dispositivi di protezione individuale dispositivi di

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dispositivi di protezione individuale dispositivi di
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI
DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi
In collaborazione con CEFAS
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
A cura di:
Danilo Monarca
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
– Titolo IV
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Titolo III
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
Decreto Ministeriale 2 maggio 2001
D.P.I.: DEFINIZIONE
• Dispositivo di Protezione Individuale:
Qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
NON SONO D.P.I.
D.P.I.
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
FUNZIONE DEI D.P.I.
I IDPI
DPIsono
sonoequipaggiamenti,
equipaggiamenti,attrezzature,
attrezzature,sistemi
sistemiooaccessori
accessoriee
complementi
le
cui
caratteristiche
e
funzioni
sono
state
complementi le cui caratteristiche e funzioni sono stateprogettate
progettateallo
allo
scopo
di
eliminare
o,
se
non
è
possibile,
limitare
al
minimo
scopo di eliminare o, se non è possibile, limitare al minimoleleprobabilità
probabilità
didiinfortunio
infortunio(o
(omalattia)
malattia)alle
allespecifiche
specificheparti
partidel
delcorpo
corpoper
perlelequali
qualisono
sono
stati
studiati.
stati studiati.
Protezione
combinata
es.: protezione dell’udito +
protezione del capo + del
volto
Protezione singola
es.: protezione della mano da
rischi meccanici, chimici, ecc.
D.P.I.: INDIVIDUALI E AD USO
PROMISCUO
Ad uso personale
es.: tuta, calzature, guanti…
Ad uso promiscuo
es.: autorespiratori, tute
speciali antifiamma…
D.P.I.: D.LGS. 475/92
• 1a categoria:
categoria
DPI di progettazione semplice, destinati a proteggere da azioni lesive di
lieve entità (es.:occhiali da sole ecc.)
• 2a categoria:
categoria
DPI che non rientrano nelle altre due categorie
(quasi tutti i DPI per la protezione durante il lavoro)
• 3a categoria:
categoria
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare i rischi di
morte o lesioni gravi di carattere permanente (radiazioni ionizzanti,
aerosol e gas irritativi e nocivi, tensioni elettriche pericolose, cadute
dall’alto, ecc.)
• Deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di
percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi
D.P.I.: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Titolo III:
• Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore.
Uso dei D.P.I.
D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992:
• Progettazione, costruzione, certificazione CE, importatore,
fabbricante.
Decreto Ministeriale 2 maggio 2001:
• Criteri per l'individuazione e l'uso dei D.P.I.
D.P.I.: OBBLIGO DI USO
• Art. 75 D.Lgs. 81/2008 (già Art. 41.
D.Lgs. 626/94)
I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
D.P.I.: REQUISITI
Art. 76 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 42. D.Lgs. 626/94)
I DPI devono:
– essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e sue
successive modificazioni.
inoltre:
– a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
– b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
– c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
– d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94)
Ai fini della scelta dei DPI:
– a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
– b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
– c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
– d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94)
Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI
deve essere usato, specie per quanto riguarda
la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs. 626/94)
•
•
•
•
•
•
•
•
Fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di legge
Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene
(manutenzione, riparazioni e sostituzioni)
Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante
Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
Destina ogni DPI ad un uso personale (se le circostanze richiedono
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate per evitare problemi sanitari e igienici agli utilizzatori)
Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge
Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI
Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
D.P.I.: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 43. D.Lgs.
626/94)
In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
–
per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza
categoria
–
per i dispositivi di protezione
dell'udito
D.P.I.: CRITERI DI SCELTA
REQUISITI PRESTAZIONALI
- Disagio ridotto
- Limitazione effetti di
impedimento
- Funzionalità pratica
- Compatibilità con altri DPI
(uso contemporaneo)
COMFORT
- Leggerezza
- Adattamento alla
morfologia
- Dimensioni limitate
- Traspirabilità
- Comfort termico
REQUISITI INFORMATIVI
- Notizie sulle protezioni
fornite
- Limiti di uso
- Tempo utile prima della
scadenza
- Istruzioni per uso,
manutenzione, pulizia,
ecc.
REQUISITI ECONOMICI
- Costo unitario
- Prevedibile durata ed
efficienza
REQUISITI DI SICUREZZA
- Efficienza protettiva
- Durata della protezione (potenziale)
- Data di scadenza non superata
- Innocuità
- Assenza di rischi causati dallo stesso DPI
- Solidità
SCELTA DEI DPI
• Individuazione delle più opportune procedure complessive di
protezione e di buona pratica clinico assistenziale e non solo
dei DPI di maggiore efficacia protettiva (es. FFP3 vs FFP2),
che peraltro potrebbe rappresentare una sicurezza
fuorviante.
• Per definire le procedure complessive di protezione si
devono tenere in considerazione anche altri elementi
importanti (complessità gestionale, possibilità di reale
attuazione della procedura da parte degli operatori, reale
efficacia sul campo della procedura e non solo del
dispositivo, ecc.)
