professione geometra - Collegio dei Geometri di Foggia
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professione geometra - Collegio dei Geometri di Foggia
PROFESSIONE GEOMETRA NEWS 2/2013 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA Indice 02.2012 VITA DI CATEGORIA • • • • 44° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI DAL PROFESSIONAL DAY 12 PROPOSTE A COSTO ZERO PER LA CRESCITA COPERTURA PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI GIORNATA DI FORMAZIONE A SIENA SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO E ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA AL CONVEGNO: “ASSOCIAZIONI A CONFRONTO TRA CRISI E DIRITTI” NEWS TECNICHE • • • • • • • • • • pg.5 AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA, ENTRO IL 15 MAGGIO 2013 SISTER - NUOVE FUNZIONALITÀ LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA UNI PUBBLICA LE PRASSI DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI REQUISITI PER LA SICUREZZA, QUALITÀ, FRUIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI AGENZIA DEL TERRITORIO: ONLINE IL CALENDARIO 2013 DELL'OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE PERCEZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ONLINE IL “TERREMOTOTEST” TERRE E ROCCE DA SCAVO, CHIARIMENTI SUL TERMINE OLTRE IL QUALE SI POSSONO AVVIARE I LAVORI AUTORITÀ VIGILANZA: CHIARIMENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE • MANUALE SULLA SICUREZZA : LAVORARE CON LA GRU • DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED AGGIORNAMENTO COSTRUZIONI, DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI: CONTENUTI TEORICI E PRATICI IN UNA PUBBLICAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO NEWS FISCALI • • • • • • • • • • • SERVIZI ON-LINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI: DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’OPUSCOLO ILLUSTRATIVO BTP E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE MEDIAZIONE TRIBUTARIA APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DEL TERRITORIO L’ALIQUOTA IVA PER L’ACQUISTO DI MOBILI AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI SUCCESSIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: NON E’ PIU’ NECESSARIO ALLEGARE I DOCUMENTI CATASTALI PARTITE IVA NUOVA APPLICAZIONE ON-LINE REDDITEST, REDDITOMETRO, IVA PER CASSA E IRAP: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PAGAMENTO “ANTICIPATO” DELL’IMU CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA PG.12 Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra _INDICE • PG. 1 02/2013 • • • IL FISCO SULLA CASA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA IL VADEMECUM RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI, CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE IVA 10% ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO 2013 Ambiente & energia • • • • • • PG.21 MODULI FV A FINE VITA, IL GSE PUBBLICA L'ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI IDONEI PER LO SMALTIMENTO PROROGA DEL QUARTO CONTO ENERGIA: ATTIVO IL PORTALE GSE CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE, AGGIORNATE LE NORME UNI 10200 E UNI 9019 CALDAIE DOMESTICHE: NUOVE REGOLE CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE NUOVE REGOLE E I REQUISITI CHE DOVRANNO POSSEDERE I CERTIFICATORI L’ITALIA RAGGIUNGE L’OBIETTIVO KYOTO Sentenze PG.26 mostre & concorsi PG.42 • • • COMBATTI I CAMBIAMENTI CLIMATICI: PARTECIPA A UN MONDO COME PIACE A TE LEGNO&EDILIZIA 2013 TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA IN UN CONCORSO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA NEWS di interesse • • • PG.44 PIU’ TUTELA PER GLI ALBERI ITALIANI LE VENEZIANE CHE CI FANNO RISPARMIARE ENERGIA IL REGOLAMENTO UE CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DEL LEGNO Curiosita’ dal web PG.46 In evidenza PG.51 • IL REGIME IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA www.donnegeometra.it [email protected] Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte : “Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure “Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra _INDICE • 02/2013 Gentili Lettori, non appena l’aria diventa più tiepida e parte la primavera, chi è appassionato di giardinaggio, fa l’orto, o più semplicemente, vuole un bel balcone fiorito e non vede l’ora di mettere nella terra nuovi semi o piantine, anche se sarebbe meglio aspettare ancora un po’. Ma la voglia di cambiare è tanta, il desiderio della luce è pressante e quella del calore altrettanto. Sarà anche colpa di un lungo inverno rigido sotto ogni profilo, meteorologico, sociale, politico, economico, che il bisogno di novità incoraggianti ci rende assetati, come quella di voler continuare a sperare per vivere e commuoverci. Ma chi l’ha detto che gli uomini non hanno più valori e ideali? Chi ha il coraggio di sostenere che si vive oramai senza emozioni e obiettivi? C’è solo bisogno di riaccendere la speranza! E le buone notizie sembrano arrivare…… Nella governabilità del Paese sembra maturata negli elettori la voglia di trasparenza e di verificabilità dell’amministrazione pubblica, la cittadinanza vuole essere attiva e non subire più istituzioni ingessate che non scrivono la storia per il proprio Paese. Sembra una strana coincidenza del destino che in questo passaggio storico sia morto Stèphane Hessel, il padre nobile dell’indignazione civica, europeista, sopravvissuto a Buchenwald, famosissimo per il pamphlet Indignatevi! Il risveglio delle coscienze e dei moti di partecipazione debbono molto a quell’anziano eroe della Resistenza. Sembra una profezia, l’altro libro di Hessel, un invito fondamentale : Impegnatevi! Tra le novità ci sono i segni del cambiamento….molte sono le donne che sono arrivate in Parlamento : ci auspichiamo che mettano in campo le qualità migliori. Professionalità, progettualità, serietà e sana competizione. Quelle che vogliono solo apparire e far caos speriamo siano in via di estinzione….. Nel rinascere sociale è bella la notizia dell’abolizione sulla sperimentazione animale. E’ infatti entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il divieto di testare e commercializzare ingredienti e prodotti cosmetici sperimentati su cavie animali. E’ da vent’anni che le associazioni animaliste del continente combattono per questo risultato:ora l’auspicio è che questa decisione determini nuovi provvedimenti, anche in altri settori. La sperimentazione sugli animali è una barbarie, possiamo avvalerci di altre forme di sperimentazione “cruelty free”, senza crudeltà. Gli animali non ci appartengono: sono esseri che meritano rispetto! E le notizie non sono certe terminate. La sera del 13 marzo 2013, al quinto scrutinio, è stato eletto Papa Jorge Mario Bergoglio assumendo il nome di Francesco in onore di San Francesco d'Assisi. Possiamo credere o non credere, pensarla in maniera diversa ....ma le parole ed i gesti che abbiamo visto con il Nuovo Papa meritano il rispetto con il silenzio. Sono azioni di vita per la vita, accendono la speranza, non fanno ragionare su cosa è giusto e sbagliato.....è l'insegnamento del servizio, dell'umiltà, del dialogo, l'apertura all'altro con il sorriso e l'amore. Grazie Papa Francesco! E in questa rivoluzione positiva anche la nostra Categoria si unisce al cambiamento. Con il 44esimo Congresso che si terrà dal 10 al 13 Aprile al Palacongressi di Rimini il nostro Ordine Professionale si confronterà sul Nuovo Regolamento che ci accompagnerà il nostro lavoro nel prossimo futuro. Il primo Congresso generale degli "Agrimensori" si ebbe a Roma tra il 30 gennaio ed il 6 febbraio 1877, al simposio, oltre ai temi generali di carattere tecnico-scientifico, si discusse sulla professione ed il suo ordinamento, vale a dire sulle competenze, sugli onorari, sulla formazione scolastica, per adeguare la nuova figura tecnica alle esigenze del mercato dell’epoca. Oggi come allora, la storia si ripete, i geometri cavalcando il nuovo millennio raffrontandosi con il mercato e la crisi che vede coinvolto l’intero pianeta, si rinnovano, proponendosi come figura emergente innovativa nel rispetto di un’antica e gloriosa professione integrata nelle famiglie come nell’ambiente che ci circonda. Possiamo mancare a questo appuntamento? Sicuramente no…..siamo infatti TUTTI chiamati ad esserne i protagonisti…..ed allora? Basta iscriversi….. Come? Sul sito www.cng.it Avanti tutta….non mancate ci sono tante novità e ospiti illustri! Buona Lettura! Noi della Redazione “Professione Geometra” MARZO E’ DONNA QUELLO CHE PENSO DELLE MIE DONNE.... Le donne della mia generazione sono le migliori. Punto! Oggi hanno 40, 50, 60 e anche di più anni e sono belle, molto belle, ma anche serene, comprensive, sensate, e, soprattutto, diabolicamente seducenti, nonostante le loro “zampe di gallina” o l'affettuosa cellulite, che, comunque, le rende così umane, così reali. Splendidamente reali. Quasi tutte, oggi, son... o sposate o divorziate o divorziate e, a volte, risposate, con l'idea di non sbagliarsi al secondo tentativo, che,a volte, è un modo per affrontare il terzo ed anche il quarto tentativo. Che importa. Altre rimangono tenacemente nubili e proteggono questa solitudine come una città assediata, che a volte, apre le sue porte a qualche visitatore. Sono nate sotto l'Era dell'Acquario, con l'influenza della musica dei Beatles, di Bob Dylan... Le eredi della "rivoluzione sessuale", degli anni'60 e dei movimenti femministi, esse hanno saputo conciliare libertà e civetteria, emancipazione con passione, rivendicazione con seduzione. Mai hanno considerato l'uomo un nemico, anche se gli hanno cantato alcune verità, perché hanno compreso che emanciparsi era qualcosa di più, che mettere l'uomo a lavare il bagno o cambiare il rotolo della carta igienica... Sono meravigliose e hanno stile. Usavano gonne gitane all'età di 18 anni, si coprivano con larghi maglioni di lana, perdendo ogni giorno di più, la somiglianza con Maria Vergine, in una notte selvaggi di un venerdì o di un sabato, dopo essere state a ballare. Parlarono con passione di politica e volevano cambiare il mondo. Queste donne non ti svegliano nel cuore della notte per chiederti "cosa stai pensando". Non sono infatti interessate a cosa stai pensando. Le donne di queste età sono generose. Sono sicure e non temono di presentarti le amiche. Solo una donna più giovane e immatura può arrivare a ignorare la sua migliore amica. Esse diventano psicologiche con il passare del tempo. Non hanno bisogno che tu confessi i tuoi peccati, esse lo sanno sempre. E sono oneste e dirette. Ti dicono direttamente che sei un coglione, se provano qualcosa per te. Ci sarebbero tantissime cose positive da dire sulle donne di 45 e più anni e per diverse ragioni. Purtroppo, tutto ciò non è reciproco. Per ogni splendida donna di più di 45 e passa anni ,intelligente, divertente, c'è un uomo con quasi o più di 50 anni, pelato, grasso, panciuto, grinzoso, che fa il carino con una ragazza di 20 anni coprendosi completamente di ridicolo. "questo pensiero è stato estrapolato da una lettura ed è pienamente condiviso da me”...... Tommaso VITA DI CATEGORIA 44° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI - 1877/2013 Il primo Congresso generale degli "Agrimensori" si ebbe a Roma tra il 30 gennaio scientifico, si discusse sulla professione ed il suo ordinamento, vale a dire sulle competenze, sugli onorari, sulla formazione scolastica, per adeguare la nuova figura tecnica alle esigenze del mercato economico di allora. Uno degli argomenti più dibattuti, fu il nome, o meglio il TITOLO da attribuire a chi oggi esercita la professione di "GEOMETRA". Fra i convenuti - furono presenti alcuni che si definirono "ingegneri agronomi", altri "periti agrimensori", altri ancora "GEOMETRI", e così via. Al Congresso presenziarono, vari delegati, diversi deputati, due ministri ed un personaggio famoso come QUINTINO SELLA. La questione venne risolta, ma non senza vivaci opposizioni, con la dizione di "ingegneri-agronomi". Fu l'inizio del confronto per giungere al Regolamento del 1929 che ha guidato e regolamentato i GEOMETRI fino ad oggi. Dal 10 al 13 Aprile TUTTI i GEOMETRI sono chiamati nuovamente a raccolta come allora per confrontarsi sul Nuovo Regolamento che alla luce delle nuove esigenze di mercato li accompagnerà negli anni futuri e sarà la piattaforma della nascita del NUOVO GEOMETRA. Ciascuno è chiamato ad esserci, perché ognuno di noi è fondamentale per scrivere e tracciare la nuova strada. L'appuntamento è fissato a Rimini dal 10 al 13 Aprile p.v. e per iscriversi è necessario seguire la procedura cliccando qui. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 ed il 6 febbraio 1877, al simposio, oltre ai temi generali di carattere tecnico- 1 DAL PROFESSIONAL DAY 12 PROPOSTE A COSTO ZERO PER LA CRESCITA Si è tenuta a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione "La Giornata delle Professioni - Professional Day”che ha rappresentato un momento di confronto pubblico sulle prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini e della pubblica amministrazione. Oggetto di discussione delle tavole rotonde dei lavori della giornata organizzata da Cup (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali), Pat (Professioni area tecnica) e Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) sono stati: lavoro e welfare; giustizia legalità economia; ambiente e sicurezza e salute. ''I professionisti hanno ricoperto un ruolo cruciale per il superamento della crisi'': e' quanto ha detto il premier uscente, Mario Monti, intervenendo in video collegamento al Professional Day 2013 e sottolineando che questi ultimi hanno mostrato ''comprensione e collaborazione attiva negli sforzi del Paese e del governo''. Monti ha quindi sottolineato l'importanza delle professioni. In materia di ambiente e sicurezza, geologi, biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari hanno firmato il documento dal titolo“Riprogettare l’Italia per tornare a crescere” che contiene proposte a costo zero per ripensare e rigenerare lo sviluppo e l’occupazione del nostro Paese, e per contribuire alla crescita e all’innovazione. Ecco i punti : • un Piano nazionale di difesa dal rischio sismico e idrogeologico; • fermare la cementificazione e promuovere il riutilizzo del costruito; • bonificare le abitazioni dai materiali edilizi nocivi; • sostenere la rottamazione degli impianti elettrici, il risparmio energetico; • rilanciare la green economy con la gestione sostenibile dei rifiuti; • più trasparenza con gli open data per una pubblica amministrazione efficiente; • favorire la devolution professionale, innovare per crescere e fare dell’agroalimentare e del paesaggio il motore della crescita, della qualità della vita e della manutenzione dell’ambiente e del territorio . “In Italia ogni secondo vengono sottratti 8 metri quadrati di territorio all'agricoltura. E' un fatto molto grave che ci costringe a dire che è necessario cambiare assolutamente rotta. Abbiamo 20-25 anni di patrimonio edilizio da recuperare, ed è questa la vera chance dell'industria edilizia del futuro". Questo l'allarme che Fausto Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha lanciato in occasione del Professional day. Un evento importante, secondo Savoldi, per mettere in evidenza le rivendicazioni dei professionisti. "Tutti insieme vogliamo dare un messaggio al governo futuro -spiega- sul ruolo importante che hanno le professioni nella crescita del Paese. Abbiamo lanciato dei messaggi che sono tecnici e che andranno sicuramente approfonditi e abbiamo chiesto di essere ascoltati perchè le idee possono essere concretamente attuate in futuro". A partire da quelle sulla prevenzioni dai grandi rischi per il territorio. "La nostra categoria è particolarmente adatta a gestire e a organizzare questa trasformazione edilizia del futuro. Con Legambiente abbiamo fatto un grande passaggio per ricordare a tutti che il nostro è un territorio ad assoluto rischio sismico e idrogeologico. E insieme a tutte le categorie tecniche e a Legambiente -conclude- vogliamo offrire al prossimo governo le nostre idee". Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 • promuovere il Fascicolo del fabbricato e una nuova anagrafe immobiliare; 2 COPERTURA PER INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI Per il libero professionista è fondamentale tutelarsi dal rischio di un infortunio che può condizionare, anche pesantemente, la sua vita e quella della sua famiglia. A questo proposito la Cassa di Previdenza e assistenza Geometri, in una logica di tutela dei propri iscritti, da ormai quattro anni offre, attraverso Emapi -associazione senza finalità di lucro delle casse previdenziali private-, la possibilità di sottoscrivere coperture assicurative per invalidità permanente e morte derivanti da infortunio, grazie a uno strumento semplice e vantaggioso. • Copertura contro gli infortuni per le 24 ore, comprendente infortuni professionali ed extra professionali. • Costi particolarmente vantaggiosi a partire da 192 euro all’anno per massimali di 150.000 euro, in caso di morte, e 200.000 euro, in caso di invalidità permanente. • Possibilità di raddoppiare i massimali e di estendere la tutela anche al nucleo familiare. La nuova annualità di copertura decorre dal 1 marzo 2013 e si conclude il 28 febbraio 2014. E’ anche possibile aderire in corso d’anno. Aderire è semplice: basta collegarsi al sito http://www.emapi.it/ e seguire le istruzioni oppure CLICCARE QUI . Per il Riepilogo delle condizioni di copertura assicurativa CLICCA QUI GIORNATA DI FORMAZIONE A SIENA SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO E ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DELLA CASA MALATA e l’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. Settori fondamentali per ampliare le competenze professionali, con opportunità di lavoro. L'evento si è tenuto a Siena il 15 febbraio scorso organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Siena, con una grande partecipazione degli iscritti. L’argomento sulla SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO è stato trattato dal prof. dott. Nicola Fiotti (nella foto), ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste. Conoscere i nuovi materiali intelligenti da utilizzare unitamente agli accorgimenti progettuali, permette non solo di operare nell’edilizia, ma consente di porsi al riparo da eventuali responsabilità civili e penali, oltre a influire sulle valutazioni e le stime immobiliari, con la possibilità di apprendere conoscenze per poi proporsi in un settore in espansione. L'espropriazione per pubblica utilità ha trattato dell'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo. COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCO 23 MARZO 2013. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI [email protected] – TEL. 0341/364411 – 0341.35.15.36 - FAX 0341.36.89.11 Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Formazione di qualità per i Geometri grazie ai seminari SINDROME 3 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA AL CONVEGNO: “ASSOCIAZIONI A CONFRONTO TRA CRISI E DIRITTI” Si è tenuto il 14 marzo 2013 un incontro del ciclo di seminari L’Europa è per le donne – Associazioni a confronto “tra crisi e diritti” - organizzato dall’ Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia. Tra i relatori: Angela Spencer dell’Associazione delle Ilenia responsabile Teque‚ Donne presidente Capoverdiane in Italia‚ Silvia Costa‚ Parlamentare Europea; Antonella Simonetta‚ presidente del Movimento Tra Noi; Maria Rocha‚ Immigrate ANOLF. Diverse Associazioni, hanno dibattuto sui diritti delle donne e sul loro nazionale Donne contributo qualitativo al sistema economico nazionale, fondamentale in termini di innovazione e creatività. Il lavoro delle donne è in grado di affrontare la crisi economica e il lavoro rosa ha dimostrato di coniugare la sfida con il mercato, il rispetto dell'ambiente e la qualità della vita. L'Associazione Nazionale "Donne Geometra" ha partecipato all’incontro. Un momento di confronto per il proseguimento di obiettivi comuni a PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc), occorre Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla CLICCA QUI) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) -- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013 -- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013 La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a [email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109. IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17 Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 favore della crescita sociale e professionale. 