dispositivi di protezione individuale dispositivi di
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi In collaborazione con CEFAS DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A cura di: Danilo Monarca DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 – Titolo IV Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Titolo III Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 D.P.I.: DEFINIZIONE • Dispositivo di Protezione Individuale: Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. NON SONO D.P.I. D.P.I. a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. FUNZIONE DEI D.P.I. I IDPI DPIsono sonoequipaggiamenti, equipaggiamenti,attrezzature, attrezzature,sistemi sistemiooaccessori accessoriee complementi le cui caratteristiche e funzioni sono state complementi le cui caratteristiche e funzioni sono stateprogettate progettateallo allo scopo di eliminare o, se non è possibile, limitare al minimo scopo di eliminare o, se non è possibile, limitare al minimoleleprobabilità probabilità didiinfortunio infortunio(o (omalattia) malattia)alle allespecifiche specificheparti partidel delcorpo corpoper perlelequali qualisono sono stati studiati. stati studiati. Protezione combinata es.: protezione dell’udito + protezione del capo + del volto Protezione singola es.: protezione della mano da rischi meccanici, chimici, ecc. D.P.I.: INDIVIDUALI E AD USO PROMISCUO Ad uso personale es.: tuta, calzature, guanti… Ad uso promiscuo es.: autorespiratori, tute speciali antifiamma… D.P.I.: D.LGS. 475/92 • 1a categoria: categoria DPI di progettazione semplice, destinati a proteggere da azioni lesive di lieve entità (es.:occhiali da sole ecc.) • 2a categoria: categoria DPI che non rientrano nelle altre due categorie (quasi tutti i DPI per la protezione durante il lavoro) • 3a categoria: categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare i rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente (radiazioni ionizzanti, aerosol e gas irritativi e nocivi, tensioni elettriche pericolose, cadute dall’alto, ecc.) • Deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi D.P.I.: NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Titolo III: • Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore. Uso dei D.P.I. D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992: • Progettazione, costruzione, certificazione CE, importatore, fabbricante. Decreto Ministeriale 2 maggio 2001: • Criteri per l'individuazione e l'uso dei D.P.I. D.P.I.: OBBLIGO DI USO • Art. 75 D.Lgs. 81/2008 (già Art. 41. D.Lgs. 626/94) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. D.P.I.: REQUISITI Art. 76 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 42. D.Lgs. 626/94) I DPI devono: – essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e sue successive modificazioni. inoltre: – a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; – b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; – c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; – d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94) Ai fini della scelta dei DPI: – a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; – b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; – c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); – d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94) Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94) • • • • • • • • Fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di legge Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene (manutenzione, riparazioni e sostituzioni) Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori Destina ogni DPI ad un uso personale (se le circostanze richiedono l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate per evitare problemi sanitari e igienici agli utilizzatori) Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94) In ogni caso l'addestramento è indispensabile: – per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria – per i dispositivi di protezione dell'udito D.P.I.: CRITERI DI SCELTA REQUISITI PRESTAZIONALI - Disagio ridotto - Limitazione effetti di impedimento - Funzionalità pratica - Compatibilità con altri DPI (uso contemporaneo) COMFORT - Leggerezza - Adattamento alla morfologia - Dimensioni limitate - Traspirabilità - Comfort termico REQUISITI INFORMATIVI - Notizie sulle protezioni fornite - Limiti di uso - Tempo utile prima della scadenza - Istruzioni per uso, manutenzione, pulizia, ecc. REQUISITI ECONOMICI - Costo unitario - Prevedibile durata ed efficienza REQUISITI DI SICUREZZA - Efficienza protettiva - Durata della protezione (potenziale) - Data di scadenza non superata - Innocuità - Assenza di rischi causati