Assicurazione della mobilia domestica

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Assicurazione della mobilia domestica
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Condizioni Generali (CGA)
Assicurazione mobilia domestica
Edizione H 16
Compagnia d'Assicurazioni
Nazionale Svizzera SA, Basilea
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A
Oggetto dell'assicurazione
D
Sinistro
A1
A 1.1
A 1.2
A2
A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7
A 2.8
Oggetti e spese assicurati
Sono assicurati
Non sono assicurati
Prestazioni e rischi assicurati
Incendio/Eventi naturali
Furto
Acque
Rottura vetri
Bagaglio
Apparecchi elettronici
Attrezzi sportivi
Motocicli/biciclette elettriche muniti di targa da
controllo
SOS-Home-Assistance
D1
D 1.1
D 1.2
D 1.3
D 1.4
D 1.5
D 1.6
D2
D 2.1
D 2.2
D3
D4
D5
D6
D7
Obblighi in caso di sinistro
In generale
Inoltre in caso di furto
Inoltre in caso di bagaglio
Inoltre in caso di motocicli, biciclette e bicilette
elettriche
Inoltre in caso di attrezzi sportivi
Inoltre in caso di SOS-Home-Assistance
Liquidazione del sinistro
Bagaglio
SOS-Home-Assistance
Valutazione del danno
Calcolo dell’indennizzo
Ammontare dell'indennità / Sottoassicurazione
Pagamento dell'indennizzo
Disdetta in caso di sinistro
E
Disposizioni finali
E1
E2
Obblighi di diligenza e altri obblighi
Foro competente
A 2.9
B
Validità territoriale e temporale, durata
del contratto
B1
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5
B2
B3
Validità territoriale
Mobilia domestica
Bagaglio
Attrezzi sportivi ed equipaggiamento
SOS-Home-Assistance
Motocicli e biciclette elettriche muniti di targa da
controllo
Validità temporale
Durata del contratto
C
Premi
C1
C2
Pagamento del premio
Cambiamento dei premi, delle franchigie e delle
limitazioni della garanzia / Indicizzazione della
somma d'assicurazione
Rimborso del premio
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C3
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Condizioni Generali (CGA)
Il contenuto del presente contratto è costituito dalla polizza nonché dalle disposizioni menzionate qui di seguito; il contratto è
retto dal diritto svizzero. Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone
di sesso femminile e per le persone giuridiche.
A Oggetto dell'assicurazione
A 1.2 Non sono assicurati

A 1 Oggetti e spese assicurati
A 1.1 Sono assicurati
A 1.1.1 la mobilia domestica al valore a nuovo, a meno che
non sia stata convenuta l'assicurazione al valore venale.
Essa comprende tutti gli oggetti mobili che servono all'uso
privato e che sono di proprietà dello stipulante e delle persone che vivono in comunione domestica con lui. Rientrano
nella mobilia domestica anche le costruzioni mobili, gli oggetti presi in leasing o in affitto e i gioielli. Sono equiparati
ai gioielli gli orologi da tasca e da polso a partire da un valore per oggetto singolo pari a CHF 1 000;
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A 1.1.2 le spese che si verificano in relazione a un sinistro
assicurato;
 le spese per lo sgombero e lo smaltimento, le spese
supplementari relative al costo della vita, le spese per
vetrate, porte e serrature provvisorie (escluse in caso di
furto semplice);
 le spese di sorveglianza: le spese effettive di una guardia addetta alla sorveglianza dello stabile danneggiato
se, a causa di un danno improvviso, imprevisto e assicurato, i locali dello stipulante non risultano più sufficientemente protetti contro i rischi assicurati;
 le spese per il cambiamento delle serrature come pure
le spese per la riproduzione di tessere personali e altri
documenti (incluse in caso di furto semplice)
fino a concorrenza della somma d’assicurazione indicata
nella polizza;






i veicoli a motore (esclusi gli accessori conservati in
casa e non montati sul veicolo, ad es. gomme, portasci),
i rimorchi, i motocicli, le biciclette elettriche munite di
targa di controllo (ossia con ausilio elettrico del pedale
superiore a 25 km/h o di una potenza nominale di più di
500 watt);
i natanti per i quali è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, nonché i natanti che non
vengono regolarmente riportati a domicilio dopo l'uso,
compresi i rispettivi accessori;
gli aeromobili soggetti all'immatricolazione nel registro
dell'aviazione;
gli oggetti, le spese e gli utili contro i rischi che sono o
che dovrebbero essere coperti presso un istituto cantonale di assicurazione;
gli oggetti di valore per i quali esiste un'assicurazione
separata. Questa clausola non si applica se
l’assicurazione in questione a cui si fa qui riferimento
contiene una clausola analoga;
i danni in caso di guerra, violazione della neutralità,
rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni
(violenze contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che
ne conseguono, inoltre i danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare
dell'atomo, inoltre in caso di danni cagionati dall'acqua
di bacini artificiali o di altri impianti idrici artificiali, se lo
stipulante non prova che gli stessi non hanno alcuna relazione con questi eventi;
in caso di danni dovuti a furto, acque e rottura vetri: i
danni causati in seguito a incendio, fumo, fulmine,
esplosione, implosione, eventi naturali, caduta o atterraggio d’emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di
parti di essi;
in abitazioni mobili/caravan con ubicazione fissa, apiari
e capanni d'orto, nonché in caso di mobilia domestica
immagazzinata: i valori pecuniari, gioielli, pellicce, effetti degli ospiti, abiti e utensili da lavoro propri e le spese
(ad eccezione delle spese di sgombero di cui all art. D
4.3 punto 2).
