DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE

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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
Leasing Auto
Aggiornamento
Data aggiornamento
Data decorrenza
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03/2009
01.07.2009
01.07.2009
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Titolo VI Testo Unico Bancario - D.Lgs. 385/1993 e sue modifiche e/o integrazioni)
FOGLI INFORMATIVI PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
(AUTO)
Sezione I
1 - Informazioni sull'Intermediario committente
La UBI Leasing S.p.A. è un intermediario finanziario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane
S.c.p.a. con sede legale in Brescia, Via Cefalonia n. 74, capitale sociale di Euro 196.557.810,00 i.v.; Codice Fiscale, Numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Partita I.V.A. n° 01000500171, iscritta nell’elenco generale tenuto dall’UIC con il n°
25043 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia con il n° 19291 Codice ABI 16359, Albo dei Gruppi 3111.2;
http://www.ubileasing.it.
1 Bis – Informazioni sull’intermediario proponente
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente
foglio informativo.
Denominazione:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Forma giuridica:
Società cooperativa per azioni
Sede Legale:
24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8
Sedi operative:
Brescia e Bergamo
www.ubibanca.it
Indirizzo telematico:
Codice ABI:
n. 03111.2
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5678
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Bergamo: 03053920165
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 1.597.864.755,00 - Riserve euro 1.359.658.806,54
Denominazione:
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Forma giuridica:
Società per azioni con unico socio
Sede Legale e Direzione Generale:
24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8
Indirizzo telematico:
www.bpb.it
Codice ABI:
n. 05428.8
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5561
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Bergamo: 03034840169
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 1.256.300.000,00 - Riserve euro 194.230.681,00
Denominazione:
BANCO DI BRESCIA
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Amministrativa:
25122 Brescia – C.so Martiri della Libertà, 13
Indirizzo telematico:
www.bancodibrescia.it
Codice ABI:
n. 03500.6
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5393
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Brescia:
03480180177
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 593.300.000,00 - Riserve euro 264.784.505,82
Denominazione:
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Direzione Generale:
20121 Milano – Via della Moscova, 33
Indirizzo telematico:
www.bpci.it
Codice ABI:
n. 05048.4
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5560
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano:
03910420961
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 682.500.000,00 - Riserve euro 143.969.552,74
Denominazione:
BANCA REGIONALE EUROPEA
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale:
12100 Cuneo – Via Roma, 13
Direzione Generale:
20121 Milano – via Monte di Pietà, 7
Indirizzo telematico:
www.brebanca.it
Codice ABI:
n. 06906.2
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5240
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Cuneo:
01127760047
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 442.000.000,00 - Riserve euro 361.978.125,00
Denominazione:
BANCA POPOLARE DI ANCONA
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Direzione Generale:
60035 Jesi (AN) – via Don A. Battistoni, 4
Indirizzo telematico:
www.bpa.it
Codice ABI:
n. 05308.2
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 301
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Ancona:
00078240421
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 122.343.580,00 - Riserve euro 135.409.921,82
Denominazione:
BANCA CARIME
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Direzione di Cosenza:
87100 Cosenza - Viale Crati
Direzione di Bari:
70123 Bari – Corso Italia, 9
www.carime.it
Indirizzo telematico:
Codice ABI:
n. 03067.6
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5562
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Cosenza: 13336590156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 1.468.208.505,92 - Riserve euro 73.948.514,58
Denominazione:
BANCA DI VALLE CAMONICA
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Amministrativa:
25043 Breno (BS) – P.zza della Repubblica, 2
Indirizzo telematico:
www.bancavalle.it
Codice ABI:
n. 03244.1
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 83
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, N. iscrizione Registro delle Imprese di Brescia:
00283770170
P.IVA:
00550080980
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 2.738.693,00 - Riserve euro 60.628.946,91
Denominazione:
BANCO SAN GIORGIO
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Amministrativa:
16121 Genova – Via C.R. Ceccardi, 1
Indirizzo telematico:
www.bancodisangiorgio.it
Codice ABI:
n. 05526.9
Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:
n. 5004
Gruppo Bancario:
Unione di Banche Italiane Scpa
Albo dei Gruppi Bancari:
n. 03111.2
Codice Fiscale, P.IVA, N. iscrizione Registro delle Imprese di Genova: 02942940103
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 85.993.326,00 - Riserve euro 42.406.042,34
Denominazione:
UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT
Forma giuridica:
Società per azioni
Sede Legale e Amministrativa:
25124 – Via Cefalonia, 74
