CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva n
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva n
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva n. 5272/02 DEFINIZIONI Aderente: la persona fisica o giuridica, intestataria del finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A. per l’acquisto di un Autoveicolo usato o di nuova immatricolazione, che ha aderito alla Polizza nel rispetto dei requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 1, accettando di corrispondere il premio dovuto. Assicurato: la persona fisica o giuridica, proprietaria di un Autoveicolo usato o di nuova immatricolazione in favore della quale è prestata la copertura. Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza generale per l’Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano. Capitale sociale: 16.875.840 P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153 REA: 1254536 PEC: [email protected] Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 Autoveicolo: tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote che rispettano i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 1. Beneficiario: l’Assicurato. Centrale Operativa Guasti: la centrale operativa alla quale l’Assicuratore, d’intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni inerenti la garanzia guasti coperte dalla presente Polizza e che, a tal fine, si interfaccia con l’Ente Riparatore. Centrale Operativa Assistenza: la centrale operativa contattabile telefonicamente dall’Assicurato alla quale l’Assicuratore, d’intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni di assistenza coperte dalla presente Polizza e delle attività iniziali necessarie all’eventuale attivazione della garanzia guasti. Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti a cui abbia concesso un finanziamento per l’acquisto di un veicolo. Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Data di Decorrenza: data d’inizio dell’efficacia della copertura assicurativa, corrispondente al giorno successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita, oppure, in mancanza di tali garanzie, al giorno successivo al decorso di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo. Data di Scadenza: momento di cessazione dell’efficacia della copertura corrispondente alla data in cui si verifica il primo degli eventi previsti all’Art. 2.2. Ente Riparatore: una delle officine convenzionate che, in via esclusiva, può eseguire la riparazione dei Guasti indennizzabili a termini di polizza. Franchigia assoluta: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, il danno resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. Garanzie di Vendita: la garanzia legale prestata obbligatoriamente, ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”), dal venditore di un Autoveicolo ad un Consumatore acquirente dell’Autoveicolo stesso per l’eventuale difetto di conformità al contratto di compravendita che si manifesti, rispettivamente, entro 24 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli di nuova immatricolazione, o entro 12 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli usati; ovvero ogni altra garanzia convenzionale, di analoghi contenuto ed durata (24 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli nuovi e 12 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli usati) offerta dal venditore o dal costruttore sugli Autoveicoli nuovi e/o usati. L’Autoveicolo può essere sfornito di Garanzie di Vendita nel caso di acquirente non Consumatore (con conseguente inapplicabilità della garanzia legale prevista dal Codice del Consumo) e mancanza di una garanzia convenzionalmente Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 1 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 offerta dal venditore o dal costruttore, come tipicamente può avvenire nel il caso di acquisto di Autoveicoli usati da parte di un compratore professionale. Guasto: mal funzionamento o rottura, improvvisi ed imprevisti, dovuti a causa intrinseca o difetto di fabbricazione e/o assemblaggio (e, pertanto, esclusa qualsiasi causa esterna, normale usura o negligenza nell’uso) di parti componenti dell’Autoveicolo in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa, che ne comportino la riparazione o la sostituzione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Massimale: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e/o per la durata della copertura, l’Assicuratore garantisce la prestazione assicurativa. Modulo di Adesione: documento da sottoscrivere a cura dell’Aderente ai fini dell’accesso alle coperture assicurative offerte dall’Assicuratore. Parti: Contraente, Aderente, Assicurato, Assicuratore. Periodo di Carenza: periodo di tempo, fino alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo, durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non hanno efficacia. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5272/02, sottoscritta tra l’Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Il premio è dovuto per l'intera durata della copertura assicurativa ed è espresso come importo unico. Prestazione: la somma liquidabile dall’Assicuratore in base alla Polizza. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l’Aderente è una persona giuridica. Vetustà: coefficiente di riduzione del rimborso per le spese sostenute per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla garanzia assicurativa, applicato in funzione del chilometraggio verificato al momento del sinistro. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1 Condizioni di assicurabilità Possono aderire alla copertura i clienti della Contraente cui sia stato erogato un finanziamento finalizzato all’acquisto di un Autoveicolo avente le caratteristiche di seguito riportate. La copertura può essere prestata in favore delle sole persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’Autoveicolo acquistato attraverso il predetto contratto di finanziamento. La copertura può essere concessa solo in caso di acquisto di un Autoveicolo che risponda alle seguenti caratteristiche: - autovetture, così come definite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. (“Codice della Strada”), adibiti ad uso non professionale, immatricolati in Italia e destinati all’uso prevalente in Italia; - di nuova immatricolazione e/o usati; - di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; - con valore d’acquisto inferiore a Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00=) IVA inclusa; - autovetture usate, immatricolate entro il quarto anno solare antecedente l’adesione alla Polizza. Ai fini della copertura di polizza vengono considerati come nuovi tutti gli Autoveicoli che, al momento dell’acquisto, hanno una percorrenza non superiore a 100 KM. Non possono, in ogni caso, accedere alla copertura: - autovetture usate che, al momento dell’acquisto, abbiano una percorrenza superiore a 150.000 Km; Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 2 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 - ciclomotori e motoveicoli; autoveicoli diversi dalle autovetture definite dal Codice della Strada, quali ad esempio autobus, autocarri trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan e mezzi d’opera; autoveicoli da utilizzarsi per servizio di trasporto di cose per conto terzi, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale; autoveicoli da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi o ex taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente); autoveicoli da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche; autoveicoli ad alimentazione elettrica, GPL, metano, idrogeno e ibrida; veicoli senza obbligo di patente di guida; autoveicoli diffusi in Italia in meno di 300 esemplari; autoveicoli delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, DE TOMASO, DODGE, EXCALIBUR, FERRARI, HUMMER, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MAYBACH, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TVR; autoveicoli assistiti da garanzie del venditore o del costruttore che abbiano contenuto e/o durata diversi dalle Garanzie di Vendita. 1.1 Altre Condizioni di accesso alla copertura E’ possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell’adesione, sono rispettate le seguenti condizioni: Persona Fisica Persona Giuridica Aderente o ha la propria residenza in Italia o ha sede legale in Italia o non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate Aderente o non sono cittadini di Stati sottoposti a o l’Aderente non ha sede in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti o sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America Assicurato dagli Stati Uniti d’America o il suo Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o l’Assicurato non è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o non fanno parte di liste di restrizione o non fa parte - come anche il suo Titolare Effettivo all'operatività nazionali o internazionali - di liste di restrizione all’operatività nazionali o (ivi comprese le liste OFAC - Office of internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office Foreign Assets Control > of Foreign Assets Control > www.treasury.gov) www.treasury.gov) Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 3 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 1.2 Condizioni durante l’assicurazione L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata: gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America. gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America lo Stato in cui l’Assicurato (persona fisica) era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America. L’Aderente continua a non essere residente in un Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America. L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’assicurazione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e, pertanto, l’assicurazione non potrà operare per i Sinistri che accadono dopo tale circostanza. Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato. Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente). Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del titolare effettivo dell'Aderente. In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). 