CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva n

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva n
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva n. 5272/02
DEFINIZIONI
Aderente: la persona fisica o giuridica, intestataria del finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A. per
l’acquisto di un Autoveicolo usato o di nuova immatricolazione, che ha aderito alla Polizza nel rispetto dei requisiti di
assicurabilità previsti all’Art. 1, accettando di corrispondere il premio dovuto.
Assicurato: la persona fisica o giuridica, proprietaria di un Autoveicolo usato o di nuova immatricolazione in favore della
quale è prestata la copertura.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza generale per l’Italia, società soggetta a
Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
 Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano.
 Capitale sociale: 16.875.840
 P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
 REA: 1254536
 PEC: [email protected]
 Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Autoveicolo: tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote che rispettano i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 1.
Beneficiario: l’Assicurato.
Centrale Operativa Guasti: la centrale operativa alla quale l’Assicuratore, d’intesa con la Contraente, ha affidato la
gestione delle prestazioni inerenti la garanzia guasti coperte dalla presente Polizza e che, a tal fine, si interfaccia con
l’Ente Riparatore.
Centrale Operativa Assistenza: la centrale operativa contattabile telefonicamente dall’Assicurato alla quale
l’Assicuratore, d’intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni di assistenza coperte dalla presente
Polizza e delle attività iniziali necessarie all’eventuale attivazione della garanzia guasti.
Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti a cui abbia concesso un
finanziamento per l’acquisto di un veicolo.
Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
Data di Decorrenza: data d’inizio dell’efficacia della copertura assicurativa, corrispondente al giorno successivo alla
scadenza delle Garanzie di Vendita, oppure, in mancanza di tali garanzie, al giorno successivo al decorso di un anno
dalla consegna dell’Autoveicolo.
Data di Scadenza: momento di cessazione dell’efficacia della copertura corrispondente alla data in cui si verifica il primo
degli eventi previsti all’Art. 2.2.
Ente Riparatore: una delle officine convenzionate che, in via esclusiva, può eseguire la riparazione dei Guasti
indennizzabili a termini di polizza.
Franchigia assoluta: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, il danno resta in ogni caso a carico
dell’Assicurato.
Garanzie di Vendita: la garanzia legale prestata obbligatoriamente, ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice
del Consumo”), dal venditore di un Autoveicolo ad un Consumatore acquirente dell’Autoveicolo stesso per l’eventuale
difetto di conformità al contratto di compravendita che si manifesti, rispettivamente, entro 24 mesi dalla consegna per gli
Autoveicoli di nuova immatricolazione, o entro 12 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli usati; ovvero ogni altra
garanzia convenzionale, di analoghi contenuto ed durata (24 mesi dalla consegna per gli Autoveicoli nuovi e 12 mesi
dalla consegna per gli Autoveicoli usati) offerta dal venditore o dal costruttore sugli Autoveicoli nuovi e/o usati.
L’Autoveicolo può essere sfornito di Garanzie di Vendita nel caso di acquirente non Consumatore (con conseguente
inapplicabilità della garanzia legale prevista dal Codice del Consumo) e mancanza di una garanzia convenzionalmente
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offerta dal venditore o dal costruttore, come tipicamente può avvenire nel il caso di acquisto di Autoveicoli usati da parte
di un compratore professionale.
Guasto: mal funzionamento o rottura, improvvisi ed imprevisti, dovuti a causa intrinseca o difetto di fabbricazione e/o
assemblaggio (e, pertanto, esclusa qualsiasi causa esterna, normale usura o negligenza nell’uso) di parti componenti
dell’Autoveicolo in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa, che ne comportino la riparazione o la
sostituzione.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazione.
Massimale: importo fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e/o per la durata della copertura, l’Assicuratore
garantisce la prestazione assicurativa.
Modulo di Adesione: documento da sottoscrivere a cura dell’Aderente ai fini dell’accesso alle coperture assicurative
offerte dall’Assicuratore.
Parti: Contraente, Aderente, Assicurato, Assicuratore.
Periodo di Carenza: periodo di tempo, fino alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di
Vendita, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo, durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non
hanno efficacia.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5272/02, sottoscritta tra l’Assicuratore e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di
Assicurazione sono parte integrante.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Il premio è dovuto per l'intera durata
della copertura assicurativa ed è espresso come importo unico.