A 1.1.3 oggetti particolari, ossia
 gli abiti e gli utensili da lavoro propri (procurati privatamente da persone esercenti un'attività lucrativa dipendente),
 gli effetti personali di ospiti e gli oggetti affidati (senza
valori pecuniari),
per ogni punto fino a CHF 5 000;

A 1.1.4 se indicato nella polizza: i valori pecuniari, ossia il
denaro, le carte di credito, le carte clienti, le cartevalori, i
libretti di risparmio, i metalli preziosi (come riserva, lingotti
o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose
e perle sciolte, fino alla somma d'assicurazione indicata
nella polizza. Per le carte di credito e le carte clienti, la copertura vale soltanto per quella parte del danno per cui il
detentore della carta assicurata risponde nei confronti
dell’emittente della carta (grande magazzino, istituto emittente di carte di credito, banca, ecc.) secondo le condizioni
di transazione generali.
A 2 Prestazioni e rischi assicurati
Se stabilito specificatamente nella polizza, la copertura
assicurativa è prevista per
A 2.1 Incendio/Eventi naturali
Sono assicurati i danni causati
A 2.1.1 da incendio, fumo (azione improvvisa e accidentale,
non però l’esposizione al fumo con un determinato scopo o
l’azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione;
A 1.1.5. gli oggetti non più utilizzati al valore venale.
A 2.1.2 da eventi naturali quali piene, inondazioni, uragani
(= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia
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edifici nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine,
valanghe, pressione della neve, scoscendimenti del terreno,
caduta di sassi, frane (danni causati da eventi naturali).
Non sono considerati danni causati da eventi naturali
 i danni causati dal cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione
insufficiente dell’edificio, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai
tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che,
per esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno
lunghi;
 senza tenere conto della loro causa, i danni causati
dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici artificiali, come pure dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione;
 i danni d'esercizio che, per esperienza, sono prevedibili,
come per es. i danni causati in occasione di lavori edili e
del genio civile;
A 2.1.3 dalla caduta o dall'atterraggio d’emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
A 2.1.4 da abbruciacchiature e danni alla mobilia domestica
che è stata esposta involontariamente al fuoco utilitario o al
calore, fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza;
A 2.1.5 dalle conseguenze di un calo di corrente al contenuto in congelatori, frigoriferi, acquari, terrari in seguito a un
guasto tecnico del gruppo d'azionamento; corto circuito
senza sviluppo d'incendio; interruzione accidentale dell'approvvigionamento energetico dal contenitore alla fonte
energetica; interruzione dell'approvvigionamento pubblico
di energia elettrica, a condizione che questi sia riconducibile ad un guasto degli impianti di produzione o della rete di
distribuzione del fornitore d'energia e non sia avvenuta in
seguito a disposizione delle autorità pubbliche o a un'interruzione programmata dal fornitore energetico, fino alla
somma d'assicurazione indicata nella polizza;
L'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel deterioramento o nella scomparsa di oggetti assicurati in seguito ad un evento coperto ai sensi degli artt. da
A 2.1.1 a 2.1.5.
A 2.1.6 Non sono assicurati
 i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche
sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica
stessa;
 i danni provocati da tempeste e dall’acqua a natanti che
si trovano sull’acqua.
A.2.2 Furto
Sono assicurati i danni attestati in modo convincente da
tracce, testimoni o dalle circostanze in seguito a
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A 2.2.1 furto con scasso, ossia furto perpetrato da persone
che s'introducono con la forza in un edificio o in uno dei
suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore
che vi si trova all'interno.
È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi, i codici o i regolari badge, se l'autore se ne
è indebitamente appropriato mediante furto con scasso o
rapina; per i gioielli la copertura assicurativa vale anche
oltre la somma d'assicurazione indicata nella polizza se gli
stessi sono racchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg di
peso o in una cassaforte murata.
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A 2.2.2 rapina, ossia furto commesso sotto minaccia o
usando violenza contro lo stipulante, contro le persone che
vivono in comunione domestica con lui o che lavorano nella
sua economia domestica, nonché furto in caso d'incapacità
di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. I
furti commessi da borsaioli o mediante stratagemma non
sono considerati rapina;
A 2.2.3 furto semplice, ossia furto che non è considerato né
furto con scasso né rapina. Non vi rientrano i danni risultanti da perdite o smarrimento di oggetti.
Il contenuto di abitazioni mobili/caravan con ubicazione
fissa, o di capanni d'orto/apiari è assicurato contro furto
semplice solo se viene sottratto assieme a quest'ultimi o
dopo che sono stati scassinati.
A 2.2.4 Sono assicurati nell’ambito della somma
d’assicurazione per la mobili domestica, anche se non conseguenti a un furto
 i danneggiamenti dolosi della mobilia domestica da
parte di terzi:
 i danneggiamenti allo stabile al luogo assicurato, a condizione che lo stipulante sia proprietario dello stabile/dell‘appartamento,
se l’autore è penetrato nello stabile o nell’appartamento
senza averne il diritto.
A 2.2.5 Non sono assicurati
 i valori pecuniari ai sensi dell’art. A 1.1.4 in caso di furto
semplice;
 le spese per il riordino dei locali messi a soqquadro (ad
es. tramite un'impresa di pulizie) e la pulizia degli oggetti personali (ad es. indumenti, la biancheria da letto o
bagno ecc.)
