professione geometra - Collegio dei Geometri di Foggia

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professione geometra - Collegio dei Geometri di Foggia
PROFESSIONE
GEOMETRA
NEWS
2/2013
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Indice 02.2012
VITA DI CATEGORIA
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44° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI
DAL PROFESSIONAL DAY 12 PROPOSTE A COSTO ZERO PER LA CRESCITA
COPERTURA PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI
GIORNATA DI FORMAZIONE A SIENA SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO E ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA AL CONVEGNO: “ASSOCIAZIONI A CONFRONTO TRA CRISI E DIRITTI”
NEWS TECNICHE
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pg.5
AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA, ENTRO IL 15 MAGGIO 2013
SISTER - NUOVE FUNZIONALITÀ
LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
UNI PUBBLICA LE PRASSI DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI REQUISITI PER LA SICUREZZA, QUALITÀ,
FRUIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
AGENZIA DEL TERRITORIO: ONLINE IL CALENDARIO 2013 DELL'OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE
PERCEZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ONLINE IL “TERREMOTOTEST”
TERRE E ROCCE DA SCAVO, CHIARIMENTI SUL TERMINE OLTRE IL QUALE SI POSSONO AVVIARE I LAVORI
AUTORITÀ VIGILANZA: CHIARIMENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI
L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
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MANUALE SULLA SICUREZZA : LAVORARE CON LA GRU
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DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED AGGIORNAMENTO
COSTRUZIONI, DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI: CONTENUTI TEORICI E PRATICI IN UNA PUBBLICAZIONE DEI VIGILI DEL
FUOCO
NEWS FISCALI
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SERVIZI ON-LINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI: DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’OPUSCOLO ILLUSTRATIVO
BTP E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
MEDIAZIONE TRIBUTARIA APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DEL TERRITORIO
L’ALIQUOTA IVA PER L’ACQUISTO DI MOBILI
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI SUCCESSIONE
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: NON E’ PIU’ NECESSARIO ALLEGARE I DOCUMENTI CATASTALI
PARTITE IVA NUOVA APPLICAZIONE ON-LINE
REDDITEST, REDDITOMETRO, IVA PER CASSA E IRAP: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PAGAMENTO “ANTICIPATO” DELL’IMU
CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
PG.12
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra _INDICE
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PG. 1
02/2013
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IL FISCO SULLA CASA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA IL VADEMECUM
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI, CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE IVA 10%
ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO 2013
Ambiente & energia
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PG.21
MODULI FV A FINE VITA, IL GSE PUBBLICA L'ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI IDONEI PER LO SMALTIMENTO
PROROGA DEL QUARTO CONTO ENERGIA: ATTIVO IL PORTALE GSE
CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE, AGGIORNATE LE NORME UNI 10200 E UNI 9019
CALDAIE DOMESTICHE: NUOVE REGOLE
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE NUOVE REGOLE E I REQUISITI CHE DOVRANNO POSSEDERE I CERTIFICATORI
L’ITALIA RAGGIUNGE L’OBIETTIVO KYOTO
Sentenze
PG.26
mostre & concorsi
PG.42
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COMBATTI I CAMBIAMENTI CLIMATICI: PARTECIPA A UN MONDO COME PIACE A TE
LEGNO&EDILIZIA 2013
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA IN UN CONCORSO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
NEWS di interesse
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PG.44
PIU’ TUTELA PER GLI ALBERI ITALIANI
LE VENEZIANE CHE CI FANNO RISPARMIARE ENERGIA
IL REGOLAMENTO UE CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DEL LEGNO
Curiosita’ dal web
PG.46
In evidenza
PG.51
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IL REGIME IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
www.donnegeometra.it [email protected]
Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte :
“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra _INDICE
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02/2013
Gentili Lettori,
non appena l’aria diventa più tiepida e parte la primavera, chi è appassionato di giardinaggio, fa l’orto, o più
semplicemente, vuole un bel balcone fiorito e non vede l’ora di mettere nella terra nuovi semi o piantine,
anche se sarebbe meglio aspettare ancora un po’.
Ma la voglia di cambiare è tanta, il desiderio della luce è pressante e quella del calore altrettanto.
Sarà anche colpa di un lungo inverno rigido sotto ogni profilo, meteorologico, sociale, politico, economico,
che il bisogno di novità incoraggianti ci rende assetati, come quella di voler continuare a sperare per vivere e
commuoverci.
Ma chi l’ha detto che gli uomini non hanno più valori e ideali? Chi ha il coraggio di sostenere che si vive
oramai senza emozioni e obiettivi?
C’è solo bisogno di riaccendere la speranza!
E le buone notizie sembrano arrivare……
Nella governabilità del Paese sembra maturata negli elettori la voglia di trasparenza e di verificabilità
dell’amministrazione pubblica, la cittadinanza vuole essere attiva e non subire più istituzioni ingessate che
non scrivono la storia per il proprio Paese. Sembra una strana coincidenza del destino che in questo
passaggio storico sia morto Stèphane Hessel, il padre nobile dell’indignazione civica, europeista,
sopravvissuto a Buchenwald, famosissimo per il pamphlet Indignatevi!
Il risveglio delle coscienze e dei moti di partecipazione debbono molto a quell’anziano eroe della Resistenza.
Sembra una profezia, l’altro libro di Hessel, un invito fondamentale : Impegnatevi!
Tra le novità ci sono i segni del cambiamento….molte sono le donne che sono arrivate in Parlamento : ci
auspichiamo che mettano in campo le qualità migliori. Professionalità, progettualità, serietà e sana
competizione.
Quelle che vogliono solo apparire e far caos speriamo siano in via di estinzione…..
Nel rinascere sociale è bella la notizia dell’abolizione sulla sperimentazione animale. E’ infatti entrato in
vigore in tutta l’Unione Europea il divieto di testare e commercializzare ingredienti e prodotti cosmetici
sperimentati su cavie animali.
E’ da vent’anni che le associazioni animaliste del continente combattono per questo risultato:ora l’auspicio è
che questa decisione determini nuovi provvedimenti, anche in altri settori. La sperimentazione sugli animali
è una barbarie, possiamo avvalerci di altre forme di sperimentazione “cruelty free”, senza crudeltà.
Gli animali non ci appartengono: sono esseri che meritano rispetto!
E le notizie non sono certe terminate.
La sera del 13 marzo 2013, al quinto scrutinio, è
stato eletto Papa Jorge Mario Bergoglio
assumendo il nome di Francesco in onore di San
Francesco d'Assisi.
Possiamo credere o non credere, pensarla in
maniera diversa ....ma le parole ed i gesti che
abbiamo visto con il Nuovo Papa meritano il
rispetto con il silenzio. Sono azioni di vita per la
vita, accendono la speranza, non fanno ragionare
su cosa è giusto e sbagliato.....è l'insegnamento
del servizio, dell'umiltà, del dialogo, l'apertura
all'altro con il sorriso e l'amore.
Grazie Papa Francesco!
E in questa rivoluzione positiva anche la nostra Categoria si unisce al cambiamento. Con il 44esimo
Congresso che si terrà dal 10 al 13 Aprile al Palacongressi di Rimini il nostro Ordine Professionale si
confronterà sul Nuovo Regolamento che ci accompagnerà il nostro lavoro nel
prossimo futuro.
Il primo Congresso generale degli "Agrimensori" si ebbe a Roma tra il 30 gennaio ed
il 6 febbraio 1877, al simposio, oltre ai temi generali di carattere tecnico-scientifico, si
discusse sulla professione ed il suo ordinamento, vale a dire sulle competenze, sugli
onorari, sulla formazione scolastica, per adeguare la nuova figura tecnica alle esigenze
del mercato dell’epoca. Oggi come allora, la storia si ripete, i geometri cavalcando il
nuovo millennio raffrontandosi con il mercato e la crisi che vede coinvolto l’intero
pianeta, si rinnovano, proponendosi come figura emergente innovativa nel rispetto di
un’antica e gloriosa professione integrata nelle famiglie come nell’ambiente che ci
circonda.
Possiamo mancare a questo appuntamento?
Sicuramente no…..siamo infatti TUTTI chiamati ad esserne i protagonisti…..ed allora?
Basta iscriversi…..
Come?
Sul sito www.cng.it
Avanti tutta….non mancate ci sono tante novità e ospiti illustri!
Buona Lettura!
Noi della Redazione “Professione Geometra”
MARZO E’ DONNA
QUELLO CHE PENSO DELLE MIE DONNE....
Le donne della mia generazione sono le migliori. Punto!
Oggi hanno 40, 50, 60 e anche di più anni e sono belle, molto belle, ma anche serene,
comprensive, sensate, e, soprattutto, diabolicamente seducenti, nonostante le loro “zampe
di gallina” o l'affettuosa cellulite, che, comunque, le rende così umane, così reali.
Splendidamente reali.
Quasi tutte, oggi, son... o sposate o divorziate o divorziate e, a volte, risposate, con l'idea
di non sbagliarsi al secondo tentativo, che,a volte, è un modo per affrontare il terzo ed
anche il quarto tentativo.
Che importa.
Altre rimangono tenacemente nubili e proteggono questa solitudine come una città
assediata, che a volte, apre le sue porte a qualche visitatore.
Sono nate sotto l'Era dell'Acquario, con l'influenza della musica dei Beatles, di Bob
Dylan... Le eredi della "rivoluzione sessuale", degli anni'60 e dei movimenti femministi,
esse hanno saputo conciliare libertà e civetteria, emancipazione con passione,
rivendicazione con seduzione.
Mai hanno considerato l'uomo un nemico, anche se gli hanno cantato alcune verità,
perché hanno compreso che emanciparsi era qualcosa di più, che mettere l'uomo a lavare
il bagno o cambiare il rotolo della carta igienica...
Sono meravigliose e hanno stile. Usavano gonne gitane all'età di 18 anni, si coprivano con
larghi maglioni di lana, perdendo ogni giorno di più, la somiglianza con Maria Vergine, in
una notte selvaggi di un venerdì o di un sabato, dopo essere state a ballare.
Parlarono con passione di politica e volevano cambiare il mondo.
Queste donne non ti svegliano nel cuore della notte per chiederti "cosa stai pensando".
Non sono infatti interessate a cosa stai pensando.
Le donne di queste età sono generose. Sono sicure e non temono di presentarti le
amiche.
Solo una donna più giovane e immatura può arrivare a ignorare la sua migliore amica.
Esse diventano psicologiche con il passare del tempo.
Non hanno bisogno che tu confessi i tuoi peccati, esse lo sanno sempre. E sono oneste e
dirette. Ti dicono direttamente che sei un coglione, se provano qualcosa per te.
Ci sarebbero tantissime cose positive da dire sulle donne di 45 e più anni e per diverse
ragioni.
Purtroppo, tutto ciò non è reciproco. Per ogni splendida donna di più di 45 e passa anni
,intelligente, divertente, c'è un uomo con quasi o più di 50 anni, pelato, grasso, panciuto,
grinzoso, che fa il carino con una ragazza di 20 anni coprendosi completamente di ridicolo.
"questo pensiero è stato estrapolato da una lettura ed è pienamente condiviso da me”......
Tommaso
VITA DI
CATEGORIA
44° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI - 1877/2013
Il primo Congresso generale degli "Agrimensori" si ebbe a Roma tra il 30 gennaio
scientifico, si discusse sulla professione ed il suo ordinamento, vale a dire sulle
competenze, sugli onorari, sulla formazione scolastica, per adeguare la nuova
figura tecnica alle esigenze del mercato economico di allora. Uno degli argomenti
più dibattuti, fu il nome, o meglio il TITOLO da attribuire a chi oggi esercita la
professione di "GEOMETRA". Fra i convenuti - furono presenti alcuni che si
definirono "ingegneri agronomi", altri "periti agrimensori", altri ancora
"GEOMETRI", e così via. Al Congresso presenziarono, vari delegati, diversi
deputati, due ministri ed un personaggio famoso come QUINTINO SELLA. La
questione venne risolta, ma non senza vivaci opposizioni, con la dizione di
"ingegneri-agronomi". Fu l'inizio del confronto per giungere al Regolamento del
1929 che ha guidato e regolamentato i GEOMETRI fino ad oggi.
Dal 10 al 13 Aprile TUTTI i GEOMETRI sono chiamati nuovamente a raccolta come allora per confrontarsi
sul Nuovo Regolamento che alla luce delle nuove esigenze di mercato li accompagnerà negli anni futuri e
sarà la piattaforma della nascita del NUOVO GEOMETRA.
Ciascuno è chiamato ad esserci, perché ognuno di noi è fondamentale per scrivere e tracciare la nuova
strada. L'appuntamento è fissato a Rimini dal 10 al 13 Aprile p.v. e per iscriversi è necessario seguire la
procedura cliccando qui.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
ed il 6 febbraio 1877, al simposio, oltre ai temi generali di carattere tecnico-
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DAL PROFESSIONAL DAY 12 PROPOSTE A COSTO ZERO
PER LA CRESCITA
Si è tenuta a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione "La Giornata
delle Professioni - Professional Day”che ha rappresentato un momento
di confronto pubblico sulle prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che
i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali italiani svolgono a supporto dei
cittadini e della pubblica amministrazione.
Oggetto di discussione delle tavole rotonde dei lavori della giornata organizzata da Cup (Comitato unitario
permanente degli ordini e collegi professionali), Pat (Professioni area tecnica) e Adepp (Associazione degli enti
previdenziali privati) sono stati: lavoro e welfare; giustizia legalità economia; ambiente e sicurezza e salute.
''I professionisti hanno ricoperto un ruolo cruciale per il superamento della crisi'': e' quanto ha detto il premier
uscente, Mario Monti, intervenendo in video collegamento al Professional Day 2013 e sottolineando che questi
ultimi hanno mostrato ''comprensione e collaborazione attiva negli sforzi del Paese e del governo''. Monti ha
quindi sottolineato l'importanza delle professioni.
In materia di ambiente e sicurezza, geologi, biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri,
ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari hanno firmato il documento dal
titolo“Riprogettare l’Italia per tornare a crescere” che contiene proposte a costo zero per ripensare e
rigenerare lo sviluppo e l’occupazione del nostro Paese, e per contribuire alla crescita e all’innovazione.
Ecco i punti :
• un Piano nazionale di difesa dal rischio sismico e idrogeologico;
• fermare la cementificazione e promuovere il riutilizzo del costruito;
• bonificare le abitazioni dai materiali edilizi nocivi;
• sostenere la rottamazione degli impianti elettrici, il risparmio energetico;
• rilanciare la green economy con la gestione sostenibile dei rifiuti;
• più trasparenza con gli open data per una pubblica amministrazione efficiente;
• favorire la devolution professionale, innovare per crescere e fare dell’agroalimentare e del paesaggio il
motore della crescita, della qualità della vita e della manutenzione dell’ambiente e del territorio .
“In Italia ogni secondo vengono sottratti 8 metri quadrati di territorio all'agricoltura. E' un fatto molto grave che ci
costringe a dire che è necessario cambiare assolutamente rotta. Abbiamo 20-25 anni di patrimonio edilizio da
recuperare, ed è questa la vera chance dell'industria edilizia del futuro". Questo l'allarme che Fausto Savoldi,
presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha lanciato in occasione del Professional
day. Un evento importante, secondo Savoldi, per mettere in evidenza le rivendicazioni dei professionisti. "Tutti
insieme vogliamo dare un messaggio al governo futuro -spiega- sul ruolo importante che hanno le professioni nella
crescita del Paese. Abbiamo lanciato dei messaggi che sono tecnici e che andranno sicuramente approfonditi e
abbiamo chiesto di essere ascoltati perchè le idee possono essere concretamente attuate in futuro". A partire da
quelle sulla prevenzioni dai grandi rischi per il territorio. "La nostra categoria è particolarmente adatta a gestire
e a organizzare questa trasformazione edilizia del futuro. Con Legambiente abbiamo fatto un grande passaggio per
ricordare a tutti che il nostro è un territorio ad assoluto rischio sismico e idrogeologico. E insieme a tutte le
categorie tecniche e a Legambiente -conclude- vogliamo offrire al prossimo governo le nostre idee".
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
• promuovere il Fascicolo del fabbricato e una nuova anagrafe immobiliare;
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COPERTURA PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI
Per il libero professionista è fondamentale tutelarsi dal rischio di un infortunio che può condizionare, anche
pesantemente, la sua vita e quella della sua famiglia. A questo proposito la Cassa di Previdenza e assistenza
Geometri, in una logica di tutela dei propri iscritti, da ormai quattro anni offre, attraverso Emapi -associazione
senza finalità di lucro delle casse previdenziali private-, la possibilità di sottoscrivere coperture assicurative
per invalidità permanente e morte derivanti da infortunio, grazie a uno strumento semplice e vantaggioso.
• Copertura contro gli infortuni per le 24 ore, comprendente infortuni professionali ed extra professionali.
• Costi particolarmente vantaggiosi a partire da 192 euro all’anno per massimali di 150.000 euro, in caso di
morte, e 200.000 euro, in caso di invalidità permanente.
• Possibilità di raddoppiare i massimali e di estendere la tutela anche al nucleo familiare.
La nuova annualità di copertura decorre dal 1 marzo 2013 e si conclude il 28 febbraio 2014. E’ anche
possibile aderire in corso d’anno.
Aderire è semplice: basta collegarsi al sito http://www.emapi.it/ e seguire le istruzioni oppure CLICCARE
QUI . Per il Riepilogo delle condizioni di copertura assicurativa CLICCA QUI
GIORNATA DI FORMAZIONE A SIENA SINDROME
DELL’EDIFICIO MALATO E ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITÀ
DELLA CASA MALATA e l’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ. Settori fondamentali per ampliare le competenze
professionali, con opportunità di lavoro.
L'evento si è tenuto a Siena il 15 febbraio scorso organizzato dal
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Siena, con una grande
partecipazione degli iscritti. L’argomento sulla SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO è stato trattato dal prof.
dott. Nicola Fiotti (nella foto), ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Trieste. Conoscere i nuovi materiali intelligenti da utilizzare unitamente agli accorgimenti
progettuali, permette non solo di operare nell’edilizia, ma consente di porsi al riparo da eventuali responsabilità
civili e penali, oltre a influire sulle valutazioni e le stime immobiliari, con la possibilità di apprendere conoscenze
per poi proporsi in un settore in espansione.
L'espropriazione per pubblica utilità ha trattato dell'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica
amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di
interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo
proprietario, previo pagamento di un indennizzo.