Prestazione: la somma liquidabile dall’Assicuratore in base alla Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della
società, quando l’Aderente è una persona giuridica.
Vetustà: coefficiente di riduzione del rimborso per le spese sostenute per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla
garanzia assicurativa, applicato in funzione del chilometraggio verificato al momento del sinistro.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1
Condizioni di assicurabilità
Possono aderire alla copertura i clienti della Contraente cui sia stato erogato un finanziamento finalizzato all’acquisto di
un Autoveicolo avente le caratteristiche di seguito riportate. La copertura può essere prestata in favore delle sole
persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’Autoveicolo acquistato attraverso il predetto contratto di finanziamento.
La copertura può essere concessa solo in caso di acquisto di un Autoveicolo che risponda alle seguenti caratteristiche:
- autovetture, così come definite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. (“Codice della Strada”), adibiti ad uso
non professionale, immatricolati in Italia e destinati all’uso prevalente in Italia;
- di nuova immatricolazione e/o usati;
- di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- con valore d’acquisto inferiore a Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00=) IVA inclusa;
- autovetture usate, immatricolate entro il quarto anno solare antecedente l’adesione alla Polizza.
Ai fini della copertura di polizza vengono considerati come nuovi tutti gli Autoveicoli che, al momento dell’acquisto,
hanno una percorrenza non superiore a 100 KM.
Non possono, in ogni caso, accedere alla copertura:
- autovetture usate che, al momento dell’acquisto, abbiano una percorrenza superiore a 150.000 Km;
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ciclomotori e motoveicoli;
autoveicoli diversi dalle autovetture definite dal Codice della Strada, quali ad esempio autobus, autocarri trattori
stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan e mezzi d’opera;
autoveicoli da utilizzarsi per servizio di trasporto di cose per conto terzi, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso
speciale;
autoveicoli da utilizzarsi per servizio di piazza (taxi o ex taxi), di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o
noleggio (con o senza conducente);
autoveicoli da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni
tecniche;
autoveicoli ad alimentazione elettrica, GPL, metano, idrogeno e ibrida;
veicoli senza obbligo di patente di guida;
autoveicoli diffusi in Italia in meno di 300 esemplari;
autoveicoli delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC,
CORVETTE, DE TOMASO, DODGE, EXCALIBUR, FERRARI, HUMMER, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS,
MAYBACH, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TVR;
autoveicoli assistiti da garanzie del venditore o del costruttore che abbiano contenuto e/o durata diversi dalle
Garanzie di Vendita.
1.1
Altre Condizioni di accesso alla copertura
E’ possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell’adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:
Persona Fisica
Persona Giuridica
Aderente
o ha la propria residenza in Italia
o ha sede legale in Italia
o non intrattiene rapporti economici o commerciali,
diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in
Siria, Sudan, Cuba, Iran e Nord Corea, oppure
con persone giuridiche aventi sede negli stessi
Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Aderente o non sono cittadini di Stati sottoposti a o l’Aderente non ha sede in Stati sottoposti a
sanzioni finanziarie/embarghi disposti
o
sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
Assicurato
dagli Stati Uniti d’America
o il suo Titolare Effettivo non è cittadino di, né
residente in, Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli
Stati Uniti d’America
o l’Assicurato non è residente in Stati
sottoposti a sanzioni finanziarie/
embarghi disposti dall’ONU e dagli
Stati Uniti d’America
o non fanno parte di liste di restrizione o non fa parte - come anche il suo Titolare Effettivo
all'operatività nazionali o internazionali
- di liste di restrizione all’operatività nazionali o
(ivi comprese le liste OFAC - Office of
internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office
Foreign
Assets
Control
>
of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
www.treasury.gov)
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1.2
Condizioni durante l’assicurazione
L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
 gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso
di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e
dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo
l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.

gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in
cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e
dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche)
acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America

lo Stato in cui l’Assicurato (persona fisica) era residente al momento dell’adesione continua a non essere
sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui
l’Assicurato (persona fisica) trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.

L’Aderente continua a non essere residente in un Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata
dell’assicurazione. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà
applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a
conoscenza della sua cessazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e,
pertanto, l’assicurazione non potrà operare per i Sinistri che accadono dopo tale circostanza.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della
residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o
dell’Assicurato.
Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’Assicurazione non opera per i Sinistri che
accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente).
Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per sinistri che si verificano dopo il trasferimento della
residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del titolare
effettivo dell'Aderente.
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione
all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control >
www.treasury.gov).
1.3
Recesso della Compagnia
La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto di assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, l’Aderente,
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l’Assicurato (o il Titolare Effettivo se Aderente o Assicurato sono persone giuridiche) entrano a far parte di liste di
restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control >
www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di
recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o
internazionali (iv comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Art. 2
Decorrenza, durata e cessazione della garanzia
2.1 Decorrenza e durata della garanzia
La garanzia decorre ed ha efficacia dal giorno successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita, oppure, in
mancanza di tali Garanzie di Vendita, dal giorno successivo al decorso di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo.
La garanzia avrà durata pari a 12 o 24 mesi per gli Autoveicoli usati e 36 mesi per gli Autoveicoli nuovi, in virtù di
quanto scelto dall’Aderente in sede di sottoscrizione del Modulo di adesione.
2.2 Cessazione della garanzia
La garanzia termina alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
a) la scadenza del periodo di copertura concesso dall’Assicuratore e scelto dall’Aderente in sede di sottoscrizione
del Modulo di adesione;
b) il raggiungimento del limite massimo di 200.000 Km di percorrenza;
c) la perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento.
Non è previsto il rimborso all’Aderente del rateo di Premio imponibile eventualmente versato e non goduto.
Nel caso di vendita dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento, la copertura continuerà sino alla sua naturale
scadenza e sarà onere del nuovo proprietario comunicare alla Compagnia il trasferimento della proprietà.
Il raggiungimento del limite massimo di percorrenza di 200.000 Km o l’eventuale perdita, per ragioni differenti dalla
vendita, della proprietà dell’Autoveicolo oggetto del finanziamento durante il Periodo di carenza contrattuale,
precludono il decorso e l’efficacia della copertura assicurativa.
L’assicurazione cessa altresì se, nel corso della sua durata:
-
-
-
-
l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza, o acquisiscono la sede nel caso di persone giuridiche, in
Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto
dall’acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America agli Stati di cittadinanza originaria
dell’Aderente o dell’Assicurato, o agli Stati di sede originaria nel caso di persone giuridiche, con effetto dalla
data di applicazione.
Il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza o trasferisce la residenza in
Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto
dall’acquisizione della cittadinanza o dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America agli Stati di cittadinanza o residenza
originaria del Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche), con effetto dalla data di applicazione.
L’Assicurato o l’Aderente (persona fisica) trasferiscono la propria residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dal trasferimento della
residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti
d’America allo Stato di residenza originaria dell’Assicurato o Aderente (persona fisica), con effetto dalla data di
applicazione.
L’Aderente (persona giuridica) perde la propria sede legale in Italia
Nell’ipotesi di cui al precedente art. 2.2 c), non è previsto il rimborso all’Aderente del rateo di Premio
eventualmente versato e non goduto. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini o residenti
di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America oppure a
persone giuridiche aventi sede - o Titolare Effettivo cittadino di o residente in - in Stati sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
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Art. 3 Uso dell’Autoveicolo
L’Autoveicolo al quale la copertura si riferisce deve essere, in ogni caso, utilizzato:
● secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
● esclusivamente su strada ed autostrada;
● nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore;
● nel rispetto delle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. (L'Assicurato dovrà conservare tutte
le fatture rilasciate dall’officina autorizzata che ha effettuato i diversi controlli, revisioni e manutenzioni al fine di
permettere il rispetto degli impegni di manutenzione dell’Autoveicolo).
Art. 4
Beneficiari
Il Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato.
In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi
disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività
nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
- in euro
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso
un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Art. 5
Premi dell'assicurazione
Il premio è unico, anticipato ed è incluso nel capitale finanziato. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed
è comprensivo delle imposte di assicurazione.
Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio
previsto per la stessa copertura di durata annuale. Il Premio riportato nel Modulo di adesione è già comprensivo della
suddetta riduzione.
Art. 6
Imposte ed Oneri Fiscali
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Aderente.
Art. 7
Legge regolatrice
La presente Polizza è regolata dalla, ed interpretata secondo, la legge italiana.