A 2.3 Acque
Sono assicurati i danni causati da
A 2.3.1 acqua e altri liquidi provenienti dalle condutture che
servono soltanto agli edifici nei quali si trovano gli oggetti
assicurati; inoltre da acqua proveniente dai dispositivi e
apparecchi che vi sono collegati, da letti ad acqua, da fontane ornamentali, da acquari e da piscine mobili, installate
in maniera fissa o gonfiabili o spa con una capacità massima fino a 2 000 litri;
A 2.3.2 acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio che si infiltra nell’edificio dai tubi esterni di scarico, dalle
grondaie o attraverso il tetto stesso, ma non da abbaini
aperti o da aperture praticate al tetto in occasione di costruzioni nuove, di lavori di ristrutturazione o di altro genere;
A 2.3.3 dal rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione, se non risponde di ciò il proprietario della canalizzazione, e dall'acqua del sottosuolo. Sono assicurati soltanto i
danni causati all'interno dell’edificio;
A 2.3.4 fuoruscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento o da serbatoi come pure dai circuiti dei permutatori termici e/o delle pompe per il calore, destinati a
raccogliere il calore naturale di ogni genere, proveniente da
irradiamento solare, calore del terreno, acqua del sottosuolo, aria ambientale e simili che servono soltanto all’edificio
in cui si trovano gli oggetti assicurati. I danni causati durante il riempimento e i lavori di revisione non sono assicurati;
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A 2.4 Rottura vetri
Sono assicurati
A 2.4.1 i danni di rottura alle vetrate della mobilia, inclusi i
piani di pietra naturale e artificiale di tavoli nonché ai lavabi,
lavandini, vasi di gabinetti, bidè, piani doccia e vasche da
bagno, comprese le spese di montaggio e smontaggio.
Per le abitazioni mobili/caravan con ubicazione fissa, i capanni d'orto e gli apiari, le vetrate della mobilia sono intese
comprensivi di danni di rottura alle finestre e lucernari.
A 2.4.2 i danni di rottura alle vetrate di edifici che fanno
parte dei locali usati esclusivamente dallo stipulante e dalle
persone che vivono in comunione domestica con lui, inclusi
i piani cottura in vetroceramica e a induzione, i rivestimenti
in pietra naturale e artificiale in cucine e bagni e ai vetri di
collettori e cellule solari.
A 2.4.3 i danni di rottura alle vetrate con plexiglas o materie
sintetiche simili se vengono utilizzati al posto del vetro.
A 2.4.4 Non sono assicurati
 i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, vetri concavi e corpi illuminanti di ogni genere, lampadine, tubi fluorescenti e tubi al neon, schermi LCD;
 i danni agli accessori come rubinetterie, portasciugamani e simili.
A 2.5 Bagaglio
A 2.5.1 Sono assicurati gli oggetti che lo stipulante e le
persone che vivono con lui in comunione domestica portano con sé ad uso personale durante il viaggio contro
 danneggiamento o distruzione;
 perdita durante il trasporto effettuato da un’impresa di
trasporti;
 consegna tardiva da parte di un’impresa di trasporti
pubblici.
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A 2.5.2 L’EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA a Basilea (in
seguito chiamata «EUROPEA») risarcisce
 in caso di danno totale degli oggetti assicurati, il valore
a nuovo;
 in caso di danno parziale, le spese per la riparazione, al
massimo però il valore a nuovo;
 gli occhiali, le lenti a contatto e le protesi fino a un importo pari al 20 % della somma d’assicurazione;
 le spese per la riemissione, in caso di perdita di passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
 in caso di consegna tardiva dei bagagli da parte di
un’impresa di trasporti pubblici, le spese per l’acquisto
di oggetti indispensabili fino all'importo indicato nella
polizza.
A 2.5.3 Non sono assicurati
 i titoli di viaggio, i certificati e i documenti di ogni genere (con riserva dell’art. 2.5.2, punto 4), il software, i
francobolli, gli articoli commerciali, i campioni di merci
e gli oggetti con valore artistico o di collezione;
 i valori pecuniari ai sensi dell'art. A 1.1.4
 i danni coperti o che possono essere coperti tramite
un’assicurazione contro i danni d’incendio, di furto (furto con scasso, rapina e furto semplice), di acque o di
rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali
per l’assicurazione della mobilia domestica;
 gli articoli elettronici, per cui sussiste un'assicurazione
separata. Questa clausola non si applica se
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



l’assicurazione in questione a cui si fa qui riferimento
contiene una clausola analoga;
i danni dovuti ad usura, alla qualità naturale o difettosa
degli oggetti assicurati e agli agenti atmosferici o a influssi della temperatura;
i danni in seguito alla caduta di oggetti;
i danni ad attrezzi sportivi come sci, snowboard, racchette da tennis, tavole da surf, pattini a rotelle nonché
biciclette e monopattini durante la loro utilizzazione;
i danni risultanti da disposizioni emanate dalle autorità.
A 2.5.4 Se le persone assicurate possono far valere le loro
pretese anche verso altri assicuratori concessionari,
l’EUROPEA prende a suo carico nell’ambito delle prestazioni
convenute solo la parte non coperta da questi.