Indirizzo telematico:
www.ubibancapi.it
Codice ABI :
n. 03083.3
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5365
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 00485260459, Partita IVA 02458160245
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31dicembre 2008: Capitale sociale euro 67.950.000,00 - Riserve euro 10.729.139,00
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2 - Informazioni ulteriori soggetti proponenti
Soggetto ____________________________________________________________ Qualifica _____________________________________________
ISCRITTO all’ALBO _____________________________________________________ al n° _______________________________________________
3 - Offerta fuori sede
Il sottoscritto __________________________________________________________________ attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata:
l’avviso contenente le principali norme di trasparenza
il presente foglio informativo
Luogo _____________________________________ data _______________________ firma _____________________________________________
Sezione II
1 - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria (leasing)
Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente)
consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni
mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne
assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed
eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche
coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del
cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo,
mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento
contrattualmente indicato.
L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
assicurazione sui beni concessi in leasing,
polizza patente sicura
I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed
economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni
che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si
assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la
consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il
danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei
confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente
nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a
modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a
corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso.
Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il
rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a
canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Per i corrispettivi determinati utilizzando come indice di riferimento l'Interest Rate Swap (IRS), in caso di variazioni dello stesso in aumento o in
diminuzione superiori a 0,10 punti percentuali all'atto della ricezione del verbale di presa in consegna ed accettazione o di documento analogo che
determini la decorrenza contrattuale, alla Concedente è riservata facoltà di adeguare il corrispettivo applicando la predetta variazione.
Sezione III
1 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione
Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione
intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale,
periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo
flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica
l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al
netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa
andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di
attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base
di un anno “standard” di 365 giorni composto di periodi, (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo assunto come origine dei
tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.
Nella tabelle sottostanti sono riportati i "tassi leasing" massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione
finanziaria.
Costo del bene locato
DA 0 A 5.000 €
DA 5.001 A 25.000 €
DA 25.001 A 50.000 €
OLTRE 50.001 €
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
(TEGM)
TASSO MASSIMO PRATICABILE
TASSO SOGLIA INTERESSI DI
MORA*
11,57%
8,19%
6,91%
5,58%
17,355%
12,285%
10,365%
8,370%
20,505%
15,435%
13,515%
11,520%
*A seguito di un’indagine statistica svolta a scopo conoscitivo da Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi su un campione di Banche e intermediari finanziari e stante il meccanismo
di determinazione dei tassi soglia definito dalla legge n° 108/96, si precisa che il tasso soglia per gli interessi di mora è determinato maggiorando il tasso soglia previsto per gli
interessi corrispettivi di 3,15 punti percentuali.
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di
complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
***
2 - Parametri e criteri di indicizzazione
I canoni vengono indicizzati con riferimento al parametro “EURIBOR (365) A 6 MESI” o “EURIBOR (365) A 3 MESI” a seconda di quanto pattuito tra le
Parti (pubblicato su "Il Sole 24 Ore").
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L’indicizzazione viene calcolata sullo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni dell’indice di riferimento rilevate nel periodo anteriore
alla scadenza del canone considerato, arrotondata al quarto di punto superiore, e l’indice di riferimento iniziale indicato nel contratto. Ultimi valori
assunti dai parametri (rilevazione del tasso al primo giorno del mese):
EURIBOR (365) A 3 MESI
Aprile 2009
1,457%
Maggio 2009
1,31%
Giugno 2009
1,261%
EURIBOR (365) A 6 MESI
Aprile 2009
1,642%
Maggio 2009
1,511%
Giugno 2009
1,47%
I valori riportati, espressi come rilevazione puntuale del primo giorno del mese, sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento del
parametro stesso.