Art. 8
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia con riferimento alla Polizza, dovranno essere
effettuate in forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore, saranno indirizzate al domicilio indicato
dall’Aderente nel Modulo di Adesione.
Art. 9
Estensione Territoriale
La copertura assicurativa ha validità in Italia e, a condizione che il Veicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni
non superiori a 60 giorni consecutivi), nei seguenti paesi esteri: Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo
(incluse Isole Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna
(incluse Isole Baleari e Canarie), Stato Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.
Art. 10 Cessione della polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente
contratto di assicurazione.
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Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio
da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Art. 12 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l’Assicuratore e
la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente/Assicurato, così come individuato nelle
presenti Condizioni Generali di Assicurazione, foro competente sarà, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o di
domicilio dell’Aderente/Assicurato.
Art. 13 Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui
è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inoltrato
per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail all’Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza
Generale per l’Italia:
Cardif – Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi 3
20124 Milano
email [email protected]
fax 02.77.224.265
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la
risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati
direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso
intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato
per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che viene consegnato a cura del
medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la
risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati
direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax
direttamente all’IVASS:
IVASS – Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
[email protected]
fax 06.42133206
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito
della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.
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Il reclamo deve indicare con chiarezza::
 il nome, cognome e domicilio dell’Assicurato;
 la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
 i motivi del reclamo e la documentazione a supporto..
E’ possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4
marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in
Italia, è possibile presentare il reclamo a:
 l’autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato
il contratto (reperibile su: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
 l’IVASS che lo inoltrerà all’Autorità estera, informando l’Assicurato per conoscenza.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla
quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacp.html
Art. 14 Tutela Dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente/Assicurato (di seguito l’
”Interessato”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti
dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni
relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di
controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei
dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento
ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell’Interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o
Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia
medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo
aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle
individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti
la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari
finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso
collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di
lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della
documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e
internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo,
revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di
recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile
presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui
siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione
potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in
ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti
all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della
normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie
all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali
degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.
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Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia., in persona del Direttore Marketing, protempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti/marketing, domiciliato per la
funzione presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano; email: [email protected]
CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA GUASTI
Art. 15 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione e per la durata specificata nel Modulo di Adesione, la copertura dai rischi di Guasto agli autoveicoli, di
nuova immatricolazione o usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente
occorso nel periodo successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, dopo
un anno dalla consegna, tenendo indenne il proprietario dalle spese inerenti alla riparazione degli stessi autoveicoli ed al
ripristino della loro normale funzionalità.
Art. 16 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni qui di seguito specificate:
(i) Rischio assicurato e prestazioni
Fatti salvi i limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18 e, in particolare, le esclusioni previste all’articolo 17.2-5,
la Polizza copre il rischio di Guasto agli Autoveicoli, in relazione ai quali è prestata la copertura assicurativa, occorso
nel periodo di efficacia della copertura stessa.
L’Assicuratore garantisce la presa in carico, alle condizioni specificate in Polizza, delle spese (comprensive dei costi
di manodopera, dei pezzi di ricambio e di IVA) determinate dall’Ente Riparatore per l’eliminazione del Guasto
occorso all’Autoveicolo in relazione al quale è prestata la copertura assicurativa e per il ripristino della sua normale
funzionalità.
La garanzia copre, altresì, gli interventi di verifica e di ispezione che si rendano necessari a seguito di un eventuale
Guasto incluso o coperto dalla garanzia stessa, sempre che attraverso tali ispezioni e controlli sia poi riscontrato un
danno indennizzabile e sempre fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla Polizza.
Infine, si precisa, che sono, in ogni caso, escluse dall’oggetto della copertura le spese relative alla manutenzione
ordinaria e programmata dell’Autoveicolo. Sono altresì escluse le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante,
rivestimenti e ogni altro materiale di consumo salvo che il relativo uso non sia reso necessario ai fini della
riparazione del Guasto indennizzabile a termini di polizza.
(ii) Carenza e Franchigie
E’ previsto un Periodo di Carenza decorrente dalla data di adesione alla Polizza e fino alla scadenza delle Garanzie
di Vendita o, in mancanza di tali Garanzie di Vendita, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo.