A 2.6 Apparecchi elettronici
A 2.6.1 Sono assicurati esclusivamente gli apparecchi mobili, non installati in maniera fissa e alimentati da energia
elettrica (batterie o con corrente elettrica) a uso privato e di
proprietà dello stipulante e delle persone che vivono in comunione domestica con lui, come
 elettrodomestici,
 frigoriferi, congelatori, lavatrici e asciugatrici,
 attrezzi da casa,
 impianti multimediali, come PC (laptop, notebook, tablet
pc), schermi, impianti video, Hi-Fi, televisivi, tecnica fotografica, incl. accessori come docking station, beamer,
stampanti, copiatrici, router e simili,
 cellulari, mp3 player e simili,
contro il danneggiamento o le distruzioni che si presentano
in maniera imprevista e improvvisa e che sono la conseguenza di influenze esterne, in particolare in seguito a
 manipolazione errata, incapacità, negligenza;
 capovolgimento, caduta, urto;
 inquinamento dell'aria, corpi estranei, fuliggine;
 influssi provenienti dalla temperatura e dall'umidità;
 scuotimenti;
 sovratensione;
 effetto della corrente elettrica, ossia danni a oggetti
assicurati che sono sotto tensione causati dall'effetto
dell'energia elettrica stessa oppure da riscaldamento in
seguito a sovraccarico.
A 2.6.2 Non sono assicurati
 gli oggetti noleggiati e in leasing.
 i danni al cablaggio;
 le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di
manutenzione eseguiti in relazione alla riparazione
dell'oggetto assicurato;
 un eventuale minor valore risultante dalla riparazione;
 i danni coperti o che possono essere coperti tramite
un’assicurazione contro i danni d’incendio, di acque o di
rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali
per l’assicurazione della mobilia domestica;
 i danni dovuti a furto di ogni genere (furto con scasso,
rapina, furto semplice);
 le spese che devono essere sostenute per la sostituzione o la riparazione di elementi, parti o gruppi d'installazione, a meno che non si possa provare che questi danni siano stati causati da una forza esterna che ha agito
sull'oggetto assicurato;
 i danni che sono la conseguenza diretta d'influenze
continue e prevedibili di natura meccanica, termica,
chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione e ossidazione;
 i danni provocati da insetti e animali nocivi;
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


i danni per i quali il fabbricante o il venditore come tale,
la ditta che esegue le riparazioni o che ne assume la
manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di
un contratto;
le modifiche o le perdite di sistemi d'esercizio che non
sono la conseguenza diretta di danneggiamenti o distruzioni dei supporti di dati installati in maniera fissa
(per es. virus del computer) sul quale erano registrati i
sistemi d'amministrazione;
le spese di ripristino di dati e programmi.



i danni coperti o che possono essere coperti tramite
un’assicurazione contro i danni d’incendio, di furto, di
acque o di rottura dei vetri conformemente alle condizioni generali per l’assicurazione della mobilia domestica;
i danni per i quali il fabbricante o il venditore come tale,
la ditta che esegue le riparazioni o che ne assume la
manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di
un contratto;
i danni causati dall'usura, da influssi della temperatura o
da agenti atmosferici, nonché da insetti nocivi e roditori.
A 2.6.3 L'indennizzo comprende
A 2.6.3.1 le spese di riparazione, al massimo il valore venale.
Le spese di riparazioni provvisorie sono risarcite solo se quest'ultime sono state eseguite con il consenso della Compagnia.
A 2.8 Motocicli e biciclette elettriche muniti di
targa di controllo
Se per gli oggetti assicurati esiste un contratto di manutenzione (manutenzione e riparazione di disturbi e danni che si
producono senza l'influsso di forze esterne, materiale e
costi salariali inclusi)
 la Compagnia rinuncia all'applicazione di un ammortamento;
 la Compagnia risarcisce le spese di riparazione anche
oltre il valore venale, al massimo però l'importo che richiederebbe l'acquisto dell’oggetto nuovo al momento
del sinistro (= valore di risarcimento);
A 2.8.1 Definizione dei termini
 Sono considerati motocicli i ciclomotori ad un posto con
una cilindrata massima di 50 cm3 o con una propulsione
elettrica e una velocità massima per la loro costruzione
di 30km/h a rodaggio avvenuto su strada piana, se per
quanto riguarda la costruzione, la possibilità d'utilizzo e
l'aspetto esteriore presentano le caratteristiche di una
bicicletta o di una carrozzella per disabili.
 Sono considerate biciclette elettriche munite di targa di
controllo le biciclette con ausilio elettrico del pedale superiore a 25 km/h o di una potenza nominale di più di
500 watt.
A 2.6.3.2 nel quadro della somma d'assicurazione per apparecchi elettronici sono risarcite anche le spese di sgombero
e di smaltimento che insorgono in relazione a un sinistro
assicurato.
A 2.7 Attrezzi sportivi
A 2.7.1 Sono assicurati come conseguenza di effetti esterni i
danneggiamenti e le distruzioni che sopraggiungono in modo
imprevisto e improvviso agli attrezzi ed equipaggiamenti
sportivi a uso privato e di proprietà dello stipulante e delle
persone che vivono in comunione domestica con lui, come
 home trainer,
 pattini a rotelle,
 snowboard/ski, tavole da surf,
 equipaggiamento per paracadutismo e parapendio,
 biciclette nonché biciclette elettriche senza targa di controllo a partire da un prezzo di catalogo pari a CHF 1 000,
 equipaggiamento per immersioni, da golf e da tennis
e simili, incl. gli attrezzi che servono alla sicurezza, come
caschi e protettori, al valore a nuovo.