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCO 23 MARZO 2013. PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI [email protected] – TEL. 0341/364411 – 0341.35.15.36 - FAX 0341.36.89.11
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
Formazione di qualità per i Geometri grazie ai seminari SINDROME
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA AL CONVEGNO: “ASSOCIAZIONI A
CONFRONTO TRA CRISI E DIRITTI”
Si è tenuto il 14 marzo 2013 un incontro del ciclo di
seminari L’Europa è per le donne – Associazioni a
confronto “tra crisi e diritti” - organizzato dall’
Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia. Tra i
relatori: Angela
Spencer
dell’Associazione
delle
Ilenia
responsabile
Teque‚
Donne
presidente
Capoverdiane
in
Italia‚ Silvia Costa‚ Parlamentare Europea; Antonella
Simonetta‚ presidente del Movimento Tra Noi; Maria
Rocha‚
Immigrate ANOLF.
Diverse Associazioni, hanno dibattuto sui diritti delle donne e sul loro
nazionale
Donne
contributo qualitativo al sistema economico nazionale, fondamentale in
termini di innovazione e creatività. Il lavoro delle donne è in grado di
affrontare la crisi economica e il lavoro rosa ha dimostrato di coniugare
la sfida con il mercato, il rispetto dell'ambiente e la qualità della vita.
L'Associazione Nazionale "Donne Geometra" ha partecipato all’incontro.
Un momento di confronto per il proseguimento di obiettivi comuni a
PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE
Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci
(copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi
formazione,ecc), occorre
Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla CLICCA QUI) ed effettuare il
versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e
Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)
-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza
Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N
02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale
NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013
-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013
La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a
[email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.
IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo
Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
favore della crescita sociale e professionale.
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NEWS
TECNICHE
AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA, ENTRO IL 15 MAGGIO 2013
L'Allegato XIV al Testo unico Sicurezza Lavoro, definisce i contenuti minimi del corso di formazione per i
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (corso 120 ore) e, nelle ultime righe, prevede
l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare
anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Inoltre, per coloro che hanno conseguito l'attestato
prima dell'entrata in vigore del TUSL, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto (15/05/2008).
Quindi i professionisti in possesso dell'attestato relativo al corso di 120 ore ai sensi dell'ex D.Lgs. n. 494/1996 o
equipollente, per continuare a svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili (in fase di progettazione e/o di esecuzione) devono frequentare il corso di
aggiornamento di 40 ore entro e non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione del Testo Unico Sicurezza
E' corretto evidenziare come il D.Lgs. n. 81/2008 non parli di decadimento dell'abilitazione nel caso di non
ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. Dunque, in tal senso, i coordinatori che non sono riusciti ad
aggiornarsi entro il 15/05/2013 non perderanno la loro abilitazione con la conseguenza di dover frequentare
nuovamente il corso di 120 ore. Non potranno però ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin
quando non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che dovranno frequentarne altre 40 entro il
15/05/2018.
SISTER - NUOVE FUNZIONALITÀ
Il Sistema SISTER, è lo strumento con cui l’Agenzia del Territorio interagisce con l'esterno fornendo per via
telematica i principali servizi di sportello: consultazioni catastali, ispezioni ipotecarie, trasmissione atti
immobiliari,
comunicazioni
di
cancellazione
d’ipoteca
e
presentazione
documenti
catastali.
Sono inoltre disponibili le funzioni per gli utenti dell’Agenzia a supporto della gestione di tutti i servizi telematici.
La piattaforma si arricchisce di ulteriori utili applicazioni nella sezione MAPPE:
la possibilità di richiedere un intero foglio di mappa
la possibilità di chiedere le mappe limitrofe (utile per la ricerca di PF)
la possibilità di richiedere la rappresentazione della particella nella scala originaria
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e cioè entro il 15 maggio 2013.
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LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Sono entrate in vigore le semplificazioni per le imprese edili previste dal
cosiddetto Decreto Sviluppo. E’ scaduto infatti il 12 febbraio 2013, il
termine entro il quale le amministrazioni comunali devono adeguarsi alle
novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto legge 83/2012, convertito con
Legge 134/2012. La novità riguardano, in particolare, lo Sportello unico
per l’edilizia (Sue) e la procedura per il rilascio del permesso di
costruire, la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune
semplificazioni in tema di Dia.
Con l’obiettivo di creare un’unica interfaccia con tutte le amministrazioni dello Stato, un unico referente per il
tecnico o il cittadino, le modifiche introdotte dal Dl 83/2012 hanno rafforzato il ruolo dello Sportello unico per
l’edilizia, che conquista maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie. Tutti gli atti collegati al titolo o
intervento - gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità– sono gestiti da questa
struttura, direttamente o tramite conferenza di servizi. Il Sue è anche l’unico ufficio preposto a comunicare con il
cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi.
Sul fronte del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico ha il compito di acquisire d’ufficio pareri di Asl
e Vigili del Fuoco, autorizzazioni regionali, doganali, autorità del demanio marittimo, eventuali autorizzazioni
militari, atti di assenso per zone coperte da vincoli artistici, architettonici, ambientali.
Inoltre, nel caso in cui entro il termine di 60 giorni non intervengano intese, concerti o nulla osta delle altre
determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà il titolo per la realizzazione
dell’intervento.
Alcune semplificazioni sono previste anche in tema di Denuncia di inizio attività, con l’aumento delle possibilità
di autocertificare l’acquisizione di atti o pareri. Sono esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e l’autocertificazione non può comunque sostituire gli atti previsti dalla normativa sulle
costruzioni in zone sismiche, quelli imposti dalla normativa Ue e rilasciati dalle amministrazioni incaricate di
difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della
giustizia e delle finanze.
UNI PUBBLICA LE PRASSI DI RIFERIMENTO
PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA E
SUI
REQUISITI PER LA SICUREZZA, QUALITÀ,
FRUIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
Sicurezza in edilizia: Uni, in collaborazione con la rete dei
Comitati Paritetici Territoriali (CPT) ha pubblicato una nuova prassi di riferimento che stabilisce gli "Indirizzi
operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile (UNI/PdR 2:2013)".
Il documento fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione prevista dall'art. 51 del D.Lgs
81/08 e si applica al servizio di asseverazione erogato appunto dai CPT cioè dagli organismi bilaterali che si
occupano di salute e sicurezza sul lavoro nel settore edilizia.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
amministrazioni pubbliche, il responsabile dello Sue indice la Conferenza dei servizi. In questo caso la
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Il processo di asseverazione, che prende avvio con la richiesta da parte dell'impresa edile al CPT, prevede
sostanzialmente le seguenti tre fasi:
una fase Istruttoria, caratterizzata dalla richiesta di asseverazione e dalla verifica dei pre-requisiti di accesso al
servizio di asseverazione dell'impresa richiedente;
una fase di Verifica durante la quale si effettua appunto la verifica e l'analisi di tutti gli obblighi documentali;
un'ultima fase, Valutativa, caratterizzata dalla valutazione del rapporto di verifica e dal rilascio
dell'asseverazione.
PER SCARICARE LA PRASSI DI RIFERIMENTO SUGLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ASSEVERAZIONE NEL
SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE CLICCA QUI
Stabilimenti balneari : La prassi di riferimento fornisce agli
operatori del settore turistico-balneare (UNI/PdR 1:2012)"
gli elementi necessari per impostare, gestire e verificare i servizi
offerti, garantendo al cliente adeguati livelli di sicurezza, qualità,
fruibilità e rispetto dell’ambiente circostante, e può essere molto
utile anche per i progettisti del settore.
Le indicazioni fornite consentono di strutturare al meglio i
servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle peculiarità
del luogo, delle dimensioni della spiaggia e delle caratteristiche
degli impianti e delle opere, permettendo inoltre una classificazione dello stabilimento balneare nell’ottica della
servizi principali ed accessori alla balneazione, dotati di opportune strutture situate sul demanio marittimo.
PER SCARICARE LA PRASSI DI RIFERIMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI CLICCA QUI
Le prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un
rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.
Sono gratuitamente scaricabili e restano disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla
loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR)
oppure devono essere ritirate. Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione delle prassi di riferimento
pubblicate, di poter fornire suggerimenti per un loro miglioramento può inviare i propri contributi al seguente
indirizzo email: [email protected]
AGENZIA DEL TERRITORIO: ONLINE IL CALENDARIO 2013
DELL'OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE
L'Agenzia
del
Territorio ha
reso
disponibile
il calendario
delle
pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (Omi) previste nel
2013. Il calendario permette di consultare, per ogni mese, tutte le date di
presentazione e pubblicazione dei prodotti editoriali, rapporti immobiliari,
note territoriali, statistiche catastali, quotazioni Omi. studi di settore e
banche dati, che saranno disponibili nel corso dell'anno. PER SCARICARE IL CALENDARIO CLICCA QUI
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
soddisfazione del cliente. Il documento può essere applicato a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono
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PERCEZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ONLINE IL
“TERREMOTOTEST”
Per conoscere meglio la percezione del rischio sismico in
Italia e per avere informazioni utili per diffondere la
conoscenza del rischio è stato elaborato il “Terremototest”.
Si tratta di un test senza scopo di lucro, completamente
anonimo e di facile compilazione che richiede pochi minuti
di tempo. Per una corretta conoscenza del rischio sismico è
fondamentale – sottolinea il progetto di ricerca avviato a
livello nazionale - la chiarezza del linguaggio con cui i mass media e gli scienziati comunicano le informazioni alla
popolazione. In assenza di stime affidabili dei rischi reali, riveste notevole importanza il ruolo della percezione
del rischio sismico, che non sempre dipende dal reale valore del rischio, ma piuttosto dal modo in cui esso è
percepito. Chi partecipa al test, dopo averlo compilato riceve online la risposta relativa al confronto tra la sua
percezione e la pericolosità da normativa del territorio in cui vive.
PER ACCEDERE AL TEST CLICCA QUI
Il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di
Utilizzo per l'avvio dei lavori di scavo, previsto dall'articolo
5
del
DM
n.
161/2012,
può
essere
ridotto
dall’amministrazione competente. Lo ha chiarito l’Unione
Nazionale Italiana dei tecnici degli Enti locali (Unitel), in
risposta ad un quesito, volto a chiarire se il termine oltre il quale è possibile dare inizio lavori all'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo, prevista dal D.M. n. 161/2012, sia vincolante per l'interessato e per la pubblica
amministrazione competente, ovvero se gli stessi possano procedere in termini più ridotti e, conseguentemente,
consentire agli interessati di iniziare prima l'opera. Quanto sopra perché alcuni comuni non creano difficoltà ad
espletare le procedure per consentire l'inizio lavori in tempi più ridotti, mentre altri impongono il rispetto dei 90
giorni previsti dal nuovo regolamento.
La risposta dell'Unitel
L'art. 5 del d.m. 161 del 2012 prevede l'obbligo di deposito del piano di utilizzo 90 giorni prima dello scavo.
Sembrerebbe, pertanto, che occorre attendere sempre i 90 giorni prima di iniziare la attività
Trattandosi di termine a favore della amministrazione, nulla esclude che la p.a. possa valutare in concreto
l'interesse pubblico in un termine inferiore; in questo caso potrà espressamente (con atto formale) o
implicitamente (mediante la tolleranza) consentire attività estrattiva prima del decorso del termine.
Non va dimenticato, inoltre, che il D.M. 161 è atto legislativo di secondo grado, e quindi non può essere in
contrasto con norme di rango superiore, in questo caso l'art. 19 della legge n. 241/1990 che consente
all'interessato di depositare SCIA ed effettuare subito i lavori.
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TERRE E ROCCE DA SCAVO, CHIARIMENTI SUL
TERMINE OLTRE IL QUALE SI POSSONO
AVVIARE I LAVORI
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In definitiva, il termine di 90 giorni, o di qualsiasi lunghezza, è stabilito a favore della parte (in questo caso la
p.a.) la quale può sempre rinunziare a detto beneficio, sussistendo i presupposti di legge.
Pertanto, seppur formalmente esatta la interpretazione rigida di detto termine (attendere sempre e comunque la
scadenza dei 90 giorni), non è escluso che nel caso concreto, se gli accertamenti della p.a. si sono conclusi
prima della scadenza, si possa assentire lo scavo.
AUTORITÀ VIGILANZA: CHIARIMENTI SULLE NUOVE
DISPOSIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
emanato la determinazione n. 1/2013 del 13 febbraio 2013 recante
"Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi
dell’art. 11, comma 13 del Codice". Il comma 13 dell'articolo 11 del Codice dei
contratti è stato, recentemente, modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd.
decreto sviluppo bis) e che in riferimento a tale modifica "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata".
Nella determinazione l'Autorità interviene sull'argomento precisando che è possibile la stipulazione del
atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l.
16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma
dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse
dall'ordinamento.
L'Autorità conclude, poi, la determinazione precisando che:
l'applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art. 6,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia
circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice;
i contratti pubblici di cui all'art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto
pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o
mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme
equipollenti ammesse dall'ordinamento;
la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso
l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
PER SCARICARE LA DETERMINAZIONE DELL'AVCP N.1 DEL 3 FEBBRAIO 2013 CLICCA QUI
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contratto conseguente all'atto di aggiudicazione mediante tre forme:
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L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Su
proposta
dei
Ministero
dell’Ambiente,
della
pubblica
amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il
Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere
della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione
unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti
amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale. L’AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali,
peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione
unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti
amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese.
In particolare l’AUA sostituisce:
1) l’autorizzazione sugli scarichi;
2) la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
3) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
4) la documentazione previsionale di impatto acustico;
6) la comunicazione sullo smaltimento;
7) il recupero dei rifiuti.
Per richiedere l’AUA occorre presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP), diventato,
ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ”l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, e che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento”.
Nella domanda presentata devono essere indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si
chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche
normative di settore.
Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è
fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine
di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo
ambientale.
Se invece l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è
superiore a 90 giorni, il SUAP, indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi In
tale caso, l’autorità competente adotta l’autorizzazione unica ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della
domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 giorni dal
ricevimento della domanda medesima.
PER SCARICARE IL REGOLAMENTO CLICCA QUI
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5) l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione;
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MANUALE SULLA SICUREZZA : LAVORARE CON LA GRU
Lavorare con le gru richiede un'adeguata istruzione e comporta notevoli responsabilità. Particolare attenzione
deve essere prestata all'imbracatura, ossia l'attività che consiste nel legare un carico ad un apparecchio di
sollevamento (ad esempio gru di cantiere, carroponte, argano, autogru, ecc.). Il Manuale contiene indicazioni
relative ad una corretta conduzione della gru e ha lo scopo di fornire a tutti coloro che lavorano con la gru le
regole di base e le norme di comportamento che devono essere adottate per evitare incidenti.
PER SCARICARE IL MANUALE CLICCA QUI
NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED
AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER
L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO
ELETTRONICO
Il Ministero dell'Ambiente segnala sul proprio sito internet il recente
aggiornamento della modulistica per la predisposizione da parte dei
proponenti dei principali atti amministrativi (istanza di VIA ed elenco delle autorizzazioni ambientali, ai
sensi degli artt. 23 e 26, comma 4, del D. Leg.vo 152/2006) e delle «Specifiche tecniche per la predisposizione e la
trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.». Sul Portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it), è possibile consultare tutta la
documentazione relativa alle procedure di VAS e di VIA in corso e concluse e lo stato delle singole procedure,
comunicazione che garantisce ai diversi soggetti coinvolti la disponibilità di informazioni complete ed aggiornate
e di strumenti operativi attraverso i quali facilitare l’accesso e la partecipazione del pubblico ed agevolare i
proponenti negli adempimenti amministrativi e tecnici nelle diverse fasi dell’iter procedurale. Si richiama inoltre
l’importanza di ricorrere all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per l’invio dello osservazioni da parte del
pubblico sui piani/programmi/progetti in fase di consultazione; tale modalità, come indicato nella pagina web
dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali (CLICCA QUI),
consentirà una gestione più efficiente
dell’elevato numero di documenti che pervengono al Ministero, prevalentemente in formato cartaceo,
garantendo inoltre la loro tempestiva acquisizione per le valutazioni di competenza nell’ambito delle istruttorie
tecniche di VAS e VIA.
PER SCARICARE LE SPECIFICHE TECNICHE, IL MODELLO DI ISTANZA VIA E L’ELENCO DELLE
AUTORIZZAZIONI CLICCA QUI
COSTRUZIONI, DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI: CONTENUTI TEORICI E PRATICI
IN UNA PUBBLICAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il documento, nato per la formazione dei Vigili del Fuoco appena assunti e l’approfondimento per i Vigili del
Fuoco qualificati, esperti e coordinatori, risulta molto interessante anche per i geometri e imprese: infatti, oltre
a definire i comportamenti e le procedure di intervento dei VV.F., elenca contenuti teorici e pratici relativi alla
scienza e alla tecnica delle costruzioni. La pubblicazione è corredata da numerose illustrazioni e schemi grafici e
si propone come un vero e proprio supporto didattico.
PER SCARICARE LA DISPENSA DIDATTICA DEI VIGILI DEL FUOCO 1^ PARTE CLICCA QUI
PER SCARICARE LA DISPENSA DIDATTICA DEI VIGILI DEL FUOCO 2^ PARTE CLICCA QUI
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aggiornato in tempo reale. Il Portale delle Valutazioni Ambientali si configura come mezzo fondamentale di
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NEWS
FISCALI
SERVIZI ON-LINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI: DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’OPUSCOLO ILLUSTRATIVO
Sempre più servizi dedicati al cittadino, alle imprese e ai professionisti sono fruibili anche on-line sul sito
dell’Agenzia delle Entrate che offre anche vari strumenti e servizi telematici.
Al fine di pubblicizzare tali servizi e rispondere alle domande più frequenti, l’Agenzia ha pubblicato un opuscolo
informativo che in maniera semplice e con un linguaggio chiaro fornisce le caratteristiche principali dei servizi
già operativi sul web.
PER SCARICARE L’OPUSCOLO CLICCA QUI
BTP E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”). Non vi sono
compresi né i titoli di Stato né i buoni postali, che non concorrono alla formazione
dell’attivo ereditario, così come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettere h) e i),
dello stesso Dlgs.