Nel solo caso degli Autoveicoli 4 x 4, è prevista una Franchigia assoluta di Euro 700,00= per sinistro in relazione al
solo costo dei pezzi di ricambio riferiti al meccanismo dell’impianto di trazione e della trasmissione 4 x 4.
(iii) Spese e Vetustà
L’Ente Riparatore, al momento della quantificazione delle spese, comprensive di IVA, necessarie per l’eliminazione
del Guasto, specifica la ripartizione tra il costo della manodopera ed il costo dei pezzi di ricambio originali.
In relazione al solo costo dei pezzi di ricambio, per tutti i veicoli, l’Assicuratore terrà a proprio carico una somma pari
alla spesa sostenuta per l’acquisto del pezzo di ricambio ridotta di un coefficiente di Vetustà determinato in funzione
del chilometraggio verificato al momento del sinistro, secondo la seguente tabella:
chilometraggio
da 0 A 80.000 km
da 80.001 a 100.000 km
da 100.001 a 120.000 km
Coefficiente Vetustà
0%
20%
30%
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da 120.001 a 150.000 km
oltre 150.000 km
40%
50%
Art. 17 Componenti in copertura ed esclusioni
17.1 La copertura assicurativa viene prestata unicamente in relazione ai Guasti che si verifichino a carico dei
componenti di seguito elencati:
a)
Componenti relative al motore
Blocco cilindri, albero a gomiti, cuscinetti di biella, bronzine di biella, pompa dell’olio, aste di connessione,
gabbia spinotto, pistoni, fasce elastiche, testata dei cilindri (escluse le incrinature), pozzo dell’attuatore,
bilancieri, sollevatori idraulici, sostegni dell’albero a camme, valvole di entrata e scarico, molle valvole, guide
delle valvole, guarnizione della testata cilindri, collettore di immissione, ingranaggi distribuzione, catena
distribuzione, volano e ingranaggio ad anello del dispositivo di avviamento. Sono escluse le valvole grippate e
le perdite d’olio.
b)
Componenti relative al raffreddamento
Termostato del motore, pompa dell’acqua, alloggiamento del termostato, sensore di misurazione della
temperatura del motore, giunti viscosi della ventola, impianto di raffreddamento dell’olio del motore, matrice
del riscaldatore, radiatore e serbatoio di espansione.
c)
Componenti relative al sistema di alimentazione (benzina)
Motore a iniezione: Pompa iniezione benzina. Sono esclusi: iniettori, impianto elettrico, tubi, giunti, serbatoio e
filtri carburante.
Motori a carburatore: pompa del combustibile (meccanica o elettrica), carburatore.
d)
Componenti relative alla trasmissione:
Veicoli a trazione anteriore e posteriore: alberi di trasmissione aperti, inclusi giunti di velocità costante, giunti e
dispositivi di accoppiamento universali, semiassi ruote motrici posteriori, cuscinetti semiassi. Sono esclusi
guaine, giunti viscosi e le perdite d’olio.
Veicoli 4x4: ingranaggi di trasmissione (transfer gear), selettori, alberi, alberi di trasmissione, cuscinetto ad
aghi e cuscinetti a rullo, alberi di output e bronzine. Sono esclusi guaine, giunti viscosi e le perdite d’olio.
e)
Componenti relative al differenziale 4 x 4:
Riduttori epicicloidali, elementi della corona dentata e del pignone, alberi interni, cuscinetti e boccole, rondelle
di spinta, distanziali, ingranaggi a cono. Include il differenziale anteriore, posteriore e centrale sui veicoli 4x4.
Sono esclusi giunti viscosi, differenziali di fluido e le perdite d’olio
f)
Componenti relative al cambio manuale
Ingranaggi e gruppi di ingranaggi, selettori e alberi, elementi cambio sincronizzato, cuscinetti ad aghi e
ingranaggi del cambio. Sono escluse le perdite d’olio.
g)
Componenti relative al cambio automatico
Regolatore, blocco valvole, pompa dell’olio, ingranaggi, fasce dei freni, servomeccanismo, frizioni, guarnizioni,
alberi, cuscinetti e boccole, valvola modulatrice e ingranaggi del cambio.
h)
Componenti relative al convertitore di coppia
Tutte le componenti meccaniche e le guarnizioni interne.