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A 2.7.2 Sono inoltre assicurate le spese fino all'importo
indicato nella polizza per
 il noleggio di materiale di sostituzione in seguito allo
smarrimento, al danneggiamento, alla distruzione o alla
consegna tardiva dell'equipaggiamento durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto o in seguito
a un evento assicurato;
 il rimborso delle spese per abbonamenti o diritti pagati,
come green fees, parti non utilizzate dello ski-pass,
spese di torneo e simili, in seguito all'impossibilità d'utilizzo conseguente a malattia o infortunio.
A 2.7.3 Non sono assicurati
 i danni a natanti, motocicli e biciclette elettriche, muniti
di targa di controllo;
 i danni all'abbigliamento e alle scarpe sportivi, ad eccezione delle scarpe che fanno parte dell'equipaggiamento sportivo assicurato e che non possono essere utilizzate diversamente;
Compagnia d'Assicurazioni
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A 2.8.2 Sono assicurati tutti i motocicli e biciclette elettriche muniti di targa di controllo, incl. i relativi accessori,
destinati all'uso privato e di proprietà dello stipulante e
delle persone conviventi in comunione domestica con lui,
contro i danni conseguenti a
 incendio/eventi naturali ai sensi degli artt. A 2.1.1 e A 2.1.2;
 perdita, distruzione o danneggiamento in seguito a furto
o tentativo di furto, sottrazione per l'utilizzo o rapina;
 collisione con animali (scontro del motociclo o della bicicletta elettrica con un animale su una strada pubblica);
 masse nevose (danni causati dalla caduta di neve o
ghiaccio sul motociclo o la bicicletta elettrica muniti di
targa di controllo), le spese per il trasporto di un veicolo
ritrovato al domicilio dello stipulante se lo stesso viene
ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa.
A 2.8.3 Non sono assicurati
 i danni agli apparecchi elettronici e alle relative componenti le cui cause sono riconducibili a un difetto interno;
 le abbruciacchiature;
 i danni causati dall'usura, da influssi della temperatura o
da agenti atmosferici;
 l’appropriazione indebita.
A 2.8.4 L'indennizzo comprende le spese di riparazione, al
massimo il valore venale, risp. il valore venale di un veicolo
smarrito, ossia
 nel primo anno d'esercizio dall'80 al 95% del prezzo di
catalogo,
 nel secondo anno d'esercizio dal 70 all'80% del prezzo
di catalogo,
 nel terzo anno d'esercizio dal 60 al 70% del prezzo di
catalogo,
 nel quarto anno d'esercizio dal 50 al 60% del prezzo di
catalogo,
 nel quinto anno d'esercizio dal 40 al 50% del prezzo di
catalogo,
 nel sesto anno d'esercizio dal 35 al 40% del prezzo di
catalogo,
 a partire dal settimo anno d'esercizio il 35% del prezzo
di catalogo.
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Il primo anno d'esercizio decorre a partire dalla data della
prima messa in circolazione. Se non è previsto un prezzo di
catalogo, è determinante il prezzo per il veicolo di nuova
fabbricazione.
B Validità territoriale e temporale,
durata del contratto
La franchigia concordata nella polizza si applica solo in caso
di danni in seguito a furto.
B 1 Validità territoriale
L'assicurazione è valevole per
A 2.9 SOS-Home-Assistance
A 2.9.1 Sono assicurati gli oneri per le azioni di soccorso in
caso di un sinistro improvviso e imprevedibile. Si considera
tale qualsiasi sinistro che comporta un intervento d'emergenza in seguito a incendio, furto, acque e rottura dei vetri.
A 2.9.2 L’EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA a Basilea (in
seguito chiamata «EUROPEA») coordina le seguenti azioni di
soccorso e risarcisce le spese insorte per
 l’intervento di un esperto e per le sue prestazioni fino a
concorrenza di CHF 500, purché sia resa necessaria una
riparazione d’emergenza da parte di un esperto (elettricista, installatore, vetraio, elettromeccanico, installatore
di impianti di riscaldamento, falegname, ecc.) presso il
domicilio della persona assicurata in seguito a un sinistro improvviso e imprevedibile e per evitare altri danni
successivi conseguenti da quest’ultimo;
 l’intervento del servizio chiavi e serrature e per le relative prestazioni fino alla concorrenza di CHF 500, purché
la sostituzione o la riparazione delle serrature presso il
domicilio delle persone assicurate sia necessario in seguito alla perdita delle chiavi, al furto delle chiavi o a
scasso;
 l’intervento di un servizio di guardia e le relative prestazioni per la sorveglianza dell’edificio danneggiato fino a
concorrenza di CHF 500, in caso l’abitazione delle persone assicurate non fosse più sicura e dovesse essere
sorvegliata da una guardia in seguito a un sinistro improvviso e imprevedibile;
 azioni di soccorso fuori casa (mondo intero) 24 ore su
24 in caso di furto e perdita della mobilia domestica, valori pecuniari inclusi. L’EUROPEA si occupa
dell’organizzazione e della messa a disposizione di un
anticipo fino alla concorrenza di CHF 2 000, rimborsabile
entro 30 giorni dal ricevimento, se non è possibile trovare entro 24 ore nessun’altra soluzione tramite la banca
o la posta di cui si è regolare cliente.
L’EUROPEA offre inoltre assistenza per il recupero di documenti e certificati personali.