dallo stesso DPI - Solidità SCELTA DEI DPI • Individuazione delle più opportune procedure complessive di protezione e di buona pratica clinico assistenziale e non solo dei DPI di maggiore efficacia protettiva (es. FFP3 vs FFP2), che peraltro potrebbe rappresentare una sicurezza fuorviante. • Per definire le procedure complessive di protezione si devono tenere in considerazione anche altri elementi importanti (complessità gestionale, possibilità di reale attuazione della procedura da parte degli operatori, reale efficacia sul campo della procedura e non solo del dispositivo, ecc.) D.P.I.: OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 78 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 44. D.Lgs. 626/94) Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione Non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. D.P.I.: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E USO Art. 79 e allegato VIII D.Lgs. 81/2008 • Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. D.P.I.: ALLEGATO VIII AL D.LGS. 81/2009 1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale. 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale. 3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale D.P.I.: RIASSUMENDO… RIASSUMENDO… • Privilegiare gli interventi di natura tecnica e organizzativa sull’ambiente e sulle attrezzature • I DPI non devono essere sostitutivi di protezioni collettive • Derivano dall’analisi e valutazione dei rischi • La formazione e l’informazione sull’utilizzo dei DPI è strumento fondamentale • Il formatore deve conoscere le situazioni lavorative e le relative problematiche • Il parere del medico è auspicabile per tutti i DPI D.P.I.: RIASSUMENDO… RIASSUMENDO… Impiego dei DPI • Leggere le istruzioni • Accertare l’assenza di difetti (esame visivo) • Ottimo stato di conservazione e pulizia • Durante l’uso osservare scrupolosamente le indicazioni • Nel caso si usassero più DPI contemporaneamente devono essere concepiti in modo da integrarsi e devono essere compatibili SCADENZE • I fabbricanti potevano commercializzare i loro prodotti (DPI) senza il marchio CE fino al 30 giugno 1995 (Direttiva 89/686/CEE) • Gli utilizzatori potevano utilizzare DPI senza marchio CE fino al 31 dicembre 1998 (D.Lgs. 626/94) MARCHI DI CONFORMITA’ I marchi di conformità nulla hanno a che vedere con la marcatura CE e non devono essere confusi con la stessa D.M. 2 MAGGIO 2001 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI DPI Definisce i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi: • alla protezione dell'udito UNI EN 458 (1995) • alla protezione delle vie respiratorie UNI 10720 (1998) • alla protezione degli occhi: i) filtri per saldatura e tecniche connesse UNI EN 169 (1993) ii) filtri per radiazioni ultraviolette UNI EN 170 (1993) iii) filtri per radiazioni infrarosse UNI EN 171 (1993) • a indumenti protettivi da agenti chimici UNI 9609 (1990) PROTETTORI AURICOLARI UNI EN 458 (1995) Versione in lingua italiana della norma europea EN 458 (edizione dicembre 1993). Fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso la cura e la manutenzione dei protettori auricolari. I tipi speciali di protettori auricolari non rientrano nel campo di applicazione della norma, sebbene siano classificati, e parte della guida possa essere applicata. APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (APVR) UNI 10720 (1998) La norma concorda parzialmente con il CEN CR 529:1993. Rispetto al CR 529 sono state eliminate le appendici e sostituite con il punto 10 che fornisce le indicazioni operative a coloro che devono scegliere. La norma ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta e l'uso degli APVR. Essa può essere utilizzata, integralmente o parzialmente, nel predisporre raccomandazioni per l'uso degli APVR negli ambienti di lavoro. FACCIALE CON FILTRI PIENO FACCIALE PAPR POWERED AIRAIR-PURIFYING RESPIRATORS RESPIRATORI A MAGGIORE CAPACITÀ DI PROTEZIONE • HEPA filter: High Efficiency Particulate Air Efficienza del 99,99% o maggiore (per particelle di 0,3 micrometri) • ULPA filter: Ultra Low Penetration Air Efficienza del 99,999% o maggiore (per particelle di 0,12 micrometri) REQUISITI DEI FACCIALI FILTRANTI SECONDO LA NORMA NIOSH (42 (42 CFR 84) N for Not resistant to oil, R for Resistant to oil P for oil Proof Il materiale filtrante deve essere testato per la penetrazione di particelle di diametro 0,3 µm ad un flusso di 85 L/minuto Type 100 (99.7% efficient) Type 99 (99% efficient) Type 95 (95% efficient) Passaggio esterno dell'aria inspirata (perdita di tenuta) <10% in condizioni d'uso REQUISITI DEI FACCIALI FILTRANTI SECONDO LA NORMA UNI EN 149 Il materiale filtrante deve essere