i)
Componenti relative alla frizione
Cuscinetti di spinta, disco centrale (incluso contaminazione di olio - solo nel disco centrale), piastra di
pressione, cilindri principali e secondari, cavo della frizione compreso il meccanismo di regolazione
automatica e l'ammortizzatore della frizione. Sono esclusi disco e spingidisco.
j)
Componenti relative all’albero di trasmissione
Alberi della propulsione, giunti e snodi universali, cuscinetti e giunti in gomma. Sono inclusi alberi della
trasmissione anteriori e posteriori dei veicoli 4x4. Sono escluse le guaine e le perdite d’olio.
k)
Componenti relative alle sospensioni ed allo sterzo
Rocchetto e cremagliera dello sterzo, cremagliera servosterzo, scatola dello sterzo, scatola del servosterzo,
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scatola folle, pompa e serbatoio del servosterzo, molle elicoidali, giunti sferici, unità dislocatore idrolastico.
Sono esclusi: guaine, perdite d’olio, ricerca e bilanciamento.
l)
Componenti relative alle sospensioni idropneumatiche
Accumulatore (non a sfera), valvola di controllo della pressione del fluido, unità sospensione (non a sfera) e
pompa alta pressione. Sono esclusi: guaine, perdite d’olio, ricerca e bilanciamento.
m)
Componenti relative al sistema frenante
Cilindro principale dei freni, calibri, cilindri delle ruote, valvola di restrizione, servomeccanismo a vuoto, pompa
a vuoto del freno. Sono esclusi componenti corrosi o bloccati. ABS fornito dalla casa costruttrice salvo il caso
difetti di cablaggio e connessione.
n)
Componenti elettrici
Alternatore, regolatore di voltaggio, motorino d’avviamento (compreso il solenoide) solenoide d’avviamento,
motore e interruttori dei finestrini elettrici, relay indicatore, motorino tergicristalli anteriori e posteriori, bobina
avviamento, sistema di chiusura centralizzata (esclusi telecomandi e cavi), distributore, modulo avviamento
elettronico, ventola elettrica del radiatore e interruttore sensore temperatura, sensore pressione dell’olio,
indicatore e interruttori dei tergicristalli, ventola del motorino di riscaldamento, sender unit (unità di
trasferimento) del serbatoio carburante, clacson e pompa elettrica del carburante.
o)
Altre componenti
- Cinghie di distribuzione, purché l’ultima sostituzione programmata sia avvenuta secondo le specifiche
istruzioni del costruttore (è richiesta ricevuta). Non sono coperti i Guasti che abbiano interessato altre
componenti dell’Autoveicolo a seguito della mancata sostituzione della cinghia di distribuzione secondo le
specifiche del costruttore;
- Turbocompressore, intendendosi per esso l’unità turbo completa, incluso lo scarico se costituisce parte
integrante dell’unità turbo e non può essere comprato separatamente, purché sia parte della fornitura
originale del costruttore;
- Cuscinetti delle ruote anteriori e posteriori;
p)
Componenti specifici del motore diesel
Pompa di iniezione del carburante, pompa di rifornimento a bassa pressione, regolatore dell'iniettore di
combustibile, meccanismo di blocco erogazione del combustibile, meccanismo di sincronizzazione iniezione
idraulico o elettrico, testata di misurazione del carburante ad alta pressione, dispositivo di partenza a freddo,
compensatore multiplo del collettore di spinta, compensatore di altitudine se installato. Ingranaggio di
azionamento della pompa, pompa di sollevamento meccanismo, pompa freni a vuoto. Sono esclusi: condotti
del carburante, iniettori, candele a incandescenza, tubi ad alta pressione, regolatori di sincronizzazione
dell'iniezione, calibratura, bench test e test di emissione falliti.
17.2 Sono esclusi dalla copertura i Guasti direttamente o indirettamente risultanti da:
mancata manutenzione ordinaria e/o programmata;
usura di parti a questa soggette (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o
logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o
logoramento o bruciatura);
impurità del carburante, dall’utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura
diversa da quella prevista all’origine dal costruttore;
difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad
intervenire (campagna di richiamo);
fattori ambientali (quali inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia
acida) e fenomeni atmosferici particolari (quali grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e
terremoti);
modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal
costruttore dell’Autoveicolo;
parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto
dal costruttore dell’Autoveicolo;
fatto di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo
di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d’arte;
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incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto,
rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la
sottrazione dell’Autoveicolo oggetto della garanzia al possesso del suo utente;
campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal
costruttore per l’Autoveicolo oggetto della garanzia;
dolo, colpa grave, imperizia o uso improprio dell’Autoveicolo da parte del proprietario o dell'utente
dell’Autoveicolo;
uso dell’Autoveicolo al di fuori delle condizioni di utilizzo di seguito precisate.