1.3 Recesso della Compagnia La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto di assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, l’Aderente, Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 4 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 l’Assicurato (o il Titolare Effettivo se Aderente o Assicurato sono persone giuridiche) entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (iv comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Art. 2 Decorrenza, durata e cessazione della garanzia 2.1 Decorrenza e durata della garanzia La garanzia decorre ed ha efficacia dal giorno successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita, oppure, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, dal giorno successivo al decorso di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo. La garanzia avrà durata pari a 12 o 24 mesi per gli Autoveicoli usati e 36 mesi per gli Autoveicoli nuovi, in virtù di quanto scelto dall’Aderente in sede di sottoscrizione del Modulo di adesione. 2.2 Cessazione della garanzia La garanzia termina alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi: a) la scadenza del periodo di copertura concesso dall’Assicuratore e scelto dall’Aderente in sede di sottoscrizione del Modulo di adesione; b) il raggiungimento del limite massimo di 200.000 Km di percorrenza; c) la perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento. Non è previsto il rimborso all’Aderente del rateo di Premio imponibile eventualmente versato e non goduto. Nel caso di vendita dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento, la copertura continuerà sino alla sua naturale scadenza e sarà onere del nuovo proprietario comunicare alla Compagnia il trasferimento della proprietà. Il raggiungimento del limite massimo di percorrenza di 200.000 Km o l’eventuale perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento durante il Periodo di carenza contrattuale, precludono il decorso e l’efficacia della copertura assicurativa. L’assicurazione cessa altresì se, nel corso della sua durata: - - - - l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza, o acquisiscono la sede nel caso di persone giuridiche, in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dall’acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America agli Stati di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, o agli Stati di sede originaria nel caso di persone giuridiche, con effetto dalla data di applicazione. Il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza o trasferisce la residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dall’acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America agli Stati di cittadinanza o residenza originaria del Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche), con effetto dalla data di applicazione. L’Assicurato o l’Aderente (persona fisica) trasferiscono la propria residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza originaria dell’Assicurato o Aderente (persona fisica), con effetto dalla data di applicazione. L’Aderente (persona giuridica) perde la propria sede legale in Italia Nell’ipotesi di cui al precedente art. 2.2 c), non è previsto il rimborso all’Aderente del rateo di Premio eventualmente versato e non goduto. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure a persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 5 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 Art. 3 Uso dell’Autoveicolo L’Autoveicolo al quale la copertura si riferisce deve essere, in ogni caso, utilizzato: ● secondo la diligenza del buon padre di famiglia; ● esclusivamente su strada ed autostrada; ● nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore; ● nel rispetto delle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. (L'Assicurato dovrà conservare tutte le fatture rilasciate dall’officina autorizzata che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di permettere il rispetto degli impegni di manutenzione dell’Autoveicolo). Art. 4 Beneficiari Il Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato. In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono: - in euro - versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea. Art. 5 Premi dell'assicurazione Il premio è unico, anticipato ed è incluso nel capitale finanziato. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la stessa copertura di durata annuale. Il Premio riportato nel Modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Art. 6 Imposte ed Oneri Fiscali Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Aderente. Art. 7 Legge regolatrice La presente Polizza è regolata dalla, ed interpretata secondo, la legge italiana. Art. 8 Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia con riferimento alla Polizza, dovranno essere effettuate in forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore, saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Aderente nel Modulo di Adesione. Art. 9 Estensione Territoriale La copertura assicurativa ha validità in Italia e, a condizione che il Veicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei seguenti paesi esteri: Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo (incluse Isole Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse Isole Baleari e Canarie), Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria. Art. 10 Cessione della polizza L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 6 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Art. 12 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente/Assicurato, così come individuato nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, foro competente sarà, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente/Assicurato. Art. 