Su richiesta, in caso di sinistro improvviso e imprevedibile,
l’EUROPEA trasmette ai parenti informazioni urgenti, se le
persone assicurate stesse non sono in grado di farlo.
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A 2.9.3 Non sono assicurate
 le spese che non possono essere comprovate da documenti originali;
 le spese in seguito a sinistri che si ripetono a causa di
negligenza nella riparazione dopo un intervento effettuato dall'EUROPEA;
 le spese di vitto e le spese telefoniche;
 le spese per prestazioni disposte dalle persone assicurate senza il consenso preventivo dell’EUROPEA.
A 2.9.4 Se le persone assicurate possono far valere le loro
pretese anche verso altri assicuratori concessionari,
l’EUROPEA prende a suo carico nell’ambito delle prestazioni
convenute solo la parte non coperta da questi.
Compagnia d'Assicurazioni
Nazionale Svizzera SA, Basilea
B 1.1 Mobilia domestica
B 1.1.1 a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza;
B 1.1.2 fuori casa nel mondo intero fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza per la mobilia domestica
che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di
due anni, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché per le
spese. La mobilia domestica che invece si trova permanentemente fuori casa (cioè nella casa o nell'appartamento di
vacanza, nella seconda casa e simili) non rientra in questa
assicurazione fuori casa;
B 1.1.3 in caso di cambiamento di domicilio entro i confini
della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco nonché
alla nuova ubicazione.
Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero,
l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d’assicurazione oppure immediatamente se richiesto dallo stipulante.
I cambiamenti di domicilio devono essere notificati alla
Compagnia entro 30 giorni. Questa ha il diritto di adeguare
il premio alla nuova situazione.
B 1.2 Bagaglio
fuori casa nel mondo intero, fintanto e ogniqualvolta la persona assicurata e il bagaglio che porta con sé si trovi al di
fuori della propria abitazione abituale.
B 1.3 Attrezzi sportivi ed equipaggiamento
a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza nonché fuori
casa in circolazione in caso di dimore temporanee in tutto il
mondo;
B 1.4 SOS-Home-Assistance
a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza;
B 1.5 Motocicli e biciclette elettriche muniti di
targa da controllo
a casa, ossia nel luogo indicato nella polizza nonché fuori
casa per danni che si verificano in tutta Europa.
B 2 Validità temporale
L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso
della durata del contratto.
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B 3 Durata del contratto
B 3.1 Gli obblighi della Compagnia cominciano alla consegna della polizza contro pagamento del premio, a meno che
sia già stata precedentemente accordata una copertura
d’assicurazione o che la polizza sia stata consegnata o che
questa preveda un inizio posteriore. Se è stata accordata
solo una copertura provvisoria, la Compagnia ha il diritto di
rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione richiesta. Se la Compagnia si avvale di tale diritto, i suoi obblighi
cessano tre giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la
notificazione di tale rifiuto. Il premio parziale fino all'estinzione dell'obbligo di risarcimento rimane acquisito alla
Compagnia.
Se lo stipulante richiede un'estensione dell'assicurazione
mediante aggiunta, il capoverso precedente si applica per
analogia al nuovo rischio.
B 3.2 I contratti di una durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla loro scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano
tacitamente di anno in anno se non sono disdetti per iscritto tre mesi prima della loro scadenza.
C Premi
C 1 Pagamento del premio
Se, sulla base di una copertura regolata per legge (per es.
danni causati da eventi naturali), l'autorità decreta una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo o di
copertura, all'inizio del nuovo anno assicurativo la Compagnia può procedere al relativo adeguamento del contratto.
In questo caso non sussiste alcun motivo di disdetta, ai
sensi del capoverso precedente.
C 2.2 Se concordato la somma d'assicurazione della mobilia
domestica viene adeguata annualmente, alla scadenza del
premio, all'indice svizzero dei prezzi al consumo (INC). In
tale occasione è adeguato in corrispondenza anche il premio, senza che si possa far valere una diritto di disdetta.
C 3 Rimborso del premio
Se il contratto viene annullato prima della fine dell’anno
d’assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio corrispondente alla parte non ancora trascorsa del periodo
d’assicurazione in corso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi.
La regolamentazione del capoverso precedente non è valevole, se
 lo stipulante disdice il contratto in caso di danno parziale verificatosi durante l'anno successivo alla stipula del
contratto;
 la Compagnia ha fornito la prestazione assicurativa in
seguito al venir meno del rischio.
C 1.1 I premi sono esigibili il giorno indicato nella polizza
per ogni anno d’assicurazione.
Se lo stipulante non adempie ai suoi obblighi, egli è diffidato
per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze in caso d’inosservanza del termine, a pagare entro
14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza
effetto, l'obbligo della Compagnia è sospeso a datare dalla
scadenza del termine di diffida fino a quando siano pagati
completamente premio e spese.
C 1.2 In caso di adattamento automatico della somma
d’assicurazione, il premio viene annualmente aumentato o
ridotto nella proporzione corrispondente.
D Sinistro
D 1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’avente diritto deve
D 1.1 In generale


C 1.3 In caso di pagamento rateale, le rate non ancora pagate di un premio annuo rimangono dovute, sotto riserva
dell’art. C 3. Si può esigere un supplemento per ogni rata.
C 2 Cambiamento dei premi, delle
franchigie e delle limitazioni della
garanzia / Indicizzazione della somma
d'assicurazione
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C 2.1 A decorrere da un nuovo anno d'assicurazione la
Compagnia ha il diritto di modificare i premi e le franchigie.
