determinazione dirigenziale di avvio delle

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determinazione dirigenziale di avvio delle
CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 81 del
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI – n.
ESECUTIVA
Oggetto: AVVIO PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI
FORNITORI PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI FORNITURE E
SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI
SPINEA
Tipologia di atto: senza impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
CONSIDERATO che la farmacia comunale necessita di ripetute urgenti forniture giornaliere
di farmaci e parafarmaci al fine di soddisfare la domanda dei cittadini che ad essa si rivolgono per
i propri bisogni sanitari urgenti;
PRESO ATTO che con determina n.1478 del 10/09/2012 si aggiudicava, in via definitiva, la
procedura aperta per l’affidamento dell’appalto suddiviso in due lotti relativo alla fornitura
ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale gestita in
economia dal Comune di Spinea per il triennio 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2015 come segue:
 per il lotto 1 alla ditta ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.p.A. di Vimercate
(MI);
 per il lotto 2 alla ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. di Novate Milanese
(MI);
VISTI i contratti relativi alla suddetta Gara d’Appalto e rispettivamente:
 n. Rep. 2665 del 14/11/2012 “Contratto d’appalto per la
parafarmaci
per
la Farmacia Comunale - lotto 1 DISTRIBUZIONE spa - periodo 1/11/2012- 31/10/2012”;
 n. Rep. 2669 del 28/11/2012 “Contratto d’appalto per la
parafarmaci per la Farmacia Comunale - lotto 2 - COMIFAR
periodo 1/11/2012-31/10/2012”;
fornitura di farmaci e
ALLEANZA SALUTE
fornitura di farmaci e
DISTRIBUZIONE spa -
PRESO ATTO che da tali contratti risulta che, qualora la ditta aggiudicataria del lotto 1 non
presentasse disponibilità di alcuni prodotti richiesti dalla farmacia comunale di Spinea o per
tali prodotti vi fosse uno sconto decisamente inferiore nel libero di mercato, gli stessi prodotti
possono essere richiesti alla ditta aggiudicataria del lotto 2 o ad altro fornitore e analogo discorso
vale per i prodotti mancanti dalla ditta aggiudicataria del lotto 2;
VISTA la mancata disponibilità da entrambi i grossisti aggiudicatari dei lotti 1 e 2 della suddetta
gara, di alcuni prodotti assolutamente necessari alla clientela della farmacia comunale e, pertanto la
conseguente necessità di rivolgersi per l’ordine di tali prodotti urgenti ad altri grossisti;
CONSIDERATO che nella tabella 2 della Farmacopea Ufficiale Italiana XII ed. e
successive integrazioni sono elencate tutte le sostanze (intese sia come sostanze pure che come
principi attivi di specialità farmaceutiche) delle quali ogni farmacia deve obbligatoriamente
essere provvista e evidenziato che per tutte le altre la presenza può essere facoltativa, ma è
obbligo della farmacia procurarle nel più breve tempo possibile;
CONSIDERATO, inoltre, che la Farmacia Comunale per il suo funzionamento ha necessità di
rivolgersi a ditte specialistiche che si occupano della manutenzione delle attrezzature e dispositivi
sanitari presenti e della manutenzione del programma di gestione;
VISTO l’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 che dispone che tutte le amministrazioni pubbliche sono
tenute alternativamente:
 ad avvalersi delle Convenzioni o accordi quadro di CONSIP;
 ad avvalersi delle centrali di committenza regionale di riferimento;
 ad esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico messi a disposizione dai soggetti
di cui ai precedenti punti a) e b);
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della
Legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente
procedura di approvvigionamento;
PRESO ATTO altresì che a seguito di verifica e consultazione all’interno del Mercato Elettronico
(MePa) non sono disponibili le forniture oggetto del presente Albo dei Fornitori e che non è stato
attivato a livello regionale un mercato elettronico a cui il Comune di Spinea possa accedere per le
forniture di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che per le succitate motivazioni il Direttore della Farmacia Comunale è costretto
a rivolgersi al libero mercato al fine di soddisfare la richiesta di farmaci e parafarmaci che riveste
un carattere di urgenza per le motivazioni succitate;
CONSIDERATO che l’istituzione e gestione di elenchi, di cui agli articoli 123, comma 1, e 125,
comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006, non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione
alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa: “La stazione appaltante, infatti, in
tal modo, può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte
pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i
conseguenti relativi oneri (Deliberazione Avcp n. 141/2007);
VISTO che l’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che:
 sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può
predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei
quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in
economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (comma 2);
 l’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto in economia (comma 2);
 sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale (comma 2);
 gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno
annuale (comma 3);
PRESO ATTO che l’art. 10 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, forniture e