13 Reclami Reclami alla Compagnia Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inoltrato per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail all’Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia: Cardif – Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano email [email protected] fax 02.77.224.265 La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta della Compagnia. Reclami all’intermediario assicurativo Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario. Reclami all’IVASS Il reclamo che riguarda l’accertamento della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS: IVASS – Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 00187 Roma [email protected] fax 06.42133206 Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 7 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 Il reclamo deve indicare con chiarezza:: il nome, cognome e domicilio dell’Assicurato; la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo; i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.. E’ possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l’autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: http://www.ec.europa.eu/fin-net); l’IVASS che lo inoltrerà all’Autorità estera, informando l’Assicurato per conoscenza. Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacp.html Art. 14 Tutela Dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente/Assicurato (di seguito l’ ”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 8 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia., in persona del Direttore Marketing, protempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano; email: [email protected] CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA GUASTI Art. 15 Oggetto della copertura L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e per la durata specificata nel Modulo di Adesione, la copertura dai rischi di Guasto agli autoveicoli, di nuova immatricolazione o usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorso nel periodo successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, dopo un anno dalla consegna, tenendo indenne il proprietario dalle spese inerenti alla riparazione degli stessi autoveicoli ed al ripristino della loro normale funzionalità. Art. 16 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni qui di seguito specificate: (i) Rischio assicurato e prestazioni Fatti salvi i limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18 e, in particolare, le esclusioni previste all’articolo 17.2-5, la Polizza copre il rischio di Guasto agli Autoveicoli, in relazione ai quali è prestata la copertura assicurativa, occorso nel periodo di efficacia della copertura stessa. L’Assicuratore garantisce la presa in carico, alle condizioni specificate in Polizza, delle spese (comprensive dei costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA) determinate dall’Ente Riparatore per l’eliminazione del Guasto occorso all’Autoveicolo in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa e per il ripristino della sua normale funzionalità. La garanzia copre, altresì, gli interventi di verifica e di ispezione che si rendano necessari a seguito di un eventuale Guasto incluso o coperto dalla garanzia stessa, sempre che attraverso tali ispezioni e controlli sia poi riscontrato un danno indennizzabile e sempre fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla Polizza. Infine, si precisa, che sono, in ogni caso, escluse dall’oggetto della copertura le spese relative alla manutenzione ordinaria e programmata dell’Autoveicolo. Sono altresì escluse le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo salvo che il relativo uso non sia reso necessario ai fini della riparazione del Guasto indennizzabile a termini di polizza. (ii) Carenza e Franchigie E’ previsto un Periodo di Carenza decorrente dalla data di adesione alla Polizza e fino alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo. Nel solo caso degli Autoveicoli 4 x 4, è prevista una Franchigia assoluta di Euro 700,00= per sinistro in relazione al solo costo dei pezzi di ricambio riferiti al meccanismo dell’impianto di trazione e della trasmissione 4 x 4. (iii) Spese e Vetustà L’Ente Riparatore, al momento della quantificazione delle spese, comprensive di IVA, necessarie per l’eliminazione del Guasto, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio originali. In relazione al solo costo dei pezzi di ricambio, per tutti i veicoli, l’Assicuratore terrà a proprio carico una somma pari alla spesa sostenuta per l’acquisto del pezzo di ricambio ridotta di un coefficiente di Vetustà determinato in funzione del chilometraggio verificato al momento del sinistro, secondo la seguente tabella: chilometraggio da 0 A 80.000 km da 80.001 a 100.000 km da 100.001 a 120.000 km Coefficiente Vetustà 0% 20% 30% Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 9 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 da 120.001 a 150.000 km oltre 150.000 km 40% 50% Art. 17 Componenti in copertura ed esclusioni 17.1 La copertura assicurativa viene prestata unicamente in relazione ai Guasti che si verifichino a carico dei componenti di seguito elencati: a) Componenti relative al motore Blocco cilindri, albero a gomiti, cuscinetti di biella, bronzine di biella, pompa dell’olio, aste