MEDIAZIONE TRIBUTARIA APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DEL TERRITORIO
La mediazione tributaria ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 sarà applicabile anche agli atti emessi dagli uffici
Provinciali - Territorio dell'Agenzia. E' quanto stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 dicembre
2012, n. 49, fornendo una serie di precisazioni in ordine all'utilizzo dell'istituto suddetto. A decorrere dal 1°
dicembre 2012, infatti, l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale esercita le
funzioni ed i compiti facenti capo all'Ente incorporato, ivi compresi i rapporti processuali.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE N° 49 DEL 28 FEBBRAIO 2012
CLICCA QUI
L’ALIQUOTA IVA PER L’ACQUISTO DI MOBILI
Mobili e arredi non rientrano nell’elenco dei beni e servizi per i quali la
disciplina Iva prevede l’applicazione dell’imposta con aliquote ridotte
(tabella A allegata al Dpr n. 633/1972). Pertanto, le operazioni relative a tali
beni sono assoggettate all’aliquota ordinaria, attualmente fissata al 21%,
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Gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di successione sono elencati
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anche se l’acquisto è effettuato per la “prima casa”. L’aliquota agevolata del 4% riguarda, invece, sia le
prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di abitazioni “non di lusso” con
le caratteristiche “prima casa”, sia le cessioni dei medesimi immobili.
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI
SUCCESSIONE
L’agevolazione “prima casa” può essere applicata anche in caso di
trasferimento immobiliare a titolo gratuito (donazione o
successione). Il beneficio, in tal caso, opera solo in relazione alle
imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa (168 euro),
anziché nella misura, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Le
imposte di successione e donazione vanno invece applicate in
misura ordinaria. In caso di successione, l’agevolazione spetta se l’erede (ovvero, se gli eredi sono più di uno,
almeno uno di essi) possiede i requisiti per fruire del trattamento fiscale di favore: si tratta di casa di abitazione
non di lusso l’immobile è ubicato, alternativamente: nel comune in cui il contribuente ha o stabilirà nei successivi
18 mesi la propria residenza; nel comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in
cui risiede; nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende il contribuente che si è
trasferito all’estero per motivi di lavoro; in qualsiasi comune italiano, in caso di cittadino italiano emigrato
all’estero il contribuente non è titolare, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, uso,
nazionale, neanche per quote o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso,
usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con l’agevolazione “prima casa”.
La fruizione
dell’agevolazione non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di
godere dei benefici “prima casa”, dal momento che i presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime
agevolato sono diversi.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: NON E’ PIU’ NECESSARIO ALLEGARE I DOCUMENTI
CATASTALI
I contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione.
Con la risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dati catastali, necessari per
l’esatta identificazione degli immobili oggetto di successione, vengono autonomamente acquisiti dagli uffici
dell’Amministrazione finanziaria. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto previsto dalle recenti
disposizioni in tema di semplificazione della documentazione amministrativa e alla luce dell’avvenuta
incorporazione dell’Agenzia del Territorio (Dl n. 95/2012), possono consultare direttamente tutte le
informazioni relative agli immobili indicati nella dichiarazione di successione.
PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE N° 11/E DEL 13 FEBBRAIO 2012
CLICCA QUI
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usufrutto, abitazione, su altra casa sita nello stesso comune il contribuente non è titolare su tutto il territorio
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PARTITE IVA NUOVA APPLICAZIONE ON-LINE
Ora i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni
relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore
comodamente via web, mediante il sito dell’Agenzia delle
Entrate. E’ infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto
fiscale, accessibile dal l’area dedicata ai servizi online sul sito
internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a
portata di click le anomalie telematiche relative al periodo
d’imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi
di settore inviate dall’Agenzia nel 2012, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e predisposte
utilizzando lo specifico software.
Tutte le novità nel Cassetto
Il servizio che consente agli utenti di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti
relativi agli studi di settore. In particolare, grazie alla nuova procedura messa a punto dall’Agenzia delle Entrate,
i contribuenti potranno visualizzare:
- le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico
2011 (periodo d’imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010);
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d’imposta 2010, trasmessi ai
contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta
relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.
Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore
Per consultare il Cassetto fiscale, e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta
richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell’Agenzia. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente
selezionare dal menu a sinistra la voce “Studi di settore”.
REDDITEST, REDDITOMETRO, IVA PER CASSA E IRAP: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013, ha risposto ad una serie di domande poste
dalla stampa specializzata su vari temi di attualità fiscale, fornendo interessanti chiarimenti normativi ed
interpretativi.
In particolare, l'agenzia fornisce una risposta, sotto forma di FAQ, alle richieste di chiarimento circa:
Redditest e redditometro : il documento di prassi prende il via con uno degli argomenti fiscali di maggiore
attualità. Sotto la lente d'ingrandimento: redditometro e redditest. E' confermato che quest'ultimo è e rimane
solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non
influisce né con l'accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli.
Per il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli
accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più
favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti.
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2010, inviate quest’anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le
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Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l'auto utilizzata non esclusivamente per l'attività
d'impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile.
Infine, la "quota di risparmio riscontrata", realizzata nell'anno e non spesa né in consumi né in investimenti,
rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile.
Iva per cassa: date e ambiti, il regime e i suoi paletti: il primo chiarimento in merito al regime dell'Iva per
cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012) riguarda la cessione di crediti: pro solvendo o pro soluto, l'operazione
non determina l'esigibilità dell'imposta, l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al
pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. In cassa per l'Iva, dunque, soltanto quando il debitore
ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà
perdere di vista il concludersi dell'operazione originaria, perché in quel momento dovrà includere l'imposta
nella relativa liquidazione periodica. Per dribblare l'onere senza incorrere in sanzioni, può; "giocare" d'anticipo,
inserendo l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del
credito. Un'altra data da non perdere di vista è quella in cui un pagamento no cash finisce sul conto bancario del
cedente o del prestatore di servizi (soggetto passivo d'imposta) e la somma può; essere effettivamente utilizzata:
il momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'Iva è proprio quello della "data disponibile", a prescindere dalla
sua formale conoscenza che può; avvenire, ad esempio, tramite il documento contabile inviato dall'istituto di
credito. Un'ulteriore precisazione in materia di Iva per cassa riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento
emesse dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta andrà computata nella prima
liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l'imposta è
diventata esigibile. Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime di cassa (ad esempio, cessioni
anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: il regime guarda all'intera attività del
contribuente, "all'insieme delle operazioni attive e passive" da lui effettuate e non alla singola cessione. Per
saltare l'ostacolo non è sufficiente una contabilità separata, occorre che si tratti proprio di attività separate
(articolo 36 del Dpr 633/1972).
Rivalutazione di terreni e partecipazioni: può; accadere, in particolar modo in questo periodo di crisi, che la
vendita di partecipazioni o terreni avvenga a un prezzo inferiore al valore della perizia. Per le partecipazioni, la
cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. Non così per i
terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dell'importo rideterminato, è
tenuto a indicare nell'atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Dovrà
pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente
può; indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata
secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova
rideterminazione del valore immobiliare all'1 gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima
deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente,
per poter assolvere, entro l'1 luglio (il 30 giugno è domenica), al versamento dell'imposta sostitutiva. Se
però; l'imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l'eventuale imposta pagata
in più non può; essere chiesta a rimborso). I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro
RM di Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione,
l'irregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro; tuttavia, la
rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva, per
intero o della prima rata.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
all'esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali) preclude la possibilità di applicarlo
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Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta cubatura) vivono di vita propria e possono essere ceduti e
rivalutati in maniera autonoma rispetto al diritto di proprietà dell'area.
Rimborso da Irap sulle spese del personale: in caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle
imposte dirette per la mancata deduzione dell'Irap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al
trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successionemortis causa, la richiesta di
rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius.
Scheda carburante o moneta elettronica: l'Agenzia, pur mantenendo fermo il "pensiero" espresso nella
circolare 42/2012 sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti l'acquisto di carburanti per
autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività. Il
contribuente può; decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in
corso d'anno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di
credito, di debito o prepagate.
Distruzione accidentale di immobili rivalutati: la distruzione, a seguito del sisma dello scorso maggio, dei
fabbricati strumentali "rivalutati" (articolo 15, commi 16 e seguenti, Dl n. 185/2008) non rientra tra le ipotesi
che fanno venir meno gli effetti della rivalutazione stessa. Di conseguenza, il maggior valore, imputato a conto
economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, cioè nel periodo d'imposta in cui
ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame.
Acquisti da operatori black list: all'impresa che ha effettuato acquisti da società black list senza indicare
separatamente gli importi in dichiarazione, ma che dimostra l'esistenza di una delle esimenti, cioè "che le imprese
estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere
comma 11, Tuir), si applica la sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati
separatamente, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro.
Processo tributario e imposta di bollo: non è assoggettato all'imposta di bollo l'atto con cui si delega un
professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in questo caso, rientra tra gli "atti funzionali" al
processo tributario (quelli finalizzati a ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i
quali è prevista l'esclusione dal tributo (articolo 18, comma 1, Dpr 115/2002).
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.1/E DEL 15 FEBBRAIO 2013
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L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
Per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, che danno
diritto alla detrazione del 55%, non sono previste particolari
disposizioni in merito all’aliquota Iva da applicare. Pertanto, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro
realizzazione scontano l’imposta Iva in base alle aliquote previste
per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Dal
momento che i lavori finalizzati al risparmio energetico costituiscono manutenzione straordinaria, gli stessi
usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10% sull’intera prestazione, a meno che nell’ambito dell’intervento
vengano forniti “beni significativi” (ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni;
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rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione" (articolo 110,
16
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza) il
cui valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In tale ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata spetta per la
manodopera e i beni non significativi e per la parte del bene significativo corrispondente alla differenza tra il
corrispettivo complessivo e i beni significativi; la quota residua
del valore dei beni significativi sarà assoggettata ad aliquota
ordinaria.
PAGAMENTO “ANTICIPATO” DELL’IMU
L’articolo 13 del Dl n. 201/2011 (“salva Italia”) ha decretato
l’anticipazione sperimentale dell’Imu a decorrere dal 2012,
stabilendone l’applicazione in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n.
23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”), in quanto compatibili, e alle disposizioni dettate
dallo stesso articolo 13. Il richiamato articolo 9 del Dlgs n. 23/2011, relativamente alla tempistica degli
adempimenti a carico del contribuente, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta
dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre
(ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno). Invece, relativamente all’Ici, il decreto
legislativo n. 504/1992 (come successivamente modificato), aveva fissato anche un termine a partire dal quale
andava effettuato il saldo: “la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta
CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA
CEDOLARE SECCA
L’opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca esercitata
in sede di registrazione del contratto di locazione resta valida per
tutto il periodo di durata contrattuale. Tuttavia, l’opzione può
essere revocata in ciascuna delle annualità successive, con facoltà
comunque di esercitarla nuovamente nelle annualità ancora
successive. Tanto la revoca quanto l’esercizio dell’opzione in
annualità successive alla prima vanno espressi entro il termine di versamento dell’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento, vale a dire il trentesimo giorno successivo al compimento dell’annualità precedente.
In caso di revoca dell’opzione, dovrà essere versata l’imposta di registro per l’annualità di riferimento, nei 30
giorni successivi al termine della precedente annualità.
IL FISCO SULLA CASA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA IL VADEMECUM
La tassazione sugli immobili, le imposte sulle compravendite, le locazioni, la successione e la donazione di
immobili, le agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico. Questi gli argomenti
oggetto dei 5 capitoli di cui è composta la Parte II – recentemente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate –
dell'Annuario del contribuente, “Il fisco sulla casa” . PER SCARICARE IL FISCO SULLA CASA CLICCA QUI
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per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”.
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RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI,
CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare n. 2/E del 1°marzo 2013, l'Agenzia delle
Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'ambito di
applicazione della responsabilità solidale fiscale nei
contratti d'appalto e subappalto.
L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Decreto Crescita”-, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito integralmente il
comma 28 dell’artico lo 35 del DL n. 223/2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.
La nuova norma ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento
all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 200.000 euro - nel
caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la
documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati
correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
La responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici
Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 13-ter, stante la sua natura di norma finalizzata a
limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio.
Confermata esclusione persone fisiche non soggetti Iva, stazioni appaltanti e condomini
Restano invece esclusi, per espressa previsione normativa: le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli
articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972; le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006; il
“condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.
Le prestazioni dei professionisti sembrano escluse
Nella circolare non sono citate le prestazioni d'opera intellettuale ma sembra certa la loro esclusione.
La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la
coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella
ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Si precisa, inoltre, che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula; pertanto,
per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è
applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame.
I contratti esclusi
Un altro importante chiarimento, poi, riguarda i contratti interessati all’applicazione dell’articolo 13-ter. Al
riguardo, il documento di prassi precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, si
riferisce alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice
civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture.
Devono inoltre ritenersi escluse dalla disposizione in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di
appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d’opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto
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contrastare l’evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non
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(articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese
nell’ambito del rapporto consortile.
La certificazione
La circolare, inoltre, precisa che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può
essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del
pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale
data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Pagamenti effettuati con bonifico
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al
beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato che l’attestazione di
regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano
la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al
beneficiario.
Cessione del credito a terzi
Infine, per i casi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, l'Agenzia delle Entrate
chiarisce che - sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle
ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui
all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al
credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà
notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE
IVA 10%
L’aliquota Iva da applicare all’ordinario e obbligatorio check-up degli
impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomìni sia case private,
è il 10 per cento. Inoltre, l’agevolazione, diretta al consumatore
finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto
gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio
la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le
quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013.
La precisazione scaturisce da una richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza
e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l’azienda, dalla lettura della norma di
riferimento (che individua nell’articolo 31 della legge 457/1978) il bonus spetterebbe esclusivamente in
relazione agli impianti condominiali. E’ pertanto dell’idea di applicare ai propri interventi un’Iva “standard”, del
21 per cento.
L’Agenzia non è dello stesso avviso e, nello specificare che la disposizione a cui “agganciarsi” è in realtà l’articolo
3 del Dpr 380/2001, sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in
“fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni
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PER SCARICARE LA CIRCOLARE N.2/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI
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agevolate previste da tale ultima norma. Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “…
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che
siano sistemati in condomìni o in edifici privati.
In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria,
con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di
manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in
verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a
fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Nel caso in cui la società abbia applicato l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il
rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n.
633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione
che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello
stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.
PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.15/E DEL 4 MARZO 2014
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ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO
2013
L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi)
si è attestato sul valore di 106,7.
L’indice è variato di +0,2% rispetto al mese precedente, mentre
nel confronto con il corrispondente mese di gennaio dell'anno
precedente ha subito una variazione di +2,2%.
Si ricorda che, a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).
Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all’attuale 2010=100 è pari a 1,373.
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consumo nel mese di Gennaio 2013. L'Indice dei prezzi al
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AMBIENTE &
ENERGIA
MODULI FV A FINE VITA, IL GSE PUBBLICA L'ELENCO
DEI SISTEMI/CONSORZI IDONEI PER LO SMALTIMENTO
Il Gse ha pubblicato oggi il primo elenco dei sistemi/consorzi che sono risultati idonei per lo smaltimento dei
moduli fotovoltaici a fine vita.
Per gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici è
tenuto ad aderire a un sistema/consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita, in base a quanto stabilito dai
decreti interministeriali 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Per la definizione e la verifica dei requisiti tecnici di questi sistemi o consorzi, il Gse ha predisposto e pubblicato
nel dicembre scorso un “Disciplinare tecnico” a seguito del quale il Gse ha ricevuto le candidature di alcuni
sistemi/consorzi che intendono espletare le attività relative al recupero e al riciclo dei moduli fotovoltaici a fine
vita. Tali sistemi o consorzi, conformandosi alle indicazioni e ai documenti pubblicati dal Gse, hanno trasmesso
la documentazione (dichiarazione di manleva, dichiarazione di disponibilità di rete/polizze/autorizzazioni, atto
necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal disciplinare.
Adesione entro il 31 marzo 2013, pena l'esclusione dagli incentivi
Il Gestore dei Servizi Energetici ricorda che, come previsto dalle regole applicative, i “produttori” - così come
definiti dall’art. 2 del disciplinare - di moduli fotovoltaici installati su impianti entrati in esercizio nel periodo
transitorio (1° luglio 2012 - 31 marzo 2013)dovranno aderire entro il 31 marzo 2013, con riferimento a tali
moduli, a uno dei sistemi/consorzi inclusi nell’elenco pubblicato dal Gse.
In mancanza di tale adesione, il Gse non ammetterà agli incentivi i nuovi impianti ovvero procederà ad annullare
i provvedimenti già emessi di riconoscimento delle tariffe incentivanti, con conseguente recupero delle somme
indebitamente percepite.
PER SCARICARE L’ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI CHE SONO RISULTATI IDONEI PER LO SMALTIMENTO
DEI MODULI FOTOVOLTAICI A FINE VITA CLICCA QUI
PER SCARICARE IL DISCIPLINARE TECNICO CLICCA QUI
PROROGA DEL QUARTO CONTO ENERGIA: ATTIVO IL PORTALE GSE
Sul portale del Gestore servizi energetici (Gse) sono state attivate le funzionalità necessarie per l’inserimento
e l’invio della richiesta di incentivi per gli impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica
Amministrazione, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, e per gli impianti localizzati nei territori colpiti
dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
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istitutivo dello strumento negoziale, dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4.a9.c resa dal gestore del Fondo)
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Per tali impianti gli operatori dovranno continuare ad
accedere al Portale Gse dedicato al quarto Conto
Energia.
Come stabilito dal DM 5 luglio 2012 (art.1, comma 4
lettera c), il Quarto Conto Energia continua ad applicarsi
agli impianti realizzati su edifici e su aree delle
amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2 del
Dlgs n. 165 del 2001) entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
Le proroghe per l'entrata in vigore degli impianti stabilite
dalla legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1, comma 425) - Legge di stabilità 2013 sono fissate al 31 marzo 2013,
purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato; al 30 giugno 2013, purché l’impianto, al 31
marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di Via; al 30 ottobre 2013 nel caso di
impianti sottoposti alla procedura di Via e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013. In
merito agli ultimi due casi, il Gse ha precisato che le proroghe non sono applicabili agli impianti la cui verifica di
assoggettabilità alla Via abbia dato esito negativo.
In merito all’applicabilità della Legge 1° agosto 2012, n. 122 e successivi aggiornamenti, il Gse ha inoltre
predisposto un documento che fornisce agli operatori di impianti fotovoltaici localizzati nei territori colpiti
dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012 alcuni chiarimenti circa l'ammissione alle tariffe incentivanti.
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI EMILIA ROMAGNA CLICCA QUI
CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
DEL CALORE, AGGIORNATE LE NORME UNI 10200
E UNI 9019
Da sempre il riscaldamento rappresenta una delle voci più
“pesanti” del bilancio familiare, a maggior ragione in tempi,
come questi, di grave difficoltà economica per le famiglie.