Essa comunica allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno
d'assicurazione in corso.
Nel caso in cui lo stipulante contesti l'aumento dei premi o
delle franchigie, egli ha il diritto di disdire il contratto per la
parte interessata dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se la Compagnia la riceve al massimo
l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione corrente.
Compagnia d'Assicurazioni
Nazionale Svizzera SA, Basilea

avvisare immediatamente la Compagnia;
fornire per iscritto alla Compagnia le indicazioni necessarie a giustificare il suo diritto all'indennizzo, permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo e presentare su
richiesta una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro, nonché degli oggetti danneggiati, completata con l'indicazione dei valori;
fare quanto è possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati e per limitare il danno e di astenersi a
eventuali disposizioni della Compagnia.
D 1.2 Inoltre in caso di furto


avvisare immediatamente la polizia, richiedere un'inchiesta ufficiale e non rimuovere o modificare le tracce
senza il consenso della polizia;
avvisare immediatamente la Compagnia se vengono
ricuperati gli oggetti rubati oppure se l'avente diritto riceve notizie a loro riguardo.
D 1.3 Inoltre in caso di bagaglio

in caso di danneggiamento, consegna tardiva o perdita
durante il trasporto dei bagagli, fare mettere a verbale
dall’ente responsabile (direzione dell’albergo, guida turistica, impresa di trasporti, ecc.) la causa, le circostanze e l’entità del sinistro;
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

dopo il rientro dal viaggio, comunicare immediatamente
l’accaduto all’EUROPEA per iscritto e giustificare le pretese;
inoltrare le seguenti prove: verbale d’accertamento,
conferma, quietanze o prove d’acquisto (originali).
D 1.4 Inoltre in caso di motocicli, biciclette e
biciclette elettriche
riprendere possesso del veicolo ritrovato entro un termine
di 30 giorni e rimborsare un eventuale indennizzo già riscosso, meno le spese di riparazione e di trasporto.
D 1.5 Inoltre in caso di attrezzi sportivi
far confermare dall'impresa di trasporto competente il danneggiamento, la distruzione, la consegna tardiva o la perdita durante il trasporto;
consegnare un certificato medico in caso di mancato utilizzo, conseguente a malattia o infortunio, di abbonamenti,
diritti da rimborsare, ecc.
D 1.6 Inoltre in caso di SOS-Home-Assistance
D 1.6.1 informare senza indugio l’EUROPEA attraverso la
centrale d’allarme (servizio 24 ore su 24). Sia tramite il numero +41 848 801 803 sia tramite il numero gratuito +800
8001 8003 sia per fax +41 848 801 804.
D 1.6.2 A complemento si applica inoltre quanto segue:
 per consigli e assistenza, in particolare per la coordinazione delle azioni di soccorso è responsabile l’EUROPEA;
 non è assunta nessuna responsabilità per l’insufficienza
delle azioni di soccorso riconducibili a una comunicazione tardiva all’EUROPEA.
 le misure che le persone assicurate adottano di propria
iniziativa – e in particolare le conseguenze finanziarie
che possono risultarne – devono essere discusse in precedenza con l’EUROPEA e le sue direttive devono essere
osservate;
 i documenti originali necessari all’EUROPEA per valutare
la prestazione devono essere resi disponibili entro 20
giorni a partire dal momento in cui si rivendica il diritto
a prestazioni.
D 2 Liquidazione del sinistro
D 2.1 Bagaglio
La liquidazione del sinistro avviene tramite l’EUROPEA.
Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto
verso l’EUROPEA.
D 2.2 SOS-Home-Assistance
La liquidazione del sinistro avviene tramite l’EUROPEA.
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Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto
verso l’EUROPEA.
D 3 Valutazione del danno
D 3.1 Sia l'avente diritto sia la Compagnia possono richiedere che il danno sia valutato senza indugio.
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D 3.2 L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La
somma d'assicurazione non costituisce alcuna prova né
dell'esistenza né del valore degli oggetti assicurati.
La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse,
mediante un esperto comune oppure mediante procedura
peritale.
D 3.3 Ambedue le parti possono esigere l’esecuzione della
procedura peritale. Le parti designano ognuna un perito e
questi nominano a loro volta un arbitro prima di procedere
all'accertamento del danno.
I periti accertano il valore degli oggetti assicurati, salvati e
danneggiati immediatamente prima e dopo il sinistro.
Nell'assicurazione al valore a nuovo è da indicare il valore a
nuovo risp. il valore rimanente sulla base del valore a nuovo
e, in caso di assicurazione al valore venale, il valore venale.
Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà
sui punti controversi entro i limiti dei due accertamenti
peritali.
Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga
provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti. La parte che afferma esserci una differenza, deve darne prova.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e
ambedue per metà quelle dell'arbitro.
D 4 Calcolo dell’indennizzo
D 4.1 Per la mobilia domestica, l'indennità viene calcolata in
base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti
nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), da
cui si deduce il valore dei resti. Un valore affettivo personale non può essere preso in considerazione.
D 4.2 Particolarità
 Nell'assicurazione al valore venale, viene risarcito l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al
momento del sinistro, da cui si deduce il deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa.
 In caso di danno parziale, l'indennizzo è limitato alle
spese per la riparazione, al massimo all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi.
 In caso di danni causati dalle acque vengono risarcite
anche le spese per la riparazione e il disgelo di condutture e apparecchi che vi sono collegati danneggiati dal
gelo che sono stati installati all'interno dell’edificio dallo
stipulante nella sua qualità di locatario.