A puro titolo esemplificativo riportiamo il modello di calcolo dell’adeguamento del corrispettivo:
CR x (Qr – Iri) x p
Ac = -------------------------1200
Ac
CR
Qr
Iri
p
Adeguamento del corrispettivo del periodo n
Capitale residuo risultante dopo la scadenza del periodo n
Quotazione di riferimento definita periodicamente secondo quanto stabilito all’interno delle condizioni contrattuali arrotondata al quarto di punto
superiore
Indice di riferimento iniziale quantificato all’interno delle condizioni contrattuali
Periodicità del canone
3 - Altre condizioni massime applicabili alle operazioni di leasing auto
Interessi di mora: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - maggiorato di 5 punti
calcolato sulla somma dovuta.
Penale per ritardata restituzione del bene e/o ritardato esercizio del diritto di opzione: 0,3% fisso giornaliero, calcolato sul
valore di opzione finale.
Tasso di attualizzazione del restante corrispettivo contrattualmente previsto (per i casi di anticipata risoluzione
contrattuale): "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - vigente alla data della
stipula del contratto, diminuito di 1 punto percentuale.
Corrispettivo su esborsi effettuati, a qualunque titolo, anticipatamente alla data di decorrenza contrattuale da
calcolare utilizzando: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - vigente nel periodo
considerato maggiorato di 5 punti, per il corrispondente periodo antecedente alla decorrenza contrattuale previsto in contratto.
Spese di istruttoria:
>
operazioni ordinarie: Euro 600,00 + IVA.
>
operazioni assistite da agevolazione Artigiancassa: Euro 600,00 + IVA.
>
operazioni assistite da altre agevolazioni: Euro 600,00 + IVA.
Spese per gestione agevolazione Artigiancassa “una tantum” : Euro 500,00 + IVA.
Spese per gestione altre agevolazioni “una tantum” Euro 500,00 + IVA oltre il costo da riversare.
Spese di perizia: fatturate al costo.
Polizza patente sicura: 0,5% sull’importo di ogni canone + IVA.
Assicurazione: a cura e spese del cliente, con appendice di vincolo a favore di UBI Leasing S.p.A. e con copertura minima dei rischi
secondo quanto indicato alla clausola “Assicurazione” della sezione IV del presente foglio.
Spese per disamina polizza non in convenzione: Euro 100,00 + IVA.
Spese registrazione contratto e scritture aggiuntive: fatturate al costo.
Spese di incasso canoni: Euro 10,00 + IVA cadauno.
Spese di incasso conguagli di indicizzazioni, riaddebiti di costi e varie: Euro 10,00 + IVA cadauno.
Spese amministrative, bancarie, per protesto, richiamo ed insoluto: Euro 65,00 + IVA, oltre al costo da riversare.
Spese per pagamento bollettini postali: Euro 15,00 + IVA.
Spese per dichiarazioni rese: Euro 65,00 + IVA.
Spese per copie e duplicati: Euro 65,00 + IVA.
Spese per copie e autentiche notarili: Euro 65,00 + IVA oltre il costo da riversare.
Spese per ciascuna variazione anagrafica: Euro 65,00 + IVA.
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria: Euro 65,00 + IVA.
Spese per modifiche contrattuali: Euro 300,00 + IVA.
Spese per cessione contrattuale a terzi richiesta dall'Utilizzatore: Euro 500,00 + IVA a carico del cedente; Euro 500,00 + IVA
a carico del cessionario.
Spese conteggio estinzione anticipata: Euro 80,00 + IVA.
Spese gestione fine locazione: Euro 80,00 + IVA.
Spese conseguenti il passaggio di proprietà: Euro 600,00 + IVA.
Spese pratica perdita di possesso autoveicoli ed aggiornamento documenti veicolo: Euro 200,00 + IVA.
Spese per interventi di recupero effettuati dal Concedente: Euro 500,00 + IVA.
Contravvenzioni: Euro 65,00 + IVA, oltre al costo da riversare.