Risparmiare, dunque, è necessario ma può essere difficile se si
abita in un condominio dotato di impianto di riscaldamento
centralizzato. La soluzione però esiste ed è quella di adottare sistemi per la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore che permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria
abitazione, pur vivendo in un condominio. Una risposta a queste esigenze arriva dalla norma UNI 10200,
aggiornata di recente, mirata proprio a stabilire i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di
climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi
per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità
immobiliari da tutti gli altri consumi.
Mediante l’installazione di particolari dispositivi, infatti, è possibile regolare la temperatura del proprio
appartamento (termoregolazione) pagando solo il calore effettivamente consumato (contabilizzazione). Oltre a
contenere i costi, questo sistema garantisce anche maggiore comfort abitativo, mantenendo costante ed
equilibrata la temperatura di casa. La nuova edizione della norma UNI 10200 fornisce indicazioni per la
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PER SCARICARE IL DOCUMENTO CONTO ENERGIA: INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
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ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari dei singoli appartamenti al fine di ridurre gli
sprechi, salvaguardando comunque la qualità della vita. La riduzione dei consumi viene garantita dal sistema di
contabilizzazione e termoregolazione che deve essere realizzato secondo determinati principi di progettazione.
In tal senso la UNI 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la conduzione dell'impianto, oltre a dare
indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione più indicato per un determinato tipo di impianto di
distribuzione (a colonne montanti o ad anello) e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore,
termoconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete, a soffitto e bocchette di aria calda).
Aggiornata anche la norma UNI 9019
Un’altra norma recentemente aggiornata - e che viene espressamente richiamata dalla UNI 10200 - è la UNI
9019 che rientra nel quadro normativo nazionale in materia di contabilizzazione del calore e di ripartizione
delle spese di climatizzazione invernale. Il documento descrive una metodologia di calcolo indiretto dell’energia
termica erogata all’unità immobiliare, che consiste nell’evoluzione del metodo dei “gradi-giorno”, già in uso nella
versione precedente della norma. I metodi di contabilizzazione indiretta, a differenza di quella diretta, non danno
la misura del calore utilizzato nelle unità immobiliari ma un conteggio proporzionale a questo; tali conteggi sono
quindi utilizzati per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento. Il metodo di calcolo dei consumi
descritto dalla UNI 9019 deriva dal tradizionale metodo del contatore, ormai non più utilizzabile, introducendo
la compensazione del tempo di inserzione dei corpi scaldanti. Grazie alla formula di conteggio migliorata ed
evidenziata nella nuova edizione della norma, si ottengono le precisioni richieste dalle legislazioni nazionali e
regionali vigenti. Oltre al principio di funzionamento e al metodo di calcolo, la norma fornisce anche le
prescrizioni aggiornate di impianto, di installazione, di prova e di impiego dei sistemi basati su questo principio;
immobiliare e dall’inerzia termica dei corpi scaldanti, da cui si ricavano i conteggi proporzionali al calore
utilizzato dall’abitazione che sono poi utilizzati per la ripartizione delle spese, secondo quanto indicato dalla UNI
10200. Il documento, pertanto, non fa riferimento ad una tipologia di prodotto specifico, ma fornisce le linee
generali per un corretto utilizzo del metodo e dei componenti che lo implementano, al fine di ottenere
prestazioni in linea con le esigenze di contabilizzazione indiretta del calore e risparmio energetico.
CALDAIE DOMESTICHE: NUOVE REGOLE
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Dpr recante : “Regolamento in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/ ce sul rendimento energetico in edilizia”.
Il decreto introduce nuove regole in materia di controlli e di manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed è finalizzato alla piena attuazione della direttiva
2002/91/CE e in particolare dell’articolo 9. La Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei
confronti dell'Italia una procedura di infrazione e il 19 luglio 2012 è stato presentato ricorso alla Corte di
Giustizia Ue con richiesta di condanna dell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva
2002/91/CE. Il regolamento, oltre a definire una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di
climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale, prevede che
anche le ispezioni degli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o
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quest’ultimo prevede l’utilizzo dei totalizzatori del tempo di inserzione, compensati dai gradi-giorno dell’unità
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riconosciuti. Inoltre, introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.
Controlli sulle caldaie meno severi. Viene stabilito che dall'entrata in vigore del provvedimento i controlli
sull'efficienza energetica dovranno svolgersi ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni 4
anni per gli impianti a gas, metano o gpl. I tempi sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia uguale o
maggiore a 100 kW. Ricordiamo che attualmente i limiti previsti dai Dlgs 192/2005 e 311/2006 sono più severi.
I controlli sono annuali per le caldaie con potenza inferiore a 35 kW se il combustibile è liquido o solido; se
l'impianto è a gas, è all'interno o ha un'età superiore ad 8 anni le ispezioni sono previste ogni 2 anni, mentre per
le caldaie a gas di tipo B o C la normativa attuale prevede controlli ogni 4 anni. Per quanto riguarda le altre
tipologie di impianti i controlli hanno una cadenza annuale.
Valori massimi della temperatura ambiente. Il nuovo decreto fissa anche i valori massimi della temperatura
ambiente. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve
superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C +
2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la
media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità
immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Gli obblighi per l'amministratore di condominio e per il proprietario unico. Nei condomini o negli edifici
con un unico proprietario ma con più unità immobiliari, il regolamento prevede l'obbligo per l'amministratore o
il proprietario unico di esporre una tabella con l'indicazione del periodo di accensione e l'orario di attivazione
dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.
Il responsabile dell'impianto può delegare ad un terzo. Per quanto concerne i soggetti responsabili per
l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva, il regolamento abroga l'articolo 11 del Dpr 412/1993. Viene stabilito che l'esercizio, la conduzione, il
controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza
energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo
responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori
non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano
presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato
un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi
alle disposizioni di legge, la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia
espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni
atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi
concordati. Nei condomini, la garanzia deve essere fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea. In tale
ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non
oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza
e di tutela dell'ambiente. PER SCARICARE LO SCHEMA DEL DECRETO CLICCA QUI
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giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto e il codice dell'impianto assegnato
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE
NUOVE REGOLE E I REQUISITI CHE DOVRANNO
POSSEDERE I CERTIFICATORI
Il Consiglio dei Ministri ha attuato lo schema di D.P.R. di attuazione
di quanto pre visto dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
192/2005 che recepisce la Direttiva 2002/91/CE.
Lo schema di DPR contiene i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento dei certificatori energetici. In particolare, prevede
che possono essere riconosciuti come soggetti certificatori:
•
•
•
•
i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi
professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria,
scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che
esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili,
opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale
italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
le società di servizi energetici (ESCO).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della
durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e
svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
L'allegato al Regolamento definisce i contenuti minimi del corso di formazione.
Infine, viene ricordato che l'attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
PER SCARICARE LO SCHEMA DI DPR SUI REQUISITI PER I CERTIFICATORI ENERGETICI CLICCA QUI
PER SCARICARE L'ALLEGATO 1 CLICCA QUI
L’ITALIA RAGGIUNGE L’OBIETTIVO KYOTO
L'Italia centra il target di riduzione delle emissioni di gas serra fissato dal
protocollo di Kyoto. Le emissioni sono diminuite in media del 7% nel
periodo compreso tra il 2008 e il 2012, rispetto ai valori del 1990 (anno
di riferimento assunto dal protocollo che dava come obiettivo meno
6,5% al nostro Paese). A dirlo è il rapporto Dossier Kyoto 2013 della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. La media annua di emissioni
risulta 480 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti; il limite di Kyoto era
483,3. Il rapporto traccia anche un bilancio del protocollo di Kyoto, che
ha ormai concluso la sua validità (periodo 2008-2012). Secondo le stime
nel 2012 le emissioni di gas serra in Italia si sono attestate a circa 465-470 milioni di tonnellate di CO 2 (meno 20
milioni rispetto al 2011).
PER SCARICARE IL RAPPORTO CLICCA QUI
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno
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SENTENZE
LE OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE
Consiglio di Stato, Sentenza del 12 febbraio 2013
Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un
nuovo strumento di pianificazione territoriale costituiscono
un mero apporto dei privati al procedimento di formazione
dello strumento, tuttavia, non sorge in capo all’amministrazione alcun obbligo di puntuale e concisa motivazione.
Questo il principio ribadito dalla VI sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza in comento, si è
pronunciata su un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di uno strumento urbanistico, nella specie il Piano
Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
Respinta l’impugnazione dal Tar in primo grado, la questione è stata quindi riproposta in appello e, confutando i
molteplici motivi di censura, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto l’occasione di affermare:
“….le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio
costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con
conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a
quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte
discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, non ricorrenti
Pertanto sono giunti alla conclusione che:
“La presentazione di osservazioni, costituente una forma di apporto critico o collaborativo nel procedimento di
formazione del Piano Regolatore, non muta l'ambito e l'estensione dell'obbligo di motivazione, né comporta
l'esigenza di un'analitica confutazione con riferimento alle singole situazioni evidenziate dai privati, anche di
sacrificio, essendo al contrario sufficiente che le rispettive osservazioni siano state esaminate e ritenute, sia pure
succintamente e collettivamente, in contrasto con le linee guida del piano e con gli interessi pubblici che richiedano
il sacrificio di tali contrapposti interessi privati coinvolti.”
Le osservazioni costituiscono quindi uno strumento partecipativo al procedimento di adozione di un piano
urbanistico “incompleto”, in quanto permettono al privato di concorrere con i propri “suggerimenti” ma non
concedono ai partecipanti il potere di dialogare alla pari con l’amministrazione, la quale può decidere di non
accogliere le osservazioni presentate attraverso delle controdeduzioni “succinte” e “collettive”.
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI
PREDISPORRE MISURE A TUTELA DELLA
SICUREZZA SIA DEI LAVORATORI CHE DEI TERZI
CHE, PER QUALSIVOGLIA RAGIONE, SI TROVINO IN
CANTIERE
Corte di Cassazione Sentenza n. 6383 dell’08 febbraio2013
La responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi
avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo
di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di
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certo nella specie (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806).”
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lavoratori e pedoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza in esame.
Nello specifico la Suprema Corte rileva che la circolazione dei pedoni e dei veicoli nei posti di lavoro, nelle vie di
circolazione e nei luoghi o impianti all’aperto occupati dai lavoratori durante le loro attività, deve avvenire in
modo sicuro, mediante l’attuazione, da parte dell’imprenditore, delle norme antinfortunistiche necessarie a
tutelare l’integrità fisica anche di soggetti terzi che, per un qualsiasi legittimo motivo, accedono nei luoghi di
lavoro. Così si legge nella sentenza «Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei
lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma
sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi
di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi. Le
disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al
rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un
rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa».
I giudici hanno, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro, amministratore e legale
rappresentante di una società che, omettendo di dotare il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e
di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri ed ostacoli in maniera da garantire che i movimenti dei
pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione
con un guidatore di autocarro all'interno del deposito, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia,
aveva cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore, che veniva investito ed urtato dal predetto autocarro, in
fase di manovra in retromarcia. «Va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create
vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli». «L’imputato
nella sua qualità» - affermano i giudici di legittimità - «è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel
INFORTUNI SUL LAVORO: LA COLPA DEL DIPENDENTE
NON LIBERA IL DATORE
Corte di Cassazione , Sez. lavoro, Sentenza n.2512 del 04 febbraio 2013
Il datore di lavoro è sempre responsabile, in caso di infortunio sul lavoro,
anche nel caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa.Il
comportamento, seppur colposo, del dipendente, infatti, non è tale da
liberare dalle proprie responsabilità il datore di lavoro.Così la Corte di
Cassazione, nella sezione lavoro, con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 2512,
non ravvisando, quindi, nel caso de qua, alcuna colpa del prestatore di
lavoro.In primo grado era stata accertata la responsabilità del datore di
lavoro e si rigettava la domanda di quest’ultimo nei confronti della
compagnia di assicurazione (considerando che per il danno biologico e
quello morale non vi sia alcuna copertura assicurativa).In sede di appello i
giudici riconoscono la responsabilità solidale anche del preposto,
“colpevole” di non aver verificato i macchinari, costringendo, in tal modo, i dipendenti a lavorare in condizioni
precarie.Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione con 4 motivi.
Richiamando precedenti in materia (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1994/2012) i giudici di legittimità hanno precisato che
“il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente
responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo
egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la
condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter
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luogo di lavoro».
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produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine
di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso”.
Ancora per quanto concerneva il rilievo circa la dedotta questione del divieto di cumulo degli accessori, la Corte,
nella sentenza in commento, ha precisato che “la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta
a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure
previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo
configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una
controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 cod. proc.
civ. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali
dall'ari 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991”. In merito al danno coperto dalla polizza gli Ermellini hanno
precisato che la Corte territoriale ha correttamente argomentato che la stessa polizza era stata stipulata
precedentemente al riconoscimento normativo del danno biologico (ex D.Lgs. n. 38/2000: l’obbligo di tenere
indenne il datore per quanto egli sia tenuto a pagare in base agli artt. 10 e 11, D.P.R. n. 1124/65, non poteva
pertanto che riferirsi ai soli tipi di prestazioni allora erogabili, cioè quelli relativi al danno patrimoniale.
L’ultima doglianza nella decisione in commento aveva per oggetto la sussistenza e l’entità del danno morale;
secondo quanto precisato dalla Corte, anche in questo caso l’operato della Corte territoriale è esente da censure:
la grave menomazione fisica subita dal dipendente comporta il ristoro effettivo di tutti i danni provocatigli.
I giudici della Corte, quindi, rigettano il ricorso.
ANCHE LE PERTINENZE DEVONO RISPETTARE
LE DISTANZE
2013
Si
deve
ritenere
costruzione
qualsiasi
opera
non
completamente interrata, avente i caratteri della solidità,
stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche
mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso
ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed
elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. E’ questo il principio ribadito dalla Corte
di Cassazione con la sentenza in esame, in tema di distanze di costruzioni. Portando a conseguenza il principio
ribadito, infatti, gli Ermellini sostengono che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e
siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica,
sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze. Nel caso di specie due coniugi convenivano in giudizio il
vicino che aveva realizzato a confine con la porzione di un immobile di loro proprietà un vano di circa m. 5x3 di
lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste dal regolamento edilizio comunale. Da qui
la richiesta di demolizione del vano, che tuttavia veniva rigettata dal giudice di prime cure con la condanna al
pagamento delle spese processuali. Al contrario, in sede di appello, il Giudice riformava la sentenza di primo
grado, condannando il vicino ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di
proprietà degli appellanti, rigettando al contempo la domanda di risarcimento di ulteriori danni. In buona
sostanza, secondo i giudici di merito, il vano – a prescindere dalla sua funzione pertinenziale – costitutiva un
edificio e non rispettava l’obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine. Come si è visto, in sede di
cassazione il Palazzaccio conferma la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di appello, evidenziando
con chiarezza l’irrilevanza dell’eventuale funzione pertinenziale ai fini della sussunzione nella categoria
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Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 72 del 03 gennaio
28
costruzione del vano in questione e rilevando al contempo la dimensione del vano tale da accrescere la
superficie o la funzionalità economica della costruzione.
CALDAIA NON A NORMA? NE RISPONDE IL
MANUTENTORE CHE NON NE IMPEDISCE L'USO
Corte di Cassazione, sez. IV, Sentenza 48229 del 13 dicembre
2012
Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una
caldaia potenzialmente dannosa, in quanto dotata di un
componente
imprudenza,
non
fonte
originale,
di
costituisce
responsabilità
e
una
grave
l'eventuale
effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale
appare del tutto ininfluente. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza 13 dicembre 2012, n. 48229. Un manutentore viene chiamato, con contratto d’opera, per controllare
l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas in una casa. Non compiendo correttamente il proprio
lavoro, causa un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile, per aver omesso
di eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto, in particolare della canna fumaria che risultava, poi,
essere ostruita da carogne di uccelli. L'imputato ricorre per Cassazione deducendo la mancata effettuazione della
perizia tecnica, volta ad accertare il regolare funzionamento di un pezzo della caldaia, ritenuto il vero
responsabile dell'intossicazione delle vittime, rispetto al quale sussiste il dubbio se si tratti di componente
fatto che il manutentore aveva consigliato agli inquilini di utilizzare il meno possibile la caldaia), l'imputato
avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non
potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente
creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.
Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di
una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe
dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della
sicurezza della funzionalità del pressostato. In conclusione, "a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato,
secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non
potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità".
BENI AMBIENTALI, NOTIFICA VINCOLO PAESISTICO
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 298 del 21 gennaio 2013
La Corte costituzionale ha affermato che, in presenza di “bellezze di insieme” di cui alla legge n. 1497 del 1939,
caratterizzate da ambiti territoriali spesso di vaste dimensioni, la notifica a tutti i proprietari interessati dei
provvedimenti costitutivi di vincolo diventerebbe estremamente difficile, macchinosa, e talora di scarsa
possibilità.
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originale o meno. Secondo gli ermellini, una volta accertata la consapevolizzazione di tale dubbio (emersa dal
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VIOLAZIONI ANTISISMICHE E RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEI LAVORI
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 6282 dell’ 8 febbraio 2013
Anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto
del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può
commettere il reato di cui all'art. 93 d.P.R. 380\01.
CONDONO DATA CERTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 39 dell’ 8 gennaio 2013
L'onere della prova dell'ultimazione dei lavori edilizi entro la data utile per ottenere il condono grava sul
richiedente la sanatoria. Ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di
accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui
che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato
effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative
all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc. La giurisprudenza di merito si è peraltro spinta ad
affermare, sul solco di tale orientamento, che anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
presentata dall'interessato, l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono edilizio
ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla
legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun
LA VENDITA DI UN IMMOBILE ABUSIVO NEL CASO RISULTI PRESENTATA L'ISTANZA DI
CONDONO EDILIZIO
Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 20714 del 22 novembre 2012
Il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che consente la stipulazione ove risulti presentata
l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, esige che la domanda in sanatoria abbia i
requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, di
conseguenza, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della
somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il
promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa.
COSTRUZIONE SUL CORTILE COMUNE DI UN PORTICATO-CAPANNONE. LA MANCANZA
DI CONCESSIONE EDILIZIA NON PUÒ COSTITUIRE IMPEDIMENTO ALL'ACQUISTO PER
USUCAPIONE
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 3979 del 18 febbraio 2013
L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 c.c. per l'apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso
in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune;Inoltre, l'assenza di concessione edilizia non
può costituire impedimento all'acquisto per usucapione del porticato costruito su parte del cortile comune;
Si legge nella sentenza:
Le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva
di uno dei condomini, e ciò anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie,
da un cortile in comune, né il partecipante alla comunione può, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa
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modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso.
