking station, beamer, stampanti, copiatrici, router e simili, cellulari, mp3 player e simili, contro il danneggiamento o le distruzioni che si presentano in maniera imprevista e improvvisa e che sono la conseguenza di influenze esterne, in particolare in seguito a manipolazione errata, incapacità, negligenza; capovolgimento, caduta, urto; inquinamento dell'aria, corpi estranei, fuliggine; influssi provenienti dalla temperatura e dall'umidità; scuotimenti; sovratensione; effetto della corrente elettrica, ossia danni a oggetti assicurati che sono sotto tensione causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa oppure da riscaldamento in seguito a sovraccarico. A 2.6.2 Non sono assicurati gli oggetti noleggiati e in leasing. i danni al cablaggio; le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti in relazione alla riparazione dell'oggetto assicurato; un eventuale minor valore risultante dalla riparazione; i danni coperti o che possono essere coperti tramite un’assicurazione contro i danni d’incendio, di acque o di rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali per l’assicurazione della mobilia domestica; i danni dovuti a furto di ogni genere (furto con scasso, rapina, furto semplice); le spese che devono essere sostenute per la sostituzione o la riparazione di elementi, parti o gruppi d'installazione, a meno che non si possa provare che questi danni siano stati causati da una forza esterna che ha agito sull'oggetto assicurato; i danni che sono la conseguenza diretta d'influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione e ossidazione; i danni provocati da insetti e animali nocivi; Pagina 5/10 i danni per i quali il fabbricante o il venditore come tale, la ditta che esegue le riparazioni o che ne assume la manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto; le modifiche o le perdite di sistemi d'esercizio che non sono la conseguenza diretta di danneggiamenti o distruzioni dei supporti di dati installati in maniera fissa (per es. virus del computer) sul quale erano registrati i sistemi d'amministrazione; le spese di ripristino di dati e programmi. i danni coperti o che possono essere coperti tramite un’assicurazione contro i danni d’incendio, di furto, di acque o di rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali per l’assicurazione della mobilia domestica; i danni per i quali il fabbricante o il venditore come tale, la ditta che esegue le riparazioni o che ne assume la manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto; i danni causati dall'usura, da influssi della temperatura o da agenti atmosferici, nonché da insetti nocivi e roditori. A 2.6.3 L'indennizzo comprende A 2.6.3.1 le spese di riparazione, al massimo il valore venale. Le spese di riparazioni provvisorie sono risarcite solo se quest'ultime sono state eseguite con il consenso della Compagnia. A 2.8 Motocicli e biciclette elettriche muniti di targa di controllo Se per gli oggetti assicurati esiste un contratto di manutenzione (manutenzione e riparazione di disturbi e danni che si producono senza l'influsso di forze esterne, materiale e costi salariali inclusi) la Compagnia rinuncia all'applicazione di un ammortamento; la Compagnia risarcisce le spese di riparazione anche oltre il valore venale, al massimo però l'importo che richiederebbe l'acquisto dell’oggetto nuovo al momento del sinistro (= valore di risarcimento); A 2.8.1 Definizione dei termini Sono considerati motocicli i ciclomotori ad un posto con una cilindrata massima di 50 cm3 o con una propulsione elettrica e una velocità massima per la loro costruzione di 30km/h a rodaggio avvenuto su strada piana, se per quanto riguarda la costruzione, la possibilità d'utilizzo e l'aspetto esteriore presentano le caratteristiche di una bicicletta o di una carrozzella per disabili. Sono considerate biciclette elettriche munite di targa di controllo le biciclette con ausilio elettrico del pedale superiore a 25 km/h o di una potenza nominale di più di 500 watt. A 2.6.3.2 nel quadro della somma d'assicurazione per apparecchi elettronici sono risarcite anche le spese di sgombero e di smaltimento che insorgono in relazione a un sinistro assicurato. A 2.7 Attrezzi sportivi A 2.7.1 Sono assicurati come conseguenza di effetti esterni i danneggiamenti e le distruzioni che sopraggiungono in modo imprevisto e improvviso agli attrezzi ed equipaggiamenti sportivi a uso privato e di proprietà dello stipulante e delle persone che vivono in comunione domestica con lui, come home trainer, pattini a rotelle, snowboard/ski, tavole da surf, equipaggiamento per paracadutismo e parapendio, biciclette nonché biciclette elettriche senza targa di controllo a partire da un prezzo di catalogo pari a CHF 1 000, equipaggiamento per immersioni, da golf e da tennis e simili, incl. gli attrezzi che servono alla sicurezza, come caschi e protettori, al valore a nuovo. Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 A 2.7.2 Sono inoltre assicurate le spese fino all'importo indicato nella polizza per il noleggio di materiale di sostituzione in seguito allo smarrimento, al danneggiamento, alla distruzione o alla consegna tardiva dell'equipaggiamento durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto o in seguito a un evento assicurato; il rimborso delle spese per abbonamenti o diritti pagati, come green fees, parti non utilizzate dello ski-pass, spese di torneo e simili, in seguito all'impossibilità d'utilizzo conseguente a malattia o infortunio. A 2.7.3 Non sono assicurati i danni a natanti, motocicli e biciclette elettriche, muniti di targa di controllo; i danni all'abbigliamento e alle scarpe sportivi, ad eccezione delle scarpe che fanno parte dell'equipaggiamento sportivo assicurato e che non possono essere utilizzate diversamente; Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea A 2.8.2 Sono assicurati tutti i motocicli e biciclette elettriche muniti di targa di controllo, incl. i relativi accessori, destinati all'uso privato e di proprietà dello stipulante e delle persone conviventi in comunione domestica con lui, contro i danni conseguenti a incendio/eventi naturali ai sensi degli artt. A 2.1.1 e A 2.1.2; perdita, distruzione o danneggiamento in seguito a furto o tentativo di furto, sottrazione per l'utilizzo o rapina; collisione con animali (scontro del motociclo o della bicicletta elettrica con un animale su una strada pubblica); masse nevose (danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul motociclo o la bicicletta elettrica muniti di targa di controllo), le spese per il trasporto di un veicolo ritrovato al domicilio dello stipulante se lo stesso viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa. A 2.8.3 Non sono assicurati i danni agli apparecchi elettronici e alle relative componenti le cui cause sono riconducibili a un difetto interno; le abbruciacchiature; i danni causati dall'usura, da influssi della temperatura o da agenti atmosferici; l’appropriazione indebita. A 2.8.4 L'indennizzo comprende le spese di riparazione, al massimo il valore venale, risp. il valore venale di un veicolo smarrito, ossia nel primo anno d'esercizio dall'80 al 95% del prezzo di catalogo, nel secondo anno d'esercizio dal 70 all'80% del prezzo di catalogo, nel terzo anno d'esercizio dal 60 al 70% del prezzo di catalogo, nel quarto anno d'esercizio dal 50 al 60% del prezzo di catalogo, nel quinto anno d'esercizio dal 40 al 50% del prezzo di catalogo, nel sesto anno d'esercizio dal 35 al 40% del prezzo di catalogo, a partire dal settimo anno d'esercizio il 35% del prezzo di catalogo. Pagina 6/10 Il primo anno d'esercizio decorre a partire dalla data della prima messa in circolazione. Se non è previsto un prezzo di catalogo, è determinante il prezzo per il veicolo di nuova fabbricazione. B Validità territoriale e temporale, durata del contratto La franchigia concordata nella polizza si applica solo in caso di danni in seguito a furto. B 1 Validità territoriale L'assicurazione è valevole per A 2.9 SOS-Home-Assistance A 2.9.1 Sono assicurati gli oneri per le azioni di soccorso in caso di un sinistro improvviso e imprevedibile. Si considera tale qualsiasi sinistro che comporta un intervento d'emergenza in seguito a incendio, furto, acque e rottura dei vetri. A 2.9.2 L’EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA a Basilea (in seguito chiamata «EUROPEA») coordina le seguenti azioni di soccorso e risarcisce le spese insorte per l’intervento di un esperto e per le sue prestazioni fino a concorrenza di CHF 500, purché sia resa necessaria una riparazione d’emergenza da parte di un esperto (elettricista, installatore, vetraio, elettromeccanico, installatore di impianti di riscaldamento, falegname, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata in seguito a un sinistro improvviso e imprevedibile e per evitare altri danni successivi conseguenti da quest’ultimo; l’intervento del servizio chiavi e serrature e per le relative prestazioni fino