Spese per bolli e imposte previste da norme di legge: Euro 60,00 + IVA oltre al costo da riversare.
Spese per ogni invio di comunicazioni: Euro 15,00 + IVA.
Spese per rilascio informativa precontrattuale: Euro 50,00 + IVA.
Spese di invio delle comunicazioni periodiche: Euro 50,00 + IVA.
Spese di invio delle comunicazioni periodiche ai garanti: Euro 20,00 + IVA.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto corrente a fronte delle
richieste di incasso effettuate dal Concedente.
DECORRENZA DEI CANONI PERIODICI:
a) dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione.
oppure,
b) dalla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione;
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INDICIZZAZIONE CANONI: in alternativa, canoni fissi o indicizzati secondo quanto di seguito illustrato circa i criteri di
indicizzazione, i parametri di riferimento, il loro valore iniziale, i modi e la frequenza di rilevazione.
Sezione IV
Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione: Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione
del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra indicati, il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione finale e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda
parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore inclusi gli interessi di mora.
Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie
trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.
Si precisa che circa i tempi medi di risposta della concedente alla richiesta di leasing, di norma la concedente comunica la propria decisione entro 90 giorni.
Clausola di indicizzazione: Ai canoni è applicabile l’indicizzazione. I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro “EURIBOR (365) 6 MESI” o “EURIBOR (365)
3 mesi” , con periodicità trimestrale o semestrale, a seconda di quanto pattuito tra le Parti. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto è pari al <valore indice di riferimento>. Le variazioni conseguenti
comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito.
Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura:
a) si rileveranno le quotazioni dell’indice di riferimento alla data, pubblicate da “Il Sole 24 ore” dell’indice di riferimento del periodo anteriore alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo scostamento
come differenza tra la media delle quotazioni anzidette arrotondata al quarto di punto superiore e l’indice di riferimento iniziale.
b) l’importo delle note di credito e note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo “scostamento” come
sopra determinato e diviso per 100. Il risultato così ottenuto verrà diviso per 12 e moltiplicato per la periodicità del canone;
c) le note di credito e le note di debito non verranno comunque emesse nel caso in cui il mutamento dell’indice suddetto produca, nel periodo considerato, una variazione del corrispettivo, in aumento o in
diminuzione, di importo pari o inferiore a Euro 7,75 oltre l‘IVA. In caso di mancata pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in
mancanza, dalla pagina corrispondente del circuito Telerate.
Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato all’Art. 5 delle Condizioni Generali, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa.
Modifica delle condizioni economiche: Resta pattuito, con specifica approvazione ed espressa rinuncia ad ogni eccezione in merito da parte dell'Utilizzatore, che al Concedente è riservata la facoltà, qualora
sussista un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche applicate e applicabili al presente contratto con un preavviso minimo di 30 giorni. In caso di variazioni l'Utilizzatore ha facoltà di recedere dal
contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta (art. 118, 2°
comma D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche e/o integrazioni).
OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTO
Obbligo di custodia ed accollo dei rischi: L'Utilizzatore è costituito custode dei beni per tutta la durata del contratto ed, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione per l'acquisto, sino alla materiale
riconsegna dei beni al Concedente od a chi per esso.
L'Utilizzatore assume a proprio carico, per l'intera durata della locazione finanziaria e comunque sino alla eventuale riconsegna dei beni, tutti i rischi, oneri e responsabilità a qualsiasi causa, anche a lui non
imputabile dovuti, derivanti, a titolo esemplificativo da:
- perdita, deterioramento, distruzione, sottrazione totali o parziali dei beni,
- inidoneità all'uso cui sono destinati, mancanza delle qualità richieste, inutilizzabilità o mancato rendimento temporanei o definitivi, a qualsiasi causa dovuti, anche per vizi della cosa, palesi od occulti, o difetti di
funzionamento, anche se sopravvenuti nel corso della locazione finanziaria;
- mancata omologazione, immatricolazione, iscrizione a pubblici registri o nazionalizzzazione dei beni o mancata approvazione in sede di verifiche periodiche;
- mancata o ritardata consegna anche parziale dei beni da parte del Fornitore o suoi ausiliari o da qualsiasi altra sua inadempienza.