4 NEWS TECNICHE AGGIORNAMENTO COORDINATORE SICUREZZA, ENTRO IL 15 MAGGIO 2013 L'Allegato XIV al Testo unico Sicurezza Lavoro, definisce i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (corso 120 ore) e, nelle ultime righe, prevede l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Inoltre, per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del TUSL, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15/05/2008). Quindi i professionisti in possesso dell'attestato relativo al corso di 120 ore ai sensi dell'ex D.Lgs. n. 494/1996 o equipollente, per continuare a svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (in fase di progettazione e/o di esecuzione) devono frequentare il corso di aggiornamento di 40 ore entro e non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione del Testo Unico Sicurezza E' corretto evidenziare come il D.Lgs. n. 81/2008 non parli di decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. Dunque, in tal senso, i coordinatori che non sono riusciti ad aggiornarsi entro il 15/05/2013 non perderanno la loro abilitazione con la conseguenza di dover frequentare nuovamente il corso di 120 ore. Non potranno però ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin quando non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che dovranno frequentarne altre 40 entro il 15/05/2018. SISTER - NUOVE FUNZIONALITÀ Il Sistema SISTER, è lo strumento con cui l’Agenzia del Territorio interagisce con l'esterno fornendo per via telematica i principali servizi di sportello: consultazioni catastali, ispezioni ipotecarie, trasmissione atti immobiliari, comunicazioni di cancellazione d’ipoteca e presentazione documenti catastali. Sono inoltre disponibili le funzioni per gli utenti dell’Agenzia a supporto della gestione di tutti i servizi telematici. La piattaforma si arricchisce di ulteriori utili applicazioni nella sezione MAPPE: la possibilità di richiedere un intero foglio di mappa la possibilità di chiedere le mappe limitrofe (utile per la ricerca di PF) la possibilità di richiedere la rappresentazione della particella nella scala originaria Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e cioè entro il 15 maggio 2013. 5 LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Sono entrate in vigore le semplificazioni per le imprese edili previste dal cosiddetto Decreto Sviluppo. E’ scaduto infatti il 12 febbraio 2013, il termine entro il quale le amministrazioni comunali devono adeguarsi alle novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto legge 83/2012, convertito con Legge 134/2012. La novità riguardano, in particolare, lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) e la procedura per il rilascio del permesso di costruire, la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Dia. Con l’obiettivo di creare un’unica interfaccia con tutte le amministrazioni dello Stato, un unico referente per il tecnico o il cittadino, le modifiche introdotte dal Dl 83/2012 hanno rafforzato il ruolo dello Sportello unico per l’edilizia, che conquista maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie. Tutti gli atti collegati al titolo o intervento - gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità– sono gestiti da questa struttura, direttamente o tramite conferenza di servizi. Il Sue è anche l’unico ufficio preposto a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Sul fronte del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico ha il compito di acquisire d’ufficio pareri di Asl e Vigili del Fuoco, autorizzazioni regionali, doganali, autorità del demanio marittimo, eventuali autorizzazioni militari, atti di assenso per zone coperte da vincoli artistici, architettonici, ambientali. Inoltre, nel caso in cui entro il termine di 60 giorni non intervengano intese, concerti o nulla osta delle altre determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà il titolo per la realizzazione dell’intervento. Alcune semplificazioni sono previste anche in tema di Denuncia di inizio attività, con l’aumento delle possibilità di autocertificare l’acquisizione di atti o pareri. Sono esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e l’autocertificazione non può comunque sostituire gli atti previsti dalla normativa sulle costruzioni in zone sismiche, quelli imposti dalla normativa Ue e rilasciati dalle amministrazioni incaricate di difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia e delle finanze. UNI PUBBLICA LE PRASSI DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI REQUISITI PER LA SICUREZZA, QUALITÀ, FRUIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI Sicurezza in edilizia: Uni, in collaborazione con la rete dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) ha pubblicato una nuova prassi di riferimento che stabilisce gli "Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile (UNI/PdR 2:2013)". Il documento fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione prevista dall'art. 51 del D.Lgs 81/08 e si applica al servizio di asseverazione erogato appunto dai CPT cioè dagli organismi bilaterali che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro nel settore edilizia. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 amministrazioni pubbliche, il responsabile dello Sue indice la Conferenza dei servizi. In questo caso la 6 Il processo di asseverazione, che prende avvio con la richiesta da parte dell'impresa edile al CPT, prevede sostanzialmente le seguenti tre fasi: una fase Istruttoria, caratterizzata dalla richiesta di asseverazione e dalla verifica dei pre-requisiti di accesso al servizio di asseverazione dell'impresa richiedente; una fase di Verifica durante la quale si effettua appunto la verifica e l'analisi di tutti gli obblighi documentali; un'ultima fase, Valutativa, caratterizzata dalla valutazione del rapporto di verifica e dal rilascio dell'asseverazione. PER SCARICARE LA PRASSI DI RIFERIMENTO SUGLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE CLICCA QUI Stabilimenti balneari : La prassi di riferimento fornisce agli operatori del settore turistico-balneare (UNI/PdR 1:2012)" gli elementi necessari per impostare, gestire e verificare i servizi offerti, garantendo al cliente adeguati livelli di sicurezza, qualità, fruibilità e rispetto dell’ambiente circostante, e può essere molto utile anche per i progettisti del settore. Le indicazioni fornite consentono di strutturare al meglio i servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle peculiarità del luogo, delle dimensioni della spiaggia e delle caratteristiche degli impianti e delle opere, permettendo inoltre una classificazione dello stabilimento balneare nell’ottica della servizi principali ed accessori alla balneazione, dotati di opportune strutture situate sul demanio marittimo. PER SCARICARE LA PRASSI DI RIFERIMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI CLICCA QUI Le prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI. Sono gratuitamente scaricabili e restano disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate. Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione delle prassi di riferimento pubblicate, di poter fornire suggerimenti per un loro miglioramento può inviare i propri contributi al seguente indirizzo email: [email protected] AGENZIA DEL TERRITORIO: ONLINE IL CALENDARIO 2013 DELL'OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE L'Agenzia del Territorio ha reso disponibile il calendario delle pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (Omi) previste nel 2013. Il calendario permette di consultare, per ogni mese, tutte le date di presentazione e pubblicazione dei prodotti editoriali, rapporti immobiliari, note territoriali, statistiche catastali, quotazioni Omi. studi di settore e banche dati, che saranno disponibili nel corso dell'anno. PER SCARICARE IL CALENDARIO CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 soddisfazione del cliente. Il documento può essere applicato a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono 7 PERCEZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ONLINE IL “TERREMOTOTEST” Per conoscere meglio la percezione del rischio sismico in Italia e per avere informazioni utili per diffondere la conoscenza del rischio è stato elaborato il “Terremototest”. Si tratta di un test senza scopo di lucro, completamente anonimo e di facile compilazione che richiede pochi minuti di tempo. Per una corretta conoscenza del rischio sismico è fondamentale – sottolinea il progetto di ricerca avviato a livello nazionale - la chiarezza del linguaggio con cui i mass media e gli scienziati comunicano le informazioni alla popolazione. In assenza di stime affidabili dei rischi reali, riveste notevole importanza il ruolo della percezione del rischio sismico, che non sempre dipende dal reale valore del rischio, ma piuttosto dal modo in cui esso è percepito. Chi partecipa al test, dopo averlo compilato riceve online la risposta relativa al confronto tra la sua percezione e la pericolosità da normativa del territorio in cui vive. PER ACCEDERE AL TEST CLICCA QUI Il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo per l'avvio dei lavori di scavo, previsto dall'articolo 5 del DM n. 161/2012, può essere ridotto dall’amministrazione competente. Lo ha chiarito l’Unione Nazionale Italiana dei tecnici degli Enti locali (Unitel), in risposta ad un quesito, volto a chiarire se il termine oltre il quale è possibile dare inizio lavori all'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, prevista dal D.M. n. 161/2012, sia vincolante per l'interessato e per la pubblica amministrazione competente, ovvero se gli stessi possano procedere in termini più ridotti e, conseguentemente, consentire agli interessati di iniziare prima l'opera. Quanto sopra perché alcuni comuni non creano difficoltà ad espletare le procedure per consentire l'inizio lavori in tempi più ridotti, mentre altri impongono il rispetto dei 90 giorni previsti dal nuovo regolamento. La risposta dell'Unitel L'art. 5 del d.m. 161 del 2012 prevede l'obbligo di deposito del piano di utilizzo 90 giorni prima dello scavo. Sembrerebbe, pertanto, che occorre attendere sempre i 90 giorni prima di iniziare la attività Trattandosi di termine a favore della amministrazione, nulla esclude che la p.a. possa valutare in concreto l'interesse pubblico in un termine inferiore; in questo caso potrà espressamente (con atto formale) o implicitamente (mediante la tolleranza) consentire attività estrattiva prima del decorso del termine. Non va dimenticato, inoltre, che il D.M. 161 è atto legislativo di secondo grado, e quindi non può essere in contrasto con norme di rango superiore, in questo caso l'art. 19 della legge n. 241/1990 che consente all'interessato di depositare SCIA ed effettuare subito i lavori. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 TERRE E ROCCE DA SCAVO, CHIARIMENTI SUL TERMINE OLTRE IL QUALE SI POSSONO AVVIARE I LAVORI 8 In definitiva, il termine di 90 giorni, o di qualsiasi lunghezza, è stabilito a favore della parte (in questo caso la p.a.) la quale può sempre rinunziare a detto beneficio, sussistendo i presupposti di legge. Pertanto, seppur formalmente esatta la interpretazione rigida di detto termine (attendere sempre e comunque la scadenza dei 90 giorni), non è escluso che nel caso concreto, se gli accertamenti della p.a. si sono conclusi prima della scadenza, si possa assentire lo scavo. AUTORITÀ VIGILANZA: CHIARIMENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la determinazione n. 1/2013 del 13 febbraio 2013 recante "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice". Il comma 13 dell'articolo 11 del Codice dei contratti è stato, recentemente, modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis) e che in riferimento a tale modifica "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". Nella determinazione l'Autorità interviene sull'argomento precisando che è possibile la stipulazione del atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”); forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento. L'Autorità conclude, poi, la determinazione precisando che: l'applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice; i contratti pubblici di cui all'art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento; la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. PER SCARICARE LA DETERMINAZIONE DELL'AVCP N.1 DEL 3 FEBBRAIO 2013 CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 contratto conseguente all'atto di aggiudicazione mediante tre forme: 9 L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Su proposta dei Ministero dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L’AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA. Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. In particolare l’AUA sostituisce: 1) l’autorizzazione sugli scarichi; 2) la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue; 3) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 4) la documentazione previsionale di impatto acustico; 6) la comunicazione sullo smaltimento; 7) il recupero dei rifiuti. Per richiedere l’AUA occorre presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP), diventato, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ”l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento”. Nella domanda presentata devono essere indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo ambientale. Se invece l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi In tale caso, l’autorità competente adotta l’autorizzazione unica ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima. PER SCARICARE IL REGOLAMENTO CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 5) l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione; 10 MANUALE SULLA SICUREZZA : LAVORARE CON LA GRU Lavorare con le gru richiede un'adeguata istruzione e comporta notevoli responsabilità. Particolare attenzione deve essere prestata all'imbracatura, ossia l'attività che consiste nel legare un carico ad un apparecchio di sollevamento (ad esempio gru di cantiere, carroponte, argano, autogru, ecc.). Il Manuale contiene indicazioni relative ad una corretta conduzione della gru e ha lo scopo di fornire a tutti coloro che lavorano con la gru le regole di base e le norme di comportamento che devono essere adottate per evitare incidenti. PER SCARICARE IL MANUALE CLICCA QUI NUOVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO Il Ministero dell'Ambiente segnala sul proprio sito internet il recente aggiornamento della modulistica per la predisposizione da parte dei proponenti dei principali atti amministrativi (istanza di VIA ed elenco delle autorizzazioni ambientali, ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 4, del D. Leg.vo 152/2006) e delle «Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.». Sul Portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it), è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS e di VIA in corso e concluse e lo stato delle singole procedure, comunicazione che garantisce ai diversi soggetti coinvolti la disponibilità di informazioni complete ed aggiornate e di strumenti operativi attraverso i quali facilitare l’accesso e la partecipazione del pubblico ed agevolare i proponenti negli adempimenti amministrativi e tecnici nelle diverse fasi dell’iter procedurale. Si richiama inoltre l’importanza di ricorrere all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per l’invio dello osservazioni da parte del pubblico sui piani/programmi/progetti in fase di consultazione; tale modalità, come indicato nella pagina web dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali (CLICCA QUI), consentirà una gestione più efficiente dell’elevato numero di documenti che pervengono al Ministero, prevalentemente in formato cartaceo, garantendo inoltre la loro tempestiva acquisizione per le valutazioni di competenza nell’ambito delle istruttorie tecniche di VAS e VIA. PER SCARICARE LE SPECIFICHE TECNICHE, IL MODELLO DI ISTANZA VIA E L’ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI CLICCA QUI COSTRUZIONI, DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI: CONTENUTI TEORICI E PRATICI IN UNA PUBBLICAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO Il documento, nato per la formazione dei Vigili del Fuoco appena assunti e l’approfondimento per i Vigili del Fuoco qualificati, esperti e coordinatori, risulta molto interessante anche per i geometri e imprese: infatti, oltre a definire i comportamenti e le procedure di intervento dei VV.F., elenca contenuti teorici e pratici relativi alla scienza e alla tecnica delle costruzioni. La pubblicazione è corredata da numerose illustrazioni e schemi grafici e si propone come un vero e proprio supporto didattico. PER SCARICARE LA DISPENSA DIDATTICA DEI VIGILI DEL FUOCO 1^ PARTE CLICCA QUI PER SCARICARE LA DISPENSA DIDATTICA DEI VIGILI DEL FUOCO 2^ PARTE CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 aggiornato in tempo reale. Il Portale delle Valutazioni Ambientali si configura come mezzo fondamentale di 11 NEWS FISCALI SERVIZI ON-LINE PER TUTTI I CONTRIBUENTI: DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’OPUSCOLO ILLUSTRATIVO Sempre più servizi dedicati al cittadino, alle imprese e ai professionisti sono fruibili anche on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate che offre anche vari strumenti e servizi telematici. Al fine di pubblicizzare tali servizi e rispondere alle domande più frequenti, l’Agenzia ha pubblicato un opuscolo informativo che in maniera semplice e con un linguaggio chiaro fornisce le caratteristiche principali dei servizi già operativi sul web. PER SCARICARE L’OPUSCOLO CLICCA QUI BTP E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”). Non vi sono compresi né i titoli di Stato né i buoni postali, che non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario, così come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettere h) e i), dello stesso Dlgs. MEDIAZIONE TRIBUTARIA APPLICABILE ANCHE AGLI ATTI DEL TERRITORIO La mediazione tributaria ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 sarà applicabile anche agli atti emessi dagli uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia. E' quanto stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 dicembre 2012, n. 49, fornendo una serie di precisazioni in ordine all'utilizzo dell'istituto suddetto. A decorrere dal 1° dicembre 2012, infatti, l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale esercita le funzioni ed i compiti facenti capo all'Ente incorporato, ivi compresi i rapporti processuali. PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE N° 49 DEL 28 FEBBRAIO 2012 CLICCA QUI L’ALIQUOTA IVA PER L’ACQUISTO DI MOBILI Mobili e arredi non rientrano nell’elenco dei beni e servizi per i quali la disciplina Iva prevede l’applicazione dell’imposta con aliquote ridotte (tabella A allegata al Dpr n. 633/1972). Pertanto, le operazioni relative a tali beni sono assoggettate all’aliquota ordinaria, attualmente fissata al 21%, Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di successione sono elencati 12 anche se l’acquisto è effettuato per la “prima casa”. L’aliquota agevolata del 4% riguarda, invece, sia le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di abitazioni “non di lusso” con le caratteristiche “prima casa”, sia le cessioni dei medesimi immobili. AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI SUCCESSIONE L’agevolazione “prima casa” può essere applicata anche in caso di trasferimento immobiliare a titolo gratuito (donazione o successione). Il beneficio, in tal caso, opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa (168 euro), anziché nella misura, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Le imposte di successione e donazione vanno invece applicate in misura ordinaria. In caso di successione, l’agevolazione spetta se l’erede (ovvero, se gli eredi sono più di uno, almeno uno di essi) possiede i requisiti per fruire del trattamento fiscale di favore: si tratta di casa di abitazione non di lusso l’immobile è ubicato, alternativamente: nel comune in cui il contribuente ha o stabilirà nei successivi 18 mesi la propria residenza; nel comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede; nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende il contribuente che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; in qualsiasi comune italiano, in caso di cittadino italiano emigrato all’estero il contribuente non è titolare, neanche in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, uso, nazionale, neanche per quote o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con l’agevolazione “prima casa”. La fruizione dell’agevolazione non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di godere dei benefici “prima casa”, dal momento che i presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato sono diversi. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: NON E’ PIU’ NECESSARIO ALLEGARE I DOCUMENTI CATASTALI I contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione. Con la risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dati catastali, necessari per l’esatta identificazione degli immobili oggetto di successione, vengono autonomamente acquisiti dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni in tema di semplificazione della documentazione amministrativa e alla luce dell’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del Territorio (Dl n. 95/2012), possono consultare direttamente tutte le informazioni relative agli immobili indicati nella dichiarazione di successione. PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE N° 11/E DEL 13 FEBBRAIO 2012 CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 usufrutto, abitazione, su altra casa sita nello stesso comune il contribuente non è titolare su tutto il territorio 13 PARTITE IVA NUOVA APPLICAZIONE ON-LINE Ora i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web, mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dal l’area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a portata di click le anomalie telematiche relative al periodo d’imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software. Tutte le novità nel Cassetto Il servizio che consente agli utenti di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi agli studi di settore. In particolare, grazie alla nuova procedura messa a punto dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno visualizzare: - le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010); - gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d’imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato; - le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata. Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore Per consultare il Cassetto fiscale, e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell’Agenzia. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce “Studi di settore”. REDDITEST, REDDITOMETRO, IVA PER CASSA E IRAP: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013, ha risposto ad una serie di domande poste dalla stampa specializzata su vari temi di attualità fiscale, fornendo interessanti chiarimenti normativi ed interpretativi. In particolare, l'agenzia fornisce una risposta, sotto forma di FAQ, alle richieste di chiarimento circa: Redditest e redditometro : il documento di prassi prende il via con uno degli argomenti fiscali di maggiore attualità. Sotto la lente d'ingrandimento: redditometro e redditest. E' confermato che quest'ultimo è e rimane solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce né con l'accertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli. Per il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 2010, inviate quest’anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le 14 Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo (ad esempio, l'auto utilizzata non esclusivamente per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo), gli stessi rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile. Infine, la "quota di risparmio riscontrata", realizzata nell'anno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile. Iva per cassa: date e ambiti, il regime e i suoi paletti: il primo chiarimento in merito al regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012) riguarda la cessione di crediti: pro solvendo o pro soluto, l'operazione non determina l'esigibilità dell'imposta, l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. In cassa per l'Iva, dunque, soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Chi ha ceduto il credito, quindi, non dovrà perdere di vista il concludersi dell'operazione originaria, perché in quel momento dovrà includere l'imposta nella relativa liquidazione periodica. Per dribblare l'onere senza incorrere in sanzioni, può; "giocare" d'anticipo, inserendo l'Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. Un'altra data da non perdere di vista è quella in cui un pagamento no cash finisce sul conto bancario del cedente o del prestatore di servizi (soggetto passivo d'imposta) e la somma può; essere effettivamente utilizzata: il momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'Iva è proprio quello della "data disponibile", a prescindere dalla sua formale conoscenza che può; avvenire, ad esempio, tramite il documento contabile inviato dall'istituto di credito. Un'ulteriore precisazione in materia di Iva per cassa riguarda le note di variazioni. Per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l'imposta è diventata esigibile. Infine, la presenza di operazioni non ammesse al regime di cassa (ad esempio, cessioni anche alle transazioni che, in teoria, non ne sarebbero escluse: il regime guarda all'intera attività del contribuente, "all'insieme delle operazioni attive e passive" da lui effettuate e non alla singola cessione. Per saltare l'ostacolo non è sufficiente una contabilità separata, occorre che si tratti proprio di attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972). Rivalutazione di terreni e partecipazioni: può; accadere, in particolar modo in questo periodo di crisi, che la vendita di partecipazioni o terreni avvenga a un prezzo inferiore al valore della perizia. Per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. Non così per i terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dell'importo rideterminato, è tenuto a indicare nell'atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Dovrà pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può; indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all'1 gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o comunque entro la data del rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere, entro l'1 luglio (il 30 giugno è domenica), al versamento dell'imposta sostitutiva. Se però; l'imposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l'eventuale imposta pagata in più non può; essere chiesta a rimborso). I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM di Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, l'irregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro; tuttavia, la rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell'imposta sostitutiva, per intero o della prima rata. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 all'esportazione e intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali) preclude la possibilità di applicarlo 15 Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta cubatura) vivono di vita propria e possono essere ceduti e rivalutati in maniera autonoma rispetto al diritto di proprietà dell'area. Rimborso da Irap sulle spese del personale: in caso di conferimento d'azienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette per la mancata deduzione dell'Irap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successionemortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius. Scheda carburante o moneta elettronica: l'Agenzia, pur mantenendo fermo il "pensiero" espresso nella circolare 42/2012 sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti l'acquisto di carburanti per autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività. Il contribuente può; decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in corso d'anno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate. Distruzione accidentale di immobili rivalutati: la distruzione, a seguito del sisma dello scorso maggio, dei fabbricati strumentali "rivalutati" (articolo 15, commi 16 e seguenti, Dl n. 185/2008) non rientra tra le ipotesi che fanno venir meno gli effetti della rivalutazione stessa. Di conseguenza, il maggior valore, imputato a conto economico nel 2012, potrà essere fiscalmente riconosciuto nel 2013, cioè nel periodo d'imposta in cui ordinariamente decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione in esame. Acquisti da operatori black list: all'impresa che ha effettuato acquisti da società black list senza indicare separatamente gli importi in dichiarazione, ma che dimostra l'esistenza di una delle esimenti, cioè "che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere comma 11, Tuir), si applica la sanzione proporzionale pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro. Processo tributario e imposta di bollo: non è assoggettato all'imposta di bollo l'atto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in questo caso, rientra tra gli "atti funzionali" al processo tributario (quelli finalizzati a ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista l'esclusione dal tributo (articolo 18, comma 1, Dpr 115/2002). PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.1/E DEL 15 FEBBRAIO 2013 CLICCA QUI L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono previste particolari disposizioni in merito all’aliquota Iva da applicare. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione scontano l’imposta Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Dal momento che i lavori finalizzati al risparmio energetico costituiscono manutenzione straordinaria, gli stessi usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10% sull’intera prestazione, a meno che nell’ambito dell’intervento vengano forniti “beni significativi” (ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione" (articolo 110, 16 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza) il cui valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In tale ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata spetta per la manodopera e i beni non significativi e per la parte del bene significativo corrispondente alla differenza tra il corrispettivo complessivo e i beni significativi; la quota residua del valore dei beni significativi sarà assoggettata ad aliquota ordinaria. PAGAMENTO “ANTICIPATO” DELL’IMU L’articolo 13 del Dl n. 201/2011 (“salva Italia”) ha decretato l’anticipazione sperimentale dell’Imu a decorrere dal 2012, stabilendone l’applicazione in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”), in quanto compatibili, e alle disposizioni dettate dallo stesso articolo 13. Il richiamato articolo 9 del Dlgs n. 23/2011, relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno). Invece, relativamente all’Ici, il decreto legislativo n. 504/1992 (come successivamente modificato), aveva fissato anche un termine a partire dal quale andava effettuato il saldo: “la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta CONTRATTO DI LOCAZIONE CON OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA L’opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione resta valida per tutto il periodo di durata contrattuale. Tuttavia, l’opzione può essere revocata in ciascuna delle annualità successive, con facoltà comunque di esercitarla nuovamente nelle annualità ancora successive. Tanto la revoca quanto l’esercizio dell’opzione in annualità successive alla prima vanno espressi entro il termine di versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento, vale a dire il trentesimo giorno successivo al compimento dell’annualità precedente. In caso di revoca dell’opzione, dovrà essere versata l’imposta di registro per l’annualità di riferimento, nei 30 giorni successivi al termine della precedente annualità. IL FISCO SULLA CASA, L'AGENZIA DELLE ENTRATE AGGIORNA IL VADEMECUM La tassazione sugli immobili, le imposte sulle compravendite, le locazioni, la successione e la donazione di immobili, le agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico. Questi gli argomenti oggetto dei 5 capitoli di cui è composta la Parte II – recentemente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate – dell'Annuario del contribuente, “Il fisco sulla casa” . PER SCARICARE IL FISCO SULLA CASA CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”. 17 RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI, CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Circolare n. 2/E del 1°marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'ambito di applicazione della responsabilità solidale fiscale nei contratti d'appalto e subappalto. L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Decreto Crescita”-, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito integralmente il comma 28 dell’artico lo 35 del DL n. 223/2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. La nuova norma ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 200.000 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. La responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 13-ter, stante la sua natura di norma finalizzata a limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio. Confermata esclusione persone fisiche non soggetti Iva, stazioni appaltanti e condomini Restano invece esclusi, per espressa previsione normativa: le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972; le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006; il “condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. Le prestazioni dei professionisti sembrano escluse Nella circolare non sono citate le prestazioni d'opera intellettuale ma sembra certa la loro esclusione. La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. Si precisa, inoltre, che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula; pertanto, per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame. I contratti esclusi Un altro importante chiarimento, poi, riguarda i contratti interessati all’applicazione dell’articolo 13-ter. Al riguardo, il documento di prassi precisa che la norma in esame, sulla base di una interpretazione letterale, si riferisce alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice civile, con la conseguenza che devono ritenersi esclusi i contratti di appalto di forniture. Devono inoltre ritenersi escluse dalla disposizione in commento le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d’opera (articolo 2222 cc), il contratto di trasporto Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 contrastare l’evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non 18 (articoli 1678 e seguenti cc), il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La certificazione La circolare, inoltre, precisa che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Pagamenti effettuati con bonifico Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato che l’attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. Cessione del credito a terzi Infine, per i casi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che - sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore). MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE IVA 10% L’aliquota Iva da applicare all’ordinario e obbligatorio check-up degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomìni sia case private, è il 10 per cento. Inoltre, l’agevolazione, diretta al consumatore finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013. La precisazione scaturisce da una richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l’azienda, dalla lettura della norma di riferimento (che individua nell’articolo 31 della legge 457/1978) il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali. E’ pertanto dell’idea di applicare ai propri interventi un’Iva “standard”, del 21 per cento. L’Agenzia non è dello stesso avviso e, nello specificare che la disposizione a cui “agganciarsi” è in realtà l’articolo 3 del Dpr 380/2001, sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 PER SCARICARE LA CIRCOLARE N.2/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI 19 agevolate previste da tale ultima norma. Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati. In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Nel caso in cui la società abbia applicato l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti. PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.15/E DEL 4 MARZO 2014 CLICCA QUI ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO - GENNAIO 2013 L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di 106,7. L’indice è variato di +0,2% rispetto al mese precedente, mentre nel confronto con il corrispondente mese di gennaio dell'anno precedente ha subito una variazione di +2,2%. Si ricorda che, a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995). Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all’attuale 2010=100 è pari a 1,373. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 consumo nel mese di Gennaio 2013. L'Indice dei prezzi al 20 AMBIENTE & ENERGIA MODULI FV A FINE VITA, IL GSE PUBBLICA L'ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI IDONEI PER LO SMALTIMENTO Il Gse ha pubblicato oggi il primo elenco dei sistemi/consorzi che sono risultati idonei per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita. Per gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici è tenuto ad aderire a un sistema/consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita, in base a quanto stabilito dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Per la definizione e la verifica dei requisiti tecnici di questi sistemi o consorzi, il Gse ha predisposto e pubblicato nel dicembre scorso un “Disciplinare tecnico” a seguito del quale il Gse ha ricevuto le candidature di alcuni sistemi/consorzi che intendono espletare le attività relative al recupero e al riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita. Tali sistemi o consorzi, conformandosi alle indicazioni e ai documenti pubblicati dal Gse, hanno trasmesso la documentazione (dichiarazione di manleva, dichiarazione di disponibilità di rete/polizze/autorizzazioni, atto necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal disciplinare. Adesione entro il 31 marzo 2013, pena l'esclusione dagli incentivi Il Gestore dei Servizi Energetici ricorda che, come previsto dalle regole applicative, i “produttori” - così come definiti dall’art. 2 del disciplinare - di moduli fotovoltaici installati su impianti entrati in esercizio nel periodo transitorio (1° luglio 2012 - 31 marzo 2013)dovranno aderire entro il 31 marzo 2013, con riferimento a tali moduli, a uno dei sistemi/consorzi inclusi nell’elenco pubblicato dal Gse. In mancanza di tale adesione, il Gse non ammetterà agli incentivi i nuovi impianti ovvero procederà ad annullare i provvedimenti già emessi di riconoscimento delle tariffe incentivanti, con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite. PER SCARICARE L’ELENCO DEI SISTEMI/CONSORZI CHE SONO RISULTATI IDONEI PER LO SMALTIMENTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI A FINE VITA CLICCA QUI PER SCARICARE IL DISCIPLINARE TECNICO CLICCA QUI PROROGA DEL QUARTO CONTO ENERGIA: ATTIVO IL PORTALE GSE Sul portale del Gestore servizi energetici (Gse) sono state attivate le funzionalità necessarie per l’inserimento e l’invio della richiesta di incentivi per gli impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, e per gli impianti localizzati nei territori colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 istitutivo dello strumento negoziale, dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4.a9.c resa dal gestore del Fondo) 21 Per tali impianti gli operatori dovranno continuare ad accedere al Portale Gse dedicato al quarto Conto Energia. Come stabilito dal DM 5 luglio 2012 (art.1, comma 4 lettera c), il Quarto Conto Energia continua ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici e su aree delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2 del Dlgs n. 165 del 2001) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Le proroghe per l'entrata in vigore degli impianti stabilite dalla legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1, comma 425) - Legge di stabilità 2013 sono fissate al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato; al 