30
comune a beneficio di un altro immobile di sua proprietà esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e
propria servitù a carico della cosa comune.
La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la
finestra in questione era stata costruita "ex novo" nell'edificio di proprietà esclusiva degli A. - D.P. e godeva
dell'affaccio diretto sul cortile antistante di proprietà comune. L'assunto sulla trasformazione in finestra di una
preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il
riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse è del tutto generico, risultando dallo "svolgimento del
processo" della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove
(V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non può
costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del
possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un
possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della
costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono
alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il
rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza
nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione.
Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del
possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di
appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un
illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine
ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.
il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile
l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza
inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici
(Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012). Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di
dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato,
essenzialmente, che anche per il diritto di proprietà, benché imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto
estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicché, coerentemente con la disciplina di tale
diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi è ragione per escludere, nell'ambito del
rapporto privatistico, l'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore
a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle
prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l'interesse del privato a non
sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la
salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio,
può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso, reprimendo
l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità
o variazione essenziale della concessione edilizia. Del tutto infondata è, infine, le terza doglianza. La Corte
distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici
e giuridici, che "il battuto piastrellato"costituiva, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un miglioramento della consistenza
del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l'utilizzo di esso anche da parte degli altri
comproprietari.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato
31
Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza
impugnata ha dato conto della impossibilità della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le
motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate.
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013
Definizione del manufatto : Il soppalco abitabile costituisce una zona rialzata rispetto al livello del resto
dell’appartamento, realizzato in una fase successiva e calpestabile da persone comodamente erette. La
realizzazione di un soppalco all’interno di una unità immobiliare, compiuto attraverso la divisione in altezza di
un vano a scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa che non realizza un mutamento di destinazione
d’uso, di sagoma o di volume, è soggetta a regole e misure stabilite dalla legge e cambiano a seconda del
Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza.
Caratteristiche costruttive: Dal punto di vista costruttivo il soppalco deve avere una altezza minima del locale
da soppalcare di almeno 430-440 cm.; le altezze sopra e sotto il soppalco, quindi, non possono essere inferiori a
210 cm., soletta compresa. La superficie soppalcata non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale,
ma può arrivare fino a metà della superficie del locale quando le altezze sopra e sotto il soppalco raggiungono i
220 cm. L’altezza della zona sottostante deve essere di almeno 240 cm. nel caso la si voglia attrezzare come
bagno o come cucina (mantenendo sempre però i 210 cm. minimi nella parte superiore). Invece la superficie
finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del locale soppalcato.
Alcune problematiche condominiali : Per realizzare un soppalco nel proprio appartamento, non è necessario
all’interno della proprietà esclusiva. Ma al fine di evitare però successive contestazioni, è consigliabile depositare
presso l’Amministratore la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti e la perizia del professionista
chiamato in causa: se un vicino dovesse mai chiedere spiegazioni, sarà l’Amministratore a dover mostrare i
documenti. Per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, occorre sapere due cose:
se i millesimi sono calcolati in base ai metri quadrati dell’appartamento, allora il soppalco può comportare una
modifica dei calcoli stessi; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non
comporta nessun cambiamento.
I titoli abilitativi : Nel corso del tempo l’orientamento giurisprudenziale in merito al corretto utilizzo del titolo
abilitativo per la realizzazione di un soppalco abitabile, ha subito dei notevoli cambiamenti. Infatti, inizialmente
un primo orientamento giurisprudenziale faceva rientrare la realizzazione di un soppalco per fra le opere interne,
atteso che tale intervento, pur aumentando la superficie utilizzabile, non modificava il volume o la sagoma
dell'edificio (Cass. Pen., Sez. III, n. 232352/2005). Dal 2005 in poi si aprì un contrasto giurisprudenziale fra la
decisione del 2005 e le successive pronunce, che fu risolto con l'affermazione della necessità del permesso di
costruire per ragioni di ordine sistematico. Pertanto la realizzazione di un soppalco nel corso di lavori di
ristrutturazione interna di un edificio, richiede il permesso di costruire o della cosiddetta super-D.I.A. alternativa
al predetto titolo abilitativo, in quanto si tratta di intervento edilizio che comporta un aumento della superficie e la
realizzazione di un edificio in parte diverso dal preesistente (Cass. pen., sez. III, n. 41089/2011; Cass. pen., n.
8669/2007, Cass. pen., sez. III, n. 37705/2006, Cass. pen., n. 35863/2006).
La recente giurisprudenza amministrativa invece, in ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi
interni alle abitazioni, distingue i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, può
essere sufficiente una denuncia di inizio di attività (D.I.A.), dai casi nei quali occorre una vera e propria
concessione edilizia, oggi permesso di costruire. Deve infatti ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale, in quanto trattasi di opere che vengono effettuate
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soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve
ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una
sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001,
comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico
urbanistico (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n.908/2012).
Sulla questione è di nuovo intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.720 dell’8 febbraio 2013 il quale ha
precisato che l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire,
gli interventi di ristrutturazione edilizia. La realizzazione di un soppalco comporta un aumento di superfici e
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporta anche un mutamento della destinazione
d'uso. Nel caso di specie, secondo i giudici, il soppalco per sua struttura e funzione ha comportato un aumento
della superficie utile, nulla rilevando che mera intelaiatura sia priva del “piano di calpestio”. Anche ad ammettere
che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa
perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di “documentazione fotografica fornita dalla proprietà”), che fossero
state già realizzate “travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso”. Questi
interventi, concludono i Giudici, delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco.
LA DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI
NORMA VINCOLANTE PER COMUNI E STRUMENTI URBANISTICI
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 844 del 12 febbraio 2013
La distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è inderogabile e vincola anche i comuni in
sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici.
Stato (Sentenza sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5759) e alla eventuale disapplicazione di strumenti urbanistici con
esso contrastanti nel senso della minore tutela, ha già avuto modo di osservare che le prescrizioni di cui al d.m. 2
aprile 1968 n. 1444 integrano con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché
l'inderogabile distanza di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di
formazione o revisione degli strumenti urbanistici. La prescrizione di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
relativa alla distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è volta non alla tutela del
diritto alla riservatezza, bensì alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, ed è,
dunque, tassativa ed inderogabile. Infatti, nella suddetta materia deve ritenersi che in tema di distanze tra
costruzioni, applicabile, come detto, anche alle sopraelevazioni, l'adozione da parte dei Comuni di strumenti
urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9
D.M. 2 aprile 1968 n.1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti - comporterebbe l'obbligo per il giudice di applicare, in sostituzione delle disposizioni
illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivate, però, dalla inserzione in esso
della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale (così Cassazione civile, II, 27 marzo 2001, n.4413 su
richiamata; così anche Consiglio di Stato, IV, 12 giugno 2007, n.3094).
La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo tassativa ed inderogabile,
impone al proprietario dell'area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno
dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere
mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme
alle previsioni dell'art. 907 comma 3, C.C.
Conseguentemente, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va
annullata ove oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la
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In ordine alla valenza direttamente precettiva tra privati del decreto ministeriale sulle distanze già il Consiglio di
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clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata, oltre alla considerazione che nella specie la disciplina è stata
integrata dal regolamento comunale in senso ancora più rispettoso e rigoroso.
L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che detta disposizioni in tema di distanze tra costruzioni, stante la natura di
norma primaria, sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione.
D’altra parte, come visto, nella specie non solo la norma comunale ha tenuto conto della disposizione
ministeriale esistente, ma l’ha appunto integrata in senso ancora più rigoroso.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6656, del 21 dicembre 2012
All’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed
ecologica, tra le quali spicca la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto
tra aree edificate e spazi liberi. Infatti, l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non
possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al
diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in
funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle
potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della
comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela
della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul
territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione
della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione di futuro sulla propria stessa essenza, svolta per
elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al
procedimento pianificatorio.
DETERMINAZIONE DELL' APPARTENENZA DI UNA
STRADA AL DEMANIO COMUNALE
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 4145 del 28 gennaio 2013
Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio
comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre che l’uso
pubblico, cioè l’uso da parte di un numero indeterminato di
persone (il quale, isolatamente considerato, potrebbe essere
indicativo soltanto di una servitù di passaggio), le risultanze delle mappe catastali, la ubicazione della strada
all'interno dei luoghi abitati (tenuto conto che, in base all'art. 16, lett. b, della legge 20.3.1985, n. 2248, allegato F,
si presumono comunali le strade site all'interno dei centri abitati), l’attività di manutenzione effettuata dall’ente,
i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione che presuppongano la natura pubblica della strada e
l'assoggettamento dei cittadini alle prassi determinate da tali comportamenti. Alla inclusione o, rispettivamente,
alla mancata inclusione della strada nell’elenco delle strade comunali (già previsto dall’art. 8 della legge n. 126
del 1958) deve riconoscersi mero valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo della proprietà del suolo
da parte dell'ente locale. Si tratta, perciò, di circostanze che non possono ritenersi decisive per affermare o
escludere la natura pubblica e, nonostante il difetto dell'iscrizione, l'appartenenza di una strada al demanio
comunale ben può essere desunta da altri elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e
concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ.
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autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima, con le decisioni dei propri organi
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LA SOSTITUZIONE EDILIZIA COSTITUISCE UNA MODALITÀ SPINTA DELLA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 6592 del 20 dicembre 2012
La “sostituzione edilizia” costituisce, già in se stessa, una modalità (segnatamente, la più spinta) proprio della
ristrutturazione edilizia, lo si evince sin dalle norme che, a livello tanto nazionale quanto locale, definiscono la
seconda, ed ammettono che questa possa atteggiarsi, al limite, anche in termini di demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato. Dunque la conferma che la sostituzione edilizia, debba intendersi pur
sempre come una forma della ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità di fare salve le
caratteristiche fondamentali della preesistenza.
SCADENZA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6703 del 28 dicembre 2012
Anche a voler ammettere che una convenzione di lottizzazione possa avere una limitata ultrattività in un
momento successivo alla sua scadenza, è indubbio che, decorso i termine di dieci anni, divengono inefficaci le
previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è consentita la loro ulteriore
esecuzione. Ne segue che una convenzione di tal genere, scaduta da dieci anni e rimasta inattuata, non può
vincolare i successivi strumenti urbanistici generali, nemmeno sotto il profilo dell’esistenza di uno specifico
onere di motivazione.
NOZIONE DI “LOTTO INTERCLUSO”
E’ bene ricordare che la nozione di “lotto intercluso” ha una sua valenza quando non si rinvenga spazio giuridico
per un'ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte
al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di
correggere e compensare il disordine edificativo in atto.
DISTANZA MINIMA DELLE COSTRUZIONI CIVILI
RISPETTO AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI
Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.6639 del 21 dicembre 2012
Le preminenti esigenze pubblicistiche connesse alla salvaguardia
delle incomprimibili finalità di igiene e salubrità dei luoghi sottese
alla regola della distanza minima delle costruzioni civili rispetto
agli allevamenti di animali hanno necessariamente valenza erga
omnes, nel senso che sono poste nell’interesse di tutti i potenziali
soggetti che hanno titolo a vederne rispettato il precetto. Ciò implica che l’osservanza della disposizione
regolamentare comunale che pone, per ragioni di igiene e sanità pubblica, il rispetto di quella distanza minima
dagli allevamenti non può essere interpretata, in senso unilaterale, e cioè che alla sua osservanza sarebbe tenuto
soltanto il costruttore di un allevamento rispetto agli insediamenti costruttivi preesistenti e non anche il
costruttore di fabbricati ad uso abitativo rispetto ad allevamenti già insediati. Non v’è infatti ragione per ritenere
fondata una tale interpretazione, dalla quale irragionevolmente deriverebbero, pur a fronte della medesima ratio
legis, soluzioni differenziate rispetto alla stessa questione inerente il rispetto o meno delle distanze imposte dal
regolamento di igiene.
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Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6656 del 21 dicembre 2012
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MONETIZZAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CESSIONE DEGLI STANDARD
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6707 del 28 dicembre 2012
Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere
stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata alla
imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al
reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della
specifica zona di intervento e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al
contributo di concessione.
LA CTU ESPLORATIVA È AMMESSA QUANDO
NON VI SONO ALTRE POSSIBILITÀ DI
INDAGINE
Corte di Cassazione Civile, Sez. terza, sentenza n. 2663 del
5 febbraio 2013
La CTU esplorativa, generalmente vietata nel nostro
ordinamento, consiste nell'esperimento da parte del
consulente tecnico d'ufficio di indagini approfondite non
per forza legate a documenti e prove dedotte in giudizio dalle parti. Il consulente tecnico infatti, nella sua qualità
di ausiliario del giudice, è tenuto a redigere compiuta relazione rispondendo ad un preciso quesito formulato dal
giudice, più o meno articolato, basandosi sugli elementi già prodotti in giudizio dai contendenti.
giudiziale; deve tuttavia trattarsi di fatti che non debbano essere necessariamente provati solo dalle parti.
Tale divieto deriva dal principio per cui la ctu non può sostituirsi all'onere della prova a carico delle parti. Nel
caso di specie il giudice di secondo grado aveva accolto l'eccezione proposta dalla parte interessata in merito alla
nullità di ctu esperita, a suo dire non legata ad alcun quesito giudiziale né ad alcun elemento di prova. Al
contrario la Suprema Corte ha dimostrato come in effetti sussistesse un collegamento, ribadendo in ogni caso
come sia possibile derogare al principio generale in tutti quei casi (eccezionali) in cui la ctu possa assumere
rilevanza probatoria. Si tratta di casi in cui l'accertamento dei fatti risulta possibile soltanto mediante
esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche (in questo senso anche pronunce
precedenti della stessa Corte, ad es. sent. n. 1149/2011).
La statuizione in oggetto è di estrema importanza poiché conferma l'introduzione nel nostro ordinamento
di valide eccezioni al principio generale del divieto di ammissibilità di ctu esplorativa nel caso in cui al contrario
sia oggettivamente necessaria, essendo l'unico mezzo a disposizione del giudice per l'accertamento dei fatti.
RITARDO NEL RILASCIO DELL'IMMOBILE: ECCO QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO
FORFETTARIO
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 4357 del 21 febbraio 2013
La norma contenuta nell'art. 6, comma 6, legge n. 431/1998, che ha introdotto una determinazione
predeterminata e forfettaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili nella misura
massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1591 c.c.,
quale norma transitoria finalizzata ad agevolare la transazione verso il regime pattizio delle locazioni, trova
applicazione anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.
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In questo caso il ctu è autorizzato a raccogliere ogni elemento di prova disponibile al fine di rispondere al quesito
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L'ASSENZA DEL CONSENSO DEL CONIUGE NON IMPEDISCE IL TRASFERIMENTO DEL
BENE IN COMUNIONE
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 2202 del 30 gennaio 2013
Per richiedere l'adempimento di un preliminare di compravendita di un immobile ed agire quindi per
l'esecuzione in forma specifica, non c'è bisogno che il contratto sia stato firmato da entrambi i coniugi che si
trovano in regime di comunione legale. E' quando ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza in esame,
chiarendo che "la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 del codice
civile (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento)".
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour una società di costruzioni aveva acquistato un immobile ed
aveva invitato i venditori a comparire dinanzi al notaio. Avendo già versato una caparra, l'acquirente aveva
dichiarato di mettere a disposizione dei venditori il prezzo residuo. Non avendo avuto riscontro la società dava
inizio alle azioni legali chiedendo che venisse emessa sentenza per produrre gli effetti del contratto non
concluso. L'immobile acquistato era però di proprietà non solo del convenuto ma anche di sua moglie che, non
aveva mai firmato il contratto. La donna quindi nel costituirsi in giudizio dichiarava di aver avuto conoscenza del
preliminare solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione. Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo
così il trasferimento della proprietà all'acquirente rigettando però la domanda di risarcimento danni. La Corte
d'Appello successivamente riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda proposta dall'impresa
acquirente. Secondo la Corte d'Appello l'esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge
che non aveva firmato il contratto ed è rimasto estraneo al rapporto. Il caso finiva quindi in cassazione dove i
Giudici della Suprema corte hanno ricordato che "l'assenza del consenso del coniuge non impedisce il
trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile". Infatti - spiega la Corte - occorre premettere che le sezioni
gravame - hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge,
quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto.
La Corte di Cassazione fa notare da ultimo che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto "è stata
respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate" circa
"la nullità ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge".
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: OPERA ANCHE NEL CASO DI DECESSO
SUCCESSIVO DEL CONDUTTORE E QUINDI DEL SUO AVENTE CAUSA
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 3548 del 13 febbraio 2013
Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978. in caso di morte del conduttore, gli succedono
nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Succede altresì nel
contratto il convivente more uxorio del conduttore, come chiarito della sentenza della Corte Costituzionale, 7
aprile 1988, n. 404, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il
convivente nel novero dei successibili nella titolarità del contratto di locazione.
La Suprema Corte, nell’epigrafata sentenza, ha ulteriormente specificato che in tema di successione nel contratto
di locazione la norma succitata di cui all’art. 6, 1 comma, L. n. 392/78 “trova applicazione anche qualora l’evento
morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di
conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla
successione nella posizione di quest’ultimo”.Esemplificando ulteriormente può dirsi che il diritto di successione
nel contratto di locazione, che consente di far subentrare coniuge, eredi, parenti ed affini conviventi del
conduttore nonché il convivente more uxorio di questi nella conduzione dell’immobile, opera anche se c’è un
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unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici - diversamente da quanto asserito del giudice del
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passaggio intermedio ovvero se, deceduto l’originale titolare del diritto, a questi subentri altro soggetto che a sua
volta muoia, lasciando a sua volta l’appartamento al proprio convivente.
ISPEZIONI FISCALI, NECESSARIA
L'AUTORIZZAZIONE SE LO STUDIO COINCIDE
CON L'ABITAZIONE
Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza n.