Al verificarsi di tali eventi, l'Utilizzatore non potrà imputare alcuna responsabilità al Concedente e non potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, restando
obbligato ad effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze convenute. L'Utilizzatore si impegna inoltre a risarcire ed indennizzare il Concedente da ogni danno e spesa che al medesimo possa
derivare per il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati in via esemplificativa, nonché a manlevarlo da ogni richiesta o pretesa da parte di terzi. L'Utilizzatore ha l'obbligo di dare immediata notizia di ogni evento
pregiudizievole riguardante i beni e la loro utilizzazione al Concedente, nonché alla Compagnia Assicuratrice con le modalità e nei termini risultanti dalla polizza in corso.
II Concedente, senza pregiudizio del suo diritto di proprietà sui beni, conferisce all'Utilizzatore, fermi gli impegni da questi assunti verso il Concedente, la facoltà di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei
confronti del Fornitore o del terzo responsabile, nonché di agire giudizialmente, a sue spese e sotto la sua esclusiva responsabilità e previa comunicazione al Concedente, per far valere le garanzie derivanti dal
contratto di acquisto dei beni e per ottenere il risarcimento del danno. Al Concedente è comunque riservata la facoltà di agire in via autonoma o di intervenire nel giudizio.
Azioni verso il Fornitore: L'Utilizzatore è abilitato ad esercitare, nei confronti del Fornitore, tutte le azioni che spettano al Concedente in qualità di compratore dei beni, naturalmente al manifestarsi delle relative
cause e senza pregiudizio del diritto di proprietà dei beni in capo al Concedente. Le responsabilità e le spese saranno a carico dell'Utilizzatore. Al Concedente è riservata la facoltà di intervento in causa o di azione
autonoma.
L'Utilizzatore ha l'obbligo di informare il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., qualora eserciti azioni nei confronti del Fornitore, specificando la natura delle azioni stesse.
Spese ed oneri accessori dovuti dall'Utilizzatore: L'Utilizzatore si impegna a pagare al Concedente, con le medesime modalità previste dal precedente Art. 4, le spese e gli oneri accessori indicati nelle
Condizioni Particolari connessi con la stipula e l'esecuzione del presente contratto L'Utilizzatore si impegna, inoltre, a rimborsare al Concedente tutte le spese dal medesimo sostenute, anche in via stragiudiziale,
per il recupero dei canoni di locazione dovuti o dei beni locati, qualora, a causa del comportamento inadempiente tenuto dall'Utilizzatore, il Concedente conferisca incarico, a società di propria fiducia, di provvedere
al riguardo.
In tale caso l'Utilizzatore si impegna, sin da ora, a rimborsare al Concedente tutte le spese che questi corrisponderà al proprio incaricato nell'importo indicato nella fattura che quest'ultimo emetterà a carico del
Concedente.
Il Concedente ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento e, in misura forfetaria, le spese sostenute per ogni intervento eseguito presso l'Utilizzatore.
Modifica delle condizioni economiche: Resta pattuito, con specifica approvazione ed espressa rinuncia ad ogni eccezione in merito da parte dell'Utilizzatore, che al Concedente è riservata la facoltà, qualora
sussista un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche applicate e applicabili al presente contratto con un preavviso minimo di 30 giorni.
In caso di variazioni l'Utilizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta (art. 118, 2° comma D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).
Assicurazione: L'Utilizzatore provvederà ad assicurare i beni con apposite polizze vincolate a favore del Concedente, cui spetteranno tutti i diritti derivanti dalle polizze medesime e stipulate presso primaria
Compagnia di Assicurazione di gradimento del Concedente, per tutta la durata del rapporto instaurato con il presente contratto e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto dei beni da parte dell'Utilizzatore.