alla concorrenza di CHF 500, purché la sostituzione o la riparazione delle serrature presso il domicilio delle persone assicurate sia necessario in seguito alla perdita delle chiavi, al furto delle chiavi o a scasso; l’intervento di un servizio di guardia e le relative prestazioni per la sorveglianza dell’edificio danneggiato fino a concorrenza di CHF 500, in caso l’abitazione delle persone assicurate non fosse più sicura e dovesse essere sorvegliata da una guardia in seguito a un sinistro improvviso e imprevedibile; azioni di soccorso fuori casa (mondo intero) 24 ore su 24 in caso di furto e perdita della mobilia domestica, valori pecuniari inclusi. L’EUROPEA si occupa dell’organizzazione e della messa a disposizione di un anticipo fino alla concorrenza di CHF 2 000, rimborsabile entro 30 giorni dal ricevimento, se non è possibile trovare entro 24 ore nessun’altra soluzione tramite la banca o la posta di cui si è regolare cliente. L’EUROPEA offre inoltre assistenza per il recupero di documenti e certificati personali. Su richiesta, in caso di sinistro improvviso e imprevedibile, l’EUROPEA trasmette ai parenti informazioni urgenti, se le persone assicurate stesse non sono in grado di farlo. Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 A 2.9.3 Non sono assicurate le spese che non possono essere comprovate da documenti originali; le spese in seguito a sinistri che si ripetono a causa di negligenza nella riparazione dopo un intervento effettuato dall'EUROPEA; le spese di vitto e le spese telefoniche; le spese per prestazioni disposte dalle persone assicurate senza il consenso preventivo dell’EUROPEA. A 2.9.4 Se le persone assicurate possono far valere le loro pretese anche verso altri assicuratori concessionari, l’EUROPEA prende a suo carico nell’ambito delle prestazioni convenute solo la parte non coperta da questi. Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea B 1.1 Mobilia domestica B 1.1.1 a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza; B 1.1.2 fuori casa nel mondo intero fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di due anni, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché per le spese. La mobilia domestica che invece si trova permanentemente fuori casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nella seconda casa e simili) non rientra in questa assicurazione fuori casa; B 1.1.3 in caso di cambiamento di domicilio entro i confini della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco nonché alla nuova ubicazione. Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d’assicurazione oppure immediatamente se richiesto dallo stipulante. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati alla Compagnia entro 30 giorni. Questa ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione. B 1.2 Bagaglio fuori casa nel mondo intero, fintanto e ogniqualvolta la persona assicurata e il bagaglio che porta con sé si trovi al di fuori della propria abitazione abituale. B 1.3 Attrezzi sportivi ed equipaggiamento a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza nonché fuori casa in circolazione in caso di dimore temporanee in tutto il mondo; B 1.4 SOS-Home-Assistance a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza; B 1.5 Motocicli e biciclette elettriche muniti di targa da controllo a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza nonché fuori casa per danni che si verificano in tutta Europa. B 2 Validità temporale L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata del contratto. Pagina 7/10 B 3 Durata del contratto B 3.1 Gli obblighi della Compagnia cominciano alla consegna della polizza contro pagamento del premio, a meno che sia già stata precedentemente accordata una copertura d’assicurazione o che la polizza sia stata consegnata o che questa preveda un inizio posteriore. Se è stata accordata solo una copertura provvisoria, la Compagnia ha il diritto di rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione richiesta. Se la Compagnia si avvale di tale diritto, i suoi obblighi cessano tre giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la notificazione di tale rifiuto. Il premio parziale fino all'estinzione dell'obbligo di risarcimento rimane acquisito alla Compagnia. Se lo stipulante richiede un'estensione dell'assicurazione mediante aggiunta, il capoverso precedente si applica per analogia al nuovo rischio. B 3.2 I contratti di una durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla loro scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano tacitamente di anno in anno se non sono disdetti per iscritto tre mesi prima della loro scadenza. C Premi C 1 Pagamento del premio Se, sulla base di una copertura regolata per legge (per es. danni causati da eventi naturali), l'autorità decreta una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo o di copertura, all'inizio del nuovo anno assicurativo la Compagnia può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso non sussiste alcun motivo di disdetta, ai sensi del capoverso precedente. C 2.2 Se concordato la somma d'assicurazione della mobilia domestica viene adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice svizzero dei prezzi al consumo (INC). In tale occasione è adeguato in corrispondenza anche il premio, senza che si possa far valere una diritto di disdetta. C 3 Rimborso del premio Se il contratto viene annullato prima della fine dell’anno d’assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio corrispondente alla parte non ancora trascorsa del periodo d’assicurazione in corso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi. La regolamentazione del capoverso precedente non è valevole, se lo stipulante disdice il contratto in caso di danno parziale verificatosi durante l'anno successivo alla stipula del contratto; la Compagnia ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio. C 1.1 I premi sono esigibili il giorno indicato nella polizza per ogni anno d’assicurazione. Se lo stipulante non adempie ai suoi obblighi, egli è diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze in caso d’inosservanza del termine, a pagare entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo della Compagnia è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida fino a quando siano pagati completamente premio e spese. C 1.2 In caso di adattamento automatico della somma d’assicurazione, il premio viene annualmente aumentato o ridotto nella proporzione corrispondente. D Sinistro D 1 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l’avente diritto deve D 1.1 In generale C 1.3 In caso di pagamento rateale, le rate non ancora pagate di un premio annuo rimangono dovute, sotto riserva dell’art. C 3. Si può esigere un supplemento per ogni rata. C 2 Cambiamento dei premi, delle franchigie e delle limitazioni della garanzia / Indicizzazione della somma d'assicurazione Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 C 2.1 A decorrere da un nuovo anno d'assicurazione la Compagnia ha il diritto di modificare i premi e le franchigie. Essa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso. Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o delle franchigie, egli ha il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se la Compagnia la riceve al massimo l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione corrente. Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea avvisare immediatamente la Compagnia; fornire per iscritto alla Compagnia le indicazioni necessarie a giustificare il suo diritto all'indennizzo, permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo e presentare su richiesta una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro, nonché degli oggetti danneggiati, completata con l'indicazione dei valori; fare quanto è possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati e per limitare il danno e di astenersi a eventuali disposizioni della Compagnia. D 1.2 Inoltre in caso di furto avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non rimuovere o modificare le tracce senza il consenso della polizia; avvisare immediatamente la Compagnia se vengono ricuperati gli oggetti rubati oppure se l'avente diritto riceve notizie a loro riguardo. D 1.3 Inoltre in caso di bagaglio in caso di danneggiamento, consegna tardiva o perdita durante il trasporto dei bagagli, fare mettere a verbale dall’ente responsabile (direzione dell’albergo, guida turistica, impresa di trasporti, ecc.) la causa, le circostanze e l’entità del sinistro; Pagina 8/10 dopo il rientro dal viaggio, comunicare immediatamente l’accaduto all’EUROPEA per iscritto e giustificare le pretese; inoltrare le seguenti prove: verbale d’accertamento, conferma, quietanze o prove d’acquisto (originali). D 1.4 Inoltre in caso di motocicli, biciclette e biciclette elettriche riprendere possesso del veicolo ritrovato entro un termine di 30 giorni e rimborsare un eventuale indennizzo già riscosso, meno le spese di riparazione e di trasporto. D 