testato per la penetrazione di particelle di diametro 0,6 µm ad un flusso di circa 100 L/minuto Perdita totale verso l’interno * FFP1 FFP2 FFP3 25% 11% 5% Penetrazione attraverso il materiale filtrante cloruro di sodio 20% 6% 3% olio di paraffina 2% 1% * Penetrabilità attraverso bordi, valvola, ecc. alla prova con cloruro di sodio per particelle 0,02-2 micron EN 149:2001 SOSTITUISCE EN 149:1991 EN 149:1991 EN 149:2001 • FFP1 • FFP1 • FFP2 S • FFP2 SL • FFP2 • FFP3 S • FFP3 SL S: cloruro di sodio L: paraffina • FFP3 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto 2 maggio 2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) • L’utilizzatore di un apparecchio di protezione delle vie respiratorie deve ricevere un corso di addestramento obbligatorio suddiviso in parte teorica e pratica. • La parte pratica prevede l’indossamento del dispositivo e la prova di tenuta. L’USO ESEMPIO DI ISTRUZIONI PER L’ FILTRI PER LA SALDATURA E TECNICHE CONNESSE UNI EN 169 (1993) La norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 169 (edizione novembre 2002). La norma specifica i numeri di scala e i requisiti del fattore trasmissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet. FILTRI ULTRAVIOLETTI UNI EN 170 (1993) La norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 170 (edizione ottobre 2002). La norma specifica i numeri di scala e i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette. FILTRI INFRAROSSI UNI EN 171 (1993) La norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 171 (edizione marzo 2002). La norma specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni infrarosse. INDUMENTI PROTETTIVI DA AGENTI CHIMICI - UNI 9609 (1990) • • • • • Fornisce una guida per la selezione, l'uso e la manutenzione di indumenti che offrono protezione contro agenti chimici solidi, liquidi o gassosi pericolosi, che potrebbero agire sulla pelle od esserne assorbite. Se necessario, tali indumenti possono essere indossati in combinazione con un appropriato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e con stivali, guanti od altri mezzi di protezione. Non include indicazioni alternative che possano essere seguite per la protezione personale contro le radiazioni nucleari, la contaminazione radioattiva e gli organismi microbiologici, od agli indumenti che proteggono l'ambiente da chi li indossa. Il rischio di inalazione è fuori dallo scopo della presente norma, ma deve essere sempre tenuto presente. Appendice: Esempi di protezione contro un singolo pericolo con differenti gradi di rischio. GUANTI: NORME TECNICHE EN 374:1994 • Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Determinazione della resistenza alla penetrazione. PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali con protezione laterale e frontale • Marcatura CE • DPI per la “protezione da spruzzi di liquidi” marcatura e norma EN 166 • Classe ottica 2 • Lenti antigraffio, antiriflesso, antiappannamento e resistenti al lavaggio con disinfettanti • Aste regolabili in lunghezza • Protezioni laterali e frontali SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO DA SCHIZZI • Devono possedere la marcatura CE come DPI per la "protezione da spruzzi di liquidi" in base ai requisiti previsti dalla norma tecnica EN 166. • Nel caso siano disponibili dispositivi per i quali la certificazione di conformità conformità alla suddetta norma tecnica attesti anche la “protezione da goccioline” goccioline” questi saranno da preferire come misura di protezione individuale. PRECAUZIONI PER PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE AL MOMENTO DELLA RIMOZIONE DEI DPI • • I DPI devono essere tolti ed eliminati in modo da non consentire la trasmissione dell’agente biologico pericoloso a chi li indossava: è essenziale, infatti, impedire la ricontaminazione di vestiti o delle mani dell’operatore. I guanti sono verosimilmente pesantemente contaminati e devono essere rimossi per primi. Anche gli altri DPI sono potenzialmente contaminati, e toccandoli senza le dovute precauzioni, l’agente biologico può essere introdotto all’interno dell’organismo attraverso lesioni di continuità della cute o per contatto con le mucose. SEQUENZA RACCOMANDATA DI RIMOZIONE DEI DPI 1. rimozione dei guanti arrotolandoli dal polso, senza toccare la cute 2. rimozione del camice facendo attenzione a piegarlo con all’interno la parte esterna contaminata, smaltimento in un cestino con coperchio 3. lavaggio delle mani 4. rimozione degli occhiali protettivi o della visiera; 5. rimozione della maschera/respiratore facendo attenzione a toccare solo le stringhe e non la superficie contaminata, smaltimento in un cestino con coperchio 6. lavaggio delle mani