D.P.I.: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art. 78 D.Lgs. 81/2008 (ex Art. 44. D.Lgs. 626/94)
Si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro
Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione
Non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
Al termine dell'utilizzo seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
Segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei
DPI messi a loro disposizione.
D.P.I.: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E
USO
Art. 79 e allegato VIII D.Lgs. 81/2008
• Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono
indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
D.P.I.: ALLEGATO VIII AL
D.LGS. 81/2009
1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai
fini dell'impiego di attrezzature di protezione
individuale.
2. Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale.
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature
di protezione individuale.
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione
dei dispositivi di protezione individuale
D.P.I.: RIASSUMENDO…
RIASSUMENDO…
• Privilegiare gli interventi di natura tecnica e organizzativa
sull’ambiente e sulle attrezzature
• I DPI non devono essere sostitutivi di protezioni collettive
• Derivano dall’analisi e valutazione dei rischi
• La formazione e l’informazione sull’utilizzo dei DPI è
strumento fondamentale
• Il formatore deve conoscere le situazioni lavorative e le
relative problematiche
• Il parere del medico è auspicabile per tutti i DPI
D.P.I.: RIASSUMENDO…
RIASSUMENDO…
Impiego dei DPI
• Leggere le istruzioni
• Accertare l’assenza di difetti
(esame visivo)
• Ottimo stato di conservazione e
pulizia
• Durante l’uso osservare
scrupolosamente le indicazioni
• Nel caso si usassero più DPI
contemporaneamente devono
essere concepiti in modo da
integrarsi e devono essere
compatibili
SCADENZE
• I fabbricanti potevano
commercializzare i loro prodotti
(DPI) senza il marchio CE fino al
30 giugno 1995 (Direttiva
89/686/CEE)
• Gli utilizzatori potevano utilizzare
DPI senza marchio CE fino al 31
dicembre 1998 (D.Lgs. 626/94)
MARCHI DI CONFORMITA’
I marchi di conformità nulla hanno a che vedere con la marcatura
CE e non devono essere confusi con la stessa
D.M. 2 MAGGIO 2001 CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI DPI
Definisce i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
• alla protezione dell'udito UNI EN 458 (1995)
• alla protezione delle vie respiratorie UNI 10720 (1998)
• alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse UNI EN 169 (1993)
ii) filtri per radiazioni ultraviolette UNI EN 170 (1993)
iii) filtri per radiazioni infrarosse UNI EN 171 (1993)
•
a indumenti protettivi da agenti chimici UNI 9609
(1990)
PROTETTORI AURICOLARI
UNI EN 458 (1995)
Versione in lingua italiana della
norma europea EN 458
(edizione dicembre 1993).
Fornisce raccomandazioni per
la selezione, l'uso la cura e
la manutenzione dei
protettori auricolari.
I tipi speciali di protettori
auricolari non rientrano nel
campo di applicazione della
norma, sebbene siano
classificati, e parte della
guida possa essere
applicata.
APPARECCHI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE (APVR)
UNI 10720 (1998)
La norma concorda parzialmente con il CEN CR 529:1993.
Rispetto al CR 529 sono state eliminate le appendici e sostituite con il
punto 10 che fornisce le indicazioni operative a coloro che devono
scegliere.
La norma ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta e l'uso degli
APVR.
Essa può essere utilizzata,
integralmente o parzialmente, nel
predisporre raccomandazioni per
l'uso degli APVR negli ambienti di
lavoro.
FACCIALE CON FILTRI
PIENO FACCIALE
PAPR
POWERED AIRAIR-PURIFYING RESPIRATORS
RESPIRATORI A MAGGIORE
CAPACITÀ DI PROTEZIONE
• HEPA filter: High Efficiency Particulate Air
Efficienza del 99,99% o maggiore (per particelle
di 0,3 micrometri)
• ULPA filter: Ultra Low Penetration Air
Efficienza del 99,999% o maggiore (per particelle
di 0,12 micrometri)
REQUISITI DEI FACCIALI FILTRANTI
SECONDO LA NORMA NIOSH (42
(42 CFR 84)
N for Not resistant to oil,
R for Resistant to oil
P for oil Proof
Il materiale filtrante deve essere testato per la penetrazione di particelle
di diametro 0,3 µm ad un flusso di 85 L/minuto
Type 100 (99.7% efficient)
Type 99 (99% efficient)
Type 95 (95% efficient)
Passaggio esterno dell'aria inspirata (perdita di tenuta) <10% in
condizioni d'uso
REQUISITI DEI FACCIALI FILTRANTI
SECONDO LA NORMA UNI EN 149
Il materiale filtrante deve essere testato per la penetrazione di
particelle di diametro 0,6 µm ad un flusso di circa 100 L/minuto
Perdita totale
verso l’interno *
FFP1
FFP2
FFP3
25%
11%
5%
Penetrazione attraverso
il materiale filtrante
cloruro
di sodio
20%
6%
3%
olio di
paraffina
2%
1%
* Penetrabilità attraverso bordi, valvola, ecc. alla prova con
cloruro di sodio per particelle 0,02-2 micron
EN 149:2001 SOSTITUISCE EN 149:1991
EN 149:1991
EN 149:2001
• FFP1
• FFP1
• FFP2 S
• FFP2 SL
• FFP2
• FFP3 S
• FFP3 SL
S: cloruro di sodio
L: paraffina
• FFP3
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Decreto 2 maggio 2001
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)
• L’utilizzatore di un apparecchio di protezione delle vie
respiratorie deve ricevere un corso di addestramento
obbligatorio suddiviso in parte teorica e pratica.