servizi in economia e per l’affidamento di servizi tecnici” approvato con deliberazione consiliare
n. 28 del 08/05/2008 che prevede l’istituzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 commi
11 e 12 del D.Lgs 163/2006, successivamente consolidato dall’art. 332 del D.P.R. 207/2010,
di un elenco di operatori economici per l’affidamento delle forniture di beni e servizi in
economia mediante cottimo fiduciario;
DATO ATTO che il citato art. 10 del Regolamento detta altresì le linee guida per la formazione e
l’utilizzo dell’elenco;
VISTO il combinato disposto degli artt. 5 e 9 del citato regolamento comunale e verificato che la
fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate per l’acquisizione in economia di
beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;
DATO ATTO che per l’anno 2014 pertanto si è ravvista, per le motivazioni sopra indicate, la
necessità di attivare le procedure per istituire un albo dei fornitori al fine di:
 acquistare farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili presso
la Farmacia
Comunale
di
Spinea (specialità medicinali, specialità medicinali a denominazione
generica, farmaci da banco - OTC, farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione – SOPe medicinali omeopatici, parafarmaci) o prodotti necessari per il suo funzionamento
(FORNITURE);
 affidare servizi di manutenzione delle attrezzature medicali e non presenti nella farmacia
comunale, assistenza e aggiornamento software Wingesfar, ritiro farmaci scaduti e rifiuti
sanitari pericolosi e qualsiasi altro servizio necessario al funzionamento della farmacia
comunale (SERVIZI);
EVIDENZIATO che tale albo dei fornitori è stato approvato con Determinazione del responsabile
del settore servizi ai cittadini n. 447 del 14.03.2014 avente per oggetto APPROVAZIONE ALBO
FORNITORI DELLA FARMACIA COMUNALE DI SPINEA ANNO 2013 E 2014;
VISTO che il comma 3 dell’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che tali elenchi siano sempre
aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e
sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale;
CONSIDERANDO che risulta pertanto necessario avviare nuovamente la procedura di iscrizione
all’albo dei fornitori riaprendo i termini del bando al fine di permettere un aggiornamento dello
stesso;
CONSIDERATO pertanto che dalla data di pubblicazione nel profilo committente del bando
relativo all’albo dei fornitori della farmacia comunale fino alla scadenza stabilita nel giorno lunedì
9 marzo 2015 ore 13.00, le imprese potranno:
-
presentare nuova istanza di iscrizione o aggiornare la precedente istanza allegando la
documentazione stabilita dal bando;
PRECISATE le seguenti caratteristiche dell’albo fornitori così come più dettagliatamente descritto
nell’allegato disciplinare:
 Con l’istituzione dell’albo fornitori si intendono realizzare i seguenti fini:
o Dotarsi di un utile strumento di consultazione e arricchire la gamma dei fornitori
della farmacia Comunale;
o Rispondere nella maniera più tempestiva possibile ai bisogni della cittadinanza
avendo a disposizione una ricca vetrina di fornitori;
o Assicurare che i fornitori siano in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 38 del D.Lsl. 163/2006 s.m.i. e, se Imprese, l’iscrizione alla Camera di
Commercio o, se Cooperative, all’Albo Nazionale delle Cooperative;
o Assicurare il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, par condicio, di
cui all’art. 2 del citato Codice degli appalti.
 Utilizzo dell’albo fornitori:
o L’ambito di applicazione dell’albo dei fornitori della farmacia comunale è il
seguente:
 scelta degli operatori verso i quali prevedere un affidamento diretto di
importo inferiore a € 20.000,00 nell’anno fiscale;
 scelta degli operatori per l’avvio di procedure negoziate di cottimo fiduciario,
così come previsto dal comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
o L’iscrizione dei fornitori in possesso dei requisiti sarà effettuata secondo un ordine
cronologico di arrivo al protocollo del Comune di Spinea;
o Le ditte da invitare sono di norma scelte con il criterio della rotazione tra quelle
iscritte in Albo;
o Tale elemento va conciliato con l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione sancito dalla normativa statale, che, per gli affidamenti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, prevede la verifica preventiva della
esistenza sul Me.PA. della categoria merceologica oggetto dell'affidamento e,
pertanto il direttore della farmacia, responsabile degli ordini, è obbligato all’interno
della propria istruttoria a effettuare la verifica preventiva della esistenza nel Me.PA.
della categoria merceologica oggetto dell'affidamento e, nel caso di riscontro
positivo, il lancio di una richiesta di offerta sul mercato elettronico ovvero
l'emissione di un ordine diretto ea seguito di riscontro positivo, il lancio di una
richiesta di offerta sul mercato elettronico ovvero l'emissione di un ordine diretto;
o La scelta del contraente viene anche effettuata in caso di urgenza mediante acquisto
in economia – affidamento diretto, impiegando l’elenco dei fornitori e scorrendola al
fine di reperire il più celermente possibile i farmaci definiti “mancanti” nel rispetto
del criterio della rotazione;
o Il Direttore della farmacia ha la responsabilità di effettuare e gestire gli ordini
assicurando parità di trattamento e rotazione tra gli operatori economici iscritti
all’albo;
o Il Direttore della farmacia ha la responsabilità di valutare la congruità dei prezzi
praticati dai fornitori.