17.3 Sono esclusi dalla copertura della Polizza i Guasti dovuti a causa estrinseca o a causa diversa da difetto
di fabbricazione e/o assemblaggio.
17.4 Sono esclusi inoltre:
i danni o pregiudizi dovuti a responsabilità civile, sia contrattuale sia extracontrattuale o penale;
i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale, anche se causati da
un Guasto garantito.
17.5 Sono in ogni caso esclusi i Guasti che occorrano ad Autoveicoli i cui contachilometri siano stati
manomessi o alterati.
Art. 18 Massimale
La Prestazione per ogni Guasto, non può essere superiore al valore commerciale (valore Eurotax giallo) dell’Autoveicolo
al momento del Sinistro.
In ogni caso, qualora si verifichino più Guasti nell’arco della durata della garanzia, la somma complessiva degli importi
pagati dalla Compagnia non potrà comunque superare il valore commerciale (valore Eurotax giallo) dell’Autoveicolo al
momento del Guasto.
Art. 19 Denuncia dei sinistri
Entro cinque giorni dalla data in cui è stato riscontrato il Guasto, pena la non presa in carico degli stessi Sinistri da
parte dell’Assicuratore, l’Aderente/Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa Assistenza,
attiva 24 ore su 24, al seguente numero verde:
800 - 669688
Il chiamante dovrà indicare all’operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di
Adesione, il numero di targa, il luogo di eventuale immobilizzo, il tipo di assistenza di cui necessita ed il proprio recapito
telefonico.
L’operatore telefonico indicherà al chiamante l’Ente Riparatore convenzionato più vicino.
La formale denuncia di sinistro all’Assicuratore avverrà solo presso l’Ente Riparatore e per il tramite di quest’ultimo. A tal
fine, l’Aderente/Assicurato dovrà esibire all’Ente Riparatore il Modulo di Adesione e la documentazione comprovante lo
stato di manutenzione e revisione dell’Autoveicolo. Dovrà altresì esibire la documentazione comprovante la data di
consegna dell’Autoveicolo.
Art. 20 Eliminazione dei guasti e liquidazione dei sinistri
20.1 Riparazione dell’Autoveicolo
In nome e per conto dell’Assicurato, l’Ente Riparatore dovrà:
- inviare alla Centrale Operativa Guasti il Modulo di denuncia Guasti debitamente compilato;
- attendere il benestare della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni;
- fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per l’istruzione del sinistro;
- conservare o far conservare per un periodo di almeno 30 giorni dalla ultimazione delle riparazioni le parti
danneggiate e permettere all’Assicuratore od ai suoi incaricati, ogni rilevazione od esame delle stesse.
Tutti i Sinistri le cui relative spese di ripristino del Guasto non siano oggetto di preliminare benestare pervenuto
all’Ente Riparatore, non saranno presi in carico dall’Assicuratore ai fini della copertura assicurativa garantita
in Polizza.
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20.2 Liquidazione del sinistro
La Compagnia provvede al pagamento, in nome e per conto dell’Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di
Assicurazione, della spesa per l’eliminazione del Guasto e per il ripristino della normale funzionalità dell’Autoveicolo
mediante rimessa diretta all’Ente Riparatore.
L’importo sarà corrisposto in presenza e nei limiti del benestare pervenuto all’Ente Riparatore da parte della Centrale
Operativa Guasti.
Le riparazioni effettuate all'estero saranno rimborsate direttamente all’Assicurato, nei limiti delle condizioni di
Assicurazione, sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Sinistro.
La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere
inoltrata a:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia
C/O Mondial Service Italia S.c.a.r.l. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri.
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Art. 21 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione e per la durata specificata nel Modulo di Adesione, la copertura dal rischio di immobilizzazione, dovuta a
guasto, degli Autoveicoli, di nuova immatricolazione o usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla
Contraente, che sia eventualmente occorsa nel periodo successivo alla scadenza delle Garanzie di Vendita o, in
mancanza di tali Garanzie di Vendita, dopo un anno dalla consegna, tenendo indenne il proprietario dalle spese inerenti
il traino dell’Autoveicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al più vicino Ente Riparatore.