D 4.3 Per le spese ai sensi dell’art. A 1.1.2 l'indennizzo viene calcolato come segue:
 Spese supplementari relative al costo della vita:
sono determinanti le spese che risultano dall'inutilizzazione dei locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiate vengono
dedotte.
 Spese di sgombero:
sono determinanti le spese effettivamente pagate per lo
sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata
dal luogo del sinistro, il loro trasporto sino al più vicino
e adeguato luogo di deposito, nonché le spese per il
deposito, la distruzione e lo smaltimento.
 Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie:
sono determinanti le spese effettivamente pagate per
l'esecuzione delle misure adottate.
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

Spese per il cambiamento delle serrature:
sono determinanti le spese effettivamente pagate per il
cambiamento o la sostituzione delle serrature nei luoghi
indicati nella polizza e per casette di sicurezza bancarie
noleggiate dall'avente diritto, comprese le relative chiavi.
Spese per la riproduzione di documenti d'identità, carte
di credito, carte clienti e altri documenti nonché le spese in caso di blocco di carte di credito e di carte clienti:
sono determinanti le spese effettive per la riproduzione
di documenti d'identità e altri tipi di documenti o di duplicati degli stessi e le spese in caso di blocco di carte di
credito e carte clienti.
D 4.4 Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del
danno. Se queste spese e l'indennizzo superano insieme la
somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si
tratta di spese effettuate per ordine della Compagnia. Le
prestazioni dei pompieri, della polizia e di altre istituzioni
obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate.
D 4.5 Se le condizioni generali di assicurazione contengono
limitazioni di somme, il diritto al risarcimento sussiste una
sola volta per ogni sinistro, anche se una tale copertura è
prevista in diverse polizze della Compagnia.
D 6.1 L'indennizzo è esigibile dopo 30 giorno dal momento
in cui la Compagnia ha ricevuto la documentazione necessaria per la determinazione del danno e per l’accertamento
del suo obbligo. A 30 giorni dall’insorgere del danno, si potrà esigere, a titolo di acconto, l’importo minimo dovuto in
base alla valutazione del danno.
D 6.2 L'obbligo della Compagnia di effettuare il pagamento
è differito fino a quando, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennizzo non può essere determinato o
pagato.
D 6.3 In particolare il pagamento non è esigibile se
 sussistono dei dubbi sulla legittimazione dell'avente
diritto a cui il risarcimento è destinato;
 se in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di
polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo
stipulante o l'avente diritto non è conclusa.
D 7 Disdetta in caso di sinistro
D 4.6 In caso di furto, l'avente diritto deve rimborsare, dopo
aver dedotto l'importo per un eventuale minor valore, l'indennizzo che gli è stato versato per gli oggetti ricuperati o
metterli a disposizione della Compagnia.
D 7.1 Dopo il sopraggiungere di un sinistro per il quale è
dovuto un indennizzo, la Compagnia può recedere dal contratto al più tardi con il pagamento dell'indennizzo e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza di tale pagamento.
D 5 Ammontare dell'indennità / Sottoassicurazione
D 7.2 Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della
Compagnia cessa 14 giorni dopo che la disdetta è stata
comunicata all’altra parte.
D 5.1 Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di
risarcimento dell'intera mobilia domestica, il danno viene
risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento, con la conseguenza
che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione
anche in caso di danno parziale. Tale regolamento non vale
per i valori pecuniari, gli effetti degli ospiti, gli oggetti affidati, le spese, nonché in caso di furto semplice fuori casa.
Per i danni verificatisi fuori casa vengono prese in considerazione, per il calcolo del valore di risarcimento, sia gli oggetti che si trovano fuori casa, sia quelli che si trovano in
casa, nei luoghi di rischio.
D 5.2 L’indennizzo è limitato dalla somma d'assicurazione.
In caso di assicurazione al valore totale, per i danni che in
totale sono inferiori al 10 % della somma d’assicurazione
totale e che al massimo ammontano a CHF 100 000, non
viene calcolata nessuna sottoassicurazione.
Se il danno complessivo è superiore al 10 % della somma
d’assicurazione totale o a CHF 100 000, il danno viene risarcito per la parte eccedente solo nella proporzione esistente
tra la somma d’assicurazione e il valore di risarcimento e,
per l’assicurazione al valore a nuovo, tra la somma
d’assicurazione e il valore a nuovo.
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D 6 Pagamento dell'indennizzo
D 5.3 Nell'assicurazione a «primo rischio», il danno viene
risarcito al massimo fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, senza calcolare un'eventuale sottoassicurazione.
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E Disposizioni finali
E 1 Obblighi di diligenza e altri obblighi
E 1.1 Lo stipulante ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza
e in particolare di prendere i provvedimenti necessari richiesti dalle circostanze a tutela degli oggetti assicurati
contro i rischi assicurati.
E 1.2 In caso di violazione colposa delle prescrizioni legali o
contrattuali o degli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui tale comportamento ha influenzato
il verificarsi del danno o la relativa entità , a meno che lo
stipulante non sia in grado di dimostrare che il proprio
comportamento non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi o sull'entità del danno.
E 2 Foro competente
Quale foro lo stipulante o l’avente diritto possono scegliere
il foro ordinario, il proprio domicilio svizzero o il luogo
dell’oggetto assicurato, purché questo si trovi in Svizzera.
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