 Durata dell’albo fornitori:
o L’albo dei fornitori è soggetto ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione
aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12
dell’articolo 125).
 Precisato, inoltre, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, che:
o Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale dal Direttore della
farmacia comunale;
o Le clausole negoziali sono contenute nel foglio patti e condizioni relativo ad ogni
fornitore e in possesso del Direttore della farmacia comunale.
 si provvederà alla cancellazione dall’albo nei seguenti casi:
o richiesta di cancellazione avanzata dall’impresa;
o cessazione dell’attività dell’impresa
o perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo
o mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
o significative irregolarità nell’esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne,
forniture di beni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, fornitura
di farmaci scaduti, ecc.;
o altri eventuali casi previsti dalla normativa (DURC con gravi insoluti, violazione
obblighi tracciabilità, ecc.)
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenze nell’esecuzione della fornitura di farmaci e parafarmaci in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e di applicare nel caso di acquisizioni di servizi quanto previsto dalla
legge n. 98/2013;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che le ditte che verranno
iscritte nell’albo dei fornitori assumono l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, e che – nel caso in cui l’Ente dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di
avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – la ditta verrà cancellata
dall’albo dei fornitori del Comune di Spinea e il contratto tra il Comune di Spinea e la ditta
incaricata sarà risolto di diritto;
RIBADITO che in conformità alla vigente normativa, al fine di mantenere aggiornate le
informazioni di qualificazione
l’impresa dovrà di rinnovare entro un preciso termine, la
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti, evidenziando, in sede di replica, le
eventuali modifiche;
VISTO il bando pubblico, il disciplinare e il facsimili di domanda e autocertificazioni, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per l’istituzione dell’albo
fornitori è la Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini, Stefania Rossini, mentre per gli acquisti
diretti attraverso l’albo stesso è il Direttore della farmacia comunale, Stefania Tandura;
RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione il Direttore della Farmacia Comunale, Stefania
Tandura;
EVIDENZIATO che l’impresa che dovesse non essere ammessa all’iscrizione all’albo dei fornitori
o venisse cancellata può contestare la decisione al responsabile del procedimento attraverso nota
scritta contenente le motivazioni del ricorso e le eventuali integrazioni della documentazione
mancante entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’albo o della avvenuta comunicazione di
cancellazione;
EVIDENZIATO che un eventuale procedimento di cancellazione sarà avviato con la
comunicazione, attraverso posta certificata, alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un
termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni e che a scadenza di tale termine l’Ente si pronuncerà
definitivamente, tramite il responsabile del settore Servizi ai Cittadini;
RILEVATO che per il finanziamento delle forniture o dei servizi verranno utilizzate le risorse a
bilancio stabilite dal Bilancio di previsione che verranno di volta in volta impegnate in base alle
disponibilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le attività ordinarie di cui al codice
GESPEG 314 Farmacia – Attività A;
STABILITO nel rispetto della normativa vigente di pubblicare l’avviso e gli allegati all’Albo
Pretorio on line e sul sito internet/profilo committente del Comune di Spinea:
VISTO il Decreto Sindacale n.34 in data 29.12.2010 con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Servizi ai Cittadini,
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
di procedere, per le motivazioni e necessità indicate in premessa, all’aggiornamento/revisione
dell’Albo Fornitori per l’acquisizione di forniture e servizi in economia per la Farmacia
Comunale, secondo i dettami indicati dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale;
di approvare il bando pubblico, il disciplinare, il fac-simile della domanda di iscrizione e
delle autocertificazioni allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
di pubblicare l’avviso e gli allegati all’Albo Pretorio fino al giorno 9 marzo 2015 a partire dalla
data di invio e sul profilo committente dell’Ente;
di evidenziare che l’albo fornitori, esito della procedura, sarà approvato con determinazione
dirigenziale del responsabile del Settore Servizi ai Cittadini e pubblicato nel profilo committente
dell’ente, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Spinea assolvendo così anche agli obblighi di
comunicazione previsti dal D.lgs. 163/2006;
di dare atto che la presente determinazione non comporta i riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria, né sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;
di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali in base ai bisogni che di volta in volta si
presenteranno verranno effettuati gli affidamenti e impegnate le somme necessarie;
di dare atto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto
contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per l’istituzione dell’albo
fornitori è la Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini, Stefania Rossini, mentre per gli acquisti
diretti attraverso l’albo stesso è il Direttore della farmacia comunale, Stefania Tandura e che gli
stessi dichiarano, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con le ditte eventualmente aggiudicatarie;
di nominare Direttore dell’esecuzione il Direttore della Farmacia Comunale, Stefania Tandura;
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel limite
di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.
n.104/2010;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AI CITTADINI
Stefania Rossini