•
La parte pratica prevede l’indossamento del dispositivo
e la prova di tenuta.
L’USO
ESEMPIO DI ISTRUZIONI PER L’
FILTRI PER LA SALDATURA E
TECNICHE CONNESSE
UNI EN 169 (1993)
La norma è la versione ufficiale in lingua
italiana della norma europea EN 169
(edizione novembre 2002).
La norma specifica i numeri di scala e i
requisiti del fattore trasmissione dei
filtri destinati a proteggere gli
operatori che svolgono un lavoro che
comprende la saldatura, la
saldobrasatura, taglio ad arco e
taglio plasma jet.
FILTRI ULTRAVIOLETTI
UNI EN 170 (1993)
La norma è la versione ufficiale in
lingua italiana della norma
europea EN 170 (edizione
ottobre 2002).
La norma specifica i numeri di
scala e i requisiti del fattore di
trasmissione dei filtri per la
protezione dalle radiazioni
ultraviolette.
FILTRI INFRAROSSI
UNI EN 171 (1993)
La norma è la versione
ufficiale in lingua italiana
della norma europea EN
171 (edizione marzo 2002).
La norma specifica i numeri di
scala ed i requisiti del
fattore di trasmissione dei
filtri per la protezione dalle
radiazioni infrarosse.
INDUMENTI PROTETTIVI DA AGENTI
CHIMICI - UNI 9609 (1990)
•
•
•
•
•
Fornisce una guida per la selezione, l'uso e la manutenzione di
indumenti che offrono protezione contro agenti chimici solidi,
liquidi o gassosi pericolosi, che potrebbero agire sulla pelle od
esserne assorbite.
Se necessario, tali indumenti possono essere indossati in
combinazione con un appropriato dispositivo di protezione delle
vie respiratorie e con stivali, guanti od altri mezzi di protezione.
Non include indicazioni alternative che possano essere seguite
per la protezione personale contro le radiazioni nucleari, la
contaminazione radioattiva e gli organismi microbiologici, od agli
indumenti che proteggono l'ambiente da chi li indossa.
Il rischio di inalazione è fuori dallo scopo della presente norma,
ma deve essere sempre tenuto presente.
Appendice: Esempi di protezione contro un singolo pericolo con
differenti gradi di rischio.
GUANTI: NORME TECNICHE
EN 374:1994
• Guanti di protezione contro prodotti chimici
e microrganismi. Determinazione della
resistenza alla penetrazione.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali con protezione laterale e frontale
•
Marcatura CE
•
DPI per la “protezione da spruzzi di liquidi” marcatura e
norma EN 166
•
Classe ottica 2
•
Lenti antigraffio, antiriflesso, antiappannamento
e resistenti al lavaggio con disinfettanti
•
Aste regolabili in lunghezza
•
Protezioni laterali e frontali
SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEL
VOLTO DA SCHIZZI
• Devono possedere la marcatura CE come DPI
per la "protezione da spruzzi di liquidi" in base ai
requisiti previsti dalla norma tecnica EN 166.
• Nel caso siano disponibili dispositivi per i quali la
certificazione di conformità
conformità alla suddetta norma
tecnica attesti anche la “protezione da
goccioline”
goccioline” questi saranno da preferire come
misura di protezione individuale.
PRECAUZIONI PER PREVENIRE LA
CONTAMINAZIONE AL MOMENTO DELLA
RIMOZIONE DEI DPI
•
•
I DPI devono essere tolti ed eliminati in modo da non consentire la
trasmissione dell’agente biologico pericoloso a chi li indossava: è
essenziale, infatti, impedire la ricontaminazione di vestiti o delle mani
dell’operatore.
I guanti sono verosimilmente pesantemente contaminati e devono
essere rimossi per primi. Anche gli altri DPI sono potenzialmente
contaminati, e toccandoli senza le dovute precauzioni, l’agente biologico
può essere introdotto all’interno dell’organismo attraverso lesioni di
continuità della cute o per contatto con le mucose.
SEQUENZA RACCOMANDATA DI
RIMOZIONE DEI DPI
1. rimozione dei guanti arrotolandoli dal polso, senza toccare la
cute
2. rimozione del camice facendo attenzione a piegarlo con
all’interno la parte esterna contaminata, smaltimento in un
cestino con coperchio
3. lavaggio delle mani
4. rimozione degli occhiali protettivi o della visiera;
5. rimozione della maschera/respiratore facendo attenzione a
toccare solo le stringhe e non la superficie contaminata,
smaltimento in un cestino con coperchio
6. lavaggio delle mani