4140 del 20 febbraio 2013
Nel caso di uso promiscuo dei locali – cioè quando i locali
adibiti ad abitazione e quelli adibiti a opificio o a studio
professionale sono adiacenti e tra gli uni e gli altri vi sono
porte di comunicazione – l'accesso degli ispettori delle Entrate deve essere autorizzato dal Procuratore della
Repubblica. In assenza di questa autorizzazione, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento vanno considerati
nulli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza in esame. Nel caso
esaminato dalla suprema Corte l'Agenzia delle Entrate di Bari, in seguito a un controllo effettuato dagli ispettori,
contestava a una società un'indebita detrazione di imposta conseguente alla registrazione di fatture di acquisto
per operazioni inesistenti. L'impresa fece ricorso alla commissione tributaria provinciale, che lo accolse con una
sentenza che fu confermata anche in appello dalla commissione regionale. La commissione ritenne provato che
l'opificio in questione fosse adibito ad uso promiscuo, e poiché l'accesso nei locali dell'impresa non era stato
erano da ritenere “invalidi e insuscettibili di produrre effetti”. Contro la sentenza d'appello, l'Agenzia delle
Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione adducendo come motivo la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 52 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, n. 3, del c.pc., nonché vizio di motivazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di secondo grado.
I giudici della suprema Corte, richiamando precedenti pronunciamenti (da ultimo Cass. n. 16570/2011),
precisano che “si ha destinazione ad uso promiscuo, agli effetti dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, non soltanto
nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività
professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei
documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi”.In tal caso, è necessaria l'autorizzazione
all'accesso da parte del Procuratore della Repubblica. L'autorizzazione all'accesso, sottolinea la Cassazione, è una
condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni, giacché il principio di
inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria.
SUCCESSIONE LEGITTIMA AL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO SEMPRE I DIRITTI
D’USO E DI ABITAZIONE SULLA CASA FAMILIARE
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 4847del 27 febbraio 2013
Le Sezioni Unite intervengono, con la sentenza in esame, per dirimere un contrasto giurisprudenziale maturato
in materia successoria in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite, risolvendo una questione di
particolare importanza.
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autorizzato dal Procuratore della Repubblica, l'accesso e l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
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La principale questione riguarda le modalità di computo della quota legittima del coniuge superstite e, in
particolare, se il valore del diritto di abitazione vada computato nel calcolo della quota legittima.
La Suprema Corte riassume in questo modo le due principali interpretazioni date nel passato:
" ... secondo un primo indirizzo essi [diritti di abitazione] sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di
riserva, mentre un'altra soluzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano
applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono,
ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima".
Ciò premesso, la Corte ribadisce un concetto preliminare da tenere in considerazione in materia: al coniuge
supertite devono essere riconosciuti i diritti di abitazione e utilizzo del mobilio ex art 540 c.c. "anche nella
successione legittima" (oltre che nella testamentaria).
Quindi, una volta ritenuto esplicare l'effetto anche nella successione ab intestato si pone il problema del calcolo
del valore della quota spettante al coniuge superstite.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, aderisce alla tesi secondo la quale "i diritti in
oggetto vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi
degli artit 581 e 582 c.c.", distinguendo il caso della successione legittima da quella testamentaria.
Infatti, motiva la Corte, "è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in radice un problema di
incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge"
(aggiungo che nel caso di successione testamentaria la quota disponibile può fare da calmieratore dei valori in
discussione ma nella successione legittima il problema non si pone).
Il calcolo, pertanto, deve eseguirsi in questo modo: occorrerà stralciare il valore capitale dei diritti di
l'analisi che vede la concessione de qua come legato ex lege) e dare poi luogo alla divisione della massa ereditaria
dalla quale viene detratto il valore dei diritti di abitazione ed uso, rimanendo, pur sempre, compreso nell'asse il
valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.
IL CONDOMINO NON PUÒ APPROPRIARSI DELLA RAMPA DI SCALA IN VIA ESCLUSIVA
IMPEDENDO IL PACIFICO USO E IL POSSESSO DELLA STESSA AGLI ALTRI
COMPROPRIETARI
Corte di Cassazione,Sez. II, sentenza n. 4419 del 21 febbraio 2013
Anche se una parte della scala condominiale è destinata a raggiungere il piano dove abita un solo condomino,
non significa che quest'ultimo possa escludere dalla proprietà comune gli altri condomini. E poco importa
dedurre che quel tratto di scala non sia normalmente utilizzata da chi abita nei piani inferiori. È quanto afferma
la seconda sezione civile della corte di cassazione con la sentenza in esame. La corte, in particolare, si è occupato
del caso in cui un condomino che abitava all'ultimo piano di uno stabile aveva deciso di sé iniziative di chiudere
con una porta quella parte di scala che dà accesso al suo piano. Inevitabile sulla protesta degli altri condomini le
cui rimostranze hanno trovato ascolto presso i giudici della suprema corte che, ribaltando la decisione
precedentemente presa dalla corte d'appello, hanno ribadito che la scala comune è comune! E c'è poco da fare: il
condomino deve rimuovere la porta. La Cassazione richiama ai contenuti dell'articolo 1117 n.1 del Codice Civile,
secondo cui sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio,
se il contrario non risulta dal titolo il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune. Insomma se il bene è comune tutti sono interessati alla sua conservazione
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abitazione ed uso"secondo modalità assimilabili al prelegato" (dottrina e giurisprudenza hanno condiviso
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indipendentemente dal tipo di utilizzo che se ne possa fare. In buona sostanza la presunzione di proprietà
comune stabilita dall'articolo 1117 può essere superata solo dalla prova dell'esistenza di un titolo che giustifichi
la proprietà del singolo.
Ma qual è stato l'errore della corte d'appello? Secondo la cassazione il principale errore risiede nel fatto che la
corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova di una proprietà esclusiva per il fatto che l'immobile era stato
venduto con tutti gli accessori. Ma di certo la scala condominiale non può considerarsi un accessorio della
proprietà singola. La cassazione ricorda che
con il termine "accessori" si fa riferimento a
servizi, disimpegni, magazzini ma non certo
le scale che collegano due piani appartenenti
a diversi proprietari.
DECORO ARCHITETTONICO, IL
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
PUÒ DEROGARE ALLA DISCIPLINA
LEGALE
Corte di Cassazione,Sez.II, Sentenza n. 1748 del
21 gennaio 2013
Il regolamento condominiale, se di natura contrattuale, può vietare qualunque alterazione del decoro
in un edificio, avevano citato in giudizio il proprietario di una limitrofa costruzione con annesso giardino, che
aveva edificato parte di tale giardino in aderenza all’immobile di loro proprietà sino all’altezza del lastrico solare,
con ciò alterando il decoro architettonico del complesso edilizio, in violazione dell’art. 1120 cod. civ., della
normativa di cui al r.d. n. 1165 del 1938 e del regolamento condominiale, e costituendo una servitù di veduta sul
lastrico solare con lesione della loro servitù di veduta sul giardino. Il Tribunale aveva accolto la domanda
condannando il convenuto alla demolizione dell’edificazione e alle spese di lite, mentre la Corte d'appello ha
invece ritenuto – richiamandosi all'articolo 1120 del Codice civile - che sia da escludersi una lesione del decoro
architettonico dell'edificio. Secondo la Cassazione,“la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione
unicamente sulla portata applicativa della norma di cui all’art. 1120 cod. civ., richiamando in via del tutto generica
l’esistenza di una normativa regolamentare (senza soffermarsi neppure sui relativi contenuti) di divieto di
alterazione del decoro dell’intero complesso, senza spendere alcun argomento circa la rilevanza e l’operatività di
essa”. Per i giudici della suprema Corte “tale insufficienza motivazionale, a fronte del rilievo esclusivo invece
attribuito alla disciplina legale, urta, peraltro, con il principio secondo cui “in materia di condominio di edifici,
l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai
diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti
di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che l’esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle
strutture o sulle parti comuni”. Ne discende che “legittimamente le norme di un regolamento di condominio - aventi
natura contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli
atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini -
possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro
architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di
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architettonico del condominio. Nella vicenda in oggetto, alcuni proprietari pro indiviso di un'unità immobiliare
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immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto
generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale
successiva”.
NON SERVE MAGGIORANZA QUALIFICATA
PER ISTALLARE CANCELLI NEL
CONDOMINIO
Corte di Cassazione, Sentenza n.4340 del 21 febbraio 2013
La Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessaria
la maggioranza qualificata (dei due terzi del valore
dell'edificio) per installare cancelli nel condominio.
Sotto il profilo normativo si tratta di interpretare correttamente due norme del codice civile. Da un lato infatti
l'articolo 1102 consente anche al singolo condomino di apportare a proprie spese modifiche necessarie per il
miglior godimento del bene comune a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri
condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dall'altro lato l'articolo 1120 stabilisce che tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni vanno
deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. Nel respingere il ricorso di un condomino che si era opposto all'istallazione dei cancelli
all'interno dell'area condominiale la Corte ha chiarito che "In tema di condominio di edifici, la delibera
assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o
più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di
come si legge in sentenza ciò attiene "all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o
limitare la facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la
funzione o la destinazione". Pertanto, ha aggiunto la Cassazione, "non è richiesta per la legittimità di una delibera
assembleare avente detto oggetto, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio,
non concernendo tale delibera una innovazione secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile,
ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi
estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli"
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terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini".
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MOSTRE &
CONCORSI
COMBATTI I CAMBIAMENTI CLIMATICI:
PARTECIPA A UN MONDO COME PIACE A TE
L'iniziativa mira a sensibilizzare tutti i cittadini europei al
problema del clima e coinvolgerli nell’elaborazione di
soluzioni per migliorare la qualità della vita, risparmiare
denaro e proteggere l’ambiente. Il concorso prevede
l'elaborazione di soluzioni e progetti innovativi che
contribuiscano all’obiettivo europeo di ridurre le emissioni
di gas serra dell’80-90% entro il 2050, di favorire la lotta al
cambiamento climatico e di promuovere un futuro
imprenditori, professionisti, aziende, enti delle istituzioni pubbliche o private (età superiore ai 18 anni) e si
articola in tre fasi principali:
1. presentazione dei progetti, che durerà tre mesi nei quali verranno raccolte le adesioni;
2. votazione pubblica, grazie alla quale verrà elaborata una “top 10” dei progetti presentati a livello europeo. Gli
utenti che visiteranno la pagina web, potranno votare il progetto che riterranno più creativo ed esemplare;
3. valutazione, durante la quale una giuria selezionerà i vincitori tra i 10 migliori progetti individuati grazie al
voto pubblico. Requisito richiesto è l’originalità e l’innovazione dei progetti, che dovranno suggerire buone
pratiche e includere misure atte ad evitare, ridurre o gestire le emissioni di anidride carbonica. Il perseguimento
di obiettivi di questo tipo favorirà un’economia a bassa intensità di CO2, che comporterà maggiori investimenti
nel settore delle tecnologie e delle reti di energia intelligente. Le prerogative che l'UE ha fissato entro il 2020
prevedono, infatti, la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, il miglioramento dell’efficienza energetica
del 20% e l'aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili del mix energetico. I progetti potranno riguardare
una delle seguenti categorie: Viaggi e trasporti, Produzione e innovazione, Edilizia e ambienti di vita,
Acquisti e alimentazione, Recupero e riciclaggio. I tre progetti più originali, capaci di dimostrare la fattibilità
nel realizzare un mondo come piace a noi e con il clima che vogliamo, verranno premiati nell’autunno del 2013 a
Copenaghen, in occasione della cerimonia di premiazione al Sustainia Award – Un mondo come piace a te. I
vincitori di Bulgaria, Italia, Portogallo, Polonia e Lituania beneficeranno di pubblicità per i loro progetti
attraverso manifesti promozionali a livello nazionale.
PER SAPERNE DI PIÙ E PER PARTECIPARE AL CONCORSO: CLICCA QUI
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sostenibile. Il concorso è rivolto a cittadini europei,
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LEGNO&EDILIZIA 2013
Verona, dal 14 al 17 marzo 2013
Rilanciare il legno di produzione nazionale aggiornando
la filiera all'interno di attività allargate che siano in grado
di assicurare la regolare manutenzione dei demani
forestali pubblici, utile a migliorare le condizioni di
sicurezza idrogeologica oltre che le qualità paesisticoambientali del nostro territorio, il tutto finalizzato alla
produzione di legno da costruzione e di energia da fonti
rinnovabili con evidenti benefici sul piano ambientale ed
economico: questo è una delle proposte che verrà lanciata in occasione dell'VIII edizione diLegno&Edilizia la
biennale organizzata da Piemmeti Spa che avrà luogo a Verona dal 14 al 17 marzo 2013.
La fiera, che darà ampio spazio proprio alle applicazioni del legno in ambito costruttivo, rappresenta l'evento più
significativo per il mondo del legno ed è la prima vetrina delle principali novità legate all'utilizzo di questo
materiale eco-tecnologico, sostenibile e naturale, destinato ad assumere un peso preminente nel settore dell'edilizia.
Per illustrare gli obiettivi potenzialmente raggiungibili attraverso la politica del legno a Km 0 e dare spazio
all'informazione relativa alle soluzioni tecnologiche che sviluppano l'impiego del legno in edilizia, Legno&Edilizia
ha programmato un ricco calendario di meeting tecnici e d'aggiornamento professionale
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA IN UN CONCORSO
PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
La Sifet (Società italiana di fotogrammetria e topografia), il Miur
(Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca) e
il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati promuovono un
concorso per l'anno scolastico 2012-2013 riservato agli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori che prevedono nel corso di studi
l’insegnamento della Topografia e/o della Fotogrammetria. Il
concorso premierà il migliore lavoro di ricerca in campo
pluridisciplinare, con particolare riguardo alle seguenti discipline: ricerche su temi, riguardanti gli ultimi anni del
corso di studi, inerenti la Topografia, la Cartografia e la Fotogrammetria; rilievi topografici e/o fotogrammetrici
di opere d’arte, monumenti, siti di rilevante interesse storico, archeologico, paesaggistico, ecc.; rilievi topografici
e progetti di intervento sugli edifici sede degli Istituti scolastici partecipanti al concorso.
Gli Istituti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare i loro lavori entro il giorno 25 Luglio 2013,
agli indirizzi riportati sul bando ufficiale pubblicato sul sito della Sifet. Oltre a premi materiali (come ricevitori
satellitari e carte 3d), i quattro premi principali consistono rispettivamente in 1.500, 1.000 e due premi da 500
euro. Il conferimento dei premi agli istituti primi classificati avverrà nell’ambito di un Corso di Aggiornamento o
nel Convegno Asita entro novembre 2013.
PER SCARICARE IL BANDO DI CONCORSO CLICCA QUI
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.legnoeedilizia.com
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NEWS DI
INTERESSE
PIU’ TUTELA PER GLI ALBERI ITALIANI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.27 del 1 febbraio
2013 della Legge 10 del 14 gennaio 2013 sono state emanate importanti novità a tutela del patrimonio verde
urbano italiano. Tutti coloro che danneggeranno gli alberi monumentali o li abbatteranno saranno soggetti ad
una multa che può arrivare fino a 100 mila euro. La legge prevede, anche, l'istituzione di una Giornata
nazionale degli alberi il 21 novembre di ogni anno. Grazie all’istituzione della Legge i Comuni non solo
saranno obbligati a censire tutti gli alberi di importanza monumentale e storica, ma avranno l'obbligo di
rispettare standard minimi in materia di verde pubblico per abitante, di adottare misure per favorire la
creazione, attorno alle città, di cinture verdi, e di favorire soluzioni architettoniche innovative quali le coperture
a verde sui lastrici solari e sulle pareti degli edifici. Con l’istituzione della Legge, le Regioni sono chiamate,entro
sei mesi, a definire i criteri per i quali le piante possono essere dichiarate monumentali e, nei successivi sei mesi
gli enti locali dovranno procedere al censimento. La norma, che punta a incentivare gli spazi verdi urbani, per
registrato all'anagrafe o adottato, apportando alcune modifiche alla già esistente obbligatorietà introdotta alla
legge 112 del 29 gennaio 1992. La piantumazione dovrà avvenire entro sei mesi, e non più dodici, dalla nascita o
dall'adozione. Ogni Comune dovrà comunicare informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bimbo e il luogo in
cui è stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. A vigilare sul rispetto
della normativa sarà il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell'Ambiente.
PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE CLICCA QUI
LE VENEZIANE CHE CI FANNO RISPARMIARE
ENERGIA
Chi non intende ristrutturare casa o abita in un centro
storico (dove sono in vigore vincoli architettonici), può
comunque aumentare l’efficienza energetica attraverso, per
esempio, l’installazione di tende veneziane fotovoltaiche.
Queste particolari veneziane possono essere integrate
facilmente a tutte le stanze della casa, accordandosi bene
all’arredamento del salone o della cucina, così come per gli
uffici o gli esercizi commerciali. Esse sfruttano i pannelli
fotovoltaici flessibili e sottili, grazie ai quali schermano il sole catturandone l’energia, che sarà poi restituita alla
rete elettrica domestica con un consistente risparmio economico sulla bolletta.
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migliorare la qualità della vita, obbliga i Comuni sopra i 15mila abitanti a piantare un albero per ogni bambino
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Le veneziane fotovoltaiche sono tradizionalmente costituite da una serie di lamelle in legno o metallo, disposte
orizzontalmente una sull’altra e regolate da una doppia serie di cavetti laterali che permettono di sollevarle o
abbassarle, oltre che di modificare la loro inclinazione a seconda della direzione della luce esterna.
Tra le società che le producono, vi è la Plug and Save Energy di San Diego, che le commercializza su misura,
mettendo a disposizione del cliente vari modelli per soddisfare ogni esigenza. Per quanto riguarda i prezzi,
dipende tutto dalla superficie della finestra da coprire: secondo il sito del fornitore, basta una finestra standard
per produrre 350 W di energia. Quanto basta per alimentare un computer. Oltre all’azienda di San Diego, c’è la
Nanergy che ha sviluppato una veneziana fotovoltaica connessa a un sistema di storage energetico. Se le finestre
sono abbastanza grandi, si potrebbe pensare di immettere l’energia prodotta nella rete elettrica locale così da
beneficiare dei sussidi per il fotovoltaico. Poi, la Colt Group che propone veneziane fotovoltaiche con triplice
ruolo: produrre energia; essere antieffrazione; svolgere un ruolo di isolamento termico.
IL REGOLAMENTO UE CONTRO IL COMMERCIO
ILLEGALE DEL LEGNO
Dal 3 Marzo 2013 è entrato in vigore una nuova normativa
europea per contrastare il disboscamento e il commercio
illegale di legname. Si tratta del Regolamento Ue n.995/2010
(EUTR), noto anche come “Due diligence”, che riguarda sia il
legname importato che quello di produzione nazionale e che
GLI OBBLIGHI. Sono tre i principali obblighi previsti:
1. Divieto dell’immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e di prodotti che derivano dalla
medesima materia prima illegale;
2. Obbligo per gli “operatori” dell’Unione che per la prima volta immettono sul mercato UE legno e prodotti
derivati di osservare la “Due Diligence” (“dovuta diligenza”);
3. Obbligo per i “rivenditori” (coloro cioè che trasformano e/o rivendono legname e prodotti derivati già
immessi prima sul mercato in tutte le fasi che precedono la vendita a un consumatore finale) di tenere una
contabilità in grado di risalire al nome dei fornitori e dei clienti, quindi in grado di assicurare la “tracciabilità” dei
materiali.