di connessione, gabbia spinotto, pistoni, fasce elastiche, testata dei cilindri (escluse le incrinature), pozzo dell’attuatore, bilancieri, sollevatori idraulici, sostegni dell’albero a camme, valvole di entrata e scarico, molle valvole, guide delle valvole, guarnizione della testata cilindri, collettore di immissione, ingranaggi distribuzione, catena distribuzione, volano e ingranaggio ad anello del dispositivo di avviamento. Sono escluse le valvole grippate e le perdite d’olio. b) Componenti relative al raffreddamento Termostato del motore, pompa dell’acqua, alloggiamento del termostato, sensore di misurazione della temperatura del motore, giunti viscosi della ventola, impianto di raffreddamento dell’olio del motore, matrice del riscaldatore, radiatore e serbatoio di espansione. c) Componenti relative al sistema di alimentazione (benzina) Motore a iniezione: Pompa iniezione benzina. Sono esclusi: iniettori, impianto elettrico, tubi, giunti, serbatoio e filtri carburante. Motori a carburatore: pompa del combustibile (meccanica o elettrica), carburatore. d) Componenti relative alla trasmissione: Veicoli a trazione anteriore e posteriore: alberi di trasmissione aperti, inclusi giunti di velocità costante, giunti e dispositivi di accoppiamento universali, semiassi ruote motrici posteriori, cuscinetti semiassi. Sono esclusi guaine, giunti viscosi e le perdite d’olio. Veicoli 4x4: ingranaggi di trasmissione (transfer gear), selettori, alberi, alberi di trasmissione, cuscinetto ad aghi e cuscinetti a rullo, alberi di output e bronzine. Sono esclusi guaine, giunti viscosi e le perdite d’olio. e) Componenti relative al differenziale 4 x 4: Riduttori epicicloidali, elementi della corona dentata e del pignone, alberi interni, cuscinetti e boccole, rondelle di spinta, distanziali, ingranaggi a cono. Include il differenziale anteriore, posteriore e centrale sui veicoli 4x4. Sono esclusi giunti viscosi, differenziali di fluido e le perdite d’olio f) Componenti relative al cambio manuale Ingranaggi e gruppi di ingranaggi, selettori e alberi, elementi cambio sincronizzato, cuscinetti ad aghi e ingranaggi del cambio. Sono escluse le perdite d’olio. g) Componenti relative al cambio automatico Regolatore, blocco valvole, pompa dell’olio, ingranaggi, fasce dei freni, servomeccanismo, frizioni, guarnizioni, alberi, cuscinetti e boccole, valvola modulatrice e ingranaggi del cambio. h) Componenti relative al convertitore di coppia Tutte le componenti meccaniche e le guarnizioni interne. i) Componenti relative alla frizione Cuscinetti di spinta, disco centrale (incluso contaminazione di olio - solo nel disco centrale), piastra di pressione, cilindri principali e secondari, cavo della frizione compreso il meccanismo di regolazione automatica e l'ammortizzatore della frizione. Sono esclusi disco e spingidisco. j) Componenti relative all’albero di trasmissione Alberi della propulsione, giunti e snodi universali, cuscinetti e giunti in gomma. Sono inclusi alberi della trasmissione anteriori e posteriori dei veicoli 4x4. Sono escluse le guaine e le perdite d’olio. k) Componenti relative alle sospensioni ed allo sterzo Rocchetto e cremagliera dello sterzo, cremagliera servosterzo, scatola dello sterzo, scatola del servosterzo, Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 10 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 scatola folle, pompa e serbatoio del servosterzo, molle elicoidali, giunti sferici, unità dislocatore idrolastico. Sono esclusi: guaine, perdite d’olio, ricerca e bilanciamento. l) Componenti relative alle sospensioni idropneumatiche Accumulatore (non a sfera), valvola di controllo della pressione del fluido, unità sospensione (non a sfera) e pompa alta pressione. Sono esclusi: guaine, perdite d’olio, ricerca e bilanciamento. m) Componenti relative al sistema frenante Cilindro principale dei freni, calibri, cilindri delle ruote, valvola di restrizione, servomeccanismo a vuoto, pompa a vuoto del freno. Sono esclusi componenti corrosi o bloccati. ABS fornito dalla casa costruttrice salvo il caso difetti di cablaggio e connessione. n) Componenti elettrici Alternatore, regolatore di voltaggio, motorino d’avviamento (compreso il solenoide) solenoide d’avviamento, motore e interruttori dei finestrini elettrici, relay indicatore, motorino tergicristalli anteriori e posteriori, bobina avviamento, sistema di chiusura centralizzata (esclusi telecomandi e cavi), distributore, modulo avviamento elettronico, ventola elettrica del radiatore e interruttore sensore temperatura, sensore pressione dell’olio, indicatore e interruttori dei tergicristalli, ventola del motorino di riscaldamento, sender unit (unità di trasferimento) del serbatoio carburante, clacson e pompa elettrica del carburante. o) Altre componenti - Cinghie di distribuzione, purché l’ultima sostituzione programmata sia avvenuta secondo le specifiche istruzioni del costruttore (è richiesta ricevuta). Non sono coperti i Guasti che abbiano interessato altre componenti dell’Autoveicolo a seguito della mancata sostituzione della cinghia di distribuzione secondo le specifiche del costruttore; - Turbocompressore, intendendosi per esso l’unità turbo completa, incluso lo scarico se costituisce parte integrante dell’unità turbo e non può essere comprato separatamente, purché