Art. 22 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni qui di seguito specificate:
(i) Rischio assicurato e prestazioni
Fatti salvi i limiti specificamente indicati e le esclusioni previste all’art. 3, la Polizza copre il rischio di
immobilizzazione, dovuta a Guasto e occorsa nel periodo di efficacia della copertura, degli Autoveicoli in relazione ai
quali è prestata la copertura assicurativa, garantendo le prestazioni di assistenza di seguito indicate:
- TRAINO
Qualora, a seguito di Guasto, l’Autoveicolo non possa spostarsi autonomamente, l’Assicuratore, tramite la Centrale
Operativa Assistenza, invierà presso il luogo del Sinistro un carro attrezzi affinché provveda, a spese dirette
dell’Assicuratore nei limiti di un importo massimo di Euro 153,00=, al traino dell’Autoveicolo dal luogo
dell’immobilizzo fino al più vicino Ente Riparatore.
L’Assicuratore, nei medesimi limiti di cui sopra, esegue la propria prestazione sotto forma di rimborso delle spese
sostenute dall’Aderente/Assicurato per il traino qualora, per cause non imputabili all’Assicuratore stesso, non sia
stato possibile procurare in tempi brevi l’assistenza richiesta a causa dell’indisponibilità di mezzi di soccorso.
Nel caso in cui l’Ente Riparatore sia chiuso (ore notturne o giorni festivi) l’Autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo
di custodia e sarà consegnato all’Ente Riparatore alla sua riapertura. Resta a carico dell’Assicuratore il costo delle
spese di custodia intendendosi, comunque, esclusa ogni sua responsabilità in relazione alla stessa custodia.
Sono escluse dalla copertura e rimangono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora l’Autoveicolo abbia
subito il Guasto circolando al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi
fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali ai sensi dell’art. 10 del Codice
della Strada, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell’Autoveicolo.
(ii) Carenza e Franchigie
E’ previsto un Periodo di Carenza decorrente dalla data di adesione alla Polizza e fino alla scadenza delle Garanzie
di Vendita o, in mancanza, di un anno dalla consegna dell’Autoveicolo.
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Art. 23
23.1
-
-
Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
Sono esclusi dalla copertura i Sinistri direttamente o indirettamente risultanti da
incidenti stradali, furto, tentato furto, incendio;
cause di forza maggiore non imputabili all’Assicuratore;
gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
immobilizzi dell’Autoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni
di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza
di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato
funzionamento;
guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato;
di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di
particelle atomiche.
23.2 Sono inoltre esclusi dalla copertura i Sinistri che si verifichino in luoghi che si trovino in stato di belligeranza o
all’interno di Paesi che presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la
prestazione di assistenza.
Art. 24
Denuncia dei sinistri
La prestazione di assistenza non prevede alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso,
non si sia rivolto alla Centrale Operativa Assistenza al momento del Sinistro. Esso, dunque dovrà essere denunciato
tempestivamente contattando telefonicamente la Centrale Operativa Assistenza, attiva 24 ore su 24, al seguente
numero verde:
800 - 669688
Il chiamante dovrà indicare all’operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di
Adesione, il numero di targa, il luogo dell’immobilizzo, il tipo di assistenza di cui necessita ed il proprio recapito
telefonico.
Qualora la Centrale Operativa di Assistenza, per cause non imputabili ad essa, non possa erogare la prestazione di
assistenza, provvederà, previa pre-autorizzazione al chiamante fornita dall'operatore telefonico, a rimborsare
all’Assicurato le spese sostenute per il traino, fino alla concorrenza del massimale previsto a fronte di presentazione di
regolare fattura.
La richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere
inoltrata a:
Cardif Assurances Risques Divers. Rappresentanza Generale per l’Italia
C/O Mondial Service Italia S.c.a.r.l. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa Assistenza non saranno rimborsate.
Qualora l’immobilizzazione dell’Autoveicolo dovesse accadere all’estero si prega di contattare la Centrale Operativa
Assistenza al seguente numero: +39 02 26609209.
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