COS'E' LA “DUE DILIGENCE”. La “Due Diligence” è una procedura di gestione del rischio che gli operatori devono
adottare per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato europeo legname illegale o prodotti
contenenti legname tagliato illegalmente. E che si sviluppa sulla base di tre fattori: informazione(gli operatori
devono avere accesso alle informazioni inerenti le caratteristiche del legname o dei prodotti in legno, il paese di
produzione, dettagli sul fornitore e sulla conformità con alla normativa del paese), valutazione del rischio (in
base alle informazioni a disposizione, gli operatori dovrebbero valutare il rischio di legname illegale) e
mitigazione del rischio (in caso di dubbi sulla legalità del prodotto, è necessario richiedere maggiori informazioni
e una verifica da parte del fornitore).
I PRODOTTI INTERESSATI. I prodotti presi in considerazione dalla normativa sono: legname grezzo,
semilavorati, vari prodotti in legno, pasta di cellulosa e carta. Vengono invece esclusi dall’ambito d’applicazione i
prodotti riciclati, canna d’India, bambù e carta stampata. E il legno o i prodotti lignei dotati di licenza FLEGT o
CITES sono considerati conformi ai requisiti del Regolamento.
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si estende su una vasta gamma di prodotti.
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CURIOSITA’
dal WEB
ECOINVENZIONI: MOZZICONI DI SIGARETTA
RICICLATI DIVENTANO CAPI DI MODA
In tutto il mondo si fumano ogni giorno più di 15 miliardi di
sigarette e i mozziconi costituiscono uno dei rifiuti più presenti per quantità al mondo. Negli anni si è scatenata
la creatività per riuscire a rintracciare le esigenze dei fumatori con posaceneri speciali e da tasca, contenitori
avveniristici, macchinari innovativi o semplici, con il solo scopo di riuscire a concentrare la raccolta dei “residui”
di uno dei vizi più diffusi al mondo. Ma nessuno fino ad ora era riuscito nemmeno ad immaginarne un impiego, se
non quello del conferimento in discarica. L’idea nuova e stupefacente è venuta ad una designer cilena, la prima a
proporne un riuso a tutti gli effetti nel campo della moda, che ha scoperto come una volta sterilizzati e sanificati
in autoclave, i mozziconi possono essere trasformati in fibre. Asciugate e mescolate nella proporzione di un 10%
ad altri materiali naturali come ad esempio la lana di pecora, i filati diventano vestiti, cappelli, poncho ed
PISTACCHI, POCO CALORICI E RICCHI DI
ANTIOSSIDANTI
Mangiare i pistacchi fa bene alla salute: sono poco calorici,
aiutano a controllare il peso e sono ricchi di antiossidanti. La
conferma arriva da due recenti studi scientifici, pubblicati sulla
rivista americana Nutrition. Secondo i ricercatori il consumo di
frutta secca, tra cui i pistacchi, favorirebbe la prevenzione
dell'obesità, mentre lo stesso frutto, durante la digestione,
rilascerebbe antiossidanti e polifenoli.
I ricercatori hanno
studiato la relazione tra i pistacchi e la prevenzione dell'obesità. I pistacchi, sono uno snack senza colesterolo
che contiene solo 1,5 grammi di grassi saturi e 13 grammi di grassi a porzione, la maggior parte dei quali deriva
da grassi monoinsaturi e polinsaturi. Una porzione di circa 30 g di pistacchi corrisponde a 49 pistacchi. Con 6
grammi di proteine e 160 calorie per porzione, i pistacchi sono lo snack perfetto per gli sportivi.
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accessori d’abbigliamento davvero di tendenza.
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ALIMENTI: AVOCADO ELISIR CONTRO CHILI DI
TROPPO E MALATTIE METABOLICHE
E' un frutto indispensabile per chi vuole perdere peso e
difendersi dalla malattie metaboliche.
Consumare l'avocado secondo lo studio del programma
americano National Health and Nutrition Examination Survey,
può migliorare la qualità della dieta e abbassare i livelli di
alcuni fattori che influenzano negativamente il girovita.
Consumare il frutto arricchisce l'organismo di una ricca
gamma di proteine, grassi monoinsaturi e polinsaturi e di
micronutrienti. E secondo i ricercatori mangiare il frutto aiuta
chi vuole perdere peso influenzando positivamente l'indice di massa corporeo (Imc) e può aiutare a mantenere
bassi i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di sindrome metabolica
ECOINVENZIONI, UN'URNA PER DIVENTARE ALBERI
DOPO LA MORTE
Un modo creativo per lasciare un buon ricordo di sé? Lo ha trovato un
giovane designer spagnolo inventando un’insolita urna, nella quale
che in vita la persona ha amato di più.Fatta di fibre di cocco, cellulosa
e torba, l’urna bio risponde essenzialmente ad un’idea del suo
inventore che ha dichiarato di preferire un proseguimento della sua
vita sotto un albero piuttosto che sotto una lapide.
ESSERE VEGETARIANI NON FA POI COSÌ BENE
ALL’AMBIENTE
Mangiare vegetariano non fa bene all'ambiente. È questa il
risultato di uno studio condotto dai ricercatori francesi
dell'Istituto Nazionale delle Ricerche Agricole di Marsiglia.I
ricercatori francesi hanno monitorato le abitudini alimentari di
pesci e degli animali da carne e del pollame.
2000 adulti connanzionali e hanno calcolato le emissioni di gas
serra generate dalla coltivazione delle piante, dall'allevamento dei
Chi si alimenta esclusivamente vegetariano ha bisogno di mangiare di più di quanto non sia necessario ad un
soggetto che invece adotti una alimentazione mista. Dalla scoperta è scaturito il calcolo delle emissioni che ha
compreso tutto il ciclo di vita di 400 alimenti più comunemente consumati, con la relativa la quantità di Co2
prodotta da ciascuno di essi per 100 grammi di cibo prodotto. I ricercatori hanno così scoperto che le diete
migliori rispetto alla salute dell'essere umano, quelle cioè ad alto contenuto di frutta, verdura e pesce non si
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assieme alle ceneri del defunto, vengono inseriti i semi degli alberi
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discostavano di molto, relativamente alle emissioni di Co2 prodotte, rispetto alle diete di più basso livello
qualitativo, ricche di sali e zuccheri. Ma se è vero che per produrre 100 grammi di carne si emettono 1600
grammi di Co2, 25 volte di più di quanto non se ne emetta per produrre una quantità equivalente di frutta e
verdura, i ricercatori hanno anche appurato che per ottenere dal consumo di cibo 100 chilocalorie occorre
mangiare molta più verdura, frutta e pesce che non carne uova e pollame. La convinzione che mangiare
vegetariano sia uno stile di vita più sano e più in sintonia con l'ambiente deve essere rivista. Meglio sarebbe
bilanciare i propri consumi, concedendosi ogni tanto una bistecca.
L’UE VUOLE DIMEZZARE GLI SPRECHI DI CIBO,
ENTRO IL 2020
L’Unione Europea vuole dimezzare gli sprechi di cibo entro il
2020: l’obiettivo è ambizioso ma se lo scopo dovesse essere
raggiunto potrebbe iniziare una nuova era in tema di
alimentazione, ambiente e povertà. Secondo il rapporto “Global
food, waste not, want not”, infatti, metà del cibo prodotto nel
mondo finisce nella spazzatura, senza essere riciclato. Per
dimezzare gli sprechi di cibo, il commissario europeo all'ambiente,
è alla ricerca di nuova strategia europea di uso efficiente delle risorse, capace di bandire ogni tipo di spreco,
dall'energia alle materie prime, fino agli alimenti, con relativa riduzione della produzione di rifiuti. Il target è
meno sprechi alimentari m porterebbero ad un uso più efficiente dei terreni, una migliore gestione dell'oro blu,
un impiego più sostenibile del fosforo, con un impatto positivo sui cambiamenti climatici’.
GLI ALBERI PROTEGGONO IL CUORE DELL’UOMO
Vivere vicino agli alberi fa bene al cuore dell’uomo. La presenza
di alberi in prossimità di abitazioni e centri abitati va quindi
tutelata: che si tratti di querce, di pini o di pioppi, gli alberi sono
capaci di difendere la nostra salute. E non solo perché depurano
l’aria che respiriamo ma perché sono capaci di proteggere anche
il nostro cuore da malattie cardiovascolari. A provarlo è uno
studio dello U.S. Forest Service, che ha evidenziato una stretta
correlazione tra la perdita di verde e la mortalità dell'uomo. La
studio ha analizzato i dati demografici, dal 1999 al 2007, dei decessi in rapporto ai dati sanitari forestali di circa
1.300 contee nordamericane. I risultati mostrano che tra le popolazioni residenti nelle zone infestate da un
particolare coleottero che uccide i frassini (Agrilus planipennis) si sono registrati 15mila decessi in più per
malattie cardiache e 6mila in più per malattie respiratorie, rispetto alle zone dove il coleottero non è presente.
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quello di dimezzare lo spreco di cibo commestibile e di eliminare potenzialmente le discariche entro il 2020;
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ECOINVENZIONI: L’APP CHE RICONOSCE LE
PIANTE
L’applicazione verde che identifica le piante sul cellulare è
l’ultima novità i-tech realizzata nel campo dei software per i
dispositivi portatili della Apple, iPhone e iPad.
Con l’applicazione verde “LeafSnap”, scaricabile gratuitamente, gli
utenti possono riconoscere con facilità qualsiasi specie di pianta si
presenti ai loro occhi: basta raccogliere la foglia della pianta che si
intende esaminare e fotografarla con il cellulare su uno sfondo
bianco, ed ecco che il sofisticato software identificherà la specie di appartenenza del vegetale, indicando sullo
schermo del device mobile, sia il nome botanico originale in latino, che quello in lingua inglese (o anche in
un’altra lingua a seconda delle impostazioni ricevute). L’applicazione, che presto potrebbe essere disponibile
anche per i cellulari dotati del sistema operativo Android, riesce infatti a fornire un’immensa quantità di
informazioni sul mondo delle piante, proprio perché si appoggia ad un nutritissimo database di immagini ad alta
risoluzione (che comprende foglie, semi, fiori, frutti, piccioli e cortecce di varie specie vegetali), per la
comparazione rapida delle foto scattate. PER SCARICARE L’APPLICAZIONE CLICCA QUI
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
Comunicazioni è presente il Comitato Media e Minori, un organo
di controllo che ha lo scopo di verificare il rispetto delle norme di
autoregolamentazione da parte delle emittenti televisive
pubbliche e private, nazionali e locali.
Si tratta in sostanza di un Codice di autoregolamentazione voluto ed approvato dalle emittenti al fine di
migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un
uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori.
Questo significa che se si ritiene che un programma televisivo sia lesivo nei confronti dei minori, si può
richiedere l'intervento del Comitato di controllo affinché verifichi la sussistenza nel programma segnalato di
violazioni ai principi stabiliti dal Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e nel caso adotti i provvedimenti
conseguenti, fino alla modifica o sospensione del programma.
Le segnalazioni vanno fatte attraverso questo modello, compilato e trasmesso via fax al numero 06.54447515 o
spedito all'indirizzo: Comitato Media e Minori presso Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento
Comunicazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma. Per maggiori informazioni si può scrivere al seguente
indirizzo [email protected] o chiamare i numeri 06.5444.7513/14/16/17.
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SEGNALARE PROGRAMMI LESIVI DEI DIRITTI DEI
MINORI
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VEICOLI ECOLOGICI, ON LINE IL SITO PER GLI INCENTIVI
E' online il sito del ministero dello Sviluppo Economico dedicato agli incentivi
per l'acquisto di veicoli verdi a basse emissioni complessive (elettrici, ibridi, a
metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno). Il sito offre un
quadro dettagliato della misura prevista dal Decreto Sviluppo, spiegando
passo dopo passo le modalità di agevolazione, prevalentemente rivolte all'acquisto di veicoli aziendali e per uso
pubblico. Sarà possibile accedere agli incentivi a partire dal 14 marzo 2013 e sono stati stanziati in tutto 120
milioni di euro per il triennio 2013-2015. Il provvedimento, che rientra in un più ampio programma nazionale a
sostegno della mobilità sostenibile, consentirà tra l'altro di monitorare l'attrattività sul mercato nazionale dei
veicoli verdi.
PER ACCEDERE AL SITO CLICCA QUI
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE PER
VIAGGIARE IN SICUREZZA SU STRADE
ITALIANE ED ESTERE
Conoscere le principali regole del codice stradale e le norme
importante quanto saper guidare il veicolo che ci trasporta.
Quando si guida all'estero, inoltre, le incognite aumentano:
norme locali, divieti e documenti richiesti da ciascun Paese,
possono variare notevolmente oltreconfine, rendendo più difficile lo spostamento con la propria autovettura.
L'ACI (Automobile Club d'Italia) ha pubblicato al riguardo una guida sintetica e pratica che risolve ogni dubbio su
tutto quello che c'è da sapere per viaggiare rispettando norme, limiti e divieti dei paesi europei che si
attraversano e, soprattutto, per viaggiare sicuri.
PER SCARICARE IL VADEMECUM ACI “GUIDARE IN EUROPA” CLICCA QUI
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013
di comportamento da tenere in viaggio è sicuramente tanto
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IN EVIDENZA
IL REGIME IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI E LOCAZIONI DI
IMMOBILI
La disciplina relativa al regime IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili, contenuta
nell’art.10, comma 1, nn.8, 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972, ha subito diverse modificazioni
nel corso del 2012, da ultimo dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (“decreto Sviluppo”), che ha introdotto rilevanti novità nel regime
Sia per le cessioni che per le locazioni, il regime fiscale è differenziato a seconda della tipologia di
immobile oggetto delle stesse, ossia se si tratta di abitazioni ovvero di fabbricati strumentali.
A tal fine, la distinzione tra le due differenti categorie di immobili deve seguire il criterio oggettivo
legato alla classificazione catastale dell’unità immobiliare (cfr. C.M. n.27/E del 4 agosto 2006), a
prescindere dall’effettivo utilizzo della stessa, per cui:
• per “abitazioni” devono intendersi gli immobili classificati nel Gruppo A, ad eccezione della
categoria A/10
• per
“fabbricati
strumentali”
quelli
censiti
nella
categoria A/10 e nei Gruppi B, C, D ed E.
ABITAZIONI
CESSIONI
La nuova formulazione dell’art. 10, comma 1, n.8-bis, del D.P.R.
633/19721, introduce, a decorrere dal 26 giugno 2012,
significative novità nel regime IVA delle cessioni di abitazioni.
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IVA delle operazioni immobiliari.
51
In particolare, la nuova disciplina prevede un generale regime di esenzione da IVA, con l’applicazione
dell’imposta proporzionale di Registro, ad eccezione delle specifiche ipotesi, di seguito indicate, per le
quali la cessione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, oppure su specifica opzione del cedente, da
manifestare nell’atto di vendita.
IVA OBBLIGATORIA:
• cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di
recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni
dall’ultimazione dei lavori. Ai fini di un corretto inquadramento delle disposizioni, sono considerate
“imprese costruttrici”, così come ribadito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 4
agosto 2006:
- le imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri;
- le imprese che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori.
IVA SU OPZIONE: (da manifestare direttamente nel rogito)
• cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di
(restauro,
risanamento
conservativo,
ristrutturazione edilizia ed urbanistica), dopo 5 anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione;
• cessioni di alloggi sociali (Novità introdotta dalla legge
di conversione 134/2012, in vigore dal 12 agosto 2012),
come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da
qualsiasi
impresa
ristrutturatrice).
(anche
non
costruttrice
o
Sia in caso di applicazione ad IVA in via obbligatoria, sia
nell’ipotesi di esercizio dell’opzione da parte del cedente, le
cessioni sono assoggettate ad IVA ad aliquote differenziate:
- 4% nel caso di abitazioni non di lusso cedute ad acquirenti
con i requisiti «prima casa» ;
-10% nel caso di abitazioni non di lusso diverse dalla
Il D.M. 22 aprile 2008 definisce,
come alloggio sociale, l’unità
immobiliare adibita ad uso
residenziale in locazione
permanente, che svolge la
funzione di ridurre il disagio
abitativo, nei confronti di coloro che
non sono in grado di accedere alla
locazione di alloggi nel libero
mercato. Rientrano, tra questi,
anche gli alloggi realizzati, o
recuperati, da operatori pubblici o
privati, con il ricorso a contributi o
agevolazioni pubbliche, destinati
alla locazione temporanea per
almeno 8 anni ed anche alla
proprietà.
«prima casa»;
- 21% nel caso di “abitazioni di lusso” (quelle che rispondono ai requisiti del D.M. 2 agosto 1969 che
individua le caratteristiche di tali abitazioni) .
Nelle ipotesi di imponibilità ad IVA, inoltre, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa pari a 168 euro, ciascuna (per un totale di 504 euro).
Ne discende che, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni, risultano esenti da IVA le
cessioni di abitazioni:
• effettuate da impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori,
nel caso di mancato esercizio dell’opzione;
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recupero
52
• effettuate da qualsiasi impresa (non costruttrice/ristrutturatrice);
• aventi ad oggetto alloggi sociali, nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di opzione al
momento della cessione.
In particolare, nelle suddette ipotesi, il regime applicabile è il seguente:
• cessione di abitazioni con i requisiti «prima casa»:
- imposta di Registro: 3%;
- imposta Ipotecaria: 168 euro;
- imposta Catastale: 168 euro.
• cessione di abitazioni senza i
requisiti «prima casa»:
- imposta di Registro: 7%;
- imposta Ipotecaria: 2%;
- imposta Catastale: 1%.
APPLICAZIONE DEL “REVERSE
CHARGE” :
In caso di esercizio dell’opzione per
l’imponibilità,
soggetto
d’impresa,
IVA
se
arte
acquirente
(esercente
o
è
un
attività
professione),
si
applica il meccanismo del “reverse
charge”, in base al quale:
l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 6, lett.a-bis, del
D.P.R. 633/1972);
˗ l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si
tratti o meno di “abitazioni non di lusso”10) e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi
formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del
D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R. 633/1972).