sia parte della fornitura originale del costruttore; - Cuscinetti delle ruote anteriori e posteriori; p) Componenti specifici del motore diesel Pompa di iniezione del carburante, pompa di rifornimento a bassa pressione, regolatore dell'iniettore di combustibile, meccanismo di blocco erogazione del combustibile, meccanismo di sincronizzazione iniezione idraulico o elettrico, testata di misurazione del carburante ad alta pressione, dispositivo di partenza a freddo, compensatore multiplo del collettore di spinta, compensatore di altitudine se installato. Ingranaggio di azionamento della pompa, pompa di sollevamento meccanismo, pompa freni a vuoto. Sono esclusi: condotti del carburante, iniettori, candele a incandescenza, tubi ad alta pressione, regolatori di sincronizzazione dell'iniezione, calibratura, bench test e test di emissione falliti. 17.2 Sono esclusi dalla copertura i Guasti direttamente o indirettamente risultanti da: mancata manutenzione ordinaria e/o programmata; usura di parti a questa soggette (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o logoramento o bruciatura); impurità del carburante, dall’utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all’origine dal costruttore; difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (campagna di richiamo); fattori ambientali (quali inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (quali grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti); modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore dell’Autoveicolo; parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore dell’Autoveicolo; fatto di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d’arte; Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 11 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 - incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione dell’Autoveicolo oggetto della garanzia al possesso del suo utente; campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per l’Autoveicolo oggetto della garanzia; dolo, colpa grave, imperizia o uso improprio dell’Autoveicolo da parte del proprietario o dell'utente dell’Autoveicolo; uso dell’Autoveicolo al di fuori delle condizioni di utilizzo di seguito precisate. 17.3 Sono esclusi dalla copertura della Polizza i Guasti dovuti a causa estrinseca o a causa diversa da difetto di fabbricazione e/o assemblaggio. 17.4 Sono esclusi inoltre: i danni o pregiudizi dovuti a responsabilità civile, sia contrattuale sia extracontrattuale o penale; i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale, anche se causati da un Guasto garantito. 17.5 Sono in ogni caso esclusi i Guasti che occorrano ad Autoveicoli i cui contachilometri siano stati manomessi o alterati. Art. 18 Massimale La Prestazione per ogni Guasto, non può essere superiore al valore commerciale (valore Eurotax giallo) dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. In ogni caso, qualora si verifichino più Guasti nell’arco della durata della garanzia, la somma complessiva degli importi pagati dalla Compagnia non potrà comunque superare il valore commerciale (valore Eurotax giallo) dell’Autoveicolo al momento del Guasto. Art. 19 Denuncia dei sinistri Entro cinque giorni dalla data in cui è stato riscontrato il Guasto, pena la non presa in carico degli stessi Sinistri da parte dell’Assicuratore, l’Aderente/Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa Assistenza, attiva 24 ore su 24, al seguente numero verde: 800 - 669688 Il chiamante dovrà indicare all’operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione, il numero di targa, il luogo di eventuale immobilizzo, il tipo di assistenza di cui necessita ed il proprio recapito telefonico. L’operatore telefonico indicherà al chiamante l’Ente Riparatore convenzionato più vicino. La formale denuncia di sinistro all’Assicuratore avverrà solo presso l’Ente Riparatore e per il tramite di quest’ultimo. A tal fine, l’Aderente/Assicurato dovrà esibire all’Ente Riparatore il Modulo di Adesione e la documentazione comprovante lo stato di manutenzione e revisione dell’Autoveicolo. Dovrà altresì esibire la documentazione comprovante la data di consegna dell’Autoveicolo. Art. 20 Eliminazione dei guasti e liquidazione dei sinistri 20.1 Riparazione dell’Autoveicolo In nome e per conto dell’Assicurato, l’Ente Riparatore dovrà: - inviare alla Centrale Operativa Guasti il Modulo di denuncia Guasti debitamente compilato; - attendere il benestare della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni; - fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per l’istruzione del sinistro; - conservare o far conservare per un periodo di almeno 30 giorni dalla ultimazione delle riparazioni le parti danneggiate e permettere all’Assicuratore od ai suoi incaricati, ogni rilevazione od esame delle stesse. Tutti i Sinistri le cui relative spese di ripristino del Guasto non siano oggetto di preliminare benestare pervenuto all’Ente Riparatore, non saranno presi in carico dall’Assicuratore ai fini della copertura assicurativa garantita in Polizza. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 12 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 20.2 Liquidazione del sinistro La Compagnia provvede al pagamento, in nome e per conto dell’Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, della spesa per l’eliminazione del Guasto e per il ripristino della normale funzionalità dell’Autoveicolo mediante rimessa diretta all’Ente Riparatore. L’importo sarà corrisposto in presenza e nei limiti del benestare pervenuto all’Ente Riparatore da parte della Centrale Operativa Guasti. Le riparazioni effettuate all'estero saranno rimborsate direttamente all’Assicurato, nei limiti delle condizioni di Assicurazione, sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Sinistro. La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere inoltrata a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia C/O Mondial Service Italia S.c.a.r.l. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA Art. 21 Oggetto della copertura L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e per la durata specificata nel Modulo di Adesione, la copertura dal rischio di immobilizzazione, dovuta a guasto, degli Autoveicoli, di nuova immatricolazione o usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorsa nel periodo successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, dopo un anno dalla consegna, tenendo indenne il proprietario dalle spese inerenti il traino dell’Autoveicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino Ente Riparatore. Art. 22 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni qui di seguito specificate: (i) Rischio assicurato e prestazioni Fatti salvi i limiti specificamente indicati e le esclusioni previste all’art. 3, la Polizza copre il rischio di immobilizzazione, dovuta a Guasto e occorsa nel periodo di efficacia della copertura, degli Autoveicoli in relazione ai quali è prestata la copertura assicurativa, garantendo le prestazioni di assistenza di seguito indicate: - TRAINO Qualora, a seguito di Guasto, l’Autoveicolo non possa spostarsi autonomamente, l’Assicuratore, tramite la Centrale Operativa Assistenza, invierà presso il luogo del Sinistro un carro attrezzi affinché provveda, a spese dirette dell’Assicuratore nei limiti di un importo massimo di Euro 153,00=, al traino dell’Autoveicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino Ente Riparatore. L’Assicuratore, nei medesimi limiti di cui sopra, esegue la propria prestazione sotto forma di rimborso delle spese sostenute dall’Aderente/Assicurato per il traino qualora, per cause non imputabili all’Assicuratore stesso, non sia stato possibile procurare in tempi brevi l’assistenza richiesta a causa dell’indisponibilità di mezzi di soccorso. Nel caso in cui l’Ente Riparatore sia chiuso (ore notturne o giorni festivi) l’Autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato all’Ente Riparatore alla sua riapertura. Resta a carico dell’Assicuratore il costo delle spese di custodia intendendosi, comunque, esclusa ogni sua responsabilità in relazione alla stessa custodia. Sono escluse dalla copertura e rimangono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora l’Autoveicolo abbia subito il Guasto circolando al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell’Autoveicolo. (ii) Carenza e Franchigie E’ previsto un Periodo di Carenza decorrente dalla data di adesione alla Polizza e fino alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 13 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017 Art. 23 23.1 - - Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa Sono esclusi dalla copertura i Sinistri direttamente o indirettamente risultanti da incidenti stradali, furto, tentato furto, incendio; cause di forza maggiore non imputabili all’Assicuratore; gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; immobilizzi dell’Autoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. 23.2 Sono inoltre esclusi dalla copertura i Sinistri che si verifichino in luoghi che si trovino in stato di belligeranza o all’interno di Paesi che presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Art. 24 Denuncia dei sinistri La prestazione di assistenza non prevede alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa Assistenza al momento del Sinistro. Esso, dunque dovrà essere denunciato tempestivamente contattando telefonicamente la Centrale Operativa Assistenza, attiva 24 ore su 24, al seguente numero verde: 800 - 669688 Il chiamante dovrà indicare all’operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione, il numero di targa, il luogo dell’immobilizzo, il tipo di assistenza di cui necessita ed il proprio recapito telefonico. Qualora la Centrale Operativa di Assistenza, per cause non imputabili ad essa, non possa erogare la prestazione di assistenza, provvederà, previa pre-autorizzazione al chiamante fornita dall'operatore telefonico, a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per il traino, fino alla concorrenza del massimale previsto a fronte di presentazione di regolare fattura. La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere inoltrata a: Cardif Assurances Risques Divers. Rappresentanza Generale per l’Italia C/O Mondial Service Italia S.c.a.r.l. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa Assistenza non saranno rimborsate. Qualora l’immobilizzazione dell’Autoveicolo dovesse accadere all’estero si prega di contattare la Centrale Operativa Assistenza al seguente numero: +39 02 26609209. Condizioni di Assicurazione – polizza collettiva n. 5272/02 Pagina 14 di 14 TA 2828 – Ed. 02/2017