L'Utilizzatore provvederà a trasmettere tempestivamente copia delle polizze al Concedente. Dette polizze dovranno coprire i seguenti rischi con i seguenti massimali:
a) responsabilità civile (ai sensi della L. 11.12.1969 n. 990) verso terzi, inclusi i terzi trasportati, con massimale unico minimo rispettivamente di Euro 2.600.000,00 quando si tratti di autovetture o di automezzi
aventi portata massima fino a 35 q.li, di Euro 5.200.000,00 quando si tratti di autoveicoli aventi portata superiore a 35 q.li o di autobus;
b) furto e incendio per l'intero valore dei beni, sia in Italia che all'estero;
c) ricorso terzi per Euro 160.000,00.
L'Utilizzatore dovrà munirsi della "Carta Verde".
Al Concedente è riconosciuta la facoltà di controllare la regolarità delle coperture assicurative e, ad ogni scadenza, il puntuale pagamento dei premi di assicurazione da parte dell'Utilizzatore.
La polizza dovrà contenere clausola di vincolo a favore del Concedente e clausola di validità anche in caso di utilizzo dei beni da parte di personale non abilitato, ferma restando comunque la responsabilità
dell'Utilizzatore per la parte dei rischi che risulterà non coperta e non indennizzata anche per effetto di rivalsa della Compagnia Assicuratrice.
Nell'eventualità di mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi di assicurazione, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del rapporto, è in facoltà del Concedente, impregiudicato ogni
diritto derivante dagli Artt. 16 e 17 (Clausola risolutiva - Effetti della risoluzione), provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra, con diritto di immediata e totale rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore.
Sinistri, furti e contravvenzioni: Al verificarsi di un sinistro o del furto dei beni, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva e contemporanea comunicazione alla Compagnia Assicuratrice ed al Concedente,
assumendo, nel contempo, le iniziative da considerarsi necessarie, nelle competenti sedi. Di ogni atto compiuto dovrà dare notizia al Concedente. In caso di distruzione o di furto dei beni, sarà in facoltà del
Concedente di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti previsti nei successivi Artt. 16 e 17.
Le contravvenzioni e le sanzioni per le infrazioni alle norme di legge e regolamentari dovranno essere pagate direttamente dall'Utilizzatore ovvero dal medesimo rimborsate con immediatezza al Concedente
qualora questi ne abbia anticipato il pagamento.
L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di espletare gli adempimenti relativi alle contravvenzioni e le sanzioni, non potrà attribuire alcuna responsabilità al Concedente per mancato o tardivo pagamento delle
stesse ovvero per la mancata o tardiva presentazione di eccezioni o di ricorsi, nemmeno per le oblazioni che il Concedente abbia ritenuto di effettuare a suo insindacabile giudizio.
Clausola risolutiva: Al Concedente è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Utilizzatore si renda
inadempiente, anche parzialmente, al pagamento, alle scadenze pattuite, anche di uno soltanto dei canoni di locazione finanziaria o di qualsiasi altro importo comunque dovuto al Concedente, nonché alle seguenti
ulteriori obbligazioni contrattuali contenute nelle sottoindicate clausole:
- obblighi relativi all'assicurazione dei beni locati (Art. 11);
- obblighi relativi all'accollo dei rischi (Art. 2: Obbligo di custodia ed accollo dei rischi);
- obblighi relativi all'uso dei beni (Art. 10: Presa in consegna, uso e manutenzione dei beni);
- obblighi relativi alla tutela dei diritti di proprietà del Concedente (Art. 8: Salvaguardia della proprietà);
- obblighi di comunicazione e di garanzia a carico dell'Utilizzatore (Art. 15: Condizioni dell' Utilizzatore);
- divieti di disposizione dei beni o di cessione del contratto (Art. 12);
- sinistri, furti e contravvenzioni (Art. 14).
II Concedente avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto a suo insindacabile giudizio in caso di perdita, sottrazione o distruzione dei beni, nel caso di mutamento della situazione patrimoniale od
economica dell'Utilizzatore, nonché nel caso di suo assoggettamento a procedura concorsuale.
La risoluzione opera con gli effetti di cui al successivo Art. 17 in forza di semplice comunicazione inviata all'Utilizzatore, impregiudicata la facoltà del Concedente di non intimare la risoluzione e di procedere
all'esecuzione coattiva del contratto.