30 giugno 2013, purché l’impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di Via; al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di Via e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013. In merito agli ultimi due casi, il Gse ha precisato che le proroghe non sono applicabili agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla Via abbia dato esito negativo. In merito all’applicabilità della Legge 1° agosto 2012, n. 122 e successivi aggiornamenti, il Gse ha inoltre predisposto un documento che fornisce agli operatori di impianti fotovoltaici localizzati nei territori colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012 alcuni chiarimenti circa l'ammissione alle tariffe incentivanti. COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI EMILIA ROMAGNA CLICCA QUI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE, AGGIORNATE LE NORME UNI 10200 E UNI 9019 Da sempre il riscaldamento rappresenta una delle voci più “pesanti” del bilancio familiare, a maggior ragione in tempi, come questi, di grave difficoltà economica per le famiglie. Risparmiare, dunque, è necessario ma può essere difficile se si abita in un condominio dotato di impianto di riscaldamento centralizzato. La soluzione però esiste ed è quella di adottare sistemi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore che permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria abitazione, pur vivendo in un condominio. Una risposta a queste esigenze arriva dalla norma UNI 10200, aggiornata di recente, mirata proprio a stabilire i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Mediante l’installazione di particolari dispositivi, infatti, è possibile regolare la temperatura del proprio appartamento (termoregolazione) pagando solo il calore effettivamente consumato (contabilizzazione). Oltre a contenere i costi, questo sistema garantisce anche maggiore comfort abitativo, mantenendo costante ed equilibrata la temperatura di casa. La nuova edizione della norma UNI 10200 fornisce indicazioni per la Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 PER SCARICARE IL DOCUMENTO CONTO ENERGIA: INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI 22 ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari dei singoli appartamenti al fine di ridurre gli sprechi, salvaguardando comunque la qualità della vita. La riduzione dei consumi viene garantita dal sistema di contabilizzazione e termoregolazione che deve essere realizzato secondo determinati principi di progettazione. In tal senso la UNI 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la conduzione dell'impianto, oltre a dare indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione più indicato per un determinato tipo di impianto di distribuzione (a colonne montanti o ad anello) e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore, termoconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete, a soffitto e bocchette di aria calda). Aggiornata anche la norma UNI 9019 Un’altra norma recentemente aggiornata - e che viene espressamente richiamata dalla UNI 10200 - è la UNI 9019 che rientra nel quadro normativo nazionale in materia di contabilizzazione del calore e di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale. Il documento descrive una metodologia di calcolo indiretto dell’energia termica erogata all’unità immobiliare, che consiste nell’evoluzione del metodo dei “gradi-giorno”, già in uso nella versione precedente della norma. I metodi di contabilizzazione indiretta, a differenza di quella diretta, non danno la misura del calore utilizzato nelle unità immobiliari ma un conteggio proporzionale a questo; tali conteggi sono quindi utilizzati per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento. Il metodo di calcolo dei consumi descritto dalla UNI 9019 deriva dal tradizionale metodo del contatore, ormai non più utilizzabile, introducendo la compensazione del tempo di inserzione dei corpi scaldanti. Grazie alla formula di conteggio migliorata ed evidenziata nella nuova edizione della norma, si ottengono le precisioni richieste dalle legislazioni nazionali e regionali vigenti. Oltre al principio di funzionamento e al metodo di calcolo, la norma fornisce anche le prescrizioni aggiornate di impianto, di installazione, di prova e di impiego dei sistemi basati su questo principio; immobiliare e dall’inerzia termica dei corpi scaldanti, da cui si ricavano i conteggi proporzionali al calore utilizzato dall’abitazione che sono poi utilizzati per la ripartizione delle spese, secondo quanto indicato dalla UNI 10200. Il documento, pertanto, non fa riferimento ad una tipologia di prodotto specifico, ma fornisce le linee generali per un corretto utilizzo del metodo e dei componenti che lo implementano, al fine di ottenere prestazioni in linea con le esigenze di contabilizzazione indiretta del calore e risparmio energetico. CALDAIE DOMESTICHE: NUOVE REGOLE Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Dpr recante : “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ ce sul rendimento energetico in edilizia”. Il decreto introduce nuove regole in materia di controlli e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed è finalizzato alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE e in particolare dell’articolo 9. La Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e il 19 luglio 2012 è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia Ue con richiesta di condanna dell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE. Il regolamento, oltre a definire una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale, prevede che anche le ispezioni degli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 quest’ultimo prevede l’utilizzo dei totalizzatori del tempo di inserzione, compensati dai gradi-giorno dell’unità 23 riconosciuti. Inoltre, introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le pubbliche amministrazioni in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria. Controlli sulle caldaie meno severi. Viene stabilito che dall'entrata in vigore del provvedimento i controlli sull'efficienza energetica dovranno svolgersi ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per gli impianti a gas, metano o gpl. I tempi sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia uguale o maggiore a 100 kW. Ricordiamo che attualmente i limiti previsti dai Dlgs 192/2005 e 311/2006 sono più severi. I controlli sono annuali per le caldaie con potenza inferiore a 35 kW se il combustibile è liquido o solido; se l'impianto è a gas, è all'interno o ha un'età superiore ad 8 anni le ispezioni sono previste ogni 2 anni, mentre per le caldaie a gas di tipo B o C la normativa attuale prevede controlli ogni 4 anni. Per quanto riguarda le altre tipologie di impianti i controlli hanno una cadenza annuale. Valori massimi della temperatura ambiente. Il nuovo decreto fissa anche i valori massimi della temperatura ambiente. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli obblighi per l'amministratore di condominio e per il proprietario unico. Nei condomini o negli edifici con un unico proprietario ma con più unità immobiliari, il regolamento prevede l'obbligo per l'amministratore o il proprietario unico di esporre una tabella con l'indicazione del periodo di accensione e l'orario di attivazione dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma. Il responsabile dell'impianto può delegare ad un terzo. Per quanto concerne i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento abroga l'articolo 11 del Dpr 412/1993. Viene stabilito che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nei condomini, la garanzia deve essere fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. PER SCARICARE LO SCHEMA DEL DECRETO CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto e il codice dell'impianto assegnato 24 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LE NUOVE REGOLE E I REQUISITI CHE DOVRANNO POSSEDERE I CERTIFICATORI Il Consiglio dei Ministri ha attuato lo schema di D.P.R. di attuazione di quanto pre visto dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/2005 che recepisce la Direttiva 2002/91/CE. Lo schema di DPR contiene i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici. In particolare, prevede che possono essere riconosciuti come soggetti certificatori: • • • • i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo; le società di servizi energetici (ESCO). I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni. L'allegato al Regolamento definisce i contenuti minimi del corso di formazione. Infine, viene ricordato che l'attestato di certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento. PER SCARICARE LO SCHEMA DI DPR SUI REQUISITI PER I CERTIFICATORI ENERGETICI CLICCA QUI PER SCARICARE L'ALLEGATO 1 CLICCA QUI L’ITALIA RAGGIUNGE L’OBIETTIVO KYOTO L'Italia centra il target di riduzione delle emissioni di gas serra fissato dal protocollo di Kyoto. Le emissioni sono diminuite in media del 7% nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, rispetto ai valori del 1990 (anno di riferimento assunto dal protocollo che dava come obiettivo meno 6,5% al nostro Paese). A dirlo è il rapporto Dossier Kyoto 2013 della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. La media annua di emissioni risulta 480 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti; il limite di Kyoto era 483,3. Il rapporto traccia anche un bilancio del protocollo di Kyoto, che ha ormai concluso la sua validità (periodo 2008-2012). Secondo le stime nel 2012 le emissioni di gas serra in Italia si sono attestate a circa 465-470 milioni di tonnellate di CO 2 (meno 20 milioni rispetto al 2011). PER SCARICARE IL RAPPORTO CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno 25 SENTENZE LE OSSERVAZIONI AL PIANO REGOLATORE Consiglio di Stato, Sentenza del 12 febbraio 2013 Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione territoriale costituiscono un mero apporto dei privati al procedimento di formazione dello strumento, tuttavia, non sorge in capo all’amministrazione alcun obbligo di puntuale e concisa motivazione. Questo il principio ribadito dalla VI sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza in comento, si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di uno strumento urbanistico, nella specie il Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa. Respinta l’impugnazione dal Tar in primo grado, la questione è stata quindi riproposta in appello e, confutando i molteplici motivi di censura, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto l’occasione di affermare: “….le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, non ricorrenti Pertanto sono giunti alla conclusione che: “La presentazione di osservazioni, costituente una forma di apporto critico o collaborativo nel procedimento di formazione del Piano Regolatore, non muta l'ambito e l'estensione dell'obbligo di motivazione, né comporta l'esigenza di un'analitica confutazione con riferimento alle singole situazioni evidenziate dai privati, anche di sacrificio, essendo al contrario sufficiente che le rispettive osservazioni siano state esaminate e ritenute, sia pure succintamente e collettivamente, in contrasto con le linee guida del piano e con gli interessi pubblici che richiedano il sacrificio di tali contrapposti interessi privati coinvolti.” Le osservazioni costituiscono quindi uno strumento partecipativo al procedimento di adozione di un piano urbanistico “incompleto”, in quanto permettono al privato di concorrere con i propri “suggerimenti” ma non concedono ai partecipanti il potere di dialogare alla pari con l’amministrazione, la quale può decidere di non accogliere le osservazioni presentate attraverso delle controdeduzioni “succinte” e “collettive”. OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI PREDISPORRE MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA SIA DEI LAVORATORI CHE DEI TERZI CHE, PER QUALSIVOGLIA RAGIONE, SI TROVINO IN CANTIERE Corte di Cassazione Sentenza n. 6383 dell’08 febbraio2013 La responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 certo nella specie (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806).” 26 lavoratori e pedoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza in esame. Nello specifico la Suprema Corte rileva che la circolazione dei pedoni e dei veicoli nei posti di lavoro, nelle vie di circolazione e nei luoghi o impianti all’aperto occupati dai lavoratori durante le loro attività, deve avvenire in modo sicuro, mediante l’attuazione, da parte dell’imprenditore, delle norme antinfortunistiche necessarie a tutelare l’integrità fisica anche di soggetti terzi che, per un qualsiasi legittimo motivo, accedono nei luoghi di lavoro. Così si legge nella sentenza «Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi. Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa». I giudici hanno, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro, amministratore e legale rappresentante di una società che, omettendo di dotare il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri ed ostacoli in maniera da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con un guidatore di autocarro all'interno del deposito, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, aveva cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore, che veniva investito ed urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia. «Va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli». «L’imputato nella sua qualità» - affermano i giudici di legittimità - «è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel INFORTUNI SUL LAVORO: LA COLPA DEL DIPENDENTE NON LIBERA IL DATORE Corte di Cassazione , Sez. lavoro, Sentenza n.2512 del 04 febbraio 2013 Il datore di lavoro è sempre responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa.Il comportamento, seppur colposo, del dipendente, infatti, non è tale da liberare dalle proprie responsabilità il datore di lavoro.Così la Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 2512, non ravvisando, quindi, nel caso de qua, alcuna colpa del prestatore di lavoro.In primo grado era stata accertata la responsabilità del datore di lavoro e si rigettava la domanda di quest’ultimo nei confronti della compagnia di assicurazione (considerando che per il danno biologico e quello morale non vi sia alcuna copertura assicurativa).In sede di appello i giudici riconoscono la responsabilità solidale anche del preposto, “colpevole” di non aver verificato i macchinari, costringendo, in tal modo, i dipendenti a lavorare in condizioni precarie.Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione con 4 motivi. Richiamando precedenti in materia (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 1994/2012) i giudici di legittimità hanno precisato che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 luogo di lavoro». 27 produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso”. Ancora per quanto concerneva il rilievo circa la dedotta questione del divieto di cumulo degli accessori, la Corte, nella sentenza in commento, ha precisato che “la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'ari 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991”. In merito al danno coperto dalla polizza gli Ermellini hanno precisato che la Corte territoriale ha correttamente argomentato che la stessa polizza era stata stipulata precedentemente al riconoscimento normativo del danno biologico (ex D.Lgs. n. 38/2000: l’obbligo di tenere indenne il datore per quanto egli sia tenuto a pagare in base agli artt. 10 e 11, D.P.R. n. 1124/65, non poteva pertanto che riferirsi ai soli tipi di prestazioni allora erogabili, cioè quelli relativi al danno patrimoniale. L’ultima doglianza nella decisione in commento aveva per oggetto la sussistenza e l’entità del danno morale; secondo quanto precisato dalla Corte, anche in questo caso l’operato della Corte territoriale è esente da censure: la grave menomazione fisica subita dal dipendente comporta il ristoro effettivo di tutti i danni provocatigli. I giudici della Corte, quindi, rigettano il ricorso. ANCHE LE PERTINENZE DEVONO RISPETTARE LE DISTANZE 2013 Si deve ritenere costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in tema di distanze di costruzioni. Portando a conseguenza il principio ribadito, infatti, gli Ermellini sostengono che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze. Nel caso di specie due coniugi convenivano in giudizio il vicino che aveva realizzato a confine con la porzione di un immobile di loro proprietà un vano di circa m. 5x3 di lato e m. 3 di altezza, in violazione delle norme sulle distanze previste dal regolamento edilizio comunale. Da qui la richiesta di demolizione del vano, che tuttavia veniva rigettata dal giudice di prime cure con la condanna al pagamento delle spese processuali. Al contrario, in sede di appello, il Giudice riformava la sentenza di primo grado, condannando il vicino ad arretrare il vano in questione fino alla distanza di m. 5 dal confine col vialetto di proprietà degli appellanti, rigettando al contempo la domanda di risarcimento di ulteriori danni. In buona sostanza, secondo i giudici di merito, il vano – a prescindere dalla sua funzione pertinenziale – costitutiva un edificio e non rispettava l’obbligo della distanza di almeno cinque metri dal confine. Come si è visto, in sede di cassazione il Palazzaccio conferma la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di appello, evidenziando con chiarezza l’irrilevanza dell’eventuale funzione pertinenziale ai fini della sussunzione nella categoria Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 72 del 03 gennaio 28 costruzione del vano in questione e rilevando al contempo la dimensione del vano tale da accrescere la superficie o la funzionalità economica della costruzione. CALDAIA NON A NORMA? NE RISPONDE IL MANUTENTORE CHE NON NE IMPEDISCE L'USO Corte di Cassazione, sez. IV, Sentenza 48229 del 13 dicembre 2012 Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, in quanto dotata di un componente imprudenza, non fonte originale, di costituisce responsabilità e una grave l'eventuale effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale appare del tutto ininfluente. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 48229. Un manutentore viene chiamato, con contratto d’opera, per controllare l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas in una casa. Non compiendo correttamente il proprio lavoro, causa un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile, per aver omesso di eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto, in particolare della canna fumaria che risultava, poi, essere ostruita da carogne di uccelli. L'imputato ricorre per Cassazione deducendo la mancata effettuazione della perizia tecnica, volta ad accertare il regolare funzionamento di un pezzo della caldaia, ritenuto il vero responsabile dell'intossicazione delle vittime, rispetto al quale sussiste il dubbio se si tratti di componente fatto che il manutentore aveva consigliato agli inquilini di utilizzare il meno possibile la caldaia), l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione. Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato. In conclusione, "a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità". BENI AMBIENTALI, NOTIFICA VINCOLO PAESISTICO Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 298 del 21 gennaio 2013 La Corte costituzionale ha affermato che, in presenza di “bellezze di insieme” di cui alla legge n. 1497 del 1939, caratterizzate da ambiti territoriali spesso di vaste dimensioni, la notifica a tutti i proprietari interessati dei provvedimenti costitutivi di vincolo diventerebbe estremamente difficile, macchinosa, e talora di scarsa possibilità. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 originale o meno. Secondo gli ermellini, una volta accertata la consapevolizzazione di tale dubbio (emersa dal 29 VIOLAZIONI ANTISISMICHE E RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEI LAVORI Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 6282 dell’ 8 febbraio 2013 Anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato di cui all'art. 93 d.P.R. 380\01. CONDONO DATA CERTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 39 dell’ 8 gennaio 2013 L'onere della prova dell'ultimazione dei lavori edilizi entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria. Ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc. La giurisprudenza di merito si è peraltro spinta ad affermare, sul solco di tale orientamento, che anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'interessato, l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono edilizio ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun LA VENDITA DI UN IMMOBILE ABUSIVO NEL CASO RISULTI PRESENTATA L'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 20714 del 22 novembre 2012 Il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che consente la stipulazione ove risulti presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, esige che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, di conseguenza, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa. COSTRUZIONE SUL CORTILE COMUNE DI UN PORTICATO-CAPANNONE. LA MANCANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA NON PUÒ COSTITUIRE IMPEDIMENTO ALL'ACQUISTO PER USUCAPIONE Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 3979 del 18 febbraio 2013 L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 c.c. per l'apertura di vedute dirette sussiste anche ne caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune;Inoltre, l'assenza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione del porticato costruito su parte del cortile comune; Si legge nella sentenza: Le distanze legali devono essere osservate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini, e ciò anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito, come nel caso di specie, da un cortile in comune, né il partecipante alla comunione può, senza il consenso degli altri,servirsi della cosa Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso. 30 comune a beneficio di un altro immobile di sua proprietà esclusiva, derivando da tale utilizzazione una vera e propria servitù a carico della cosa comune. La Corte di merito ha applicato correttamente tali principi alla fattispecie in esame essendo pacifico che la finestra in questione era stata costruita "ex novo" nell'edificio di proprietà esclusiva degli A. - D.P. e godeva dell'affaccio diretto sul cortile antistante di proprietà comune. L'assunto sulla trasformazione in finestra di una preesistente porta finestra non risulta, peraltro, essere stato oggetto di specifico motivo di appello e il riferimento alla prove che non sarebbero state ammesse è del tutto generico, risultando dallo "svolgimento del processo" della sentenza impugnata che, in primo grado, era stata espletata C.T.U. ed erano state assunte le prove (V. pag. 10 sent. imp.). In ordine al secondo motivo va ribadito che la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova. il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012). Del tutto condivisibili dal Collegio sono le argomentazioni poste a base di dette decisioni, sottese al superamento del precedente difforme (Cass. n. 20769/2007), considerato, essenzialmente, che anche per il diritto di proprietà, benché imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo sicché, coerentemente con la disciplina di tale diritto,comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi è ragione per escludere, nell'ambito del rapporto privatistico, l'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse. In tal modo viene contemperato l'interesse del privato a non sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali, con la salvaguardia dei poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio, può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso, reprimendo l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia. Del tutto infondata è, infine, le terza doglianza. La Corte distrettuale, sulla base di una valutazione di merito, ha affermato,con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, che "il battuto piastrellato"costituiva, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un miglioramento della consistenza del cortile comune, inidoneo ad alterarne la destinazione e ad impedire l'utilizzo di esso anche da parte degli altri comproprietari. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato 31 Quanto agli altri manufatti di cui era stata chiesta la eliminazione con domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha dato conto della impossibilità della loro individuazione anche da parte del C.T.U., ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, non specificatamente contestate. PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE. Consiglio di Stato, Sentenza n. 720 dell’8 febbraio 2013 Definizione del manufatto : Il soppalco abitabile costituisce una zona rialzata rispetto al livello del resto dell’appartamento, realizzato in una fase successiva e calpestabile da persone comodamente erette. La realizzazione di un soppalco all’interno di una unità immobiliare, compiuto attraverso la divisione in altezza di un vano a scopo di ottenere una duplice utilizzazione abitativa che non realizza un mutamento di destinazione d’uso, di sagoma o di volume, è soggetta a regole e misure stabilite dalla legge e cambiano a seconda del Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza. Caratteristiche costruttive: Dal punto di vista costruttivo il soppalco deve avere una altezza minima del locale da soppalcare di almeno 430-440 cm.; le altezze sopra e sotto il soppalco, quindi, non possono essere inferiori a 210 cm., soletta compresa. La superficie soppalcata non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale, ma può arrivare fino a metà della superficie del locale quando le altezze sopra e sotto il soppalco raggiungono i 220 cm. L’altezza della zona sottostante deve essere di almeno 240 cm. nel caso la si voglia attrezzare come bagno o come cucina (mantenendo sempre però i 210 cm. minimi nella parte superiore). Invece la superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del locale soppalcato. Alcune problematiche condominiali : Per realizzare un soppalco nel proprio appartamento, non è necessario all’interno della proprietà esclusiva. Ma al fine di evitare però successive contestazioni, è consigliabile depositare presso l’Amministratore la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti e la perizia del professionista chiamato in causa: se un vicino dovesse mai chiedere spiegazioni, sarà l’Amministratore a dover mostrare i documenti. Per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, occorre sapere due cose: se i millesimi sono calcolati in base ai metri quadrati dell’appartamento, allora il soppalco può comportare una modifica dei calcoli stessi; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non comporta nessun cambiamento. I titoli abilitativi : Nel corso del tempo l’orientamento giurisprudenziale in merito al corretto utilizzo del titolo abilitativo per la realizzazione di un soppalco abitabile, ha subito dei notevoli cambiamenti. Infatti, inizialmente un primo orientamento giurisprudenziale faceva rientrare la realizzazione di un soppalco per fra le opere interne, atteso che tale intervento, pur aumentando la superficie utilizzabile, non modificava il volume o la sagoma dell'edificio (Cass. Pen., Sez. III, n. 232352/2005). Dal 2005 in poi si aprì un contrasto giurisprudenziale fra la decisione del 2005 e le successive pronunce, che fu risolto con l'affermazione della necessità del permesso di costruire per ragioni di ordine sistematico. Pertanto la realizzazione di un soppalco nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un edificio, richiede il permesso di costruire o della cosiddetta super-D.I.A. alternativa al predetto titolo abilitativo, in quanto si tratta di intervento edilizio che comporta un aumento della superficie e la realizzazione di un edificio in parte diverso dal preesistente (Cass. pen., sez. III, n. 41089/2011; Cass. pen., n. 8669/2007, Cass. pen., sez. III, n. 37705/2006, Cass. pen., n. 35863/2006). La recente giurisprudenza amministrativa invece, in ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni, distingue i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività (D.I.A.), dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire. Deve infatti ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale, in quanto trattasi di opere che vengono effettuate 32 soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n.908/2012). Sulla questione è di nuovo intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.720 dell’8 febbraio 2013 il quale ha precisato che l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia. La realizzazione di un soppalco comporta un aumento di superfici e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporta anche un mutamento della destinazione d'uso. Nel caso di specie, secondo i giudici, il soppalco per sua struttura e funzione ha comportato un aumento della superficie utile, nulla rilevando che mera intelaiatura sia priva del “piano di calpestio”. Anche ad ammettere che questo corrisponda alla reale situazione dei luoghi, rimane incontestato, come risulta anche dalla stessa perizia di parte (redatta, peraltro, sulla base di “documentazione fotografica fornita dalla proprietà”), che fossero state già realizzate “travi in ferro ad una altezza di circa due metri con scala in ferro per accesso”. Questi interventi, concludono i Giudici, delineano gli elementi strutturali essenziali di un soppalco. LA DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI NORMA VINCOLANTE PER COMUNI E STRUMENTI URBANISTICI Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 844 del 12 febbraio 2013 La distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è inderogabile e vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Stato (Sentenza sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5759) e alla eventuale disapplicazione di strumenti urbanistici con esso contrastanti nel senso della minore tutela, ha già avuto modo di osservare che le prescrizioni di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 integrano con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l'inderogabile distanza di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici. La prescrizione di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 relativa alla distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è volta non alla tutela del diritto alla riservatezza, bensì alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, ed è, dunque, tassativa ed inderogabile. Infatti, nella suddetta materia deve ritenersi che in tema di distanze tra costruzioni, applicabile, come detto, anche alle sopraelevazioni, l'adozione da parte dei Comuni di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n.1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporterebbe l'obbligo per il giudice di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivate, però, dalla inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale (così Cassazione civile, II, 27 marzo 2001, n.4413 su richiamata; così anche Consiglio di Stato, IV, 12 giugno 2007, n.3094). La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo tassativa ed inderogabile, impone al proprietario dell'area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907 comma 3, C.C. Conseguentemente, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 In ordine alla valenza direttamente precettiva tra privati del decreto ministeriale sulle distanze già il Consiglio di 33 clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata, oltre alla considerazione che nella specie la disciplina è stata integrata dal regolamento comunale in senso ancora più rispettoso e rigoroso. L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che detta disposizioni in tema di distanze tra costruzioni, stante la natura di norma primaria, sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione. D’altra parte, come visto, nella specie non solo la norma comunale ha tenuto conto della disposizione ministeriale esistente, ma l’ha appunto integrata in senso ancora più rigoroso. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6656, del 21 dicembre 2012 All’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. Infatti, l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione di futuro sulla propria stessa essenza, svolta per elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. DETERMINAZIONE DELL' APPARTENENZA DI UNA STRADA AL DEMANIO COMUNALE Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 4145 del 28 gennaio 2013 Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre che l’uso pubblico, cioè l’uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale, isolatamente considerato, potrebbe essere indicativo soltanto di una servitù di passaggio), le risultanze delle mappe catastali, la ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati (tenuto conto che, in base all'art. 16, lett. b, della legge 20.3.1985, n. 2248, allegato F, si presumono comunali le strade site all'interno dei centri abitati), l’attività di manutenzione effettuata dall’ente, i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione che presuppongano la natura pubblica della strada e l'assoggettamento dei cittadini alle prassi determinate da tali comportamenti. Alla inclusione o, rispettivamente, alla mancata inclusione della strada nell’elenco delle strade comunali (già previsto dall’art. 8 della legge n. 126 del 1958) deve riconoscersi mero valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo della proprietà del suolo da parte dell'ente locale. Si tratta, perciò, di circostanze che non possono ritenersi decisive per affermare o escludere la natura pubblica e, nonostante il difetto dell'iscrizione, l'appartenenza di una strada al demanio comunale ben può essere desunta da altri elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima, con le decisioni dei propri organi 34 LA SOSTITUZIONE EDILIZIA COSTITUISCE UNA MODALITÀ SPINTA DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 6592 del 20 dicembre 2012 La “sostituzione edilizia” costituisce, già in se stessa, una modalità (segnatamente, la più spinta) proprio della ristrutturazione edilizia, lo si evince sin dalle norme che, a livello tanto nazionale quanto locale, definiscono la seconda, ed ammettono che questa possa atteggiarsi, al limite, anche in termini di demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato. Dunque la conferma che la sostituzione edilizia, debba intendersi pur sempre come una forma della ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità di fare salve le caratteristiche fondamentali della preesistenza. SCADENZA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6703 del 28 dicembre 2012 Anche a voler ammettere che una convenzione di lottizzazione possa avere una limitata ultrattività in un momento successivo alla sua scadenza, è indubbio che, decorso i termine di dieci anni, divengono inefficaci le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è consentita la loro ulteriore esecuzione. Ne segue che una convenzione di tal genere, scaduta da dieci anni e rimasta inattuata, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali, nemmeno sotto il profilo dell’esistenza di uno specifico onere di motivazione. NOZIONE DI “LOTTO INTERCLUSO” E’ bene ricordare che la nozione di “lotto intercluso” ha una sua valenza quando non si rinvenga spazio giuridico per un'ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto. DISTANZA MINIMA DELLE COSTRUZIONI CIVILI RISPETTO AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.6639 del 21 dicembre 2012 Le preminenti esigenze pubblicistiche connesse alla salvaguardia delle incomprimibili finalità di igiene e salubrità dei luoghi sottese alla regola della distanza minima delle costruzioni civili rispetto agli allevamenti di animali hanno necessariamente valenza erga omnes, nel senso che sono poste nell’interesse di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo a vederne rispettato il precetto. Ciò implica che l’osservanza della disposizione regolamentare comunale che pone, per ragioni di igiene e sanità pubblica, il rispetto di quella distanza minima dagli allevamenti non può essere interpretata, in senso unilaterale, e cioè che alla sua osservanza sarebbe tenuto soltanto il costruttore di un allevamento rispetto agli insediamenti costruttivi preesistenti e non anche il costruttore di fabbricati ad uso abitativo rispetto ad allevamenti già insediati. Non v’è infatti ragione per ritenere fondata una tale interpretazione, dalla quale irragionevolmente deriverebbero, pur a fronte della medesima ratio legis, soluzioni differenziate rispetto alla stessa questione inerente il rispetto o meno delle distanze imposte dal regolamento di igiene. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6656 del 21 dicembre 2012 35 MONETIZZAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CESSIONE DEGLI STANDARD Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6707 del 28 dicembre 2012 Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata alla imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione. LA CTU ESPLORATIVA È AMMESSA QUANDO NON VI SONO ALTRE POSSIBILITÀ DI INDAGINE Corte di Cassazione Civile, Sez. terza, sentenza n. 2663 del 5 febbraio 2013 La CTU esplorativa, generalmente vietata nel nostro ordinamento, consiste nell'esperimento da parte del consulente tecnico d'ufficio di indagini approfondite non per forza legate a documenti e prove dedotte in giudizio dalle parti. Il consulente tecnico infatti, nella sua qualità di ausiliario del giudice, è tenuto a redigere compiuta relazione rispondendo ad un preciso quesito formulato dal giudice, più o meno articolato, basandosi sugli elementi già prodotti in giudizio dai contendenti. giudiziale; deve tuttavia trattarsi di fatti che non debbano essere necessariamente provati solo dalle parti. Tale divieto deriva dal principio per cui la ctu non può sostituirsi all'onere della prova a carico delle parti. Nel caso di specie il giudice di secondo grado aveva accolto l'eccezione proposta dalla parte interessata in merito alla nullità di ctu esperita, a suo dire non legata ad alcun quesito giudiziale né ad alcun elemento di prova. Al contrario la Suprema Corte ha dimostrato come in effetti sussistesse un collegamento, ribadendo in ogni caso come sia possibile derogare al principio generale in tutti quei casi (eccezionali) in cui la ctu possa assumere rilevanza probatoria. Si tratta di casi in cui l'accertamento dei fatti risulta possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche (in questo senso anche pronunce precedenti della stessa Corte, ad es. sent. n. 1149/2011). La statuizione in oggetto è di estrema importanza poiché conferma l'introduzione nel nostro ordinamento di valide eccezioni al principio generale del divieto di ammissibilità di ctu esplorativa nel caso in cui al contrario sia oggettivamente necessaria, essendo l'unico mezzo a disposizione del giudice per l'accertamento dei fatti. RITARDO NEL RILASCIO DELL'IMMOBILE: ECCO QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO FORFETTARIO Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 4357 del 21 febbraio 2013 La norma contenuta nell'art. 6, comma 6, legge n. 431/1998, che ha introdotto una determinazione predeterminata e forfettaria del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili nella misura massima del 20% del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1591 c.c., quale norma transitoria finalizzata ad agevolare la transazione verso il regime pattizio delle locazioni, trova applicazione anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 In questo caso il ctu è autorizzato a raccogliere ogni elemento di prova disponibile al fine di rispondere al quesito 36 L'ASSENZA DEL CONSENSO DEL CONIUGE NON IMPEDISCE IL TRASFERIMENTO DEL BENE IN COMUNIONE Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 2202 del 30 gennaio 2013 Per richiedere l'adempimento di un preliminare di compravendita di un immobile ed agire quindi per l'esecuzione in forma specifica, non c'è bisogno che il contratto sia stato firmato da entrambi i coniugi che si trovano in regime di comunione legale. E' quando ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, chiarendo che "la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 del codice civile (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento)". Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour una società di costruzioni aveva acquistato un immobile ed aveva invitato i venditori a comparire dinanzi al notaio. Avendo già versato una caparra, l'acquirente aveva dichiarato di mettere a disposizione dei venditori il prezzo residuo. Non avendo avuto riscontro la società dava inizio alle azioni legali chiedendo che venisse emessa sentenza per produrre gli effetti del contratto non concluso. L'immobile acquistato era però di proprietà non solo del convenuto ma anche di sua moglie che, non aveva mai firmato il contratto. La donna quindi nel costituirsi in giudizio dichiarava di aver avuto conoscenza del preliminare solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione. Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo così il trasferimento della proprietà all'acquirente rigettando però la domanda di risarcimento danni. La Corte d'Appello successivamente riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda proposta dall'impresa acquirente. Secondo la Corte d'Appello l'esecuzione specifica del preliminare non poteva riguardare il coniuge che non aveva firmato il contratto ed è rimasto estraneo al rapporto. Il caso finiva quindi in cassazione dove i Giudici della Suprema corte hanno ricordato che "l'assenza del consenso del coniuge non impedisce il trasferimento del bene, ma lo rende solo annullabile". Infatti - spiega la Corte - occorre premettere che le sezioni gravame - hanno affermato che in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto. La Corte di Cassazione fa notare da ultimo che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto "è stata respinta dalla corte distrettuale senza che venisse effettuato alcun accertamento sulle eccezioni sollevate" circa "la nullità ovvero inefficacia del contratto preliminare per mancanza del consenso del coniuge". SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE: OPERA ANCHE NEL CASO DI DECESSO SUCCESSIVO DEL CONDUTTORE E QUINDI DEL SUO AVENTE CAUSA Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 3548 del 13 febbraio 2013 Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978. in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Succede altresì nel contratto il convivente more uxorio del conduttore, come chiarito della sentenza della Corte Costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il convivente nel novero dei successibili nella titolarità del contratto di locazione. La Suprema Corte, nell’epigrafata sentenza, ha ulteriormente specificato che in tema di successione nel contratto di locazione la norma succitata di cui all’art. 6, 1 comma, L. n. 392/78 “trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.Esemplificando ulteriormente può dirsi che il diritto di successione nel contratto di locazione, che consente di far subentrare coniuge, eredi, parenti ed affini conviventi del conduttore nonché il convivente more uxorio di questi nella conduzione dell’immobile, opera anche se c’è un Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici - diversamente da quanto asserito del giudice del 37 passaggio intermedio ovvero se, deceduto l’originale titolare del diritto, a questi subentri altro soggetto che a sua volta muoia, lasciando a sua volta l’appartamento al proprio convivente. ISPEZIONI FISCALI, NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE SE LO STUDIO COINCIDE CON L'ABITAZIONE Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza n. 4140 del 20 febbraio 2013 Nel caso di uso promiscuo dei locali – cioè quando i locali adibiti ad abitazione e quelli adibiti a opificio o a studio professionale sono adiacenti e tra gli uni e gli altri vi sono porte di comunicazione – l'accesso degli ispettori delle Entrate deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica. In assenza di questa autorizzazione, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento vanno considerati nulli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza in esame. Nel caso esaminato dalla suprema Corte l'Agenzia delle Entrate di Bari, in seguito a un controllo effettuato dagli ispettori, contestava a una società un'indebita detrazione di imposta conseguente alla registrazione di fatture di acquisto per operazioni inesistenti. L'impresa fece ricorso alla commissione tributaria provinciale, che lo accolse con una sentenza che fu confermata anche in appello dalla commissione regionale. La commissione ritenne provato che l'opificio in questione fosse adibito ad uso promiscuo, e poiché l'accesso nei locali dell'impresa non era stato erano da ritenere “invalidi e insuscettibili di produrre effetti”. Contro la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione adducendo come motivo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 52 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, n. 3, del c.pc., nonché vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di secondo grado. I giudici della suprema Corte, richiamando precedenti pronunciamenti (da ultimo Cass. n. 16570/2011), precisano che “si ha destinazione ad uso promiscuo, agli effetti dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi”.In tal caso, è necessaria l'autorizzazione all'accesso da parte del Procuratore della Repubblica. L'autorizzazione all'accesso, sottolinea la Cassazione, è una condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni, giacché il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria. SUCCESSIONE LEGITTIMA AL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO SEMPRE I DIRITTI D’USO E DI ABITAZIONE SULLA CASA FAMILIARE Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 4847del 27 febbraio 2013 Le Sezioni Unite intervengono, con la sentenza in esame, per dirimere un contrasto giurisprudenziale maturato in materia successoria in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite, risolvendo una questione di particolare importanza. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 autorizzato dal Procuratore della Repubblica, l'accesso e l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate 38 La principale questione riguarda le modalità di computo della quota legittima del coniuge superstite e, in particolare, se il valore del diritto di abitazione vada computato nel calcolo della quota legittima. La Suprema Corte riassume in questo modo le due principali interpretazioni date nel passato: " ... secondo un primo indirizzo essi [diritti di abitazione] sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un'altra soluzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima". Ciò premesso, la Corte ribadisce un concetto preliminare da tenere in considerazione in materia: al coniuge supertite devono essere riconosciuti i diritti di abitazione e utilizzo del mobilio ex art 540 c.c. "anche nella successione legittima" (oltre che nella testamentaria). Quindi, una volta ritenuto esplicare l'effetto anche nella successione ab intestato si pone il problema del calcolo del valore della quota spettante al coniuge superstite. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, aderisce alla tesi secondo la quale "i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artit 581 e 582 c.c.", distinguendo il caso della successione legittima da quella testamentaria. Infatti, motiva la Corte, "è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge" (aggiungo che nel caso di successione testamentaria la quota disponibile può fare da calmieratore dei valori in discussione ma nella successione legittima il problema non si pone). Il calcolo, pertanto, deve eseguirsi in questo modo: occorrerà stralciare il valore capitale dei diritti di l'analisi che vede la concessione de qua come legato ex lege) e dare poi luogo alla divisione della massa ereditaria dalla quale viene detratto il valore dei diritti di abitazione ed uso, rimanendo, pur sempre, compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili. IL CONDOMINO NON PUÒ APPROPRIARSI DELLA RAMPA DI SCALA IN VIA ESCLUSIVA IMPEDENDO IL PACIFICO USO E IL POSSESSO DELLA STESSA AGLI ALTRI COMPROPRIETARI Corte di Cassazione,Sez. II, sentenza n. 4419 del 21 febbraio 2013 Anche se una parte della scala condominiale è destinata a raggiungere il piano dove abita un solo condomino, non significa che quest'ultimo possa escludere dalla proprietà comune gli altri condomini. E poco importa dedurre che quel tratto di scala non sia normalmente utilizzata da chi abita nei piani inferiori. È quanto afferma la seconda sezione civile della corte di cassazione con la sentenza in esame. La corte, in particolare, si è occupato del caso in cui un condomino che abitava all'ultimo piano di uno stabile aveva deciso di sé iniziative di chiudere con una porta quella parte di scala che dà accesso al suo piano. Inevitabile sulla protesta degli altri condomini le cui rimostranze hanno trovato ascolto presso i giudici della suprema corte che, ribaltando la decisione precedentemente presa dalla corte d'appello, hanno ribadito che la scala comune è comune! E c'è poco da fare: il condomino deve rimuovere la porta. La Cassazione richiama ai contenuti dell'articolo 1117 n.1 del Codice Civile, secondo cui sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Insomma se il bene è comune tutti sono interessati alla sua conservazione Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 abitazione ed uso"secondo modalità assimilabili al prelegato" (dottrina e giurisprudenza hanno condiviso 39 indipendentemente dal tipo di utilizzo che se ne possa fare. In buona sostanza la presunzione di proprietà comune stabilita dall'articolo 1117 può essere superata solo dalla prova dell'esistenza di un titolo che giustifichi la proprietà del singolo. Ma qual è stato l'errore della corte d'appello? Secondo la cassazione il principale errore risiede nel fatto che la corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova di una proprietà esclusiva per il fatto che l'immobile era stato venduto con tutti gli accessori. Ma di certo la scala condominiale non può considerarsi un accessorio della proprietà singola. La cassazione ricorda che con il termine "accessori" si fa riferimento a servizi, disimpegni, magazzini ma non certo le scale che collegano due piani appartenenti a diversi proprietari. DECORO ARCHITETTONICO, IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE PUÒ DEROGARE ALLA DISCIPLINA LEGALE Corte di Cassazione,Sez.II, Sentenza n. 1748 del 21 gennaio 2013 Il regolamento condominiale, se di natura contrattuale, può vietare qualunque alterazione del decoro in un edificio, avevano citato in giudizio il proprietario di una limitrofa costruzione con annesso giardino, che aveva edificato parte di tale giardino in aderenza all’immobile di loro proprietà sino all’altezza del lastrico solare, con ciò alterando il decoro architettonico del complesso edilizio, in violazione dell’art. 1120 cod. civ., della normativa di cui al r.d. n. 1165 del 1938 e del regolamento condominiale, e costituendo una servitù di veduta sul lastrico solare con lesione della loro servitù di veduta sul giardino. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando il convenuto alla demolizione dell’edificazione e alle spese di lite, mentre la Corte d'appello ha invece ritenuto – richiamandosi all'articolo 1120 del Codice civile - che sia da escludersi una lesione del decoro architettonico dell'edificio. Secondo la Cassazione,“la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione unicamente sulla portata applicativa della norma di cui all’art. 1120 cod. civ., richiamando in via del tutto generica l’esistenza di una normativa regolamentare (senza soffermarsi neppure sui relativi contenuti) di divieto di alterazione del decoro dell’intero complesso, senza spendere alcun argomento circa la rilevanza e l’operatività di essa”. Per i giudici della suprema Corte “tale insufficienza motivazionale, a fronte del rilievo esclusivo invece attribuito alla disciplina legale, urta, peraltro, con il principio secondo cui “in materia di condominio di edifici, l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che l’esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti comuni”. Ne discende che “legittimamente le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 architettonico del condominio. Nella vicenda in oggetto, alcuni proprietari pro indiviso di un'unità immobiliare 40 immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva”. NON SERVE MAGGIORANZA QUALIFICATA PER ISTALLARE CANCELLI NEL CONDOMINIO Corte di Cassazione, Sentenza n.4340 del 21 febbraio 2013 La Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessaria la maggioranza qualificata (dei due terzi del valore dell'edificio) per installare cancelli nel condominio. Sotto il profilo normativo si tratta di interpretare correttamente due norme del codice civile. Da un lato infatti l'articolo 1102 consente anche al singolo condomino di apportare a proprie spese modifiche necessarie per il miglior godimento del bene comune a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Dall'altro lato l'articolo 1120 stabilisce che tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni vanno deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. Nel respingere il ricorso di un condomino che si era opposto all'istallazione dei cancelli all'interno dell'area condominiale la Corte ha chiarito che "In tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di come si legge in sentenza ciò attiene "all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione". Pertanto, ha aggiunto la Cassazione, "non è richiesta per la legittimità di una delibera assembleare avente detto oggetto, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, non concernendo tale delibera una innovazione secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli" Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini". 41 MOSTRE & CONCORSI COMBATTI I CAMBIAMENTI CLIMATICI: PARTECIPA A UN MONDO COME PIACE A TE L'iniziativa mira a sensibilizzare tutti i cittadini europei al problema del clima e coinvolgerli nell’elaborazione di soluzioni per migliorare la qualità della vita, risparmiare denaro e proteggere l’ambiente. Il concorso prevede l'elaborazione di soluzioni e progetti innovativi che contribuiscano all’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas serra dell’80-90% entro il 2050, di favorire la lotta al cambiamento climatico e di promuovere un futuro imprenditori, professionisti, aziende, enti delle istituzioni pubbliche o private (età superiore ai 18 anni) e si articola in tre fasi principali: 1. presentazione dei progetti, che durerà tre mesi nei quali verranno raccolte le adesioni; 2. votazione pubblica, grazie alla quale verrà elaborata una “top 10” dei progetti presentati a livello europeo. Gli utenti che visiteranno la pagina web, potranno votare il progetto che riterranno più creativo ed esemplare; 3. valutazione, durante la quale una giuria selezionerà i vincitori tra i 10 migliori progetti individuati grazie al voto pubblico. Requisito richiesto è l’originalità e l’innovazione dei progetti, che dovranno suggerire buone pratiche e includere misure atte ad evitare, ridurre o gestire le emissioni di anidride carbonica. Il perseguimento di obiettivi di questo tipo favorirà un’economia a bassa intensità di CO2, che comporterà maggiori investimenti nel settore delle tecnologie e delle reti di energia intelligente. Le prerogative che l'UE ha fissato entro il 2020 prevedono, infatti, la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, il miglioramento dell’efficienza energetica del 20% e l'aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili del mix energetico. I progetti potranno riguardare una delle seguenti categorie: Viaggi e trasporti, Produzione e innovazione, Edilizia e ambienti di vita, Acquisti e alimentazione, Recupero e riciclaggio. I tre progetti più originali, capaci di dimostrare la fattibilità nel realizzare un mondo come piace a noi e con il clima che vogliamo, verranno premiati nell’autunno del 2013 a Copenaghen, in occasione della cerimonia di premiazione al Sustainia Award – Un mondo come piace a te. I vincitori di Bulgaria, Italia, Portogallo, Polonia e Lituania beneficeranno di pubblicità per i loro progetti attraverso manifesti promozionali a livello nazionale. PER SAPERNE DI PIÙ E PER PARTECIPARE AL CONCORSO: CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 sostenibile. Il concorso è rivolto a cittadini europei, 42 LEGNO&EDILIZIA 2013 Verona, dal 14 al 17 marzo 2013 Rilanciare il legno di produzione nazionale aggiornando la filiera all'interno di attività allargate che siano in grado di assicurare la regolare manutenzione dei demani forestali pubblici, utile a migliorare le condizioni di sicurezza idrogeologica oltre che le qualità paesisticoambientali del nostro territorio, il tutto finalizzato alla produzione di legno da costruzione e di energia da fonti rinnovabili con evidenti benefici sul piano ambientale ed economico: questo è una delle proposte che verrà lanciata in occasione dell'VIII edizione diLegno&Edilizia la biennale organizzata da Piemmeti Spa che avrà luogo a Verona dal 14 al 17 marzo 2013. La fiera, che darà ampio spazio proprio alle applicazioni del legno in ambito costruttivo, rappresenta l'evento più significativo per il mondo del legno ed è la prima vetrina delle principali novità legate all'utilizzo di questo materiale eco-tecnologico, sostenibile e naturale, destinato ad assumere un peso preminente nel settore dell'edilizia. Per illustrare gli obiettivi potenzialmente raggiungibili attraverso la politica del legno a Km 0 e dare spazio all'informazione relativa alle soluzioni tecnologiche che sviluppano l'impiego del legno in edilizia, Legno&Edilizia ha programmato un ricco calendario di meeting tecnici e d'aggiornamento professionale TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA IN UN CONCORSO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA La Sifet (Società italiana di fotogrammetria e topografia), il Miur (Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca) e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati promuovono un concorso per l'anno scolastico 2012-2013 riservato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che prevedono nel corso di studi l’insegnamento della Topografia e/o della Fotogrammetria. Il concorso premierà il migliore lavoro di ricerca in campo pluridisciplinare, con particolare riguardo alle seguenti discipline: ricerche su temi, riguardanti gli ultimi anni del corso di studi, inerenti la Topografia, la Cartografia e la Fotogrammetria; rilievi topografici e/o fotogrammetrici di opere d’arte, monumenti, siti di rilevante interesse storico, archeologico, paesaggistico, ecc.; rilievi topografici e progetti di intervento sugli edifici sede degli Istituti scolastici partecipanti al concorso. Gli Istituti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare i loro lavori entro il giorno 25 Luglio 2013, agli indirizzi riportati sul bando ufficiale pubblicato sul sito della Sifet. Oltre a premi materiali (come ricevitori satellitari e carte 3d), i quattro premi principali consistono rispettivamente in 1.500, 1.000 e due premi da 500 euro. Il conferimento dei premi agli istituti primi classificati avverrà nell’ambito di un Corso di Aggiornamento o nel Convegno Asita entro novembre 2013. PER SCARICARE IL BANDO DI CONCORSO CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.legnoeedilizia.com 43 NEWS DI INTERESSE PIU’ TUTELA PER GLI ALBERI ITALIANI Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.27 del 1 febbraio 2013 della Legge 10 del 14 gennaio 2013 sono state emanate importanti novità a tutela del patrimonio verde urbano italiano. Tutti coloro che danneggeranno gli alberi monumentali o li abbatteranno saranno soggetti ad una multa che può arrivare fino a 100 mila euro. La legge prevede, anche, l'istituzione di una Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre di ogni anno. Grazie all’istituzione della Legge i Comuni non solo saranno obbligati a censire tutti gli alberi di importanza monumentale e storica, ma avranno l'obbligo di rispettare standard minimi in materia di verde pubblico per abitante, di adottare misure per favorire la creazione, attorno alle città, di cinture verdi, e di favorire soluzioni architettoniche innovative quali le coperture a verde sui lastrici solari e sulle pareti degli edifici. Con l’istituzione della Legge, le Regioni sono chiamate,entro sei mesi, a definire i criteri per i quali le piante possono essere dichiarate monumentali e, nei successivi sei mesi gli enti locali dovranno procedere al censimento. La norma, che punta a incentivare gli spazi verdi urbani, per registrato all'anagrafe o adottato, apportando alcune modifiche alla già esistente obbligatorietà introdotta alla legge 112 del 29 gennaio 1992. La piantumazione dovrà avvenire entro sei mesi, e non più dodici, dalla nascita o dall'adozione. Ogni Comune dovrà comunicare informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bimbo e il luogo in cui è stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. A vigilare sul rispetto della normativa sarà il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell'Ambiente. PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE CLICCA QUI LE VENEZIANE CHE CI FANNO RISPARMIARE ENERGIA Chi non intende ristrutturare casa o abita in un centro storico (dove sono in vigore vincoli architettonici), può comunque aumentare l’efficienza energetica attraverso, per esempio, l’installazione di tende veneziane fotovoltaiche. Queste particolari veneziane possono essere integrate facilmente a tutte le stanze della casa, accordandosi bene all’arredamento del salone o della cucina, così come per gli uffici o gli esercizi commerciali. Esse sfruttano i pannelli fotovoltaici flessibili e sottili, grazie ai quali schermano il sole catturandone l’energia, che sarà poi restituita alla rete elettrica domestica con un consistente risparmio economico sulla bolletta. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 migliorare la qualità della vita, obbliga i Comuni sopra i 15mila abitanti a piantare un albero per ogni bambino 44 Le veneziane fotovoltaiche sono tradizionalmente costituite da una serie di lamelle in legno o metallo, disposte orizzontalmente una sull’altra e regolate da una doppia serie di cavetti laterali che permettono di sollevarle o abbassarle, oltre che di modificare la loro inclinazione a seconda della direzione della luce esterna. Tra le società che le producono, vi è la Plug and Save Energy di San Diego, che le commercializza su misura, mettendo a disposizione del cliente vari modelli per soddisfare ogni esigenza. Per quanto riguarda i prezzi, dipende tutto dalla superficie della finestra da coprire: secondo il sito del fornitore, basta una finestra standard per produrre 350 W di energia. Quanto basta per alimentare un computer. Oltre all’azienda di San Diego, c’è la Nanergy che ha sviluppato una veneziana fotovoltaica connessa a un sistema di storage energetico. Se le finestre sono abbastanza grandi, si potrebbe pensare di immettere l’energia prodotta nella rete elettrica locale così da beneficiare dei sussidi per il fotovoltaico. Poi, la Colt Group che propone veneziane fotovoltaiche con triplice ruolo: produrre energia; essere antieffrazione; svolgere un ruolo di isolamento termico. IL REGOLAMENTO UE CONTRO IL COMMERCIO ILLEGALE DEL LEGNO Dal 3 Marzo 2013 è entrato in vigore una nuova normativa europea per contrastare il disboscamento e il commercio illegale di legname. Si tratta del Regolamento Ue n.995/2010 (EUTR), noto anche come “Due diligence”, che riguarda sia il legname importato che quello di produzione nazionale e che GLI OBBLIGHI. Sono tre i principali obblighi previsti: 1. Divieto dell’immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e di prodotti che derivano dalla medesima materia prima illegale; 2. Obbligo per gli “operatori” dell’Unione che per la prima volta immettono sul mercato UE legno e prodotti derivati di osservare la “Due Diligence” (“dovuta diligenza”); 3. Obbligo per i “rivenditori” (coloro cioè che trasformano e/o rivendono legname e prodotti derivati già immessi prima sul mercato in tutte le fasi che precedono la vendita a un consumatore finale) di tenere una contabilità in grado di risalire al nome dei fornitori e dei clienti, quindi in grado di assicurare la “tracciabilità” dei materiali. COS'E' LA “DUE DILIGENCE”. La “Due Diligence” è una procedura di gestione del rischio che gli operatori devono adottare per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato europeo legname illegale o prodotti contenenti legname tagliato illegalmente. E che si sviluppa sulla base di tre fattori: informazione(gli operatori devono avere accesso alle informazioni inerenti le caratteristiche del legname o dei prodotti in legno, il paese di produzione, dettagli sul fornitore e sulla conformità con alla normativa del paese), valutazione del rischio (in base alle informazioni a disposizione, gli operatori dovrebbero valutare il rischio di legname illegale) e mitigazione del rischio (in caso di dubbi sulla legalità del prodotto, è necessario richiedere maggiori informazioni e una verifica da parte del fornitore). I PRODOTTI INTERESSATI. I prodotti presi in considerazione dalla normativa sono: legname grezzo, semilavorati, vari prodotti in legno, pasta di cellulosa e carta. Vengono invece esclusi dall’ambito d’applicazione i prodotti riciclati, canna d’India, bambù e carta stampata. E il legno o i prodotti lignei dotati di licenza FLEGT o CITES sono considerati conformi ai requisiti del Regolamento. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 si estende su una vasta gamma di prodotti. 45 CURIOSITA’ dal WEB ECOINVENZIONI: MOZZICONI DI SIGARETTA RICICLATI DIVENTANO CAPI DI MODA In tutto il mondo si fumano ogni giorno più di 15 miliardi di sigarette e i mozziconi costituiscono uno dei rifiuti più presenti per quantità al mondo. Negli anni si è scatenata la creatività per riuscire a rintracciare le esigenze dei fumatori con posaceneri speciali e da tasca, contenitori avveniristici, macchinari innovativi o semplici, con il solo scopo di riuscire a concentrare la raccolta dei “residui” di uno dei vizi più diffusi al mondo. Ma nessuno fino ad ora era riuscito nemmeno ad immaginarne un impiego, se non quello del conferimento in discarica. L’idea nuova e stupefacente è venuta ad una designer cilena, la prima a proporne un riuso a tutti gli effetti nel campo della moda, che ha scoperto come una volta sterilizzati e sanificati in autoclave, i mozziconi possono essere trasformati in fibre. Asciugate e mescolate nella proporzione di un 10% ad altri materiali naturali come ad esempio la lana di pecora, i filati diventano vestiti, cappelli, poncho ed PISTACCHI, POCO CALORICI E RICCHI DI ANTIOSSIDANTI Mangiare i pistacchi fa bene alla salute: sono poco calorici, aiutano a controllare il peso e sono ricchi di antiossidanti. La conferma arriva da due recenti studi scientifici, pubblicati sulla rivista americana Nutrition. Secondo i ricercatori il consumo di frutta secca, tra cui i pistacchi, favorirebbe la prevenzione dell'obesità, mentre lo stesso frutto, durante la digestione, rilascerebbe antiossidanti e polifenoli. I ricercatori hanno studiato la relazione tra i pistacchi e la prevenzione dell'obesità. I pistacchi, sono uno snack senza colesterolo che contiene solo 1,5 grammi di grassi saturi e 13 grammi di grassi a porzione, la maggior parte dei quali deriva da grassi monoinsaturi e polinsaturi. Una porzione di circa 30 g di pistacchi corrisponde a 49 pistacchi. Con 6 grammi di proteine e 160 calorie per porzione, i pistacchi sono lo snack perfetto per gli sportivi. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 accessori d’abbigliamento davvero di tendenza. 46 ALIMENTI: AVOCADO ELISIR CONTRO CHILI DI TROPPO E MALATTIE METABOLICHE E' un frutto indispensabile per chi vuole perdere peso e difendersi dalla malattie metaboliche. Consumare l'avocado secondo lo studio del programma americano National Health and Nutrition Examination Survey, può migliorare la qualità della dieta e abbassare i livelli di alcuni fattori che influenzano negativamente il girovita. Consumare il frutto arricchisce l'organismo di una ricca gamma di proteine, grassi monoinsaturi e polinsaturi e di micronutrienti. E secondo i ricercatori mangiare il frutto aiuta chi vuole perdere peso influenzando positivamente l'indice di massa corporeo (Imc) e può aiutare a mantenere bassi i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di sindrome metabolica ECOINVENZIONI, UN'URNA PER DIVENTARE ALBERI DOPO LA MORTE Un modo creativo per lasciare un buon ricordo di sé? Lo ha trovato un giovane designer spagnolo inventando un’insolita urna, nella quale che in vita la persona ha amato di più.Fatta di fibre di cocco, cellulosa e torba, l’urna bio risponde essenzialmente ad un’idea del suo inventore che ha dichiarato di preferire un proseguimento della sua vita sotto un albero piuttosto che sotto una lapide. ESSERE VEGETARIANI NON FA POI COSÌ BENE ALL’AMBIENTE Mangiare vegetariano non fa bene all'ambiente. È questa il risultato di uno studio condotto dai ricercatori francesi dell'Istituto Nazionale delle Ricerche Agricole di Marsiglia.I ricercatori francesi hanno monitorato le abitudini alimentari di pesci e degli animali da carne e del pollame. 2000 adulti connanzionali e hanno calcolato le emissioni di gas serra generate dalla coltivazione delle piante, dall'allevamento dei Chi si alimenta esclusivamente vegetariano ha bisogno di mangiare di più di quanto non sia necessario ad un soggetto che invece adotti una alimentazione mista. Dalla scoperta è scaturito il calcolo delle emissioni che ha compreso tutto il ciclo di vita di 400 alimenti più comunemente consumati, con la relativa la quantità di Co2 prodotta da ciascuno di essi per 100 grammi di cibo prodotto. I ricercatori hanno così scoperto che le diete migliori rispetto alla salute dell'essere umano, quelle cioè ad alto contenuto di frutta, verdura e pesce non si Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 assieme alle ceneri del defunto, vengono inseriti i semi degli alberi 47 discostavano di molto, relativamente alle emissioni di Co2 prodotte, rispetto alle diete di più basso livello qualitativo, ricche di sali e zuccheri. Ma se è vero che per produrre 100 grammi di carne si emettono 1600 grammi di Co2, 25 volte di più di quanto non se ne emetta per produrre una quantità equivalente di frutta e verdura, i ricercatori hanno anche appurato che per ottenere dal consumo di cibo 100 chilocalorie occorre mangiare molta più verdura, frutta e pesce che non carne uova e pollame. La convinzione che mangiare vegetariano sia uno stile di vita più sano e più in sintonia con l'ambiente deve essere rivista. Meglio sarebbe bilanciare i propri consumi, concedendosi ogni tanto una bistecca. L’UE VUOLE DIMEZZARE GLI SPRECHI DI CIBO, ENTRO IL 2020 L’Unione Europea vuole dimezzare gli sprechi di cibo entro il 2020: l’obiettivo è ambizioso ma se lo scopo dovesse essere raggiunto potrebbe iniziare una nuova era in tema di alimentazione, ambiente e povertà. Secondo il rapporto “Global food, waste not, want not”, infatti, metà del cibo prodotto nel mondo finisce nella spazzatura, senza essere riciclato. Per dimezzare gli sprechi di cibo, il commissario europeo all'ambiente, è alla ricerca di nuova strategia europea di uso efficiente delle risorse, capace di bandire ogni tipo di spreco, dall'energia alle materie prime, fino agli alimenti, con relativa riduzione della produzione di rifiuti. Il target è meno sprechi alimentari m porterebbero ad un uso più efficiente dei terreni, una migliore gestione dell'oro blu, un impiego più sostenibile del fosforo, con un impatto positivo sui cambiamenti climatici’. GLI ALBERI PROTEGGONO IL CUORE DELL’UOMO Vivere vicino agli alberi fa bene al cuore dell’uomo. La presenza di alberi in prossimità di abitazioni e centri abitati va quindi tutelata: che si tratti di querce, di pini o di pioppi, gli alberi sono capaci di difendere la nostra salute. E non solo perché depurano l’aria che respiriamo ma perché sono capaci di proteggere anche il nostro cuore da malattie cardiovascolari. A provarlo è uno studio dello U.S. Forest Service, che ha evidenziato una stretta correlazione tra la perdita di verde e la mortalità dell'uomo. La studio ha analizzato i dati demografici, dal 1999 al 2007, dei decessi in rapporto ai dati sanitari forestali di circa 1.300 contee nordamericane. I risultati mostrano che tra le popolazioni residenti nelle zone infestate da un particolare coleottero che uccide i frassini (Agrilus planipennis) si sono registrati 15mila decessi in più per malattie cardiache e 6mila in più per malattie respiratorie, rispetto alle zone dove il coleottero non è presente. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 quello di dimezzare lo spreco di cibo commestibile e di eliminare potenzialmente le discariche entro il 2020; 48 ECOINVENZIONI: L’APP CHE RICONOSCE LE PIANTE L’applicazione verde che identifica le piante sul cellulare è l’ultima novità i-tech realizzata nel campo dei software per i dispositivi portatili della Apple, iPhone e iPad. Con l’applicazione verde “LeafSnap”, scaricabile gratuitamente, gli utenti possono riconoscere con facilità qualsiasi specie di pianta si presenti ai loro occhi: basta raccogliere la foglia della pianta che si intende esaminare e fotografarla con il cellulare su uno sfondo bianco, ed ecco che il sofisticato software identificherà la specie di appartenenza del vegetale, indicando sullo schermo del device mobile, sia il nome botanico originale in latino, che quello in lingua inglese (o anche in un’altra lingua a seconda delle impostazioni ricevute). L’applicazione, che presto potrebbe essere disponibile anche per i cellulari dotati del sistema operativo Android, riesce infatti a fornire un’immensa quantità di informazioni sul mondo delle piante, proprio perché si appoggia ad un nutritissimo database di immagini ad alta risoluzione (che comprende foglie, semi, fiori, frutti, piccioli e cortecce di varie specie vegetali), per la comparazione rapida delle foto scattate. PER SCARICARE L’APPLICAZIONE CLICCA QUI Presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni è presente il Comitato Media e Minori, un organo di controllo che ha lo scopo di verificare il rispetto delle norme di autoregolamentazione da parte delle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali. Si tratta in sostanza di un Codice di autoregolamentazione voluto ed approvato dalle emittenti al fine di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori. Questo significa che se si ritiene che un programma televisivo sia lesivo nei confronti dei minori, si può richiedere l'intervento del Comitato di controllo affinché verifichi la sussistenza nel programma segnalato di violazioni ai principi stabiliti dal Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e nel caso adotti i provvedimenti conseguenti, fino alla modifica o sospensione del programma. Le segnalazioni vanno fatte attraverso questo modello, compilato e trasmesso via fax al numero 06.54447515 o spedito all'indirizzo: Comitato Media e Minori presso Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma. Per maggiori informazioni si può scrivere al seguente indirizzo [email protected] o chiamare i numeri 06.5444.7513/14/16/17. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 SEGNALARE PROGRAMMI LESIVI DEI DIRITTI DEI MINORI 49 VEICOLI ECOLOGICI, ON LINE IL SITO PER GLI INCENTIVI E' online il sito del ministero dello Sviluppo Economico dedicato agli incentivi per l'acquisto di veicoli verdi a basse emissioni complessive (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno). Il sito offre un quadro dettagliato della misura prevista dal Decreto Sviluppo, spiegando passo dopo passo le modalità di agevolazione, prevalentemente rivolte all'acquisto di veicoli aziendali e per uso pubblico. Sarà possibile accedere agli incentivi a partire dal 14 marzo 2013 e sono stati stanziati in tutto 120 milioni di euro per il triennio 2013-2015. Il provvedimento, che rientra in un più ampio programma nazionale a sostegno della mobilità sostenibile, consentirà tra l'altro di monitorare l'attrattività sul mercato nazionale dei veicoli verdi. PER ACCEDERE AL SITO CLICCA QUI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE PER VIAGGIARE IN SICUREZZA SU STRADE ITALIANE ED ESTERE Conoscere le principali regole del codice stradale e le norme importante quanto saper guidare il veicolo che ci trasporta. Quando si guida all'estero, inoltre, le incognite aumentano: norme locali, divieti e documenti richiesti da ciascun Paese, possono variare notevolmente oltreconfine, rendendo più difficile lo spostamento con la propria autovettura. L'ACI (Automobile Club d'Italia) ha pubblicato al riguardo una guida sintetica e pratica che risolve ogni dubbio su tutto quello che c'è da sapere per viaggiare rispettando norme, limiti e divieti dei paesi europei che si attraversano e, soprattutto, per viaggiare sicuri. PER SCARICARE IL VADEMECUM ACI “GUIDARE IN EUROPA” CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 di comportamento da tenere in viaggio è sicuramente tanto 50 IN EVIDENZA IL REGIME IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI La disciplina relativa al regime IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili, contenuta nell’art.10, comma 1, nn.8, 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972, ha subito diverse modificazioni nel corso del 2012, da ultimo dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 (“decreto Sviluppo”), che ha introdotto rilevanti novità nel regime Sia per le cessioni che per le locazioni, il regime fiscale è differenziato a seconda della tipologia di immobile oggetto delle stesse, ossia se si tratta di abitazioni ovvero di fabbricati strumentali. A tal fine, la distinzione tra le due differenti categorie di immobili deve seguire il criterio oggettivo legato alla classificazione catastale dell’unità immobiliare (cfr. C.M. n.27/E del 4 agosto 2006), a prescindere dall’effettivo utilizzo della stessa, per cui: • per “abitazioni” devono intendersi gli immobili classificati nel Gruppo A, ad eccezione della categoria A/10 • per “fabbricati strumentali” quelli censiti nella categoria A/10 e nei Gruppi B, C, D ed E. ABITAZIONI CESSIONI La nuova formulazione dell’art. 10, comma 1, n.8-bis, del D.P.R. 633/19721, introduce, a decorrere dal 26 giugno 2012, significative novità nel regime IVA delle cessioni di abitazioni. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 IVA delle operazioni immobiliari. 51 In particolare, la nuova disciplina prevede un generale regime di esenzione da IVA, con l’applicazione dell’imposta proporzionale di Registro, ad eccezione delle specifiche ipotesi, di seguito indicate, per le quali la cessione è assoggettata ad IVA in via obbligatoria, oppure su specifica opzione del cedente, da manifestare nell’atto di vendita. IVA OBBLIGATORIA: • cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. Ai fini di un corretto inquadramento delle disposizioni, sono considerate “imprese costruttrici”, così come ribadito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 4 agosto 2006: - le imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri; - le imprese che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori. IVA SU OPZIONE: (da manifestare direttamente nel rogito) • cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione; • cessioni di alloggi sociali (Novità introdotta dalla legge di conversione 134/2012, in vigore dal 12 agosto 2012), come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da qualsiasi impresa ristrutturatrice). (anche non costruttrice o Sia in caso di applicazione ad IVA in via obbligatoria, sia nell’ipotesi di esercizio dell’opzione da parte del cedente, le cessioni sono assoggettate ad IVA ad aliquote differenziate: - 4% nel caso di abitazioni non di lusso cedute ad acquirenti con i requisiti «prima casa» ; -10% nel caso di abitazioni non di lusso diverse dalla Il D.M. 22 aprile 2008 definisce, come alloggio sociale, l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà. «prima casa»; - 21% nel caso di “abitazioni di lusso” (quelle che rispondono ai requisiti del D.M. 2 agosto 1969 che individua le caratteristiche di tali abitazioni) . Nelle ipotesi di imponibilità ad IVA, inoltre, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 168 euro, ciascuna (per un totale di 504 euro). Ne discende che, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni, risultano esenti da IVA le cessioni di abitazioni: • effettuate da impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, nel caso di mancato esercizio dell’opzione; Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 recupero 52 • effettuate da qualsiasi impresa (non costruttrice/ristrutturatrice); • aventi ad oggetto alloggi sociali, nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di opzione al momento della cessione. In particolare, nelle suddette ipotesi, il regime applicabile è il seguente: • cessione di abitazioni con i requisiti «prima casa»: - imposta di Registro: 3%; - imposta Ipotecaria: 168 euro; - imposta Catastale: 168 euro. • cessione di abitazioni senza i requisiti «prima casa»: - imposta di Registro: 7%; - imposta Ipotecaria: 2%; - imposta Catastale: 1%. APPLICAZIONE DEL “REVERSE CHARGE” : In caso di esercizio dell’opzione per l’imponibilità, soggetto d’impresa, IVA se arte acquirente (esercente o è un attività professione), si applica il meccanismo del “reverse charge”, in base al quale: l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 6, lett.a-bis, del D.P.R. 633/1972); ˗ l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si tratti o meno di “abitazioni non di lusso”10) e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R. 633/1972). Il meccanismo non opera mai quando acquirente è un privato persona fisica e comunque l’adozione del “reverse charge” comporta unicamente un’inversione degli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, senza incidere in alcun modo sul diritto dell’impresa cedente alla detrazione dell’IVA pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell’abitazione ceduta. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 -il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con 53 TABELLA RIEPILOGATIVA Cedente Regime IVA cessione entro 5 anni Ipotecaria Catastale abitazione non di IVA obbligatoria lusso “prima casa” o 4% alloggio sociale* abitazione non di lusso (non prima casa) o alloggio sociale* abitazione di lusso Impresa costruttrice ristrutturatrice dell’abitazione Registro IVA obbligatoria 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 3% 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 10% IVA obbligatoria 21% abitazione non di lusso cd. “prima IVA su opzione** casa” o alloggio 4% sociale* cessione oltre 5 anni abitazione non di lusso (non prima casa) o alloggio sociale* IVA su opzione** (con “reverse charge”) *** 10% IVA su opzione** (con “reverse abitazione di lusso charge”) *** Altre imprese non costruttrici ristrutturatrici abitazione non di lusso “prima casa” esente Abitazione di lusso esente abitazione non di lusso (non prima casa) alloggio sociale* esente IVA su opzione** 4% o 10% * Per tali ipotesi, tenuto conto che generalmente gli “alloggi sociali” costituiscono per l’acquirente “prima casa” (non di lusso), l’aliquota IVA applicabile è pari al 4%. Resta fermo che, qualora tali unità residenziali non costituiscano “prima casa”, l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%. ** In caso di mancato esercizio dell’opzione, la cessione è esente. *** Solo se esercente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arti o professioni). Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 21% 54 LOCAZIONI La disciplina IVA delle locazioni di abitazioni è contenuta nell’art.10, comma 1, n.8, del D.P.R. 633/197211, che prevede un regime di imponibilità ad IVA su “opzione”, per le locazioni poste in essere dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici e per le operazioni eseguite nell’ambito del cd. “housing sociale”, ed un generale regime di esenzione in tutti gli altri casi. Sono, infatti, imponibili ad IVA mediante opzione del locatore da manifestare nel contratto di affitto, le locazioni di: • abitazioni, effettuate dalle imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito lavori di recupero incisivo (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica). Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (cd. “Testo unico dell’edilizia”). A tal fine, si considerano “imprese ristrutturatrici” anche quelle che affidano in appalto l’esecuzione dei lavori (C.M. 27/E/2006). • alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice/ristrutturatrice). In entrambi i casi di imponibilità “su opzione”, l’IVA si applica con l’aliquota del 10% ai sensi del n. Inoltre, l’operazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di Registro nella misura fissa di 67 euro, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 131/1986. Al di fuori delle ipotesi sopra descritte, le locazioni di abitazioni (poste in essere da soggetti, esercenti attività commerciale, diversi dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici o aventi ad oggetto abitazioni diverse dagli alloggi sociali) sono operazioni esenti da IVA è sono soggette all’imposta di Registro in misura pari al 2%. TABELLA RIEPILOGATIVA Locatore Impresa costruttrice o ristrutturatrice dell’abitazione Altre imprese non costruttrici o ristrutturatrici Tipo di abitazione abitazione alloggio sociale abitazione alloggio sociale Regime IVA IVA su opzione 10% Registro 67 euro esente 2% IVA su opzione 10% 67 euro Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 127-duodevicies nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/197213. 55 SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ IMPONIBILI ED ESENTI – EFFETTI AI FINI IVA Alle luce delle novità introdotte dal D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge 134/2012, la cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dopo i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione, in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte dell’impresa cedente, è esente da IVA. A tal riguardo, nelle ipotesi di esenzione da IVA stabilite a seguito delle suddette modifiche, viene confermata la disposizione introdotta in vigenza del precedente regime, che riconosce, a partire dal 24 gennaio 2012, la possibilità per le imprese di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni da quelle imponibili ad IVA. Tale meccanismo, che implica la tenuta di una contabilità separata tra i 2 “settori” (esente e imponibile) dell’attività, consente, in caso di cessione di abitazioni in esenzione (oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione, in mancanza dell’esercizio dell’opzione) di: • eliminare completamente l’incidenza della cessione esente sul “pro-rata generale”17, ossia sul “complessivo” diritto alla detrazione IVA nel periodo d’imposta in cui la stessa viene effettuata; • attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rettifica della detrazione IVA18 inizialmente operata in fase di costruzione dell’immobile. In ogni caso, risulta evidente che, stante il riconoscimento dell’opzione detraibilità per piena l’imponibilità dell’IVA costruzione/ristrutturazione (con versata delle la in conseguente fase di L’opzione per la separazione delle attività si effettua mediante una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel la dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (o nella dichiarazione di inizio attività). L’opzione ha durata minima di tre anni e richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata, ognuna relativa ai 2 “settori” (imponibile ed esente) dell’attività. In sostanza, una volta che è stata esercitata l’opzione, l’impresa ha la possibilità di “trasferire” l’abitazione dall’attività imponibile all’attività esente, mediante l’emissione di una vera e propria fattura (intestata a se stessa), applicando la medesima disciplina IVA prevista per le cessioni dall’art. 10, n.8bis, del D.P.R. 633/1972. abitazioni), l’ambito applicativo della separazione delle attività, a suo tempo introdotta proprio a evitare gli effetti negativi derivanti, in caso di cessione esente, dalla restituzione dell’IVA detratta in fase di costruzione/ristrutturazione del fabbricato, per le imprese prettamente edili (e non per le società immobiliari) risulta di scarso interesse. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 di cessione di abitazioni esenti (in mancanza dell’opzione), 56 BENI STRUMENTALI Ai fini della disciplina IVA, per i fabbricati strumentali per natura si intendono quelli che, «per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni20», individuati nelle categorie catastali di seguito riportate: Cat. A/10 uffici e studi privati Gruppo B unità immobiliari per uso di alloggio collettivo Gruppo C unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varie Gruppo D opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni Gruppo E altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi L’art.10 comma 1, n.8-ter, del D.P.R. 633/1972 prevede che la cessione di immobili strumentali, sconti in via generale un regime di esenzione da IVA, salvo i seguenti casi: IVA OBBLIGATORIA • cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. A tal fine, si considerano “imprese ristrutturatrici” anche quelle che affidano in appalto l’esecuzione dei lavori (C.M. 27/E/2006); IVA SU OPZIONE (da manifestare nel rogito) • cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori; • cessioni effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice/ristrutturatrice). In tutti i casi di imponibilità ad IVA, in via obbligatoria o su opzione, si applica, in via generale, l’aliquota ordinaria del 21%. Diversamente, l’IVA è applicabile con l’aliquota ridotta del 10% solo per: • cessioni di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (es. uffici e negozi) effettuate dall’impresa costruttrice. In particolare, per “fabbricati a prevalente destinazione abitativa” Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 CESSIONI 57 si intendono i fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad abitazioni e non più del 25% a negozi (cd fabbricati “Tupini” - art.13, legge 408/1949 e legge 1212/1967); • cessioni di fabbricati, o loro porzioni, effettuate dalle imprese che hanno eseguito sugli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o urbanistica. Per tali cessioni si applicano, oltre all’IVA (al 21% o al 10%) anche l’imposta di Registro in misura fissa pari a 168 euro, l’imposta Ipotecaria pari al 3%, e l’imposta Catastale pari all’1%. Invece, se non si è in presenza dei casi per i quali si applica l’IVA obbligatoria oppure su opzione del cedente, il trasferimento dell’immobile strumentale è esente da IVA e soggetto all’imposta di Registro in misura fissa di 168 euro, all’imposta Ipotecaria del 3% e all’imposta Catastale dell’1%. APPLICAZIONE DEL “REVERSE CHARGE” Anche in tal caso, se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o professione), l’opzione per l’imponibilità comporta l’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, in base al quale: ˗ il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, comma 6, lett.a-bis, del ˗ l’acquirente integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota (10% o 21%, a seconda che si tratti o meno di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa acquistati da impresa «costruttrice» o «ristrutturatrice») e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R. 633/1972). A tal proposito, il meccanismo non opera mai quando acquirente è un privato persona fisica e che comunque l’adozione del “reverse charge” comporta unicamente un’inversione degli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, senza incidere in alcun modo sul diritto dell’impresa cedente alla detrazione dell’IVA pagata in sede di costruzione o ristrutturazione dell’immobile ceduto. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 D.P.R. 633/1972), 58 TABELLA RIEPILOGATIVA Cessione immobili strumentali IVA Aliquota IVA Cessioni effettuate da imprese - 21%; costruttrici o ristrutturatrici obbligatoria entro 5 anni dalla costruzione o - 10% per cessioni di: ristrutturazione - porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa, effettuate dall’impresa costruttrice; Cessioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici - fabbricati, o porzioni, oltre 5 anni dalla costruzione o IVA effettuate dalle ristrutturazione su opzione imprese che hanno eseguito sugli stessi (con “reverse * interventi charge”) incisivi di recupero Cessioni effettuate da tutte le altre imprese Registro Ipotecaria Catastale 168 euro 3% 1% 21% (*) Se acquirente è un soggetto IVA (esercente attività d’impresa, arte o professione), l’opzione per l’imponibilità comporta l’applicazione del reverse charge. L’art. 10, comma 1, n.8, del D.P.R. 633/197225 che disciplina il regime IVA applicabile alle locazioni di immobili strumentali prevede, come regime generale, l’esenzione, salva la possibilità per il locatore di poter esercitare il diritto di opzione direttamente nel contratto di affitto. In particolare, per le locazioni di beni immobili strumentali, il regime risulta il seguente: • imponibilità ad IVA “su opzione”, per tutte le imprese locatrici; • esenzione da IVA in tutti i casi in cui non venga esercitata l’opzione per l’imponibilità. Tali operazioni imponibili “su opzione” sono assoggettate ad IVA con aliquota pari al 21%, e con applicazione, in sede di registrazione, dell’imposta proporzionale di Registro pari all’1%. In caso di mancato esercizio dell’opzione, la locazione dei beni strumentali è esente da IVA e soggetta all’applicazione dell’imposta proporzionale di Registro pari all’1%. TABELLA RIEPILOGATIVA locatore Qualsiasi impresa opzione IVA Registro si 21% 1% no esente 1% Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 LOCAZIONI 59 PERTINENZE La disciplina IVA della cessione dei fabbricati, non contiene indicazioni circa il regime applicabile alla cessione di immobili strumentali (ad es. cantine – categoria catastale C2, box - categoria catastale C6, soffitte – categoria catastale C7) dotati di vincolo di pertinenzialità con le abitazioni. Sotto il profilo civilistico, vengono definiti “pertinenze” gli immobili destinati in modo durevole a servizio di un bene principale (ad esempio, l’abitazione), con la conseguenza che i rapporti giuridici che hanno ad oggetto quest’ultimo comprendono anche le pertinenze. La qualifica di “immobili pertinenziali” ad unità immobiliari a destinazione residenziale si ripercuote, da un punto di vista fiscale, sul trattamento da riservare, ai fini delle imposte indirette, alle operazioni che hanno ad oggetto tali immobili, ed in particolare ai trasferimenti, con la necessità di stabilire se, con riferimento al regime IVA, debbano trovare applicazione le regole previste per la cessione delle abitazioni, ovvero quelle relative alla vendita dei fabbricati strumentali. tali immobili è stato oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, con la C.M. n.12/E/2007, ha chiarito che la cessione delle pertinenze segue lo stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del bene principale, sia se il trasferimento avvenga con unico atto, riguardante contemporaneamente il fabbricato principale e l’unità pertinenziale, sia in presenza di un atto separato, avente ad oggetto la cessione della sola pertinenza, purché il vincolo pertinenziale venga comunque evidenziato nell’atto di vendita. In particolare, ciò significa che la cessione riguardante, ad esempio, una pertinenza (box o cantina) ad abitazione deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale applicabile, in generale, al trasferimento dei fabbricati residenziali. Tale principio, resta confermato anche alla luce delle novità introdotte dal “Decreto Sviluppo”. Ciò premesso, la cessione di pertinenze ad abitazioni risulterà imponibile ad IVA: • in via obbligatoria ˗ se effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro i 5 anni successivi all’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero. • “su opzione” ˗ se effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice dopo i 5 anni successivi all’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero; ˗ se ha per oggetto pertinenze di abitazioni destinate ad alloggi sociali. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 In tal ambito, in assenza di disposizioni normative, il trattamento fiscale da riservare alle cessioni di 60 In ordine all’aliquota applicabile, si ricorda che l’operazione sconta il: - 4%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione non di lusso acquistata con i benefici “prima casa”. A tal proposito, con la R.M. n.139/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alla cessione di una «prima casa», unitamente a due box pertinenziali (entrambi accatastati nella categoria C/6), effettuata dall’impresa costruttrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione. In particolare, è stato chiarito che: - entrambi i box devono essere considerati come fabbricati abitativi, essendo posti a servizio di un’abitazione; - la cessione degli stessi, effettuata dall’impresa costruttrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione, è assoggettata ad IVA con le seguenti aliquote: - la prima pertinenza è imponibile IVA con l’aliquota prevista per la «prima casa», pari al 4%; - la seconda pertinenza è imponibile IVA con aliquota del 10%, in conformità al regime applicabile alle abitazioni non di lusso (e non con quella del 20%, applicabile alla cessione di fabbricati strumentali).; - 10%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione non di lusso acquistata senza i benefici “prima casa”; - 21%, nell’ipotesi di immobile pertinenziale ad abitazione di lusso. Inoltre, le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale si applicano in misura fissa (168 euro ciascuna). Diversamente, la cessione di pertinenze ad abitazioni risulta esente da IVA se: • effettuata da impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, • effettuata da qualsiasi impresa (non costruttrice/ristrutturatrice); • avente ad oggetto pertinenze di abitazioni destinate ad alloggi sociali, nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di opzione al momento della cessione. In tali ipotesi, si applicano, in misura proporzionale, l’imposta di Registro (pari al 7%, o 3% in caso di pertinenza ad una abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa» In tal caso, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 168 euro ciascuna, trattandosi di pertinenza ad abitazione “prima casa”), l’imposta Ipotecaria (pari al 2%) e l’imposta Catastale (1%). Tale disciplina è valida a prescindere dal regime fiscale applicato in concreto al trasferimento del bene principale (può quindi accadere, ad esempio, che la cessione dell’abitazione sia stata assoggettata ad IVA obbligatoria, in quanto posta in essere dall’impresa costruttrice entro i cinque anni dall’ultimazione dei lavori, mentre il trasferimento della pertinenza risulti esente da IVA, e soggetto ad imposta proporzionale di Registro, in quanto, per questa, il soggetto cedente sia diverso da impresa costruttrice/ristrutturatrice). Lo stesso principio vale nell’ipotesi in cui si sia in presenza di un’abitazione (es. alloggio del custode) pertinenziale ad un fabbricato strumentale (ad es. capannone industriale). In tal caso, infatti, il Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 nel caso di mancato esercizio dell’opzione; 61 trattamento fiscale da riservare alla cessione dell’abitazione è quello proprio del trasferimento di un fabbricato strumentale. TABELLA RIEPILOGATIVA Impresa costruttrice ristrutturatrice Immobili pertinenziali* IVA Registro Ipotecaria Catastale 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 168 euro 2% 1% pertinenza ad IVA abitazione non di lusso obbligatoria cd. “prima casa” o ad 4% cessione entro alloggio sociale** 5 anni da fine lavori IVA pertinenza ad abitazione non di lusso obbligatoria 168 euro 10% o ad alloggio sociale** Pertinenza ad abitazione di lusso IVA obbligatoria 21% IVA pertinenza ad su opzione abitazione non di lusso cd. “prima casa” o ad 4%** ** cessione oltre alloggio sociale 5 anni da fine IVA pertinenza ad lavori su opzione abitazione non di lusso o ad alloggio 10% sociale pertinenza ad abitazione di lusso pertinenza ad abitazione non di lusso “prima casa” Altre imprese non costruttrici/ristrutturatrici pertinenza ad alloggio sociale pertinenza ad abitazione non di lusso pertinenza ad abitazione di lusso IVA su opzione 21% esente IVA su opzione ** 4% 3% 168 euro esente 7% esente *In caso di cessione di un’unità immobiliare, resa pertinenziale (mediante costituzione del vincolo nell’atto di trasferimento) ad un alloggio sociale, è riconosciuta la facoltà di poter assoggettare tale operazione ad IVA, attraverso l’esercizio di opzione da parte del cedente. ** Per tali ipotesi, tenuto conto che generalmente gli “alloggi sociali” costituiscono per l’acquirente “prima casa” (non di lusso), l’aliquota IVA applicabile è pari al 4%. Resta fermo che, qualora tali unità residenziali non costituiscano “prima casa”, l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%. In caso di mancato esercizio dell’opzione, l’operazione è esente Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra 02.2013 Cedente 62