Il meccanismo non opera mai quando acquirente è un privato persona fisica e comunque
l’adozione del “reverse charge” comporta unicamente un’inversione degli obblighi di liquidazione e
versamento dell’imposta, senza incidere in alcun modo sul diritto dell’impresa cedente alla detrazione
dell’IVA pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell’abitazione ceduta.
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-il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con
53
TABELLA RIEPILOGATIVA
Cedente
Regime IVA
cessione
entro 5
anni
Ipotecaria Catastale
abitazione non di
IVA obbligatoria
lusso “prima casa” o
4%
alloggio sociale*
abitazione non di
lusso (non prima
casa) o alloggio
sociale*
abitazione di lusso
Impresa costruttrice
ristrutturatrice
dell’abitazione
Registro
IVA obbligatoria
168
euro
168
euro
168
euro
168
euro
168
euro
168
euro
3%
168
euro
168
euro
168
euro
168
euro
168
euro
10%
IVA obbligatoria
21%
abitazione non di
lusso cd. “prima
IVA su opzione**
casa” o alloggio
4%
sociale*
cessione
oltre 5
anni
abitazione non di
lusso (non prima
casa) o alloggio
sociale*
IVA su opzione**
(con “reverse
charge”) ***
10%
IVA su opzione**
(con “reverse
abitazione di lusso
charge”) ***
Altre imprese non costruttrici
ristrutturatrici
abitazione non di
lusso “prima casa”
esente
Abitazione di lusso
esente
abitazione non di
lusso (non prima
casa)
alloggio sociale*
esente
IVA su opzione**
4% o 10%
* Per tali ipotesi, tenuto conto che generalmente gli “alloggi sociali” costituiscono per l’acquirente “prima casa” (non di lusso),
l’aliquota IVA applicabile è pari al 4%. Resta fermo che, qualora tali unità residenziali non costituiscano “prima casa”,
l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%.
** In caso di mancato esercizio dell’opzione, la cessione è esente.
*** Solo se esercente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arti o professioni).
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21%
54
LOCAZIONI
La disciplina IVA delle locazioni di abitazioni è
contenuta nell’art.10, comma 1, n.8, del D.P.R.
633/197211,
che
prevede
un
regime
di
imponibilità ad IVA su “opzione”, per le locazioni
poste
in
essere
dalle
imprese
costruttrici/ristrutturatrici e per le operazioni
eseguite nell’ambito del cd. “housing sociale”, ed un
generale regime di esenzione in tutti gli altri casi.
Sono, infatti, imponibili ad IVA mediante opzione del locatore da manifestare nel contratto di affitto,
le locazioni di:
• abitazioni, effettuate dalle imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito lavori di recupero
incisivo (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica). Ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (cd. “Testo unico dell’edilizia”). A tal
fine, si considerano “imprese ristrutturatrici” anche quelle che affidano in appalto l’esecuzione dei
lavori (C.M. 27/E/2006).
• alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da qualsiasi impresa
(anche non costruttrice/ristrutturatrice).
In entrambi i casi di imponibilità “su opzione”, l’IVA si applica con l’aliquota del 10% ai sensi del n.
Inoltre, l’operazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di Registro nella misura fissa di 67
euro, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 131/1986.
Al di fuori delle ipotesi sopra descritte, le locazioni di abitazioni (poste in essere da soggetti,
esercenti attività commerciale, diversi dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici o aventi ad
oggetto abitazioni diverse dagli alloggi sociali) sono operazioni esenti da IVA è sono soggette
all’imposta di Registro in misura pari al 2%.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Locatore
Impresa costruttrice o
ristrutturatrice
dell’abitazione
Altre imprese non
costruttrici o
ristrutturatrici
Tipo di abitazione
abitazione
alloggio sociale
abitazione
alloggio sociale
Regime IVA
IVA
su opzione
10%
Registro
67 euro
esente
2%
IVA
su opzione
10%
67 euro
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127-duodevicies nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/197213.
55
SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ IMPONIBILI ED ESENTI – EFFETTI AI FINI IVA
Alle luce delle novità introdotte dal D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge 134/2012,
la cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dopo i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di
costruzione o ristrutturazione, in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte dell’impresa
cedente, è esente da IVA.
A tal riguardo, nelle ipotesi di esenzione da IVA stabilite a seguito delle suddette modifiche, viene
confermata la disposizione introdotta in vigenza del precedente regime, che riconosce, a partire dal
24 gennaio 2012, la possibilità per le imprese di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni
da quelle imponibili ad IVA.
Tale meccanismo, che implica la tenuta di una contabilità
separata tra i 2 “settori” (esente e imponibile) dell’attività,
consente, in caso di cessione di abitazioni in esenzione (oltre
i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione, in
mancanza dell’esercizio dell’opzione) di:
• eliminare completamente l’incidenza della cessione
esente sul “pro-rata generale”17, ossia sul
“complessivo” diritto alla detrazione IVA nel periodo
d’imposta in cui la stessa viene effettuata;
• attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rettifica
della detrazione IVA18 inizialmente operata in fase di
costruzione dell’immobile.
In ogni caso, risulta evidente che, stante il riconoscimento
dell’opzione
detraibilità
per
piena
l’imponibilità
dell’IVA
costruzione/ristrutturazione
(con
versata
delle
la
in
conseguente
fase
di
L’opzione per la separazione
delle attività si effettua
mediante una comunicazione
all’Agenzia delle Entrate nel la
dichiarazione IVA relativa
all’anno precedente (o nella
dichiarazione di inizio attività).
L’opzione ha durata minima di
tre anni e richiede
necessariamente la tenuta di
una contabilità separata,
ognuna relativa ai 2 “settori”
(imponibile ed esente)
dell’attività. In sostanza, una
volta che è stata esercitata
l’opzione, l’impresa ha la
possibilità di “trasferire”
l’abitazione dall’attività
imponibile all’attività esente,
mediante l’emissione di una
vera e propria fattura (intestata
a se stessa), applicando la
medesima disciplina IVA prevista
per le cessioni dall’art. 10, n.8bis, del D.P.R. 633/1972.
abitazioni), l’ambito
applicativo della separazione delle attività, a suo tempo
introdotta proprio a evitare gli effetti negativi derivanti, in caso di cessione esente, dalla
restituzione dell’IVA detratta in fase di costruzione/ristrutturazione del fabbricato, per le imprese
prettamente edili (e non per le società immobiliari) risulta di scarso interesse.
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di cessione di abitazioni esenti (in mancanza dell’opzione),
56
BENI STRUMENTALI
Ai fini della disciplina IVA, per i fabbricati
strumentali per natura si intendono quelli che,
«per le loro caratteristiche, non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni20», individuati nelle categorie
catastali di seguito riportate:
Cat. A/10
uffici e studi privati
Gruppo B
unità immobiliari per uso di alloggio collettivo
Gruppo C
unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varie
Gruppo D
opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività
industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle
esigenze suddette senza radicali trasformazioni
Gruppo E
altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche,
non siano raggruppabili in classi
L’art.10 comma 1, n.8-ter, del D.P.R. 633/1972 prevede che la cessione di immobili strumentali,
sconti in via generale un regime di esenzione da IVA, salvo i seguenti casi:
IVA OBBLIGATORIA
• cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero
(restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) entro 5 anni
dall’ultimazione dei lavori. A tal fine, si considerano “imprese ristrutturatrici” anche quelle che
affidano in appalto l’esecuzione dei lavori (C.M. 27/E/2006);
IVA SU OPZIONE (da manifestare nel rogito)
• cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero
(restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) oltre i 5 anni
dall’ultimazione dei lavori;
• cessioni effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice/ristrutturatrice).
In tutti i casi di imponibilità ad IVA, in via obbligatoria o su opzione, si applica, in via generale,
l’aliquota ordinaria del 21%.
Diversamente, l’IVA è applicabile con l’aliquota ridotta del 10% solo per:
• cessioni di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (es. uffici e negozi)
effettuate dall’impresa costruttrice. In particolare, per “fabbricati a prevalente destinazione abitativa”
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CESSIONI
57
si intendono i fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad abitazioni e
non più del 25% a negozi (cd fabbricati “Tupini” - art.13, legge 408/1949 e legge 1212/1967);
• cessioni di fabbricati, o loro porzioni, effettuate dalle imprese che hanno eseguito sugli stessi
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o urbanistica.
Per tali cessioni si applicano, oltre all’IVA (al 21% o al 10%) anche l’imposta di Registro in misura
fissa pari a 168 euro, l’imposta Ipotecaria pari al 3%, e l’imposta Catastale pari all’1%.
Invece, se non si è in presenza dei casi per i quali si applica l’IVA obbligatoria oppure su opzione del
cedente, il trasferimento dell’immobile strumentale è esente da IVA e soggetto all’imposta di
Registro in misura fissa di 168 euro, all’imposta Ipotecaria del 3% e all’imposta Catastale
dell’1%.
APPLICAZIONE DEL “REVERSE CHARGE”
Anche in tal caso, se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o professione),
l’opzione per l’imponibilità comporta l’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, in base al
quale:
˗ il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con
l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 6, lett.a-bis, del
˗ l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si
tratti o meno di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa acquistati da impresa
«costruttrice» o «ristrutturatrice») e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di
registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del D.P.R.
633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R. 633/1972).
A tal proposito, il meccanismo non opera mai quando acquirente è un privato persona fisica e che
comunque l’adozione del “reverse charge” comporta unicamente un’inversione degli obblighi di
liquidazione e versamento dell’imposta, senza incidere in alcun modo sul diritto dell’impresa cedente
alla detrazione dell’IVA pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell’immobile ceduto.
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D.P.R. 633/1972),
58
TABELLA RIEPILOGATIVA
Cessione immobili strumentali
IVA
Aliquota
IVA
Cessioni effettuate da imprese
- 21%;
costruttrici o ristrutturatrici obbligatoria
entro 5 anni dalla costruzione o
- 10% per cessioni di:
ristrutturazione
- porzioni di fabbricati
a prevalente
destinazione abitativa,
effettuate dall’impresa
costruttrice;
Cessioni effettuate da imprese
costruttrici o ristrutturatrici
- fabbricati, o porzioni,
oltre 5 anni dalla costruzione o
IVA
effettuate dalle
ristrutturazione
su opzione
imprese che hanno
eseguito sugli stessi
(con “reverse
*
interventi
charge”)
incisivi di recupero
Cessioni effettuate da tutte le
altre imprese
Registro Ipotecaria Catastale
168
euro
3%
1%
21%
(*) Se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o professione), l’opzione per l’imponibilità
comporta l’applicazione del reverse charge.
L’art. 10, comma 1, n.8, del D.P.R. 633/197225 che disciplina il regime IVA applicabile alle locazioni di
immobili strumentali prevede, come regime generale, l’esenzione, salva la possibilità per il locatore di
poter esercitare il diritto di opzione direttamente nel contratto di affitto. In particolare, per le locazioni
di beni immobili strumentali, il regime risulta il seguente:
• imponibilità ad IVA “su opzione”, per tutte le imprese locatrici;
• esenzione da IVA in tutti i casi in cui non venga esercitata l’opzione per l’imponibilità.
Tali operazioni imponibili “su opzione” sono assoggettate ad IVA con aliquota pari al 21%, e con
applicazione, in sede di registrazione, dell’imposta proporzionale di Registro pari all’1%.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, la locazione dei beni strumentali è esente da IVA e soggetta
all’applicazione dell’imposta proporzionale di Registro pari all’1%.
TABELLA RIEPILOGATIVA
locatore
Qualsiasi impresa
opzione
IVA
Registro
si
21%
1%
no
esente
1%
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LOCAZIONI
59
PERTINENZE
La disciplina IVA della cessione dei fabbricati,
non contiene indicazioni circa il regime
applicabile
alla
cessione
di
immobili
strumentali (ad es. cantine – categoria
catastale C2, box - categoria catastale C6,
soffitte – categoria catastale C7) dotati di
vincolo di pertinenzialità con le abitazioni.
Sotto il profilo civilistico, vengono definiti
“pertinenze” gli immobili destinati in modo durevole a servizio di un bene principale (ad esempio,
l’abitazione), con la conseguenza che i rapporti giuridici che hanno ad oggetto quest’ultimo
comprendono anche le pertinenze.
La qualifica di “immobili pertinenziali” ad unità immobiliari a destinazione residenziale si ripercuote,
da un punto di vista fiscale, sul trattamento da riservare, ai fini delle imposte indirette, alle operazioni
che hanno ad oggetto tali immobili, ed in particolare ai trasferimenti, con la necessità di stabilire se,
con riferimento al regime IVA, debbano trovare applicazione le regole previste per la cessione delle
abitazioni, ovvero quelle relative alla vendita dei fabbricati strumentali.
tali immobili è stato oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, con la C.M.
n.12/E/2007, ha chiarito che la cessione delle pertinenze segue lo stesso regime fiscale
applicabile, in generale, alla vendita del bene principale, sia se il trasferimento avvenga con unico
atto, riguardante contemporaneamente il fabbricato principale e l’unità pertinenziale, sia in presenza
di un atto separato, avente ad oggetto la cessione della sola pertinenza, purché il vincolo
pertinenziale venga comunque evidenziato nell’atto di vendita.
In particolare, ciò significa che la cessione riguardante, ad esempio, una pertinenza (box o cantina) ad
abitazione deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale applicabile, in generale, al trasferimento
dei fabbricati residenziali. Tale principio, resta confermato anche alla luce delle novità introdotte dal
“Decreto Sviluppo”.
Ciò premesso, la cessione di pertinenze ad abitazioni risulterà imponibile ad IVA:
•
in via obbligatoria
˗ se effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni successivi all’ultimazione dei
lavori di costruzione o di recupero.
•
“su opzione”
˗ se effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice dopo i 5 anni successivi all’ultimazione dei
lavori di costruzione o di recupero;
˗ se ha per oggetto pertinenze di abitazioni destinate ad alloggi sociali.
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In tal ambito, in assenza di disposizioni normative, il trattamento fiscale da riservare alle cessioni di
60
In ordine all’aliquota applicabile, si ricorda che l’operazione sconta il:
- 4%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione non di lusso acquistata con i benefici
“prima casa”. A tal proposito, con la R.M. n.139/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime
fiscale applicabile alla cessione di una «prima casa», unitamente a due box pertinenziali
(entrambi
accatastati
nella categoria C/6),
effettuata dall’impresa costruttrice entro 4 anni
dall’ultimazione dei lavori di costruzione. In particolare, è stato chiarito che:
- entrambi i box devono essere considerati come fabbricati abitativi, essendo posti a servizio di
un’abitazione;
- la cessione degli stessi, effettuata dall’impresa costruttrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori di
costruzione, è assoggettata ad IVA con le seguenti aliquote:
- la prima pertinenza è imponibile IVA con l’aliquota prevista per la «prima casa», pari al 4%;
- la seconda pertinenza è imponibile IVA con aliquota del 10%, in conformità al regime
applicabile alle abitazioni non di lusso (e non con quella del 20%, applicabile alla cessione di
fabbricati strumentali).;
- 10%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione non di lusso acquistata senza i
benefici “prima casa”;
- 21%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione di lusso.
Inoltre, le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale si applicano in misura fissa (168 euro
ciascuna).
Diversamente, la cessione di pertinenze ad abitazioni risulta esente da IVA se:
• effettuata da impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori,
• effettuata da qualsiasi impresa (non costruttrice/ristrutturatrice);
• avente ad oggetto pertinenze di abitazioni destinate ad alloggi sociali, nel caso in cui non sia
stato esercitato il diritto di opzione al momento della cessione.
In tali ipotesi, si applicano, in misura proporzionale, l’imposta di Registro (pari al 7%, o 3% in caso
di pertinenza ad una abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa» In tal caso, le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 168 euro ciascuna, trattandosi di pertinenza ad
abitazione “prima casa”), l’imposta Ipotecaria (pari al 2%) e l’imposta Catastale (1%).
Tale disciplina è valida a prescindere dal regime fiscale applicato in concreto al trasferimento del bene
principale (può quindi accadere, ad esempio, che la cessione dell’abitazione sia stata assoggettata ad
IVA obbligatoria, in quanto posta in essere dall’impresa costruttrice entro i cinque anni
dall’ultimazione dei lavori, mentre il trasferimento della pertinenza risulti esente da IVA, e soggetto ad
imposta proporzionale di Registro, in quanto, per questa, il soggetto cedente sia diverso da impresa
costruttrice/ristrutturatrice).
Lo stesso principio vale nell’ipotesi in cui si sia in presenza di un’abitazione (es. alloggio del custode)
pertinenziale ad un fabbricato strumentale (ad es. capannone industriale). In tal caso, infatti, il
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nel caso di mancato esercizio dell’opzione;
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trattamento fiscale da riservare alla cessione dell’abitazione è quello proprio del trasferimento di un
fabbricato strumentale.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Impresa
costruttrice
ristrutturatrice
Immobili
pertinenziali*
IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
168 euro
2%
1%
pertinenza ad
IVA
abitazione non di lusso
obbligatoria
cd. “prima casa” o ad
4%
cessione entro
alloggio sociale**
5 anni da
fine lavori
IVA
pertinenza ad
abitazione non di lusso obbligatoria 168 euro
10%
o ad alloggio sociale**
Pertinenza ad
abitazione di lusso
IVA
obbligatoria
21%
IVA
pertinenza ad
su
opzione
abitazione non di lusso
cd. “prima casa” o ad
4%**
**
cessione oltre
alloggio sociale
5 anni da fine
IVA
pertinenza ad
lavori
su opzione
abitazione non di
lusso o ad alloggio
10%
sociale
pertinenza ad
abitazione di lusso
pertinenza ad
abitazione non di
lusso “prima casa”
Altre imprese non
costruttrici/ristrutturatrici
pertinenza ad
alloggio sociale
pertinenza ad
abitazione non di
lusso
pertinenza ad
abitazione di lusso
IVA
su opzione
21%
esente
IVA
su opzione
**
4%
3%
168 euro
esente
7%
esente
*In caso di cessione di un’unità immobiliare, resa pertinenziale (mediante costituzione del vincolo nell’atto di trasferimento)
ad un alloggio sociale, è riconosciuta la facoltà di poter assoggettare tale operazione ad IVA, attraverso l’esercizio di opzione
da parte del cedente.
** Per tali ipotesi, tenuto conto che generalmente gli “alloggi sociali” costituiscono per l’acquirente “prima casa” (non di
lusso), l’aliquota IVA applicabile è pari al 4%. Resta fermo che, qualora tali unità residenziali non costituiscano “prima casa”,
l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%. In caso di mancato esercizio dell’opzione, l’operazione è esente
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Cedente
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