Effetti della risoluzione: In qualsiasi caso di anticipata risoluzione del contratto, L'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i beni al Concedente nei modi e nelle forme previsti al successivo Art. 18.
In caso contrario, il Concedente od i suoi incaricati saranno autorizzati ad entrare nei luoghi ove i beni sono ubicati, a rimuoverli e trasportarli a spese e rischio dell'Utilizzatore, che si impegna sin d'ora a non fare
opposizione e non sollevare eccezioni di alcun genere.
Al Concedente resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico
per canoni insoluti, interessi di mora e spese sino alla data di avvenuta restituzione dei beni.
In aggiunta a quanto sopra, e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni, il Concedente avrà facoltà di esigere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, il pagamento in unica soluzione di un importo pari
al valore attuale, calcolato al tasso "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - in vigore alla data di stipula del contratto diminuito di 1 punto percentuale, di tutto il
restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore, ivi compreso il prezzo di opzione finale per l'acquisto, detratto quanto il Concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni,
ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti corrisposti dalla Compagnia o da terzi, al netto di oneri e spese.
Facoltà dell'Utilizzatore al termine del rapporto: L'Utilizzatore, nel termine contrattuale, sarà tenuto a proprie cure e spese a restituire i beni al Concedente, o ad altri dal Concedente stesso espressamente
incaricati, nel luogo, nei modi e nel termine da questi indicati. I beni dovranno essere consegnati completi di accessori, pertinenze e documentazione, in condizione di regolare funzionamento ed in buono stato di
conservazione. L'eventuale deterioramento eccedente quello normale d'uso è da quantificare avendo riguardo al prezzo d'opzione finale per l'acquisto indicato in contratto.
In alternativa a quanto così previsto, l'Utilizzatore, purché abbia assolto tutti gli obblighi contrattuali, avrà la facoltà, preavvisando con 60 giorni di anticipo sulla scadenza, di acquistare, nello stato di fatto nel
quale si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, i beni stessi per il prezzo di opzione finale per l'acquisto appositamente previsto nel riquadro B.1 delle Condizioni Particolari.
A pena di definitiva decadenza, l'Utilizzatore dovrà corrispondere tale prezzo in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria, con l'aggiunta di quanto dovuto per il passaggio della
proprietà, ammesso che, per la natura dei beni, si renda necessario l'espletamento di determinate pratiche.
Qualora l'Utilizzatore ritardasse la corresponsione del prezzo di opzione finale per l'acquisto dei beni, decorreranno di pieno diritto a favore del Concedente interessi moratori e spese secondo quanto previsto
dall'Art. 5 che precede. Se in mora nella restituzione dei beni, l'Utilizzatore, fermo restando il diritto del Concedente di effettuarne il ritiro forzoso, dovrà corrispondere un indennizzo pari al 3 per mille del prezzo di
opzione finale per l'acquisto per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese da calcolarsi in misura forfetaria per gli eventuali interventi da esso eseguiti presso l'Utilizzatore.
L'Utilizzatore si impegna a manlevare il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi inerenti ai beni o alla loro circolazione relativa al periodo antecedente la trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà in capo
all'Utilizzatore.
Foro competente: Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga
convenuta la Concedente, esclusivamente il Foro di Brescia ed il Foro di Bergamo.
Ove l'azione sia promossa dalla Concedente, sono competenti, oltre al Foro di Brescia e di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge ovvero quello di Ancona.
Resta salva la facoltà del cliente di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Concedente, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui
agli art. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5/2003, sia attraverso l’organismo collegiale denominato “Ombudsman-Giurì Bancario”, alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso
tutte le filiali del Gruppo UBI Banca.
Legenda delle principali nozioni contenute nei fogli informativi
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Concedente: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
Utilizzatore: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Consumatore: nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di
acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa va considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei
relativi interessi.
Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno "standard" di 365 giorni composto di
periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.
Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Soggetto convenzionato: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario
preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.
Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di
procedura civile.
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