1.5 Inoltre in caso di attrezzi sportivi far confermare dall'impresa di trasporto competente il danneggiamento, la distruzione, la consegna tardiva o la perdita durante il trasporto; consegnare un certificato medico in caso di mancato utilizzo, conseguente a malattia o infortunio, di abbonamenti, diritti da rimborsare, ecc. D 1.6 Inoltre in caso di SOS-Home-Assistance D 1.6.1 informare senza indugio l’EUROPEA attraverso la centrale d’allarme (servizio 24 ore su 24). Sia tramite il numero +41 848 801 803 sia tramite il numero gratuito +800 8001 8003 sia per fax +41 848 801 804. D 1.6.2 A complemento si applica inoltre quanto segue: per consigli e assistenza, in particolare per la coordinazione delle azioni di soccorso è responsabile l’EUROPEA; non è assunta nessuna responsabilità per l’insufficienza delle azioni di soccorso riconducibili a una comunicazione tardiva all’EUROPEA. le misure che le persone assicurate adottano di propria iniziativa – e in particolare le conseguenze finanziarie che possono risultarne – devono essere discusse in precedenza con l’EUROPEA e le sue direttive devono essere osservate; i documenti originali necessari all’EUROPEA per valutare la prestazione devono essere resi disponibili entro 20 giorni a partire dal momento in cui si rivendica il diritto a prestazioni. D 2 Liquidazione del sinistro D 2.1 Bagaglio La liquidazione del sinistro avviene tramite l’EUROPEA. Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto verso l’EUROPEA. D 2.2 SOS-Home-Assistance La liquidazione del sinistro avviene tramite l’EUROPEA. Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto verso l’EUROPEA. D 3 Valutazione del danno D 3.1 Sia l'avente diritto sia la Compagnia possono richiedere che il danno sia valutato senza indugio. Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea D 3.2 L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma d'assicurazione non costituisce alcuna prova né dell'esistenza né del valore degli oggetti assicurati. La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. D 3.3 Ambedue le parti possono esigere l’esecuzione della procedura peritale. Le parti designano ognuna un perito e questi nominano a loro volta un arbitro prima di procedere all'accertamento del danno. I periti accertano il valore degli oggetti assicurati, salvati e danneggiati immediatamente prima e dopo il sinistro. Nell'assicurazione al valore a nuovo è da indicare il valore a nuovo risp. il valore rimanente sulla base del valore a nuovo e, in caso di assicurazione al valore venale, il valore venale. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti. La parte che afferma esserci una differenza, deve darne prova. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro. D 4 Calcolo dell’indennizzo D 4.1 Per la mobilia domestica, l'indennità viene calcolata in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), da cui si deduce il valore dei resti. Un valore affettivo personale non può essere preso in considerazione. D 4.2 Particolarità Nell'assicurazione al valore venale, viene risarcito l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro, da cui si deduce il deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. In caso di danno parziale, l'indennizzo è limitato alle spese per la riparazione, al massimo all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi. In caso di danni causati dalle acque vengono risarcite anche le spese per la riparazione e il disgelo di condutture e apparecchi che vi sono collegati danneggiati dal gelo che sono stati installati all'interno dell’edificio dallo stipulante nella sua qualità di locatario. D 4.3 Per le spese ai sensi dell’art. A 1.1.2 l'indennizzo viene calcolato come segue: Spese supplementari relative al costo della vita: sono determinanti le spese che risultano dall'inutilizzazione dei locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte. Spese di sgombero: sono determinanti le spese effettivamente pagate per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo del sinistro, il loro trasporto sino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il deposito, la distruzione e lo smaltimento. Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie: sono determinanti le spese effettivamente pagate per l'esecuzione delle misure adottate. Pagina 9/10 Spese per il cambiamento delle serrature: sono determinanti le spese effettivamente pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature nei luoghi indicati nella polizza e per casette di sicurezza bancarie noleggiate dall'avente diritto, comprese le relative chiavi. Spese per la riproduzione di documenti d'identità, carte di credito, carte clienti e altri documenti nonché le spese in caso di blocco di carte di credito e di carte clienti: sono determinanti le spese effettive per la riproduzione di documenti d'identità e altri tipi di documenti o di duplicati degli stessi e le spese in caso di blocco di carte di credito e carte clienti. D 4.4 Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese effettuate per ordine della Compagnia. Le prestazioni dei pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate. D 4.5 Se le condizioni generali di assicurazione contengono limitazioni di somme, il diritto al risarcimento sussiste una sola volta per ogni sinistro, anche se una tale copertura è prevista in diverse polizze della Compagnia. D 6.1 L'indennizzo è esigibile dopo 30 giorno dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l’accertamento del suo obbligo. A 30 giorni dall’insorgere del danno, si potrà esigere, a titolo di acconto, l’importo minimo dovuto in base alla valutazione del danno. D 6.2 L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennizzo non può essere determinato o pagato. D 6.3 In particolare il pagamento non è esigibile se sussistono dei dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a cui il risarcimento è destinato; se in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante o l'avente diritto non è conclusa. D 7 Disdetta in caso di sinistro D 4.6 In caso di furto, l'avente diritto deve rimborsare, dopo aver dedotto l'importo per un eventuale minor valore, l'indennizzo che gli è stato versato per gli oggetti ricuperati o metterli a disposizione della Compagnia. D 7.1 Dopo il sopraggiungere di un sinistro per il quale è dovuto un indennizzo, la Compagnia può recedere dal contratto al più tardi con il pagamento dell'indennizzo e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza di tale pagamento. D 5 Ammontare dell'indennità / Sottoassicurazione D 7.2 Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della Compagnia cessa 14 giorni dopo che la disdetta è stata comunicata all’altra parte. D 5.1 Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento, con la conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale. Tale regolamento non vale per i valori pecuniari, gli effetti degli ospiti, gli oggetti affidati, le spese, nonché in caso di furto semplice fuori casa. Per i danni verificatisi fuori casa vengono prese in considerazione, per il calcolo del valore di risarcimento, sia gli oggetti che si trovano fuori casa, sia quelli che si trovano in casa, nei luoghi di rischio. D 5.2 L’indennizzo è limitato dalla somma d'assicurazione. In caso di assicurazione al valore totale, per i danni che in totale sono inferiori al 10 % della somma d’assicurazione totale e che al massimo ammontano a CHF 100 000, non viene calcolata nessuna sottoassicurazione. Se il danno complessivo è superiore al 10 % della somma d’assicurazione totale o a CHF 100 000, il danno viene risarcito per la parte eccedente solo nella proporzione esistente tra la somma d’assicurazione e il valore di risarcimento e, per l’assicurazione al valore a nuovo, tra la somma d’assicurazione e il valore a nuovo. Kb 752 i VI 12 / Edizione H 16 D 6 Pagamento dell'indennizzo D 5.3 Nell'assicurazione a «primo rischio», il danno viene risarcito al massimo fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, senza calcolare un'eventuale sottoassicurazione. Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Basilea E Disposizioni finali E 1 Obblighi di diligenza e altri obblighi E 1.1 Lo stipulante ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza e in particolare di prendere i provvedimenti necessari richiesti dalle circostanze a tutela degli oggetti assicurati contro i rischi assicurati. E 1.2 In caso di violazione colposa delle prescrizioni legali o contrattuali o degli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui tale comportamento ha influenzato il verificarsi del danno o la relativa entità , a meno che lo stipulante non sia in grado di dimostrare che il proprio comportamento non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità del danno. E 2 Foro competente Quale foro lo stipulante o l’avente diritto possono scegliere il foro ordinario, il proprio domicilio svizzero o il luogo dell’oggetto assicurato, purché questo si trovi in Svizzera. Pagina 10/10